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News 05/SSL/2015
Lunedì, 09 febbraio 2015
Ministero Sviluppo, Fondo garanzia PMI apre al microcredito
Fondo garanzia Pmi e microcredito. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio
2015 il decreto 24 dicembre 2014 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico
ha inserito le attività di microcredito nel sistema di concessione di finanziamenti alle
piccole e medie imprese.
Con modalità di concessione disciplinate dallo stesso decreto, vengono abilitati nel
Fondo di garanzia gli enti di microcredito iscritti nell’elenco apposito della Banca
d’Italia. In favore del microcredito il Fondo disporrà di risorse da una riserva annuale
pari a un massimo di 30 milioni, a cui potranno aggiungersi 7,4 milioni derivanti dai
versamenti volontari di enti, associazioni, società e cittadini.
Per l’operatività degli interventi citati, l’avvio è fissato dal giorno successivo a quello
delle disposizioni operative pubblicate sul sito di riferimento ww.fondidigaranzia.it.
“Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2,
comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e
medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e
spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Rivolgendosi al Fondo,
pertanto, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di
ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni
o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo”.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Le verifiche periodiche degli impianti di illuminazione per la sicurezza
La norma UNI CEI 11222: 2013 definisce la verifica dell’impianto come “l’insieme
delle operazioni mediante le quali si accerta la rispondenza dell’impianto di
illuminazione di sicurezza ai dati di progetto”.
Oltre che a tenere in considerazione: la normativa tecnica, la legislazione vigente
applicabile occorre quindi che nelle verifiche si tenga conto delle eventuali
specifiche indicazioni fornite dal costruttore, dal progettista e/o dall’installatore.
Per controllare lo stato di funzionamento sia dell’impianto in generale che dei
principali componenti, si eseguono laverifica generale, la verifica di funzionamento
e la verifica dell’autonomia.
La verifica generale comporta la valutazione dell’efficienza complessiva
dell’alimentazione e degli apparecchi di sicurezza, quella di funzionamento consiste
nella valutazione della corretta attivazione dell’impianto di illuminazione in caso di
mancanza di alimentazione ordinaria, quella di autonomia misura il tempo di
accensione degli apparecchi dell’impianto di illuminazione di sicurezza dall’istante
in cui viene a mancare l’alimentazione ordinaria e dopo la ricarica delle batterie
che alimentano la fonte luminosa.
Con quale periodicità va eseguita la verifica dell’autonomia dell’impianto di
illuminazione per la sicurezza? Con frequenza annuale, ma semestrale se gli
ambienti di lavoro sono sottoposti al regime del DM 10/3/98 (sicurezza antincendio e
gestione dell’emergenza).
Altra frequenza deve essere osservata anche su diversa indicazione del costruttore,
del progettista o dell’installatore dell’impianto. La verifica dell’autonomia deve
essere effettuata per ogni sezione o area specifica, nel caso in cui il progetto
preveda l’intervento dell’illuminazione di sicurezza differenziato tra aree, sezioni o
piani di uno stesso edificio.
Se l’impianto e dotato di sistemi di test automatici (ATS), le verifiche consistono nell’
esame dello stato degli appositi indicatori.
Nel Registro dei controlli periodici, vanno elencate, a cura dei responsabili del
sistema:
− le attività di verifica;
− le eventuali anomalie rilevate.
Il Registro dei controlli periodici deve essere conforme alla legislazione vigente e alla
norme tecniche applicabili (CEI EN 50172).
Le anomalie devono essere: a) eliminate immediatamente, se necessario, o
b)segnalate prontamente al responsabile dell’impianto.
Fonte: quotidianosicurezza.it
L’illuminazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro
Secondo le definizioni sia della pubblicazione dello IEC n. 458 che del Vocabolario
elettrotecnico internazionale, l’illuminazione di riserva presente nei luoghi di lavoro
“consente di continuare o terminare l’attività ordinaria” mentre l’illuminazione di
sicurezza ha la funzione di “evidenziare le vie di evacuazione e di garantirne la
individuazione e l’utilizzazione con sicurezza”.
Queste le disposizioni della normativa europea CEN (Ente normativo che ha lo
scopo di armonizzare e produrre norme tecniche in Europa in collaborazione con
enti normativi nazionali e sovranazionali, per esempio l’ISO) eCENELEC (Comitato
europeo per la normalizzazione elettrotecnica).
1- L’illuminazione delle uscite d’emergenza deve garantire: a) una sicura uscita
dall’edificio attraverso vie di fuga adeguatamente segnalate e chiaramente
individuabili; b) la pronta identificazione degli allarmi e delle attrezzature
antincendio lungo le vie di uscita.
L’illuminamento* deve essere non inferiore a 2 lux ad 1m dal piano del calpestio, in
qualsiasi punto della via di esodo, e di 5 lux in corrispondenza delle scale e delle
porte.
