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LLaa rriiffoorrmmaa ddeellllee 
aauuttoonnoommiiee 
llooccaallii
UUnnaa mmaatteerriiaa iinn ccoonnttiinnuuaa 
eevvoolluuzziioonnee 
• La definizione delle competenze in 
materia di istruzione ha una storia lunga 
ed in continua evoluzione 
• Non si tratta solo di definire nuovi confini 
e nuove competenze, ma anche diversi 
strumenti di gestione dei delicati ed 
intrecciati rapporti 
• Tenteremo di definire i passaggi più 
importanti di questo processo, fino alle 
due ultime importantissime sentenze del 
luglio 2009
IIll DD..LL..vvoo 111122//9988 
• Attua una prima forma di decentramento 
• Le competenze in materia di istruzione tra 
Stato, Regioni e Province risultano così 
distribuite: 
Stato: 
• criteri e parametri per l’organizzazione della 
rete scolastica (previo parere della Conferenza 
Stato-Regioni) 
• Valutazione del sistema scolastico 
• Assegnazione risorse finanziarie e personale 
• Istituti superiori di educazione artistica 
• Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
IIll DD..LL..vvoo 111122//9988 
• Regioni: 
1. Programmazione dell’offerta 
formativa integrata tra istruzione e 
formazione professionale; 
2. Programmazione della rete 
scolastica (DPR 233/98) 
3. Calendario scolastico; 
4. Contributi a scuole non statali; 
5. Iniziative e attività di promozione
IIll DD..LL..vvoo 111122//9988 
• Province e Comuni: 
1. Istituzione, soppressione, aggregazione e fusione scuole; 
2. Servizi handicap; 
3. Uso edifici e attrezzature; 
4. Sospensione d’urgenza delle lezioni; 
5. Costituzione, controllo e vigilanza, compreso lo scioglimento, 
sugli OO.CC. della scuola a livello territoriale (D.L.vo 233/99); 
6. Educazione degli adulti; 
7. Orientamento scolastico e professionale; 
8. Pari opportunità; 
9. Interventi perequativi; 
10. Dispersione scolastica; 
11. Educazione alla salute; 
12. Supporto alla continuità didattica fra i vari segmenti scolastici; 
13. Fornitura di locali e arredi (con competenze di settore 
diversificate)
CCoommuunnii 
• Inoltre i Comuni (insieme alle Comunità 
montane e le Province) hanno competenze 
dirette in materia di educazione degli 
adulti, interventi di integrazione fra 
orientamento scolastico e professionale, 
pari opportunità nell’istruzione, continuità 
fra le scuole tra loro e con il territorio, 
interventi perequativi, dispersione ed 
educazione alla salute.
IIssttiittuuzziioonnii ssccoollaassttiicchhee 
• Competenze delegate all’istituzione 
scolastica (art. 14, D.P.R. 275/99) 
• Tutte le materie prima indicate in relazione 
al proprio territorio 
• Carriera scolastica dell’alunno 
• Amministrazione e gestione del patrimonio 
e delle risorse 
• Stato giuridico ed economico non riservato 
all’amministrazione centrale e periferica 
• Tutta la disciplina giuridica relativa 
all’alunno
CCoooorrddiinnaammeennttoo ddii ccoommppeetteennzzee 
iinntteerrnnee aallllaa ssccuuoollaa 
• Gli OO.CC. garantiscono la collegialità delle 
decisioni e l’efficacia dell’autonomia 
• Il D.S: esercita funzioni di gestione, nel rispetto 
delle decisioni degli OO.CC. 
• I docenti hanno compiti e responsabilità di 
programmazione e attuazione dei programmi di 
insegnamento 
• Il D.S.G.A. direzione dei servizi di segreteria nel 
quadro dell’unità di conduzione affidato al D.S. 
• Personale della scuola, genitori, studenti: 
partecipano al processo di attuazione e sviluppo 
dell’autonomia, assumendo rispettive 
responsabilità.
RRiissttrruuttttuurraazziioonnee ddeeii 
mmiinniisstteerrii 
• In attuazione della L.n° 59/97, il riordino dei 
Ministeri del D.L.vo 300/99, riforma la P.A. 
individuando i nuovi livelli di normazione: 
• Numero, funzioni, attribuzioni dei Ministeri (n° 
max delle Direzione Generali): livello centrale, 
riserva assoluta di legge, D.L.300 
• Individuazione Dipartimenti, Segretariati 
Generali,, uffici di livello dirigenziale generale, 
riserva relativa, DPR (quindi regolamento) 
• Articolazione interna delle DD.GG., Uffici di livello 
dirigenziale non generale, D.M.
SSnneelllliimmeennttoo ddeellll’’aazziioonnee 
aammmmiinniissttrraattiivvaa 
• Il D.L. 300/99 riduce il nuemro dei 
Ministeri fissa in 12 il numero max 
dei Ministeri (quasi mai rispettato) 
• Il D.L. 217/2001 riporta a 14 il 
numero dei Ministeri 
• Comunque con il D.L. 300 i Ministeri 
saranno organizzati per Dipartimenti 
e Segretariati Generali.
LL.. nn°° 33 ddeell 1188 oottttoobbrree 22000011 
• E’ una legge di riforma costituzionale, quindi 
modifica gli assetti istituzionali (modifica degli aa. 
114/117 della carta costituzionale) 
• La podestà legislativa delle Regioni era solo 
residuale, relativa a materie specifiche (istruzione 
artigiana e professionale, assistenza scolastica), 
vincolata al rispetto dei principi generali fissati 
dallo Stato 
• La L. n° 3 rovescia le precedenti posizioni e 
introduce tre livelli di esercizio della podestà 
legislativa: 
- esclusiva 
- concorrente 
- residuale
EEsscclluussiivvaa 
• Ordinamento e organizzazione 
amministrativa dello Stato e degli 
Enti pubblici nazionali 
• Individuazione dei L.E.P., diritti 
sociali e civili che devono essere 
garantiti in tutto il territorio 
nazionale 
• Norme generali sull’istruzione
CCoonnccoorrrreennttee 
• Esercitata dalle Regioni, nel quadro 
dei principi fondamentali definiti con 
leggi dello Stato. 
• L’istruzione è tra le materie 
concorrenti, salva “l’autonomia delle 
scuole” (le altre materie sono 
elencate nell’art. 117)
RReessiidduuaallee 
• In tutte le materie non 
espressamente riservate alla 
legislazione statale
LLaa ppooddeessttàà lleeggiissllaattiivvaa ddeelllloo 
SSttaattoo ((eesscclluussiivvaa)) 
• Principi fondamentali 
• Norme generali 
• Livelli essenziali delle prestazioni
PPrriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii 
• Linee generali, che disegnano un 
riferimento coerente, a cui si ispira il 
quadro normativo (es. efficienza, efficacia, 
legalità, economicità) 
• Anche se non espressamente indicati, si 
ricavano dal quadro normativo generale 
• Si tratta di elementi “informatori”, che 
vincola le norme ed è incapace di vivere 
da solo nell’ordinamento
AAllccuunnii pprriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii 
• Partecipazione nella gestione della scuola 
(art. 3, D.L.vo 297/94) 
• Pluralismo culturale (art. 1, co. 2, 
D.P.R.275/99) 
aaaarrrrtttt.... 1111,,,, ccccoooo.... 2222,,,, DDDD....PPPP....RRRR....222277775555////99999999)))) 
• Perseguimento del successo formativo 
degli alunni (art. 1, co. 2, D.P.R.275/99) 
si tratta di enucleare elementi che hanno il 
potere di “informare” la norma
PPrriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii 
• Agevolazione del servizio scolastico 
• Libertà di scelta educativa delle famiglie 
• Pluralità delle opzioni metodologiche 
• Integrazione e miglior utilizzo delle strutture e 
delle risorse 
• L’uso delle tecnologie innovative 
• Il coordinamento con il contesto territoriale 
• Il principio di legalità 
• Il principio della tipicità degli atti amministrativi 
• Il principio del giusto procedimento…….
