intervento al Workshop "Limiti del diritto e tecno-regolazione", Società Italiana di Filosofia del Diritto - XXX Congresso, Lecce, 15-17 settembre 2016 - “Limiti del diritto”, Venerdì 16 settembre ore 10.00 Complesso Ecotekne Facoltà di Giurisprudenza Via per Monteroni (Lecce)
20151120 Intervento Convegno Este - Public version - No Download
Società dell’Informazione e “diritto artificiale”. Il problema del “controllo” nell’esperienza giuridica contemporanea
1. Federico Costantini
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Udine
[name].[surname]@uniud.it
Società dell’Informazione e “diritto artificiale”.
Il problema del “controllo” nell’esperienza giuridica contemporanea
Workshop - Limiti del diritto e tecno-regolazione
Società Italiana di Filosofia del Diritto - XXX Congresso
Lecce, 15-17 settembre 2016 - “Limiti del diritto”
Venerdì 16 settembre ore 10.00
Complesso Ecotekne
Facoltà di Giurisprudenza
Via per Monteroni (Lecce)
2. 2
<Sommario/>
<Premessa/>
… a proposito dei «limiti» della filosofia contemporanea …
<Introduzione al problema/>
Il «controllo» nell’attuale esperienza giuridica
<Prima questione/>
Il «controllo» nella «Società dell’Informazione»
<Seconda questione/>
Il diritto «artificiale» come strumento «tecnologico» di «controllo»
<Terza questione/>
Il «limite» nel «diritto artificiale»
<Conclusione/>
Valutazioni finali
3. 3
<Premessa/>
«There are more things in heaven
and earth, Horatio, than are
dreamt of in your philosophy»
WILLIAM SHAKESPEARE, The
Tragedy of Hamlet, Prince of
Denmark, 1.5.167-8,
(London 1603)
Frontispiece to the First Quarto
(1603) of William
Shakespeare's Hamlet
(Wikipedia)
University of Wittenberg in 1644 (Wikipedia)
(… per dire che forse il «limite»
non è un problema soltanto del
pensiero contemporaneo …)
6. 6
<Introduzione al problema/>
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in Suppl. ordinario n. 70 alla Gazz. Uff., 30 dicembre 2015,
n. 302). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016) (A).
Art. 1, COMMA 205
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla
nascita del figlio, nonche' il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla
madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014
e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati
sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio e' aumentato a due giorni, che
possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e
facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
… cosa significa «previsti in via sperimentale» ?
… cosa significa «prorogati sperimentalmente» ?
Esempio recente, doppiamente problematico
7. 7
<Introduzione al problema/>
Al di là di eventuali casi concreti, il «fenomeno» rilevato è interessante
almeno sotto due profili:
Perché le disposizioni «sperimentali»
sono un problema?
(2) Filosofia del diritto: La concezione
«sperimentale» della giuridicità come questione
teoretica
(1) Teoria generale del diritto: La configurazione delle «disposizioni
sperimentali» come «nuova» categoria dogmatica
8. 8
<Introduzione al problema/>
Avviso di rettifica alla pubblicazione del «Codice degli Appalti» (Gazzetta
Ufficiale)
(non è questione di «errore umano», come gli errori «di battitura» del
«Codice degli Appalti»)
9. 9
<Introduzione al problema/>
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (in Suppl ordinario n. 93 alla Gazz. Uff.,16
maggio, n. 112) - Codice dell'amministrazione digitale.
Art. 3 Diritto all'uso delle tecnologie
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni , con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i
gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice (1).
[1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle
risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.] (2)
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo (3)
(1) Comma modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.
235.
(2) Comma inizialmente inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(3) Comma inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e sostituito dall' articolo 3, comma 17, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010,
n. 104.
(Non è nemmeno una questione di limitazioni tecnologiche di tipo burocratico, che
peraltro determinano risultati «antiestetici», come un articolo con due commi: «1» e «1
ter»)
10. 10
<Introduzione al problema/>
( e non è nemmeno un episodio di «ignoranza di ritorno» come ce ne sono
tanti, anche in campo di diritto delle nuove tecnologie)
11. 11
<Introduzione al problema/>
Le «disposizioni sperimentali» si distinguono da altre
forme di normatività:
(1) Non riguardano l’efficacia nel tempo, quindi non sono
«provvisorie» o «temporanee», «ultrattive» o «retroattive»
(2) Non sono semplici «comandi», perché non si propongono di
«intervenire» sulle relazioni sociali, ma di orientarle (Kelsen)
(3) Non sono disposizioni «promozionali», perché il legislatore
non si pone un obiettivo più o meno duraturo (Bobbio)
(4) Non si tratta di «soft law», in senso vero e proprio, perché
manca una graduazione della normatività
(5) Non si tratta di «riforme», che si pongono come ideale
momento di «rottura» tra un «prima» e un «dopo»
12. 12
<Introduzione al problema/>
Le disposizioni «sperimentali» piuttosto:
(1) Diminuiscono la «certezza» del diritto, perché minano la
stabilità delle relazioni sociali che vengono costituite o
modificate in loro vigenza
(2) Esaltano la funzione legislativa, o meglio la sua pretesa di
irresponsabilità rispetto alle conseguenze delle norme emanate
o della loro «revoca» (o «ritiro»?)
