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News 37/SSL/2016
Lunedì,12 Settembre 2016
Organizzazione di lavoro e sicurezza: la gestione delle risorse umane
Una pubblicazione affronta il tema della gestione dell’elemento umano nelle
organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro. Focus sui coinvolgimento dei
componenti dell’organizzazione, sulla gestione delle risorse umane e sui rapporti
con il SPP.
Roma, 8 Sett – Convinti che conoscere alcuni aspetti rilevanti delle organizzazioni di
lavoro possa favorire non solo un miglioramento delle organizzazioni e del benessere
organizzativo, ma anche una gestione più adeguata della tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, ci soffermiamo oggi sul coinvolgimento dei componenti
dell’organizzazione e sulla gestione delle risorse umane.
Un tema, quello delle risorse umane, più volte affrontato dal nostro giornale in
relazione alla necessità di una sorta di “ patto per la sicurezza” e di idonee
condizioni organizzative che, partendo dal fine comune della prevenzione dei rischi,
facilitino la collaborazione tra la gestione delle risorse umane (Human Resource
Management) e la gestione della sicurezza sul lavoro (Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale e Responsabile Health Safety Environment).
Per affrontare questi temi facciamo riferimento ad una pubblicazione della Contarp
dell’ Inail - a cura di Paolo Clerici, Annalisa Guercio e Loredana Quaranta – dal titolo
“ La gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul
lavoro”. Un documento che presenta una metodologia sistematica da impiegare
come “strumento operativo nella implementazione e nella conduzione dei SGSL al
fine di gestire al meglio l’ elemento umano e di migliorare le prestazioni
dell’organizzazione”.
Riguardo alla gestione della partecipazione e del coinvolgimento si indica nel
documento che molti studi hanno evidenziato come le organizzazioni, per
raggiungere i propri obiettivi primari, debbano “implementare un sistema di relazioni
tra i diversi livelli delle loro strutture, sia in senso verticale che orizzontale”.
Infatti si indica che non è sufficiente la “motivazione” per far sì che “gli individui e i
gruppi di lavoro perseguano con efficacia ed efficienza i propri obiettivi secondari,
senza perdere di vista i fini organizzativi. Occorre che le persone si sentano parte di
un progetto globale, di cui costituiscono un elemento parziale ma ugualmente
importante: se non è stato capace di creare questo senso di appartenenza tra il
personale, il management non potrà ottenere da esso nessun reale sforzo verso
l’obiettivo comune”.
E sappiamo come questo aspetto della partecipazione e del coinvolgimento sia
importante, come più volte dichiarato anche dall’Agenzia europea per la sicurezza
e la salute sul lavoro, proprio per la gestione della sicurezza nelle aziende.
Inoltre si ricorda come “uno dei più potenti ed efficaci strumenti a disposizione delle
organizzazioni per raggiungere determinati obiettivi” sia rappresentato dai sistemi di
gestione. E “fattori quali coinvolgimento del personale, comunicazione, flusso
informativo e cooperazione, formazione, informazione, addestramento e
consapevolezza, costituiscono una parte fondamentale dei SGSL”.
Veniamo alla gestione delle risorse umane, una delle “aree funzionali più importanti
all’interno di un’organizzazione: è infatti grazie alla collaborazione delle persone,
ovvero le risorse umane, che è possibile raggiungere gli obiettivi e perseguire i fini
organizzativi”.
E non è esagerato affermare che il successo di un’organizzazione “dipende in larga
misura dalla gestione delle risorse umane e dalle strategie messe in atto per creare e
mantenere un forte senso di stabilità e coinvolgimento in tutto il personale.
Viceversa, una non adeguata gestione delle risorse umane facilmente rallenta o
addirittura limita il successo e lo sviluppo dell’organizzazione”.
Si ricorda che la scelta del personale è “tanto importante quanto la gestione del
personale medesimo: saper cercare, reclutare, motivare, coinvolgere e valorizzare il
personale in forza diventa un elemento di differenziazione rispetto alla concorrenza
e determina la riuscita o meno del progetto organizzativo”. In questo senso la
Direzione Risorse Umane (o anche “Funzione Gestione Risorse Umane” - FGRU) deve
“mantenere il controllo dei dati relativi alle risorse gestite, ai costi, all’organizzazione,
alla valutazione e allo sviluppo”, anche se non tutte le organizzazioni “hanno
raggiunto questa consapevolezza”. Infatti in molti casi “interventi quali la formazione
del personale e la sua qualificazione, gli aggiornamenti delle modalità di
comunicazione, le azioni volte ad incrementare partecipazione e coinvolgimento,
sono visti come un puro costo e non come un investimento nel miglioramento delle
competenze”. Tuttavia benché “dimostrare i vantaggi in termini organizzativi e
decisionali derivanti dall’impiego di sistemi avanzati di gestione delle risorse umane”
risulti infatti difficile (i risultati generalmente diventano visibili “solo al termine di ampi
progetti che necessitano di tempi lunghi”), i benefici provenienti dall’applicazione
dei SGSL “dimostrano la validità, anche economica, di un approccio sistemico”.
In definitiva organizzare le risorse umane significa “poter e saper stabilire compiti e
responsabilità di ogni funzione, posizione e soggetto all’interno dell’organizzazione,
regolando e definendo l’attività in modo da raggiungere più facilmente gli obiettivi
pianificati”.
