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Alcuni concetti di base su come valorizzare la ricerca accademica
Lezione del 22 maggio 2020 – corso «Brevetti e proprietà
industriale
Massimo Barbieri
Licensing in: acquisizione del diritto ad utilizzare per un certo periodo di tempo
tecnologie brevettate o non brevettate da parte di un’impresa
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dall’impresa o da un ente di ricerca
Licenza: contratto di natura atipica, in cui il titolare della tecnologia concede a terzi
il diritto d’uso, temporaneo, esclusivo o non esclusivo, mantenendone la proprietà
L’oggetto del contratto è incerto (la tecnologia è in continuo divenire)
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Patent pool: intesa con la quale imprese concorrenti si accordano per
mettere in comune i brevetti che possiedono e quelli che potranno
ottenere in seguito
Equity: partecipazione dell’ente di ricerca al capitale sociale degli
spin-off universitari
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valorizzazione
Mettere a
disposizione la
conoscenza senza
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pubblicazione
Valorizzare la
conoscenza
attraverso la PI
Deposito domanda
di brevetto
cessione
licenza
Valorizzazione del
brevetto in via
diretta
Segreto industriale
Trasferimento del
know-how
Creazione spin-off
Brevetto
• Vantaggi: protezione, monopolio temporaneo,
possibili ricavi extra
• Svantaggi: costi per la concessione,
pubblicazione, tempi della brevettazione
Segreto industriale
• Vantaggi: utilizzo immediato a costi nulli
• Svantaggi: rischio di «clonazione» del trovato
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• Mercato di riferimento;
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• Imitabilità del prodotto;
• La tecnologia è brevettabile?
DETECTABILITY TEST: quando è facile, per un
concorrente, copiare l’invenzione brevettata? (a
volte è difficile, se l’invenzione fa parte di un
prodotto complesso)
INFRINGER TEST: chi è contraffattore del brevetto?
Il diretto concorrente oppure il cliente?
DESIGN AROUND TEST: il brevetto perfetto tutela il
modo migliore di realizzare un prodotto del quale
un cliente non può fare a meno. Più alternative ci
sono e minore sarà il valore del brevetto.
PRODUCT VALUE TEST: le rivendicazioni tutelano
realmente il prodotto? Oppure si tratta di un «nice
to have»
Brevettazione
vs libertà di
attuazione
 Non bisogna confondere brevettabilità e
libertà di attuazione
 Quando ci si chiede: «la mia invenzione è
brevettabile?», non importa se ricade
nell’ambito di tutela delle rivendicazioni
di un altro brevetto, o se quel brevetto è
ancora attivo. Invece la questione è se
l’insegnamento tecnico contenuto in quel
documento anticipa in tutto (o in parte)
la mia invenzione.
Brevettazione
vs libertà di
attuazione
 Effettuare una ricerca di prior art prima
di depositare una domanda di brevetto
 Effettuare una ricerca di libertà
d’attuazione prima di procedere con la
commercializzazione del prodotto (per
verificare che non ricada nell’ambito di
tutela di brevetti in vigore)
Riv P1 Riv1 P2 Riv2 P3 Riv3 P4 Riv4 P5 Riv5
X X X X X X X X X X X
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z’ Z’
W W W W
C GN NC GN C N NC N NC N
NLA NB LA NB NLA B LA B LA B
C = contraffazione NC = nessuna contraffazione N = nuovo GN = già noto B = brevettabile
NB = non brevettabile LA = libertà di attuazione NLA = nessuna libertà di attuazione
 Uffici di trasferimento tecnologico
 Parchi scientifici
 Incubatori
 Acceleratori d’impresa
 Fondi d’investimento
supportare la commercializzazione
delle tecnologie e incrementare lo
sviluppo economico regionale
I vari componenti dell’ecosistema sono tra loro complementari nello stadio di sviluppo in
cui intervengono.
I TTO partecipano nelle prime fasi di creazione dell’impresa (spin-off) e si concentrano
più sull’identificazione delle tecnologie da tutelare, sulle strategie di
commercializzazione e le attività di networking.
