SlideShare a Scribd company logo
1 of 74
Libertà di espressione e diritti della
       persona nell’era digitale

 «Imparare a conoscere i propri diritti online – reputazione,
immagine, riservatezza – per utilizzare al meglio – e senza
                  rischi – i nuovi media»
                   Laboratorio conTemporaneo:
             percorsi tra arte e tecnologia per tutte le età

                  5 dicembre 2012 - Spazio ULTRA

                           Federico Costantini
                                                               1
Libertà di espressione e diritti della persona nell’era digitale
Sommario

- Premessa: tra “umanesimo” e “tecnica”

- Introduzione: la “rete” come nuovo paradigma
(la “Società dell’informazione”, Internet come “nuova” forma di comunicazione, i social networks)

- La “libertà di espressione” su Internet e i suoi limiti

- I “diritti della persona”
(nome, identità, immagine, riservatezza, reputazione)

- I “diritti della persona” nei “social networks”
(in particolare, la proprietà intellettuale)

- Le nuove forme “partecipative” della “libertà di espressione”
(tra Open source software e Creative Commons)

- Conclusioni
                                                                            2
Premessa
 La tecnica come “religione”




2001: A Space Odyssey (1968, Stanley Kubrik)


                                               3
Premessa
La tecnica come “nemico”




http://www.dailyfinance.com/2012/02/23/apple-manufacturer-foxconn-is-under-fire-again/
                                                                     4
La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza




  La “Società dell’Informazione” viene proposta come modello “aperto” di convivenza,
  in contrapposizione ai regimi “di massa”, ma allo stesso tempo si propone di ricucire,
  utilizzando la “persuasione” delle “campagne sociali”, la frattura tra individuo e
  dimensione sociale, che però è inevitabile alla luce dell’impostazione moderna.

  Ciò determina una difficoltà di fondo nel configurare il rapporto tra singolo e comunità
  politica, il quale oscilla inevitabilmente tra l’organicismo totalitaristico e la
  frammentazione individualistica.



                  SOCIETA’  INDIVIDUO


                                                                        5
La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza




Aa. Vv., Cultural Diversity and the Information Society. Policy Options and Technological Issues. Documento di lavoro PE 297.559,
Valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche (STOA), Luglio 2001.                        6
La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza




Aa. Vv., Envisioning Digital Europe 2030: Scenarios for ICT in Future Governance and Policy Modelling, pubblicazione JRC,
Unione Europea, Lussemburgo, 2010, ISBN 978-92-79-18499-4, pag. 36.                         7
La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza




                                   Draft Publication © European Communities Digital Territory: Bubbles                8
             [L. Beslay, H. Hakala, Digital Territory: Bubbles, proposta per il Vision book (2005), JRC, Commissione europea
La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza




Aa. Vv., The Impact of Social Computing on the EU Information Society and Economy, JRC, Commissione Europea, 2009, p. 39.
                                                                                          9
La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza

  La società dell’informazione come strumento di inclusione sociale (anche attraverso i social networks)




 Aa. Vv., The Impact of Social Computing on the EU Information Society and Economy, pubblicazione IJRC, Commissione
Europea, 2009, p. 101.                                                                10
Internet come “nuova” forma di comunicazione

La rappresentazione “informativa” della società si coniuga con il modello reticolare, sviluppato dalla
cibernetica sin dagli anni Sessanta per descrivere le relazioni sociali (la “teoria dei sei gradi di separazione”)
e come modello per strutturare le comunicazioni elettroniche (ARPANET, poi Internet).




   Paul Baran, 1962. “On Distributed Communications Networks.” RAND Corporation papers, document P-2626, p. 4


                                                                                             11
Internet come “nuova” forma di comunicazione


Nella decisione della Corte Distrettuale della Pennsylvania del 1996 Reno v. American Civil Liberties Union
si è affermato per la prima volta che la rete Internet è una forma di comunicazione essenzialmente “nuova” e
radicalmente diversa dalle precedenti:


«The Internet is therefore a unique and wholly new medium of worldwide human
                                communication».

La ragione della novità è nel fatto che in essa si realizza una forma di comunicazione diversa da quelle
conosciute in precedenza: “molti molti”.

Di fronte a questa nuova struttura concettuale, le categorie della scienza giuridica ed in particolare il
concetto di sovranità, trovano un ostacolo:
1.- internet è orizzontale
2.- internet è universale


                                                                                   12
Internet come “nuova” forma di comunicazione




                                                        DESTINATARIO

                                         1                                         molti

             1      Comunicazione 1 <-> 1                        Comunicazione 1 -> Molti

                    Comunicazione “sincrona” (telefono)          Mass media (giornali, radio, TV)
                    Corrispondenza “asincrona ”(lettere, mail)   Nuovi media (siti web, blog)
EMITTENTE




            molti   Comunicazione “molti ->1” (?)                Comunicazione Molti / Molti

                    Riservatezza / privacy                       Social network (Facebook)
                                                                 Microblogging (Twitter)
                                                                 Peer to peer (E-mule)



                                                                                 13
I social network come esempio di comunicazione “molti - molti”

Questa struttura logica orizzontale, decentrata, dinamica, si ritrova in particolare nei social networks, che
sono essenzialmente piattaforme di condivisione di informazioni:
- Facebook
- Linkedin
- Instagram

Si tratta di servizi che vengono resi gratuitamente agli utenti, ma che – come ogni servizio – ha una natura
privatistica e quindi precisi vincoli contrattuali.




                                                                                  14
La “libertà di espressione” su Internet
La “libertà di espressione” ha molteplici significati:

- “libertà di informazione” (contro la censura del potere)

- “diritto di informazione” (nei confronti dei terzi)

I limiti alla responsabilità del provider rappresentano una garanzia
(indiretta) di libertà di espressione

Il “Caso Vajont” verrà citato come esempio di “sequestro di sito web” da
parte dell’Autorità giudiziaria




                                                             15
La “libertà di espressione” su Internet

                                                             (Fonte: Daily Telegraph)




La “libertà di espressione” come “libertà di informazione”




                                                                             16
La “libertà di espressione” su Internet

Il ”diritto di informazione”come facoltà di produrre informazione destinata al pubblico


La figura del provider rappresenta una garanzia “indiretta” per la libertà di espressione.

La responsabilità nei mass media tradizionali è di tipo oggettivo (art. 57 CP): il direttore di testata
giornalistica risponde “a titolo di colpa” per il contenuto editoriale pubblicato.

La giurisprudenza non considera il titolare di un sito internet come “stampa”, perché manca il requisito
della riproduzione “meccanica”. In altri termini, è “stampa” solo ciò che ha consistenza fisica.



  Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 43). - Disposizioni sulla stampa

  Articolo 1 Definizione di stampa o stampato.
  Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o
comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione.


                                                                                 17
La “libertà di espressione” su Internet

La responsabilità del provider si costruisce alla luce del D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'in-formazione nel
mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. (in Suppl. ordinario n. 61 alla
Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87).
Si distinguono tre figure di provider:
(1) mere conduit
(2) caching
(3) hosting




                                                                                18
La “libertà di espressione” su Internet
(1) Art. 14 “mere conduit”

«attività di trasmissione e di fornitura di accesso […] includono la memorizzazione automatica,
intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla
trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente
necessario a tale scopo».

Condizioni per l’esclusione di responsabilità:
a) non aver originato la trasmissione;
b) non aver selezionato il destinatario;
c) non aver selezionato o modificato le informazioni.




                                                                         19
La “libertà di espressione” su Internet
(2) Art. 15 caching

«trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio […]
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea […] al solo scopo di rendere più efficace il
successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta»

Condizioni di esclusione di responsabilità:

a) non modificare le informazioni;
b) conformazione alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) conformazione alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente
riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferenza con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull'impiego delle informazioni ;
e) agire prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso,
non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal
luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l' accesso alle informazioni è stato disabilitato
oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la
disabilitazione

                                                                              20
La “libertà di espressione” su Internet
(3) Art. 16 hosting
«memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio»


Condizioni di esclusione di responsabilità:
a) non essere effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per
quanto attiene ad azioni risarcitorie, non essere al corrente di fatti o di circostanze che rendono
manifesta l'illiceità dell'attività o dell' informazio-ne;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agire
immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.




                                                                               21
La “libertà di espressione” su Internet

Profili comuni a tutte le figure:
1.- l’assenza di un obbligo generale di sorvegliare il traffico. Quindi il provider non deve essere un
“censore”.
2.- in tutte le fattispecie si ritrova la seguente disposizione: «L'autorità giudiziaria o quella
amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle
attività […], impedisca o ponga fine alle viola-zioni commesse». Quindi l’obbligo sorge nel momento
in cui non un terzo qualsiasi, ma specifici soggetti, sollecitano l’intervento.
3.- solo per caching e hosting (perché solo in essi è tecnicamente possibile), l’esenzione dalla
responsabilità dipende dal pronto intervento a fronte di una acquisita effettiva conoscenza.




                                                                               22
La “libertà di espressione” su Internet

Art.17 Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assog-gettato ad un
obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne ad un obbligo
generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore. è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di
vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo
destinatario del servizio della società dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che
consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei
dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto
dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per
impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o
pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha
provveduto ad informarne l'autorità competente .

                                                                                23
La “libertà di espressione” su Internet

Nel caso in cui il provider è tenuto ad intervenire, deve adottare tutte le misure richieste dall’Autorità
competente. In questo senso vale il “Caso Vajont” (Belluno).


Testo del fax trasmesso ai providers italiani:

«si trasmette per l’esecuzione l’unito provvedimento di sequestro
preventivo del sito internet www.vajont.info dei relativi alias e nomi di
dominio presenti e futuri, rinvianti al medesimo sito all’indirizzo IP
statico che al momento dell’esecuzione del sequestro risulta
associato al predetto nome di dominio ed ad ogni ulteriore indirizzo IP
statico che sarà associato in futuro (interdizione alla risoluzione
dell’indirizzo mediante dns) emesso in data 31/01/2012, dal Giudice
delle indagini preliminari».

http://www.leggioggi.it/2012/02/19/esclusiva-caso-vajont-info-il-provvedimento-di-sequestro/ (Guido
Scorza)
                                                                            24
I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione”
Si è visto che la “libertà di espressione” è garantita, ma non illimitata.
Per individuare i suoi confini occorre chiedersi:


1) Cosa sono i “diritti della persona”?
2) Quali sono i “diritti della persona”?
3) Come vengono tutelati?


Il concetto fondamentale è che occorre superare un persistente ed
    errato luogo comune, che si trova espresso nell’adagio “la mia
    libertà finisce dove comincia quella degli altri”

In questa sede non si può rispondere compiutamente a queste domande, ma si forniscono alcune
    nozioni basilari.




                                                                             25
I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione”
1) i “diritti della persona” possono essere definiti molto genericamente come delle posizioni giuridiche
     soggettive attribuite dall’ordinamento giuridico, dunque tutelate nei confronti di eventuali violazioni.

2) queste prerogative sono enunciate – negli ordinamenti più avanzati – in Costituzioni, Dichiarazioni,
    Trattati internazionali

3) la Costituzione italiana prevede espressamente soltanto alcuni tra i “diritti fondamentali”. Per
     esempio, non prevede il diritto alla riservatezza (l’art. 15 si riferisce solo a quella della
     corrispondenza epistolare).

4) è possibile però che diritti ulteriori – rispetto a quelli specificamente inseriti – vengano riconosciuti
    mediante interpretazione giurisprudenziale, in particolare da parte della Corte Costituzionale,
    sulla base dell’art. 2.



Art. 2 Cost.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
                                                                             26
I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione”
5) si discute però se l’art. 2 abbia una struttura “aperta” o “chiusa”, cioè se consenta di riconoscere
     diritti nuovi e diversi rispetto a quelli previsti dalla Costituzione, o se ammetta soltanto ulteriori
     elaborazioni di tali valori.

6) si discute anche sul significato di tale “riconoscimento”: i “diritti inviolabili” esistevano già “prima” di
     essere “trovati”, oppure vengono “creati” dall’ordinamento? Nel primo caso, lo Stato sarebbe
     intrinsecamente vincolato a rispettarli; nel secondo, i diritti sarebbero un prodotto dello Stato, e
     quindi non sarebbero essenzialmente inviolabili (così come li “crea”, lo Stato potrebbe eliminarli).

7) i “diritti fondamentali” possano entrare in conflitto nelle controversie. In questi casi, si ritiene che gli
     interessi coinvolti nel caso concreto debbano “bilanciati” dall’interprete (il giudice),
     essenzialmente secondo tecniche argomentative, per far prevalere uno sull’altro.

In sintesi:
- poiché tutto può essere “bilanciato”, non esistono “confini” prestabiliti, e quindi il “motto” di
     cui sopra non ha più senso (in effetti non ne aveva molto anche quando i confini li
     imponeva l’ordinamento)
- di fatto – e questa è una critica – i diritti inviolabili nell’attuale concezione non corrispondono
     essenzialmente a un criterio di giustizia naturale, universale e perenne.

                                                                                   27
I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione”

Il punto essenziale è che i “diritti fondamentali” non valgono soltanto per i “sudditi” nei confronti dello Stato,
     ma anche nei rapporti tra i “cittadini”.
La Costituzione non ha soltanto una applicazione “verticale”, ma anche una “orizzontale”.

Noi siamo chiamati a rispettare la Costituzione nei rapporti con gli altri.
Se non lo facciamo, commettiamo un illecito e di conseguenza ci
   esponiamo a responsabilità.

Il problema è che non possiamo essere del tutto sicuri che il nostro
    “bilanciamento” sia simile a quello del giudice che sarebbe chiamato a
    decidere su una eventuale controversia.




                                                                                    28
I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione”
Nonostante l’incertezza a livello teoretico che affligge gli studiosi contemporanei, si possono
comunque isolare alcuni istituti che erano già previsti dal Codice Civile (1942) e che quindi si
sono ormai sedimentati nella giurisprudenza.
Essi trovano la loro applicazione anche in Rete.
Anzi, con l’esplosione di Internet hanno trovato nuove forme di manifestazione.

- diritto al nome

- diritto all’identità personale

- diritto all’immagine

- diritto alla riservatezza

- diritto alla reputazione
Di seguito si procede ad una analisi dei profili di maggiore interesse relativo a ciascun “diritto”.
                                                                               29
Il diritto al nome
Essenzialmente il nome serve ad identificare l’individuo empirico, distinguendolo da tutti gli altri.

Art. 22. Cost.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.



Articolo 7 CC Tutela del diritto al nome.
[I]. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire
pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del
fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
[II]. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [120
c.p.c.].




                                                                               30
Il diritto al nome

 Corte appello Milano 02 novembre 1982
 Il nome di una persona fisica deve essere considerato come simbolo dell'intera personalità
 dell'individuo morale, intellettuale e sociale: l'uso del nome altrui deve considerarsi illecito quando sia
 tale da incidere negativamente sulla personalità del soggetto che con esso si identifica.

 Cassazione civile sez. III 22 ottobre 1984
 Perché si faccia luogo alla tutela prevista dall'art. 7 c.c. non è necessario che il nome altrui venga
 usurpato nella sua interezza, con la conseguenza che anche l'uso indebito di solo una parte del
 cognome può costituire elemento sufficiente per ottenere - nel con-corso degli altri requisiti -
 l'inibitoria, quando la parte del cognome usurpata, per la risonanza storica che ha acquistato, sia
 dotato di particolare forma individualizzante uno specifico casato o quando, più in generale, esiste
 una condizione di confondibilità con riferimento al-l'ambiente, al luogo, all'attività o ad altre
 circostanze in cui venga fatto uso del nome alterato. L'accertamento compiuto in proposito dal
 giudice del merito circa la funzione individualizzan-te della parte del cognome usurpata è
 incensurabile in sede di legittimità, ove sia congrua-mente e correttamente motivato.