E si segnala che malgrado siano numerose le organizzazioni che “non investono
nella gestione informatizzata dei dati delle risorse umane e non applicano tecniche
e strumenti di Business Intelligence HR”, è opportuno (se le dimensioni e le risorse lo
rendono possibile) che “la Funzione Gestione Risorse Umane (FGRU) o Ufficio
Personale utilizzi strumenti informatici nelle aree:
- gestione delle presenze e controllo accessi;
- gestione dell’amministrazione del personale;
- gestione dell’anagrafica e dei dati del personale e loro analisi;
- gestione delle attività di formazione e sviluppo del personale;
- gestione dei turni e gestione della programmazione del personale;
- gestione delle note spese e delle trasferte del personale;
- gestione dei sistemi premianti e delle valutazioni del personale;
- gestione dei dati dell’organizzazione aziendale;
- gestione di salute e sicurezza sul lavoro, in sinergia con il Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP);
- gestione della selezione del personale”.
Se poi “intervenire sulla formazione, sul coinvolgimento e la motivazione e sulla
consapevolezza della struttura ‘Risorse Umane’ è il primo passo da compiere in fase
di implementazione di un SGSL”, si segnala l’importanza dei “rapporti funzionali tra
le diverse strutture che a differenti livelli agiscono sulla SSL” e che “debbono agire in
maniera fortemente sinergica”.
Infatti il FGRU, specificamente preposta a gestire il personale sotto tutti i punti di vista
(carriera, pagamenti, spostamenti del personale, formazione, ecc.), dovrebbe
interfacciarsi con il SPP, preposto agli aspetti di SSL: attrezzature, impianti e sostanze,
lavoratori”. E un sistema di gestione dovrebbe “includere tra i suoi processi i rapporti
funzionali tra queste due strutture e far sì che operino in maniera ottimale, fornendo
gli strumenti operativi e le regole per formalizzare i rapporti tra i diversi elementi”.
Il capitolo del documento Inail dedicato alla gestione delle risorse umane, si
conclude sottolineando che la FGRU deve trasformarsi, “da semplice gestore
‘burocratico’ di un elemento cruciale quale è l’elemento umano, in cabina di regia
e coordinamento per il buon funzionamento delle interfacce tra l’organizzazione e
l’uomo, in sinergia con SPP e responsabile del SGSL”. (Articolo di Tiziano Menduto)
Inail, “ La gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro”,
pubblicazione realizzata dalla Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP) e
a cura di Paolo Clerici, Annalisa Guercio e Loredana Quaranta, edizione 2016, pubblicazione maggio
2016 (formato PDF, 3.13 MB).
Fonte: puntosicuro.it
L’aggiornamento della direttiva ePrivacy.
La nuova direttiva sulla protezione dei dati delle comunicazioni elettroniche è in
dirittura di arrivo. Vediamo quali novità ci si possono aspettare.
Quella che un tempo si chiamava direttiva ePrivacy è adesso sottoposta ad un
processo di rinnovamento e aggiornamento, che ha visto la partecipazione del
pubblico e che si è chiuso il cinque luglio 2016.
Ricordo ai lettori che questa direttiva, specificamente mirata a tutelare i dati
personali nel settore delle comunicazioni elettroniche è stata per la prima volta
pubblicata nel lontano 2002.
È stata successivamente aggiornata del 2009, e un ulteriore aggiornamento, il
MEMO/09/ 568 è stato aggiunto, perché gli utenti di questi servizi potessero avere
una migliore comprensione di che cosa erano i cookies e come essi potevano
violare i dati personali dei navigatori.
La rapida e drammatica evoluzione delle reti di comunicazione ha fatto sì che la
commissione europea decidesse di avviare un processo di riesame e rinnovamento
di questa direttiva, invitando tutti cittadini europei a dare il loro contributo. Questa
fase si è conclusa il cinque luglio 2016 e adesso gli organi legislativi dell’unione
europea stanno lavorando sulla nuova formulazione di questa direttiva, anche alla
luce della entrata in vigore, il 24 maggio 2016, del regolamento generale sulla
protezione dei dati.
I vincoli che questo regolamento impone a tutte le aziende, che gestiscono sistemi
di comunicazione elettronica, e che comprendono anche i social network,
obbligano queste aziende a mettere a punto nuovi protocolli di protezione dei dati.
Ecco perché numerose aziende specializzate si sono presentate sul mercato,
offrendo soluzioni, talvolta anche molto brillanti.
Vediamo adesso quali potrebbero essere i temi caldi che la nuova versione della
direttiva dovrà trattare.
In sintesi, la nuova direttiva
· -dovrà imporre nuove garanzie di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni,
· -dovrà garantire i diritti degli utenti, come ad esempio quello di non essere
inseriti automaticamente in elenchi commerciali,
· -dovrà proibire l’invio di comunicazioni commerciali non richieste e
· -dovrà offrire strumenti per una maggiore garanzia di attuazione delle
disposizioni
Ad esempio, la direttiva deve imporre alle aziende che gestiscono reti di
comunicazione di garantire una protezione contro le intrusioni nei confronti degli
apparati usati dagli utenti, come ad esempio smartphone.
Un’altra importante disposizione impedisce alle aziende di accedere a informazioni
che siano archiviate nella memoria del dispositivo portatile, anche perché ad oggi
sarebbe anche possibile catturare l’impronta digitale memorizzata in una
smartphone, nonché tutti i movimenti dell’apparato, archiviati nella memoria del
dispositivo e non nella memoria centrale del gestore dei servizi di comunicazioni.
Inoltre, l’evoluzione dello scenario delle telecomunicazioni mette in evidenza come
versioni precedenti di questa direttiva si applicavano essenzialmente ai fornitori di
servizi tradizionali telecomunicazioni. Oggi sono entrati sul mercato nuovi gestori,
che forniscono ad esempio messaggeria istantanea, servizi voice over IP ed altri
servizi, che nell’attuale formulazione della direttiva non sono compresi.
Ad esempio, sono già in allarme i gestori di Skipe e Whatsapp, che finora hanno
goduto di una libertà di movimento, che certamente darà strettamente vincolata
dalla nuova direttiva.
