L'intervento di Pietro Novelli, Presidente Ecoaction, in occasione dell'evento di presentazione dello Sportello Energia di Sardegna Ricerche “Lo Sportello Energia per la crescita e l’innovazione" tenutosi il 28 gennaio 2014 a Cagliari.
“Cogenerazione ad alto rendimento: opportunità per le PMI e la PA, aggiorname...
La normativa per l’efficienza energetica in edilizia - Pietro Novelli
1. Arch. Pietro Novelli
Lo Sportello Energia per la
crescita e l’occupazione
“ La normativa per
l’efficienza energetica
in edilizia”
Convento San Giuseppe
via Paracelso
CAGLIARI
28 gennaio 2014
2. SVILUPPO SOSTENIBILE
“Sviluppo che soddisfa le esigenze delle
generazioni presenti senza compromettere
la capacità di quelle future di soddisfare i
loro bisogni”.
Commissione Bruntland, UNEP 1987
2
3. Il ruolo delle città
Le città sono responsabili del 60-80%
dei consumi globali di energia (IEA, 2008).
In Europa la % passerà dal
attuale al 75% nel 2030 (IEA, 2008)
Le città sono responsabili
dell’ 80% delle emissioni
di CO2 (UNEP, UNHabitat, 2005).
3
69%
8. concentrazione di CO2
In 150 anni i livelli di CO2 sono aumentati del 30%
Nel 2011 circa
390 ppm
L'IPCC prevede che, se non
controllata, la concentrazione
di biossido di carbonio in
atmosfera aumenterà tra 650
e 970 ppm entro il 2100.
+ 178%
8
9. Cosa influisce
sui gas serra ?
• Clima e meteorologia
• Attività economiche
• Modelli di produzione e consumi energetici
• Sistemi di mobilità
• Morfologia urbana (compattezza, urban sprawl)
• Qualità delle abitazioni
• Stili di vita e reddito
9
10. Riduzione di CO2 necessaria
per limitare l’aumento di temperatura a 2°C
nel 2050
12. I nuovi obbiettivi
UE sulla efficienza
energetica
Il Consiglio europeo del 9 marzo 2007
COM(2008)772 ha assunto l’impegno
di di raggiungere entro il 2020 :
- 20% di emissioni di CO2
- 20% di consumi energetici
+ 20% di energie rinnovabili
12
13. Consumi energetici
UE per settore
Domanda di
energia in
Europa nel
2000 per %
utilizzazione
Dati ENEA - EPA
13
16. ia
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milioni Tonnellate anno
Quantità di emissioni di CO2
Emissioni di CO2 imputabili al sistema
residenziale in Europa valori assoluti
16
Fonte: Eurima
European
Insulation Manufacturers
Association
ITALIA
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
17. Il Protocollo di Kyoto (11.12.1997)
Lo Stato italiano ha ratificato il protocollo di
Kyoto con la legge n. 120 del 1 giugno 2002.
Gli obiettivi di Kyoto prevedono per l'Italia una
riduzione entro il 2012 del -6,5%
delle emissioni di gas serra rilevate nel 1990.
In Toscana i gas serra sono circa 40 milioni di
tonnellate di CO2 equivalenti,
bisogna arrivare a un volume di emissioni di
circa 34 milioni di tonnellate annue con una
17
riduzione regionale del 13,9%.
18. Good news
L’Italia ha più che centrato il
target nazionale per Kyoto
Secondo la “Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile”
la media annua del periodo di verifica 2008-2012
risulta di circa 480 MtCO2eq, pari a una riduzione
di oltre il 7% rispetto al 1990, una percentuale
superiore, rispetto al target del Protocollo
21. Consumi energetici in Italia
Consumo medio mensile di petrolio
per ogni italiano
Oggi circa 96,64 $ = 70,65 € / mese
21
22. Confronto tra produzione lorda da rinnovabili
e consumo interno lordo di elettricità (GWh)
Fonte: GSE 2010
23. Consumi energetici
italiani per settore
Impieghi
finali di
energia %
utilizzazione
per settore
Anno 2010
Fonte: ENEA su dati
MiSE
23
24. Consumi energetici
Nelle nostre case la maggioranza della energia è
destinata alla climatizzazione degli ambienti ovvero
al
riscaldamento
invernale
ed
al
raffrescamento estivo.
24
Fonte ENEA 2007
25. Composizione del parco edilizio
circa 21,6
milioni di abitazioni
circa 15 milioni di abitazioni prima della L.373/76
circa 70mila nuovi edifici/anno con 100-150mila
nuove unità/anno,
Fonte: Libro Bianco “Energia, Edificio, Ambiente”
Abitazioni Italia, per epoca di costruzione ( tot. 21.635.345 )
Dopo il 1991
1.703.859
2.628.258
Dal 1982 al 1991
4.017.928
Dal 1972 al 1981
Dal 1962 al 1971
4.761.725
3.641.512
Dal 1946 al 1961
2.082.629
Dal 1919 al 1945
Prima del 1919
25
2.799.434
Fonte dati:
Censimento ISTAT 2001
26. Fabbisogno energia termica
Ogni anno, in Italia, per riscaldare le nostre
abitazioni bruciamo circa:
14 miliardi mc. di gas,
4,2 miliardi di Kg. di gasolio,
2,4 milioni di t. di combustibili solidi,
(soprattutto legna e un po’ di carbone).
