1. La riforma Delrio e la
specificità montana:
quale futuro per le
nostre comunità?
Un’introduzione legislativa alla riforma Delrio e
ai nuovi enti di area vasta
Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014 1
2. La riforma
Gli enti territoriali di area vasta
… in attesa della riforma del Titolo V.
Città metropolitane
Province
I Comuni
2Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
4. Gli organi
Presidente della provincia
Consiglio provinciale
Assemblea dei Sindaci
Tutti gli incarichi sono esercitati a titolo
gratuito.
4Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
5. Il Presidente della provincia
(I)
rappresenta l'ente;
convoca e presiede il Consiglio
provinciale e l’Assemblea dei sindaci;
sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti;
propone al Consiglio provinciale gli
schemi di bilancio;
esercita le altre funzioni attribuite dallo
Statuto. 5Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
6. Il Presidente della provincia
(II)
Durata: 4 anni.
Elettorato passivo: sindaci in carica per
almeno un altro anno e mezzo dalla data
delle elezioni (e consiglieri provinciali uscenti)
Elettorato attivo: Sindaci e consiglieri
comunali in carica.
Elezione: candidature sottoscritte dal 15%
dell'elettorato attivo, maggioranza semplice.
Votazione: una sola giornata, un solo seggio,
il voto individuale è moltiplicato per un indice
derivante dalle fasce di popolazione (vedi
slide 18).
Subentro: decade se cessa dal mandato di
Sindaco.
6Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
7. Il Consiglio provinciale (I)
è l'organo di indirizzo e controllo;
propone all’Assemblea lo Statuto;
approva regolamenti, piani, programmi;
approva o adotta ogni altro atto ad esso
sottoposto dal Presidente della provincia;
adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al
parere dell’Assemblea dei Sindaci e in
seguito li approva in via definitiva;
esercita le deleghe assegnate dal Presidente
secondo il principio di collegialità;
esercita le altre funzioni attribuite dallo
Statuto.
7Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
8. Il Consiglio provinciale (II)
10 membri più il presidente.
Durata: 2 anni.
Elettorato attivo/passivo: Sindaci e consiglieri
comunali in carica (e consiglieri provinciali
uscenti).
Elezione: liste sottoscritte dal 5%
dell'elettorato con quote di genere (40%)
entro il 30 settembre.
Votazione: una sola giornata, un solo seggio,
un solo voto individuale moltiplicato per un
indice (slide 18). Entrano i più votati: a parità
di voti, il genere meno rappresentato.
Subentro: in caso di cessazione del mandato
o per ogni altra causa, subentra il primo dei
non eletti della stessa lista. 8Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
9. L’Assemblea dei Sindaci
Formata da TUTTI i Sindaci del territorio;
ha poteri propositivi, consultivi e di controllo
secondo quanto disposto dallo Statuto;
adotta o respinge lo Statuto e le sue
successive modificazioni con maggioranza
qualificata;
esprime parere con maggioranza qualificata
sul bilancio.
Maggioranza qualificata: almeno un terzo dei
Comuni e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente.
9Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
10. Prima applicazione
Fino all’elezione del nuovo Presidente,
il Presidente uscente fa le funzioni
anche del Consiglio e svolge
l’ordinaria amministrazione;
Fino a fine anno, il nuovo Consiglio
esegue atti preparatori per lo Statuto:
propone poi all’Assemblea dei Sindaci
l’approvazione, che va fatta entro il 31
dicembre così come l’elezione del
nuovo Presidente.
10Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
11. Le province «speciali»
Articolo 1, comma 3, secondo paragrafo.
Si tratta di province interamente montane
confinanti con Stati esteri.
Le Regioni riconoscono alle province speciali
forme particolari di autonomia secondo
l’articolo117 della Costituzione (elenco
ripartizione competenze tra Stato e Regioni)
Gli Statuti delle province possono prevedere,
d'intesa con la Regione, la costituzione di
zone omogenee per specifiche funzioni, con
organismi di coordinamento collegati agli
organi provinciali (senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica).
11Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
12. Le funzioni (I)
Funzioni proprie di tutte le province:
pianificazione territoriale di coordinamento, tutela
e valorizzazione dell'ambiente e difesa del suolo;
pianificazione del trasporto, gestione delle strade
provinciali e della relativa circolazione stradale;
programmazione provinciale della rete
scolastica, nel rispetto della programmazione
regionale e gestione dell’edilizia scolastica;
raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali (e stazione
appaltante);
contrasto ai fenomeni discriminatori e
promozione delle pari opportunità.
12Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
13. Le funzioni (II)
Funzioni proprie delle province «speciali»:
cura dello sviluppo strategico del territorio e
gestione dei servizi in forma associata;
creazione di zone omogenee per specifiche
funzioni dotate di organismi di coordinamento;
cura delle relazioni istituzionali con altri territori
con caratteristiche montane (es. Trento e
Bolzano) anche con stipula di accordi e
convenzioni autonome.
La Regione può comunque assegnare altre
funzioni alle province nell’ambito dell’Art. 118 Cost.
13Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
14. Enti e agenzie per i servizi (I)
Se le disposizioni riguardanti servizi di
rilevanza economica prevedono
l'attribuzione di funzioni di organizzazione,
di competenza comunale o provinciale, ad
enti o agenzie in ambito provinciale o sub-
provinciale:
le leggi statali o regionali, secondo le
rispettive competenze, prevedono la
soppressione di tali enti o agenzie e
l'attribuzione delle funzioni alle province
nel nuovo assetto istituzionale secondo i
princìpi di adeguatezza e sussidiarietà;
14Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
15. Enti e agenzie per i servizi (II)
Valorizzazione delle autonomie
funzionali;
le pubbliche amministrazioni
riorganizzano la propria rete periferica
tramite ambiti territoriali ottimali non
obbligatoriamente corrispondenti a
livello provinciale;
meccanismi premiali per le Regioni
più celeri.
15Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
16. La transizione (I)
Al fine del trasferimento dell'esercizio delle
funzioni, gli obiettivi del patto di stabilità interno e le
facoltà di assumere delle province e degli enti
subentranti possono essere modificati;
il personale mantiene la posizione giuridica ed
economica, il proprio trattamento economico
fondamentale e accessorio e l'anzianità di servizio
maturata e indennità accessorie. Le corrispondenti
risorse sono trasferite all'ente destinatario;
il trasferimento della proprietà dei beni mobili e
immobili è esente da oneri fiscali; per le
partecipazioni societarie attinenti alla funzione
trasferita si può provvedere alla dismissione con
procedura semplificata. 16Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
17. La transizione (II)
l'ente che subentra nella funzione
succede anche nei rapporti attivi e passivi
in corso, compreso il contenzioso; il
trasferimento delle risorse tiene conto anche
delle passività;
gli effetti derivanti dal trasferimento delle
funzioni non rilevano la situazione di
inadempienza dell'ente subentrante,
nell'ambito di variazioni compensative a
livello regionale ovvero tra livelli regionali o
locali e livello statale;
le risorse finanziarie, dedotte quelle
necessarie alle funzioni fondamentali, sono
attribuite ai soggetti che subentrano nelle
funzioni trasferite.
17Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
18. Indici di voto provinciali (Sondrio)
ELABORAZIONE INDICE PER ELEZIONE CONSIGLIO DELLA NUOVA
PROVINCIA (SONDRIO)
Fasce abitanti % sul totale
% dopo
ripartizione
comuni
Consiglieri
per comune
tot. elettori Indice finale
TOTALE 181.493 100% 100% 78 - 904 -
< 3000 69.156 38% 35% 59 11 649 0,539
3000 – 5000 50.471 28% 29% 13 13 169 1,716
5000 - 10000 28.097 15% 16% 4 13 52 3,077
> 10000 33.769 19% 20% 2 17/33 50 4,000
NB. Il singolo voto va moltiplicato per l'indice finale risultante assegnato alla fascia corrispondente.
18
Il singolo voto di ogni consigliere va moltiplicato per l’indice
corrispondente alla fascia di popolazione del suo Comune. Il totale
viene fatto sommando i singoli voti.
Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
20. Consigli comunali
Modifica della riduzione dei consiglieri per i
Comuni sotto i 10.000 abitanti (a spesa
invariata):
fino a 3.000 abitanti: Sindaco,10 consiglieri e
un massimo di 2 assessori;
tra 3.000 e 10.000 abitanti: Sindaco, 12
consiglieri, un massimo di 4 assessori;
rideterminazione degli oneri a carico del
Comune per garantire l’invarianza della
spesa;
in giunta, per i Comuni sopra i 3.000 abitanti:
quote rosa al 40%;
Per i Comuni sotto i 3.000 abitanti, possibilità
di terzo mandato.
20Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
21. Gestioni associate
Per i Comuni in obbligo di gestione
associata, proroga al 30 giugno per
altre tre funzioni e entro il 31 dicembre
per tutte le restanti;
riduzione degli obiettivi per il Patto di
stabilità dei Comuni capofila nella
gestione di funzioni e servizi in forma
associata;
corrispondente aumento degli obiettivi
del Patto per i Comuni associati non
capofila. 21Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
22. Unioni di Comuni
Rappresentanza di minoranze e
territori nei consigli dell’Unione;
soglie demografiche di funzionamento
minime: 10.000 abitanti (3.000 se
montani, ma minimo tre comuni);
cariche a titolo gratuito;
funzionari e revisore unico;
il Presidente svolge funzioni di Sindaco
per quanto riguarda protezione civile e
polizia municipale sul territorio
dell’Unione.
22Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
23. Fusioni di Comuni (I)
I Comuni che danno avvio al procedimento di
fusione i possono, anche prima
dell'istituzione del nuovo ente, definire lo
Statuto che sarà vigente fino alle modifiche
da parte dei nuovi organi;
lo Statuto del nuovo Comune dovrà
assicurare alle comunità adeguate forme di
partecipazione e di decentramento dei
servizi;
un comitato consultivo dei Sindaci
coadiuva il commissario nominato per la
transizione;
Esonero dall’obbligo di gestione associata
per 5 anni per i piccoli Comuni risultanti da 23Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
24. Fusioni di Comuni (II)
Possibilità di utilizzo dei margini di
indebitamento di uno dei Comuni originari,
anche nel caso in cui non risultino possibili
ulteriori spazi di indebitamento per il nuovo
ente;
nel nuovo Comune possono essere
conservati i distinti codici di avviamento
postale (CAP);
Incentivazione dei «municipi» e delle fusioni
per i Comuni sotto i 5.000 abitanti;
qualora vengano istituiti municipi, possono
esser previsti tributi e tariffe differenziati
(non oltre l'ultimo esercizio finanziario del
primo mandato amministrativo del nuovo 24Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014
25. Fusioni per incorporazione
(c.130)
Nuova modalità di fusione per due Comuni
contigui:
il Comune incorporante mantiene la sua
personalità e succede nei rapporti giuridici;
lo Statuto del Comune incorporante deve
prevedere adeguate forme di partecipazione e
decentramento di servizi per la comunità del
comune incorporato;
il referendum consultivo è svolto prima che i
Consigli comunali deliberino l'avvio della
procedura di richiesta alla Regione;
non vi è cessazione degli organi del Comune
«incorporante»;
è possibile modificare la denominazione del
Comune. 25Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014