SlideShare a Scribd company logo
SPONSORIZZAZIONI NELLO
SPORT E NELLO SPETTACOLO
Corrispettivi per servizi pubblicitari, compensi
professionali per l’utilizzo di diritti d’immagine
e ruolo di testimonial corrisposti per la
sponsorizzazione di soggetto non residente.
L’immateriale nella strategia di
riposizionamento dell’impresa
20 marzo 2017
Cap. Irene Furlan
II Sez. II.DD. e I.V.A. – I Gruppo Tutela Entrate
Nucleo di Polizia Tributaria Bologna
2
IL PUNTO DI VISTA DELLA SOCIETA’
SPESE DI
RAPRESENTANZA
SPESE DI
SPONSORIZZAZIONE
SPESE DI
PUBBLICITA’
SPESE DI PUBBLICITA’
Spese che l’imprenditore sostiene per portare a conoscenza
della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, nel
tentativo di stimolare/intensificare la domanda di mercato.
3
Deducibilità
(art. 108 c. 2 TUIR)*
- totale nell’esercizio di
sostenimento del costo;
- ripartizione in quote
costanti in 5 esercizi
(20% di spesa per ogni
esercizio).
*Fino al 28.02.2017.
Dal 01.03.2017 articolo
modificato dall’art. 13bis
del decreto legislativo n.
244 /2016.
Detraibilità
(art. 74 c. 6 DPR
633/72)
Forfettaria al 50%
4
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Spese dirette a promuovere e consolidare gli affari dell’impresa,
mediante l’offerta di alcune persone, direttamente o indirettamente
collegate all’impresa, di un’immagine positiva e prestigiosa
dell’impresa stessa e della sua attività in termini di organizzazione e di
efficienza.
Deducibilità
(art. 108 c. 2 TUIR)
Inferiori € 50 interamente deducibili.
Superiori € 50 deducibili in misura
percentuale* variabile in relazione
all’ammontare dei ricavi della gestione
caratteristica risultanti dalla
dichiarazione dei redditi relativa allo
stesso periodo d’imposta.
*Art. 9 D.Lgs. 147/2015 (decreto
internazionalizzazione):
• 1,5% entro i 10 milioni;
• 0,6% tra i 10 e i 50 milioni;
• 0,4% oltre i 50 milioni.
Detraibilità
• Inferiore € 50
detraibilità IVA al
100%.
• Superiore € 50
indetraibilità IVA
al 100%.
Gratuità
Pacifica assimilazione
spese di pubblicità
5
SPESE DI SPONSORIZZAZIONE
Spese derivanti da un contratto atipico in virtù del quale una parte
(sponsee) si obbliga a legare un marchio o un altro segno all’esercizio
di una propria determinata attività, mentre l’altra (sponsor) si obbliga a
fornire risorse in denaro o in natura.
Effettività
Inerenza
Antieconomicità?
6
IL PUNTO DI VISTA DELLA PF
REDDITI DI
LAVORO AUTONOMO
REDDITI DI
LAVORO DIPENDENTE
REDDITI
DIVERSI
1) Sponsorizzazioni
(sponsorship)
l’artista/atleta si impegna a
diffondere il nome e il
marchio di un’impresa nello
svolgimento della propria
attività, anche attraverso il
consumo/utilizzo dei relativi
prodotti.
7
UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE
Forme più comuni:
Es. indossare durante lo
svolgimento della propria attività il
prodotto dello sponsor (contratto
di endorsement).
2) Apparizioni ed
esibizioni pubbliche
l’artista/atleta si obbliga a
partecipare ad
eventi/spettacoli e a tenere
determinati comportamenti
di testimonianza a favore di
un certo marchio/prodotto
(attendances).
8
UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE
3) Pubblicità (advertising o merchandising)
artista/atleta si obbliga a consentire ad altri l’uso della
propria immagine pubblica e del proprio nome in spot
televisivi, pubblicità redazionale/altre attività pubblicitarie,
che reclamizzano un marchio o prodotto specificamente
marcato.
9
UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE
10
TRATTAMENTO FISCALE
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Quando esiste un contratto di lavoro tra
l’artista/atleta e una società di appartenenza,
riconducibile nell’ambito del lavoro subordinato
e preveda la concessione a favore della società del diritto
allo sfruttamento economico dell’immagine atleta/artista
art. 49, c. 1, TUIR
