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Area ambiente
e tutela del territorio
Fase. 9.11/2019/5
pag. 1
Centralino: 02 7740.1
Settore rifiuti e bonifiche www.cittametropolitana. mi.it
Spett.le
Città
metropolitana
di MIiano
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare · DGRIN
diiòo@pec.minambiente,it
c.a. Dott Mariano Grillo
Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico - DivisioneVIII
d11roereen,diYOB@pecroise,11ov,it
e.a. Dott.ssa Elda Fiorillo
Spett.le
Regione Lombardia
ambienteclima@pecCfiiAne,lomhardiaoit
c.a. Mario Nova
Elisabetta Confalonieri
Anna Maria Ribaudo
pc
Spett.le
Associazione Nazionale Comuni Italiani
e.a. dott.ssa Veronica Nicotra
Segretario Generale
aod@pec aoci.it
Spett.le
ANCILombardia
e.a. dott. Rinaldo Redaelli
Segretario Generale
ioto@oec.anci.lombardia,it
Spett.le
Unione Province Italiane
e.a. dott. Piero Antonelli
Direttore Generale
upi@messaggipec.it
Spett.le
Unione Province Lombarde
e.a. dott. Dario Rigamonti
Direttore
uol@leiialmaH.it
Oggetto: Cessazione della qualifica di rifiuto - sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018.
Città Metropolitana di Milano, come tutte le province lombarde, è stata destinataria di una
massiccia delega di funzioni da parte della Regione, in materia di autorizzazioni ambientali.
Settore rifiuti e bonifiche
Viale Piceno, 60 - 20129 Milano •Tel: 02TT40.3763/3807• pec: protocollo@pec.cj ttametropolitana, mi.it
Pa$1na 2
Città
metropolitana
di Milano
In tale ambito, con la presente si segnala che la pubblicazione della sentenza del Consiglio
di Stato n. 1229/2018, a febbraio 2018, ha messo in seria difficoltà le Autorità Competenti al rilascio
dei titoli autorizzativi.
L'interpretazione normativa del supremo organo amministrativo, che ha escluso che la
definizione dei criteri di EOWad opera di atti amministrativi fosse ammessa dall'art. 9 bis lettera a)
del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (L. 210/2008), ha reso evidente un vuotonormativoche
delegittima la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso, al di fuori di quanto previsto dal
d.m. 5.02.1998 o dal d.m. 161/2002 o da specifici decreti o regolamenti europei che individuano le
condizioni per l'End of Waste (d.lgs. 209/2003, d.lgs 75/2010, Regolamento (UE) 333/2011,
Regdamento (UE) 1179/2012, Regolamento (UE) 715/2013, d.m. 22/2013, d.m. 69/2018, d.lgs
49/2014).
La previsione contenuta neltordinamento dell'Unione Europea è ampia, in particolare al
comma 4 dell'art 6 della Direttiva 2008/98/CE, è lasciata agli Stati Membri la possibilità di decidere
caso per caso, in assenza di crjteri specjfjcjdettati da regolamenti comunitari e poste le condizioni
generali (riproposte integralmente nell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06). In più la stessa Commissione
Europea nella guida all'interpretazione delle previsioni della Direttiva ha specificato che questo
significa "qualsiasi livello all'interno dello Stato Membro incaricato di sviluppare tali criteri
nell'ambito della struttura amministrativa nazionale".
Margine di discrezionalità che si ritrova riproposto e anche ampliato nella Direttiva
2018/851, da recepire entro il 5 luglio 2020.
Quindi, a fronte della scelta lasciata agli Stati, il legislatore nazionale ha previsto una
definizione dei crjterj specjfjcj di EOWattraverso l'emanazione di appositi decreti ministeriali.
