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Percorsi per i genitori: 
SOSTEGNO SCOLASTICO 
1. ORIENTARE i genitori nel percorso ccoommpplleessssoo ppeerr ootttteenneerree iill 
sostegno scolastico per l’alunno con disabilità CERTIFICATA 
secondo la legge 104/92 
2. CONOSCERE la normativa che regola il sostegno 
3. CONOSCERE e CAPIRE la funzione degli strumenti di inclusione 
scolastica 
4. CONSAPEVOLEZZA e INFORMAZIONE per affrontare un eventuale 
ricorso per ore di sostengo
SOSTEGNO 
percorsi 
normativa 
ore 
DF-PEI-PDF
SOSTEGNO 
percorsi 
normativa 
Sostegno scolastico ed educativo 
Alunno con disabilità certificata (legge 104/92 – D.P.C.M. 185/06) 
La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno 
con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. 
Normativa a tutela alunno con disabilità 
ore 
Legge 104/92 (Art. 12 – 16) 
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate 
D.P.C.M. 185/06 
Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno 
come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 
DPR 24/02/1994 
DF-PEI-PDF 
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie 
locali in materia di alunni portatori di handicap 
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. 
Legge 67/2006 
("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni«)
sostegno 
PERCORSI 
normativa 
Famiglia Comune 
ore 
Percorsi per l’inclusione scolastica 
DF-PEI-PDF Ufficio Scolastico 
Provinciale/ 
Regionale 
Scuola/DS
sostegno 
PERCORSI 
normativa 
FAMIGLIA 
documentazione necessaria per richiesta del sostegno e assistente 
educativo 
L'handicap è valutato da 
una Commissione operante presso 
ogni Azienda Asl che stabilisce la 
gravità ( art3 comma 1 o comma 3) 
ore 
Il collegio di accertamento redige e rilascia la 
“Certificazione di accertamento della situazione di 
alunno portatore di handicap ai fini della presa in 
carico per l’integrazione scolastica (ai sensi del 
D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185) 
Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare 
composta dal medico specialista nella patologia 
DF-PEI-PDF 
segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria 
infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli 
operatori sociali in servizio presso l‘A.S.L. o in 
regime di convenzione con la medesima 
P.E.I. Art.5 DPR24/2/94 
Elaborato in sede GLHO nel quale viene stabilito 
il numero di ore da richiedere secondo le 
effettive esigenze dell’alunno
sostegno 
PERCORSI 
normativa 
Dirigente scolastico 
deve attivare la richiesta per il sostegno all’UST e figura educativa 
1. Controlla che nel fascicolo dell’alunno siano presenti: 
Diagnosi Funzionale 
Verbale di accertamento di alunno con handicap ( ex D.P.C.M. 185/06) 
2. Raccoglie la richiesta di ore di sostegno ed figura educativa proveniente dai 
ore 
singoli GLHO segnalate sul PEI e sulla relazione finale. 
3. Convoca il GLI per aggiornare la situazione e ricevere proposte/segnalazioni 
4. Formula le richieste di ore di sostegno «dopo un’attenta valutazione delle 
effettive esigenze» 
che, come stabilito dall’articolo 1, comma 605, lettera b della Legge 296/96, 
risultano dalla Diagnosi Funzionale e dal PEI (Piano Educativo Individualizzato). 
4. Attraverso sistema Dad@ aggiorna i dati presenti nel sistema con l’inserimento 
DF-PEI-PDF 
delle nuove certificazioni , degli alunni con disabilità già presenti nella scuola dei 
trasferimenti/ritiri di alunni in funzione di eventuali ulteriori assegnazioni di risorse 
di sostegno.
sostegno 
PERCORSI 
normativa 
Dirigente scolastico 
deve attivare la richiesta per il sostegno all’UST e figura educativa 
5. Formula la richiesta di personale educativo assistenziale, per l’anno scolastico 
successivo, alle competenti amministrazioni comunali e provinciali (La richiesta 
consiste in un una relazione che dichiara il ruolo del personale educativo assistenziale, 
necessario per l’integrazione di ciascun alunno in situazione di handicap, che frequenterà la 
scuola nell’anno scolastico successivo. Documenti da allegare: "Certificazioni ai sensi 
dell’art. 3 della legge 104/92", i Fogli Informazione, le "Griglie per la richiesta di personale" 
presentate anche all’Amministrazione Scolastica (regionale) Provinciale per gli atti di sua 
ore 
competenza) 
Il sostegno scolastico è assegnato dall’UST/USP all’istituto, il cui 
dirigente, sentito il G.L.I./G.L.H. di istituto, ne disporrà 
l’assegnazione alle classi, in ragione delle specifiche situazioni di 
disabilità. 
DF-PEI-PDF 
Ia figura dell’AeC è assegnata dal comune o Provincia all’alunno 
(ad personam)
sostegno 
PERCORSI 
normativa 
USR/ UST 
Ufficio integrazione alunni con disabilità 
Riceve documentazione dagli Istituti scolastici relativa a: 
 dati di ogni singolo alunno in situazione di handicap, suddivisi per plessi 
scolastici e con il numero di ore/posti richiesti dal dirigente 
 Dati degli alunni con nuova segnalazione o con variazione della diagnosi 
ore 
 Relazione della situazione scolastica in merito al numero di classi presenti in 
Istituto. 
 Il G.L.H. provinciale esamina la documentazione e procede alla proposta di 
assegnazione del numero di ore per ogni singolo Istituto, suddiviso per 
ordine di scuola, utilizzando criteri stabiliti dal GLIP 
In generale i criteri si presentano nel seguente modo: 
DF-PEI-PDF 
I posti sono assegnati all’istituto scolastico ed il dirigente sulla base della richiesta 
iniziale e dei 
posti attribuiti, stabilisce le ore per ogni classe dove sono inseriti alunni con 
disabilità; 
Le risorse saranno assegnate alle scuole, a seguito delle risorse assegnate 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’anno scolastico. 
OGNI UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE e REGIONALE UTILIZZA DEI CRITERI DI 
ASSEGNAZIONE PERSONALI
sostegno 
PERCORSI 
normativa 
 Riceve richiesta della figura educativa da parte del DS 
 Controlla ed esamina Documentazione necessaria per avviare richiesta 
ore 
educatore scolastico: 
Diagnosi funzionale 
certificazione ex DPCM 185/06 
altra documentazione che il DS ritiene indispensabile. 
 Svolge una prima valutazione della richiesta e una prima ipotesi di 
intervento 
 Definisce il Progetto Personalizzato e le ore di intervento settimanali e sulla 
DF-PEI-PDF 
base dei bisogni rilevati e delle risorse disponibili. 
 procede alla comunicazione delle ore alle scuole richiedenti. 
