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Convenzione Italia / San Marino – arrivano i chiarimenti del Titano 
Con la recente emanazione della circolare 8/2014, la Repubblica di San Marino ha fornito alcuni 
importanti chiarimenti (specie con riguardo al concetto di “stabile organizzazione”), afferenti la 
Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con l’Italia lo scorso 3 ottobre 2013, ponendo 
di fatto le basi per la fuoriuscita dell’enclave sanmarinese dalla black list e la conseguente 
equiparazione agli altri Paesi Non-UE che garantiscono qualificate e sufficienti informazioni di 
carattere finanziario e fiscale. 
Come noto, onde determinare esattamente il luogo in cui il reddito prodotto debba essere 
assoggettato a tassazione occorre primariamente delineare il concetto di “stabile organizzazione”, 
sia con riferimento ai soggetti residenti, che non residenti. 
Il modello approvato dall’OCSE, dopo aver definito la “stabile organizzazione” come una sede fissa 
di affari in cui l’impresa eserciti in tutto o in parte la sua attività, stabilisce che gli utili di 
un’impresa di uno Stato Contraente siano imponibili solo in detto Stato, salvo che l’impresa non 
svolga la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi 
localizzata: in tale caso, gli utili sconteranno le imposte nello Stato in cui ha sede la stabile 
organizzazione per la quota parte attribuibile alla stessa. 
La Repubblica di San Marino si è uniformata al concetto di “stabile organizzazione” indicato dal 
modello OCSE. La circolare identifica la “sede di affari” con la disponibilità a qualsiasi titolo di 
locali, immobili o macchinari, impianti e attrezzature varie, utilizzati per lo svolgimento dell’attività 
d’impresa. Il concetto di “sede di affari” dev’essere inteso in senso ampio, includendovi tutti i casi 
in cui l’attività sia svolta in un determinato luogo, tenuto a disposizione dell’impresa. 
In proposito, corre l’obbligo di ricordare come non sia più necessario essere in possesso di un titolo 
legale ufficiale in base al quale l’impresa assume il diritto di utilizzazione, possesso o proprietà 
della citata “sede di affari”; è sufficiente la dimostrazione del fatto che l’impresa disponga 
concretamente di un determinato spazio in cui opera. 
Oltre all’elemento concernente, dunque, la localizzazione, occorre poi fare riferimento alla 
temporalità: di regola, la sede dev’essere operativa per un periodo minimo che sia almeno superiore 
ai 183 giorni, nell’arco dell’anno fiscale. Si dovrà verificare, non solo la volontà di costituire una 
sede permanente, quindi, ma anche l’effettività e temporalità di detta permanenza. 
Ciononostante, laddove l’attività svolta in tale sede sia configurabile come meramente preparatoria 
e/o ausiliaria a quella principale esercitata dall’impresa (sia dal punto di vista qualitativo, che 
quantitativo), non sarà comunque configurabile una “stabile organizzazione”. 
Alcuni casi che si verificano spesso nella pratica quotidiana sono quelli legati alle figure degli 
agenti dipendenti e indipendenti. In merito, si precisa che, quanto alla prima ipotesi (agenti 
dipendenti), si potrà configurare una “stabile organizzazione” solo quando si opera (svolgendo 
sempre attività di carattere principale) per conto dell’impresa estera, avendo la potestà di concludere 
– nello Stato estero – contratti in nome dell’impresa stessa, in modo abituale. Nell’ipotesi degli 
agenti indipendenti, invece, andranno valutati congiuntamente lo status di “indipendenza” 
dell’agente e il fatto che lo stesso operi nell’ambito della propria attività ordinaria.

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