Corso "Diritto d'autore: quali novità in ambito nazionale e internazionale"
1. Document Delivery e InterLibrary Loan
rispetto alla normativa sul Diritto d'autore e ai contratti con gli editori
Corso NILDE
Napoli, CAB dell’Università di Napoli Federico II
12 febbraio 2014
Diritto d'autore:
quali novità in ambito nazionale ed internazionale
Rosa Maiello
(Università di Napoli «Parthenope»)
2. Temi rilevanti per le biblioteche
- Agenda WIPO
- Trattato di Marrakesh
- IFLA Treaty Proposal
- Agenda digitale UE
- Digitalizzazione e messa in rete del patrimonio culturale
- Sistema delle licenze e revisione delle direttive in
materia di copyright
- Accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica
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3. Agenda OMPI/WIPO (1)
Trattato WIPO per facilitare l’accesso alle opere pubblicate
per le persone cieche, con disabilità visive o con altre
difficoltà di lettura dei testi a stampa (Marrakesh Treaty),
27 giugno 2013
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/vip_dc/vip_dc_8_rev.pdf
Gli stati che lo firmano s’impegnano alla ratifica, che
obbligherà a prevedere nella legislazione interna apposite
eccezioni ai diritti di riproduzione, distribuzione e messa a
disposizione del pubblico
Firmato ad oggi solo da alcuni stati (non l’Italia, né l’UE)
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4. Trattato di Marrakesh
Per approfondire:
- Simonetta Vezzoso, Il Trattato di Marrakesh per favorire l'accesso
alle opere da parte di persone con difficoltà di lettura: aspetti
applicativi. “Bibliotime”, anno XVI, numero 3 (novembre 2013),
http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xvi-
3/vezzoso.htm
- Sulle posizioni a sostegno: Dichiarazione IFLA del 27 giugno 2013,
http://www.ifla.org/node/7811
- Sull’atteggiamento della Commissione Europea: http://tacd-
ip.org/archives/1082
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5. Agenda OMPI/WIPO (2)
Proposta di trattato su eccezioni e limitazioni al diritto d’autore a favore
delle biblioteche («IFLA Treaty Proposal», fatta propria da alcuni stati
membri WIPO)
http://www.ifla.org/node/5858
Punta ad armonizzare e a rafforzare eccezioni e limitazioni, facilitando
accesso e scambi anche transfrontalieri a scopo di studio, ricerca, tutela a
lungo termine, e impedendo che contratti e misure tecnologiche di
protezione prevalgano sulla tutela dei diritti degli utenti e sulle prerogative
degli istituti culturali
Nasce da molti studi che hanno evidenziato l’insufficienza e l’eterogeneità
delle eccezioni e limitazioni vigenti negli stati membri
Cfr. Kenneth Crews (2008)
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_17/sccr_17_2.pdf
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6. IFLA Treaty ProposalPreamble
• I. General Provisions:
Article 1: Definitions; Article 2: Relationship with Other International Instruments;
Article 3: Beneficiaries and Scope of Protection under this Treaty; Article 4: Free
Uses and Options for Remuneration;
• II. Mandatory Limitations and Exceptions for Libraries and Archives
Article 5: Right to Parallel Importation; Article 6: Right to Library Lending and
Temporary Access; Article 7: Right to Reproduction and Supply of Copies by
Libraries and Archives; Article 8: Right of Preservation of Library and Archival
Materials; Article 9: Right to Use of Works and Material Protected by Related Rights
for the Benefit of Persons with Disabilities; Article 10: Right to Access Retracted and
Withdrawn Works; Article 11: Right to Use of Orphan Works and Materials
Protected by Related Rights; Article 12: Right to Cross-Border Uses
• III. Additional Protections
Article 13: Obligation to Respect Exceptions to Copyright and Related Rights;
Article 14: Obligations Concerning Technological Protection Measures; Article 15:
Limitation on Liability for Libraries and Archives; Article 16: Other Limitations and
Exceptions Not Mandated by this Treaty; Article 17: Provisions on Implementation
and Enforcement of Limitations and Exceptions
• IV. Administrative and Final Clauses
Articles 18- 27
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7. Agenda digitale UE (1)
• Piano d’azione per risolvere entro il 2020 problemi di:
– frammentazione dei mercati e rapporti contrattuali
complicati da legislazioni differenti
– barriere legali alla digitalizzazione e all’accesso a contenuti
e servizi online
– incertezza sui diritti e sulle tutele in ambiente digitale sia
per gli utenti, sia per le imprese
– scarsa interoperabilità e accessibilità tecnica dei sistemi
– perdita di competitività a confronto con gli Stati Uniti,
dove sono localizzate tutte le principali iniziative
commerciali in rete (Google, Amazon, Facebook, etc.)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF
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8. Digitalizzazione e messa in rete
del patrimonio culturale
• Direttiva 2013/37/UE che ha modificato la Direttiva
2003/98/CE su accesso e riuso dell’informazione del settore
pubblico
HTTP://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEXURISERV/LEXURISERV.DO?URI=OJ:L:2013:175:0001:0008:IT:PDF.
