SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
News 52/SSL/2016
Lunedì, 26 dicembre 2016
Indetto il Bando Inail Isi 2016 interventi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
ROMA – Bando Isi 2016. Pubblicata da Inail la nuova edizione del bando che
finanzia progetti di intervento per la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A
disposizione 244 milioni di euro.
Fasi scadenze e progetti
Prima di elencare le fasi dell’avviso, la prima delle quali è prevista il 19 aprile 2017,
ne ricapitoliamo i punti chiave.
I finanziamenti saranno in conto capitale a fondo perduto e copriranno fino al 65%
dell’intervento programmato dal richiedente. Quattro le tipologie di intervento
previste:
• “Progetti di investimento.
• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività”.
Margini delle somme finanziabili: 5.000-130.000 euro per investimento, modelli (senza
limite massimo per imprese fino a 50 dipendenti) e amianto; 2.000-50.000 per le
micro e Pmi. Assegnazione in ordine cronologico di arrivo delle domande.
Ora le fasi. La compilazione della domanda sarà attiva dal 19 aprile 2017 fino al 5
giugno 2017 ore 18.00 e la procedura di iscrizione ai servizi online sarà possibile entro
il 3 giugno ore 18.00.
Download del codice identificativo dal 12 giugno 2017 e a partire ancora dal 12
giugno saranno pubblicate le date del Click day. Entro sette giorni dal Click day
verranno pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al finanziamento.
(Articolo di Corrado De Paolis)
Info e modulistica: Inail Bando Isi 2016
Fonte: quotidianosicurezza.it
Bisfenolo A, pubblicato Regolamento UE che modifica il Reach
BRUXELLES – È stato pubblicato sulla Gazzetta Europea del 13 dicembre 2016 il
Regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione del 12 dicembre 2016 che modifica
l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A.
Info: Regolamento 2016/2235 UE
Fonte: quotidianosicurezza.it
La sentenza Thyssen, il processo Eternit e le novità sull’amianto.
In questi mesi ci sono state importanti novità per i processi Eternit bis e ThyssenKrupp.
E siamo in attesa di rilevanti novità normative in tema di amianto e uranio. Ne
parliamo con l’ex magistrato Raffaele Guariniello.
Torino, 23 Dic – Raffaele Guariniello, ex sostituto procuratore e ex coordinatore del
pool di magistrati della Procura di Torino, specializzato nei problemi relativi alla
sicurezza sul lavoro, si è dimesso, più o meno un anno fa, anticipando il suo
pensionamento che era fissato per legge al 31 dicembre 2015.
Tuttavia non solo ancora oggi l’ex magistrato è attivo in materia di sicurezza – ad
esempio attraverso la collaborazione a progetti e strumenti di informazione e
attraverso il lavoro di consulenza per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli
effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito – ma molti degli attuali importanti processi in
materia di sicurezza sono nati e si sono sviluppati attraverso il lavoro dell’ex
magistrato e del pool della Procura torinese.
Per questo motivo parlare oggi con Raffaele Guariniello ci permette di entrare nella
cronaca di alcune delle novità inerenti due importanti processi: il processo Eternit
bis, che succede al processo Eternit di cui abbiamo più volte parlato nel nostro
giornale, e il processo ThyssenKrupp.
Nel primo caso, relativo alla richiesta di giustizia per tante vittime che hanno
respirato polveri d’amianto degli stabilimenti italiani della multinazionale Eternit, a
Torino a fine novembre il Giudice dell'udienza preliminare (GUP) – la figura preposta
a decidere, attraverso l’udienza preliminare, sulla richiesta del pubblico ministero di
rinvio a giudizio - ha derubricato, per il magnate svizzero Stephan Schmidheiny,
l'accusa da omicidio volontario a omicidio colposo e ha dichiarato la prescrizione
per un centinaio di casi, mentre per altri ha rinviato a varie procure. Una decisione
che sembra allontanare ulteriormente il momento in cui per i morti di amianto si
potranno finalmente accertare cause e responsabilità…
Nel secondo caso facciamo invece riferimento ad una novità che risale solo a
poche settimane fa e che riguarda il deposito delle motivazioni della sentenza con
cui la Corte di Cassazione, all’udienza del 13 maggio 2016, ha confermato la
condanna per l’ex amministratore delegato della Thyssenkrupp, Harald Espenhahn,
e altri cinque manager per l’incidente avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre
del 2007.
Ed è su questi temi che inizia la nostra intervista all’ex magistrato Raffaele
Guariniello.
Qual è il commento di Guariniello alle decisioni del GUP riguardo il processo Eternit
bis?
Ricordiamo che l’ex magistrato fa riferimento – nelle sue risposte - anche al
superamento della questione del principio giuridico del "bis in idem", in virtù del
quale non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto.
La derubricazione da omicidio volontario a omicidio colposo non ricorda il
precedente non riconoscimento dell’omicidio volontario con dolo eventuale per
l'amministratore delegato della Thyssen? Quali gli aspetti negativi e positivi di questa
nuova evoluzione del processo Eternit?
Guariniello si sofferma poi sul possibile futuro Testo Unico in materia di amianto per
riordinare e integrare la complessa normativa correlata (ci sono più di 200 normative
con riferimenti diretti o indiretti all’amianto). Quali sono gli aspetti positivi di questo
Testo Unico sull’amianto? Cosa tuttavia è ancora necessario per facilitare
l’applicazione della legge?
Ed è inevitabile che una risposta faccia riferimento alla sua, più volte caldeggiata,
proposta di una Procura o di un’Agenzia specifica in materia di sicurezza sul lavoro.
Nell’intervista si affrontano poi le novità del caso ThyssenKrupp.
Cosa ne pensa l’ex magistrato delle motivazioni depositate qualche settimana fa?
In relazione alle sue precedenti affermazioni sul valore della nostra giurisprudenza in
materia di sicurezza, rivolgiamo a Guariniello alcune domande sul disegno di legge
a firma dei senatori Maurizio Sacconi (Presidente Commissione Lavoro) e Serenella
Fucksia che in nome della semplificazione vorrebbe ridurrebbe il Testo Unico sulla
sicurezza da 306 a 22 articoli…
Cosa ne pensa Guariniello di queste proposte?
L’intervista si conclude con un excursus di alcune attività attuali dell’ex magistrato,
partendo dalla Commissione sull’uranio impoverito e dalla proposta di legge
correlata che è stata recentemente portata all'attenzione della Camera.
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di leggere una trascrizione parziale
dell’intervista, realizzata il 20 dicembre, o di ascoltarla integralmente.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Il nostro giornale ha seguito in questi anni il percorso del processo Eternit, fino ad
arrivare all’Eternit-bis e alla derubricazione, per il magnate svizzero Stephan
Schmidheiny, dell'accusa da omicidio volontario a omicidio colposo, con la
prescrizione per un centinaio di casi e il rinvio, per altri, ad altre procure. Non le
chiedo solo un giudizio su queste recenti decisioni, ma vorrei anche un commento
su questa derubricazione, che ricorda il non riconoscimento dell’omicidio volontario
con dolo eventuale per l'amministratore delegato della Thyssen…
Raffaele Guariniello: “Sì, diciamo che è un po' sulla stessa linea. Noi ci eravamo
praticamente mossi nel solco tracciato dalla Corte di Appello di Torino nel primo
processo Eternit. Questo aspetto è indubbiamente importante e potrà essere
ancora ridiscusso, magare in sede di ricorso per Cassazione. Però non mi sembra il
punto più importante in questo momento.
Ho visto che a seguito di quelle udienze c'è stato un po' di scoramento da parte dei
parenti delle vittime… Sa, io sono sempre abituato ad adeguarmi alle situazioni e, a
mio parere, credo che sia comunque molto positivo il fatto che sia stato superato lo
scoglio del ‘bis in idem’ che qualcuno riteneva insuperabile.
Molti dicevano che siccome era stato fatto un processo non si poteva fare il
processo bis invece, tra la Corte Costituzionale è il Gup, si è risposto che questo
processo si può invece fare perché non c'è il ‘bis in idem’. Questo mi pare un dato
molto positivo.
E l'altro dato molto positivo è che comunque un processo verrà fatto.
Poi si è detto: ‘però viene spezzato in più parti’. Peraltro non si può non sottolineare
che la maggior parte dei casi si tratterà a Vercelli, sono i casi di Casale Monferrato
(…). Anche questo mi sembra un po' un aspetto da valutare non solo criticamente,
ma anche in positivo. (…)
E ricordiamoci sempre che siamo l'unico paese in cui un processo per l’Eternit viene
fatto. In alcuni paesi in cui c'è stata l'Eternit hanno tentato di fare il processo, ma
nessuno è riuscito a portarlo avanti. E invece qui il processo si farà.
Questo mi sembra un dato molto positivo. E con il fatto che è caduto il ‘bis in idem’
si farà un processo che comprenderà i casi già contestati ma anche tutti i casi nuovi
che purtroppo si verificheranno via via nel tempo.
Quindi in un momento storico in cui vediamo che, purtroppo, ci sono alcune
decisioni che hanno destato un po’ di sconcerto - ad esempio con riferimento alle
sentenze su Pirelli, su Fibronit e su altri casi – di una situazione in cui il processo sarà
fatto bisogna saper cogliere anche gli aspetti positivi”.
L’attenzione verso il tema dell’amianto, anche attraverso i processi, ha contribuito
