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ANALISI GIURIDICO AMMINISTRATIVA DELLA
NUOVA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE RILASCIATA ALL’IMPIANTO
LaminaM di Borgo Val di Taro
La Spezia 29 settembre 2017
Sommario
PARTE I............................................................................................................................................................... 2
RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DELLA NUOVA AIA:.................................................................................. 2
ANALISI CRITICA DELLA PROCEDURA SEGUITA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA AIA .................................... 2
IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO ............................................................................................................. 4
VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE TECNICHE E PARAMETRO SALUTE ....................................................... 5
LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO.................................................................................................................... 7
PARTE II.............................................................................................................................................................. 9
LA MANCATA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SANITARIO.................................................................................. 9
DELL’IMPIANTO LaminaM ................................................................................................................................. 9
PREMESSA...................................................................................................................................................... 9
RELAZIONE ASL (SINTESI)............................................................................................................................. 9
LINEE GUIDA VIS DELL’ISS............................................................................................................................ 13
LINEE GUIDA VIIAS ISPRA............................................................................................................................. 13
CONCLUSIONI .............................................................................................................................................. 16
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PARTE I
RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DELLA NUOVA AIA:
ANALISI CRITICA DELLA PROCEDURA SEGUITA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA
AIA
La Determinazione Dirigenziale Arpae n. 4239 del 04/08/2017 afferma a pagina 3:
“- con nota prot. PGPR/2017/3137 del 21/02/2017 Arpae SAC di Parma ha emanato nei confronti
della Laminam SpA un provvedimento di diffida a seguito della relazione trasmessa da Arpae
Sezione provinciale di Parma con prot. PGPR/2017/2933 del 17/02/2017, relativa agli interventi
effettuati presso l’installazione Laminam SpA di Borgo Val di Taro, nella quale in particolare si dà
atto delle risultanze dei prelievi effettuati alle emissioni del forno di cottura E13 nei giorni 2 e 8
febbraio 2017,riscontrando inottemperanze alle condizioni dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale;
-la Conferenza dei Servizi di cui sopra, nel corso della prima seduta tenutasi in data 28/02/2017,
haritenuto di attivare l’avvio del procedimento di sospensione dell’attività dello stabilimento in
oggetto,ingiungendo alla Ditta di presentare entro 7 giorni dall’emissione del provvedimento una
proposta con relativo crono programma di soluzione/i tecnico-gestionale/i delle diverse
problematiche emerse,in via prioritaria della problematica legata ai quantitativi di sostanze acide
riscontrati. Si è chiesto in particolare di approfondire gli aspetti legati all’utilizzo delle materie
prime (inchiostri), con specifica delle miscele e dei singoli prodotti. Si sono altresì richieste le schede
di sicurezza e tutte le informazioni utili sulla totalità delle sostanze impiegate;”
Risulta chiaramente dallo stesso testo della determina che, sotto il profilo procedurale, siamo di
fronte ad una vera e propria revisione dell’AIA fatta passare per un aggiornamento con modifica
non sostanziale ex comma 1 articolo 29-nonies DLgs 152/20061
peraltro citato dalla nuova AIA
solo alla fine del dispositivo di questo atto ed in palese contraddizione con quanto sopra riportato,
visto che la procedura del 29-nonies richiede una apposita istanza di modifica del gestore mentre
qui l’azione amministrativa è partita dalla autorità competente ex articolo 29-octies DLgs
152/20062
.
1
29-nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5,
comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o
le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli
adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione
delle modifiche comunicate.
2
29-octies. Rinnovo e riesame
(articolo sostituito dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 46 del 2014)
4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta
delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento
provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati
nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le
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Lo dimostra non solo quanto scritto nelle premesse AIA sopra riportate ma anche quanto
affermato nella Circolare Ministeriale del 19/12/2011 n. 0031502. Questa Circolare chiarisce che la
modifica non sostanziale deriva da una procedura azionata dal gestore che la propone e non certo
da una procedura di aggiornamento AIA ex 29-octies DLgs 152/2006 o addirittura di diffida
sospensione per violazione delle prescrizioni ex 29-decies3
DLgs 152/2006
Peraltro alla luce di detta Circolare si conferma come sia discutibile anche la definizione di
modifica non sostanziale come oggetto della nuova AIA, quando la modifica è legata ad una
procedura di violazione delle prescrizioni ex articolo 29-octies DLgs 152/2006. Afferma sul punto la
Circolare: “In particolare, il fatto che una modifica sia proposta per dare attuazione ad una
prescrizione ambientale non è di per sé sufficiente a garantire la sua non sostanzialità né tanto
meno il buon esito della istanza”.
Quindi nella nuova AIA la procedura di riferimento seguita è quella dell’articolo 29-decies poi
sfociato nell’articolo 29-ocities. Siamo di fronte ad procedura di revisione dell’AIA dove l’obiettivo
non è quella di valutare una “modifica o miglioria” del ciclo produttivo presentata dal gestore ma
piuttosto di rispondere ad una procedura di diffida dettata da fenomeni di inquinamento prodotti
anche dalla violazione delle prescrizioni delle autorizzazione precedenti ma soprattutto dei principi
dell’AIA che non sono solo quelli di rispettare i limiti di emissione ma anche di “conseguire un
livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso” (comma 1 art. 29-sexies DLgs
152/2006)
A conferma si veda questa passaggio delle premesse della Determina che ha approvato la nuova
AIA (pag. 3):
“-da novembre 2016 risultano pervenute ad Arpae Sezione provinciale di Parma numerose
segnalazioni relative ad esalazioni maleodoranti, intensificatesi a partire dal 19/01/2017,
avvertitenel comune di Borgo Val di Taro, nel quartiere artigianale industriale di Via Brindani e
nelle aree circostanti, con particolare riferimento alle località San Rocco e Le Spiagge;
-a fronte di tali segnalazioni Arpae Sezione provinciale di Parma ha svolto diversi sopralluoghi,
anche congiuntamente ad AUSL Distretto di Borgo Val di Taro, che hanno interessato lo
stabilimento della società Laminam SpA sito in Via Brindani;
-in conseguenza al manifestarsi di tali problematiche, Arpae SAC di Parma, oltre a richiedere alla
Ditta Laminam SpA una relazione in merito alle possibili cause e agli eventuali accorgimenti tecnici
prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale
stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
3
29-decies. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente
procede secondo la gravità delle infrazioni:
(comma così sostituito dall'art. 7, comma 9, d.lgs. n. 46 del 2014)
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine
entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono
essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga
necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel
caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.
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adottati o che si intendessero adottare per evitare/ridurre la presenza di odori, ha convocato una
Conferenza dei Servizi – i cui verbali, ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio, sono depositati
agli atti presso Arpae SAC di Parma - al fine di svolgere un esame contestuale delle valutazioni in
merito agli eventi da parte degli Enti/Soggetti coinvolti nella procedura di rilascio dell’AIA (oltre ad
Arpae, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno, Comune di Borgo Val di Taro, Agenzia regionale per la
Sicurezza territoriale e la Protezione civile e Montagna 2000 SpA), fissando la prima seduta per il
giorno 28/02/2017;…”
Se le cose stanno come sopra analizzato soccorre,sotto il profilo della legittima procedura per il
rilascio della nuova AIA era ed è applicabile il comma 10 articolo 29-octies del DLgs 152/2006, che
recita: “10. Il procedimento di riesame e' condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter,
comma 4, e 29-quater.”.
Considerato che questa non è stata la procedura seguita per emanare l’atto in oggetto ciò ha
comportato che la procedura non ha esperito tutti i parametri e i passaggi amministrativi previsti
dalla normativa, ed in particolare:
1. parere sanitario del sindaco
2. valutazione delle alternative tecniche e parametro salute
3. relazione di riferimento
Vediamoli partitamente..
IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO
Recita il comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006: “6. Nell'ambito della Conferenza dei
servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265…”. Si tratta quindi di un Parere rilasciato nell’ambito della
funzione di Autorità Sanitaria che il Sindaco ricopre nel territorio comunale.
Tradotta in termini di amministrazione attiva questa norma significa che il parere del Sindaco è
obbligatorio ed è rilasciato nell’ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio
comunale.
Ciò trova conferma nella giurisprudenza. Si veda Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009
che si è pronunciato in relazione al dissenso espresso dal Sindaco con apposito parere sanitario
allo interno della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la realizzazione di una
centrale alimentata a biomasse.
Questa sentenza, per la prima volta, chiarisce natura ed efficacia giuridica del Parere
Sanitario del Sindaco in materia di AIA.
La sentenza afferma quanto segue:
1. Il Parere Sanitario è Di Competenza del Sindaco e non della Giunta perché rientra nelle sue
funzioni di massima Autorità Sanitaria e quindi non può essere rilasciato dal Dirigente.
2. Il Parere Sanitario non può essere superato dal Parere dell’AUSL nella Conferenza dei Servizi
propedeutica alla decisione finale sull’AIA.
3. Il Parere Sanitario, eventualmente negativo, del Sindaco può essere di ostacolo, se
adeguatamente motivato, al rilascio della AIA dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi
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Più recentemente il Consiglio di Stato con sentenza n. 1820 del 2017 ha confermato, in sede di
giudizio di revocazione, una sentenza fondamentale per la prevenzione nella tutela della salute nei
procedimenti decisionali a rilevanza ambientale.
Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato n. 163 del 20/1/2015 che aveva annullato gli atti di
rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) positiva e della Autorizzazione Integrata
Ambientale(AIA) ad un inceneritore di biomasse e combustibile derivato dai rifiuti (CDR) sia
ordinario che di qualità, in provincia di Grosseto.