Caso “ALESSIAMERZ.IT” (Tribunale di Torino, 23 dicembre 2000): nome di dominio venne registrato
utilizzando abusivamente il nome di una soubrette.
                                                                                 31
Il diritto all’identità personale
L’identità non è un “oggetto”, ma una “relazione” tra due elementi.
Rispetto alla persona, è la relazione tra ciò che la persona “è” e ciò che la persona “appare
socialmente”.
La corrispondenza tra queste due sfere viene tutelata dall’ordinamento.




CASO VERONESI (Cassazione civile sez. I 22 giugno 1985 n. 3769)
L'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di
immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti
nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad
insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la
reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di
diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 cost. in tema di difesa della personalità nella
complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della
disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibili-tà, contro i
suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere,
ai sensi del comma 2 del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero,
se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma
dell'art. 42 della l. 5 agosto 1981 n. 416.                                            32
Il diritto all’immagine
Articolo 10 Codice Civile Abuso dell'immagine altrui.
[I]. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità
giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei
danni.

Art. 96 L. 633/1941
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso
di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
dell'art. 93.

Art. 97 L. 633/1941
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata
dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici,
didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in
commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
                                                                                 33
Il diritto all’immagine
   In massima sintesi, l’immagine di una persona può circolare sulla base di diversi
titoli:
   •consenso del “ritrattato”;
   •notorietà o ufficio pubblico;
   •necessità di giustizia o polizia;
   •scopi scientifici, didattici o culturali;
   •eventi di interesse pubblico o svolti in pubblico.

Cassazione civile sez. III 11 maggio 2010 n. 11353
In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi
previste dall'art. 97 l. 22 aprile 1941 n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta
senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione; di
conseguenza, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, quale diritto inviolabile della
persona tutelato dalla Costituzione, sono di stretta interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato
la sentenza impugnata, che aveva escluso la necessità del consenso dell'interessato, ritenendo che
non avesse fini di lucro, ma scopi "didattici o culturali", previsti dal suddetto art. 97, la
pubblicazione dell'immagine di un ex allievo di una scuola di danza nella locandina promozionale di
uno spettacolo a pagamento della stessa scuola).

                                                                              34
Il diritto all’immagine
     Il problema principale in Rete è quello della forma del consenso del
  ritrattato.
     Secondo la Legge dovrebbe essere “scritto”.
     Su questo punto si avrà modo di ritornare con riferimento ai social
  network.
      Art.110 L. 633/1941
     La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

     Si noti questa sentenza, in un certo senso contraddittoria.

Cassazione civile sez. III 06 maggio 2010 n. 10957
Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è
sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste
forme particolari dall'art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre l'art. 110 della suddetta legge, il quale
richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di
utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo
diritto di sfruttamento delle immagini.


                                                                                 35
Il diritto all’immagine

Si noti questa sentenza, altrettanto problematica: come si prova il consenso tacito ad un determinato
scopo, escludendone un altro, eventualmente analogo?

Cassazione civile sez. I 01 settembre 2008 n. 21995
Ai fini della pubblicazione di un ritratto fotografico di una persona è necessario, a norma dell'art. 96 l.
n. 633 del 1941, il suo consenso, seppure manifestato tacitamente, il quale può, come ogni altra forma
di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è
prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione). Ne consegue che il consenso alla
pubblicazione del proprio ritratto fotografico su una o su determinate riviste non consente la
pubblicazione medesima su riviste diverse da quelle autorizzate.


Cassazione civile sez. III 06 maggio 2010 n. 10957
Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è
sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste
forme particolari dall'art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre l'art. 110 della suddetta legge, il quale richiede
la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione
dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di
sfruttamento delle immagini.                                                        36
Il diritto all’immagine

Si ritiene implicitamente necessario un consenso scritto in altre sentenze.

Corte appello Bologna 1 agosto 2006 n. 940
L'utilizzazione dell'immagine di un dipendente pubblico, sotto forma di sagome di cartone delle
dimensioni di un uomo in divisa da vigile urbano, senza il consenso dell'avente diritto, pur finalizzata
alla tutela della sicurezza pubblica (nella fattispecie della sicurezza stradale), deve ritenersi uso
indebito ed illegittimo che comporta a carico della p.a. l'obbligo di risarcimento dei danni subiti dal
dipendente. Infatti, attesa la natura personalissima ed inalienabile del diritto all'immagine, la mera
esistenza del rapporto di lavoro tra l'Amministrazione comunale e il vigile urbano, non autorizza di per
sé, in difetto del consenso espresso o tacito di quest'ultimo, lo sfruttamento dell'immagine del
lavoratore. In sostanza si potrebbe ritenere l'amministrazione pubblica esente da responsabilità solo
laddove questa riuscisse a dimostrare che, nel contratto di lavoro sottoscritto con il dipendente, sia
stata appositamente inserita una clausola con la quale il dipendente, esclusivo titolare del diritto
all'immagine, ne aveva autorizzato l'impiego nell'ambito di iniziative rientranti nei progetti per la
sicurezza stradale.




                                                                              37
Il diritto all’immagine
Cassazione civile sez. I 17 febbraio 2004 n. 3014
In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da escludere
che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta
per la manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità, ma
circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere
contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del consenso,
se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona
ritratta, se il consenso è tacito.



Se il principio di diritto può essere condivisibile, evidentemente si presta a difficoltà all’atto
pratico, come dimostra la sentenza di merito.


Tribunale Benevento 04 luglio 2008
Il consenso implicito alla divulgazione dell'immagine può essere desunto da "facta concludentia", quale
il comportamento dell'interessato e le modalità di svolgimento del fatto (nella specie, la ricorrente aveva
passeggiato alle spalle dell'attore principale del video e i mezzi di registrazione consentivano di
individuare il campo della ripresa).
                                                                                  38
Il diritto all’immagine

In massima sintesi:

- la giurisprudenza sembra quasi considerare le ipotesi in cui si prescinde dal consenso
come “finzioni giuridiche”, ritenendo quasi in esse integrato un consenso tacito.

- tralasciando le ipotesi particolari, il consenso del ritrattato deve sussistere e soprattutto
deve essere provato in caso di contestazioni. Cosa difficile, se il consenso è tacito.

In pratica:
- se una fotografia è destinata ad usi privati, ci si può accontentare di un consenso
tacito.
- se invece l’immagine è destinata a circolare (su Internet, per esempio), il consenso
tacito – se è idoneo ad integrare la legge secondo la giurisprudenza dominante –
all’atto pratico non è una garanzia sufficiente, perché gli scopi e la diffusione della
fotografia sfuggono – nell’ambito digitale – al suo autore.
- se, però, l’immagine viene associata a dati personali del ritrattato, allora occorre
tenere presente che è la legge a chiedere un consenso espresso e quindi la prova
scritta diventa irrinunciabile.
                                                                          39
Il diritto alla riservatezza
In generale occorre distinguere:

ANONIMATO: la situazione di colui il quale fa circolare informazioni che non sono a lui riconducibili.

PRIVACY: è la pretesa alla tutela del diritto “ad essere lasciati soli”, che ha trovato per la prima volta
espressione in un articolo del 1890 (Warren, Brandeis). Questa pretesa è di carattere assoluto e, come
tale:
1.- non è riconosciuta dall’ordinamento.
2.- non è concepibile su Internet, in cui si può ottenere al massimo l’anonimato.

RISERVATEZZA: è il diritto della persona a conservare una sfera di intimità, cioè a difendere la
conoscenza di fatti e circostanze personali dalla conoscenza dei soggetti che non hanno un interesse
apprezzabile. In un certo senso si concepisce “in negativo”, perché il criterio di valutazione non è la
notizia che si intende mantenere riservata, o la volontà del soggetto che è direttamente coinvolto,
quanto l’interesse dei terzi alla sua conoscenza. In questo senso viene associato al “diritto all’oblio”,
cioè alla pretesa da parte del singolo che fatti del passato non rivestano più un apprezzabile interesse
pubblico e quindi non debbano essere divulgati.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: non è un vero e proprio “diritto”, tanto è vero che il soggetto al
quale si riferiscono i dati si indica come “interessato”. Possiede un “interesse”, non un “diritto”. I dati
personali hanno un valore oggettivo.                                             40
Il diritto alla riservatezza
ANONIMATO

L’anonimato, secondo la normativa europea, è un DIRITTO dell’utente su Internet, perché è
considerato una forma di garanzia di democrazia, una tutela della libertà di espressione.

Di certo, dal punto di vista tecnologico, è un concetto relativo, perché il traffico telematico è registrato
e quindi è possibile risalire all’identità dell’utente.




                                                                                  41
Il diritto alla riservatezza
RISERVATEZZA - Le fonti:
art. 12 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948
art. 8 c. 1 Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
     del 1950, ratificata con L. 4/8/1955, n. 848
Art. 17, Patti internazionali sui diritti dell'Uomo, adottati dall'Assemblea Generale delle
     Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrati in vigore nel corso del 1976
Convenzione del Consiglio d’Europa n. 108/1981 sulla protezione delle persone rispetto al
     trattamento automatizzato di dati di carattere personale – c.d. Convenzione di Strasburgo
     – ratificata con L. 21/2/1989, n. 98)
artt. 7 e 8, Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea; vincolante per l’Italia ai sensi
     dell’art. 6 c. 1 Trattato sull’Unione Europea, ratificato con L. 2/8/2008, n. 130).
A livello costituzionale (applicazione “orizzontale” dei diritti fondamentali):
     - art. 2, riconoscimento dei «diritti inviolabili»;
     - art. 11, relativo all’adesione alle convenzioni internazionali;
      art. 13., inviolabilità dignità personale
     - art. 14, inviolabilità del domicilio
     - art. 15, riservatezza corrispondenza
     - art. 29, tutela famiglia
     - art. 117, rispetto dell’ordinamento comunitario
A livello di legge ordinaria:
     - art. 2043 CC, illecito civile                                               42
Il diritto alla riservatezza
RISERVATEZZA

Il riconoscimento da parte della giurisprudenza
(1) “caso Caruso” (Cass. 22/12/1956, n. 4487). Il film basato sulla biografia del tenore,
      riguardante anche aspetti della vita familiare, è prodotto senza il consenso dei congiunti, i
      quali ottengono ragione presso la corte di merito in base ad un’assimilazione tra il diritto
      alla riservatezza ed il diritto all’immagine (Tribunale di Roma sent. 14/9/1953), ma non
      presso la Suprema Corte, la quale nega l’esistenza del diritto alla riservatezza
      nell’ordinamento,

(2) “caso Petacci” (Cass. 20/4/1963, n. 990). Sulla base della Convenzione del Consiglio
    D’Europa, ratificata con L. 848/1955, la Corte d’Appello di Milano con sentenza
    26/8/1960, accoglieva la domanda di tutela del diritto alla riservatezza, ma la Corte di
    Cassazione respingeva tale posizione, negando che il diritto alla riservatezza potes-se
    essere considerato “autonomo”.

(3) “caso Soraya” (Cass. 27/5/1975, n. 2129). prima pronuncia a riconoscere
    espressamente la tutela del diritto alla riservatezza, non tanto come “diritto ad essere
    lasciati soli”, quanto per la “mancanza di interesse altrui alla conoscenza della sfera
    intima”.
                                                                                 43
Il diritto alla riservatezza

Definizione della riservatezza nel “Caso Soraya”: «tutela di quelle situazioni e vicende
strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non
hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute
con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l’onore, la reputazione
o il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti»

La più recente giurisprudenza si concentra non tanto sulla riservatezza, quanto sul “diritto
all’oblio”, vista la possibilità di accedere a banche dati contenenti informazioni relative a fatti
passati, anche se effettivamente svolti e correttamente riportati.

Cassazione civile sez. III 05 aprile 2012 n. 5525
L'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di
cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad
evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle
persone che vi furono coinvolte. Pertanto, quando vengano diffuse sul web notizie di cronaca
giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, l'editore è tenuto garantire
contestualmente agli utenti un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda, a nulla rilevando
che essa possa essere reperita aliunde. (Nella specie, la società editrice di un noto quotidiano aveva
messo on line il proprio archivio storico, nel quale era contenuta altresì la notizia dell'arresto, avvenuto
venti anni prima, di un amministratore locale, poi assolto).                      44
Il diritto alla riservatezza
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In base al sistema previsto dal D.Lgs. 196/2003, il consenso è solo uno dei requisiti per la
circolazione dei dati personali

                                 Consenso non previsto




                                                         Consenso


           Interessato                                                                            Titolare



                                               Trattamento dati




                                                                      Autorizzazione
                                       Comunicazione



           Accesso al registro
                                                                                       Notifica


                                                            Garante


                                                                                                       Casi esclusione notifica



                                                                                              45
Il diritto alla riservatezza
I dati personali hanno un diverso regime di tutela a seconda del contenuto.


       - dati personali (art. 4 c. 1 lett. b): «qualunque informazione relativa a persona fisica
       identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
       informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale»[1];
       - dati identificativi (art. 4 c. 1 lett. c): «i dati personali che permettono l'identificazione
       diretta dell'interessato;
       - dati sensibili (art. 4 c. 1 lett. d): «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
       etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
       a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
       o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»;
        - dati giudiziari (art. 4 c. 1 lett. e): «i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
       all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.
       313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
       dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai
       sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale»;
        - dato anonimo (art. 4 c. 2 lett. n): «il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può
       essere associato ad un interessato identificato o identificabile»

                                                                               46
Il diritto alla riservatezza
Requisiti comuni del «trattamento» dei dati personali:

- Deve avvenire secondo il principio di necessità, ossia «riducendo al minimo l’utilizzazione di dati
    personali e di dati identificativi» (art. 3);

- i dati personali devono essere (art. 11 c. 1):
       1- «trattati in modo lecito e secondo correttezza;
       2- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
            del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
       3- esatti e, se necessario, aggiornati;
       4- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
            successivamente trattati;
       5- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
            tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
            successivamente trattati.»
- se esistono, devono essere rispettati i codici di condotta (art. 12);

- deve essere fornita all’interessato una informativa sulle modalità di trattamento (art. 13).


                                                                                 47
Il diritto alla riservatezza
Requisiti del «trattamento» dei dati personali “ordinari”:

CONSENSO, che deve possedere determinati requisiti (art. 23):
(1) espresso -> NON TACITO
(2) libero;
(3) informato sulle specifiche finalità del trattamento;
(4) documentato per iscritto (ad probationem).

 ANCHE SENZA CONSENSO (art. 24 c. 1):
 a) obbligo di legge;
 b) obbligo da contratto o da richiesta dell’interessato;
 c) pubblici registri;
 d) attività economiche;
 e) vita incolumità di terzi
 f) con esclusione della diffusione, investigazioni difensive
 g) con esclusione della diffusione, è necessario perseguimento di legittimo interesse di
 terzi
 h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, “terzo settore”
 comunicazioni ad associati, simpatizzanti;
 i) scopi scientifici e statistici
 i-bis) curricula;                                                 48
 i-ter) comunicazioni intersocietarie
Il diritto alla riservatezza
Requisiti del «trattamento» dei dati personali “sensibili”:

La tutela è maggiore (art. 26) poiché:
(1) la forma scritta del consenso è richiesta ad substantiam;
(2) il trattamento deve essere autorizzato dal Garante;
(3) il trattamento deve avvenire «con l’osservanza dei presupposti e dei limiti» del D. Lgs.
     196/2003;
(4) devono essere rispettati specifici «leggi e regolamenti».




