SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Mediazione familiare - Mediazione civile
_________________________________________________________________________

               Università “Roma Tre” - Facoltà di Giurisprudenza
                            Roma, 5 dicembre 2012

                             Avv. Patrizia Giannini




  GIANNINI Studio Legale
Mediazione familiare
                                     in Italia

Art. 708 c.p.c. Tentativo di conciliazione
Art. 155 sexies c.c. (art. inserito dal 16.3.2006, legge 8.2.2006 n.54)
Poteri del giudice e ascolto del minore
“Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di
   cui all’art. 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o
   d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del
   figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età
   inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il
   loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui
   all’art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti,
   tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con
   particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale
   dei figli.”
                                                                     Segue…


  GIANNINI Studio Legale
….segue

155 sexies c.c.
Quindi il Giudice
                            PUÒ RINVIARE
l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 per consentire che i
    coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per
    raggiungere un accordo...”
• Sia in fase presidenziale
• Sia in istruttoria
• Ma anche successivamente in appello
               QUALORA NE RAVVISI L’OPPORTUNITÀ
Ma solo quando entrambe le parti vi consentano

Attenzione: il Giudice può respingere la richiesta delle parti
   (anche se congiunta) nell’interesse dei minori

  GIANNINI Studio Legale
ESEMPIO
Provvedimento di
  fissazione
  udienza
  presidenziale
  Tribunale di
  Roma




 GIANNINI Studio Legale
342 bis c.c.
 Ordine di protezione contro gli abusi familiari
 Contenuto degli ordini di protezione
 342 ter c.c., 2° comma
 “Il giudice può disporre, altresì,ove occorra
    l’intervento dei servizi sociali del territorio o di
    un centro di mediazione familiare…”
 Qui anche per le famiglie di fatto e a
    prescindere dall’esistenza di figli minori

GIANNINI Studio Legale
Mediazione familiare
                                Interventi legislativi in Europa
1996 - Consiglio d’Europa - Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo
   Invito agli Stati aderenti ad incoraggiare l’accesso alla mediazione per evitare che i minori
   siano coinvolti in procedure giudiziarie.
1998 - Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
   Afferma la necessità di introdurre o di promuovere la mediazione familiare
   La mediazione non dovrebbe MAI essere obbligatoria.
2003 - Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
   Incoraggia l’accesso alla mediazione familiare, la definisce come “un procedimento di
   costruzione e gestione della vita tra i membri di una famiglia, un procedimento gestito da
   un terzo indipendente ed imparziale chiamato mediatore”.
   Compito del mediatore è quello “di accompagnare le parti del procedimento verso una
   finalità concordata innanzitutto tra loro: l’obiettivo della mediazione è quello di giungere ad
   una conclusione accettabile per i due soggetti senza discutere in termini di colpa e di
   responsabilità. L’accordo raggiunto è ritenuto idoneo ad una pacificazione ed un
   miglioramento duraturi della relazione tra i coniugi.”
   Precisa ancora il testo citato che “scopo principale della mediazione non è quello di
   alleggerire il carico dei tribunali ma di ristabilire, con l’aiuto di un professionista
   specializzato, la capacità di comunicare tra le parti”.
                                                                                           Segue….



    GIANNINI Studio Legale
…segue
     2010 - Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
     Linee guida sulla giustizia a misura di minore
     “…devono essere incoraggiati gli strumenti di
       risoluzione delle controversie alternativi alla
       giurisdizione come la mediazione, quando essi
       possano servire al meglio l’interesse superiore del
       minore”.
     Febbraio 2011 - Testo recepito anche dalla
       Commissione europea – “Programma dell’Unione
       sui diritti dei minori”.


GIANNINI Studio Legale
Disegni di legge in Italia
 Disegno di legge S. 3270
 Approvato nell’aprile 2012 dalla Camera dei Deputati

 Disegno di legge S. 957
 Disegno di legge S. 2454
 All’esame della Commissione giustizia del Senato
 Per l’introduzione di un nuovo art. (706 bis o 709 bis)
   per impulso alla mediazione preventiva, con
   estensione anche agli aspetti economici e non solo
   interessi dei minori


GIANNINI Studio Legale
Mediazione civile e commerciale
                                d.Legs 04 Marzo 2010 n. 28

Mediazione (ex) obbligatoria
Dal 21 marzo 2011, in Italia la mediazione è (era) divenuta obbligatoria nei casi di una
    controversia in materia di:
           diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
           divisione
           successioni ereditarie
           patti di famiglia
           locazione
           comodato
           affitto di aziende
           risarcimento danni da responsabilità medica
           risarcimento da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
    pubblicità
           contratti assicurativi, bancari e finanziari
L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e
    risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è (era)
    divenuta obbligatoria dal 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del
    meccanismo.