 La durata del progetto è per tutto l’anno scolastico, al termine del quale si 
valuterà se proseguire o concludere l’intervento.
sostegno 
percorsi 
NORMATIVA 
Normativa relativa all’insegnante di sostegno e ore di sostegno 
La figura dell’insegnante di sostegno è prevista nella scuola d’ogni ordine e grado 
secondo la normativa nella legge 104/92 art 13 
Istituita giuridicamente con il DPR 970/1975, e definita «insegnante specialista» con la 
L. 517/77, in quanto fornita di formazione specifica, che, insieme ai docenti 
curricolari definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, 
facendo riferimento al Piano Educativo Individualizzato 
ore 
L'organico di sostegno è assegnato considerando la certificazione dell'alunno in 
situazione di disabilità ( DPCM 185/06)) e delle effettive esigenze rilevate attraverso 
una documentazione personale e individualizzata ( Diagnosi funzionale) elaborata 
dall'equipe multidisciplinare (UONPIA o enti convenzionati/accreditati) che ha in 
carico l'alunno e dal Gruppo di Lavoro Handicap Operativo della scuola (P.D.F. e 
P.E.I.), come previsto dalla Legge 104, art. 12, c. 5 e D.P.R. 24/2/1994 artt. 3-5 e 
ribadito dalla Legge 122/10, art. 10, comma 5. 
Le ore di insegnamento sono differentemente distribuite nei vari ordini si scuola 
( riferimento a ore insegnamento scolastico art 28 CCNL) 
DF-PEI-PDF 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 25 ore 
SCUOLA PRIMARIA: 24 ore 
SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO: 18 ore 
ALUNNO senza precedente esperienza scolastica: per la richiesta delle ore il DS fa 
riferimento alla Diagnosi funzionale e la certificazione di alunno con disabilità, ove 
vengono segnalate la necessità 
di una figura di sostegno didattica ed educativa. 
Tale documento deve essere redatto entro il 30 luglio dell’anno scolastico 
precedente.
sostegno 
percorsi 
NORMATIVA 
Normativa relativa all’insegnante di sostegno e ore di sostegno 
ALUNNO con esperienza scolastica : prima dell’avvio dell’anno scolastico la 
FAMIGLIA deve CONTATTARE il DS per informarsi su quante ore sono state assegnate 
al proprio figlio ( fine agosto, primi di settembre) , in base a ciò che è stato deciso in 
sede dell’ultimo GLHO e indicato sul P.E.I. 
Insegnante di sostegno in rapporto 1:2 
La legge finanziarie 2007 (296/06 art.1 comma 605, lettera b) e la legge del 2008 
ore 
(244/07 art2, commi 413/414) e il Decreto sugli organici , trasmesso attraverso la CM 
n.19/08 hanno abrogato il criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di 
sostegno ( 1 insegnante ogni 138 alunni), individuando un nuovo parametro che, a 
livello nazionale, non può superare il rapporto medio di un insegnante ogni due 
alunni con disabilità. 
Sentenza 80/2010 
La sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale ha riaffermato il diritto di deroga per 
gli alunni certificati in situazione di gravità (riconosciuto dalla Legge 499/97 e negato 
dalla L. 244/2007, artt. 413 e 414 ). Un diritto riaffermato dal Decreto Legge 78/2010 
convertito nella Legge 122/2010, art. 9, comma 15 e art. 10, comma 2) e del 2011 
DF-PEI-PDF 
(Decreto Legge 98/2011 convertito nella legge 111/2011, art. 19 comma 11: «fermo 
restando che e' possibile istituire posti in deroga, allorché si renda 
necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica» 
La famiglia DEVE ASSICURARSI che le ore di sostegno necessarie siano 
segnalate sul P.E.I. del precedente anno scolastico affinché il diritto di studio 
dell’alunno sia tutelato. 
Su questa sentenza si basano i numerosi ricorsi che le famiglie presentano ogni anno 
per ottenere le ore necessarie per garantire tale diritto.
sostegno 
percorsi 
NORMATIVA 
Normativa relativa all’insegnante di sostegno e ore di sostegno 
L’insegnante di sostegno non può sostituire insegnanti curriculari, qualora sia 
presente alunno con disabilità, per il principio di contitolarità. (previsto dall'art. 13 comma 
6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992) 
In caso sia assente il docente della classe nell'ora della contitolarità, il docente di 
sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. 
(Linee guida, parte Terza, paragrafo 1.3; direttiva USR Puglia 01/09/2008, direttiva 
USR Sicilia 08/01/2009; nota Ministeriale n. 9839 dell’ 8/10/2010) 
ore 
L’insegnante di sostegno può essere sostituito su richiesta della famiglia qualora non 
avesse le competenze per aiutare l’alunno con disabilità, o il rapporto alunno – 
insegnante non fosse positivo; la famiglia può chiederne la sostituzione al DS, 
secondo la sentenza del Consiglio di Stato 245/2001 
Il DS chiede autorizzazione alll’USR 
Nel caso di assenza del docente di sostegno non è possibile ricorrere alla sua 
sostituzione né da parte dell’insegnante della classe, né da altro docente 
dell’istituto e va sostituito, non appena assente, nominando subito, anche per 
DF-PEI-PDF 
supplenze brevi inferiori ai cinque giorni nella scuola primaria ed a quindici nella 
scuola secondaria di 1° grado, il supplente con la specializzazione e, solo in 
mancanza di docenti con il titolo, si può ricorrere a supplenti senza titolo. (nota del 25 
agosto 2009 Prot. n. AOODGPER. 12360 sulle istruzioni del conferimento delle supplenze, conferma 
e chiarisce che l'insegnante di sostegno non è intercambiabile; sentenza della Corte dei Conti n. 
59/04 e nota ministerialedel 5/10/2009 n. 14991)
sostegno 
percorsi 
normativa 
ORE INSUFFICIENTI…CHE FARE? 
1.Incontro con DS per capire motivazione della mancata assegnazione di 
ore. 
E’ assolutamente illecito ridurre ore di sostegno a causa della mancanza di risorse 
economiche/tagli da parte dello Stato. 