2- L’illuminazione contro il panico deve essere presente nelle zone particolarmente
ampie e in quelle attraversate dalle vie di esodo.
L’illuminamento non deve essere inferiore a 2 lux.
3- L’ illuminazione di ambienti a grande rischio nei quali gli operatori sono adibiti in
processi particolarmente pericolosi, deve consentire un’adeguata procedura di
sicurezza.
L’illuminamento minimo previsto deve essere pari al 10% di quello normale e
comunque non inferiore a 15 lx e deve essere disponibile entro 0,25 sec.La UNI CEI
11222:2013, in vigore dal 7 febbraio 2013 individua le procedure per effettuare le
verifiche e la manutenzione periodica degli impianti di illuminazione di sicurezza
degli edifici, sia, quindi, degli apparecchi per illuminazione di emergenza (di tipo
autonomo o ad alimentazione centralizzata) che di altri eventuali componenti
utilizzati nei sistemi di illuminazione di sicurezza.
Fonte: quotidianosicurezza.it
Sulla corresponsabilità fra appaltante e appaltatore in caso di infortunio
Nei lavori svolti in appalto il dovere di prevenzione degli infortuni è riferibile, oltre
che al datore di lavoro, anche al committente, pure se da questi non si può esigere
un controllo continuo e capillare sui lavori.
La Corte di Cassazione ha affermato in questa sentenza che nel caso dell’ appalto
di lavori è ravvisabile la colpa in capo al committente per non avere controllato che
la ditta appaltatrice fosse dotata dei mezzi necessari e agisse nel rispetto della
normativa antinfortunistica. Nel caso in esame la suprema Corte ha messo in
evidenza in particolare che il committente non aveva verificato in alcun modo
l’effettivo rispetto degli obblighi di legge benché si recasse regolarmente in cantiere
per controllare l’andamento dei lavori e benché fosse evidente e ravvisabile da
chiunque il rischio generico di caduta dall’alto connesso al fatto che il vano
ascensore installato in cantiere non fosse protetto in modo adeguato e rispondente
alle disposizioni di legge in materia.
Fonte: puntosicuro.it
La tutela della salute e sicurezza nelle aziende agro-zootecniche
Tra i molti documenti informativi sulla sicurezza che vengono pubblicati sui siti dei
principali atenei italiani, alcuni sono legati strettamente alle attività che si svolgono e
agli ambienti che si frequentano nei corsi di studio.
Ad esempio per corsi di studi come quelli in agraria e medicina veterinaria è
probabile che siano previste attività in campi agricoli o in stalle, con la necessità -
per studenti, docenti e operatori - di conoscere e rispettare tutte le misure di
prevenzione e protezione correlate.
A presentare specifiche indicazioni per la prevenzione dei rischi legati alle attività
svolte nei campi e nelle stalle è un documento pubblicato sul sito dell’ Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna dal titolo “Sicurezza e salute nelle aziende agro-
zootecniche”.
Rimandando ad una lettura integrale del documento, che si sofferma sui dettagli e
la prevenzione di molti rischi in questi ambienti di lavoro, ci soffermiamo oggi
brevemente su alcuni argomenti trattati: aree di transito,macchine agricole, rischio
chimico e fitosanitari.
Riguardo ai luoghi di lavoro e alle aree di transito, il documento segnala che
“all'interno di locali chiusi come stalle, magazzini o silos avvengono numerosi
infortuni”. Ad esempio è frequente che i pavimenti “siano irregolari e scivolosi, e
sovente vi è scarsa attenzione nella realizzazione di impalcature, posti di lavoro
sopraelevati e nella sistemazione dei parapetti. Si riscontra una minor cura nell’uso
della segnaletica riguardante, per esempio, ostacoli o vie di fuga. Inoltre, in molti
edifici di vecchia costruzione la stabilità non sempre è stata verificata, e gli edifici
abbandonati, sono spesso sprovvisti di recinzione e segnalazioni”.
Senza dimenticare che in questi ambienti un altro fattore di rischio è la “scarsa
illuminazione degli ambienti nei quali viene svolta una attività lavorativa che può
costringere il lavoratore ad assumere posizioni disagevoli e richiedere uno sforzo
eccessivo per la vista. Una buona illuminazione riduce la fatica ed evita alterazioni
della vista, abbassa quindi il rischio di infortuni”. Altri rischi sono dovuti invece alla
viabilità esterna ed alla presenza di lavoratori o altri pedoni.