D’altro canto, è del tutto normale che ad una evoluzione delle tecnologie dei
sistemi di comunicazione, con qualche ritardo si giunga alle elaborazioni di
regolamenti, in grado di mettere sotto controllo tali tecnologie evolute.
Come di consueto, non mancherò di tenere informati i lettori sull’evoluzione di
questa direttiva, che con ogni probabilità potrebbe essere pubblicata entro la fine
del corrente anno. La ormai famosa commissione LIBE del Parlamento europeo sta
lavorando intensamente sulla proposta della commissione e sulle proposte di
modifica, che sono giunte da tutta Europa. Speriamo che la montagna non abbia a
partorire un topolino! (Articolo di Adalberto Biasiotti)
Fonte: puntosicuro.it
Comparto metalmeccanico: usare in sicurezza troncatrice e fresatrice.
Un progetto si sofferma sulla sicurezza delle macchine nell’industria
metalmeccanica. Focus su troncatrice e fresatrice. I principali elementi di pericolo, i
ripari necessari, le misure di protezione e le azioni per la sicurezza e l’igiene del
lavoro.
Roma, 9 Sett – Nel comparto metalmeccanico sono ancora molti gli infortuni che
avvengono utilizzando macchine o impianti e alcuni articoli di PuntoSicuro, sui profili
di rischio e sugli infortuni professionali, hanno rilevato in passato specifici rischi
correlati all’uso di due attrezzature, la troncatrice (macchina utensile per il
sezionamento a freddo dei metalli mediante una lama rotante) e la fresatrice
(macchina utensile ad asportazione di truciolo nella quale i movimenti principali
sono la rotazione dell’utensile e gli spostamenti della tavola su cui è fissato il pezzo
da lavorare).
Per raccogliere informazioni sulla prevenzione degli infortuni con queste due
macchine sfogliamo il documento “ ImpresaSicura_Metalmeccanica” correlato a
Impresa Sicura, un progetto multimediale - elaborato da EBER, EBAM, Regione
Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - che è stato validato dalla Commissione
Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
Partiamo dalla troncatrice.
Il documento riporta il principale elemento di pericolo, il contatto con la lama.
Tutte le macchine “devono avere un riparo fisso che protegge la parte superiore
della lama. Al riparo fisso della parte superiore della lama deve essere associato un
riparo autoregolabile che protegge la parte inferiore della lama quando la
macchina non è in posizione di lavoro. Facendo scendere la lama per eseguire il
taglio, il riparo autoregolabile scopre gradualmente la porzione di questa destinata
alla lavorazione. Sulla macchina deve essere presente un dispositivo che richiami la
testa in posizione alta di riposo”.
Nel documento sono presenti specifici paragrafi dedicati alla descrizione delle varie
tipologie di ripari.
Dopo aver riportato i necessari organi di comando e informazioni sull’ergonomia e i
DPI, sono segnalate le principali azioni per la sicurezza e l’igiene del lavoro nell’uso
della troncatrice:
Prima dell’utilizzo:
- “prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza
della macchina;
- verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari;
- verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza;
- assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle
effettivamente necessarie alla lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la
formazione di fumi);
- attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto
l’installazione;
- indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento
sulla macchina;
- non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i
capelli lunghi;
- indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI)” (indicati nel documento);
- “verificare lo stato di affilatura e eventuali difetti della lama;
- verificare che la lama e il pezzo siano saldamente fissati;
- verificare con funzionamento a vuoto eventuali deficienze di equilibrio o vibrazioni
della lama”.
Durante l’utilizzo:
- “non manomettere i ripari posti a protezione della lama. Se la loro disattivazione
dovesse essere indispensabile ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere
adottate immediatamente altre misure di sicurezza;
- effettuare l’avanzamento del pezzo da lavorare solo con la testa sollevata e la
lama ferma;
- segnalare tempestivamente eventuali difetti o vibrazioni della lama al preposto;
- evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute
sporche o scarpe di tela, non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli
stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, prima di mangiare, di andare in
bagno e di mettersi i guanti);
- contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o
sostanze forniti dal datore di lavoro;
- non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con la testa abbassata o la
lama in movimento, rimuovere eventuali trucioli solo a macchina ferma;
- per la pulizia utilizzare spazzole o pennelli, usare il meno possibile l’aria compressa”.
Dopo l’utilizzo:
- “spegnere la macchina;
- lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la
macchina e la zona circostante (in particolare il posto di lavoro);
- ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati”.
Veniamo ora alla fresatrice e agli elementi di pericolo per i lavoratori:
- contatto con l’utensile e proiezioni di materiale: “su tutte le macchine l’accesso
alla zona di lavoro dell’utensile deve essere impedito tramite riparo mobile
interbloccato di idonee dimensioni e, se la dimensione dei pezzi da lavorare o il
sistema di bloccaggio di tali pezzi non ne impediscono il posizionamento, fissati alla
tavola. Il riparo deve consentire una buona visibilità e deve costantemente essere
mantenuto pulito e trasparente. ATTENZIONE! I ripari potrebbero non proteggere
completamente la zona pericolosa. Tutte le operazioni con il mandrino in rotazione
devono essere effettuate da personale specificatamente addestrato e che non
indossi elementi che possano essere afferrati e impigliati dal mandrino in rotazione
(braccialetti, collane, maniche larghe, capelli lunghi sciolti, guanti, ecc.). Il riparo ha
anche la funzione di impedire che il materiale di lavorazione possa investire gli
operatori addetti o altre persone che possono transitare nelle immediate vicinanze.