• Memorandum of Understanding [on ] Key principles on the
digitisation and making available of out-of commerce works.
Bruxelles, 20 settembre 2011,
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf
• Direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi
consentiti di opere orfane,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:IT:PDF
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9. Nuova direttiva PSI
• Ambito di operatività esteso a biblioteche, archivi e musei
• Chiarito che i contenuti devono essere non solo accessibili,
ma anche riutilizzabili a scopo commerciale e non
commerciale
• Eventuali accordi di esclusiva conclusi con imprese per la
digitalizzazione sono ammessi solo a determinate
condizioni e per non più di dieci anni. Devono prevedere la
consegna all’istituto delle copie digitalizzate, affinché
questo possa poi riutilizzarle e metterle a disposizione per il
riuso
• I contratti di concessione di esclusiva devono essere
trasparenti e pubblicati
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10. MoU sulle opere fuori commercio
• Accordi volontari
• Gestione collettiva (anche estesa, a certe
condizioni) dei diritti affidata a società
rappresentative delle categorie di titolari
• Pubblicità ai progetti di digitalizzazione in modo che
tutti i titolari dei diritti siano informati
• I titolari dei diritti devono poter esercitare l’Opt-Out
• Accesso transfrontaliero
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11. Direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012
su taluni utilizzi consentiti di opere orfane
• Possono digitalizzare solo le biblioteche e altri istituti
culturali, anche accordandosi con partner privati
purché questi non abbiano diritti di sfruttamento
economico sulle opere
• «Ricerca diligente» (Arrow) prima di dichiarare orfana
un’opera
• Un’opera considerata orfana nel paese d’origine può
essere considerata tale in tutt’Europa
• Obbligo di pubblicare e documentare gli esiti delle
ricerche diligenti
• Remunerazione spettante ai titolari dei diritti ricomparsi
dopo la digitalizzazione
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12. Licenze commerciali
L’inesauribilità dei diritti esclusivi sull’online
(1)
Direttiva 2001/29/CE, Considerando 29
La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto
di servizi "on-line". Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri
materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare
del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie
di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal
caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un
supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che
dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo
prevedono
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13. Licenze commerciali
L’inesauribilità dei diritti esclusivi sull’online
(2)
Direttiva 2001/29/CE, Art. 3 comma 3:
I diritti di comunicazione e messa a disposizione del
pubblico non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o con la loro messa a
disposizione del pubblico
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14. Licenze commerciali:
doppia (o tripla) protezione
• Contratti di licenza prevedono clausole
standard difficilmente negoziabili e spesso
contrastanti con eccezioni e limitazioni
• La maggior parte di essi prevede l’applicazione
della legislazione dello stato del produttore
• I contenuti online sono protetti inoltre dalle
misure tecnologiche di protezione (TPM),
tutelate dalla legge (art. 6 Direttiva
2001/29/CE e leggi nazionali di recepimento)
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15. Digital lending su contenuti online
Per effettuare il prestito di opera digitale accessibile sul
sito dell’editore o dell’aggregatore occorre che:
a) l’editore rilasci apposita licenza (casi di rifiuto)
b) la biblioteca si adegui alle condizioni poste
dall’editore per l’accesso al servizio (utenti ammessi,
modalità di utilizzazione, numero massimo di prestiti
etc.)
c) l’utente sia consapevole di essere “tracciato”
dall’editore.
