Percorso per le famiglie per informarsi sul sostegno scolastico per gli studenti con disabilità: l'insegnante di sostegno, le ore insufficienti, il ricorso al TAR o al tribunale ordinario, i documenti essenziali.
Percorso per i genitori sul sostegno scolastico 09.2014 pdf
1. Percorsi per i genitori:
SOSTEGNO SCOLASTICO
1. ORIENTARE i genitori nel percorso ccoommpplleessssoo ppeerr ootttteenneerree iill
sostegno scolastico per l’alunno con disabilità CERTIFICATA
secondo la legge 104/92
2. CONOSCERE la normativa che regola il sostegno
3. CONOSCERE e CAPIRE la funzione degli strumenti di inclusione
scolastica
4. CONSAPEVOLEZZA e INFORMAZIONE per affrontare un eventuale
ricorso per ore di sostengo
3. SOSTEGNO
percorsi
normativa
Sostegno scolastico ed educativo
Alunno con disabilità certificata (legge 104/92 – D.P.C.M. 185/06)
La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno
con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione.
Normativa a tutela alunno con disabilità
ore
Legge 104/92 (Art. 12 – 16)
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate
D.P.C.M. 185/06
Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno
come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
DPR 24/02/1994
DF-PEI-PDF
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Legge 67/2006
("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni«)
4. sostegno
PERCORSI
normativa
Famiglia Comune
ore
Percorsi per l’inclusione scolastica
DF-PEI-PDF Ufficio Scolastico
Provinciale/
Regionale
Scuola/DS
5. sostegno
PERCORSI
normativa
FAMIGLIA
documentazione necessaria per richiesta del sostegno e assistente
educativo
L'handicap è valutato da
una Commissione operante presso
ogni Azienda Asl che stabilisce la
gravità ( art3 comma 1 o comma 3)
ore
Il collegio di accertamento redige e rilascia la
“Certificazione di accertamento della situazione di
alunno portatore di handicap ai fini della presa in
carico per l’integrazione scolastica (ai sensi del
D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185)
Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare
composta dal medico specialista nella patologia
DF-PEI-PDF
segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria
infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli
operatori sociali in servizio presso l‘A.S.L. o in
regime di convenzione con la medesima
P.E.I. Art.5 DPR24/2/94
Elaborato in sede GLHO nel quale viene stabilito
il numero di ore da richiedere secondo le
effettive esigenze dell’alunno
6. sostegno
PERCORSI
normativa
Dirigente scolastico
deve attivare la richiesta per il sostegno all’UST e figura educativa
1. Controlla che nel fascicolo dell’alunno siano presenti:
Diagnosi Funzionale
Verbale di accertamento di alunno con handicap ( ex D.P.C.M. 185/06)
2. Raccoglie la richiesta di ore di sostegno ed figura educativa proveniente dai
ore
singoli GLHO segnalate sul PEI e sulla relazione finale.
3. Convoca il GLI per aggiornare la situazione e ricevere proposte/segnalazioni
4. Formula le richieste di ore di sostegno «dopo un’attenta valutazione delle
effettive esigenze»
che, come stabilito dall’articolo 1, comma 605, lettera b della Legge 296/96,
risultano dalla Diagnosi Funzionale e dal PEI (Piano Educativo Individualizzato).
4. Attraverso sistema Dad@ aggiorna i dati presenti nel sistema con l’inserimento
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delle nuove certificazioni , degli alunni con disabilità già presenti nella scuola dei
trasferimenti/ritiri di alunni in funzione di eventuali ulteriori assegnazioni di risorse
di sostegno.