Così facendo si riversano nell’ aria circa 380.000
ton. di sostanze inquinanti come ossidi di zolfo e
di azoto, monossido di carbonio, ecc…
Fonte ENEA 2010
27. Fabbisogno energia termica
ed emissioni di CO2
Oltre alle sostanze propriamente dette inquinanti,
si riversano nell’atmosfera anche più di 40
milioni di tonnellate di anidride
carbonica (CO2)
Che contribuisce al formarsi del così detto
“effetto serra” causando l’innalzamento della
temperatura media del nostro pianeta.
Il riscaldamento è la maggiore
dell’inquinamento delle nostre città.
causa
Fonte ENEA 2010
28. Fabbisogno energia termica
Fabbisogno in Italia per settore di consumo in
rapporto alle fonti primarie utilizzate
Bisogno termico degli edifici = oltre il 44%
del fabbisogno totale di Energia termica
28
Fonte ENEA 2011
29. Efficienza energetica edilizia
Perdita di energia totale all’anno imputabile
agli edifici
Milioni MJ
ITALIA
1.400.000
1.200.000
1.000.000
Il costo dell’energia dispersa da pareti e
600.000
tetti corrisponde a 27,0 miliardi di
800.000
euro/anno
400.000
200.000
Ita
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Fonte: Eurima
29
European Insulation Manufacturers Association
2005
31. To
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“CONTENIMENTO ENERGETICO IN
EDILIZIA” Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia
Ambientale – ISPRA Gennaio 2010
Consumi di gas metano per uso domestico e per
riscaldamento (anni 2007-2008)
2007
31
città
2008
1.000,0
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
.
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
33. Università degli Studi di
Firenze
PARAMETRI ESTERNI:
Temp. Esterna 10°C
Distanza foto 50 m
Emissività 0,92
Temp. Ri. essa 7-8 °C
Data rilievo 30.01.08
Stato cielo Parz. nuvoloso
Entità vento Assente
33
34. Uffici della Provincia di
Bolzano
PARAMETRI
ESTERNI:
Temp. Esterna 9°C
Distanza foto 70 m
Emissività 0,92
Temp. Ri. essa 9-10 °C
Data rilievo 29.02.08
Stato cielo Parz.
Nuovoloso
Entità vento Assente
34
38. Usi “finali” energia
E' assolutamente necessario maturare una
maggiore attenzione agli usi finali dell'energia
Costo in termini di investimento, per la produzione o il
risparmio annuo di 1 kWh di energia :
5,0 euro
• da riqualificazione energetica = 1,8 euro
• da fonte fotovoltaica
=
Adiconsum 2010
un contenitore edilizio di scarsa qualità
rende inutile la produzione di energia da
38
fonti rinnovabili
40. Legislazione
principali Direttive
Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22
“concernente l'indicazione del
consumo di energia e di altre risorse degli
apparecchi domestici, mediante l'etichettatura
ed informazioni uniformi relative ai prodotti”
settembre 1992,
Disciplina gli obblighi di descrizione
tecnica degli apparecchi elettrici
domestici ed le informazioni da
fornire al consumatore
“Rifusione” in Direttiva 2010/30/UE
del 19.05.2010 GUCE del 18.06.2010 n. L153/1
ampliata a tutti i prodotti40 consumano energia
che
41. Rifusa nella Direttiva 2010/31/UE
Direttiva 2002/91/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, “sul rendimento energetico nell'edilizia”.
(4 gennaio 2006)
La direttiva comprende quattro elementi principali:
1) metodologia comune di calcolo del rendimento
energetico integrato degli edifici;
2) requisiti minimi sul rendimento energetico degli
edifici di nuova costruzione e degli edifici sottoposti a
importanti ristrutturazioni;
3) certificazione degli edifici di nuova costruzione ed
esistenti
4) ispezione periodica delle caldaie e degli impianti
centralizzati di aria condizionata negli edifici.
41
42. Direttiva 2006/32/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
“concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante
abrogazione della direttiva 93/76/CEE del
Consiglio” (30 dicembre 2008)
Rifusa nella Direttiva 2012/27/UE
1) entro il 2015 gli Stati membri devono conseguire un
“obiettivo nazionale di risparmio energetico” pari al
9% del consumo nazionale medio annuo.
2) La PA deve svolgere un “ruolo esemplare” nel
perseguimento dell’efficienza energetica,
3) introdurre orientamenti in materia di efficienza e
risparmio nei criteri di aggiudicazioni degli appalti
pubblici.
42
43. Direttiva 2009/28/CE
Direttiva
2009/28/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23
aprile 2009 “sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili”
Stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia
da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali
obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (Burden
sharing).
Ogni Stato membro adotta un piano di
azione nazionale per le energie rinnovabili.
Italia: 2005 FER /consumi tot. = 5,2%
obiettivo 2020 FER/consumi tot. = 17%
deficit previsto43 Mtep/anno
1,1
44. DIRETTIVA 2010/31/UE
“Rifusione” della Dir. 2002/91/CE
“Rendimento Energetico nell’Edilizia”
Il 14 aprile 2010 la Commissione ha approvato la
“rifusione” della direttiva sul rendimento
energetico degli edifici
Direttiva pubblicata sul GUCE del 19.06.2010,
secondo la Commissione esiste un ampio margine
di risparmio energetico che potrebbe consentire
all'UE, di ridurre dell'11% il consumo finale di
energia entro
il 2020.
45
la Direttiva è vigente dal 9
luglio 2010
45. DIRETTIVA 2010/31/UE
Art. 28
recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 9
luglio 2012, le disposizioni legislative, …….. necessarie per
conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli 20 e 27.
Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12,
13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio
2013.
Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14,
15 e 16 agli edifici occupati da enti pubblici al più tardi a
decorrere dal 9 gennaio 2013 e agli altri edifici al più tardi a
decorrere dal 9 luglio 2013.
Essi possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione
dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in
46
locazione.
46. recepimento
Art. 28
DIRETTIVA 2010/31/UE
applicazione entro 09/01/2012
Articolo 2
Definizioni
Articolo 3
Adozione di una metodologia di calcolo della
prestazione energetica degli edifici
Articolo 9
Edifici a energia quasi zero
Articolo 11 Attestato di prestazione energetica
Articolo 12 Rilascio dell’A.P.E. possibile rinvio art.12 c.1 e 2 fino al 31/12/2015
Articolo 13 Affissione dell’A.P.E.
Articolo 17 Esperti indipendenti
Articolo 18 Sistema di controllo indipendente
Articolo 20 Informazione
Sanzioni 47
Articolo 27
47. recepimento
Art. 28
DIRETTIVA 2010/31/UE
applicazione entro 09/01/2013
Articolo 4
Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica
Articolo 5
Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i
requisiti minimi di prestazione energetica
Articolo 6
Edifici di nuova costruzione
Articolo 7
Edifici esistenti
Articolo 8
Impianti tecnici per l’edilizia
Articolo 14 Ispezione degli impianti di riscaldamento
Articolo 15 Ispezione degli impianti di condizionamento d’aria
Articolo 16 Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento d’aria
48. DIRETTIVA 2010/31/UE
sul rendimento energetico in edilizia
Articolo 7
Edifici esistenti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che la prestazione energetica degli edifici
o
di
loro
parti
destinati
a
subire
ristrutturazioni importanti
(25% dell’involucro)
sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti
minimi di prestazione energetica fissati
Attualmente gli interventi di riqualificazione
conformemente
all’articolo
4
per
quanto
energetica riguardano solo l’1% del
tecnicamente, funzionalmente ed economicamente
patrimonio edilizio esistente
fattibile.
49
49. DIRETTIVA 2010/31/UE
sul rendimento energetico in edilizia
Articolo 9
Edifici a energia quasi zero
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli
edifici di nuova costruzione siano edifici a
energia quasi zero; e
b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli
edifici di nuova costruzione occupati da enti
pubblici e di proprietà di questi ultimi siano
edifici a energia quasi zero.
50
50. DIRETTIVA 2010/31/UE
sul rendimento energetico in edilizia
Articolo 11
Attestato di prestazione energetica
………………………….
9. Entro il 2011 la Commissione, in
consultazione con i settori interessati,
adotta un sistema comune volontario
a livello di Unione europea per la
certificazione della prestazione
energetica degli edifici non
residenziali.
51
51. DIRETTIVA 2010/31/UE
sul rendimento energetico in edilizia
Articolo 12
Rilascio dell’attestato di prestazione energetica
………………………….
2. Gli Stati membri dispongono che, in caso di
costruzione, vendita o locazione di edifici o
unità immobiliari, l’attestato di prestazione
energetica (o copia dello stesso) sia
mostrato al potenziale acquirente o nuovo
locatario e consegnato all’acquirente o al
nuovo locatario.
………………………………...
52
52. DIRETTIVA 2010/31/UE
sul rendimento energetico in edilizia
Articolo 12
Rilascio dell’attestato di prestazione energetica
………………………….
4. Gli Stati membri dispongono che, in caso di offerta in
vendita o in locazione di:
- edifici aventi un attestato di prestazione energetica,
- unità immobiliari in edifici aventi un attestato di
prestazione energetica, e unità immobiliari aventi un
attestato di prestazione energetica
l’indicatore di prestazione energetica ……….. sia
riportato in tutti gli annunci dei mezzi di
comunicazione commerciali.
53
………………………………...
53. DIRETTIVA 2010/31/UE
sul rendimento energetico in edilizia
Articolo 13
Affissione dell’attestato di prestazione energetica
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a
garantire che l’APE sia affisso in un luogo chiaramente
visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato
rilasciato un APE ……. e in cui una metratura utile totale di
oltre 500 mq. è occupata da
enti pubblici
e abitualmente frequentata dal pubblico.
Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 mq. è
abbassata a 250 mq.
…………………………….
54
54. DIRETTIVA 2010/31/UE
sul rendimento energetico in edilizia
Articolo 13
Affissione dell’attestato di prestazione energetica
…………………………………….
2. Gli Stati membri dispongono che l’APE sia
affisso in un luogo chiaramente visibile per il
pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato
un APE (ndr. anche privati) e in cui una metratura
utile totale di oltre 500 mq. è abitualmente
frequentata dal pubblico. …………………
……………...
55
55. DIRETTIVA 2010/31/UE
sul rendimento energetico in edilizia
Articolo 18
Sistema di controllo indipendente
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano
sistemi di controllo
indipendenti in conformità dell’allegato
istituiti
II per gli attestati di prestazione energetica
e i rapporti di ispezione degli impianti di
riscaldamento e condizionamento d’aria
………………………………...
56
56. DIRETTIVA 2010/31/UE
sul rendimento energetico in edilizia
Articolo 29
Abrogazione
La direttiva 2002/91/CE, modificata
dal regolamento indicato nell’allegato IV, parte
è abrogata con effetto dal 1
febbraio 2012, ……………………………
A,
…………...