Le ore devono essere definite in base alle effettive esigenze dell’alunno e devono 
essere richieste in base alle ore indicate sul PEI e, nel caso di prima iscrizione 
scolastica, sulla DF e certificazione di alunno con disabilità 
ORE 
2. Inviare lettera di diffida al DS, nella quale si invita il Ds a provvedere 
all’assegnazione delle ore di sostegno in deroga con rapporto 1 :1 sulla base delle 
effettive esigenze dell’alunno. Qualora vi sia mancata risposta si ricorre al punto n.3 
3. Invio richiesta di documentazione al DS per eventuale Ricorso : 
a. Copia dell’ultima certificazione scolastica (ex D.P.C.M. 185/06) recante 
l’accertamento della necessità dell’insegnante specializzato 
b. Copia dell’ultimo Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) 
c. Copia dell’ultimo Profilo Dinamico Funzionale 
d. copia Diagnosi Funzionale 
DF-PEI-PDF 
e. Copia verbale del GLHO con richiesta, per l’alunno/a, di un insegnante in 
rapporto 1:1 richieste di ore in deroga 
f. Copia della richiesta, da parte dell’Istituto Scolastico nei confronti dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale, delle ore di sostegno per il corrente anno scolastico. 
g. Copia del provvedimento inviato dall’Ufficio Scolastico Provinciale all’Istituto 
Scolastico delle ore di sostegno assegnate per l'anno scolastico in corso. 
h. Copia del Provvedimento dell’Istituto Scolastico di assegnazione delle ore di 
sostegno didattico all’alunno/a.
sostegno 
percorsi 
normativa 
ORE INSUFFICIENTI…CHE FARE? 
Le lettere devono essere protocollate in duplice copia, in modo tale da averne 
copia/ traccia. 
Il protocollare un documento prevede che la scuola risponda entro 30 giorni dalla 
presentazione. 
Indicare sulla lettera il riferimento all’ art 22 della Legge della trasparenza degli atti 
ORE 
amministrativi pubblici 241/90 (“al fine di assicurare la trasparenza dell’attività 
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi 
abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi”) 
DF-PEI-PDF
sostegno 
RICORSO T.A.R. 
percorsi La famiglia può presentare ricorso, rivolgendosi ad un avvocato con esperienza di 
normativa 
diritto scolastico, seguendo due strade: 
- Ricorso al T.A.R. Tribunale amministrativi regionale 
- Ricorso al Tribunale ordinario 
ore 
Il T.A.R. è un organo di giurisdizione amministrativa e ha sede nel capoluogo 
regionale. 
n caso di Ricorso ,per mancata attribuzione di ore di sostegno, si impugna 
l'assegnazione del numero di ore insufficienti, secondo la procedura prevista dalla 
normativa vigente, si accerta il diritto al riconoscimento di un particolare numero di 
ore di insegnamento di sostegno ( art 3 comma 3 104/96), e infine si ordina al 
Ministero di assegnare le ore corrette all'alunno 
TEMPISTICA 
Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e 
ad almeno uno dei controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato entro 
DF-PEI-PDF 
sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione, ove prevista per 
legge, o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta. 
Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove 
delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve 
essere depositato presso la segreteria del TAR. 
Le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive
sostegno 
RICORSO T.A.R. 
percorsi È importante chela famiglia ricordi all’avvocato di richiedere la validità del 
normativa 
provvedimento amministrativo per tutti gli anni in cui l’alunno/a frequenterà le scuole. 
È infine fondamentale che sia richiesto il numero di ore adeguato ad ogni caso, 
facendo attenzione a quanto indicato nel PEI: quest’ultimo potrebbe riportare un 
ore 
numero di ore insufficiente e, in tal caso, non deve essere il riferimento per la richiesta 
al Tribunale, pena il riconoscimento di quel numero 
Nel caso si sia firmato un PEI che riporta un numero di ore insufficiente, si consiglia di 
indirizzare al Dirigente Scolastico, facendolo protocollare, il seguente scritto: 
“Si ritiene corretto precisare che le firme di noi genitori apposte al P.E.I confermano la 
presa visione del progetto presentato dai docenti, non la condivisione per 
l'assegnazione delle ore di sostegno ministeriale.” 
Costi. 
Per quanto concerne i costi, i ricorsi diretti ad ottenere l’assegnazione di insegnanti di 
DF-PEI-PDF 
sostegno agli alunni diversamente abili, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992 n. 104, sono esentati dal pagamento del contributo unificato dal 12 
novembre 2013 ad opera dell’art. 17, comma 8-bis, del decreto legge 12 settembre 
2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca” convertito in 
legge 8 novembre 2013, n. 128 che ha modificato l’art. 10, comma 1, del D. P.R. 30 
maggio 2002 n. 115).
sostegno 
RICORSO al TRIBUNALE ORDINARIO 
percorsi Per il riconoscimento delle ore di sostegno si può ricorre anche al Tribunale 
normativa 
Ordinario, ai sensi della Legge 67/2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle 
persone con disabilità vittime di discriminazioni”. 
Questo tipo di ricorso ha visto nella sentenza del 10 gennaio 2011 una pronuncia 
che ha di fatto aperto un’importante via per i diritto degli allievi con disabilità: 
ore 
ha infatti dichiarato la natura discriminatoria della inadeguata assegnazione 
delle ore di sostegno. 
Competente per territorio è il Giudice del domicilio del ricorrente, mentre nel 
ricorso al TAR il tribunale è ubicato nel capoluogo della regione. 
Questo tipo di ricorso, analogamente a quello rivolto al TAR, deve essere 
attentamente valutato da persone esperte in diritto scolastico e 
antidiscriminatorio. 
I riferimenti legislativi su cui si basa l’approccio antidiscriminatorio sono: 
DF-PEI-PDF 
• Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata 
dallo Stato italiano con Legge 3 marzo 2009, n. 18 
• Diritto Comunitario 
• Principio di uguaglianza – Art. 3 della Costituzione Italiana 
• Legge 67/2006
sostegno 
percorsi 
normativa 
Diagnosi funzionale (D.F.) 
Cosa e’ 
Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione 
funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap (D.P.R. 
24/02/1994). Non sono ancora presenti i decreti attuativi in merito al documento 
d’Intesa Stato regioni del 2008 che prevede che la DF si debba basare sui criteri che 
del modello ICF 
Individua 
ore 
•l'insieme delle disabilità e delle difficoltà, determinate dalla compromissione o 
indotte da modelli ed atteggiamenti culturali e sociali; 
•il quadro delle capacità (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali,..); 
•una capacità prospettica verso il futuro che metta in evidenza le potenzialità di 
sviluppo per ciascun soggetto , fondamentale e significativa per il successivo 
intervento educativo. 
Chi la redige 
Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella 
patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della 
riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso A.S.L.. o in regime di 
DF 
convenzione con la medesima. 
Quando Formularla 
La D.F. è formulata al momento in cui il soggetto in situazione di handicap accede 
alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della 
Legge 104/92. 
La famiglia deve portarla a scuola e chiedere di organizzare un incontro al quale 
partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto di integrazione: insegnanti di 
classe e di sostegno, AeC, genitori dell'alunno in situazione di handicap.(C.M.258/83) 
e NPI.
sostegno 
percorsi 
normativa 
Diagnosi funzionale (D.F.) 
