2. UUnnaa mmaatteerriiaa iinn ccoonnttiinnuuaa
eevvoolluuzziioonnee
• La definizione delle competenze in
materia di istruzione ha una storia lunga
ed in continua evoluzione
• Non si tratta solo di definire nuovi confini
e nuove competenze, ma anche diversi
strumenti di gestione dei delicati ed
intrecciati rapporti
• Tenteremo di definire i passaggi più
importanti di questo processo, fino alle
due ultime importantissime sentenze del
luglio 2009
3. IIll DD..LL..vvoo 111122//9988
• Attua una prima forma di decentramento
• Le competenze in materia di istruzione tra
Stato, Regioni e Province risultano così
distribuite:
Stato:
• criteri e parametri per l’organizzazione della
rete scolastica (previo parere della Conferenza
Stato-Regioni)
• Valutazione del sistema scolastico
• Assegnazione risorse finanziarie e personale
• Istituti superiori di educazione artistica
• Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
4. IIll DD..LL..vvoo 111122//9988
• Regioni:
1. Programmazione dell’offerta
formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale;
2. Programmazione della rete
scolastica (DPR 233/98)
3. Calendario scolastico;
4. Contributi a scuole non statali;
5. Iniziative e attività di promozione
5. IIll DD..LL..vvoo 111122//9988
• Province e Comuni:
1. Istituzione, soppressione, aggregazione e fusione scuole;
2. Servizi handicap;
3. Uso edifici e attrezzature;
4. Sospensione d’urgenza delle lezioni;
5. Costituzione, controllo e vigilanza, compreso lo scioglimento,
sugli OO.CC. della scuola a livello territoriale (D.L.vo 233/99);
6. Educazione degli adulti;
7. Orientamento scolastico e professionale;
8. Pari opportunità;
9. Interventi perequativi;
10. Dispersione scolastica;
11. Educazione alla salute;
12. Supporto alla continuità didattica fra i vari segmenti scolastici;
13. Fornitura di locali e arredi (con competenze di settore
diversificate)
6. CCoommuunnii
• Inoltre i Comuni (insieme alle Comunità
montane e le Province) hanno competenze
dirette in materia di educazione degli
adulti, interventi di integrazione fra
orientamento scolastico e professionale,
pari opportunità nell’istruzione, continuità
fra le scuole tra loro e con il territorio,
interventi perequativi, dispersione ed
educazione alla salute.
7. IIssttiittuuzziioonnii ssccoollaassttiicchhee
• Competenze delegate all’istituzione
scolastica (art. 14, D.P.R. 275/99)
• Tutte le materie prima indicate in relazione
al proprio territorio
• Carriera scolastica dell’alunno
• Amministrazione e gestione del patrimonio
e delle risorse
• Stato giuridico ed economico non riservato
all’amministrazione centrale e periferica
• Tutta la disciplina giuridica relativa
all’alunno
8. CCoooorrddiinnaammeennttoo ddii ccoommppeetteennzzee
iinntteerrnnee aallllaa ssccuuoollaa
• Gli OO.CC. garantiscono la collegialità delle
decisioni e l’efficacia dell’autonomia
• Il D.S: esercita funzioni di gestione, nel rispetto
delle decisioni degli OO.CC.
• I docenti hanno compiti e responsabilità di
programmazione e attuazione dei programmi di
insegnamento
• Il D.S.G.A. direzione dei servizi di segreteria nel
quadro dell’unità di conduzione affidato al D.S.
• Personale della scuola, genitori, studenti:
partecipano al processo di attuazione e sviluppo
dell’autonomia, assumendo rispettive
responsabilità.
9. RRiissttrruuttttuurraazziioonnee ddeeii
mmiinniisstteerrii
• In attuazione della L.n° 59/97, il riordino dei
Ministeri del D.L.vo 300/99, riforma la P.A.
individuando i nuovi livelli di normazione:
• Numero, funzioni, attribuzioni dei Ministeri (n°
max delle Direzione Generali): livello centrale,
riserva assoluta di legge, D.L.300
• Individuazione Dipartimenti, Segretariati
Generali,, uffici di livello dirigenziale generale,
riserva relativa, DPR (quindi regolamento)
• Articolazione interna delle DD.GG., Uffici di livello
dirigenziale non generale, D.M.