57
57. Direttiva 2012/27/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.10.2012,
“sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE ” (GUCE L315 del 14.11.2012 )
La Direttiva Europea 2012/27/UE
4 dicembre
entra in vigore il
e stabilisce un quadro comune di misure
per la promozione dell'efficienza energetica in Europa,
finalizzato al conseguimento dell'obiettivo del pacchetto
20-20-20 e di un miglioramento dell'efficienza energetica
oltre il 2020.
Ogni Stato membro è chiamato a fissare obiettivi
nazionali indicativi di efficienza energetica basati sulla
riduzione del consumo di energia primaria.
58
58. Direttiva 2012/27/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, “sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ” (GUCE L315 del 14.11.2012 )
entro il 5 giugno 2014.
1) Gli edifici pubblici devono rinnovare annualmente il
3% della S.U. se l‘edificio è superiore ai 500 mq;
dal 9 luglio 2015 il rinnovo riguarderà gli edifici con
superficie superiore a 250 mq; (art.5).
2) Le imprese energetiche tra il 2014 ed il 2020 devono
diminuire del 1,5% per anno sul volume medio
annuo delle vendite (art.7)
3) Le grandi imprese sono obbligate, ogni 4 anni, ad
audit energetici svolti in modo indipendente da esperti
accreditati. (art.8)
59
59. Direttiva 2012/27/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, “sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ” (GUCE L315 del 14.11.2012 )
Allegato III per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici da
parte del governo centrale si prevede che:
1. si dovranno acquistare solo prodotti appartenenti alla classe di efficienza
energetica più elevata possibile;
2. sarà obbligatorio acquistare apparecchiature per ufficio conformi al
marchio Energy Star;
3. si dovranno acquistare pneumatici conformi al criterio della più elevata
efficienza energetica in relazione al consumo di carburante (Reg. n.
1222/2009), salvo ragioni di sicurezza o salute pubblica;
4. per gli appalti di servizi sarà obbligatorio richiedere nei bandi che i fornitori
utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di efficienza
energetica.
5. sarà obbligatorio acquistare o concludere nuovi contratti per affittare
esclusivamente edifici conformi almeno ai requisiti minimi di
prestazione energetica di cui all'art. 5, par. 1 della direttiva.
60
60. Direttiva 2012/27/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, “sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ” (GUCE L315 del 14.11.2012 )
obiettivo a lungo termine è l’obbligo per ciascun
Paese dell’UE di elaborare una strategia utile a
rendere l’intero parco edilizio pubblico e
privato più efficiente entro il 2050.
Per gli appalti pubblici è previsto che i
Governi acquistino esclusivamente prodotti,
servizi ed edifici ad alta efficienza energetica,
in coerenza con il rapporto costi-benefici, la fattibilità
economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità
tecnica ed un livello sufficiente di concorrenza.
61
61. Roadmap Energy 2050
Il 14 marzo 2013 nel Parlamento Europeo sono
state sottoscritte le linee principali della
“Roadmap energetica 2050”, nel
documento vengono ipotizzati sette diversi
scenari, tutti basati sulla premessa che le
emissioni di carbonio dovranno essere
ridotte dell'85%
entro il 2050, in
particolare
utilizzando
l’efficienza energetica
e le fonti rinnovabili.
62. Nuova strategia climatica
della Commissione UE al
2030
un piano “ambizioso
ma fattibile, perché
clima e industria possono andare di pari
passo”. 22.01.2014 José Manuel Barroso Presidente della
Commissione.
La nuova strategia climatica europea per il 2030 include una
40% (rispetto al 1990) delle emissioni di gas a
e il raggiungimento del 27% di fonti di energia
riduzione del
effetto serra
rinnovabile.
I ministri europei dell'energia e dell'ambiente discuteranno probabilmente la
proposta della Commissione il 3 e 4 marzo.
Il 21 e 22 marzo, capi di stato e di governo presiederanno un vertice Ue
dedicato al raggiungimento di un accordo.
63. Anche Greenpeace si unisce
al coro delle proteste
"La Commissione Europea ha rilasciato oggi un
deludente pacchetto di proposte su clima ed
energia per il 2030”
Greenpeace che chiede all'UE un target vincolante per il
55%
taglio di almeno il
delle emissioni interne al
2030, un target vincolante per aumentare la quota da
rinnovabili
al
45%
e un target vincolante del
40% per quanto riguarda l'efficienza energetica.
65. La Direttiva Europea
2002/91/CE
l’articolo 15 prevede che:
“Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative
necessarie
per
conformarsi alla presente direttiva entro
il 4 gennaio 2006. “
66
66. La Costituzione italiana
L’art.117 quinto comma del Titolo V
della
Costituzione
così
come
modificato nel 1998 stabilisce che :
“Sono
materie
di legislazione
concorrente quelle relative a:
…………..; produzione, trasporto
e
distribuzione
nazionale
dell'energia; …………… “
67
67. Recepimento Direttiva
2002/91/CE
In attesa delle leggi regionali, il
Ministero delle Sviluppo economico ha
predisposto
un
temporaneo
provvedimento nazionale di
recepimento della Dir. 2002/91/CE
sul rendimento energetico in
edilizia in attuazione della Legge 306
del 31.10.2003 che delegava il
Governo alla redazione del Decreto
68. Il Decreto Legislativo
n.192/2005
Il Ministero delle Attività Produttive ha emanato
il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico
nell'edilizia. “
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 222 del 23 Settembre
2005 supplemento ordinario n.158
69
69. Il Decreto Legislativo
n.192/2005 come modificato dalla L.90/2013
Art. 17
Clausola di cedevolezza
………..le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano alle regioni e alle province autonome che
non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata
in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la
normativa di attuazione le regioni e le province autonome
sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento europeo e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto. …………………………
70
70. Il Decreto Legislativo
n.192/2005
I principali contenuti disciplinati
dal Decreto:
• metodo per il calcolo delle prestazioni
energetiche integrate degli edifici
• prestazioni energetiche minime degli
edifici
• certificazione energetica
• ispezioni degli impianti
71
71. D.Lgs. n.192/2005 art.3 comma 2
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti,
…... e' prevista:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a
1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria
di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati;
b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento
dell'edificio nel caso che :
l’ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per
72
cento dell'intero edificio esistente;
segue
72. D.Lgs. n.192/2005 art.3 comma 2
Nel caso di ristrutturazione di
…... e' prevista:
edifici esistenti,
c) una applicazione limitata al rispetto di
specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di :
1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione
straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto
già previsto alla lettera a), numero 1;
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti
o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore
73
73. Il D.Lgs. n.192/2005
art.3 comma 3:
Sono escluse dall'applicazione del presente
decreto le seguenti categorie di edifici e di
impianti:
a) immobili vincolati parte II e art. 136, comma
1, lettere b) e c), del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42
fatto salvo quanto disposto al comma 3 -bis (L.90/2013) ;
b) fabbricati industriali, artigianali e agricoli non
residenziali riscaldati per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili (L.90/2013);
c) fabbricati di superficie inferiore a 50 mq.