Dopo aver riportato indicazioni per i luoghi di lavoro chiusi, il documento si sofferma
infatti sui rischi correlati anche alle aree esterne di accesso, transito e manovra:
- “per ridurre il rischio di infortuni e di danni causati da collisioni tra mezzi aziendali e
strutture edilizie e favorire anche il corretto svolgimento delle lavorazioni e delle
operazioni di carico-scarico, tenere sgombri da materiale, attrezzature e macchinari
le strade interne all’azienda;
- predisporre spazio sufficiente per consentire la manovra degli automezzi senza
pericolo per eventuali pedoni;
- mantenere il fondo stradale in buone condizioni eliminando prontamente buchi,
ostacoli o dislivelli; · per impedire la caduta accidentale di persone, predisporre
opportuni parapetti, protezioni e coperture delle vasche interrate (concimaie) e
pozzi”.
Una corretta prevenzione presuppone la definizione “di vie di accesso, aree di
transito e di manovra degli automezzi può evitare la maggior parte degli incidenti
dovuti all’uso di macchine in movimento”. Infatti le varie macchine agricole se
percorrono percorsi irregolari possono “perdere stabilità, impennarsi o ribaltarsi”. Ma
alle macchine agricole è dedicato un capitolo a parte.
Il documento sottolinea che le macchine e le attrezzature agricole “rappresentano
una importante causa di infortunio nel settore”. E che i principali fattori di rischio
sono legati a:
- “macchine e attrezzature troppo vecchie o utilizzate impropriamente;
- scarsa manutenzione e mancata sostituzione di parti soggette ad usura o di
protezioni di organi in moto;
- ambiente di lavoro difficile ad esempio con dislivelli eccessivi, terreni franosi;
- lavori pesanti in condizioni ambientali sfavorevoli come sole intenso e lavoro serale;
- sottovalutazione del rischio a causa eccessiva confidenza con il mezzo e dei
percorsi di lavoro che possono provocare, ad esempio, ribaltamento o
impennamento del trattore sui pendii o rottura dell’ albero
cardanico dell’attrezzatura rimorchiata per curve troppo strette;
- assenza di adeguata informazione, formazione e addestramento su uso e
manutenzione”.
Alcune indicazioni generali per prevenire i rischi dovuti all’utilizzo delle macchine e
delle attrezzature per la lavorazione del terreno:
- “leggere attentamente i manuali forniti dal costruttore prima di utilizzare una
macchina o una
attrezzatura;
- non indossare vestiti che possano impigliarsi in organi in movimento come sciarpe,
camicie larghe, camici aperti e legare i capelli lunghi;
- l’ uso del trattore è riservato al solo personale esperto, autorizzato e patentato;
- fare attenzione durante il lavoro con trattore e macchine operatrici trainate,
soprattutto in presenza di fossati, dislivelli e terreni sconnessi;
- fare attenzione nel salire e scendere dalla cabina di guida, utilizzando gli appositi
corrimano o
maniglioni; non salire o scendere quando la trattrice è in movimento;
- verificare costantemente che la zona di lavoro e di manovra sia sgombra dalla
presenza di persone o animali;
- tenere le macchine e le attrezzature sempre pulite eliminando detriti e materiale
estraneo che potrebbe danneggiarle;
- osservare, non rimuovere e tenere sempre ben visibili i segnali adesivi relativi alla
sicurezza applicati vicino alle parti più pericolose della macchina;
- far verificare la conformità alle norme di legge delle macchine da personale
tecnico esperto (ad esempio, costruttori, officine specializzate, etc.);
- assicurarsi che le marmitte e i tubi di scarico siano isolati e protetti dal contatto
accidentale con le superfici calde (rischio di ustioni);
- non utilizzare macchine prive di protezioni di sicurezza e sostituire immediatamente
i dispositivi di protezione danneggiati anche se la macchina funziona regolarmente;
- assicurarsi che l’albero cardanico sia sempre provvisto di tutte le protezioni e cioè
coperchio protettivo delle forcelle di estremità, cuffie terminali anteriori e posteriori,
guaina telescopica in plastica dura, catenella di bloccaggio della guaina;
- prima di effettuare interventi di manutenzione e riparazione su parti in movimento,
arrestare il motore e inserire il freno;
- non usare il trattore come mezzo di trasporto per persone, animali o cose;
- prima di inserirsi in una strada pubblica assicurarsi che la macchina e/o il rimorchio
siano in regola con le norme del Codice della strada (ad esempio, targa, luci di
posizione, etc.);
- scollegare gli attrezzi trainati (ad esempio, aratro) solo su un terreno pianeggiante,
con trattrice frenata”.
Per concludere questa breve rassegna di spunti tematici sulla prevenzione nelle
aziende agro-zootecniche, concludiamo parlando del rischio chimico e dell’uso dei
fitosanitari.
Si ricorda infatti che in agricoltura le fonti di rischio da agenti chimici sono molteplici:
- “nelle lavorazioni del terreno, con produzione di polvere, possono aversi
contaminazioni per via dei terreni inquinati;
- nella manipolazione di concimi e fitosanitari;
- dai fumi prodotti dai motori a combustione, vapori dei carburanti e contatto con
lubrificanti;
- nella raccolta possono svilupparsi polveri che contengono residui nocivi;
- nelle attività zootecniche nell’uso di disinfestanti, disinfettanti e detergenti, nonché
dalle esalazioni presenti negli ambienti”.
In particolare l’uso improprio degli antiparassitari “può comportare notevoli rischi per
la salute.
I sintomi e i segni possono essere lievi (malessere generale) ma anche gravi
(convulsioni, svenimenti, difficoltà respiratorie). In caso di intossicazione acuta, con
dosi alte di prodotto in tempo breve, può verificarsi anche la morte. Nelle
intossicazioni croniche l’esposizione è a piccole quantità ma per lunghi periodi e gli
effetti sono generalmente irreversibili a carico a carico dei reni, del fegato, dei
polmoni e del cervello”.
Dopo aver ricordato che un’attenta lettura e il rispetto del contenuto nella scheda
di sicurezza– documento che correda ogni prodotto e contiene tutte le informazioni
necessarie per la prevenzione – “sono la prima misura di salvaguardia per la salute”,
il documento riporta precise indicazioni relative a varie fasi correlate all’uso di
antiparassitari:
- misure da attuare durante la scelta e l’acquisto;
- misure da utilizzare durante il trasporto;
- misure da attuare durante la conservazione;
- misure da attuare durante la preparazione del prodotto;
- misure da attuare durante e dopo l’uso in campo;
- misure da attuare in caso di versamento accidentale del prodotto;
- misure da attuare in caso di contatto accidentale con il prodotto.
A titolo esemplificativo riportiamo in chiusura di articolo le indicazioni relative
alle misure da attuare durante e dopo l’uso in campo:
- indossare gli appropriati dispositivi di protezione individuale;
- non mangiare, bere o fumare e non pulirsi la faccia con i polsini della camicia;
- disporsi sempre sopravento in modo che il prodotto si disperda alle spalle;
- non erogare gli antiparassitari in caso di pioggia;
- utilizzare solo le dosi indicate;
- segnalare le aree interessate dal trattamento con cartelli ben visibili (‘coltura
trattata con fitofarmaci’);
- durante le pause (che devono essere piuttosto frequenti) allontanarsi dalla zona
trattata e lavarsi accuratamente le mani e il viso;
- alla fine del trattamento lavare accuratamente i dispositivi di protezione
individuale ed effettuare una doccia accurata;
- rispettare sempre i tempi di carenza ed i tempi di rientro”.
L’indice del documento:
- I luoghi di lavoro e le aree di transito
- Le macchine agricole
- Il rischio chimico e i fitosanitari
- La movimentazione manuale dei carichi
- I dispositivi di protezione individuale
- Il rischio elettrico
- Il rischio incendio
- Il rumore
- Le vibrazioni
- Il rischio da esposizione al sole
- Il rischio da calore
- Il rischio biologico
Fonte: puntosicuro.it
Autoliquidazione 2014-2015
Entro il 16 febbraio, i datori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, devono:
• calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) sulla base delle retribuzioni
effettive dell’anno precedente e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
• conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e
della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
• pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato
– F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi
pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.
Fonte: inail.it
Circolare Inps 17/2015 – Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato
Si segnala la circolare dell’Inps n° 17 del 29 gennaio 2015 nella quale vengono
fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali introdotto della
Legge n. 190/2014.
Fonte:pugliaimpiego.it
Sicurezza nei luoghi di lavoro: bando ISI 2014
Il bando ISI 2014 INAIL mette a disposizione delle imprese 267.427.404 milioni di euro
per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro o per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
La somma complessiva è ripartita sui singoli avvisi pubblici regionali che indicano i
requisiti dei destinatari e le condizioni di ammissibilità che devono essere mantenuti
anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione
del progetto ed alla sua rendicontazione.
Il contributo, pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del
progetto, è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro; il
limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 dipendenti.
Qual è la procedura da seguire per l'invio della domanda?
La prima fase, compresa dal 3 marzo 2015 fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015,
prevede l’inserimento online del progetto attraverso la sezione predisposta
dall’INAIL. Le imprese registrate al sito avranno a disposizione un’applicazione
informatica che consentirà, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda
di contributo con le modalità indicate negli avvisi regionali.
Dal 12 maggio 2015 si avvierà la seconda fase per le imprese che hanno raggiunto
la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda. Quest’ultime dovranno
accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del
codice identificativo loro attribuito.
La terza e ultima fase dispone l’invio della domanda di ammissione al contributo,
attraverso lo sportello informatico e utilizzando il proprio codice identificativo. A
partire dal 3 giugno 2015, data e orari di apertura e chiusura dello sportello
informatico saranno disponibili sul sito INAIL.