                                                                    49
Il diritto alla riservatezza

    Problemi relativi alla circolazione di dati personali su Internet:

    - le immagini possono rivelare “dati personali” degli individui (nome, cognome, indirizzo, dati
    anagrafici, preferenze di consumo o attività professionale)

    - qualsiasi dato può rivelare informazioni che possono essere classificate come “dati
    sensibili”: es: federico.costantini@partitoALFA.it

    - qualsiasi utente può inserire su un sito (come commento a un blog, come intervento in un
    forum) “dati sensibili” suoi o di terzi.


ATTENZIONE: la disciplina dei dati personali prevede un regime di particolare rigore (art. 15):
-         da un lato si equipara il «trattamento» dei dati personali ad un’attività pericolosa,
imponendo al convenuto la prova liberatoria «di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno» (art. 2050 CC);
-           dall’altro, si estende l’obbligo di riparazione ai danni non patrimoniali (come per i danni
derivanti da reato)

                                                                             50
Il diritto alla reputazione

  DEFINIZIONE
  Si considera la rappresentazione della persona, in particolare:
  - onore, complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona
  - decoro, insieme delle doti fisiche, intellettuali e sociali della persona, che viene tutelato in
  due sensi:
             - la coscienza che ciascuno ha di se stesso -> elemento soggettivo
             - la considerazione da parte dei terzi -> elemento oggettivo -> REPUTAZIONE




                                                                             51
Il diritto alla reputazione
Articolo 594 Ingiuria.
[I]. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a 516 euro [341-344] (1).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o
con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
[III]. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro, se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato (2).
[IV]. Le pene sono aumentate [64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone [595-599]
(2).


Articolo 595 Diffamazione.
[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende
l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
[II]. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due
anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro (1).
[III]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità [615-bis], ovvero in atto pubblico [2699 c.c.], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni
o della multa non inferiore a 516 euro.
[IV]. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza,
o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate [64, 596-599].
                                                                                    52
Il diritto alla reputazione
Ciò che interessa su Internet – relativamente alla libertà di espressione – è la diffamazione, che si
distingue dall’ingiuria perché il soggetto offeso non è presente. La diffamazione su Internet si
configura come aggravata per l’utilizzo di un mezzo di diffusione. Non è necessario che vi sia
un’espressione verbale esplicita, essendo sufficiente il significato lesivo dell’onore altrui.


Cassazione penale 18 febbraio 2003 n. 3956
Perfeziona la fattispecie di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. la creazione di
un sito Internet, recante messaggi ed immagini dal contenuto erotico, al quale viene associato il
nome e il recapito telefonico di persona realmente esistente, allo scopo di arrecarle o consentire a
terzi molestie e nocumento alla reputazione.


Cassazione penale sez. V 1 luglio 2008 n. 31392
La diffamazione tramite internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595,
comma 3, c.p., in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. Del resto,
essendo internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee (almeno quanto la
stampa, la radio e la televisione), anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il
diritto di esprimere le proprie opinioni, tutelato dall'art. 21 cost., che, per essere legittimo, deve
essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di 53
                                                                                   critica.
Il diritto alla reputazione
A garantire la libertà di espressione, provvede un insieme di principi che vengono applicati
all’esercizio del diritto di critica, di cronaca, di satira. Si tratta del “decalogo del giornalista”.


Cassazione civile sez. I, 18 ottobre 1984 n. 5259
Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in
linea di principio dall'art. 21 cost. e regolato dalla l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando
concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche
soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è
rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto
colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il
significato; c) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente
rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di
escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di
dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita
l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è
improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli
accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque
all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie
insinuazioni. In tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non
costituisca reato.
                                                                                    54
Il diritto alla reputazione
 Un problema specifico di Internet è dato dall’individuazione del momento di consumazione del reato.
 In base al funzionamento della rete, si potrebbe sostenere paradossalmente che non è chi inserisce
 le espressioni diffamatorie a commettere il crimine, ma chi si collega al sito. O meglio, il secondo
 utente, perché è da questo che si può sostenere che le informazioni sono “diffuse”.
 In effetti: che lesività ha una diffamazione inserita su un sito che nessuno ha mai visitato?

Tribunale Teramo 6 febbraio 2002
Allorché non venga raggiunta la prova della realizzazione dell'evento, rappresentato dalla effettiva
diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone, diverse dalla persona offesa, deve
ritenersi sussistente una mera ipotesi di tentativo, in quanto con l'apertura del sito e l'inserimento dei
messaggi offensivi si realizza una condotta idonea tecnicamente e volta in modo non equivoco a
diffonderli.

Tribunale Teramo 30 gennaio 2002
Allorché la condotta diffamatoria venga posta in essere con l'utilizzazione di un sito internet, è
necessaria la prova della realizzazione dell'evento rappresentato dalla effettiva diffusione del
messaggio con percezione da parte di più persone, e quindi la circostanza che effettivamente dei
visitatori cibernautici siano entrati nel sito.

                                                                                55
Il diritto alla reputazione
Vi sono però due ipotesi particolari di diffamazione su Internet, le quali meritano un breve cenno.

(1) La diffamazione “automatica”: Google suggest




                                                                              56
Il diritto alla reputazione



Tribunale Milano 31 marzo 2011
Deve considerarsi diffamatoria la semplice associazione al nome di una persona con le parole "truffa"
e "truffatore", operata dal motore di ricerca attraverso il servizio web search denominato
Suggest/Autocomplete. Difatti, l'utente che legge tale abbinamento è indotto immediatamente a
dubitare dell'integrità morale del soggetto il cui nome appare associato a tali parole ed a sospettare
una condotta non lecita da parte dello stesso. Né appare idonea a svuotare l'abbinamento in oggetto
del ritenuto contenuto lesivo, la circostanza che i risultati di ricerca correlati ai due suggerimenti di
ricerca di cui si tratta - una volta attivata la ricerca stessa - siano obiettivamente del tutto privi di
contenuti offensivi. Il software che consente l'accesso al servizio "Suggest/Autocomplete" costituisce
unicamente un'agevolazione offerta da Google ai suoi utenti, la cui eventuale modifica e/o
eliminazione non comprimerebbe in alcun modo la libertà degli stessi di accedere alle ricerche offerte
dal motore di ricerca Google - alla stessa maniera di quanto accade per gli altri motori di ricerca. Per
tale ragione è il risultato improprio ottenuto con l'applicazione di detto sistema a determinare la
responsabilità di chi dello stesso si avvale - irrilevante essendo, in tale prospettiva, l'assenza di ogni
intenzionalità lesiva nel provider che lo utilizza. […]


                                                                               57
Il diritto alla reputazione
(2) La diffamazione “anonima”

Cassazione penale sez. V 01 dicembre 2010 n. 8824
Il codice numerico IP costituisce valida prova per accertare la responsabilità penale per diffamazione a
carico di un soggetto che opera su un forum web inveendo e diffamando soggetti terzi (nella specie, la
Corte ha ritenuto irreale e irrazionale l'assunto difensivo secondo cui un soggetto terzo si fosse
impegnato a trasformare un lecito messaggio dell'imputato in uno strumento aggressivo e lesivo della
reputazione delle persone offese, atteso che il numero identificativo sulla rete internet mondiale è
assegnato in via esclusiva ad un determinato computer connesso;un altro utente delle rete, per
realizzare l'intromissione modificativa, avrebbe dovuto conoscere esattamente i dettagliati particolari di
tempi e modalità della connessione in cui intromettersi e, inoltre, avrebbe dovuto compiere una
complessa e difficile serie di interventi finalizzati all'eliminazione di tracce dell'irregolare intervento
invasivo).


 In questa sentenza si tratta in modo eccessivamente sbrigativo il problema dell’associazione
 tra indirizzo IP e persona fisica.
 Inoltre, non si considera che le credenziali di accesso possono essere memorizzate sul
 browser e, in tal modo, consentire l’accesso anche ad estranei.

                                                                                58
I diritti della persona nei “social networks”
  Come si diceva all’inizio, i social network realizzano una forma di comunicazione “molti - molti” è
  diversa dalle precedenti, perché è orizzontale, reticolare, partecipativa.
  La condivisione delle risorse in qualche modo rende superflua la distinzione tra emittente e
  destinatario, tra “comunicazione” privata e “diffusione” al pubblico.
  Evidentemente, la giurisprudenza si trova in difficoltà, perché occorre adottare categorie logiche – e
  cognitive – del tutto nuove.
  Esempio ne è questa sentenza, che assolve una condotta diffamatoria su facebook ritenendola luogo
  in cui si “comunicano” informazioni e non in cui queste vengono “diffuse”.

   Tribunale Gela 23 novembre 2011
   In tema di diffamazione a mezzo internet, ed in par titolare con riferimento a post diffamatori pubblicati
   su pagine personali di Facebook , alle quali, per accedere, è necessario il consenso del titolare delle
   pagine medesime, si deve ritenere la comunicazione non potenzialmente diffusiva e pubblica, in
   quanto, attraverso Facebook (e social network analoghi) si attua una conversazione virtuale privata
   con destinatari selezionati i quali hanno chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere
   ai contenuti delle pagine dallo stesso gestite. (Nel caso di specie l'imputato è stato assolto mancando
   in via principale la prova dell'elemento strutturale dell'illecito consistente nella comunicazione a terzi).


Il problema è: sui social network si “comunicano” messaggi o si “diffondono” informazioni?
                                                                                  59
I diritti della persona nei “social networks”
In effetti, occorre considerare che dal punto di vista giuridico i social network non sono altro che
servizi erogati – generalmente in forma gratuita – agli utenti.
Il fatto che i servizi siano gratuiti non significa che essi sono resi come forma di “cortesia”. Sono
comunque soggetti al diritto.
All’atto dell’iscrizione, viene richiesto all’utente di aderire alle condizioni generali del servizio.
Oltre alle regole dell’ordinamento, nei social network quindi hanno efficacia anche le disposizioni
contrattuali.
Distinguiamo brevemente i due aspetti.




                                                                                60
I diritti della persona nei “social networks”
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

Tribunale Teramo 16 gennaio 2012
I genitori dei minori naturalmente capaci di intendere e di volere, per andare esenti dalla responsabilità
di cui all'art. 2048 c.c., devono positivamente dimostrare non solo di avere adempiuto all'onere
educativo tramite l'indicazione alla prole di regole, conoscenze o moduli di comportamento nonché nel
fornire gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane effettivamente significative per la
migliore realizzazione della loro personalità, ma anche di avere poi effettivamente e concretamente
controllato che i figli abbiano assimilato l'educazione loro impartita, con la conseguenza che la gravità
e la reiterazione delle condotte poste in essere possono essere poi indice del grado di attuazione di
una tale opera di verifica. Ai fini dell'esonero dalla loro responsabilità, dunque, i genitori devono in
sostanza fornire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, il che, nel caso di illecito
commesso attraverso "social network" (nel caso di specie, "facebook"), si concretizza in una
limitazione per forza di cose quantitativa e qualitativa dell'accesso alla rete internet.



Questa sentenza è in un certo senso “terroristica” perché assume nei genitori una
responsabilità che i configura nell’onere di prevedere strumenti tecnologici di filtraggio dei
contenuti rispetto alle informazioni condivise dai figli.
                                                                       61
I diritti della persona nei “social networks”
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

Tribunale Monza 3 marzo 2010
In caso di messaggio dal contenuto ingiurioso, inviato tramite un social network da un utente al
medesimo registrato e riferibile ad una persona non espressamente citata, ma identificabile con altro
utente appartenente al gruppo dei suoi "amici" su quel network, le affermazioni lesive, ove non si
possa configurare un "furto di identità", devono ritenersi provenienti dal soggetto a cui nome era stata
effettuata la registrazione, il quale è obbligato a risarcire il danno morale subito dalla persona offesa.




In questa sentenza si configura una presunzione di corrispondenza tra profilo facebook e
identità dell’utente che ne è il titolare. Ne consegue l’attribuzione di responsabilità per i
messaggi provenienti dall’account.




                                                                               62
I diritti della persona nei “social networks”
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
Aut. protez. dati person. 6 maggio 2009 n. 1615317
La vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all'attività giornalistica un regime
speciale il quale consente al giornalista di diffondere i dati anche senza il consenso degli interessati ma
nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e in particolare di quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Ciò posto tuttavia il giornalista è tenuto al rispetto di alcuni principi
generali applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati che si traducono nel dovere di trattare i dati
personali in modo corretto verificando anzitutto la loro esattezza. In questo contesto, concretizza un
trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati e dell'identità
personale, raccogliere informazioni non adeguatamente verificare e diffondere dati personali errati (in
una fattispecie nella quale alcuni quotidiani avevano diffuso una fotografia tratta da un social network
senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella oggetto del fatto
di cronaca).

Questo provvedimento è significativo perché adegua il “decalogo dei giornalisti” alle
informazioni ricavabili dai social networks, specificando l’onere di diligenza da adottare come
criterio scriminante rispetto al reato di diffamazione.


                                                                                   63
I diritti della persona nei “social networks”
PROFILI CONTRATTUALI IN GENERALE

Articolo 1341 Codice Civile. Condizioni generali di contratto. [1679]
[I]. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto
conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1370, 1469-bis ss.].
[II]. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di
recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico
dell'altro contraente decadenze [2964 ss.], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni
alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379], tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole
compromissorie [808 c.p.c.] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [6 c.p.c.].



 Il grande problema dei social network, in generale, è la mancanza di sottoscrizione da parte
 dell’utente delle clausole dell’accordo inerente alla fornitura dei servizi.
 Di solito, vi si prevedono deroghe all’attribuzione di competenza del foro giudiziario, clausole
 di esonero da responsabilità, facoltà di sospendere il servizio, casi di recesso unilaterale.
 Queste clausole in base al diritto non sarebbero efficaci. Ma nessuno si lamenta.
                                                                          64
I diritti della persona nei “social networks”
PROFILI CONTRATTUALI SPECIFICI: L’ESEMPIO DI FACEBOOK
Si considerano in particolare le clausole concernenti i “diritti di proprietà intellettuale” sul materiale
inserito sui social network.

Proprio oggi Facebook ha invitato gli utenti a partecipare a una discussione sulle modifiche
(unilaterali) ai termini del servizio, come se il coinvolgimento “popolare” possa sostituire la
formalità del consenso.




                                                                                   65
I diritti della persona nei “social networks”

 Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità https://www.facebook.com/legal/terms

2.- Condivisione dei contenuti e delle informazioni
(1) Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video ("Contenuti
IP"), l'utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e
alle impostazioni delle applicazioni: l'utente concede a Facebook una licenza non esclusiva,
trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per
l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook ("Licenza
IP"). La Licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti
sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano
eliminati.
(2) Quando l'utente elimina Contenuti IP, questi vengono eliminati in modo simile a quando si svuota il
cestino del computer. Tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi vengano conservati come copie di
backup per un determinato periodo di tempo (pur non essendo visibili ad altri).




                                                                              66
I diritti della persona nei “social networks”

     Considerazioni
Le clausole sopra riportate:
1.- pongono il problema della compatibilità con l’art. 110 della L. 633/1941, secondo il quale il consenso nel
trasferimento dei diritti di utilizzazione dovrebbe essere “provato per iscritto”, a meno che non si ritenga
idonea – ma questo dovrebbe essere un giudice a stabilirlo – la produzione dei “log” del sito.