74
74. Campo di applicazione
DM 26.06.2009 all.A comma 2
tutti gli edifici di cui all’art.3, del DPR n. 412/1993
indipendentemente dalla presenza di impianti
tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è
previsto il calcolo delle prestazioni.
–
–
–
–
–
–
box,
Sono esclusi:
cantine,
autorimesse,
parcheggi multipiano,
depositi,
strutture stagionali a protezione degli
impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni
adibite ad uffici.
− ruderi
75
− fabbricati al grezzo
75. Campo di applicazione
Legge 03.08.2013 n.90
all’art.1 punto c) si prevedono nuove esclusioni e inclusioni
Sono esclusi:
– edifici rurali non residenziali sprovvisti di
impianti di climatizzazione;
– edifici adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attività religiose
Nuovi obblighi
«3 -bis . Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a) (edifici
vincolati), il presente decreto si applica limitatamente alle
disposizioni concernenti:
a) l’ A.P.E. degli edifici, di cui all’articolo 6;
b) l’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli
impianti tecnici, di cui all’articolo 7.
76
76. Campo di applicazione
Legge 03.08.2013 n.90
l’art.1 punto c) prevede inoltre una eccezione
ai nuovi obblighi degli edifici vincolati
3 -bis . 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a) , sono
esclusi dall’applicazione del presente decreto ai
sensi del comma 3 -bis , solo nel caso in cui, previo
giudizio
dell’autorità
competente
al
rilascio
dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle
prescrizioni
implichi
un’alterazione
sostanziale del loro carattere o aspetto, con
particolare riferimento ai profili storici,
artistici e paesaggistici.
77
77. Il Decreto Legislativo
n.192/2005
Il Decreto recepisce la Direttiva
Comunitaria 91 del 2002 e all’art.6
introduce l’obbligo della Certificazione
energetica per gli edifici di nuova
costruzione la cui autorizzazione è
stata rilasciata dopo l’8 ottobre 2005
e sono stati completati dopo
ottobre 2006,
norme transitorie in
regolamenti di dettaglio
78
l’8
inoltre detta
previsione dei
79. D.Lgs. 29.12. 2006 n. 311
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha
predisposto un decreto correttivo che introduce
l’obbligo della Certificazione per gli edifici
esistenti nel caso di :
1) compravendita
dal 01.07.2007 sup. 1000 mq.
dal 01.07.2008 inferiori 1000 mq.
dal 01.07.2009 singole u.i.
2) richiesta di contributi pubblici
80
80. Il D.Lgs. n.192/2005
sono stati costituiti 4 gruppi di lavoro per
redigere i regolamenti attuativi:
entro 5 febbraio 2006 (art. 4)
1. Criteri e requisiti per il contenimento dei consumi
Installazione, esercizio, manutenzione e ispezione impianti
D.P.R.
2. Prestazione energetica dell’edificio
n.59
02/04/2009
ristrutturazione)
(nuova costruzione e
3. Requisiti professionali e criteri di accreditamento D.P.R. n.75
Esperti della certificazione
entro il 6 aprile 2006 (art.6)
16/04/2013
(D.Lgs. 115/2008)
4. Linee guida per la Certificazione energetica edifici
81
D.M.
26/06/2009
81. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 4, c.1, è
abrogato il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59. (l.90/2013)
D.P.R. 02.04.2009 n. 59
in vigore dal 25.06.2009
Art. 3
…… per le metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche degli edifici si adottano
le norme:
UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno
di energia termica dell’edificio per la climatizzazione
estiva ed invernale;
UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno
di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
82
82. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’arti.4, c.1, è
abrogato il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59. (l.90/2013)
D.P.R. 02.04.2009 n. 59
in vigore dal 25.06.2009
Modifiche introdotte con la L.90/2013
UNI/TS 11300 – 3
Prestazioni energetiche degli
edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
UNI/TS 11300 – 4
Prestazioni energetiche degli
edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri
metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e
preparazione acqua calda sanitaria.
UNI EN 15193
- Prestazione energetica degli edifici
- Requisiti energetici per illuminazione.
83
83. D.P.R. 16.04.2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici
Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
Art. 1
Finalità e ambito di intervento
1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali
e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione
e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. 19.08.2005 n.