7. sostegno
PERCORSI
normativa
Dirigente scolastico
deve attivare la richiesta per il sostegno all’UST e figura educativa
5. Formula la richiesta di personale educativo assistenziale, per l’anno scolastico
successivo, alle competenti amministrazioni comunali e provinciali (La richiesta
consiste in un una relazione che dichiara il ruolo del personale educativo assistenziale,
necessario per l’integrazione di ciascun alunno in situazione di handicap, che frequenterà la
scuola nell’anno scolastico successivo. Documenti da allegare: "Certificazioni ai sensi
dell’art. 3 della legge 104/92", i Fogli Informazione, le "Griglie per la richiesta di personale"
presentate anche all’Amministrazione Scolastica (regionale) Provinciale per gli atti di sua
ore
competenza)
Il sostegno scolastico è assegnato dall’UST/USP all’istituto, il cui
dirigente, sentito il G.L.I./G.L.H. di istituto, ne disporrà
l’assegnazione alle classi, in ragione delle specifiche situazioni di
disabilità.
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Ia figura dell’AeC è assegnata dal comune o Provincia all’alunno
(ad personam)
8. sostegno
PERCORSI
normativa
USR/ UST
Ufficio integrazione alunni con disabilità
Riceve documentazione dagli Istituti scolastici relativa a:
dati di ogni singolo alunno in situazione di handicap, suddivisi per plessi
scolastici e con il numero di ore/posti richiesti dal dirigente
Dati degli alunni con nuova segnalazione o con variazione della diagnosi
ore
Relazione della situazione scolastica in merito al numero di classi presenti in
Istituto.
Il G.L.H. provinciale esamina la documentazione e procede alla proposta di
assegnazione del numero di ore per ogni singolo Istituto, suddiviso per
ordine di scuola, utilizzando criteri stabiliti dal GLIP
In generale i criteri si presentano nel seguente modo:
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I posti sono assegnati all’istituto scolastico ed il dirigente sulla base della richiesta
iniziale e dei
posti attribuiti, stabilisce le ore per ogni classe dove sono inseriti alunni con
disabilità;
Le risorse saranno assegnate alle scuole, a seguito delle risorse assegnate
dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’anno scolastico.
OGNI UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE e REGIONALE UTILIZZA DEI CRITERI DI
ASSEGNAZIONE PERSONALI
9. sostegno
PERCORSI
normativa
Riceve richiesta della figura educativa da parte del DS
Controlla ed esamina Documentazione necessaria per avviare richiesta
ore
educatore scolastico:
Diagnosi funzionale
certificazione ex DPCM 185/06
altra documentazione che il DS ritiene indispensabile.
Svolge una prima valutazione della richiesta e una prima ipotesi di
intervento
Definisce il Progetto Personalizzato e le ore di intervento settimanali e sulla
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base dei bisogni rilevati e delle risorse disponibili.
procede alla comunicazione delle ore alle scuole richiedenti.
La durata del progetto è per tutto l’anno scolastico, al termine del quale si
valuterà se proseguire o concludere l’intervento.
10. sostegno
percorsi
NORMATIVA
Normativa relativa all’insegnante di sostegno e ore di sostegno
La figura dell’insegnante di sostegno è prevista nella scuola d’ogni ordine e grado
secondo la normativa nella legge 104/92 art 13
Istituita giuridicamente con il DPR 970/1975, e definita «insegnante specialista» con la
L. 517/77, in quanto fornita di formazione specifica, che, insieme ai docenti
curricolari definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità,
facendo riferimento al Piano Educativo Individualizzato
ore
L'organico di sostegno è assegnato considerando la certificazione dell'alunno in
situazione di disabilità ( DPCM 185/06)) e delle effettive esigenze rilevate attraverso
una documentazione personale e individualizzata ( Diagnosi funzionale) elaborata
dall'equipe multidisciplinare (UONPIA o enti convenzionati/accreditati) che ha in
carico l'alunno e dal Gruppo di Lavoro Handicap Operativo della scuola (P.D.F. e
P.E.I.), come previsto dalla Legge 104, art. 12, c. 5 e D.P.R. 24/2/1994 artt. 3-5 e
ribadito dalla Legge 122/10, art. 10, comma 5.