10. SSnneelllliimmeennttoo ddeellll’’aazziioonnee
aammmmiinniissttrraattiivvaa
• Il D.L. 300/99 riduce il nuemro dei
Ministeri fissa in 12 il numero max
dei Ministeri (quasi mai rispettato)
• Il D.L. 217/2001 riporta a 14 il
numero dei Ministeri
• Comunque con il D.L. 300 i Ministeri
saranno organizzati per Dipartimenti
e Segretariati Generali.
11. LL.. nn°° 33 ddeell 1188 oottttoobbrree 22000011
• E’ una legge di riforma costituzionale, quindi
modifica gli assetti istituzionali (modifica degli aa.
114/117 della carta costituzionale)
• La podestà legislativa delle Regioni era solo
residuale, relativa a materie specifiche (istruzione
artigiana e professionale, assistenza scolastica),
vincolata al rispetto dei principi generali fissati
dallo Stato
• La L. n° 3 rovescia le precedenti posizioni e
introduce tre livelli di esercizio della podestà
legislativa:
- esclusiva
- concorrente
- residuale
12. EEsscclluussiivvaa
• Ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli
Enti pubblici nazionali
• Individuazione dei L.E.P., diritti
sociali e civili che devono essere
garantiti in tutto il territorio
nazionale
• Norme generali sull’istruzione
13. CCoonnccoorrrreennttee
• Esercitata dalle Regioni, nel quadro
dei principi fondamentali definiti con
leggi dello Stato.
• L’istruzione è tra le materie
concorrenti, salva “l’autonomia delle
scuole” (le altre materie sono
elencate nell’art. 117)
14. RReessiidduuaallee
• In tutte le materie non
espressamente riservate alla
legislazione statale
16. PPrriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii
• Linee generali, che disegnano un
riferimento coerente, a cui si ispira il
quadro normativo (es. efficienza, efficacia,
legalità, economicità)
• Anche se non espressamente indicati, si
ricavano dal quadro normativo generale
• Si tratta di elementi “informatori”, che
vincola le norme ed è incapace di vivere
da solo nell’ordinamento
17. AAllccuunnii pprriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii
• Partecipazione nella gestione della scuola
(art. 3, D.L.vo 297/94)
• Pluralismo culturale (art. 1, co. 2,
D.P.R.275/99)
aaaarrrrtttt.... 1111,,,, ccccoooo.... 2222,,,, DDDD....PPPP....RRRR....222277775555////99999999))))
• Perseguimento del successo formativo
degli alunni (art. 1, co. 2, D.P.R.275/99)
si tratta di enucleare elementi che hanno il
potere di “informare” la norma
18. PPrriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii
• Agevolazione del servizio scolastico
• Libertà di scelta educativa delle famiglie
• Pluralità delle opzioni metodologiche
• Integrazione e miglior utilizzo delle strutture e
delle risorse
• L’uso delle tecnologie innovative
• Il coordinamento con il contesto territoriale
• Il principio di legalità
• Il principio della tipicità degli atti amministrativi
• Il principio del giusto procedimento…….
19. NNoorrmmee ggeenneerraallii
• Disciplina unitaria del sistema di istruzione
che non si esaurisce in un ambito limitato
e, quindi, trova applicazione su tutto il
territorio nazionale (es. D.P.R. 275/99)
• Sono norme destinate a garantire un
assetto e un disegno complessivo unitario
• Sono vere e proprie regole da applicare,
invece i principi generali non sono norme
da applicare ma criteri ispiratori della
normativa
20. IInn mmaatteerriiaa ddii iissttrruuzziioonnee
• Le norme generali, in materia di
istruzione, sono sorrette da esigenze
unitarie, quindi applicabili al di là
dell’ambito propriamente regionale,
allo scopo di definire un SISTEMA
nazionale, unitario, di istruzione.