2.- ammettono implicitamente che il materiale rimane memorizzato sul sito anche dopo che è stato eliminato
dall’utente, e quindi per un periodo successivo (di durata indeterminata) all’espressione della volontà di
revocare la licenza di utilizzo (sempre che l’espressione mediante “fatti concludenti” sia ritenuta sufficiente).




                                                                                   67
I diritti della persona nei “social networks”
Altre disposizioni

3.- Sicurezza
[…]
(4) Non caricare virus o altri codici dannosi.
(6) Non denigrare, intimidire o molestare altri utenti.
(7) Non pubblicare contenuti: minatori, pornografici, con incitazioni all'odio o alla violenza, con immagini
di nudo o di violenza forte o gratuita.
(10) Non usare Facebook per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori.
(12) Non favorire o incoraggiare alcuna violazione della presente Dichiarazione o delle nostre
normative.

4.- Registrazione e sicurezza dell'account
[…]
(1) Non fornire informazioni personali false su Facebook o creare un account per conto di un'altra
persona senza autorizzazione.
(5) Non usare Facebook se non ha raggiunto i 13 anni.
(8) Non condividere la propria password (o, nel caso degli sviluppatori, la chiave segreta), né
consentire ad altri di accedere al proprio account o di eseguire qualsiasi altra azione che potrebbe
mettere a rischio la sicurezza del proprio account.
                                                                                68
I diritti della persona nei “social networks”
  Altre disposizioni
   5.-Protezione dei diritti dei terzi
   (1) È vietato pubblicare o eseguire azioni su Facebook che costituiscano violazione dei diritti di terzi o
   delle leggi vigenti in alcun modo.
   (2) Ci riserviamo il diritto di rimuovere tutti i contenuti o le informazioni che gli utenti pubblicano su
   Facebook, nei casi in cui si ritenga che violino la presente Dichiarazione o le nostre normative.
   (3) Facebook fornirà gli strumenti necessari alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale dell'utente.
   Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Come segnalare una violazione della proprietà intellettuale.
   (4) Se abbiamo eliminato dei contenuti perché considerati in violazione del copyright di terzi, e l'utente
   che li ha pubblicati ritiene che ci sia stato un errore, ha la possibilità di presentare ricorso.
   (5) Se l'utente viola ripetutamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi, Facebook disabiliterà il suo
   account nei casi in cui lo riterrà opportuno.

Domande frequenti
Cosa devo fare se voglio caricare contenuti su Facebook ma non sono sicuro se ciò viola il
copyright di qualcuno?
Se non sei sicuro di disporre dei diritti legali necessari per l'utilizzo di contenuti, non caricarli su Facebook.
Se hai già caricato contenuti pur non disponendo dei relativi diritti legali, devi rimuoverli. Se non possiedi il
copyright dei contenuti che vuoi pubblicare, pubblicarli senza l'autorizzazione del titolare del copyright può
costituire una violazione della legge.                                                  69
Le nuove forme “partecipative” della “libertà di espressione”
Se nei social network prevale la logica “proprietaria” nella cessione dei diritti, esistono altri sistemi,
che possono essere definiti “partecipativi” e che rappresenta meglio l’idea di fondo della
“condivisione“ delle risorse. In origine questa impostazione si è sviluppata con il “free software”.




                                                                                70
Le nuove forme “partecipative” della “libertà di espressione”
In seguito, l’idea del “codice aperto” e della “condivisione“ delle informazioni si è diffusa anche
nell’ambito delle opere intellettuali.




                                                                              71
Conclusioni
Creatività e concezione “aperta” della conoscenza…




    http://www.youtube.com/watch?v=5ESWiBYdiN0&feature=plcp   72
Conclusioni
   .. Contro la logica “proprietaria” …




«President Barack Obama joins a toast with Technology Business Leaders at a dinner in Woodside
                                                                                                73
http://www.flickr.com/photos/whitehouse/5455525432 (Official White House Photo by Pete Souza), California, Feb. 17, 2011.
Domande




          ?

              74

More Related Content

What's hot

Lezione 01 2015-2016 Presentazione Corso Informatica giuridica
Lezione 01 2015-2016 Presentazione Corso Informatica giuridicaLezione 01 2015-2016 Presentazione Corso Informatica giuridica
Lezione 01 2015-2016 Presentazione Corso Informatica giuridicaFederico Costantini
 
4 Tecnologie e società
4 Tecnologie e società4 Tecnologie e società
4 Tecnologie e societàAlessio Cornia
 
Nessun tempo.nessunluogo
Nessun tempo.nessunluogoNessun tempo.nessunluogo
Nessun tempo.nessunluogoeugenio iorio
 
COM.Lab '09: "le nuove tecnologie al servizio della comunicazione"
COM.Lab '09: "le nuove tecnologie al servizio della comunicazione"COM.Lab '09: "le nuove tecnologie al servizio della comunicazione"
COM.Lab '09: "le nuove tecnologie al servizio della comunicazione"Roberto Zarro
 
8 la nuova sfera pubblica in rete
8 la nuova sfera pubblica in rete8 la nuova sfera pubblica in rete
8 la nuova sfera pubblica in reteAlessio Cornia
 
Il Linguaggio Dei Nuovi Media
Il Linguaggio Dei Nuovi MediaIl Linguaggio Dei Nuovi Media
Il Linguaggio Dei Nuovi MediaNicola Mattina
 
Strozzina 2011 keynote copia
Strozzina 2011 keynote copiaStrozzina 2011 keynote copia
Strozzina 2011 keynote copiaDotflorence
 
“Comunita' Virtuali”, Internet come nuovo mass-media e metodo maieutico
“Comunita' Virtuali”, Internet come nuovo mass-media e metodo maieutico“Comunita' Virtuali”, Internet come nuovo mass-media e metodo maieutico
“Comunita' Virtuali”, Internet come nuovo mass-media e metodo maieuticoCarlo Gubitosa
 
1. UN’INTRODUZIONE AI NUOVI MEDIA: LA DIGITALIZZAZIONE E L’INTERFACCIA
1. UN’INTRODUZIONE AI NUOVI MEDIA: LA DIGITALIZZAZIONE E L’INTERFACCIA1. UN’INTRODUZIONE AI NUOVI MEDIA: LA DIGITALIZZAZIONE E L’INTERFACCIA
1. UN’INTRODUZIONE AI NUOVI MEDIA: LA DIGITALIZZAZIONE E L’INTERFACCIARiva Giuseppe
 
6 la società dell'informazione
6 la società dell'informazione6 la società dell'informazione
6 la società dell'informazioneAlessio Cornia
 
20151120 Intervento Convegno Este - Public version - No Download
20151120 Intervento Convegno Este - Public version - No Download20151120 Intervento Convegno Este - Public version - No Download
20151120 Intervento Convegno Este - Public version - No DownloadFederico Costantini
 
Lo stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva.
Lo stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva.Lo stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva.
Lo stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva.AmmLibera AL
 
Lezione 09 2015-2016 Condivisione e social networks
Lezione 09 2015-2016 Condivisione e social networksLezione 09 2015-2016 Condivisione e social networks
Lezione 09 2015-2016 Condivisione e social networksFederico Costantini
 
Bennato: Valori. La dimensione etica nella network society (cap.3)
Bennato: Valori. La dimensione etica nella network society (cap.3)Bennato: Valori. La dimensione etica nella network society (cap.3)
Bennato: Valori. La dimensione etica nella network society (cap.3)Davide Bennato
 
La società informazionale, quale lavoro
La società informazionale, quale lavoroLa società informazionale, quale lavoro
La società informazionale, quale lavororoberto marcolin
 
Infosfera italiana 2016
Infosfera italiana 2016Infosfera italiana 2016
Infosfera italiana 2016eugenio iorio
 

What's hot (20)

Dalla Oralita
Dalla OralitaDalla Oralita
Dalla Oralita
 
Lezione 01 2015-2016 Presentazione Corso Informatica giuridica
Lezione 01 2015-2016 Presentazione Corso Informatica giuridicaLezione 01 2015-2016 Presentazione Corso Informatica giuridica
Lezione 01 2015-2016 Presentazione Corso Informatica giuridica
 
4 Tecnologie e società
4 Tecnologie e società4 Tecnologie e società
4 Tecnologie e società
 
Nessun tempo.nessunluogo
Nessun tempo.nessunluogoNessun tempo.nessunluogo
Nessun tempo.nessunluogo
 
COM.Lab '09: "le nuove tecnologie al servizio della comunicazione"
COM.Lab '09: "le nuove tecnologie al servizio della comunicazione"COM.Lab '09: "le nuove tecnologie al servizio della comunicazione"
COM.Lab '09: "le nuove tecnologie al servizio della comunicazione"
 
8 la nuova sfera pubblica in rete
8 la nuova sfera pubblica in rete8 la nuova sfera pubblica in rete
8 la nuova sfera pubblica in rete
 
Il Linguaggio Dei Nuovi Media
Il Linguaggio Dei Nuovi MediaIl Linguaggio Dei Nuovi Media
Il Linguaggio Dei Nuovi Media
 
NEW JOURNALISM
NEW JOURNALISMNEW JOURNALISM
NEW JOURNALISM
 
5.1 algocrazia
5.1 algocrazia5.1 algocrazia
5.1 algocrazia
 
Strozzina 2011 keynote copia
Strozzina 2011 keynote copiaStrozzina 2011 keynote copia
Strozzina 2011 keynote copia
 
“Comunita' Virtuali”, Internet come nuovo mass-media e metodo maieutico
“Comunita' Virtuali”, Internet come nuovo mass-media e metodo maieutico“Comunita' Virtuali”, Internet come nuovo mass-media e metodo maieutico
“Comunita' Virtuali”, Internet come nuovo mass-media e metodo maieutico
 
1 presentazione corso
1 presentazione corso1 presentazione corso
1 presentazione corso
 
1. UN’INTRODUZIONE AI NUOVI MEDIA: LA DIGITALIZZAZIONE E L’INTERFACCIA
1. UN’INTRODUZIONE AI NUOVI MEDIA: LA DIGITALIZZAZIONE E L’INTERFACCIA1. UN’INTRODUZIONE AI NUOVI MEDIA: LA DIGITALIZZAZIONE E L’INTERFACCIA
1. UN’INTRODUZIONE AI NUOVI MEDIA: LA DIGITALIZZAZIONE E L’INTERFACCIA
 
6 la società dell'informazione
6 la società dell'informazione6 la società dell'informazione
6 la società dell'informazione
 
20151120 Intervento Convegno Este - Public version - No Download
20151120 Intervento Convegno Este - Public version - No Download20151120 Intervento Convegno Este - Public version - No Download
20151120 Intervento Convegno Este - Public version - No Download
 
Lo stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva.
Lo stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva.Lo stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva.
Lo stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva.
 
Lezione 09 2015-2016 Condivisione e social networks
Lezione 09 2015-2016 Condivisione e social networksLezione 09 2015-2016 Condivisione e social networks
Lezione 09 2015-2016 Condivisione e social networks
 
Bennato: Valori. La dimensione etica nella network society (cap.3)
Bennato: Valori. La dimensione etica nella network society (cap.3)Bennato: Valori. La dimensione etica nella network society (cap.3)
Bennato: Valori. La dimensione etica nella network society (cap.3)
 
La società informazionale, quale lavoro
La società informazionale, quale lavoroLa società informazionale, quale lavoro
La società informazionale, quale lavoro
 
Infosfera italiana 2016
Infosfera italiana 2016Infosfera italiana 2016
Infosfera italiana 2016
 

Similar to Libertà di espressione e diritti della persona nell’era digitale

Cittadinanza digitale
Cittadinanza digitaleCittadinanza digitale
Cittadinanza digitalecslaviarte
 
Sentieri Digitali 2010 - La comunicazione nell'era delle realtà virtuali (by ...
Sentieri Digitali 2010 - La comunicazione nell'era delle realtà virtuali (by ...Sentieri Digitali 2010 - La comunicazione nell'era delle realtà virtuali (by ...
Sentieri Digitali 2010 - La comunicazione nell'era delle realtà virtuali (by ...Luca Spoldi
 
Larivoluzionedigitaleiulmferri 090317041052 Phpapp02
Larivoluzionedigitaleiulmferri 090317041052 Phpapp02Larivoluzionedigitaleiulmferri 090317041052 Phpapp02
Larivoluzionedigitaleiulmferri 090317041052 Phpapp02Universita' di Bari
 
20180220 PROFILI GIURIDICI DELLA SICUREZZA INFORMATICA NELL’INDUSTRIA 4.0
20180220 PROFILI GIURIDICI DELLA SICUREZZA INFORMATICA NELL’INDUSTRIA 4.020180220 PROFILI GIURIDICI DELLA SICUREZZA INFORMATICA NELL’INDUSTRIA 4.0
20180220 PROFILI GIURIDICI DELLA SICUREZZA INFORMATICA NELL’INDUSTRIA 4.0Federico Costantini
 
Bennato: Processi comunicativi e media digitali. Un panorama mutato (cap.1)
Bennato: Processi comunicativi e media digitali. Un panorama mutato (cap.1)Bennato: Processi comunicativi e media digitali. Un panorama mutato (cap.1)
Bennato: Processi comunicativi e media digitali. Un panorama mutato (cap.1)Davide Bennato
 
Open Culture l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto attraverso ...
Open Culture l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto attraverso ...Open Culture l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto attraverso ...
Open Culture l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto attraverso ...Paola Santoro
 
Ha ancora senso parlare di pubblico?
Ha ancora senso parlare di pubblico?Ha ancora senso parlare di pubblico?
Ha ancora senso parlare di pubblico?sociologianuovimedia
 
Web Listening: monitoraggio e interpretazione delle conversazioni in rete.
Web Listening: monitoraggio e interpretazione delle conversazioni in rete.Web Listening: monitoraggio e interpretazione delle conversazioni in rete.
Web Listening: monitoraggio e interpretazione delle conversazioni in rete.Roberta_Bulgarini
 
Forme di produzione e consumo di contenuti digitali
Forme di produzione e consumo di contenuti digitaliForme di produzione e consumo di contenuti digitali
Forme di produzione e consumo di contenuti digitaliDavide Bennato
 
Introduzione alla cultura dell'innovazione nei media digitali
Introduzione alla cultura dell'innovazione nei media digitaliIntroduzione alla cultura dell'innovazione nei media digitali
Introduzione alla cultura dell'innovazione nei media digitaliPaola Santoro
 
Open Culture. Le Strade dell'Innovazione @ iLab Luiss
Open Culture. Le Strade dell'Innovazione @ iLab LuissOpen Culture. Le Strade dell'Innovazione @ iLab Luiss
Open Culture. Le Strade dell'Innovazione @ iLab LuissPaola Santoro
 
Ideamocracy proposta estesa
Ideamocracy proposta estesaIdeamocracy proposta estesa
Ideamocracy proposta estesapiero.luisi
 
Bennato: Strumenti. Le infrastrutture della collaborazione su internet (cap.2)
Bennato: Strumenti. Le infrastrutture della collaborazione su internet (cap.2)Bennato: Strumenti. Le infrastrutture della collaborazione su internet (cap.2)
Bennato: Strumenti. Le infrastrutture della collaborazione su internet (cap.2)Davide Bennato
 
Giornalismo e ipertelevisione (2)
Giornalismo e ipertelevisione (2)Giornalismo e ipertelevisione (2)
Giornalismo e ipertelevisione (2)Paolo Costa
 
Leggere e scrivere letteratura con Twitter - 10
Leggere e scrivere letteratura con Twitter - 10Leggere e scrivere letteratura con Twitter - 10
Leggere e scrivere letteratura con Twitter - 10Paolo Costa
 

Similar to Libertà di espressione e diritti della persona nell’era digitale (20)

Cittadinanza digitale
Cittadinanza digitaleCittadinanza digitale
Cittadinanza digitale
 
Donne Impresa Digital Divide
Donne Impresa Digital DivideDonne Impresa Digital Divide
Donne Impresa Digital Divide
 
Sentieri Digitali 2010 - La comunicazione nell'era delle realtà virtuali (by ...
Sentieri Digitali 2010 - La comunicazione nell'era delle realtà virtuali (by ...Sentieri Digitali 2010 - La comunicazione nell'era delle realtà virtuali (by ...
Sentieri Digitali 2010 - La comunicazione nell'era delle realtà virtuali (by ...
 
