Testo aggiornato del decreto del ministero del lavoro in merito alle assunzioni agevolate per i percettori di ASPI. Sostituisce il precedente decreto di aprile
Testo aggiornato del decreto del ministero del lavoro in merito alle assunzioni agevolate per i percettori di ASPI. Sostituisce il precedente decreto di aprile
A norma dell’art. 2.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 n. 55394, che ha fornito le modalità di attuazione dell’art. 3 del DLgs. 23/2011 sulla cedolare secca.
Messaggio inps istruzione operative bonus fornero donne e over 50Antonio Palmieri
Messaggio INPS con i chiarimenti per rendere operativo l'incentivo per le assunzioni di donne "prive di impiego regolarmente retribuito" alla luce dei chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Disegno di Legge “Stabilità 2015”
- STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO
- DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP
- SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
- PROROGA AL 26.01.2015 DEL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI AGRICOLI MONTANI
- AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI
- RIVALUTAZIONE TERRENI E FABBRICATI
- REGIME FISCALE AGEVOLATO
- EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
- RAVVEDIMENTO OPEROSO
- DICHIARAZIONE IVA ANNUALE ANTICIPATA A FEBBRAIO
INTERESSANTE Possibilità di dedurre dal reddito d’impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni il 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali
Comunicazione inps lavoro accessorio: chiarimenti operativi dal 2014Antonio Palmieri
Semplificate le modalità di comunicazione per le prestazioni di lavoro accessorio. I buoni lavoro comunicati direttamente all'INPS via web o call center
A norma dell’art. 2.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 n. 55394, che ha fornito le modalità di attuazione dell’art. 3 del DLgs. 23/2011 sulla cedolare secca.
Messaggio inps istruzione operative bonus fornero donne e over 50Antonio Palmieri
Messaggio INPS con i chiarimenti per rendere operativo l'incentivo per le assunzioni di donne "prive di impiego regolarmente retribuito" alla luce dei chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Disegno di Legge “Stabilità 2015”
- STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO
- DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP
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- PROROGA AL 26.01.2015 DEL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI AGRICOLI MONTANI
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INTERESSANTE Possibilità di dedurre dal reddito d’impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni il 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali
Comunicazione inps lavoro accessorio: chiarimenti operativi dal 2014Antonio Palmieri
Semplificate le modalità di comunicazione per le prestazioni di lavoro accessorio. I buoni lavoro comunicati direttamente all'INPS via web o call center
Girls, ICT and entrepreneurship. Learning from existing initiativesCESGA
This report presents the main findings of an analysis conducted in the context of the project ICTGo-Girls! Promoting Entrepreneurship among Secondary School Girls through ICT. This project proposes to design, carry out and evaluate a pilot program to enhance entrepreneurship skills among secondary school girls, using ICT as a key element both in terms of resources developed as in content. It is aimed at empowering girls with the knowledge, skills and values to help them to be able to create future opportunities for innovation and quality ICT related employment. For this purpose, useful interactive activities, proposals and open source / free digital tools are identified and adapted, building a learning methodology and a complete toolkit, containing support materials, methodologies and software for schools and educational communities.
Ampliate le esclusioni oggettive dallo
spesometro. L’obbligo comunicativo resta limitato alle operazioni non già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
Comunicazione conti correnti al FISCO 2013Proserin
Fissate le regole con cui gli operatori finanziari devono trasmettere all’Amministrazione finanziaria, ai fini di controlli fiscali, le informazioni contabili relative ai conti correnti e ai rapporti finanziari per la “comunicazione integrativa annuale”.
Spesometro, operazioni con “paradisi fiscali”,
contratti di leasing, locazione e noleggio e altre
comunicazioni all’Anagrafe tributaria - Nuove
modalità e termini di effettuazione
La distinzione ha più il sapore di una dissertazione filosofica che giuridica, eppure i termini della vicenda sono esattamente questi:
restano confermate le scadenze del 12 novembre 2013 (per i soggetti mensili)
e del 21 novembre 2013 (per gli altri soggetti), ma gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno 2012 “hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014”.
In prossimità della scadenza del 21 novembre per i soggetti trimestrali, l’Agenzia delle Entrate ha reso note ieri alcune risposte in materia di spesometro, tra le quali va certamente evidenziata quella relativa alla mancata applicazione di sanzioni per presentazioni oltre il termine previsto, purché il modello sia inviato entro il prossimo 31 gennaio.
Nell’ambito delle “complicazioni” collegate alla gestione della seconda o unica rata di acconto IRPEF, è necessario analizzare anche la situazione dei contribuenti che hanno presentato il modello 730/2013.
Nuovo redditometro ultime disposizioni 2013Proserin
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Il Ministro dello sviluppo economico ha adottato il decreto attuativo che ha istituito, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, un contributo, assegnato tramite la concessione di un Voucher, di importo non superiore a 10.000 euro per l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
La vigente normativa (art. 19 del DPR 602/73) prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione “ordinaria”) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria”).