Allo stato, la mancata possibilità per le autorità competenti di procedere ad autorizzare
numerosi cicli di recupero non normati, nell'attesa di DMrelativi alle singole categorie di rifiuto ,
costituisce un blocco al rec1.4>erostesso e ai processi di end of waste, frustrando pesantemente
l'attuazione dei principi dell' economia circolare, in evidente contrasto con l'ordjnedi prjorjtàe
iierarchjadej rjfjutj previsti dalla Direttiva comunitaria, come peraltro recepita dallo stesso
ordinamento nazionale, suscettibile di procedura di infrazione da parte della stessa Europa.
Tutto ciò premesso, data la stringente necessità di fornire risposte agli operatori, a fronte
della già avvenuta presentazione di specifiche istanze, si presenta particolarmente evidente e
pressante un intervento da parte di codesti Ministeri, atto a risolvere l' empasse ed evitare di
esporre gli uffici a possibili richieste risarcitorie.
In tale contesto un discorso particolare merita il processo di recupero finalizzato alla
produzione ed immissione in rete del biometano. Si ritiene, infatti, che nella fattispecie in esame ci
siano i presupposti per rilasciare i titoli autorizzativi, poiché si è in presenza di una normativa che,
seppure destinata ad altri scopi, già disciplina i criteri specifici richiesti, relativi al prodotto.
Si tratta di una sostanza che soddisfa i requisiti richiamati dall'art. 184 ter del D. Lgs.
152/06 non solo perché il biometano è comunemente utilizzato per scopi specifici ed esiste un
mercato e una domanda (peraltro soggetta ad incentivazione da parte dello Stato), ma in quanto
compiutamente definita in ordine alle caratteristiche temico-scieotificbP e per ciò stesso
regolamentata a più livelli.
f>aiìna 3
Città
metropolitana
di Milano
Basti pensare alle specifiche norme UNI (es. UNI EN 16723·1:2016 e UNI EN 16723-2:2016)
che disciplinano le qualità del biometano per gli usi indicati, oltre al D.M. 2 marzo 2018 n. 28/2011
che prevede testualmente all'articolo 21 "Incentivazione del biometano immessonella rete del gas
naturale" che prevede al comma 1 "incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in
consumodimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39, che essi sonostati prodotti a partire
da rifiuti, compreso il gas di discarica" e alla direttive dell' ARERA,da ultimo deliberazione
n.239/2017/ R/gas del 13 aprile 2017, che alle stesse disposizioni comunitarie rinviano
espressamente.
RegioneLombardia ha già sottoposto all' attenzione di codesti Ministeri questa tematica con
note del 1O agosto 2018 prot. T1.2018.0040090 e del 14 febbraio 2019 prot. T1.2019.0005349,
sollecitando una pronuncia in merito e segnalandonel'urgenza, data la sollecitazione arrivata anche
dalle associazionidi categoria.
Gli approfondimenti istruttori compiuti ci hanno condotto a ritenere che per tale categoria
di prodotto si consideri integrata la condizione di salvaguardia ambientale sottesa all'esigenza di
specifica regolamentazione, stante la presenza di criteri definiti. Secosì non fosse, si andrebbero a
disconoscere le stesse ragioni positive che lo Stato ha intravisto, introducendo il sopraindicato
meccanismodi incentivazione.
In conclusione, si informa che gli uffici, per quanto riguarda le autorizzazioni relative alla
produzione di biometano, attualmente sospese,salvo diverso avviso da parte di codesti Ministeri che
si richiede di comunicare tempestivamente, intendono sbloccarle e nel contempo istruire le nuove
istanze degli operatori, sia per attuare gli obiettivi dell'economia circolare e della gerarchia dei
rifiuti sia per evitare il rischio di contenziosi e istanze risarcitorie che potrebbero rivelarsi fondate.
Tutti gli altri procedimenti relativi a istanze per processi di recupero diversi dal biometano
restano sospesiin attesa del pronunciamento dei Ministeri come su esplicitato, con conseguente
rischio per l'interesse alla tutela dell'affidamento degli operatori economici e, ancor più grave, per I'
interesse ambientale in quanto tale stallo determina un freno all'implementazione del recupero del
rifiuto e dei processi di EOW, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti delineata dalla Direttiva
2008/98/CE.