   GIANNINI Studio Legale
Dichiarazione d’incostituzionalità

                          della mediazione civile obbligatoria

Il 24 ottobre 2012, la Consulta ha accolto la questione di legittimità
    costituzionale - sollevata dal Tar Lazio, con l’ordinanza di rinvio del
    12 aprile 2011 - riguardo in particolare all'obbligatorietà del
    procedimento di mediazione civile.
La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per
    eccesso di delega legislativa, del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28 nella
    parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
La Corte costituzionale si è espressa in senso negativo soltanto per un
    vizio di eccesso di delega e non in termini assoluti contro
    l’obbligatorietà della mediazione, che è e rimane obbligatoria per
    legge in materia di Tlc e di subfornitura industriale, materie nelle
    quali l’obbligatorietà è ritenuta costituzionale dalla Corte
    rispettivamente con pronunce n. 163/2004 e n. 125/2006.
Inoltre, con la recentissima riforma del condominio, abbiamo un nuovo
    articolo nelle disposizioni di attuazione al c.c., l’art. 71 quater, con il
    quale la mediazione torna ad essere obbligatoria nelle controversie
    condominiali come già individuate con il d.lg 28/2010.

  GIANNINI Studio Legale
Tentativi di ripristino della
                         mediazione obbligatoria
Il 30 ottobre 2012 sono stati presentati i primi emendamenti alla Legge di
    stabilità con i quali si è tentato di reintrodurre immediatamente la
    mediazione obbligatoria.
Tre sono state le proposte:
• emendamento presentato dall'Onorevole Stefano De Lillo (PDL) -
    sostenuto dal movimento ADR italiano - nel quale viene proposta una
    sperimentazione della mediazione obbligatoria fino al 31 dicembre 2017 e,
    nel caso di proposta di conciliazione del mediatore, l'assistenza degli
    avvocati alle parti;
• emendamento presentato dagli Onorevoli Sabatino Aracu e Carmelo
    Briguglio che sana l'eccesso di delega;
• emendamento presentato dall'Onorevole Roberto Occhiuto (seguito dai
    colleghi Amedeo Ciccanti e Marco Calgaro) sostenuto da Asimec, che
    prevede l’obbligatorietà con norma di legge, estesa per cinque anni a tutte
    le controversie in materia di diritti disponibili, e il raddoppio delle sanzioni in
    caso di assenza ingiustificata della parte chiamata in mediazione.

SONO STATI TUTTI BOCCIATI IL 27.11.2012


   GIANNINI Studio Legale
Riflessioni conclusive

La mediazione civile italiana - di ispirazione comunitaria - è dunque partita con il piede
    sbagliato, ma non è detto che non possa rientrare in binari più corretti.
Occorrerà lavorare appunto sugli strumenti di incentivazione della procedura, al fine di
    renderla una vera alternativa all’azione giudiziaria per scelta e non per obbligo della
    parte istante.
Validi esempi di incentivazione:
    ridurre drasticamente i costi di ingresso alla procedura conciliativa (alzando il
    compenso solo in caso di esito positivo);
    in caso di fallimento della stessa, di trasformare il costo dell’avvio della mediazione in
    “contributo unificato”, ritenendolo quindi già assolto nel caso in cui la parte che abbia
    inutilmente esperito il tentativo di mediazione sia poi costretta a procedere con azione
    giudiziaria.
Da una parte:
la mediazione non dovrebbe mai essere obbligatoria: subordinare l’intervento dei
    mediatori al consenso delle parti è una scelta giustificata da ragioni di opportunità
    (ricerca del dialogo) e non da un’inderogabile necessità (alleggerire il carico dei
    Tribunali).
Dall’altra:
se è vero che i cittadini hanno il diritto di rivolgersi ai giudici liberamente ed
    incondizionatamente è anche vero che la legge può costruire figure speciali di
    condizionamento dell’azione quando si tratta di limitare temporaneamente l’accesso
    alla giurisdizione per realizzare interessi generali.
. GIANNINI Studio Legale

More Related Content

Similar to Avv. patrizia giannini.mediazione familiare mediazione civile - università roma tre - facoltà di giurisprudenza - seminario - 05.12.12