11
TRATTAMENTO FISCALE
REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE
art. 50 TUIR
Il contratto di lavoro l’artista/atleta-società di appartenenza
prevede la concessione a favore della società del diritto allo
sfruttamento economico dell’immagine del primo e:
- attività dell’atleta/artista singola manifestazione o più
manifestazioni collegate ma in un breve periodo di tempo;
- la prestazione contrattuale, pur continuativa, non supera
le 8 ore settimanali, 5 giorni mensili, 30 giorni l’anno.
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
12
TRATTAMENTO FISCALE
Quando il titolare originario del diritto opera
nell’esercizio della sua attività professionale
art. 54, c. 1-quater, TUIR
“concorrono a formare il reddito i corrispettivi
percepiti a seguito di cessione della clientela o di
elementi immateriali comunque riferibili all’attività
artistica o professionale”
a) tassazione separata art. 17, c.1, lett. g-ter), TUIR
13
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
quadro RM
righi da RM3 a RM7
colonna 1: codice “h” redditi derivanti dall’assunzione di
obblighi fare, non fare o permettere;
colonna 2: anno di insorgenza del diritto alla percezione dei
compensi;
colonna 3: importo lordo del compenso;
colonna 4: ritenute di imposta già operate nel corso del
periodo di imposta;
colonna 5: casella da barrare nel caso di opzione per la
tassazione ordinaria in luogo di quella separata.
b) tassazione ordinaria (redditi di lavoro
autonomo derivanti dall’esercizio di arti e
professioni)
14
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
quadro RE
rigo RE3
15
REDDITI DIVERSI
TRATTAMENTO FISCALE
Quando il titolare
originario del diritto
opera al di fuori
dell’esercizio della sua
attività professionale.
Quando si tratti di un
soggetto diverso dal
titolare originario del
diritto avente causa al
suo sfruttamento
economico a titolo
gratuito od oneroso.
art. 67, c. 1, lett. l) TUIR
“sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale
ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni
o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in
accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore
dipendente … i redditi derivanti da attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere”
16
REDDITI DIVERSI
TRATTAMENTO FISCALE
Ferma la tassazione dell’intero importo nel
periodo di imposta in cui risulta percepito, il
reddito è indicato nel:
17
REDDITI DIVERSI
quadro RL (altri redditi)
Sez. II-A (redditi diversi)
rigo RL16 (redditi derivanti dall’assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere)
Prestazione di servizi
ex art. 3, cc. 1 e 2, n. 2, del DPR n. 633/72
“Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso
corrispettivo dipendenti … omissis … da obbligazioni di fare,
di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”
“… le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli,
disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi
e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze simili
relative a diritti o beni similari ai precedenti”.
18
IVA
19
MODALITA’
Dall’artista/atleta
direttamente ad uno
sponsor
Quattro principali modalità con cui artisti/atleti concedono
l’uso della propria immagine:
Dall’artista/atleta alla
propria
società/associazione
sportiva
Dall’artista/atleta ad una
società intermediaria che
li sublicenza ad uno
sponsor
Dall’artista/atleta ad una
società intermediaria che
li sublicenza alla propria
società/associazione
sportiva
Redditi diversi ex art. 67 TUIR
Possibilità di dedurre le spese
inerenti ex art. 71 TUIR
20
DIRETTAMENTE AD UNO SPONSOR
Se società residente dovrà
applicare ritenuta d’acconto
20% sui compensi erogati
all’artista/atleta
licenza per diritti
di sfruttamento
Se RESIDENTE:
- soggetta a IRES e IRAP;
- applicare ritenuta d’acconto