192, …………… per le finalita' di cui all'articolo 1 del
medesimo decreto e per una applicazione omogenea,
coordinata e immediatamente operativa delle norme per la
certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio
nazionale.
84
84. Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
D.P.R. 16.04.2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici
Art. 2
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati
alla certificazione energetica degli edifici
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo, sono abilitati ai fini dell'attivita' di certificazione
energetica,
e
quindi
riconosciuti come soggetti
certificatori:
•
•
•
•
i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti e'
riportata al comma 2, lettera b);
gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico
operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;
gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare
attivita' di ispezione nel settore delle costruzioni edili;
85
le societa' di servizi energetici (ESCO)
85. Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
D.P.R. 16.04.2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici
Art. 2
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati
alla certificazione energetica degli edifici
3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere
in possesso di :
• uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma,
• iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e
• abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle
specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.
Laurea magistrale materie tecniche (Architetto, Ingegnere, Agraria , Scienze forestali)
Diploma istruzione tecnica (geometra, perito Industriale edilizia-impianti, perito agrario)
86
86. Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
D.P.R. 16.04.2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici
Art. 2
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati
alla certificazione energetica degli edifici
4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in
possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente
comma, e di un attestato di frequenza, con superamento
dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione
(64h) per la certificazione energetica degli edifici, di cui al
comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti e' tecnico abilitato
esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.
I titoli richiesti sono:
titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione
professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e
impianti asserviti agli edifici stessi;
87
87. Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
D.P.R. 16.04.2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici
Art. 2
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati
alla certificazione energetica degli edifici
5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i
relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da universita', da
organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali,
autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello
regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e
province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con
competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle
predette regioni e province autonome. Per le finalita' di cui all'articolo
1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti
nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame
finale e' rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.
88
88. Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
D.P.R. 16.04.2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici
Art. 3
Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla
certificazione energetica degli edifici
1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di
giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i
tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di
certificazione energetica, dichiarano:
nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione,
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa
attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da
certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti
in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che
possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non
deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al
89
quarto grado;
89. Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
D.P.R. 16.04.2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici
Art. 3
Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla
certificazione energetica degli edifici
1. ……………………………………
nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto
o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti
in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che
possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non
deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto
grado
90
90. Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
D.P.R. 16.04.2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici
Art. 4
Funzioni delle Regioni e Province autonome
1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo
restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del
presente decreto si applicano per le regioni e
province autonome che non abbiano ancora
provveduto ad adottare propri provvedimenti in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino
alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti
regionali.
91
91. D.M. 26.06.2009
G.U n. 158 10/07/2009 vigente dal 25/07/2009
• Tavolo di confronto e coordinamento (Art. 5 comma 1)
• Metodologie di calcolo per la Certificazione Energetica (All. A,
punto 4 e 5)
• Fabbisogno energetico estivo dell’involucro (All. A, punto 6)
• Indicatori di Classe ( riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria) (All. A, punto 7)
• Classificazione dei singoli appartamenti (All. A, punto 7.5)
• Autodichiarazione di Classe G per edifici di superficie ridotta ed
ad alto consumo (All. A, punto 9)
• Classificazione nazionale (legato all’EPilim ovvero alla località e
al rapporto S/V) (All. 4)
• Nuovi schemi per ACE e AQE (All. 5, 6, 7)
• Normativa tecnica di riferimento che sostituisce l'allegato M del
DLgs 192 (All. B)
92
92. D.M. 26.06.2009
All. A punto 8
“Nel
caso
di
costruzione
edifici
di
nuova
o di interventi ricadenti
nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3,
comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo
decreto legislativo, in questo ultimo caso
limitatamente alle ristrutturazioni totali, la
nomina del Soggetto certificatore
avviene prima dell’inizio dei lavori.”
93
93. D.Lgs. 03.03.2011 n. 28
Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
recepimento della Dir. 2009/28/CE
L’art. 13 modifica l’art 6 del DLgs 192/2005
aggiungendo due commi:
2 ter. Nei contratti di compravendita o di
locazione di edifici o di singole UI è obbligatorio
inserire una clausola con la quale l’acquirente o il
conduttore danno atto di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione in ordine
alla certificazione energetica degli edifici.
Nel caso di locazione la disposizione si applica solo
agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di
certificazione energetica.
(Parziale97
correzione L.133/2008)
94. D.Lgs. 03.03.2011 n. 28
Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
L’art. 13 modifica l’art 6 del DLgs 192/2005
aggiungendo due commi:
2 quater. Nel caso di offerta di
trasferimento a titolo oneroso di edifici o
singole UI a decorrere dal 01.01.2012
gli annunci commerciali di vendita
riportano l’IPE contenuto nell’ACE
(anticipo art.12 della Dir 2010/31/UE)
98
95. D.Lgs. 03.03.2011 n. 28
Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
l’art.11 prevede che nelle nuove costruzioni
o nelle ristrutturazione rilevanti (criterio
modificato dalla L.90/2013), si deve coprire i consumi
di ACS (50% già in vigore) e calore con
impianti di produzione da FR per almeno:
a) il 20% dal 31.05.2012 al 31.12.2013
b) il 35% dal 01.01.2014 al 31.12.2016
c) il 50
% dal 01.01.2017
99
Per gli edifici
pubblici
%
incrementata
del 10%
96. D.Lgs. 03.03.2011 n. 28
Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
La potenza elettrica obbligatoria da FR (art.11)
deve essere calcolata secondo la formula:
P=1/K*S
P= potenza in kW S = sup. edificio in mq. K = coeff. in mq./kW
a) K=
80 dal 31.05.2012 al 31.12.2013
b) K=
65 dal 01.01.2014 al 31.12.2016
c) K=
50
dal 01.01.2017
100
Per gli edifici
pubblici
%
incrementata
del 10%
97. D.Lgs. 03.03.2011 n. 28
Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
Il mancato rispetto comporta il diniego
del rilascio del titolo edilizio (art.11 c.3),
nel caso di “impossibilità tecnica”
(allegato 3 c.7) il progettista attesta la non
fattibilità di tutte le opzioni e comunque
l’I.P.E.