21. LL..EE..PP..
• Strumento giuridico destinato a
contrastare le diversificazioni tipiche di un
sistema decentrato
• Sono i contenuti essenziali dei diritti civili e
sociali, tesi a garantire prestazioni
garantite di servizi a tutti i cittadini e su
tutto il territorio nazionale
• La Corte Costituzionale gli ha attribuito il
compito di definire un livello (standard)
destinato a garantire, ad esempio,
l’effettiva fruizione del diritto all’istruzione
22. LL..EE..PP..
• Requisiti di accesso alle scuole degli alunni (età anagrafica)
• Requisiti di formazione e reclutamento dei docenti, anche a
garanzia della libertà di insegnamento
• Diritti di partecipazione, anche collegiale, degli studenti e delle
famiglie
• Sistemi di valutazione degli apprendimenti
• Valore legale dei titoli di studio
• Disciplina degli esami
• Paramenti quantitativi generali per la formazione delle classi
• Parametri quantitativi generali in materia di integrazione degli
alunni diversamente abili
• L’oggetto dei L.E.P. viene individuato dal legislatore statale sulla
base dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità
• Sono sindacabili dalla Corte Costituzionale
• Possono essere solo ampliati dalle Regioni
23. LL’’aauuttoonnoommiiaa ssccoollaassttiiccaa
• L’art. 117 attribuisce alle Regioni una podestà di
legislazione concorrente in materia di istruzione,
fatta salva l’autonomia delle scuole.
• Non è una podestà totale di autodeterminazione,
infatti l’art. 1 del D.P.R. 275/99 stabilisce che le
scuole sono espressione di autonomia funzionale
e realizzano l’o.f., nel rispetto delle funzioni
attribuite alle Regioni e dei compiti e delle
funzioni attribuite agli EE.LL. per effetto del D.L.
112/98
• Non è il D.P.R. 275/99 ad essere tutelato
costituzionalmente ma il diritto di adeguati spazi
di autodeterminazione funzionale delle scuole.
24. LL’’aauuttoonnoommiiaa ffiinnaannzziiaarriiaa
• Il principio di autonomia finanziaria non riguarda solo le
scuole
• L’art. 119 stabilisce che le autonomie locali dell’art. 114
(Città metropolitane, Comuni, Province, Regioni) sono
titolari di autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
applicano tributi ed entrate propri, partecipano al gettito
dei tributi erariali riferiti al territorio di propria competenza
• La norma esclude la ammissibilità di finanziamenti statali a
destinazione vincolata riferiti alle legislazione residuale o
concorrente delle Regioni
• Lo Stato può erogare fondi agli Enti autonomi, ma questi
fondi devono confluire in modo indistinto nel bilancio
dell’ente e vengono impiegate dell’ente stesso secondo
autonome collocazioni nei capitoli di bilancio
• Lo Stato può, altresì, finanziare direttamente risorse
aggiuntive per interventi speciali in favore di determinati
enti o azioni
25. LLaa qquueessttiioonnee ddeeggllii oorrggaanniiccii
• La materia lascia spazi di interpretazione
tutt’altro che chiari e definiti
• Ad esempio le Regioni rivendicano competenze
anche in materia di distribuzione del personale
nelle scuole (organici) e una sentenza della Corte
Costituzionale, la n.13/2004, ha stabilito che la
competenza è legittima e potrà essere esercitata
quando le Regioni si doteranno di una
organizzazione istituzionale idonea alla funzione.
• Vedremo in seguito che la sentenza n°200/2009
offre nuove interpretazioni del disposto normativo
citato, riservando al competenza relativa agli
organici allo Stato.
26. II ppootteerrii ssoossttiittuuttiivvii
• L’art. 120 della Costituzione disciplina i poteri
sostituivi del Governo rispetto alle autonomie
locali. Vengono esercitati in caso:
1. Mancato rispetto delle norme e dei trattati
internazionali o della normativa comunitaria
2. Pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza
pubblica
3. Quando venga meno la tutela dei L.E.P.
I poteri sostitutivi devono essere esercitati nel
rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale
collaborazione
27. Principio ddii ssuussssiiddiiaarriieettàà ee ddii
lleeaallee ccoollllaabboorraazziioonnee
• Sussidiarietà: lo Stato interviene solo in caso di
inerzia o carenza di interventi da parte dell’ente
deputato al compito
• Leale collaborazione: già essiteva, ma ha assunto
rilievo costituzionale con la legge n° 3 di riforma
costituzionale.
