La seconda parte della presentazione sugli strumenti a disposizione delle aziende per proteggersi dalla contraffazione dei propri marchi, parte del progetto Anti-Counterfeiting toolkit (www.actoolkit.it)
Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei marchi (parte 2)
1. LA CONTRAFFAZIONE DEI
MARCHI IN ITALIA: STRUMENTI DI
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TUTELA E CASI PRATICI
Avv. Michele Elio De Tullio
Progetto
“Anti-Counterfeiting Tool-Kit”
Bari, 3 giugno 2013
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INDICE
COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE DI
MARCHIO IN ITALIA?
TUTELA CIVILE
TUTELA AMMINISTRATIVA
TUTELA PENALE
TUTELA DOGANALE
UN CASO PRATICO DI LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE IN ITALIA.
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COME REAGIRE
ALLA CONTRAFFAZIONE
DI MARCHIO IN ITALIA?
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Reagire alla contraffazione
Se un’impresa assume di aver subito un danno da
contraffazione è consigliabile interpellare al più presto un
consulente in materia di proprietà industriale iscritto all’albo
o un avvocato specializzato in PI, che valuterà il caso
specifico e offrirà utili consigli sulle migliori strategie
difensive da adottare.
Possibili strategie di tutela:
Tutela civile
Tutela amministrativa
Tutela penale
Tutela doganale
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Tutela Civile – l’Inibitoria
Consiste nel chiedere al Giudice:
Ordine di immediata astensione da qualunque
violazione del marchio attuale o anche solo
imminente
Ordine del ritiro dal commercio (anche nei
confronti dell’intermediario)
7. Il sequestro può avere ad oggetto:
i prodotti costituenti contraffazione
i mezzi adibiti alla produzione
i mezzi di prova concernenti la violazione (contabilità,
contratti, documenti)
Il sequestro può essere effettuato anche presso terzi
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Tutela Civile – il sequestro
8. Al Giudice è consentito:
Chiedere l’esibizione della documentazione
bancaria, finanziaria e commerciale relativa alla
contraffazione
Interrogare l’autore o terzi per avere informazioni
sull’origine e sulla filiera di distribuzione dei
prodotti costituenti contraffazione
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Tutela Civile – l’informazione
9. Tutela civile – il risarcimento del danno
Art. 125 c.p.i.: Risarcimento del danno e restituzione dei
profitti in caso di contraffazione.
Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato ai sensi degli
artt. 1223, 1226 e 1227 cc. Tenuto conto di TUTTI gli aspetti
pertinenti quali:
le conseguenze economiche negative, incluso il mancato
guadagno del titolare del diritto leso (marchio, brevetto ecc.)
i benefici realizzati dall'autore della violazione
elementi diversi da quelli economici, come il danno morale
arrecato al titolare del diritto dalla violazione
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Tutela Amministrativa
A partire dal 2001, il legislatore italiano ha operato una
scelta ben precisa, attribuendo espressamente alla
Guardia di finanza la titolarità dei compiti di "prevenzione,
ricerca e repressione delle violazioni in materia di marchi,
brevetti, diritti d'autore, segni distintivi e modelli,
relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico".
Il riferimento è all’articolo 2, comma 2, lettera I), del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Più
precisamente, all'articolo 4, della legge delega 31 marzo
2000, n. 78, sono stati fissati i principi e i criteri direttivi
della nuova fisionomia della Guardia di Finanza.
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Tutela Amministrativa
Ai reparti territoriali è stata affiancata anche una
componente "specialistica": il Nucleo speciale tutela
mercati.
La Guardia di Finanza ha predisposto la piattaforma
tecnologica S.I.A.C. (Sistema Informativo Anti
Contraffazione) che consente ai titolari di fornire
informazioni generali sui propri prodotti (caratteristiche
tecniche, forma e dimensioni, data di immissione in
commercio, notizie e immagini relative all'imballaggio) ed
anche elementi di comparazione con la merce contraffatta
(attraverso il raffronto visivo tra immagini, con
l'esposizione dettagliata dei particolari difformi).
14. Tutela Penale – L. 23 luglio2009, n.99
introduzione di nuove fattispecie penali e tra le altre, in
particolare, una nuova forma di reato associativo concepita
per colpire specificamente i reati di contraffazione;
nuovi strumenti per impedire che il provento del reato di
contraffazione possa comunque restare nella disponibilità
del contraffattore (nuova struttura della confisca dei proventi
di reato, che oggi è possibile eseguire sia per equivalente,
sia nei confronti di persona terza);
riconducibilità dei fenomeni più gravi nell’ambito della
Direzione Distrettuale Antimafia;
possibilità di attivare operazioni sotto copertura per
reprimere le condotte più gravi;
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15. Art. 517ter c.p. Punisce la fabbricazione e commercio di beni
realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Prevede la
reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 Euro per chi “potendo
conoscere” l’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica/
vende/importa/offre in vendita/usa prodotti in violazione di esso.
