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PresidenzadelConsigliodeiMinistri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE
AUTONOMIE
Relazione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Attività svolte nel periodo ottobre 2019 - febbraio 2021
Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nel corso del mandato del Governo in
carica, oltre a curare la realizzazione degli obiettivi strategici definiti, nell’anno 2020, è stato
impegnato a fronteggiare il coordinamento delle attività di contrasto all’emergenza sanitaria
verificatasi sul territorio nazionale a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19
Il medesimo Dipartimento ha, inoltre assicurato la continuità delle attività relative alla gestione
delle politiche di settore in materia di affari regionali e autonomie, nonché di tutte le altre attività
istituzionali e di funzionamento della struttura dipartimentale.
Di seguito si illustrano, in sintesi, le attività prioritarie e le iniziative realizzate, con riferimento a:
1. Attività di contrasto alla pandemia
2. Contenzioso avente ad oggetto le ordinanze dei Presidenti delle Regioni
3. Esame di legittimità costituzionale delle leggi regionali
4. Attività della Conferenza Stato Regioni e Conferenza Unificata
5. Autonomia differenziata
6. 50° anniversario dell’istituzione delle Regioni
7. Politiche di settore
• Montagna
• Isole minori
• Aree svantaggiate
• Minoranze linguistiche
• Progetti europei
• Attività internazionali delle Regioni
8. Attività delle Commissioni paritetiche per l’attuazione degli statuti delle regioni ad
autonomia speciale
1. Attività di contrasto alla pandemia
La grave emergenza sanitaria determinatasi nel nostro Paese a seguito della diffusione della
pandemia da COVID-19 e della dichiarazione del conseguente stato di emergenza connesso al rischio
sanitario, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, successivamente
prorogato fino al 30 aprile 2021, ha comportato un aumento esponenziale del complesso dei compiti
2
svolti dal Dipartimento a supporto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nell'ambito delle
funzioni di raccordo e di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
Dalla dichiarazione dello stato di emergenza, infatti, il Paese si è trovato ad affrontare un
panorama del tutto nuovo e imprevisto, che ha modificato profondamente la vita e le abitudini degli
italiani e ha imposto limitazioni impensabili in un paese democratico, purtroppo necessarie per la tutela
della vita delle persone, con un profondo impatto sull’economia mondiale.
In tale contesto emergenziale, il complesso dei compiti svolti da questo Dipartimento a
supporto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie nell’ambito delle funzioni di raccordo e
di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni è aumentato esponenzialmente. Ciò sia all’inizio del
periodo dell’emergenza, nel corso della cd. fase 1 di lockdown, che nelle successive fasi di progressivo
riavvio in sicurezza delle attività economiche e sociali e di sostegno ai territori e alle categorie più
fortemente penalizzate dalla chiusura delle attività.
Le azioni di prevenzione e contrasto della pandemia da COVID-19 per la tutela della salute e
delle posizioni giuridiche soggettive che ne sono espressione chiamano, infatti, in causa nel nostro
ordinamento un assetto eterogeneo di garanzie costituzionali a partire dalle competenze “esclusive”
statali in tema di livelli essenziali e di profilassi internazionale, sancite dall’articolo 117, secondo
comma, lettere m) e q), della Costituzione.
Pur nel riconoscimento indiscusso della competenza concorrente in materia di tutela della
salute attribuita alle Regioni dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e alle Regioni e
Provincie Autonome dall’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, come, peraltro, ribadito
dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’approccio ai problemi connessi ad una
pandemia, anche nelle sue differenziazioni territoriali, non può che essere affrontato in maniera
complessiva ed unitaria.
Il ruolo di tutte le Regioni e delle Province Autonome - quali enti titolari del servizio sanitario
locale ed enti esponenziali degli interessi economici radicati nel rispettivo territorio - è, in questo
contesto, indispensabile e prezioso, ma integrativo, e richiede misure coerenti con i provvedimenti
statali. Per assicurare l’unità giuridica ed economica del Paese, nonché la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni tra cui quella della salute come diritto fondamentale dell’individuo, ricorre, infatti, la
necessità di applicare in modo uniforme, sull’intero territorio nazionale, le misure adottate dal Governo
sulla base di solide risultanze scientifiche concernenti la gestione della curva epidemica.
Sul tema, recentemente, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 4 del 2021, nel concedere,
per la prima volta, la sospensione dell’efficacia di una intera legge regionale, ha affermato che "la
pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi
internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q),
Cost.".
Nella specie, la Legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, impugnata dal
Governo nel Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2020, in quanto le disposizioni regionali
3
consentivano la riapertura sul territorio regionale di una serie di attività che, al momento dell’entrata
in vigore della legge, in forza delle disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020, erano inibite o comunque
fortemente limitate sul territorio nazionale, si poneva in contrasto con la disciplina dettata dallo Stato
in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica, in violazione dei principi
costituzionali in materia di tutela della salute, di profilassi internazionale, di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, di ordine pubblico e sicurezza,
nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e del principio di leale
collaborazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, ben si comprende come l’attività di
raccordo delle autonomie territoriali abbia richiesto un continuo presidio e un assiduo interscambio
con tutti i soggetti coinvolti al fine di una efficace azione di contrasto alla pandemia e un efficiente
coordinamento delle Regioni e degli Enti Locali.
Il delicato rapporto esistente tra Governo, Regioni e Comuni evidenziato dal cennato quadro
normativo, ha reso indispensabile affrontare in maniera complessiva ed unitaria sia i problemi connessi
alla pandemia che le misure di contrasto e contenimento adottate per la diffusione dell’epidemia da
COVID-19.
Inoltre, sono risultate esponenzialmente implementate le attività di mediazione svolta dal
Dipartimento con le Regioni e gli Enti Locali in quanto l’esame di legittimità costituzionale delle leggi
regionali e l’attività della Conferenza Stato Regioni e della Conferenza Unificata, non hanno potuto
usufruire di alcuna sospensione dei termini. Il termine di impugnativa di 60 giorni delle leggi regionali
è, infatti, fissato in Costituzione e non può essere modificato da leggi ordinarie e l’attività delle
Conferenze è stata strettamente correlata alle azioni di contrasto e contenimento della pandemia e di
ripresa delle attività in sicurezza.
Il complesso dei suddetti compiti ha, dunque, richiesto una costante e indifferibile operatività
del Dipartimento fin dall’inizio dell’emergenza, resa ancor più complessa sia dalla previsione della
misura del lavoro agile quale strumento ordinario di lavoro (per far fronte alle esigenze di sicurezza e
di distanziamento sociale), sia dall’assenza di adeguati dispositivi informatici, soprattutto nella fase
iniziale del lockdown. Si evidenzia, infatti, che al 31 gennaio 2020, data della dichiarazione dello stato
di emergenza nazionale, la situazione ereditata dal Dipartimento vedeva la disponibilità di soli n. 9
computer portatili, su un totale di n. 158 unità, e di n. 5 firme digitali su n. 19 dirigenti e la totale
assenza dei software e apparecchiature indispensabili per il collegamento da remoto (Citrix, VPN e
router e webcam, C127).
È stato, pertanto, necessario un imponente sforzo organizzativo e la massima disponibilità da
parte di tutto il Dipartimento per far fronte alle esigenze di carattere emergenziale sopra evidenziate,
unitamente ad una concreta e urgente spinta all’innovazione e allo sviluppo digitale dell’intero
Dipartimento finalizzato ad ottenere lo svolgimento del maggior numero possibile di attività lavorative
in lavoro agile. Grazie alla collaborazione avviata con l’Ufficio informatica e telematica del
Dipartimento Servizi Strumentali nonché con il Servizio beni mobili e logistica, si è passati,
4
progressivamente, dalla n. 9 unità di personale in grado di lavorare in collegamento da remoto all’inizio
del mese di marzo, alle attuali n. 112 unità, di cui n. 53 con collegamento Citrix e n. 59 dotate di pc
portatili forniti dall’Amministrazione, nonché all’attivazione delle firme digitali mancanti. È infine, in
corso la sostituzione di tutte le postazioni informatiche con le dockstation.
Per quanto riguarda specificatamente le attività di supporto al Ministro durante l’emergenza si
evidenzia, innanzitutto, che il Dipartimento è stato direttamente coinvolto dal Dipartimento per la
Protezione Civile nelle riunioni quotidiane del Comitato Operativo con tutte le Regioni, il
Presidente dell'Anci, il Presidente dell'Upi, i delegati dei Ministri competenti, le forze dell’esercito e
di polizia, nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria e di volontariato via via interessate.
A tal fine all’interno del Dipartimento è stata costituita una task force pluridisciplinare, formata
da personale avente diversa formazione culturale e professionale, cui è stata assegnata una nuova e
differenziata tipologia di attività straordinaria. Dall’inizio dell’emergenza le riunioni del Comitato
Operativo sono state tenute in seduta permanente quotidiana, festivi compresi, ed il Dipartimento ne
ha assicurato la partecipazione dapprima “in presenza”, attraverso il Capo Dipartimento presso la sede
della Protezione Civile di via Vitorchiano, e successivamente “da remoto”, in modalità
“videoconferenza”, mediante acquisizione giornaliera dei codici di collegamento trasmessi dalla Sala
Regia della protezione civile.
Nel 2020, il Dipartimento ha partecipato a tutte le riunioni quotidiane (n. 187)
trasmettendo dei report informali all’Autorità politica in modalità digitale, che consentissero al
Ministro, in tempo pressoché reale, di conoscere i temi trattati in ciascun incontro del Comitato
Operativo, suddivisi per oggetto e per Regione, in modo da poter fornire risposte e soluzioni alle
problematiche poste dalle Regioni e dagli Enti Locali con immediatezza. Sono stati in particolare
predisposti i verbali trasmessi in modalità digitale.
Inoltre il Dipartimento ha fornito supporto alle riunioni convocate dal Ministro con i
presidenti di Regioni, e con i Sindaci e, spesso, con le categorie produttive trasmettendogli
digitalmente, anche in questo caso, i verbali degli incontri in tempo reale e supportandolo
nell’individuare soluzioni alle questioni poste.
Nelle anzidette riunioni, si è trattato, tra l’altro:
▪ delle problematiche delle strutture sanitarie, con specifico riferimento ai reparti di terapia intensiva
e terapia subintensiva, e della fornitura e della distribuzione del materiale sanitario;
▪ delle proposte emendative riferite ai decreti legge emanati dal Governo e agli aiuti di stato (c.d.
“norma ombrello”);
▪ dell’avvio delle procedure per il reclutamento di medici (bandite il 20 marzo e 20 aprile 2020) e di
infermieri volontari (bandite il 26 marzo 2020) da inviare a supporto delle strutture sanitarie più
colpite dall’emergenza;
▪ delle misure da adottare per la Fase 2 dell’emergenza e del trasporto pubblico locale, in vista della
riapertura del 4 maggio 2020;
▪ della coerenza delle ordinanze regionali e con i decreti adottati dal Governo;
5
▪ della circolare del Ministero della salute sul modello di monitoraggio dei contagi, della capacità di
diagnostica e degli esiti (numero dei covid positivi, percentuale dei tamponi, tasso di saturazione
dei posti letto);
▪ degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sulla finanza delle Regioni a Statuto Speciale.
Anche di queste riunioni sono stati predisposti i relativi verbali trasmessi in modalità digitale
al Ministro.
Il Dipartimento, ai sensi dell’art. 111 del decreto-legge n. 34/2020 ed in qualità di
rappresentante del Ministro degli affari regionali, dal 17 giugno 2020 ha poi partecipato attivamente
alle riunioni del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di
monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sulla tenuta delle entrate delle Regioni e delle
Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa (n. 5 riunioni in modalità “videoconferenza” fino al
31 luglio 2020/ n. 9 al 30 settembre 2020 ). Sono stati, quindi, predisposti per il Ministro specifiche
relazioni sull’andamento complessivo delle minori entrate tributarie subite dalle Regioni per effetto
dell’emergenza sanitaria, anche per minori introiti derivanti dalla lotta all’evasione, e delle variazioni
di spesa registrate.
Tutte le attività svolte sono analiticamente descritte nei Report Allegati nn. 1 e 2.
2. Contenzioso davanti al giudice amministrativo avente ad oggetto le ordinanze dei
presidenti delle Regioni e delle Province autonome per il contrasto dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
Con i decreti-legge 25 marzo 2020 n. 19 e 16 maggio 2020 n. 33 e successive modifiche e
integrazioni il Governo, sulla base dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure rispetto
alle libertà individuali e di impresa, ha disegnato la cornice normativa per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, coordinando i poteri dei diversi livelli di governo, anche alla luce del
riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali discendente dal vigente quadro costituzionale,
in ossequio ai principi di leale collaborazione, sussidiarietà ed adeguatezza.
Ciò nonostante, la sovrapposizione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa di
fonte statale e regionale ha spesso dato luogo ad incertezze interpretative ed applicative e, in taluni
casi, a contenzioso dinanzi al giudice amministrativo.
Nel corso dell’emergenza COVID-19, dal 31 gennaio 2020 al 1° febbraio 2021, sono state
adottate dalle Regioni e dalle Province autonome n. 1.404 ordinanze/decreti per il contrasto alla
diffusione del COVID-19.
Il Dipartimento ha curato l’esame di tali provvedimenti, valutando l’eventuale contrasto con
la normativa e le disposizioni statali e sottoponendo all’attenzione dell’Autorità politica le
determinazioni conseguenti, se del caso anche in sede giudiziaria.
6
In particolare, il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i Ministeri di volta in volta competenti, ha curato
l’istruttoria che ha condotto all’impugnazione dinanzi ai competenti Tribunali amministrativi regionali
di n. 8 ordinanze regionali, come da tabella riepilogativa di seguito riportata.
Ricorrente Resistente Oggetto Tematica Esito
PCM MARCHE
ordinanza n. 1
del 25/02/2020
chiusura scuole,
musei e luoghi di
cultura, sospensione
eventi pubblici e
concorsi
decreto n. 56 del 27/02/2020;
ordinanza n. 63 del 5/03/2020;
sentenza n. 19 del 14/01/2021
(improcedibile per
sopravvenuta carenza di
interesse)
PCM CALABRIA
ordinanza n. 37
del 29/04/2020
riapertura di bar,
pasticcerie, ristoranti,
pizzerie, agriturismi
ma somministrazione
solo con servizio con
tavolo all’aperto
sentenza n. 841 del 09/05/2020
PCM
Ministero
dell’istruzione
Ministero
della salute
PIEMONTE
ordinanza n. 95
del 9/09/2020
misure per le scuole
(misurazione della
temperatura corporea)
decreto n. 446 del 17/09/2020
(sospensiva respinta);
sentenza n. 616 del 17/10/2020
(improcedibile per
sopravvenuta carenza
d’interesse)
PCM
Ministero
dell’interno
SICILIA
ordinanza n. 33
del 22/08/2020
sgombero degli
hotspot e dei centri di
accoglienza dei
migranti, divieto di
ingresso, transito e
sosta dei migranti
decreto n. 842 del 27/08/2020;
sentenza n.1952 del 25/09/2020
(improcedibile per
sopravvenuta carenza
d’interesse)
PCM
Ministero
della salute
SARDEGNA
ordinanza n. 43
del 11/09/2020
limiti alla mobilità
interregionale
decreto n. 344 del 17/09/2020;
ordinanza n.368 del
08/10/2020;
sentenza n. 38 del 22 gennaio
2021 (accoglie il ricorso)
PCM
P.A.
TRENTO
ordinanza n. 49
del 26/10/2020
orari di bar e
ristoranti;
riapertura delle
palestre nelle scuole
decreto n. 47 del 02/11/2020;
sentenza n. 200 del 24/11/2020
(improcedibile per
sopravvenuta carenza di
interesse)
7
PCM
Ministero
della salute
ABRUZZO
ordinanza n.
106 del
6/12/2020
applicazione delle
misure di cui
all’articolo 2 del
d.P.C.M. 3 dicembre
2020, con unilaterale
(ri)classificazione
della Regione da
“zona rossa” a “zona
arancione”
decreto n. 241 dell’11/12/2020;
sentenza n. 18 del 16/01/2021
(accoglie il ricorso)
PCM
Ministero
della salute
VALLE
D’AOSTA
ordinanza n.
552
dell’11/12/2020
riapertura dei servizi
di ristorazione e di
somministrazione di
alimenti e bevande
decreto n. 41 del 18/12/2020
(sospensiva respinta); ordinanza
n. 3 del 18/01/2021 (istanza
cautelare improcedibile e fissa
udienza del 20/04/2021)
Per ciascuno dei contenziosi promossi si evidenzia, in estrema sintesi, quanto segue.
L’ordinanza della Regione Marche n. 1 del 25 febbraio 2020 stabiliva la chiusura di scuole,
musei e luoghi di cultura e la sospensione eventi pubblici e concorsi, introducendo misure emergenziali
in assenza del presupposto, individuato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020, che
nella zona risulti “positiva almeno una persona”. Il TAR Marche, con decreto monocratico n. 56 del
27 febbraio 2020, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso gli effetti del provvedimento impugnato.
Tale misura cautelare è stata confermata dalla successiva ordinanza collegiale n. 63 del 5 marzo 2020.