Nel caso in cui i ripari presenti sulla macchina non proteggano completamente la
zona da cui possono essere proiettati verso l’operatore trucioli o frammenti o liquido
lubrorefrigerante, l’operatore deve indossare occhiali antinfortunistici”;
- schiacciamenti e/o contatto con elementi mobili pericolosi: “la zona di cambio
automatico degli utensili deve essere resa inaccessibile durante il moto tramite
riparo fisso o mobile interbloccato o una combinazione dei due;
- contatto con organi di trasmissione del moto: “gli elementi di trasmissione del moto
devono essere racchiusi completamente tramite ripari fissi o mobili interbloccati nel
caso sia richiesto un accesso frequente (cioè più di una volta per turno) alla zona di
protezione”.
Riportiamo poi le principali azioni per la sicurezza e l’igiene del lavoro nell’uso della
fresatrice:
Prima dell’utilizzo:
- “prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza
della macchina;
- verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di
sicurezza;
- verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari;
- verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza;
- verificare il corretto montaggio e bloccaggio del pezzo;
- scegliere i supporti più adeguati alla forma del pezzo per il suo fissaggio;
- verificare lo stato di affilatura e pulizia dell’utensile;
- verificare che l’utensile sia saldamente fissato;
- assicurarsi che chiavi, utensili, altri oggetti siano stati rimossi dalla tavola
portapezzo;
- assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle
effettivamente necessarie alla lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la
formazione di fumi);
- attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto
l’installazione;
- indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento
sulla macchina:
- non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i
capelli lunghi;
- indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI)” (indicati nel documento).
Durante l’utilizzo:
- “mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina;
- non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione
dovesse essere indispensabile ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere
adottate immediatamente altre misure di sicurezza quali ad esempio velocità di
lavorazione molto lente e comandi ad azione mantenuta;
- effettuare i cambi pezzo solo a macchina ferma;
- non effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e rimozione trucioli con la
macchina in movimento;
- non lasciare mai la macchina funzionante senza controllo (allontanarsi dalla
macchina solo a lavorazione ultimata o a macchina ferma);
- sistemare in modo adeguato i pezzi da lavorare e quelli lavorati per evitare
eventuali cadute;
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto;
- evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute
sporche o scarpe di tela, non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli
stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, prima di mangiare, di andare in
bagno e di mettersi i guanti);
- contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o
sostanze forniti dal datore di lavoro”.
Dopo l’utilizzo:
- “spegnere la macchina;
- riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori;
- lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la
zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro);
- ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati”.
Per concludere ricordiamo che, anche in questo caso nel documento sono riportate
indicazioni sull’igiene del lavoro (rumore e emissioni), sull’ergonomia e sui dispositivi
di protezione individuale.
Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi -Documento
approvato nella seduta del 27 novembre 2013 – Impresa Sicura
Fonte: puntosicuro.it
Legislazione europea sicurezza lavoro, direttive, norme, raccolta Eu-Osha.
BILBAO – Panoramica e dettagli della legislazione europea in materia salute e
sicurezza sul lavoro. Direttive, norme, linee guida, la direttiva quadro. Questo quanto
affrontato da Eu-Osha in un post nel quale riassume provvedimenti e meccanismi
che regolano la normativa europea sulla sicurezza. Le direttive vincolanti, gli
orientamenti non vincolanti, affrontanti in un articolo che conduce ad
approfondimenti su aree tematiche del sito, quindi documenti pratici e guide.
Articolo 153 del Trattato e direttiva quadro
Le misure comunitarie riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro vengono
adottate dalla UE seguendo il dettato dell’articolo 153 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, è questo che le conferisce competenza in
materia, autorizzandola a utilizzare misure per la cooperazione e direttive che
contengano prescrizioni minime che gli Stati devono applicare entro un termine
stabilito e a partire dalle quali gli stessi Stati hanno la facoltà di adottare norme più
severe.
Riportiamo per intero la prima parte dell’articolo 153 del Trattato: “1. Per conseguire
gli obiettivi previsti all’articolo 151 (primo articolo fondante riguardante l’impegno
europeo per la promozione dell’occupazione e del miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro Ndr), l’Unione sostiene e completa l’azione degli Stati membri nei
seguenti settori:
a) miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza
e la salute dei lavoratori;
b) condizioni di lavoro;
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
e) informazione e consultazione dei lavoratori;
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di
lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel
territorio dell’Unione;
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l’articolo
166;
i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del
lavoro ed il trattamento sul lavoro;
j) lotta contro l’esclusione sociale;
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della
lettera c).
2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio: a) possono adottare misure
destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte
a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi,
a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri;
b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante
direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle
condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali
direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale
da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese”.
Ciò che fa Eu-Osha nel suo post è mostrare quindi quanto si sia evoluta nel tempo la
legislazione europea sulla sicurezza a partire dal Trattato, a partire ovviamente dalla
direttiva quadro, ovvero dalla Direttiva 89/391, passando per le direttive
immediatamente successive o più recenti riguardanti aspetti specifici come luoghi
di lavoro e mansioni, attrezzature, rischi fisici, chimici, biologici, Dpi, ergonomia.
Norme e nuovo approccio
Oltre ad elencare le basi della legislazione, Eu-Osha elenca quindi i provvedimenti
derivati dal cosiddetto “nuovo approccio” ovvero dalla possibilità di intervenire negli
ordinamenti nazionali anche attraverso norme per l’armonizzazione tecnica, con
l’entrata in gioco in questo caso degli organismi europei di
normalizzazione. Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), Istituto europeo per le norme di
telecomunicazione (ETSI).
“Il “nuovo approccio” si basa sui seguenti principi fondamentali: “Le direttive
europee definiscono i “requisiti essenziali” per garantire un elevato livello di tutela
della salute, della sicurezza dei consumatori o dell’ambiente; Le direttive ispirate al
“nuovo approccio” si basano sull’articolo 114 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (ex articolo 95 TCE), che prevede l’adozione di provvedimenti
volti al miglioramento della libera circolazione delle merci.