NNoorrmmee ggeenneerraallii 
• Disciplina unitaria del sistema di istruzione 
che non si esaurisce in un ambito limitato 
e, quindi, trova applicazione su tutto il 
territorio nazionale (es. D.P.R. 275/99) 
• Sono norme destinate a garantire un 
assetto e un disegno complessivo unitario 
• Sono vere e proprie regole da applicare, 
invece i principi generali non sono norme 
da applicare ma criteri ispiratori della 
normativa
IInn mmaatteerriiaa ddii iissttrruuzziioonnee 
• Le norme generali, in materia di 
istruzione, sono sorrette da esigenze 
unitarie, quindi applicabili al di là 
dell’ambito propriamente regionale, 
allo scopo di definire un SISTEMA 
nazionale, unitario, di istruzione.
LL..EE..PP.. 
• Strumento giuridico destinato a 
contrastare le diversificazioni tipiche di un 
sistema decentrato 
• Sono i contenuti essenziali dei diritti civili e 
sociali, tesi a garantire prestazioni 
garantite di servizi a tutti i cittadini e su 
tutto il territorio nazionale 
• La Corte Costituzionale gli ha attribuito il 
compito di definire un livello (standard) 
destinato a garantire, ad esempio, 
l’effettiva fruizione del diritto all’istruzione
LL..EE..PP.. 
• Requisiti di accesso alle scuole degli alunni (età anagrafica) 
• Requisiti di formazione e reclutamento dei docenti, anche a 
garanzia della libertà di insegnamento 
• Diritti di partecipazione, anche collegiale, degli studenti e delle 
famiglie 
• Sistemi di valutazione degli apprendimenti 
• Valore legale dei titoli di studio 
• Disciplina degli esami 
• Paramenti quantitativi generali per la formazione delle classi 
• Parametri quantitativi generali in materia di integrazione degli 
alunni diversamente abili 
• L’oggetto dei L.E.P. viene individuato dal legislatore statale sulla 
base dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità 
• Sono sindacabili dalla Corte Costituzionale 
• Possono essere solo ampliati dalle Regioni
LL’’aauuttoonnoommiiaa ssccoollaassttiiccaa 
• L’art. 117 attribuisce alle Regioni una podestà di 
legislazione concorrente in materia di istruzione, 
fatta salva l’autonomia delle scuole. 
• Non è una podestà totale di autodeterminazione, 
infatti l’art. 1 del D.P.R. 275/99 stabilisce che le 
scuole sono espressione di autonomia funzionale 
e realizzano l’o.f., nel rispetto delle funzioni 
attribuite alle Regioni e dei compiti e delle 
funzioni attribuite agli EE.LL. per effetto del D.L. 
112/98 
• Non è il D.P.R. 275/99 ad essere tutelato 
costituzionalmente ma il diritto di adeguati spazi 
di autodeterminazione funzionale delle scuole.
LL’’aauuttoonnoommiiaa ffiinnaannzziiaarriiaa 
• Il principio di autonomia finanziaria non riguarda solo le 
scuole 
• L’art. 119 stabilisce che le autonomie locali dell’art. 114 
(Città metropolitane, Comuni, Province, Regioni) sono 
titolari di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, 
applicano tributi ed entrate propri, partecipano al gettito 
dei tributi erariali riferiti al territorio di propria competenza 
• La norma esclude la ammissibilità di finanziamenti statali a 
destinazione vincolata riferiti alle legislazione residuale o 
concorrente delle Regioni 
• Lo Stato può erogare fondi agli Enti autonomi, ma questi 
fondi devono confluire in modo indistinto nel bilancio 
dell’ente e vengono impiegate dell’ente stesso secondo 
autonome collocazioni nei capitoli di bilancio 
• Lo Stato può, altresì, finanziare direttamente risorse 
aggiuntive per interventi speciali in favore di determinati 
enti o azioni
LLaa qquueessttiioonnee ddeeggllii oorrggaanniiccii 
• La materia lascia spazi di interpretazione 
tutt’altro che chiari e definiti 
• Ad esempio le Regioni rivendicano competenze 
anche in materia di distribuzione del personale 
nelle scuole (organici) e una sentenza della Corte 
Costituzionale, la n.13/2004, ha stabilito che la 
competenza è legittima e potrà essere esercitata 
quando le Regioni si doteranno di una 
organizzazione istituzionale idonea alla funzione. 
• Vedremo in seguito che la sentenza n°200/2009 
offre nuove interpretazioni del disposto normativo 
citato, riservando al competenza relativa agli 
organici allo Stato.
II ppootteerrii ssoossttiittuuttiivvii 
• L’art. 120 della Costituzione disciplina i poteri 
sostituivi del Governo rispetto alle autonomie 
locali. Vengono esercitati in caso: 
1. Mancato rispetto delle norme e dei trattati 
internazionali o della normativa comunitaria 
2. Pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza 
pubblica 
3. Quando venga meno la tutela dei L.E.P. 
I poteri sostitutivi devono essere esercitati nel 
rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale 
collaborazione
Principio ddii ssuussssiiddiiaarriieettàà ee ddii 
lleeaallee ccoollllaabboorraazziioonnee 
• Sussidiarietà: lo Stato interviene solo in caso di 
inerzia o carenza di interventi da parte dell’ente 
deputato al compito 
• Leale collaborazione: già essiteva, ma ha assunto 
rilievo costituzionale con la legge n° 3 di riforma 
costituzionale. 
• Legge n° 400/88 già definiva i compiti della 
Conferenza Stato/Regioni: “informazione, 
consultazione e raccordo in materia di indirizzi di 
politica generale suscettibili di incidere nella 
materie di competenza regionale, esclusi gli 
indirizzi relativi alla politica estera, alla difesa, alla 
sicurezza nazionale, alla giustizia”
LLaa lleeggggee nn°° 113311//22000033 
• Successiva alla modifica del titolo V, la L. 
n° 131 ha previsto, per lo Stato, la facoltà 
generalizzata di indire la Conferenza 
Stato/Regioni, esercitabile anche al di fuori 
di precise disposizioni di legge, al fine di 
coordinare la legislazione statale e 
regionale, perseguire posizioni unitarie e 
obiettivi comuni. 
• Con questa legge sono stati aboliti gli atti 
di indirizzo e coordinamento che lo Stato 
adottava per orientare l’azione legislativa 
delle Regioni
LLaa CCoonnffeerreennzzaa SSttaattoo--RReeggiioonnii 
• Il tipo di intese che scaturiscono dalla conferenza 
in questione possono essere: 
• Forti quando impongono una codecisione, ovvero 
un vero e proprio accordo fra le parti, quale 
condizione necessaria affinchè l’atto sia adottato 
o produca i propri effetti giuridici 
• Deboli quando una delle due parti può decidere 
autonomamente, purchè vengano indicati i motivi 
che impediscono l’accordo e le ragioni che 
pregiudicano la codecisione. 
• In caso di controversia tra le competenze è la 
Corte Costituzionale che interviene e, quindi, 
anche in questo caso, interviene per definire la 
natura giuridica dell’intesa
• Ad esempio la Corte Costituzionale ha 
ritenuto che l’anticipo delle iscrizioni 
richiedesse solo una intesa debole, così 
come il decreto di adozione degli organici 
richiede una consultazione della 
Conferenza, ma può essere adottato anche 
in caso di parere negativo 
• Invece la riforma della scuola secondaria 
dovrebbe prevedere una intesa forte in 
quanto alcune delle materie ricadono sotto 
la competenza diretta delle regioni, ma 
non è stato così.
