2. Norma
oggetto della
sentenza
Articolo 3, co. 1,
del D.Lgs. 4/03/
2015, n. 23
Norma non
modificata dal D.L.
n. 87/2018
(Decreto dignità)
Illegittimità
dell'articolo 3, co.
1, del D.Lgs. 4/03/
2015, n. 23
In quanto determina in
modo rigido l’indennità
spettante al lavoratore
ingiustificatamente
licenziato
In quanto la previsione di
un’indennità crescente in ragione
della sola anzianità di servizio è
contraria ai principi di
ragionevolezza e uguaglianza
Contrasta con il diritto e
la tutela del lavoro ex
artt. 4 e 35
Costituzione
3. Normativa in
vigore dal 14/
07/2018
Il Giudice quando accerti che
non ricorrono gli estremi del
recesso per giustificato motivo
(oggettivo o soggettivo) o
giusta causa
Dichiara estinto il rapporto alla data del
licenziamento e condanna il datore a pagare
un’indennità (esente da contributi) pari a 2
mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento
per il TFR per ogni anno di servizio
In misura comunque non < a 6 e
non > a 36 mensilità; tale
indennità è ridotta alla metà, (3
mensilità con un tetto di 6
mensilità) nelle piccole imprese
4. Rapporti non
assoggettati al
regime delle tutele
crescenti
Quando sia esclusa la reintegrazione
nel posto di lavoro, operano la legge
15/07/1966, n. 604 (per le PMI)
L’articolo 18 della legge 20/05/
1970, n. 300, per i datori di lavoro
di maggiori dimensioni
Il datore deve riassumere il dipendente entro 3 giorni o
risarcire il danno con un'indennità tra 2,5 e 6 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto
La misura massima dell’indennità può salire a 10 mensilità
per il dipendente con anzianità superiore ai 10 anni, e fino a
14 mensilità se l’anzianità è superiore ai 20 anni, se
dipendenti da datore che occupa più di 15 lavoratori (non
nello stesso comune e fino a 60 in tutto)
L’articolo 18, co. 5, della legge 20 maggio
1970, n. 300, dispone che il giudice, nelle
altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono
gli estremi del giustificato motivo o della
giusta causa
Dichiara risolto il rapporto con effetto dalla data del
licenziamento e condanna il datore a pagare un’indennità
risarcitoria onnicomprensiva compresa tra 12 e 24 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto