«Imparare a conoscere i propri diritti online – reputazione, immagine, riservatezza – per utilizzare al meglio – e senza rischi – i nuovi media»
Laboratorio conTemporaneo: percorsi tra arte e tecnologia per tutte le età
5 dicembre 2012 - Spazio ULTRA
Libertà di espressione e diritti della persona nell’era digitale
1. Libertà di espressione e diritti della
persona nell’era digitale
«Imparare a conoscere i propri diritti online – reputazione,
immagine, riservatezza – per utilizzare al meglio – e senza
rischi – i nuovi media»
Laboratorio conTemporaneo:
percorsi tra arte e tecnologia per tutte le età
5 dicembre 2012 - Spazio ULTRA
Federico Costantini
1
2. Libertà di espressione e diritti della persona nell’era digitale
Sommario
- Premessa: tra “umanesimo” e “tecnica”
- Introduzione: la “rete” come nuovo paradigma
(la “Società dell’informazione”, Internet come “nuova” forma di comunicazione, i social networks)
- La “libertà di espressione” su Internet e i suoi limiti
- I “diritti della persona”
(nome, identità, immagine, riservatezza, reputazione)
- I “diritti della persona” nei “social networks”
(in particolare, la proprietà intellettuale)
- Le nuove forme “partecipative” della “libertà di espressione”
(tra Open source software e Creative Commons)
- Conclusioni
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3. Premessa
La tecnica come “religione”
2001: A Space Odyssey (1968, Stanley Kubrik)
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4. Premessa
La tecnica come “nemico”
http://www.dailyfinance.com/2012/02/23/apple-manufacturer-foxconn-is-under-fire-again/
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5. La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza
La “Società dell’Informazione” viene proposta come modello “aperto” di convivenza,
in contrapposizione ai regimi “di massa”, ma allo stesso tempo si propone di ricucire,
utilizzando la “persuasione” delle “campagne sociali”, la frattura tra individuo e
dimensione sociale, che però è inevitabile alla luce dell’impostazione moderna.
Ciò determina una difficoltà di fondo nel configurare il rapporto tra singolo e comunità
politica, il quale oscilla inevitabilmente tra l’organicismo totalitaristico e la
frammentazione individualistica.
SOCIETA’ INDIVIDUO
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6. La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza
Aa. Vv., Cultural Diversity and the Information Society. Policy Options and Technological Issues. Documento di lavoro PE 297.559,
Valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche (STOA), Luglio 2001. 6
7. La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza
Aa. Vv., Envisioning Digital Europe 2030: Scenarios for ICT in Future Governance and Policy Modelling, pubblicazione JRC,
Unione Europea, Lussemburgo, 2010, ISBN 978-92-79-18499-4, pag. 36. 7
9. La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza
Aa. Vv., The Impact of Social Computing on the EU Information Society and Economy, JRC, Commissione Europea, 2009, p. 39.
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10. La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza
La società dell’informazione come strumento di inclusione sociale (anche attraverso i social networks)
Aa. Vv., The Impact of Social Computing on the EU Information Society and Economy, pubblicazione IJRC, Commissione
Europea, 2009, p. 101. 10
11. Internet come “nuova” forma di comunicazione
La rappresentazione “informativa” della società si coniuga con il modello reticolare, sviluppato dalla
cibernetica sin dagli anni Sessanta per descrivere le relazioni sociali (la “teoria dei sei gradi di separazione”)
e come modello per strutturare le comunicazioni elettroniche (ARPANET, poi Internet).
Paul Baran, 1962. “On Distributed Communications Networks.” RAND Corporation papers, document P-2626, p. 4
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12. Internet come “nuova” forma di comunicazione
Nella decisione della Corte Distrettuale della Pennsylvania del 1996 Reno v. American Civil Liberties Union
si è affermato per la prima volta che la rete Internet è una forma di comunicazione essenzialmente “nuova” e
radicalmente diversa dalle precedenti:
«The Internet is therefore a unique and wholly new medium of worldwide human
communication».
La ragione della novità è nel fatto che in essa si realizza una forma di comunicazione diversa da quelle
conosciute in precedenza: “molti molti”.
Di fronte a questa nuova struttura concettuale, le categorie della scienza giuridica ed in particolare il
concetto di sovranità, trovano un ostacolo:
1.- internet è orizzontale
2.- internet è universale
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13. Internet come “nuova” forma di comunicazione
DESTINATARIO
1 molti
1 Comunicazione 1 <-> 1 Comunicazione 1 -> Molti
Comunicazione “sincrona” (telefono) Mass media (giornali, radio, TV)
Corrispondenza “asincrona ”(lettere, mail) Nuovi media (siti web, blog)
EMITTENTE
molti Comunicazione “molti ->1” (?) Comunicazione Molti / Molti
Riservatezza / privacy Social network (Facebook)
Microblogging (Twitter)
Peer to peer (E-mule)
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14. I social network come esempio di comunicazione “molti - molti”
Questa struttura logica orizzontale, decentrata, dinamica, si ritrova in particolare nei social networks, che
sono essenzialmente piattaforme di condivisione di informazioni:
- Facebook
- Linkedin
- Instagram
Si tratta di servizi che vengono resi gratuitamente agli utenti, ma che – come ogni servizio – ha una natura
privatistica e quindi precisi vincoli contrattuali.
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15. La “libertà di espressione” su Internet
La “libertà di espressione” ha molteplici significati:
- “libertà di informazione” (contro la censura del potere)
- “diritto di informazione” (nei confronti dei terzi)
I limiti alla responsabilità del provider rappresentano una garanzia
(indiretta) di libertà di espressione
Il “Caso Vajont” verrà citato come esempio di “sequestro di sito web” da
parte dell’Autorità giudiziaria
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16. La “libertà di espressione” su Internet
(Fonte: Daily Telegraph)
La “libertà di espressione” come “libertà di informazione”
16
17. La “libertà di espressione” su Internet
Il ”diritto di informazione”come facoltà di produrre informazione destinata al pubblico
La figura del provider rappresenta una garanzia “indiretta” per la libertà di espressione.
La responsabilità nei mass media tradizionali è di tipo oggettivo (art. 57 CP): il direttore di testata
giornalistica risponde “a titolo di colpa” per il contenuto editoriale pubblicato.