L’annullamento prodotto dalla sentenza del 2015 è stato fondato su una motivazione fortemente
innovativa: le carenze istruttorie che hanno portato alle autorizzazioni sotto il profilo del potenziale
impatto sanitario dell’impianto oggetto delle stesse. In altri termini la procedura decisionale non ha
valutato le condizioni sanitarie attuali delle popolazione potenzialmente interessata dagli impatti
dell’impianto autorizzato e la loro evoluzione nel caso quest’ultimo fosse stato messo in funzione.
Ebbene la nuova sentenza del Consiglio di Stato respingendo il ricorso per revocazione ha
mantenuto in piedi una sentenza (quella del 2015) che afferma principi rivoluzionari e che
dimostra il valore dello strumento del Parere Sanitario del Sindaco nelle procedura di AIA e della
valutazione dell’impatto sulla salute nelle procedure di VIA.
L’obbligo di considerare il parametro della salute anche nel senso del Parere sopra descritto è
confermato dal Considerando 18 alla Direttiva 2010/75/UE prevede che tra gli obiettivi della
stessa ci sia anche la necessità di autorizzazione, conforme alla direttiva, a tutte quelle modifiche
delle installazioni esistenti che possano avere significativi effetti negativi sulla salute umana o
sull’ambiente.
Quindi il Parere Sanitario e comunque la valutazione del parametro salute deve essere applicato
anche nel caso di modifiche, revisioni, rinnovi delle AIA per impianti esistenti.
VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE TECNICHE E PARAMETRO SALUTE
In generale, quindi a prescindere dal Parere del Sindaco sopra esposto, la Direttiva quadro
2010/75/UE al punto 2 articolo 3 fornisce una definizione di inquinamento ai fini del rilascio
dell’AIA per cui tale rilascio non deve: “nuocere alla salute umana”.
Quindi il parametro del rischio sanitario e quindi della predisposizione di misure che lo possano
evitare è parte integrante della istruttoria che deve portare al rilascio dell’AIA.
La normativa che disciplina l’AIA (recepita nel Titolo III-bis Parte II DLgs 152/2006) contiene
principi , criteri direttivi, strumenti istruttori che possono, se effettivamente esercitati far pesare il
parametro salute all’interno del processo che porta al rilascio di questa autorizzazione.
Questi principi, criteri e strumenti devono essere utilizzati in modo integrato proprio in coerenza
della Autorizzazione Integrata Ambientale che deve garantire: ”un livello elevato di protezione
dell'ambiente nel suo complesso” (comma 1 articolo 29-sexies del DLgs 152/2006).
Ci riferiamo:
1. norma di qualità ambientale che permette di imporre prescrizioni più vincolanti di quelle di
legge a seconda delle specificità dei siti dove vengono collocati gli impianti da autorizzare con AIA
(articolo 29-septies dlgs 152/2006).
2. Decreto Ministeriale 1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti
economici e degli effetti incrociati per le attività soggette ad AIA) secondo il quale: “le alternative
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siano valutate secondo gli effetti ambientali incrociati (Cross-Media Effects) cioè poter valutare
l’effetto dovuto contemporaneamente a più inquinanti che rilasciano in uno stesso o più corpi
ricettori”
Questi due strumenti (norma di qualità ambientale, analisi effetti ambientali incrociati) insieme
con il Parere Sanitario sono fondamentali per dimostrare la compatibilità del modello gestionale
dell’impianto con ambiente e la salute dei cittadini che intorno ad essa risiedono.
Per norma di qualità ambientale si intende: “la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come
stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;” (lettera i-nonies articolo 5 DLgs
152/2006). In altri termini, il concetto di norma di qualità ambientale contiene il principio
fortemente innovativo , introdotto dalla disciplina dell’AIA, per cui non decido di adeguare il sito ai
limiti di emissione di legge come avveniva nel passato, ma adeguo l’impianto al sito e
quindi posso imporre, oltre i limiti di legge formali, in quel sito e in quell’impianto specifico:
1. Limiti di emissione,
2. Tecnologie disinquinanti
3. Tipologie di combustibile
4. Modelli gestionali
Quindi la norma di qualità ambientale non è altro che una serie di prescrizioni innovative, rispetto
alla legge, e specifiche per il sito in questione.
Ma per arrivare alla norma di qualità ambientale bisogna svolgere bene l’istruttoria utilizzando
gli altri due strumenti citati : il Parere Sanitario del Sindaco, La Valutazione a confronto delle
Alternative Tecnico Gestionali. Entrambi sono normati dalla legge in materia di AIA quindi non si
prestano a critiche di infondatezza giuridica.
Il Parere Sanitario, previsto dal comma 6 articolo 29quater DLgs 152/2006, deve contenere:
1. una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto, attraverso:
- una valutazione delle emissioni inquinanti dell’impianto
- una valutazione delle ricadute inquinanti in aria, acqua e suolo
- simulazioni sui tassi di mortalità e morbilità determinati da tali ricadute
2. una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
3. una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
4. una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto
5. prescrizioni conseguenti alle valutazioni di cui ai punti precedenti
Sulla base del risultato del Parere Sanitario e delle prescrizioni necessarie sotto il profilo della
tutela sanitaria queste devono essere valutate al fine di ridefinire il modello gestionale
dell’installazione in oggetto
In altri termini si trattava e si tratta di valutare le alternative tecnico gestionali (tenendo conto
delle MTD) della installazione, scegliendo quella più adeguata al quadro sanitario emerso dal
Parere del Sindaco.
Questa Valutazione delle Alternative Tecnico Gestionali è disciplinata dal Decreto Ministeriale
1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti
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incrociati per le attività soggette ad AIA), secondo quale: “le alternative siano valutate secondo gli
effetti ambientali incrociati (Cross-Media Effects) cioè poter valutare l’effetto dovuto
contemporaneamente a più inquinanti che rilasciano in uno stesso o più corpi ricettori”.
L’obiettivo metodologico dei Cross-Media è quello di fornire - nei casi più complessi come quello
dell’impianto in oggetto - una guida alla scelta dell’opzione migliore sotto il profilo sanitario ed
ambientale, fra le tecniche o le tecnologie che in alternativa possono essere implementate in un
contesto di rilascio dell’AIA o appunto della sua revisione. In questo senso può soccorrere l’analisi
costi e benefici (vedi comma 4 articolo 15 Direttiva 75/2010 disciplina dell’AIA)
Quindi il SINDACO poteva e può creare, con il Parere Sanitario, i presupposti per avviare la
istruttoria sopra descritta, arrivando a produrre prescrizioni per un nuovo modello gestionale
dell’impianto, definite sulla base della Valutazione delle alternative tecniche gestionale, e tradotte
nella norma di qualità ambientale da applicare alla centrale di Spezia, presupposto per il
provvedimento di revisione dell’AIA.
LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Secondo la nuova lettera f) comma 16 articolo 1 del DLgs 152/2006 tra le condizioni per il rilascio
dell’AIA deve esserci la dimostrazione da parte del gestore della installazione al momento della
presentazione della domanda di AIA che sarà evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento
della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a
quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. In particolare questo ultimo comma,
introdotto dal DLgs 46/2014 e su cui tornerò in seguito nel presente commento specifica quali
siano le condizioni per evitare un inquinamento ex post. Il documento che dovrà dimostrare tutto
questo è la Relazione di Riferimento la cui definizione è stata introdotta ex novo (vedi nuova
lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “informazioni sullo stato di qualità del suolo e
delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie
al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione
definitiva delle attività.”
La Relazione di Riferimento quindi ha una doppia funzione:
1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA
2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione
emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale. A tal fine il gestore della
installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie
In altri termini questa Relazione costringe a far entrare nella procedura di AIA anche la storia
ambientale del sito dove verrà collocata la installazione da autorizzare. Il riferimento al sito non è
(come chiariscono le linee guida della UE Comunicazione del 2014) solo quello strettamente
limitato al perimetro della installazione ma anche al territorio circostante per valutare se ci sono
inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la situazione del sito dopo la fine dell’esercizio
della installazione.
Per le installazione che non avevano l’AIA (nuove) al 7 gennaio 2015 la Relazione di Riferimento
deve essere presentata al momento della domanda di AIA,
Per le installazioni che avevano l’AIA (esistenti) al 7 gennaio 2015 la Relazione deve essere
presentata entro il 7 gennaio 2016.
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La redazione della RdR riguarda sia il rilascio di nuova AIA che il rinnovo, revisione di quelle relative
alle installazioni esistenti
Come ha chiarito in apposita Circolare del 27/10/2014 il Ministro dell’Ambiente, la Relazione di
Riferimento costituisce, se necessaria, un vincolo procedurale fondamentale per l’avvio della
procedura di rilascio dell’AIA.
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PARTE II
LA MANCATA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SANITARIO
DELL’IMPIANTO LaminaM
PREMESSA
Come sopra riportato la nuova AIA, ma anche quelle precedenti come si è dimostrato nella Diffida
presentata nel mese di Agosto da parte della Associazione “Per il futuro delle nostre valli,
Ambiente, Salute e Vita”, nella istruttoria che ha preceduto il suo rilascio non ha adeguatamente
valutato l’impatto che sia l’attività ordinaria che i fenomeni emissivi anomali registrati nell’ultimo
anno hanno prodotto sulla salute dei residenti nella zona interessata.
