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LA CONTRAFFAZIONE DEI 
MARCHI IN ITALIA: STRUMENTI DI 
Page 1 
TUTELA E CASI PRATICI 
Avv. Michele Elio De Tullio 
Progetto 
“Anti-Counterfeiting Tool-Kit” 
Bari, 3 giugno 2013
Page 2 
INDICE 
 COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE DI 
MARCHIO IN ITALIA? 
 TUTELA CIVILE 
 TUTELA AMMINISTRATIVA 
 TUTELA PENALE 
 TUTELA DOGANALE 
 UN CASO PRATICO DI LOTTA ALLA 
CONTRAFFAZIONE IN ITALIA.
Page 3 
COME REAGIRE 
ALLA CONTRAFFAZIONE 
DI MARCHIO IN ITALIA?
Page 4 
Reagire alla contraffazione 
Se un’impresa assume di aver subito un danno da 
contraffazione è consigliabile interpellare al più presto un 
consulente in materia di proprietà industriale iscritto all’albo 
o un avvocato specializzato in PI, che valuterà il caso 
specifico e offrirà utili consigli sulle migliori strategie 
difensive da adottare. 
Possibili strategie di tutela: 
 Tutela civile 
 Tutela amministrativa 
 Tutela penale 
 Tutela doganale
Page 5 
LLaa ttuutteellaa cciivviillee
Page 6 
Tutela Civile – l’Inibitoria 
Consiste nel chiedere al Giudice: 
 Ordine di immediata astensione da qualunque 
violazione del marchio attuale o anche solo 
imminente 
 Ordine del ritiro dal commercio (anche nei 
confronti dell’intermediario)
Il sequestro può avere ad oggetto: 
i prodotti costituenti contraffazione 
i mezzi adibiti alla produzione 
i mezzi di prova concernenti la violazione (contabilità, 
contratti, documenti) 
Il sequestro può essere effettuato anche presso terzi 
Page 7 
Tutela Civile – il sequestro
Al Giudice è consentito: 
 Chiedere l’esibizione della documentazione 
bancaria, finanziaria e commerciale relativa alla 
contraffazione 
 Interrogare l’autore o terzi per avere informazioni 
sull’origine e sulla filiera di distribuzione dei 
prodotti costituenti contraffazione 
Page 8 
Tutela Civile – l’informazione
Tutela civile – il risarcimento del danno 
Art. 125 c.p.i.: Risarcimento del danno e restituzione dei 
profitti in caso di contraffazione. 
Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato ai sensi degli 
artt. 1223, 1226 e 1227 cc. Tenuto conto di TUTTI gli aspetti 
pertinenti quali: 
 le conseguenze economiche negative, incluso il mancato 
guadagno del titolare del diritto leso (marchio, brevetto ecc.) 
 i benefici realizzati dall'autore della violazione 
 elementi diversi da quelli economici, come il danno morale 
arrecato al titolare del diritto dalla violazione 
Page 9
Page 10 
LLaa ttuutteellaa aammmmiinniissttrraattiivvaa
Page 11 
Tutela Amministrativa 
A partire dal 2001, il legislatore italiano ha operato una 
scelta ben precisa, attribuendo espressamente alla 
Guardia di finanza la titolarità dei compiti di "prevenzione, 
ricerca e repressione delle violazioni in materia di marchi, 
brevetti, diritti d'autore, segni distintivi e modelli, 
relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico". 
 Il riferimento è all’articolo 2, comma 2, lettera I), del 
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Più 
precisamente, all'articolo 4, della legge delega 31 marzo 
2000, n. 78, sono stati fissati i principi e i criteri direttivi 
della nuova fisionomia della Guardia di Finanza.
Page 12 
Tutela Amministrativa 
 Ai reparti territoriali è stata affiancata anche una 
componente "specialistica": il Nucleo speciale tutela 
mercati. 
 La Guardia di Finanza ha predisposto la piattaforma 
tecnologica S.I.A.C. (Sistema Informativo Anti 
Contraffazione) che consente ai titolari di fornire 
informazioni generali sui propri prodotti (caratteristiche 
tecniche, forma e dimensioni, data di immissione in 
commercio, notizie e immagini relative all'imballaggio) ed 
anche elementi di comparazione con la merce contraffatta 
(attraverso il raffronto visivo tra immagini, con 
l'esposizione dettagliata dei particolari difformi).