20% sui compensi
all’artista/atleta.
Se in “PAESE A FISCALITÀ
PRIVILEGIATA” disciplina CFC (art.
167 TUIR) … tassazione per
trasparenza in capo
all’artista/atleta residente.
21
ALLO SPONSOR TRAMITE
INTERMEDIARIA
licenza per dir.
sfruttamento
sub.-licenza per
diritti sfruttam.
CONTROLLATA dall’artista/atleta
Redditi diversi (67 TUIR).
Eventuale distribuzione
dividendi concorrono al
49,72% (qualificate).
Ritenuta a titolo d’imposta
26% (non qualificate).
Sponsor RESIDENTE e società
intermediaria in “Paese a
fiscalità privilegiata” i diritti
corrisposti dallo stesso non
deducibili dal suo reddito
d’impresa (art. 110 c. 10
TUIR).
L. 208/2015 abrogato c. 10 …
deducibilità ordinaria (2015).
22
licenza per dir.
sfruttamento
sub.-licenza per
diritti sfruttam.
ALLO SPONSOR TRAMITE
INTERMEDIARIA
NON CONTROLLATA dall’artista/atleta
Redditi diversi (67 TUIR). Se RESIDENTE:
- soggetta a IRES e IRAP;
- applicare ritenuta d’acconto
20% sui compensi
all’artista/atleta.
Anche se in “PAESE A
FISCALITÀ PRIVILEGIATA”
non si applica disciplina CFC
(art. 167 TUIR).
Sponsor RESIDENTE e società
intermediaria in “Paese a
fiscalità privilegiata” sponsor
può invocare esimente art.
110 c. 11 TUIR.
L. 208/2015 abrogato c. 10 e
c. 11 … deducibilità ordinaria
(dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso
31.12.2015).
L’accordo di licenza dei diritti di immagine tra l’atleta e la società
sportiva non può essere considerato separato dal rapporto di
lavoro subordinato, pertanto i diritti per l’uso dell’immagine
dell’atleta erogati dalla società sportiva devono essere trattati
come redditi di lavoro dipendente in capo all’atleta.
23
ALLO SPONSOR TRAMITE PROPRIA
SOCIETA’/ASSOCIAZIONE
LAV. DIPENDENTE
licenza per diritti
di sfruttamento
ALLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE
TRAMITE INTERMEDIARIA
licenza per dir.
sfruttamento
sub.-licenza per
diritti sfruttam.
LAV. DIPENDENTE
CONTROLLATA dall’artista/atleta
Se RESIDENTE:
- soggetta a IRES e IRAP;
- applicare ritenuta d’acconto
20% sui compensi
all’artista/atleta.
Se in “PAESE A FISCALITÀ
PRIVILEGIATA” disciplina CFC (art.
167 TUIR) … tassazione per
trasparenza in capo
all’artista/atleta residente.
Redditi diversi (67 TUIR) e
redditi da lavoro
dipendente.
Eventuale distribuzione
dividendi concorrono al
49,72% (qualificate).
Ritenuta a titolo d’imposta
26% (non qualificate).
Nel caso società
intermediaria in “Paese a
fiscalità privilegiata” i diritti
corrisposti dalla
società/associazione sportiva
non deducibili dal suo
reddito d’impresa (art. 110 c.
10 TUIR).
L. 208/2015 abrogato c. 10 …
deducibilità ordinaria (2015).
licenza per dir.
sfruttamento
sub.-licenza per
diritti sfruttam.
LAV. DIPENDENTE
ALLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE
TRAMITE INTERMEDIARIA
NON CONTROLLATA dall’artista/atleta
Redditi diversi (67 TUIR) e
redditi da lavoro
dipendente.
Se RESIDENTE:
- soggetta a IRES e IRAP;
- applicare ritenuta d’acconto
20% sui compensi
all’artista/atleta.
Anche se in “PAESE A
FISCALITÀ PRIVILEGIATA”
non si applica disciplina CFC
(art. 167 TUIR).
Società intermediaria in
“Paese a fiscalità privilegiata”
società/associazione sportiva
può invocare esimente art.
110 c. 11 TUIR.
L. 208/2015 abrogato c. 10 e
c. 11 … deducibilità ordinaria
(dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso
31.12.2015).
Art. 3 c. 1 TUIR
L’imposta si applica sul reddito complessivo del
soggetto, formato per i residenti da tutti i
redditi posseduti al netto degli oneri deducibili
indicati nell’art. 10, e per i non residenti soltanto
da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
26
TERRITORIALITA’
Soggetto ad IRPEF
sui redditi (di lavoro
dipendente, autonomo
o diverso)
ovunque prodotti.
27
ARTISTA/ATLETA RESIDENTE
Modalità:
autoliquidazione
dell’imposta in
dichiarazione.
28
