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“...fatte salve le successive modifiche e integrazioni”
Ma perché, voi, in Italia, quando richiamate una norma di legge, aggiungete sempre questa frase:
“fatte salve le successive modifiche e integrazioni”? Abbiamo provato a rispondere a tale quesito,
postoci da un collega americano, con scarso successo.
Riportiamo un breve aneddoto, esemplificativo del guazzabuglio fiscale italiano, relativo
all’odierna conversazione avvenuta con il titolare di una CPA (Certified Public Accountant) firm di
Miami, ovverossia un collega commercialista americano.
Tralasciamo, per ovvi motivi, l’oggetto principale del dialogo e andiamo subito a quanto qui di
interesse.
A un certo punto, il collega americano chiede:
“Ma perché, voi, in Italia, quando richiamate una norma di legge nella redazione di un documento,
aggiungete sempre questa frase: ‘fatte salve le successive modifiche e integrazioni’?”
Rilevava, correttamente, il collega che “una legge è una legge”; potrà anche capitare che, a volte,
esistano delle piccole variazioni, ma il provvedimento resta lo stesso.
Abbiamo, allora, provato (lo ammettiamo, con non poche difficoltà) a fargli comprendere che la
materia tributaria, in Italia, subisce innumerevoli restyling, tanto che una norma viene modificata
spesso e volentieri utilizzando i decreti, i quali poi, a distanza di tempo, si convertono in legge
(anche in tal caso, con modifiche); e che in ogni caso pure soltanto una piccola parte di una norma
può essere variata da successive leggi aventi persino diverso oggetto; per non parlare delle varie
circolari ministeriali o delle interpretazioni della Cassazione. Si approva una legge; poi la si cambia;
poi si varia ciò che si era cambiato; poi si corregge ancora; finché, alla fine, nessuno riesce più a
capire come sia, in effetti, la versione definitiva, effettivamente in vigore nel corso dei vari anni.
Insomma, è – come dire – più “sicuro”, a scanso di equivoci, aggiungere la citata piccola formuletta
di stile: “fatte salve le successive modifiche e integrazioni”.
Nonostante i tentativi di spiegazione, il nostro interlocutore pareva poco convinto; così, abbiamo
pensato di eseguire una piccola indagine statistica per fornirgli alcuni dati.
Ebbene, in Italia (come noto), esiste il TUIR: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986),
in vigore dal 1° gennaio del 1988. Mai nome fu meno riuscito. Il Testo Unico, dalla data inziale, e
senza contare la riforma strutturale del 2004 (che parrebbe improprio definire quale mera
modifica), ha subito ben 776 variazioni, di cui:
- 500, concernenti le regole sul reddito delle persone fisiche;
- 276, quelle sulle persone giuridiche ed enti equiparati.
Qualche esempio:
- lo sconto d'imposta per i carichi di famiglia è cambiato 16 volte;
- una trentina sono state le modifiche che hanno interessato le deduzioni;
- 43, le variazioni che hanno riguardato la determinazione del reddito di lavoro dipendente
(il quale, in teoria, non dovrebbe richiedere particolari ritocchi);
- Oltre 100, le modifiche attinenti alla determinazione del reddito d’impresa;
- 23, le correzioni apportate al TUIR con riguardo ai redditi esteri.
In pratica, il TUIR ha subito una variazione ogni 13 giorni.
La Corte dei Conti ha analizzato i provvedimenti di finanza pubblica varati tra il 2008 e il 2014,
riscontrando 202 differenti agevolazioni; di queste, oltre 160 si riferivano in pratica ad aggiunte di
misure già esistenti.
[Dati riportati dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e ripresi e pubblicati da “Il Sole 24
Ore”].
Tutto ciò riguarda, peraltro, solo il c. d. Testo Unico (c’è una contraddizioni in termini!).
Ma la materia tributaria concerne ben altro e si dipana attraverso innumerevoli ulteriori
provvedimenti.
Solo nell’ultimo anno, è stato emanato circa un migliaio di norme in ambito fiscale, che, in teoria,
noi addetti ai lavori dovremmo avere – anche – il tempo di studiare (se non fosse che lo Stato ci
obbliga a lavorare gratuitamente per l’Amministrazione Finanziaria, incrementando ogni giorno gli
adempimenti a nostro carico, onde semplificare il lavoro dei suoi dipendenti).
Dopo di che, il “bello” deve ancora venire, atteso che, da un giorno all’altro, ci aspetta il varo della
famigerata “Delega Fiscale”, con una miriade di novità, tutte da scoprire (e sperare di
comprendere senza le usuali interpretazioni soggettive dell’Agenzia delle Entrate, prive di
significato logico-sostanziale).
In conclusione, dunque, potremmo dire senza tema di smentita che in Italia c’è certezza del diritto
…fatte salve le successive modifiche e integrazioni.