Page 13 
LLaa ttuutteellaa ppeennaallee
Tutela Penale – L. 23 luglio2009, n.99 
 introduzione di nuove fattispecie penali e tra le altre, in 
particolare, una nuova forma di reato associativo concepita 
per colpire specificamente i reati di contraffazione; 
 nuovi strumenti per impedire che il provento del reato di 
contraffazione possa comunque restare nella disponibilità 
del contraffattore (nuova struttura della confisca dei proventi 
di reato, che oggi è possibile eseguire sia per equivalente, 
sia nei confronti di persona terza); 
 riconducibilità dei fenomeni più gravi nell’ambito della 
Direzione Distrettuale Antimafia; 
 possibilità di attivare operazioni sotto copertura per 
reprimere le condotte più gravi; 
Page 14
Art. 517ter c.p.  Punisce la fabbricazione e commercio di beni 
realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Prevede la 
reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 Euro per chi “potendo 
conoscere” l’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica/ 
vende/importa/offre in vendita/usa prodotti in violazione di esso. 
Art. 517quater c.p.  Punisce la contraffazione o comunque 
l’alterazione di indicazioni geografiche/denominazioni di origine di 
prodotti agroalimentari con la reclusione fino a 2 anni e con la multa 
fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne 
profitto, introduca nel territorio dello Stato, al fine di detenere/porre 
in vendita/circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni/ 
denominazioni contraffatte. 
Page 15 
Tutela Penale
Page 16 
LLaa ttuutteellaa ddooggaannaallee
Tutela Doganale – Reg. (UE) 608/2013 
Regolamento di base, che attribuisce una serie di poteri 
all’Autorità doganale, tra cui quello di sospendere lo 
svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di 
proprietà intellettuale, ex officio o sulla base di una 
domanda di intervento. 
 Prevede il c.d. “blocco doganale” a tutela dei diritti di 
privativa (tra cui marchi, brevetti, design ed indicazioni 
geografiche) ma anche di denominazioni commerciali, 
topografie di prodotti a semiconduttori, modelli di utilità e 
dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con 
la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di 
misure tecnologiche. 
Page 17
Tutela Doganale – il progetto F.A.L.S.T.A.F.F. 
 il progetto F.A.L.S.T.A.F.F. (Fully Automated Logical 
SysTem Against Forgery and Fraud) prevede la creazione di 
una banca dati multimediale che raccoglie le richieste di 
tutela presentate dai titolari dei diritti di protezione. 
 I titolari possono fornire informazioni sui marchi registrati e 
sui loro prodotti (come immagini del packaging, dati sui 
canali di sdoganamento) e anche sui prodotti contraffatti. 
 Questi dati vengono messi a disposizione dei funzionari 
doganali in tempo reale per permettere loro di riconoscere i 
prodotti contraffatti. 
Page 18
Page 19 
UN CASO PRATICO DI 
LOTTA ALLA 
CONTRAFFAZIONE IN 
ITALIA
Page 20 
Caso studio: Smart v. Buble 
 L’aspetto estetico della Smart è stato tutelato in primo 
luogo con il modello internazionale M/042 463 depositato il 
27/2/1997. 
 La Daimler-Chrysler ha, inoltre, protetto l’aspetto estetico 
della Smart attraverso il deposito di esso come marchio di 
forma (tridimensionale), attraverso il marchio comunitario n. 
01424399, depositato il 15/12/1999.
Page 21 
Caso studio: Smart v. Buble 
La società cinese Shanguan ha iniziato a produrre delle 
autovetture conosciute con la denominazione di Noble o 
Buble che apparivano sostanzialmente simili se non 
addirittura identiche alla Smart commercializzata dalla 
Daimler.
Page 22 
Caso studio: Smart v. Buble 
La Daimler, avendo ricevuto notizia che tali autovetture 
Noble/Buble sarebbero state importate in Italia dalla 
società Nord Auto S.r.l, ha ritenuto opportuno azionare i 
propri diritti innanzi al Tribunale di Torino al fine di: 
 Ordinare il sequestro delle vetture Noble/Buble 
importate in Italia; 
 Inibire qualsiasi ulteriore importazione e/o 
commercializzazione delle suddette vetture in Italia.