In sede di merito il TAR Marche, con sentenza n.19 del 14 gennaio 2021, su concorde richiesta delle
parti, stante la sopravvenuta radicale modifica del quadro normativo e fattuale, ha dichiarato il ricorso
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
L’ordinanza della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, che prevedeva, in contrasto
con quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, la riapertura di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie,
agriturismi con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavolo all’aperto, è stata annullata
dal TAR Calabria Catanzaro con sentenza 9 maggio 2020 n. 841. La Presidenza del Consiglio dei
ministri ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza sotto tre profili: a) violazione di legge (artt. 2, comma
1, e 3, comma 2, decreto-legge n.19/2020) e conseguente carenza di potere; b) eccesso di potere per
difetto di motivazione e carenza di istruttoria; c) eccesso di potere per violazione del principio di leale
collaborazione. Il TAR Catanzaro ha preliminarmente esaminato la questione del concorso tra
l’impugnativa giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e il conflitto di attribuzione tra Stato
e Regione attivabile dianzi alla Corte costituzionale, affermando la possibilità di una loro simultanea
proposizione, con conseguente esclusione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha
poi ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 19
del 2020 prospettata dalla Regione resistente, riconducendo tale intervento normativo alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lett.
q) Cost.) e alla competenza concorrente in materia di “tutela della salute” e “protezione civile” (art. 117,
terzo comma, lett. q) Cost.), nonché affermando che l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del potere di individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare l’emergenza sanitaria
8
trova giustificazione nel principio di sussidiarietà (art. 118, primo comma, Cost.) in ragione
dell’esigenza di dettare a livello unitario le misure precauzionale volte a fronteggiare un’emergenza
sanitaria di carattere internazionale. Infine, ha accolto il ricorso sotto tutti i profili dedotti dal Governo,
in quanto: a) la Regione Calabria aveva ecceduto il limite delle competenze alla medesima riconosciute
dall’articolo 3, comma 1 decreto-legge n. 19 del 2020, in contrasto con i provvedimenti adottati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 26 aprile 2020); b) il provvedimento risultava viziato
da difetto di istruttoria; c) sussisteva il vizio di eccesso di potere per violazione del principio di leale
collaborazione (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2001) in quanto l’emanazione dell’ordinanza non era stata
preceduta da alcuna forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del
Governo.
L’ordinanza della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020, impugnata dalla Presidenza
del Consiglio, dal Ministero dell’istruzione e dal Ministero della salute, disponeva, in estrema sintesi,
la misurazione della temperatura corporea degli alunni nelle scuole anziché da parte delle famiglie. Il
TAR Piemonte, con decreto monocratico n. 446 del 17 settembre 2020, ha rigettato l’istanza cautelare
ritenendo, tra l’altro, che l’ordinanza regionale non fosse in contrasto con la disciplina di fonte statale,
che non disciplinava né le modalità mediante le quali doveva avvenire il coinvolgimento delle famiglie
nella misurazione della temperatura corporea degli studenti, né le modalità di controllo dell’effettivo
avvenuto adempimento di tale obbligo di misurazione, essendo tali concrete modalità operative
devolute alle stesse istituzioni scolastiche dal D.P.C.M. 7 agosto 2020, come modificato dal D.P.C.M.
7 settembre 2020. Successivamente, con sentenza n. 616 del 17 ottobre 2020, il TAR Piemonte ha
dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
L’ordinanza della Regione Sicilia n. 33 del 22 agosto 2020, che prevedeva lo sgombero degli
hotspot e dei centri di accoglienza dei migranti e il divieto di ingresso, transito e sosta dei migranti nel
territorio della Regione Siciliana, è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal
Ministero dell’interno. Il TAR Sicilia, con decreto monocratico n. 842 del 27 agosto 2020 ha accolto
l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato. Con sentenza n. 1952 del 25
settembre 2020, il TAR Sicilia, tenuto conto che il provvedimento impugnato aveva frattanto cessato
di produrre effetti, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ma ha
comunque esaminato nel merito il ricorso ai fini del riparto delle spese di lite (c.d. soccombenza
virtuale). In particolare, il TAR ha ravvisato la violazione dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 3,
comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, che attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri
il potere di individuare le misure necessarie ad affrontare l’emergenza sanitaria delimitando e
conformando i poteri di ordinanza regionale. In aggiunta, il giudice palermitano ha ravvisato
l’invasione delle competenze statali concernenti la gestione dei flussi migratori, riconducibili alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “immigrazione” (art. 117, secondo comma,
lett. b), Cost.), “diritto di asilo” e “condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea” (art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.).
L’ordinanza della Regione Sardegna n. 43 dell’11 settembre 2020, impugnata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute, prevedeva limiti alla mobilità
interregionale, imponendo, tra l’altro, a tutti i soggetti che intendevano recarsi in Sardegna a
9
presentare, all’atto dell’imbarco, l’esito di un test (sierologico, molecolare o antigenico rapido)
eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, con esito negativo per COVID-19. Con decreto monocratico
n. 344 del 17 settembre 2020, poi confermato in sede collegiale con ordinanza n. 368 dell’8 ottobre
2020, il TAR Sardegna ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia dell’ordinanza con
riferimento alle disposizioni oggetto di impugnata. In sede di merito il TAR Sardegna, con sentenza n.
38 del 22 gennaio 2021, ha accolto il ricorso, affermando che le disposizioni dettate per la gestione
dell’emergenza da Covid-19 e per l’emanazione dei necessari interventi di tutela della salute,
attribuiscono al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la competenza primaria all’adozione
delle misure di contenimento dell’emergenza, all’esito del procedimento dettato dall’articolo 2, comma
1 del decreto-legge n. 19 del 2020, salvo il meccanismo di cui al successivo articolo 3, comma 1, che
consente alle regioni di adottare eventuali misure interinali e di ulteriore profilassi, giustificate solo da
«specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario» per il territorio regionale,
da esercitare per ragioni di urgenza e nelle more dell’adozione di un nuovo D.P.C.M. Il giudice
amministrativo, nell’occasione, ha rilevato anche che la specifica questione degli spostamenti tra
regioni risultava espressamente disciplinata dal decreto-legge n. 33 del 2020 che, all’articolo 1, comma
3, stabilisce che «a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati
solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a
specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
epidemiologico effettivamente presente in dette aree». Di talché la misura contestata è stata ritenuta in
contrasto con il quadro regolatorio nazionale e con i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
epidemiologico effettivamente presente nella regione, non sussistendo ragioni di necessità ed urgenza
tali da giustificare l’adozione con ordinanza regionale (anziché con D.P.C.M.) di misure limitative
della libera circolazione delle persone, presidiata peraltro all’articolo 16 della Costituzione.
L’ordinanza della Provincia autonoma di Trento n. 49 del 26 ottobre 2020 disciplinava, tra
l’altro, l’orario di esercizio di bar e ristoranti e disponeva la riapertura delle palestre nelle scuole in
senso difforme rispetto al D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Il TAR Trento, con decreto monocratico n. 47
del 2 novembre 2020, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività dell’ordinanza,
riconoscendo che le disposizioni impugnate, aventi contenuto ampliativo rispetto alle misure disposte
con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, si ponevano in contrasto con il quadro regolatorio per la gestione
dell’emergenza da COVID-19. In sede di merito, il TAR Trento, con sentenza n. 200 del 24 novembre
2020, rilevato il sopravvenuto adeguamento da parte della Provincia al contenuto del d.P.C.M 24
ottobre 2020 a mezzo l’ordinanza n. 52 del 1° novembre 2020, ha dichiarato il ricorso improcedibile
per sopravvenuto difetto di interesse.
L’ordinanza della Regione Abruzzo n. 106 del 6 dicembre 2020, impugnata dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Ministero della salute, prevedeva l’applicazione sul territorio regionale
delle misure di cui all’articolo 2 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020, con unilaterale riclassificazione della
Regione da “zona rossa” a “zona arancione”. Il TAR Abruzzo, con decreto monocratico n. 241 dell’11
dicembre 2020, ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato,
rilevando la competenza esclusiva del Ministero della salute a provvedere alla classificazione delle
Regioni e Province autonome sulla base dei differenti scenari e diversi livelli di rischio previsti dal
D.P.C.M. 3 dicembre 2020, nonché statuendo che, in presenza di specifiche situazioni sopravvenute
10
di aggravamento del rischio sanitario, le Regioni possono adottare provvedimenti derogatori solo in
senso più restrittivo, mentre le eventuali misure ampliative necessitano di formale intesa con il
Ministero della salute, nella fattispecie non intervenuta. Con sentenza n. 18 del 16 gennaio 2021, il
TAR Abruzzo, ravvisando “l’interesse processuale delle Amministrazioni Statali alla salvaguardia
delle loro competenze istituzionali” nonostante l’esaurimento dell’efficacia del provvedimento
impugnato, ha accolto nel merito il ricorso del Governo, ribadendo e illustrando ulteriormente le
ragioni poste a base del provvedimento cautelare.
L’ordinanza della Regione Valle d’Aosta n. 552 dell’11 dicembre 2020, impugnata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute, prevedeva, tra l’altro, la riapertura dei
servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande in contrasto con quanto stabilito
dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020. Con decreto monocratico n. 41 del 18 dicembre 2020 il TAR Valle
d’Aosta ha rigettato l’istanza cautelare, osservando, tra l’altro, che l’ordinanza impugnata era attuativa
della legge regionale Valle d’Aosta n. 11 del 2020 - di cui il Governo non aveva ancora deliberato, a
quella data, l’impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, con eventuale attivazione dello strumento
cautelare in detta sede previsto - e che, inoltre, l’ordinanza gravata prescriveva misure più stringenti
rispetto alla citata legge regionale, seppure di dubbia legittimità costituzionale, con il rischio che la
sospensione dell’ordinanza ripristinasse la più ampia e liberale disciplina dettata dalla menzionata
normativa regionale. In sede collegiale, il TAR, preso atto della dichiarazione di carenza di interesse
del Governo alla decisione sull’istanza cautelare, ha dichiarato improcedibile l’istanza cautelare,
fissando per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 aprile 2021.
3. Esame di legittimità costituzionale delle leggi regionali
L’Ufficio per le autonomie speciali e per l’esame di legittimità costituzionale della legislazione
delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito delle funzioni di raccordo e di leale
collaborazione tra lo Stato e le Regioni, ha ampiamente arricchito le attività a supporto del
Dipartimento e del Ministro, sia nel corso della fase emergenziale di c.d. lockdown che nella fase
successiva di riapertura graduale delle attività. La peculiare situazione di emergenza ha richiesto una
continua attività di interlocuzione e scambio con le Regioni e le Province autonome, in modalità
videoconferenza, per l’esame e il monitoraggio dei provvedimenti e leggi regionali adottati. La
regolare attività di presidio ha consentito la predisposizione di report, verbali e quadri di riepilogo sui
temi trattati al fine di acquisire le istanze regionali, spesso diversificate in funzione delle specificità
territoriali, da sottoporre al Ministro affinché potesse tenerne conto negli orientamenti adottati a livello
nazionale.
L’Ufficio II del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nel corso del 2020, ha poi
continuato a svolgere l’esame di legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni e delle province
autonome.
In particolare nel corso del 2020, ha curato l’istruttoria di n. 719 leggi regionali (a fronte delle
709 del 2019 e delle 686 del 2018). Delle 719 leggi esaminate ne sono state impugnate dal Governo
dinanzi alla Corte costituzionale n. 99, per una percentuale pari al 13,76%, dato che risulta in crescita
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rispetto a quelli rilevati negli anni precedenti, pari rispettivamente al 10,50% nel 2018 e al 12,13% nel
2019.
Si è, peraltro, registrato l’incremento del contenzioso nel 2020, che potrebbe essere collegato
all’aumento della legislazione regionale registrata in concomitanza con il rinnovo degli organi
regionali a seguito di fine legislatura, nonché con l’emergenza sanitaria da COVID-19.
Nel 2020, si è registrato anche un aumento degli impegni assunti dai Presidenti delle Giunte
regionali a modificare, sostituire o abrogare le norme oggetto di censura. In particolare, tali atti, che
costituiscono una prassi iniziata nel 2013 e utilizzata per superare le osservazioni delle amministrazioni
centrali in modo da evitare l’impugnativa innanzi alla Corte costituzionale, sono aumentati dai 110
registrati nel 2019 a 122. Di tutti quelli assunti dal 2015, pari a 541, ne risultano ottemperati più del
50%.
L’analisi del contenzioso rispetto alle singole Regioni e Province autonome nell’anno 2020 ha
evidenziato una conflittualità leggermente più accentuata con le Regioni a statuto speciale e con le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
In particolare, l’analisi dell'andamento del contenzioso costituzionale, in via principale, relativo
alle leggi delle Regioni e delle Provincie autonome, nell'ultimo quinquennio, è stato oggetto di
specifico obiettivo strategico, i cui risultati sono esposti nell’allegato report aggiornato al 31 dicembre
2020 (Allegato n. 3).
A conclusione delle attività svolte sono state elaborate le proposte, trasmesse con il report del
28 dicembre 2020 (Allegato n. 4) volte alla riduzione del contenzioso costituzionale concernente le
leggi delle Regioni e delle Province autonome, al miglioramento delle forme di raccordo tra
Amministrazioni centrali e Regioni nonché ad introdurre strumenti di prevenzione dei conflitti e di
conciliazione. A tal fine, come illustrato nel citato Report, allegato n. 4, è stata elaborata una proposta
di circolare/ direttiva rivolta a definire una più strutturata articolazione della procedura di esame delle
leggi regionali e delle province autonome.
4. Attività della Conferenza Stato Regioni e Conferenza Unificata
Nel corso del 2020 l’'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, considerevolmente coinvolto nell’attività connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ha curato l’istruttoria di istruito tutti i provvedimenti e le informative, oggetto delle sedute
delle Conferenze, concernenti misure volte al contenimento del contagio. Sono stati, infatti, istruiti n.
156 provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza- Stato regioni e 122 in Conferenza
Unificata.
L’emergenza sanitaria ha reso necessario, infatti, sottoporre all’esame delle Conferenze, oltre
alle linee guida concernenti i protocolli di sicurezza per la ripresa delle attività economiche delle varie
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categorie produttive, anche:
- i pareri sui disegni di conversione in legge del decreti-legge emanati dal Governo concernenti le
misure straordinarie ed urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, della protezione
civile e della sicurezza, nonché per contenere gli effetti negativi prodotti dall'emergenza sanitaria sul
tessuto socio-economico nazionale (sostegno di: famiglie, lavoratori e imprese; dello spettacolo e della
cultura; della scuola e dell'università: del settore agricolo e sportivo: della giustizia; dei trasporti; ecc.);
- le informative sul monitoraggio del rischio sanitario connesso al passaggio tra la varie fasi
dell’emergenza;
- le intese sugli schemi di decreto dei diversi Ministri competenti recanti proroga di termini e deroghe
alla normativa vigente, ripartizione di risorse compensative per il trasporto pubblico locale e regionale,
ristori alle imprese, sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio
contagio e provvedimenti volti alla prevenzione del contagio.
Rilevante, pertanto, è stato il ruolo assunto dalle Conferenze che sono state sede di utili e
proficui confronti tra Regioni e Governo e hanno tracciato un nuovo modo di intendere i rapporti fra
Stato- Regioni e Enti Locali e un così detto “nuovo regionalismo”.
Nell’anno 2020, il totale degli atti sottoposti all’esame delle Conferenze, come da Repertorio,
risulta di n. 237 per la Conferenza Stato Regioni e di n. 190 per la Conferenza Unificata.
5. Autonomia differenziata
L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede, come è noto, che “Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e
le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge
dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui
all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.
In occasione del rapido evolversi della pandemia da COVID-19, il processo relativo
all’autonomia differenziata ha subito un rallentamento, in quanto è stato necessario concentrare gli sforzi
del Governo, delle Regioni e degli enti locali sulle azioni di contrasto alla pandemia, con l’obiettivo
di arrestare la diffusione del virus, potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario e sostenere
cittadini e imprese per ridurre, nel tempo, l’impatto economico-sociale dell’epidemia mediante
l’adozione di tutte le misure necessarie.
Si è trattato di temi del tutto nuovi per dimensione e complessità, che mai si erano verificati
nell’esperienza precedente. Durante tale periodo, nonostante gli sforzi del Governo fossero concentrati
sulle misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia, il processo riguardante
l’autonomia differenziata non si è interrotto.
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L’emergenza sanitaria ha, comunque, stimolato nuove riflessioni e valutazioni sulle materie
oggetto di devoluzione alle Regioni, con particolare riferimento ai profili riguardanti la sanità,
l’istruzione e il trasporto pubblico locale e ha offerto degli importanti spunti anche sul percorso
dell’autonomia differenziata.
5.1 Le tappe dell’autonomia
Nel corso del primo governo Conte erano state formalizzate le proposte unilaterali delle
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, atti che segnavano l’inizio di un cammino ma che
non erano state condivise dalle Amministrazioni interessate.
Nei mesi precedenti al lockdown è partito, dunque, il confronto su tutte le materie per cui era
stata chiesta l’attuazione dell’intesa da parte delle tre Regioni e per ogni materia si è espressa
l’Amministrazione centrale di riferimento. In molti casi ci sono state posizioni che si sono avvicinate
mentre in moltissimi casi sono state riscontrate posizioni assolutamente distanti.
È stato avviato, dunque, anche un percorso di incontri e di ascolto con tutte le Regioni, anche
con quelle che non avevano fatto richiesta di autonomia differenziata, a seguito dei quali è stato
proposto un modello differente, che è quello di una cornice unica nazionale entro la quale possono
essere innestate le intese da parte di tutte le Regioni: una cornice unica nazionale che prevede un
capovolgimento dell’impostazione, che parte dal superamento delle diseguaglianze all’interno del
Paese e dalla definizione dei LEP, garanzia per la rimozione di qualsiasi diseguaglianza.
Lo schema è stato sottoposto al confronto con le Regioni e gli enti locali per il tramite della
Conferenza Unificata il 28 novembre 2019 e trasmesso, una prima volta, al Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presenza del Consiglio il 3 dicembre 2019.
Lo stesso 3 dicembre 2019 è stato istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie, una Commissione di studio incaricata di fornire supporto sui temi dell’autonomia
differenziata, composta da esperti qualificati anche esterni all’amministrazione e provenienti da diverse
categorie professionali, in particolare, professori universitari di diritto costituzionale.