La giurisprudenza non considera il titolare di un sito internet come “stampa”, perché manca il requisito
della riproduzione “meccanica”. In altri termini, è “stampa” solo ciò che ha consistenza fisica.
Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 43). - Disposizioni sulla stampa
Articolo 1 Definizione di stampa o stampato.
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o
comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione.
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18. La “libertà di espressione” su Internet
La responsabilità del provider si costruisce alla luce del D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'in-formazione nel
mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. (in Suppl. ordinario n. 61 alla
Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87).
Si distinguono tre figure di provider:
(1) mere conduit
(2) caching
(3) hosting
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19. La “libertà di espressione” su Internet
(1) Art. 14 “mere conduit”
«attività di trasmissione e di fornitura di accesso […] includono la memorizzazione automatica,
intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla
trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente
necessario a tale scopo».
Condizioni per l’esclusione di responsabilità:
a) non aver originato la trasmissione;
b) non aver selezionato il destinatario;
c) non aver selezionato o modificato le informazioni.
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20. La “libertà di espressione” su Internet
(2) Art. 15 caching
«trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio […]
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea […] al solo scopo di rendere più efficace il
successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta»
Condizioni di esclusione di responsabilità:
a) non modificare le informazioni;
b) conformazione alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) conformazione alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente
riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferenza con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull'impiego delle informazioni ;
e) agire prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso,
non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal
luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l' accesso alle informazioni è stato disabilitato
oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la
disabilitazione
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21. La “libertà di espressione” su Internet
(3) Art. 16 hosting
«memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio»
Condizioni di esclusione di responsabilità:
a) non essere effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per
quanto attiene ad azioni risarcitorie, non essere al corrente di fatti o di circostanze che rendono
manifesta l'illiceità dell'attività o dell' informazio-ne;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agire
immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
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22. La “libertà di espressione” su Internet
Profili comuni a tutte le figure:
1.- l’assenza di un obbligo generale di sorvegliare il traffico. Quindi il provider non deve essere un
“censore”.
2.- in tutte le fattispecie si ritrova la seguente disposizione: «L'autorità giudiziaria o quella
amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attività […], impedisca o ponga fine alle viola-zioni commesse». Quindi l’obbligo sorge nel momento
in cui non un terzo qualsiasi, ma specifici soggetti, sollecitano l’intervento.
3.- solo per caching e hosting (perché solo in essi è tecnicamente possibile), l’esenzione dalla
responsabilità dipende dal pronto intervento a fronte di una acquisita effettiva conoscenza.
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23. La “libertà di espressione” su Internet
Art.17 Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assog-gettato ad un
obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne ad un obbligo
generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore. è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di
vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo
destinatario del servizio della società dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che
consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei
dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto
dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per
impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o
pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha
provveduto ad informarne l'autorità competente .
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24. La “libertà di espressione” su Internet
Nel caso in cui il provider è tenuto ad intervenire, deve adottare tutte le misure richieste dall’Autorità
competente. In questo senso vale il “Caso Vajont” (Belluno).
Testo del fax trasmesso ai providers italiani:
«si trasmette per l’esecuzione l’unito provvedimento di sequestro
preventivo del sito internet www.vajont.info dei relativi alias e nomi di
dominio presenti e futuri, rinvianti al medesimo sito all’indirizzo IP
statico che al momento dell’esecuzione del sequestro risulta
associato al predetto nome di dominio ed ad ogni ulteriore indirizzo IP
statico che sarà associato in futuro (interdizione alla risoluzione
dell’indirizzo mediante dns) emesso in data 31/01/2012, dal Giudice
delle indagini preliminari».
http://www.leggioggi.it/2012/02/19/esclusiva-caso-vajont-info-il-provvedimento-di-sequestro/ (Guido
Scorza)
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25. I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione”
Si è visto che la “libertà di espressione” è garantita, ma non illimitata.
Per individuare i suoi confini occorre chiedersi:
1) Cosa sono i “diritti della persona”?
2) Quali sono i “diritti della persona”?
3) Come vengono tutelati?
Il concetto fondamentale è che occorre superare un persistente ed
errato luogo comune, che si trova espresso nell’adagio “la mia
libertà finisce dove comincia quella degli altri”
In questa sede non si può rispondere compiutamente a queste domande, ma si forniscono alcune
nozioni basilari.
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26. I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione”
1) i “diritti della persona” possono essere definiti molto genericamente come delle posizioni giuridiche
soggettive attribuite dall’ordinamento giuridico, dunque tutelate nei confronti di eventuali violazioni.
2) queste prerogative sono enunciate – negli ordinamenti più avanzati – in Costituzioni, Dichiarazioni,
Trattati internazionali
3) la Costituzione italiana prevede espressamente soltanto alcuni tra i “diritti fondamentali”. Per
esempio, non prevede il diritto alla riservatezza (l’art. 15 si riferisce solo a quella della
corrispondenza epistolare).
4) è possibile però che diritti ulteriori – rispetto a quelli specificamente inseriti – vengano riconosciuti
mediante interpretazione giurisprudenziale, in particolare da parte della Corte Costituzionale,
sulla base dell’art. 2.
Art. 2 Cost.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
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27. I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione”
5) si discute però se l’art. 2 abbia una struttura “aperta” o “chiusa”, cioè se consenta di riconoscere
diritti nuovi e diversi rispetto a quelli previsti dalla Costituzione, o se ammetta soltanto ulteriori
elaborazioni di tali valori.
6) si discute anche sul significato di tale “riconoscimento”: i “diritti inviolabili” esistevano già “prima” di
essere “trovati”, oppure vengono “creati” dall’ordinamento? Nel primo caso, lo Stato sarebbe
intrinsecamente vincolato a rispettarli; nel secondo, i diritti sarebbero un prodotto dello Stato, e
quindi non sarebbero essenzialmente inviolabili (così come li “crea”, lo Stato potrebbe eliminarli).
7) i “diritti fondamentali” possano entrare in conflitto nelle controversie. In questi casi, si ritiene che gli
interessi coinvolti nel caso concreto debbano “bilanciati” dall’interprete (il giudice),
essenzialmente secondo tecniche argomentative, per far prevalere uno sull’altro.