I parchi scientifici e gli incubatori s’inseriscono in una fase successiva e sono di supporto
al business e alla gestione d’impresa.
Trasferire i risultati della ricerca di base
Valutare le invenzioni: è una delle sfide più difficili per i TTO
manager, che solitamente ricevono invenzioni a livello
concettuale (TRL=2), spesso con dati limitati e un potere
commerciale incerto (quando non esiste ancora un mercato)
Ricettività verso il licensing-in da parte delle grandi aziende è
piuttosto bassa. Esse non riconoscono il valore delle invenzioni
accademiche, che quindi potranno essere valorizzate solo tramite
la costituzione di start-up
Profilare l’inventore: capire se sono davvero interessati allo
sviluppo e alla commercializzazione delle loro tecnologie
Depositare una domanda di brevetto senza una sufficiente
descrizione e supporto, non è di alcun interesse per nessuno
(forse solo per l’inventore) e dovrebbe essere considerata una
perdita di risorse (e di tempo)
Un ambito di tutela limitato è inutile: chiunque potrà
aggirare facilmente l’invenzione. Gli inventori
tendono a focalizzarsi sulle differenze delle loro
invenzioni rispetto alla tecnica nota piuttosto che
sull’impatto commerciale di queste differenze.
Stadio di sviluppo: più è avanzato e maggiori sono le
possibilità di licenziare la tecnologia. Molte tecnologie
non hanno il livello di maturità che l’industria sta
cercando.
In alcuni casi le tecnologie sono così “disruptive” che
le grandi aziende non vogliono assumersi il rischio di
svilupparle. Creare una start-up può essere una
soluzione.
Prima di iniziare un progetto di open
innovation, le parti dovrebbero stipulare
accordi che prevedano la gestione futura non
solo dei risultati finali della ricerca
collaborativa, ma anche di quelli sviluppati al
di fuori dello specifico progetto
(conoscenze foreground) oppure di quelli
ottenuti dopo il termine della collaborazione
(postground).
Uno dei partner potrebbe essere incentivato a
sviluppare tecnologie complementari o
sostitutive e ad utilizzare questi risultati per
aumentare il proprio potere negoziale o
comunque per diminuire il valore commerciale
della tecnologia foreground.
Alcune clausole utilizzate negli accordi di open
innovation per consentire la libertà di
attuazione e prevenire futuri problemi tra le
parti, sono le seguenti (definite clausole
“change-of-technology”):
“Assign-back”: il licenziatario deve trasferire
al licenziante la titolarità di qualsiasi
miglioramento che apporta alla tecnologia in
licenza
“Grant-back”: il licenziatario deve concedere
in licenza al licenziante qualsiasi
miglioramento apportato alla tecnologia in
licenza
“Grant-forward”: il licenziante deve
concedere in licenza al licenziatario qualsiasi
miglioramento inerente alla tecnologia
Nel caso in cui si verifichino variazioni nella proprietà,
possono essere utili le clausole “change-of-control”:
“Change-of-control”: il licenziante ha il diritto di
risolvere il contratto nel caso in cui il licenziatario sia
acquisito da un’altra azienda;
“No-challenge”: al licenziatario non è consentito mettere
in dubbio la validità del brevetto in licenza (presentando
un’opposizione se si tratta di una domanda di brevetto
ancora in fase d’esame oppure instaurando una causa di
nullità nel caso di brevetto già concesso).Un’ulteriore questione riguarda il fatto che chi detiene
una tecnologia sideground o postground potrebbe
richiedere delle royalty al partner che decidesse di
utilizzarla in ambito commerciale. In questo caso la
determinazione della royalty potrebbe essere complicata
e anticipare la questione in fase di negoziazione di un
accordo di open innovation potrebbe essere la soluzione.
Anche le relazioni sociali sono importanti elementi
complementari alle relazioni contrattuali.
Articolo di Marcus Holgersson L’autore ha intervistato i CEO e/o i
responsabili dell’R&D di 26 PMI innovative
svedesi, suddivise in tre gruppi:
aziende che propongono nuovi modelli di commercializzazione
e vendita dei prodotti,
imprese high-tech basate su nuove tecnologie e
PMI localizzate in una regione della Svezia (Gnosjö), i cui
abitanti sono dotati di un elevato spirito imprenditoriale.