La Commissione si è insediata il 10 dicembre 2019 e ha continuato i propri lavori anche durante
il lock down attraverso video conferenze e scambio di email.
Il testo del disegno di legge è stato oggetto l’11 dicembre 2019 di una riunione presso la Sala
Conferenze di Palazzo Cornaro con i gruppi di maggioranza per un ulteriore confronto.
Il 5 febbraio 2020 è stato sottoposto all’esame di un incontro congiunto con i sindacati CISL,
UIL e CGL.
Il 9 marzo è intervenuto il lockdown, ma il confronto non si è interrotto ed è continuato con i
mezzi possibili. Dai confronti sopra delineati, rispetto allo schema di disegno di legge originariamente
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trasmesso al DAGL il 3 dicembre, è emersa la necessità di procedere ad alcune modifiche, e in
particolare:
➢ necessità di subordinare il trasferimento di funzioni relative a materie concernenti i livelli
essenziali delle prestazioni (che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), alla previa determinazione
degli stessi LEP;
➢ opportunità di non introdurre iter speciali per l’adozione dei LEP, abbandonando l’ipotesi di
nomina di un Commissario straordinario e riconducendo, invece, la determinazione dei LEP al
procedimento previsto dall’articolo 13 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68;
➢ esigenza di far decorrere l’attribuzione di funzioni che implicano il trasferimento di risorse
finanziarie alla data di entrata in vigore del relativo decreto di trasferimento;
➢ trasferimento immediato, invece, delle funzioni amministrative per le quali non occorre
individuare i LEP e che non comportano il trasferimento di risorse;
➢ necessità di sottoporre lo schema di intesa preliminare ad una valutazione collegiale del
Consiglio dei Ministri per consentire anche ai Ministeri non competenti per materia
l’espressione delle proprie valutazioni, al fine di garantire il più ampio confronto in seno al
Governo;
➢ per quanto concerne il procedimento di stipula delle intese ed al fine di assicurare il più ampio
confronto ed autodeterminazione del Parlamento, è stata altresì evidenziata:
- la necessità di definire un percorso preliminare finalizzato ad acquisire le valutazioni delle
Camere prima della stipula dell’Intesa definitiva;
- l’opportunità di non tipizzare l’atto con cui il Parlamento si esprime sullo schema
preliminare di intesa, trattandosi di atti interna corporis;
- l’opportunità di non introdurre specifiche modalità procedimentali disciplinanti l’iter
parlamentare di discussione del disegno di legge di approvazione dell’intesa.
-
È emersa, altresì, la necessità di accompagnare il percorso dell’autonomia con quello della
perequazione infrastrutturale, estesa anche al digitale. L’emergenza sanitaria ha, infatti, fatto emergere
tutte le disparità presenti nel Paese. Si pensi all’esodo dei cd. “rientranti” a seguito della chiusura delle
Università, delle fabbriche, degli uffici pubblici del Nord che ha fatto prendere atto di un consistente,
e forse volutamente dimenticato, flusso migratorio interno al Paese e allo stesso tempo delle
connessioni ed interdipendenze esistenti tra le diverse “parti” dell’Italia, che non è un Paese “a
compartimenti stagni”. Si pensi ancora alle infrastrutture digitali e ai ritardi in molte aree d’Italia e
all’importanza che reti adeguate hanno per lo svolgimento della didattica. Di conseguenza, è maturata
la convinzione che il processo dell’autonomia debba essere accompagnato dalla riduzione del gap
infrastrutturale, sia mediante utilizzo delle risorse del Recovery Fund sia, in parallelo, in via
complementare, mediante creazione di un Fondo per la perequazione infrastrutturale adeguatamente
finanziato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire
tra le Regioni su proposta dei Ministri interessati.
Il testo del disegno di legge quadro è stato, quindi, aggiornato in modo da recepire tali modifiche
e nuovamente sottoposto alla Commissione che si è riunita il 22 luglio 2020.
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La Commissione ha condiviso, sostanzialmente, questo percorso e ha suggerito di procedere,
contestualmente, ad un disegno di legge che aggiorni la cd. legge Bassanini.
Il testo del disegno di legge quadro sull’autonomia è stato trasmesso al DAGL in data 21 ottobre
2020 per la necessaria condivisione con i competenti Ministeri e per la successiva iscrizione all’ordine
del giorno del Consiglio dei Ministri.
Si tratta di un testo snello, di due articoli, che se approvato dal Parlamento segnerà l’avvio del
processo dell’autonomia differenziata fino alla firma dell’intesa.
Da ultimo, con l’articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di
bilancio per l’anno 2021) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro
per gli anni dal 2022 al 2033, come da tabella di seguito riportata.
FONDO PEREQUATIVO INFRASTRUTTURALE
2022 100 milioni di euro
2023-2027 300 milioni di euro annui
2028-2033 500 milioni di euro annui
TOTALE 2022-2033 4.600 milioni di euro
Il medesimo articolo 1, comma 815, prevede, altresì, che:
- al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del
territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, è
effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie,
assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale,
idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas e sono definiti gli standard di riferimento
per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di
infrastrutture;
- entro sei mesi dalla ricognizione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
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infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la
perequazione infrastrutturale e sono stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti;
- alla ripartizione del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Si allega, infine, il testo del disegno di legge quadro sull’autonomia, trasmesso al DAGL in
data 21 ottobre 2020, unitamente alla relazione illustrativa, alla relazione tecnico finanziaria, all’ATN
e all’AIR (Allegato n. 5).
6. 50° anniversario dell’istituzione delle Regioni
Il 16 maggio 1970 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 281 del 1970 con cui si è
dato avvio al processo di decentramento amministrativo previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 118
della Costituzione italiana; con questa legge, che stabilisce quali siano le entrate proprie delle Regioni
italiane a statuto ordinario, si è data concreta attuazione alle previsioni costituzionali, rimaste fino ad
allora inattuate.
Il 7/8 giugno si svolsero le elezioni dei consigli regionali. È da questa data che le Regioni diventano
operative ed entrano nella storia delle istituzioni della Repubblica.
L’articolo 5 della Costituzione, incluso in Assemblea Costituente tra i principi fondamentali che
definiscono il volto della Repubblica e quindi sottratto al procedimento di revisione costituzionale,
sancisce il principio che il pluralismo autonomista territoriale è una delle componenti essenziali della
nostra democrazia.
Le Regioni, ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, sono, assieme ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e allo Stato, uno dei cinque elementi costitutivi
della Repubblica Italiana.
L’articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto l’istituzione del
Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per
l'anno 2020, per il finanziamento di interventi diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche
e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati. In particolare, oggetto di tali interventi sono la memoria
storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di
storia.
Il programma di massima è stato presentato al termine di una riunione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano convocata
per il 15 gennaio 2020.
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Con decreto del Presidente del Consiglio del 28 gennaio 2020 è stato istituito il Comitato
promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e
presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il compito di elaborare gli indirizzi,
individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al
finanziamento.
Il giorno 20 febbraio 2020 si è tenuta la riunione di insediamento del Comitato promotore. In
tale riunione, oltre a determinazioni sul riparto delle risorse e sulla “Giornata nazionale per le
celebrazioni del cinquantesimo anniversario delle Regioni” indicata nell’8 giugno 2020, si è
deliberato anche per l’attivazione di iniziative finalizzate alla emissione straordinaria di una moneta
celebrativa da 2 euro e di due francobolli celebrativi (50 anni delle Regioni a Statuto ordinario (2020)
e 40 anni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (2021), da attuarsi con la
collaborazione, rispettivamente, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del Ministero dello
sviluppo economico.
Il citato fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni è stato rimodulato, in quanto
la situazione emergenziale a causa della pandemia da COVID-19 non consentiva, per le prioritarie
esigenze di sicurezza sanitaria e per le necessità operative delle amministrazioni coinvolte, di
procedere alla organizzazione delle giornate celebrative, con le relative conseguenze anche per la
realizzazione del portale e del sondaggio connessi a tali finalità.
Sulla base del protocollo d’intesa siglato il 24 settembre 2020 con il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza delle regioni
e delle province autonome, il Ministero dell’Istruzione ha bandito, a valere sulle risorse riservate del
predetto Fondo, il CONCORSO NAZIONALE “Celebrazioni per i 50 anni delle Regioni” per l’anno
scolastico 2020/2021, rivolto agli studenti e alle studentesse frequentanti gli istituti scolastici di
istruzione primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.
In particolare gli studenti e le studentesse dovranno realizzare un elaborato in formato scritto,
grafico o video, avente ad oggetto una tematica inerente la storia e lo sviluppo della propria regione di
appartenenza.
Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati, da inviare
all’U.S.R. della propria regione entro e non oltre il 26 febbraio 2021.
Nel mese di ottobre 2020 è stata lanciata la campagna di comunicazione per celebrare il cruciale
ruolo delle Regioni all’interno di un quadro nazionale unitario. Uno breve spot, in onda sulla Rai, ha
raccontato un’Italia vista come mosaico, dove ogni peculiarità regionale è elemento di forza per la
Nazione perché inquadrata in un sistema di valori condivisi. A dare un’idea di questo prezioso mosaico
sono le numerose immagini evocative dei territori e le testimonianze simboliche, “pezzi” diversi tra
loro ma inquadrati in un’unica cornice. Con una dichiarazione d’amore: “Italia. Tante Regioni per
amarla”: ci sono tante ragioni per amare l’Italia. Tante almeno quanto le sue Regioni.
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La campagna, prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria e diffusa sulle reti Rai
(spot tv e radio) e su canali web e social degli attori istituzionali statali e locali coinvolti, è stata mirata
ad una migliore conoscenza delle specificità e delle caratteristiche identitarie delle varie comunità
regionali, con l’obiettivo di avvicinare il cittadino all’istituzione regionale nel quadro dello Stato
Unitario.
Il francobollo è stato emesso il 19 novembre 2020 in un milione di esemplari. Il prodotto
filatelico riprende il logo originale delle celebrazioni, il numero ordinale “50°” elaborato in modo da
armonizzare e assemblare i colori delle regioni italiane. A corredo del francobollo, Poste Italiane ha
realizzato anche un folder, una tessera filatelica e una cartolina affrancata e obliterata dedicata
all'emissione.
La moneta è stata resa disponibile dal 25 novembre 2020, con un valore nominale di cinque
euro. Sul lato dritto, sullo sfondo di un poligono a quindici lati, è presente il profilo della penisola
italiana con le Regioni. Nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, il nome dell’autore “A.
MASINI”. Sul rovescio, una composizione, a cerchio, degli stemmi delle quindici Regioni a statuto
ordinario. Al centro, su una serie di poligoni concentrici a quindici lati, si staglia il valore “5 euro”
affiancato, a sinistra, dall’acronimo “R”, identificativo della Zecca di Roma, e, a destra, dall’anno di
emissione “2020”; nel giro, la scritta “CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLE REGIONI”.
Il Comitato promotore si è riunito ancora il giorno 3 dicembre 2020 per deliberare sulle iniziative
connesse all’attività di studio e ricerca, nell’ambito del piano di riparto, relativo alle attività da
finanziare tramite il fondo per le celebrazioni dei cinquant’anni delle Regioni.
In particolare, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha proposto la seguente
attività di ricerca: “Un nuovo regionalismo per l’Italia di domani. Le Regioni italiane a 50 anni dalla
loro istituzione: strategie per le riforme necessarie”, con coordinamento editoriale curato a titolo
gratuito dalla Segreteria Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e
CINSEDO, coadiuvati dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte, e con attività articolata in
specifici incarichi di studio e ricerca.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto la seguente attività di ricerca: “Il grande
Albero e le sue radici: le Regioni italiane a cinquant’anni”, con coordinamento editoriale curato dal
Prof. Robert Leonardi e con attività articolata in specifici incarichi di studio e ricerca.
Tali proposte di ricerca sono state approvate dal Comitato all’unanimità.
7. Politiche di settore
7.1 Montagna e marginalità territoriale
L’Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività
internazionale delle autonomie regionali e locali, cura l’elaborazione e l’attuazione di strategie e
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programmi volti tra l’altro ad assicurare l’efficacia delle delle politiche di sostegno alla marginalità
territoriale, con particolare riguardo alle zone montane, alle isole minori, ai territori confinanti con le
Regioni e le province ad autonomia speciale, assicurando l’elaborazione, la gestione ed il monitoraggio
di programmi di sostegno finanziario e di sviluppo locale, in coerenza con la strategia urbana-rurale
dell’Unione Europea.
Elabora proposte, studi e analisi sui temi urbani, in attuazione dell’agenda urbana europea a
nella prospettiva di adozione di una agenda di politiche urbane nazionale. Assicura, in raccordo con il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, supporto istruttorio
al Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU).
Ai fini di cui sopra, l’Ufficio assicura le attività di programmazione, gestione e monitoraggio
previste dalle norme nazionali, o da Regolamenti comunitari in materia di utilizzo dei Fondi strutturali
europei, e provvede ai rapporti con gli enti Beneficiari ed Attuatori, nonché agli adempimenti connessi
all’utilizzo di altre tipologie di fondi destinati al Dipartimento. Nelle materie di competenza, partecipa
alle riunioni dei Comitati per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria
dell’Unione Europea; partecipa agli incontri di partenariato, ai gruppi di coordinamento tecnico, ai
comitati di sorveglianza e ai gruppi di lavoro relativi agli strumenti delle politiche di coesione e, per
quanto concerne i profili di competenza del Dipartimento, lo rappresenta presso l’Unione Europea.
L’Ufficio provvede alle attività in materia di salvaguardia delle aree montane ed ai compiti
conseguenti alla soppressione dell’Ente Italiano Montagna, curando in particolare: l’attività istruttoria
relativa alla gestione delle partecipazioni azionarie trasmesse, l’attivazione delle convenzioni con i
principali enti di ricerca italiani e la successiva attività di coordinamento e monitoraggio, la
trasmissione di relazioni annuali, ai fini dell’elaborazione delle politiche della montagna, agli
organismi istituzionali competenti nel governo del territorio montano, e la prosecuzione dell’attività
internazionale presso l’ISCAR (International Scientific Commitee in the Alps) e l’EURAC (European
Accademy).
L’Ufficio gestisce i seguenti fondi.
“Fondo nazionale per la montagna”
Istituito dall’art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante “Nuove disposizioni per le zone
montane”, è destinato alle Regioni per incrementare la dotazione dei fondi regionali per la montagna.
I criteri di riparto sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali,
ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 dicembre 2004, n. 309. La procedura per l’erogazione della annualità
2020, per un importo di 9.185.694,00 euro, è in corso: la proposta di riparto ha ricevuto l’intesa in sede
di Conferenza Unificata e deve essere trasmessa al CIPE per l’approvazione. Il Fondo è finanziato con
20.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022.
“Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”
Il Fondo è stato istituito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, “Legge di stabilità 2013”, art. 1,
commi 319, 320, 321 ed è destinato a finanziare progetti di comuni totalmente montani. Il
20
finanziamento annuo del Fondo è stato definito dall’articolo 1, comma 550, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, in euro 10.000.000,00. In data in data 28 giugno 2019 è stato emanato il Bando per
l’assegnazione dei finanziamenti per le annualità 2018-2019 e residui 2014-2017 per 16.290.318,00
euro finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. In data 5 novembre 2020, la Conferenza
unificata ha espresso parere positivo sulla proposta di utilizzo anche dell’annualità 2020, di importo
pari a 8.933.023,09 euro, per lo scorrimento delle graduatorie formulate a seguito del Bando stesso. È
in corso l’istruttoria per la individuazione dei comuni beneficiari che saranno definiti con apposito
decreto ministeriale, a seguito di intesa in CU e sentito il parere delle commissioni parlamentari.
“Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell’art. 7 comma 19 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 (ex
EIM)”
Il Fondo è destinato allo svolgimento delle funzioni dell’Ente Italiano Montagna trasferite al
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (art. 4 del dPCM del 30 novembre 2010). La
dotazione annuale del Fondo è di 166.160,00 euro ed è assegnato dalla Presidenza a valere sul proprio
fondo. Il fondo è utilizzato per stipulare convenzioni con università ed Enti di ricerca sui temi della
montagna. Sono attualmente in essere convenzioni.
“Fondo per la valorizzazione delle aree di interesse geologico e speleologico”
Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, commi 91-94, della legge di Bilancio 2021, con una dotazione
di 4 milioni di euro per il 2021. Il Fondo è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a
vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento. È ripartito con decreto del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi un percorso visitabile della
lunghezza minima di 2 chilometri, una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-
2019 ed ubicati in siti di interesse comunitario.
7.2 Isole minori
“Fondo per gli investimenti nelle isole minori”
Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di
bilancio 2020), ed è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di
riqualificazione del territorio ai 40 comuni nei cui territori sono ricomprese le 56 isole minori, di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche. Il Fondo è
finanziato con 14, 500.000,00 euro per l’anno 2020, 24.000.000,00 euro per l’anno 2021 e
33.000.000,00 euro per l’anno 2022.
L’Ufficio I nel corso del 2020 ha effettuato l’analisi del contesto normativo e delle prospettive di
sviluppo nelle isole minori anche in riferimento alla previgente normativa. L’analisi svolta comprende
una ricerca sul tema nell’ambito della normativa nazionale vigente e di quella della Unione Europea,
la verifica delle denominazioni delle isole minori nel corso del tempo, la ricognizione dei
provvedimenti relativi alle isole minori in base al loro ambito e la relativa sintesi. Sono state esaminate
39 norme in riferimento a 20 temi diversi. Sono stati analizzati anche due recenti finanziamenti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, finalizzati ad interventi nelle isole minori. É stato, infine, esaminato il reddito pro-capite medio
21
nelle isole minori e il loro rapporto con quello nazionale per rappresentare la difficoltà nello sviluppo
economico di questi territori.