Il regime fiscale degli omaggi - Imposte sui redditi, IRAP e IVA.
La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 54 del 2002, al § 17.1, aveva sostenuto che, se il contribuente omette la presentazione della dichiarazione ma, nel contempo, provvede al versamento delle imposte, la sanzione è applicata in maniera “fissa” da 258 a 1.032 euro, che l’art. 1 del DLgs. 471/97 prevede quando la dichiarazione è presentata ma non sono dovute imposte.
La chiamata al versamento degli acconti di novembre riguarda anche i contributi INPS dovuti:- da artigiani e commercianti;- dai lavoratori autonomi obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS.
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Lo scorso 30 settembre 2013 è scaduto il termine per la
presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e
IRAP. Ai sensi degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, e dell’art. 32 del DLgs. 446/97, l’omessa dichiarazione è sanzionata con un importoche va dal 120% al 240% del tributo dovuto, ma, se non sono dovute imposte, la sanzione è fissa da 258 a 1.032 euro. APPROFONDISCI ORA.
Si avvicina il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2013 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (la scadenza è fissata al 2 dicembre 2013.
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Detrazione del 50% per i fabbricati
ristrutturati da imprese edili.
L’art. 9, comma 2 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002), e
successive modifiche ed integrazioni, ha previsto una detrazione IRPEF
nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in
fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie tramite
interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia (la stessa rappresenta una fattispecie particolare di applicazione
della detrazione del 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio
residenziale).
Tale agevolazione, originariamente applicabile in relazione agli
interventi di recupero effettuati fino al 31 dicembre 2002, è stata
successivamente
riproposta
nel
corso
degli
anni.
Da ultimo, per effetto dell’art. 16-bis, comma 3 del TUIR, inserito
dall’art. 4, comma 1, lett. c) del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011,
l’agevolazione è passata a regime per gli interventi di recupero eseguiti
dal 1° gennaio 2012 ed i conseguenti acquisti o assegnazioni effettuati
entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
L’agevolazione si applica in caso di acquisto (assegnazione) di unità
immobiliari residenziali e/o relative pertinenze site in edifici
interamente recuperati tramite un intervento di restauro o risanamento
conservativo,
ovvero
ristrutturazione
edilizia.
Ai sensi del citato comma 3 l’unico termine statuito ai fini della
detrazione è quello che attiene il trasferimento o l’assegnazione delle
unità immobiliari residenziali: potranno beneficiare della detrazione
solo i trasferimenti effettuati (dovrebbe rilevare la data del rogito
notarile di compravendita o assegnazione) “entro sei mesi dalla data di
termine dei lavori”.
Detrazione “potenziata” fino al 31 dicembre 2014
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida Fiscale di ottobre
2013 il potenziamento della detrazione IRPEF dal 36% al 50%,
disposta, con riferimento alle spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il
31 dicembre 2013, dall’art. 11, comma 1 del DL n. 83/2012 (conv. L. n.
134/2012) così come modificato dall’art. 16, comma 1 del DL n. 63/2013
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Circolare Ottobre 2013.
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(conv. L. n. 90/2013), riguarda anche la fattispecie in esame (in tal
senso anche le istruzioni al modello UNICO PF 2013 (pagg. 42 e 57) e il
Consiglio nazionale del Notariato nello Studio del 21 settembre 2012 n.
129-2012/T).
L’estensione dell’aliquota del 50% non era affatto scontata in quanto
l’art. 11, comma 1 del DL n. 83/2012 si riferisce univocamente alle spese
documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1 del
TUIR, mentre la fattispecie in commento è descritta dall’art. 16-bis,
comma 3 del TUIR. Il citato comma 1 dispone testualmente che: “Per le
spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2013, relative agli interventi di cui
all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari
al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori
disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis”.
Ora l’art. 6, comma 7, lett. c), n. 1) del Ddl. di stabilità per il 2014 fa sì
che il dubbio si ripresenti (almeno secondo quanto si è letto su alcuni
articoli della stampa specializzata) stabilendo la sostituzione del comma
1 dell’art. 16 del DL n. 63/2013 con il seguente: “1. Ferme restando le
ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli
interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una
detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è
pari al: a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2014; b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2015”.
Stante la pressoché identica formulazione della disposizione, si ritiene
che la detrazione del 50% si possa applicare anche agli acquisti di
fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati dalle imprese avvenuti fino al
31 dicembre 2014, così come quella del 40% si applichi agli acquisti
avvenuti nel corso del 2015. A meno che non venga riscritta la norma,
infatti, non sussistono al momento ragioni per giungere ad una diversa
conclusione.
È comunque auspicabile che sia fornita al più presto una conferma di
fonte ufficiale o che sia, ancora meglio, corretto il testo della legge di
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stabilità 2014 che dovrà essere definitivamente approvato.
Fonte
Per informazioni
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