La nuova mediazione: tutte le novità
La nuova mediazione: tutte le novitàLa nuova mediazione: tutte le novità
La nuova mediazione: tutte le novitàSICEA
 
La Conciliazione Obbligatoria
La Conciliazione ObbligatoriaLa Conciliazione Obbligatoria
La Conciliazione ObbligatoriaAMBVARESE
 
Pillola sulla giustizia in italia
Pillola sulla giustizia in italiaPillola sulla giustizia in italia
Pillola sulla giustizia in italiaProf. Cosimo Loré
 
Presentazione_L'Alternativa_Camera_di_Mediazione
Presentazione_L'Alternativa_Camera_di_MediazionePresentazione_L'Alternativa_Camera_di_Mediazione
Presentazione_L'Alternativa_Camera_di_MediazioneSQcuola di Blog
 
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)Giuseppe Briganti
 
La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Minis...
La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Minis...La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Minis...
La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Minis...unicost
 
Cnn ruolo notaio negoziazione assistita krogh
Cnn ruolo notaio negoziazione assistita kroghCnn ruolo notaio negoziazione assistita krogh
Cnn ruolo notaio negoziazione assistita kroghMarco Krogh
 
Guida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione PenaleGuida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione PenaleAlberto Vigani
 
GUIDA ALLA MEDIAZIONE / CO+K ADR 2017
GUIDA ALLA MEDIAZIONE  /  CO+K ADR 2017GUIDA ALLA MEDIAZIONE  /  CO+K ADR 2017
GUIDA ALLA MEDIAZIONE / CO+K ADR 2017CO.E.RI. KOSMOS
 
Corso per avvocati mediatori di diritto
Corso per avvocati mediatori di dirittoCorso per avvocati mediatori di diritto
Corso per avvocati mediatori di dirittoFrancesca Francese
 
Tra i due litiganti, spunta il mediatore
Tra i due litiganti, spunta il mediatore Tra i due litiganti, spunta il mediatore
Tra i due litiganti, spunta il mediatore Valentina Pignataro
 

Similar to Avv. patrizia giannini.mediazione familiare mediazione civile - università roma tre - facoltà di giurisprudenza - seminario - 05.12.12 (20)

Mediazione civile
Mediazione civileMediazione civile
Mediazione civile
 
Adr Silvia Stefanelli
Adr Silvia StefanelliAdr Silvia Stefanelli
Adr Silvia Stefanelli
 
Mediazione Civile: i vantaggi per le imprese
Mediazione Civile: i vantaggi per le impreseMediazione Civile: i vantaggi per le imprese
Mediazione Civile: i vantaggi per le imprese
 
La nuova mediazione: tutte le novità
La nuova mediazione: tutte le novitàLa nuova mediazione: tutte le novità
La nuova mediazione: tutte le novità
 
La Conciliazione Obbligatoria
La Conciliazione ObbligatoriaLa Conciliazione Obbligatoria
La Conciliazione Obbligatoria
 
Pillola sulla giustizia in italia
Pillola sulla giustizia in italiaPillola sulla giustizia in italia
Pillola sulla giustizia in italia
 
Presentazione
PresentazionePresentazione
Presentazione
 
Presentazione_L'Alternativa_Camera_di_Mediazione
Presentazione_L'Alternativa_Camera_di_MediazionePresentazione_L'Alternativa_Camera_di_Mediazione
Presentazione_L'Alternativa_Camera_di_Mediazione
 
Arbitrato e Conciliazione
Arbitrato e ConciliazioneArbitrato e Conciliazione
Arbitrato e Conciliazione
 
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)
 
Documento finale Focus OUA sul patrocinio a spese Stato
Documento finale Focus OUA sul patrocinio a spese StatoDocumento finale Focus OUA sul patrocinio a spese Stato
Documento finale Focus OUA sul patrocinio a spese Stato
 
La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Minis...
La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Minis...La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Minis...
La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Minis...
 
Cnn ruolo notaio negoziazione assistita krogh
Cnn ruolo notaio negoziazione assistita kroghCnn ruolo notaio negoziazione assistita krogh
Cnn ruolo notaio negoziazione assistita krogh
 
Mediazione & Condominio
Mediazione & CondominioMediazione & Condominio
Mediazione & Condominio
 
Guida Breve alla RIABILITAZIONE PENALE anche con il gratuito patrocinio
Guida Breve alla RIABILITAZIONE PENALE anche con il gratuito patrocinioGuida Breve alla RIABILITAZIONE PENALE anche con il gratuito patrocinio
Guida Breve alla RIABILITAZIONE PENALE anche con il gratuito patrocinio
 
Guida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione PenaleGuida Breve alla Riabilitazione Penale
Guida Breve alla Riabilitazione Penale
 
Patrocinio a spese dello stato: testo articolato della proposta di legge del...
Patrocinio a spese dello  stato: testo articolato della proposta di legge del...Patrocinio a spese dello  stato: testo articolato della proposta di legge del...
Patrocinio a spese dello stato: testo articolato della proposta di legge del...
 
