Privacy by design: le nuove norme europee che rivoluzioneranno (anche in Ital...
Negoziare diritti e responsabilità nei contratti di sviluppo e fornitura di prodotti e servizi informatici (SMAU 2014)
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Negoziare diritti e responsabilità nei contratti di
sviluppo e fornitura di prodotti e servizi informatici
Avv. Andrea Maggipinto
andrea.maggipinto@studiomra.it
www.maggipinto.eu
Ing. Igor Serraino
igor@serraino.it
www.serraino.it
(ESTRATTO)
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Incertezze iniziali
La Giurisprudenza negò dignità ai prodotti informatici:
I videogiochi sono “aggeggi nati per sollevare dalla noia gente
sfaccendata” (Pretura Torino, 25.5.1982)
Non erano considerate “opere dell’ingegno” e non si poteva
applicare la legge sul diritto d’autore, piuttosto la disciplina sulla
concorrenza sleale
Si può forse applicare la disciplina dettata per le opere
cinematografiche (Tribunale Torino, 17.10.1983)
Infine: programma per elaboratore come opera dell’ingegno
appartenente alla categorie delle scienze, seppur caratterizzata
da un carattere pratico:
Pretura Pisa, 11.4.1984 - contra, Tribunale di Monza 12.12.1984
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Corte di Cassazione dixit
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza
24.11.1986, riconosce espressamente la
possibilità di estendere ai programmi per
elaboratore la normativa in tema di diritto d’autore
“in quanto opere dell’ingegno che appartengono
alle scienze e si esprimono in linguaggio tecnico-convenzionale
concettualmente parificato
all’alfabeto o alle sette note”
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Disciplina sul Software
Legge sul Diritto d’Autore (LDA): legge 22 aprile 1941, n. 633
Le modifiche introdotte hanno esteso al software la protezione
assicurata alle “opere dell'ingegno di carattere creativo”,
così riconoscendo in capo all'autore di un software (il
programmatore) sia i diritti afferenti al diritto morale d'autore,
sia i diritti di sfruttamento economico dell'opera
Il diritto d'autore sul software è stato definito come una
privativa sui generis, diretta a riservare al titolare non
soltanto la riproduzione ma, ancor prima, l'utilizzo stesso del
programma, consentendogli così di escludere qualsiasi
possibilità di uso da parte di terzi non espressamente
autorizzati
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No: idee e principi. Sì: lavori preparatori.
Art. 2 LDA: sono compresi nella protezione delle opere
dell’ingegno:
“(8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma
espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine
programma comprende anche il materiale preparatorio per
la progettazione del programma stesso”
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Non solo Software
Banche di dati (mod. 1999):
sono protette dal diritto d’autore le “banche di dati che per la
scelta o la disposizione del materiale costituiscono una
creazione intellettuale dell’autore” (art. 1 LDA): originalità dei
materiali e/o della raccolta/disposizione dei materiali stessi
diritto sui generis del “costitutore” (art. 102 bis LDA): investimenti
rilevanti
Siti web:
Tutelati dal diritto d’autore, sussistendone i presupposti (es.
grafica, condizione e termini d’uso? ecc.)
Dubbi se tutela unitaria o delle singole parti
Tutela contro l’imitazione servile (concorrenza sleale)
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Quando nasce un’opera?
Art. 6 LDA: “Il titolo originario dell'acquisto del diritto di
autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale
particolare espressione del lavoro intellettuale”
Tipologie di opere:
Opere in comunione (singola opera, più autori)
Opere collettive (diverse opere distinte e autonome)
Opere composte (prevale l’identità organica)
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Registrazione del sw in SIAE?
La Sezione OLAF (SIAE) cura anche la tenuta del Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore e
assicura il servizio di deposito delle opere inedite, a cui si
può rivolgere anche chi non aderisce a SIAE.
Registro Pubblico per il Software
Deposito di software inedito
I registri hanno funzione di pubblicità-notizia e fanno fede,
fino a prova contraria, dell’esistenza del programma e di
chi ne è l’autore (oltre alla data della sua pubblicazione)
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I diritti riconosciuti all’Autore
Diritti esclusivi di utilizzazione economica
• scadono e possono essere trasferiti
• tra di loro “indipendenti”
(artt. 12-19 LDA)
Diritti morali
• inalienabili
• imprescrittibili
(artt. 20-24, artt. 142-143 LDA)
Pubblicazione
Riproduzione
Esecuzione
Rappresentazione
Comunicazione al pubblico
Distribuzione
Traduzione o elaborazione
Noleggio o prestito
Trascrizione
Paternità
integrità
Inedito
Ritiro dell'opera
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Eccezioni al diritto d’Autore
I diritti dell’utilizzatore.