ad avvicinarci sempre più ad un Testo Unico in materia di amianto per riordinare e
integrare tutta la complessa normativa correlata. Qual è il suo giudizio su questo
Testo Unico?
Raffaele Guariniello: “Sì, ho visto. C'è questo Testo Unico che è un dato molto
positivo e che naturalmente dovrà essere accompagnato da alcune premesse di
carattere organizzativo e procedurale. Perché non basta purtroppo - noi lo stiamo
vedendo sotto vari aspetti - fare una nuova legge. È importante, ma bisogna anche
creare le premesse di carattere organizzativo, quindi una organizzazione che poi
metta mano alle leggi. Se no poi queste leggi restano disapplicate…”.
La proposta di Testo Unico prevede anche di raddoppiare i termini delle indagini
preliminari e della prescrizione in caso di processi per i reati di disastro, lesioni e
morti per malattie asbesto derivate…
Raffaele Guariniello: “Sì, questo va tutto bene. Però lei capisce che non basta
allungare i termini di prescrizione… (…) Bisogna anche accelerare i processi. È giusto
evitare le prescrizioni, ma bisogna anche accelerare i processi.
Il messaggio che noi avevamo avuto dal processo ThyssenKrupp è significativo.
È stata un'esperienza eccezionale. Siamo riusciti ad evitare la prescrizione del reato
e le pene sono in corso di esecuzione. E questo perché? Perché le indagini
preliminari sono state fatte in due mesi e mezzo. Non perché i Pubblici Ministeri erano
più bravi degli altri, ma perché c'era una organizzazione e questa organizzazione
consente di fare le indagini in tempi molto più rapidi.
È questo che bisogna porsi come problema: chi applica, chi fa applicare queste
norme? E quindi la mia risposta è quantomeno un “Agenzia nazionale sulla
sicurezza del lavoro”…
Questo è un tema che abbiamo affrontato spesso. Secondo lei oggi una Procura
nazionale in materia di sicurezza potrebbe essere più facilmente realizzabile rispetto
a 10 anni fa?
Raffaele Guariniello: (…) “Se non una procura, quantomeno un'agenzia che abbia
compiti di polizia giudiziaria”.
Le chiedo un commento in riferimento alla pubblicazione delle motivazioni del
verdetto del 13 maggio 2016 riguardo al processo ThyssenKrupp…
Raffaele Guariniello: “Beh, insomma sembra che sia stata un'esperienza
eccezionale. C’è chi dice che non c’è il dolo, ma arrivare a 9 anni e 8 mesi di
reclusione, non era mai successo. Quindi mi pare che sia un dato positivo. E
soprattutto che il processo non sia incorso in prescrizione.
Quindi devo dire che questa motivazione della sentenza della Cassazione accoglie
tutte le nostre impostazioni, di fatto”.
E si riconosce nelle motivazioni, per l'amministratore delegato Harald Espenhahn,
una “colpa imponente”…
Raffaele Guariniello: “Sì, è una bellissima sentenza che chiude il processo.
A questo punto resta solo da fare opera di giustizia, nel senso di dare esecuzione alle
pene non solo nei confronti degli imputati italiani ma anche nei confronti degli
imputati stranieri”.
Parlerei ora di Testo Unico in materia di sicurezza.
Un disegno di legge, a firma dei senatori Maurizio Sacconi e Serenella Fucksia, in
nome della semplificazione vorrebbe ridurrebbe il Testo Unico sulla sicurezza da 306
a 22 articoli. Cosa ne pensa di queste proposte?
Raffaele Guariniello: “Devo dire che ho avuto occasione di parlarne anche con il
presidente Sacconi. È ancora una proposta allo stato iniziale. Poi ci sono una serie di
tematiche che occorre affrontare perché sono tematiche pressanti, tipo la tutela
dei lavoratori distaccati, i modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie
imprese,… Insomma c’è una serie di temi e che sono nati dalla applicazione
concreta del Testo Unico e che invece bisognerà affrontare… (…)
(…)
Sappiamo che lei, benché si sia dimesso dalla magistratura, ha continuato e
continua ad occuparsi di sicurezza. So che lei collabora con una Commissione
sull’uranio impoverito…
Raffaele Guariniello: “Lì si sta facendo un lavoro di eccellenza. Perché c’è una
proposta di legge che è stata portata adesso all'attenzione della Camera e che
dovrebbe essere discussa (…). Noi dobbiamo trasformare i militari in lavoratori. I
militari anche loro devono essere tutelati così come i lavoratori di tutte le altre
imprese pubbliche e private. E poi dobbiamo creare una organizzazione di vigilanza
che non sia di giurisdizione domestica, ma che sia esterna alle Forze Armate (…)”.
Fonte: puntosicuro.it
Esercizio di fatto di poteri direttivi: l’articolo 299 in giurisprudenza.
Datore di lavoro “di fatto” e “formale”, dirigenti e preposti di fatto: la responsabilità
concorrente, i poteri esercitati in concreto anche senza investitura, la rilevanza del
ruolo formale solo “apparente”.
Come noto, nel 2008 il Testo Unico con l’introduzione dell’articolo 299 ha codificato
in una norma di legge il principio di effettività - coniato e da sempre applicato dalla
giurisprudenza - con specifico riferimento ai ruoli di datore di lavoro, dirigente e
preposto.
In particolare, l’art.299 del D.Lgs. 81/08 (“Esercizio di fatto di poteri direttivi”) prevede
che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano altresì su colui il
quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti
a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”
A partire dal 2008 in poi, questa norma è stata oggetto di interessanti interpretazioni
e applicazioni da parte della giurisprudenza.
Vi sono infatti varie sentenze della Cassazione Penale - che hanno richiamato
espressamente l’articolo 299 del Testo Unico - aventi ad oggetto situazioni in cui vi è
un datore di lavoro “di fatto” e un datore di lavoro “di diritto”, un preposto “di fatto”
e un preposto “di diritto” e così via, o aventi ad oggetto i criteri di individuazione “in
concreto” del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nei casi in cui l’imputato
sia un soggetto sprovvisto di investitura formale il quale eserciti in concreto i poteri
direttivi che le corrispondenti definizioni ricollegano rispettivamente a ciascuno di tali
soggetti.
Ancora, vi sono sentenze che entrano nel merito di cosa si intenda per “investitura
formale” e di come vada interpretato e applicato l’avverbio “altresì” che è
contenuto nell’articolo 299 (“le posizioni di garanzia…gravano “altresì” su colui il
quale…”).
Vediamone qualcuna, senza pretese di esaustività, partendo dalle pronunce che
illustrano e dettagliano il principio contenuto nell’art. 299 fino ad arrivare ad ulteriori
ed interessanti sentenze che forniscono esempi concreti delle ricadute pratiche
dell’applicazione di tale norma.
- L’art. 299 del T.U. “ha codificato il principio di effettività”: l’individuazione dei
soggetti obbligati “deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni
in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al
soggetto”
In una recente sentenza di qualche mese fa (Cassazione Penale, Sez. IV, 23
settembre 2016 n. 39499)la Corte richiama il principio di effettività quale “principio
testualmente e positivamente previsto dall’art. 299del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di
esercizio di fatto di poteri direttivi.”
Secondo la Cassazione, “con tale norma il legislatore ha, invero, codificato il
principio di effettività, elaborato dagli interpreti, al fine di individuare i titolari della
posizione di garanzia, secondo un criterio di ordine sostanziale e funzionalistico.
In altri termini, l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita,
bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla
carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (cfr. sez. 4, n. 10704 del
19/03/2012).”
- Il “committente concretamente ingeritosi nei lavori” e l’articolo 299
Un principio analogo è stato applicato al committente dei lavori anche da
Cassazione Penale, Sez.IV, 25 agosto 2015 n. 35534,secondo cui nel caso specifico
“la qualità di committente del G.P. ed anzi di committente concretamente ingeritosi
nell’esecuzione dei lavori, perché da lui stesso coordinati e gestiti (…), si desume dal
diretto coordinamento del cantiere svolto dall’imputato, secondo quanto dal
medesimo dichiarato e ulteriormente dedotto dalla telefonata che egli fece al
venditore della merce ritirata dal G. per rassicurarlo in merito al pagamento del
materiale nonché dai contatti presi con la vittima il giorno precedente il sinistro.”
Infatti - precisa la Corte - “in tema di violazioni prevenzionistiche vige il principio di
effettività, oggi assurto a dignità di norma del diritto positivo con l’art.299 d.lgs. n.
81/2008;principio in forza del quale una determinata qualità di rilievo
prevenzionisticova affermata non solo sulla base del dato formale ma anchesulla
scorta del ruolo concretamente assunto dal soggetto.”
-Datore di lavoro di fatto e datore di lavoro di diritto. L’art.299, usando l’avverbio
“altresì”, attribuisce una “responsabilità in via concorrente (e non esclusiva)” a chi
esercita in concreto i poteri e a chi ha una posizione formale, pur se “meramente
apparente”
Del rapporto tra datore di lavoro “di fatto” e datore di lavoro “di diritto” - in termini
di accertamento del ruolo e delle responsabilità - si sono occupate due interessanti
sentenze, complementari tra loro.
In una sentenza di quest’anno (Cassazione Penale, Sez. VII, 1° agosto 2016 n.
33799),la Corte rigetta il ricorso dell’imputato (datore di lavoro formale) il quale
sosteneva che “la carica di amministratore di diritto non è di per sé sufficiente a
fondare la responsabilità penale per i reati commessi nell'esercizio dell'impresa
quando la gestione di quest'ultima appartiene nella sua integralità ad altra persona
che la esercita di fatto (nel caso in esame il cognato che gli aveva chiesto il favore
di intestarsi l'amministrazione della società).”
La Cassazione giudica infondata tale argomentazione in quanto “è vero - come
ricorda anche il ricorrente - che, secondo un risalente e consolidato insegnamento
giurisprudenziale, peraltro oggi codificato dall'art.299, d.lgs. n. 81 del 2008, la
individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica
rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto
alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale) (Sez. U, n. 9874 del
01/07/1992, Giuliani, Rv. 191185), ma è altrettanto vero che l'art.299, cit., attribuisce
tale responsabilità in via concorrente (e non esclusiva) a chi, pur sprovvisto di
regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro,
non escludendo in alcun modo quella di quest'ultimo (il datore di lavoro cioè).” 
Infatti - prosegue la Corte - “la responsabilità dell'amministratore della società, in
ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento, non viene meno
per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente (così, Sez. 4, n. 49732 del
11/11/2014, Canigiani, Rv. 261181).
L'esegesi della norma, come proposta dal ricorrente, non solo tradisce il suo chiaro
tenore letterale, reso evidente dall'uso del termine “altresì”, ma frustra anche la
“ratio” sottesa all'onere per il datore di lavoro che intenda validamente trasferiread
altri le proprie responsabilità, di delegare le proprie funzioni nei modi e termini
previsti dall'art. 16, d.lgs. n. 81 del 2008.”
In una sentenza dell’anno scorso, (Cassazione Penale, Sez.IV, 16 febbraio 2015 n.
6723),complementare a quella analizzata sopra, “il giudice di primo grado ha
affermato che il G. era stato il datore di lavoro di fatto del L., a ciò pervenendo sulla
base delle dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di essere stato
ingaggiato telefonicamente dal G. e di aver ricevuto da questi il salario”.
Ma “a fronte di ciò la Corte di appello ha valorizzato dati meramente formali, quali il
fatto che la documentazione, tutta formata dopo l’incidente, era stata sottoscritta
dalla P. e indicava in questa la datrice di lavoro.”
La Cassazione giudica “illogica” l’argomentazione della Corte d’Appello, “avendo
contrapposto ad un accertamento della situazione di fatto un’analisi della
situazione “apparente”.”
E precisa dunque la Corte: “è noto che in materia prevenzionistica, il datore di
lavoro,titolare degli obblighi prevenzionistici, va individuato sia in colui che risulta
parte in senso formale del contratto di lavoro sia nel soggetto che di fatto assume i
poteri tipici della figura datoriale […oggi D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, lett. b); ed
inoltre il D.Lgs.n.81 del 2008, art. 299].”
Pertanto “ne consegue che l’individuazione di un datore di lavoro “formale” non si
pone in contrapposizione con l’eventualità dell’esistenza anche di un datore di
lavoro di fatto; sicché affermare l’esistenza di un datore di lavoro sulla scorta di
quanto emerge da documenti, nella specie la P. (la cui qualità di proprietaria del
fondo non è in alcun modo risolutivo ai fini che qui occupano), non può valere ad
escludere che tale ruolo fosse stato in concreto assunto anche dal G.”
- Preposto di fatto e art. 299: “rispetto ad una contestazione che indica chiaramente
la “preposizione di fatto”, l’indagine circa la relazione tra il soggetto e
l’organigramma dell’impresa” o la mancanza di delega di funzioni non hanno
alcuna rilevanza
In Cassazione Penale, Sez.IV, 29 maggio 2014 n. 22246,“al C. era stato ascritto di
aver assunto di fatto le funzioni di preposto presso la ditta C. s.r.l. e di aver in tale
veste ordinato al dipendente B.O. di salire su un muro di spina dell’immobile visitato
per prendere visione dei lavori di ristrutturazione da compiersi successivamente,
senza preventivamente segnalare al datore di lavoro le condizioni di pericolo
esistenti; sicché al cedimento del muro il lavoratore era caduto a terra riportando
lesioni personali…”.
In particolare era stato accertato che “C. avesse assunto il ruolo di preposto di
fattoin quanto titolare di adeguata competenza professionale, svolgeva un’ampia
gamma di mansioni, sia tecniche che commerciali, con ampi poteri di iniziativa e di
impulso, esercitati in piena autonomia, in tale ambito sovrintendeva all’attività
lavorativa dei dipendenti dell’impresa, vigilando sulla corretta esecuzione delle
opere e delle direttive datoriali o di quelle che egli stesso impartiva, nell’ambito dei
sopralluoghi finalizzati al procacciamento di affari o commesse, disponeva
direttamente della manovalanza dell’impresa e ne ripartiva i compiti.”
Pertanto “il C. che era tenuto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuali, nonché ogni altra situazione di pericolo verificatasi durante il lavoro,
secondo il disposto del D.Lgs. n.81 del 2008, art.19.”
La Corte rigetta il ricorso di C. perché, “quanto al nucleo sostanziale del ricorso, esso
mostra di sovrapporre la figura del preposto “di diritto”, quale corrisponde alla
ricordata definizione normativa, a quella del “preposto di fatto”.
Se per la prima è necessario, tra l’altro, che egli abbia ricevuto un incarico dal
datore di lavoro e che abbia ricevuto direttive per l’esecuzione dei lavori (cfr. art. 2
cit), nel caso di assunzione di fatto del ruolo la derivazione della posizione di
garanzia dal concreto espletamento dei poteri tipici del preposto segnala che non
vi è alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro.”
E ciò “lo si ricava, oltre che da una analisi strutturale del fenomeno, dalla chiara
lettera del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299[…].”
Secondo la Cassazione, “correttamente, quindi, è stato escluso dai giudici di merito
che assumesse rilevanza, rispetto ad una contestazione che indica chiaramente la
“preposizione di fatto”, l’indagine circa la relazione tra il C. e l’organigramma
dell’impresa C.”
Infine, “per gli stessi motivi non è pertinente il richiamo alla disciplina che la delega
di funzioni ha rinvenuto nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16.
Occorre infatti tener distinta la tematica della delega di funzioni prevenzionistiche
[…] da quella evocata dal “principio di effettività” (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299).
Infatti, in tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori può affermarsi
che il principio di effettività, se vale ad elevare a garante colui che di fatto assume
e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, non vale a
rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge; se nonostante tale carenza
il delegato verrà chiamato a rispondere del proprio operato sarà in quanto egli ha
assunto di fatto i compiti propri del datore, del dirigente o del preposto, e non per la
esistenza di una delega strutturalmente difforme dal modello normativo.”
- “Anche un soggetto estraneo all’organigramma aziendale” può essere datore di
lavoro di fatto o dirigente di fatto, “in presenza di comportamenti ricorrenti, costanti
e specifici, dai quali possa desumersi l’effettivo esercizio di funzioni dirigenziali”
Concludiamo con un’ultima sentenza di quest’anno avente ad oggetto l’articolo
299 del D.Lgs. 81/08.
In Cassazione Penale, Sez.IV, 19 luglio 2016 n. 30561,il Tribunale “ha dato atto che
dalla acquisita visura storica risultava che l’odierno ricorrente Gr.R., al momento
della verificazione dell’incidente, non rinvestiva alcuna carica direttiva formale
nell’organigramma della società e, dunque, non figurava, formalmente, come
soggetto responsabile della C. srl; ma, pur in difetto di una specifica delega, ha
individuato nel predetto il soggetto titolare della posizione di garanzia, sulla base
delle seguenti circostanze e rilievi […]:
- in base al generale principio di effettività delle mansioni svolte (principio di
elaborazione giurisprudenziale, ma cristallizzato nell’art.299 del d.lgs.n.106/2009
[d.lgs.81/2008, n.d.r.], recante il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro), la
posizione di garanzia deve gravare su colui che - a prescindere dall’esistenza di un
incarico formale e, quindi, pur sprovvisto di regolare investitura - eserciti in concreto i
poteri giuridici corrispondenti al datore di lavoro o al dirigente; con la conseguenza
che anche un soggetto estraneo all’organigramma aziendale può assumere una
dei suddetti ruoli e divenire destinatario della normativa antinfortunistica, in
presenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici, dai quali possa desumersi
l’effettivo esercizio di funzioni dirigenziali;
- nel caso di specie, Gr.R., nell’ambito del cantiere del quartiere V., aveva rivestito
la qualità di responsabile effettivo della C. srl anche nei confronti dei lavoratori
dipendenti delle imprese subappaltatrici (e, quindi, anche nei confronti di Gi.R.,
dipendente della U. snc) […].”
Pertanto “Gr.R., proprio perché di fatto aveva svolto la qualità di datore di lavoro,
era destinatario anche dell’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro
dove era stato chiamato ad operare Gi.R.”.
(Articolo di Anna Guardavilla - Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle
tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro)
Fonte: puntosicuro.it