Le ore di insegnamento sono differentemente distribuite nei vari ordini si scuola
( riferimento a ore insegnamento scolastico art 28 CCNL)
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SCUOLA DELL’INFANZIA: 25 ore
SCUOLA PRIMARIA: 24 ore
SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO: 18 ore
ALUNNO senza precedente esperienza scolastica: per la richiesta delle ore il DS fa
riferimento alla Diagnosi funzionale e la certificazione di alunno con disabilità, ove
vengono segnalate la necessità
di una figura di sostegno didattica ed educativa.
Tale documento deve essere redatto entro il 30 luglio dell’anno scolastico
precedente.
11. sostegno
percorsi
NORMATIVA
Normativa relativa all’insegnante di sostegno e ore di sostegno
ALUNNO con esperienza scolastica : prima dell’avvio dell’anno scolastico la
FAMIGLIA deve CONTATTARE il DS per informarsi su quante ore sono state assegnate
al proprio figlio ( fine agosto, primi di settembre) , in base a ciò che è stato deciso in
sede dell’ultimo GLHO e indicato sul P.E.I.
Insegnante di sostegno in rapporto 1:2
La legge finanziarie 2007 (296/06 art.1 comma 605, lettera b) e la legge del 2008
ore
(244/07 art2, commi 413/414) e il Decreto sugli organici , trasmesso attraverso la CM
n.19/08 hanno abrogato il criterio per la formazione dell’organico di diritto dei posti di
sostegno ( 1 insegnante ogni 138 alunni), individuando un nuovo parametro che, a
livello nazionale, non può superare il rapporto medio di un insegnante ogni due
alunni con disabilità.
Sentenza 80/2010
La sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale ha riaffermato il diritto di deroga per
gli alunni certificati in situazione di gravità (riconosciuto dalla Legge 499/97 e negato
dalla L. 244/2007, artt. 413 e 414 ). Un diritto riaffermato dal Decreto Legge 78/2010
convertito nella Legge 122/2010, art. 9, comma 15 e art. 10, comma 2) e del 2011
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(Decreto Legge 98/2011 convertito nella legge 111/2011, art. 19 comma 11: «fermo
restando che e' possibile istituire posti in deroga, allorché si renda
necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica»
La famiglia DEVE ASSICURARSI che le ore di sostegno necessarie siano
segnalate sul P.E.I. del precedente anno scolastico affinché il diritto di studio
dell’alunno sia tutelato.
Su questa sentenza si basano i numerosi ricorsi che le famiglie presentano ogni anno
per ottenere le ore necessarie per garantire tale diritto.
12. sostegno
percorsi
NORMATIVA
Normativa relativa all’insegnante di sostegno e ore di sostegno
L’insegnante di sostegno non può sostituire insegnanti curriculari, qualora sia
presente alunno con disabilità, per il principio di contitolarità. (previsto dall'art. 13 comma
6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992)
In caso sia assente il docente della classe nell'ora della contitolarità, il docente di
sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione.
(Linee guida, parte Terza, paragrafo 1.3; direttiva USR Puglia 01/09/2008, direttiva
USR Sicilia 08/01/2009; nota Ministeriale n. 9839 dell’ 8/10/2010)
ore
L’insegnante di sostegno può essere sostituito su richiesta della famiglia qualora non
avesse le competenze per aiutare l’alunno con disabilità, o il rapporto alunno –
insegnante non fosse positivo; la famiglia può chiederne la sostituzione al DS,
secondo la sentenza del Consiglio di Stato 245/2001
Il DS chiede autorizzazione alll’USR
Nel caso di assenza del docente di sostegno non è possibile ricorrere alla sua
sostituzione né da parte dell’insegnante della classe, né da altro docente
dell’istituto e va sostituito, non appena assente, nominando subito, anche per
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supplenze brevi inferiori ai cinque giorni nella scuola primaria ed a quindici nella
scuola secondaria di 1° grado, il supplente con la specializzazione e, solo in
mancanza di docenti con il titolo, si può ricorrere a supplenti senza titolo. (nota del 25
agosto 2009 Prot. n. AOODGPER. 12360 sulle istruzioni del conferimento delle supplenze, conferma
e chiarisce che l'insegnante di sostegno non è intercambiabile; sentenza della Corte dei Conti n.