Aree di valutazione 
La D.F. è strutturata per AREE deve tenere particolarmente conto delle 
potenzialità registrabili in ordine ai 
seguenti aspetti: 
•cognitivo,: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle 
competenze; 
•affettivo-relazionale: livello di autostima e rapporto con gli altri; 
•linguistico: comprensione, produzione e linguaggi alternativi; 
ore 
•sensoriale: tipo e grado di deficit con particolare riguardo alla vista, all'udito e al 
tatto; 
•motorio-prassico: motricità globale e motricità fine; 
•neuro-psicologico: memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale; 
•autonomia personale e sociale. 
Finalità 
La D.F. serve a concretizzare quali processi di apprendimento possono essere 
utilizzati da persone con problemi cognitivi e/o relazionali, quali strategie sono 
presenti, le abilità compromesse o residue, le potenzialità ed i livelli di sviluppo. 
DF 
Validità 
La DF deve essere redatta entro il 30 luglio dell’anno scolastico precedente 
(preferibile poterla consegnare all’Istituto scolastico nel mesi di febbraio e marzo) e 
può sempre essere aggiornata 
(DPCM 185/06 art3 comma1 e legge 333/01 art4 comma 1 e 2)
sostegno 
percorsi 
normativa 
P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato 
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti 
gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di 
handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 
all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 
104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5) 
ore 
Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il P.E.I. 
sulla base dei dati RILEVATI dalla D.F e dal Profilo Dinamico Funzionale. 
Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla 
redazione conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, 
alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili 
(D.P.R. 24/02/1994 - art.5). La sua strutturazione viene strutturata in base ai progetti 
di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione 
PEI 
finalizzata tra scuola ed extrascolastici . 
Finalità 
E’ un progetto nel quale si crea un percorso che ha come scopo la possibilità di far 
raggiungere all’alunno un buon grado di autonomia in ambito motorio, cognitivo, 
comunicativo ed espressivo, dando anche la possibilità di utilizzare strumenti 
compensativi e dispensativi.
sostegno 
percorsi 
normativa 
P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato 
Chi lo redige? 
E’ redatto congiuntamente dagli operatori dell' A.S.L., gli operatori addetti 
all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, 
dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia (D.P.R. 
24/02/1994 - art.5). Possono parteciparvi anche gli specialisti di strutture 
ore 
extrascolastiche che partecipano all’educazione dell’alunno. 
Gli obiettivi, le modalità e i tempi per raggiungerli devono essere valutati e condivisi 
tra queste figure. Pertanto è un documento da delegare in esclusiva all'insegnante 
di sostegno. 
Tempistica 
Dopo un periodo iniziale di osservazione dell'alunno in situazione di handicap, 
generalmente entro 2 mesi dall’inizio dell’anno scolastico, viene elaborato il P.E.I. 
PEI 
Deve essere verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale in sede di GLHO 
(D.P.R. 24/02/1994 - art.6). Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, viene trasmesso 
alla nuova scuola.
sostegno 
percorsi 
normativa 
P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato 
Contenuto 
Il P.E.I. ,partendo dai dati forniti dal PDF, specifica gli interventi didattico educativi 
che verranno attuati nel corso dell’anno, integrandoli alla programmazione della 
classe. 
ore 
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 
• descrizione del livello di partenza 
• definizione del curricolo 
• finalità e obiettivi didattici 
• contenuti (per ciascuna disciplina), oltre agli obiettivi disciplinari, le modalità e 
le strategie didattiche attuate 
• Risorse umane e strumentali (sussidi, tecnologia ) 
• Tempi 
• le modalità per le verifiche e i criteri di valutazione 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
PEI 
• modalità di coinvolgimento della famiglia 
• raccordo per gli interventi educativi 
• Attività extracurricolari 
• Eventuali modalità di intervento in caso di emergenza 
• Riferimenti utili (nr di telefono o altro)
sostegno 
percorsi 
normativa 
P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato 
IMPORTANTE: segnalare sul PEI le ore di sostegno richieste dal DS all’UST e le ore 
assegnate all’alunno 
E’ essenziale per la RICHIESTA DELLE ORE DI SOSTEGNO AGGIUNTIVE secondo le 
effettive esigenze rilevate di ciascun alunno e per la riduzione del numero di alunni 
per classe (L.n.296/06 art.1, lettera b e L. n. 244/07, art.2 commi 413/414) 
ore 
Verifiche 
Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori scolastici (insegnanti di classe, 
insegnante di sostegno, insegnante psicopedagogista), gli operatori dei servizi 
dell' U.L.S.S. ed i genitori dell'alunno (D.P.R. 24/02/1994 – ART.6). 
La programmazione viene concordata in sede di GLHO. 
IL PEI è personalizzato in relazione alle potenzialità dell’alunno (L.104/92, art 16 
commi 1 e 2) 
PEI 
Per scuola primaria e secondaria di I grado: 
a.Se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento 
sono stati raggiunti consegue un 
Titolo legale di studio 
b. in caso contrario attestati di verificazione dei crediti formativi.
sostegno 
percorsi 
normativa 
P.D.F. – Profilo Dinamico Funzionale 
Sebbene l’intesa Stato-Regioni del 2008 abbia fatto confluire il PDF nella DF, 
alcune regioni hanno successivamente regolamentato il PDF sulla linea dei 
dettami precedenti. 
Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico 
funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, 
dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di 
sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei 
ore 
tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). ( DPR 24/2/94) 
Chi lo redige? 
Il profilo dinamico funzionale viene redato unità multidisciplinare dell'U.L.S.S., in 
collaborazione con il personale insegnante e i famigliari o gli esercenti la 
potestà parentale. (D.P.R. 24/2/94). Per la prima stesura o l'aggiornamento del 
P.D.F. devono essere organizzati opportuni incontri interprofessionali per ogni 
alunno, durante l'anno scolastico interessato. 
Tempistica 
Il P.D.F. viene aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, 
PDF 
della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione 
medio-superiore (L.104/92; D.L.297/94). 
In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine 
della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola 
superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e 
prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle 
indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo 
restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola 
elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
sostegno 
percorsi 
normativa 
Finalità 
è utile ai  fini della formulazione di un piano educativo individualizzato- 
P.E.I. (o personalizzato - P.E.P) 
Il Profilo descrive ed evidenzia: 
- i livelli di  funzionalità nelle varie aree in cui il soggetto esprime la sua 
identità; 
ore 
- le dinamiche relazionali e i rapporti interpersonali; 
- gli apprendimenti riferiti a diversi ambiti di conoscenza e rapportati alle 
effettive occasioni/situazioni di esperienza; 
- il quadro evolutivo e i potenziali di sviluppo, elementi indispensabili per 
promuovere una progettazione in chiave educativa, piuttosto che 
riabilitativa 
Utile quindi per le insegnanti per: 
- Calibrare gli obiettivi e i relativi sotto obiettivi in modo adeguato alle 
potenzialità dell'alunno ; 
PDF 
- adottare metodologie didattiche alternative e strumenti più idonei alle 
capacità possedute dal soggetto; 
- programmare percorsi e interventi che sfruttino le abilità e potenzialità 
evidenziate nel profilo dinamico funzionale, ed utilizzando canali diversi 
anche vicarianti ai fini di un maggior successo.
sostegno 
percorsi 
normativa 
Cosa comprende? 
