1. News 10/SSL/2014
Campeggi e villaggi turistici con più di 400 persone, c’è la norma tecnica.
Le disposizioni del decreto del Ministero dell’interno del 28 febbraio si applicano per
la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria
aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a
400 persone.
Gli obiettivi del provvedimento si riferiscono alla prevenzione degli incendi delle
strutture e si realizzano attraverso l’applicazione della norma tecnicapresente come
allegato nel Decreto.
L’art. 4 del decreto precisa che l’applicazione delle regole tecniche si diversifica a
seconda che si tratti di strutture di nuova realizzazione o di strutture esistenti al
momento dell’entrata in vigore del decreto e per le quali si rendano necessari
interventi che comportano la loro completa ristrutturazione.
Per queste ultime, se gli interventi comportano la sostituzione o modifica di impianti
di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o
ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni titolo I – capo I si
applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di
intervento di modifica. Qualora, invece, “l’aumento di superficie da destinare ad
attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva
antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite
per le nuove attività”.
E a proposito delle nuove attività, con particolare riferimento alle distanze di
sicurezza, la norma tecnica prescrive che le aree di insediamento delle strutture
ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di
sicurezza da altre attività, tenuto conto che queste aree devono essere considerate
come zone soggette ad affollamento di persone…. che, in presenza di zone
boscate, pinete…, le aree di insediamento devono essere opportunamente
distanziate con (adeguate) fasce di protezione…. che, a proposito di misure per
l’evacuazione in caso di emergenza, “ da ogni unità abitativa deve essere possibile
raggiungere l’area di sicurezza attraverso un sistema di percorsi opportunamente
indicati (per le strutture di tipo 3, e cioè con capacità ricettiva superiore a 3000
persone, devono essere previsti almeno 3 varchi di uscita”)… che, a proposito
di impianti elettrici,“le aree delle strutture turistiche” devono essere illuminate
durante i periodi oscurità…., che, in caso di interruzione dell’energia elettrica, deve
essere prevista un’illuminazione sussidiaria…. che i sistemi di illuminazione, allarme,
rivelazione, impianti estinzione incendi devono possedere impianti di sicurezza… che
i mezzi e gli impianti di estinzione devono essere realizzati ed installati a regola
2. d’arte… che gli estintoridevono essere del tipo polivalente con capacità
estinguente di almeno 34°113Bc… che l’area di insediamento ricettivo deve essere
munita di un sistema di allarme acustico…. che deve essere installata la segnaletica
di sicurezza conforme al TU 81/08… che l’organizzazione e la gestione della sicurezza
antincendio deve rispondere ai criteri di cui all’art. 46 del TU 81/08 (…
addestramento del personale, registro della sicurezza, istruzioni di sicurezza forniti agli
utenti…)
I comma 1 e 2 dell’ art. 6 del decreto ministeriale del 28 febbraio prevedono la
presentazione della Scia, la segnalazione certificata di inizio attività (DPR.151/2011, il
nuovo regolamento di prevenzione incendi).
Per il comma 3, nei Progetti di nuovi impianti/costruzioni e nei progetti di modifica…
che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, si
devonoindicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza del decreto
ministeriale del 28 febbraio.
A conclusione dell’approfondimento sull’argomento della sicurezza antincendio, è
utile ricordare che nelle aree ricettive in aria aperta, si devono garantire sia la
sorveglianza continua durante i periodi di apertura che la presenza del responsabile
o delegato e sia la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore
di clienti.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Regione Puglia: norme per la sicurezza e il benessere sul lavoro
È entrata in vigore il 10 marzo la legge regionale pugliese n. 11/2014 recante “Norme
per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”. Il comitato regionale di
coordinamento e l’albo e gli incentivi per i datori di lavoro socialmente responsabili.
La nuova legge regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
del 10 marzo 2014, presenta all’Articolo 1 alcuni principi e finalità.