I finanziamenti, a fondo perduto, saranno assegnati fino a esaurimento, secondo
l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Fonte:pugliaimpiego.it
La prima fase, compresa dal 3 marzo 2015 fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015,
prevede l’inserimento online del progetto attraverso la sezione predisposta
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  • 1. News 05/SSL/2015 Lunedì, 09 febbraio 2015 Ministero Sviluppo, Fondo garanzia PMI apre al microcredito Fondo garanzia Pmi e microcredito. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2015 il decreto 24 dicembre 2014 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha inserito le attività di microcredito nel sistema di concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese. Con modalità di concessione disciplinate dallo stesso decreto, vengono abilitati nel Fondo di garanzia gli enti di microcredito iscritti nell’elenco apposito della Banca d’Italia. In favore del microcredito il Fondo disporrà di risorse da una riserva annuale pari a un massimo di 30 milioni, a cui potranno aggiungersi 7,4 milioni derivanti dai versamenti volontari di enti, associazioni, società e cittadini. Per l’operatività degli interventi citati, l’avvio è fissato dal giorno successivo a quello delle disposizioni operative pubblicate sul sito di riferimento ww.fondidigaranzia.it. “Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Rivolgendosi al Fondo, pertanto, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo”. Fonte:quotidianosicurezza.it Le verifiche periodiche degli impianti di illuminazione per la sicurezza La norma UNI CEI 11222: 2013 definisce la verifica dell’impianto come “l’insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la rispondenza dell’impianto di illuminazione di sicurezza ai dati di progetto”. Oltre che a tenere in considerazione: la normativa tecnica, la legislazione vigente applicabile occorre quindi che nelle verifiche si tenga conto delle eventuali
  • 2. specifiche indicazioni fornite dal costruttore, dal progettista e/o dall’installatore. Per controllare lo stato di funzionamento sia dell’impianto in generale che dei principali componenti, si eseguono laverifica generale, la verifica di funzionamento e la verifica dell’autonomia. La verifica generale comporta la valutazione dell’efficienza complessiva dell’alimentazione e degli apparecchi di sicurezza, quella di funzionamento consiste nella valutazione della corretta attivazione dell’impianto di illuminazione in caso di mancanza di alimentazione ordinaria, quella di autonomia misura il tempo di accensione degli apparecchi dell’impianto di illuminazione di sicurezza dall’istante in cui viene a mancare l’alimentazione ordinaria e dopo la ricarica delle batterie che alimentano la fonte luminosa. Con quale periodicità va eseguita la verifica dell’autonomia dell’impianto di illuminazione per la sicurezza? Con frequenza annuale, ma semestrale se gli ambienti di lavoro sono sottoposti al regime del DM 10/3/98 (sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza). Altra frequenza deve essere osservata anche su diversa indicazione del costruttore, del progettista o dell’installatore dell’impianto. La verifica dell’autonomia deve essere effettuata per ogni sezione o area specifica, nel caso in cui il progetto preveda l’intervento dell’illuminazione di sicurezza differenziato tra aree, sezioni o piani di uno stesso edificio. Se l’impianto e dotato di sistemi di test automatici (ATS), le verifiche consistono nell’ esame dello stato degli appositi indicatori. Nel Registro dei controlli periodici, vanno elencate, a cura dei responsabili del sistema: − le attività di verifica; − le eventuali anomalie rilevate. Il Registro dei controlli periodici deve essere conforme alla legislazione vigente e alla norme tecniche applicabili (CEI EN 50172). Le anomalie devono essere: a) eliminate immediatamente, se necessario, o b)segnalate prontamente al responsabile dell’impianto. Fonte: quotidianosicurezza.it L’illuminazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro Secondo le definizioni sia della pubblicazione dello IEC n. 458 che del Vocabolario elettrotecnico internazionale, l’illuminazione di riserva presente nei luoghi di lavoro “consente di continuare o terminare l’attività ordinaria” mentre l’illuminazione di