3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente: 
a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di 
incontrare in settori di attività; 
b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame 
dei seguenti parametri: 
ore 
b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto 
(normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo 
controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della 
fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze 
diverse; 
b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al 
rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto 
all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori; 
b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di 
interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati; 
b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del 
linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso 
del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi; 
PDF 
b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità 
visiva, uditiva e tattile; 
b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità 
globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di 
programmazione motorie interiorizzate; 
b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle 
capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale; 
b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione 
all'autonomia della persona e all'autonomia sociale; 
b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età 
prescolare, scolare
Bibliositografia 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/ ( ufficio Scolastico per la Lombardia) 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 
http://www.istruzione.it/ sito ufficiale MIUR 
Linee guida per integrazione alunni con disabilità 
http://www.aslmonzabrianza.it/it 
http://www.coordown.it/www/ 
http://wwwwww..eeddssccuuoollaa..iitt// 
http://www.integrazionescolastica.it/ 
http://www.handylex.org/ 
http://www.disabili.com/ 
http://www.contrattoscuola.it/c4_a28.html 
http://aipd.it/ 
Protocollo d’intesa integrazione alunno con disabilità ASL Provincia Monza e 
Brianza 
www.camera.it 
http://www.contrattoscuola.it 
http://www.altalex.com 
hhttttpp::////wwwwww..ssttaattoorreeggiioonnii..iitt 
http://www.giustizia-amministrativa.it/ 
Documento rilasciato con licenza Creative Commons NC SA 
Silvia Biella 
Giovanni Barin 
Associazione Genitori Tosti in Tutti i Posti ONLUS 
www.genitoritosti.it

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Percorso per i genitori sul sostegno scolastico 09.2014 pdf

  • 1. Percorsi per i genitori: SOSTEGNO SCOLASTICO 1. ORIENTARE i genitori nel percorso ccoommpplleessssoo ppeerr ootttteenneerree iill sostegno scolastico per l’alunno con disabilità CERTIFICATA secondo la legge 104/92 2. CONOSCERE la normativa che regola il sostegno 3. CONOSCERE e CAPIRE la funzione degli strumenti di inclusione scolastica 4. CONSAPEVOLEZZA e INFORMAZIONE per affrontare un eventuale ricorso per ore di sostengo
  • 3. SOSTEGNO percorsi normativa Sostegno scolastico ed educativo Alunno con disabilità certificata (legge 104/92 – D.P.C.M. 185/06) La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Normativa a tutela alunno con disabilità ore Legge 104/92 (Art. 12 – 16) Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate D.P.C.M. 185/06 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 DPR 24/02/1994 DF-PEI-PDF Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Legge 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni«)
  • 4. sostegno PERCORSI normativa Famiglia Comune ore Percorsi per l’inclusione scolastica DF-PEI-PDF Ufficio Scolastico Provinciale/ Regionale Scuola/DS
  • 5. sostegno PERCORSI normativa FAMIGLIA documentazione necessaria per richiesta del sostegno e assistente educativo L'handicap è valutato da una Commissione operante presso ogni Azienda Asl che stabilisce la gravità ( art3 comma 1 o comma 3) ore Il collegio di accertamento redige e rilascia la “Certificazione di accertamento della situazione di alunno portatore di handicap ai fini della presa in carico per l’integrazione scolastica (ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185) Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia DF-PEI-PDF segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l‘A.S.L. o in regime di convenzione con la medesima P.E.I. Art.5 DPR24/2/94 Elaborato in sede GLHO nel quale viene stabilito il numero di ore da richiedere secondo le effettive esigenze dell’alunno
  • 6. sostegno PERCORSI normativa Dirigente scolastico deve attivare la richiesta per il sostegno all’UST e figura educativa 1. Controlla che nel fascicolo dell’alunno siano presenti: Diagnosi Funzionale Verbale di accertamento di alunno con handicap ( ex D.P.C.M. 185/06) 2. Raccoglie la richiesta di ore di sostegno ed figura educativa proveniente dai ore singoli GLHO segnalate sul PEI e sulla relazione finale. 3. Convoca il GLI per aggiornare la situazione e ricevere proposte/segnalazioni 4. Formula le richieste di ore di sostegno «dopo un’attenta valutazione delle effettive esigenze» che, come stabilito dall’articolo 1, comma 605, lettera b della Legge 296/96, risultano dalla Diagnosi Funzionale e dal PEI (Piano Educativo Individualizzato). 4. Attraverso sistema Dad@ aggiorna i dati presenti nel sistema con l’inserimento DF-PEI-PDF delle nuove certificazioni , degli alunni con disabilità già presenti nella scuola dei trasferimenti/ritiri di alunni in funzione di eventuali ulteriori assegnazioni di risorse di sostegno.
  • 7. sostegno PERCORSI normativa Dirigente scolastico deve attivare la richiesta per il sostegno all’UST e figura educativa 5. Formula la richiesta di personale educativo assistenziale, per l’anno scolastico successivo, alle competenti amministrazioni comunali e provinciali (La richiesta consiste in un una relazione che dichiara il ruolo del personale educativo assistenziale, necessario per l’integrazione di ciascun alunno in situazione di handicap, che frequenterà la scuola nell’anno scolastico successivo. Documenti da allegare: "Certificazioni ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92", i Fogli Informazione, le "Griglie per la richiesta di personale" presentate anche all’Amministrazione Scolastica (regionale) Provinciale per gli atti di sua ore competenza) Il sostegno scolastico è assegnato dall’UST/USP all’istituto, il cui dirigente, sentito il G.L.I./G.L.H. di istituto, ne disporrà l’assegnazione alle classi, in ragione delle specifiche situazioni di disabilità. DF-PEI-PDF Ia figura dell’AeC è assegnata dal comune o Provincia all’alunno (ad personam)
  • 8. sostegno PERCORSI normativa USR/ UST Ufficio integrazione alunni con disabilità Riceve documentazione dagli Istituti scolastici relativa a: dati di ogni singolo alunno in situazione di handicap, suddivisi per plessi scolastici e con il numero di ore/posti richiesti dal dirigente Dati degli alunni con nuova segnalazione o con variazione della diagnosi ore Relazione della situazione scolastica in merito al numero di classi presenti in Istituto. Il G.L.H. provinciale esamina la documentazione e procede alla proposta di assegnazione del numero di ore per ogni singolo Istituto, suddiviso per ordine di scuola, utilizzando criteri stabiliti dal GLIP In generale i criteri si presentano nel seguente modo: DF-PEI-PDF I posti sono assegnati all’istituto scolastico ed il dirigente sulla base della richiesta iniziale e dei posti attribuiti, stabilisce le ore per ogni classe dove sono inseriti alunni con disabilità; Le risorse saranno assegnate alle scuole, a seguito delle risorse assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’anno scolastico. OGNI UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE e REGIONALE UTILIZZA DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE PERSONALI
  • 9. sostegno PERCORSI normativa Riceve richiesta della figura educativa da parte del DS Controlla ed esamina Documentazione necessaria per avviare richiesta ore educatore scolastico: Diagnosi funzionale certificazione ex DPCM 185/06 altra documentazione che il DS ritiene indispensabile. Svolge una prima valutazione della richiesta e una prima ipotesi di intervento Definisce il Progetto Personalizzato e le ore di intervento settimanali e sulla DF-PEI-PDF base dei bisogni rilevati e delle risorse disponibili. procede alla comunicazione delle ore alle scuole richiedenti. La durata del progetto è per tutto l’anno scolastico, al termine del quale si valuterà se proseguire o concludere l’intervento.