La Relazione prodotta dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene e Sanità Pubblica -
Area Igiene del Territorio e Ambiente Costruito, avente ad oggetto “Ditta Laminam Borgo Val di
Taro – problemi igienico-sanitari”, risulta inadeguata a valutare detto impatto come dimostreremo
di seguito mettendo a confronto la sintesi degli obiettivi della Relazione con le linee guida per la
Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario
predisposte dall’Ispra e dal sistema delle ARPA.
RELAZIONE ASL (SINTESI)
“La valutazione dei possibili effetti di tipo acuto sulla salute si è basata fino ad oggi su:
A. Caratteristiche del ciclo produttivo e delle sostanze usate
B. Sostanze rilevate alle emissioni
C. Misure condotte sulla qualità dell’aria ambiente
D. Valori di riferimento riportati in linee guida
E’ stato avviato , tramite la collaborazione operativa tra AUSL e ARPAE, un piano di
campionamenti di aria ambientale finalizzato a individuare la gamma di sostanze presenti
eventualmente nell’aria ambiente e misurarne la concentrazione. I prelievi sono effettuati in
punti del territorio corrispondenti al luogo in cui avviene una segnalazione di presenza di
odori caratteristici, con campionamento immediato (tenendo conto dei tempi tecnici per il
raggiungimento del luogo, fatti salvi motivi di forza maggiore che impediscono l’operazione);
il personale che interviene verifica l’esistenza di condizioni idonee all’esecuzione di un
prelievo efficace di aria.
Dal 29 marzo al 5 aprile sono stati eseguiti 16 controlli valutativi della percezione di odore
e in 15 casi l’odore non era percepito o era tale da rendere probabilmente inefficace il
prelievo di campioni d’aria a scopo analitico. In un caso si è proceduto al prelievo. 11
interventi sono stati controfirmati dalla parte segnalante. L’accesso al sito è stato
tempestivo, in media circa 10 minuti.
In attesa di disporre delle informazioni provenienti dagli esiti analitici si può fare una stima
delle esposizioni attese, con un certo livello di approssimazione, a partire da dati emissivi,
applicando un fattore di diluizione ricavabile da modelli di dispersione reperibili in
letteratura.
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10
Dall’esame dei dati si può ragionevolmente ritenere che solo le aldeidi, in particolare
l’acroleina, siano in grado di superare la soglia di rilevazione olfattiva, non escludendo
tuttavia che l’effetto cumulativo di più sostanze ad effetto odorigeno simile possa
determinare la manifestazione dell’effetto.
La persistenza di una situazione di forte disagio della popolazioneè oggetto di
attento monitoraggio ed esame, anche in relazione agli esiti dei controlli sull’efficacia degli
adeguamenti in atto da parte della Ditta e potrà portare alla proposta di ulteriori
provvedimenti nei confronti della Ditta.
La presente relazione verrà aggiornata al momento della disponibilità di ulteriori sostanziali
informazioni
provenienti da rilievi obiettivi analitici (sia attraverso prelievi di aria ambiente che tramite
misure olfattometriche) in base ai quali valutare il raggiungimento di soglie inaccettabili di
effetto.”
APPROFONDIMENTO: LA RILEVANZA PENALE DELLE EMISSIONI ODORIGENE
La Relazione ASL contiene inoltre un passaggio contestabile anche sotto il profilo giuridico. Si
afferma: “Peraltro, sotto il profilo giuridico, in materia sono state emesse sentenze contrastanti in
merito alla rilevanza penale del disagio olfattivo collegato a specifiche emissioni.”
In realtà questa appare una affermazione non solo senza motivazione ma soprattutto non
corrispondente alla evoluzione della giurisprudenza in primo luogo della Cassazione penale e del
Consiglio di Stato.
Cassazione sentenza n. 36905 del 14 settembre 2015 confermato la sentenza del Tribunale che in
primo grado ha condannato una azienda di trattamento rifiuti per la produzione di compost di
qualità alle pene previste dall’articolo 674 del Codice Penale: getto di cose pericolose.
1. Costituisce principio consolidato di questa Suprema Corte (che va qui ribadito) che la
contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è reato configurabile in presenza anche di "molestie
olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione, in quanto non esiste una normativa
statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente
individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione,
attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di
quello della "normale tollerabilità"
2. per la realizzazione del reato ex articolo 674 del Codice Penale è sufficiente l'apprezzamento
diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il
giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a
prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o
che alcune non l'abbiano percepito affatto. Nè è necessario un accertamento tecnico.
3. Laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati
strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle
emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a
diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e
gli organi di controllo della USL.
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4. Ove risulti l'intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato,
l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono
state idonee o sufficienti ad eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona
5. la definizione di odori “normali”, quali quelli provenienti da un impianto di rifiuti, affermata dai
testimoni favorevole alla ditta condannata, sottende questa si un giudizio soggettivo e non si pone
in logico contrasto con il fatto che un elevato numero di altre persone fosse concretamente
esposta a esalazioni nauseabonde,
6. qualsiasi monitoraggio delle emissioni odorigene non può fondarsi su modelli astratti ma
sull’applicazione dei modelli in uso alla concreta realtà.
Cassazione sentenza 12019 del 2015 afferma ai fini della applicabilità del reato ex articolo 674
Codice Penale:
a) l’evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori
soglia previsti dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità;
b) qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità
delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle
dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si
risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma
consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti
c) la molesta olfattiva non può esser “accertata” in via scientifica, con qualsivoglia esame, ma deve
esser affidata -come nel caso di specie – alla prova testimoniale ed alla verifica della sua
attendibilità
d) l’imputato aveva proseguito nell’attività senza adottare alcun accorgimento, pur consapevole
degli esposti e delle segnalazioni da parte di molti abitanti della zona con riguardo agli odori
nauseabondi.
Consiglio di Stato ha con la sentenza n. 4588 del 10/9/2014.
Il Consiglio di Stato afferma il principio che a prescindere dal rispetto dei limiti inquinanti previsti
dalla normativa sulle emissioni atmosferiche, se, sulla base di adeguata documentazione
scientifica, si dimostra persistere un probabile rischio sanitario per i cittadini residenti, l’autorità
competente può negare l’autorizzazione o revocarla in fase di revisione/adeguamento.
Il Consiglio di Stato afferma il principio che a prescindere dal rispetto dei limiti inquinanti previsti
dalla normativa sulle emissioni atmosferiche, se, sulla base di adeguata documentazione
scientifica, si dimostra persistere un probabile rischio sanitario per i cittadini residenti, l’autorità
competente può negare l’autorizzazione o revocarla in fase di revisione/adeguamento.
Ma vediamo specificamente le motivazioni di questa sentenza.
La condanna in sede penale per getto di cose pericolose
La sentenza prende come punto di partenza la condanna definitiva in sede penale da parte della
Cassazione (sentenza sezione III penale, n. 37037 del 29 maggio 2012)per superamento dei limiti di
tollerabilità (articolo 844 Codice Civile) da parte della attività in oggetto in relazione alle emissioni
odorigene dando così luogo a molestie che integrano il reato di cui all’art. 674 C.P., commesso dai
soci amministratori della società proprietaria dell’impianto inquinante.
E’ interessante la affermazione della Cassazione che, riprendendo e confermando la sentenza della
Corte di Appello di Trieste del 7 marzo 2011, spiega come possono essere rilevate le emissioni
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odorigene intollerabili. In particolare: ““…se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con
adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla tollerabilità delle
emissione stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti,
quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in
giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli
stessi dichiaranti”. In sede di giustizia amministrativa questa tesi è sta affermata anche dal TAR
Veneto n. 573 del 2014 vedi QUI .
Quanto alla intollerabilità delle emissioni questa è dimostrata, secondo la Cassazione citata dal
Consiglio di Stato dai seguenti elementi fattuali: “…a) ilrispetto dei valori limiti fissati per le
emissioni inquinanti in atmosfera e la presenza dell’autorizzazione richiesta dal D.P.R. n. 203 del
1988 (disciplina applicabile ratione temporis) risultano pacifici, ma devono essere
ritenutiirrilevanti; b) l’odore di ammoniaca nell’aria dovuto alle deiezioni degli animali è stato
riconosciuto distintamente da una pluralità di soggetti; c) l’ammoniaca era, come accertato
dall’Agenzia regionale per l’ambiente, presente in più momenti nell’aria in concentrazioni assai
rilevanti; d) i rilievi circa la mancanza di significative emissioni di streptococchi non sono dirimenti,
perché non escludono le immissioni di odori ampiamente rilevate dalle analisi tecniche espletate e
dai testimoni”.
Le motivazioni della difesa dei gestori dell’impianto che produceva le emissioni odorigene
Nel chiedere l’annullamento della sentenza del Tar Friuli che confermava la legittimità del diniego
di autorizzazione all’impianto, la difesa dei gestori affermava le seguenti motivazioni:
1. le emissioni odorigene pur provenendo dal loro impianto non erano intollerabili.
2. la intollerabilità delle emissioni rileverebbe sol ai fini penale ma non anche ai fini del sindacato
di legittimità sul diniego di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
3. non sono invocabili, ai fini della dimostrazione della intollerabilità delle emissioni odorigene, i
parametri fissati, in particolare per l’ammoniaca, dall’EPA, Agenzia per l’Ambiente degli Stati Uniti
d’America, ente che non è stato riconosciuto in Italia ed in Europa.
Le conclusioni del Consiglio di Stato su come motivare la intollerabilità delle emissioni odorigene
Il Consiglio di Stato respinge le tesi della difesa dei gestori dell’impianto in quanto basata su un
concetto meramente formale (rispetto limiti di emissione dei singoli inquinanti ex lege) di
emissioni intollerabili.