In sintesi:
- poiché tutto può essere “bilanciato”, non esistono “confini” prestabiliti, e quindi il “motto” di
cui sopra non ha più senso (in effetti non ne aveva molto anche quando i confini li
imponeva l’ordinamento)
- di fatto – e questa è una critica – i diritti inviolabili nell’attuale concezione non corrispondono
essenzialmente a un criterio di giustizia naturale, universale e perenne.
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28. I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione”
Il punto essenziale è che i “diritti fondamentali” non valgono soltanto per i “sudditi” nei confronti dello Stato,
ma anche nei rapporti tra i “cittadini”.
La Costituzione non ha soltanto una applicazione “verticale”, ma anche una “orizzontale”.
Noi siamo chiamati a rispettare la Costituzione nei rapporti con gli altri.
Se non lo facciamo, commettiamo un illecito e di conseguenza ci
esponiamo a responsabilità.
Il problema è che non possiamo essere del tutto sicuri che il nostro
“bilanciamento” sia simile a quello del giudice che sarebbe chiamato a
decidere su una eventuale controversia.
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29. I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione”
Nonostante l’incertezza a livello teoretico che affligge gli studiosi contemporanei, si possono
comunque isolare alcuni istituti che erano già previsti dal Codice Civile (1942) e che quindi si
sono ormai sedimentati nella giurisprudenza.
Essi trovano la loro applicazione anche in Rete.
Anzi, con l’esplosione di Internet hanno trovato nuove forme di manifestazione.
- diritto al nome
- diritto all’identità personale
- diritto all’immagine
- diritto alla riservatezza
- diritto alla reputazione
Di seguito si procede ad una analisi dei profili di maggiore interesse relativo a ciascun “diritto”.
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30. Il diritto al nome
Essenzialmente il nome serve ad identificare l’individuo empirico, distinguendolo da tutti gli altri.
Art. 22. Cost.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Articolo 7 CC Tutela del diritto al nome.
[I]. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire
pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del
fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
[II]. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [120
c.p.c.].
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31. Il diritto al nome
Corte appello Milano 02 novembre 1982
Il nome di una persona fisica deve essere considerato come simbolo dell'intera personalità
dell'individuo morale, intellettuale e sociale: l'uso del nome altrui deve considerarsi illecito quando sia
tale da incidere negativamente sulla personalità del soggetto che con esso si identifica.
Cassazione civile sez. III 22 ottobre 1984
Perché si faccia luogo alla tutela prevista dall'art. 7 c.c. non è necessario che il nome altrui venga
usurpato nella sua interezza, con la conseguenza che anche l'uso indebito di solo una parte del
cognome può costituire elemento sufficiente per ottenere - nel con-corso degli altri requisiti -
l'inibitoria, quando la parte del cognome usurpata, per la risonanza storica che ha acquistato, sia
dotato di particolare forma individualizzante uno specifico casato o quando, più in generale, esiste
una condizione di confondibilità con riferimento al-l'ambiente, al luogo, all'attività o ad altre
circostanze in cui venga fatto uso del nome alterato. L'accertamento compiuto in proposito dal
giudice del merito circa la funzione individualizzan-te della parte del cognome usurpata è
incensurabile in sede di legittimità, ove sia congrua-mente e correttamente motivato.
Caso “ALESSIAMERZ.IT” (Tribunale di Torino, 23 dicembre 2000): nome di dominio venne registrato
utilizzando abusivamente il nome di una soubrette.
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32. Il diritto all’identità personale
L’identità non è un “oggetto”, ma una “relazione” tra due elementi.
Rispetto alla persona, è la relazione tra ciò che la persona “è” e ciò che la persona “appare
socialmente”.
La corrispondenza tra queste due sfere viene tutelata dall’ordinamento.
CASO VERONESI (Cassazione civile sez. I 22 giugno 1985 n. 3769)
L'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di
immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti
nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad
insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la
reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di
diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 cost. in tema di difesa della personalità nella
complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della
disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibili-tà, contro i
suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere,
ai sensi del comma 2 del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero,
se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma
dell'art. 42 della l. 5 agosto 1981 n. 416. 32
33. Il diritto all’immagine
Articolo 10 Codice Civile Abuso dell'immagine altrui.
[I]. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità
giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei
danni.
Art. 96 L. 633/1941
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso
di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
dell'art. 93.
Art. 97 L. 633/1941
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata
dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici,
didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in
commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
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34. Il diritto all’immagine
In massima sintesi, l’immagine di una persona può circolare sulla base di diversi
titoli:
•consenso del “ritrattato”;
•notorietà o ufficio pubblico;
•necessità di giustizia o polizia;
•scopi scientifici, didattici o culturali;
•eventi di interesse pubblico o svolti in pubblico.
Cassazione civile sez. III 11 maggio 2010 n. 11353
In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi
previste dall'art. 97 l. 22 aprile 1941 n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta
senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione; di
conseguenza, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, quale diritto inviolabile della
persona tutelato dalla Costituzione, sono di stretta interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato
la sentenza impugnata, che aveva escluso la necessità del consenso dell'interessato, ritenendo che
non avesse fini di lucro, ma scopi "didattici o culturali", previsti dal suddetto art. 97, la
pubblicazione dell'immagine di un ex allievo di una scuola di danza nella locandina promozionale di
uno spettacolo a pagamento della stessa scuola).
34
35. Il diritto all’immagine
Il problema principale in Rete è quello della forma del consenso del
ritrattato.
Secondo la Legge dovrebbe essere “scritto”.
Su questo punto si avrà modo di ritornare con riferimento ai social
network.
Art.110 L. 633/1941
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Si noti questa sentenza, in un certo senso contraddittoria.
Cassazione civile sez. III 06 maggio 2010 n. 10957
Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è
sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste
forme particolari dall'art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre l'art. 110 della suddetta legge, il quale
richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di
utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo
diritto di sfruttamento delle immagini.
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36. Il diritto all’immagine
Si noti questa sentenza, altrettanto problematica: come si prova il consenso tacito ad un determinato
scopo, escludendone un altro, eventualmente analogo?