Altri ssttrruummeennttii ddii nneeggoozziiaazziioonnee 
NNeeggoozzii ggiiuurriiddiiccii 
• L. n° 241/90, capo IV, Conferenze di Servizio 
(aa.14, bis, ter,quat, quinquies…), accordi fra 
Pubbliche Amministrazioni (a.15), accordi in 
materia di finanza di progetto (a.16) 
• Via di mezzo fra Provvedimento e contratto, si 
concretizza come un provvedimento 
amministrativo,ma è assoggettato alle norme del 
c.c. in materia di contratti 
• Dalla 241: fase dell’iniziativa (Conferenza di 
servizi),fase dell’accordo, fase conclusiva e fase 
integrativa dell’efficacia
AAccccoorrddoo ddii pprrooggrraammmmaa ee ddii 
rreettee 
• L.142/90, consente forme di accordo tra Comuni; 
Province, soggetti pubblici, amministrazioni 
statali, per raggiungere propri fini istituzionali 
• D.P.R. 275/99, art. 9, “Ampliamento dell’O.F. 
attraverso reti e convenzioni” 
• Art. 11, ampliamento dell’O.F. attraverso accordi 
istituzionali, integrazioni fra sistemi e convenzioni 
• aa. 137 e 138 del D.L.vo 112/98: interazione fra 
formazione e istruzione in materia di dispersione 
scolastica, educazione alla salute, orientamento 
scolastico e professionale degli adulti
TTiippii ddii aaccccoorrddoo ddii 
pprrooggrraammmmaa 
• Programmazione negoziata: riferita ad una 
unica finalità di sviluppo a valutare 
complessivamente 
• Intesa istituzionale di programma: tra 
soggetti istituzionali, per un piano 
pluriennale di interventi 
• Accordo di programma quadro: 
programma di interventi fra soggetti 
istituzionali su questione di competenza 
comune, di solito pluriennale
LLaa ccoonnvveennzziioonnee 
• Negozio giuridico bilaterale, richiamato 
direttamente dall’art. 21 della L. 59/97, 
dalla L. 58/98 e L.142/90 
• E’ un atto formale, deliberato e vincolante 
rispetto al fine 
• Tra università statali e non statali, 
istituzioni scolastiche, enti e associazioni, 
agenzie che operano sul territorio
IIll ccoonnssoorrzziioo 
• Forma stabile di associazione, di persone 
fisiche o giuridiche, per la gestione o la 
realizzazione di particolari attività 
• Quello fra scuole è un consorzio 
amministrativo o consorzio di servizi 
• Dà luogo ad una persona giuridica 
pubblica, quindi ente autarchico 
istituzionale, ovvero è composto da enti 
che hanno autonomia e personalità 
giuridica 
• Il consorzio è regolato da uno Statuto che 
rende formale l’accordo fra le parti
LLee iinntteessee 
• Sono accordi più deboli, riguardano una 
serie di iniziative, anche finalizzate al 
conseguimento dei fini di una delle 
istituzioni 
• Può precedere una convenzione o un 
accordo di programma 
• Può avere ad oggetto anche l’utilizzo di un 
servizio, per es per l’handicap, o le risorse 
dell’Ente locale, di una scuola 
particolarmente attrezzata, ecc..
UUnn rraappppoorrttoo aannccoorraa nnoonn ddeell 
ttuuttttoo ddeeffiinniittoo 
• Le nuove disposizioni trovano difficoltà 
nell’attuazione per due ordini di motivi: 
• Da una parte prefigurano un cambiamento 
radicale di mentalità al quale i vari legislatori si 
adeguano in modo alle volte contradditorio, 
aleatorio e sfumato, generando una sorta di 
sovrapposizioni e attribuzioni ambigue che 
richiedono, poi, lunghi e difficoltosi sforzi 
interpretativi 
• Dall’altra prefigurano competenze e responsabilità 
in capo a organi istituzionali non ancora pronti ad 
affrontarli (vacatio legis eccessiva)
Gli uullttiimmii iinntteerrvveennttii ddeellllaa CCoorrttee 
CCoossttiittuuzziioonnaallee 
• La Corte Costituzionale è intervenuta, 
recentemente, con due sentenze molto importanti 
relative all’attribuzione delle competenze in 
materia di istruzione fra Stato e Regioni 
• La n° 200 del 2 luglio 2009, riguardante il 
ricorso presentato dalle Regioni contro l’art. 64 
del D.L. 122/08, poi convertito in L.133/2008 
• La n° 213 del 14 luglio 2009,riguardante il 
ricorso presentato dallo Stato contro le decisioni 
della provincia autonoma di Bolzano 
• Esito (molto importante) sostanziale: le richieste 
delle Regioni sono state debolmente accolte, 
quelle dello Stato integralmente………
LLee RReeggiioonnii ccoonnttrroo lloo SSttaattoo 
((sseenntteennzzaa nn°° 220000//22000099)) 
• Ricorrevano contro le decisioni della 133/08 perché ritenute 
lesive delle proprie prerogative, in particolare: 
• Organizzazione scolastica, relativamente all’incremento del 
rapporto numerico docente-alunni, che la legge vuole 
innalzare avvicinandolo agli standard europei e la revisione 
dei criteri e dei parametri fissati per la definizione degli 
organici del personale ATA 
• Esercizio della podestà regolamentare, in relazione alla 
adozione, previo parere della Conferenza unificata, di un 
“piano programmatico” volto alla razionalizzazione e 
all’efficace utilizzo delle risorse umane e strumentali 
disponibili”, nonché all’intenzione di delegiferare alcune 
competenze in materia di assetto ordinamentale del 
sistema scolastico (organizzativo e didattico) affidandolo 
alla podestà regolamentale
LLee RReeggiioonnii ccoonnttrroo lloo SSttaattoo 
• La programmazione dell’o.f., con 
riferimento agli interventi di 
razionalizzazione del sistema 
• Dimensionamento della rete scolastica, 
con riferimento alle modalità di 
realizzazione della riduzione delle scuole 
nei vari territori, con necessarie ricadute 
sulla qualità dei servizi che devono essere 
decentrati.
Lo Stato ccoonnttrroo llee RReeggiioonnii 
((sseenntteennzzaa nn°° 221133//0099)) 
• La Presidenza del Consiglio dei 
Ministri aveva impugnato una legge 
della provincia autonoma di Bolzano 
con la quale: 
• Aveva istituito uno speciale esame 
conclusivo dei corsi di studio 
secondari superiori professionali, solo 
su 5 materie fondamentali + 1 delle 
materie caratterizzanti l’indirizzo
Lo Stato ccoonnttrroo llee RReeggiioonnii 
((sseenntteennzzaa nn°° 221133//0099)) 
• Inoltre, diversamente da quanto 
stabilito con la L. n° 53/2003 e l’art. 
6 del D.P.R. 257/2000, aveva 
disposto che il passaggio dal 3° anno 
dei corsi professionali al 4° dell’istru-zione 
professionale statale avvenisse 
solo tramite prove sulle due aree 
principali, della lingua italiane e della 
matematica.
LLee ddeecciissiioonnii pprreecceeddeennttii 
• Fino agli anni ’90, nonostante la Costituzione fosse 
orientata al decentramento regionale i giudici si erano 
sempre orientati per un’interpretazione statalista. 
• In seguito l’orientamento si modificò con l’avvento di una 
prospettiva decentralizzatrice che portò fino alla revisione 
costituzionale del 2001 
• Ma il novello art. 117, invece di definire in modo chiaro le 
responsabilità, aprì una stagione di ambiguità e difficoltà 
interpretative 
• Non solo è difficilissimo definire le materie separando la 
giurisdizione in base all’argomento o alla finalità che 
attraverso quell’argomento di intende raggiungere, ma il 
quadro si è fatto complicato perché per molte materie si è 
inteso suddividere ambiti di responsabilità diverse 
all’interno della materia stessa.
LLaa ttrraammaa ddeellll’’aarrtt.. 111177 
• L’art. 117 prefigura un federalismo scolastico, ridisegnando 
l’intera trama dei rapporti tra Stato e Regione in materia di 
istruzione. 
• La cosa veramente difficile è stabilire con precisione quando si 
siano superati i limiti di competenza, tenendo conto che: 
1. è affievolito il principio di gerarchia delle fonti 
2. Lo Stato è legittimato ad intervenire non solo per le materie di 
propria competenza, ma anche sussidiando l’ente preposto 
qualora questo si dimostri incapace di intervenire 
3. La legge statale, anche se viola la Costituzione in materia di 
ripartizione delle competenze , mantiene la propria validità 
fintanto che le Regioni provvedano d esercitare in concreto le 
proprie prerogative 
4. L’ordinamento giuridico è unitario, ovvero, in caso di 
illegittimità, il legislatore regionale mai potrà disapplicare una 
legge dello Stato ma potrà solo ricorrere alla Corte 
Costituzionale
LLee mmaatteerriiee mmiissttee 
• Altro e più difficile discorso per le 
materie miste, ovvero materie che 
attengono per un ambito allo Stato e 
per un altro alle Regioni 
• Per non parlare di ambiti che non 
sono materie da enumerare, ma 
delle vere e proprie non materie, 
come per esempio i .L.E.P.
