1. All’Ill.mo Commissario Straordinario
Comune di Gioia del Colle
Dott.ssa Rossana Riflesso
Oggetto: richiesta di annullamento in autotutela delle deliberazione commissariale n.13 del
9/4/2015.
Abbiamo appreso dai social network della costituzione in giudizio, da parte del Comune, innanzi al
Consiglio di Stato (deliberazione n.13 del 9/4/2015) e del conferimento all’avv. Paolo Urbani del
foro di Roma per il parziale annullamento e/o riforma della sentenza n.96/2015 della 3^ sezione del
TAR Puglia.
Rimaniamo francamente perplessi da questa iniziativa, atteso che con sentenza n.96/2015 la terza
sezione del TAR Puglia ha accolto il ricorso proposto dal Comune annullando la determinazione
della Provincia di Bari n.5939 dell’1/8/2013, poiché non se ne comprende nè la ragione, nè l’utilità,
visto che il Comune non risulta essere soccombente.
Quanto poi alla parte della deliberazione n.13, in cui si chiede di proporre appello incidentale “al
fine di non consentire il passaggio in cosa giudicata del capo della sentenza sfavorevoli all’Ente
nella parte in cui si afferma la incompatibilità tra le strutture commerciali e le zone F”, rimaniamo
sconcertati poiché si continua ancora a perpetrare da parte degli organi del Comune un rituale già
trito e ritrito che ha causato notevoli danni agli interessi generali della città.
Della fattispecie si è già abbondantemente occupata la 4^ sezione del Consiglio di Stato con la
sentenza n.2578 del 2012 (sentenza passata in giudicato), che ha ravvisato l’ incompatibilità
urbanistica con la struttura commerciale assentita dal Comune con la zona F1, annullando il
permesso di costruire e le autorizzazioni conseguenti a questo per un complesso edilizio in zona F1
nel quale, in parte di esso, si continua ad esercitare, sine titulo, l’attività di vendita da parte di una
società commerciale, nonostante ci sia stato un ulteriore giudizio, questa volta di ottemperanza alla
sentenza 2578/2012.
Sentenza, dunque, a cui non risulta essere stata data esecuzione, circostanza gravissima, nè da parte
del Comune, nè da parte del Commissario ad acta.
Pertanto, con la presente Le chiediamo di riconsiderare la necessità e l’utilità della costituzione in
giudizio di cui alla deliberazione n.13, prevedendone, se lo riterrà, l’annullamento in autotutela,
anche al fine di evitare un prevedibile danno alle casse del Comune.
I sottoscritti si riservano di rappresentare nel dettaglio con ulteriori argomentazioni le varie fasi che
hanno caratterizzato il rilascio dei permessi di costruire di cui ci si occupa.
Cordialità.
Gioia del Colle, 20 aprile 2015
Giovanni Vasco Enzo Cuscito Donato Lucilla