1. News 05/SSL/2017
Lunedì, 30 gennaio 2017
Novità nella normazione delle macchine per movimenti di terra.
Chi scrive le norme e stabilisce le regole è sempre sufficientemente a contatto con il
mondo della pratica? Indicazioni sull’idoneità e attuabilità dei requisiti in fatto di
visibilità dalle macchine per movimenti di terra.
Pubblichiamo un articolo tratto dal numero 4/16 della pubblicazione KANBrief sui
temi d'attualità rispetto a normazione e politica di normazione di cui si occupa la
KAN (Commissione per la prevenzione sul lavoro e la normazione – Kommission
Arbeitsschutz und Normung).
Normazione di macchine per movimenti di terra: dalla scrivania al cantiere
Chi scrive le norme e stabilisce le regole è sempre sufficientemente a contatto con il
mondo della pratica? Per riuscire a capire se determinati requisiti in fatto di visibilità
dalle macchine per movimenti di terra siano realistici e attuabili, alcuni
rappresentanti delle autorità di sorveglianza del mercato e del settore della
normazione hanno trascorso una giornata in un’azienda esaminando da vicino
diverse macchine.
Nel caso delle macchine mobili non stradali la movimentazione delle stesse
rappresenta, dopo il sollevamento di carichi, la seconda causa di incidenti. Le
collisioni con persone sono spesso dovute a una visibilità insufficiente. Come i mezzi
di movimentazione interna, le macchine per movimenti di terra sono
particolarmente esposte al rischio di incidenti a causa del loro specifico settore
d’impiego. Secondo quanto emerso da uno studio dell’INRS1
, un miglioramento
della visuale diretta consentirebbe di evitare circa un terzo degli incidenti o ridurne
notevolmente la gravità.
Le autorità europee di sorveglianza del mercato hanno notato il gran numero di
incidenti e constatato che la norma ISO 5006 relativa al campo visivo delle
macchine per movimenti di terra non concretizza a sufficienza lo stato dell’arte. Per
la norma EN 474-12
sulla sicurezza delle macchine per movimenti di terra, che in
materia di visibilità rimanda alla ISO 5006, nel 2013 relativamente a tale aspetto la
2. Commissione Europea ha pertanto revocato la presunzione di conformità.
La sorveglianza del mercato si è quindi dovuta chiedere secondo quali criteri
concreti debba essere valutata la visibilità. La task force “Macchine per movimenti
di terra” del gruppo di coordinamento degli enti di sorveglianza del mercato
(ADCO) ha definito cinque requisiti che, se soddisfatti, lasciano presupporre una
visibilità sufficiente3
. Il gruppo ADCO e la Commissione Europea hanno approvato
tali requisiti. La normazione ha ripreso questi punti, in merito ad alcuni argomenti ha
tuttavia discusso anche di possibili alternative.
Migliorare la comunicazione – ma come?
Sulla scia dei colloqui di concertazione intercorsi tra il gruppo di normazione e
l’ADCO è emerso che per entrambe le parti risulterebbe utile illustrare la
problematica e possibili soluzioni con l’aiuto di esempi pratici. Nel marzo del 2015 si è
tenuto, presso la sede di un importatore tedesco di macchine per movimenti di
terra, un incontro tra rappresentanti di singoli fabbricanti, dell’associazione europea
dei fabbricanti di macchine edili (CECE), del settore della prevenzione e degli Stati
membri che aderiscono alla task force ADCO “Macchine edili”.
Charles Crowell, presidente del gruppo di lavoro ISO, ha riferito in merito
all’andamento della revisione della norma ISO 5006, mentre Kurt Hey (BG BAU) ha
presentato il metodo deciso nel 2006: per garantire la vista da vicino, l’operatore a
bordo della macchina deve poter vedere un corpo di misura distante 1 m da
qualsiasi angolazione. In fase di movimentazione della macchina l’ombreggiamento
consentito viene esaminato lungo una linea di circonferenza a 12 m di distanza dal
posto di guida.
Macchine dal vivo
In un’apposita area all’aperto sono state effettuate misurazioni del campo visivo su
un escavatore idraulico cingolato. I rappresentanti degli Stati membri e dell’Istituto
sindacale europeo (ETUI) hanno potuto effettuarle anche di persona. Su una
spazzatrice stradale è stato inoltre presentato un sistema automatico di misurazione
e di registrazione che potrebbe essere applicato anche ad altre tipologie di
macchine.