LL’’iissttrruuzziioonnee 
• È materia di competenza esclusiva (lo 
Stato detta le norme generali) e 
concorrente (lo Stato detta i principi 
fondamentali e e le Regioni li dettagliano) 
• L’istruzione professionale, invece, è di 
competenza residuale regionale, non è 
elencata nei commi 2 e 3 del 117, ma è 
affidata alle Regioni dal co. 4. Allo Stato 
restano altri titoli di legittimazione (L.E.P.)
LLee nnoovviittàà ddeellllaa sseenntteennzzaa nn°° 
221133//0099 
• Pone la materia degli esami di stato e conclusivi 
del ciclo di istruzione secondario, così come le 
norme che concernono il passaggio fra sistemi, 
tra i principi fondamentali della materia 
dell’istruzione. 
• Il primo perché, ai sensi dell’art. 333 della 
Costituzione, consente di acquisire un titolo di 
studio che abilita al passaggio da un ciclo di 
istruzione all’altro su tutto il territorio nazionale. 
• Il secondo perchè trattasi di passaggio fra due 
sistemi (uno statale ed uno no), e per connettere 
i due sistemi vanno adottate norme di raccordo 
necessariamente poste dallo Stato, visto che 
debbono valere su tutto il territorio nazionale.
LLaa sseenntteennzzaa nn°°220000//0099 
• Fa luce sulle norme generali, sono quelle 
discipline che caratterizzano unitariamente 
l’ordinamento dell’istruzione (elementi unitari 
e comuni del sistema scolastico nazionale) 
• Sono già definite nella Costituzione (art. 33 e 
34): la Repubblica detta le norme generali 
sull’istruzione…. relative a: 
1. Istituzione delle scuole di ogni ordine e grado 
(a. 33, co.2) 
2. Diritto di enti o privati di istituire scuole senza 
oneri per lo Stato (a.33, co.3)
3. Parità tra scuole statali e non statali (a. 
33, co.4) 
4. Ammissione e conclusione dei percorsi 
attraverso esami di stato (a.33, co.5) 
5. Apertura della scuola a tutti (art. 34, 
co.1) 
6. Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione 
(art. 34, co. 2) 
7. Diritto degli alunni capaci e meritevoli di 
raggiungere i più alti gradi dell’istruzione 
(a.34, co.3 e 4)
SSeemmpprree llaa sseenntteennzzaa nn°°220000 
• Considera il complesso di norme imposte con la L. 
n° 53 del 2003 e successivi decreti attuativi (D.L. 
59/04, 286/04, 76, 77, 226 e 227 del 2005) 
come un complesso di disposizioni ascrivibili alla 
categoria delle norme generali: 
• Definizione generale e complessiva del sistema 
educativo e di istruzione, nelle sue caratteristiche 
e nelle sue finalità 
• Regolazione del sistema di accesso e regolazione 
del diritto-dovere 
• Previsione generale dei contenuti dei programmi 
e dei Piani di Studio, per quanto attiene alla 
quota nazionale
• Previsione e regolamentazione delle prove che 
consentono il passaggio ai diversi cicli 
• Definizione degli standard formativi minimi 
richiesti per la spendibilità dei titoli di studio 
• Definizione generale dei percorsi tra istruzione e 
formazione per i diversi profili educativi, culturali 
e professionali, e la possibilità di passare da un 
percorso all’altro 
• L’attribuzione agli insegnanti della stessa 
istituzione scolastica delle competenze in materia 
di valutazione degli alunni 
• I principi della valutazione complessiva del 
sistema 
• Il modello di alternanza scuola-lavoro 
• I principi su cui si basa la formazione degli 
insegnanti
e per vviiaa iinntteerrpprreettaattiivvaa llaa CCoorrttee 
rriittiieennee cchhee ssiiaannoo nnoorrmmee ggeenneerraallii 
aanncchhee.... 
• Quelle riguardanti l’autonomia funzionale 
delle ii.ss. (a. 21., L.59/97) 
• Quelle sull’assetto degli OO.CC. 
(D.L.233/99) 
• Quelle sulla parità scolastica e sul diritto 
all’istruzione (L. 62/2000) 
• Inoltre aggiunge che a questo schema ci si 
deve rifare quando si deve interpretare se 
una norma appartiene o meno alla 
competenza generale dello Stato
Definizione ddii nnoorrmmee ggeenneerraallii 
((sseenntteennzzaa nn°°220000//0099)) 
• Le disposizioni statali che definiscono la struttura portante 
del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di 
essere applicate in modo unitario ed uniforme in tutto il 
territorio nazionale, assicurando, mediante una o.f. 
omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti 
che fruiscono del servizio scolastico (interesse primario, di 
rilievo costituzionale),nonché la libertà di istituire scuole e 
la parità tra scuole statali e non statali, ecc..(vedi slide 
precedente) 
• Dette norme non necessitano di ulteriori svolgimenti 
normativi a livello di legislazione regionale. Delineano le 
basi del sistema nazionale di istruzione e sono funzionali, 
anche nei loro profili di rilevanza organizzativa, e sono 
funzionali a delineare l’identità culturale del paese, nel 
rispetto della libertà di insegnamento di cui all’ art. 33 della 
Costituzione
PPrriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii ((sseenntt.. 
220000//0099)) 
• Quelle norme che, pur dettando elementi 
di base del sistema comuni a tutto il 
territorio nazionale, non sono riconducibili 
alla struttura essenziale che caratterizza il 
sistema e necessitano, per la loro 
attuazione, dell’intervento del legislatore 
regionale 
• I principi fondamentali operano come 
un raccordo tra le norme generali 
dello Stato e le enorme di competenza 
delle Regioni
LLaa sseenntteennzzaa 220000//22000099 
• Stabilisce che 
» il dimensionamento della rete scolastica 
» la programmazione dell’o.f. in sede regionale 
• attengono ai principi fondamentali 
• Riconosce la podestà regolamentare 
(anche delegificativa) dello Stato per 
materie che attengono alle norme 
generali. Anche il Consiglio di Stato ha 
confermato questa linea interpretativa.
LLaa ccoommppeetteennzzaa eesscclluussiivvaa:: ii 
LL..EE..PP.. 
• LA Costituzione attribuisce tre materie di legislazione 
esclusiva allo Stato: 
» I L.E.P. 
» L’organizzazione amministrativa 
» L’ordinamento civile 
• In particolare i LEP rappresentano un meccanismo tecnico-giuridico 
destinato a controbilanciare le diversificazioni 
connaturali al decentramento 
• L.E.P. = standard di prestazioni capaci di assicurare 
adeguata omogeneità nella fruizione di prestazioni su tutto 
il territorio nazionale e per tutti i cittadini (principio di 
uguaglianza) 
• Una sorta di interferenza statale in qualsiasi materia
II LL..EE..PP.. nneellll’’iissttrruuzziioonnee 
• I requisiti soggettivi (tra cui l’età anagrafica) di accesso alle 
scuole 
• I requisiti e le modalità generali di formazione e 
reclutamento del personale delle scuole 
• I diritti di partecipazione e i doveri di famiglie e alunni 
• La valutazione del rendimento scolastico 
• La disciplina contenutistica per gli esami 
• I parametri quantitativi generali per la formazione delle 
classi 
• I parametri quantitativi generali riferibili all’integrazione 
scolastica di disabili o soggetti in situazione di svantaggio 
• Taluni parametri di massima per la programmazione della 
rete scolastica 
• Aspetti e profili concernenti risorse e standard di 
funzionamento e organizzazione dei servizi resi ai cittadini
LL’’oorrddiinnaammeennttoo cciivviillee 
• Fondamentale anche in questo ambito lo 
stringato richiamo della sentenza n°200 che pone 
fine ad una delle questioni di cui maggiormente si 
è sentito parlare: la questione degli organici del 
personale 
• La disciplina privatistica del rapporto di lavoro del 
personale della scuola si iscrive nell’ambito 
dell’ordinamento civile, che è di competenza dello 
Stato. 