More Related Content

Similar to News SSL 52 2016

Torino, Thyssen Group. La Mia Verità. di Daniele Moroni
Torino, Thyssen Group. La Mia Verità. di Daniele MoroniTorino, Thyssen Group. La Mia Verità. di Daniele Moroni
Torino, Thyssen Group. La Mia Verità. di Daniele MoroniMassimo Micucci
 
20101021 ad23 prima udienza preliminare processo fumo negli occhi armata di p...
20101021 ad23 prima udienza preliminare processo fumo negli occhi armata di p...20101021 ad23 prima udienza preliminare processo fumo negli occhi armata di p...
20101021 ad23 prima udienza preliminare processo fumo negli occhi armata di p...letizia Secondo
 
8 ottobre 2014, fiducia al Jobs Act e Vertice Europeo sull’occupazione
8  ottobre 2014, fiducia al Jobs Act e Vertice Europeo sull’occupazione8  ottobre 2014, fiducia al Jobs Act e Vertice Europeo sull’occupazione
8 ottobre 2014, fiducia al Jobs Act e Vertice Europeo sull’occupazionetelosaes
 
Renzi prende tempo sulla salva-Berlusconi
Renzi prende tempo sulla salva-Berlusconi Renzi prende tempo sulla salva-Berlusconi
Renzi prende tempo sulla salva-Berlusconi Paolo Soro
 
Audizione morando
Audizione morandoAudizione morando
Audizione morandoFabio Bolo
 
Rosalba Altopiedi, Sara Panelli, Eternit: Il grande processo
Rosalba Altopiedi, Sara Panelli, Eternit: Il grande processoRosalba Altopiedi, Sara Panelli, Eternit: Il grande processo
Rosalba Altopiedi, Sara Panelli, Eternit: Il grande processoQuotidiano Piemontese
 
Governo contro magistratura
Governo contro magistraturaGoverno contro magistratura
Governo contro magistraturaPaolo Soro
 
GIUDICARE 2.0 aprile maggio giugno 2015
GIUDICARE 2.0 aprile maggio giugno 2015GIUDICARE 2.0 aprile maggio giugno 2015
GIUDICARE 2.0 aprile maggio giugno 2015unicost
 
Agenda istituzionale 16 20.03.2015 rottamatore
Agenda istituzionale 16   20.03.2015 rottamatoreAgenda istituzionale 16   20.03.2015 rottamatore
Agenda istituzionale 16 20.03.2015 rottamatoreReti
 
Cineas Corso Taylor Made Per Zurich 27 Aprile 2010 Mattina
Cineas Corso Taylor Made Per Zurich 27 Aprile 2010 MattinaCineas Corso Taylor Made Per Zurich 27 Aprile 2010 Mattina
Cineas Corso Taylor Made Per Zurich 27 Aprile 2010 MattinaMarco Contini
 
Commissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lariCommissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lariPino Ciampolillo
 
Commissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lariCommissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lariPino Ciampolillo
 
Commissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lariCommissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lariPino Ciampolillo
 
Commissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lariCommissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lariPino Ciampolillo
 

Similar to News SSL 52 2016 (20)

Torino, Thyssen Group. La Mia Verità. di Daniele Moroni
Torino, Thyssen Group. La Mia Verità. di Daniele MoroniTorino, Thyssen Group. La Mia Verità. di Daniele Moroni
Torino, Thyssen Group. La Mia Verità. di Daniele Moroni
 
20101021 ad23 prima udienza preliminare processo fumo negli occhi armata di p...
20101021 ad23 prima udienza preliminare processo fumo negli occhi armata di p...20101021 ad23 prima udienza preliminare processo fumo negli occhi armata di p...
20101021 ad23 prima udienza preliminare processo fumo negli occhi armata di p...
 