Cassazione civile sez. I 01 settembre 2008 n. 21995
Ai fini della pubblicazione di un ritratto fotografico di una persona è necessario, a norma dell'art. 96 l.
n. 633 del 1941, il suo consenso, seppure manifestato tacitamente, il quale può, come ogni altra forma
di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è
prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione). Ne consegue che il consenso alla
pubblicazione del proprio ritratto fotografico su una o su determinate riviste non consente la
pubblicazione medesima su riviste diverse da quelle autorizzate.
Cassazione civile sez. III 06 maggio 2010 n. 10957
Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è
sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste
forme particolari dall'art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre l'art. 110 della suddetta legge, il quale richiede
la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione
dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di
sfruttamento delle immagini. 36
37. Il diritto all’immagine
Si ritiene implicitamente necessario un consenso scritto in altre sentenze.
Corte appello Bologna 1 agosto 2006 n. 940
L'utilizzazione dell'immagine di un dipendente pubblico, sotto forma di sagome di cartone delle
dimensioni di un uomo in divisa da vigile urbano, senza il consenso dell'avente diritto, pur finalizzata
alla tutela della sicurezza pubblica (nella fattispecie della sicurezza stradale), deve ritenersi uso
indebito ed illegittimo che comporta a carico della p.a. l'obbligo di risarcimento dei danni subiti dal
dipendente. Infatti, attesa la natura personalissima ed inalienabile del diritto all'immagine, la mera
esistenza del rapporto di lavoro tra l'Amministrazione comunale e il vigile urbano, non autorizza di per
sé, in difetto del consenso espresso o tacito di quest'ultimo, lo sfruttamento dell'immagine del
lavoratore. In sostanza si potrebbe ritenere l'amministrazione pubblica esente da responsabilità solo
laddove questa riuscisse a dimostrare che, nel contratto di lavoro sottoscritto con il dipendente, sia
stata appositamente inserita una clausola con la quale il dipendente, esclusivo titolare del diritto
all'immagine, ne aveva autorizzato l'impiego nell'ambito di iniziative rientranti nei progetti per la
sicurezza stradale.
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38. Il diritto all’immagine
Cassazione civile sez. I 17 febbraio 2004 n. 3014
In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da escludere
che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta
per la manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità, ma
circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere
contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del consenso,
se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona
ritratta, se il consenso è tacito.
Se il principio di diritto può essere condivisibile, evidentemente si presta a difficoltà all’atto
pratico, come dimostra la sentenza di merito.
Tribunale Benevento 04 luglio 2008
Il consenso implicito alla divulgazione dell'immagine può essere desunto da "facta concludentia", quale
il comportamento dell'interessato e le modalità di svolgimento del fatto (nella specie, la ricorrente aveva
passeggiato alle spalle dell'attore principale del video e i mezzi di registrazione consentivano di
individuare il campo della ripresa).
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39. Il diritto all’immagine
In massima sintesi:
- la giurisprudenza sembra quasi considerare le ipotesi in cui si prescinde dal consenso
come “finzioni giuridiche”, ritenendo quasi in esse integrato un consenso tacito.
- tralasciando le ipotesi particolari, il consenso del ritrattato deve sussistere e soprattutto
deve essere provato in caso di contestazioni. Cosa difficile, se il consenso è tacito.
In pratica:
- se una fotografia è destinata ad usi privati, ci si può accontentare di un consenso
tacito.
- se invece l’immagine è destinata a circolare (su Internet, per esempio), il consenso
tacito – se è idoneo ad integrare la legge secondo la giurisprudenza dominante –
all’atto pratico non è una garanzia sufficiente, perché gli scopi e la diffusione della
fotografia sfuggono – nell’ambito digitale – al suo autore.
- se, però, l’immagine viene associata a dati personali del ritrattato, allora occorre
tenere presente che è la legge a chiedere un consenso espresso e quindi la prova
scritta diventa irrinunciabile.
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40. Il diritto alla riservatezza
In generale occorre distinguere:
ANONIMATO: la situazione di colui il quale fa circolare informazioni che non sono a lui riconducibili.
PRIVACY: è la pretesa alla tutela del diritto “ad essere lasciati soli”, che ha trovato per la prima volta
espressione in un articolo del 1890 (Warren, Brandeis). Questa pretesa è di carattere assoluto e, come
tale:
1.- non è riconosciuta dall’ordinamento.
2.- non è concepibile su Internet, in cui si può ottenere al massimo l’anonimato.
RISERVATEZZA: è il diritto della persona a conservare una sfera di intimità, cioè a difendere la
conoscenza di fatti e circostanze personali dalla conoscenza dei soggetti che non hanno un interesse
apprezzabile. In un certo senso si concepisce “in negativo”, perché il criterio di valutazione non è la
notizia che si intende mantenere riservata, o la volontà del soggetto che è direttamente coinvolto,
quanto l’interesse dei terzi alla sua conoscenza. In questo senso viene associato al “diritto all’oblio”,
cioè alla pretesa da parte del singolo che fatti del passato non rivestano più un apprezzabile interesse
pubblico e quindi non debbano essere divulgati.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: non è un vero e proprio “diritto”, tanto è vero che il soggetto al
quale si riferiscono i dati si indica come “interessato”. Possiede un “interesse”, non un “diritto”. I dati
personali hanno un valore oggettivo. 40
41. Il diritto alla riservatezza
ANONIMATO
L’anonimato, secondo la normativa europea, è un DIRITTO dell’utente su Internet, perché è
considerato una forma di garanzia di democrazia, una tutela della libertà di espressione.
Di certo, dal punto di vista tecnologico, è un concetto relativo, perché il traffico telematico è registrato
e quindi è possibile risalire all’identità dell’utente.
41
42. Il diritto alla riservatezza
RISERVATEZZA - Le fonti:
art. 12 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948
art. 8 c. 1 Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
del 1950, ratificata con L. 4/8/1955, n. 848
Art. 17, Patti internazionali sui diritti dell'Uomo, adottati dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrati in vigore nel corso del 1976
Convenzione del Consiglio d’Europa n. 108/1981 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale – c.d. Convenzione di Strasburgo
– ratificata con L. 21/2/1989, n. 98)
artt. 7 e 8, Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea; vincolante per l’Italia ai sensi
dell’art. 6 c. 1 Trattato sull’Unione Europea, ratificato con L. 2/8/2008, n. 130).