• Pertanto viene ribadita la statualità della 
disciplina degli organici quale titolo di 
legittimazione di competenza esclusiva dello 
Stato
LLaa pprrooggrraammmmaazziioonnee ddeellllaa rreettee 
ssccoollaassttiiccaa 
• Anche questo tema vanta annose questioni 
• È uno delle questioni adite sulle quali si è 
pronunciata la C.Costituzionale 
• Di fatto la sentenza del 2004, peraltro preceduta 
dal d.l.112, avevano spinto verso la 
radicalizzazione delle competenze regionali in 
materia di programmazione della rete scolastica. 
• In virtù di queste norme le Regioni ricorrevano 
contro lo Stato, contro, cioè, il cosidetto “piano 
programmatico” dell’art. 64 del d.l.112/2008
LLaa sseenntteennzzaa nn°° 220000 
• Chiarisce definitivamente che la 
programmazione dell’o.f. di competenza 
delle regioni è solo quella “operante sul 
singolo territorio regionale, definita sulla 
base delle proposte degli enti locali 
interessati” 
• Esiste, però, un livello superiore e 
nazionale di pianificazione dell’o.f., con il 
quale ciascuno dei livelli regionali deve 
raccordarsi
• Programmazione nazionale=classi di 
concorso, curricoli, criteri formazione 
classi, linee di organizzazione 
didattica dei vari cicli, criteri e 
parametri degli organici, … 
• Programmazione regionale= quella 
relativa alla distribuzione delle scuole 
sul territorio
DDuuee lliivveellllii ddii oorrggaanniizzzzaazziioonnee 
• Nazionale, che riguarda i parametri 
e gli standard necessari a garantire 
uniformità nella distruzione e nella 
qualità del servizio scolastico 
• Regionale, che riguarda 
l’adeguamento dei profili 
organizzativi alle singole realtà 
territoriali (cd. Dimensionamento)

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Modulo 5 la riforma delle autonomie locali

  • 1. LLaa rriiffoorrmmaa ddeellllee aauuttoonnoommiiee llooccaallii
  • 2. UUnnaa mmaatteerriiaa iinn ccoonnttiinnuuaa eevvoolluuzziioonnee • La definizione delle competenze in materia di istruzione ha una storia lunga ed in continua evoluzione • Non si tratta solo di definire nuovi confini e nuove competenze, ma anche diversi strumenti di gestione dei delicati ed intrecciati rapporti • Tenteremo di definire i passaggi più importanti di questo processo, fino alle due ultime importantissime sentenze del luglio 2009
  • 3. IIll DD..LL..vvoo 111122//9988 • Attua una prima forma di decentramento • Le competenze in materia di istruzione tra Stato, Regioni e Province risultano così distribuite: Stato: • criteri e parametri per l’organizzazione della rete scolastica (previo parere della Conferenza Stato-Regioni) • Valutazione del sistema scolastico • Assegnazione risorse finanziarie e personale • Istituti superiori di educazione artistica • Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
  • 4. IIll DD..LL..vvoo 111122//9988 • Regioni: 1. Programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; 2. Programmazione della rete scolastica (DPR 233/98) 3. Calendario scolastico; 4. Contributi a scuole non statali; 5. Iniziative e attività di promozione
  • 5. IIll DD..LL..vvoo 111122//9988 • Province e Comuni: 1. Istituzione, soppressione, aggregazione e fusione scuole; 2. Servizi handicap; 3. Uso edifici e attrezzature; 4. Sospensione d’urgenza delle lezioni; 5. Costituzione, controllo e vigilanza, compreso lo scioglimento, sugli OO.CC. della scuola a livello territoriale (D.L.vo 233/99); 6. Educazione degli adulti; 7. Orientamento scolastico e professionale; 8. Pari opportunità; 9. Interventi perequativi; 10. Dispersione scolastica; 11. Educazione alla salute; 12. Supporto alla continuità didattica fra i vari segmenti scolastici; 13. Fornitura di locali e arredi (con competenze di settore diversificate)
  • 6. CCoommuunnii • Inoltre i Comuni (insieme alle Comunità montane e le Province) hanno competenze dirette in materia di educazione degli adulti, interventi di integrazione fra orientamento scolastico e professionale, pari opportunità nell’istruzione, continuità fra le scuole tra loro e con il territorio, interventi perequativi, dispersione ed educazione alla salute.
  • 7. IIssttiittuuzziioonnii ssccoollaassttiicchhee • Competenze delegate all’istituzione scolastica (art. 14, D.P.R. 275/99) • Tutte le materie prima indicate in relazione al proprio territorio • Carriera scolastica dell’alunno • Amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse • Stato giuridico ed economico non riservato all’amministrazione centrale e periferica • Tutta la disciplina giuridica relativa all’alunno
  • 8. CCoooorrddiinnaammeennttoo ddii ccoommppeetteennzzee iinntteerrnnee aallllaa ssccuuoollaa • Gli OO.CC. garantiscono la collegialità delle decisioni e l’efficacia dell’autonomia • Il D.S: esercita funzioni di gestione, nel rispetto delle decisioni degli OO.CC. • I docenti hanno compiti e responsabilità di programmazione e attuazione dei programmi di insegnamento • Il D.S.G.A. direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell’unità di conduzione affidato al D.S. • Personale della scuola, genitori, studenti: partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia, assumendo rispettive responsabilità.
  • 9. RRiissttrruuttttuurraazziioonnee ddeeii mmiinniisstteerrii • In attuazione della L.n° 59/97, il riordino dei Ministeri del D.L.vo 300/99, riforma la P.A. individuando i nuovi livelli di normazione: • Numero, funzioni, attribuzioni dei Ministeri (n° max delle Direzione Generali): livello centrale, riserva assoluta di legge, D.L.300 • Individuazione Dipartimenti, Segretariati Generali,, uffici di livello dirigenziale generale, riserva relativa, DPR (quindi regolamento) • Articolazione interna delle DD.GG., Uffici di livello dirigenziale non generale, D.M.
  • 10. SSnneelllliimmeennttoo ddeellll’’aazziioonnee aammmmiinniissttrraattiivvaa • Il D.L. 300/99 riduce il nuemro dei Ministeri fissa in 12 il numero max dei Ministeri (quasi mai rispettato) • Il D.L. 217/2001 riporta a 14 il numero dei Ministeri • Comunque con il D.L. 300 i Ministeri saranno organizzati per Dipartimenti e Segretariati Generali.
  • 11. LL.. nn°° 33 ddeell 1188 oottttoobbrree 22000011 • E’ una legge di riforma costituzionale, quindi modifica gli assetti istituzionali (modifica degli aa. 114/117 della carta costituzionale) • La podestà legislativa delle Regioni era solo residuale, relativa a materie specifiche (istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica), vincolata al rispetto dei principi generali fissati dallo Stato • La L. n° 3 rovescia le precedenti posizioni e introduce tre livelli di esercizio della podestà legislativa: - esclusiva - concorrente - residuale
  • 12. EEsscclluussiivvaa • Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali • Individuazione dei L.E.P., diritti sociali e civili che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale • Norme generali sull’istruzione
  • 13. CCoonnccoorrrreennttee • Esercitata dalle Regioni, nel quadro dei principi fondamentali definiti con leggi dello Stato. • L’istruzione è tra le materie concorrenti, salva “l’autonomia delle scuole” (le altre materie sono elencate nell’art. 117)
  • 14. RReessiidduuaallee • In tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione statale
  • 15. LLaa ppooddeessttàà lleeggiissllaattiivvaa ddeelllloo SSttaattoo ((eesscclluussiivvaa)) • Principi fondamentali • Norme generali • Livelli essenziali delle prestazioni
  • 16. PPrriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii • Linee generali, che disegnano un riferimento coerente, a cui si ispira il quadro normativo (es. efficienza, efficacia, legalità, economicità) • Anche se non espressamente indicati, si ricavano dal quadro normativo generale • Si tratta di elementi “informatori”, che vincola le norme ed è incapace di vivere da solo nell’ordinamento
  • 17. AAllccuunnii pprriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii • Partecipazione nella gestione della scuola (art. 3, D.L.vo 297/94) • Pluralismo culturale (art. 1, co. 2, D.P.R.275/99) aaaarrrrtttt.... 1111,,,, ccccoooo.... 2222,,,, DDDD....PPPP....RRRR....222277775555////99999999)))) • Perseguimento del successo formativo degli alunni (art. 1, co. 2, D.P.R.275/99) si tratta di enucleare elementi che hanno il potere di “informare” la norma
  • 18. PPrriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii • Agevolazione del servizio scolastico • Libertà di scelta educativa delle famiglie • Pluralità delle opzioni metodologiche • Integrazione e miglior utilizzo delle strutture e delle risorse • L’uso delle tecnologie innovative • Il coordinamento con il contesto territoriale • Il principio di legalità • Il principio della tipicità degli atti amministrativi • Il principio del giusto procedimento…….