Per queste ragioni si richiede un sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti.
ILDIRETTOREDELL'AREA
AMBIENTEETUTELADELTERRITORIO
Dott. Emilio De Vita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs82/2005 e rispett ive norme collegate.

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Citta__metropolitana_milano_end_of_waste_biometano

  • 1. Area ambiente e tutela del territorio Fase. 9.11/2019/5 pag. 1 Centralino: 02 7740.1 Settore rifiuti e bonifiche www.cittametropolitana. mi.it Spett.le Città metropolitana di MIiano Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare · DGRIN diiòo@pec.minambiente,it c.a. Dott Mariano Grillo Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico - DivisioneVIII d11roereen,diYOB@pecroise,11ov,it e.a. Dott.ssa Elda Fiorillo Spett.le Regione Lombardia ambienteclima@pecCfiiAne,lomhardiaoit c.a. Mario Nova Elisabetta Confalonieri Anna Maria Ribaudo pc Spett.le Associazione Nazionale Comuni Italiani e.a. dott.ssa Veronica Nicotra Segretario Generale aod@pec aoci.it Spett.le ANCILombardia e.a. dott. Rinaldo Redaelli Segretario Generale ioto@oec.anci.lombardia,it Spett.le Unione Province Italiane e.a. dott. Piero Antonelli Direttore Generale upi@messaggipec.it Spett.le Unione Province Lombarde e.a. dott. Dario Rigamonti Direttore uol@leiialmaH.it Oggetto: Cessazione della qualifica di rifiuto - sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018. Città Metropolitana di Milano, come tutte le province lombarde, è stata destinataria di una massiccia delega di funzioni da parte della Regione, in materia di autorizzazioni ambientali. Settore rifiuti e bonifiche Viale Piceno, 60 - 20129 Milano •Tel: 02TT40.3763/3807• pec: protocollo@pec.cj ttametropolitana, mi.it
  • 2. Pa$1na 2 Città metropolitana di Milano In tale ambito, con la presente si segnala che la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018, a febbraio 2018, ha messo in seria difficoltà le Autorità Competenti al rilascio dei titoli autorizzativi. L'interpretazione normativa del supremo organo amministrativo, che ha escluso che la definizione dei criteri di EOWad opera di atti amministrativi fosse ammessa dall'art. 9 bis lettera a) del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (L. 210/2008), ha reso evidente un vuotonormativoche delegittima la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso, al di fuori di quanto previsto dal d.m. 5.02.1998 o dal d.m. 161/2002 o da specifici decreti o regolamenti europei che individuano le condizioni per l'End of Waste (d.lgs. 209/2003, d.lgs 75/2010, Regolamento (UE) 333/2011, Regdamento (UE) 1179/2012, Regolamento (UE) 715/2013, d.m. 22/2013, d.m. 69/2018, d.lgs 49/2014). La previsione contenuta neltordinamento dell'Unione Europea è ampia, in particolare al comma 4 dell'art 6 della Direttiva 2008/98/CE, è lasciata agli Stati Membri la possibilità di decidere caso per caso, in assenza di crjteri specjfjcjdettati da regolamenti comunitari e poste le condizioni generali (riproposte integralmente nell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06). In più la stessa Commissione Europea nella guida all'interpretazione delle previsioni della Direttiva ha specificato che questo significa "qualsiasi livello all'interno dello Stato Membro incaricato di sviluppare tali criteri nell'ambito della struttura amministrativa nazionale". Margine di discrezionalità che si ritrova riproposto e anche ampliato nella Direttiva 2018/851, da recepire entro il 5 luglio 2020. Quindi, a fronte della scelta lasciata agli Stati, il legislatore nazionale ha previsto una definizione dei crjterj specjfjcj di EOWattraverso l'emanazione di appositi decreti ministeriali. Allo stato, la mancata possibilità per le autorità competenti di procedere ad autorizzare numerosi cicli di recupero non normati, nell'attesa di DMrelativi alle singole categorie di rifiuto , costituisce un blocco al rec1.4>erostesso e ai processi di end of waste, frustrando pesantemente l'attuazione dei principi dell' economia circolare, in evidente contrasto con l'ordjnedi prjorjtàe iierarchjadej