Lo schema di dPCM che dispone i criteri e le modalità di erogazione del Fondo, sul quale la Conferenza
unificata ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 luglio 2020 è stato firmato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e deve essere trasmesso alla Corte dei conti e, quindi, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale. Con successivo decreto ministeriale, si provvederà al riparto della somma
complessiva del Fondo tra i comuni delle isole minori. Le fasi della procedura sono riportate nelk
dettaglio negli Allegati nn. 6 e 7.
“Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori”
Il Fondo, istituito dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, è assegnato al Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie ed è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti
nelle isole minori.
7.3 Aree svantaggiate
Il “Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con
le regioni a statuto speciale” è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ed è destinato al finanziamento
di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione, presentati dai 47 comuni confinanti con le
regioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia. In data 21 settembre 2020 è stato
emanato il dPCM recante le modalità di erogazione del Fondo e, in data 7 dicembre 2020 è stato
emanato il Bando per l’assegnazione dei finanziamenti a valere sulle annualità 2018-2020, per un
importo di 36.256.570,26 euro. È in preparazione il Bando per l’annualità 2021, per un importo di
24.000.000,00 euro. Il Fondo è finanziato anche per l’annualità 2022, per 24.000.000,00 euro.
7.4 Minoranze linguistiche
La legge n. 482 del 15 dicembre 1999, in attuazione dell’art. 6 della Costituzione, è finalizzata
alla tutela delle dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute sul territorio italiano (ladina, greca,
germanica, croata, sarda, franco-provenzale, francese, albanese, slovena, friulana, catalana, occitana).
A tale proposito l’articolo 9 della predetta legge ha istituito presso il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie un “Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche” finalizzato a
garantire l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela negli uffici delle amministrazioni pubbliche.
Il Fondo viene ricostituito ogni anno con la legge di bilancio.
L’attività istruttoria per la ripartizione del Fondo è svolta dal Servizio per le autonomie locali
e le minoranze linguistiche, nell’ambito dell’Ufficio IV, sulla base dei criteri prescritti dal d.P.R. 2
maggio 2001, n. 345, recante: “Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482”, dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ogni tre anni (d.P.C.M. 15 novembre 2019
per il triennio 2020 – 2022) e dalle circolari applicative emanate, in genere, entro il mese di gennaio
di ciascun anno. In tali documenti sono indicati parametri, tetti di spesa, tipologia delle spese non
ammissibili, modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento.
22
Le procedure di finanziamento sono prescritte dal d.P.R. 2 maggio 2001 n. 345 e, segnatamente
dall’articolo 8. Il predetto articolo stabilisce, tra l’altro, che le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le domande
di finanziamento. Gli Enti locali e territoriali invece, in ragione di specifici protocolli d’intesa
sottoscritti in attuazione del comma 4, del precitato d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, trasmettono alle
regioni, entro il termine perentorio del 30 aprile ogni anno, un programma dettagliato degli interventi
relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno. Le somme
previste dagli articoli 9 e 15 della legge sono ripartite entro il 31 ottobre di ogni anno con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per l’annualità 2019 il Fondo ammontava, complessivamente ad € 3.067.787,00, di cui il 3%,
pari ad € 92.034,00, destinato alle Amministrazioni dello Stato.
Il predetto ammontare è stato ripartito con d.P.C.M. 22 ottobre 2019.
Per l’annualità 2020, il Fondo ammontava, complessivamente ad € 3.559.342,00, di cui il 3%,
pari ad € 106.780,00, destinato alle Amministrazioni dello Stato. In applicazione del decreto legge n.
18 del 17 marzo 2020 e dell’art. 37 del decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, il termine del 30 aprile
è stato differito al 21 luglio 2020 e quello del 30 giugno è stato differito al 20 settembre 2020.
Conseguentemente il d.P.C.M. relativo al riparto del fondo è stato adottato in data 14 dicembre 2020
ed è divenuto efficace in data 15 gennaio 2021 con la registrazione da parte della Corte dei Conti. A
tale ultimo riguardo è stata prontamente attivata la procedura per l’adozione dei decreti di liquidazione.
Per quanto riguarda l’annualità 2021, le risorse del Fondo ammontano a € 4.058.760,00, di cui
il 3%, pari ad € 121.763,00, destinato alle Amministrazioni dello Stato.
In data 22 gennaio 2021 sono state adottate le Circolari concernenti le modalità di ripartizione del
Fondo. Tali Circolari sono state pubblicate sul Sito Istituzionale del Dipartimento e trasmesse per posta
elettronica certificata alle Regioni.
Comitato Istituzionale Paritetico per i problemi della minoranza slovena: la minoranza slovena,
stanziata soprattutto nella Regione Friuli Venezia Giulia, gode di una specifica tutela prescritta dalla
legge 23 febbraio 2001, n. 38. L’articolo 3 della predetta legge, in particolare, ha istituito il Comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena prescrivendo altresì che, con il d.P.R.
istitutivo del Comitato paritetico, venissero fissate le norme per il funzionamento del Comitato
medesimo. A tanto si è provveduto con il d.P.R. 27 febbraio 2002, n. 65 recante “Regolamento per
l’istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza
slovena, a norma dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38”.
Nel 2018 si è reso necessario integrare queste ultime disposizioni per superare alcuni aspetti
critici relativi alla durata in carica dei componenti dell’organismo, alla figura del Segretario, alle
assenze dei componenti, alla presentazione di documenti anche in lingua italiana e all’articolazione
del Comitato in gruppi di lavoro. Il d.P.R. 3 dicembre 2018, n. 150, ha apportato le predette modifiche.
23
La prima riunione del Comitato successivamente all’adozione del d.P.R n. 150/2018 si è tenuta
in data 22 gennaio 2021.
7.5 Progetti europei
L’Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività
internazionale delle autonomie regionali e locali, cura, altresì, l’elaborazione e l’attuazione di strategie
e programmi per il rafforzamento della capacità amministrativa, la modernizzazione istituzionale,
organizzativa e tecnologica delle autonomie locali e regionali. In particolare, cura iniziative per la
migliore implementazione dei processi di riforma delle autonomie territoriali, l’individuazione,
promozione di buone pratiche da esse adottate, la diffusione di modelli e prassi di innovazione
organizzativa, tecnologica e operativa negli enti locali e nelle Regioni e Province autonome. Il
Servizio, in raccordo con i Ministeri e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
competenti, cura altresì le questioni relative ai servizi pubblici locali.
Ai fini di cui sopra, assicura le attività di programmazione, gestione e monitoraggio previste
dalle norme nazionali, o dai Regolamenti dell’Unione Europea in materia di utilizzo di fondi strutturali
europei, e provvede ai rapporti con gli enti Beneficiari ed Attuatori. Nelle materie di competenza,
partecipa alle riunioni dei Comitati per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale
unitaria dell’Unione Europea; partecipa agli incontri di partenariato, ai gruppi di coordinamento
tecnico, ai comitati di sorveglianza e ai gruppi di lavoro relativi agli strumenti delle politiche di
coesione.
L’Ufficio agisce per conto del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, quale
“beneficiario”, nella gestione di due progetti di sviluppo della capacità istituzionale - Capacity
Building, cofinanziati con Fondi strutturali e di investimento europei – SIE, nell’ambito del
Programma operativo nazionale - PON-Governance e capacità istituzionale 2014-2020: il progetto
ITALIAE ed il progetto REOPEN SPL.
Il Progetto ITALIAE è un Progetto promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie (DARA) nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, per
affrontare il tema della frammentazione amministrativa e promuovere i processi di riorganizzazione e
ottimizzazione del governo locale. In quest’ottica, i servizi e le azioni di supporto, realizzati da team
con competenze multidisciplinari, si rivolgono ai Comuni, alle Unioni di Comuni e alle Comunità
Montane (laddove presenti nell’ordinamento regionale), per promuovere interventi volti allo sviluppo
e al consolidamento di forme di gestione associata dei servizi e delle funzioni amministrative.
Nella sua attuale conformazione, ITALIAE è organizzato in tre linee di intervento: il
rafforzamento amministrativo, la digitalizzazione dei servizi nella prospettiva del riuso di soluzioni
tecnologiche e valorizzazione e sviluppo territoriale. A queste linee se ne associa una quarta,
denominata Osservatorio, destinata a realizzare percorsi di ricerca ed intervento sulla riorganizzazione
del governo locale. Il Progetto ha voluto, sin dalla sua genesi, costruire partnership e collaborazioni
con i vari soggetti che operano sul territorio in riferimento alle tematiche progettuali, con forme di
accordo differenziate in base alle finalità. Al riguardo è utile segnalare:
24
• gli accordi stipulati con l’Agenzia del Demanio sul tema della valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e quello in corso di definizione con il Progetto SIBaTer di ANCI sul tema della
valorizzazione delle terre;
• la costituzione di un Tavolo di coordinamento per le soluzioni di riuso finanziate con l’Avviso
Open Community 2020. Il Tavolo coinvolge l’Agenzia per la Coesione Territoriale, AGID e Umbria
Digitale, per lo sviluppo di azioni comuni sui temi della digitalizzazione dei servizi;
• le iniziative congiunte sul tema dell’emergenza pandemica legata alla diffusione del COVID-
19 e relativa alle green community, realizzate in collaborazione rispettivamente con IFEL e UNCEM;
• gli Stati Generali della Montagna, iniziativa di ascolto e dialogo con gli stakeholder delle aree
montane che, nelle diverse edizioni realizzate (l’ultima a Roccaraso il 24 e 25 luglio 2020), ha
consentito di avviare un proficuo dialogo tra i vari attori che si occupano di favorire lo sviluppo delle
aree montane del Paese.
Il Progetto ha dedicato ampio spazio anche alla costituzione di consolidate partnership con le
amministrazioni regionali. Le azioni da realizzare sul territorio sono state, infatti, costruite in stretto
raccordo con le strategie di riordino territoriale adottate dalle singole Regioni, grazie alla sottoscrizione
di specifici Protocolli di intesa, alla costituzione di Tavoli tecnici di lavoro ed alla redazione di Piani
di lavoro periodici, finalizzati a definire le attività e gli interventi congiunti da realizzare. Ad oggi sono
stati sottoscritti 9 Protocolli di intesa (Regione Abruzzo, Emilia- Romagna, Lombardia, Marche,
Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto), sono stati costituiti tutti i Tavoli tecnici e sono state
realizzate diverse riunioni operative e sono stati redatti i singoli piani di lavoro. Le Regioni stanno
pubblicando le manifestazioni di interesse per selezionare i territori di riferimento. Hanno ultimato
questa procedura la Regione Emilia-Romagna e il Veneto, il Molise e l’Abruzzo. Nel 2021 è partito,
inoltre, un Tavolo di confronto che coinvolge tutte le Regioni sui temi del riordino territoriale e
dell’associazionismo intercomunale.
Ad oggi, considerando anche le azioni di selezione avviate autonomamente dal Progetto, sono
più di 50 le manifestazioni di interesse pervenute da Unioni di Comuni, Comunità Montane ed
amministrazioni comunali per usufruire dei servizi di supporto previsti dal Progetto. I comuni coinvolti
sono più di 300, di cui 185 sotto i 5.000 abitanti. La popolazione complessivamente interessata è
superiore ai 2 milioni di abitanti. Nell’ambito della Linea di intervento del rafforzamento
amministrativo, inoltre, sono stati approvati i piani di intervento in circa 30 aree (principalmente
Unioni di Comuni) e sono in corso di realizzazione le azioni di affiancamento previste. Le stesse,
tuttavia, necessiteranno di essere adattate in rapporto allo stato emergenziale che caratterizza l’attuale
fase del nostro Paese.
Il Progetto ReOPEN SPL punta a migliorare le competenze delle amministrazioni pubbliche
impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione, pianificazione ed efficienza nel settore
dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, con particolare riferimento:
• al servizio idrico integrato;
• alla gestione dei rifiuti urbani;
• al trasporto pubblico locale.
25
L’impatto dell’azione interviene:
• sui processi strategici di regolamentazione e indirizzo (in capo a PA Centrale e Regioni);
• sulla strutturazione dei modelli di collaborazione orizzontale tra gli enti locali competenti in
materia di organizzazione e affidamento dei servizi (enti di governo di ambito);
• sulla qualità, tempestività e completezza della pianificazione settoriale, ivi incluso il
miglioramento dei gap infrastrutturali e l’efficienza delle gestioni, con particolare riferimento alle
società partecipate da Enti Locali.
Le attività di capacity building sono orientate, inoltre, ad attivare connessioni e collaborazioni
tra i diversi livelli della filiera istituzionale (Stato-Regioni – Enti di governo degli Ambiti Territoriali
Ottimali – Città metropolitane – Enti Locali).
La strategia attuativa del Progetto, frutto della costante collaborazione tra il DARA e INVITALIA,
prevede il supporto alle amministrazioni attraverso un intervento su più livelli:
• la raccolta e l’elaborazione dei dati e l’aggiornamento normativo in materia di servizi pubblici
locali, in altre parole attraverso la diffusione della conoscenza (Linea di intervento 1);
• il supporto diretto, attraverso l’elaborazione di modelli e la realizzazione di un affiancamento
on the job che possiamo definire come lo sviluppo del saper fare (Linea di intervento 2);
• la comunicazione di quanto realizzato dal Progetto attraverso l’organizzazione di eventi
nazionali e locali e attraverso la pubblicazione di news e info sul sito web dell’iniziativa:
https://reopenspl.invitalia.it. (linea di intervento 3)
Il Progetto interviene su un settore particolarmente delicato delle politiche pubbliche, in
continua evoluzione normativa e di difficile applicazione amministrativa e organizzativa, in quanto
caratterizzato da una frammentazione delle competenze e delle funzioni tra il livello centrale
(Ministeri), regionale e locale.
Pertanto, la costruzione di un partenariato stabile e duraturo appare di fondamentale
importanza, e ciò si realizza attraverso la previsione di Protocolli di collaborazione e di intesa con i
Ministeri deputati al governo dei servizi pubblici locali. Questa attività, realizzata con il supporto del
soggetto attuatore INVITALIA, vede il DARA quale soggetto deputato a mantenere una visione di
insieme e a garantire una strategia di governance multilivello, perfettamente coerente con la mission
del Dipartimento.
Invitalia, in qualità di ente in house delle Pubbliche Amministrazioni centrali, è l’unica
affidataria della realizzazione delle 3 linee di attività di cui si compone il progetto
7.6. Attività internazionali delle Regioni
È assicurato il supporto tecnico-giuridico ed amministrativo agli enti territoriali per l’adeguato
svolgimento di attività internazionali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e
garantisce la partecipazione ed il coordinamento nella gestione degli aspetti connessi alla capacità di
adattamento delle amministrazioni locali e regionali ai contesti europei ed internazionali.
26
Nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal Capo del Dipartimento per gli Affari
regionali e le Autonomie, il Servizio per le attività internazionali del sistema delle autonomie
territoriali svolge essenzialmente le seguenti principali attività:
- cura i procedimenti amministrativi relativi alle attività all’estero di Regioni ed Enti locali, in
attuazione della legge 131 del 5 giugno 2003 (attuativa della riforma del Titolo V della
Costituzione del 2001), nonché quelli connessi ai Gruppi europei di cooperazione territoriale
(GECT) previsti dal Regolamento CE 1082/2006 e dal Regolamento UE 1302/2013.
- provvede all’istruttoria di ogni provvedimento previsto da norme nazionali ed europee di
competenza del Ministro (nomine in seno al Comitato delle Regioni, designazione di esperti
UE).
- partecipa a gruppi di lavoro nazionali e internazionali relativi al governo locale
Nello specifico, le materie oggetto di trattazione:
• Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) istituito dal regolamento comunitario
1082/2006 e recepito dalla legislazione italiana nel 2009, modificato con il Regolamento UE
1302/2013, è strumento di rafforzamento della cooperazione fra i Paesi dell’Unione Europea,
con lo scopo specifico di permettere di realizzare e gestire azioni di cooperazione territoriale
fra Paesi membri. Il GECT è un vero e proprio ente cui è riconosciuta personalità giuridica di
diritto pubblico e ampia autonomia economica e gestionale.
- Cura l’istruttoria e la procedura di autorizzazione alla costituzione dei Gruppi europei di
cooperazione territoriale (GECT) e provvede alla tenuta del Registro nazionale dei GECT di
cui all’articolo 46 della legge 7 luglio 2009 n. 88.
• Le Regioni e gli Enti locali possono svolgere iniziative all’estero (sottoscrizione di Protocolli
di Intesa, Gemellaggi, Patti di Collaborazione ed analoghi atti pattizi con gli enti territoriali
interni ad altro Stato, nonché missioni volte alla partecipazione ad eventi, manifestazioni
promozionali, seminari, convegni, visite istituzionali, ecc.), secondo le disposizioni previste
dall’articolo 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (cd. “Legge La Loggia”).
- Fornisce supporto tecnico agli Enti territoriali, anche mediante rapporti informali. Provvede,
dopo aver effettuato la prescritta istruttoria con i Ministeri interessati ed ove ricorrano le
condizioni, ad autorizzare gli Enti territoriali nelle varie attività internazionali che intendono
porre in essere, nonché al rilascio dei pareri su accordi tra le Regioni e gli Stati esteri per i quali
il MAECI conferisce i pieni poteri di firma.
• Comitato delle Regioni - Ai sensi degli articoli 300 e 305 del Trattato sull’Unione Europea
relativi al Comitato delle Regioni, l’Italia propone i propri componenti in seno al Comitato
stesso.
- Secondo la procedura nazionale il potere di proposta dei membri titolari e supplenti spetta al
Presidente del Consiglio, che di norma lo delega al Ministro per gli Affari regionali, sulla base
di designazioni effettuate rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
Province autonome, dall’UPI, dall’ANCI e dall’UNCEM.