A livello costituzionale (applicazione “orizzontale” dei diritti fondamentali):
- art. 2, riconoscimento dei «diritti inviolabili»;
- art. 11, relativo all’adesione alle convenzioni internazionali;
art. 13., inviolabilità dignità personale
- art. 14, inviolabilità del domicilio
- art. 15, riservatezza corrispondenza
- art. 29, tutela famiglia
- art. 117, rispetto dell’ordinamento comunitario
A livello di legge ordinaria:
- art. 2043 CC, illecito civile 42
43. Il diritto alla riservatezza
RISERVATEZZA
Il riconoscimento da parte della giurisprudenza
(1) “caso Caruso” (Cass. 22/12/1956, n. 4487). Il film basato sulla biografia del tenore,
riguardante anche aspetti della vita familiare, è prodotto senza il consenso dei congiunti, i
quali ottengono ragione presso la corte di merito in base ad un’assimilazione tra il diritto
alla riservatezza ed il diritto all’immagine (Tribunale di Roma sent. 14/9/1953), ma non
presso la Suprema Corte, la quale nega l’esistenza del diritto alla riservatezza
nell’ordinamento,
(2) “caso Petacci” (Cass. 20/4/1963, n. 990). Sulla base della Convenzione del Consiglio
D’Europa, ratificata con L. 848/1955, la Corte d’Appello di Milano con sentenza
26/8/1960, accoglieva la domanda di tutela del diritto alla riservatezza, ma la Corte di
Cassazione respingeva tale posizione, negando che il diritto alla riservatezza potes-se
essere considerato “autonomo”.
(3) “caso Soraya” (Cass. 27/5/1975, n. 2129). prima pronuncia a riconoscere
espressamente la tutela del diritto alla riservatezza, non tanto come “diritto ad essere
lasciati soli”, quanto per la “mancanza di interesse altrui alla conoscenza della sfera
intima”.
43
44. Il diritto alla riservatezza
Definizione della riservatezza nel “Caso Soraya”: «tutela di quelle situazioni e vicende
strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non
hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute
con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l’onore, la reputazione
o il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti»
La più recente giurisprudenza si concentra non tanto sulla riservatezza, quanto sul “diritto
all’oblio”, vista la possibilità di accedere a banche dati contenenti informazioni relative a fatti
passati, anche se effettivamente svolti e correttamente riportati.
Cassazione civile sez. III 05 aprile 2012 n. 5525
L'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di
cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad
evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle
persone che vi furono coinvolte. Pertanto, quando vengano diffuse sul web notizie di cronaca
giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, l'editore è tenuto garantire
contestualmente agli utenti un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda, a nulla rilevando
che essa possa essere reperita aliunde. (Nella specie, la società editrice di un noto quotidiano aveva
messo on line il proprio archivio storico, nel quale era contenuta altresì la notizia dell'arresto, avvenuto
venti anni prima, di un amministratore locale, poi assolto). 44
45. Il diritto alla riservatezza
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In base al sistema previsto dal D.Lgs. 196/2003, il consenso è solo uno dei requisiti per la
circolazione dei dati personali
Consenso non previsto
Consenso
Interessato Titolare
Trattamento dati
Autorizzazione
Comunicazione
Accesso al registro
Notifica
Garante
Casi esclusione notifica
45
46. Il diritto alla riservatezza
I dati personali hanno un diverso regime di tutela a seconda del contenuto.
- dati personali (art. 4 c. 1 lett. b): «qualunque informazione relativa a persona fisica
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale»[1];
- dati identificativi (art. 4 c. 1 lett. c): «i dati personali che permettono l'identificazione
diretta dell'interessato;
- dati sensibili (art. 4 c. 1 lett. d): «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»;
- dati giudiziari (art. 4 c. 1 lett. e): «i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai
sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale»;
- dato anonimo (art. 4 c. 2 lett. n): «il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato ad un interessato identificato o identificabile»
46
47. Il diritto alla riservatezza
Requisiti comuni del «trattamento» dei dati personali:
- Deve avvenire secondo il principio di necessità, ossia «riducendo al minimo l’utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi» (art. 3);
- i dati personali devono essere (art. 11 c. 1):
1- «trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
3- esatti e, se necessario, aggiornati;
4- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
5- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.»
- se esistono, devono essere rispettati i codici di condotta (art. 12);
- deve essere fornita all’interessato una informativa sulle modalità di trattamento (art. 13).
47
48. Il diritto alla riservatezza
Requisiti del «trattamento» dei dati personali “ordinari”:
CONSENSO, che deve possedere determinati requisiti (art. 23):
(1) espresso -> NON TACITO
(2) libero;
(3) informato sulle specifiche finalità del trattamento;
(4) documentato per iscritto (ad probationem).
ANCHE SENZA CONSENSO (art. 24 c. 1):
a) obbligo di legge;
b) obbligo da contratto o da richiesta dell’interessato;
c) pubblici registri;
d) attività economiche;
e) vita incolumità di terzi
f) con esclusione della diffusione, investigazioni difensive
g) con esclusione della diffusione, è necessario perseguimento di legittimo interesse di
terzi
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, “terzo settore”
comunicazioni ad associati, simpatizzanti;
i) scopi scientifici e statistici
i-bis) curricula; 48
i-ter) comunicazioni intersocietarie
49. Il diritto alla riservatezza
Requisiti del «trattamento» dei dati personali “sensibili”:
La tutela è maggiore (art. 26) poiché:
(1) la forma scritta del consenso è richiesta ad substantiam;
(2) il trattamento deve essere autorizzato dal Garante;
(3) il trattamento deve avvenire «con l’osservanza dei presupposti e dei limiti» del D. Lgs.
196/2003;
(4) devono essere rispettati specifici «leggi e regolamenti».
49
50. Il diritto alla riservatezza
Problemi relativi alla circolazione di dati personali su Internet:
- le immagini possono rivelare “dati personali” degli individui (nome, cognome, indirizzo, dati
anagrafici, preferenze di consumo o attività professionale)
- qualsiasi dato può rivelare informazioni che possono essere classificate come “dati
sensibili”: es: federico.costantini@partitoALFA.it
- qualsiasi utente può inserire su un sito (come commento a un blog, come intervento in un
forum) “dati sensibili” suoi o di terzi.
