1. Proroga Sicurezza antincendio negli Alberghi - Decreto-Legge n. 151/2013 “Mille-Proroghe”
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Nuova proroga per adeguare gli alberghi alle disposizioni antincendi
esistenti all’entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1999, esistenti all’entrata in vigore dello stesso
di Pierluigi Bertoldo, Ingegnere, Studio ABBD
Il Decreto-Legge n. 151/2013 “Mille-Proroghe” (D.L. 30 dicembre 2013 n. 151 “Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative” ha introdotto, all’articolo 11, comma 1, una ennesima proroga dei
termini per l’adeguamento alle disposizioni antincendi delle attività ricettive con oltre 25 posti letto,
esistenti all’entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1999 recante la “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”.
Gli atti normativi di proroga del suddetto termine si sono succeduti numerosi, con cadenza poco meno
che annuale a partire dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito in legge dalla Legge 31 dicembre
2001, n. 463.
Possono fruire della proroga del termine le attività ricettive turistico-alberghiere che siano in
possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio
approvato con D.M. 16 marzo 2012, ossia conformi alle disposizioni di sicurezza antincendio indicati
all’articolo 5 del suddetto decreto, alla data della sua entrata in vigore.
Tali requisiti riguardano in sintesi:
• dotazione di estintori;
• sistemi di rivelazione, allarme e segnalazione;
• impianti elettrici, compresa l’illuminazione di sicurezza;
• segnaletica di sicurezza, planimetrie e istruzioni agli ospiti per la gestione delle emergenze;
• gestione della sicurezza (controlli e manutenzioni delle misure di protezione antincendi e degli
impianti tecnologici in generale, procedure di chiamata dei servizi di soccorso etc.);
• formazione e addestramento del personale addetto alla protezione antincendi;
• larghezza minima delle vie di uscita;
• larghezza totale delle vie di uscita da ogni piano in relazione al suo affollamento massimo;
• larghezza delle scale, nel caso di vie di uscita ad uso promiscuo (in edifici a destinazione mista);
• numero minimo di addetti alla lotta antincendi presenti in permanenza commisurato al
numero di posti letto, e loro possesso dell’attestato di idoneità tecnica di cui dall’articolo 3 della
L.609/96 (esame presso VV.F.)
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2. Proroga Sicurezza antincendio negli Alberghi - Decreto-Legge n. 151/2013 “Mille-Proroghe”
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La portata della proroga appare però in tutta la sua ampiezza se si considera che essa riguarda
l’adempimento di importantissime prescrizioni contenute nel D.M. 9 aprile 1999 e nel successivo
D.M. 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di
prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994”,
che lo ha modificato e integrato, quali quelle relative a:
• separazione e comunicazioni con attività diverse
• classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e/o separanti
• classe di reazione al fuoco dei materiali installati (rivestimenti, tendaggi, imbottiture etc.)
• lunghezza delle vie di uscita
• compartimentazione antincendi
• numero livello di protezione delle scale.
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