Il compito di redigere le corrispondenti norme armonizzate in grado di soddisfare i
requisiti essenziali dei prodotti stabiliti dalle direttive è affidato agli organismi europei
di normalizzazione (CEN, CENELEC e ETSI);
si presume che i prodotti conformi alle norme armonizzate soddisfino i requisiti
essenziali corrispondenti (presunzione di conformità, marchio CE) e gli Stati membri
devono accettare la libera circolazione di tali prodotti; l’utilizzo di tali norme resta
facoltativo. È possibile applicare norme alternative ma, in tal caso, i produttori
hanno l’obbligo di dimostrare che i loro prodotti soddisfano i requisiti essenziali”.
Linee guida
A completare la raccolta utile alla comprensione della normativa europea, Eu-Osha
richiama infine le linee guida e la legislazione nazionale. Le guide della
Commissione, le raccomandazioni del Consiglio, le comunicazioni. (Articolo di
Corrado de Paolis)
Info: Eu-Osha, legislazione europea salute e sicurezza lavoro
Fonte: quotidianosicurezza.it

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  • 1. News 37/SSL/2016 Lunedì,12 Settembre 2016 Organizzazione di lavoro e sicurezza: la gestione delle risorse umane Una pubblicazione affronta il tema della gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro. Focus sui coinvolgimento dei componenti dell’organizzazione, sulla gestione delle risorse umane e sui rapporti con il SPP. Roma, 8 Sett – Convinti che conoscere alcuni aspetti rilevanti delle organizzazioni di lavoro possa favorire non solo un miglioramento delle organizzazioni e del benessere organizzativo, ma anche una gestione più adeguata della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ci soffermiamo oggi sul coinvolgimento dei componenti dell’organizzazione e sulla gestione delle risorse umane. Un tema, quello delle risorse umane, più volte affrontato dal nostro giornale in relazione alla necessità di una sorta di “ patto per la sicurezza” e di idonee condizioni organizzative che, partendo dal fine comune della prevenzione dei rischi, facilitino la collaborazione tra la gestione delle risorse umane (Human Resource Management) e la gestione della sicurezza sul lavoro (Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e Responsabile Health Safety Environment). Per affrontare questi temi facciamo riferimento ad una pubblicazione della Contarp dell’ Inail - a cura di Paolo Clerici, Annalisa Guercio e Loredana Quaranta – dal titolo “ La gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro”. Un documento che presenta una metodologia sistematica da impiegare come “strumento operativo nella implementazione e nella conduzione dei SGSL al fine di gestire al meglio l’ elemento umano e di migliorare le prestazioni dell’organizzazione”. Riguardo alla gestione della partecipazione e del coinvolgimento si indica nel documento che molti studi hanno evidenziato come le organizzazioni, per raggiungere i propri obiettivi primari, debbano “implementare un sistema di relazioni tra i diversi livelli delle loro strutture, sia in senso verticale che orizzontale”. Infatti si indica che non è sufficiente la “motivazione” per far sì che “gli individui e i
  • 2. gruppi di lavoro perseguano con efficacia ed efficienza i propri obiettivi secondari, senza perdere di vista i fini organizzativi. Occorre che le persone si sentano parte di un progetto globale, di cui costituiscono un elemento parziale ma ugualmente importante: se non è stato capace di creare questo senso di appartenenza tra il personale, il management non potrà ottenere da esso nessun reale sforzo verso l’obiettivo comune”. E sappiamo come questo aspetto della partecipazione e del coinvolgimento sia importante, come più volte dichiarato anche dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, proprio per la gestione della sicurezza nelle aziende. Inoltre si ricorda come “uno dei più potenti ed efficaci strumenti a disposizione delle organizzazioni per raggiungere determinati obiettivi” sia rappresentato dai sistemi di gestione. E “fattori quali coinvolgimento del personale, comunicazione, flusso informativo e cooperazione, formazione, informazione, addestramento e consapevolezza, costituiscono una parte fondamentale dei SGSL”. Veniamo alla gestione delle risorse umane, una delle “aree funzionali più importanti all’interno di un’organizzazione: è infatti grazie alla collaborazione delle persone, ovvero le risorse umane, che è possibile raggiungere gli obiettivi e perseguire i fini organizzativi”. E non è esagerato affermare che il successo di un’organizzazione “dipende in larga misura dalla gestione delle risorse umane e dalle strategie messe in atto per creare e mantenere un forte senso di stabilità e coinvolgimento in tutto il personale. Viceversa, una non adeguata gestione delle risorse umane facilmente rallenta o addirittura limita il successo e lo sviluppo dell’organizzazione”. Si ricorda che la scelta del personale è “tanto importante quanto la gestione del personale medesimo: saper cercare, reclutare, motivare, coinvolgere e valorizzare il personale in forza diventa un elemento di differenziazione rispetto alla concorrenza e determina la riuscita o meno del progetto organizzativo”. In questo senso la Direzione Risorse Umane (o anche “Funzione Gestione Risorse Umane” - FGRU) deve “mantenere il controllo dei dati relativi alle risorse gestite, ai costi, all’organizzazione, alla valutazione e allo sviluppo”, anche se non tutte le organizzazioni “hanno raggiunto questa consapevolezza”. Infatti in molti casi “interventi quali la formazione del personale e la sua qualificazione, gli aggiornamenti delle modalità di comunicazione, le azioni volte ad incrementare partecipazione e coinvolgimento, sono visti come un puro costo e non come un investimento nel miglioramento delle