  • 10. sostegno percorsi NORMATIVA Normativa relativa all’insegnante di sostegno e ore di sostegno La figura dell’insegnante di sostegno è prevista nella scuola d’ogni ordine e grado secondo la normativa nella legge 104/92 art 13 Istituita giuridicamente con il DPR 970/1975, e definita «insegnante specialista» con la L. 517/77, in quanto fornita di formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, facendo riferimento al Piano Educativo Individualizzato ore L'organico di sostegno è assegnato considerando la certificazione dell'alunno in situazione di disabilità ( DPCM 185/06)) e delle effettive esigenze rilevate attraverso una documentazione personale e individualizzata ( Diagnosi funzionale) elaborata dall'equipe multidisciplinare (UONPIA o enti convenzionati/accreditati) che ha in carico l'alunno e dal Gruppo di Lavoro Handicap Operativo della scuola (P.D.F. e P.E.I.), come previsto dalla Legge 104, art. 12, c. 5 e D.P.R. 24/2/1994 artt. 3-5 e ribadito dalla Legge 122/10, art. 10, comma 5. Le ore di insegnamento sono differentemente distribuite nei vari ordini si scuola ( riferimento a ore insegnamento scolastico art 28 CCNL) DF-PEI-PDF SCUOLA DELL’INFANZIA: 25 ore SCUOLA PRIMARIA: 24 ore SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO: 18 ore ALUNNO senza precedente esperienza scolastica: per la richiesta delle ore il DS fa riferimento alla Diagnosi funzionale e la certificazione di alunno con disabilità, ove vengono segnalate la necessità di una figura di sostegno didattica ed educativa. Tale documento deve essere redatto entro il 30 luglio dell’anno scolastico precedente.
  • 11. sostegno percorsi NORMATIVA Normativa relativa all’insegnante di sostegno e ore di sostegno ALUNNO con esperienza scolastica : prima dell’avvio dell’anno scolastico la FAMIGLIA deve CONTATTARE il DS per informarsi su quante ore sono state assegnate al proprio figlio ( fine agosto, primi di settembre) , in base a ciò che è stato deciso in sede dell’ultimo GLHO e indicato sul P.E.I. Insegnante di sostegno in rapporto 1:2 La legge finanziarie 2007 (296/06 art.1 comma 605, lettera b) e la legge del 2008 ore (244/07 art2, commi 413/414) e il Decreto sugli organici , trasmesso attraverso la CM n.19/08 hanno abrogato il criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di sostegno ( 1 insegnante ogni 138 alunni), individuando un nuovo parametro che, a livello nazionale, non può superare il rapporto medio di un insegnante ogni due alunni con disabilità. Sentenza 80/2010 La sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale ha riaffermato il diritto di deroga per gli alunni certificati in situazione di gravità (riconosciuto dalla Legge 499/97 e negato dalla L. 244/2007, artt. 413 e 414 ). Un diritto riaffermato dal Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, art. 9, comma 15 e art. 10, comma 2) e del 2011 DF-PEI-PDF (Decreto Legge 98/2011 convertito nella legge 111/2011, art. 19 comma 11: «fermo restando che e' possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica» La famiglia DEVE ASSICURARSI che le ore di sostegno necessarie siano segnalate sul P.E.I. del precedente anno scolastico affinché il diritto di studio dell’alunno sia tutelato. Su questa sentenza si basano i numerosi ricorsi che le famiglie presentano ogni anno per ottenere le ore necessarie per garantire tale diritto.
  • 12. sostegno percorsi NORMATIVA Normativa relativa all’insegnante di sostegno e ore di sostegno L’insegnante di sostegno non può sostituire insegnanti curriculari, qualora sia presente alunno con disabilità, per il principio di contitolarità. (previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992) In caso sia assente il docente della classe nell'ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. (Linee guida, parte Terza, paragrafo 1.3; direttiva USR Puglia 01/09/2008, direttiva USR Sicilia 08/01/2009; nota Ministeriale n. 9839 dell’ 8/10/2010) ore L’insegnante di sostegno può essere sostituito su richiesta della famiglia qualora non avesse le competenze per aiutare l’alunno con disabilità, o il rapporto alunno – insegnante non fosse positivo; la famiglia può chiederne la sostituzione al DS, secondo la sentenza del Consiglio di Stato 245/2001 Il DS chiede autorizzazione alll’USR Nel caso di assenza del docente di sostegno non è possibile ricorrere alla sua sostituzione né da parte dell’insegnante della classe, né da altro docente dell’istituto e va sostituito, non appena assente, nominando subito, anche per DF-PEI-PDF supplenze brevi inferiori ai cinque giorni nella scuola primaria ed a quindici nella scuola secondaria di 1° grado, il supplente con la specializzazione e, solo in mancanza di docenti con il titolo, si può ricorrere a supplenti senza titolo. (nota del 25 agosto 2009 Prot. n. AOODGPER. 12360 sulle istruzioni del conferimento delle supplenze, conferma e chiarisce che l'insegnante di sostegno non è intercambiabile; sentenza della Corte dei Conti n. 59/04 e nota ministerialedel 5/10/2009 n. 14991)
  • 13. sostegno percorsi normativa ORE INSUFFICIENTI…CHE FARE? 1.Incontro con DS per capire motivazione della mancata assegnazione di ore. E’ assolutamente illecito ridurre ore di sostegno a causa della mancanza di risorse economiche/tagli da parte dello Stato. Le ore devono essere definite in base alle effettive esigenze dell’alunno e devono essere richieste in base alle ore indicate sul PEI e, nel caso di prima iscrizione scolastica, sulla DF e certificazione di alunno con disabilità ORE 2. Inviare lettera di diffida al DS, nella quale si invita il Ds a provvedere all’assegnazione delle ore di sostegno in deroga con rapporto 1 :1 sulla base delle effettive esigenze dell’alunno. Qualora vi sia mancata risposta si ricorre al punto n.3 3. Invio richiesta di documentazione al DS per eventuale Ricorso : a. Copia dell’ultima certificazione scolastica (ex D.P.C.M. 185/06) recante l’accertamento della necessità dell’insegnante specializzato b. Copia dell’ultimo Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) c. Copia dell’ultimo Profilo Dinamico Funzionale d. copia Diagnosi Funzionale DF-PEI-PDF e. Copia verbale del GLHO con richiesta, per l’alunno/a, di un insegnante in rapporto 1:1 richieste di ore in deroga f. Copia della richiesta, da parte dell’Istituto Scolastico nei confronti dell’Ufficio Scolastico Territoriale, delle ore di sostegno per il corrente anno scolastico. g. Copia del provvedimento inviato dall’Ufficio Scolastico Provinciale all’Istituto Scolastico delle ore di sostegno assegnate per l'anno scolastico in corso. h. Copia del Provvedimento dell’Istituto Scolastico di assegnazione delle ore di sostegno didattico all’alunno/a.