I manager del primo gruppo hanno dichiarato che i brevetti non sono così
rilevanti per il loro modello di business, adducendo come motivazione
principale gli elevati costi della brevettazione e del monitoraggio della
contraffazione e la mancanza di un brevetto unitario in Europa.
Gli intervistati hanno reputato più importante il time to market e l’uso
del brevetto come strumento pubblicitario, per segnalare ai consumatori
l’innovatività dei loro prodotti.
Per le imprese del secondo gruppo la brevettazione è stata considerata molto più
importante, anche se non da un punto di vista difensivo/competitivo ma per attrarre
finanziamenti (specialmente da venture capital). Alcuni manager hanno affermato che il
segreto industriale e il time to market sono più rilevanti del brevetto per la
competitività dell’azienda (c’è il timore che la pubblicazione favorisca la concorrenza).
L’uso dell’informazione brevettuale è incentrata sull’evitare la contraffazione ma non sul
reperimento di tecnologie disponibili che potrebbero essere utilizzate direttamente
oppure aggirate.
I manager del terzo gruppo di imprese hanno ritenuto che il passo inventivo
richiesto per ottenere la concessione di un brevetto sia troppo modesto e che un
sistema brevettuale basato più sul numero dei brevetti e non sulla loro qualità
possa danneggiare le PMI, che non hanno le risorse finanziarie per fronteggiare
aziende dotate di consistenti portafogli brevettuali.
Molti intervistati hanno reputato più importante il metodo di produzione
(tutelabile con il segreto industriale) e la qualità del prodotto realizzato,
confidando nel fatto che gli imitatori non riescano a raggiungere lo stesso livello
di qualità.
Il sondaggio effettuato ha evidenziato i
seguenti svantaggi della tutela brevettuale per
le PMI:
Risorse troppo limitate, che non consentono di sostenere gli
elevati costi della procedura (deposito, prosecuzione,
monitoraggio e azionamento);
La divulgazione di informazioni tecniche che potrebbero essere
utili ai concorrenti, tramite la pubblicazione delle domande di
brevetto.
Il brevetto, piuttosto che come deterrente per l’imitazione, è visto come strumento di
marketing, per attrarre sia clienti sia finanziatori, e per poter consentire l’accesso a risorse
e asset complementari.
Il rischio
nella
gestione
dell’IP
Nel ciclo di sviluppo dalla ricerca al
mercato ci sono tre rischi che condizionano
il processo di trasferimento tecnologico:
 Rischio tecnologico (funzionerà?)
 Rischio di mercato (si venderà il
prodotto?)
 Rischio di tutela [l’invenzione sarà
copiata (facilmente) dai concorrenti?]
Barriere e
ostacoli al
licensing
 Assicurare la libertà di attuazione
 Tipo di licenza
 Time to market
 Sublicenze
 Ambito geografico
 Calcolo royalty
Accordi di ricerca e sviluppo
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Strumenti
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negoziazione
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riservatezza
Prima del deposito della
domanda di brevetto
Dopo il deposito
Per tutelare le nozioni
tecniche non descritte
nella domanda e il know-
how segreto
Per mantenere l’opzione
di tutela del segreto
durante la fase in cui la
domanda non è ancora
stata pubblicata
 Contratti atipici che regolano il trasferimento di materiali, per scopi di ricerca
sperimentale
 Inquadrabili come contratti di comodato, gratuito, a termine, avente natura reale
(perché presuppone la consegna del materiale)
 Generalmente il ricevente non può vantare diritti di IP
 In alcuni casi i MTA si risolvono in una licenza
Dell’invenzione
non ancora
conseguita
Dell’invenzione
conseguita e
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brevettata
Della domanda
di brevetto
depositata
Del brevetto
concesso
 Contratti di natura atipica
 Causa
 Forma