I partecipanti hanno potuto verificare da vicino l’utilità di dispositivi come specchi
retrovisori e videocamere a bordo di diverse macchine, tra cui una caricatrice-
3. scavatrice, un escavatore compatto, un autocarro a cassone ribaltabile, un
compattatore a tamburo doppio, escavatori idraulici di varie dimensioni e bulldozer.
Infine sono state messe a confronto due generazioni di macchine che hanno
evidenziato le difficoltà nell’attuare la più recente normativa per il controllo delle
emissioni (TIER 4), la quale richiede motori e sistemi di scarico più grandi, che in parte
rendono vano il miglioramento della visibilità.
Nel corso di intense discussioni si è inoltre parlato di estendere i requisiti fissati dalla
norma in misura tale da considerare l’intera area compresa nel raggio da 1 m a 12
m. Ciò consentirebbe di evitare meglio gli angoli morti.
Un modello da seguire
L’incontro è stato accolto molto positivamente, poiché ha offerto la possibilità di
farsi un’idea della grande varietà di macchine e dei fattori di influenza favorendo
così la mutua comprensione tra le parti coinvolte. Di certo ricorreremo anche in
futuro a questa procedura e riteniamo che possa essere utile anche ad altri gruppi
di normazione.
1 Studi ND 2318 www.inrs.fr/dms/inrs/Catalogue Papier/ND/TI-ND-2318/nd2318.pdf e ND 2345
www.inrs.fr/dms/inrs/Catalogue Papier/ND/TI-ND-2345/nd2345.pdf (in lingua francese)
2 EN 474-1 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali
3 Cfr. KANBrief 4/14, www.kan.de/ publikationen/kanbrief/sicherheitmobiler-
maschinen/erdbaumaschinenbessere- sicht-in-sicht
Pierre Picart
Fonte: KANBrief
Fonte: puntosicuro.it
Il lavoro flessibile e il ruolo del rappresentante dei lavoratori.
La tutela della salute e sicurezza nelle tipologie contrattuali flessibili dopo con
riferimento anche al ruolo del rappresentante dei lavoratori. Focus sulle
collaborazioni autonome, sul lavoro accessorio e sul ruolo del RLS in azienda.
Pesaro, 24 Gen – Qual è quel “quid pluris”, quel qualcosa in più, di rischio dei
lavoratori flessibili?
4. Per questi lavoratori questo “qualcosa in più” si può tradurre, in estrema sintesi: “in
una frequente inadeguatezza dell’informazione e della formazione in materia di
sicurezza sul lavoro; in un controllo sanitario reso più complesso dalla problematica
tracciabilità del rischio e degli aspetti clinici, ed eventualmente patologici, correlati
al lavoro; in una maggiore esposizione ai rischi psico-sociali, specie allo stress, a
causa dell’instabilità occupazionale, della vulnerabilità economica, della debolezza
contrattuale; in una scarsa conoscenza dell’ambiente di lavoro, la quale rende il
soggetto meno edotto circa le potenzialità nocive di questo”. E spesso a tutto ciò si
aggiunge la tendenza ad assegnarli ai “compiti meno qualificati, più pesanti o
ripetitivi” e bisogna considerare che una consistente parte di questa popolazione è
“composta da giovani, donne ed immigrati, ossia categorie già afflitte da
problematiche specifiche in materia di sicurezza”.
E quali sono le tutele per i lavoratori flessibili e cosa si può fare per farle rispettare?
Ad affrontare questo tema è un intervento al convegno “Modelli di rappresentanza
e forme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” - organizzato da OPRAM
(Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche) e coordinato del prof. Paolo
Pascucci ( Università di Urbino Carlo Bo) - che si è tenuto a Pesaro il 30 settembre
2016. Un intervento che PuntoSicuro ha già presentato nelle scorse settimane in
relazione alle tutele nel lavoro a termine e nel lavoro in somministrazione.
Infatti in “Tutela della salute e sicurezza nelle tipologie contrattuali flessibili dopo il
Jobs Act e ruolo del rappresentante dei lavoratori”, a cura di Chiara Lazzari (Prof. a
contratto di Diritto del lavoro, Università di Urbino Carlo Bo), partendo dalla Direttiva
europea 91/383/CEE, dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dal successivo
D.Lgs. 151/2015, sono approfondite le novità in materia di sicurezza per il lavoro a
termine e in somministrazione, per le collaborazioni autonome e il lavoro accessorio.
E viene analizzato il ruolo che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può
svolgere nella tutela di tali lavoratori.
Diamo qualche indicazione sulle collaborazioni autonome.
