1. News 31/SSL/2014
Lunedì, 29 dicembre 2014
Formazione addetti conduzione trattori Accordo 22 febbraio, circolare Min. Lavoro
ROMA – Pubblicata dal Ministero del Lavoro la Circolare n.34 del 23 dicembre
2014 con le Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di
formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali.
Il documento riporta indicazioni sull’applicazione dell’Accordo 22 febbraio
2012 Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008) e in particolare
sull’applicazione dell’allegato VIII,Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-
pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali.
Riferimenti normativi, termini e definizioni, requisiti minimi dei moduli pratici. Il testo
fornisce indicazioni in merito ai vari aspetti della formazione in oggetto, come il ciclo
di lavoro, il ciclo di lavoro a vuoto, attrezzatura semiportata, requisiti dell’area, il
piazzale, percorso di prova, messa a riposo del trattore, quindi moduli pratici ed
esercitazioni di pratiche operative.
Il Ministero in nota ricorda come “tali Istruzioni, la cui applicazione assume carattere
volontario, non si sostituiscono a quanto indicato nell’Allegato VIII dell’Accordo
sopra citato, rappresentando unicamente un utile atto di indirizzo per i soggetti
formatori”.
Fonte: circolare n.34 23 dicembre 2014
Il regolamento 388/2003 sul Primo soccorso aziendale nel TU sicurezza
Nell’edizione aggiornata del 2014 del TU 81/08 sulla sicurezza e la salute negli
ambienti di lavoro, trova posto anche il Decreto 15 luglio 2003, n. 388 e cioè il
regolamento con le disposizioni sul pronto soccorso aziendale, entrato in vigore il
03.08.2004.
Interessa qui riproporre gli argomenti che hanno formato oggetto dei 4 allegati del
Decreto 388.
L’allegato 1 espone il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso, e cioè:
1. Guanti sterili monouso (5 paia).
2. 2. Visiera paraschizzi.
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro.
4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
7. Teli sterili monouso (2).
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
9. Confezione di rete elastica di misura media.
10. Confezione di cotone idrofilo.
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
13. Un paio di forbici.
14. Lacci emostatici (3).
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
17. Termometro.
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Nell’allegato 2 sono elencati questi presidi che devono essere disponibili
nel pacchetto aziendale di medicazione:
• Guanti sterili monouso (2 paia).
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml.
• Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml.
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole.
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
• Pinzette da medicazione sterili monouso.
• Confezione di cotone idrofilo.
• Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso.
• Rotolo di cerotto alto cm 2,5.
• Rotolo di benda orlata alta cm 10.
• Un paio di forbici.
• Un laccio emostatico.
• Confezione di ghiaccio pronto uso.
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari.
• Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in
attesa del servizio di emergenza.
Gli obbiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al
pronto soccorso per le aziende di Gruppo A*, formano oggetto dell’Allegato 3,
mentre l’Allegato 4 elenca obiettivi e contenuti minimi per la formazione degli
addetti al PS delle aziende dei Gruppi B e C.*
3. * L’ Art. 1 del Decreto 388, classifica così le aziende in funzione della corretta
gestione del PS.
Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di
dichiarazione o notifica…, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari…,
aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in otterraneo…, aziende per la
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili
ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro …desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed
aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del
comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano
nel gruppo A.
Fonte: quotidianosicurezza.it
Linee guida Inail incidente in itinere e deviazione accompagnamento figli a scuola
L’art. 12 del DLgs 38/2000 n. 38 prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in
itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti al lavoro o,
comunque, non necessitate” (e cioè quando non sono dovute a cause di forza
maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi
penalmente rilevanti).
L’Inail, con la circolare 62/2014 (Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in
itinere ) si è occupata delle deviazioni per ragioni personali rispondendo a molti
quesiti posti “in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione
effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente
tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale
percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio”.
Il quadro di riferimento dentro il quale cercare una risposta sulla questione si svolge,
oltre al TU 1124/1965, sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni:
− nelle Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 4 maggio
1998;
− nel DLgs 38/2000 (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali);
− nella nota dell’Inail del 15 marzo 2000 con le istruzioni operative per
l’applicazione del DLgs 38/2000.
4. Nella nota del marzo 2000 si era sottolineato che la decisione del DLgs n.38 di
recepire integralmente i risultati dell’evoluzione giurisprudenziale “consente
fondatamente di dedurre che, anche per le questioni che … la norma non poteva
compiutamente regolamentare (ad es. necessità di utilizzare il mezzo privato), si
debba continuare a fare riferimento agli insegnamenti della giurisprudenza della
Corte di Cassazione, ed in particolare al “criterio della ragionevolezza” attraverso il
quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del
lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal
rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione
assicurativa in questa materia”.
Per questo la circolare Inail dei giorni scorsi ritiene di poter estendere la tutela
assicurativa agli infortuni in itinere verificatisi durante le deviazioni, facendo proprio,
peraltro, anche il parere espresso in merito dalla Suprema Corte. Per la quale “la
valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito
del giudice di merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in
termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio… le motivazioni della sosta,
avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale …o… anche di quella
dei Paesi comunitari”.
In conclusione, “l’estensione della tutela assicurativa agli infortuni in itinere accaduti
durante il percorso interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola è,
infatti,subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo
caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta,
la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del
figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento
finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle
esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.
Fonte: la circolare n.62 dicembre 2014