• Legge n° 400/88 già definiva i compiti della
Conferenza Stato/Regioni: “informazione,
consultazione e raccordo in materia di indirizzi di
politica generale suscettibili di incidere nella
materie di competenza regionale, esclusi gli
indirizzi relativi alla politica estera, alla difesa, alla
sicurezza nazionale, alla giustizia”
28. LLaa lleeggggee nn°° 113311//22000033
• Successiva alla modifica del titolo V, la L.
n° 131 ha previsto, per lo Stato, la facoltà
generalizzata di indire la Conferenza
Stato/Regioni, esercitabile anche al di fuori
di precise disposizioni di legge, al fine di
coordinare la legislazione statale e
regionale, perseguire posizioni unitarie e
obiettivi comuni.
• Con questa legge sono stati aboliti gli atti
di indirizzo e coordinamento che lo Stato
adottava per orientare l’azione legislativa
delle Regioni
29. LLaa CCoonnffeerreennzzaa SSttaattoo--RReeggiioonnii
• Il tipo di intese che scaturiscono dalla conferenza
in questione possono essere:
• Forti quando impongono una codecisione, ovvero
un vero e proprio accordo fra le parti, quale
condizione necessaria affinchè l’atto sia adottato
o produca i propri effetti giuridici
• Deboli quando una delle due parti può decidere
autonomamente, purchè vengano indicati i motivi
che impediscono l’accordo e le ragioni che
pregiudicano la codecisione.
• In caso di controversia tra le competenze è la
Corte Costituzionale che interviene e, quindi,
anche in questo caso, interviene per definire la
natura giuridica dell’intesa
30. • Ad esempio la Corte Costituzionale ha
ritenuto che l’anticipo delle iscrizioni
richiedesse solo una intesa debole, così
come il decreto di adozione degli organici
richiede una consultazione della
Conferenza, ma può essere adottato anche
in caso di parere negativo
• Invece la riforma della scuola secondaria
dovrebbe prevedere una intesa forte in
quanto alcune delle materie ricadono sotto
la competenza diretta delle regioni, ma
non è stato così.
31. Altri ssttrruummeennttii ddii nneeggoozziiaazziioonnee
NNeeggoozzii ggiiuurriiddiiccii
• L. n° 241/90, capo IV, Conferenze di Servizio
(aa.14, bis, ter,quat, quinquies…), accordi fra
Pubbliche Amministrazioni (a.15), accordi in
materia di finanza di progetto (a.16)
• Via di mezzo fra Provvedimento e contratto, si
concretizza come un provvedimento
amministrativo,ma è assoggettato alle norme del
c.c. in materia di contratti
• Dalla 241: fase dell’iniziativa (Conferenza di
servizi),fase dell’accordo, fase conclusiva e fase
integrativa dell’efficacia
32. AAccccoorrddoo ddii pprrooggrraammmmaa ee ddii
rreettee
• L.142/90, consente forme di accordo tra Comuni;
Province, soggetti pubblici, amministrazioni
statali, per raggiungere propri fini istituzionali
• D.P.R. 275/99, art. 9, “Ampliamento dell’O.F.