  • 3. sicurezza ha la funzione di “evidenziare le vie di evacuazione e di garantirne la individuazione e l’utilizzazione con sicurezza”. Queste le disposizioni della normativa europea CEN (Ente normativo che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche in Europa in collaborazione con enti normativi nazionali e sovranazionali, per esempio l’ISO) eCENELEC (Comitato europeo per la normalizzazione elettrotecnica). 1- L’illuminazione delle uscite d’emergenza deve garantire: a) una sicura uscita dall’edificio attraverso vie di fuga adeguatamente segnalate e chiaramente individuabili; b) la pronta identificazione degli allarmi e delle attrezzature antincendio lungo le vie di uscita. L’illuminamento* deve essere non inferiore a 2 lux ad 1m dal piano del calpestio, in qualsiasi punto della via di esodo, e di 5 lux in corrispondenza delle scale e delle porte. 2- L’illuminazione contro il panico deve essere presente nelle zone particolarmente ampie e in quelle attraversate dalle vie di esodo. L’illuminamento non deve essere inferiore a 2 lux. 3- L’ illuminazione di ambienti a grande rischio nei quali gli operatori sono adibiti in processi particolarmente pericolosi, deve consentire un’adeguata procedura di sicurezza. L’illuminamento minimo previsto deve essere pari al 10% di quello normale e comunque non inferiore a 15 lx e deve essere disponibile entro 0,25 sec.La UNI CEI 11222:2013, in vigore dal 7 febbraio 2013 individua le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici, sia, quindi, degli apparecchi per illuminazione di emergenza (di tipo autonomo o ad alimentazione centralizzata) che di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi di illuminazione di sicurezza. Fonte: quotidianosicurezza.it Sulla corresponsabilità fra appaltante e appaltatore in caso di infortunio Nei lavori svolti in appalto il dovere di prevenzione degli infortuni è riferibile, oltre che al datore di lavoro, anche al committente, pure se da questi non si può esigere un controllo continuo e capillare sui lavori. La Corte di Cassazione ha affermato in questa sentenza che nel caso dell’ appalto di lavori è ravvisabile la colpa in capo al committente per non avere controllato che la ditta appaltatrice fosse dotata dei mezzi necessari e agisse nel rispetto della normativa antinfortunistica. Nel caso in esame la suprema Corte ha messo in evidenza in particolare che il committente non aveva verificato in alcun modo l’effettivo rispetto degli obblighi di legge benché si recasse regolarmente in cantiere per controllare l’andamento dei lavori e benché fosse evidente e ravvisabile da
  • 4. chiunque il rischio generico di caduta dall’alto connesso al fatto che il vano ascensore installato in cantiere non fosse protetto in modo adeguato e rispondente alle disposizioni di legge in materia. Fonte: puntosicuro.it La tutela della salute e sicurezza nelle aziende agro-zootecniche Tra i molti documenti informativi sulla sicurezza che vengono pubblicati sui siti dei principali atenei italiani, alcuni sono legati strettamente alle attività che si svolgono e agli ambienti che si frequentano nei corsi di studio. Ad esempio per corsi di studi come quelli in agraria e medicina veterinaria è probabile che siano previste attività in campi agricoli o in stalle, con la necessità - per studenti, docenti e operatori - di conoscere e rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione correlate. A presentare specifiche indicazioni per la prevenzione dei rischi legati alle attività svolte nei campi e nelle stalle è un documento pubblicato sul sito dell’ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna dal titolo “Sicurezza e salute nelle aziende agro- zootecniche”. Rimandando ad una lettura integrale del documento, che si sofferma sui dettagli e la prevenzione di molti rischi in questi ambienti di lavoro, ci soffermiamo oggi brevemente su alcuni argomenti trattati: aree di transito,macchine agricole, rischio chimico e fitosanitari. Riguardo ai luoghi di lavoro e alle aree di transito, il documento segnala che “all'interno di locali chiusi come stalle, magazzini o silos avvengono numerosi infortuni”. Ad esempio è frequente che i pavimenti “siano irregolari e scivolosi, e sovente vi è scarsa attenzione nella realizzazione di impalcature, posti di lavoro sopraelevati e nella sistemazione dei parapetti. Si riscontra una minor cura nell’uso della segnaletica riguardante, per esempio, ostacoli o vie di fuga. Inoltre, in molti edifici di vecchia costruzione la stabilità non sempre è stata verificata, e gli edifici abbandonati, sono spesso sprovvisti di recinzione e segnalazioni”. Senza dimenticare che in questi ambienti un altro fattore di rischio è la “scarsa illuminazione degli ambienti nei quali viene svolta una attività lavorativa che può costringere il lavoratore ad assumere posizioni disagevoli e richiedere uno sforzo eccessivo per la vista. Una buona illuminazione riduce la fatica ed evita alterazioni della vista, abbassa quindi il rischio di infortuni”. Altri rischi sono dovuti invece alla viabilità esterna ed alla presenza di lavoratori o altri pedoni. Dopo aver riportato indicazioni per i luoghi di lavoro chiusi, il documento si sofferma infatti sui rischi correlati anche alle aree esterne di accesso, transito e manovra: - “per ridurre il rischio di infortuni e di danni causati da collisioni tra mezzi aziendali e strutture edilizie e favorire anche il corretto svolgimento delle lavorazioni e delle operazioni di carico-scarico, tenere sgombri da materiale, attrezzature e macchinari