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  • 1. “...fatte salve le successive modifiche e integrazioni” Ma perché, voi, in Italia, quando richiamate una norma di legge, aggiungete sempre questa frase: “fatte salve le successive modifiche e integrazioni”? Abbiamo provato a rispondere a tale quesito, postoci da un collega americano, con scarso successo. Riportiamo un breve aneddoto, esemplificativo del guazzabuglio fiscale italiano, relativo all’odierna conversazione avvenuta con il titolare di una CPA (Certified Public Accountant) firm di Miami, ovverossia un collega commercialista americano. Tralasciamo, per ovvi motivi, l’oggetto principale del dialogo e andiamo subito a quanto qui di interesse. A un certo punto, il collega americano chiede: “Ma perché, voi, in Italia, quando richiamate una norma di legge nella redazione di un documento, aggiungete sempre questa frase: ‘fatte salve le successive modifiche e integrazioni’?” Rilevava, correttamente, il collega che “una legge è una legge”; potrà anche capitare che, a volte, esistano delle piccole variazioni, ma il provvedimento resta lo stesso. Abbiamo, allora, provato (lo ammettiamo, con non poche difficoltà) a fargli comprendere che la materia tributaria, in Italia, subisce innumerevoli restyling, tanto che una norma viene modificata spesso e volentieri utilizzando i decreti, i quali poi, a distanza di tempo, si convertono in legge (anche in tal caso, con modifiche); e che in ogni caso pure soltanto una piccola parte di una norma può essere variata da successive leggi aventi persino diverso oggetto; per non parlare delle varie circolari ministeriali o delle interpretazioni della Cassazione. Si approva una legge; poi la si cambia; poi si varia ciò che si era cambiato; poi si corregge ancora; finché, alla fine, nessuno riesce più a capire come sia, in effetti, la versione definitiva, effettivamente in vigore nel corso dei vari anni. Insomma, è – come dire – più “sicuro”, a scanso di equivoci, aggiungere la citata piccola formuletta di stile: “fatte salve le successive modifiche e integrazioni”. Nonostante i tentativi di spiegazione, il nostro interlocutore pareva poco convinto; così, abbiamo pensato di eseguire una piccola indagine statistica per fornirgli alcuni dati. Ebbene, in Italia (come noto), esiste il TUIR: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986), in vigore dal 1° gennaio del 1988. Mai nome fu meno riuscito. Il Testo Unico, dalla data inziale, e senza contare la riforma strutturale del 2004 (che parrebbe improprio definire quale mera modifica), ha subito ben 776 variazioni, di cui: - 500, concernenti le regole sul reddito delle persone fisiche; - 276, quelle sulle persone giuridiche ed enti equiparati. Qualche esempio: - lo sconto d'imposta per i carichi di famiglia è cambiato 16 volte;
  • 2. - una trentina sono state le modifiche che hanno interessato le deduzioni; - 43, le variazioni che hanno riguardato la determinazione del reddito di lavoro dipendente (il quale, in teoria, non dovrebbe richiedere particolari ritocchi); - Oltre 100, le modifiche attinenti alla determinazione del reddito d’impresa; - 23, le correzioni apportate al TUIR con riguardo ai redditi esteri. In pratica, il TUIR ha subito una variazione ogni 13 giorni. La Corte dei Conti ha analizzato i provvedimenti di finanza pubblica varati tra il 2008 e il 2014, riscontrando 202 differenti agevolazioni; di queste, oltre 160 si riferivano in pratica ad aggiunte di misure già esistenti. [Dati riportati dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e ripresi e pubblicati da “Il Sole 24 Ore”]. Tutto ciò riguarda, peraltro, solo il c. d. Testo Unico (c’è una contraddizioni in termini!). Ma la materia tributaria concerne ben altro e si dipana attraverso innumerevoli ulteriori provvedimenti. Solo nell’ultimo anno, è stato emanato circa un migliaio di norme in ambito fiscale, che, in teoria, noi addetti ai lavori dovremmo avere – anche – il tempo di studiare (se non fosse che lo Stato ci obbliga a lavorare gratuitamente per l’Amministrazione Finanziaria, incrementando ogni giorno gli adempimenti a nostro carico, onde semplificare il lavoro dei suoi dipendenti). Dopo di che, il “bello” deve ancora venire, atteso che, da un giorno all’altro, ci aspetta il varo della famigerata “Delega Fiscale”, con una miriade di novità, tutte da scoprire (e sperare di comprendere senza le usuali interpretazioni soggettive dell’Agenzia delle Entrate, prive di significato logico-sostanziale). In conclusione, dunque, potremmo dire senza tema di smentita che in Italia c’è certezza del diritto …fatte salve le successive modifiche e integrazioni.