Larivoluzionedigitaleiulmferri 090317041052 Phpapp02
Larivoluzionedigitaleiulmferri 090317041052 Phpapp02Larivoluzionedigitaleiulmferri 090317041052 Phpapp02
Larivoluzionedigitaleiulmferri 090317041052 Phpapp02
 
Pesaro Intro
Pesaro IntroPesaro Intro
Pesaro Intro
 
Pesaro Intro
Pesaro IntroPesaro Intro
Pesaro Intro
 
20180220 PROFILI GIURIDICI DELLA SICUREZZA INFORMATICA NELL’INDUSTRIA 4.0
20180220 PROFILI GIURIDICI DELLA SICUREZZA INFORMATICA NELL’INDUSTRIA 4.020180220 PROFILI GIURIDICI DELLA SICUREZZA INFORMATICA NELL’INDUSTRIA 4.0
20180220 PROFILI GIURIDICI DELLA SICUREZZA INFORMATICA NELL’INDUSTRIA 4.0
 
Bennato: Processi comunicativi e media digitali. Un panorama mutato (cap.1)
Bennato: Processi comunicativi e media digitali. Un panorama mutato (cap.1)Bennato: Processi comunicativi e media digitali. Un panorama mutato (cap.1)
Bennato: Processi comunicativi e media digitali. Un panorama mutato (cap.1)
 
Open Culture l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto attraverso ...
Open Culture l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto attraverso ...Open Culture l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto attraverso ...
Open Culture l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto attraverso ...
 
Ha ancora senso parlare di pubblico?
Ha ancora senso parlare di pubblico?Ha ancora senso parlare di pubblico?
Ha ancora senso parlare di pubblico?
 
Lanfredini
LanfrediniLanfredini
Lanfredini
 
Web Listening: monitoraggio e interpretazione delle conversazioni in rete.
Web Listening: monitoraggio e interpretazione delle conversazioni in rete.Web Listening: monitoraggio e interpretazione delle conversazioni in rete.
Web Listening: monitoraggio e interpretazione delle conversazioni in rete.
 
Forme di produzione e consumo di contenuti digitali
Forme di produzione e consumo di contenuti digitaliForme di produzione e consumo di contenuti digitali
Forme di produzione e consumo di contenuti digitali
 
Introduzione alla cultura dell'innovazione nei media digitali
Introduzione alla cultura dell'innovazione nei media digitaliIntroduzione alla cultura dell'innovazione nei media digitali
Introduzione alla cultura dell'innovazione nei media digitali
 
Open Culture. Le Strade dell'Innovazione @ iLab Luiss
Open Culture. Le Strade dell'Innovazione @ iLab LuissOpen Culture. Le Strade dell'Innovazione @ iLab Luiss
Open Culture. Le Strade dell'Innovazione @ iLab Luiss
 
Ideamocracy proposta estesa
Ideamocracy proposta estesaIdeamocracy proposta estesa
Ideamocracy proposta estesa
 
Bennato: Strumenti. Le infrastrutture della collaborazione su internet (cap.2)
Bennato: Strumenti. Le infrastrutture della collaborazione su internet (cap.2)Bennato: Strumenti. Le infrastrutture della collaborazione su internet (cap.2)
Bennato: Strumenti. Le infrastrutture della collaborazione su internet (cap.2)
 
Paper Napoli Gentilini
Paper Napoli GentiliniPaper Napoli Gentilini
Paper Napoli Gentilini
 
Giornalismo e ipertelevisione (2)
Giornalismo e ipertelevisione (2)Giornalismo e ipertelevisione (2)
Giornalismo e ipertelevisione (2)
 
Leggere e scrivere letteratura con Twitter - 10
Leggere e scrivere letteratura con Twitter - 10Leggere e scrivere letteratura con Twitter - 10
Leggere e scrivere letteratura con Twitter - 10
 

More from Federico Costantini

L’ETICA COME “DESIGN” NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
L’ETICA COME “DESIGN” NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALEL’ETICA COME “DESIGN” NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
L’ETICA COME “DESIGN” NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALEFederico Costantini
 
Digital transformation: Smart Working, sicurezza e dati personali
Digital transformation: Smart Working, sicurezza e dati personaliDigital transformation: Smart Working, sicurezza e dati personali
Digital transformation: Smart Working, sicurezza e dati personaliFederico Costantini
 
COVID19 vs GDPR: the case of “Immuni” Italian app
COVID19 vs GDPR: the case of “Immuni” Italian appCOVID19 vs GDPR: the case of “Immuni” Italian app
COVID19 vs GDPR: the case of “Immuni” Italian appFederico Costantini
 
COST Action CA16222 on Autonomous and Connected Transport –How block chain co...
COST Action CA16222 on Autonomous and Connected Transport –How block chain co...COST Action CA16222 on Autonomous and Connected Transport –How block chain co...
COST Action CA16222 on Autonomous and Connected Transport –How block chain co...Federico Costantini
 
20181012 Intelligenza artificiale e soggezione all'azione amministrativa: il ...
20181012 Intelligenza artificiale e soggezione all'azione amministrativa: il ...20181012 Intelligenza artificiale e soggezione all'azione amministrativa: il ...
20181012 Intelligenza artificiale e soggezione all'azione amministrativa: il ...Federico Costantini
 
20180327 Intelligenza artificiale e “computabilità giuridica” tra diritto civ...
20180327 Intelligenza artificiale e “computabilità giuridica” tra diritto civ...20180327 Intelligenza artificiale e “computabilità giuridica” tra diritto civ...
20180327 Intelligenza artificiale e “computabilità giuridica” tra diritto civ...Federico Costantini
 
20180914 “Inaction is not an option”. Informazione, diritto e società nella p...
20180914 “Inaction is not an option”. Informazione, diritto e società nella p...20180914 “Inaction is not an option”. Informazione, diritto e società nella p...
20180914 “Inaction is not an option”. Informazione, diritto e società nella p...Federico Costantini
 
20171031 Cosa vuol dire «essere avvocato» oggi? Il giurista tra «complessità ...
20171031 Cosa vuol dire «essere avvocato» oggi? Il giurista tra «complessità ...20171031 Cosa vuol dire «essere avvocato» oggi? Il giurista tra «complessità ...
20171031 Cosa vuol dire «essere avvocato» oggi? Il giurista tra «complessità ...Federico Costantini
 
20170928 A (very short) introduction
20170928 A (very short) introduction20170928 A (very short) introduction
20170928 A (very short) introductionFederico Costantini
 
20170927 Introduzione ai problemi concernenti prova come “informazione” e “in...
20170927 Introduzione ai problemi concernenti prova come “informazione” e “in...20170927 Introduzione ai problemi concernenti prova come “informazione” e “in...
20170927 Introduzione ai problemi concernenti prova come “informazione” e “in...Federico Costantini
 
Social network, social profiling, predictive policing. Current issues and fut...
Social network, social profiling, predictive policing. Current issues and fut...Social network, social profiling, predictive policing. Current issues and fut...
Social network, social profiling, predictive policing. Current issues and fut...Federico Costantini
 
Collecting Evidence in the «Information Society»: Theoretical Background, Cur...
Collecting Evidence in the «Information Society»: Theoretical Background, Cur...Collecting Evidence in the «Information Society»: Theoretical Background, Cur...
Collecting Evidence in the «Information Society»: Theoretical Background, Cur...Federico Costantini
 
"Società dell'Informazione", organizzazione del lavoro e "Risorse Umane"
"Società dell'Informazione", organizzazione del lavoro e "Risorse Umane""Società dell'Informazione", organizzazione del lavoro e "Risorse Umane"
"Società dell'Informazione", organizzazione del lavoro e "Risorse Umane"Federico Costantini
 
Problemi inerenti la “sicurezza” negli “autonomous vehicles”
Problemi inerenti la “sicurezza” negli “autonomous vehicles”Problemi inerenti la “sicurezza” negli “autonomous vehicles”
Problemi inerenti la “sicurezza” negli “autonomous vehicles”Federico Costantini
 
Introduzione generale ai problemi della prova digitale
Introduzione generale ai problemi della prova digitaleIntroduzione generale ai problemi della prova digitale
Introduzione generale ai problemi della prova digitaleFederico Costantini
 
«Information Society» and MaaS in the European Union: current issues and futu...
«Information Society» and MaaS in the European Union: current issues and futu...«Information Society» and MaaS in the European Union: current issues and futu...
«Information Society» and MaaS in the European Union: current issues and futu...Federico Costantini
 
POSTER: "When an algorithm decides «who has to die». Security concerns in “A...
POSTER: "When an algorithm decides «who has to die».  Security concerns in “A...POSTER: "When an algorithm decides «who has to die».  Security concerns in “A...
POSTER: "When an algorithm decides «who has to die». Security concerns in “A...Federico Costantini
 
Società dell’Informazione e “diritto artificiale”. Il problema del “controll...
Società dell’Informazione e “diritto artificiale”.  Il problema del “controll...Società dell’Informazione e “diritto artificiale”.  Il problema del “controll...
Società dell’Informazione e “diritto artificiale”. Il problema del “controll...Federico Costantini
 

More from Federico Costantini (20)

L’ETICA COME “DESIGN” NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
L’ETICA COME “DESIGN” NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALEL’ETICA COME “DESIGN” NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
L’ETICA COME “DESIGN” NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
 
Digital transformation: Smart Working, sicurezza e dati personali
Digital transformation: Smart Working, sicurezza e dati personaliDigital transformation: Smart Working, sicurezza e dati personali
Digital transformation: Smart Working, sicurezza e dati personali
 
COVID19 vs GDPR: the case of “Immuni” Italian app
COVID19 vs GDPR: the case of “Immuni” Italian appCOVID19 vs GDPR: the case of “Immuni” Italian app
COVID19 vs GDPR: the case of “Immuni” Italian app
 
20191004 Gamification PA
20191004 Gamification PA20191004 Gamification PA
20191004 Gamification PA
 
COST Action CA16222 on Autonomous and Connected Transport –How block chain co...
COST Action CA16222 on Autonomous and Connected Transport –How block chain co...COST Action CA16222 on Autonomous and Connected Transport –How block chain co...
COST Action CA16222 on Autonomous and Connected Transport –How block chain co...
 
20181012 Intelligenza artificiale e soggezione all'azione amministrativa: il ...
20181012 Intelligenza artificiale e soggezione all'azione amministrativa: il ...20181012 Intelligenza artificiale e soggezione all'azione amministrativa: il ...
20181012 Intelligenza artificiale e soggezione all'azione amministrativa: il ...
 
20180327 Intelligenza artificiale e “computabilità giuridica” tra diritto civ...
20180327 Intelligenza artificiale e “computabilità giuridica” tra diritto civ...20180327 Intelligenza artificiale e “computabilità giuridica” tra diritto civ...
20180327 Intelligenza artificiale e “computabilità giuridica” tra diritto civ...
 
20180914 “Inaction is not an option”. Informazione, diritto e società nella p...
20180914 “Inaction is not an option”. Informazione, diritto e società nella p...20180914 “Inaction is not an option”. Informazione, diritto e società nella p...
20180914 “Inaction is not an option”. Informazione, diritto e società nella p...
 
20171031 Cosa vuol dire «essere avvocato» oggi? Il giurista tra «complessità ...
20171031 Cosa vuol dire «essere avvocato» oggi? Il giurista tra «complessità ...20171031 Cosa vuol dire «essere avvocato» oggi? Il giurista tra «complessità ...
20171031 Cosa vuol dire «essere avvocato» oggi? Il giurista tra «complessità ...
 
20170928 A (very short) introduction
20170928 A (very short) introduction20170928 A (very short) introduction
20170928 A (very short) introduction
 
20170927 Introduzione ai problemi concernenti prova come “informazione” e “in...
20170927 Introduzione ai problemi concernenti prova come “informazione” e “in...20170927 Introduzione ai problemi concernenti prova come “informazione” e “in...
20170927 Introduzione ai problemi concernenti prova come “informazione” e “in...
 
Social network, social profiling, predictive policing. Current issues and fut...
Social network, social profiling, predictive policing. Current issues and fut...Social network, social profiling, predictive policing. Current issues and fut...
Social network, social profiling, predictive policing. Current issues and fut...
 
Collecting Evidence in the «Information Society»: Theoretical Background, Cur...
Collecting Evidence in the «Information Society»: Theoretical Background, Cur...Collecting Evidence in the «Information Society»: Theoretical Background, Cur...
Collecting Evidence in the «Information Society»: Theoretical Background, Cur...
 
"Società dell'Informazione", organizzazione del lavoro e "Risorse Umane"
"Società dell'Informazione", organizzazione del lavoro e "Risorse Umane""Società dell'Informazione", organizzazione del lavoro e "Risorse Umane"
"Società dell'Informazione", organizzazione del lavoro e "Risorse Umane"
 
Problemi inerenti la “sicurezza” negli “autonomous vehicles”
Problemi inerenti la “sicurezza” negli “autonomous vehicles”Problemi inerenti la “sicurezza” negli “autonomous vehicles”
Problemi inerenti la “sicurezza” negli “autonomous vehicles”
 
Introduzione generale ai problemi della prova digitale
Introduzione generale ai problemi della prova digitaleIntroduzione generale ai problemi della prova digitale
Introduzione generale ai problemi della prova digitale
 
«Information Society» and MaaS in the European Union: current issues and futu...
«Information Society» and MaaS in the European Union: current issues and futu...«Information Society» and MaaS in the European Union: current issues and futu...
«Information Society» and MaaS in the European Union: current issues and futu...
 
POSTER: "When an algorithm decides «who has to die». Security concerns in “A...
POSTER: "When an algorithm decides «who has to die».  Security concerns in “A...POSTER: "When an algorithm decides «who has to die».  Security concerns in “A...
POSTER: "When an algorithm decides «who has to die». Security concerns in “A...
 
Società dell’Informazione e “diritto artificiale”. Il problema del “controll...
Società dell’Informazione e “diritto artificiale”.  Il problema del “controll...Società dell’Informazione e “diritto artificiale”.  Il problema del “controll...
Società dell’Informazione e “diritto artificiale”. Il problema del “controll...
 