attraverso reti e convenzioni”
• Art. 11, ampliamento dell’O.F. attraverso accordi
istituzionali, integrazioni fra sistemi e convenzioni
• aa. 137 e 138 del D.L.vo 112/98: interazione fra
formazione e istruzione in materia di dispersione
scolastica, educazione alla salute, orientamento
scolastico e professionale degli adulti
33. TTiippii ddii aaccccoorrddoo ddii
pprrooggrraammmmaa
• Programmazione negoziata: riferita ad una
unica finalità di sviluppo a valutare
complessivamente
• Intesa istituzionale di programma: tra
soggetti istituzionali, per un piano
pluriennale di interventi
• Accordo di programma quadro:
programma di interventi fra soggetti
istituzionali su questione di competenza
comune, di solito pluriennale
34. LLaa ccoonnvveennzziioonnee
• Negozio giuridico bilaterale, richiamato
direttamente dall’art. 21 della L. 59/97,
dalla L. 58/98 e L.142/90
• E’ un atto formale, deliberato e vincolante
rispetto al fine
• Tra università statali e non statali,
istituzioni scolastiche, enti e associazioni,
agenzie che operano sul territorio
35. IIll ccoonnssoorrzziioo
• Forma stabile di associazione, di persone
fisiche o giuridiche, per la gestione o la
realizzazione di particolari attività
• Quello fra scuole è un consorzio
amministrativo o consorzio di servizi
• Dà luogo ad una persona giuridica
pubblica, quindi ente autarchico
istituzionale, ovvero è composto da enti
che hanno autonomia e personalità
giuridica
• Il consorzio è regolato da uno Statuto che
rende formale l’accordo fra le parti
36. LLee iinntteessee
• Sono accordi più deboli, riguardano una
serie di iniziative, anche finalizzate al
conseguimento dei fini di una delle
istituzioni
• Può precedere una convenzione o un
accordo di programma
• Può avere ad oggetto anche l’utilizzo di un
servizio, per es per l’handicap, o le risorse
dell’Ente locale, di una scuola
particolarmente attrezzata, ecc..
37. UUnn rraappppoorrttoo aannccoorraa nnoonn ddeell
ttuuttttoo ddeeffiinniittoo
• Le nuove disposizioni trovano difficoltà
nell’attuazione per due ordini di motivi:
• Da una parte prefigurano un cambiamento
radicale di mentalità al quale i vari legislatori si
adeguano in modo alle volte contradditorio,
aleatorio e sfumato, generando una sorta di
sovrapposizioni e attribuzioni ambigue che
richiedono, poi, lunghi e difficoltosi sforzi
interpretativi
• Dall’altra prefigurano competenze e responsabilità
in capo a organi istituzionali non ancora pronti ad
affrontarli (vacatio legis eccessiva)
38. Gli uullttiimmii iinntteerrvveennttii ddeellllaa CCoorrttee
CCoossttiittuuzziioonnaallee
• La Corte Costituzionale è intervenuta,
recentemente, con due sentenze molto importanti
relative all’attribuzione delle competenze in
materia di istruzione fra Stato e Regioni
• La n° 200 del 2 luglio 2009, riguardante il
ricorso presentato dalle Regioni contro l’art. 64
del D.L. 122/08, poi convertito in L.133/2008
• La n° 213 del 14 luglio 2009,riguardante il
ricorso presentato dallo Stato contro le decisioni
della provincia autonoma di Bolzano
• Esito (molto importante) sostanziale: le richieste
delle Regioni sono state debolmente accolte,
quelle dello Stato integralmente………
39. LLee RReeggiioonnii ccoonnttrroo lloo SSttaattoo
((sseenntteennzzaa nn°° 220000//22000099))
• Ricorrevano contro le decisioni della 133/08 perché ritenute
lesive delle proprie prerogative, in particolare:
• Organizzazione scolastica, relativamente all’incremento del
rapporto numerico docente-alunni, che la legge vuole
innalzare avvicinandolo agli standard europei e la revisione
dei criteri e dei parametri fissati per la definizione degli
organici del personale ATA
• Esercizio della podestà regolamentare, in relazione alla
adozione, previo parere della Conferenza unificata, di un
“piano programmatico” volto alla razionalizzazione e
all’efficace utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili”, nonché all’intenzione di delegiferare alcune
competenze in materia di assetto ordinamentale del
sistema scolastico (organizzativo e didattico) affidandolo
alla podestà regolamentale
40. LLee RReeggiioonnii ccoonnttrroo lloo SSttaattoo
• La programmazione dell’o.f., con
riferimento agli interventi di
razionalizzazione del sistema
• Dimensionamento della rete scolastica,
con riferimento alle modalità di
realizzazione della riduzione delle scuole
nei vari territori, con necessarie ricadute
sulla qualità dei servizi che devono essere
decentrati.
