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Autorità Nazionale Anticorruzione
Unità Operativa Speciale Expo 2015
Il Presidente
Via Marco Minghetti n. 10, 00187 Roma
www.anticorruzione.it
Al dr. Giuseppe Sala
Amministratore Delegato Expo 2015 S.p.A.
Commissario Unico
amministratoredelegato@expo2015.org
antonella.dellacqua@expo2015.org
christian.malangone@expo2015.org
OGGETTO: Concessione alla Eataly Distribuzione S.r.l. del servizio pubblico di ristorazione e di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico da svolgere nel perimetro delle
stecche denominate “D” ed “E”. Richiesta informazioni e documenti.
Riferimento Prot. n. 142/U/2015 del 29 gennaio 2015
1. Nell’ambito dei compiti di alta sorveglianza attribuiti a questa Autorità ai sensi dell’art. 30 del D.L. n.
90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, è stata richiesta la documentazione afferente alla
concessione in oggetto.
Pur trattandosi di una procedura pregressa alla norma testé menzionata, l’Autorità ha ritenuto
opportuno esaminare gli atti nello spirito della più ampia collaborazione, attesa la rilevanza anche
mediatica della concessione.
Codesta Società ha pertanto inoltrato la seguente documentazione:
a. estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2013;
b. contratto di concessione del 18 dicembre 2013 tra Expo 2015 S.p.A. e la Eataly Distribuzione S.r.l..
2. La delibera del CdA evidenzia, in particolare, i seguenti aspetti:
a. la presentazione da parte dell’Amministratore Delegato della “proposta di collaborazione avanzata da
Eataly”;
b. le opportunità commerciali elencate dall’Amministratore Delegato il quale ha, peraltro, ritenuto che
Eataly presenta “caratteristiche di unicità nell’ambito dei servizi di ristorazione” tra cui quelle “(i) di
riconoscibilità mondiale del brand come rappresentativo dei prodotti italiani, (ii) dell’offerta alimentare di qualità a
prezzi accessibili a tutti, coniugati con (iii) la capacità di attrazione di visitatori sulla base della filosofia distintiva
che il “buon cibo” avvicina le persone, crea comunione tra i diversi strati sociali, aiuta a trovare punti di vista comuni
tra gente di diverso pensiero e (iv) infine, l'offerta di corsi di educazione alimentare e di cucina, con degustazioni e
incontri con le grandi cantine etc”;
c. con riferimento al citato requisito (iv), la puntualizzazione che il “format unico ideato da Eataly”
affianca, all’offerta di prodotti italiani, una “offerta relativa alla didattica, articolata in corsi di cucina,
Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot.
Numero:
Ufficio:
Uscita del 07/04/2015
0041212
PRES - SGPRES
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degustazioni, incontri con grandi chef, con le grandi cantine o con gli artigiani, didattica gratuita per i bambini e gli
anziani”;
d. i rilievi posti da:
- il Prof. Massimiliano Nova, Presidente del Collegio Sindacale, che ha chiesto se “la presenza pur
rilevante di tutti i requisiti enunciati dall’Amministratore Delegato esima la Società dal fare una gara” e se “la
concorrenza di uno o più consorzi non consentirebbe alla Società l’individuazione, fra concorrenti, di chi dovrà
esercitare questo servizio fondamentale”;
- la Dott.ssa Maria Teresa Docimo, magistrato della Corte dei Conti, che ha chiesto precisazioni
sulle “caratteristiche di unicità dell'operatore unico individuato, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 30,
comma 3 del Codice dei Contratti pubblici”;
- il Dott. Lelio Fornabaio, sindaco, che ha osservato come la valutazione dell’unicità
“presupporrebbe una ricerca di marketing sulla base dei requisiti indicati dall’Amministratore Delegato non
escludendo, in ipotesi, che vi possano essere altri soggetti in condizione di aggregarsi per trovare le dimensioni
adatte a partecipare a un’eventuale gara”;
e. la deliberazione, a conclusione della seduta, “all’unanimità… di autorizzare l’Amministratore Delegato a
definire il contratto di concessione con Eataly alle migliori condizioni possibili”.