Conoscenza in Festa 2016
Conoscenza in Festa 2016Conoscenza in Festa 2016
Conoscenza in Festa 2016
 

Libertà di espressione e diritti della persona nell’era digitale

  • 1. Libertà di espressione e diritti della persona nell’era digitale «Imparare a conoscere i propri diritti online – reputazione, immagine, riservatezza – per utilizzare al meglio – e senza rischi – i nuovi media» Laboratorio conTemporaneo: percorsi tra arte e tecnologia per tutte le età 5 dicembre 2012 - Spazio ULTRA Federico Costantini 1
  • 2. Libertà di espressione e diritti della persona nell’era digitale Sommario - Premessa: tra “umanesimo” e “tecnica” - Introduzione: la “rete” come nuovo paradigma (la “Società dell’informazione”, Internet come “nuova” forma di comunicazione, i social networks) - La “libertà di espressione” su Internet e i suoi limiti - I “diritti della persona” (nome, identità, immagine, riservatezza, reputazione) - I “diritti della persona” nei “social networks” (in particolare, la proprietà intellettuale) - Le nuove forme “partecipative” della “libertà di espressione” (tra Open source software e Creative Commons) - Conclusioni 2
  • 3. Premessa La tecnica come “religione” 2001: A Space Odyssey (1968, Stanley Kubrik) 3
  • 4. Premessa La tecnica come “nemico” http://www.dailyfinance.com/2012/02/23/apple-manufacturer-foxconn-is-under-fire-again/ 4
  • 5. La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza La “Società dell’Informazione” viene proposta come modello “aperto” di convivenza, in contrapposizione ai regimi “di massa”, ma allo stesso tempo si propone di ricucire, utilizzando la “persuasione” delle “campagne sociali”, la frattura tra individuo e dimensione sociale, che però è inevitabile alla luce dell’impostazione moderna. Ciò determina una difficoltà di fondo nel configurare il rapporto tra singolo e comunità politica, il quale oscilla inevitabilmente tra l’organicismo totalitaristico e la frammentazione individualistica. SOCIETA’  INDIVIDUO 5
  • 6. La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza Aa. Vv., Cultural Diversity and the Information Society. Policy Options and Technological Issues. Documento di lavoro PE 297.559, Valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche (STOA), Luglio 2001. 6
  • 7. La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza Aa. Vv., Envisioning Digital Europe 2030: Scenarios for ICT in Future Governance and Policy Modelling, pubblicazione JRC, Unione Europea, Lussemburgo, 2010, ISBN 978-92-79-18499-4, pag. 36. 7
  • 8. La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza Draft Publication © European Communities Digital Territory: Bubbles 8 [L. Beslay, H. Hakala, Digital Territory: Bubbles, proposta per il Vision book (2005), JRC, Commissione europea
  • 9. La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza Aa. Vv., The Impact of Social Computing on the EU Information Society and Economy, JRC, Commissione Europea, 2009, p. 39. 9
  • 10. La “Società dell’Informazione” come modello di convivenza La società dell’informazione come strumento di inclusione sociale (anche attraverso i social networks) Aa. Vv., The Impact of Social Computing on the EU Information Society and Economy, pubblicazione IJRC, Commissione Europea, 2009, p. 101. 10
  • 11. Internet come “nuova” forma di comunicazione La rappresentazione “informativa” della società si coniuga con il modello reticolare, sviluppato dalla cibernetica sin dagli anni Sessanta per descrivere le relazioni sociali (la “teoria dei sei gradi di separazione”) e come modello per strutturare le comunicazioni elettroniche (ARPANET, poi Internet). Paul Baran, 1962. “On Distributed Communications Networks.” RAND Corporation papers, document P-2626, p. 4 11
  • 12. Internet come “nuova” forma di comunicazione Nella decisione della Corte Distrettuale della Pennsylvania del 1996 Reno v. American Civil Liberties Union si è affermato per la prima volta che la rete Internet è una forma di comunicazione essenzialmente “nuova” e radicalmente diversa dalle precedenti: «The Internet is therefore a unique and wholly new medium of worldwide human communication». La ragione della novità è nel fatto che in essa si realizza una forma di comunicazione diversa da quelle conosciute in precedenza: “molti molti”. Di fronte a questa nuova struttura concettuale, le categorie della scienza giuridica ed in particolare il concetto di sovranità, trovano un ostacolo: 1.- internet è orizzontale 2.- internet è universale 12
  • 13. Internet come “nuova” forma di comunicazione DESTINATARIO 1 molti 1 Comunicazione 1 <-> 1 Comunicazione 1 -> Molti Comunicazione “sincrona” (telefono) Mass media (giornali, radio, TV) Corrispondenza “asincrona ”(lettere, mail) Nuovi media (siti web, blog) EMITTENTE molti Comunicazione “molti ->1” (?) Comunicazione Molti / Molti Riservatezza / privacy Social network (Facebook) Microblogging (Twitter) Peer to peer (E-mule) 13
  • 14. I social network come esempio di comunicazione “molti - molti” Questa struttura logica orizzontale, decentrata, dinamica, si ritrova in particolare nei social networks, che sono essenzialmente piattaforme di condivisione di informazioni: - Facebook - Linkedin - Instagram Si tratta di servizi che vengono resi gratuitamente agli utenti, ma che – come ogni servizio – ha una natura privatistica e quindi precisi vincoli contrattuali. 14
  • 15. La “libertà di espressione” su Internet La “libertà di espressione” ha molteplici significati: - “libertà di informazione” (contro la censura del potere) - “diritto di informazione” (nei confronti dei terzi) I limiti alla responsabilità del provider rappresentano una garanzia (indiretta) di libertà di espressione Il “Caso Vajont” verrà citato come esempio di “sequestro di sito web” da parte dell’Autorità giudiziaria 15
  • 16. La “libertà di espressione” su Internet (Fonte: Daily Telegraph) La “libertà di espressione” come “libertà di informazione” 16
  • 17. La “libertà di espressione” su Internet Il ”diritto di informazione”come facoltà di produrre informazione destinata al pubblico La figura del provider rappresenta una garanzia “indiretta” per la libertà di espressione. La responsabilità nei mass media tradizionali è di tipo oggettivo (art. 57 CP): il direttore di testata giornalistica risponde “a titolo di colpa” per il contenuto editoriale pubblicato. La giurisprudenza non considera il titolare di un sito internet come “stampa”, perché manca il requisito della riproduzione “meccanica”. In altri termini, è “stampa” solo ciò che ha consistenza fisica. Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 43). - Disposizioni sulla stampa Articolo 1 Definizione di stampa o stampato. Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. 17
  • 18. La “libertà di espressione” su Internet La responsabilità del provider si costruisce alla luce del D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'in-formazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. (in Suppl. ordinario n. 61 alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87). Si distinguono tre figure di provider: (1) mere conduit (2) caching (3) hosting 18
  • 19. La “libertà di espressione” su Internet (1) Art. 14 “mere conduit” «attività di trasmissione e di fornitura di accesso […] includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo». Condizioni per l’esclusione di responsabilità: a) non aver originato la trasmissione; b) non aver selezionato il destinatario; c) non aver selezionato o modificato le informazioni. 19
  • 20. La “libertà di espressione” su Internet (2) Art. 15 caching «trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio […] memorizzazione automatica, intermedia e temporanea […] al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta» Condizioni di esclusione di responsabilità: a) non modificare le informazioni; b) conformazione alle condizioni di accesso alle informazioni; c) conformazione alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferenza con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni ; e) agire prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l' accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione 20
  • 21. La “libertà di espressione” su Internet (3) Art. 16 hosting «memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio» Condizioni di esclusione di responsabilità: a) non essere effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non essere al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell' informazio-ne; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 21
  • 22. La “libertà di espressione” su Internet Profili comuni a tutte le figure: 1.- l’assenza di un obbligo generale di sorvegliare il traffico. Quindi il provider non deve essere un “censore”. 2.- in tutte le fattispecie si ritrova la seguente disposizione: «L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività […], impedisca o ponga fine alle viola-zioni commesse». Quindi l’obbligo sorge nel momento in cui non un terzo qualsiasi, ma specifici soggetti, sollecitano l’intervento. 3.- solo per caching e hosting (perché solo in essi è tecnicamente possibile), l’esenzione dalla responsabilità dipende dal pronto intervento a fronte di una acquisita effettiva conoscenza. 22
  • 23. La “libertà di espressione” su Internet Art.17 Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assog-gettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore. è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente . 23
  • 24. La “libertà di espressione” su Internet Nel caso in cui il provider è tenuto ad intervenire, deve adottare tutte le misure richieste dall’Autorità competente. In questo senso vale il “Caso Vajont” (Belluno). Testo del fax trasmesso ai providers italiani: «si trasmette per l’esecuzione l’unito provvedimento di sequestro preventivo del sito internet www.vajont.info dei relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri, rinvianti al medesimo sito all’indirizzo IP statico che al momento dell’esecuzione del sequestro risulta associato al predetto nome di dominio ed ad ogni ulteriore indirizzo IP statico che sarà associato in futuro (interdizione alla risoluzione dell’indirizzo mediante dns) emesso in data 31/01/2012, dal Giudice delle indagini preliminari». http://www.leggioggi.it/2012/02/19/esclusiva-caso-vajont-info-il-provvedimento-di-sequestro/ (Guido Scorza) 24
  • 25. I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione” Si è visto che la “libertà di espressione” è garantita, ma non illimitata. Per individuare i suoi confini occorre chiedersi: 1) Cosa sono i “diritti della persona”? 2) Quali sono i “diritti della persona”? 3) Come vengono tutelati? Il concetto fondamentale è che occorre superare un persistente ed errato luogo comune, che si trova espresso nell’adagio “la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri” In questa sede non si può rispondere compiutamente a queste domande, ma si forniscono alcune nozioni basilari. 25
  • 26. I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione” 1) i “diritti della persona” possono essere definiti molto genericamente come delle posizioni giuridiche soggettive attribuite dall’ordinamento giuridico, dunque tutelate nei confronti di eventuali violazioni. 2) queste prerogative sono enunciate – negli ordinamenti più avanzati – in Costituzioni, Dichiarazioni, Trattati internazionali 3) la Costituzione italiana prevede espressamente soltanto alcuni tra i “diritti fondamentali”. Per esempio, non prevede il diritto alla riservatezza (l’art. 15 si riferisce solo a quella della corrispondenza epistolare). 4) è possibile però che diritti ulteriori – rispetto a quelli specificamente inseriti – vengano riconosciuti mediante interpretazione giurisprudenziale, in particolare da parte della Corte Costituzionale, sulla base dell’art. 2. Art. 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 26
  • 27. I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione” 5) si discute però se l’art. 2 abbia una struttura “aperta” o “chiusa”, cioè se consenta di riconoscere diritti nuovi e diversi rispetto a quelli previsti dalla Costituzione, o se ammetta soltanto ulteriori elaborazioni di tali valori. 6) si discute anche sul significato di tale “riconoscimento”: i “diritti inviolabili” esistevano già “prima” di essere “trovati”, oppure vengono “creati” dall’ordinamento? Nel primo caso, lo Stato sarebbe intrinsecamente vincolato a rispettarli; nel secondo, i diritti sarebbero un prodotto dello Stato, e quindi non sarebbero essenzialmente inviolabili (così come li “crea”, lo Stato potrebbe eliminarli). 7) i “diritti fondamentali” possano entrare in conflitto nelle controversie. In questi casi, si ritiene che gli interessi coinvolti nel caso concreto debbano “bilanciati” dall’interprete (il giudice), essenzialmente secondo tecniche argomentative, per far prevalere uno sull’altro. In sintesi: - poiché tutto può essere “bilanciato”, non esistono “confini” prestabiliti, e quindi il “motto” di cui sopra non ha più senso (in effetti non ne aveva molto anche quando i confini li imponeva l’ordinamento) - di fatto – e questa è una critica – i diritti inviolabili nell’attuale concezione non corrispondono essenzialmente a un criterio di giustizia naturale, universale e perenne. 27
  • 28. I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione” Il punto essenziale è che i “diritti fondamentali” non valgono soltanto per i “sudditi” nei confronti dello Stato, ma anche nei rapporti tra i “cittadini”. La Costituzione non ha soltanto una applicazione “verticale”, ma anche una “orizzontale”. Noi siamo chiamati a rispettare la Costituzione nei rapporti con gli altri. Se non lo facciamo, commettiamo un illecito e di conseguenza ci esponiamo a responsabilità. Il problema è che non possiamo essere del tutto sicuri che il nostro “bilanciamento” sia simile a quello del giudice che sarebbe chiamato a decidere su una eventuale controversia. 28
  • 29. I “diritti della persona” come limiti della “libertà di espressione” Nonostante l’incertezza a livello teoretico che affligge gli studiosi contemporanei, si possono comunque isolare alcuni istituti che erano già previsti dal Codice Civile (1942) e che quindi si sono ormai sedimentati nella giurisprudenza. Essi trovano la loro applicazione anche in Rete. Anzi, con l’esplosione di Internet hanno trovato nuove forme di manifestazione. - diritto al nome - diritto all’identità personale - diritto all’immagine - diritto alla riservatezza - diritto alla reputazione Di seguito si procede ad una analisi dei profili di maggiore interesse relativo a ciascun “diritto”. 29
  • 30. Il diritto al nome Essenzialmente il nome serve ad identificare l’individuo empirico, distinguendolo da tutti gli altri. Art. 22. Cost. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Articolo 7 CC Tutela del diritto al nome. [I]. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. [II]. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [120 c.p.c.]. 30
  • 31. Il diritto al nome Corte appello Milano 02 novembre 1982 Il nome di una persona fisica deve essere considerato come simbolo dell'intera personalità dell'individuo morale, intellettuale e sociale: l'uso del nome altrui deve considerarsi illecito quando sia tale da incidere negativamente sulla personalità del soggetto che con esso si identifica. Cassazione civile sez. III 22 ottobre 1984 Perché si faccia luogo alla tutela prevista dall'art. 7 c.c. non è necessario che il nome altrui venga usurpato nella sua interezza, con la conseguenza che anche l'uso indebito di solo una parte del cognome può costituire elemento sufficiente per ottenere - nel con-corso degli altri requisiti - l'inibitoria, quando la parte del cognome usurpata, per la risonanza storica che ha acquistato, sia dotato di particolare forma individualizzante uno specifico casato o quando, più in generale, esiste una condizione di confondibilità con riferimento al-l'ambiente, al luogo, all'attività o ad altre circostanze in cui venga fatto uso del nome alterato. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito circa la funzione individualizzan-te della parte del cognome usurpata è incensurabile in sede di legittimità, ove sia congrua-mente e correttamente motivato. Caso “ALESSIAMERZ.IT” (Tribunale di Torino, 23 dicembre 2000): nome di dominio venne registrato utilizzando abusivamente il nome di una soubrette. 31
  • 32. Il diritto all’identità personale L’identità non è un “oggetto”, ma una “relazione” tra due elementi. Rispetto alla persona, è la relazione tra ciò che la persona “è” e ciò che la persona “appare socialmente”. La corrispondenza tra queste due sfere viene tutelata dall’ordinamento. CASO VERONESI (Cassazione civile sez. I 22 giugno 1985 n. 3769) L'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibili-tà, contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del comma 2 del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della l. 5 agosto 1981 n. 416. 32
  • 33. Il diritto all’immagine Articolo 10 Codice Civile Abuso dell'immagine altrui. [I]. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Art. 96 L. 633/1941 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93. Art. 97 L. 633/1941 Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata. 33
  • 34. Il diritto all’immagine In massima sintesi, l’immagine di una persona può circolare sulla base di diversi titoli: •consenso del “ritrattato”; •notorietà o ufficio pubblico; •necessità di giustizia o polizia; •scopi scientifici, didattici o culturali; •eventi di interesse pubblico o svolti in pubblico. Cassazione civile sez. III 11 maggio 2010 n. 11353 In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall'art. 97 l. 22 aprile 1941 n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione; di conseguenza, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, quale diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione, sono di stretta interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la necessità del consenso dell'interessato, ritenendo che non avesse fini di lucro, ma scopi "didattici o culturali", previsti dal suddetto art. 97, la pubblicazione dell'immagine di un ex allievo di una scuola di danza nella locandina promozionale di uno spettacolo a pagamento della stessa scuola). 34
  • 35. Il diritto all’immagine Il problema principale in Rete è quello della forma del consenso del ritrattato. Secondo la Legge dovrebbe essere “scritto”. Su questo punto si avrà modo di ritornare con riferimento ai social network. Art.110 L. 633/1941 La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Si noti questa sentenza, in un certo senso contraddittoria. Cassazione civile sez. III 06 maggio 2010 n. 10957 Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste forme particolari dall'art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre l'art. 110 della suddetta legge, il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini. 35
  • 36. Il diritto all’immagine Si noti questa sentenza, altrettanto problematica: come si prova il consenso tacito ad un determinato scopo, escludendone un altro, eventualmente analogo? Cassazione civile sez. I 01 settembre 2008 n. 21995 Ai fini della pubblicazione di un ritratto fotografico di una persona è necessario, a norma dell'art. 96 l. n. 633 del 1941, il suo consenso, seppure manifestato tacitamente, il quale può, come ogni altra forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione). Ne consegue che il consenso alla pubblicazione del proprio ritratto fotografico su una o su determinate riviste non consente la pubblicazione medesima su riviste diverse da quelle autorizzate. Cassazione civile sez. III 06 maggio 2010 n. 10957 Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste forme particolari dall'art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre l'art. 110 della suddetta legge, il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini. 36
  • 37. Il diritto all’immagine Si ritiene implicitamente necessario un consenso scritto in altre sentenze. Corte appello Bologna 1 agosto 2006 n. 940 L'utilizzazione dell'immagine di un dipendente pubblico, sotto forma di sagome di cartone delle dimensioni di un uomo in divisa da vigile urbano, senza il consenso dell'avente diritto, pur finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica (nella fattispecie della sicurezza stradale), deve ritenersi uso indebito ed illegittimo che comporta a carico della p.a. l'obbligo di risarcimento dei danni subiti dal dipendente. Infatti, attesa la natura personalissima ed inalienabile del diritto all'immagine, la mera esistenza del rapporto di lavoro tra l'Amministrazione comunale e il vigile urbano, non autorizza di per sé, in difetto del consenso espresso o tacito di quest'ultimo, lo sfruttamento dell'immagine del lavoratore. In sostanza si potrebbe ritenere l'amministrazione pubblica esente da responsabilità solo laddove questa riuscisse a dimostrare che, nel contratto di lavoro sottoscritto con il dipendente, sia stata appositamente inserita una clausola con la quale il dipendente, esclusivo titolare del diritto all'immagine, ne aveva autorizzato l'impiego nell'ambito di iniziative rientranti nei progetti per la sicurezza stradale. 37
  • 38. Il diritto all’immagine Cassazione civile sez. I 17 febbraio 2004 n. 3014 In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da escludere che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità, ma circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona ritratta, se il consenso è tacito. Se il principio di diritto può essere condivisibile, evidentemente si presta a difficoltà all’atto pratico, come dimostra la sentenza di merito. Tribunale Benevento 04 luglio 2008 Il consenso implicito alla divulgazione dell'immagine può essere desunto da "facta concludentia", quale il comportamento dell'interessato e le modalità di svolgimento del fatto (nella specie, la ricorrente aveva passeggiato alle spalle dell'attore principale del video e i mezzi di registrazione consentivano di individuare il campo della ripresa). 38
  • 39. Il diritto all’immagine In massima sintesi: - la giurisprudenza sembra quasi considerare le ipotesi in cui si prescinde dal consenso come “finzioni giuridiche”, ritenendo quasi in esse integrato un consenso tacito. - tralasciando le ipotesi particolari, il consenso del ritrattato deve sussistere e soprattutto deve essere provato in caso di contestazioni. Cosa difficile, se il consenso è tacito. In pratica: - se una fotografia è destinata ad usi privati, ci si può accontentare di un consenso tacito. - se invece l’immagine è destinata a circolare (su Internet, per esempio), il consenso tacito – se è idoneo ad integrare la legge secondo la giurisprudenza dominante – all’atto pratico non è una garanzia sufficiente, perché gli scopi e la diffusione della fotografia sfuggono – nell’ambito digitale – al suo autore. - se, però, l’immagine viene associata a dati personali del ritrattato, allora occorre tenere presente che è la legge a chiedere un consenso espresso e quindi la prova scritta diventa irrinunciabile. 39
  • 40. Il diritto alla riservatezza In generale occorre distinguere: ANONIMATO: la situazione di colui il quale fa circolare informazioni che non sono a lui riconducibili. PRIVACY: è la pretesa alla tutela del diritto “ad essere lasciati soli”, che ha trovato per la prima volta espressione in un articolo del 1890 (Warren, Brandeis). Questa pretesa è di carattere assoluto e, come tale: 1.- non è riconosciuta dall’ordinamento. 2.- non è concepibile su Internet, in cui si può ottenere al massimo l’anonimato. RISERVATEZZA: è il diritto della persona a conservare una sfera di intimità, cioè a difendere la conoscenza di fatti e circostanze personali dalla conoscenza dei soggetti che non hanno un interesse apprezzabile. In un certo senso si concepisce “in negativo”, perché il criterio di valutazione non è la notizia che si intende mantenere riservata, o la volontà del soggetto che è direttamente coinvolto, quanto l’interesse dei terzi alla sua conoscenza. In questo senso viene associato al “diritto all’oblio”, cioè alla pretesa da parte del singolo che fatti del passato non rivestano più un apprezzabile interesse pubblico e quindi non debbano essere divulgati. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: non è un vero e proprio “diritto”, tanto è vero che il soggetto al quale si riferiscono i dati si indica come “interessato”. Possiede un “interesse”, non un “diritto”. I dati personali hanno un valore oggettivo. 40
  • 41. Il diritto alla riservatezza ANONIMATO L’anonimato, secondo la normativa europea, è un DIRITTO dell’utente su Internet, perché è considerato una forma di garanzia di democrazia, una tutela della libertà di espressione. Di certo, dal punto di vista tecnologico, è un concetto relativo, perché il traffico telematico è registrato e quindi è possibile risalire all’identità dell’utente. 41
  • 42. Il diritto alla riservatezza RISERVATEZZA - Le fonti: art. 12 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 art. 8 c. 1 Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del 1950, ratificata con L. 4/8/1955, n. 848 Art. 17, Patti internazionali sui diritti dell'Uomo, adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrati in vigore nel corso del 1976 Convenzione del Consiglio d’Europa n. 108/1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale – c.d. Convenzione di Strasburgo – ratificata con L. 21/2/1989, n. 98) artt. 7 e 8, Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea; vincolante per l’Italia ai sensi dell’art. 6 c. 1 Trattato sull’Unione Europea, ratificato con L. 2/8/2008, n. 130). A livello costituzionale (applicazione “orizzontale” dei diritti fondamentali): - art. 2, riconoscimento dei «diritti inviolabili»; - art. 11, relativo all’adesione alle convenzioni internazionali; art. 13., inviolabilità dignità personale - art. 14, inviolabilità del domicilio - art. 15, riservatezza corrispondenza - art. 29, tutela famiglia - art. 117, rispetto dell’ordinamento comunitario A livello di legge ordinaria: - art. 2043 CC, illecito civile 42