27
8. Attività delle Commissioni paritetiche per l’attuazione degli statuti delle regioni ad
autonomia speciale
Le cinque Regioni italiane che “godono di forme e le condizioni particolari di autonomia,
secondo i rispettivi statuti speciali adottati con la legge costituzionale” (art. 116 Cost.), definite
Regioni a statuto speciale sono:
• Friuli Venezia Giulia: statuto approvato con L. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1;
• Regione siciliana: statuto approvato con Regio D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455,
convertito in legge costituzionale dalla L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2;
• Sardegna: statuto approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3;
• Valle d'Aosta / Valle d'Aosta: statuto approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4;
• Trentino-Alto Adige / Südtirol: statuto approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5,
revisionato con L. Cost. 10 novembre 1971, n. 1 e con il DPR 31 agosto 1072, n. 670.
Le norme di attuazione definiscono lo svolgimento dei principi stabiliti dagli Statuti speciali,
per le materie e gli ambiti previsti; esse sono approvate da un apposito organismo, denominato
"Commissione paritetica" ed adottate nella forma del decreto legislativo.
Le commissioni paritetiche per l'emanazione delle norme di attuazione degli statuti delle
regioni ad autonomia speciale sono espressamente regolate e disciplinate dai relativi statuti, come di
seguito esplicitate:
• Commissione paritetica per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 65 / S),
• Commissione paritetica per la Regione Sardegna (art. 56 / S)
• Commissione paritetica per la Regione siciliana (art. 43 / S)
• Commissione paritetica per la Regione Valle d'Aosta (art. 48-bis / S)
• Commissione paritetica per la Regione Trentino-Alto Adige, cd. “dei dodici” (art. 107
/ S) e, nel suo ambito, un’ulteriore Commissione paritetica, cd. “dei sei”, che opera per
le competenze della Provincia autonoma di Bolzano.
Gli schemi di decreti legislativi che recepiscono le norme di attuazione, una volta istruiti e
licenziati dalla Commissione paritetica, vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri, promulgati dal Presidente della Repubblica e trasmessi al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Le Commissioni, in quanto paritetiche, sono composte da un numero eguale di membri di
nomina statale e di nomina regionale. La nomina dei componenti di parte statale, per consuetudine
costituzionale, è richiesta dal governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri e, per
sua delega, al Ministro per gli affari regionali. La nomina dei componenti regionali è di esclusiva
competenza dei Consigli regionali e comunque dell’organo di vertice dell’esecutivo regionale.
L’attività delle commissioni paritetiche per l’attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia
speciale è dettagliatamente illustrata nella relazione allegata (Allegato n. 8) e nel quadro sinottico sullo
stato delle norme di attuazione (Allegato n. 9).
28
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. Elisa Grande

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Relazione ministro boccia sett 19 feb 21

  • 1. 1 PresidenzadelConsigliodeiMinistri DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE Relazione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie Attività svolte nel periodo ottobre 2019 - febbraio 2021 Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nel corso del mandato del Governo in carica, oltre a curare la realizzazione degli obiettivi strategici definiti, nell’anno 2020, è stato impegnato a fronteggiare il coordinamento delle attività di contrasto all’emergenza sanitaria verificatasi sul territorio nazionale a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 Il medesimo Dipartimento ha, inoltre assicurato la continuità delle attività relative alla gestione delle politiche di settore in materia di affari regionali e autonomie, nonché di tutte le altre attività istituzionali e di funzionamento della struttura dipartimentale. Di seguito si illustrano, in sintesi, le attività prioritarie e le iniziative realizzate, con riferimento a: 1. Attività di contrasto alla pandemia 2. Contenzioso avente ad oggetto le ordinanze dei Presidenti delle Regioni 3. Esame di legittimità costituzionale delle leggi regionali 4. Attività della Conferenza Stato Regioni e Conferenza Unificata 5. Autonomia differenziata 6. 50° anniversario dell’istituzione delle Regioni 7. Politiche di settore • Montagna • Isole minori • Aree svantaggiate • Minoranze linguistiche • Progetti europei • Attività internazionali delle Regioni 8. Attività delle Commissioni paritetiche per l’attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale 1. Attività di contrasto alla pandemia La grave emergenza sanitaria determinatasi nel nostro Paese a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19 e della dichiarazione del conseguente stato di emergenza connesso al rischio sanitario, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, successivamente prorogato fino al 30 aprile 2021, ha comportato un aumento esponenziale del complesso dei compiti
  • 2. 2 svolti dal Dipartimento a supporto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nell'ambito delle funzioni di raccordo e di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni. Dalla dichiarazione dello stato di emergenza, infatti, il Paese si è trovato ad affrontare un panorama del tutto nuovo e imprevisto, che ha modificato profondamente la vita e le abitudini degli italiani e ha imposto limitazioni impensabili in un paese democratico, purtroppo necessarie per la tutela della vita delle persone, con un profondo impatto sull’economia mondiale. In tale contesto emergenziale, il complesso dei compiti svolti da questo Dipartimento a supporto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie nell’ambito delle funzioni di raccordo e di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni è aumentato esponenzialmente. Ciò sia all’inizio del periodo dell’emergenza, nel corso della cd. fase 1 di lockdown, che nelle successive fasi di progressivo riavvio in sicurezza delle attività economiche e sociali e di sostegno ai territori e alle categorie più fortemente penalizzate dalla chiusura delle attività. Le azioni di prevenzione e contrasto della pandemia da COVID-19 per la tutela della salute e delle posizioni giuridiche soggettive che ne sono espressione chiamano, infatti, in causa nel nostro ordinamento un assetto eterogeneo di garanzie costituzionali a partire dalle competenze “esclusive” statali in tema di livelli essenziali e di profilassi internazionale, sancite dall’articolo 117, secondo comma, lettere m) e q), della Costituzione. Pur nel riconoscimento indiscusso della competenza concorrente in materia di tutela della salute attribuita alle Regioni dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e alle Regioni e Provincie Autonome dall’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, come, peraltro, ribadito dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’approccio ai problemi connessi ad una pandemia, anche nelle sue differenziazioni territoriali, non può che essere affrontato in maniera complessiva ed unitaria. Il ruolo di tutte le Regioni e delle Province Autonome - quali enti titolari del servizio sanitario locale ed enti esponenziali degli interessi economici radicati nel rispettivo territorio - è, in questo contesto, indispensabile e prezioso, ma integrativo, e richiede misure coerenti con i provvedimenti statali. Per assicurare l’unità giuridica ed economica del Paese, nonché la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni tra cui quella della salute come diritto fondamentale dell’individuo, ricorre, infatti, la necessità di applicare in modo uniforme, sull’intero territorio nazionale, le misure adottate dal Governo sulla base di solide risultanze scientifiche concernenti la gestione della curva epidemica. Sul tema, recentemente, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 4 del 2021, nel concedere, per la prima volta, la sospensione dell’efficacia di una intera legge regionale, ha affermato che "la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.". Nella specie, la Legge Regione Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, impugnata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2020, in quanto le disposizioni regionali
  • 3. 3 consentivano la riapertura sul territorio regionale di una serie di attività che, al momento dell’entrata in vigore della legge, in forza delle disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020, erano inibite o comunque fortemente limitate sul territorio nazionale, si poneva in contrasto con la disciplina dettata dallo Stato in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica, in violazione dei principi costituzionali in materia di tutela della salute, di profilassi internazionale, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, di ordine pubblico e sicurezza, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e del principio di leale collaborazione. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, ben si comprende come l’attività di raccordo delle autonomie territoriali abbia richiesto un continuo presidio e un assiduo interscambio con tutti i soggetti coinvolti al fine di una efficace azione di contrasto alla pandemia e un efficiente coordinamento delle Regioni e degli Enti Locali. Il delicato rapporto esistente tra Governo, Regioni e Comuni evidenziato dal cennato quadro normativo, ha reso indispensabile affrontare in maniera complessiva ed unitaria sia i problemi connessi alla pandemia che le misure di contrasto e contenimento adottate per la diffusione dell’epidemia da COVID-19. Inoltre, sono risultate esponenzialmente implementate le attività di mediazione svolta dal Dipartimento con le Regioni e gli Enti Locali in quanto l’esame di legittimità costituzionale delle leggi regionali e l’attività della Conferenza Stato Regioni e della Conferenza Unificata, non hanno potuto usufruire di alcuna sospensione dei termini. Il termine di impugnativa di 60 giorni delle leggi regionali è, infatti, fissato in Costituzione e non può essere modificato da leggi ordinarie e l’attività delle Conferenze è stata strettamente correlata alle azioni di contrasto e contenimento della pandemia e di ripresa delle attività in sicurezza. Il complesso dei suddetti compiti ha, dunque, richiesto una costante e indifferibile operatività del Dipartimento fin dall’inizio dell’emergenza, resa ancor più complessa sia dalla previsione della misura del lavoro agile quale strumento ordinario di lavoro (per far fronte alle esigenze di sicurezza e di distanziamento sociale), sia dall’assenza di adeguati dispositivi informatici, soprattutto nella fase iniziale del lockdown. Si evidenzia, infatti, che al 31 gennaio 2020, data della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, la situazione ereditata dal Dipartimento vedeva la disponibilità di soli n. 9 computer portatili, su un totale di n. 158 unità, e di n. 5 firme digitali su n. 19 dirigenti e la totale assenza dei software e apparecchiature indispensabili per il collegamento da remoto (Citrix, VPN e router e webcam, C127). È stato, pertanto, necessario un imponente sforzo organizzativo e la massima disponibilità da parte di tutto il Dipartimento per far fronte alle esigenze di carattere emergenziale sopra evidenziate, unitamente ad una concreta e urgente spinta all’innovazione e allo sviluppo digitale dell’intero Dipartimento finalizzato ad ottenere lo svolgimento del maggior numero possibile di attività lavorative in lavoro agile. Grazie alla collaborazione avviata con l’Ufficio informatica e telematica del Dipartimento Servizi Strumentali nonché con il Servizio beni mobili e logistica, si è passati,
  • 4. 4 progressivamente, dalla n. 9 unità di personale in grado di lavorare in collegamento da remoto all’inizio del mese di marzo, alle attuali n. 112 unità, di cui n. 53 con collegamento Citrix e n. 59 dotate di pc portatili forniti dall’Amministrazione, nonché all’attivazione delle firme digitali mancanti. È infine, in corso la sostituzione di tutte le postazioni informatiche con le dockstation. Per quanto riguarda specificatamente le attività di supporto al Ministro durante l’emergenza si evidenzia, innanzitutto, che il Dipartimento è stato direttamente coinvolto dal Dipartimento per la Protezione Civile nelle riunioni quotidiane del Comitato Operativo con tutte le Regioni, il Presidente dell'Anci, il Presidente dell'Upi, i delegati dei Ministri competenti, le forze dell’esercito e di polizia, nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria e di volontariato via via interessate. A tal fine all’interno del Dipartimento è stata costituita una task force pluridisciplinare, formata da personale avente diversa formazione culturale e professionale, cui è stata assegnata una nuova e differenziata tipologia di attività straordinaria. Dall’inizio dell’emergenza le riunioni del Comitato Operativo sono state tenute in seduta permanente quotidiana, festivi compresi, ed il Dipartimento ne ha assicurato la partecipazione dapprima “in presenza”, attraverso il Capo Dipartimento presso la sede della Protezione Civile di via Vitorchiano, e successivamente “da remoto”, in modalità “videoconferenza”, mediante acquisizione giornaliera dei codici di collegamento trasmessi dalla Sala Regia della protezione civile. Nel 2020, il Dipartimento ha partecipato a tutte le riunioni quotidiane (n. 187) trasmettendo dei report informali all’Autorità politica in modalità digitale, che consentissero al Ministro, in tempo pressoché reale, di conoscere i temi trattati in ciascun incontro del Comitato Operativo, suddivisi per oggetto e per Regione, in modo da poter fornire risposte e soluzioni alle problematiche poste dalle Regioni e dagli Enti Locali con immediatezza. Sono stati in particolare predisposti i verbali trasmessi in modalità digitale. Inoltre il Dipartimento ha fornito supporto alle riunioni convocate dal Ministro con i presidenti di Regioni, e con i Sindaci e, spesso, con le categorie produttive trasmettendogli digitalmente, anche in questo caso, i verbali degli incontri in tempo reale e supportandolo nell’individuare soluzioni alle questioni poste. Nelle anzidette riunioni, si è trattato, tra l’altro: ▪ delle problematiche delle strutture sanitarie, con specifico riferimento ai reparti di terapia intensiva e terapia subintensiva, e della fornitura e della distribuzione del materiale sanitario; ▪ delle proposte emendative riferite ai decreti legge emanati dal Governo e agli aiuti di stato (c.d. “norma ombrello”); ▪ dell’avvio delle procedure per il reclutamento di medici (bandite il 20 marzo e 20 aprile 2020) e di infermieri volontari (bandite il 26 marzo 2020) da inviare a supporto delle strutture sanitarie più colpite dall’emergenza; ▪ delle misure da adottare per la Fase 2 dell’emergenza e del trasporto pubblico locale, in vista della riapertura del 4 maggio 2020; ▪ della coerenza delle ordinanze regionali e con i decreti adottati dal Governo;
  • 5. 5 ▪ della circolare del Ministero della salute sul modello di monitoraggio dei contagi, della capacità di diagnostica e degli esiti (numero dei covid positivi, percentuale dei tamponi, tasso di saturazione dei posti letto); ▪ degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sulla finanza delle Regioni a Statuto Speciale. Anche di queste riunioni sono stati predisposti i relativi verbali trasmessi in modalità digitale al Ministro. Il Dipartimento, ai sensi dell’art. 111 del decreto-legge n. 34/2020 ed in qualità di rappresentante del Ministro degli affari regionali, dal 17 giugno 2020 ha poi partecipato attivamente alle riunioni del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sulla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa (n. 5 riunioni in modalità “videoconferenza” fino al 31 luglio 2020/ n. 9 al 30 settembre 2020 ). Sono stati, quindi, predisposti per il Ministro specifiche relazioni sull’andamento complessivo delle minori entrate tributarie subite dalle Regioni per effetto dell’emergenza sanitaria, anche per minori introiti derivanti dalla lotta all’evasione, e delle variazioni di spesa registrate. Tutte le attività svolte sono analiticamente descritte nei Report Allegati nn. 1 e 2. 2. Contenzioso davanti al giudice amministrativo avente ad oggetto le ordinanze dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Con i decreti-legge 25 marzo 2020 n. 19 e 16 maggio 2020 n. 33 e successive modifiche e integrazioni il Governo, sulla base dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure rispetto alle libertà individuali e di impresa, ha disegnato la cornice normativa per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, coordinando i poteri dei diversi livelli di governo, anche alla luce del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali discendente dal vigente quadro costituzionale, in ossequio ai principi di leale collaborazione, sussidiarietà ed adeguatezza. Ciò nonostante, la sovrapposizione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa di fonte statale e regionale ha spesso dato luogo ad incertezze interpretative ed applicative e, in taluni casi, a contenzioso dinanzi al giudice amministrativo. Nel corso dell’emergenza COVID-19, dal 31 gennaio 2020 al 1° febbraio 2021, sono state adottate dalle Regioni e dalle Province autonome n. 1.404 ordinanze/decreti per il contrasto alla diffusione del COVID-19. Il Dipartimento ha curato l’esame di tali provvedimenti, valutando l’eventuale contrasto con la normativa e le disposizioni statali e sottoponendo all’attenzione dell’Autorità politica le determinazioni conseguenti, se del caso anche in sede giudiziaria.
