L'Avv. Guolo analizza il nuovo testo unico sul vino L. 12/12/2016, n. 238.
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Come difendersi dalle contraffazioni online: casi concreti e strategie difensive
Novità in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli
1. NOVITA' IN MATERIA DI
ETICHETTATURA PRESENTAZIONE
E PUBBLICITA' DEI PRODOTTI
VITIVINICOLI
Avv. Elisabetta Guolo
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2. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino.
Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 2016 n. 302
In vigore dal 12 gennaio 2017
I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che
non soddisfino i requisiti prescritti dalla presente legge, ma che siano
conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, possono essere
commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
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3. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
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Principali obiettivi dichiarati dal MIPAAF:
• Semplificazione su produzione, commercializzazione, denominazioni di
origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e
presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio. Un'unica legge di
riferimento per il settore con un impianto chiaro che favorisce i produttori e gli
operatori del settore e che porta a uno snellimento burocratico molto
importante.
• Più certezza del diritto, meno contenziosi e un sistema di controlli migliore
per la tutela di un settore chiave per l'agroalimentare italiano.
• Spazio all'innovazione con la possibilità di introdurre in etichetta sistemi di
informazione al consumatore che sfruttino le nuove tecnologie contribuendo
ad aumentare la trasparenza.
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4. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Si torna quindi a parlare di semplificazione, concetto spesso
sconosciuto nel nostro ordinamento.
Infatti, dalla data di entrata in vigore della legge 238/2016
sono state abrogate varie leggi e decreti, confluiti
direttamente nel Testo Unico.
Dal punto di vista del territorio italiano, è innegabile dunque
che vi sia stata una riduzione sensibile delle norme che sino
a pochi mesi fa era necessario consultare in materia di
produzione e commercializzazione del vino.
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5. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Abrogati:
a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ad eccezione delle
disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3,
che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge;
c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
d) il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116.
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6. MATERIA VITIVINICOLA
Tuttavia, nella materia vitivinicola, il concetto di
semplificazione può risultare quanto meno ingannevole.
La disciplina è infatti suddivisa su differenti livelli:
- Unione Europea
- Italia
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7. MATERIA VITIVINICOLA
Sul piano dell’Unione Europea rilevano:
• norme contenute nell’OCM Unica (Reg. UE n. 1308/2013)
e negli accordi internazionali conclusi in materia
dall’Unione Europea;
• vari regolamenti attuativi emanati dalla Commissione UE
(ex pluribus: Reg. UE n. 607/2009 concernente le
denominazioni di origine protette e le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura
e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli).
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8. MATERIA VITIVINICOLA
Sul piano nazionale italiano rilevano:
• normativa vigente con forza di legge (L. 238/2016 cd.
“Testo Unico Vino”);
• i regolamenti ministeriali attuativi, sia della normativa
comunitaria che di quella nazionale (ex: Decreto 13 agosto
2012 - Disposizioni nazionali applicative del regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento
applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per
quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali,
l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del
settore vitivinicolo);
• le circolari applicative.
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9. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Vediamo assieme qual è quindi l’ambito di applicazione della
nuova legge (limitatamente al vino).
Reca le norme nazionali per la produzione, la
commercializzazione, le denominazioni di origine, le
indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il
sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli.
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10. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Le categorie di prodotti vitivinicoli sono contenute nell'allegato I, parte XII,
del regolamento (UE) n. 1308/2013 - individuate nell’allegato VII
(vino – vino nuovo ancora in fermentazione – vino liquoroso – vino
spumante – vino spumante di qualità – vino spumante di qualità del tipo
aromatico – vino spumante gassificato – vino frizzante – vino frizzante
gassificato – mosto di uve – mosto di uve parzialmente fermentato –
mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite –
mosto di uve concentrato – mosto di uve concentrato rettificato – vino
ottenuto da uve appassite – vino da uve stramature – aceto di vino)
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11. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
L’incipit del nuovo Testo Unico del Vino è una dichiarazione
d’amore per un prodotto italiano di grande pregio, eletto a
patrimonio culturale.
Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto
del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze,
delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio
culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti
di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e
culturale
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12. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Come possiamo concretamente valorizzare questo
patrimonio?
Anche con una corretta ed efficace etichettatura e
presentazione.
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13. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
a) "etichettatura", i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di
commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi
imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta
che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si
riferiscono;
b) "presentazione", qualsiasi informazione trasmessa ai
consumatori tramite il condizionamento del prodotto in
questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.
(si applicano le definizioni dell’art. 117 Reg. Ue 1308/2013)
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14. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Esaminiamo le principali norme del Testo Unico con
particolare attenzione alle novità (e conferme) più
rilevanti che possono presentare dei risvolti dal
punto di vista anche dell’etichettatura e della
presentazione
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15. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Introdotto il “vitigno autoctono italico” o “vitigno italico”
(art. 6 T.U.)
Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno
appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in
Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio
nazionale.
L'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi è limitato
all'etichettatura e alla presentazione di specifici vini a DOCG, DOC e IGT,
nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.
(norma soggetta a decreto attuativo MIPAAF)
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16. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Tra le novità apportate dalla riforma è prevista una disposizione sulla
salvaguardia dei vigneti eroici o storici al fine di promuovere interventi di
ripristino recupero e salvaguardia di quei vigneti che insistono su aree soggette a
rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico.
Tali vigneti sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le
particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto
caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del
territorio d'origine.
(art. 7 T.U. – norma soggetta a decreto attuativo concordato fra MIPAAF, MiBACT
e Min. Ambiente)
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17. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
DENOMINAZIONI DI ORIGINE, INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MENZIONI
TRADIZIONALI NEL TESTO UNICO (da art. 26 T.U.)
“Le definizioni di «denominazione di origine» e di «indicazione geografica» dei
prodotti vitivinicoli sono quelle stabilite dall'articolo 93 del regolamento (UE) n.
1308/2013”.
Ribadito inoltre il concetto (ex art. 2 D. Lgs. 61/2010 ora confluito in art. 27 co. 3
T.U.) per cui:
Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre
menzioni tradizionali alle stesse riservate non possono essere impiegati per
designare prodotti similari o alternativi a quelli previsti all'articolo 26, né,
comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori
confusione nell'individuazione dei prodotti.
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18. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Confermato anche art. 3 D. Lgs. 61/2010 ora in art. 28 T.U.
Le DOP si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b) denominazioni di origine controllata (DOC).
Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT).
L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale
utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP.
Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le
relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate nell'etichettatura da
sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.
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19. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Per le sottozone viene confermato all’art. 29 co. 2 quanto era
già previsto dall’art. 4 co. 2 D. Lgs. 61/2010:
Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro
interno l'indicazione di zone espressamente delimitate,
comunemente denominate sottozone, che devono avere
peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere
designate con uno specifico nome geografico, storico-
geografico o amministrativo, essere espressamente previste
nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate più
rigidamente.
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20. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Riformulata la previsione sulla possibilità di utilizzare il riferimento a unità geografiche
aggiuntive
Art. 29 co. 4
Per i vini a DOP è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della
zona di produzione della denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di
produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente
e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista
dall'articolo 37. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono
corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali
definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere
indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco.
(vecchia versione art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 61/2010)
La possibilità di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative
definite, localizzate all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita solo per tali
produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici
aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto così rivendicato sia vinificato
separatamente. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, fatti
salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.
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21. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Le DOCG e le DOC possono utilizzare nell'etichettatura un
nome geografico più ampio, anche di carattere storico,
tradizionale o amministrativo, qualora sia espressamente
previsto negli specifici disciplinari di produzione e a
condizione che tale nome geografico più ampio sia separato
dal nome geografico della denominazione e delle menzioni
DOCG e DOC.
(art. 29 co. 6)
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22. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Confermate le norme su:
- le specificazioni “classico” e “storico”;
- le menzioni “riserva”, “superiore”, “novello”, “passito”, “vino passito”
E’ stata introdotta la menzione “gran selezione” per i vini DOCG che
rispondono a specifiche caratteristiche individuate. Non possono essere
utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine “selezione” oltre
alla menzione “gran selezione”.
(ex art. 6 D. Lgs. n. 61/2010 ora art. 31 T.U.)
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23. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Titolo IV - Etichettatura, presentazione e pubblicità
Art. 43. Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla
protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre
indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli a DOP e IGP
Fatte salve le seguenti bevande quali lo sciroppo e il succo di uve, le bevande
spiritose a base di prodotti vitivinicoli e i prodotti vitivinicoli aromatizzati, il mosto
cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto, nessuna
bevanda può essere posta in vendita utilizzando nella sua etichettatura,
presentazione e pubblicità, termini o raffigurazioni che comunque richiamino la
vite, l'uva, il mosto o il vino.
Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui i termini che richiamano la vite,
l'uva, il mosto o il vino siano riportati nell'elenco degli ingredienti, purché tutti gli
ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità
colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.
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24. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Art. 44. Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle
menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai
prodotti vitivinicoli DOP e IGP
E vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi
entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei
prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP
(co.3)
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25. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Cambio delle regole di «minimizzazione» [da un¼ a ½] dei caratteri
Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera
impiego di DO o di IG, ai fini della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi
in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e
simili. Nei casi in cui detti nomi contengono, in tutto o in parte, termini geografici
riservati ai vini a DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano
utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli
qualificati con altra DO o IG o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto
obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di tre
millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere
alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza sia
in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.