  • 5. le strade interne all’azienda; - predisporre spazio sufficiente per consentire la manovra degli automezzi senza pericolo per eventuali pedoni; - mantenere il fondo stradale in buone condizioni eliminando prontamente buchi, ostacoli o dislivelli; · per impedire la caduta accidentale di persone, predisporre opportuni parapetti, protezioni e coperture delle vasche interrate (concimaie) e pozzi”. Una corretta prevenzione presuppone la definizione “di vie di accesso, aree di transito e di manovra degli automezzi può evitare la maggior parte degli incidenti dovuti all’uso di macchine in movimento”. Infatti le varie macchine agricole se percorrono percorsi irregolari possono “perdere stabilità, impennarsi o ribaltarsi”. Ma alle macchine agricole è dedicato un capitolo a parte. Il documento sottolinea che le macchine e le attrezzature agricole “rappresentano una importante causa di infortunio nel settore”. E che i principali fattori di rischio sono legati a: - “macchine e attrezzature troppo vecchie o utilizzate impropriamente; - scarsa manutenzione e mancata sostituzione di parti soggette ad usura o di protezioni di organi in moto; - ambiente di lavoro difficile ad esempio con dislivelli eccessivi, terreni franosi; - lavori pesanti in condizioni ambientali sfavorevoli come sole intenso e lavoro serale; - sottovalutazione del rischio a causa eccessiva confidenza con il mezzo e dei percorsi di lavoro che possono provocare, ad esempio, ribaltamento o impennamento del trattore sui pendii o rottura dell’ albero cardanico dell’attrezzatura rimorchiata per curve troppo strette; - assenza di adeguata informazione, formazione e addestramento su uso e manutenzione”. Alcune indicazioni generali per prevenire i rischi dovuti all’utilizzo delle macchine e delle attrezzature per la lavorazione del terreno: - “leggere attentamente i manuali forniti dal costruttore prima di utilizzare una macchina o una attrezzatura; - non indossare vestiti che possano impigliarsi in organi in movimento come sciarpe, camicie larghe, camici aperti e legare i capelli lunghi; - l’ uso del trattore è riservato al solo personale esperto, autorizzato e patentato; - fare attenzione durante il lavoro con trattore e macchine operatrici trainate, soprattutto in presenza di fossati, dislivelli e terreni sconnessi; - fare attenzione nel salire e scendere dalla cabina di guida, utilizzando gli appositi corrimano o maniglioni; non salire o scendere quando la trattrice è in movimento; - verificare costantemente che la zona di lavoro e di manovra sia sgombra dalla presenza di persone o animali;
  • 6. - tenere le macchine e le attrezzature sempre pulite eliminando detriti e materiale estraneo che potrebbe danneggiarle; - osservare, non rimuovere e tenere sempre ben visibili i segnali adesivi relativi alla sicurezza applicati vicino alle parti più pericolose della macchina; - far verificare la conformità alle norme di legge delle macchine da personale tecnico esperto (ad esempio, costruttori, officine specializzate, etc.); - assicurarsi che le marmitte e i tubi di scarico siano isolati e protetti dal contatto accidentale con le superfici calde (rischio di ustioni); - non utilizzare macchine prive di protezioni di sicurezza e sostituire immediatamente i dispositivi di protezione danneggiati anche se la macchina funziona regolarmente; - assicurarsi che l’albero cardanico sia sempre provvisto di tutte le protezioni e cioè coperchio protettivo delle forcelle di estremità, cuffie terminali anteriori e posteriori, guaina telescopica in plastica dura, catenella di bloccaggio della guaina; - prima di effettuare interventi di manutenzione e riparazione su parti in movimento, arrestare il motore e inserire il freno; - non usare il trattore come mezzo di trasporto per persone, animali o cose; - prima di inserirsi in una strada pubblica assicurarsi che la macchina e/o il rimorchio siano in regola con le norme del Codice della strada (ad esempio, targa, luci di posizione, etc.); - scollegare gli attrezzi trainati (ad esempio, aratro) solo su un terreno pianeggiante, con trattrice frenata”. Per concludere questa breve rassegna di spunti tematici sulla prevenzione nelle aziende agro-zootecniche, concludiamo parlando del rischio chimico e dell’uso dei fitosanitari. Si ricorda infatti che in agricoltura le fonti di rischio da agenti chimici sono molteplici: - “nelle lavorazioni del terreno, con produzione di polvere, possono aversi contaminazioni per via dei terreni inquinati; - nella manipolazione di concimi e fitosanitari; - dai fumi prodotti dai motori a combustione, vapori dei carburanti e contatto con lubrificanti; - nella raccolta possono svilupparsi polveri che contengono residui nocivi; - nelle attività zootecniche nell’uso di disinfestanti, disinfettanti e detergenti, nonché dalle esalazioni presenti negli ambienti”. In particolare l’uso improprio degli antiparassitari “può comportare notevoli rischi per la salute. I sintomi e i segni possono essere lievi (malessere generale) ma anche gravi (convulsioni, svenimenti, difficoltà respiratorie). In caso di intossicazione acuta, con dosi alte di prodotto in tempo breve, può verificarsi anche la morte. Nelle intossicazioni croniche l’esposizione è a piccole quantità ma per lunghi periodi e gli effetti sono generalmente irreversibili a carico a carico dei reni, del fegato, dei polmoni e del cervello”.