Il Consiglio di Stato, tenuto conto anche degli elementi fattuali del processo penale sopra
riportato, ritiene che le tesi dei difensore dei gestori dell’impianto: “finiscono col disconoscere
inammissibilmente, e senza ragione, gli sviluppi della ricerca, degli studi e dei metodi di indagine di
natura tecnico–scientifica in materia di salvaguardia e di tutela della salubrità dell’ambiente e
della salute pubblica, ammettendone il loro rilievo solo allorquando essi siano recepite in apposite
normative, statali o comunitarie….”.
Il Consiglio di Stato per fondare giuridicamente questa affermazione fa riferimento al principio di
precauzione già così esplicitato in altra sentenza della stessa sezione del 17 dicembre 2013, n.
6520:
a) spetta alla autorità pubblica competente dimostrare sulla base di apposita valutazione dei
rischi, che pur nella incertezza scientifica che non può essere esclusa in assoluto, e sulla base dei
risultati più recenti della ricerca internazionale, la necessità delle misure atte ad evitare pregiudizi
ad ambiente e salute secondo ampi margini di discrezionalità in ordine alla individuazione delle
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misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso
concreto.
b) l’applicazione del principio di precauzione presuppone un coinvolgimento del pubblico e quindi
della comunità interessata: percezione sociale del rischio;
c) per l’applicazione del principio di precauzione è sufficiente che si dimostri in modo obiettivo che
l’intervento umano in una determinata area e/o sito lo possa pregiudicare significativamente ;
d) la situazione di pericolo per la salute e l’ambiente deve essere potenziale o latente e deve
incidere significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo.
LINEE GUIDA VIS DELL’ISS
Secondo le linee guida le fasi della VIS sono le seguenti:
Scoping
identificazione degli aspetti chiave che la VIS deve trattate, quali sono gli effetti sulla salute
rilevanti, persistenti, la popolazione interessata, l’estensione geografica del territorio da studiare.
Identificazione degli esperti necessari a condurre lo studio di VIS e degli stakeholder da
coinvolgere.
Assessment e appraisal
valutazione del rischio vera e propria. Caratterizzazione della popolazione interessata dagli
impatti, compresi i gruppi più vulnerabili, l’importanza degli impatti in termini di probabilità e
magnitudo, identificazione di alternative, stima delle incertezze.
Monitoraggio
definizione del piano di monitoraggio ambientale e sanitario necessario per la verifica delle
valutazioni condotte
Reporting
Redazione di un rapporto dettagliato delle attività condotte: dalla letteratura scientifica
consultata, ai modelli, i dati ambientali e sanitari utilizzati, le valutazioni condotte, le incertezze
stimate, il piano di monitoraggio predisposto.
LINEE GUIDA VIIAS ISPRA
Nella VIIAS, la definizione del profilo di salute della popolazione residente nell’area interessata
dall’impianto potrà anche basarsi sulla valutazione dell’evidenza epidemiologica disponibile
relativamente ad esposizioni analoghe alle emissioni dell’impianto. Per maggiori dettagli le Linee
Guida rinviano a quanto descritto nel capitolo sulla applicazione della VIIAS alla VIA.
Sezione relativa alla caratterizzazione ambientale
In questa sezione occorre in particolare descrivere:
1. le caratteristiche dell’impianto
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2. il quadro ambientale di riferimento utilizzando database regionali e nazionali come quelli
presenti nel SINANet.4
Ovviamente i dati necessari dipendono dal contesto in cui il progetto si
colloca, per cui ad esempio se si tratta di terreno agricolo occorrerà sviluppare uno studio sulle
ricadute degli inquinanti sulle produzioni agricole o gli allevamenti presenti nel raggio di ricaduta
3. la stima del grado di contaminazione eventualmente riscontrabile in uno scenario futuro per le
diverse matrici ambientali
4. le potenziali emissioni dell'impianto;
5. i risultati della modellistica diffusionale della dispersione degli inquinanti emessi dall’impianto
(concentrazioni al suolo).
Sezione relativa alla caratterizzazione dello stato di salute al baseline della popolazione coinvolta
Si tratta di acquisire le evidenze epidemiologiche dell’area in esame in relazione alle patologie
potenzialmente associate agli agenti inquinanti individuati, in termini di mortalità, ricoveri
ospedalieri e incidenza tumorale5
.
Se tali evidenze non sono disponibili, si può eseguire uno studio di impatto ambientale e sanitario
utilizzando flussi informativi sanitari correnti disponibili, quali:
1. registri di mortalità (ReNCaM) o schede di morte ISTAT;
2. sistemi informativi ospedalieri (SIO) per i ricoveri per causa e gli accessi al pronto soccorso;
3. dati del Registro Tumori.
Ai fini di un confronto tra la popolazione in studio ed una popolazione di riferimento (provincia,
regione), l’analisi descrittiva in genere si basa sui seguenti indicatori epidemiologici:
1. tassi diretti di mortalità/morbosità/incidenza standardizzati per età;
2. rapporti standardizzati di mortalità/morbosità/incidenza (Standardized Mortality Ratio – SMR, /
Standardized Hospitalization Ratio - SHR, Standardized Incidence Ratio - SIR); 3. SMR/SHR/SIR
standardizzati per indice di deprivazione socio-economica costruito sulla base di diverse variabili di
censimento.
Le analisi sono in genere condotte separatamente per maschi e femmine per tutte le cause di
interesse sanitario identificate sulla base della letteratura epidemiologica disponibile in merito alla
potenziale associazione con gli agenti chimici (tossici e cancerogeni).
Sezione sulla stima degli impatti sulla salute
Le informazioni necessarie alla stima degli impatti sono sostanzialmente di due tipi:
1. I recettori presenti nell’area interessata dalla realizzazione dell’opera, quindi abitazioni e
recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di riposo ecc.;
2. I possibili impatti identificati per le altre componenti analizzate nel Quadro di Riferimento
Ambientale6
(QRA), in particolare per le componenti maggiormente correlate con la salute umana.
4
http://www.sinanet.isprambiente.it/it
5
Vedi esperienza progetto Sentieri
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2147
6
art. 5 DPCM 27/12/1988)
Va sviluppato secondo i compiuti criteri descrittivi analitici e previsionali indicati negli allegati I, II, III al DPCM
27/12/1988 riferiti ai diversi fattori e componenti ambientali interessati dall’impatto dell’opera o progetto: Atmosfera,
Ambiente Idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, Ecosistemi, Salute Pubblica, Rumore e Vibrazioni, Radiazioni
ionizzanti, Paesaggio.
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Per una stima puntuale di un possibile impatto sulla salute non è sufficiente verificare se i limiti
imposti dalla normativa vengano superati o meno, ma bisogna sapere ad esempio se nell’area
interessata è presente una situazione critica di qualsiasi tipo, che può essere dovuta alla presenza
di una fonte (o più fonti) concomitante (concomitanti) di inquinamento, ad una comunità
particolarmente a rischio per una patologia, a condizioni meteorologiche od orografiche particolari
che non favoriscono la dispersione degli inquinanti.7
Reporting finale
La penultima fase della VIIAS è quella della scrittura del report o relazione conclusiva. Tale report
può essere così articolato
fase 1: documentazione circa l’evidenza degli impatti sanitari individuati;
fase 2: lista delle priorità degli impatti in base ai criteri adottati;
fase 3: suddivisione delle raccomandazioni per la politica, programma o progetto sottoposti a
VIIAS basate sulle priorità dei determinanti.
Fase 4: indicatori e aspetti da monitorare con maggiore attenzione dopo l’avvio della realizzazione
e successiva gestione del progetto od opera
Ovviamente tale report verrà utilizzato nel giudizio di VIA che conclude il procedimento sia nel
caso di giudizio negativo che nel caso di giudizio positivo con prescrizioni.
A tal proposito si possono individuare tre punti chiave sui quali deve focalizzarsi la fase di
valutazione:
1. il processo adottato è stato tale da massimizzare le possibilità di prevedere gli impatti?
2. i decisori sono stati condizionati positivamente dalle risultanze della VIIAS?
3. i diversi portatori d’interesse sono stati effettivamente inclusi nell’intero processo di VIIAS?
In particolare spetta al valutatore il compito di:
- valutare la congruità delle informazioni ambientali integrandole con i contributi dei settori
competenti ISPRA/ARPA/APPA in merito agli aspetti di competenza
- valutare le informazioni indispensabili mancanti;
- valutare la congruità delle stime di impatto elaborate, in considerazione delle VIIAS
- effettuare le considerazioni sull’accettabilità del rischio.
La Prima parte del Quadro Ambientale ha ad oggetto l’illustrazione del sistema ambientale interessato
(considerato per singoli fattori e globalmente). La seconda parte riguarda la rappresentazione dei prevedibili effetti
su di esso conseguenti alla realizzazione del progetto.