  • 19. NNoorrmmee ggeenneerraallii • Disciplina unitaria del sistema di istruzione che non si esaurisce in un ambito limitato e, quindi, trova applicazione su tutto il territorio nazionale (es. D.P.R. 275/99) • Sono norme destinate a garantire un assetto e un disegno complessivo unitario • Sono vere e proprie regole da applicare, invece i principi generali non sono norme da applicare ma criteri ispiratori della normativa
  • 20. IInn mmaatteerriiaa ddii iissttrruuzziioonnee • Le norme generali, in materia di istruzione, sono sorrette da esigenze unitarie, quindi applicabili al di là dell’ambito propriamente regionale, allo scopo di definire un SISTEMA nazionale, unitario, di istruzione.
  • 21. LL..EE..PP.. • Strumento giuridico destinato a contrastare le diversificazioni tipiche di un sistema decentrato • Sono i contenuti essenziali dei diritti civili e sociali, tesi a garantire prestazioni garantite di servizi a tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale • La Corte Costituzionale gli ha attribuito il compito di definire un livello (standard) destinato a garantire, ad esempio, l’effettiva fruizione del diritto all’istruzione
  • 22. LL..EE..PP.. • Requisiti di accesso alle scuole degli alunni (età anagrafica) • Requisiti di formazione e reclutamento dei docenti, anche a garanzia della libertà di insegnamento • Diritti di partecipazione, anche collegiale, degli studenti e delle famiglie • Sistemi di valutazione degli apprendimenti • Valore legale dei titoli di studio • Disciplina degli esami • Paramenti quantitativi generali per la formazione delle classi • Parametri quantitativi generali in materia di integrazione degli alunni diversamente abili • L’oggetto dei L.E.P. viene individuato dal legislatore statale sulla base dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità • Sono sindacabili dalla Corte Costituzionale • Possono essere solo ampliati dalle Regioni
  • 23. LL’’aauuttoonnoommiiaa ssccoollaassttiiccaa • L’art. 117 attribuisce alle Regioni una podestà di legislazione concorrente in materia di istruzione, fatta salva l’autonomia delle scuole. • Non è una podestà totale di autodeterminazione, infatti l’art. 1 del D.P.R. 275/99 stabilisce che le scuole sono espressione di autonomia funzionale e realizzano l’o.f., nel rispetto delle funzioni attribuite alle Regioni e dei compiti e delle funzioni attribuite agli EE.LL. per effetto del D.L. 112/98 • Non è il D.P.R. 275/99 ad essere tutelato costituzionalmente ma il diritto di adeguati spazi di autodeterminazione funzionale delle scuole.
  • 24. LL’’aauuttoonnoommiiaa ffiinnaannzziiaarriiaa • Il principio di autonomia finanziaria non riguarda solo le scuole • L’art. 119 stabilisce che le autonomie locali dell’art. 114 (Città metropolitane, Comuni, Province, Regioni) sono titolari di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, applicano tributi ed entrate propri, partecipano al gettito dei tributi erariali riferiti al territorio di propria competenza • La norma esclude la ammissibilità di finanziamenti statali a destinazione vincolata riferiti alle legislazione residuale o concorrente delle Regioni • Lo Stato può erogare fondi agli Enti autonomi, ma questi fondi devono confluire in modo indistinto nel bilancio dell’ente e vengono impiegate dell’ente stesso secondo autonome collocazioni nei capitoli di bilancio • Lo Stato può, altresì, finanziare direttamente risorse aggiuntive per interventi speciali in favore di determinati enti o azioni
  • 25. LLaa qquueessttiioonnee ddeeggllii oorrggaanniiccii • La materia lascia spazi di interpretazione tutt’altro che chiari e definiti • Ad esempio le Regioni rivendicano competenze anche in materia di distribuzione del personale nelle scuole (organici) e una sentenza della Corte Costituzionale, la n.13/2004, ha stabilito che la competenza è legittima e potrà essere esercitata quando le Regioni si doteranno di una organizzazione istituzionale idonea alla funzione. • Vedremo in seguito che la sentenza n°200/2009 offre nuove interpretazioni del disposto normativo citato, riservando al competenza relativa agli organici allo Stato.
  • 26. II ppootteerrii ssoossttiittuuttiivvii • L’art. 120 della Costituzione disciplina i poteri sostituivi del Governo rispetto alle autonomie locali. Vengono esercitati in caso: 1. Mancato rispetto delle norme e dei trattati internazionali o della normativa comunitaria 2. Pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica 3. Quando venga meno la tutela dei L.E.P. I poteri sostitutivi devono essere esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
  • 27. Principio ddii ssuussssiiddiiaarriieettàà ee ddii lleeaallee ccoollllaabboorraazziioonnee • Sussidiarietà: lo Stato interviene solo in caso di inerzia o carenza di interventi da parte dell’ente deputato al compito • Leale collaborazione: già essiteva, ma ha assunto rilievo costituzionale con la legge n° 3 di riforma costituzionale. • Legge n° 400/88 già definiva i compiti della Conferenza Stato/Regioni: “informazione, consultazione e raccordo in materia di indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nella materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi relativi alla politica estera, alla difesa, alla sicurezza nazionale, alla giustizia”
  • 28. LLaa lleeggggee nn°° 113311//22000033 • Successiva alla modifica del titolo V, la L. n° 131 ha previsto, per lo Stato, la facoltà generalizzata di indire la Conferenza Stato/Regioni, esercitabile anche al di fuori di precise disposizioni di legge, al fine di coordinare la legislazione statale e regionale, perseguire posizioni unitarie e obiettivi comuni. • Con questa legge sono stati aboliti gli atti di indirizzo e coordinamento che lo Stato adottava per orientare l’azione legislativa delle Regioni
  • 29. LLaa CCoonnffeerreennzzaa SSttaattoo--RReeggiioonnii • Il tipo di intese che scaturiscono dalla conferenza in questione possono essere: • Forti quando impongono una codecisione, ovvero un vero e proprio accordo fra le parti, quale condizione necessaria affinchè l’atto sia adottato o produca i propri effetti giuridici • Deboli quando una delle due parti può decidere autonomamente, purchè vengano indicati i motivi che impediscono l’accordo e le ragioni che pregiudicano la codecisione. • In caso di controversia tra le competenze è la Corte Costituzionale che interviene e, quindi, anche in questo caso, interviene per definire la natura giuridica dell’intesa
  • 30. • Ad esempio la Corte Costituzionale ha ritenuto che l’anticipo delle iscrizioni richiedesse solo una intesa debole, così come il decreto di adozione degli organici richiede una consultazione della Conferenza, ma può essere adottato anche in caso di parere negativo • Invece la riforma della scuola secondaria dovrebbe prevedere una intesa forte in quanto alcune delle materie ricadono sotto la competenza diretta delle regioni, ma non è stato così.