(3) Prescindono dalla giustizia delle disposizioni, o comunque
eludono il problema del contenuto delle norme, ossia dei valori
trasmessi (ciò che conta è «sperimentare»)
(4) Squalificano i giuristi, anche nel loro ruolo sociale, perché si si
ritrovano ad essere due volte «sudditi» (come cittadini e come
interpreti)
13. 13
<Introduzione al problema/>
In effetti, bisogna riconoscere che:
- Non solo non si persegue la giustizia, ma il diritto stesso non è «preso sul
serio» (Dworkin)
- Nelle «disposizioni sperimentali» il legislatore «gioca» con la società
attraverso lo strumento normativo, cioè verifica attraverso le norme quali
siano le conseguenze di determinate opzioni.
- Non solo i contenuti normativi sono indifferenti (formalismo), ma l’elemento
centrale delle norme è soltanto la verifica degli effetti sulla società:
l’interesse, il valore tutelato, la ratio, tutto il resto passa in secondo piano.
Polemicamente
si potrebbe sostenere questa sottenda una (ennesima) «Nuova Scienza»:
dopo la «patafisica», ecco la «patagiuridica», un diritto «dell’assurdo», una
giuridicità «tanto per fare»
Ma ciò che conta è il «controllo» che viene esercitato
dal legislatore sulla società.
15. 15
<Introduzione al problema/>
Formulazione del problema in termini espliciti
In che termini le «disposizioni sperimentali» costituiscono una forma
di «controllo» e dunque una espressione del «diritto artificiale?». In
che modo si può concepire un qualche «limite» rispetto a tale
concezione?
Di seguito saranno trattate le seguenti questioni.
<Prima questione/>
Il «controllo» nella «Società dell’Informazione»
<Seconda questione/>
Il diritto «artificiale» come strumento «tecnologico» di «controllo»
<Terza questione/>
Il «limite» nel «diritto artificiale»
17. 17
<Prima questione/>
Tre punti meritano attenzione
(1) La concezione del mondo come «infosfera»
(2) Il modello di convivenza noto come «Società
dell’Informazione»
(3) Il modello antropologico dell’ «Inforg»
18. 18
<Prima questione/>
Floridi, Luciano (a cura di), The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected
Era, Cham, Springer International Publishing (Open Access, 2015.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/onlife-manifesto.
Nel corso del 2015 è
stato pubblicato un
«Manifesto», elaborato
per conto dell’Unione
Europea, contenente
contributi molto utili per
comprendere l’attuale
paradigma della
«Società
dell’Informazione».
19. 19
<Prima questione/>
La «infosfera» (aspetto epistemologico), due accezioni (Floridi)
(1) logica «it denotes the whole informational environment constituted by all
informational entities (thus including information agents as well), their properties,
interactions, processes, and mutual relations»;
(2) ontologica «it is a concept that, given an informational ontology, can also be
used as a synonymous with reality, or Being».
-> Noosfera (Teilhard de Chardin)
-> Biosfera (Vernadsky)
20. 20
<Prima questione/>
La «Società dell’Informazione» come modello tecnocratico di
convivenza
(1) dagli inizi degli anni Settanta al 1993
‘infrastruttura tecnologica’, insieme di servizi di carattere tecnologico
(2) dal 1993 al 1999:
Modello economico fondato sulla teoria della crescita endogena o dell’’innovazione’
(3) dal 1999 ad oggi
Modello di convivenza sociale in cui l’innovazione è posta come vero e proprio obiettivo
politico
«Innovation is, above all, a social phenomenon»
(Gren paper on Innovation, 1994, UE, pag. 4)
21. 21
<Prima questione/>
La concezione antropologica, l’ uomo come «inforg»
«informational organisms living and interacting with other
informational agents in the infosphere»
Floridi, The Onlife Manifesto, cit., p. 54.
«connected informational organisms»
Floridi, Internet: Which Future for Organized Knowledge, Frankenstein or Pygmalion?, in «The
Information Society», 12 n. 1 (1996), pp. 5-16; ID, A look into the future impact of ICT on our lives
(preprint), in «The Information Society», (2007), pp. 1-14.
homo poieticus: «a demiurge, who takes care of reality, today
conceptualized as the infosphere, to protect it and make it flourish»
Floridi, The Ethics of Information, London, Oxford University Press, 2013, p. 175.
23. 23
<Seconda questione/>
Cosa si intende per «diritto artificiale»?
Essenzialmente una visione della giuridicità conforme al modello della «società dell’Informazione»
descritto in precedenza, in cui vengono utilizzate le categorie della cibernetica.
Divisione
interna
Ambito Argomenti di «diritto artificiale»
Prima
cibernetica
Sistemi autopoietici
Ordinamento giuridico come sistema
autopoietico
Seconda
cibernetica
Complessità e
interazione tra
sistemi e agenti
Interpretazione, argomentazione, elaborazione
di informazioni giuridiche da parte dell’
«operatore giuridico»
Terza
cibernetica
Soggettività
artificiale
Attribuzione di soggettività agli automi, sistemi
esperti legali.