 Oggetto (tecnologia, diritti di IP incorporati): nel caso di brevetto, tenere conto dei limiti
spazio-temporali
 La mancata esistenza dei titoli di proprietà industriale o la successiva invalidazione non
dovrebbero incidere sulla validità del contratto, solo e nella misura in cui è la tecnologia nel
complesso ad essere dedotta come oggetto contrattuale
 Legge applicabile
 Tribunale (o arbitrato)
Tipologie di
licenze
 Esclusiva
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 Licenza e sub-licenza
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Definire ambito geografico, durata e uso
Rimborso delle spese brevettuali sostenute dal titolare e
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MINIMA
«Technology flipping»: non attuare
l’invenzione (royalty minime come
disincentivo)
«Under reporting»: omissione delle
vendite nette dei prodotti
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domande di brevetto di perfezionamento
(non dipendenti dal brevetto in licenza)
Mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati (clausola di best effort)
Il licenziatario è legittimato
ad agire verso un potenziale
contraffattore (anche se la
licenza non è stata trascritta)
La licenza è opponibile a terzi
se trascritta presso l’UIBM
In caso di nullità del brevetto,
il contratto di licenza è nullo
Il licenziante non è tenuto a
restituire i canoni già
percepiti
In caso di fallimento del
licenziatario, il contratto non
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Il titolare del brevetto può
recedere dal contratto se il
curatore fallimentare non
prosegue l’attuazione del
brevetto nell’ambito
dell’esercizio provvisorio
dell’impresa o non cede la
licenza insieme all’azienda
 Dario Mastrelia – Gli accordi di trasferimento tecnologico –
Giappichelli Editore (2010)
 Claudia Del Re – I contratti di licenza di trasferimento
tecnologico in ambito accademico (la licenza d’invenzione
universitaria fra diritto e prassi) – Società Editrice Il Mulino
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Introduzione al licensing

  • 1. Alcuni concetti di base su come valorizzare la ricerca accademica Lezione del 22 maggio 2020 – corso «Brevetti e proprietà industriale Massimo Barbieri
  • 2. Licensing in: acquisizione del diritto ad utilizzare per un certo periodo di tempo tecnologie brevettate o non brevettate da parte di un’impresa Licensing out: concessione di licenze su tecnologie sviluppate internamente dall’impresa o da un ente di ricerca Licenza: contratto di natura atipica, in cui il titolare della tecnologia concede a terzi il diritto d’uso, temporaneo, esclusivo o non esclusivo, mantenendone la proprietà L’oggetto del contratto è incerto (la tecnologia è in continuo divenire)
  • 3. Cessione: trasferimento a titolo definitivo della tecnologia Patent pool: intesa con la quale imprese concorrenti si accordano per mettere in comune i brevetti che possiedono e quelli che potranno ottenere in seguito Equity: partecipazione dell’ente di ricerca al capitale sociale degli spin-off universitari
  • 4. Strategie di valorizzazione Mettere a disposizione la conoscenza senza vantare diritti di PI pubblicazione Valorizzare la conoscenza attraverso la PI Deposito domanda di brevetto cessione licenza Valorizzazione del brevetto in via diretta Segreto industriale Trasferimento del know-how Creazione spin-off
  • 5. Brevetto • Vantaggi: protezione, monopolio temporaneo, possibili ricavi extra • Svantaggi: costi per la concessione, pubblicazione, tempi della brevettazione Segreto industriale • Vantaggi: utilizzo immediato a costi nulli • Svantaggi: rischio di «clonazione» del trovato Percorso decisionale: • Strategia aziendale; • Mercato di riferimento; • Prodotti concorrenti; • Imitabilità del prodotto; • La tecnologia è brevettabile?