La relatrice indica che riguardo ai collaboratori autonomi, “si assiste, da un lato, ad
un innalzamento del pregresso livello di tutela con riguardo alle collaborazioni che si
concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
5. tempi e al luogo di lavoro (cd. collaborazioni eterorganizzate), alle quali, a partire
dal 1° gennaio 2016, si applica, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, la
disciplina propria del lavoro subordinato, evidentemente anche in materia di salute
e sicurezza (senza, quindi, che operi il limite di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n.
81/2008, in ordine all’applicabilità del d.lgs. n. 81/2008 al lavoro a progetto e ai
rapporti di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. esclusivamente nelle ipotesi in cui la
prestazione si svolga nei luoghi di lavoro del committente)”.
La relazione, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi su alcune
precisazioni, sulla necessità di “superare il vaglio del nuovo criterio
dell’eterorganizzazione, non privo d’ambiguità” e su vari altri aspetti normativi.
Veniamo invece al lavoro accessorio, con particolare riferimento all’art. 20, comma
1, lett. a, n. 1, d.lgs. n. 151/2015, recante disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed
imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Il provvedimento, che riscrive l’art. 3, comma 8, d.lgs. n. 81/2008, “in un’ottica
restrittiva limita ora l’applicazione del citato decreto, e delle altre norme speciali
vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, ai casi in cui la prestazione sia
resa a favore di un committente imprenditore o professionista; casi nei quali,
evidentemente, si ritiene significativo il grado d’inserimento del lavoratore
nell’organizzazione altrui, così da giustificare l’operatività del d.lgs. n. 81/2008 nella
sua interezza. Nelle altre ipotesi, invece, interverrà soltanto l’art. 21 dello stesso
decreto, recante disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui
all’art. 230 bis c.c. ed ai lavoratori autonomi. Si ribadisce, invece, l’esclusione dalla
tutela, già affermata dal d.lgs. n. 81/2008, dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili, secondo una
formulazione retaggio dell’originario art. 70 d.lgs. n. 276/2003”. E si indica che anche
“l’esigenza di coordinare l’art. 3, comma 8, d.lgs. n. 81/2008 proprio con gli interventi
succedutisi nel tempo sull’art. 70 d.lgs. n. 276/2003”, “può avere indotto il legislatore
a ripensare l’integrale applicazione del d.lgs. n. 81/2008” riguardo al lavoro
accessorio.
Veniamo infine al ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a tutela dei
lavoratori flessibili, anche con riferimento a quanto ricordato in relazione al lavoro a
termine, al lavoro in somministrazione, al lavoro intermittente e al divieto di
6. stipulazione del contratto con riferimento a quei datori di lavoro che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi.
Benché nessuna norma di disciplina delle fattispecie contrattuali considerate
richiama specificamente tale figura, secondo la relatrice il ruolo degli RLS è un ruolo
di primo piano.
E punto di partenza della riflessione “non può che essere l’art. 28, comma 1, d.lgs. n.
81/2008 in tema di valutazione dei rischi; norma di cui va sottolineata la centralità
nel vigente quadro legislativo, così come va evidenziata quella dell’adempimento
di cui essa si occupa, in quanto principale strumento di prevenzione in azienda”.
E occorre, dunque, porre “particolare attenzione alla specifica valutazione dei rischi
connessi alla flessibilità tipologica”. E – “in considerazione del raccordo, instaurato
dal legislatore (v. specialmente l’art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81/2008), fra sistema
della rappresentanza collettiva per la sicurezza e sistema della rappresentanza
collettiva in generale – in ciò possono essere d’ausilio anche le norme che
impongono al datore obblighi d’informazione circa l’utilizzo di tali tipologie
contrattuali, utilizzo di cui il RLS potrebbe non essere a conoscenza”.
Il ruolo del RLS può esplicarsi ad esempio sul piano della garanzia dell’effettività dei
divieti “che inibiscono il ricorso al lavoro flessibile in mancanza della valutazione dei
rischi. E ciò, innanzitutto, nel senso di ‘vigilare’ sull’effettuazione di tale
adempimento, tenendo altresì conto che, fra le prerogative del RLS, rientra pure
quella di ‘fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti’ –
evidentemente anche quelle decise in conseguenza di una valutazione che abbia,
o meno, considerato specificamente i rischi collegati alla tipologia contrattuale –
così come i mezzi per attuarle, ‘non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro’”.