deve essere inferiore degli
obblighi vigenti nel rispetto della seguente
formula :
101
98. D.Lgs. 03.03.2011 n. 28
Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
% obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti
per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento
che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite FR;
% effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta
dall’intervento;
P obbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da FR
che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del
comma 3;
E effettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da FR
effettivamente installata sull’edificio.
102
99. D.Lgs. 03.03.2011 n. 28
Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
Art.11 comma 4
gli impianti alimentati da FR
realizzati per assolvere l’obbligo
non possono accedere
agli incentivi ad eccezione
di fondi rotativi o di garanzia
103
100. D.Lgs. 03.03.2011 n. 28
Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
Art. 12
Misure di semplificazione
1. I progetti di nuova costruzione o di
ristrutturazione
rilevante
che
incrementano di almeno il 30 % la
produzione
obbligatoria
da
Fonti
Rinnovabili hanno diritto ad un premio
volumetrico del
5%
104
101. D.L. 04.06.2013 n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
note: 1) Entrata in vigore del provvedimento: 06.06.2013
2) convertito in Legge 03.08.2013 n.90
Artt. da 1 a 13 : Modifiche al D.Lgs 192/2005 (rec. Dir 2010/31/UE)
Artt.14-15 : Detrazioni fiscali per interventi
ristrutturazione ed efficienza energetica (proroga
31.12.2013, nuovo importo sgravio fiscale 65% )
di
al
Art. 16: Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (proroga al
31.12.2013, nuovo importo sgravio fiscale 50% )
Art. 17: Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti
rinnovabili
105
102. Legge 3 agosto 2013 n.90
(D.L. 04.06.2013 n. 63)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
Gli artt. da 1 a 13 contengono:
1) EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO
(art.2 l) octies
/ art.5 comma 1)
Recepisce le indicazioni della Dir. 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla
prestazione energetica nell'edilizia che introduce (art. 9, par. 1) gli "edifici
a energia quasi zero".
2) Ristrutturazioni importanti (art.2 l-vicies quater)
un edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando i
lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo:
manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento
conservativo) insistono su oltre il
superficie dell'involucro dell'intero edificio
106
25 per cento
della
103. Legge 3 agosto 2013 n.90
(D.L. 04.06.2013 n. 63)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
Gli artt. da 1 a 13 contengono:
3) PIANO DI AZIONE NAZIONALE (art.3 comma 1 b)
entro il 31.12.2014 Piano nazionale per la promozione degli edifici a
"energia quasi zero“; con obiettivi intermedi di miglioramento della
prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015,
strategie di informazione sulle politiche e sulle misure finanziarie
4) METODOLOGIA DI CALCOLO (art.4 comma 1 a)
Rimanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministeri dell‘Ambiente, delle Infrastrutture e dei
trasporti, della Salute e della Difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata
107
104. Legge 3 agosto 2013 n.90
(D.L. 04.06.2013 n. 63)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
Gli artt. da 1 a 13 contengono:
5) l’ACE
SOSTITUITO DALL’APE (art.6
comma 1)
modifica di alcuni aspetti della normativa sulla
certificazione energetica; l'attestato di prestazione
energetica dovrà essere reso nella forma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
6) VENDITE E LOCAZIONI (art.6 comma 2-3- 3 bis)
dotato, il
tenuto
a produrre l'attestato di prestazione energetica ed ad allegarlo
all’atto pena la nullità del contratto.
108
105. Legge 3 agosto 2013 n.90
(D.L. 04.06.2013 n. 63)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
Gli artt. da 1 a 13 contengono:
7) P.A. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
comma 6)
(art. 6
Per gli edifici utilizzati da P.A. e aperti al pubblico con
superficie utile totale superiore a 500 m2 e' fatto
obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della
gestione, di produrre l'attestato di prestazione
energetica entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere
l'attestato di prestazione energetica con evidenza
all'ingresso dell'edificio
stesso o in
altro
luogo
chiaramente visibile al pubblico. (5 ottobre 2013)
109
106. Legge 3 agosto 2013 n.90
(D.L. 04.06.2013 n. 63)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
Gli artt. da 1 a 13 contengono:
8) INFORMAZIONE PRECONTRATTO (art. 6 comma 8)
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci
tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di
prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o
dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente
9) PROGETTO ENERGETICO
(art. 7 comma 1)
Il progettista, deve inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente
decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza
alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici
e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, deve
depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia,
contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori.
.