  • 43. Il diritto alla riservatezza RISERVATEZZA Il riconoscimento da parte della giurisprudenza (1) “caso Caruso” (Cass. 22/12/1956, n. 4487). Il film basato sulla biografia del tenore, riguardante anche aspetti della vita familiare, è prodotto senza il consenso dei congiunti, i quali ottengono ragione presso la corte di merito in base ad un’assimilazione tra il diritto alla riservatezza ed il diritto all’immagine (Tribunale di Roma sent. 14/9/1953), ma non presso la Suprema Corte, la quale nega l’esistenza del diritto alla riservatezza nell’ordinamento, (2) “caso Petacci” (Cass. 20/4/1963, n. 990). Sulla base della Convenzione del Consiglio D’Europa, ratificata con L. 848/1955, la Corte d’Appello di Milano con sentenza 26/8/1960, accoglieva la domanda di tutela del diritto alla riservatezza, ma la Corte di Cassazione respingeva tale posizione, negando che il diritto alla riservatezza potes-se essere considerato “autonomo”. (3) “caso Soraya” (Cass. 27/5/1975, n. 2129). prima pronuncia a riconoscere espressamente la tutela del diritto alla riservatezza, non tanto come “diritto ad essere lasciati soli”, quanto per la “mancanza di interesse altrui alla conoscenza della sfera intima”. 43
  • 44. Il diritto alla riservatezza Definizione della riservatezza nel “Caso Soraya”: «tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l’onore, la reputazione o il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti» La più recente giurisprudenza si concentra non tanto sulla riservatezza, quanto sul “diritto all’oblio”, vista la possibilità di accedere a banche dati contenenti informazioni relative a fatti passati, anche se effettivamente svolti e correttamente riportati. Cassazione civile sez. III 05 aprile 2012 n. 5525 L'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte. Pertanto, quando vengano diffuse sul web notizie di cronaca giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, l'editore è tenuto garantire contestualmente agli utenti un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda, a nulla rilevando che essa possa essere reperita aliunde. (Nella specie, la società editrice di un noto quotidiano aveva messo on line il proprio archivio storico, nel quale era contenuta altresì la notizia dell'arresto, avvenuto venti anni prima, di un amministratore locale, poi assolto). 44
  • 45. Il diritto alla riservatezza PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In base al sistema previsto dal D.Lgs. 196/2003, il consenso è solo uno dei requisiti per la circolazione dei dati personali Consenso non previsto Consenso Interessato Titolare Trattamento dati Autorizzazione Comunicazione Accesso al registro Notifica Garante Casi esclusione notifica 45
  • 46. Il diritto alla riservatezza I dati personali hanno un diverso regime di tutela a seconda del contenuto. - dati personali (art. 4 c. 1 lett. b): «qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale»[1]; - dati identificativi (art. 4 c. 1 lett. c): «i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; - dati sensibili (art. 4 c. 1 lett. d): «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»; - dati giudiziari (art. 4 c. 1 lett. e): «i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale»; - dato anonimo (art. 4 c. 2 lett. n): «il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile» 46
  • 47. Il diritto alla riservatezza Requisiti comuni del «trattamento» dei dati personali: - Deve avvenire secondo il principio di necessità, ossia «riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi» (art. 3); - i dati personali devono essere (art. 11 c. 1): 1- «trattati in modo lecito e secondo correttezza; 2- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 3- esatti e, se necessario, aggiornati; 4- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 5- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.» - se esistono, devono essere rispettati i codici di condotta (art. 12); - deve essere fornita all’interessato una informativa sulle modalità di trattamento (art. 13). 47
  • 48. Il diritto alla riservatezza Requisiti del «trattamento» dei dati personali “ordinari”: CONSENSO, che deve possedere determinati requisiti (art. 23): (1) espresso -> NON TACITO (2) libero; (3) informato sulle specifiche finalità del trattamento; (4) documentato per iscritto (ad probationem). ANCHE SENZA CONSENSO (art. 24 c. 1): a) obbligo di legge; b) obbligo da contratto o da richiesta dell’interessato; c) pubblici registri; d) attività economiche; e) vita incolumità di terzi f) con esclusione della diffusione, investigazioni difensive g) con esclusione della diffusione, è necessario perseguimento di legittimo interesse di terzi h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, “terzo settore” comunicazioni ad associati, simpatizzanti; i) scopi scientifici e statistici i-bis) curricula; 48 i-ter) comunicazioni intersocietarie
  • 49. Il diritto alla riservatezza Requisiti del «trattamento» dei dati personali “sensibili”: La tutela è maggiore (art. 26) poiché: (1) la forma scritta del consenso è richiesta ad substantiam; (2) il trattamento deve essere autorizzato dal Garante; (3) il trattamento deve avvenire «con l’osservanza dei presupposti e dei limiti» del D. Lgs. 196/2003; (4) devono essere rispettati specifici «leggi e regolamenti». 49
  • 50. Il diritto alla riservatezza Problemi relativi alla circolazione di dati personali su Internet: - le immagini possono rivelare “dati personali” degli individui (nome, cognome, indirizzo, dati anagrafici, preferenze di consumo o attività professionale) - qualsiasi dato può rivelare informazioni che possono essere classificate come “dati sensibili”: es: federico.costantini@partitoALFA.it - qualsiasi utente può inserire su un sito (come commento a un blog, come intervento in un forum) “dati sensibili” suoi o di terzi. ATTENZIONE: la disciplina dei dati personali prevede un regime di particolare rigore (art. 15): - da un lato si equipara il «trattamento» dei dati personali ad un’attività pericolosa, imponendo al convenuto la prova liberatoria «di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno» (art. 2050 CC); - dall’altro, si estende l’obbligo di riparazione ai danni non patrimoniali (come per i danni derivanti da reato) 50
  • 51. Il diritto alla reputazione DEFINIZIONE Si considera la rappresentazione della persona, in particolare: - onore, complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona - decoro, insieme delle doti fisiche, intellettuali e sociali della persona, che viene tutelato in due sensi: - la coscienza che ciascuno ha di se stesso -> elemento soggettivo - la considerazione da parte dei terzi -> elemento oggettivo -> REPUTAZIONE 51
  • 52. Il diritto alla reputazione Articolo 594 Ingiuria. [I]. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro [341-344] (1). [II]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. [III]. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (2). [IV]. Le pene sono aumentate [64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone [595-599] (2). Articolo 595 Diffamazione. [I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. [II]. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro (1). [III]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità [615-bis], ovvero in atto pubblico [2699 c.c.], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. [IV]. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate [64, 596-599]. 52
  • 53. Il diritto alla reputazione Ciò che interessa su Internet – relativamente alla libertà di espressione – è la diffamazione, che si distingue dall’ingiuria perché il soggetto offeso non è presente. La diffamazione su Internet si configura come aggravata per l’utilizzo di un mezzo di diffusione. Non è necessario che vi sia un’espressione verbale esplicita, essendo sufficiente il significato lesivo dell’onore altrui. Cassazione penale 18 febbraio 2003 n. 3956 Perfeziona la fattispecie di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. la creazione di un sito Internet, recante messaggi ed immagini dal contenuto erotico, al quale viene associato il nome e il recapito telefonico di persona realmente esistente, allo scopo di arrecarle o consentire a terzi molestie e nocumento alla reputazione. Cassazione penale sez. V 1 luglio 2008 n. 31392 La diffamazione tramite internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. Del resto, essendo internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni, tutelato dall'art. 21 cost., che, per essere legittimo, deve essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di 53 critica.
  • 54. Il diritto alla reputazione A garantire la libertà di espressione, provvede un insieme di principi che vengono applicati all’esercizio del diritto di critica, di cronaca, di satira. Si tratta del “decalogo del giornalista”. Cassazione civile sez. I, 18 ottobre 1984 n. 5259 Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dall'art. 21 cost. e regolato dalla l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; c) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato. 54
  • 55. Il diritto alla reputazione Un problema specifico di Internet è dato dall’individuazione del momento di consumazione del reato. In base al funzionamento della rete, si potrebbe sostenere paradossalmente che non è chi inserisce le espressioni diffamatorie a commettere il crimine, ma chi si collega al sito. O meglio, il secondo utente, perché è da questo che si può sostenere che le informazioni sono “diffuse”. In effetti: che lesività ha una diffamazione inserita su un sito che nessuno ha mai visitato? Tribunale Teramo 6 febbraio 2002 Allorché non venga raggiunta la prova della realizzazione dell'evento, rappresentato dalla effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone, diverse dalla persona offesa, deve ritenersi sussistente una mera ipotesi di tentativo, in quanto con l'apertura del sito e l'inserimento dei messaggi offensivi si realizza una condotta idonea tecnicamente e volta in modo non equivoco a diffonderli. Tribunale Teramo 30 gennaio 2002 Allorché la condotta diffamatoria venga posta in essere con l'utilizzazione di un sito internet, è necessaria la prova della realizzazione dell'evento rappresentato dalla effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone, e quindi la circostanza che effettivamente dei visitatori cibernautici siano entrati nel sito. 55
  • 56. Il diritto alla reputazione Vi sono però due ipotesi particolari di diffamazione su Internet, le quali meritano un breve cenno. (1) La diffamazione “automatica”: Google suggest 56
  • 57. Il diritto alla reputazione Tribunale Milano 31 marzo 2011 Deve considerarsi diffamatoria la semplice associazione al nome di una persona con le parole "truffa" e "truffatore", operata dal motore di ricerca attraverso il servizio web search denominato Suggest/Autocomplete. Difatti, l'utente che legge tale abbinamento è indotto immediatamente a dubitare dell'integrità morale del soggetto il cui nome appare associato a tali parole ed a sospettare una condotta non lecita da parte dello stesso. Né appare idonea a svuotare l'abbinamento in oggetto del ritenuto contenuto lesivo, la circostanza che i risultati di ricerca correlati ai due suggerimenti di ricerca di cui si tratta - una volta attivata la ricerca stessa - siano obiettivamente del tutto privi di contenuti offensivi. Il software che consente l'accesso al servizio "Suggest/Autocomplete" costituisce unicamente un'agevolazione offerta da Google ai suoi utenti, la cui eventuale modifica e/o eliminazione non comprimerebbe in alcun modo la libertà degli stessi di accedere alle ricerche offerte dal motore di ricerca Google - alla stessa maniera di quanto accade per gli altri motori di ricerca. Per tale ragione è il risultato improprio ottenuto con l'applicazione di detto sistema a determinare la responsabilità di chi dello stesso si avvale - irrilevante essendo, in tale prospettiva, l'assenza di ogni intenzionalità lesiva nel provider che lo utilizza. […] 57
  • 58. Il diritto alla reputazione (2) La diffamazione “anonima” Cassazione penale sez. V 01 dicembre 2010 n. 8824 Il codice numerico IP costituisce valida prova per accertare la responsabilità penale per diffamazione a carico di un soggetto che opera su un forum web inveendo e diffamando soggetti terzi (nella specie, la Corte ha ritenuto irreale e irrazionale l'assunto difensivo secondo cui un soggetto terzo si fosse impegnato a trasformare un lecito messaggio dell'imputato in uno strumento aggressivo e lesivo della reputazione delle persone offese, atteso che il numero identificativo sulla rete internet mondiale è assegnato in via esclusiva ad un determinato computer connesso;un altro utente delle rete, per realizzare l'intromissione modificativa, avrebbe dovuto conoscere esattamente i dettagliati particolari di tempi e modalità della connessione in cui intromettersi e, inoltre, avrebbe dovuto compiere una complessa e difficile serie di interventi finalizzati all'eliminazione di tracce dell'irregolare intervento invasivo). In questa sentenza si tratta in modo eccessivamente sbrigativo il problema dell’associazione tra indirizzo IP e persona fisica. Inoltre, non si considera che le credenziali di accesso possono essere memorizzate sul browser e, in tal modo, consentire l’accesso anche ad estranei. 58
  • 59. I diritti della persona nei “social networks” Come si diceva all’inizio, i social network realizzano una forma di comunicazione “molti - molti” è diversa dalle precedenti, perché è orizzontale, reticolare, partecipativa. La condivisione delle risorse in qualche modo rende superflua la distinzione tra emittente e destinatario, tra “comunicazione” privata e “diffusione” al pubblico. Evidentemente, la giurisprudenza si trova in difficoltà, perché occorre adottare categorie logiche – e cognitive – del tutto nuove. Esempio ne è questa sentenza, che assolve una condotta diffamatoria su facebook ritenendola luogo in cui si “comunicano” informazioni e non in cui queste vengono “diffuse”. Tribunale Gela 23 novembre 2011 In tema di diffamazione a mezzo internet, ed in par titolare con riferimento a post diffamatori pubblicati su pagine personali di Facebook , alle quali, per accedere, è necessario il consenso del titolare delle pagine medesime, si deve ritenere la comunicazione non potenzialmente diffusiva e pubblica, in quanto, attraverso Facebook (e social network analoghi) si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati i quali hanno chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere ai contenuti delle pagine dallo stesso gestite. (Nel caso di specie l'imputato è stato assolto mancando in via principale la prova dell'elemento strutturale dell'illecito consistente nella comunicazione a terzi). Il problema è: sui social network si “comunicano” messaggi o si “diffondono” informazioni? 59
  • 60. I diritti della persona nei “social networks” In effetti, occorre considerare che dal punto di vista giuridico i social network non sono altro che servizi erogati – generalmente in forma gratuita – agli utenti. Il fatto che i servizi siano gratuiti non significa che essi sono resi come forma di “cortesia”. Sono comunque soggetti al diritto. All’atto dell’iscrizione, viene richiesto all’utente di aderire alle condizioni generali del servizio. Oltre alle regole dell’ordinamento, nei social network quindi hanno efficacia anche le disposizioni contrattuali. Distinguiamo brevemente i due aspetti. 60
  • 61. I diritti della persona nei “social networks” RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE Tribunale Teramo 16 gennaio 2012 I genitori dei minori naturalmente capaci di intendere e di volere, per andare esenti dalla responsabilità di cui all'art. 2048 c.c., devono positivamente dimostrare non solo di avere adempiuto all'onere educativo tramite l'indicazione alla prole di regole, conoscenze o moduli di comportamento nonché nel fornire gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane effettivamente significative per la migliore realizzazione della loro personalità, ma anche di avere poi effettivamente e concretamente controllato che i figli abbiano assimilato l'educazione loro impartita, con la conseguenza che la gravità e la reiterazione delle condotte poste in essere possono essere poi indice del grado di attuazione di una tale opera di verifica. Ai fini dell'esonero dalla loro responsabilità, dunque, i genitori devono in sostanza fornire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, il che, nel caso di illecito commesso attraverso "social network" (nel caso di specie, "facebook"), si concretizza in una limitazione per forza di cose quantitativa e qualitativa dell'accesso alla rete internet. Questa sentenza è in un certo senso “terroristica” perché assume nei genitori una responsabilità che i configura nell’onere di prevedere strumenti tecnologici di filtraggio dei contenuti rispetto alle informazioni condivise dai figli. 61
  • 62. I diritti della persona nei “social networks” RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE Tribunale Monza 3 marzo 2010 In caso di messaggio dal contenuto ingiurioso, inviato tramite un social network da un utente al medesimo registrato e riferibile ad una persona non espressamente citata, ma identificabile con altro utente appartenente al gruppo dei suoi "amici" su quel network, le affermazioni lesive, ove non si possa configurare un "furto di identità", devono ritenersi provenienti dal soggetto a cui nome era stata effettuata la registrazione, il quale è obbligato a risarcire il danno morale subito dalla persona offesa. In questa sentenza si configura una presunzione di corrispondenza tra profilo facebook e identità dell’utente che ne è il titolare. Ne consegue l’attribuzione di responsabilità per i messaggi provenienti dall’account. 62
  • 63. I diritti della persona nei “social networks” RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE Aut. protez. dati person. 6 maggio 2009 n. 1615317 La vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all'attività giornalistica un regime speciale il quale consente al giornalista di diffondere i dati anche senza il consenso degli interessati ma nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e in particolare di quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Ciò posto tuttavia il giornalista è tenuto al rispetto di alcuni principi generali applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati che si traducono nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto verificando anzitutto la loro esattezza. In questo contesto, concretizza un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati e dell'identità personale, raccogliere informazioni non adeguatamente verificare e diffondere dati personali errati (in una fattispecie nella quale alcuni quotidiani avevano diffuso una fotografia tratta da un social network senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella oggetto del fatto di cronaca). Questo provvedimento è significativo perché adegua il “decalogo dei giornalisti” alle informazioni ricavabili dai social networks, specificando l’onere di diligenza da adottare come criterio scriminante rispetto al reato di diffamazione. 63
  • 64. I diritti della persona nei “social networks” PROFILI CONTRATTUALI IN GENERALE Articolo 1341 Codice Civile. Condizioni generali di contratto. [1679] [I]. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1370, 1469-bis ss.]. [II]. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [2964 ss.], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379], tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie [808 c.p.c.] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [6 c.p.c.]. Il grande problema dei social network, in generale, è la mancanza di sottoscrizione da parte dell’utente delle clausole dell’accordo inerente alla fornitura dei servizi. Di solito, vi si prevedono deroghe all’attribuzione di competenza del foro giudiziario, clausole di esonero da responsabilità, facoltà di sospendere il servizio, casi di recesso unilaterale. Queste clausole in base al diritto non sarebbero efficaci. Ma nessuno si lamenta. 64
  • 65. I diritti della persona nei “social networks” PROFILI CONTRATTUALI SPECIFICI: L’ESEMPIO DI FACEBOOK Si considerano in particolare le clausole concernenti i “diritti di proprietà intellettuale” sul materiale inserito sui social network. Proprio oggi Facebook ha invitato gli utenti a partecipare a una discussione sulle modifiche (unilaterali) ai termini del servizio, come se il coinvolgimento “popolare” possa sostituire la formalità del consenso. 65
  • 66. I diritti della persona nei “social networks” Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità https://www.facebook.com/legal/terms 2.- Condivisione dei contenuti e delle informazioni (1) Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video ("Contenuti IP"), l'utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e alle impostazioni delle applicazioni: l'utente concede a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook ("Licenza IP"). La Licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati. (2) Quando l'utente elimina Contenuti IP, questi vengono eliminati in modo simile a quando si svuota il cestino del computer. Tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi vengano conservati come copie di backup per un determinato periodo di tempo (pur non essendo visibili ad altri). 66
  • 67. I diritti della persona nei “social networks” Considerazioni Le clausole sopra riportate: 1.- pongono il problema della compatibilità con l’art. 110 della L. 633/1941, secondo il quale il consenso nel trasferimento dei diritti di utilizzazione dovrebbe essere “provato per iscritto”, a meno che non si ritenga idonea – ma questo dovrebbe essere un giudice a stabilirlo – la produzione dei “log” del sito. 2.- ammettono implicitamente che il materiale rimane memorizzato sul sito anche dopo che è stato eliminato dall’utente, e quindi per un periodo successivo (di durata indeterminata) all’espressione della volontà di revocare la licenza di utilizzo (sempre che l’espressione mediante “fatti concludenti” sia ritenuta sufficiente). 67
  • 68. I diritti della persona nei “social networks” Altre disposizioni 3.- Sicurezza […] (4) Non caricare virus o altri codici dannosi. (6) Non denigrare, intimidire o molestare altri utenti. (7) Non pubblicare contenuti: minatori, pornografici, con incitazioni all'odio o alla violenza, con immagini di nudo o di violenza forte o gratuita. (10) Non usare Facebook per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori. (12) Non favorire o incoraggiare alcuna violazione della presente Dichiarazione o delle nostre normative. 4.- Registrazione e sicurezza dell'account […] (1) Non fornire informazioni personali false su Facebook o creare un account per conto di un'altra persona senza autorizzazione. (5) Non usare Facebook se non ha raggiunto i 13 anni. (8) Non condividere la propria password (o, nel caso degli sviluppatori, la chiave segreta), né consentire ad altri di accedere al proprio account o di eseguire qualsiasi altra azione che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del proprio account. 68
  • 69. I diritti della persona nei “social networks” Altre disposizioni 5.-Protezione dei diritti dei terzi (1) È vietato pubblicare o eseguire azioni su Facebook che costituiscano violazione dei diritti di terzi o delle leggi vigenti in alcun modo. (2) Ci riserviamo il diritto di rimuovere tutti i contenuti o le informazioni che gli utenti pubblicano su Facebook, nei casi in cui si ritenga che violino la presente Dichiarazione o le nostre normative. (3) Facebook fornirà gli strumenti necessari alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale dell'utente. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Come segnalare una violazione della proprietà intellettuale. (4) Se abbiamo eliminato dei contenuti perché considerati in violazione del copyright di terzi, e l'utente che li ha pubblicati ritiene che ci sia stato un errore, ha la possibilità di presentare ricorso. (5) Se l'utente viola ripetutamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi, Facebook disabiliterà il suo account nei casi in cui lo riterrà opportuno. Domande frequenti Cosa devo fare se voglio caricare contenuti su Facebook ma non sono sicuro se ciò viola il copyright di qualcuno? Se non sei sicuro di disporre dei diritti legali necessari per l'utilizzo di contenuti, non caricarli su Facebook. Se hai già caricato contenuti pur non disponendo dei relativi diritti legali, devi rimuoverli. Se non possiedi il copyright dei contenuti che vuoi pubblicare, pubblicarli senza l'autorizzazione del titolare del copyright può costituire una violazione della legge. 69
  • 70. Le nuove forme “partecipative” della “libertà di espressione” Se nei social network prevale la logica “proprietaria” nella cessione dei diritti, esistono altri sistemi, che possono essere definiti “partecipativi” e che rappresenta meglio l’idea di fondo della “condivisione“ delle risorse. In origine questa impostazione si è sviluppata con il “free software”. 70
  • 71. Le nuove forme “partecipative” della “libertà di espressione” In seguito, l’idea del “codice aperto” e della “condivisione“ delle informazioni si è diffusa anche nell’ambito delle opere intellettuali. 71
  • 72. Conclusioni Creatività e concezione “aperta” della conoscenza… http://www.youtube.com/watch?v=5ESWiBYdiN0&feature=plcp 72
  • 73. Conclusioni .. Contro la logica “proprietaria” … «President Barack Obama joins a toast with Technology Business Leaders at a dinner in Woodside 73 http://www.flickr.com/photos/whitehouse/5455525432 (Official White House Photo by Pete Souza), California, Feb. 17, 2011.
  • 74. Domande ? 74