ARTISTA/ATLETA NON RESIDENTE
Art. 23 c. 1 lett. c), d)
ed f) TUIR
I redditi derivanti da
attività artistiche e
sportive
svolte da soggetti NON
RESIDENTI si
considerano prodotti in
Italia se le prestazioni
da cui derivano sono
ivi realizzate
indipendentemente dalla qualifica di
redditi di lavoro dipendente, autonomo
o redditi diversi.
• art. 23 c. 2 lett. b) TUIR
I redditi degli artisti e sportivi professionisti assimilati a
quelli di lavoro dipendente ex art. 50 c. 1 lett. c-bis) TUIR,
sempre tassabili in Italia se corrisposti dallo Stato, da
soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia,
anche se le prestazioni non sono effettuate in Italia
(non è ammessa la prova contraria).
• art. 23 c. 2 lett. d) TUIR
Se i redditi sono corrisposti a soggetti interposti non
residenti (imprese, società o enti), ma a fronte di
prestazioni effettuate da una persona fisica in Italia, in
questo caso la tassazione ha luogo in Italia
(non è ammessa la prova contraria).
29
Eccezioni
• Ove si qualifichi come reddito di lavoro dipendente è
assoggettabile ad imposta in Italia mediante una ritenuta a
titolo d’acconto IRPEF (art. 23 c. 1 DPR 600/73).
• Ove si qualifichi come reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente è assoggettabile ad imposta in Italia mediante
una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30% del
compenso lordo operata contestualmente alla sua
erogazione (artt. 24 c. 1 ter, 25 c. 2 del DPR 600/73).
• Ove si qualifichi come reddito diverso è assoggettabile ad
imposta in Italia mediante una ritenuta a titolo d’imposta
nella misura del 30% del compenso lordo operata
contestualmente alla sua erogazione (art. 25 del DPR
600/73).
30
MODALITA’ RITENUTE NON
RESIDENTE
Soggetto non residente
SENZA stabile organizzazione in Italia
Il soggetto straniero che svolge attività artistiche
o sportive in Italia, sia in forma individuale che
tramite impresa, deve essere tassato in Italia
tramite ritenuta alla fonte 30% a titolo
d’imposta applicata sul compenso lordo
(art. 25 DPR 600/1973)
31
SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE
Soggetto non residente
CON stabile organizzazione in Italia
Non si applicherà la ritenuta alla fonte, ma dovrà
essere direttamente la stabile organizzazione a
dichiarare i propri redditi in Italia (al netto di
eventuali costi deducibili)
da assoggettare a IRES e IRAP.
32
CON STABILE ORGANIZZAZIONE
Artisti e sportivi possono essere tassati (e lo sono di
norma) nel Paese dove hanno realizzato la prestazione:
vale anche per le prestazioni rese sotto forma di impresa,
a prescindere da qualsiasi altra condizione (esistenza di
base fissa o stabile organizzazione, pagamento a soggetto
interposto, periodo di permanenza, organizzazione
d’impresa).
33
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE
IMPOSIZIONI
Art. 17 Modello OCSE
Tassazione nel Paese della FONTE
Tassazione CONCORRENTE
Stato FONTE e Stato RESIDENZA
Il diverso trattamento, rispetto a quello degli altri redditi
professionali (art. 7 Modello OCSE) per l’esigenza di
assoggettare a tassazione, nello Stato in cui si manifestano,
prestazioni artistiche che per loro intrinseca natura permettono
di conseguire notevoli redditi in un arco temporale molto
ristretto.
34
TASSAZIONE PAESE DELLA FONTE
In assenza di una previsione specifica come quella dell’art.17,
un artista/sportivo di successo potrebbe risiedere in uno Stato
a fiscalità privilegiata ed esibirsi occasionalmente in Stati
esteri usufruendo della non tassazione in ragione della ridotta
permanenza.
Al fine di eludere le disposizioni
convenzionali illustrate … costituzione di
una società estera (c.d. star company)
che assume l’artista/sportivo
incaricandolo di esibirsi in vari Paesi.
Mancando la stabile organizzazione, il
compenso percepito dalla società non