  • 6. DETECTABILITY TEST: quando è facile, per un concorrente, copiare l’invenzione brevettata? (a volte è difficile, se l’invenzione fa parte di un prodotto complesso) INFRINGER TEST: chi è contraffattore del brevetto? Il diretto concorrente oppure il cliente? DESIGN AROUND TEST: il brevetto perfetto tutela il modo migliore di realizzare un prodotto del quale un cliente non può fare a meno. Più alternative ci sono e minore sarà il valore del brevetto. PRODUCT VALUE TEST: le rivendicazioni tutelano realmente il prodotto? Oppure si tratta di un «nice to have»
  • 7. Brevettazione vs libertà di attuazione  Non bisogna confondere brevettabilità e libertà di attuazione  Quando ci si chiede: «la mia invenzione è brevettabile?», non importa se ricade nell’ambito di tutela delle rivendicazioni di un altro brevetto, o se quel brevetto è ancora attivo. Invece la questione è se l’insegnamento tecnico contenuto in quel documento anticipa in tutto (o in parte) la mia invenzione.
  • 8. Brevettazione vs libertà di attuazione  Effettuare una ricerca di prior art prima di depositare una domanda di brevetto  Effettuare una ricerca di libertà d’attuazione prima di procedere con la commercializzazione del prodotto (per verificare che non ricada nell’ambito di tutela di brevetti in vigore)
  • 9. Riv P1 Riv1 P2 Riv2 P3 Riv3 P4 Riv4 P5 Riv5 X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z’ Z’ W W W W C GN NC GN C N NC N NC N NLA NB LA NB NLA B LA B LA B C = contraffazione NC = nessuna contraffazione N = nuovo GN = già noto B = brevettabile NB = non brevettabile LA = libertà di attuazione NLA = nessuna libertà di attuazione
  • 10.  Uffici di trasferimento tecnologico  Parchi scientifici  Incubatori  Acceleratori d’impresa  Fondi d’investimento supportare la commercializzazione delle tecnologie e incrementare lo sviluppo economico regionale I vari componenti dell’ecosistema sono tra loro complementari nello stadio di sviluppo in cui intervengono. I TTO partecipano nelle prime fasi di creazione dell’impresa (spin-off) e si concentrano più sull’identificazione delle tecnologie da tutelare, sulle strategie di commercializzazione e le attività di networking. I parchi scientifici e gli incubatori s’inseriscono in una fase successiva e sono di supporto al business e alla gestione d’impresa.
  • 11. Trasferire i risultati della ricerca di base Valutare le invenzioni: è una delle sfide più difficili per i TTO manager, che solitamente ricevono invenzioni a livello concettuale (TRL=2), spesso con dati limitati e un potere commerciale incerto (quando non esiste ancora un mercato) Ricettività verso il licensing-in da parte delle grandi aziende è piuttosto bassa. Esse non riconoscono il valore delle invenzioni accademiche, che quindi potranno essere valorizzate solo tramite la costituzione di start-up Profilare l’inventore: capire se sono davvero interessati allo sviluppo e alla commercializzazione delle loro tecnologie Depositare una domanda di brevetto senza una sufficiente descrizione e supporto, non è di alcun interesse per nessuno (forse solo per l’inventore) e dovrebbe essere considerata una perdita di risorse (e di tempo)
  • 12. Un ambito di tutela limitato è inutile: chiunque potrà aggirare facilmente l’invenzione. Gli inventori tendono a focalizzarsi sulle differenze delle loro invenzioni rispetto alla tecnica nota piuttosto che sull’impatto commerciale di queste differenze. Stadio di sviluppo: più è avanzato e maggiori sono le possibilità di licenziare la tecnologia. Molte tecnologie non hanno il livello di maturità che l’industria sta cercando. In alcuni casi le tecnologie sono così “disruptive” che le grandi aziende non vogliono assumersi il rischio di svilupparle. Creare una start-up può essere una soluzione.
