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2011, Romina Allegrezza, La Responsabilità penale del RSPP - Cass.
Pen., Sez. 4, 27 gennaio 2011, n. 2814
Giovedì 23 Giugno 2011 10:44

Cass. Pen., IV Sez., n. 2814 del 27 gennaio 2011
LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL RSPP
1. “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) risponde, insieme al datore di
lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad
una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare”, questo è il
principio di diritto confermato dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 2814 del 27
gennaio 2011.
2. Com’è noto, nella previsione originaria del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, articoli
8 e 9, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione costituiva un mero consulente del
datore di lavoro, non essendo richiesti in capo allo stesso specifiche capacità, attitudini e requisiti
professionali. Nel 2001, tuttavia, l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia della Comunità
Europea con la sentenza del 15 novembre proprio per non aver definito le “capacità ed attitudini di
cui devono essere in possesso gli RSPP”. È così che si è presto giunti all’emanazione del decreto
legislativo n. 195 del 23 giugno 2003 con cui il Governo Italiano ha apportato al D. Lgs. 626/94 le
modifiche necessarie ai fini dell’adeguamento all’anzidetta sentenza, e quindi al corretto recepimento
della Direttiva CEE n. 89/391, “base” dello stesso decreto 626. Il c.d. Decreto RSPP (ovvero il decreto
n. 195/2003) ha fortemente responsabilizzato il ruolo di tale soggetto, ad oggi definito dall’articolo 2
lett. f) del d.lgs. 81/2008, “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.
32” (articolo, questo, modificato dal d.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009) “designata dal datore di lavoro,
cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
3. La pronuncia de qua, in particolare, attiene ad un incidente mortale occorso ad un lavoratore che
mentre compiva la manovra in retromarcia per entrare all’interno di un capannone presso il quale
prestava lavoro (manovra, questa, inevitabile per accedere all’altro capannone in cui doveva
posizionare una carrozza ferroviaria), finiva in una fossa di ispezione posta lungo tutto il lato del
capannone e così, sbalzato al di fuori della cabina, rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore.
Responsabile dell’accaduto, tanto in primo grado quanto in appello, veniva ritenuto il RSPP,
“essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa generica e specifica”.
Anzitutto, la Suprema Corte (che ha rigettato il ricorso) ha evidenziato che, come ormai più volte
ribadito in precedenti sentenze, “Il datore di lavoro è e rimane titolare della posizione di garanzia
nella subiecta materia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il
documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP,
fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione
penale a carico del RSPP (cfr. art. 31.5 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i), punisce direttamente il datore di
lavoro già per il solo fatto di avere omesso la valutazione dei rischi e non adottato il relativo
documento” (cfr. art. 55 del medesimo decreto).
Allo stesso tempo, però, ha aggiunto la Corte “Il fatto, [omissis] che la normativa di settore escluda la
sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del
servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano
ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da
attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle
responsabilità prevenzionali (di cui non risponde il RSPP), derivanti dalla violazione di norme di puro
pericolo, da quello di responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si siano verificati
infortuni sul lavoro o tecnopatie”.
4. I primi arresti giurisprudenziali relativi al tema in oggetto erano tutti orientati nel senso di
considerare la figura del RSPP come meramente integrativa e strumentale rispetto a quella del datore
di lavoro (si pensi, tra le tante, alla sentenza della Pretura di Trento del 25 gennaio 1999 che
sosteneva come il RSPP avesse “il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare la
presenza di omissioni in materia, dovendo poi il datore di lavoro stesso provvedere all’applicazione
delle prescrizioni del caso” e alla sentenza del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2001 che
esplicitamente ribadiva come il RSPP “non potesse essere chiamato a rispondere del delitto di lesioni
colpose”). Tuttavia, già con una sentenza del 2002 (Cass. pen. n. 500 del 9 gennaio 2002), la IV
sezione penale aveva affermato che “una compiuta lettura della normativa”, ovvero del d.lgs. n.
626/94, “consente di affermare che i precetti normativi in argomento hanno per destinatario oltre il
datore di lavoro anche il responsabile della sicurezza, in posizione di solidarietà e quindi di
compartecipazione concorsuale”. E sempre nel 2002 la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano n.