7
A titolo esemplificativo le Linee Guida riportano dei link presso cui è possibile scaricare o acquistare tali tipi di
software: http://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2/iss3c1h.html
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/publichealth/risk_assessment_of_Biocides/euses/euses/?searchterm=Non
e http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/permitting/36414.aspx
http://www.rem.sfu.ca/toxicology/models/ecofate/ http://www.epa.gov/athens/research/frames.html
http://www2.epa.gov/exposure-assessment-models http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/efast.htm
http://ofmpub.epa.gov/sor_internet/registry/systmreg/home/overview/home.do
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16
CONCLUSIONI
Appare chiaro dal confronto tra i tre documenti come la Relazione ASL sull’impianto in oggetto
non abbia assolutamente rispettato la metodologia sia ISS che ISPRA. Il problema è che anche sulla
base di questa Relazione (incompleta sotto il profilo della valutazione del rischio sanitario in atto
anche sull’impianto a ridotta produzione) si è deciso di rinnovare l’AIA all’impianto LaminaM
rinviando a successive valutazioni gli approfondimenti per gli impatti sanitari in atto. Si riporta il
passaggio specifico dell’AIA: “come concluso dalla Conferenza dei Servizi (seduta del 27/07/2017),
si sospende la fasesuccessiva (situazione impiantistica definita FASE II) contemplata dall’A.I.A.
vigente-Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3468 del 23/09/2016- e quindi le
modificheimpiantistiche correlate ad un corrispondente aumento della capacità produttiva, in
attesa delleverifiche e valutazioni da condursi sul funzionamento di tale assetto a seguito
dell’impianto diabbattimento a carboni attivi, oltre che le previsioni impiantistiche e gestionali che
la Ditta riterràdi intraprendere a seguito anche delle risultanze raggiunte sulla situazione
impiantistica attuale;”.
Tutto questo in un contesto in cui le situazioni di emissioni odorigene permangono come da
segnalazioni della popolazione interessata.

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Note su aia agosto 2017

  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 ANALISI GIURIDICO AMMINISTRATIVA DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA ALL’IMPIANTO LaminaM di Borgo Val di Taro La Spezia 29 settembre 2017 Sommario PARTE I............................................................................................................................................................... 2 RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DELLA NUOVA AIA:.................................................................................. 2 ANALISI CRITICA DELLA PROCEDURA SEGUITA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA AIA .................................... 2 IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO ............................................................................................................. 4 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE TECNICHE E PARAMETRO SALUTE ....................................................... 5 LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO.................................................................................................................... 7 PARTE II.............................................................................................................................................................. 9 LA MANCATA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SANITARIO.................................................................................. 9 DELL’IMPIANTO LaminaM ................................................................................................................................. 9 PREMESSA...................................................................................................................................................... 9 RELAZIONE ASL (SINTESI)............................................................................................................................. 9 LINEE GUIDA VIS DELL’ISS............................................................................................................................ 13 LINEE GUIDA VIIAS ISPRA............................................................................................................................. 13 CONCLUSIONI .............................................................................................................................................. 16
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 2 PARTE I RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DELLA NUOVA AIA: ANALISI CRITICA DELLA PROCEDURA SEGUITA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA AIA La Determinazione Dirigenziale Arpae n. 4239 del 04/08/2017 afferma a pagina 3: “- con nota prot. PGPR/2017/3137 del 21/02/2017 Arpae SAC di Parma ha emanato nei confronti della Laminam SpA un provvedimento di diffida a seguito della relazione trasmessa da Arpae Sezione provinciale di Parma con prot. PGPR/2017/2933 del 17/02/2017, relativa agli interventi effettuati presso l’installazione Laminam SpA di Borgo Val di Taro, nella quale in particolare si dà atto delle risultanze dei prelievi effettuati alle emissioni del forno di cottura E13 nei giorni 2 e 8 febbraio 2017,riscontrando inottemperanze alle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; -la Conferenza dei Servizi di cui sopra, nel corso della prima seduta tenutasi in data 28/02/2017, haritenuto di attivare l’avvio del procedimento di sospensione dell’attività dello stabilimento in oggetto,ingiungendo alla Ditta di presentare entro 7 giorni dall’emissione del provvedimento una proposta con relativo crono programma di soluzione/i tecnico-gestionale/i delle diverse problematiche emerse,in via prioritaria della problematica legata ai quantitativi di sostanze acide riscontrati. Si è chiesto in particolare di approfondire gli aspetti legati all’utilizzo delle materie prime (inchiostri), con specifica delle miscele e dei singoli prodotti. Si sono altresì richieste le schede di sicurezza e tutte le informazioni utili sulla totalità delle sostanze impiegate;” Risulta chiaramente dallo stesso testo della determina che, sotto il profilo procedurale, siamo di fronte ad una vera e propria revisione dell’AIA fatta passare per un aggiornamento con modifica non sostanziale ex comma 1 articolo 29-nonies DLgs 152/20061 peraltro citato dalla nuova AIA solo alla fine del dispositivo di questo atto ed in palese contraddizione con quanto sopra riportato, visto che la procedura del 29-nonies richiede una apposita istanza di modifica del gestore mentre qui l’azione amministrativa è partita dalla autorità competente ex articolo 29-octies DLgs 152/20062 . 1 29-nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore 1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. 2 29-octies. Rinnovo e riesame (articolo sostituito dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 46 del 2014) 4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 3 Lo dimostra non solo quanto scritto nelle premesse AIA sopra riportate ma anche quanto affermato nella Circolare Ministeriale del 19/12/2011 n. 0031502. Questa Circolare chiarisce che la modifica non sostanziale deriva da una procedura azionata dal gestore che la propone e non certo da una procedura di aggiornamento AIA ex 29-octies DLgs 152/2006 o addirittura di diffida sospensione per violazione delle prescrizioni ex 29-decies3 DLgs 152/2006 Peraltro alla luce di detta Circolare si conferma come sia discutibile anche la definizione di modifica non sostanziale come oggetto della nuova AIA, quando la modifica è legata ad una procedura di violazione delle prescrizioni ex articolo 29-octies DLgs 152/2006. Afferma sul punto la Circolare: “In particolare, il fatto che una modifica sia proposta per dare attuazione ad una prescrizione ambientale non è di per sé sufficiente a garantire la sua non sostanzialità né tanto meno il buon esito della istanza”. Quindi nella nuova AIA la procedura di riferimento seguita è quella dell’articolo 29-decies poi sfociato nell’articolo 29-ocities. Siamo di fronte ad procedura di revisione dell’AIA dove l’obiettivo non è quella di valutare una “modifica o miglioria” del ciclo produttivo presentata dal gestore ma piuttosto di rispondere ad una procedura di diffida dettata da fenomeni di inquinamento prodotti anche dalla violazione delle prescrizioni delle autorizzazione precedenti ma soprattutto dei principi dell’AIA che non sono solo quelli di rispettare i limiti di emissione ma anche di “conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso” (comma 1 art. 29-sexies DLgs 152/2006) A conferma si veda questa passaggio delle premesse della Determina che ha approvato la nuova AIA (pag. 3): “-da novembre 2016 risultano pervenute ad Arpae Sezione provinciale di Parma numerose segnalazioni relative ad esalazioni maleodoranti, intensificatesi a partire dal 19/01/2017, avvertitenel comune di Borgo Val di Taro, nel quartiere artigianale industriale di Via Brindani e nelle aree circostanti, con particolare riferimento alle località San Rocco e Le Spiagge; -a fronte di tali segnalazioni Arpae Sezione provinciale di Parma ha svolto diversi sopralluoghi, anche congiuntamente ad AUSL Distretto di Borgo Val di Taro, che hanno interessato lo stabilimento della società Laminam SpA sito in Via Brindani; -in conseguenza al manifestarsi di tali problematiche, Arpae SAC di Parma, oltre a richiedere alla Ditta Laminam SpA una relazione in merito alle possibili cause e agli eventuali accorgimenti tecnici prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; 3 29-decies. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale 9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: (comma così sostituito dall'art. 7, comma 9, d.lgs. n. 46 del 2014) a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno; c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 4 adottati o che si intendessero adottare per evitare/ridurre la presenza di odori, ha convocato una Conferenza dei Servizi – i cui verbali, ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio, sono depositati agli atti presso Arpae SAC di Parma - al fine di svolgere un esame contestuale delle valutazioni in merito agli eventi da parte degli Enti/Soggetti coinvolti nella procedura di rilascio dell’AIA (oltre ad Arpae, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno, Comune di Borgo Val di Taro, Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e Montagna 2000 SpA), fissando la prima seduta per il giorno 28/02/2017;…” Se le cose stanno come sopra analizzato soccorre,sotto il profilo della legittima procedura per il rilascio della nuova AIA era ed è applicabile il comma 10 articolo 29-octies del DLgs 152/2006, che recita: “10. Il procedimento di riesame e' condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater.”