2. La gestione
del contenzioso
Credit Evolution giudiziale.
Credit Evolution è la sintesi delle competenze e dell’esperienza 2. Il recupero del credito
acquisita nella gestione dei crediti aziendali dal binomio Service
Collection & Legal Professional. 3. Il Decreto Ingiuntivo
Credit Evolution in collaborazione con il proprio partner legale Studio La prova
Arnaldi Caimmi & Associati risponde a un’esigenza fondamentale delle
imprese: Avere un unico interlocutore qualificato in grado di affrontare Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
in modo efficace tutte le tematiche legate alla gestione dei crediti, Il decreto ingiuntivo telematico
Ridurre i tempi d’incasso, gestire il recupero stragiudiziale, giudiziale e
fiscale,ottimizzare l’impiego delle risorse interne e ridurre costi e oneri La notifica del decreto ingiuntivo
legati alle attività di recupero crediti. L’eventuale fase di opposizione
Tutto questo è reso possibile grazie a una gestione innovativa in
grado di intervenire nei temi legali, fiscali e di processo inerenti L’esecutività
il mondo del credito, supportando l’azienda con efficienza, rapidità 8. La Fase Esecutiva
e massima professionalità. Grande importanza riveste la divisione
“professional” con i servizi di credit management consultancy, 9. L’Atto di Precetto
la consulenza legale e fiscale e la gestione delle imprese in crisi. 10. Il Pignoramento
Attraverso un team di professionisti di consolidata esperienza,
Procedura esecutiva mobiliare
Credit Evolution affianca le aziende con corsi di formazione
in house e multimediali. Procedura esecutiva immobiliare
Procedura esecutiva presso terzi
3. Il recupero del credito Il Decreto Ingiuntivo
Esaurita ogni possibilità di recupero nella fase “pregiudiziale” diventa La prova
necessario, ricorrendone i presupposti1, procedere al recupero del credito
tramite le necessarie procedure giudiziali. L’azione si introduce presentando un ricorso finalizzato a dimostrare, in via
In questa fase sarà altresì necessario procedere ad una attenta valutazione sommaria, l’esistenza del credito ed in conseguenza di tale prova, a chiedere
delle eventuali contestazioni, così da decidere in che misura il credito vada la condanna del debitore al pagamento del dovuto.
azionato e quale sia la procedura giudiziaria più idonea.
Lo strumento giudiziale più efficace per il recupero del credito è certamente La prova necessaria ad ottenere l’ingiunzione di pagamento merita un breve
il decreto ingiuntivo. approfondimento. Di norma per poter ottenere un decreto ingiuntivo è
necessario fornire prova scritta:
• del contratto sulla base del quale è sorta l’obbligazione che ha generato
il credito;
• dell’avvenuta somministrazione della controprestazione che ha generato
il diritto al pagamento (la fornitura dei servizi o la consegna dei beni).
Normalmente e salvo l’esistenza di tempestive contestazioni, l’avvenuta prova
del credito attraverso le predette modalità può già considerarsi “piena”.
A titolo meramente esemplificativo possiamo dire che, nel caso di credito sorto
in ragione di un contratto di compravendita, i documenti necessari a comprovare
il credito sono:
• il contratto/ ordine di acquisto;
• le fatture;
• i documenti di trasporto.
Nel caso in cui invece il credito sia relativo a prestazioni di servizi o appalti,
i documenti da produrre saranno:
• il Contratto/ ordine di esecuzione;
• le fatture;
• un documento attestante la corretta esecuzione ed accettazione della
prestazione (verbale di accettazione dei lavori o analogo).
1
Se il credito è particolarmente contenuto ed i solleciti non sono andati a buon fine, si può infatti
pensare ad una immediata messa a perdita della posta, conformemente a quanto previsto dalla
risoluzione Ministeriale e dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.
2 3
4. L’art. 634 II comma c.p.c. prevede poi che l’ingiunzione di pagamento possa Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
essere pronunciata anche quando venga prodotto, come prova scritta a Nel caso in cui il ricorrente sia in grado di produrre documenti provenienti
sostegno dell’esistenza del credito ed in alternativa ai documenti descritti in dal debitore che abbiano valore confessorio circa l’esistenza del credito
precedenza, l’estratto autentico delle scritture contabili del ricorrente. (riconoscimenti di debito, richieste di dilazione, cambiali o assegni insoluti),
Con tale disposizione il legislatore ha voluto agevolare il recupero del credito l’ingiunzione di pagamento può essere emessa in forma immediatamente
da parte delle imprese, subordinando l’emissione del decreto ingiuntivo alla esecutiva e costituire pertanto, sin da subito e a prescindere dall’eventuale
prova (presuntiva) del fatto che queste ultime avessero anticipato il pagamento opposizione, valido titolo per procedere all’esecuzione forzata.
delle imposte, registrando correttamente i documenti fiscali relativi al sorgere In tal caso il titolo potrà essere notificato subito unitamente al precetto (v. oltre).
del credito.