  • 13. Prima di iniziare un progetto di open innovation, le parti dovrebbero stipulare accordi che prevedano la gestione futura non solo dei risultati finali della ricerca collaborativa, ma anche di quelli sviluppati al di fuori dello specifico progetto (conoscenze foreground) oppure di quelli ottenuti dopo il termine della collaborazione (postground). Uno dei partner potrebbe essere incentivato a sviluppare tecnologie complementari o sostitutive e ad utilizzare questi risultati per aumentare il proprio potere negoziale o comunque per diminuire il valore commerciale della tecnologia foreground. Alcune clausole utilizzate negli accordi di open innovation per consentire la libertà di attuazione e prevenire futuri problemi tra le parti, sono le seguenti (definite clausole “change-of-technology”): “Assign-back”: il licenziatario deve trasferire al licenziante la titolarità di qualsiasi miglioramento che apporta alla tecnologia in licenza “Grant-back”: il licenziatario deve concedere in licenza al licenziante qualsiasi miglioramento apportato alla tecnologia in licenza “Grant-forward”: il licenziante deve concedere in licenza al licenziatario qualsiasi miglioramento inerente alla tecnologia
  • 14. Nel caso in cui si verifichino variazioni nella proprietà, possono essere utili le clausole “change-of-control”: “Change-of-control”: il licenziante ha il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il licenziatario sia acquisito da un’altra azienda; “No-challenge”: al licenziatario non è consentito mettere in dubbio la validità del brevetto in licenza (presentando un’opposizione se si tratta di una domanda di brevetto ancora in fase d’esame oppure instaurando una causa di nullità nel caso di brevetto già concesso).Un’ulteriore questione riguarda il fatto che chi detiene una tecnologia sideground o postground potrebbe richiedere delle royalty al partner che decidesse di utilizzarla in ambito commerciale. In questo caso la determinazione della royalty potrebbe essere complicata e anticipare la questione in fase di negoziazione di un accordo di open innovation potrebbe essere la soluzione. Anche le relazioni sociali sono importanti elementi complementari alle relazioni contrattuali.
  • 15. Articolo di Marcus Holgersson L’autore ha intervistato i CEO e/o i responsabili dell’R&D di 26 PMI innovative svedesi, suddivise in tre gruppi: aziende che propongono nuovi modelli di commercializzazione e vendita dei prodotti, imprese high-tech basate su nuove tecnologie e PMI localizzate in una regione della Svezia (Gnosjö), i cui abitanti sono dotati di un elevato spirito imprenditoriale.
  • 16. I manager del primo gruppo hanno dichiarato che i brevetti non sono così rilevanti per il loro modello di business, adducendo come motivazione principale gli elevati costi della brevettazione e del monitoraggio della contraffazione e la mancanza di un brevetto unitario in Europa. Gli intervistati hanno reputato più importante il time to market e l’uso del brevetto come strumento pubblicitario, per segnalare ai consumatori l’innovatività dei loro prodotti.
  • 17. Per le imprese del secondo gruppo la brevettazione è stata considerata molto più importante, anche se non da un punto di vista difensivo/competitivo ma per attrarre finanziamenti (specialmente da venture capital). Alcuni manager hanno affermato che il segreto industriale e il time to market sono più rilevanti del brevetto per la competitività dell’azienda (c’è il timore che la pubblicazione favorisca la concorrenza). L’uso dell’informazione brevettuale è incentrata sull’evitare la contraffazione ma non sul reperimento di tecnologie disponibili che potrebbero essere utilizzate direttamente oppure aggirate.
  • 18. I manager del terzo gruppo di imprese hanno ritenuto che il passo inventivo richiesto per ottenere la concessione di un brevetto sia troppo modesto e che un sistema brevettuale basato più sul numero dei brevetti e non sulla loro qualità possa danneggiare le PMI, che non hanno le risorse finanziarie per fronteggiare aziende dotate di consistenti portafogli brevettuali. Molti intervistati hanno reputato più importante il metodo di produzione (tutelabile con il segreto industriale) e la qualità del prodotto realizzato, confidando nel fatto che gli imitatori non riescano a raggiungere lo stesso livello di qualità.
  • 19. Il sondaggio effettuato ha evidenziato i seguenti svantaggi della tutela brevettuale per le PMI: Risorse troppo limitate, che non consentono di sostenere gli elevati costi della procedura (deposito, prosecuzione, monitoraggio e azionamento); La divulgazione di informazioni tecniche che potrebbero essere utili ai concorrenti, tramite la pubblicazione delle domande di brevetto. Il brevetto, piuttosto che come deterrente per l’imitazione, è visto come strumento di marketing, per attrarre sia clienti sia finanziatori, e per poter consentire l’accesso a risorse e asset complementari.