3895 del 2002, “vicenda Galeazzi”) era arrivata a ravvisare in capo al RSPP un vero e proprio onere, al
momento dell’accettazione dell’incarico, di valutare le proprie competenze specialistiche per evitare
di poter essere successivamente ritenuto responsabile delle conseguenze di un incarico accettato con
leggerezza (“il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere scelto soltanto tra
persone aventi qualità e doti professionali all’altezza del compito ed egli risponde secondo i canoni
tradizionali della colpa professionale se con le proprie omissioni o azioni negligenti, imprudenti,
imperite cagiona, o contribuisce a cagionare, fatti costituenti reato”).
Numerosissime sono state le pronunce della Suprema Corte che da questo momento in poi hanno
via via affermato il principio di corresponsabilità penale del RSPP.
Si pensi a titolo meramente esemplificativo e assolutamente non esaustivo (data la copiosissima
giurisprudenza in materia) alle sentenze della Cassazione penale, IV sez. pen., nn. 45359/10,
27362/2010, 6277/2008, 15226/2007, 11351/2006, 25944/2003.
Anche la dottrina a fronte di un iniziale orientamento che riteneva il RSPP un organo meramente
consultivo e propositivo (nel suo svolgere un ruolo di mero coordinatore del servizio di prevenzione
e protezione, con funzione di supporto tecnico al datore di lavoro), in seguito all’evoluzione
normativa e giurisprudenziale, è giunta a ritenere che al di là della non con divisibilità, in certe
circostanze, delle posizioni assunte dalla giurisprudenza, resta comunque il fatto che il RSPP non può
non dirsi esonerato da un’eventuale responsabilità per colpa professionale: anzi, qualora l’errore non
fosse rilevabile dal datore di lavoro, quest’ultimo, in assenza di profili di colpa, potrebbe andare
persino esente da ogni responsabilità (per un approfondimento, si rinvia a Zoppoli, Pascucci, Natullo,
Le nuove regole per la salute e sicurezza dei lavoratori, Ipsoa, 2010).
5. Il fondamento della corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro è da ricercarsi nel fatto
che l’inosservanza dei compiti di prevenzione attribuitigli ex lege si configura come concausa
dell’evento lesivo, essendo egli venuto meno ai suoi compiti con colpa.
Una tale inosservanza non può che integrare una omissione ai sensi del combinato disposto dagli
artt. 113 (cooperazione nel delitto colposo) e 41.1 (concorso di cause) del codice penale.
Pertanto, qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un
errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP
che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest’ultimo non può
che essere chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo
di colpa professionale (che, addirittura, in certi casi, “può assumere un carattere esclusivo”, cfr. ex
pluribus, Cass. pen. del 15 luglio 2010, Scognamiglio) dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal
legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle
necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (cfr. ex multis, Cass. pen., sez. IV, n. 1834
del 15 gennaio 2010; Cass. pen., sez. IV, n. 19523 del 15 maggio 2008)
Gli elementi fondanti la condanna si devono ravvisare, pertanto, nella colpa e nel nesso eziologico tra
la condotta del RSPP e l’evento infortunistico.
Così, solo qualora il datore di lavoro, pur correttamente informato, non dia seguito alle indicazioni
fornitegli dal RSPP, quest’ultimo può dirsi sollevato da qualsivoglia responsabilità legata all’evento,
non disponendo di quei poteri decisionali e di spesa necessari per porre rimedio alle situazioni di
rischio da lui stesso segnalate.
6. La designazione del RSPP da parte del datore di lavoro, infatti, anche se obbligatoria, non
equivale ad una delega di funzioni. Dal momento che il ruolo del RSPP rimane comunque un
“ruolo tecnico di staff, di natura consultiva e propositiva”, la sua individuazione non è assolutamente
idonea ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa
antinfortunistica. Ben diverso è il caso di un soggetto che rivesta la qualifica di RSPP e che al
contempo abbia ricevuto la delega di alcune funzioni: in questo caso diventando l’alter ego del
datore di lavoro, il RSPP viene ad assumerne, rispetto a quelle stesse funzioni, gli stessi oneri e le
stesse responsabilità.