  • 7. Dopo aver ricordato che un’attenta lettura e il rispetto del contenuto nella scheda di sicurezza– documento che correda ogni prodotto e contiene tutte le informazioni necessarie per la prevenzione – “sono la prima misura di salvaguardia per la salute”, il documento riporta precise indicazioni relative a varie fasi correlate all’uso di antiparassitari: - misure da attuare durante la scelta e l’acquisto; - misure da utilizzare durante il trasporto; - misure da attuare durante la conservazione; - misure da attuare durante la preparazione del prodotto; - misure da attuare durante e dopo l’uso in campo; - misure da attuare in caso di versamento accidentale del prodotto; - misure da attuare in caso di contatto accidentale con il prodotto. A titolo esemplificativo riportiamo in chiusura di articolo le indicazioni relative alle misure da attuare durante e dopo l’uso in campo: - indossare gli appropriati dispositivi di protezione individuale; - non mangiare, bere o fumare e non pulirsi la faccia con i polsini della camicia; - disporsi sempre sopravento in modo che il prodotto si disperda alle spalle; - non erogare gli antiparassitari in caso di pioggia; - utilizzare solo le dosi indicate; - segnalare le aree interessate dal trattamento con cartelli ben visibili (‘coltura trattata con fitofarmaci’); - durante le pause (che devono essere piuttosto frequenti) allontanarsi dalla zona trattata e lavarsi accuratamente le mani e il viso; - alla fine del trattamento lavare accuratamente i dispositivi di protezione individuale ed effettuare una doccia accurata; - rispettare sempre i tempi di carenza ed i tempi di rientro”. L’indice del documento: - I luoghi di lavoro e le aree di transito - Le macchine agricole - Il rischio chimico e i fitosanitari - La movimentazione manuale dei carichi - I dispositivi di protezione individuale - Il rischio elettrico - Il rischio incendio - Il rumore - Le vibrazioni - Il rischio da esposizione al sole - Il rischio da calore - Il rischio biologico Fonte: puntosicuro.it
  • 8. Autoliquidazione 2014-2015 Entro il 16 febbraio, i datori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, devono: • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive; • pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984. Fonte: inail.it Circolare Inps 17/2015 – Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato Si segnala la circolare dell’Inps n° 17 del 29 gennaio 2015 nella quale vengono fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali introdotto della Legge n. 190/2014. Fonte:pugliaimpiego.it Sicurezza nei luoghi di lavoro: bando ISI 2014 Il bando ISI 2014 INAIL mette a disposizione delle imprese 267.427.404 milioni di euro per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. La somma complessiva è ripartita sui singoli avvisi pubblici regionali che indicano i requisiti dei destinatari e le condizioni di ammissibilità che devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione. Il contributo, pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro; il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 dipendenti. Qual è la procedura da seguire per l'invio della domanda?
  • 9. La prima fase, compresa dal 3 marzo 2015 fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, prevede l’inserimento online del progetto attraverso la sezione predisposta dall’INAIL. Le imprese registrate al sito avranno a disposizione un’applicazione informatica che consentirà, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli avvisi regionali. Dal 12 maggio 2015 si avvierà la seconda fase per le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda. Quest’ultime dovranno accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del codice identificativo loro attribuito. La terza e ultima fase dispone l’invio della domanda di ammissione al contributo, attraverso lo sportello informatico e utilizzando il proprio codice identificativo. A partire dal 3 giugno 2015, data e orari di apertura e chiusura dello sportello informatico saranno disponibili sul sito INAIL. I finanziamenti, a fondo perduto, saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Fonte:pugliaimpiego.it
  • 10. La prima fase, compresa dal 3 marzo 2015 fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, prevede l’inserimento online del progetto attraverso la sezione predisposta dall’INAIL. Le imprese registrate al sito avranno a disposizione un’applicazione informatica che consentirà, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli avvisi regionali. Dal 12 maggio 2015 si avvierà la seconda fase per le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda. Quest’ultime dovranno accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del codice identificativo loro attribuito. La terza e ultima fase dispone l’invio della domanda di ammissione al contributo, attraverso lo sportello informatico e utilizzando il proprio codice identificativo. A partire dal 3 giugno 2015, data e orari di apertura e chiusura dello sportello informatico saranno disponibili sul sito INAIL. I finanziamenti, a fondo perduto, saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Fonte:pugliaimpiego.it