potrebbe essere tassato negli altri Paesi.
35
TASSAZIONE PAESE DELLA FONTE
Lo sportivo o l’artista potrebbe essere assunto, per esempio, da
una società residente a Panama; l’artista si esibisce in vari Paesi
tuttavia, poiché la società panamense non ha una stabile
organizzazione in tali Stati, i compensi saranno tassati solo a
Panama.
Al fine di prevenire questa possibile manovra
elusiva, il paragrafo 2 dell’art. 17 stabilisce che
quando il reddito derivante dalle attività svolte
dall’artista o dallo sportivo sono imputate ad un
altro soggetto (la star company), i redditi
possono comunque essere tassati nello stato in
cui è erogata la prestazione (Paese della
FONTE).
36
TASSAZIONE PAESE DELLA FONTE
37
TASSAZIONE PAESE DI RESIDENZA
Tassazione nel Paese di RESIDENZA
Art. 17 c. 3 Modello OCSE
Se il sostituto d’imposta non si avvale di questa facoltà, deve applicare la ritenuta
del 30% prevista dalla legislazione interna. L’artista/sportivo può presentare
istanza di rimborso (allegando documentazione comprovante il possesso delle
condizioni per l’esonero, rilasciata dalla competente autorità pubblica estera).
Soggetto italiano che eroga i compensi ha
facoltà (non obbligo) di non operare la
ritenuta alla fonte (l’artista/sportivo dovrà
esibire la documentazione che dimostri il
possesso delle condizioni richieste per
l’esonero).
Prestazioni remunerate in
prevalenza con fondi di
enti pubblici del Paese di
residenza;
Redditi di lavoro dipendente di artisti/sportivi transfrontalieri.
38
TASSAZIONE PAESE DI RESIDENZA
Art. 15 Modello OCSE
Le remunerazioni … che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto
Stato (tassazione esclusiva) a meno che tale attività non venga svolta
nell’altro Stato contraente (in tal caso, tassazione concorrente)
… le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel
primo Stato (tassazione esclusiva) se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo che non oltrepassa in
totale 183 giorni in un periodo di 12 mesi e che inizi o che termini nell’anno fiscale
considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da/per conto di un datore di lavoro che non è
residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il
datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Restano al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 17 le
royalties per diritti su proprietà intellettuali, disciplinate
invece dall’
39
TASSAZIONE PAESE DI RESIDENZA
art. 12 Modello OCSE (Canoni)
Tassazione nel Paese di RESIDENZA
I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui
beneficiario effettivo è un residente dell’altro Stato
contraente sono imponibili solo in detto Stato.
sia nel caso di concessione del marchio riconducibile al rapporto di lavoro subordinato
tra artista/atleta e società/associazione sportiva, sia nel caso in cui non sia ravvisabile
tale legame.
Il Commentario OCSE all’art. 17 (paragrafo 9)
afferma che i proventi da pubblicità o
sponsorizzazioni dovrebbero essere ricondotti
all’art. 14 (Professioni indipendenti) o all’art. 15
(Lavoro dipendente) a seconda dei casi.
In realtà si rinviene che i proventi in questione
ricadano nell’art. 21 (Altri redditi).
La questione non assume rilevanza pratica perché
sia gli artt. 14 e 15 che il 21 attribuiscono la potestà
impositiva la Paese di RESIDENZA del percettore.
40
TASSAZIONE PAESE DI RESIDENZA
Eccezione
i compensi per diritti pubblicitari e sponsorizzazioni
sono tassati nel Paese della FONTE ai sensi dell’art.
17 se direttamente correlati ad esibizioni o
apparizioni dello sportivo od artista di quel Paese.
41
TASSAZIONE PAESE FONTE
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
L’immateriale nella strategia di
riposizionamento dell’impresa
20 marzo 2017
Non abbiamo perso la partita;
abbiamo solo esaurito il tempo.
(Vince Lombardi)