(co.4)
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26. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Dovremo aspettare il decreto attuativo per le ulteriori
disposizioni relative all'impiego, al di fuori delle relative
denominazioni, dei nomi delle DOP, delle IGP, delle menzioni
tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle
sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre
indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le
disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti
nomi di DO o IG, menzioni tradizionali e i predetti termini
geografici e indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP.
(co. 5)
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27. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Con il decreto del Ministro, di cui all'articolo 43, comma 1, sono stabilite le
eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in
cui il vino prodotto sia composto dai vitigni che contengono o sono
costituiti da una DOP o da una IGP italiana, il cui utilizzo è autorizzato
dalla normativa europea.
(co. 6)
La norma è stata introdotta a seguito di emendamento. L’intento è di
consentire di scrivere i nomi dei vitigni sulle etichette, dando una grande
opportunità ai viticoltori, che potranno scrivere di quali uve sono composti
i vini.
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28. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 29 co. 6, al fine di indicare la
collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della
regione o della provincia della zona che è alla base di altra
denominazione di origine o indicazione geografica può figurare
nell'etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP o IGP,
anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o
IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata
dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni
complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve e
alle condizioni tecniche di elaborazione. (ex: Toscana utilizzato per DOC
più piccole)
E' altresì consentito riportare, nell'etichettatura e presentazione di prodotti
a DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o
intercomunale, il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad
altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.
(co. 7)
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29. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
E' consentito l'utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell'etichettatura,
nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o
trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, purché gli utilizzatori
del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal
Consorzio di tutela della relativa DOP o IGP
In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela, la predetta
autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.
In particolare al Dipartimento delle politiche competitive della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione Generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI4
(co. 9)
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30. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Il MIPAAF ha precisato i criteri per concedere l’autorizzazione.
Si riportano quelli relativi all’etichettatura:
• le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta
o i loro acronimi DOP o IGP per essere utilizzati in etichetta dovranno essere
posti di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non
suscettibile di indurre in errore il consumatore che tali diciture o acronimi si
riferiscono al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non al prodotto
composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra
virgolette sia la denominazione tutelata che le diciture o gli acronimi;
• le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione
tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto
composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del
carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa
utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto,
elaborato o trasformato;
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31. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
• per indicare l’ingrediente DOP o IGP nell’etichettatura, nella
presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o
trasformato devono essere utilizzati per l’intera denominazione il
medesimo carattere delle medesime dimensioni. Lo stesso carattere
e le medesime dimensioni utilizzate per indicare la denominazione
devono essere utilizzate per le diciture Denominazione di Origine
Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i rispettivi acronimi;
• è vietato l’utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della
denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o
nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato
contenente il riferimento ad una DOP o IGP;
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32. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
• è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento
alla denominazione DOP/IGP in lingua italiana, anche la traduzione della
stessa in altra lingua. Di seguito alla traduzione della denominazione in
lingua diversa dall’italiano non è possibile riportare l’acronimo, neanche se
tradotto;
• è possibile utilizzare, di seguito all’ingrediente DOP/IGP in lingua italiana,
l’acronimo in lingua diversa dall’italiano utilizzando una delle traduzioni
ufficiali degli acronimi;
• le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla DOP/IGP nella
lingua diversa dall’italiano non potranno essere superiori a quelle dei
caratteri utilizzati per la versione in italiano;
• la denominazione DOP/IGP utilizzata e la eventuale corrispondente
traduzione devono essere riportate nello stesso campo visivo.
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33. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Non è necessaria l'autorizzazione nei seguenti casi:
a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati
in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al
consumatore finale;
b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:
1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto
ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità
all'articolo 56 della presente legge;
2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo
contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti
figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità
colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.
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34. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
SANZIONI
E’ stato introdotto l’istituto del “ravvedimento operoso”,
prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative
pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni
formali, a condizione che non sia già iniziato un
procedimento da parte dell’organismo di controllo oppure non
sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di
accertamento d'irregolarità.
(art. 85)
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35. NUOVO TESTO UNICO VINO - L. 12/12/2016, n. 238
Tale istituto va ad affiancare quello della diffida, che resta disciplinato dal
Decreto Legge n. 91/2014, ai sensi del quale per le violazioni alle norme
in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola
sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel
caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili,
diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine
di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le
conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per
violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano
una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui
conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.
Firenze, 3 maggio 2017 – IL VINO CON L'ETICHETTA GIUSTA QUANDO IL DESIGN SI CONIUGA CON LA LEGGE 35