Il vantaggio di tale produzione documentale risiede, essenzialmente, Il decreto ingiuntivo telematico
nell’opportunità, per l’azienda che procede al recupero del credito e per Negli ultimi anni questa procedura è stata poi oggetto del primo vero progetto
il legale, di dare corso al procedimento monitorio senza effettuare lunghe di informatizzazione delle procedure legali. Presso il Tribunale di Milano (prima
e difficili ricerche documentali (di norma più l’azienda è strutturata, maggiori vera sede in cui il progetto è stato realizzato “a valore legale”) a partire dal 2006
sono le difficoltà di reperimento della documentazione relativa al credito). e, in seguito, in tutti i Tribunali della Lombadia e alcuni dei maggiori Tribunali
D’altra parte è però necessario precisare che la produzione dell’estratto italiani, i procedimenti monitori possono essere esperiti in forma esclusivamente
autentico delle scritture contabili costituisce prova meramente presuntiva telematica. Tale circostanza ha determinato innanzitutto un considerevole
del credito, con la conseguenza che, in caso di opposizione, il creditore sarà in abbattimento dei tempi2 di emissione dei provvedimenti e, con il successivo
primo luogo gravato dall’onere di dimostrare il fondamento del proprio credito passaggio alla fase “distrettuale”, la possibilità di depositare e verificare
nel corso del giudizio. l’emissione dei provvedimenti anche fuori distretto: in questo modo i legali
Valutata la fondatezza del ricorso e dei documenti depositati, il giudice emette possono avvalersi dei domiciliatari (che normalmente costituiscono un costo
il provvedimento intimando al debitore il pagamento del dovuto entro quaranta aggiuntivo assai rilevante) a costi più contenuti3.
giorni dalla notifica dell’atto (cinquanta giorni nel caso di debitore che risiede
al di fuori del territorio dello stato ma nella comunità Europea e sessanta giorni
in caso di debitore che risiede al di fuori della comunità europea) precisando
che, nel medesimo termine, è possibile proporre opposizione e che, in difetto,
il decreto diventerà valido titolo per procedere ad esecuzione forzata.
2
Nei Tribunali più congestionati, l’adozione della procedura telematica può abbattere le tempistiche
di emissione anche del 75%.
3
Nel caso di procedure telematiche, infatti, il domiciliatario è investito del solo onere di richiedere le
copie e procedere alla notifica del decreto.
4 5
5. La notifica del decreto ingiuntivo acquisti efficacia provvisoriamente4 esecutiva. Il giudice può concedere la
Una volta emesso, il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore affinchè provvisoria esecuzione solo se l’opposizione non è fondata su prova scritta
acquisti definitiva esecutività. Il procedimento della notifica è funzionale a dare ed è necessario procedere con l’istruzione della causa. Quando il decreto
la prova legale del fatto che il debitore ha avuto conoscenza del provvedimento sia dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, sarà possibile
emesso nei suoi confronti e consiste, in sostanza, nella consegna di una copia procedere, in forza del titolo così ottenuto, alla fase esecutiva. All’esito del
autentica del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo provvedimento. giudizio di opposizione, il Giudice confermerà o revocherà il decreto ingiuntivo.
All’atto della consegna, o della spedizione di copia del provvedimento al debitore,
l’ufficiale giudiziario redige in calce ad altra copia del provvedimento una L’esecutività
“relazione di notifica” che attesta, appunto, l’avvenuta consegna o spedizione del Qualora il decreto ingiuntivo non venga opposto, dopo quaranta giorni
provvedimento medesimo. Tale relazione costituisce la prova legale di avvenuta dalla notifica, diventa titolo esecutivo. Perchè lo stesso possa essere usato
consegna del provvedimento in questione. Nel caso però in cui la spedizione sia nell’esecuzione forzata è quindi necessario richiedere presso il Tribunale che
effettuata per il tramite della posta, la notifica verrà perfezionata dall’ufficiale postale ha emesso il provvedimento l’apposizione della formula esecutiva. In sostanza,
che provvederà a compilare una cartolina verde che attesti l’esito della notifica. a seguito del provvedimento di esecutività emesso dal Giudice, il cancelliere
La notifica deve perfezionarsi entro sessanta giorni dall’emissione del provvedimento. del Tribunale appone in calce al ricorso notificato la seguente dicitura
Operativamente è difficile, in detto arco di tempo, esperire più di due tentativi “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque
di notifica. Si consiglia pertanto, al fine di non far decadere il provvedimento, spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi
di effettuare la notifica sulla base di informazioni aggiornate sulla sede legale e/o assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne
operativa del debitore e sulla residenza del legale rappresentante (visure/report). siano legalmente richiesti”.