41. Lo Stato ccoonnttrroo llee RReeggiioonnii
((sseenntteennzzaa nn°° 221133//0099))
• La Presidenza del Consiglio dei
Ministri aveva impugnato una legge
della provincia autonoma di Bolzano
con la quale:
• Aveva istituito uno speciale esame
conclusivo dei corsi di studio
secondari superiori professionali, solo
su 5 materie fondamentali + 1 delle
materie caratterizzanti l’indirizzo
42. Lo Stato ccoonnttrroo llee RReeggiioonnii
((sseenntteennzzaa nn°° 221133//0099))
• Inoltre, diversamente da quanto
stabilito con la L. n° 53/2003 e l’art.
6 del D.P.R. 257/2000, aveva
disposto che il passaggio dal 3° anno
dei corsi professionali al 4° dell’istru-zione
professionale statale avvenisse
solo tramite prove sulle due aree
principali, della lingua italiane e della
matematica.
43. LLee ddeecciissiioonnii pprreecceeddeennttii
• Fino agli anni ’90, nonostante la Costituzione fosse
orientata al decentramento regionale i giudici si erano
sempre orientati per un’interpretazione statalista.
• In seguito l’orientamento si modificò con l’avvento di una
prospettiva decentralizzatrice che portò fino alla revisione
costituzionale del 2001
• Ma il novello art. 117, invece di definire in modo chiaro le
responsabilità, aprì una stagione di ambiguità e difficoltà
interpretative
• Non solo è difficilissimo definire le materie separando la
giurisdizione in base all’argomento o alla finalità che
attraverso quell’argomento di intende raggiungere, ma il
quadro si è fatto complicato perché per molte materie si è
inteso suddividere ambiti di responsabilità diverse
all’interno della materia stessa.
44. LLaa ttrraammaa ddeellll’’aarrtt.. 111177
• L’art. 117 prefigura un federalismo scolastico, ridisegnando
l’intera trama dei rapporti tra Stato e Regione in materia di
istruzione.
• La cosa veramente difficile è stabilire con precisione quando si
siano superati i limiti di competenza, tenendo conto che:
1. è affievolito il principio di gerarchia delle fonti
2. Lo Stato è legittimato ad intervenire non solo per le materie di
propria competenza, ma anche sussidiando l’ente preposto
qualora questo si dimostri incapace di intervenire
3. La legge statale, anche se viola la Costituzione in materia di
ripartizione delle competenze , mantiene la propria validità
fintanto che le Regioni provvedano d esercitare in concreto le
proprie prerogative
4. L’ordinamento giuridico è unitario, ovvero, in caso di
illegittimità, il legislatore regionale mai potrà disapplicare una
legge dello Stato ma potrà solo ricorrere alla Corte
Costituzionale
45. LLee mmaatteerriiee mmiissttee
• Altro e più difficile discorso per le
materie miste, ovvero materie che
attengono per un ambito allo Stato e
per un altro alle Regioni
• Per non parlare di ambiti che non
sono materie da enumerare, ma
delle vere e proprie non materie,
come per esempio i .L.E.P.
46. LL’’iissttrruuzziioonnee
• È materia di competenza esclusiva (lo
Stato detta le norme generali) e
concorrente (lo Stato detta i principi
fondamentali e e le Regioni li dettagliano)
• L’istruzione professionale, invece, è di
competenza residuale regionale, non è
elencata nei commi 2 e 3 del 117, ma è
affidata alle Regioni dal co. 4. Allo Stato
restano altri titoli di legittimazione (L.E.P.)
47. LLee nnoovviittàà ddeellllaa sseenntteennzzaa nn°°
221133//0099
• Pone la materia degli esami di stato e conclusivi
del ciclo di istruzione secondario, così come le
norme che concernono il passaggio fra sistemi,
tra i principi fondamentali della materia
dell’istruzione.
• Il primo perché, ai sensi dell’art. 333 della
Costituzione, consente di acquisire un titolo di
studio che abilita al passaggio da un ciclo di
istruzione all’altro su tutto il territorio nazionale.
• Il secondo perchè trattasi di passaggio fra due
sistemi (uno statale ed uno no), e per connettere
i due sistemi vanno adottate norme di raccordo
necessariamente poste dallo Stato, visto che
debbono valere su tutto il territorio nazionale.