59/04 e nota ministerialedel 5/10/2009 n. 14991)
13. sostegno
percorsi
normativa
ORE INSUFFICIENTI…CHE FARE?
1.Incontro con DS per capire motivazione della mancata assegnazione di
ore.
E’ assolutamente illecito ridurre ore di sostegno a causa della mancanza di risorse
economiche/tagli da parte dello Stato.
Le ore devono essere definite in base alle effettive esigenze dell’alunno e devono
essere richieste in base alle ore indicate sul PEI e, nel caso di prima iscrizione
scolastica, sulla DF e certificazione di alunno con disabilità
ORE
2. Inviare lettera di diffida al DS, nella quale si invita il Ds a provvedere
all’assegnazione delle ore di sostegno in deroga con rapporto 1 :1 sulla base delle
effettive esigenze dell’alunno. Qualora vi sia mancata risposta si ricorre al punto n.3
3. Invio richiesta di documentazione al DS per eventuale Ricorso :
a. Copia dell’ultima certificazione scolastica (ex D.P.C.M. 185/06) recante
l’accertamento della necessità dell’insegnante specializzato
b. Copia dell’ultimo Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)
c. Copia dell’ultimo Profilo Dinamico Funzionale
d. copia Diagnosi Funzionale
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e. Copia verbale del GLHO con richiesta, per l’alunno/a, di un insegnante in
rapporto 1:1 richieste di ore in deroga
f. Copia della richiesta, da parte dell’Istituto Scolastico nei confronti dell’Ufficio
Scolastico Territoriale, delle ore di sostegno per il corrente anno scolastico.
g. Copia del provvedimento inviato dall’Ufficio Scolastico Provinciale all’Istituto
Scolastico delle ore di sostegno assegnate per l'anno scolastico in corso.
h. Copia del Provvedimento dell’Istituto Scolastico di assegnazione delle ore di
sostegno didattico all’alunno/a.
14. sostegno
percorsi
normativa
ORE INSUFFICIENTI…CHE FARE?
Le lettere devono essere protocollate in duplice copia, in modo tale da averne
copia/ traccia.
Il protocollare un documento prevede che la scuola risponda entro 30 giorni dalla
presentazione.
Indicare sulla lettera il riferimento all’ art 22 della Legge della trasparenza degli atti
ORE
amministrativi pubblici 241/90 (“al fine di assicurare la trasparenza dell’attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi
abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi”)
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15. sostegno
RICORSO T.A.R.
percorsi La famiglia può presentare ricorso, rivolgendosi ad un avvocato con esperienza di
normativa
diritto scolastico, seguendo due strade:
- Ricorso al T.A.R. Tribunale amministrativi regionale
- Ricorso al Tribunale ordinario
ore
Il T.A.R. è un organo di giurisdizione amministrativa e ha sede nel capoluogo
regionale.
n caso di Ricorso ,per mancata attribuzione di ore di sostegno, si impugna
l'assegnazione del numero di ore insufficienti, secondo la procedura prevista dalla
normativa vigente, si accerta il diritto al riconoscimento di un particolare numero di
ore di insegnamento di sostegno ( art 3 comma 3 104/96), e infine si ordina al
Ministero di assegnare le ore corrette all'alunno
TEMPISTICA
Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e
ad almeno uno dei controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato entro
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sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione, ove prevista per
legge, o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta.
Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove
delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve
essere depositato presso la segreteria del TAR.
Le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive
16. sostegno
RICORSO T.A.R.
percorsi È importante chela famiglia ricordi all’avvocato di richiedere la validità del
normativa
provvedimento amministrativo per tutti gli anni in cui l’alunno/a frequenterà le scuole.