8 ottobre 2014, fiducia al Jobs Act e Vertice Europeo sull’occupazione
8  ottobre 2014, fiducia al Jobs Act e Vertice Europeo sull’occupazione8  ottobre 2014, fiducia al Jobs Act e Vertice Europeo sull’occupazione
8 ottobre 2014, fiducia al Jobs Act e Vertice Europeo sull’occupazione
 
Renzi prende tempo sulla salva-Berlusconi
Renzi prende tempo sulla salva-Berlusconi Renzi prende tempo sulla salva-Berlusconi
Renzi prende tempo sulla salva-Berlusconi
 
Audizione morando
Audizione morandoAudizione morando
Audizione morando
 
News SSL 36 2017
News SSL 36 2017News SSL 36 2017
News SSL 36 2017
 
Rosalba Altopiedi, Sara Panelli, Eternit: Il grande processo
Rosalba Altopiedi, Sara Panelli, Eternit: Il grande processoRosalba Altopiedi, Sara Panelli, Eternit: Il grande processo
Rosalba Altopiedi, Sara Panelli, Eternit: Il grande processo
 
Governo contro magistratura
Governo contro magistraturaGoverno contro magistratura
Governo contro magistratura
 
GIUDICARE 2.0 aprile maggio giugno 2015
GIUDICARE 2.0 aprile maggio giugno 2015GIUDICARE 2.0 aprile maggio giugno 2015
GIUDICARE 2.0 aprile maggio giugno 2015
 
Agenda istituzionale 16 20.03.2015 rottamatore
Agenda istituzionale 16   20.03.2015 rottamatoreAgenda istituzionale 16   20.03.2015 rottamatore
Agenda istituzionale 16 20.03.2015 rottamatore
 
Cineas Corso Taylor Made Per Zurich 27 Aprile 2010 Mattina
Cineas Corso Taylor Made Per Zurich 27 Aprile 2010 MattinaCineas Corso Taylor Made Per Zurich 27 Aprile 2010 Mattina
Cineas Corso Taylor Made Per Zurich 27 Aprile 2010 Mattina
 
News A 28 2016
News A 28 2016News A 28 2016
News A 28 2016
 
Registrazioni pisapia 2
Registrazioni pisapia 2Registrazioni pisapia 2
Registrazioni pisapia 2
 
Commissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lariCommissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lari
 
Commissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lariCommissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lari
 
Commissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lariCommissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lari
 
Commissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lariCommissione antimafia marzo 2012audizione lari
Commissione antimafia marzo 2012audizione lari
 
176 aifos atti_decreto_del_fare_roma
176 aifos atti_decreto_del_fare_roma176 aifos atti_decreto_del_fare_roma
176 aifos atti_decreto_del_fare_roma
 
186 atti decreto-del_fare_roma
186  atti decreto-del_fare_roma186  atti decreto-del_fare_roma
186 atti decreto-del_fare_roma
 
Pieghevole20151105
Pieghevole20151105Pieghevole20151105
Pieghevole20151105
 

More from Roberta Culiersi (20)

Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018
 
Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018
 
Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018
 
Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018
 
Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018
 
Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018
 
NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018
 
NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018
 
NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018
 
NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017
 
News A 52 2017
News A 52 2017News A 52 2017
News A 52 2017
 
News SSL 52 2017
News SSL 52 2017News SSL 52 2017
News SSL 52 2017
 
NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017
 
NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017
 
NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017
 
NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017
 
NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017
 
NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017
 
News SA 49 2017
News SA 49 2017News SA 49 2017
News SA 49 2017
 
NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017
 

News SSL 52 2016

  • 1. News 52/SSL/2016 Lunedì, 26 dicembre 2016 Indetto il Bando Inail Isi 2016 interventi per la salute e la sicurezza sul lavoro. ROMA – Bando Isi 2016. Pubblicata da Inail la nuova edizione del bando che finanzia progetti di intervento per la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A disposizione 244 milioni di euro. Fasi scadenze e progetti Prima di elencare le fasi dell’avviso, la prima delle quali è prevista il 19 aprile 2017, ne ricapitoliamo i punti chiave. I finanziamenti saranno in conto capitale a fondo perduto e copriranno fino al 65% dell’intervento programmato dal richiedente. Quattro le tipologie di intervento previste: • “Progetti di investimento. • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività”. Margini delle somme finanziabili: 5.000-130.000 euro per investimento, modelli (senza limite massimo per imprese fino a 50 dipendenti) e amianto; 2.000-50.000 per le micro e Pmi. Assegnazione in ordine cronologico di arrivo delle domande. Ora le fasi. La compilazione della domanda sarà attiva dal 19 aprile 2017 fino al 5 giugno 2017 ore 18.00 e la procedura di iscrizione ai servizi online sarà possibile entro il 3 giugno ore 18.00. Download del codice identificativo dal 12 giugno 2017 e a partire ancora dal 12 giugno saranno pubblicate le date del Click day. Entro sette giorni dal Click day verranno pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al finanziamento. (Articolo di Corrado De Paolis) Info e modulistica: Inail Bando Isi 2016 Fonte: quotidianosicurezza.it Bisfenolo A, pubblicato Regolamento UE che modifica il Reach BRUXELLES – È stato pubblicato sulla Gazzetta Europea del 13 dicembre 2016 il Regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione del 12 dicembre 2016 che modifica
  • 2. l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A. Info: Regolamento 2016/2235 UE Fonte: quotidianosicurezza.it La sentenza Thyssen, il processo Eternit e le novità sull’amianto. In questi mesi ci sono state importanti novità per i processi Eternit bis e ThyssenKrupp. E siamo in attesa di rilevanti novità normative in tema di amianto e uranio. Ne parliamo con l’ex magistrato Raffaele Guariniello. Torino, 23 Dic – Raffaele Guariniello, ex sostituto procuratore e ex coordinatore del pool di magistrati della Procura di Torino, specializzato nei problemi relativi alla sicurezza sul lavoro, si è dimesso, più o meno un anno fa, anticipando il suo pensionamento che era fissato per legge al 31 dicembre 2015. Tuttavia non solo ancora oggi l’ex magistrato è attivo in materia di sicurezza – ad esempio attraverso la collaborazione a progetti e strumenti di informazione e attraverso il lavoro di consulenza per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito – ma molti degli attuali importanti processi in materia di sicurezza sono nati e si sono sviluppati attraverso il lavoro dell’ex magistrato e del pool della Procura torinese. Per questo motivo parlare oggi con Raffaele Guariniello ci permette di entrare nella cronaca di alcune delle novità inerenti due importanti processi: il processo Eternit bis, che succede al processo Eternit di cui abbiamo più volte parlato nel nostro giornale, e il processo ThyssenKrupp. Nel primo caso, relativo alla richiesta di giustizia per tante vittime che hanno respirato polveri d’amianto degli stabilimenti italiani della multinazionale Eternit, a Torino a fine novembre il Giudice dell'udienza preliminare (GUP) – la figura preposta a decidere, attraverso l’udienza preliminare, sulla richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio - ha derubricato, per il magnate svizzero Stephan Schmidheiny, l'accusa da omicidio volontario a omicidio colposo e ha dichiarato la prescrizione per un centinaio di casi, mentre per altri ha rinviato a varie procure. Una decisione
  • 3. che sembra allontanare ulteriormente il momento in cui per i morti di amianto si potranno finalmente accertare cause e responsabilità… Nel secondo caso facciamo invece riferimento ad una novità che risale solo a poche settimane fa e che riguarda il deposito delle motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione, all’udienza del 13 maggio 2016, ha confermato la condanna per l’ex amministratore delegato della Thyssenkrupp, Harald Espenhahn, e altri cinque manager per l’incidente avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007. Ed è su questi temi che inizia la nostra intervista all’ex magistrato Raffaele Guariniello. Qual è il commento di Guariniello alle decisioni del GUP riguardo il processo Eternit bis? Ricordiamo che l’ex magistrato fa riferimento – nelle sue risposte - anche al superamento della questione del principio giuridico del "bis in idem", in virtù del quale non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto. La derubricazione da omicidio volontario a omicidio colposo non ricorda il precedente non riconoscimento dell’omicidio volontario con dolo eventuale per l'amministratore delegato della Thyssen? Quali gli aspetti negativi e positivi di questa nuova evoluzione del processo Eternit? Guariniello si sofferma poi sul possibile futuro Testo Unico in materia di amianto per riordinare e integrare la complessa normativa correlata (ci sono più di 200 normative con riferimenti diretti o indiretti all’amianto). Quali sono gli aspetti positivi di questo Testo Unico sull’amianto? Cosa tuttavia è ancora necessario per facilitare l’applicazione della legge? Ed è inevitabile che una risposta faccia riferimento alla sua, più volte caldeggiata, proposta di una Procura o di un’Agenzia specifica in materia di sicurezza sul lavoro. Nell’intervista si affrontano poi le novità del caso ThyssenKrupp. Cosa ne pensa l’ex magistrato delle motivazioni depositate qualche settimana fa? In relazione alle sue precedenti affermazioni sul valore della nostra giurisprudenza in materia di sicurezza, rivolgiamo a Guariniello alcune domande sul disegno di legge
  • 4. a firma dei senatori Maurizio Sacconi (Presidente Commissione Lavoro) e Serenella Fucksia che in nome della semplificazione vorrebbe ridurrebbe il Testo Unico sulla sicurezza da 306 a 22 articoli… Cosa ne pensa Guariniello di queste proposte? L’intervista si conclude con un excursus di alcune attività attuali dell’ex magistrato, partendo dalla Commissione sull’uranio impoverito e dalla proposta di legge correlata che è stata recentemente portata all'attenzione della Camera. Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di leggere una trascrizione parziale dell’intervista, realizzata il 20 dicembre, o di ascoltarla integralmente. Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto Il nostro giornale ha seguito in questi anni il percorso del processo Eternit, fino ad arrivare all’Eternit-bis e alla derubricazione, per il magnate svizzero Stephan Schmidheiny, dell'accusa da omicidio volontario a omicidio colposo, con la prescrizione per un centinaio di casi e il rinvio, per altri, ad altre procure. Non le chiedo solo un giudizio su queste recenti decisioni, ma vorrei anche un commento su questa derubricazione, che ricorda il non riconoscimento dell’omicidio volontario con dolo eventuale per l'amministratore delegato della Thyssen… Raffaele Guariniello: “Sì, diciamo che è un po' sulla stessa linea. Noi ci eravamo praticamente mossi nel solco tracciato dalla Corte di Appello di Torino nel primo processo Eternit. Questo aspetto è indubbiamente importante e potrà essere ancora ridiscusso, magare in sede di ricorso per Cassazione. Però non mi sembra il punto più importante in questo momento. Ho visto che a seguito di quelle udienze c'è stato un po' di scoramento da parte dei parenti delle vittime… Sa, io sono sempre abituato ad adeguarmi alle situazioni e, a mio parere, credo che sia comunque molto positivo il fatto che sia stato superato lo scoglio del ‘bis in idem’ che qualcuno riteneva insuperabile. Molti dicevano che siccome era stato fatto un processo non si poteva fare il processo bis invece, tra la Corte Costituzionale è il Gup, si è risposto che questo processo si può invece fare perché non c'è il ‘bis in idem’. Questo mi pare un dato molto positivo. E l'altro dato molto positivo è che comunque un processo verrà fatto. Poi si è detto: ‘però viene spezzato in più parti’. Peraltro non si può non sottolineare
