Le slides per la lezione "I brevetti e il segreto industriale" tenuta il 13 maggio 2020 per il corso di Gestione dell'attività professionale presso l'ISIA di Firenze.
I brevetti e il segreto industriale (ISIA Firenze, maggio 2020)
1. Prof. Simone Aliprandi (www.aliprandi.org)
Corso: Gestione dell'attività professionale
Lezione 11
13 maggio 2020
Corso di
Gestione dell'attività professionale
(Prof. Simone Aliprandi)
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Lezione 11
Mercoledì 13 maggio 2020
I brevetti e il segreto industriale
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- I brevetti per invenzione
e per modelli di utilità -
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Una prima definizione
Il brevetto (o più propriamente brevetto per invenzione) è un
titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un
diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e
per un periodo ben determinati, e che consente di impedire ad
altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza
autorizzazione.
Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale ad un
certo problema tecnico.
Fonte: Wikipedia
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Requisiti per la brevettabilità
Per essere considerata brevettabile, un'invenzione
deve avere le seguenti caratteristiche:
●
novità
●
attività inventiva
●
applicazione industriale
●
liceità
●
sufficiente descrizione
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Confronto diritto d'autore / brevetto
20 anni
dal deposito
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Articolo 45 – Codice proprietà industriale
Non possono essere oggetto di brevetto:
- le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi
ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali,
i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per
l'ottenimento delle stesse.
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L’art. 82 CPI prevede che possono costituire oggetto di brevetto
per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare
efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o
parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere,
quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni,
disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
[continua...]
I modelli di utilità
(art. 2592 Cod.Civ. / art. 82 CPI)
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Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il
prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare
efficacia o comodità di applicazione o di impiego.
È a volte difficile distinguere un modello di utilità da
un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come “una
piccola invenzione”. Si dice anche che si ha invenzione quando
si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità
quando si migliora un prodotto già esistente.
[fonte: www.uibm.gov.it]
I modelli di utilità
(art. 2592 Cod.Civ. / art. 82 CPI)
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La vita del brevetto non si ferma con la sua concessione.
I brevetti per invenzione sono infatti protetti da un utilizzo non
autorizzato per un periodo di 20 anni (e quelli per modelli di utilità
per 10) a partire dalla data di deposito degli stessi, ma solo a
condizione che i diritti di mantenimento in vita siano puntualmente
pagati e, durante tale periodo, non venga accolta nessuna richiesta
di invalidità o di revoca.
Nel medesimo periodo, il titolare del brevetto o della privativa può
attivare tutte le azioni in tutela dei propri diritti esclusivi.
[continua...]
La vita di un brevetto
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Se questo si riferisce alla vita legale di un brevetto, la vita
economica dello stesso prevede la possibilità di concessione di
licenze, di vendita e altre modalità di sfruttamento, che il titolare dei
diritti deve regolarmente notificare; come pure, se la tecnologia
coperta diventa obsoleta, se non può essere commercializzata o se
il prodotto su cui si basa non riscontra successo nel mercato, il
titolare del brevetto può decidere di non rinnovarlo, lasciando che
esso perda validità prima della scadenza del termine di protezione
e rendendo l'invenzione libera da vincoli di produzione e di
commercializzazione da parte di terzi.
Insomma, qualsiasi cambiamento intercorra nella vita di un
brevetto viene tracciato, secondo modalità e procedure definite.
[fonte: www.uibm.gov.it]
La vita di un brevetto
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Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale o
modello di utilità che si ottiene a seguito di una procedura unificata
di deposito, esame e concessione.
La procedura di concessione prevede un’unica domanda, redatta in
una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e permette di
ottenere un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione
Europea dei Brevetti designati dal richiedente (è inoltre possibile
chiedere la protezione conferita dal brevetto europeo anche in altri
Stati non membri che ne autorizzino l’estensione sul loro territorio).
I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri
designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i
medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto
negli stessi Stati.
[continua...]
Il brevetto europeo
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La domanda di brevetto europeo può essere depositata presso
l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), nelle sedi di Monaco di
Baviera, L’Aia o Berlino, oppure presso gli Uffici Brevetti nazionali
degli Stati contraenti.
La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due
fasi: quella di deposito della domanda (che comprende l'esame
delle condizioni formali, la ricerca delle anteriorità e si conclude con
la pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca), e quella
dell'esame di merito della domanda, che si conclude con
l'eventuale concessione del brevetto.
Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le
procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in
alcuni di essi.
[fonte: www.uibm.gov.it]
Il brevetto europeo
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Brevetti in campo tecnologico vs innovazione
RIFLESSIONE
I brevetti in campo tecnologico sono sempre
un incentivo all'innovazione (come dovrebbero essere)
oppure a volte diventano uno strumento per bloccarla?
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La pubblicazione “difensiva”
In alternativa alla brevettazione, un’impresa che intenda
proteggere una propria invenzione, potrà anche renderla
di pubblico dominio, attraverso una pubblicazione
“difensiva”, assicurandosi in questo modo che
nessun altro possa brevettarla.
[fonte: www.uibm.gov.it]
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- Il cosiddetto segreto
industriale/commerciale -
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E se io volessi tutelare una semplice IDEA
o una semplice INFORMAZIONE?
Come abbiamo spiegato, non esiste un istituto giuridico
che tuteli un'idea in sé o una semplice informazione.
Allora cosa posso fare?
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photo by Christian V.
https://www.flickr.com/photos/shyald/3194950746/
innanzitutto...
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O P P U R E...
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Codice proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005)
Art. 98 (Informazioni segrete)
1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali,
soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo
sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a
mantenerle segrete.
[continua...]
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[...continua]
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove
o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole
impegno ed alla cui presentazione sia subordinata
l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici,
farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze
chimiche.
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La tutela attraverso strumenti contrattuali:
gli accordi di non divulgazione (NDA)
L'accordo di non divulgazione (non disclosure agreement) un
negozio giuridico di natura sinallagmatica che designa alcune
informazioni come confidenziali e con il quale le parti si
impegnano a mantenerle segrete, pena la violazione dell'accordo
stesso e il decorso di specifiche clausole penali in esso
contenute. In altre parole è un contratto attraverso il quale le parti
decidono di non svelare le informazioni indicate dall'accordo.
[continua...]
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[continua...]
Esso crea una relazione confidenziale tra le parti al fine di
proteggere qualsiasi tipo di segreto industriale, salvaguardando
informazioni commerciali non pubbliche.
Tali accordi sono spesso firmati quando due aziende o privati
pensano di fare affari assieme e necessitano la comprensione
dei processi commerciali dell'altra parte con il solo scopo di
valutare le potenziali relazioni d'affari.
Gli accordi di non divulgazione possono essere mutui (cioè
entrambe le parti sono limitate nell'uso del materiale ricevuto) o
possono limitare una sola delle parti.
[fonte: Wikipedia]
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pensiamo a tutti quei casi in cui rivelare
la nostra IDEA o alcune INFORMAZIONI
diventa necessario...
(ad esempio quando devo presentare l'idea a un
potenziale finanziatore o partner)
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