  • 6. 6 In particolare, il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i Ministeri di volta in volta competenti, ha curato l’istruttoria che ha condotto all’impugnazione dinanzi ai competenti Tribunali amministrativi regionali di n. 8 ordinanze regionali, come da tabella riepilogativa di seguito riportata. Ricorrente Resistente Oggetto Tematica Esito PCM MARCHE ordinanza n. 1 del 25/02/2020 chiusura scuole, musei e luoghi di cultura, sospensione eventi pubblici e concorsi decreto n. 56 del 27/02/2020; ordinanza n. 63 del 5/03/2020; sentenza n. 19 del 14/01/2021 (improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse) PCM CALABRIA ordinanza n. 37 del 29/04/2020 riapertura di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismi ma somministrazione solo con servizio con tavolo all’aperto sentenza n. 841 del 09/05/2020 PCM Ministero dell’istruzione Ministero della salute PIEMONTE ordinanza n. 95 del 9/09/2020 misure per le scuole (misurazione della temperatura corporea) decreto n. 446 del 17/09/2020 (sospensiva respinta); sentenza n. 616 del 17/10/2020 (improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse) PCM Ministero dell’interno SICILIA ordinanza n. 33 del 22/08/2020 sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza dei migranti, divieto di ingresso, transito e sosta dei migranti decreto n. 842 del 27/08/2020; sentenza n.1952 del 25/09/2020 (improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse) PCM Ministero della salute SARDEGNA ordinanza n. 43 del 11/09/2020 limiti alla mobilità interregionale decreto n. 344 del 17/09/2020; ordinanza n.368 del 08/10/2020; sentenza n. 38 del 22 gennaio 2021 (accoglie il ricorso) PCM P.A. TRENTO ordinanza n. 49 del 26/10/2020 orari di bar e ristoranti; riapertura delle palestre nelle scuole decreto n. 47 del 02/11/2020; sentenza n. 200 del 24/11/2020 (improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse)
  • 7. 7 PCM Ministero della salute ABRUZZO ordinanza n. 106 del 6/12/2020 applicazione delle misure di cui all’articolo 2 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020, con unilaterale (ri)classificazione della Regione da “zona rossa” a “zona arancione” decreto n. 241 dell’11/12/2020; sentenza n. 18 del 16/01/2021 (accoglie il ricorso) PCM Ministero della salute VALLE D’AOSTA ordinanza n. 552 dell’11/12/2020 riapertura dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande decreto n. 41 del 18/12/2020 (sospensiva respinta); ordinanza n. 3 del 18/01/2021 (istanza cautelare improcedibile e fissa udienza del 20/04/2021) Per ciascuno dei contenziosi promossi si evidenzia, in estrema sintesi, quanto segue. L’ordinanza della Regione Marche n. 1 del 25 febbraio 2020 stabiliva la chiusura di scuole, musei e luoghi di cultura e la sospensione eventi pubblici e concorsi, introducendo misure emergenziali in assenza del presupposto, individuato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020, che nella zona risulti “positiva almeno una persona”. Il TAR Marche, con decreto monocratico n. 56 del 27 febbraio 2020, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso gli effetti del provvedimento impugnato. Tale misura cautelare è stata confermata dalla successiva ordinanza collegiale n. 63 del 5 marzo 2020. In sede di merito il TAR Marche, con sentenza n.19 del 14 gennaio 2021, su concorde richiesta delle parti, stante la sopravvenuta radicale modifica del quadro normativo e fattuale, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’ordinanza della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, che prevedeva, in contrasto con quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, la riapertura di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismi con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavolo all’aperto, è stata annullata dal TAR Calabria Catanzaro con sentenza 9 maggio 2020 n. 841. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza sotto tre profili: a) violazione di legge (artt. 2, comma 1, e 3, comma 2, decreto-legge n.19/2020) e conseguente carenza di potere; b) eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria; c) eccesso di potere per violazione del principio di leale collaborazione. Il TAR Catanzaro ha preliminarmente esaminato la questione del concorso tra l’impugnativa giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione attivabile dianzi alla Corte costituzionale, affermando la possibilità di una loro simultanea proposizione, con conseguente esclusione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha poi ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 19 del 2020 prospettata dalla Regione resistente, riconducendo tale intervento normativo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lett. q) Cost.) e alla competenza concorrente in materia di “tutela della salute” e “protezione civile” (art. 117, terzo comma, lett. q) Cost.), nonché affermando che l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare l’emergenza sanitaria
  • 8. 8 trova giustificazione nel principio di sussidiarietà (art. 118, primo comma, Cost.) in ragione dell’esigenza di dettare a livello unitario le misure precauzionale volte a fronteggiare un’emergenza sanitaria di carattere internazionale. Infine, ha accolto il ricorso sotto tutti i profili dedotti dal Governo, in quanto: a) la Regione Calabria aveva ecceduto il limite delle competenze alla medesima riconosciute dall’articolo 3, comma 1 decreto-legge n. 19 del 2020, in contrasto con i provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 26 aprile 2020); b) il provvedimento risultava viziato da difetto di istruttoria; c) sussisteva il vizio di eccesso di potere per violazione del principio di leale collaborazione (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2001) in quanto l’emanazione dell’ordinanza non era stata preceduta da alcuna forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo. L’ordinanza della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020, impugnata dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell’istruzione e dal Ministero della salute, disponeva, in estrema sintesi, la misurazione della temperatura corporea degli alunni nelle scuole anziché da parte delle famiglie. Il TAR Piemonte, con decreto monocratico n. 446 del 17 settembre 2020, ha rigettato l’istanza cautelare ritenendo, tra l’altro, che l’ordinanza regionale non fosse in contrasto con la disciplina di fonte statale, che non disciplinava né le modalità mediante le quali doveva avvenire il coinvolgimento delle famiglie nella misurazione della temperatura corporea degli studenti, né le modalità di controllo dell’effettivo avvenuto adempimento di tale obbligo di misurazione, essendo tali concrete modalità operative devolute alle stesse istituzioni scolastiche dal D.P.C.M. 7 agosto 2020, come modificato dal D.P.C.M. 7 settembre 2020. Successivamente, con sentenza n. 616 del 17 ottobre 2020, il TAR Piemonte ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’ordinanza della Regione Sicilia n. 33 del 22 agosto 2020, che prevedeva lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza dei migranti e il divieto di ingresso, transito e sosta dei migranti nel territorio della Regione Siciliana, è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’interno. Il TAR Sicilia, con decreto monocratico n. 842 del 27 agosto 2020 ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato. Con sentenza n. 1952 del 25 settembre 2020, il TAR Sicilia, tenuto conto che il provvedimento impugnato aveva frattanto cessato di produrre effetti, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ma ha comunque esaminato nel merito il ricorso ai fini del riparto delle spese di lite (c.d. soccombenza virtuale). In particolare, il TAR ha ravvisato la violazione dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, che attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare le misure necessarie ad affrontare l’emergenza sanitaria delimitando e conformando i poteri di ordinanza regionale. In aggiunta, il giudice palermitano ha ravvisato l’invasione delle competenze statali concernenti la gestione dei flussi migratori, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “immigrazione” (art. 117, secondo comma, lett. b), Cost.), “diritto di asilo” e “condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea” (art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.). L’ordinanza della Regione Sardegna n. 43 dell’11 settembre 2020, impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute, prevedeva limiti alla mobilità interregionale, imponendo, tra l’altro, a tutti i soggetti che intendevano recarsi in Sardegna a
  • 9. 9 presentare, all’atto dell’imbarco, l’esito di un test (sierologico, molecolare o antigenico rapido) eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, con esito negativo per COVID-19. Con decreto monocratico n. 344 del 17 settembre 2020, poi confermato in sede collegiale con ordinanza n. 368 dell’8 ottobre 2020, il TAR Sardegna ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia dell’ordinanza con riferimento alle disposizioni oggetto di impugnata. In sede di merito il TAR Sardegna, con sentenza n. 38 del 22 gennaio 2021, ha accolto il ricorso, affermando che le disposizioni dettate per la gestione dell’emergenza da Covid-19 e per l’emanazione dei necessari interventi di tutela della salute, attribuiscono al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la competenza primaria all’adozione delle misure di contenimento dell’emergenza, all’esito del procedimento dettato dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, salvo il meccanismo di cui al successivo articolo 3, comma 1, che consente alle regioni di adottare eventuali misure interinali e di ulteriore profilassi, giustificate solo da «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario» per il territorio regionale, da esercitare per ragioni di urgenza e nelle more dell’adozione di un nuovo D.P.C.M. Il giudice amministrativo, nell’occasione, ha rilevato anche che la specifica questione degli spostamenti tra regioni risultava espressamente disciplinata dal decreto-legge n. 33 del 2020 che, all’articolo 1, comma 3, stabilisce che «a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree». Di talché la misura contestata è stata ritenuta in contrasto con il quadro regolatorio nazionale e con i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente nella regione, non sussistendo ragioni di necessità ed urgenza tali da giustificare l’adozione con ordinanza regionale (anziché con D.P.C.M.) di misure limitative della libera circolazione delle persone, presidiata peraltro all’articolo 16 della Costituzione. L’ordinanza della Provincia autonoma di Trento n. 49 del 26 ottobre 2020 disciplinava, tra l’altro, l’orario di esercizio di bar e ristoranti e disponeva la riapertura delle palestre nelle scuole in senso difforme rispetto al D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Il TAR Trento, con decreto monocratico n. 47 del 2 novembre 2020, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività dell’ordinanza, riconoscendo che le disposizioni impugnate, aventi contenuto ampliativo rispetto alle misure disposte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, si ponevano in contrasto con il quadro regolatorio per la gestione dell’emergenza da COVID-19. In sede di merito, il TAR Trento, con sentenza n. 200 del 24 novembre 2020, rilevato il sopravvenuto adeguamento da parte della Provincia al contenuto del d.P.C.M 24 ottobre 2020 a mezzo l’ordinanza n. 52 del 1° novembre 2020, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’ordinanza della Regione Abruzzo n. 106 del 6 dicembre 2020, impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della salute, prevedeva l’applicazione sul territorio regionale delle misure di cui all’articolo 2 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020, con unilaterale riclassificazione della Regione da “zona rossa” a “zona arancione”. Il TAR Abruzzo, con decreto monocratico n. 241 dell’11 dicembre 2020, ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato, rilevando la competenza esclusiva del Ministero della salute a provvedere alla classificazione delle Regioni e Province autonome sulla base dei differenti scenari e diversi livelli di rischio previsti dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, nonché statuendo che, in presenza di specifiche situazioni sopravvenute
  • 10. 10 di aggravamento del rischio sanitario, le Regioni possono adottare provvedimenti derogatori solo in senso più restrittivo, mentre le eventuali misure ampliative necessitano di formale intesa con il Ministero della salute, nella fattispecie non intervenuta. Con sentenza n. 18 del 16 gennaio 2021, il TAR Abruzzo, ravvisando “l’interesse processuale delle Amministrazioni Statali alla salvaguardia delle loro competenze istituzionali” nonostante l’esaurimento dell’efficacia del provvedimento impugnato, ha accolto nel merito il ricorso del Governo, ribadendo e illustrando ulteriormente le ragioni poste a base del provvedimento cautelare. L’ordinanza della Regione Valle d’Aosta n. 552 dell’11 dicembre 2020, impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute, prevedeva, tra l’altro, la riapertura dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande in contrasto con quanto stabilito dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020. Con decreto monocratico n. 41 del 18 dicembre 2020 il TAR Valle d’Aosta ha rigettato l’istanza cautelare, osservando, tra l’altro, che l’ordinanza impugnata era attuativa della legge regionale Valle d’Aosta n. 11 del 2020 - di cui il Governo non aveva ancora deliberato, a quella data, l’impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, con eventuale attivazione dello strumento cautelare in detta sede previsto - e che, inoltre, l’ordinanza gravata prescriveva misure più stringenti rispetto alla citata legge regionale, seppure di dubbia legittimità costituzionale, con il rischio che la sospensione dell’ordinanza ripristinasse la più ampia e liberale disciplina dettata dalla menzionata normativa regionale. In sede collegiale, il TAR, preso atto della dichiarazione di carenza di interesse del Governo alla decisione sull’istanza cautelare, ha dichiarato improcedibile l’istanza cautelare, fissando per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 aprile 2021. 3. Esame di legittimità costituzionale delle leggi regionali L’Ufficio per le autonomie speciali e per l’esame di legittimità costituzionale della legislazione delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito delle funzioni di raccordo e di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, ha ampiamente arricchito le attività a supporto del Dipartimento e del Ministro, sia nel corso della fase emergenziale di c.d. lockdown che nella fase successiva di riapertura graduale delle attività. La peculiare situazione di emergenza ha richiesto una continua attività di interlocuzione e scambio con le Regioni e le Province autonome, in modalità videoconferenza, per l’esame e il monitoraggio dei provvedimenti e leggi regionali adottati. La regolare attività di presidio ha consentito la predisposizione di report, verbali e quadri di riepilogo sui temi trattati al fine di acquisire le istanze regionali, spesso diversificate in funzione delle specificità territoriali, da sottoporre al Ministro affinché potesse tenerne conto negli orientamenti adottati a livello nazionale. L’Ufficio II del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nel corso del 2020, ha poi continuato a svolgere l’esame di legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni e delle province autonome. In particolare nel corso del 2020, ha curato l’istruttoria di n. 719 leggi regionali (a fronte delle 709 del 2019 e delle 686 del 2018). Delle 719 leggi esaminate ne sono state impugnate dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale n. 99, per una percentuale pari al 13,76%, dato che risulta in crescita
  • 11. 11 rispetto a quelli rilevati negli anni precedenti, pari rispettivamente al 10,50% nel 2018 e al 12,13% nel 2019. Si è, peraltro, registrato l’incremento del contenzioso nel 2020, che potrebbe essere collegato all’aumento della legislazione regionale registrata in concomitanza con il rinnovo degli organi regionali a seguito di fine legislatura, nonché con l’emergenza sanitaria da COVID-19. Nel 2020, si è registrato anche un aumento degli impegni assunti dai Presidenti delle Giunte regionali a modificare, sostituire o abrogare le norme oggetto di censura. In particolare, tali atti, che costituiscono una prassi iniziata nel 2013 e utilizzata per superare le osservazioni delle amministrazioni centrali in modo da evitare l’impugnativa innanzi alla Corte costituzionale, sono aumentati dai 110 registrati nel 2019 a 122. Di tutti quelli assunti dal 2015, pari a 541, ne risultano ottemperati più del 50%. L’analisi del contenzioso rispetto alle singole Regioni e Province autonome nell’anno 2020 ha evidenziato una conflittualità leggermente più accentuata con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, l’analisi dell'andamento del contenzioso costituzionale, in via principale, relativo alle leggi delle Regioni e delle Provincie autonome, nell'ultimo quinquennio, è stato oggetto di specifico obiettivo strategico, i cui risultati sono esposti nell’allegato report aggiornato al 31 dicembre 2020 (Allegato n. 3). A conclusione delle attività svolte sono state elaborate le proposte, trasmesse con il report del 28 dicembre 2020 (Allegato n. 4) volte alla riduzione del contenzioso costituzionale concernente le leggi delle Regioni e delle Province autonome, al miglioramento delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e Regioni nonché ad introdurre strumenti di prevenzione dei conflitti e di conciliazione. A tal fine, come illustrato nel citato Report, allegato n. 4, è stata elaborata una proposta di circolare/ direttiva rivolta a definire una più strutturata articolazione della procedura di esame delle leggi regionali e delle province autonome. 4. Attività della Conferenza Stato Regioni e Conferenza Unificata Nel corso del 2020 l’'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerevolmente coinvolto nell’attività connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha curato l’istruttoria di istruito tutti i provvedimenti e le informative, oggetto delle sedute delle Conferenze, concernenti misure volte al contenimento del contagio. Sono stati, infatti, istruiti n. 156 provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza- Stato regioni e 122 in Conferenza Unificata. L’emergenza sanitaria ha reso necessario, infatti, sottoporre all’esame delle Conferenze, oltre alle linee guida concernenti i protocolli di sicurezza per la ripresa delle attività economiche delle varie
  • 12. 12 categorie produttive, anche: - i pareri sui disegni di conversione in legge del decreti-legge emanati dal Governo concernenti le misure straordinarie ed urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché per contenere gli effetti negativi prodotti dall'emergenza sanitaria sul tessuto socio-economico nazionale (sostegno di: famiglie, lavoratori e imprese; dello spettacolo e della cultura; della scuola e dell'università: del settore agricolo e sportivo: della giustizia; dei trasporti; ecc.); - le informative sul monitoraggio del rischio sanitario connesso al passaggio tra la varie fasi dell’emergenza; - le intese sugli schemi di decreto dei diversi Ministri competenti recanti proroga di termini e deroghe alla normativa vigente, ripartizione di risorse compensative per il trasporto pubblico locale e regionale, ristori alle imprese, sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio e provvedimenti volti alla prevenzione del contagio. Rilevante, pertanto, è stato il ruolo assunto dalle Conferenze che sono state sede di utili e proficui confronti tra Regioni e Governo e hanno tracciato un nuovo modo di intendere i rapporti fra Stato- Regioni e Enti Locali e un così detto “nuovo regionalismo”. Nell’anno 2020, il totale degli atti sottoposti all’esame delle Conferenze, come da Repertorio, risulta di n. 237 per la Conferenza Stato Regioni e di n. 190 per la Conferenza Unificata. 5. Autonomia differenziata L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede, come è noto, che “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”. In occasione del rapido evolversi della pandemia da COVID-19, il processo relativo all’autonomia differenziata ha subito un rallentamento, in quanto è stato necessario concentrare gli sforzi del Governo, delle Regioni e degli enti locali sulle azioni di contrasto alla pandemia, con l’obiettivo di arrestare la diffusione del virus, potenziare la capacità di risposta del sistema sanitario e sostenere cittadini e imprese per ridurre, nel tempo, l’impatto economico-sociale dell’epidemia mediante l’adozione di tutte le misure necessarie. Si è trattato di temi del tutto nuovi per dimensione e complessità, che mai si erano verificati nell’esperienza precedente. Durante tale periodo, nonostante gli sforzi del Governo fossero concentrati sulle misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia, il processo riguardante l’autonomia differenziata non si è interrotto.