Art. 517quater c.p. Punisce la contraffazione o comunque
l’alterazione di indicazioni geografiche/denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari con la reclusione fino a 2 anni e con la multa
fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduca nel territorio dello Stato, al fine di detenere/porre
in vendita/circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni/
denominazioni contraffatte.
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Tutela Penale
17. Tutela Doganale – Reg. (UE) 608/2013
Regolamento di base, che attribuisce una serie di poteri
all’Autorità doganale, tra cui quello di sospendere lo
svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di
proprietà intellettuale, ex officio o sulla base di una
domanda di intervento.
Prevede il c.d. “blocco doganale” a tutela dei diritti di
privativa (tra cui marchi, brevetti, design ed indicazioni
geografiche) ma anche di denominazioni commerciali,
topografie di prodotti a semiconduttori, modelli di utilità e
dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con
la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di
misure tecnologiche.
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18. Tutela Doganale – il progetto F.A.L.S.T.A.F.F.
il progetto F.A.L.S.T.A.F.F. (Fully Automated Logical
SysTem Against Forgery and Fraud) prevede la creazione di
una banca dati multimediale che raccoglie le richieste di
tutela presentate dai titolari dei diritti di protezione.
I titolari possono fornire informazioni sui marchi registrati e
sui loro prodotti (come immagini del packaging, dati sui
canali di sdoganamento) e anche sui prodotti contraffatti.
Questi dati vengono messi a disposizione dei funzionari
doganali in tempo reale per permettere loro di riconoscere i
prodotti contraffatti.
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UN CASO PRATICO DI
LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE IN
ITALIA
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Caso studio: Smart v. Buble
L’aspetto estetico della Smart è stato tutelato in primo
luogo con il modello internazionale M/042 463 depositato il
27/2/1997.
La Daimler-Chrysler ha, inoltre, protetto l’aspetto estetico
della Smart attraverso il deposito di esso come marchio di
forma (tridimensionale), attraverso il marchio comunitario n.
01424399, depositato il 15/12/1999.
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Caso studio: Smart v. Buble
La società cinese Shanguan ha iniziato a produrre delle
autovetture conosciute con la denominazione di Noble o
Buble che apparivano sostanzialmente simili se non
addirittura identiche alla Smart commercializzata dalla
Daimler.
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Caso studio: Smart v. Buble
La Daimler, avendo ricevuto notizia che tali autovetture
Noble/Buble sarebbero state importate in Italia dalla
società Nord Auto S.r.l, ha ritenuto opportuno azionare i
propri diritti innanzi al Tribunale di Torino al fine di:
Ordinare il sequestro delle vetture Noble/Buble
importate in Italia;
Inibire qualsiasi ulteriore importazione e/o
commercializzazione delle suddette vetture in Italia.
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Caso studio: Smart v. Buble
In corso di causa la difesa della Nord Auto s.r.l. solleva
l’eccezione di nullità del modello internazionale DM 042 463,
in quanto la forma della Smart era stata predivulgata nella
rivista Quattroruote del Gennaio 1997 (anteriormente al
deposito della domanda internazionale).
Viene quindi preso in considerazione il diverso modello
internazionale DM 038 438, che fra gli elementi caratteristici
ed essenziali del design include anche il cd. “effetto
bicolore” tipico della Smart.
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Caso studio: Smart v. Buble
La CTU evidenzia che il modello Noble riproduce tutti gli
elementi essenziali del modello DM/038 438 (ed anche
l’effetto bicolore), pertanto non suscita nell’utilizzatore
informato un’impressione generale diversa da quella del
modello medesimo.
Viceversa, la CTU su Buble (che NON riproduce l’effetto
bicolore) afferma che produce, nell’utilizzatore informato,
un’impressione generale diversa da quella suscitata dal
Modello.
Pertanto, utilizzando la sola protezione offerta dalla
registrazione del design, la Daimler non avrebbe potuto
impedire la commercializzazione della versione Buble.
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Caso studio: Smart v. Buble
La forma della Smart è stata protetta anche come
marchio comunitario di forma n. 001424399.
La CTU evidenzia, al riguardo, che entrambe le
versioni Noble e Buble interferiscono con il marchio
comunitario della ricorrente, in quanto per gli stretti
elementi di somiglianza con esso, sarebbero idonei a
ingenerare confusione nei consumatori.
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Caso studio: Smart v. Buble
I giudici hanno confermato il decreto di sequestro disposto in
via d’urgenza.
Inoltre, è stato riaffermato il cd. principio della doppia
tutela, in base al quale l’esclusione della contraffazione di un
design non osta all’accertamento che la forma del medesimo
prodotto costituisca contraffazione di quella del primo, ove
registrata anche come marchio comunitario.
In conclusione, può risultare utile proteggere l’aspetto
estetico di un prodotto non solo come design, ma anche
come marchio di forma (tridimensionale), al fine di
beneficiare di una tutela più estesa.
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