7. Tornando al caso di specie, si è imputato al RSPP il fatto di non aver debitamente valutato e
segnalato i rischi (si parla di una “negligente sottovalutazione” degli stessi) che gli operai correvano
durante le operazioni di movimentazione delle carrozze e l’imperizia dimostrata attraverso
l’indicazione nel DVR di rimedi del tutto inidonei ad affrontare la situazione di pericolo. Proprio a
causa di queste carenze comportamentali il RSPP non ha infatti messo il datore di lavoro nelle
condizioni di intervenire per neutralizzare le situazioni di pericolo.
I due motivi del ricorso presentati dal RSPP alla Corte (posto che la dinamica dei fatti non è mai
stata contestata) attengono al luogo (nello specifico, un capannone) in cui si è verificato l’evento,
ritenuto all’epoca dei fatti inutilizzato per le lavorazioni, e alla considerazione secondo cui non
sarebbe compito del RSPP adottare misure antinfortunistiche e di controllo dello svolgimento delle
attività lavorative.
In merito al primo motivo, la Corte, partendo dalla definizione dell’espressione “ambiente di lavoro”
secondo cui si deve considerare tale “tutto il luogo o lo spazio in cui l’attività lavorativa si sviluppa ed
in cui, indipendentemente dall’attualità dell’attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel
cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all’attività lavorativa, possono recarsi o
sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro”, ha evidenziato che il RSPP in
questione avrebbe dovuto far in modo che fossero resi sicuri tutti gli ambienti nei quali gli operai
potevano comunque accedere, per qualsiasi motivo, non potendosi pertanto ritenere esclusi i
capannoni per i quali era stata disposta la chiusura e il cui accesso, non vietato in modo idoneo, era
assolutamente necessario per svolgere le manovre.
In relazione al secondo motivo del ricorso, quindi in riferimento all’assenza di poteri decisionali e di
spesa dell’imputato che permettano l’adozione di misure di prevenzione e il rispetto delle stesse da
parte dei lavoratori, la Cassazione ha ribadito che la responsabilità non si fonda su tali profili, ma
piuttosto sull’inadeguatezza delle misure suggerite e sull’ignoranza per negligenza del ciclo
produttivo.
8. È così che si è configurato un concorso di colpa nel reato proprio del datore di lavoro. La colpa
è aggravata dal non aver fatto presente al datore di lavoro il rischio ulteriore rappresentato da fosse
di lavorazione non segnalate nella stessa area in cui gli operai conducevano le manovre che
costituivano una potenziale situazione di pericolo.
Significativa è a tale proposito la circostanza secondo cui la generica violazione di norme
antinfortunistiche rappresenta un’aggravante rispetto alla responsabilità del RSPP (cfr. Cass. pen.
n. 16134 del 26 aprile 2010) tale che l’omissione da parte del RSPP all’obbligo di sua competenza di
individuare i fattori di rischio per i lavoratori laddove concorra a cagionare colposamente una lesione
personale in danno di un lavoratore integra il reato di cui all’articolo 590 c.p., che, ricorrendone le
condizioni (lesioni gravi o gravissime), è procedibile d’ufficio ai sensi del quinto comma
dell’anzidetta disposizione. Ad una simile conclusione si è pervenuti ritenendo l’omissione di
condotte doverose in relazione alla funzione di RSPP una violazione dell’intero sistema
antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza la mancata previsione di una specifica sanzione
penale per la violazione del sistema medesimo. Recita infatti la citata sentenza “se dunque risulta
stabile nelle diverse stagioni legislative, la configurazione della mappazione dei rischi come
strumento essenziale dell’intero sistema antinfortunistico, l’omissione di condotte doverose in
relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione (Cass.
pen., sez. IV, n. 15226 del 15/2/2007) realizza la violazione dell’intero sistema antinfortunistico, senza
che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la
violazione di sistema. Invero ove da tale violazione discendano lesioni o morte non solo sarà
configurabile un concorso in quei delitti, ma sarà configurabile la specifica aggravante della loro
commissione configurata all’art. 590 c.p., comma 5 e art. 589 c.p., comma 2”.