  • 13. 13 L’emergenza sanitaria ha, comunque, stimolato nuove riflessioni e valutazioni sulle materie oggetto di devoluzione alle Regioni, con particolare riferimento ai profili riguardanti la sanità, l’istruzione e il trasporto pubblico locale e ha offerto degli importanti spunti anche sul percorso dell’autonomia differenziata. 5.1 Le tappe dell’autonomia Nel corso del primo governo Conte erano state formalizzate le proposte unilaterali delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, atti che segnavano l’inizio di un cammino ma che non erano state condivise dalle Amministrazioni interessate. Nei mesi precedenti al lockdown è partito, dunque, il confronto su tutte le materie per cui era stata chiesta l’attuazione dell’intesa da parte delle tre Regioni e per ogni materia si è espressa l’Amministrazione centrale di riferimento. In molti casi ci sono state posizioni che si sono avvicinate mentre in moltissimi casi sono state riscontrate posizioni assolutamente distanti. È stato avviato, dunque, anche un percorso di incontri e di ascolto con tutte le Regioni, anche con quelle che non avevano fatto richiesta di autonomia differenziata, a seguito dei quali è stato proposto un modello differente, che è quello di una cornice unica nazionale entro la quale possono essere innestate le intese da parte di tutte le Regioni: una cornice unica nazionale che prevede un capovolgimento dell’impostazione, che parte dal superamento delle diseguaglianze all’interno del Paese e dalla definizione dei LEP, garanzia per la rimozione di qualsiasi diseguaglianza. Lo schema è stato sottoposto al confronto con le Regioni e gli enti locali per il tramite della Conferenza Unificata il 28 novembre 2019 e trasmesso, una prima volta, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presenza del Consiglio il 3 dicembre 2019. Lo stesso 3 dicembre 2019 è stato istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, una Commissione di studio incaricata di fornire supporto sui temi dell’autonomia differenziata, composta da esperti qualificati anche esterni all’amministrazione e provenienti da diverse categorie professionali, in particolare, professori universitari di diritto costituzionale. La Commissione si è insediata il 10 dicembre 2019 e ha continuato i propri lavori anche durante il lock down attraverso video conferenze e scambio di email. Il testo del disegno di legge è stato oggetto l’11 dicembre 2019 di una riunione presso la Sala Conferenze di Palazzo Cornaro con i gruppi di maggioranza per un ulteriore confronto. Il 5 febbraio 2020 è stato sottoposto all’esame di un incontro congiunto con i sindacati CISL, UIL e CGL. Il 9 marzo è intervenuto il lockdown, ma il confronto non si è interrotto ed è continuato con i mezzi possibili. Dai confronti sopra delineati, rispetto allo schema di disegno di legge originariamente
  • 14. 14 trasmesso al DAGL il 3 dicembre, è emersa la necessità di procedere ad alcune modifiche, e in particolare: ➢ necessità di subordinare il trasferimento di funzioni relative a materie concernenti i livelli essenziali delle prestazioni (che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), alla previa determinazione degli stessi LEP; ➢ opportunità di non introdurre iter speciali per l’adozione dei LEP, abbandonando l’ipotesi di nomina di un Commissario straordinario e riconducendo, invece, la determinazione dei LEP al procedimento previsto dall’articolo 13 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68; ➢ esigenza di far decorrere l’attribuzione di funzioni che implicano il trasferimento di risorse finanziarie alla data di entrata in vigore del relativo decreto di trasferimento; ➢ trasferimento immediato, invece, delle funzioni amministrative per le quali non occorre individuare i LEP e che non comportano il trasferimento di risorse; ➢ necessità di sottoporre lo schema di intesa preliminare ad una valutazione collegiale del Consiglio dei Ministri per consentire anche ai Ministeri non competenti per materia l’espressione delle proprie valutazioni, al fine di garantire il più ampio confronto in seno al Governo; ➢ per quanto concerne il procedimento di stipula delle intese ed al fine di assicurare il più ampio confronto ed autodeterminazione del Parlamento, è stata altresì evidenziata: - la necessità di definire un percorso preliminare finalizzato ad acquisire le valutazioni delle Camere prima della stipula dell’Intesa definitiva; - l’opportunità di non tipizzare l’atto con cui il Parlamento si esprime sullo schema preliminare di intesa, trattandosi di atti interna corporis; - l’opportunità di non introdurre specifiche modalità procedimentali disciplinanti l’iter parlamentare di discussione del disegno di legge di approvazione dell’intesa. - È emersa, altresì, la necessità di accompagnare il percorso dell’autonomia con quello della perequazione infrastrutturale, estesa anche al digitale. L’emergenza sanitaria ha, infatti, fatto emergere tutte le disparità presenti nel Paese. Si pensi all’esodo dei cd. “rientranti” a seguito della chiusura delle Università, delle fabbriche, degli uffici pubblici del Nord che ha fatto prendere atto di un consistente, e forse volutamente dimenticato, flusso migratorio interno al Paese e allo stesso tempo delle connessioni ed interdipendenze esistenti tra le diverse “parti” dell’Italia, che non è un Paese “a compartimenti stagni”. Si pensi ancora alle infrastrutture digitali e ai ritardi in molte aree d’Italia e all’importanza che reti adeguate hanno per lo svolgimento della didattica. Di conseguenza, è maturata la convinzione che il processo dell’autonomia debba essere accompagnato dalla riduzione del gap infrastrutturale, sia mediante utilizzo delle risorse del Recovery Fund sia, in parallelo, in via complementare, mediante creazione di un Fondo per la perequazione infrastrutturale adeguatamente finanziato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire tra le Regioni su proposta dei Ministri interessati. Il testo del disegno di legge quadro è stato, quindi, aggiornato in modo da recepire tali modifiche e nuovamente sottoposto alla Commissione che si è riunita il 22 luglio 2020.
  • 15. 15 La Commissione ha condiviso, sostanzialmente, questo percorso e ha suggerito di procedere, contestualmente, ad un disegno di legge che aggiorni la cd. legge Bassanini. Il testo del disegno di legge quadro sull’autonomia è stato trasmesso al DAGL in data 21 ottobre 2020 per la necessaria condivisione con i competenti Ministeri e per la successiva iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un testo snello, di due articoli, che se approvato dal Parlamento segnerà l’avvio del processo dell’autonomia differenziata fino alla firma dell’intesa. Da ultimo, con l’articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l’anno 2021) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, come da tabella di seguito riportata. FONDO PEREQUATIVO INFRASTRUTTURALE 2022 100 milioni di euro 2023-2027 300 milioni di euro annui 2028-2033 500 milioni di euro annui TOTALE 2022-2033 4.600 milioni di euro Il medesimo articolo 1, comma 815, prevede, altresì, che: - al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas e sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture; - entro sei mesi dalla ricognizione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
  • 16. 16 infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale e sono stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti; - alla ripartizione del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si allega, infine, il testo del disegno di legge quadro sull’autonomia, trasmesso al DAGL in data 21 ottobre 2020, unitamente alla relazione illustrativa, alla relazione tecnico finanziaria, all’ATN e all’AIR (Allegato n. 5). 6. 50° anniversario dell’istituzione delle Regioni Il 16 maggio 1970 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 281 del 1970 con cui si è dato avvio al processo di decentramento amministrativo previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 118 della Costituzione italiana; con questa legge, che stabilisce quali siano le entrate proprie delle Regioni italiane a statuto ordinario, si è data concreta attuazione alle previsioni costituzionali, rimaste fino ad allora inattuate. Il 7/8 giugno si svolsero le elezioni dei consigli regionali. È da questa data che le Regioni diventano operative ed entrano nella storia delle istituzioni della Repubblica. L’articolo 5 della Costituzione, incluso in Assemblea Costituente tra i principi fondamentali che definiscono il volto della Repubblica e quindi sottratto al procedimento di revisione costituzionale, sancisce il principio che il pluralismo autonomista territoriale è una delle componenti essenziali della nostra democrazia. Le Regioni, ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, sono, assieme ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e allo Stato, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana. L’articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto l’istituzione del Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020, per il finanziamento di interventi diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. In particolare, oggetto di tali interventi sono la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Il programma di massima è stato presentato al termine di una riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano convocata per il 15 gennaio 2020.
  • 17. 17 Con decreto del Presidente del Consiglio del 28 gennaio 2020 è stato istituito il Comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento. Il giorno 20 febbraio 2020 si è tenuta la riunione di insediamento del Comitato promotore. In tale riunione, oltre a determinazioni sul riparto delle risorse e sulla “Giornata nazionale per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario delle Regioni” indicata nell’8 giugno 2020, si è deliberato anche per l’attivazione di iniziative finalizzate alla emissione straordinaria di una moneta celebrativa da 2 euro e di due francobolli celebrativi (50 anni delle Regioni a Statuto ordinario (2020) e 40 anni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (2021), da attuarsi con la collaborazione, rispettivamente, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del Ministero dello sviluppo economico. Il citato fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni è stato rimodulato, in quanto la situazione emergenziale a causa della pandemia da COVID-19 non consentiva, per le prioritarie esigenze di sicurezza sanitaria e per le necessità operative delle amministrazioni coinvolte, di procedere alla organizzazione delle giornate celebrative, con le relative conseguenze anche per la realizzazione del portale e del sondaggio connessi a tali finalità. Sulla base del protocollo d’intesa siglato il 24 settembre 2020 con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Ministero dell’Istruzione ha bandito, a valere sulle risorse riservate del predetto Fondo, il CONCORSO NAZIONALE “Celebrazioni per i 50 anni delle Regioni” per l’anno scolastico 2020/2021, rivolto agli studenti e alle studentesse frequentanti gli istituti scolastici di istruzione primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. In particolare gli studenti e le studentesse dovranno realizzare un elaborato in formato scritto, grafico o video, avente ad oggetto una tematica inerente la storia e lo sviluppo della propria regione di appartenenza. Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati, da inviare all’U.S.R. della propria regione entro e non oltre il 26 febbraio 2021. Nel mese di ottobre 2020 è stata lanciata la campagna di comunicazione per celebrare il cruciale ruolo delle Regioni all’interno di un quadro nazionale unitario. Uno breve spot, in onda sulla Rai, ha raccontato un’Italia vista come mosaico, dove ogni peculiarità regionale è elemento di forza per la Nazione perché inquadrata in un sistema di valori condivisi. A dare un’idea di questo prezioso mosaico sono le numerose immagini evocative dei territori e le testimonianze simboliche, “pezzi” diversi tra loro ma inquadrati in un’unica cornice. Con una dichiarazione d’amore: “Italia. Tante Regioni per amarla”: ci sono tante ragioni per amare l’Italia. Tante almeno quanto le sue Regioni.
  • 18. 18 La campagna, prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria e diffusa sulle reti Rai (spot tv e radio) e su canali web e social degli attori istituzionali statali e locali coinvolti, è stata mirata ad una migliore conoscenza delle specificità e delle caratteristiche identitarie delle varie comunità regionali, con l’obiettivo di avvicinare il cittadino all’istituzione regionale nel quadro dello Stato Unitario. Il francobollo è stato emesso il 19 novembre 2020 in un milione di esemplari. Il prodotto filatelico riprende il logo originale delle celebrazioni, il numero ordinale “50°” elaborato in modo da armonizzare e assemblare i colori delle regioni italiane. A corredo del francobollo, Poste Italiane ha realizzato anche un folder, una tessera filatelica e una cartolina affrancata e obliterata dedicata all'emissione. La moneta è stata resa disponibile dal 25 novembre 2020, con un valore nominale di cinque euro. Sul lato dritto, sullo sfondo di un poligono a quindici lati, è presente il profilo della penisola italiana con le Regioni. Nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, il nome dell’autore “A. MASINI”. Sul rovescio, una composizione, a cerchio, degli stemmi delle quindici Regioni a statuto ordinario. Al centro, su una serie di poligoni concentrici a quindici lati, si staglia il valore “5 euro” affiancato, a sinistra, dall’acronimo “R”, identificativo della Zecca di Roma, e, a destra, dall’anno di emissione “2020”; nel giro, la scritta “CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLE REGIONI”. Il Comitato promotore si è riunito ancora il giorno 3 dicembre 2020 per deliberare sulle iniziative connesse all’attività di studio e ricerca, nell’ambito del piano di riparto, relativo alle attività da finanziare tramite il fondo per le celebrazioni dei cinquant’anni delle Regioni. In particolare, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha proposto la seguente attività di ricerca: “Un nuovo regionalismo per l’Italia di domani. Le Regioni italiane a 50 anni dalla loro istituzione: strategie per le riforme necessarie”, con coordinamento editoriale curato a titolo gratuito dalla Segreteria Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e CINSEDO, coadiuvati dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte, e con attività articolata in specifici incarichi di studio e ricerca. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto la seguente attività di ricerca: “Il grande Albero e le sue radici: le Regioni italiane a cinquant’anni”, con coordinamento editoriale curato dal Prof. Robert Leonardi e con attività articolata in specifici incarichi di studio e ricerca. Tali proposte di ricerca sono state approvate dal Comitato all’unanimità. 7. Politiche di settore 7.1 Montagna e marginalità territoriale L’Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali, cura l’elaborazione e l’attuazione di strategie e
  • 19. 19 programmi volti tra l’altro ad assicurare l’efficacia delle delle politiche di sostegno alla marginalità territoriale, con particolare riguardo alle zone montane, alle isole minori, ai territori confinanti con le Regioni e le province ad autonomia speciale, assicurando l’elaborazione, la gestione ed il monitoraggio di programmi di sostegno finanziario e di sviluppo locale, in coerenza con la strategia urbana-rurale dell’Unione Europea. Elabora proposte, studi e analisi sui temi urbani, in attuazione dell’agenda urbana europea a nella prospettiva di adozione di una agenda di politiche urbane nazionale. Assicura, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, supporto istruttorio al Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU). Ai fini di cui sopra, l’Ufficio assicura le attività di programmazione, gestione e monitoraggio previste dalle norme nazionali, o da Regolamenti comunitari in materia di utilizzo dei Fondi strutturali europei, e provvede ai rapporti con gli enti Beneficiari ed Attuatori, nonché agli adempimenti connessi all’utilizzo di altre tipologie di fondi destinati al Dipartimento. Nelle materie di competenza, partecipa alle riunioni dei Comitati per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria dell’Unione Europea; partecipa agli incontri di partenariato, ai gruppi di coordinamento tecnico, ai comitati di sorveglianza e ai gruppi di lavoro relativi agli strumenti delle politiche di coesione e, per quanto concerne i profili di competenza del Dipartimento, lo rappresenta presso l’Unione Europea. L’Ufficio provvede alle attività in materia di salvaguardia delle aree montane ed ai compiti conseguenti alla soppressione dell’Ente Italiano Montagna, curando in particolare: l’attività istruttoria relativa alla gestione delle partecipazioni azionarie trasmesse, l’attivazione delle convenzioni con i principali enti di ricerca italiani e la successiva attività di coordinamento e monitoraggio, la trasmissione di relazioni annuali, ai fini dell’elaborazione delle politiche della montagna, agli organismi istituzionali competenti nel governo del territorio montano, e la prosecuzione dell’attività internazionale presso l’ISCAR (International Scientific Commitee in the Alps) e l’EURAC (European Accademy). L’Ufficio gestisce i seguenti fondi. “Fondo nazionale per la montagna” Istituito dall’art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante “Nuove disposizioni per le zone montane”, è destinato alle Regioni per incrementare la dotazione dei fondi regionali per la montagna. I criteri di riparto sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 dicembre 2004, n. 309. La procedura per l’erogazione della annualità 2020, per un importo di 9.185.694,00 euro, è in corso: la proposta di riparto ha ricevuto l’intesa in sede di Conferenza Unificata e deve essere trasmessa al CIPE per l’approvazione. Il Fondo è finanziato con 20.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022. “Fondo nazionale integrativo per i comuni montani” Il Fondo è stato istituito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, “Legge di stabilità 2013”, art. 1, commi 319, 320, 321 ed è destinato a finanziare progetti di comuni totalmente montani. Il
  • 20. 20 finanziamento annuo del Fondo è stato definito dall’articolo 1, comma 550, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in euro 10.000.000,00. In data in data 28 giugno 2019 è stato emanato il Bando per l’assegnazione dei finanziamenti per le annualità 2018-2019 e residui 2014-2017 per 16.290.318,00 euro finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. In data 5 novembre 2020, la Conferenza unificata ha espresso parere positivo sulla proposta di utilizzo anche dell’annualità 2020, di importo pari a 8.933.023,09 euro, per lo scorrimento delle graduatorie formulate a seguito del Bando stesso. È in corso l’istruttoria per la individuazione dei comuni beneficiari che saranno definiti con apposito decreto ministeriale, a seguito di intesa in CU e sentito il parere delle commissioni parlamentari. “Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell’art. 7 comma 19 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 (ex EIM)” Il Fondo è destinato allo svolgimento delle funzioni dell’Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (art. 4 del dPCM del 30 novembre 2010). La dotazione annuale del Fondo è di 166.160,00 euro ed è assegnato dalla Presidenza a valere sul proprio fondo. Il fondo è utilizzato per stipulare convenzioni con università ed Enti di ricerca sui temi della montagna. Sono attualmente in essere convenzioni. “Fondo per la valorizzazione delle aree di interesse geologico e speleologico” Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, commi 91-94, della legge di Bilancio 2021, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2021. Il Fondo è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento. È ripartito con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi un percorso visitabile della lunghezza minima di 2 chilometri, una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015- 2019 ed ubicati in siti di interesse comunitario. 7.2 Isole minori “Fondo per gli investimenti nelle isole minori” Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ed è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio ai 40 comuni nei cui territori sono ricomprese le 56 isole minori, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche. Il Fondo è finanziato con 14, 500.000,00 euro per l’anno 2020, 24.000.000,00 euro per l’anno 2021 e 33.000.000,00 euro per l’anno 2022. L’Ufficio I nel corso del 2020 ha effettuato l’analisi del contesto normativo e delle prospettive di sviluppo nelle isole minori anche in riferimento alla previgente normativa. L’analisi svolta comprende una ricerca sul tema nell’ambito della normativa nazionale vigente e di quella della Unione Europea, la verifica delle denominazioni delle isole minori nel corso del tempo, la ricognizione dei provvedimenti relativi alle isole minori in base al loro ambito e la relativa sintesi. Sono state esaminate 39 norme in riferimento a 20 temi diversi. Sono stati analizzati anche due recenti finanziamenti disposti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, finalizzati ad interventi nelle isole minori. É stato, infine, esaminato il reddito pro-capite medio
  • 21. 21 nelle isole minori e il loro rapporto con quello nazionale per rappresentare la difficoltà nello sviluppo economico di questi territori. Lo schema di dPCM che dispone i criteri e le modalità di erogazione del Fondo, sul quale la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 luglio 2020 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere trasmesso alla Corte dei conti e, quindi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Con successivo decreto ministeriale, si provvederà al riparto della somma complessiva del Fondo tra i comuni delle isole minori. Le fasi della procedura sono riportate nelk dettaglio negli Allegati nn. 6 e 7. “Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori” Il Fondo, istituito dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, è assegnato al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ed è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori. 7.3 Aree svantaggiate Il “Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ed è destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione, presentati dai 47 comuni confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia. In data 21 settembre 2020 è stato emanato il dPCM recante le modalità di erogazione del Fondo e, in data 7 dicembre 2020 è stato emanato il Bando per l’assegnazione dei finanziamenti a valere sulle annualità 2018-2020, per un importo di 36.256.570,26 euro. È in preparazione il Bando per l’annualità 2021, per un importo di 24.000.000,00 euro. Il Fondo è finanziato anche per l’annualità 2022, per 24.000.000,00 euro. 7.4 Minoranze linguistiche La legge n. 482 del 15 dicembre 1999, in attuazione dell’art. 6 della Costituzione, è finalizzata alla tutela delle dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute sul territorio italiano (ladina, greca, germanica, croata, sarda, franco-provenzale, francese, albanese, slovena, friulana, catalana, occitana). A tale proposito l’articolo 9 della predetta legge ha istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie un “Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche” finalizzato a garantire l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela negli uffici delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo viene ricostituito ogni anno con la legge di bilancio. L’attività istruttoria per la ripartizione del Fondo è svolta dal Servizio per le autonomie locali e le minoranze linguistiche, nell’ambito dell’Ufficio IV, sulla base dei criteri prescritti dal d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, recante: “Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482”, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ogni tre anni (d.P.C.M. 15 novembre 2019 per il triennio 2020 – 2022) e dalle circolari applicative emanate, in genere, entro il mese di gennaio di ciascun anno. In tali documenti sono indicati parametri, tetti di spesa, tipologia delle spese non ammissibili, modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento.