48. LLaa sseenntteennzzaa nn°°220000//0099
• Fa luce sulle norme generali, sono quelle
discipline che caratterizzano unitariamente
l’ordinamento dell’istruzione (elementi unitari
e comuni del sistema scolastico nazionale)
• Sono già definite nella Costituzione (art. 33 e
34): la Repubblica detta le norme generali
sull’istruzione…. relative a:
1. Istituzione delle scuole di ogni ordine e grado
(a. 33, co.2)
2. Diritto di enti o privati di istituire scuole senza
oneri per lo Stato (a.33, co.3)
49. 3. Parità tra scuole statali e non statali (a.
33, co.4)
4. Ammissione e conclusione dei percorsi
attraverso esami di stato (a.33, co.5)
5. Apertura della scuola a tutti (art. 34,
co.1)
6. Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione
(art. 34, co. 2)
7. Diritto degli alunni capaci e meritevoli di
raggiungere i più alti gradi dell’istruzione
(a.34, co.3 e 4)
50. SSeemmpprree llaa sseenntteennzzaa nn°°220000
• Considera il complesso di norme imposte con la L.
n° 53 del 2003 e successivi decreti attuativi (D.L.
59/04, 286/04, 76, 77, 226 e 227 del 2005)
come un complesso di disposizioni ascrivibili alla
categoria delle norme generali:
• Definizione generale e complessiva del sistema
educativo e di istruzione, nelle sue caratteristiche
e nelle sue finalità
• Regolazione del sistema di accesso e regolazione
del diritto-dovere
• Previsione generale dei contenuti dei programmi
e dei Piani di Studio, per quanto attiene alla
quota nazionale
51. • Previsione e regolamentazione delle prove che
consentono il passaggio ai diversi cicli
• Definizione degli standard formativi minimi
richiesti per la spendibilità dei titoli di studio
• Definizione generale dei percorsi tra istruzione e
formazione per i diversi profili educativi, culturali
e professionali, e la possibilità di passare da un
percorso all’altro
• L’attribuzione agli insegnanti della stessa
istituzione scolastica delle competenze in materia
di valutazione degli alunni
• I principi della valutazione complessiva del
sistema
• Il modello di alternanza scuola-lavoro
• I principi su cui si basa la formazione degli
insegnanti
52. e per vviiaa iinntteerrpprreettaattiivvaa llaa CCoorrttee
rriittiieennee cchhee ssiiaannoo nnoorrmmee ggeenneerraallii
aanncchhee....
• Quelle riguardanti l’autonomia funzionale
delle ii.ss. (a. 21., L.59/97)
• Quelle sull’assetto degli OO.CC.
(D.L.233/99)
• Quelle sulla parità scolastica e sul diritto
all’istruzione (L. 62/2000)
• Inoltre aggiunge che a questo schema ci si
deve rifare quando si deve interpretare se
una norma appartiene o meno alla
competenza generale dello Stato
53. Definizione ddii nnoorrmmee ggeenneerraallii
((sseenntteennzzaa nn°°220000//0099))
• Le disposizioni statali che definiscono la struttura portante
del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di
essere applicate in modo unitario ed uniforme in tutto il
territorio nazionale, assicurando, mediante una o.f.
omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti
che fruiscono del servizio scolastico (interesse primario, di
rilievo costituzionale),nonché la libertà di istituire scuole e
la parità tra scuole statali e non statali, ecc..(vedi slide
precedente)
• Dette norme non necessitano di ulteriori svolgimenti
normativi a livello di legislazione regionale. Delineano le
basi del sistema nazionale di istruzione e sono funzionali,
anche nei loro profili di rilevanza organizzativa, e sono
funzionali a delineare l’identità culturale del paese, nel
rispetto della libertà di insegnamento di cui all’ art. 33 della
Costituzione
54. PPrriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii ((sseenntt..
220000//0099))
• Quelle norme che, pur dettando elementi
di base del sistema comuni a tutto il
territorio nazionale, non sono riconducibili
alla struttura essenziale che caratterizza il
sistema e necessitano, per la loro
attuazione, dell’intervento del legislatore
regionale
• I principi fondamentali operano come
un raccordo tra le norme generali
dello Stato e le enorme di competenza
delle Regioni
55. LLaa sseenntteennzzaa 220000//22000099
• Stabilisce che
» il dimensionamento della rete scolastica
» la programmazione dell’o.f. in sede regionale
• attengono ai principi fondamentali
• Riconosce la podestà regolamentare
(anche delegificativa) dello Stato per
materie che attengono alle norme
generali. Anche il Consiglio di Stato ha
confermato questa linea interpretativa.
