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Anno 17 - numero 3666 di martedì 24 novembre 2015
D.Lgs. 151/2015: i compiti di primo soccorso e prevenzione
incendi
Una modifica al Testo Unico rende possibile lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo
soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i
cinque lavoratori.
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Roma, 24 Nov ? Riprendiamo ad analizzare le modifiche che, in attuazione delle deleghe del " Jobs Act", il Decreto
Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha apportato al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Riguardo al D.Lgs. 151/2015, che contiene le "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", abbiamo presentato nei giorni scorsi le modifiche alla composizione della
Commissione Consultiva, ai soggetti che possono inviare interpelli, alle definizioni in materia di attrezzature di lavoro, al
registro infortuni. Spesso modifiche apparentemente marginali che celavano conseguenze più sostanziali.
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Primo soccorso - Il primo soccorso sul luogo di lavoro
La formazione per gli addetti della squadra di primo soccorso
Parliamo oggi invece di una delle modifiche di maggior peso in relazione alle deleghe per la semplificazione e
razionalizzazione di procedure e adempimenti in materia di sicurezza e salute: la possibilità di svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle
imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.
Per parlarne riportiamo innanzitutto il testo dell'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 prima delle modifiche del D.Lgs. 151/2015,
modifiche entrate in vigore lo scorso 24 settembre:
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione,
nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il
datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a
persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
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attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di
dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al
periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi
formazione previsti agli articoli 45 e 46.
(...)
L'articolo era stato già modificato in passato rispetto al testo originale del D.Lgs. 81/2008: il comma 1-bis e il comma 2-bis
erano stato introdotti dal D.Lgs. 106/2009. Si indicava esplicitamente la possibilità per il datore di lavoro, nelle imprese o unità
produttive fino a cinque lavoratori (e dunque non oltre questo limite), di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso,
nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni.
Limite che ora viene superato con le modifiche operate con il punto g), del comma 1 dell'articolo 20 del D.Lgs. 151/2015:
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
g) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1-bis è abrogato;
2) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione»;
(...)
Vediamo come risulta ora l'articolo 34 con le nuove modifiche:
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione,
nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di
dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al
periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
(...)
E per comprendere gli obiettivi del legislatore, possiamo fare riferimento alla relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2015: "il
comma 1, lett. g) modifica l'articolo 34 del TU. Si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o
unità produttive che superano i cinque lavoratori. La formazione specifica per svolgere tali compiti viene comunque
assicurata al comma 2-bis".
Ricordiamo ora alcuni riferimenti normativi dell'articolo 34.
Innanzitutto il contenuto dell'allegato II del Testo Unico riguarda i "casi in cui e' consentito lo svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi":
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ALLEGATO II
Casi in cui e' consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dei rischi (articolo 34)
1. Aziende artigiane e industriali (1) ...... fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche ........ fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca .......................... fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ..................................... fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e
cura sia pubbliche sia private.
Questi invece sono i casi ? elencati al comma 6 dell'articolo 31 ? in cui il comma 1 dell'articolo 34 non può essere applicato:
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
(...)
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è
comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
(...)
Dunque siamo sì di fronte ad una modifica probabilmente rilevante ma che, riguardo perlomeno alla chiarezza e alla sua
interpretazione, sconta le difficoltà che si hanno quando si cambia una norma attraverso abrogazioni di articoli e commi.
Per confermare comunque gli obiettivi del Ministero possiamo concludere riprendendo le parole dette ai nostri microfoni da
Giuseppe Piegari, del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'indomani dell' approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri in via definitiva del D.Lgs. 151/2015 (approvazione avvenuta il 4 settembre scorso).
In relazione alla modifica dell'articolo 34, il Dott. Piegari fa presente che inizialmente "l'articolo prevedeva che i datori di
lavoro che intendono svolgere i compiti di prevenzione e protezione dei rischi potevano svolgere anche i compiti di primo
soccorso e prevenzione incendi soltanto nelle imprese e unità produttive soltanto fino a 5 lavoratori". Con la modifica
"abbiamo eliminato questo limite. E quindi il datore di lavoro potrà svolgere i anche i compiti di primo soccorso e prevenzione
incendi senza il limite dei cinque lavoratori, ma dovrà frequentare gli specifici corsi di formazione...".