Page 23 
Caso studio: Smart v. Buble 
In corso di causa la difesa della Nord Auto s.r.l. solleva 
l’eccezione di nullità del modello internazionale DM 042 463, 
in quanto la forma della Smart era stata predivulgata nella 
rivista Quattroruote del Gennaio 1997 (anteriormente al 
deposito della domanda internazionale). 
Viene quindi preso in considerazione il diverso modello 
internazionale DM 038 438, che fra gli elementi caratteristici 
ed essenziali del design include anche il cd. “effetto 
bicolore” tipico della Smart.
Page 24 
Caso studio: Smart v. Buble 
 La CTU evidenzia che il modello Noble riproduce tutti gli 
elementi essenziali del modello DM/038 438 (ed anche 
l’effetto bicolore), pertanto non suscita nell’utilizzatore 
informato un’impressione generale diversa da quella del 
modello medesimo. 
 Viceversa, la CTU su Buble (che NON riproduce l’effetto 
bicolore) afferma che produce, nell’utilizzatore informato, 
un’impressione generale diversa da quella suscitata dal 
Modello. 
Pertanto, utilizzando la sola protezione offerta dalla 
registrazione del design, la Daimler non avrebbe potuto 
impedire la commercializzazione della versione Buble.
Page 25 
Caso studio: Smart v. Buble 
La forma della Smart è stata protetta anche come 
marchio comunitario di forma n. 001424399. 
 La CTU evidenzia, al riguardo, che entrambe le 
versioni Noble e Buble interferiscono con il marchio 
comunitario della ricorrente, in quanto per gli stretti 
elementi di somiglianza con esso, sarebbero idonei a 
ingenerare confusione nei consumatori.
Page 26 
Caso studio: Smart v. Buble 
I giudici hanno confermato il decreto di sequestro disposto in 
via d’urgenza. 
Inoltre, è stato riaffermato il cd. principio della doppia 
tutela, in base al quale l’esclusione della contraffazione di un 
design non osta all’accertamento che la forma del medesimo 
prodotto costituisca contraffazione di quella del primo, ove 
registrata anche come marchio comunitario. 
In conclusione, può risultare utile proteggere l’aspetto 
estetico di un prodotto non solo come design, ma anche 
come marchio di forma (tridimensionale), al fine di 
beneficiare di una tutela più estesa.
Page 27 
Grazie per l’attenzione 
Viale Liegi 48/b 
00198 Rome, Italy 
Ph +39 06 85356383 
Fax +39 06 85351514 
Via Luigi Zuppetta, 5 
70121 Bari, Italy 
Ph. + 39 080.9401131 
info@detulliopartners.com 
www.detulliopartners.com

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Anti-Counterfeiting toolkit: La contraffazione dei marchi (parte 2)

  • 1. LA CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI IN ITALIA: STRUMENTI DI Page 1 TUTELA E CASI PRATICI Avv. Michele Elio De Tullio Progetto “Anti-Counterfeiting Tool-Kit” Bari, 3 giugno 2013
  • 2. Page 2 INDICE  COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO IN ITALIA?  TUTELA CIVILE  TUTELA AMMINISTRATIVA  TUTELA PENALE  TUTELA DOGANALE  UN CASO PRATICO DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN ITALIA.
  • 3. Page 3 COME REAGIRE ALLA CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO IN ITALIA?