3. Preso atto delle scelte operate dalla Società e riscontrato il contenuto del contratto di concessione
successivamente sottoscritto con la Eataly Distribuzione S.r.l.., si invita a chiarire i seguenti ulteriori
aspetti:
a. quali sono le circostanza che hanno portato alla proposta di collaborazione avanzata da Eataly;
b. sulla base di quali valutazioni è stata determinata l’unicità tecnica della Eataly Distribuzione S.r.l..,
atteso che non risulterebbe effettuata alcuna preventiva ricerca di mercato;
c. qual è l’importo atteso dei ricavi – indicato solo nel verbale del CdA in 44 milioni di euro – e, di
conseguenza, su quali basi sono state determinate le royalties che la concessionaria retrocederà,
quantificate nel 5% del fatturato, cui si somma un ulteriore 1% per fatturati sopra i 40 milioni di
euro (art. 4.1);
d. qual è l’ammontare stimato dei costi correlati alla concessione, essendo prevista la deduzione delle
spese per la realizzazione delle celle frigorifere (art. 4.3) e risultando “a carico di Expo gli oneri derivanti
dai consumi di elettricità e di acqua” (art. 10.3);
e. qual è in definitiva il valore stimato del contratto di concessione da determinarsi ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 163/2006;
f. le ragioni per cui l’oggetto della concessione prevede che “all’interno del perimetro delle Stecche… Eataly
potrà altresì, previa approvazione da parte della competente direzione di Expo, organizzare e svolgere specifiche
iniziative ed eventi culturali e didattici, volti a valorizzare la propria esperienza, a promuovere e valorizzare il
patrimonio enogastronomico nazionale ed a diffondere i valori connessi al tema di Expo Milano 2015” (art. 2.2).
In tal modo, le vantate peculiarità di Eataly non risultano teleologicamente connesse con la
prestazione dedotta in contratto, che, per come descritta, consisterebbe genericamente nella
ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ancorché di livello qualitativo
elevato.
Le ulteriori caratteristiche attività, per contro, verrebbero eventualmente attivate dal concessionario
su sua insindacabile iniziativa;
Pag. 3
g. la previsione di penali legate esclusivamente al “mancato avvio del servizio di ristorazione e di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico a far data dalla cerimonia di apertura al pubblico di Expo
Milano 2015” (art. 14.1).
Non sono indicate, invece, penali legate al livello del servizio reso dalla concessionaria, nonostante
tra le richiamate caratteristiche di unicità vi sia un’offerta alimentare di qualità a prezzi accessibili;
h. la mancata previsione, tra le cause di risoluzione per inadempimento e le clausole risolutive
espresse, della violazione agli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità (art. 15);
i. l’inserimento della clausola per cui “il presente contratto può essere modificato solo su accordo di entrambe le
Parti da stipularsi per iscritto” (art. 17) che non appare ammissibile trattandosi di un contratto pubblico.
4. Da fonti aperte, infine, si apprende come il modello di ristorazione ideato da Eataly preveda la
suddivisione degli spazi concessi in 20 aree tematiche regionali con il coinvolgimento di circa 100
ristoratori1
.
A tal proposito, si richiede come codesta Stazione appaltante intenda regolare i rapporti con tali
operatori terzi, anche nell’ambito del Protocollo di Legalità.
Raffaele Cantone
1 Servizio Pubblico, puntata nr. 18 del 26 marzo 2015.

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2015 142 convenzione eataly richiesta

  • 1. Autorità Nazionale Anticorruzione Unità Operativa Speciale Expo 2015 Il Presidente Via Marco Minghetti n. 10, 00187 Roma www.anticorruzione.it Al dr. Giuseppe Sala Amministratore Delegato Expo 2015 S.p.A. Commissario Unico amministratoredelegato@expo2015.org antonella.dellacqua@expo2015.org christian.malangone@expo2015.org OGGETTO: Concessione alla Eataly Distribuzione S.r.l. del servizio pubblico di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico da svolgere nel perimetro delle stecche denominate “D” ed “E”. Richiesta informazioni e documenti. Riferimento Prot. n. 142/U/2015 del 29 gennaio 2015 1. Nell’ambito dei compiti di alta sorveglianza attribuiti a questa Autorità ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, è stata richiesta la documentazione afferente alla concessione in oggetto. Pur trattandosi di una procedura pregressa alla norma testé menzionata, l’Autorità ha ritenuto opportuno esaminare gli atti nello spirito della più ampia collaborazione, attesa la rilevanza anche mediatica della concessione. Codesta Società ha pertanto inoltrato la seguente documentazione: a. estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2013; b. contratto di concessione del 18 dicembre 2013 tra Expo 2015 S.p.A. e la Eataly Distribuzione S.r.l.. 2. La delibera del CdA evidenzia, in particolare, i seguenti aspetti: a. la presentazione da parte dell’Amministratore Delegato della “proposta di collaborazione avanzata da Eataly”; b. le opportunità commerciali elencate dall’Amministratore Delegato il quale ha, peraltro, ritenuto che Eataly presenta “caratteristiche di unicità nell’ambito dei servizi di ristorazione” tra cui quelle “(i) di riconoscibilità mondiale del brand come rappresentativo dei prodotti italiani, (ii) dell’offerta alimentare di qualità a prezzi accessibili a tutti, coniugati con (iii) la capacità di attrazione di visitatori sulla base della filosofia distintiva che il “buon cibo” avvicina le persone, crea comunione tra i diversi strati sociali, aiuta a trovare punti di vista comuni tra gente di diverso pensiero e (iv) infine, l'offerta di corsi di educazione alimentare e di cucina, con degustazioni e incontri con le grandi cantine etc”; c. con riferimento al citato requisito (iv), la puntualizzazione che il “format unico ideato da Eataly” affianca, all’offerta di prodotti italiani, una “offerta relativa alla didattica, articolata in corsi di cucina, Autorità Nazionale Anticorruzione Prot. Numero: Ufficio: Uscita del 07/04/2015 0041212 PRES - SGPRES