È infine fondamentale che sia richiesto il numero di ore adeguato ad ogni caso,
facendo attenzione a quanto indicato nel PEI: quest’ultimo potrebbe riportare un
ore
numero di ore insufficiente e, in tal caso, non deve essere il riferimento per la richiesta
al Tribunale, pena il riconoscimento di quel numero
Nel caso si sia firmato un PEI che riporta un numero di ore insufficiente, si consiglia di
indirizzare al Dirigente Scolastico, facendolo protocollare, il seguente scritto:
“Si ritiene corretto precisare che le firme di noi genitori apposte al P.E.I confermano la
presa visione del progetto presentato dai docenti, non la condivisione per
l'assegnazione delle ore di sostegno ministeriale.”
Costi.
Per quanto concerne i costi, i ricorsi diretti ad ottenere l’assegnazione di insegnanti di
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sostegno agli alunni diversamente abili, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992 n. 104, sono esentati dal pagamento del contributo unificato dal 12
novembre 2013 ad opera dell’art. 17, comma 8-bis, del decreto legge 12 settembre
2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca” convertito in
legge 8 novembre 2013, n. 128 che ha modificato l’art. 10, comma 1, del D. P.R. 30
maggio 2002 n. 115).
17. sostegno
RICORSO al TRIBUNALE ORDINARIO
percorsi Per il riconoscimento delle ore di sostegno si può ricorre anche al Tribunale
normativa
Ordinario, ai sensi della Legge 67/2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità vittime di discriminazioni”.
Questo tipo di ricorso ha visto nella sentenza del 10 gennaio 2011 una pronuncia
che ha di fatto aperto un’importante via per i diritto degli allievi con disabilità:
ore
ha infatti dichiarato la natura discriminatoria della inadeguata assegnazione
delle ore di sostegno.
Competente per territorio è il Giudice del domicilio del ricorrente, mentre nel
ricorso al TAR il tribunale è ubicato nel capoluogo della regione.
Questo tipo di ricorso, analogamente a quello rivolto al TAR, deve essere
attentamente valutato da persone esperte in diritto scolastico e
antidiscriminatorio.
I riferimenti legislativi su cui si basa l’approccio antidiscriminatorio sono:
DF-PEI-PDF
• Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata
dallo Stato italiano con Legge 3 marzo 2009, n. 18
• Diritto Comunitario
• Principio di uguaglianza – Art. 3 della Costituzione Italiana
• Legge 67/2006
18. sostegno
percorsi
normativa
Diagnosi funzionale (D.F.)
Cosa e’
Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione
funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap (D.P.R.
24/02/1994). Non sono ancora presenti i decreti attuativi in merito al documento
d’Intesa Stato regioni del 2008 che prevede che la DF si debba basare sui criteri che
del modello ICF
Individua
ore
•l'insieme delle disabilità e delle difficoltà, determinate dalla compromissione o
indotte da modelli ed atteggiamenti culturali e sociali;
•il quadro delle capacità (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali,..);
•una capacità prospettica verso il futuro che metta in evidenza le potenzialità di
sviluppo per ciascun soggetto , fondamentale e significativa per il successivo
intervento educativo.
Chi la redige
Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella
patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della
riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso A.S.L.. o in regime di
DF
convenzione con la medesima.
Quando Formularla
La D.F. è formulata al momento in cui il soggetto in situazione di handicap accede
alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della
Legge 104/92.
La famiglia deve portarla a scuola e chiedere di organizzare un incontro al quale
partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto di integrazione: insegnanti di
classe e di sostegno, AeC, genitori dell'alunno in situazione di handicap.(C.M.258/83)
e NPI.
19. sostegno
percorsi
normativa
Diagnosi funzionale (D.F.)
Aree di valutazione
La D.F. è strutturata per AREE deve tenere particolarmente conto delle
potenzialità registrabili in ordine ai
seguenti aspetti:
•cognitivo,: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle
competenze;
•affettivo-relazionale: livello di autostima e rapporto con gli altri;
•linguistico: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
ore
•sensoriale: tipo e grado di deficit con particolare riguardo alla vista, all'udito e al
tatto;
•motorio-prassico: motricità globale e motricità fine;
•neuro-psicologico: memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale;
•autonomia personale e sociale.