Ad esempio la norma “favorisce la crescita della personalità e tutela la dignità del
lavoratore, e, in coerenza con le normative comunitarie e statali, promuove e
adotta idonei strumenti di politica del lavoro per la realizzazione di un sistema
integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire
e a contrastare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e a ricercare il
benessere nei luoghi di lavoro”.
E riguardo alle attività di indirizzo, programmazione e coordinamento la Regione
Puglia coordina gli interventi presentati nel Capo 1 della legge (Interventi per
rafforzare la sicurezza, la qualità e ricercare il benessere durante il lavoro) esercita
“funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione,
assistenza, controllo e vigilanza favorendo lo scambio di informazioni con gli altri
soggetti istituzionali che svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute
3. sui luoghi di lavoro”. E per l’esercizio di tali funzioni si avvale del Comitato regionale
di coordinamento (CRC) di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
L’articolo 3 si sofferma specificatamente sul Comitato regionale di coordinamento e
sui vari compiti e funzioni.
Dopo aver elencato i previsti interventi per la sicurezza e la salute del lavoro (Art. 4),
che comprendono, ad esempio, anche la realizzazione di campagne informative e
la promozione di codici di condotta etici, la legge si sofferma sugli interventi per la
diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro (Art. 5) e sulle disposizioni in
tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro (Art. 6). Ad esempio la Regione
Puglia “prevede l’adozione, mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle
procedure di affidamento e nei bandi di esecuzione di appalti pubblici, concessioni
e convenzioni di ogni natura in ambito regionale, di misure specifiche dirette a
contrastare fenomeni di illegalità e a garantire la migliore tutela delle condizioni di
salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro e ricerca del benessere lavorativo”.
Segnalando che la legge affronta anche il tema degli “interventi per la qualità del
lavoro e il benessere lavorativo” (Art. 7), relativi ad esempio alla concessione di
contributi, ci soffermiamo tuttavia sul secondo Capo della Legge relativo a un tema
che PuntoSicuro ha ripreso più volte in questi mesi. Un tema che anche gli
avvenimenti di Taranto rendono un punto irrinunciabile per il futuro del nostro paese:
la responsabilità sociale delle imprese (RSI).
All’articolo 8 la Regione Puglia indica che “al fine di realizzare un sistema di garanzia
della qualità del lavoro e del benessere lavorativo intesi come rispetto dei diritti
umani, sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane,
sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress, riequilibrio
della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse sensibilità,
sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale e integrazione dei lavoratori
provenienti da altri paesi, promuove la cultura della responsabilità
sociale nell’ambito delle imprese, degli enti pubblici e privati, delle amministrazioni
locali e tra i cittadini, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dalla
Commissione europea in materia di responsabilità sociale delle imprese”.
E per queste finalità la Regione promuove “l’adozione da parte dei datori di lavoro
di pratiche socialmente responsabili intese come adesione volontaria a codici di
condotta e buone prassi, discipline e tutele sociali e ambientali nello svolgimento di
attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti,
utenti e fornitori e, in generale, con tutti i soggetti con i quali interagiscono”.
Dopo aver elencato alcuni indirizzi per le discipline e le buone pratiche liberamente
adottabili dai datori di lavoro, con l’Art. 9 si istituisce “un albo della responsabilità
sociale in tema di lavoro al quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino
4. l’avvio e il mantenimento del percorso della responsabilità sociale mediante
l’adozione di documenti, quali: bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero
mediante procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura
hanno partecipato le organizzazioni sindacali aziendali o, in assenza, quelle
territoriali, iscrizione a enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni
datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”.
La legge non si ferma all’istituzione dell’Albo, ma prevede:
- interventi di informazione e sensibilizzazione della cultura della responsabilità
sociale e ambientale;
- incentivi per l’assunzione della responsabilità sociale;
- agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili.