L’eventuale fase di opposizione Il titolo esecutivo europeo
L’opposizione a decreto ingiuntivo serve, sostanzialmente, al debitore per far Quando si siano verificati i presupposti per l’esecutività del provvedimento e per il
valere i fatti estintivi o modificativi del diritto di credito e deve essere proposta caso in cui il debitore sia un soggetto residente nella Comunità Europea, è possibile
nei quaranta giorni successivi alla notifica del decreto. L’opposizione introduce richiedere al giudice della fase monitoria una certificazione avente valore internazionale,
un vera e propria causa di merito, finalizzata a valutare se il decreto opposto è che attesta in tutto il territorio europeo la definitiva esecutività del provvedimento di
stato legittimamente emesso e se il relativo diritto di credito sia effettivamente ingiunzione. Tale attestazione consente al creditore italiano di inviare il titolo presso lo
esistente e quantificato nella misura indicata nella fase monitoria. Poichè stato estero in cui risiede il debitore, dove un legale incaricato dal creditore medesimo
l’opposizione è lo strumento finalizzato a mettere in discussione il credito potrà dare corso ad un procedimento esecutivo conforme alle normative dello
ingiunto, la notifica dell’atto di citazione in opposizione sospende, di fatto, stato in questione. Sul punto è bene sottolineare come il procedimento resti
il decorso necessario a far divenire il decreto un titolo esecutivo nel caso in cui sotto l’egida del Tribunale italiano fino al momento immediatamente precedente
il decreto non sia immediatamente esecutivo. Solo nel corso della prima udienza all’inizio dell’esecuzione, dando quindi la possibilità (ove ne ricorrano i presupposti
di tale procedimento sarà possibile fare istanza affinchè il decreto medesimo relativi alla giurisdizione) di contenere i costi del recupero credito.
4
Il decreto opposto sarà provvisoriamente esecutivo finchè la sentenza del giudizio di opposizione
non lo confermi o lo revochi. In ogni caso il decreto provvisoriamente esecutivo è titolo idoneo a
fondare l’esecuzione forzata.
6 7
6. La Fase Esecutiva L’Atto di Precetto
Una volta ottenuto un titolo esecutivo per ottenere il pagamento, o anche solo L’atto di precetto deve contenere:
per creare i presupposti necessari ad ottenere i vantaggi fiscali della perdita su • l’indicazione del titolo sulla base di cui si procede6;
crediti, è necessario agire in via esecutiva per aggredire effettivamente • la quantificazione del dovuto con la specifica delle varie voci;
il patrimonio del debitore ed ottenere la soddisfazione del proprio credito • l’intimazione che, in difetto di spontaneo adempimento in un termine non
dalla somma ricavata dalla vendita dei beni soggetti alla procedura. inferiore a dieci giorni7, si procederà ad esecuzione forzata.
La legge prevede che, prima di procedere con la vera e propria procedura
esecutiva, sia necessario notiziare il debitore, tramite la notifica di un atto di Decorso il predetto termine, il creditore può richiedere agli ufficiali
precetto, dell’intenzione di aggredire i suoi beni intimandogli per l’ultima volta giudiziari competenti per territorio di procedere con il pignoramento.
il pagamento del dovuto5. Il pignoramento consiste nell’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al
È consigliabile prima di procedere alla redazione del precetto, aggiornare debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del
le indagini sul debitore mediante richiesta di report patrimoniali al fine di credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione
individuare beni mobili e/o immobili presso cui agire esecutivamente. e i frutti di essi; in pratica il pignoramento “congela” i beni del debitore che
non può più disporre degli stessi.
6
L’indicazione del titolo può non essere necessaria quando il titolo medesimo venga notificato
unitamente al precetto. Ciò accade principalmente con i decreti immediatamente esecutivi,
con le cambiali o gli assegni protestati o la scrittura privata autenticata (art. 474 cpc).