Finalità
La D.F. serve a concretizzare quali processi di apprendimento possono essere
utilizzati da persone con problemi cognitivi e/o relazionali, quali strategie sono
presenti, le abilità compromesse o residue, le potenzialità ed i livelli di sviluppo.
DF
Validità
La DF deve essere redatta entro il 30 luglio dell’anno scolastico precedente
(preferibile poterla consegnare all’Istituto scolastico nel mesi di febbraio e marzo) e
può sempre essere aggiornata
(DPCM 185/06 art3 comma1 e legge 333/01 art4 comma 1 e 2)
20. sostegno
percorsi
normativa
P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti
gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di
handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto
all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge
104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5)
ore
Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il P.E.I.
sulla base dei dati RILEVATI dalla D.F e dal Profilo Dinamico Funzionale.
Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla
redazione conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso,
alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili
(D.P.R. 24/02/1994 - art.5). La sua strutturazione viene strutturata in base ai progetti
di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione
PEI
finalizzata tra scuola ed extrascolastici .
Finalità
E’ un progetto nel quale si crea un percorso che ha come scopo la possibilità di far
raggiungere all’alunno un buon grado di autonomia in ambito motorio, cognitivo,
comunicativo ed espressivo, dando anche la possibilità di utilizzare strumenti
compensativi e dispensativi.
21. sostegno
percorsi
normativa
P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato
Chi lo redige?
E’ redatto congiuntamente dagli operatori dell' A.S.L., gli operatori addetti
all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente,
dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia (D.P.R.
24/02/1994 - art.5). Possono parteciparvi anche gli specialisti di strutture
ore
extrascolastiche che partecipano all’educazione dell’alunno.
Gli obiettivi, le modalità e i tempi per raggiungerli devono essere valutati e condivisi
tra queste figure. Pertanto è un documento da delegare in esclusiva all'insegnante
di sostegno.
Tempistica
Dopo un periodo iniziale di osservazione dell'alunno in situazione di handicap,
generalmente entro 2 mesi dall’inizio dell’anno scolastico, viene elaborato il P.E.I.
PEI
Deve essere verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale in sede di GLHO
(D.P.R. 24/02/1994 - art.6). Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, viene trasmesso
alla nuova scuola.
22. sostegno
percorsi
normativa
P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato
Contenuto
Il P.E.I. ,partendo dai dati forniti dal PDF, specifica gli interventi didattico educativi
che verranno attuati nel corso dell’anno, integrandoli alla programmazione della
classe.
ore
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE
• descrizione del livello di partenza
• definizione del curricolo
• finalità e obiettivi didattici
• contenuti (per ciascuna disciplina), oltre agli obiettivi disciplinari, le modalità e
le strategie didattiche attuate
• Risorse umane e strumentali (sussidi, tecnologia )
• Tempi
• le modalità per le verifiche e i criteri di valutazione
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
PEI
• modalità di coinvolgimento della famiglia
• raccordo per gli interventi educativi
• Attività extracurricolari
• Eventuali modalità di intervento in caso di emergenza
• Riferimenti utili (nr di telefono o altro)
23. sostegno
percorsi
normativa
P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato
IMPORTANTE: segnalare sul PEI le ore di sostegno richieste dal DS all’UST e le ore
assegnate all’alunno
E’ essenziale per la RICHIESTA DELLE ORE DI SOSTEGNO AGGIUNTIVE secondo le
effettive esigenze rilevate di ciascun alunno e per la riduzione del numero di alunni
per classe (L.n.296/06 art.1, lettera b e L. n. 244/07, art.2 commi 413/414)
ore
Verifiche
Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori scolastici (insegnanti di classe,
insegnante di sostegno, insegnante psicopedagogista), gli operatori dei servizi
dell' U.L.S.S. ed i genitori dell'alunno (D.P.R. 24/02/1994 – ART.6).