. Considerato che questa non è stata la procedura seguita per emanare l’atto in oggetto ciò ha comportato che la procedura non ha esperito tutti i parametri e i passaggi amministrativi previsti dalla normativa, ed in particolare: 1. parere sanitario del sindaco 2. valutazione delle alternative tecniche e parametro salute 3. relazione di riferimento Vediamoli partitamente.. IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO Recita il comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006: “6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265…”. Si tratta quindi di un Parere rilasciato nell’ambito della funzione di Autorità Sanitaria che il Sindaco ricopre nel territorio comunale. Tradotta in termini di amministrazione attiva questa norma significa che il parere del Sindaco è obbligatorio ed è rilasciato nell’ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale. Ciò trova conferma nella giurisprudenza. Si veda Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009 che si è pronunciato in relazione al dissenso espresso dal Sindaco con apposito parere sanitario allo interno della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la realizzazione di una centrale alimentata a biomasse. Questa sentenza, per la prima volta, chiarisce natura ed efficacia giuridica del Parere Sanitario del Sindaco in materia di AIA. La sentenza afferma quanto segue: 1. Il Parere Sanitario è Di Competenza del Sindaco e non della Giunta perché rientra nelle sue funzioni di massima Autorità Sanitaria e quindi non può essere rilasciato dal Dirigente. 2. Il Parere Sanitario non può essere superato dal Parere dell’AUSL nella Conferenza dei Servizi propedeutica alla decisione finale sull’AIA. 3. Il Parere Sanitario, eventualmente negativo, del Sindaco può essere di ostacolo, se adeguatamente motivato, al rilascio della AIA dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 5 Più recentemente il Consiglio di Stato con sentenza n. 1820 del 2017 ha confermato, in sede di giudizio di revocazione, una sentenza fondamentale per la prevenzione nella tutela della salute nei procedimenti decisionali a rilevanza ambientale. Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato n. 163 del 20/1/2015 che aveva annullato gli atti di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) positiva e della Autorizzazione Integrata Ambientale(AIA) ad un inceneritore di biomasse e combustibile derivato dai rifiuti (CDR) sia ordinario che di qualità, in provincia di Grosseto. L’annullamento prodotto dalla sentenza del 2015 è stato fondato su una motivazione fortemente innovativa: le carenze istruttorie che hanno portato alle autorizzazioni sotto il profilo del potenziale impatto sanitario dell’impianto oggetto delle stesse. In altri termini la procedura decisionale non ha valutato le condizioni sanitarie attuali delle popolazione potenzialmente interessata dagli impatti dell’impianto autorizzato e la loro evoluzione nel caso quest’ultimo fosse stato messo in funzione. Ebbene la nuova sentenza del Consiglio di Stato respingendo il ricorso per revocazione ha mantenuto in piedi una sentenza (quella del 2015) che afferma principi rivoluzionari e che dimostra il valore dello strumento del Parere Sanitario del Sindaco nelle procedura di AIA e della valutazione dell’impatto sulla salute nelle procedure di VIA. L’obbligo di considerare il parametro della salute anche nel senso del Parere sopra descritto è confermato dal Considerando 18 alla Direttiva 2010/75/UE prevede che tra gli obiettivi della stessa ci sia anche la necessità di autorizzazione, conforme alla direttiva, a tutte quelle modifiche delle installazioni esistenti che possano avere significativi effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente. Quindi il Parere Sanitario e comunque la valutazione del parametro salute deve essere applicato anche nel caso di modifiche, revisioni, rinnovi delle AIA per impianti esistenti. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE TECNICHE E PARAMETRO SALUTE In generale, quindi a prescindere dal Parere del Sindaco sopra esposto, la Direttiva quadro 2010/75/UE al punto 2 articolo 3 fornisce una definizione di inquinamento ai fini del rilascio dell’AIA per cui tale rilascio non deve: “nuocere alla salute umana”. Quindi il parametro del rischio sanitario e quindi della predisposizione di misure che lo possano evitare è parte integrante della istruttoria che deve portare al rilascio dell’AIA. La normativa che disciplina l’AIA (recepita nel Titolo III-bis Parte II DLgs 152/2006) contiene principi , criteri direttivi, strumenti istruttori che possono, se effettivamente esercitati far pesare il parametro salute all’interno del processo che porta al rilascio di questa autorizzazione. Questi principi, criteri e strumenti devono essere utilizzati in modo integrato proprio in coerenza della Autorizzazione Integrata Ambientale che deve garantire: ”un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso” (comma 1 articolo 29-sexies del DLgs 152/2006). Ci riferiamo: 1. norma di qualità ambientale che permette di imporre prescrizioni più vincolanti di quelle di legge a seconda delle specificità dei siti dove vengono collocati gli impianti da autorizzare con AIA (articolo 29-septies dlgs 152/2006). 2. Decreto Ministeriale 1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività soggette ad AIA) secondo il quale: “le alternative
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 6 siano valutate secondo gli effetti ambientali incrociati (Cross-Media Effects) cioè poter valutare l’effetto dovuto contemporaneamente a più inquinanti che rilasciano in uno stesso o più corpi ricettori” Questi due strumenti (norma di qualità ambientale, analisi effetti ambientali incrociati) insieme con il Parere Sanitario sono fondamentali per dimostrare la compatibilità del modello gestionale dell’impianto con ambiente e la salute dei cittadini che intorno ad essa risiedono. Per norma di qualità ambientale si intende: “la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;” (lettera i-nonies articolo 5 DLgs 152/2006). In altri termini, il concetto di norma di qualità ambientale contiene il principio fortemente innovativo , introdotto dalla disciplina dell’AIA, per cui non decido di adeguare il sito ai limiti di emissione di legge come avveniva nel passato, ma adeguo l’impianto al sito e quindi posso imporre, oltre i limiti di legge formali, in quel sito e in quell’impianto specifico: 1. Limiti di emissione, 2. Tecnologie disinquinanti 3. Tipologie di combustibile 4. Modelli gestionali Quindi la norma di qualità ambientale non è altro che una serie di prescrizioni innovative, rispetto alla legge, e specifiche per il sito in questione. Ma per arrivare alla norma di qualità ambientale bisogna svolgere bene l’istruttoria utilizzando gli altri due strumenti citati : il Parere Sanitario del Sindaco, La Valutazione a confronto delle Alternative Tecnico Gestionali. Entrambi sono normati dalla legge in materia di AIA quindi non si prestano a critiche di infondatezza giuridica. Il Parere Sanitario, previsto dal comma 6 articolo 29quater DLgs 152/2006, deve contenere: 1. una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto, attraverso: - una valutazione delle emissioni inquinanti dell’impianto - una valutazione delle ricadute inquinanti in aria, acqua e suolo - simulazioni sui tassi di mortalità e morbilità determinati da tali ricadute 2. una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata 3. una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto 4. una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto 5. prescrizioni conseguenti alle valutazioni di cui ai punti precedenti Sulla base del risultato del Parere Sanitario e delle prescrizioni necessarie sotto il profilo della tutela sanitaria queste devono essere valutate al fine di ridefinire il modello gestionale dell’installazione in oggetto In altri termini si trattava e si tratta di valutare le alternative tecnico gestionali (tenendo conto delle MTD) della installazione, scegliendo quella più adeguata al quadro sanitario emerso dal Parere del Sindaco. Questa Valutazione delle Alternative Tecnico Gestionali è disciplinata dal Decreto Ministeriale 1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 7 incrociati per le attività soggette ad AIA), secondo quale: “le alternative siano valutate secondo gli effetti ambientali incrociati (Cross-Media Effects) cioè poter valutare l’effetto dovuto contemporaneamente a più inquinanti che rilasciano in uno stesso o più corpi ricettori”. L’obiettivo metodologico dei Cross-Media è quello di fornire - nei casi più complessi come quello dell’impianto in oggetto - una guida alla scelta dell’opzione migliore sotto il profilo sanitario ed ambientale, fra le tecniche o le tecnologie che in alternativa possono essere implementate in un contesto di rilascio dell’AIA o appunto della sua revisione. In questo senso può soccorrere l’analisi costi e benefici (vedi comma 4 articolo 15 Direttiva 75/2010 disciplina dell’AIA) Quindi il SINDACO poteva e può creare, con il Parere Sanitario, i presupposti per avviare la istruttoria sopra descritta, arrivando a produrre prescrizioni per un nuovo modello gestionale dell’impianto, definite sulla base della Valutazione delle alternative tecniche gestionale, e tradotte nella norma di qualità ambientale da applicare alla centrale di Spezia, presupposto per il provvedimento di revisione dell’AIA. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO Secondo la nuova lettera f) comma 16 articolo 1 del DLgs 152/2006 tra le condizioni per il rilascio dell’AIA deve esserci la dimostrazione da parte del gestore della installazione al momento della presentazione della domanda di AIA che sarà evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. In particolare questo ultimo comma, introdotto dal DLgs 46/2014 e su cui tornerò in seguito nel presente commento specifica quali siano le condizioni per evitare un inquinamento ex post. Il documento che dovrà dimostrare tutto questo è la Relazione di Riferimento la cui definizione è stata introdotta ex novo (vedi nuova lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.” La Relazione di Riferimento quindi ha una doppia funzione: 1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA 2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale. A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie In altri termini questa Relazione costringe a far entrare nella procedura di AIA anche la storia ambientale del sito dove verrà collocata la installazione da autorizzare. Il riferimento al sito non è (come chiariscono le linee guida della UE Comunicazione del 2014) solo quello strettamente limitato al perimetro della installazione ma anche al territorio circostante per valutare se ci sono inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della installazione. Per le installazione che non avevano l’AIA (nuove) al 7 gennaio 2015 la Relazione di Riferimento deve essere presentata al momento della domanda di AIA, Per le installazioni che avevano l’AIA (esistenti) al 7 gennaio 2015 la Relazione deve essere presentata entro il 7 gennaio 2016.
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 8 La redazione della RdR riguarda sia il rilascio di nuova AIA che il rinnovo, revisione di quelle relative alle installazioni esistenti Come ha chiarito in apposita Circolare del 27/10/2014 il Ministro dell’Ambiente, la Relazione di Riferimento costituisce, se necessaria, un vincolo procedurale fondamentale per l’avvio della procedura di rilascio dell’AIA.