  • 20. Il rischio nella gestione dell’IP Nel ciclo di sviluppo dalla ricerca al mercato ci sono tre rischi che condizionano il processo di trasferimento tecnologico:  Rischio tecnologico (funzionerà?)  Rischio di mercato (si venderà il prodotto?)  Rischio di tutela [l’invenzione sarà copiata (facilmente) dai concorrenti?]
  • 21. Barriere e ostacoli al licensing  Assicurare la libertà di attuazione  Tipo di licenza  Time to market  Sublicenze  Ambito geografico  Calcolo royalty
  • 22. Accordi di ricerca e sviluppo Cessione (trasferimento totale del rischio) Licenza Material Transfer Agreement
  • 23. Strumenti per gestire la negoziazione Accordi di riservatezza Prima del deposito della domanda di brevetto Dopo il deposito Per tutelare le nozioni tecniche non descritte nella domanda e il know- how segreto Per mantenere l’opzione di tutela del segreto durante la fase in cui la domanda non è ancora stata pubblicata
  • 24.  Contratti atipici che regolano il trasferimento di materiali, per scopi di ricerca sperimentale  Inquadrabili come contratti di comodato, gratuito, a termine, avente natura reale (perché presuppone la consegna del materiale)  Generalmente il ricevente non può vantare diritti di IP  In alcuni casi i MTA si risolvono in una licenza
  • 25. Dell’invenzione non ancora conseguita Dell’invenzione conseguita e non ancora brevettata Della domanda di brevetto depositata Del brevetto concesso
  • 26.  Contratti di natura atipica  Causa  Forma  Oggetto (tecnologia, diritti di IP incorporati): nel caso di brevetto, tenere conto dei limiti spazio-temporali  La mancata esistenza dei titoli di proprietà industriale o la successiva invalidazione non dovrebbero incidere sulla validità del contratto, solo e nella misura in cui è la tecnologia nel complesso ad essere dedotta come oggetto contrattuale  Legge applicabile  Tribunale (o arbitrato)
  • 27. Tipologie di licenze  Esclusiva  Non esclusiva  Co-esclusiva  Licenza e sub-licenza  Licenza incrociata Definire ambito geografico, durata e uso
  • 28. Rimborso delle spese brevettuali sostenute dal titolare e attribuzione delle spese future (in caso di licenza esclusiva) Option fee (downpayment) Milestone fee Running royalties (minimum annual royalties); post-expiration royalties e royalties nei contratti di cessione Sublicensing fees Equities (per licenze a startup e spinoff) Altri pagamenti
  • 29. Titolarità Sì Validità dei titoli No Futura concessione dei titoli No Idoneità della tecnologia all’uso No Non contraffazione (FTO) No
  • 30. COMUNICAZIONE DI KNOW-HOW COLLABORAZIONE LICENZA SU SUCCESSIVI MIGLIORAMENTI ATTUAZIONE MINIMA
  • 31. «Technology flipping»: non attuare l’invenzione (royalty minime come disincentivo) «Under reporting»: omissione delle vendite nette dei prodotti «Inventing around»: deposito di domande di brevetto di perfezionamento (non dipendenti dal brevetto in licenza) Mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati (clausola di best effort)
  • 32. Il licenziatario è legittimato ad agire verso un potenziale contraffattore (anche se la licenza non è stata trascritta) La licenza è opponibile a terzi se trascritta presso l’UIBM In caso di nullità del brevetto, il contratto di licenza è nullo Il licenziante non è tenuto a restituire i canoni già percepiti In caso di fallimento del licenziatario, il contratto non si risolve automaticamente Il titolare del brevetto può recedere dal contratto se il curatore fallimentare non prosegue l’attuazione del brevetto nell’ambito dell’esercizio provvisorio dell’impresa o non cede la licenza insieme all’azienda
  • 33.  Dario Mastrelia – Gli accordi di trasferimento tecnologico – Giappichelli Editore (2010)  Claudia Del Re – I contratti di licenza di trasferimento tecnologico in ambito accademico (la licenza d’invenzione universitaria fra diritto e prassi) – Società Editrice Il Mulino (2016)