ATTENZIONE: la disciplina dei dati personali prevede un regime di particolare rigore (art. 15):
- da un lato si equipara il «trattamento» dei dati personali ad un’attività pericolosa,
imponendo al convenuto la prova liberatoria «di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno» (art. 2050 CC);
- dall’altro, si estende l’obbligo di riparazione ai danni non patrimoniali (come per i danni
derivanti da reato)
50
51. Il diritto alla reputazione
DEFINIZIONE
Si considera la rappresentazione della persona, in particolare:
- onore, complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona
- decoro, insieme delle doti fisiche, intellettuali e sociali della persona, che viene tutelato in
due sensi:
- la coscienza che ciascuno ha di se stesso -> elemento soggettivo
- la considerazione da parte dei terzi -> elemento oggettivo -> REPUTAZIONE
51
52. Il diritto alla reputazione
Articolo 594 Ingiuria.
[I]. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a 516 euro [341-344] (1).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o
con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
[III]. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro, se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato (2).
[IV]. Le pene sono aumentate [64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone [595-599]
(2).
Articolo 595 Diffamazione.
[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende
l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
[II]. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due
anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro (1).
[III]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità [615-bis], ovvero in atto pubblico [2699 c.c.], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni
o della multa non inferiore a 516 euro.
[IV]. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza,
o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate [64, 596-599].
52
53. Il diritto alla reputazione
Ciò che interessa su Internet – relativamente alla libertà di espressione – è la diffamazione, che si
distingue dall’ingiuria perché il soggetto offeso non è presente. La diffamazione su Internet si
configura come aggravata per l’utilizzo di un mezzo di diffusione. Non è necessario che vi sia
un’espressione verbale esplicita, essendo sufficiente il significato lesivo dell’onore altrui.
Cassazione penale 18 febbraio 2003 n. 3956
Perfeziona la fattispecie di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. la creazione di
un sito Internet, recante messaggi ed immagini dal contenuto erotico, al quale viene associato il
nome e il recapito telefonico di persona realmente esistente, allo scopo di arrecarle o consentire a
terzi molestie e nocumento alla reputazione.
Cassazione penale sez. V 1 luglio 2008 n. 31392
La diffamazione tramite internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595,
comma 3, c.p., in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. Del resto,
essendo internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee (almeno quanto la
stampa, la radio e la televisione), anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il
diritto di esprimere le proprie opinioni, tutelato dall'art. 21 cost., che, per essere legittimo, deve
essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di 53
critica.
54. Il diritto alla reputazione
A garantire la libertà di espressione, provvede un insieme di principi che vengono applicati
all’esercizio del diritto di critica, di cronaca, di satira. Si tratta del “decalogo del giornalista”.
Cassazione civile sez. I, 18 ottobre 1984 n. 5259
Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in
linea di principio dall'art. 21 cost. e regolato dalla l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando
concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche
soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è
rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto
colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il
significato; c) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente
rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di
escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di
dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita
l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è
improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli
accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque
all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie
insinuazioni. In tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non
costituisca reato.
54
55. Il diritto alla reputazione
Un problema specifico di Internet è dato dall’individuazione del momento di consumazione del reato.
In base al funzionamento della rete, si potrebbe sostenere paradossalmente che non è chi inserisce
le espressioni diffamatorie a commettere il crimine, ma chi si collega al sito. O meglio, il secondo
utente, perché è da questo che si può sostenere che le informazioni sono “diffuse”.
In effetti: che lesività ha una diffamazione inserita su un sito che nessuno ha mai visitato?
Tribunale Teramo 6 febbraio 2002
Allorché non venga raggiunta la prova della realizzazione dell'evento, rappresentato dalla effettiva
diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone, diverse dalla persona offesa, deve
ritenersi sussistente una mera ipotesi di tentativo, in quanto con l'apertura del sito e l'inserimento dei
messaggi offensivi si realizza una condotta idonea tecnicamente e volta in modo non equivoco a
diffonderli.
Tribunale Teramo 30 gennaio 2002
Allorché la condotta diffamatoria venga posta in essere con l'utilizzazione di un sito internet, è
necessaria la prova della realizzazione dell'evento rappresentato dalla effettiva diffusione del
messaggio con percezione da parte di più persone, e quindi la circostanza che effettivamente dei
visitatori cibernautici siano entrati nel sito.
55
56. Il diritto alla reputazione
Vi sono però due ipotesi particolari di diffamazione su Internet, le quali meritano un breve cenno.
(1) La diffamazione “automatica”: Google suggest
56
57. Il diritto alla reputazione
Tribunale Milano 31 marzo 2011
Deve considerarsi diffamatoria la semplice associazione al nome di una persona con le parole "truffa"
e "truffatore", operata dal motore di ricerca attraverso il servizio web search denominato
Suggest/Autocomplete. Difatti, l'utente che legge tale abbinamento è indotto immediatamente a
dubitare dell'integrità morale del soggetto il cui nome appare associato a tali parole ed a sospettare
una condotta non lecita da parte dello stesso. Né appare idonea a svuotare l'abbinamento in oggetto
del ritenuto contenuto lesivo, la circostanza che i risultati di ricerca correlati ai due suggerimenti di
ricerca di cui si tratta - una volta attivata la ricerca stessa - siano obiettivamente del tutto privi di
contenuti offensivi. Il software che consente l'accesso al servizio "Suggest/Autocomplete" costituisce
unicamente un'agevolazione offerta da Google ai suoi utenti, la cui eventuale modifica e/o
eliminazione non comprimerebbe in alcun modo la libertà degli stessi di accedere alle ricerche offerte
dal motore di ricerca Google - alla stessa maniera di quanto accade per gli altri motori di ricerca. Per
tale ragione è il risultato improprio ottenuto con l'applicazione di detto sistema a determinare la
responsabilità di chi dello stesso si avvale - irrilevante essendo, in tale prospettiva, l'assenza di ogni
intenzionalità lesiva nel provider che lo utilizza. […]
57
58. Il diritto alla reputazione
(2) La diffamazione “anonima”
Cassazione penale sez. V 01 dicembre 2010 n. 8824
Il codice numerico IP costituisce valida prova per accertare la responsabilità penale per diffamazione a
carico di un soggetto che opera su un forum web inveendo e diffamando soggetti terzi (nella specie, la
Corte ha ritenuto irreale e irrazionale l'assunto difensivo secondo cui un soggetto terzo si fosse
impegnato a trasformare un lecito messaggio dell'imputato in uno strumento aggressivo e lesivo della
reputazione delle persone offese, atteso che il numero identificativo sulla rete internet mondiale è
assegnato in via esclusiva ad un determinato computer connesso;un altro utente delle rete, per
realizzare l'intromissione modificativa, avrebbe dovuto conoscere esattamente i dettagliati particolari di
tempi e modalità della connessione in cui intromettersi e, inoltre, avrebbe dovuto compiere una
complessa e difficile serie di interventi finalizzati all'eliminazione di tracce dell'irregolare intervento
invasivo).