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 9 PARTE II LA MANCATA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SANITARIO DELL’IMPIANTO LaminaM PREMESSA Come sopra riportato la nuova AIA, ma anche quelle precedenti come si è dimostrato nella Diffida presentata nel mese di Agosto da parte della Associazione “Per il futuro delle nostre valli, Ambiente, Salute e Vita”, nella istruttoria che ha preceduto il suo rilascio non ha adeguatamente valutato l’impatto che sia l’attività ordinaria che i fenomeni emissivi anomali registrati nell’ultimo anno hanno prodotto sulla salute dei residenti nella zona interessata. La Relazione prodotta dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Area Igiene del Territorio e Ambiente Costruito, avente ad oggetto “Ditta Laminam Borgo Val di Taro – problemi igienico-sanitari”, risulta inadeguata a valutare detto impatto come dimostreremo di seguito mettendo a confronto la sintesi degli obiettivi della Relazione con le linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario predisposte dall’Ispra e dal sistema delle ARPA. RELAZIONE ASL (SINTESI) “La valutazione dei possibili effetti di tipo acuto sulla salute si è basata fino ad oggi su: A. Caratteristiche del ciclo produttivo e delle sostanze usate B. Sostanze rilevate alle emissioni C. Misure condotte sulla qualità dell’aria ambiente D. Valori di riferimento riportati in linee guida E’ stato avviato , tramite la collaborazione operativa tra AUSL e ARPAE, un piano di campionamenti di aria ambientale finalizzato a individuare la gamma di sostanze presenti eventualmente nell’aria ambiente e misurarne la concentrazione. I prelievi sono effettuati in punti del territorio corrispondenti al luogo in cui avviene una segnalazione di presenza di odori caratteristici, con campionamento immediato (tenendo conto dei tempi tecnici per il raggiungimento del luogo, fatti salvi motivi di forza maggiore che impediscono l’operazione); il personale che interviene verifica l’esistenza di condizioni idonee all’esecuzione di un prelievo efficace di aria. Dal 29 marzo al 5 aprile sono stati eseguiti 16 controlli valutativi della percezione di odore e in 15 casi l’odore non era percepito o era tale da rendere probabilmente inefficace il prelievo di campioni d’aria a scopo analitico. In un caso si è proceduto al prelievo. 11 interventi sono stati controfirmati dalla parte segnalante. L’accesso al sito è stato tempestivo, in media circa 10 minuti. In attesa di disporre delle informazioni provenienti dagli esiti analitici si può fare una stima delle esposizioni attese, con un certo livello di approssimazione, a partire da dati emissivi, applicando un fattore di diluizione ricavabile da modelli di dispersione reperibili in letteratura.
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 10 Dall’esame dei dati si può ragionevolmente ritenere che solo le aldeidi, in particolare l’acroleina, siano in grado di superare la soglia di rilevazione olfattiva, non escludendo tuttavia che l’effetto cumulativo di più sostanze ad effetto odorigeno simile possa determinare la manifestazione dell’effetto. La persistenza di una situazione di forte disagio della popolazioneè oggetto di attento monitoraggio ed esame, anche in relazione agli esiti dei controlli sull’efficacia degli adeguamenti in atto da parte della Ditta e potrà portare alla proposta di ulteriori provvedimenti nei confronti della Ditta. La presente relazione verrà aggiornata al momento della disponibilità di ulteriori sostanziali informazioni provenienti da rilievi obiettivi analitici (sia attraverso prelievi di aria ambiente che tramite misure olfattometriche) in base ai quali valutare il raggiungimento di soglie inaccettabili di effetto.” APPROFONDIMENTO: LA RILEVANZA PENALE DELLE EMISSIONI ODORIGENE La Relazione ASL contiene inoltre un passaggio contestabile anche sotto il profilo giuridico. Si afferma: “Peraltro, sotto il profilo giuridico, in materia sono state emesse sentenze contrastanti in merito alla rilevanza penale del disagio olfattivo collegato a specifiche emissioni.” In realtà questa appare una affermazione non solo senza motivazione ma soprattutto non corrispondente alla evoluzione della giurisprudenza in primo luogo della Cassazione penale e del Consiglio di Stato. Cassazione sentenza n. 36905 del 14 settembre 2015 confermato la sentenza del Tribunale che in primo grado ha condannato una azienda di trattamento rifiuti per la produzione di compost di qualità alle pene previste dall’articolo 674 del Codice Penale: getto di cose pericolose. 1. Costituisce principio consolidato di questa Suprema Corte (che va qui ribadito) che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è reato configurabile in presenza anche di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità" 2. per la realizzazione del reato ex articolo 674 del Codice Penale è sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano percepito affatto. Nè è necessario un accertamento tecnico. 3. Laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL.
  • 11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 11 4. Ove risulti l'intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti ad eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona 5. la definizione di odori “normali”, quali quelli provenienti da un impianto di rifiuti, affermata dai testimoni favorevole alla ditta condannata, sottende questa si un giudizio soggettivo e non si pone in logico contrasto con il fatto che un elevato numero di altre persone fosse concretamente esposta a esalazioni nauseabonde, 6. qualsiasi monitoraggio delle emissioni odorigene non può fondarsi su modelli astratti ma sull’applicazione dei modelli in uso alla concreta realtà. Cassazione sentenza 12019 del 2015 afferma ai fini della applicabilità del reato ex articolo 674 Codice Penale: a) l’evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità; b) qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti c) la molesta olfattiva non può esser “accertata” in via scientifica, con qualsivoglia esame, ma deve esser affidata -come nel caso di specie – alla prova testimoniale ed alla verifica della sua attendibilità d) l’imputato aveva proseguito nell’attività senza adottare alcun accorgimento, pur consapevole degli esposti e delle segnalazioni da parte di molti abitanti della zona con riguardo agli odori nauseabondi. Consiglio di Stato ha con la sentenza n. 4588 del 10/9/2014. Il Consiglio di Stato afferma il principio che a prescindere dal rispetto dei limiti inquinanti previsti dalla normativa sulle emissioni atmosferiche, se, sulla base di adeguata documentazione scientifica, si dimostra persistere un probabile rischio sanitario per i cittadini residenti, l’autorità competente può negare l’autorizzazione o revocarla in fase di revisione/adeguamento. Il Consiglio di Stato afferma il principio che a prescindere dal rispetto dei limiti inquinanti previsti dalla normativa sulle emissioni atmosferiche, se, sulla base di adeguata documentazione scientifica, si dimostra persistere un probabile rischio sanitario per i cittadini residenti, l’autorità competente può negare l’autorizzazione o revocarla in fase di revisione/adeguamento. Ma vediamo specificamente le motivazioni di questa sentenza. La condanna in sede penale per getto di cose pericolose La sentenza prende come punto di partenza la condanna definitiva in sede penale da parte della Cassazione (sentenza sezione III penale, n. 37037 del 29 maggio 2012)per superamento dei limiti di tollerabilità (articolo 844 Codice Civile) da parte della attività in oggetto in relazione alle emissioni odorigene dando così luogo a molestie che integrano il reato di cui all’art. 674 C.P., commesso dai soci amministratori della società proprietaria dell’impianto inquinante. E’ interessante la affermazione della Cassazione che, riprendendo e confermando la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 7 marzo 2011, spiega come possono essere rilevate le emissioni
  • 12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 12 odorigene intollerabili. In particolare: ““…se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla tollerabilità delle emissione stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti”. In sede di giustizia amministrativa questa tesi è sta affermata anche dal TAR Veneto n. 573 del 2014 vedi QUI . Quanto alla intollerabilità delle emissioni questa è dimostrata, secondo la Cassazione citata dal Consiglio di Stato dai seguenti elementi fattuali: “…a) ilrispetto dei valori limiti fissati per le emissioni inquinanti in atmosfera e la presenza dell’autorizzazione richiesta dal D.P.R. n. 203 del 1988 (disciplina applicabile ratione temporis) risultano pacifici, ma devono essere ritenutiirrilevanti; b) l’odore di ammoniaca nell’aria dovuto alle deiezioni degli animali è stato riconosciuto distintamente da una pluralità di soggetti; c) l’ammoniaca era, come accertato dall’Agenzia regionale per l’ambiente, presente in più momenti nell’aria in concentrazioni assai rilevanti; d) i rilievi circa la mancanza di significative emissioni di streptococchi non sono dirimenti, perché non escludono le immissioni di odori ampiamente rilevate dalle analisi tecniche espletate e dai testimoni”. Le motivazioni della difesa dei gestori dell’impianto che produceva le emissioni odorigene Nel chiedere l’annullamento della sentenza del Tar Friuli che confermava la legittimità del diniego di autorizzazione all’impianto, la difesa dei gestori affermava le seguenti motivazioni: 1. le emissioni odorigene pur provenendo dal loro impianto non erano intollerabili. 2. la intollerabilità delle emissioni rileverebbe sol ai fini penale ma non anche ai fini del sindacato di legittimità sul diniego di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale 3. non sono invocabili, ai fini della dimostrazione della intollerabilità delle emissioni odorigene, i parametri fissati, in particolare per l’ammoniaca, dall’EPA, Agenzia per l’Ambiente degli Stati Uniti d’America, ente che non è stato riconosciuto in Italia ed in Europa. Le conclusioni del Consiglio di Stato su come motivare la intollerabilità delle emissioni odorigene Il Consiglio di Stato respinge le tesi della difesa dei gestori dell’impianto in quanto basata su un concetto meramente formale (rispetto limiti di emissione dei singoli inquinanti ex lege) di emissioni intollerabili. Il Consiglio di Stato, tenuto conto anche degli elementi fattuali del processo penale sopra riportato, ritiene che le tesi dei difensore dei gestori dell’impianto: “finiscono col disconoscere inammissibilmente, e senza ragione, gli sviluppi della ricerca, degli studi e dei metodi di indagine di natura tecnico–scientifica in materia di salvaguardia e di tutela della salubrità dell’ambiente e della salute pubblica, ammettendone il loro rilievo solo allorquando essi siano recepite in apposite normative, statali o comunitarie….”. Il Consiglio di Stato per fondare giuridicamente questa affermazione fa riferimento al principio di precauzione già così esplicitato in altra sentenza della stessa sezione del 17 dicembre 2013, n. 6520: a) spetta alla autorità pubblica competente dimostrare sulla base di apposita valutazione dei rischi, che pur nella incertezza scientifica che non può essere esclusa in assoluto, e sulla base dei risultati più recenti della ricerca internazionale, la necessità delle misure atte ad evitare pregiudizi ad ambiente e salute secondo ampi margini di discrezionalità in ordine alla individuazione delle