5
L’atto di precetto contiene, oltre agli elementi espressamente previsti dalla legge, anche la specifica
degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi e spese giudiziali maturate dal sorgere del credito al 7
In sostanza, una volta notificato l’atto di precetto il creditore non può richiedere il pignoramento prima
momento in cui viene effettuata la notifica. che sia decorso il termine, detto termine dilatorio, di dieci giorni.
8 9
7. Il Pignoramento
Esistono tre diversi tipi di procedura esecutiva: assicura la maggior soddisfazione del credito, ma è anche caratterizzata da costi
fissi altissimi dovuti sia al costo della documentazione necessaria a coltivare
Procedura esecutiva mobiliare la procedura, che al costo da sostenere per retribuire i professionisti coinvolti
È finalizzata ad assoggettare a pignoramento i beni mobili del debitore. nella procedura (consulente tecnico d’ufficio che redige la perizia e delegato
Normalmente il pignoramento mobiliare viene effettuato al domicilio delle persone alla operazioni di vendita). Proprio per questo motivo è necessario, prima di
fisiche o alla sede dell’impresa (sia essa quella legale o quella operativa). intraprendere una procedura esecutiva, valutare attentamente se l’immobile è
L’ufficiale giudiziario assoggetta a pignoramento i beni del debitore rinvenuti nel utilmente aggredibile o se è gravato da elementi che potrebbero pregiudicare
luogo indicato dal creditore effettuando la stima degli stessi secondo il presumibile l’esito della procedura (es. ipoteche precedenti, domande giudiziali, pignoramenti).
valore di realizzo. Effettuato il pignoramento, il creditore deve richiedere la vendita
dei beni pignorati, che viene normalmente effettuata, su incarico del Tribunale, Procedura esecutiva presso terzi
da istituti specializzati8. Si tratta di una procedura che consente di pignorare i crediti che il debitore vanta
I beni possono essere venduti al dettaglio oppure all’asta e la somma nei confronti dei terzi. Il pignoramento viene effettuato tramite notifica dell’atto
eventualmente ricavata viene assegnata al creditore procedente ed ai creditori al debitore ed al terzo cui viene intimato di non disporre delle somme dovute al
eventualmente intervenuti. Tale procedura è, tutto sommato, economica ma debitore senza l’ordine del giudice.
comunque caratterizzata da lunghi tempi necessari a vendere i beni. Di norma la procedura si conclude con una sola udienza, nel corso della quale
Inoltre è piuttosto raro che vengano rinvenuti beni di facile liquidazione, salvo che il terzo fa una dichiarazione circa l’esistenza e la quantificazione delle eventuali
il debitore in questione non eserciti vendita al dettagli di beni nuovi. somme dovute al debitore ed il creditore ne chiede l’assegnazione.
Come per la procedura esecutiva mobiliare, anche la procedura presso terzi
Procedura esecutiva immobiliare (ovviamente nel caso in cui il credito del terzo nei confronti del debitore sussista)
Il pignoramento colpisce i beni immobili di proprietà del debitore, sottraendoli tende ad essere satisfattiva. In via meramente esemplificativa, si tenga presente
alla disponibilità dello stesso. Gli effetti del pignoramento si perfezionano con che i crediti normalmente oggetto di pignoramento presso terzi sono: lo stipendio,
la trascrizione dello stesso, che rende inopponibili al creditore procedente tutti il saldo di conto corrente, il canone d’affitto di ramo d’azienda o il corrispettivo
gli eventuali atti dispositivi successivi. Prima di disporre la vendita è necessario dovuto al debitore dai propri clienti.
depositare nel fascicolo la documentazione attestante la proprietà dell’immobile in
capo al debitore9 e periziare l’immobile in modo da verificarne il valore effettivo. Infine, si osserva che il creditore ha sempre la possibilità di intervenire nelle
Le operazioni di vendita, cui viene dato corso su istanza del creditore, vengono procedure esecutive eventualmente promosse da altri nei confronti del proprio
normalmente affidate ad un professionista delegato dal giudice (un notaio, un debitore. Tale opportunità però deve essere valutata alla luce del rapporto tra
avvocato o un commercialista), che provvede alla vendita dell’immobile partendo i crediti per cui si procede ed il compendio pignorato.
dalla quantificazione effettuata in sede di perizia per determinare la base del prezzo
di vendita, che può avvenire con o senza incanto.
La procedura esecutiva immobiliare è certamente la procedura esecutiva che
8
Si tratta degli Istituti di Vendite Giudiziarie.
9
Tale documentazione consiste nei certificati catastali dell’immobile degli ultimi vent’anni corredati delle
relative mappe o, in alternativa, da una relazione notarile che copra il medesimo periodo.
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