  • 31. Altri ssttrruummeennttii ddii nneeggoozziiaazziioonnee NNeeggoozzii ggiiuurriiddiiccii • L. n° 241/90, capo IV, Conferenze di Servizio (aa.14, bis, ter,quat, quinquies…), accordi fra Pubbliche Amministrazioni (a.15), accordi in materia di finanza di progetto (a.16) • Via di mezzo fra Provvedimento e contratto, si concretizza come un provvedimento amministrativo,ma è assoggettato alle norme del c.c. in materia di contratti • Dalla 241: fase dell’iniziativa (Conferenza di servizi),fase dell’accordo, fase conclusiva e fase integrativa dell’efficacia
  • 32. AAccccoorrddoo ddii pprrooggrraammmmaa ee ddii rreettee • L.142/90, consente forme di accordo tra Comuni; Province, soggetti pubblici, amministrazioni statali, per raggiungere propri fini istituzionali • D.P.R. 275/99, art. 9, “Ampliamento dell’O.F. attraverso reti e convenzioni” • Art. 11, ampliamento dell’O.F. attraverso accordi istituzionali, integrazioni fra sistemi e convenzioni • aa. 137 e 138 del D.L.vo 112/98: interazione fra formazione e istruzione in materia di dispersione scolastica, educazione alla salute, orientamento scolastico e professionale degli adulti
  • 33. TTiippii ddii aaccccoorrddoo ddii pprrooggrraammmmaa • Programmazione negoziata: riferita ad una unica finalità di sviluppo a valutare complessivamente • Intesa istituzionale di programma: tra soggetti istituzionali, per un piano pluriennale di interventi • Accordo di programma quadro: programma di interventi fra soggetti istituzionali su questione di competenza comune, di solito pluriennale
  • 34. LLaa ccoonnvveennzziioonnee • Negozio giuridico bilaterale, richiamato direttamente dall’art. 21 della L. 59/97, dalla L. 58/98 e L.142/90 • E’ un atto formale, deliberato e vincolante rispetto al fine • Tra università statali e non statali, istituzioni scolastiche, enti e associazioni, agenzie che operano sul territorio
  • 35. IIll ccoonnssoorrzziioo • Forma stabile di associazione, di persone fisiche o giuridiche, per la gestione o la realizzazione di particolari attività • Quello fra scuole è un consorzio amministrativo o consorzio di servizi • Dà luogo ad una persona giuridica pubblica, quindi ente autarchico istituzionale, ovvero è composto da enti che hanno autonomia e personalità giuridica • Il consorzio è regolato da uno Statuto che rende formale l’accordo fra le parti
  • 36. LLee iinntteessee • Sono accordi più deboli, riguardano una serie di iniziative, anche finalizzate al conseguimento dei fini di una delle istituzioni • Può precedere una convenzione o un accordo di programma • Può avere ad oggetto anche l’utilizzo di un servizio, per es per l’handicap, o le risorse dell’Ente locale, di una scuola particolarmente attrezzata, ecc..
  • 37. UUnn rraappppoorrttoo aannccoorraa nnoonn ddeell ttuuttttoo ddeeffiinniittoo • Le nuove disposizioni trovano difficoltà nell’attuazione per due ordini di motivi: • Da una parte prefigurano un cambiamento radicale di mentalità al quale i vari legislatori si adeguano in modo alle volte contradditorio, aleatorio e sfumato, generando una sorta di sovrapposizioni e attribuzioni ambigue che richiedono, poi, lunghi e difficoltosi sforzi interpretativi • Dall’altra prefigurano competenze e responsabilità in capo a organi istituzionali non ancora pronti ad affrontarli (vacatio legis eccessiva)
  • 38. Gli uullttiimmii iinntteerrvveennttii ddeellllaa CCoorrttee CCoossttiittuuzziioonnaallee • La Corte Costituzionale è intervenuta, recentemente, con due sentenze molto importanti relative all’attribuzione delle competenze in materia di istruzione fra Stato e Regioni • La n° 200 del 2 luglio 2009, riguardante il ricorso presentato dalle Regioni contro l’art. 64 del D.L. 122/08, poi convertito in L.133/2008 • La n° 213 del 14 luglio 2009,riguardante il ricorso presentato dallo Stato contro le decisioni della provincia autonoma di Bolzano • Esito (molto importante) sostanziale: le richieste delle Regioni sono state debolmente accolte, quelle dello Stato integralmente………
  • 39. LLee RReeggiioonnii ccoonnttrroo lloo SSttaattoo ((sseenntteennzzaa nn°° 220000//22000099)) • Ricorrevano contro le decisioni della 133/08 perché ritenute lesive delle proprie prerogative, in particolare: • Organizzazione scolastica, relativamente all’incremento del rapporto numerico docente-alunni, che la legge vuole innalzare avvicinandolo agli standard europei e la revisione dei criteri e dei parametri fissati per la definizione degli organici del personale ATA • Esercizio della podestà regolamentare, in relazione alla adozione, previo parere della Conferenza unificata, di un “piano programmatico” volto alla razionalizzazione e all’efficace utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili”, nonché all’intenzione di delegiferare alcune competenze in materia di assetto ordinamentale del sistema scolastico (organizzativo e didattico) affidandolo alla podestà regolamentale
  • 40. LLee RReeggiioonnii ccoonnttrroo lloo SSttaattoo • La programmazione dell’o.f., con riferimento agli interventi di razionalizzazione del sistema • Dimensionamento della rete scolastica, con riferimento alle modalità di realizzazione della riduzione delle scuole nei vari territori, con necessarie ricadute sulla qualità dei servizi che devono essere decentrati.
  • 41. Lo Stato ccoonnttrroo llee RReeggiioonnii ((sseenntteennzzaa nn°° 221133//0099)) • La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva impugnato una legge della provincia autonoma di Bolzano con la quale: • Aveva istituito uno speciale esame conclusivo dei corsi di studio secondari superiori professionali, solo su 5 materie fondamentali + 1 delle materie caratterizzanti l’indirizzo
  • 42. Lo Stato ccoonnttrroo llee RReeggiioonnii ((sseenntteennzzaa nn°° 221133//0099)) • Inoltre, diversamente da quanto stabilito con la L. n° 53/2003 e l’art. 6 del D.P.R. 257/2000, aveva disposto che il passaggio dal 3° anno dei corsi professionali al 4° dell’istru-zione professionale statale avvenisse solo tramite prove sulle due aree principali, della lingua italiane e della matematica.
  • 43. LLee ddeecciissiioonnii pprreecceeddeennttii • Fino agli anni ’90, nonostante la Costituzione fosse orientata al decentramento regionale i giudici si erano sempre orientati per un’interpretazione statalista. • In seguito l’orientamento si modificò con l’avvento di una prospettiva decentralizzatrice che portò fino alla revisione costituzionale del 2001 • Ma il novello art. 117, invece di definire in modo chiaro le responsabilità, aprì una stagione di ambiguità e difficoltà interpretative • Non solo è difficilissimo definire le materie separando la giurisdizione in base all’argomento o alla finalità che attraverso quell’argomento di intende raggiungere, ma il quadro si è fatto complicato perché per molte materie si è inteso suddividere ambiti di responsabilità diverse all’interno della materia stessa.
  • 44. LLaa ttrraammaa ddeellll’’aarrtt.. 111177 • L’art. 117 prefigura un federalismo scolastico, ridisegnando l’intera trama dei rapporti tra Stato e Regione in materia di istruzione. • La cosa veramente difficile è stabilire con precisione quando si siano superati i limiti di competenza, tenendo conto che: 1. è affievolito il principio di gerarchia delle fonti 2. Lo Stato è legittimato ad intervenire non solo per le materie di propria competenza, ma anche sussidiando l’ente preposto qualora questo si dimostri incapace di intervenire 3. La legge statale, anche se viola la Costituzione in materia di ripartizione delle competenze , mantiene la propria validità fintanto che le Regioni provvedano d esercitare in concreto le proprie prerogative 4. L’ordinamento giuridico è unitario, ovvero, in caso di illegittimità, il legislatore regionale mai potrà disapplicare una legge dello Stato ma potrà solo ricorrere alla Corte Costituzionale
  • 45. LLee mmaatteerriiee mmiissttee • Altro e più difficile discorso per le materie miste, ovvero materie che attengono per un ambito allo Stato e per un altro alle Regioni • Per non parlare di ambiti che non sono materie da enumerare, ma delle vere e proprie non materie, come per esempio i .L.E.P.
  • 46. LL’’iissttrruuzziioonnee • È materia di competenza esclusiva (lo Stato detta le norme generali) e concorrente (lo Stato detta i principi fondamentali e e le Regioni li dettagliano) • L’istruzione professionale, invece, è di competenza residuale regionale, non è elencata nei commi 2 e 3 del 117, ma è affidata alle Regioni dal co. 4. Allo Stato restano altri titoli di legittimazione (L.E.P.)