Fonte: www.puntosicuro.it
Camera di Commercio Lecce – Formazione
La Camera di Commercio di Lecce, attraverso l’Azienda Speciale Servizi Reali,
promuove quattro percorsi di formazione indirizzati alle industrie del turismo, per la
precisione alle imprese turistiche certificate "Marchio Ospitalità Italiana", alle imprese
della filiera turistica e agli stakeholders della destinazione turistica (soggetti pubblici,
privati e no-profit).
Il primo corso avrà inizio il 27 marzo e tratterà gli argomenti chiave della
competitività turistica come il legame tra impresa, cultura e territorio, e analizzerà
modalità e strumenti con cui le aziende turistiche forniscono informazioni a turisti e
potenziali tali. La scheda di iscrizione va inviata entro e non oltre il 24 marzo 2014.
Fonte : http://www.le.camcom.gov.it
Aggiornata la norma tecnica per i depositi di gpl non superiori a 13 m³
È stata aggiornata e integrata la normativa tecnica in materia di prevenzione
incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con
capacità complessiva non superiore a 13 m³. Di fatto, con il decreto del 4 marzo, il
Ministero dell’Interno, ha dato attuazione al proprio precedente decreto del 14
maggio 2004 che prevede appunto l’aggiornamento delle disposizioni in materia
qualora si siano verificate innovazioni tecnologiche.
Così ha preso corpo il nuovo DM con disposizioni che:
• si applicano ai depositi di nuova installazione;
• si applicano ai depositi esistenti al 30° giorno successivo alla pubblicazione del
5. decreto stesso sulla GU in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti;
• non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul
progetto reso ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011*.
Di rilievo, la sostituzione del paragrafo 2 (Riferimenti normativi) delle diposizioni
generali (Titolo I) che, con la modifica, assume questa forma: “Ai fini
dell’applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa
e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore:
• UNI EN 12542-Attrezzature e accessori per GPL – Serbatoi fissi cilindrici di acciaio
saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità
geometrica fino a 13 m³ -Progettazione e fabbricazione.
• UNI EN 14570 -Attrezzature e accessori per GPL -Equipaggiamento di serbatoi per
GPL, fuori terra e interrati.
• UNI EN 12817-Attrezzature e accessori per GPL -Ispezione e riqualifica dei serbatoi
per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13
m³ ”.
Altre modifiche al DM 14.05.2004 riguardano il Titolo II, Installazione, il Titolo III,
”Elementi pericolosi e distanze di sicurezza”, il Titolo V, Mezzi e impianti di estinzione
incendi (secondo il nuovo paragrafo 15, gli aggiornamenti comportano che “in
prossimità del serbatoio, anche all’esterno della recinzione, in adiacenza ai
fabbricati serviti, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi
maggiori di 0,3 m³ e fino a 5 m³ devono avere carica minima pari a 4 kg e capacità
estinguente non inferiore a 13A 89B-C, mentre per depositi oltre 5 m³ devono avere
carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 113B-C. Per i
depositi fino a 0,3 m³ deve essere tenuto un solo estintore avente carica minima pari
a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C”).
Fonte:quotidianosicurezza.it
0 Ministero Giustizia, decreto sicurezza lavoro carceri e strutture giudiziarie
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato un decreto ministeriale con
disposizioni per la sicurezza sul lavoro nelle strutture giudiziarie e penitenziarie.
Nella nota pubblicata online il 19 marzo, il ministero spiega che il provvedimento
integra le disposizioni del Tu e le adatta alle peculiarità del lavoro svolto negli
ambienti giudiziari. Ambienti connotati da esigenze di riservatezza e sicurezza.
“In particolare, sono individuate le misure strutturali e organizzative dirette a
garantire la sicurezza nell’ambito dell’attività giudiziaria e penitenziaria con
modalità compatibili con la normativa di sicurezza e salute applicabile agli altri
luoghi di lavoro”.