9. In virtù di tutto quanto sopra, è bene ricordare ancora una volta quanto sia importante la scelta
del RSPP da parte del datore di lavoro. Posto che il RSPP deve svolgere i fondamentali compiti di
individuazione e segnalazione dei fattori di rischio presenti in azienda, elaborazione di procedure di
sicurezza, informazione e formazione dei lavoratori (cfr. art. 33 del d.lgs. n. 81/08) e quindi costituisce
il principale referente tecnico per il datore di lavoro nei vari adempimenti in tema di sicurezza, più
costui è competente in materia, più è in grado di adempiere alle sue funzioni con professionalità e
serietà. Solo così si possono evitare quelle carenze prevenzionali che, ancora troppo spesso, sono
causa del verificarsi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, e non solo di questi.
Romina Allegrezza
Dottoranda in “Diritti umani e diritti sociali fondamentali”
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  • 1. 2011, Romina Allegrezza, La Responsabilità penale del RSPP - Cass. Pen., Sez. 4, 27 gennaio 2011, n. 2814 Giovedì 23 Giugno 2011 10:44 Cass. Pen., IV Sez., n. 2814 del 27 gennaio 2011 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL RSPP 1. “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare”, questo è il principio di diritto confermato dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011. 2. Com’è noto, nella previsione originaria del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, articoli 8 e 9, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione costituiva un mero consulente del datore di lavoro, non essendo richiesti in capo allo stesso specifiche capacità, attitudini e requisiti professionali. Nel 2001, tuttavia, l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza del 15 novembre proprio per non aver definito le “capacità ed attitudini di cui devono essere in possesso gli RSPP”. È così che si è presto giunti all’emanazione del decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003 con cui il Governo Italiano ha apportato al D. Lgs. 626/94 le modifiche necessarie ai fini dell’adeguamento all’anzidetta sentenza, e quindi al corretto recepimento della Direttiva CEE n. 89/391, “base” dello stesso decreto 626. Il c.d. Decreto RSPP (ovvero il decreto n. 195/2003) ha fortemente responsabilizzato il ruolo di tale soggetto, ad oggi definito dall’articolo 2 lett. f) del d.lgs. 81/2008, “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32” (articolo, questo, modificato dal d.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009) “designata dal datore di lavoro, cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. 3. La pronuncia de qua, in particolare, attiene ad un incidente mortale occorso ad un lavoratore che mentre compiva la manovra in retromarcia per entrare all’interno di un capannone presso il quale prestava lavoro (manovra, questa, inevitabile per accedere all’altro capannone in cui doveva posizionare una carrozza ferroviaria), finiva in una fossa di ispezione posta lungo tutto il lato del capannone e così, sbalzato al di fuori della cabina, rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore. Responsabile dell’accaduto, tanto in primo grado quanto in appello, veniva ritenuto il RSPP, “essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa generica e specifica”. Anzitutto, la Suprema Corte (che ha rigettato il ricorso) ha evidenziato che, come ormai più volte ribadito in precedenti sentenze, “Il datore di lavoro è e rimane titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP (cfr. art. 31.5 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i), punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omesso la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento” (cfr. art. 55 del medesimo decreto). Allo stesso tempo, però, ha aggiunto la Corte “Il fatto, [omissis] che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali (di cui non risponde il RSPP), derivanti dalla violazione di norme di puro
  • 2. pericolo, da quello di responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie”. 4. I primi arresti giurisprudenziali relativi al tema in oggetto erano tutti orientati nel senso di considerare la figura del RSPP come meramente integrativa e strumentale rispetto a quella del datore di lavoro (si pensi, tra le tante, alla sentenza della Pretura di Trento del 25 gennaio 1999 che sosteneva come il RSPP avesse “il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in materia, dovendo poi il datore di lavoro stesso provvedere all’applicazione delle prescrizioni del caso” e alla sentenza del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2001 che esplicitamente ribadiva come il RSPP “non potesse essere chiamato a rispondere del delitto di lesioni colpose”). Tuttavia, già con una sentenza del 2002 (Cass. pen. n. 500 del 9 gennaio 2002), la IV sezione penale aveva affermato che “una compiuta lettura della normativa”, ovvero del d.lgs. n. 626/94, “consente di affermare che i precetti normativi in argomento hanno per destinatario oltre il datore di lavoro anche il responsabile della sicurezza, in posizione di solidarietà e quindi di compartecipazione concorsuale”. E sempre nel 2002 la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano n. 3895 del 2002, “vicenda Galeazzi”) era arrivata a ravvisare in capo al RSPP un vero e proprio onere, al momento dell’accettazione dell’incarico, di valutare le proprie competenze specialistiche per evitare di poter essere successivamente ritenuto responsabile delle conseguenze di un incarico accettato con leggerezza (“il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere scelto soltanto tra persone aventi qualità e doti professionali all’altezza del compito ed egli risponde secondo i canoni tradizionali della colpa professionale se con le proprie omissioni o azioni negligenti, imprudenti, imperite cagiona, o contribuisce a cagionare, fatti costituenti reato”). Numerosissime sono state le pronunce della Suprema Corte che da questo momento in poi hanno via via affermato il principio di corresponsabilità penale del RSPP. Si pensi a titolo meramente esemplificativo e assolutamente non esaustivo (data la copiosissima giurisprudenza in materia) alle sentenze della Cassazione penale, IV sez. pen., nn. 45359/10, 27362/2010, 6277/2008, 15226/2007, 11351/2006, 25944/2003. Anche la dottrina a fronte di un iniziale orientamento che riteneva il RSPP un organo meramente consultivo e propositivo (nel suo svolgere un ruolo di mero coordinatore del servizio di prevenzione e protezione, con funzione di supporto tecnico al datore di lavoro), in seguito all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, è giunta a ritenere che al di là della non con divisibilità, in certe circostanze, delle posizioni assunte dalla giurisprudenza, resta comunque il fatto che il RSPP non può non dirsi esonerato da un’eventuale responsabilità per colpa professionale: anzi, qualora l’errore non fosse rilevabile dal datore di lavoro, quest’ultimo, in assenza di profili di colpa, potrebbe andare persino esente da ogni responsabilità (per un approfondimento, si rinvia a Zoppoli, Pascucci, Natullo, Le nuove regole per la salute e sicurezza dei lavoratori, Ipsoa, 2010). 5. Il fondamento della corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro è da ricercarsi nel fatto che l’inosservanza dei compiti di prevenzione attribuitigli ex lege si configura come concausa dell’evento lesivo, essendo egli venuto meno ai suoi compiti con colpa. Una tale inosservanza non può che integrare una omissione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 113 (cooperazione nel delitto colposo) e 41.1 (concorso di cause) del codice penale. Pertanto, qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest’ultimo non può che essere chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale (che, addirittura, in certi casi, “può assumere un carattere esclusivo”, cfr. ex pluribus, Cass. pen. del 15 luglio 2010, Scognamiglio) dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle
  • 3. necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (cfr. ex multis, Cass. pen., sez. IV, n. 1834 del 15 gennaio 2010; Cass. pen., sez. IV, n. 19523 del 15 maggio 2008) Gli elementi fondanti la condanna si devono ravvisare, pertanto, nella colpa e nel nesso eziologico tra la condotta del RSPP e l’evento infortunistico. Così, solo qualora il datore di lavoro, pur correttamente informato, non dia seguito alle indicazioni fornitegli dal RSPP, quest’ultimo può dirsi sollevato da qualsivoglia responsabilità legata all’evento, non disponendo di quei poteri decisionali e di spesa necessari per porre rimedio alle situazioni di rischio da lui stesso segnalate. 6. La designazione del RSPP da parte del datore di lavoro, infatti, anche se obbligatoria, non equivale ad una delega di funzioni. Dal momento che il ruolo del RSPP rimane comunque un “ruolo tecnico di staff, di natura consultiva e propositiva”, la sua individuazione non è assolutamente idonea ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica. Ben diverso è il caso di un soggetto che rivesta la qualifica di RSPP e che al contempo abbia ricevuto la delega di alcune funzioni: in questo caso diventando l’alter ego del datore di lavoro, il RSPP viene ad assumerne, rispetto a quelle stesse funzioni, gli stessi oneri e le stesse responsabilità. 