  • 2. Pag. 2 degustazioni, incontri con grandi chef, con le grandi cantine o con gli artigiani, didattica gratuita per i bambini e gli anziani”; d. i rilievi posti da: - il Prof. Massimiliano Nova, Presidente del Collegio Sindacale, che ha chiesto se “la presenza pur rilevante di tutti i requisiti enunciati dall’Amministratore Delegato esima la Società dal fare una gara” e se “la concorrenza di uno o più consorzi non consentirebbe alla Società l’individuazione, fra concorrenti, di chi dovrà esercitare questo servizio fondamentale”; - la Dott.ssa Maria Teresa Docimo, magistrato della Corte dei Conti, che ha chiesto precisazioni sulle “caratteristiche di unicità dell'operatore unico individuato, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 30, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici”; - il Dott. Lelio Fornabaio, sindaco, che ha osservato come la valutazione dell’unicità “presupporrebbe una ricerca di marketing sulla base dei requisiti indicati dall’Amministratore Delegato non escludendo, in ipotesi, che vi possano essere altri soggetti in condizione di aggregarsi per trovare le dimensioni adatte a partecipare a un’eventuale gara”; e. la deliberazione, a conclusione della seduta, “all’unanimità… di autorizzare l’Amministratore Delegato a definire il contratto di concessione con Eataly alle migliori condizioni possibili”. 3. Preso atto delle scelte operate dalla Società e riscontrato il contenuto del contratto di concessione successivamente sottoscritto con la Eataly Distribuzione S.r.l.., si invita a chiarire i seguenti ulteriori aspetti: a. quali sono le circostanza che hanno portato alla proposta di collaborazione avanzata da Eataly; b. sulla base di quali valutazioni è stata determinata l’unicità tecnica della Eataly Distribuzione S.r.l.., atteso che non risulterebbe effettuata alcuna preventiva ricerca di mercato; c. qual è l’importo atteso dei ricavi – indicato solo nel verbale del CdA in 44 milioni di euro – e, di conseguenza, su quali basi sono state determinate le royalties che la concessionaria retrocederà, quantificate nel 5% del fatturato, cui si somma un ulteriore 1% per fatturati sopra i 40 milioni di euro (art. 4.1); d. qual è l’ammontare stimato dei costi correlati alla concessione, essendo prevista la deduzione delle spese per la realizzazione delle celle frigorifere (art. 4.3) e risultando “a carico di Expo gli oneri derivanti dai consumi di elettricità e di acqua” (art. 10.3); e. qual è in definitiva il valore stimato del contratto di concessione da determinarsi ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006; f. le ragioni per cui l’oggetto della concessione prevede che “all’interno del perimetro delle Stecche… Eataly potrà altresì, previa approvazione da parte della competente direzione di Expo, organizzare e svolgere specifiche iniziative ed eventi culturali e didattici, volti a valorizzare la propria esperienza, a promuovere e valorizzare il patrimonio enogastronomico nazionale ed a diffondere i valori connessi al tema di Expo Milano 2015” (art. 2.2). In tal modo, le vantate peculiarità di Eataly non risultano teleologicamente connesse con la prestazione dedotta in contratto, che, per come descritta, consisterebbe genericamente nella ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ancorché di livello qualitativo elevato. Le ulteriori caratteristiche attività, per contro, verrebbero eventualmente attivate dal concessionario su sua insindacabile iniziativa;
  • 3. Pag. 3 g. la previsione di penali legate esclusivamente al “mancato avvio del servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico a far data dalla cerimonia di apertura al pubblico di Expo Milano 2015” (art. 14.1). Non sono indicate, invece, penali legate al livello del servizio reso dalla concessionaria, nonostante tra le richiamate caratteristiche di unicità vi sia un’offerta alimentare di qualità a prezzi accessibili; h. la mancata previsione, tra le cause di risoluzione per inadempimento e le clausole risolutive espresse, della violazione agli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità (art. 15); i. l’inserimento della clausola per cui “il presente contratto può essere modificato solo su accordo di entrambe le Parti da stipularsi per iscritto” (art. 17) che non appare ammissibile trattandosi di un contratto pubblico. 4. Da fonti aperte, infine, si apprende come il modello di ristorazione ideato da Eataly preveda la suddivisione degli spazi concessi in 20 aree tematiche regionali con il coinvolgimento di circa 100 ristoratori1 . A tal proposito, si richiede come codesta Stazione appaltante intenda regolare i rapporti con tali operatori terzi, anche nell’ambito del Protocollo di Legalità. Raffaele Cantone 1 Servizio Pubblico, puntata nr. 18 del 26 marzo 2015.