  • 14. sostegno percorsi normativa ORE INSUFFICIENTI…CHE FARE? Le lettere devono essere protocollate in duplice copia, in modo tale da averne copia/ traccia. Il protocollare un documento prevede che la scuola risponda entro 30 giorni dalla presentazione. Indicare sulla lettera il riferimento all’ art 22 della Legge della trasparenza degli atti ORE amministrativi pubblici 241/90 (“al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi”) DF-PEI-PDF
  • 15. sostegno RICORSO T.A.R. percorsi La famiglia può presentare ricorso, rivolgendosi ad un avvocato con esperienza di normativa diritto scolastico, seguendo due strade: - Ricorso al T.A.R. Tribunale amministrativi regionale - Ricorso al Tribunale ordinario ore Il T.A.R. è un organo di giurisdizione amministrativa e ha sede nel capoluogo regionale. n caso di Ricorso ,per mancata attribuzione di ore di sostegno, si impugna l'assegnazione del numero di ore insufficienti, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, si accerta il diritto al riconoscimento di un particolare numero di ore di insegnamento di sostegno ( art 3 comma 3 104/96), e infine si ordina al Ministero di assegnare le ore corrette all'alunno TEMPISTICA Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato entro DF-PEI-PDF sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione, ove prevista per legge, o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta. Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR. Le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive
  • 16. sostegno RICORSO T.A.R. percorsi È importante chela famiglia ricordi all’avvocato di richiedere la validità del normativa provvedimento amministrativo per tutti gli anni in cui l’alunno/a frequenterà le scuole. È infine fondamentale che sia richiesto il numero di ore adeguato ad ogni caso, facendo attenzione a quanto indicato nel PEI: quest’ultimo potrebbe riportare un ore numero di ore insufficiente e, in tal caso, non deve essere il riferimento per la richiesta al Tribunale, pena il riconoscimento di quel numero Nel caso si sia firmato un PEI che riporta un numero di ore insufficiente, si consiglia di indirizzare al Dirigente Scolastico, facendolo protocollare, il seguente scritto: “Si ritiene corretto precisare che le firme di noi genitori apposte al P.E.I confermano la presa visione del progetto presentato dai docenti, non la condivisione per l'assegnazione delle ore di sostegno ministeriale.” Costi. Per quanto concerne i costi, i ricorsi diretti ad ottenere l’assegnazione di insegnanti di DF-PEI-PDF sostegno agli alunni diversamente abili, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono esentati dal pagamento del contributo unificato dal 12 novembre 2013 ad opera dell’art. 17, comma 8-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca” convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128 che ha modificato l’art. 10, comma 1, del D. P.R. 30 maggio 2002 n. 115).
  • 17. sostegno RICORSO al TRIBUNALE ORDINARIO percorsi Per il riconoscimento delle ore di sostegno si può ricorre anche al Tribunale normativa Ordinario, ai sensi della Legge 67/2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”. Questo tipo di ricorso ha visto nella sentenza del 10 gennaio 2011 una pronuncia che ha di fatto aperto un’importante via per i diritto degli allievi con disabilità: ore ha infatti dichiarato la natura discriminatoria della inadeguata assegnazione delle ore di sostegno. Competente per territorio è il Giudice del domicilio del ricorrente, mentre nel ricorso al TAR il tribunale è ubicato nel capoluogo della regione. Questo tipo di ricorso, analogamente a quello rivolto al TAR, deve essere attentamente valutato da persone esperte in diritto scolastico e antidiscriminatorio. I riferimenti legislativi su cui si basa l’approccio antidiscriminatorio sono: DF-PEI-PDF • Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dallo Stato italiano con Legge 3 marzo 2009, n. 18 • Diritto Comunitario • Principio di uguaglianza – Art. 3 della Costituzione Italiana • Legge 67/2006
  • 18. sostegno percorsi normativa Diagnosi funzionale (D.F.) Cosa e’ Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap (D.P.R. 24/02/1994). Non sono ancora presenti i decreti attuativi in merito al documento d’Intesa Stato regioni del 2008 che prevede che la DF si debba basare sui criteri che del modello ICF Individua ore •l'insieme delle disabilità e delle difficoltà, determinate dalla compromissione o indotte da modelli ed atteggiamenti culturali e sociali; •il quadro delle capacità (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali,..); •una capacità prospettica verso il futuro che metta in evidenza le potenzialità di sviluppo per ciascun soggetto , fondamentale e significativa per il successivo intervento educativo. Chi la redige Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso A.S.L.. o in regime di DF convenzione con la medesima. Quando Formularla La D.F. è formulata al momento in cui il soggetto in situazione di handicap accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/92. La famiglia deve portarla a scuola e chiedere di organizzare un incontro al quale partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto di integrazione: insegnanti di classe e di sostegno, AeC, genitori dell'alunno in situazione di handicap.(C.M.258/83) e NPI.