110
107. Legge 3 agosto 2013 n.90
(D.L. 04.06.2013 n. 63)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
Gli artt. da 1 a 13 contengono:
10) NUOVE SANZIONI (art.12 commi da 3 a 10)
Sanzioni al professionista qualificato per APE infedele da 700 euro a
4200 euro. Sanzioni al costruttore o al proprietario per la mancata
consegna da 3.000 euro a 18.000 euro in caso di vendita e da 300
euro a 1.800 euro in caso di locazione.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici
nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile
dell'annuncio punito con la sanzione amministrativa non inferiore
a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
11) ABROGAZIONI (art. 13)
Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma
1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2009, n. 59
111
108. Ulteriori novità legislative
nel mese di dicembre sono stati
pubblicati:
• il D.L. 23.12.2013 n. 145 ("Destinazione
Italia" G.U. n. 300 del 23.12.2013), in vigore dal 24.12,
che con l'art. 1, comma 7, sostituisce i commi 3 e 3-bis
(quello della nullità dell'atto) dell'articolo 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che diventano un
unico comma 3;
• la L.27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità
2014), in vigore dall’01.01.2014, che con l'art. 1,
comma 139 modifica ed integra il comma 3-bis del
citato articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005 (comma
eliminato dal precedente D.L.).
109. L. 27.12.2013 n.147
“Legge di stabilità 2014”
L'art. 1, comma 139, lettera a), della legge
(entrata in vigore il 01.01.2014), stabilisce che la norma
contenuta nel comma 3-bis dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 192 del 2005 si applica a
decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di
adeguamento delle linee guida per la
certificazione energetica degli edifici.
la Legge di stabilità 2014 interviene su una norma
(il comma 3-bis dell'art. 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005)
non più in vigore, perché sostituita dal D.L.
"Destinazione Italia".
110. D.L. 145/2013“Destinazione Italia”
art. 1 comma 7:
7. All’articolo 6 del D.L.gs. 19.08.2005, n. 192, i commi 3 e
3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi
contratti di locazione di edifici o di singole unità
immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita
clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano
di
aver
ricevuto
le
informazioni
e
la
documentazione, comprensiva dell’attestato, in
ordine
alla
attestazione
della
prestazione
energetica degli edifici; copia dell’A.P.E. deve essere
altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di
locazione di singole unità immobiliari
111. D.L. 145/2013“Destinazione Italia”
art. 1 comma 7:
In caso di omessa dichiarazione o
allegazione, se dovuta, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in parti
uguali,
della
sanzione
amministrativa
pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000;
la sanzione è da Euro 1.000 a
Euro 4.000 per i contratti di
locazione di singole unità immobiliari
e, se la durata della locazione non
eccede i tre anni, è ridotta alla metà.
112. D.L. 145/2013“Destinazione Italia”
art. 1 comma 7
L’accertamento e la contestazione della
violazione sono svolti dalla Guardia di
Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei
contratti
previsti
dal
presente
comma,
dall’Agenzia delle Entrate, che, per l’ulteriore
corso del procedimento sanzionatorio, presentano
rapporto al Prefetto, ai sensi dell’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
113. D.L. 145/2013“Destinazione Italia”
art. 1 comma 8
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo
avente causa, la stessa sanzione amministrativa di
cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192
del 2005 si applica altresì ai richiedenti,
in luogo
di
quella della nullità del contratto anteriormente
prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata
in vigore del presente decreto, purché la nullità del
contratto non sia già stata dichiarata con sentenza
passata in giudicato.”
114. Le principali novità
1) esclusione degli obblighi di allegazione, di consegna
e di informativa per gli atti traslativi a titolo gratuito;
2) precisazione che gli obblighi di allegazione, di
consegna e di informativa riguardano anche tutti gli
“atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso”;
3) precisazione che gli obblighi di consegna e di
informativa riguardano i nuovi contratti di locazione
di edifici o di singole u.i. soggetti a registrazione.
Sono esclusi da tali obblighi:
contratti che non possano considerarsi nuove locazioni
(proroghe, cessioni di contratto, subentri ex art. 2558 c.c., ecc.)
i nuovi contratti non soggetti a registrazione (in pratica i
soli contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno).
115. D.L. 145/2013“Destinazione Italia”
4) previsione di una sanzione pecuniaria per
la violazione dell’obbligo di allegazione
nonché in caso di mancata documentazione in
atto, con l’inserimento dell’apposita clausola,
dell’adempimento degli obblighi di informativa e
di consegna;
5) maggior peso agli obblighi di informativa e
di consegna, ed al requisito formale dell’attestazione
ad opera dell’acquirente e del conduttore dell’avvenuto
loro adempimento, in precedenza, l’adempimento
era privo di sanzione.
116. Riepilogo degli obblighi A.P.E.
obbligo di dotazione
(che può prescindere da un evento
traslativo, ad es. edificio nuovo, edifici soggetti a “ristrutturazioni
importanti” o edifici pubblici).
obbligo di allegazione
(che è stato reintrodotto dalla
legge 04.08.2013 n. 90, in sede di conversione del D.L. 04.06.2013 n.
63, che ha previsto, in caso di sua violazione, la sanzione della nullità).
obbligo di consegna
dell’A.P.E. (con l’inserimento in atto di
apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di
aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine
all’A.P.E. dell’edificio).
obbligo di informativa
(con l’inserimento in atto di
apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di
aver ricevuto le informazioni in ordine all’A.P.E.).
117. Grazie per l’attenzione
Pietro Novelli architetto -
C&PS Ecoaction Cultura e Progetto Sostenibili
Associazione Internazionale www.ecoaction.it
Presidente Delegazione regionale Toscana
Via La Marmora 51 – 50121 Firenze
Via Dell’Arcovata 3 – 50127 Firenze
Ponte Vecchio 2
– 50125 Firenze
ITALY
Tel.
+39 055 4089253
tel./fax +39 055 333187
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