GUIDA ALLA MEDIAZIONE / CO+K ADR 2017
GUIDA ALLA MEDIAZIONE  /  CO+K ADR 2017GUIDA ALLA MEDIAZIONE  /  CO+K ADR 2017
GUIDA ALLA MEDIAZIONE / CO+K ADR 2017
 
Corso per avvocati mediatori di diritto
Corso per avvocati mediatori di dirittoCorso per avvocati mediatori di diritto
Corso per avvocati mediatori di diritto
 
Tra i due litiganti, spunta il mediatore
Tra i due litiganti, spunta il mediatore Tra i due litiganti, spunta il mediatore
Tra i due litiganti, spunta il mediatore
 

Avv. patrizia giannini.mediazione familiare mediazione civile - università roma tre - facoltà di giurisprudenza - seminario - 05.12.12

  • 1. Mediazione familiare - Mediazione civile _________________________________________________________________________ Università “Roma Tre” - Facoltà di Giurisprudenza Roma, 5 dicembre 2012 Avv. Patrizia Giannini GIANNINI Studio Legale
  • 2. Mediazione familiare in Italia Art. 708 c.p.c. Tentativo di conciliazione Art. 155 sexies c.c. (art. inserito dal 16.3.2006, legge 8.2.2006 n.54) Poteri del giudice e ascolto del minore “Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’art. 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.” Segue… GIANNINI Studio Legale
  • 3. ….segue 155 sexies c.c. Quindi il Giudice PUÒ RINVIARE l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo...” • Sia in fase presidenziale • Sia in istruttoria • Ma anche successivamente in appello QUALORA NE RAVVISI L’OPPORTUNITÀ Ma solo quando entrambe le parti vi consentano Attenzione: il Giudice può respingere la richiesta delle parti (anche se congiunta) nell’interesse dei minori GIANNINI Studio Legale
  • 4. ESEMPIO Provvedimento di fissazione udienza presidenziale Tribunale di Roma GIANNINI Studio Legale
  • 5. 342 bis c.c. Ordine di protezione contro gli abusi familiari Contenuto degli ordini di protezione 342 ter c.c., 2° comma “Il giudice può disporre, altresì,ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare…” Qui anche per le famiglie di fatto e a prescindere dall’esistenza di figli minori GIANNINI Studio Legale
  • 6. Mediazione familiare Interventi legislativi in Europa 1996 - Consiglio d’Europa - Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo Invito agli Stati aderenti ad incoraggiare l’accesso alla mediazione per evitare che i minori siano coinvolti in procedure giudiziarie. 1998 - Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa Afferma la necessità di introdurre o di promuovere la mediazione familiare La mediazione non dovrebbe MAI essere obbligatoria. 2003 - Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa Incoraggia l’accesso alla mediazione familiare, la definisce come “un procedimento di costruzione e gestione della vita tra i membri di una famiglia, un procedimento gestito da un terzo indipendente ed imparziale chiamato mediatore”. Compito del mediatore è quello “di accompagnare le parti del procedimento verso una finalità concordata innanzitutto tra loro: l’obiettivo della mediazione è quello di giungere ad una conclusione accettabile per i due soggetti senza discutere in termini di colpa e di responsabilità. L’accordo raggiunto è ritenuto idoneo ad una pacificazione ed un miglioramento duraturi della relazione tra i coniugi.” Precisa ancora il testo citato che “scopo principale della mediazione non è quello di alleggerire il carico dei tribunali ma di ristabilire, con l’aiuto di un professionista specializzato, la capacità di comunicare tra le parti”. Segue…. GIANNINI Studio Legale
  • 7. …segue 2010 - Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa Linee guida sulla giustizia a misura di minore “…devono essere incoraggiati gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione come la mediazione, quando essi possano servire al meglio l’interesse superiore del minore”. Febbraio 2011 - Testo recepito anche dalla Commissione europea – “Programma dell’Unione sui diritti dei minori”. GIANNINI Studio Legale
  • 8. Disegni di legge in Italia Disegno di legge S. 3270 Approvato nell’aprile 2012 dalla Camera dei Deputati Disegno di legge S. 957 Disegno di legge S. 2454 All’esame della Commissione giustizia del Senato Per l’introduzione di un nuovo art. (706 bis o 709 bis) per impulso alla mediazione preventiva, con estensione anche agli aspetti economici e non solo interessi dei minori GIANNINI Studio Legale