In questa sentenza si tratta in modo eccessivamente sbrigativo il problema dell’associazione
tra indirizzo IP e persona fisica.
Inoltre, non si considera che le credenziali di accesso possono essere memorizzate sul
browser e, in tal modo, consentire l’accesso anche ad estranei.
58
59. I diritti della persona nei “social networks”
Come si diceva all’inizio, i social network realizzano una forma di comunicazione “molti - molti” è
diversa dalle precedenti, perché è orizzontale, reticolare, partecipativa.
La condivisione delle risorse in qualche modo rende superflua la distinzione tra emittente e
destinatario, tra “comunicazione” privata e “diffusione” al pubblico.
Evidentemente, la giurisprudenza si trova in difficoltà, perché occorre adottare categorie logiche – e
cognitive – del tutto nuove.
Esempio ne è questa sentenza, che assolve una condotta diffamatoria su facebook ritenendola luogo
in cui si “comunicano” informazioni e non in cui queste vengono “diffuse”.
Tribunale Gela 23 novembre 2011
In tema di diffamazione a mezzo internet, ed in par titolare con riferimento a post diffamatori pubblicati
su pagine personali di Facebook , alle quali, per accedere, è necessario il consenso del titolare delle
pagine medesime, si deve ritenere la comunicazione non potenzialmente diffusiva e pubblica, in
quanto, attraverso Facebook (e social network analoghi) si attua una conversazione virtuale privata
con destinatari selezionati i quali hanno chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere
ai contenuti delle pagine dallo stesso gestite. (Nel caso di specie l'imputato è stato assolto mancando
in via principale la prova dell'elemento strutturale dell'illecito consistente nella comunicazione a terzi).
Il problema è: sui social network si “comunicano” messaggi o si “diffondono” informazioni?
59
60. I diritti della persona nei “social networks”
In effetti, occorre considerare che dal punto di vista giuridico i social network non sono altro che
servizi erogati – generalmente in forma gratuita – agli utenti.
Il fatto che i servizi siano gratuiti non significa che essi sono resi come forma di “cortesia”. Sono
comunque soggetti al diritto.
All’atto dell’iscrizione, viene richiesto all’utente di aderire alle condizioni generali del servizio.
Oltre alle regole dell’ordinamento, nei social network quindi hanno efficacia anche le disposizioni
contrattuali.
Distinguiamo brevemente i due aspetti.
60
61. I diritti della persona nei “social networks”
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
Tribunale Teramo 16 gennaio 2012
I genitori dei minori naturalmente capaci di intendere e di volere, per andare esenti dalla responsabilità
di cui all'art. 2048 c.c., devono positivamente dimostrare non solo di avere adempiuto all'onere
educativo tramite l'indicazione alla prole di regole, conoscenze o moduli di comportamento nonché nel
fornire gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane effettivamente significative per la
migliore realizzazione della loro personalità, ma anche di avere poi effettivamente e concretamente
controllato che i figli abbiano assimilato l'educazione loro impartita, con la conseguenza che la gravità
e la reiterazione delle condotte poste in essere possono essere poi indice del grado di attuazione di
una tale opera di verifica. Ai fini dell'esonero dalla loro responsabilità, dunque, i genitori devono in
sostanza fornire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, il che, nel caso di illecito
commesso attraverso "social network" (nel caso di specie, "facebook"), si concretizza in una
limitazione per forza di cose quantitativa e qualitativa dell'accesso alla rete internet.
Questa sentenza è in un certo senso “terroristica” perché assume nei genitori una
responsabilità che i configura nell’onere di prevedere strumenti tecnologici di filtraggio dei
contenuti rispetto alle informazioni condivise dai figli.
61
62. I diritti della persona nei “social networks”
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
Tribunale Monza 3 marzo 2010
In caso di messaggio dal contenuto ingiurioso, inviato tramite un social network da un utente al
medesimo registrato e riferibile ad una persona non espressamente citata, ma identificabile con altro
utente appartenente al gruppo dei suoi "amici" su quel network, le affermazioni lesive, ove non si
possa configurare un "furto di identità", devono ritenersi provenienti dal soggetto a cui nome era stata
effettuata la registrazione, il quale è obbligato a risarcire il danno morale subito dalla persona offesa.
In questa sentenza si configura una presunzione di corrispondenza tra profilo facebook e
identità dell’utente che ne è il titolare. Ne consegue l’attribuzione di responsabilità per i
messaggi provenienti dall’account.
62
63. I diritti della persona nei “social networks”
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
Aut. protez. dati person. 6 maggio 2009 n. 1615317
La vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all'attività giornalistica un regime
speciale il quale consente al giornalista di diffondere i dati anche senza il consenso degli interessati ma
nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e in particolare di quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Ciò posto tuttavia il giornalista è tenuto al rispetto di alcuni principi
generali applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati che si traducono nel dovere di trattare i dati
personali in modo corretto verificando anzitutto la loro esattezza. In questo contesto, concretizza un
trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati e dell'identità
personale, raccogliere informazioni non adeguatamente verificare e diffondere dati personali errati (in
una fattispecie nella quale alcuni quotidiani avevano diffuso una fotografia tratta da un social network
senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella oggetto del fatto
di cronaca).