  • 5. che la maggior parte dei casi si tratterà a Vercelli, sono i casi di Casale Monferrato (…). Anche questo mi sembra un po' un aspetto da valutare non solo criticamente, ma anche in positivo. (…) E ricordiamoci sempre che siamo l'unico paese in cui un processo per l’Eternit viene fatto. In alcuni paesi in cui c'è stata l'Eternit hanno tentato di fare il processo, ma nessuno è riuscito a portarlo avanti. E invece qui il processo si farà. Questo mi sembra un dato molto positivo. E con il fatto che è caduto il ‘bis in idem’ si farà un processo che comprenderà i casi già contestati ma anche tutti i casi nuovi che purtroppo si verificheranno via via nel tempo. Quindi in un momento storico in cui vediamo che, purtroppo, ci sono alcune decisioni che hanno destato un po’ di sconcerto - ad esempio con riferimento alle sentenze su Pirelli, su Fibronit e su altri casi – di una situazione in cui il processo sarà fatto bisogna saper cogliere anche gli aspetti positivi”. L’attenzione verso il tema dell’amianto, anche attraverso i processi, ha contribuito ad avvicinarci sempre più ad un Testo Unico in materia di amianto per riordinare e integrare tutta la complessa normativa correlata. Qual è il suo giudizio su questo Testo Unico? Raffaele Guariniello: “Sì, ho visto. C'è questo Testo Unico che è un dato molto positivo e che naturalmente dovrà essere accompagnato da alcune premesse di carattere organizzativo e procedurale. Perché non basta purtroppo - noi lo stiamo vedendo sotto vari aspetti - fare una nuova legge. È importante, ma bisogna anche creare le premesse di carattere organizzativo, quindi una organizzazione che poi metta mano alle leggi. Se no poi queste leggi restano disapplicate…”. La proposta di Testo Unico prevede anche di raddoppiare i termini delle indagini preliminari e della prescrizione in caso di processi per i reati di disastro, lesioni e morti per malattie asbesto derivate… Raffaele Guariniello: “Sì, questo va tutto bene. Però lei capisce che non basta allungare i termini di prescrizione… (…) Bisogna anche accelerare i processi. È giusto evitare le prescrizioni, ma bisogna anche accelerare i processi. Il messaggio che noi avevamo avuto dal processo ThyssenKrupp è significativo. È stata un'esperienza eccezionale. Siamo riusciti ad evitare la prescrizione del reato e le pene sono in corso di esecuzione. E questo perché? Perché le indagini
  • 6. preliminari sono state fatte in due mesi e mezzo. Non perché i Pubblici Ministeri erano più bravi degli altri, ma perché c'era una organizzazione e questa organizzazione consente di fare le indagini in tempi molto più rapidi. È questo che bisogna porsi come problema: chi applica, chi fa applicare queste norme? E quindi la mia risposta è quantomeno un “Agenzia nazionale sulla sicurezza del lavoro”… Questo è un tema che abbiamo affrontato spesso. Secondo lei oggi una Procura nazionale in materia di sicurezza potrebbe essere più facilmente realizzabile rispetto a 10 anni fa? Raffaele Guariniello: (…) “Se non una procura, quantomeno un'agenzia che abbia compiti di polizia giudiziaria”. Le chiedo un commento in riferimento alla pubblicazione delle motivazioni del verdetto del 13 maggio 2016 riguardo al processo ThyssenKrupp… Raffaele Guariniello: “Beh, insomma sembra che sia stata un'esperienza eccezionale. C’è chi dice che non c’è il dolo, ma arrivare a 9 anni e 8 mesi di reclusione, non era mai successo. Quindi mi pare che sia un dato positivo. E soprattutto che il processo non sia incorso in prescrizione. Quindi devo dire che questa motivazione della sentenza della Cassazione accoglie tutte le nostre impostazioni, di fatto”. E si riconosce nelle motivazioni, per l'amministratore delegato Harald Espenhahn, una “colpa imponente”… Raffaele Guariniello: “Sì, è una bellissima sentenza che chiude il processo. A questo punto resta solo da fare opera di giustizia, nel senso di dare esecuzione alle pene non solo nei confronti degli imputati italiani ma anche nei confronti degli imputati stranieri”. Parlerei ora di Testo Unico in materia di sicurezza. Un disegno di legge, a firma dei senatori Maurizio Sacconi e Serenella Fucksia, in nome della semplificazione vorrebbe ridurrebbe il Testo Unico sulla sicurezza da 306 a 22 articoli. Cosa ne pensa di queste proposte?
  • 7. Raffaele Guariniello: “Devo dire che ho avuto occasione di parlarne anche con il presidente Sacconi. È ancora una proposta allo stato iniziale. Poi ci sono una serie di tematiche che occorre affrontare perché sono tematiche pressanti, tipo la tutela dei lavoratori distaccati, i modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese,… Insomma c’è una serie di temi e che sono nati dalla applicazione concreta del Testo Unico e che invece bisognerà affrontare… (…) (…) Sappiamo che lei, benché si sia dimesso dalla magistratura, ha continuato e continua ad occuparsi di sicurezza. So che lei collabora con una Commissione sull’uranio impoverito… Raffaele Guariniello: “Lì si sta facendo un lavoro di eccellenza. Perché c’è una proposta di legge che è stata portata adesso all'attenzione della Camera e che dovrebbe essere discussa (…). Noi dobbiamo trasformare i militari in lavoratori. I militari anche loro devono essere tutelati così come i lavoratori di tutte le altre imprese pubbliche e private. E poi dobbiamo creare una organizzazione di vigilanza che non sia di giurisdizione domestica, ma che sia esterna alle Forze Armate (…)”. Fonte: puntosicuro.it Esercizio di fatto di poteri direttivi: l’articolo 299 in giurisprudenza. Datore di lavoro “di fatto” e “formale”, dirigenti e preposti di fatto: la responsabilità concorrente, i poteri esercitati in concreto anche senza investitura, la rilevanza del ruolo formale solo “apparente”. Come noto, nel 2008 il Testo Unico con l’introduzione dell’articolo 299 ha codificato in una norma di legge il principio di effettività - coniato e da sempre applicato dalla giurisprudenza - con specifico riferimento ai ruoli di datore di lavoro, dirigente e preposto. In particolare, l’art.299 del D.Lgs. 81/08 (“Esercizio di fatto di poteri direttivi”) prevede che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano altresì su colui il
  • 8. quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.” A partire dal 2008 in poi, questa norma è stata oggetto di interessanti interpretazioni e applicazioni da parte della giurisprudenza. Vi sono infatti varie sentenze della Cassazione Penale - che hanno richiamato espressamente l’articolo 299 del Testo Unico - aventi ad oggetto situazioni in cui vi è un datore di lavoro “di fatto” e un datore di lavoro “di diritto”, un preposto “di fatto” e un preposto “di diritto” e così via, o aventi ad oggetto i criteri di individuazione “in concreto” del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nei casi in cui l’imputato sia un soggetto sprovvisto di investitura formale il quale eserciti in concreto i poteri direttivi che le corrispondenti definizioni ricollegano rispettivamente a ciascuno di tali soggetti. Ancora, vi sono sentenze che entrano nel merito di cosa si intenda per “investitura formale” e di come vada interpretato e applicato l’avverbio “altresì” che è contenuto nell’articolo 299 (“le posizioni di garanzia…gravano “altresì” su colui il quale…”). Vediamone qualcuna, senza pretese di esaustività, partendo dalle pronunce che illustrano e dettagliano il principio contenuto nell’art. 299 fino ad arrivare ad ulteriori ed interessanti sentenze che forniscono esempi concreti delle ricadute pratiche dell’applicazione di tale norma. - L’art. 299 del T.U. “ha codificato il principio di effettività”: l’individuazione dei soggetti obbligati “deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto” In una recente sentenza di qualche mese fa (Cassazione Penale, Sez. IV, 23 settembre 2016 n. 39499)la Corte richiama il principio di effettività quale “principio testualmente e positivamente previsto dall’art. 299del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di esercizio di fatto di poteri direttivi.” Secondo la Cassazione, “con tale norma il legislatore ha, invero, codificato il principio di effettività, elaborato dagli interpreti, al fine di individuare i titolari della posizione di garanzia, secondo un criterio di ordine sostanziale e funzionalistico. In altri termini, l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla
  • 9. carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (cfr. sez. 4, n. 10704 del 19/03/2012).” - Il “committente concretamente ingeritosi nei lavori” e l’articolo 299 Un principio analogo è stato applicato al committente dei lavori anche da Cassazione Penale, Sez.IV, 25 agosto 2015 n. 35534,secondo cui nel caso specifico “la qualità di committente del G.P. ed anzi di committente concretamente ingeritosi nell’esecuzione dei lavori, perché da lui stesso coordinati e gestiti (…), si desume dal diretto coordinamento del cantiere svolto dall’imputato, secondo quanto dal medesimo dichiarato e ulteriormente dedotto dalla telefonata che egli fece al venditore della merce ritirata dal G. per rassicurarlo in merito al pagamento del materiale nonché dai contatti presi con la vittima il giorno precedente il sinistro.” Infatti - precisa la Corte - “in tema di violazioni prevenzionistiche vige il principio di effettività, oggi assurto a dignità di norma del diritto positivo con l’art.299 d.lgs. n. 81/2008;principio in forza del quale una determinata qualità di rilievo prevenzionisticova affermata non solo sulla base del dato formale ma anchesulla scorta del ruolo concretamente assunto dal soggetto.” -Datore di lavoro di fatto e datore di lavoro di diritto. L’art.299, usando l’avverbio “altresì”, attribuisce una “responsabilità in via concorrente (e non esclusiva)” a chi esercita in concreto i poteri e a chi ha una posizione formale, pur se “meramente apparente” Del rapporto tra datore di lavoro “di fatto” e datore di lavoro “di diritto” - in termini di accertamento del ruolo e delle responsabilità - si sono occupate due interessanti sentenze, complementari tra loro. In una sentenza di quest’anno (Cassazione Penale, Sez. VII, 1° agosto 2016 n. 33799),la Corte rigetta il ricorso dell’imputato (datore di lavoro formale) il quale sosteneva che “la carica di amministratore di diritto non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità penale per i reati commessi nell'esercizio dell'impresa quando la gestione di quest'ultima appartiene nella sua integralità ad altra persona che la esercita di fatto (nel caso in esame il cognato che gli aveva chiesto il favore di intestarsi l'amministrazione della società).”