  • 4. Page 4 Reagire alla contraffazione Se un’impresa assume di aver subito un danno da contraffazione è consigliabile interpellare al più presto un consulente in materia di proprietà industriale iscritto all’albo o un avvocato specializzato in PI, che valuterà il caso specifico e offrirà utili consigli sulle migliori strategie difensive da adottare. Possibili strategie di tutela:  Tutela civile  Tutela amministrativa  Tutela penale  Tutela doganale
  • 5. Page 5 LLaa ttuutteellaa cciivviillee
  • 6. Page 6 Tutela Civile – l’Inibitoria Consiste nel chiedere al Giudice:  Ordine di immediata astensione da qualunque violazione del marchio attuale o anche solo imminente  Ordine del ritiro dal commercio (anche nei confronti dell’intermediario)
  • 7. Il sequestro può avere ad oggetto: i prodotti costituenti contraffazione i mezzi adibiti alla produzione i mezzi di prova concernenti la violazione (contabilità, contratti, documenti) Il sequestro può essere effettuato anche presso terzi Page 7 Tutela Civile – il sequestro
  • 8. Al Giudice è consentito:  Chiedere l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale relativa alla contraffazione  Interrogare l’autore o terzi per avere informazioni sull’origine e sulla filiera di distribuzione dei prodotti costituenti contraffazione Page 8 Tutela Civile – l’informazione
  • 9. Tutela civile – il risarcimento del danno Art. 125 c.p.i.: Risarcimento del danno e restituzione dei profitti in caso di contraffazione. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato ai sensi degli artt. 1223, 1226 e 1227 cc. Tenuto conto di TUTTI gli aspetti pertinenti quali:  le conseguenze economiche negative, incluso il mancato guadagno del titolare del diritto leso (marchio, brevetto ecc.)  i benefici realizzati dall'autore della violazione  elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione Page 9
  • 10. Page 10 LLaa ttuutteellaa aammmmiinniissttrraattiivvaa
  • 11. Page 11 Tutela Amministrativa A partire dal 2001, il legislatore italiano ha operato una scelta ben precisa, attribuendo espressamente alla Guardia di finanza la titolarità dei compiti di "prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di marchi, brevetti, diritti d'autore, segni distintivi e modelli, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico".  Il riferimento è all’articolo 2, comma 2, lettera I), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Più precisamente, all'articolo 4, della legge delega 31 marzo 2000, n. 78, sono stati fissati i principi e i criteri direttivi della nuova fisionomia della Guardia di Finanza.
  • 12. Page 12 Tutela Amministrativa  Ai reparti territoriali è stata affiancata anche una componente "specialistica": il Nucleo speciale tutela mercati.  La Guardia di Finanza ha predisposto la piattaforma tecnologica S.I.A.C. (Sistema Informativo Anti Contraffazione) che consente ai titolari di fornire informazioni generali sui propri prodotti (caratteristiche tecniche, forma e dimensioni, data di immissione in commercio, notizie e immagini relative all'imballaggio) ed anche elementi di comparazione con la merce contraffatta (attraverso il raffronto visivo tra immagini, con l'esposizione dettagliata dei particolari difformi).
  • 13. Page 13 LLaa ttuutteellaa ppeennaallee
  • 14. Tutela Penale – L. 23 luglio2009, n.99  introduzione di nuove fattispecie penali e tra le altre, in particolare, una nuova forma di reato associativo concepita per colpire specificamente i reati di contraffazione;  nuovi strumenti per impedire che il provento del reato di contraffazione possa comunque restare nella disponibilità del contraffattore (nuova struttura della confisca dei proventi di reato, che oggi è possibile eseguire sia per equivalente, sia nei confronti di persona terza);  riconducibilità dei fenomeni più gravi nell’ambito della Direzione Distrettuale Antimafia;  possibilità di attivare operazioni sotto copertura per reprimere le condotte più gravi; Page 14
  • 15. Art. 517ter c.p.  Punisce la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Prevede la reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 Euro per chi “potendo conoscere” l’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica/ vende/importa/offre in vendita/usa prodotti in violazione di esso. Art. 517quater c.p.  Punisce la contraffazione o comunque l’alterazione di indicazioni geografiche/denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, al fine di detenere/porre in vendita/circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni/ denominazioni contraffatte. Page 15 Tutela Penale
  • 16. Page 16 LLaa ttuutteellaa ddooggaannaallee
  • 17. Tutela Doganale – Reg. (UE) 608/2013 Regolamento di base, che attribuisce una serie di poteri all’Autorità doganale, tra cui quello di sospendere lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, ex officio o sulla base di una domanda di intervento.  Prevede il c.d. “blocco doganale” a tutela dei diritti di privativa (tra cui marchi, brevetti, design ed indicazioni geografiche) ma anche di denominazioni commerciali, topografie di prodotti a semiconduttori, modelli di utilità e dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche. Page 17
  • 18. Tutela Doganale – il progetto F.A.L.S.T.A.F.F.  il progetto F.A.L.S.T.A.F.F. (Fully Automated Logical SysTem Against Forgery and Fraud) prevede la creazione di una banca dati multimediale che raccoglie le richieste di tutela presentate dai titolari dei diritti di protezione.  I titolari possono fornire informazioni sui marchi registrati e sui loro prodotti (come immagini del packaging, dati sui canali di sdoganamento) e anche sui prodotti contraffatti.  Questi dati vengono messi a disposizione dei funzionari doganali in tempo reale per permettere loro di riconoscere i prodotti contraffatti. Page 18
  • 19. Page 19 UN CASO PRATICO DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN ITALIA
  • 20. Page 20 Caso studio: Smart v. Buble  L’aspetto estetico della Smart è stato tutelato in primo luogo con il modello internazionale M/042 463 depositato il 27/2/1997.  La Daimler-Chrysler ha, inoltre, protetto l’aspetto estetico della Smart attraverso il deposito di esso come marchio di forma (tridimensionale), attraverso il marchio comunitario n. 01424399, depositato il 15/12/1999.