Editor's Notes

  1. Nota
  2. Nota
  3. Nota
  4. Nota
  5. Nota
  6. Nota
  7. Nota
  8. Nota
  9. Nota
  10. Nota
  11. Nota
  12. Nota
  13. Nota
  14. Nota
  15. Nota
  16. Nota
  17. Nota
  18. Nota
  19. Nota
  20. Nota
  21. Nota
  22. Nota
  23. Nota
  24. Nota
  25. Nota
  26. Nota
  27. Nota
  28. Nota
  29. Nota
  30. Nota
  31. Nota
  32. Nota
  33. Nota
  34. Nota
  35. Nota
  36. Nota
  37. Nota
  38. Nota
  39. Nota
  40. Nota
  41. Nota
  42. Nota
  43. Nota
  44. Nota
  45. Nota
  46. Nota
  47. Nota
  48. Nota
  49. Nota
  50. Nota
  51. Nota
  52. Nota
  53. Nota
  54. Nota
  55. Nota
  56. Nota
  57. Nota
  58. Nota
  59. Nota
  60. Nota
  61. Nota
  62. Nota
  63. Nota
  64. Nota
  65. Nota
  66. Nota
  67. Nota
  68. Nota
  69. Nota
  70. Nota
  71. Nota
  72. Nota
  73. Nota