Questo provvedimento è significativo perché adegua il “decalogo dei giornalisti” alle
informazioni ricavabili dai social networks, specificando l’onere di diligenza da adottare come
criterio scriminante rispetto al reato di diffamazione.
63
64. I diritti della persona nei “social networks”
PROFILI CONTRATTUALI IN GENERALE
Articolo 1341 Codice Civile. Condizioni generali di contratto. [1679]
[I]. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto
conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1370, 1469-bis ss.].
[II]. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di
recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico
dell'altro contraente decadenze [2964 ss.], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni
alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379], tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole
compromissorie [808 c.p.c.] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [6 c.p.c.].
Il grande problema dei social network, in generale, è la mancanza di sottoscrizione da parte
dell’utente delle clausole dell’accordo inerente alla fornitura dei servizi.
Di solito, vi si prevedono deroghe all’attribuzione di competenza del foro giudiziario, clausole
di esonero da responsabilità, facoltà di sospendere il servizio, casi di recesso unilaterale.
Queste clausole in base al diritto non sarebbero efficaci. Ma nessuno si lamenta.
64
65. I diritti della persona nei “social networks”
PROFILI CONTRATTUALI SPECIFICI: L’ESEMPIO DI FACEBOOK
Si considerano in particolare le clausole concernenti i “diritti di proprietà intellettuale” sul materiale
inserito sui social network.
Proprio oggi Facebook ha invitato gli utenti a partecipare a una discussione sulle modifiche
(unilaterali) ai termini del servizio, come se il coinvolgimento “popolare” possa sostituire la
formalità del consenso.
65
66. I diritti della persona nei “social networks”
Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità https://www.facebook.com/legal/terms
2.- Condivisione dei contenuti e delle informazioni
(1) Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video ("Contenuti
IP"), l'utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e
alle impostazioni delle applicazioni: l'utente concede a Facebook una licenza non esclusiva,
trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per
l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook ("Licenza
IP"). La Licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti
sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano
eliminati.
(2) Quando l'utente elimina Contenuti IP, questi vengono eliminati in modo simile a quando si svuota il
cestino del computer. Tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi vengano conservati come copie di
backup per un determinato periodo di tempo (pur non essendo visibili ad altri).
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67. I diritti della persona nei “social networks”
Considerazioni
Le clausole sopra riportate:
1.- pongono il problema della compatibilità con l’art. 110 della L. 633/1941, secondo il quale il consenso nel
trasferimento dei diritti di utilizzazione dovrebbe essere “provato per iscritto”, a meno che non si ritenga
idonea – ma questo dovrebbe essere un giudice a stabilirlo – la produzione dei “log” del sito.
2.- ammettono implicitamente che il materiale rimane memorizzato sul sito anche dopo che è stato eliminato
dall’utente, e quindi per un periodo successivo (di durata indeterminata) all’espressione della volontà di
revocare la licenza di utilizzo (sempre che l’espressione mediante “fatti concludenti” sia ritenuta sufficiente).
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68. I diritti della persona nei “social networks”
Altre disposizioni
3.- Sicurezza
[…]
(4) Non caricare virus o altri codici dannosi.
(6) Non denigrare, intimidire o molestare altri utenti.
(7) Non pubblicare contenuti: minatori, pornografici, con incitazioni all'odio o alla violenza, con immagini
di nudo o di violenza forte o gratuita.
(10) Non usare Facebook per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori.
(12) Non favorire o incoraggiare alcuna violazione della presente Dichiarazione o delle nostre
normative.
4.- Registrazione e sicurezza dell'account
[…]
(1) Non fornire informazioni personali false su Facebook o creare un account per conto di un'altra
persona senza autorizzazione.
(5) Non usare Facebook se non ha raggiunto i 13 anni.
(8) Non condividere la propria password (o, nel caso degli sviluppatori, la chiave segreta), né
consentire ad altri di accedere al proprio account o di eseguire qualsiasi altra azione che potrebbe
mettere a rischio la sicurezza del proprio account.
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69. I diritti della persona nei “social networks”
Altre disposizioni
5.-Protezione dei diritti dei terzi
(1) È vietato pubblicare o eseguire azioni su Facebook che costituiscano violazione dei diritti di terzi o
delle leggi vigenti in alcun modo.
(2) Ci riserviamo il diritto di rimuovere tutti i contenuti o le informazioni che gli utenti pubblicano su
Facebook, nei casi in cui si ritenga che violino la presente Dichiarazione o le nostre normative.
(3) Facebook fornirà gli strumenti necessari alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale dell'utente.
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Come segnalare una violazione della proprietà intellettuale.
(4) Se abbiamo eliminato dei contenuti perché considerati in violazione del copyright di terzi, e l'utente
che li ha pubblicati ritiene che ci sia stato un errore, ha la possibilità di presentare ricorso.
(5) Se l'utente viola ripetutamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi, Facebook disabiliterà il suo
account nei casi in cui lo riterrà opportuno.
Domande frequenti
Cosa devo fare se voglio caricare contenuti su Facebook ma non sono sicuro se ciò viola il
copyright di qualcuno?
Se non sei sicuro di disporre dei diritti legali necessari per l'utilizzo di contenuti, non caricarli su Facebook.
Se hai già caricato contenuti pur non disponendo dei relativi diritti legali, devi rimuoverli. Se non possiedi il
copyright dei contenuti che vuoi pubblicare, pubblicarli senza l'autorizzazione del titolare del copyright può
costituire una violazione della legge. 69
70. Le nuove forme “partecipative” della “libertà di espressione”
Se nei social network prevale la logica “proprietaria” nella cessione dei diritti, esistono altri sistemi,
che possono essere definiti “partecipativi” e che rappresenta meglio l’idea di fondo della
“condivisione“ delle risorse. In origine questa impostazione si è sviluppata con il “free software”.
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71. Le nuove forme “partecipative” della “libertà di espressione”
In seguito, l’idea del “codice aperto” e della “condivisione“ delle informazioni si è diffusa anche
nell’ambito delle opere intellettuali.
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73. Conclusioni
.. Contro la logica “proprietaria” …
«President Barack Obama joins a toast with Technology Business Leaders at a dinner in Woodside
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http://www.flickr.com/photos/whitehouse/5455525432 (Official White House Photo by Pete Souza), California, Feb. 17, 2011.