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16. Accesso aperto
ai risultati della ricerca scientifica
• Raccomandazione 2012/417/UE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:IT:PDF
– Oggetto: dati raccolti e pubblicazioni di ricerche finanziate con fondi
pubblici
– Non solo disponibilità gratuita online, ma anche: accessibilità,
interoperabilità, riusabilità, conservazione a lungo termine
– Termini di disponibilità: entro 6 mesi per pubblicazioni di ambito STM,
12 mesi per quelle di scienze umane e sociali
– Come: coordinamento nazionale; policy multilivello a cura degli enti
finanziatori e gestori dei fondi pubblici; incentivi alle carriere
• Horizon 2020 (il principale programma di finanziamento a
ricerca e sviluppo): tutti i progetti di ricerca finanziati in questo
ambito dovranno assicurare disponibilità OA dei risultati
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17. Accesso aperto
in Italia
• Il secondo e terzo comma dell’art. 4 del D.L. 91/2013
convertito, con modifiche, nella L. 112/2013 definiscono
una cornice di riferimento per rafforzare l’orientamento
delle università ad attuare nei loro ordinamenti e con le
loro policy il principio dell’accesso aperto, nell’ambito di
politiche coordinate tra MiBAC e MIUR per l’accesso e la
documentazione dell’informazione scientifica.
• Il documento HIT 2020 pubblicato a marzo 2013 dal
MIUR dedica un intero capitolo alle politiche dell’accesso
aperto
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18. Art. 4 comma 2 L. 112/2013
«I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei
finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le
misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della
ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento
con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici
a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti
articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati
tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi.
L'accesso aperto si realizza:
a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento
della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a
titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici
istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi
dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari
scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari
umanistiche e delle scienze sociali».12/02/2014 18
19. Art. 4 comma 2bis L. 112/2013
«Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui
risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di
protezione, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30*».
*Codice della proprietà industriale
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20. Art. 4 comma 3 L. 112/2013
«Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano
strategie coordinate per l’unificazione delle banche dati
rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe
nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e
la documentazione bibliografica»
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21. Revisione delle direttive EU sul copyright
Licences for Europe: tavoli di confronto tra stakeholder
promossi allo scopo di individuare soluzioni negoziate
senza modifiche alle norme vigenti
http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en/content/about-site
Conclusioni: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/licences-for-europe/131113_ten-
pledges_en.pdf
Consultazione pubblica sulla riforma delle
direttive sul Copyright (scade il 5 marzo)
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
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22. Revisione delle direttive EU
Posizione delle biblioteche e degli utenti
• Servono nuove eccezioni in materia di digitalizzazione di massa, digital
lending, accesso «post-termination» ai contenuti sottoscritti tramite
licenze e accessibili sui siti dei produttori
• La lista delle eccezioni dovrebbe essere aperta e non “esaustiva”. Il Three
Step Test di cui all’art. Art. 5 (4) della Direttiva 2001/29/CE dovrebbe
essere usato come parametro generale non per restringere le applicazioni
della lista, ma per ampliare le eccezioni consentite, anche attraverso
interpretazione per analogia delle eccezioni vigenti
• Rendere obbligatorio il recepimento delle eccezioni. Clausole di licenza
contrastanti dovrebbero essere nulle. Dovrebbe essere obbligatoria la
rimozione delle TPM per consentire utilizzazioni legittime
• Rafforzare i diritti degli autori e dei finanziatori pubblici (taxpayers)
tramite norme che consentano il riuso ad accesso aperto delle
pubblicazioni finanziate prevalentemente con fondi pubblici
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