  • 13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 13 misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto. b) l’applicazione del principio di precauzione presuppone un coinvolgimento del pubblico e quindi della comunità interessata: percezione sociale del rischio; c) per l’applicazione del principio di precauzione è sufficiente che si dimostri in modo obiettivo che l’intervento umano in una determinata area e/o sito lo possa pregiudicare significativamente ; d) la situazione di pericolo per la salute e l’ambiente deve essere potenziale o latente e deve incidere significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. LINEE GUIDA VIS DELL’ISS Secondo le linee guida le fasi della VIS sono le seguenti: Scoping identificazione degli aspetti chiave che la VIS deve trattate, quali sono gli effetti sulla salute rilevanti, persistenti, la popolazione interessata, l’estensione geografica del territorio da studiare. Identificazione degli esperti necessari a condurre lo studio di VIS e degli stakeholder da coinvolgere. Assessment e appraisal valutazione del rischio vera e propria. Caratterizzazione della popolazione interessata dagli impatti, compresi i gruppi più vulnerabili, l’importanza degli impatti in termini di probabilità e magnitudo, identificazione di alternative, stima delle incertezze. Monitoraggio definizione del piano di monitoraggio ambientale e sanitario necessario per la verifica delle valutazioni condotte Reporting Redazione di un rapporto dettagliato delle attività condotte: dalla letteratura scientifica consultata, ai modelli, i dati ambientali e sanitari utilizzati, le valutazioni condotte, le incertezze stimate, il piano di monitoraggio predisposto. LINEE GUIDA VIIAS ISPRA Nella VIIAS, la definizione del profilo di salute della popolazione residente nell’area interessata dall’impianto potrà anche basarsi sulla valutazione dell’evidenza epidemiologica disponibile relativamente ad esposizioni analoghe alle emissioni dell’impianto. Per maggiori dettagli le Linee Guida rinviano a quanto descritto nel capitolo sulla applicazione della VIIAS alla VIA. Sezione relativa alla caratterizzazione ambientale In questa sezione occorre in particolare descrivere: 1. le caratteristiche dell’impianto
  • 14. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 14 2. il quadro ambientale di riferimento utilizzando database regionali e nazionali come quelli presenti nel SINANet.4 Ovviamente i dati necessari dipendono dal contesto in cui il progetto si colloca, per cui ad esempio se si tratta di terreno agricolo occorrerà sviluppare uno studio sulle ricadute degli inquinanti sulle produzioni agricole o gli allevamenti presenti nel raggio di ricaduta 3. la stima del grado di contaminazione eventualmente riscontrabile in uno scenario futuro per le diverse matrici ambientali 4. le potenziali emissioni dell'impianto; 5. i risultati della modellistica diffusionale della dispersione degli inquinanti emessi dall’impianto (concentrazioni al suolo). Sezione relativa alla caratterizzazione dello stato di salute al baseline della popolazione coinvolta Si tratta di acquisire le evidenze epidemiologiche dell’area in esame in relazione alle patologie potenzialmente associate agli agenti inquinanti individuati, in termini di mortalità, ricoveri ospedalieri e incidenza tumorale5 . Se tali evidenze non sono disponibili, si può eseguire uno studio di impatto ambientale e sanitario utilizzando flussi informativi sanitari correnti disponibili, quali: 1. registri di mortalità (ReNCaM) o schede di morte ISTAT; 2. sistemi informativi ospedalieri (SIO) per i ricoveri per causa e gli accessi al pronto soccorso; 3. dati del Registro Tumori. Ai fini di un confronto tra la popolazione in studio ed una popolazione di riferimento (provincia, regione), l’analisi descrittiva in genere si basa sui seguenti indicatori epidemiologici: 1. tassi diretti di mortalità/morbosità/incidenza standardizzati per età; 2. rapporti standardizzati di mortalità/morbosità/incidenza (Standardized Mortality Ratio – SMR, / Standardized Hospitalization Ratio - SHR, Standardized Incidence Ratio - SIR); 3. SMR/SHR/SIR standardizzati per indice di deprivazione socio-economica costruito sulla base di diverse variabili di censimento. Le analisi sono in genere condotte separatamente per maschi e femmine per tutte le cause di interesse sanitario identificate sulla base della letteratura epidemiologica disponibile in merito alla potenziale associazione con gli agenti chimici (tossici e cancerogeni). Sezione sulla stima degli impatti sulla salute Le informazioni necessarie alla stima degli impatti sono sostanzialmente di due tipi: 1. I recettori presenti nell’area interessata dalla realizzazione dell’opera, quindi abitazioni e recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di riposo ecc.; 2. I possibili impatti identificati per le altre componenti analizzate nel Quadro di Riferimento Ambientale6 (QRA), in particolare per le componenti maggiormente correlate con la salute umana. 4 http://www.sinanet.isprambiente.it/it 5 Vedi esperienza progetto Sentieri http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2147 6 art. 5 DPCM 27/12/1988) Va sviluppato secondo i compiuti criteri descrittivi analitici e previsionali indicati negli allegati I, II, III al DPCM 27/12/1988 riferiti ai diversi fattori e componenti ambientali interessati dall’impatto dell’opera o progetto: Atmosfera, Ambiente Idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, Ecosistemi, Salute Pubblica, Rumore e Vibrazioni, Radiazioni ionizzanti, Paesaggio.
  • 15. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 15 Per una stima puntuale di un possibile impatto sulla salute non è sufficiente verificare se i limiti imposti dalla normativa vengano superati o meno, ma bisogna sapere ad esempio se nell’area interessata è presente una situazione critica di qualsiasi tipo, che può essere dovuta alla presenza di una fonte (o più fonti) concomitante (concomitanti) di inquinamento, ad una comunità particolarmente a rischio per una patologia, a condizioni meteorologiche od orografiche particolari che non favoriscono la dispersione degli inquinanti.7 Reporting finale La penultima fase della VIIAS è quella della scrittura del report o relazione conclusiva. Tale report può essere così articolato fase 1: documentazione circa l’evidenza degli impatti sanitari individuati; fase 2: lista delle priorità degli impatti in base ai criteri adottati; fase 3: suddivisione delle raccomandazioni per la politica, programma o progetto sottoposti a VIIAS basate sulle priorità dei determinanti. Fase 4: indicatori e aspetti da monitorare con maggiore attenzione dopo l’avvio della realizzazione e successiva gestione del progetto od opera Ovviamente tale report verrà utilizzato nel giudizio di VIA che conclude il procedimento sia nel caso di giudizio negativo che nel caso di giudizio positivo con prescrizioni. A tal proposito si possono individuare tre punti chiave sui quali deve focalizzarsi la fase di valutazione: 1. il processo adottato è stato tale da massimizzare le possibilità di prevedere gli impatti? 2. i decisori sono stati condizionati positivamente dalle risultanze della VIIAS? 3. i diversi portatori d’interesse sono stati effettivamente inclusi nell’intero processo di VIIAS? In particolare spetta al valutatore il compito di: - valutare la congruità delle informazioni ambientali integrandole con i contributi dei settori competenti ISPRA/ARPA/APPA in merito agli aspetti di competenza - valutare le informazioni indispensabili mancanti; - valutare la congruità delle stime di impatto elaborate, in considerazione delle VIIAS - effettuare le considerazioni sull’accettabilità del rischio. La Prima parte del Quadro Ambientale ha ad oggetto l’illustrazione del sistema ambientale interessato (considerato per singoli fattori e globalmente). La seconda parte riguarda la rappresentazione dei prevedibili effetti su di esso conseguenti alla realizzazione del progetto. 7 A titolo esemplificativo le Linee Guida riportano dei link presso cui è possibile scaricare o acquistare tali tipi di software: http://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2/iss3c1h.html http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/publichealth/risk_assessment_of_Biocides/euses/euses/?searchterm=Non e http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/permitting/36414.aspx http://www.rem.sfu.ca/toxicology/models/ecofate/ http://www.epa.gov/athens/research/frames.html http://www2.epa.gov/exposure-assessment-models http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/efast.htm http://ofmpub.epa.gov/sor_internet/registry/systmreg/home/overview/home.do
  • 16. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 16 CONCLUSIONI Appare chiaro dal confronto tra i tre documenti come la Relazione ASL sull’impianto in oggetto non abbia assolutamente rispettato la metodologia sia ISS che ISPRA. Il problema è che anche sulla base di questa Relazione (incompleta sotto il profilo della valutazione del rischio sanitario in atto anche sull’impianto a ridotta produzione) si è deciso di rinnovare l’AIA all’impianto LaminaM rinviando a successive valutazioni gli approfondimenti per gli impatti sanitari in atto. Si riporta il passaggio specifico dell’AIA: “come concluso dalla Conferenza dei Servizi (seduta del 27/07/2017), si sospende la fasesuccessiva (situazione impiantistica definita FASE II) contemplata dall’A.I.A. vigente-Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3468 del 23/09/2016- e quindi le modificheimpiantistiche correlate ad un corrispondente aumento della capacità produttiva, in attesa delleverifiche e valutazioni da condursi sul funzionamento di tale assetto a seguito dell’impianto diabbattimento a carboni attivi, oltre che le previsioni impiantistiche e gestionali che la Ditta riterràdi intraprendere a seguito anche delle risultanze raggiunte sulla situazione impiantistica attuale;”. Tutto questo in un contesto in cui le situazioni di emissioni odorigene permangono come da segnalazioni della popolazione interessata.