  • 19. sostegno percorsi normativa Diagnosi funzionale (D.F.) Aree di valutazione La D.F. è strutturata per AREE deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti: •cognitivo,: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze; •affettivo-relazionale: livello di autostima e rapporto con gli altri; •linguistico: comprensione, produzione e linguaggi alternativi; ore •sensoriale: tipo e grado di deficit con particolare riguardo alla vista, all'udito e al tatto; •motorio-prassico: motricità globale e motricità fine; •neuro-psicologico: memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale; •autonomia personale e sociale. Finalità La D.F. serve a concretizzare quali processi di apprendimento possono essere utilizzati da persone con problemi cognitivi e/o relazionali, quali strategie sono presenti, le abilità compromesse o residue, le potenzialità ed i livelli di sviluppo. DF Validità La DF deve essere redatta entro il 30 luglio dell’anno scolastico precedente (preferibile poterla consegnare all’Istituto scolastico nel mesi di febbraio e marzo) e può sempre essere aggiornata (DPCM 185/06 art3 comma1 e legge 333/01 art4 comma 1 e 2)
  • 20. sostegno percorsi normativa P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5) ore Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il P.E.I. sulla base dei dati RILEVATI dalla D.F e dal Profilo Dinamico Funzionale. Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). La sua strutturazione viene strutturata in base ai progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione PEI finalizzata tra scuola ed extrascolastici . Finalità E’ un progetto nel quale si crea un percorso che ha come scopo la possibilità di far raggiungere all’alunno un buon grado di autonomia in ambito motorio, cognitivo, comunicativo ed espressivo, dando anche la possibilità di utilizzare strumenti compensativi e dispensativi.
  • 21. sostegno percorsi normativa P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato Chi lo redige? E’ redatto congiuntamente dagli operatori dell' A.S.L., gli operatori addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). Possono parteciparvi anche gli specialisti di strutture ore extrascolastiche che partecipano all’educazione dell’alunno. Gli obiettivi, le modalità e i tempi per raggiungerli devono essere valutati e condivisi tra queste figure. Pertanto è un documento da delegare in esclusiva all'insegnante di sostegno. Tempistica Dopo un periodo iniziale di osservazione dell'alunno in situazione di handicap, generalmente entro 2 mesi dall’inizio dell’anno scolastico, viene elaborato il P.E.I. PEI Deve essere verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale in sede di GLHO (D.P.R. 24/02/1994 - art.6). Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, viene trasmesso alla nuova scuola.
  • 22. sostegno percorsi normativa P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato Contenuto Il P.E.I. ,partendo dai dati forniti dal PDF, specifica gli interventi didattico educativi che verranno attuati nel corso dell’anno, integrandoli alla programmazione della classe. ore PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE • descrizione del livello di partenza • definizione del curricolo • finalità e obiettivi didattici • contenuti (per ciascuna disciplina), oltre agli obiettivi disciplinari, le modalità e le strategie didattiche attuate • Risorse umane e strumentali (sussidi, tecnologia ) • Tempi • le modalità per le verifiche e i criteri di valutazione PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA PEI • modalità di coinvolgimento della famiglia • raccordo per gli interventi educativi • Attività extracurricolari • Eventuali modalità di intervento in caso di emergenza • Riferimenti utili (nr di telefono o altro)
  • 23. sostegno percorsi normativa P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato IMPORTANTE: segnalare sul PEI le ore di sostegno richieste dal DS all’UST e le ore assegnate all’alunno E’ essenziale per la RICHIESTA DELLE ORE DI SOSTEGNO AGGIUNTIVE secondo le effettive esigenze rilevate di ciascun alunno e per la riduzione del numero di alunni per classe (L.n.296/06 art.1, lettera b e L. n. 244/07, art.2 commi 413/414) ore Verifiche Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori scolastici (insegnanti di classe, insegnante di sostegno, insegnante psicopedagogista), gli operatori dei servizi dell' U.L.S.S. ed i genitori dell'alunno (D.P.R. 24/02/1994 – ART.6). La programmazione viene concordata in sede di GLHO. IL PEI è personalizzato in relazione alle potenzialità dell’alunno (L.104/92, art 16 commi 1 e 2) PEI Per scuola primaria e secondaria di I grado: a.Se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sono stati raggiunti consegue un Titolo legale di studio b. in caso contrario attestati di verificazione dei crediti formativi.
  • 24. sostegno percorsi normativa P.D.F. – Profilo Dinamico Funzionale Sebbene l’intesa Stato-Regioni del 2008 abbia fatto confluire il PDF nella DF, alcune regioni hanno successivamente regolamentato il PDF sulla linea dei dettami precedenti. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei ore tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). ( DPR 24/2/94) Chi lo redige? Il profilo dinamico funzionale viene redato unità multidisciplinare dell'U.L.S.S., in collaborazione con il personale insegnante e i famigliari o gli esercenti la potestà parentale. (D.P.R. 24/2/94). Per la prima stesura o l'aggiornamento del P.D.F. devono essere organizzati opportuni incontri interprofessionali per ogni alunno, durante l'anno scolastico interessato. Tempistica Il P.D.F. viene aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, PDF della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione medio-superiore (L.104/92; D.L.297/94). In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
  • 25. sostegno percorsi normativa Finalità è utile ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato- P.E.I. (o personalizzato - P.E.P) Il Profilo descrive ed evidenzia: - i livelli di funzionalità nelle varie aree in cui il soggetto esprime la sua identità; ore - le dinamiche relazionali e i rapporti interpersonali; - gli apprendimenti riferiti a diversi ambiti di conoscenza e rapportati alle effettive occasioni/situazioni di esperienza; - il quadro evolutivo e i potenziali di sviluppo, elementi indispensabili per promuovere una progettazione in chiave educativa, piuttosto che riabilitativa Utile quindi per le insegnanti per: - Calibrare gli obiettivi e i relativi sotto obiettivi in modo adeguato alle potenzialità dell'alunno ; PDF - adottare metodologie didattiche alternative e strumenti più idonei alle capacità possedute dal soggetto; - programmare percorsi e interventi che sfruttino le abilità e potenzialità evidenziate nel profilo dinamico funzionale, ed utilizzando canali diversi anche vicarianti ai fini di un maggior successo.
  • 26. sostegno percorsi normativa Cosa comprende? 3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente: a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività; b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri: ore b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse; b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori; b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati; b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi; PDF b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile; b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate; b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale; b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale; b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età prescolare, scolare
  • 27. Bibliositografia http://www.istruzione.lombardia.gov.it/ ( ufficio Scolastico per la Lombardia) http://www.gazzettaufficiale.it/ http://www.istruzione.it/ sito ufficiale MIUR Linee guida per integrazione alunni con disabilità http://www.aslmonzabrianza.it/it http://www.coordown.it/www/ http://wwwwww..eeddssccuuoollaa..iitt// http://www.integrazionescolastica.it/ http://www.handylex.org/ http://www.disabili.com/ http://www.contrattoscuola.it/c4_a28.html http://aipd.it/ Protocollo d’intesa integrazione alunno con disabilità ASL Provincia Monza e Brianza www.camera.it http://www.contrattoscuola.it http://www.altalex.com hhttttpp::////wwwwww..ssttaattoorreeggiioonnii..iitt http://www.giustizia-amministrativa.it/ Documento rilasciato con licenza Creative Commons NC SA Silvia Biella Giovanni Barin Associazione Genitori Tosti in Tutti i Posti ONLUS www.genitoritosti.it