  • 21. Page 21 Caso studio: Smart v. Buble La società cinese Shanguan ha iniziato a produrre delle autovetture conosciute con la denominazione di Noble o Buble che apparivano sostanzialmente simili se non addirittura identiche alla Smart commercializzata dalla Daimler.
  • 22. Page 22 Caso studio: Smart v. Buble La Daimler, avendo ricevuto notizia che tali autovetture Noble/Buble sarebbero state importate in Italia dalla società Nord Auto S.r.l, ha ritenuto opportuno azionare i propri diritti innanzi al Tribunale di Torino al fine di:  Ordinare il sequestro delle vetture Noble/Buble importate in Italia;  Inibire qualsiasi ulteriore importazione e/o commercializzazione delle suddette vetture in Italia.
  • 23. Page 23 Caso studio: Smart v. Buble In corso di causa la difesa della Nord Auto s.r.l. solleva l’eccezione di nullità del modello internazionale DM 042 463, in quanto la forma della Smart era stata predivulgata nella rivista Quattroruote del Gennaio 1997 (anteriormente al deposito della domanda internazionale). Viene quindi preso in considerazione il diverso modello internazionale DM 038 438, che fra gli elementi caratteristici ed essenziali del design include anche il cd. “effetto bicolore” tipico della Smart.
  • 24. Page 24 Caso studio: Smart v. Buble  La CTU evidenzia che il modello Noble riproduce tutti gli elementi essenziali del modello DM/038 438 (ed anche l’effetto bicolore), pertanto non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella del modello medesimo.  Viceversa, la CTU su Buble (che NON riproduce l’effetto bicolore) afferma che produce, nell’utilizzatore informato, un’impressione generale diversa da quella suscitata dal Modello. Pertanto, utilizzando la sola protezione offerta dalla registrazione del design, la Daimler non avrebbe potuto impedire la commercializzazione della versione Buble.
  • 25. Page 25 Caso studio: Smart v. Buble La forma della Smart è stata protetta anche come marchio comunitario di forma n. 001424399.  La CTU evidenzia, al riguardo, che entrambe le versioni Noble e Buble interferiscono con il marchio comunitario della ricorrente, in quanto per gli stretti elementi di somiglianza con esso, sarebbero idonei a ingenerare confusione nei consumatori.
  • 26. Page 26 Caso studio: Smart v. Buble I giudici hanno confermato il decreto di sequestro disposto in via d’urgenza. Inoltre, è stato riaffermato il cd. principio della doppia tutela, in base al quale l’esclusione della contraffazione di un design non osta all’accertamento che la forma del medesimo prodotto costituisca contraffazione di quella del primo, ove registrata anche come marchio comunitario. In conclusione, può risultare utile proteggere l’aspetto estetico di un prodotto non solo come design, ma anche come marchio di forma (tridimensionale), al fine di beneficiare di una tutela più estesa.
  • 27. Page 27 Grazie per l’attenzione Viale Liegi 48/b 00198 Rome, Italy Ph +39 06 85356383 Fax +39 06 85351514 Via Luigi Zuppetta, 5 70121 Bari, Italy Ph. + 39 080.9401131 info@detulliopartners.com www.detulliopartners.com