  • 3. competenze”. Tuttavia benché “dimostrare i vantaggi in termini organizzativi e decisionali derivanti dall’impiego di sistemi avanzati di gestione delle risorse umane” risulti infatti difficile (i risultati generalmente diventano visibili “solo al termine di ampi progetti che necessitano di tempi lunghi”), i benefici provenienti dall’applicazione dei SGSL “dimostrano la validità, anche economica, di un approccio sistemico”. In definitiva organizzare le risorse umane significa “poter e saper stabilire compiti e responsabilità di ogni funzione, posizione e soggetto all’interno dell’organizzazione, regolando e definendo l’attività in modo da raggiungere più facilmente gli obiettivi pianificati”. E si segnala che malgrado siano numerose le organizzazioni che “non investono nella gestione informatizzata dei dati delle risorse umane e non applicano tecniche e strumenti di Business Intelligence HR”, è opportuno (se le dimensioni e le risorse lo rendono possibile) che “la Funzione Gestione Risorse Umane (FGRU) o Ufficio Personale utilizzi strumenti informatici nelle aree: - gestione delle presenze e controllo accessi; - gestione dell’amministrazione del personale; - gestione dell’anagrafica e dei dati del personale e loro analisi; - gestione delle attività di formazione e sviluppo del personale; - gestione dei turni e gestione della programmazione del personale; - gestione delle note spese e delle trasferte del personale; - gestione dei sistemi premianti e delle valutazioni del personale; - gestione dei dati dell’organizzazione aziendale; - gestione di salute e sicurezza sul lavoro, in sinergia con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); - gestione della selezione del personale”. Se poi “intervenire sulla formazione, sul coinvolgimento e la motivazione e sulla consapevolezza della struttura ‘Risorse Umane’ è il primo passo da compiere in fase di implementazione di un SGSL”, si segnala l’importanza dei “rapporti funzionali tra le diverse strutture che a differenti livelli agiscono sulla SSL” e che “debbono agire in maniera fortemente sinergica”. Infatti il FGRU, specificamente preposta a gestire il personale sotto tutti i punti di vista (carriera, pagamenti, spostamenti del personale, formazione, ecc.), dovrebbe interfacciarsi con il SPP, preposto agli aspetti di SSL: attrezzature, impianti e sostanze, lavoratori”. E un sistema di gestione dovrebbe “includere tra i suoi processi i rapporti funzionali tra queste due strutture e far sì che operino in maniera ottimale, fornendo
  • 4. gli strumenti operativi e le regole per formalizzare i rapporti tra i diversi elementi”. Il capitolo del documento Inail dedicato alla gestione delle risorse umane, si conclude sottolineando che la FGRU deve trasformarsi, “da semplice gestore ‘burocratico’ di un elemento cruciale quale è l’elemento umano, in cabina di regia e coordinamento per il buon funzionamento delle interfacce tra l’organizzazione e l’uomo, in sinergia con SPP e responsabile del SGSL”. (Articolo di Tiziano Menduto) Inail, “ La gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicazione realizzata dalla Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP) e a cura di Paolo Clerici, Annalisa Guercio e Loredana Quaranta, edizione 2016, pubblicazione maggio 2016 (formato PDF, 3.13 MB). Fonte: puntosicuro.it L’aggiornamento della direttiva ePrivacy. La nuova direttiva sulla protezione dei dati delle comunicazioni elettroniche è in dirittura di arrivo. Vediamo quali novità ci si possono aspettare. Quella che un tempo si chiamava direttiva ePrivacy è adesso sottoposta ad un processo di rinnovamento e aggiornamento, che ha visto la partecipazione del pubblico e che si è chiuso il cinque luglio 2016. Ricordo ai lettori che questa direttiva, specificamente mirata a tutelare i dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche è stata per la prima volta pubblicata nel lontano 2002. È stata successivamente aggiornata del 2009, e un ulteriore aggiornamento, il MEMO/09/ 568 è stato aggiunto, perché gli utenti di questi servizi potessero avere una migliore comprensione di che cosa erano i cookies e come essi potevano violare i dati personali dei navigatori. La rapida e drammatica evoluzione delle reti di comunicazione ha fatto sì che la commissione europea decidesse di avviare un processo di riesame e rinnovamento di questa direttiva, invitando tutti cittadini europei a dare il loro contributo. Questa fase si è conclusa il cinque luglio 2016 e adesso gli organi legislativi dell’unione europea stanno lavorando sulla nuova formulazione di questa direttiva, anche alla luce della entrata in vigore, il 24 maggio 2016, del regolamento generale sulla protezione dei dati. I vincoli che questo regolamento impone a tutte le aziende, che gestiscono sistemi