rjfjutj previsti dalla Direttiva comunitaria, come peraltro recepita dallo stesso ordinamento nazionale, suscettibile di procedura di infrazione da parte della stessa Europa. Tutto ciò premesso, data la stringente necessità di fornire risposte agli operatori, a fronte della già avvenuta presentazione di specifiche istanze, si presenta particolarmente evidente e pressante un intervento da parte di codesti Ministeri, atto a risolvere l' empasse ed evitare di esporre gli uffici a possibili richieste risarcitorie. In tale contesto un discorso particolare merita il processo di recupero finalizzato alla produzione ed immissione in rete del biometano. Si ritiene, infatti, che nella fattispecie in esame ci siano i presupposti per rilasciare i titoli autorizzativi, poiché si è in presenza di una normativa che, seppure destinata ad altri scopi, già disciplina i criteri specifici richiesti, relativi al prodotto. Si tratta di una sostanza che soddisfa i requisiti richiamati dall'art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 non solo perché il biometano è comunemente utilizzato per scopi specifici ed esiste un mercato e una domanda (peraltro soggetta ad incentivazione da parte dello Stato), ma in quanto compiutamente definita in ordine alle caratteristiche temico-scieotificbP e per ciò stesso regolamentata a più livelli.
  • 3. f>aiìna 3 Città metropolitana di Milano Basti pensare alle specifiche norme UNI (es. UNI EN 16723·1:2016 e UNI EN 16723-2:2016) che disciplinano le qualità del biometano per gli usi indicati, oltre al D.M. 2 marzo 2018 n. 28/2011 che prevede testualmente all'articolo 21 "Incentivazione del biometano immessonella rete del gas naturale" che prevede al comma 1 "incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumodimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39, che essi sonostati prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di discarica" e alla direttive dell' ARERA,da ultimo deliberazione n.239/2017/ R/gas del 13 aprile 2017, che alle stesse disposizioni comunitarie rinviano espressamente. RegioneLombardia ha già sottoposto all' attenzione di codesti Ministeri questa tematica con note del 1O agosto 2018 prot. T1.2018.0040090 e del 14 febbraio 2019 prot. T1.2019.0005349, sollecitando una pronuncia in merito e segnalandonel'urgenza, data la sollecitazione arrivata anche dalle associazionidi categoria. Gli approfondimenti istruttori compiuti ci hanno condotto a ritenere che per tale categoria di prodotto si consideri integrata la condizione di salvaguardia ambientale sottesa all'esigenza di specifica regolamentazione, stante la presenza di criteri definiti. Secosì non fosse, si andrebbero a disconoscere le stesse ragioni positive che lo Stato ha intravisto, introducendo il sopraindicato meccanismodi incentivazione. In conclusione, si informa che gli uffici, per quanto riguarda le autorizzazioni relative alla produzione di biometano, attualmente sospese,salvo diverso avviso da parte di codesti Ministeri che si richiede di comunicare tempestivamente, intendono sbloccarle e nel contempo istruire le nuove istanze degli operatori, sia per attuare gli obiettivi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti sia per evitare il rischio di contenziosi e istanze risarcitorie che potrebbero rivelarsi fondate. Tutti gli altri procedimenti relativi a istanze per processi di recupero diversi dal biometano restano sospesiin attesa del pronunciamento dei Ministeri come su esplicitato, con conseguente rischio per l'interesse alla tutela dell'affidamento degli operatori economici e, ancor più grave, per I' interesse ambientale in quanto tale stallo determina un freno all'implementazione del recupero del rifiuto e dei processi di EOW, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti delineata dalla Direttiva 2008/98/CE. Per queste ragioni si richiede un sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti. ILDIRETTOREDELL'AREA AMBIENTEETUTELADELTERRITORIO Dott. Emilio De Vita Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs82/2005 e rispett ive norme collegate.