56. LLaa ccoommppeetteennzzaa eesscclluussiivvaa:: ii
LL..EE..PP..
• LA Costituzione attribuisce tre materie di legislazione
esclusiva allo Stato:
» I L.E.P.
» L’organizzazione amministrativa
» L’ordinamento civile
• In particolare i LEP rappresentano un meccanismo tecnico-giuridico
destinato a controbilanciare le diversificazioni
connaturali al decentramento
• L.E.P. = standard di prestazioni capaci di assicurare
adeguata omogeneità nella fruizione di prestazioni su tutto
il territorio nazionale e per tutti i cittadini (principio di
uguaglianza)
• Una sorta di interferenza statale in qualsiasi materia
57. II LL..EE..PP.. nneellll’’iissttrruuzziioonnee
• I requisiti soggettivi (tra cui l’età anagrafica) di accesso alle
scuole
• I requisiti e le modalità generali di formazione e
reclutamento del personale delle scuole
• I diritti di partecipazione e i doveri di famiglie e alunni
• La valutazione del rendimento scolastico
• La disciplina contenutistica per gli esami
• I parametri quantitativi generali per la formazione delle
classi
• I parametri quantitativi generali riferibili all’integrazione
scolastica di disabili o soggetti in situazione di svantaggio
• Taluni parametri di massima per la programmazione della
rete scolastica
• Aspetti e profili concernenti risorse e standard di
funzionamento e organizzazione dei servizi resi ai cittadini
58. LL’’oorrddiinnaammeennttoo cciivviillee
• Fondamentale anche in questo ambito lo
stringato richiamo della sentenza n°200 che pone
fine ad una delle questioni di cui maggiormente si
è sentito parlare: la questione degli organici del
personale
• La disciplina privatistica del rapporto di lavoro del
personale della scuola si iscrive nell’ambito
dell’ordinamento civile, che è di competenza dello
Stato.
• Pertanto viene ribadita la statualità della
disciplina degli organici quale titolo di
legittimazione di competenza esclusiva dello
Stato
59. LLaa pprrooggrraammmmaazziioonnee ddeellllaa rreettee
ssccoollaassttiiccaa
• Anche questo tema vanta annose questioni
• È uno delle questioni adite sulle quali si è
pronunciata la C.Costituzionale
• Di fatto la sentenza del 2004, peraltro preceduta
dal d.l.112, avevano spinto verso la
radicalizzazione delle competenze regionali in
materia di programmazione della rete scolastica.
• In virtù di queste norme le Regioni ricorrevano
contro lo Stato, contro, cioè, il cosidetto “piano
programmatico” dell’art. 64 del d.l.112/2008
60. LLaa sseenntteennzzaa nn°° 220000
• Chiarisce definitivamente che la
programmazione dell’o.f. di competenza
delle regioni è solo quella “operante sul
singolo territorio regionale, definita sulla
base delle proposte degli enti locali
interessati”
• Esiste, però, un livello superiore e
nazionale di pianificazione dell’o.f., con il
quale ciascuno dei livelli regionali deve
raccordarsi
61. • Programmazione nazionale=classi di
concorso, curricoli, criteri formazione
classi, linee di organizzazione
didattica dei vari cicli, criteri e
parametri degli organici, …
• Programmazione regionale= quella
relativa alla distribuzione delle scuole
sul territorio
62. DDuuee lliivveellllii ddii oorrggaanniizzzzaazziioonnee
• Nazionale, che riguarda i parametri
e gli standard necessari a garantire
uniformità nella distruzione e nella
qualità del servizio scolastico
• Regionale, che riguarda
l’adeguamento dei profili
organizzativi alle singole realtà
territoriali (cd. Dimensionamento)