Le recenti discussioni sul Job Act (disegno di legge 1428) e articolo 18 dello Statuto dei lavoratori sono in realtà sintomo di alcuni rilevanti ed irrisolti problemi politici.
Perché, a ben vedere, nel Job Act non c’è alcun riferimento all’articolo 18.
JOBS ACT: FORMA E SOSTANZA (e l’articolo 18 non c’entra niente)Xslideshare jobsact
1. Estratto dal sito
www.ilfuturomigliore.org
JOBS ACT: FORMA E SOSTANZA
(e l’articolo 18 non c’entra niente)
sergio benassai
1. Ma cos’è il Jobs Act ?
Nel comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 marzo 2014 il Jobs Act
viene così definito:
Jobs Act: il piano per il lavoro messo a punto dal Governo con l'obiettivo di
favorire il rilancio dell'occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema
delle tutele
Benissimo. Ma allora non si poteva semplicemente chiamarlo “piano per il lavoro” ?
Ma poi …. è corretta la dizione “Jobs Act” ?
1) No, almeno nell’inglese più formale (il Queen’s English), perché in inglese “Act” significa
“legge”, cioè un atto approvato dal Parlamento. I progetti di legge, come il “piano del lavoro” di cui
sopra, proposto dal Governo, si chiamano “Bills” e non “Acts”
2) Non è chiaro cosa sia quel “Jobs”: se fosse un genitivo sassone (qualora l’intenzione fosse di
esprimere in inglese “legge sul lavoro”) avrebbe dovuto essere “Job’s”; ma, va detto, questa regola
non è sempre rispettata, specie negli USA
3) E’ forse un riferimento al “JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act) approvato dal
Presidente Obama il 5 aprile 2012 ? Si direbbe di no visto che il campo di intervento è diverso
4) Il riferimento più corretto sarebbe forse all’American Jobs Act, la proposta di legge (come si
vede in USA si usa tranquillamente Act al posto di Bill e il genitivo sassone va a farsi benedire)
annunciata dal Presidente Obama nel suo discorso al Congresso dell’8 settembre 2011 e destinata ad
aumentare l’occupazione (ma, va detto, la proposta non fu approvata dal Congresso USA)
2. Comunque è abbastanza noto che l’inglese del nostro presidente del consiglio o primo ministro (non
direi mai “premier”) non è proprio il Queen’s English e che forse, nei suoi brevi colloqui con
Obama, non è riuscito a farsi spiegare la differenza fra “American Jobs Act” e “JOBS Act”
2. La procedura normativa
Il 3 aprile 2014 il Governo trasmette al Senato il testo del disegno di legge n. 1428 “Deleghe al
Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
Si tratta dunque di un disegno di legge che riguarda per l’appunto una legge delega, vale a dire la
richiesta di delegare il Governo a regolamentare alcune materie nel rispetto dei principi e dei vincoli
che il Parlamento definisce con la stessa legge delega.
Questa procedura normativa è prevista nella stessa Costituzione, in particolare all’articolo 76:
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non
con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
che stabilisce dunque anche un limite temporale alla delega.
E quindi nel disegno di legge 1428 viene specificato che :
… il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi …
3. L’iter parlamentare
Il disegno di legge 1428 viene presentato al Senato il 3 aprile 2014.
Il 9 aprile 2014 viene assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in
sede referente.
La discussione in 11a Commissione si protrae fino al 19 settembre 2014.
Va in particolare notato che il 17 settembre 2014 il Governo presenta l’emendamento 4/1000,
sostitutivo del testo dell’articolo 4 dell’originario disegno di legge, che viene approvato.
Il 24 settembre 2014 inizia la discussione in Aula.
L’8 ottobre 2014 il Governo presenta l’emendamento 1/800, sostitutivo dell’intero testo del disegno
di legge, e pone su di esso la fiducia. Il Senato approva.
3. 4. Articolo 18 ?
Ma come mai tutto il can-can che è venuto fuori in merito all’articolo 18 ?
Vediamo.
L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori riguarda la disciplina del licenziamento illegittimo ed è
stato modificato dalla legge 92/ 2012, con la quale si distinguono diversi casi di licenziamento
illegittimo (discriminatorio, disciplinare ed economico), graduando di conseguenza il reintegro e/o
il risarcimento.
Da notare che la nuova disciplina introdotta dalla legge 92/2012 non ha innescato clamorose
proteste.
Cosa c’è dunque scritto nel Jobs Act in proposito ?
Nel testo proposto inizialmente dal Governo, con il disegno di legge 1428, all’articolo 4, lettera b),
c’è scritto:
… redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei
rapporti di lavoro, semplificate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa
anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori
tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del
lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti …
Significa che si può modificare l’articolo 18, nel senso che la sua applicazione può essere
ulteriormente graduata in relazione alla tipologia contrattuale ? Forse.
Nel testo dell’emendamento 4/1000 presentato dal Governo il 17 settembre 2014 c’è scritto:
… previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio …
Nel testo definitivamente approvato dal Senato l’8 ottobre 2014 si legge:
… previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio …
Quanto sopra comporta una necessaria revisione dell’articolo 18 ?
Sembra proprio di no.
Nel senso che potrebbe o non potrebbe essere modificato, ma comunque limitatamente alle nuove
assunzioni con contratto a tempo indeterminato.
5. La posizione dei sindacati
Al di là di certe dichiarazioni verbali, che fanno comunque il paio con il torrente di dichiarazioni di
tante personalità politiche, è interessante notare che i documenti pubblicati dalle principali
Organizzazioni Sindacali, nei mesi di aprile, maggio giugno, luglio, agosto, settembre 2014, pur
4. contenendo critiche e proposte di emendamenti al disegno di legge 1428, non fanno alcun
riferimento esplicito all’articolo 18 dello Statuto del lavoratori.
6. Allora perché il can-can ?
Le recenti discussioni sul Jobs Act e sull’articolo 18 in realtà sono solo un sintomo di alcuni
rilevanti ed irrisolti problemi:
A) Una (non molto) sotterranea, graduale, esautorazione del ruolo legislativo del Parlamento,
attraverso il crescente ricorso a decreti leggi, leggi delega e fiducia
B) La irrisolta questione, nel PD, di cosa esso sia: un partito tradizionale, un partito all’americana
(un comitato elettorale), il partito di Renzi (PdR, come lo definisce Ivo Diamanti) ?
C) La necessità, da parte del NCD di Alfano, di affermarsi (con la richiesta di abolire l’articolo 18),
per non aumentare il rischio di essere, almeno parzialmente, riassorbito da Forza Italia
D) La ricerca, da parte della cosiddetta “sinistra” di un altro argomento simbolo con il quale
mascherare la sua attuale incapacità di ritrovare ragioni e forza per la sua esistenza
Problemi seri, che meriterebbero di essere affrontati. Ma affrontati a viso aperto, senza scorciatoie,
senza nascondersi dietro questa inutile discussione su un testo normativo che pone ben altri,
rilevanti problemi.