1. AL PRESIDENTE REGIONE LIGURIA
ALL’ASSESSORE REGIONALE ALL’AMBIENTE
Oggetto: istanza per la riapertura della procedura di VIA sull’outlet di Brugnato
La scrivente associazione,
VISTO
Il Parere del Comitato Tecnico dell’AdB Magra sui pareri da esprimere ai sensi
della dgr 1489/2011 e ss.mm. su interventi già iniziati e/o con titolo edilizio
già rilasciato sulle aree inondate,
Considerato che,
il parere della Autorità di Bacino richiede per l’outlet interventi significativi che vanno a
modificare profondamente il progetto a suo tempo oggetto della procedura di verifica ai
fini della Valutazione di Impatto Ambientale, si chiede ad esempio che sia: “aggiornato il
progetto edilizio al fine di adottare tutti gli accorgimenti tecnico-costruttivi per la
protezione passiva dalle inondazioni”.
Rilevato quindi che,
A parere della associazione scrivente siamo di fronte ad una modifica sostanziale che deve
comportare la riapertura del procedimento di VIA.
Viste,
le norme regionali in materia di procedura di screening di VIA , in particolare
DGR n. 398 del 1999 da leggersi in combinato disposto con il Testo Unico Ambientale
(DLgs 152/2006).
Visto in particolare,
l’articolo 4 della DGR 398 del 1999 per il quale il progetto sottoposto a procedura di
verifica deve essere coerente con gli strumenti per la pianificazione di bacino (anche nel
caso di studi in itinere).
Rilevato che,
il parere della Autorità di Bacino relativamente all’outlet di Brugnato afferma che: “è
necessario e prioritario uno studio idraulico ed idrogeologico per ricostruire
l’evento occorso, determinandone le cause e provvedendo alla redazione di un progetto
di sistemazione complessiva del t. Gravegnola, con riferimento anche
all’eventuale necessità di adeguamento e/o consolidamento delle opere di difesa
esistenti”. Tale richiesta, va inquadrata con quella più generale di detto Parere secondo il
quale: “: “Per gli interventi con titolo edilizio rilasciato ma non ancora
concretamente iniziati, considerato che al momento non sono disponibili studi e
approfondimenti tecnici (peraltro previsti all’art.4, comma 2 della DGR 1489 e ss.mm.ii.
in tempi più lunghi) relativi alla ricostruzione idrologico – idraulica dell’evento
calamitoso occorso, si è evidenziata la necessità di studi tecnici di dettaglio con correlati
progetti di sistemazione idraulica ed idrogeologica finalizzati alla messa in sicurezza del
territorio”.
2. Rilevato che,
che sia lo studio mirato in relazione all’outlet sia la ricostruzione idrogeologica richiesti dal
Parere della Autorità di Bacino sono chiaramente finalizzati alla riclassificazione sotto il
profilo del rischio idraulico dell’area interessata dal nuovo progetto di outlet, progetto che
a suo tempo era stato valutato non sottoponibile a VIA , sotto il profilo del rischio idraulico
e idrogeologico, sulla base di una classificazione del rischio che verrà certamente superata
a breve.
Rilevato inoltre che,
come peraltro sopra riportato, si richiede da parte della Autorità di Bacino un
adeguamento progettuale significativo, sotto il profilo dell’impatto potenziale, tanto che lo
stesso parere rileva la possibilità di ulteriori aggiornamenti del progetto, anche “in corso di
realizzazione” alla luce degli studi considerati prioritari (dallo stesso Parere della
Autorità). Si riporta in particolare il passaggio specifico di detto parere secondo il quale,
nelle more dello studio idraulico e idrogeologico per l’outlet e del progetto per il torrente
Gravegnola sopra riportati:
“il Comune può valutare se proseguire con l’attuazione purché:
- siano almeno ripristinate le condizioni di deflusso idraulico preesistenti, con
ricostituzione della difesa idraulica, con tipologie e modalità adeguate, purché tali da
garantire la sormontabilità senza cedimenti e la possibilità di eventuale successivo
adeguamento, qualora necessario a seguito degli studi di cui sopra;”
Sottolineato che
Le sopra riportate condizioni di deflusso preesistenti che proprio al momento della
alluvione si sono già dimostrate inadeguate!!!
Considerato che,
alla luce di quanto sopra riportato, ad avviso degli scriventi, si realizza quanto previsto dal
comma 1bis dell’articolo 28 del DLgs 152/2006 (TU ambientale) secondo il quale se dal
monitoraggio del progetto che ha passato la procedura di verifica o di VIA : “risultino
impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto
a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,
l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il
provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori….. Qualora dall'esecuzione dei lavori
ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non
preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente
può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle
determinazioni correttive da adottare”.
Rilevato inoltre che
nella vigente versione del DLgs 152/2006 (TU ambientale) ai fini della sottoponibilità a
VIA (sia nella forma dello screening che della procedura ordinaria) basta una semplice
modifica del progetto, non c’è più il riferimento all’aggettivo sostanziale della
modifica anche nel caso della procedura di verifica e non di VIA ordinaria. Quindi la novità
potrebbe essere interpretata nel senso che le modifiche delle opere sono sottoponibili a
VIA anche in relazione a semplici nuove opere edilizie , mentre un indirizzo diffuso della
giurisprudenza in precedenza (avendo come riferimento il concetto di “modifica
sostanziale”) ha spesso reputato come sottoponibili a VIA solo quelle modifiche
concretamente ed oggettivamente peggiorative della situazione ambientale.
3. Con la presente ISTANZA chiede;
LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DI VIA PER IL PROGETTO DI
OUTLET DI BRUGNATO