  • 5. di comunicazione elettronica, e che comprendono anche i social network, obbligano queste aziende a mettere a punto nuovi protocolli di protezione dei dati. Ecco perché numerose aziende specializzate si sono presentate sul mercato, offrendo soluzioni, talvolta anche molto brillanti. Vediamo adesso quali potrebbero essere i temi caldi che la nuova versione della direttiva dovrà trattare. In sintesi, la nuova direttiva · -dovrà imporre nuove garanzie di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, · -dovrà garantire i diritti degli utenti, come ad esempio quello di non essere inseriti automaticamente in elenchi commerciali, · -dovrà proibire l’invio di comunicazioni commerciali non richieste e · -dovrà offrire strumenti per una maggiore garanzia di attuazione delle disposizioni Ad esempio, la direttiva deve imporre alle aziende che gestiscono reti di comunicazione di garantire una protezione contro le intrusioni nei confronti degli apparati usati dagli utenti, come ad esempio smartphone. Un’altra importante disposizione impedisce alle aziende di accedere a informazioni che siano archiviate nella memoria del dispositivo portatile, anche perché ad oggi sarebbe anche possibile catturare l’impronta digitale memorizzata in una smartphone, nonché tutti i movimenti dell’apparato, archiviati nella memoria del dispositivo e non nella memoria centrale del gestore dei servizi di comunicazioni. Inoltre, l’evoluzione dello scenario delle telecomunicazioni mette in evidenza come versioni precedenti di questa direttiva si applicavano essenzialmente ai fornitori di servizi tradizionali telecomunicazioni. Oggi sono entrati sul mercato nuovi gestori, che forniscono ad esempio messaggeria istantanea, servizi voice over IP ed altri servizi, che nell’attuale formulazione della direttiva non sono compresi. Ad esempio, sono già in allarme i gestori di Skipe e Whatsapp, che finora hanno goduto di una libertà di movimento, che certamente darà strettamente vincolata dalla nuova direttiva. D’altro canto, è del tutto normale che ad una evoluzione delle tecnologie dei sistemi di comunicazione, con qualche ritardo si giunga alle elaborazioni di regolamenti, in grado di mettere sotto controllo tali tecnologie evolute. Come di consueto, non mancherò di tenere informati i lettori sull’evoluzione di questa direttiva, che con ogni probabilità potrebbe essere pubblicata entro la fine del corrente anno. La ormai famosa commissione LIBE del Parlamento europeo sta lavorando intensamente sulla proposta della commissione e sulle proposte di modifica, che sono giunte da tutta Europa. Speriamo che la montagna non abbia a partorire un topolino! (Articolo di Adalberto Biasiotti) Fonte: puntosicuro.it
  • 6. Comparto metalmeccanico: usare in sicurezza troncatrice e fresatrice. Un progetto si sofferma sulla sicurezza delle macchine nell’industria metalmeccanica. Focus su troncatrice e fresatrice. I principali elementi di pericolo, i ripari necessari, le misure di protezione e le azioni per la sicurezza e l’igiene del lavoro. Roma, 9 Sett – Nel comparto metalmeccanico sono ancora molti gli infortuni che avvengono utilizzando macchine o impianti e alcuni articoli di PuntoSicuro, sui profili di rischio e sugli infortuni professionali, hanno rilevato in passato specifici rischi correlati all’uso di due attrezzature, la troncatrice (macchina utensile per il sezionamento a freddo dei metalli mediante una lama rotante) e la fresatrice (macchina utensile ad asportazione di truciolo nella quale i movimenti principali sono la rotazione dell’utensile e gli spostamenti della tavola su cui è fissato il pezzo da lavorare). Per raccogliere informazioni sulla prevenzione degli infortuni con queste due macchine sfogliamo il documento “ ImpresaSicura_Metalmeccanica” correlato a Impresa Sicura, un progetto multimediale - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013. Partiamo dalla troncatrice. Il documento riporta il principale elemento di pericolo, il contatto con la lama. Tutte le macchine “devono avere un riparo fisso che protegge la parte superiore della lama. Al riparo fisso della parte superiore della lama deve essere associato un riparo autoregolabile che protegge la parte inferiore della lama quando la macchina non è in posizione di lavoro. Facendo scendere la lama per eseguire il taglio, il riparo autoregolabile scopre gradualmente la porzione di questa destinata alla lavorazione. Sulla macchina deve essere presente un dispositivo che richiami la testa in posizione alta di riposo”. Nel documento sono presenti specifici paragrafi dedicati alla descrizione delle varie tipologie di ripari. Dopo aver riportato i necessari organi di comando e informazioni sull’ergonomia e i DPI, sono segnalate le principali azioni per la sicurezza e l’igiene del lavoro nell’uso della troncatrice:
  • 7. Prima dell’utilizzo: - “prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina; - verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari; - verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza; - assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie alla lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la formazione di fumi); - attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto l’installazione; - indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina; - non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi; - indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI)” (indicati nel documento); - “verificare lo stato di affilatura e eventuali difetti della lama; - verificare che la lama e il pezzo siano saldamente fissati; - verificare con funzionamento a vuoto eventuali deficienze di equilibrio o vibrazioni della lama”. Durante l’utilizzo: - “non manomettere i ripari posti a protezione della lama. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di sicurezza; - effettuare l’avanzamento del pezzo da lavorare solo con la testa sollevata e la lama ferma; - segnalare tempestivamente eventuali difetti o vibrazioni della lama al preposto; - evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti); - contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di lavoro; - non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con la testa abbassata o la lama in movimento, rimuovere eventuali trucioli solo a macchina ferma; - per la pulizia utilizzare spazzole o pennelli, usare il meno possibile l’aria compressa”.