Gli artt. 64-ter e 64-quater LDA prevedono quattro casi in
cui non si può impedire all’utilizzatore del programma per
elaboratore di realizzare una copia dell’opera anche in
assenza dell’autorizzazione del proprietario:
attività necessarie per l’uso del programma
osservare e studiare il programma in esecuzione
copia di riserva
decompilazione del programma per ottenere
l’interoperabilità con altri applicativi (a certe condizioni)
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Trasferimento dei diritti
Principi generali:
I diritti di utilizzazione possono essere acquistati, alienati
e trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge
Forma scritta “ad probationem”
Principio di indipendenza dei diritti
Capacità di agire a 16 anni
La cessione dell’esemplare non comporta la cessione
dei diritti
Principio del trasferimento limitato allo scopo del
contratto
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Circolazione dei diritti 1/2
La Licenza
È il negozio giuridico con il quale un soggetto titolare di
una privativa concede a terzi (in via esclusiva o non
esclusiva) l’esercizio di una o più facoltà, senza
trasferimento della titolarità dei diritti
Il punto nodale per la qualificazione del contratto di
licenza, dunque, è individuabile nel mancato
trasferimento della titolarità della privativa
Normalmente la licenza attribuisce ai terzi il solo diritto di
riproduzione, permanete o temporanea, che comprende
l'istallazione e il caricamento del software su uno o più
elaboratori.
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Circolazione dei diritti 2/2
Il Contratto di sviluppo software
È uno schema negoziale creato dall’autonomia
negoziale per soddisfare l’esigenza dell’utente di
acquisire la possibilità di utilizzare un programma
diverso da quelli standardizzati, al fine di realizzare
specifiche e particolari esigenze
È il contratto concluso tra un'azienda produttrice di
software (software house) o un lavoratore autonomo
(sviluppatore) e un soggetto (committente) che abbia
esigenze specifiche non realizzabili con un programma
standardizzato.
Trasferimento e cessione dei diritti, ma non sempre.
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Malfunzionamenti e responsabilità
Nei contratti vengono spesse previste clausole che
limitano o escludono la responsabilità dello sviluppatore
per eventuali danni da malfunzionamenti.
La responsabilità può essere limitata anche nel quantum
(“overall cap”), ad esempio in relazione al corrispettivo
previsto dal contratto.
Di solito viene esclusa la responsabilità per i danni
indiretti o “fermo macchina”.
È nullo ogni patto che esclude o limita preventivamente
la responsabilità per i casi di dolo o colpa grave (art.
1229 Cod. Civ.).
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Vizi e difformità del software
Contratto di appalto: artt. 1667 e 1668 Cod. Civ.
Denuncia delle difformità e dei vizi entro 60 giorni dalla scoperta e
può esercitare l'azione entro due anni dalla consegna dell'opera. La
garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le
difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché
in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dallo sviluppatore
Il contenuto della garanzia consiste nell'eliminazione dei vizi o nella
riduzione del prezzo, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di
colpa dell'appaltatore. Se l'opera è totalmente inidonea alla
destinazione per la quale è stata commissionata, il committente
potrà chiedere la risoluzione del contratto
Contratto d’opera intellettuale: art. 2236 Cod. Civ.
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, si risponde dei danni solo se dovuti a dolo o colpa grave
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Il codice sorgente
Esigenza di chi programma:
poter riutilizzare il codice per futuri lavori
Esigenze di chi “acquista” un programma:
essere sicuri di essere titolari esclusivi del software e di
poter effettuare liberamente operazioni di manutenzione
e implementazione del sw
E il codice di terze parti?
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Tribunale di Bari, 14.03.2007, n. 706
L’autore del software e, quindi, dei codici sorgenti, avendo il legittimo
possesso e la disponibilità (di fatto e giuridica) di quest’ultimi, può
riutilizzarli nella maniera ritenuta più opportuna, senza che in tale
riutilizzo possa ravvisarsi alcuna indebita duplicazione, ove difetti la
cessione di ogni diritto di utilizzazione esclusiva non solo del
programma realizzato, ma anche dei suoi codici sorgenti, che
normalmente restano nel patrimonio del programmatore che li crea, il
quale, allora, ben può, secondo la normativa di cui al D.lgs 518/1992,
riutilizzarli per creare altri programmi, da ciò deducendosi che il diritto
d'autore, in ordine ai programmi per computers non preclude a colui
che carpisce l'idea posta alla base di un software, di scrivere
programmi simili, variando le procedure di sviluppo dello stesso
programma.
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Caso (a) d’uso (di start-up)
avv. Andrea Maggipinto