Fonte: http://www.quotidianosicurezza.it
6. 1 Praticanti negli studi professionali senza assicurazione Inail
Praticantato negli studi professionali senza obbligo di assicurazione contro gli
infortuni. Mentre l'Inail, con la circolare 16, informa che per i tirocini che comportano
la partecipazione alle lavorazioni si devono applicare i tassi di premio specifici di tali
attività, viene lasciata invariata la situazione per chi effettua un periodo di pratica
per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A
patto, però di rispettare alcune condizioni.
L'Inail tiene conto che il praticantato è gratuito e non genera un rapporto di lavoro
vero e proprio, anche se ci sono dei rimborsi spese forfettari. In tale situazione,
quindi, il professionista non deve versare i premi per la copertura contro gli infortuni.
L'obbligo scatta però se il praticante oltre a svolgere attività presso lo studio
partecipa a corsi di formazione professionale che lo espone a un rischio specifico
connesso al lavoro. In questo caso l'obbligo di assicurazione è a carico di chi cura i
corsi. La copertura deve essere garantita anche quando oltre all'attività in studio il
praticante esegue lavorazioni rischiose nell'ambito di un rapporto di lavoro
parasubordinato o subordinato per conto del professionista o, ancora, quando
ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste dall'articolo 1 del Dpr
1124/1965 e dal Dlgs 38/200 che riguardano attività specifiche quali la realizzazione
di opere edili, collaudo macchine, trasporto, scavi.
In via generale, invece, per i tirocini l'Inail ha precisato che se non è prevista la
partecipazione alle lavorazioni, si applicano i tassi generali delle varie gestioni e cioè
0,5% per l'artigianato, 0,6% per il terziario, 0,9% per l'industria e 1,1% per le altre
attività, così come già avviene dal 2000. In compenso se il tirocinante prende parte
all'attività produttiva vera e propria, si deve applicare il tasso di premio specifico,
correlato al tasso di rischio dell'attività. Tassi che in genere sono più alti di quelli
"standard" con conseguente incremento del premio assicurativo.
Fonte:http://www.ilsole24ore.com
7. 1 Praticanti negli studi professionali senza assicurazione Inail
Praticantato negli studi professionali senza obbligo di assicurazione contro gli
infortuni. Mentre l'Inail, con la circolare 16, informa che per i tirocini che comportano
la partecipazione alle lavorazioni si devono applicare i tassi di premio specifici di tali
attività, viene lasciata invariata la situazione per chi effettua un periodo di pratica
per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A
patto, però di rispettare alcune condizioni.
L'Inail tiene conto che il praticantato è gratuito e non genera un rapporto di lavoro
vero e proprio, anche se ci sono dei rimborsi spese forfettari. In tale situazione,
quindi, il professionista non deve versare i premi per la copertura contro gli infortuni.
L'obbligo scatta però se il praticante oltre a svolgere attività presso lo studio
partecipa a corsi di formazione professionale che lo espone a un rischio specifico
connesso al lavoro. In questo caso l'obbligo di assicurazione è a carico di chi cura i
corsi. La copertura deve essere garantita anche quando oltre all'attività in studio il
praticante esegue lavorazioni rischiose nell'ambito di un rapporto di lavoro
parasubordinato o subordinato per conto del professionista o, ancora, quando
ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste dall'articolo 1 del Dpr
1124/1965 e dal Dlgs 38/200 che riguardano attività specifiche quali la realizzazione
di opere edili, collaudo macchine, trasporto, scavi.
In via generale, invece, per i tirocini l'Inail ha precisato che se non è prevista la
partecipazione alle lavorazioni, si applicano i tassi generali delle varie gestioni e cioè
0,5% per l'artigianato, 0,6% per il terziario, 0,9% per l'industria e 1,1% per le altre
attività, così come già avviene dal 2000. In compenso se il tirocinante prende parte
all'attività produttiva vera e propria, si deve applicare il tasso di premio specifico,
correlato al tasso di rischio dell'attività. Tassi che in genere sono più alti di quelli
"standard" con conseguente incremento del premio assicurativo.
Fonte:http://www.ilsole24ore.com