  • 9. Mediazione civile e commerciale d.Legs 04 Marzo 2010 n. 28 Mediazione (ex) obbligatoria Dal 21 marzo 2011, in Italia la mediazione è (era) divenuta obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.) divisione successioni ereditarie patti di famiglia locazione comodato affitto di aziende risarcimento danni da responsabilità medica risarcimento da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità contratti assicurativi, bancari e finanziari L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è (era) divenuta obbligatoria dal 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo. GIANNINI Studio Legale
  • 10. Dichiarazione d’incostituzionalità della mediazione civile obbligatoria Il 24 ottobre 2012, la Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tar Lazio, con l’ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011 - riguardo in particolare all'obbligatorietà del procedimento di mediazione civile. La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. La Corte costituzionale si è espressa in senso negativo soltanto per un vizio di eccesso di delega e non in termini assoluti contro l’obbligatorietà della mediazione, che è e rimane obbligatoria per legge in materia di Tlc e di subfornitura industriale, materie nelle quali l’obbligatorietà è ritenuta costituzionale dalla Corte rispettivamente con pronunce n. 163/2004 e n. 125/2006. Inoltre, con la recentissima riforma del condominio, abbiamo un nuovo articolo nelle disposizioni di attuazione al c.c., l’art. 71 quater, con il quale la mediazione torna ad essere obbligatoria nelle controversie condominiali come già individuate con il d.lg 28/2010. GIANNINI Studio Legale
  • 11. Tentativi di ripristino della mediazione obbligatoria Il 30 ottobre 2012 sono stati presentati i primi emendamenti alla Legge di stabilità con i quali si è tentato di reintrodurre immediatamente la mediazione obbligatoria. Tre sono state le proposte: • emendamento presentato dall'Onorevole Stefano De Lillo (PDL) - sostenuto dal movimento ADR italiano - nel quale viene proposta una sperimentazione della mediazione obbligatoria fino al 31 dicembre 2017 e, nel caso di proposta di conciliazione del mediatore, l'assistenza degli avvocati alle parti; • emendamento presentato dagli Onorevoli Sabatino Aracu e Carmelo Briguglio che sana l'eccesso di delega; • emendamento presentato dall'Onorevole Roberto Occhiuto (seguito dai colleghi Amedeo Ciccanti e Marco Calgaro) sostenuto da Asimec, che prevede l’obbligatorietà con norma di legge, estesa per cinque anni a tutte le controversie in materia di diritti disponibili, e il raddoppio delle sanzioni in caso di assenza ingiustificata della parte chiamata in mediazione. SONO STATI TUTTI BOCCIATI IL 27.11.2012 GIANNINI Studio Legale
  • 12. Riflessioni conclusive La mediazione civile italiana - di ispirazione comunitaria - è dunque partita con il piede sbagliato, ma non è detto che non possa rientrare in binari più corretti. Occorrerà lavorare appunto sugli strumenti di incentivazione della procedura, al fine di renderla una vera alternativa all’azione giudiziaria per scelta e non per obbligo della parte istante. Validi esempi di incentivazione: ridurre drasticamente i costi di ingresso alla procedura conciliativa (alzando il compenso solo in caso di esito positivo); in caso di fallimento della stessa, di trasformare il costo dell’avvio della mediazione in “contributo unificato”, ritenendolo quindi già assolto nel caso in cui la parte che abbia inutilmente esperito il tentativo di mediazione sia poi costretta a procedere con azione giudiziaria. Da una parte: la mediazione non dovrebbe mai essere obbligatoria: subordinare l’intervento dei mediatori al consenso delle parti è una scelta giustificata da ragioni di opportunità (ricerca del dialogo) e non da un’inderogabile necessità (alleggerire il carico dei Tribunali). Dall’altra: se è vero che i cittadini hanno il diritto di rivolgersi ai giudici liberamente ed incondizionatamente è anche vero che la legge può costruire figure speciali di condizionamento dell’azione quando si tratta di limitare temporaneamente l’accesso alla giurisdizione per realizzare interessi generali. . GIANNINI Studio Legale