7. Tornando al caso di specie, si è imputato al RSPP il fatto di non aver debitamente valutato e segnalato i rischi (si parla di una “negligente sottovalutazione” degli stessi) che gli operai correvano durante le operazioni di movimentazione delle carrozze e l’imperizia dimostrata attraverso l’indicazione nel DVR di rimedi del tutto inidonei ad affrontare la situazione di pericolo. Proprio a causa di queste carenze comportamentali il RSPP non ha infatti messo il datore di lavoro nelle condizioni di intervenire per neutralizzare le situazioni di pericolo. I due motivi del ricorso presentati dal RSPP alla Corte (posto che la dinamica dei fatti non è mai stata contestata) attengono al luogo (nello specifico, un capannone) in cui si è verificato l’evento, ritenuto all’epoca dei fatti inutilizzato per le lavorazioni, e alla considerazione secondo cui non sarebbe compito del RSPP adottare misure antinfortunistiche e di controllo dello svolgimento delle attività lavorative. In merito al primo motivo, la Corte, partendo dalla definizione dell’espressione “ambiente di lavoro” secondo cui si deve considerare tale “tutto il luogo o lo spazio in cui l’attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall’attualità dell’attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all’attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro”, ha evidenziato che il RSPP in questione avrebbe dovuto far in modo che fossero resi sicuri tutti gli ambienti nei quali gli operai potevano comunque accedere, per qualsiasi motivo, non potendosi pertanto ritenere esclusi i capannoni per i quali era stata disposta la chiusura e il cui accesso, non vietato in modo idoneo, era assolutamente necessario per svolgere le manovre. In relazione al secondo motivo del ricorso, quindi in riferimento all’assenza di poteri decisionali e di spesa dell’imputato che permettano l’adozione di misure di prevenzione e il rispetto delle stesse da parte dei lavoratori, la Cassazione ha ribadito che la responsabilità non si fonda su tali profili, ma piuttosto sull’inadeguatezza delle misure suggerite e sull’ignoranza per negligenza del ciclo produttivo. 8. È così che si è configurato un concorso di colpa nel reato proprio del datore di lavoro. La colpa è aggravata dal non aver fatto presente al datore di lavoro il rischio ulteriore rappresentato da fosse di lavorazione non segnalate nella stessa area in cui gli operai conducevano le manovre che costituivano una potenziale situazione di pericolo. Significativa è a tale proposito la circostanza secondo cui la generica violazione di norme antinfortunistiche rappresenta un’aggravante rispetto alla responsabilità del RSPP (cfr. Cass. pen. n. 16134 del 26 aprile 2010) tale che l’omissione da parte del RSPP all’obbligo di sua competenza di
  • 4. individuare i fattori di rischio per i lavoratori laddove concorra a cagionare colposamente una lesione personale in danno di un lavoratore integra il reato di cui all’articolo 590 c.p., che, ricorrendone le condizioni (lesioni gravi o gravissime), è procedibile d’ufficio ai sensi del quinto comma dell’anzidetta disposizione. Ad una simile conclusione si è pervenuti ritenendo l’omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di RSPP una violazione dell’intero sistema antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza la mancata previsione di una specifica sanzione penale per la violazione del sistema medesimo. Recita infatti la citata sentenza “se dunque risulta stabile nelle diverse stagioni legislative, la configurazione della mappazione dei rischi come strumento essenziale dell’intero sistema antinfortunistico, l’omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione (Cass. pen., sez. IV, n. 15226 del 15/2/2007) realizza la violazione dell’intero sistema antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione di sistema. Invero ove da tale violazione discendano lesioni o morte non solo sarà configurabile un concorso in quei delitti, ma sarà configurabile la specifica aggravante della loro commissione configurata all’art. 590 c.p., comma 5 e art. 589 c.p., comma 2”. 9. In virtù di tutto quanto sopra, è bene ricordare ancora una volta quanto sia importante la scelta del RSPP da parte del datore di lavoro. Posto che il RSPP deve svolgere i fondamentali compiti di individuazione e segnalazione dei fattori di rischio presenti in azienda, elaborazione di procedure di sicurezza, informazione e formazione dei lavoratori (cfr. art. 33 del d.lgs. n. 81/08) e quindi costituisce il principale referente tecnico per il datore di lavoro nei vari adempimenti in tema di sicurezza, più costui è competente in materia, più è in grado di adempiere alle sue funzioni con professionalità e serietà. Solo così si possono evitare quelle carenze prevenzionali che, ancora troppo spesso, sono causa del verificarsi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, e non solo di questi. Romina Allegrezza Dottoranda in “Diritti umani e diritti sociali fondamentali” < Prec. Succ. >