  • 22. 22 Le procedure di finanziamento sono prescritte dal d.P.R. 2 maggio 2001 n. 345 e, segnatamente dall’articolo 8. Il predetto articolo stabilisce, tra l’altro, che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le domande di finanziamento. Gli Enti locali e territoriali invece, in ragione di specifici protocolli d’intesa sottoscritti in attuazione del comma 4, del precitato d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, trasmettono alle regioni, entro il termine perentorio del 30 aprile ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno. Le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge sono ripartite entro il 31 ottobre di ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per l’annualità 2019 il Fondo ammontava, complessivamente ad € 3.067.787,00, di cui il 3%, pari ad € 92.034,00, destinato alle Amministrazioni dello Stato. Il predetto ammontare è stato ripartito con d.P.C.M. 22 ottobre 2019. Per l’annualità 2020, il Fondo ammontava, complessivamente ad € 3.559.342,00, di cui il 3%, pari ad € 106.780,00, destinato alle Amministrazioni dello Stato. In applicazione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell’art. 37 del decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, il termine del 30 aprile è stato differito al 21 luglio 2020 e quello del 30 giugno è stato differito al 20 settembre 2020. Conseguentemente il d.P.C.M. relativo al riparto del fondo è stato adottato in data 14 dicembre 2020 ed è divenuto efficace in data 15 gennaio 2021 con la registrazione da parte della Corte dei Conti. A tale ultimo riguardo è stata prontamente attivata la procedura per l’adozione dei decreti di liquidazione. Per quanto riguarda l’annualità 2021, le risorse del Fondo ammontano a € 4.058.760,00, di cui il 3%, pari ad € 121.763,00, destinato alle Amministrazioni dello Stato. In data 22 gennaio 2021 sono state adottate le Circolari concernenti le modalità di ripartizione del Fondo. Tali Circolari sono state pubblicate sul Sito Istituzionale del Dipartimento e trasmesse per posta elettronica certificata alle Regioni. Comitato Istituzionale Paritetico per i problemi della minoranza slovena: la minoranza slovena, stanziata soprattutto nella Regione Friuli Venezia Giulia, gode di una specifica tutela prescritta dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38. L’articolo 3 della predetta legge, in particolare, ha istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena prescrivendo altresì che, con il d.P.R. istitutivo del Comitato paritetico, venissero fissate le norme per il funzionamento del Comitato medesimo. A tanto si è provveduto con il d.P.R. 27 febbraio 2002, n. 65 recante “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38”. Nel 2018 si è reso necessario integrare queste ultime disposizioni per superare alcuni aspetti critici relativi alla durata in carica dei componenti dell’organismo, alla figura del Segretario, alle assenze dei componenti, alla presentazione di documenti anche in lingua italiana e all’articolazione del Comitato in gruppi di lavoro. Il d.P.R. 3 dicembre 2018, n. 150, ha apportato le predette modifiche.
  • 23. 23 La prima riunione del Comitato successivamente all’adozione del d.P.R n. 150/2018 si è tenuta in data 22 gennaio 2021. 7.5 Progetti europei L’Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali, cura, altresì, l’elaborazione e l’attuazione di strategie e programmi per il rafforzamento della capacità amministrativa, la modernizzazione istituzionale, organizzativa e tecnologica delle autonomie locali e regionali. In particolare, cura iniziative per la migliore implementazione dei processi di riforma delle autonomie territoriali, l’individuazione, promozione di buone pratiche da esse adottate, la diffusione di modelli e prassi di innovazione organizzativa, tecnologica e operativa negli enti locali e nelle Regioni e Province autonome. Il Servizio, in raccordo con i Ministeri e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri competenti, cura altresì le questioni relative ai servizi pubblici locali. Ai fini di cui sopra, assicura le attività di programmazione, gestione e monitoraggio previste dalle norme nazionali, o dai Regolamenti dell’Unione Europea in materia di utilizzo di fondi strutturali europei, e provvede ai rapporti con gli enti Beneficiari ed Attuatori. Nelle materie di competenza, partecipa alle riunioni dei Comitati per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria dell’Unione Europea; partecipa agli incontri di partenariato, ai gruppi di coordinamento tecnico, ai comitati di sorveglianza e ai gruppi di lavoro relativi agli strumenti delle politiche di coesione. L’Ufficio agisce per conto del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, quale “beneficiario”, nella gestione di due progetti di sviluppo della capacità istituzionale - Capacity Building, cofinanziati con Fondi strutturali e di investimento europei – SIE, nell’ambito del Programma operativo nazionale - PON-Governance e capacità istituzionale 2014-2020: il progetto ITALIAE ed il progetto REOPEN SPL. Il Progetto ITALIAE è un Progetto promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, per affrontare il tema della frammentazione amministrativa e promuovere i processi di riorganizzazione e ottimizzazione del governo locale. In quest’ottica, i servizi e le azioni di supporto, realizzati da team con competenze multidisciplinari, si rivolgono ai Comuni, alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane (laddove presenti nell’ordinamento regionale), per promuovere interventi volti allo sviluppo e al consolidamento di forme di gestione associata dei servizi e delle funzioni amministrative. Nella sua attuale conformazione, ITALIAE è organizzato in tre linee di intervento: il rafforzamento amministrativo, la digitalizzazione dei servizi nella prospettiva del riuso di soluzioni tecnologiche e valorizzazione e sviluppo territoriale. A queste linee se ne associa una quarta, denominata Osservatorio, destinata a realizzare percorsi di ricerca ed intervento sulla riorganizzazione del governo locale. Il Progetto ha voluto, sin dalla sua genesi, costruire partnership e collaborazioni con i vari soggetti che operano sul territorio in riferimento alle tematiche progettuali, con forme di accordo differenziate in base alle finalità. Al riguardo è utile segnalare:
  • 24. 24 • gli accordi stipulati con l’Agenzia del Demanio sul tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e quello in corso di definizione con il Progetto SIBaTer di ANCI sul tema della valorizzazione delle terre; • la costituzione di un Tavolo di coordinamento per le soluzioni di riuso finanziate con l’Avviso Open Community 2020. Il Tavolo coinvolge l’Agenzia per la Coesione Territoriale, AGID e Umbria Digitale, per lo sviluppo di azioni comuni sui temi della digitalizzazione dei servizi; • le iniziative congiunte sul tema dell’emergenza pandemica legata alla diffusione del COVID- 19 e relativa alle green community, realizzate in collaborazione rispettivamente con IFEL e UNCEM; • gli Stati Generali della Montagna, iniziativa di ascolto e dialogo con gli stakeholder delle aree montane che, nelle diverse edizioni realizzate (l’ultima a Roccaraso il 24 e 25 luglio 2020), ha consentito di avviare un proficuo dialogo tra i vari attori che si occupano di favorire lo sviluppo delle aree montane del Paese. Il Progetto ha dedicato ampio spazio anche alla costituzione di consolidate partnership con le amministrazioni regionali. Le azioni da realizzare sul territorio sono state, infatti, costruite in stretto raccordo con le strategie di riordino territoriale adottate dalle singole Regioni, grazie alla sottoscrizione di specifici Protocolli di intesa, alla costituzione di Tavoli tecnici di lavoro ed alla redazione di Piani di lavoro periodici, finalizzati a definire le attività e gli interventi congiunti da realizzare. Ad oggi sono stati sottoscritti 9 Protocolli di intesa (Regione Abruzzo, Emilia- Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto), sono stati costituiti tutti i Tavoli tecnici e sono state realizzate diverse riunioni operative e sono stati redatti i singoli piani di lavoro. Le Regioni stanno pubblicando le manifestazioni di interesse per selezionare i territori di riferimento. Hanno ultimato questa procedura la Regione Emilia-Romagna e il Veneto, il Molise e l’Abruzzo. Nel 2021 è partito, inoltre, un Tavolo di confronto che coinvolge tutte le Regioni sui temi del riordino territoriale e dell’associazionismo intercomunale. Ad oggi, considerando anche le azioni di selezione avviate autonomamente dal Progetto, sono più di 50 le manifestazioni di interesse pervenute da Unioni di Comuni, Comunità Montane ed amministrazioni comunali per usufruire dei servizi di supporto previsti dal Progetto. I comuni coinvolti sono più di 300, di cui 185 sotto i 5.000 abitanti. La popolazione complessivamente interessata è superiore ai 2 milioni di abitanti. Nell’ambito della Linea di intervento del rafforzamento amministrativo, inoltre, sono stati approvati i piani di intervento in circa 30 aree (principalmente Unioni di Comuni) e sono in corso di realizzazione le azioni di affiancamento previste. Le stesse, tuttavia, necessiteranno di essere adattate in rapporto allo stato emergenziale che caratterizza l’attuale fase del nostro Paese. Il Progetto ReOPEN SPL punta a migliorare le competenze delle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione, pianificazione ed efficienza nel settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, con particolare riferimento: • al servizio idrico integrato; • alla gestione dei rifiuti urbani; • al trasporto pubblico locale.
  • 25. 25 L’impatto dell’azione interviene: • sui processi strategici di regolamentazione e indirizzo (in capo a PA Centrale e Regioni); • sulla strutturazione dei modelli di collaborazione orizzontale tra gli enti locali competenti in materia di organizzazione e affidamento dei servizi (enti di governo di ambito); • sulla qualità, tempestività e completezza della pianificazione settoriale, ivi incluso il miglioramento dei gap infrastrutturali e l’efficienza delle gestioni, con particolare riferimento alle società partecipate da Enti Locali. Le attività di capacity building sono orientate, inoltre, ad attivare connessioni e collaborazioni tra i diversi livelli della filiera istituzionale (Stato-Regioni – Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali – Città metropolitane – Enti Locali). La strategia attuativa del Progetto, frutto della costante collaborazione tra il DARA e INVITALIA, prevede il supporto alle amministrazioni attraverso un intervento su più livelli: • la raccolta e l’elaborazione dei dati e l’aggiornamento normativo in materia di servizi pubblici locali, in altre parole attraverso la diffusione della conoscenza (Linea di intervento 1); • il supporto diretto, attraverso l’elaborazione di modelli e la realizzazione di un affiancamento on the job che possiamo definire come lo sviluppo del saper fare (Linea di intervento 2); • la comunicazione di quanto realizzato dal Progetto attraverso l’organizzazione di eventi nazionali e locali e attraverso la pubblicazione di news e info sul sito web dell’iniziativa: https://reopenspl.invitalia.it. (linea di intervento 3) Il Progetto interviene su un settore particolarmente delicato delle politiche pubbliche, in continua evoluzione normativa e di difficile applicazione amministrativa e organizzativa, in quanto caratterizzato da una frammentazione delle competenze e delle funzioni tra il livello centrale (Ministeri), regionale e locale. Pertanto, la costruzione di un partenariato stabile e duraturo appare di fondamentale importanza, e ciò si realizza attraverso la previsione di Protocolli di collaborazione e di intesa con i Ministeri deputati al governo dei servizi pubblici locali. Questa attività, realizzata con il supporto del soggetto attuatore INVITALIA, vede il DARA quale soggetto deputato a mantenere una visione di insieme e a garantire una strategia di governance multilivello, perfettamente coerente con la mission del Dipartimento. Invitalia, in qualità di ente in house delle Pubbliche Amministrazioni centrali, è l’unica affidataria della realizzazione delle 3 linee di attività di cui si compone il progetto 7.6. Attività internazionali delle Regioni È assicurato il supporto tecnico-giuridico ed amministrativo agli enti territoriali per l’adeguato svolgimento di attività internazionali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e garantisce la partecipazione ed il coordinamento nella gestione degli aspetti connessi alla capacità di adattamento delle amministrazioni locali e regionali ai contesti europei ed internazionali.
  • 26. 26 Nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, il Servizio per le attività internazionali del sistema delle autonomie territoriali svolge essenzialmente le seguenti principali attività: - cura i procedimenti amministrativi relativi alle attività all’estero di Regioni ed Enti locali, in attuazione della legge 131 del 5 giugno 2003 (attuativa della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001), nonché quelli connessi ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) previsti dal Regolamento CE 1082/2006 e dal Regolamento UE 1302/2013. - provvede all’istruttoria di ogni provvedimento previsto da norme nazionali ed europee di competenza del Ministro (nomine in seno al Comitato delle Regioni, designazione di esperti UE). - partecipa a gruppi di lavoro nazionali e internazionali relativi al governo locale Nello specifico, le materie oggetto di trattazione: • Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) istituito dal regolamento comunitario 1082/2006 e recepito dalla legislazione italiana nel 2009, modificato con il Regolamento UE 1302/2013, è strumento di rafforzamento della cooperazione fra i Paesi dell’Unione Europea, con lo scopo specifico di permettere di realizzare e gestire azioni di cooperazione territoriale fra Paesi membri. Il GECT è un vero e proprio ente cui è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico e ampia autonomia economica e gestionale. - Cura l’istruttoria e la procedura di autorizzazione alla costituzione dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) e provvede alla tenuta del Registro nazionale dei GECT di cui all’articolo 46 della legge 7 luglio 2009 n. 88. • Le Regioni e gli Enti locali possono svolgere iniziative all’estero (sottoscrizione di Protocolli di Intesa, Gemellaggi, Patti di Collaborazione ed analoghi atti pattizi con gli enti territoriali interni ad altro Stato, nonché missioni volte alla partecipazione ad eventi, manifestazioni promozionali, seminari, convegni, visite istituzionali, ecc.), secondo le disposizioni previste dall’articolo 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (cd. “Legge La Loggia”). - Fornisce supporto tecnico agli Enti territoriali, anche mediante rapporti informali. Provvede, dopo aver effettuato la prescritta istruttoria con i Ministeri interessati ed ove ricorrano le condizioni, ad autorizzare gli Enti territoriali nelle varie attività internazionali che intendono porre in essere, nonché al rilascio dei pareri su accordi tra le Regioni e gli Stati esteri per i quali il MAECI conferisce i pieni poteri di firma. • Comitato delle Regioni - Ai sensi degli articoli 300 e 305 del Trattato sull’Unione Europea relativi al Comitato delle Regioni, l’Italia propone i propri componenti in seno al Comitato stesso. - Secondo la procedura nazionale il potere di proposta dei membri titolari e supplenti spetta al Presidente del Consiglio, che di norma lo delega al Ministro per gli Affari regionali, sulla base di designazioni effettuate rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, dall’UPI, dall’ANCI e dall’UNCEM.
  • 27. 27 8. Attività delle Commissioni paritetiche per l’attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale Le cinque Regioni italiane che “godono di forme e le condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con la legge costituzionale” (art. 116 Cost.), definite Regioni a statuto speciale sono: • Friuli Venezia Giulia: statuto approvato con L. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1; • Regione siciliana: statuto approvato con Regio D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2; • Sardegna: statuto approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3; • Valle d'Aosta / Valle d'Aosta: statuto approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4; • Trentino-Alto Adige / Südtirol: statuto approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5, revisionato con L. Cost. 10 novembre 1971, n. 1 e con il DPR 31 agosto 1072, n. 670. Le norme di attuazione definiscono lo svolgimento dei principi stabiliti dagli Statuti speciali, per le materie e gli ambiti previsti; esse sono approvate da un apposito organismo, denominato "Commissione paritetica" ed adottate nella forma del decreto legislativo. Le commissioni paritetiche per l'emanazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale sono espressamente regolate e disciplinate dai relativi statuti, come di seguito esplicitate: • Commissione paritetica per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 65 / S), • Commissione paritetica per la Regione Sardegna (art. 56 / S) • Commissione paritetica per la Regione siciliana (art. 43 / S) • Commissione paritetica per la Regione Valle d'Aosta (art. 48-bis / S) • Commissione paritetica per la Regione Trentino-Alto Adige, cd. “dei dodici” (art. 107 / S) e, nel suo ambito, un’ulteriore Commissione paritetica, cd. “dei sei”, che opera per le competenze della Provincia autonoma di Bolzano. Gli schemi di decreti legislativi che recepiscono le norme di attuazione, una volta istruiti e licenziati dalla Commissione paritetica, vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, promulgati dal Presidente della Repubblica e trasmessi al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Le Commissioni, in quanto paritetiche, sono composte da un numero eguale di membri di nomina statale e di nomina regionale. La nomina dei componenti di parte statale, per consuetudine costituzionale, è richiesta dal governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, al Ministro per gli affari regionali. La nomina dei componenti regionali è di esclusiva competenza dei Consigli regionali e comunque dell’organo di vertice dell’esecutivo regionale. L’attività delle commissioni paritetiche per l’attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale è dettagliatamente illustrata nella relazione allegata (Allegato n. 8) e nel quadro sinottico sullo stato delle norme di attuazione (Allegato n. 9).
  • 28. 28 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Cons. Elisa Grande