  • 8. Dopo l’utilizzo: - “spegnere la macchina; - lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la macchina e la zona circostante (in particolare il posto di lavoro); - ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati”. Veniamo ora alla fresatrice e agli elementi di pericolo per i lavoratori: - contatto con l’utensile e proiezioni di materiale: “su tutte le macchine l’accesso alla zona di lavoro dell’utensile deve essere impedito tramite riparo mobile interbloccato di idonee dimensioni e, se la dimensione dei pezzi da lavorare o il sistema di bloccaggio di tali pezzi non ne impediscono il posizionamento, fissati alla tavola. Il riparo deve consentire una buona visibilità e deve costantemente essere mantenuto pulito e trasparente. ATTENZIONE! I ripari potrebbero non proteggere completamente la zona pericolosa. Tutte le operazioni con il mandrino in rotazione devono essere effettuate da personale specificatamente addestrato e che non indossi elementi che possano essere afferrati e impigliati dal mandrino in rotazione (braccialetti, collane, maniche larghe, capelli lunghi sciolti, guanti, ecc.). Il riparo ha anche la funzione di impedire che il materiale di lavorazione possa investire gli operatori addetti o altre persone che possono transitare nelle immediate vicinanze. Nel caso in cui i ripari presenti sulla macchina non proteggano completamente la zona da cui possono essere proiettati verso l’operatore trucioli o frammenti o liquido lubrorefrigerante, l’operatore deve indossare occhiali antinfortunistici”; - schiacciamenti e/o contatto con elementi mobili pericolosi: “la zona di cambio automatico degli utensili deve essere resa inaccessibile durante il moto tramite riparo fisso o mobile interbloccato o una combinazione dei due; - contatto con organi di trasmissione del moto: “gli elementi di trasmissione del moto devono essere racchiusi completamente tramite ripari fissi o mobili interbloccati nel caso sia richiesto un accesso frequente (cioè più di una volta per turno) alla zona di protezione”. Riportiamo poi le principali azioni per la sicurezza e l’igiene del lavoro nell’uso della fresatrice: Prima dell’utilizzo: - “prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina;
  • 9. - verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza; - verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari; - verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza; - verificare il corretto montaggio e bloccaggio del pezzo; - scegliere i supporti più adeguati alla forma del pezzo per il suo fissaggio; - verificare lo stato di affilatura e pulizia dell’utensile; - verificare che l’utensile sia saldamente fissato; - assicurarsi che chiavi, utensili, altri oggetti siano stati rimossi dalla tavola portapezzo; - assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie alla lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la formazione di fumi); - attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto l’installazione; - indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina: - non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi; - indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI)” (indicati nel documento). Durante l’utilizzo: - “mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina; - non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di sicurezza quali ad esempio velocità di lavorazione molto lente e comandi ad azione mantenuta; - effettuare i cambi pezzo solo a macchina ferma; - non effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e rimozione trucioli con la macchina in movimento; - non lasciare mai la macchina funzionante senza controllo (allontanarsi dalla macchina solo a lavorazione ultimata o a macchina ferma); - sistemare in modo adeguato i pezzi da lavorare e quelli lavorati per evitare eventuali cadute; - segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto; - evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli
  • 10. stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti); - contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di lavoro”. Dopo l’utilizzo: - “spegnere la macchina; - riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori; - lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro); - ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati”. Per concludere ricordiamo che, anche in questo caso nel documento sono riportate indicazioni sull’igiene del lavoro (rumore e emissioni), sull’ergonomia e sui dispositivi di protezione individuale. Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi -Documento approvato nella seduta del 27 novembre 2013 – Impresa Sicura Fonte: puntosicuro.it Legislazione europea sicurezza lavoro, direttive, norme, raccolta Eu-Osha. BILBAO – Panoramica e dettagli della legislazione europea in materia salute e sicurezza sul lavoro. Direttive, norme, linee guida, la direttiva quadro. Questo quanto affrontato da Eu-Osha in un post nel quale riassume provvedimenti e meccanismi che regolano la normativa europea sulla sicurezza. Le direttive vincolanti, gli orientamenti non vincolanti, affrontanti in un articolo che conduce ad approfondimenti su aree tematiche del sito, quindi documenti pratici e guide. Articolo 153 del Trattato e direttiva quadro Le misure comunitarie riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro vengono adottate dalla UE seguendo il dettato dell’articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è questo che le conferisce competenza in materia, autorizzandola a utilizzare misure per la cooperazione e direttive che contengano prescrizioni minime che gli Stati devono applicare entro un termine stabilito e a partire dalle quali gli stessi Stati hanno la facoltà di adottare norme più
  • 11. severe. Riportiamo per intero la prima parte dell’articolo 153 del Trattato: “1. Per conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 151 (primo articolo fondante riguardante l’impegno europeo per la promozione dell’occupazione e del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro Ndr), l’Unione sostiene e completa l’azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; b) condizioni di lavoro; c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; e) informazione e consultazione dei lavoratori; f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5; g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell’Unione; h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l’articolo 166; i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro; j) lotta contro l’esclusione sociale; k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c). 2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio: a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese”. Ciò che fa Eu-Osha nel suo post è mostrare quindi quanto si sia evoluta nel tempo la legislazione europea sulla sicurezza a partire dal Trattato, a partire ovviamente dalla direttiva quadro, ovvero dalla Direttiva 89/391, passando per le direttive
  • 12. immediatamente successive o più recenti riguardanti aspetti specifici come luoghi di lavoro e mansioni, attrezzature, rischi fisici, chimici, biologici, Dpi, ergonomia. Norme e nuovo approccio Oltre ad elencare le basi della legislazione, Eu-Osha elenca quindi i provvedimenti derivati dal cosiddetto “nuovo approccio” ovvero dalla possibilità di intervenire negli ordinamenti nazionali anche attraverso norme per l’armonizzazione tecnica, con l’entrata in gioco in questo caso degli organismi europei di normalizzazione. Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). “Il “nuovo approccio” si basa sui seguenti principi fondamentali: “Le direttive europee definiscono i “requisiti essenziali” per garantire un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza dei consumatori o dell’ambiente; Le direttive ispirate al “nuovo approccio” si basano sull’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 95 TCE), che prevede l’adozione di provvedimenti volti al miglioramento della libera circolazione delle merci. Il compito di redigere le corrispondenti norme armonizzate in grado di soddisfare i requisiti essenziali dei prodotti stabiliti dalle direttive è affidato agli organismi europei di normalizzazione (CEN, CENELEC e ETSI); si presume che i prodotti conformi alle norme armonizzate soddisfino i requisiti essenziali corrispondenti (presunzione di conformità, marchio CE) e gli Stati membri devono accettare la libera circolazione di tali prodotti; l’utilizzo di tali norme resta facoltativo. È possibile applicare norme alternative ma, in tal caso, i produttori hanno l’obbligo di dimostrare che i loro prodotti soddisfano i requisiti essenziali”. Linee guida A completare la raccolta utile alla comprensione della normativa europea, Eu-Osha richiama infine le linee guida e la legislazione nazionale. Le guide della Commissione, le raccomandazioni del Consiglio, le comunicazioni. (Articolo di Corrado de Paolis) Info: Eu-Osha, legislazione europea salute e sicurezza lavoro Fonte: quotidianosicurezza.it