  • 47. LLee nnoovviittàà ddeellllaa sseenntteennzzaa nn°° 221133//0099 • Pone la materia degli esami di stato e conclusivi del ciclo di istruzione secondario, così come le norme che concernono il passaggio fra sistemi, tra i principi fondamentali della materia dell’istruzione. • Il primo perché, ai sensi dell’art. 333 della Costituzione, consente di acquisire un titolo di studio che abilita al passaggio da un ciclo di istruzione all’altro su tutto il territorio nazionale. • Il secondo perchè trattasi di passaggio fra due sistemi (uno statale ed uno no), e per connettere i due sistemi vanno adottate norme di raccordo necessariamente poste dallo Stato, visto che debbono valere su tutto il territorio nazionale.
  • 48. LLaa sseenntteennzzaa nn°°220000//0099 • Fa luce sulle norme generali, sono quelle discipline che caratterizzano unitariamente l’ordinamento dell’istruzione (elementi unitari e comuni del sistema scolastico nazionale) • Sono già definite nella Costituzione (art. 33 e 34): la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione…. relative a: 1. Istituzione delle scuole di ogni ordine e grado (a. 33, co.2) 2. Diritto di enti o privati di istituire scuole senza oneri per lo Stato (a.33, co.3)
  • 49. 3. Parità tra scuole statali e non statali (a. 33, co.4) 4. Ammissione e conclusione dei percorsi attraverso esami di stato (a.33, co.5) 5. Apertura della scuola a tutti (art. 34, co.1) 6. Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione (art. 34, co. 2) 7. Diritto degli alunni capaci e meritevoli di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione (a.34, co.3 e 4)
  • 50. SSeemmpprree llaa sseenntteennzzaa nn°°220000 • Considera il complesso di norme imposte con la L. n° 53 del 2003 e successivi decreti attuativi (D.L. 59/04, 286/04, 76, 77, 226 e 227 del 2005) come un complesso di disposizioni ascrivibili alla categoria delle norme generali: • Definizione generale e complessiva del sistema educativo e di istruzione, nelle sue caratteristiche e nelle sue finalità • Regolazione del sistema di accesso e regolazione del diritto-dovere • Previsione generale dei contenuti dei programmi e dei Piani di Studio, per quanto attiene alla quota nazionale
  • 51. • Previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli • Definizione degli standard formativi minimi richiesti per la spendibilità dei titoli di studio • Definizione generale dei percorsi tra istruzione e formazione per i diversi profili educativi, culturali e professionali, e la possibilità di passare da un percorso all’altro • L’attribuzione agli insegnanti della stessa istituzione scolastica delle competenze in materia di valutazione degli alunni • I principi della valutazione complessiva del sistema • Il modello di alternanza scuola-lavoro • I principi su cui si basa la formazione degli insegnanti
  • 52. e per vviiaa iinntteerrpprreettaattiivvaa llaa CCoorrttee rriittiieennee cchhee ssiiaannoo nnoorrmmee ggeenneerraallii aanncchhee.... • Quelle riguardanti l’autonomia funzionale delle ii.ss. (a. 21., L.59/97) • Quelle sull’assetto degli OO.CC. (D.L.233/99) • Quelle sulla parità scolastica e sul diritto all’istruzione (L. 62/2000) • Inoltre aggiunge che a questo schema ci si deve rifare quando si deve interpretare se una norma appartiene o meno alla competenza generale dello Stato
  • 53. Definizione ddii nnoorrmmee ggeenneerraallii ((sseenntteennzzaa nn°°220000//0099)) • Le disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una o.f. omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio scolastico (interesse primario, di rilievo costituzionale),nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra scuole statali e non statali, ecc..(vedi slide precedente) • Dette norme non necessitano di ulteriori svolgimenti normativi a livello di legislazione regionale. Delineano le basi del sistema nazionale di istruzione e sono funzionali, anche nei loro profili di rilevanza organizzativa, e sono funzionali a delineare l’identità culturale del paese, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all’ art. 33 della Costituzione
  • 54. PPrriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii ((sseenntt.. 220000//0099)) • Quelle norme che, pur dettando elementi di base del sistema comuni a tutto il territorio nazionale, non sono riconducibili alla struttura essenziale che caratterizza il sistema e necessitano, per la loro attuazione, dell’intervento del legislatore regionale • I principi fondamentali operano come un raccordo tra le norme generali dello Stato e le enorme di competenza delle Regioni
  • 55. LLaa sseenntteennzzaa 220000//22000099 • Stabilisce che » il dimensionamento della rete scolastica » la programmazione dell’o.f. in sede regionale • attengono ai principi fondamentali • Riconosce la podestà regolamentare (anche delegificativa) dello Stato per materie che attengono alle norme generali. Anche il Consiglio di Stato ha confermato questa linea interpretativa.
  • 56. LLaa ccoommppeetteennzzaa eesscclluussiivvaa:: ii LL..EE..PP.. • LA Costituzione attribuisce tre materie di legislazione esclusiva allo Stato: » I L.E.P. » L’organizzazione amministrativa » L’ordinamento civile • In particolare i LEP rappresentano un meccanismo tecnico-giuridico destinato a controbilanciare le diversificazioni connaturali al decentramento • L.E.P. = standard di prestazioni capaci di assicurare adeguata omogeneità nella fruizione di prestazioni su tutto il territorio nazionale e per tutti i cittadini (principio di uguaglianza) • Una sorta di interferenza statale in qualsiasi materia
  • 57. II LL..EE..PP.. nneellll’’iissttrruuzziioonnee • I requisiti soggettivi (tra cui l’età anagrafica) di accesso alle scuole • I requisiti e le modalità generali di formazione e reclutamento del personale delle scuole • I diritti di partecipazione e i doveri di famiglie e alunni • La valutazione del rendimento scolastico • La disciplina contenutistica per gli esami • I parametri quantitativi generali per la formazione delle classi • I parametri quantitativi generali riferibili all’integrazione scolastica di disabili o soggetti in situazione di svantaggio • Taluni parametri di massima per la programmazione della rete scolastica • Aspetti e profili concernenti risorse e standard di funzionamento e organizzazione dei servizi resi ai cittadini
  • 58. LL’’oorrddiinnaammeennttoo cciivviillee • Fondamentale anche in questo ambito lo stringato richiamo della sentenza n°200 che pone fine ad una delle questioni di cui maggiormente si è sentito parlare: la questione degli organici del personale • La disciplina privatistica del rapporto di lavoro del personale della scuola si iscrive nell’ambito dell’ordinamento civile, che è di competenza dello Stato. • Pertanto viene ribadita la statualità della disciplina degli organici quale titolo di legittimazione di competenza esclusiva dello Stato
  • 59. LLaa pprrooggrraammmmaazziioonnee ddeellllaa rreettee ssccoollaassttiiccaa • Anche questo tema vanta annose questioni • È uno delle questioni adite sulle quali si è pronunciata la C.Costituzionale • Di fatto la sentenza del 2004, peraltro preceduta dal d.l.112, avevano spinto verso la radicalizzazione delle competenze regionali in materia di programmazione della rete scolastica. • In virtù di queste norme le Regioni ricorrevano contro lo Stato, contro, cioè, il cosidetto “piano programmatico” dell’art. 64 del d.l.112/2008
  • 60. LLaa sseenntteennzzaa nn°° 220000 • Chiarisce definitivamente che la programmazione dell’o.f. di competenza delle regioni è solo quella “operante sul singolo territorio regionale, definita sulla base delle proposte degli enti locali interessati” • Esiste, però, un livello superiore e nazionale di pianificazione dell’o.f., con il quale ciascuno dei livelli regionali deve raccordarsi
  • 61. • Programmazione nazionale=classi di concorso, curricoli, criteri formazione classi, linee di organizzazione didattica dei vari cicli, criteri e parametri degli organici, … • Programmazione regionale= quella relativa alla distribuzione delle scuole sul territorio
  • 62. DDuuee lliivveellllii ddii oorrggaanniizzzzaazziioonnee • Nazionale, che riguarda i parametri e gli standard necessari a garantire uniformità nella distruzione e nella qualità del servizio scolastico • Regionale, che riguarda l’adeguamento dei profili organizzativi alle singole realtà territoriali (cd. Dimensionamento)