  • 10. La Cassazione giudica infondata tale argomentazione in quanto “è vero - come ricorda anche il ricorrente - che, secondo un risalente e consolidato insegnamento giurisprudenziale, peraltro oggi codificato dall'art.299, d.lgs. n. 81 del 2008, la individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale) (Sez. U, n. 9874 del 01/07/1992, Giuliani, Rv. 191185), ma è altrettanto vero che l'art.299, cit., attribuisce tale responsabilità in via concorrente (e non esclusiva) a chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro, non escludendo in alcun modo quella di quest'ultimo (il datore di lavoro cioè).”  Infatti - prosegue la Corte - “la responsabilità dell'amministratore della società, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente (così, Sez. 4, n. 49732 del 11/11/2014, Canigiani, Rv. 261181). L'esegesi della norma, come proposta dal ricorrente, non solo tradisce il suo chiaro tenore letterale, reso evidente dall'uso del termine “altresì”, ma frustra anche la “ratio” sottesa all'onere per il datore di lavoro che intenda validamente trasferiread altri le proprie responsabilità, di delegare le proprie funzioni nei modi e termini previsti dall'art. 16, d.lgs. n. 81 del 2008.” In una sentenza dell’anno scorso, (Cassazione Penale, Sez.IV, 16 febbraio 2015 n. 6723),complementare a quella analizzata sopra, “il giudice di primo grado ha affermato che il G. era stato il datore di lavoro di fatto del L., a ciò pervenendo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di essere stato ingaggiato telefonicamente dal G. e di aver ricevuto da questi il salario”. Ma “a fronte di ciò la Corte di appello ha valorizzato dati meramente formali, quali il fatto che la documentazione, tutta formata dopo l’incidente, era stata sottoscritta dalla P. e indicava in questa la datrice di lavoro.” La Cassazione giudica “illogica” l’argomentazione della Corte d’Appello, “avendo contrapposto ad un accertamento della situazione di fatto un’analisi della situazione “apparente”.” E precisa dunque la Corte: “è noto che in materia prevenzionistica, il datore di lavoro,titolare degli obblighi prevenzionistici, va individuato sia in colui che risulta parte in senso formale del contratto di lavoro sia nel soggetto che di fatto assume i
  • 11. poteri tipici della figura datoriale […oggi D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, lett. b); ed inoltre il D.Lgs.n.81 del 2008, art. 299].” Pertanto “ne consegue che l’individuazione di un datore di lavoro “formale” non si pone in contrapposizione con l’eventualità dell’esistenza anche di un datore di lavoro di fatto; sicché affermare l’esistenza di un datore di lavoro sulla scorta di quanto emerge da documenti, nella specie la P. (la cui qualità di proprietaria del fondo non è in alcun modo risolutivo ai fini che qui occupano), non può valere ad escludere che tale ruolo fosse stato in concreto assunto anche dal G.” - Preposto di fatto e art. 299: “rispetto ad una contestazione che indica chiaramente la “preposizione di fatto”, l’indagine circa la relazione tra il soggetto e l’organigramma dell’impresa” o la mancanza di delega di funzioni non hanno alcuna rilevanza In Cassazione Penale, Sez.IV, 29 maggio 2014 n. 22246,“al C. era stato ascritto di aver assunto di fatto le funzioni di preposto presso la ditta C. s.r.l. e di aver in tale veste ordinato al dipendente B.O. di salire su un muro di spina dell’immobile visitato per prendere visione dei lavori di ristrutturazione da compiersi successivamente, senza preventivamente segnalare al datore di lavoro le condizioni di pericolo esistenti; sicché al cedimento del muro il lavoratore era caduto a terra riportando lesioni personali…”. In particolare era stato accertato che “C. avesse assunto il ruolo di preposto di fattoin quanto titolare di adeguata competenza professionale, svolgeva un’ampia gamma di mansioni, sia tecniche che commerciali, con ampi poteri di iniziativa e di impulso, esercitati in piena autonomia, in tale ambito sovrintendeva all’attività lavorativa dei dipendenti dell’impresa, vigilando sulla corretta esecuzione delle opere e delle direttive datoriali o di quelle che egli stesso impartiva, nell’ambito dei sopralluoghi finalizzati al procacciamento di affari o commesse, disponeva direttamente della manovalanza dell’impresa e ne ripartiva i compiti.” Pertanto “il C. che era tenuto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, nonché ogni altra situazione di pericolo verificatasi durante il lavoro, secondo il disposto del D.Lgs. n.81 del 2008, art.19.” La Corte rigetta il ricorso di C. perché, “quanto al nucleo sostanziale del ricorso, esso mostra di sovrapporre la figura del preposto “di diritto”, quale corrisponde alla
  • 12. ricordata definizione normativa, a quella del “preposto di fatto”. Se per la prima è necessario, tra l’altro, che egli abbia ricevuto un incarico dal datore di lavoro e che abbia ricevuto direttive per l’esecuzione dei lavori (cfr. art. 2 cit), nel caso di assunzione di fatto del ruolo la derivazione della posizione di garanzia dal concreto espletamento dei poteri tipici del preposto segnala che non vi è alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro.” E ciò “lo si ricava, oltre che da una analisi strutturale del fenomeno, dalla chiara lettera del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299[…].” Secondo la Cassazione, “correttamente, quindi, è stato escluso dai giudici di merito che assumesse rilevanza, rispetto ad una contestazione che indica chiaramente la “preposizione di fatto”, l’indagine circa la relazione tra il C. e l’organigramma dell’impresa C.” Infine, “per gli stessi motivi non è pertinente il richiamo alla disciplina che la delega di funzioni ha rinvenuto nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16. Occorre infatti tener distinta la tematica della delega di funzioni prevenzionistiche […] da quella evocata dal “principio di effettività” (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299). Infatti, in tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori può affermarsi che il principio di effettività, se vale ad elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, non vale a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge; se nonostante tale carenza il delegato verrà chiamato a rispondere del proprio operato sarà in quanto egli ha assunto di fatto i compiti propri del datore, del dirigente o del preposto, e non per la esistenza di una delega strutturalmente difforme dal modello normativo.” - “Anche un soggetto estraneo all’organigramma aziendale” può essere datore di lavoro di fatto o dirigente di fatto, “in presenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici, dai quali possa desumersi l’effettivo esercizio di funzioni dirigenziali” Concludiamo con un’ultima sentenza di quest’anno avente ad oggetto l’articolo 299 del D.Lgs. 81/08. In Cassazione Penale, Sez.IV, 19 luglio 2016 n. 30561,il Tribunale “ha dato atto che dalla acquisita visura storica risultava che l’odierno ricorrente Gr.R., al momento della verificazione dell’incidente, non rinvestiva alcuna carica direttiva formale nell’organigramma della società e, dunque, non figurava, formalmente, come soggetto responsabile della C. srl; ma, pur in difetto di una specifica delega, ha
  • 13. individuato nel predetto il soggetto titolare della posizione di garanzia, sulla base delle seguenti circostanze e rilievi […]: - in base al generale principio di effettività delle mansioni svolte (principio di elaborazione giurisprudenziale, ma cristallizzato nell’art.299 del d.lgs.n.106/2009 [d.lgs.81/2008, n.d.r.], recante il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro), la posizione di garanzia deve gravare su colui che - a prescindere dall’esistenza di un incarico formale e, quindi, pur sprovvisto di regolare investitura - eserciti in concreto i poteri giuridici corrispondenti al datore di lavoro o al dirigente; con la conseguenza che anche un soggetto estraneo all’organigramma aziendale può assumere una dei suddetti ruoli e divenire destinatario della normativa antinfortunistica, in presenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici, dai quali possa desumersi l’effettivo esercizio di funzioni dirigenziali; - nel caso di specie, Gr.R., nell’ambito del cantiere del quartiere V., aveva rivestito la qualità di responsabile effettivo della C. srl anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici (e, quindi, anche nei confronti di Gi.R., dipendente della U. snc) […].” Pertanto “Gr.R., proprio perché di fatto aveva svolto la qualità di datore di lavoro, era destinatario anche dell’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro dove era stato chiamato ad operare Gi.R.”. (Articolo di Anna Guardavilla - Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro) Fonte: puntosicuro.it