24. 24
<Seconda questione/>
Che significato si può attribuire al «diritto artificiale»?
«das Rechtssystem das Recht der verwirklichten Freiheit, die Welt des
Geistes aus ihm selbst hervorgebracht, als eine zweite Natur, ist≫
[il sistema del diritto e il regno della liberta realizzata, il
mondo dello spirito che si esprime da se stesso come
seconda natura]
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in Id, Sämtliche Werke,
vol. VII, Hermann Glockner (a cura di), 22 vols., 4 ed., Stuttgart, F. Frommann Verlag (Gunther
Holzboog), 1965 (1821), p. 51 (§. 4: p. 13 nell’edizione del 1821, p. 35 nell’edizione del 1833).
Il diritto come «seconda natura»,
contrapposta a quella biologica, organica, in
cui l’essere umano si trova imprigionato.
25. 25
<Seconda questione/>
«als das erste Produkt des Technischen Zeitalters, als den ersten modernen
Mechanismus großen Stils ansehen, nach einer treffender Formulierung von
Hugo Fischer als die machina machinarum»
C. Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes: Sinn und Fehlschlag eines
politischen Symbols (I ed. 1938), Colonia: Hohenheim, 1982, 53
Irti, Natalino, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, GLF editori Laterza (Sagittari Laterza; 144), 2004, p.
45
Lo Stato come «machina machinarum», prodotto tecnologico per
antonomasia
La società contemporanea come «megamacchina»
SERGE LATOUCHE, La mégamachine. Raison technoscientifique, raison
économique et mythe du progrès. Essais à la mémoire de Jacques Ellul, tr. it. di
Alfredo Salsano, La megamacchina. Ragione tecnoscientifica, ragione economica e
mito del progresso. Saggi in memoria di Jacques Ellul, Torino, Bollati Boringhieri
(Temi; 48), 1995 (1995).
27. 27
<Terza questione/>
La tecnologia come strumento di
liberazione e di divinizzazione
dell’individuo
Jan Cossiers, Prometeo ruba il fuoco, XVII sec.(Wikipedia)
Fattori «culturali» del «nichilismo
giuridico»
«la ‘morte’ di Dio, cioè la perdita di
influenza sociale da parte del
cristianesimo; il rifiuto della metafisica;
l’impossessamento tecnologico della
natura; la lotta storicistica contro la
ragione»
(Irti, Natalino, voce “Nichilismo giuridico”, in Enciclopedia italiana
di scienze, lettere ed arti, Roma: Istituto della Enciclopedia
italiana, 2006, appendice VII: XXI secolo, saggio poi raccolto in
Id., Il salvagente della forma, cit., 100).
28. 28
<Terza questione/>
Morozov, Evgeny, To
save everything, click
here. The folly of
technological
solutionism, New York,
Public Affairs, 2013
«Oggi l’uomo sembra così avere raggiunto una
condizione simile a quella attribuita nelle favole
antiche agli dei pagani: ma anche questi erano
sottomessi alle leggi del fato e della cosmica
Giustizia, e l’uomo dovrà estendere, col dominio
della tecnica, anche il regno del diritto»
Frosini, Vittorio, Il nuovo diritto spaziale, in Teoremi e problemi di
scienza giuridica, Milano, Giuffré (Pubblicazioni della Facoltà di
giurisprudenza (Università di Catania. Facoltà di Giurisprudenza)
68), 1971, p. 261
«l’uomo nuovo nasce, vive e muore in maniera
diversa da quella degli altri uomini che furono
prima di lui. Grazie alla fecondazione artificiale,
può essere partorito da una donna rimasta
vergine»
Frosini, Vittorio, L'uomo artificiale. Etica e diritto nell'era
planetaria, Milano, Spirali (L'Alingua; 46), 1986, p. 8
Frosini, Vittorio, La democrazia nel XXI secolo, Macerata,
Liberilibri (Oche del Campidoglio; 92), 2010 (1997), p. 55
29. 29
<Prima questione/>
Schema convenzionale
«natura» come ordine
cosmologico
«sistema» come
costruzione razionale
Costruzione di una sfera
«juxta propria principia»
Limite come
vincolo da
riconoscere
Limite come
costrizione da
rimuovere
Limite come
antitesi da
superare
31. 31
<Conclusione/>
«Minha alma é uma orquestra oculta; não sei que instrumentos tangem e
rangem, cordas e harpas, tímbales e tambores, dentro de mim. Só me
conheço como sinfonia»
[La mia anima e un’orchestra occulta; non so quali strumenti suonano e
stridono, corde e arpe, timpani e tamburi, dentro di me. Mi conosco solo
come sinfonia]
Fernando Pessoa e Maria José de Lancastre, Livro do Desasocego, Il libro dell’inquietudine di
Bernardo Soares, Milano, Feltrinelli, 1997 (2010), p. 3.
Il naturalismo come espressione dell’inquietudine
contemporanea.
Il controllo come surrogato dell’equilibrio naturale.