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)
LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 - Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Tiziano Menduto
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276 2015 d.lgs. 151-2015 i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi

  • 1. Anno 17 - numero 3666 di martedì 24 novembre 2015 D.Lgs. 151/2015: i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi Una modifica al Testo Unico rende possibile lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori. Pubblicità Roma, 24 Nov ? Riprendiamo ad analizzare le modifiche che, in attuazione delle deleghe del " Jobs Act", il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha apportato al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Riguardo al D.Lgs. 151/2015, che contiene le "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", abbiamo presentato nei giorni scorsi le modifiche alla composizione della Commissione Consultiva, ai soggetti che possono inviare interpelli, alle definizioni in materia di attrezzature di lavoro, al registro infortuni. Spesso modifiche apparentemente marginali che celavano conseguenze più sostanziali. Pubblicità Primo soccorso - Il primo soccorso sul luogo di lavoro La formazione per gli addetti della squadra di primo soccorso Parliamo oggi invece di una delle modifiche di maggior peso in relazione alle deleghe per la semplificazione e razionalizzazione di procedure e adempimenti in materia di sicurezza e salute: la possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori. Per parlarne riportiamo innanzitutto il testo dell'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 prima delle modifiche del D.Lgs. 151/2015, modifiche entrate in vigore lo scorso 24 settembre: Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. 1- bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis; 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle D.Lgs. 151/2015: i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi Stampa - D.Lgs. 151/2015: i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi 1/4
  • 2. attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al periodo precedente. 2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. (...) L'articolo era stato già modificato in passato rispetto al testo originale del D.Lgs. 81/2008: il comma 1-bis e il comma 2-bis erano stato introdotti dal D.Lgs. 106/2009. Si indicava esplicitamente la possibilità per il datore di lavoro, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori (e dunque non oltre questo limite), di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni. Limite che ora viene superato con le modifiche operate con il punto g), del comma 1 dell'articolo 20 del D.Lgs. 151/2015: Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) g) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1-bis è abrogato; 2) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione»; (...) Vediamo come risulta ora l'articolo 34 con le nuove modifiche: Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al periodo precedente. 2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. (...) E per comprendere gli obiettivi del legislatore, possiamo fare riferimento alla relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2015: "il comma 1, lett. g) modifica l'articolo 34 del TU. Si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori. La formazione specifica per svolgere tali compiti viene comunque assicurata al comma 2-bis". Ricordiamo ora alcuni riferimenti normativi dell'articolo 34. Innanzitutto il contenuto dell'allegato II del Testo Unico riguarda i "casi in cui e' consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi": D.Lgs. 151/2015: i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi Stampa - D.Lgs. 151/2015: i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi 2/4
  • 3. ALLEGATO II Casi in cui e' consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34) 1. Aziende artigiane e industriali (1) ...... fino a 30 lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche ........ fino a 30 lavoratori 3. Aziende della pesca .......................... fino a 20 lavoratori 4. Altre aziende ..................................... fino a 200 lavoratori (1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. Questi invece sono i casi ? elencati al comma 6 dell'articolo 31 ? in cui il comma 1 dell'articolo 34 non può essere applicato: Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione (...) 6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. (...) Dunque siamo sì di fronte ad una modifica probabilmente rilevante ma che, riguardo perlomeno alla chiarezza e alla sua interpretazione, sconta le difficoltà che si hanno quando si cambia una norma attraverso abrogazioni di articoli e commi. Per confermare comunque gli obiettivi del Ministero possiamo concludere riprendendo le parole dette ai nostri microfoni da Giuseppe Piegari, del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'indomani dell' approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in via definitiva del D.Lgs. 151/2015 (approvazione avvenuta il 4 settembre scorso). In relazione alla modifica dell'articolo 34, il Dott. Piegari fa presente che inizialmente "l'articolo prevedeva che i datori di lavoro che intendono svolgere i compiti di prevenzione e protezione dei rischi potevano svolgere anche i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi soltanto nelle imprese e unità produttive soltanto fino a 5 lavoratori". Con la modifica "abbiamo eliminato questo limite. E quindi il datore di lavoro potrà svolgere i anche i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi senza il limite dei cinque lavoratori, ma dovrà frequentare gli specifici corsi di formazione...". Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 - Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Tiziano Menduto D.Lgs. 151/2015: i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi Stampa - D.Lgs. 151/2015: i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi 3/4
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