La programmazione viene concordata in sede di GLHO.
IL PEI è personalizzato in relazione alle potenzialità dell’alunno (L.104/92, art 16
commi 1 e 2)
PEI
Per scuola primaria e secondaria di I grado:
a.Se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento
sono stati raggiunti consegue un
Titolo legale di studio
b. in caso contrario attestati di verificazione dei crediti formativi.
24. sostegno
percorsi
normativa
P.D.F. – Profilo Dinamico Funzionale
Sebbene l’intesa Stato-Regioni del 2008 abbia fatto confluire il PDF nella DF,
alcune regioni hanno successivamente regolamentato il PDF sulla linea dei
dettami precedenti.
Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico
funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria,
dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di
sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei
ore
tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). ( DPR 24/2/94)
Chi lo redige?
Il profilo dinamico funzionale viene redato unità multidisciplinare dell'U.L.S.S., in
collaborazione con il personale insegnante e i famigliari o gli esercenti la
potestà parentale. (D.P.R. 24/2/94). Per la prima stesura o l'aggiornamento del
P.D.F. devono essere organizzati opportuni incontri interprofessionali per ogni
alunno, durante l'anno scolastico interessato.
Tempistica
Il P.D.F. viene aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna,
PDF
della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione
medio-superiore (L.104/92; D.L.297/94).
In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine
della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola
superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e
prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle
indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo
restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola
elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
25. sostegno
percorsi
normativa
Finalità
è utile ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato-
P.E.I. (o personalizzato - P.E.P)
Il Profilo descrive ed evidenzia:
- i livelli di funzionalità nelle varie aree in cui il soggetto esprime la sua
identità;
ore
- le dinamiche relazionali e i rapporti interpersonali;
- gli apprendimenti riferiti a diversi ambiti di conoscenza e rapportati alle
effettive occasioni/situazioni di esperienza;
- il quadro evolutivo e i potenziali di sviluppo, elementi indispensabili per
promuovere una progettazione in chiave educativa, piuttosto che
riabilitativa
Utile quindi per le insegnanti per:
- Calibrare gli obiettivi e i relativi sotto obiettivi in modo adeguato alle
potenzialità dell'alunno ;
PDF
- adottare metodologie didattiche alternative e strumenti più idonei alle
capacità possedute dal soggetto;
- programmare percorsi e interventi che sfruttino le abilità e potenzialità
evidenziate nel profilo dinamico funzionale, ed utilizzando canali diversi
anche vicarianti ai fini di un maggior successo.
26. sostegno
percorsi
normativa
Cosa comprende?
3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:
a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di
incontrare in settori di attività;
b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame
dei seguenti parametri:
ore
b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto
(normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo
controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della
fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze
diverse;
b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al
rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto
all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di
interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del
linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso
del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
PDF
b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità
visiva, uditiva e tattile;
b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità
globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di
programmazione motorie interiorizzate;
b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle
capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;
b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione
all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;
b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età
prescolare, scolare
27. Bibliositografia
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/ ( ufficio Scolastico per la Lombardia)
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.istruzione.it/ sito ufficiale MIUR
Linee guida per integrazione alunni con disabilità
http://www.aslmonzabrianza.it/it
http://www.coordown.it/www/
http://wwwwww..eeddssccuuoollaa..iitt//
http://www.integrazionescolastica.it/
http://www.handylex.org/
http://www.disabili.com/
http://www.contrattoscuola.it/c4_a28.html
http://aipd.it/
Protocollo d’intesa integrazione alunno con disabilità ASL Provincia Monza e
Brianza
www.camera.it
http://www.contrattoscuola.it
http://www.altalex.com
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http://www.giustizia-amministrativa.it/
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Silvia Biella
Giovanni Barin
Associazione Genitori Tosti in Tutti i Posti ONLUS
www.genitoritosti.it