La relazione si conclude indicando che la valorizzazione del ruolo del RLS – “in
quanto soggetto consultato, preventivamente e tempestivamente, dal datore di
lavoro in ordine all’attività di valutazione dei rischi, e chiamato ad offrire il proprio
contributo per una migliore protezione dei lavoratori, ivi compresi quelli flessibili” -
induce “ad una riflessione sulla necessità di una piena inclusione di questi ultimi nel
sistema partecipato prefigurato dal legislatore, che passi altresì dal superamento di
previsioni contrattuali, come quelle del vecchio accordo interconfederale del 1995
concluso da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, le quali, nelle elezioni del RLS, limitavano
7. l’elettorato passivo ai lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato”.
Insomma le rilevanti innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 81/2015 relativamente al
campo di applicazione soggettivo della disciplina prevenzionale “non possono non
riflettersi sulle scelte delle parti sociali in materia, inducendo a inserire anche detti
lavoratori nel sistema di rappresentanza collettiva per la sicurezza, in sintonia con la
filosofia inclusiva abbracciata dal d.lgs. n. 81/2008, la quale trova la massima
espressione proprio nella definizione di lavoratore fornita dall’art. 2, comma 1, lett.
a”. (Articolo di Tiziano Menduto)
“ Tutela della salute e sicurezza nelle tipologie contrattuali flessibili dopo il Jobs Act e ruolo del
rappresentante dei lavoratori”, a cura di Chiara Lazzari (Prof. a contratto di Diritto del lavoro,
Università di Urbino Carlo Bo, condirettrice Osservatorio Olympus), intervento al convegno “Modelli di
rappresentanza e forme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” (formato PDF, 185 kB).
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183. (15G00095)
Fonte: puntosicuro.it
Indici gravità medi e misura riduzione premi 2017, modalità applicative, circolare
Inail.
ROMA – Premi e contributi assicurazione Inail. Pubblicate dall’Istituto con circolare
n.6 del 25 gennaio 2017 le modalità applicative riguardanti la Riduzione dei premi e
contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Fissazione degli Indici di Gravità
Medi e misura della riduzione per il 2017.
Info: circolare Inail n.6 del 25 gennaio 2017
Fonte: quotidianosicurezza.it
Rendicontazione del Piano nazionale controlli prodotti chimici 2015.
ROMA – Controlli sui prodotti chimici. È stata pubblicata dal Ministero della Salute la
rendicontazione del piano nazionale dei controlli effettuati nel 2015 dall’Autorità
competente nazionale Reach e Clp in merito all’applicazione dei due regolamenti.
Nel 2015 sono stati 453 i controlli totali, tra questi 246 i documentali, 132 quelli analitici
8. condotti da 19 autorità regionali o Pa, 8 dei quali in maniera congiunta, 75 i controlli
analitici Usmaf. 291 le imprese raggiunte, di varie dimensioni, 949 le sostanze e
miscele, 66 articoli, 725 le Schede di dati di sicurezza (SDS).
107 sono state in totale le violazioni, questi gli ambiti: informazione catena di
approvvigionamento, obblighi restrizione e registrazione Reach, obblighi Clp,
archivio preparati pericolosi Iss. In dettaglio l’elenco delle violazioni pubblicato nel
rapporto:
• D.Lgs. 133/2009 – 63;
• D.Lgs. 186/2011 – 16;
• D.Lgs.65/2003 – 2;
• USMAF – 26. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Ministero Salute, Rendicontazione Piano nazionale controlli prodotti chimici – Anno 2015
Fonte: quotidianosicurezza.it
Progettazione bonifica amianto edifici pubblici, in Gazzetta il bando.
ROMA – Amianto edifici pubblici. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24
gennaio 2016 l’avviso del Ministero dell’Ambiente con il bando attraverso il quale le
amministrazioni pubbliche possono richiedere finanziamenti per la progettazione
preliminare e definitiva di interventi di bonifica amianto. Finanziamenti derivanti
dall’apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’Ambiente con Decreto del 21
settembre 2016 e che ha in dote “5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018”.
Per richiedere il finanziamento le amministrazioni pubbliche avranno a disposizione
due mesi, dal 30 gennaio 2017 fino al 30 marzo 2017. La piattaforma di riferimento
per l’invio delle proposte è Finanziamenti PA – Ministero Ambiente.
La domanda deve essere affiancata da una relazione tecnica asseverata scritta da
un professionista abilitato. In allegato al bando un facsimile di relazione.
Lo stesso bando elenca quindi in dettaglio i criteri di valutazione e di assegnazione
punteggi con priorità e relativo punteggio, tutte le spese ammissibili e quelle non
ammissibili, la procedura per determinare la priorità in caso di ex aequo,
erogazione, controlli e cause di revoca. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: GU 24 gennaio 2017 avviso pubblico progettazione bonifica amianto
Fonte: quotidianosicurezza.it