More Related Content

What's hot

Sport dilettantistici - il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi/cas...
Sport dilettantistici - il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi/cas...Sport dilettantistici - il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi/cas...
Sport dilettantistici - il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi/cas...
Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna
 
La scelta della forma imprenditoriale
La scelta della forma imprenditorialeLa scelta della forma imprenditoriale
La scelta della forma imprenditorialeSetupimpresa.it
 
Nuovi schemi bilancio, nota e relazione sulla gestione 2015
Nuovi schemi bilancio, nota e relazione sulla gestione 2015Nuovi schemi bilancio, nota e relazione sulla gestione 2015
Nuovi schemi bilancio, nota e relazione sulla gestione 2015
Alessandro Porro
 
Vademecum credito d'imposta mezzogiorno
Vademecum credito d'imposta mezzogiornoVademecum credito d'imposta mezzogiorno
Vademecum credito d'imposta mezzogiorno
GiuseppeMazzilli4
 
Profili fiscali delle nuove norme sul bilancio dan
Profili fiscali delle nuove norme sul bilancio danProfili fiscali delle nuove norme sul bilancio dan
Profili fiscali delle nuove norme sul bilancio dan
AREA Science Park
 
Attività di incasso da parte dell'agente
Attività di incasso da parte dell'agenteAttività di incasso da parte dell'agente
Attività di incasso da parte dell'agente
Alberto Trapani
 
Gli strumenti deflativi del contenzioso
Gli strumenti deflativi del contenziosoGli strumenti deflativi del contenzioso
Gli strumenti deflativi del contenzioso
Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna
 
Scheda carburante
Scheda carburanteScheda carburante
Scheda carburante
Michele Scirpoli
 
I rimborsi IVA
I rimborsi IVAI rimborsi IVA
Rendicontazione delle spese
Rendicontazione delle spese Rendicontazione delle spese
Rendicontazione delle spese
Lazio Innova
 
Presentazione Webinar Sharelab
Presentazione Webinar SharelabPresentazione Webinar Sharelab
Presentazione Webinar Sharelab
OpenConsulenzaperlei
 
Agenti di commercio
Agenti di commercioAgenti di commercio
Agenti di commercio
studionatillo
 
Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionale
Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionaleOrdine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionale
Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionale
Alessandro Fischetti
 
STUDIO NATILLO / Spesometro
STUDIO NATILLO / SpesometroSTUDIO NATILLO / Spesometro
STUDIO NATILLO / Spesometro
studionatillo
 
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immaterialiImmobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
AREA Science Park
 
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...
AREA Science Park
 
Il Regime dei Minimi
Il Regime dei MinimiIl Regime dei Minimi
Il Regime dei Minimi
Fabrizio Callarà
 
Lettera Fiscale - Novembre 2018
Lettera Fiscale - Novembre 2018Lettera Fiscale - Novembre 2018
Lettera Fiscale - Novembre 2018
Beatrice Masserini
 
Giurisprudenza tributaria vicentina di merito (maggio - agosto 2016)
Giurisprudenza tributaria vicentina di merito (maggio - agosto 2016)Giurisprudenza tributaria vicentina di merito (maggio - agosto 2016)
Giurisprudenza tributaria vicentina di merito (maggio - agosto 2016)
University of Ferrara
 
Cfc la prima esimente del 167 tuir
Cfc la prima esimente del 167 tuirCfc la prima esimente del 167 tuir
Cfc la prima esimente del 167 tuir
Paolo Soro
 

What's hot (20)

Sport dilettantistici - il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi/cas...
Sport dilettantistici - il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi/cas...Sport dilettantistici - il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi/cas...
Sport dilettantistici - il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi/cas...
 
La scelta della forma imprenditoriale
La scelta della forma imprenditorialeLa scelta della forma imprenditoriale
La scelta della forma imprenditoriale
 
Nuovi schemi bilancio, nota e relazione sulla gestione 2015
Nuovi schemi bilancio, nota e relazione sulla gestione 2015Nuovi schemi bilancio, nota e relazione sulla gestione 2015
Nuovi schemi bilancio, nota e relazione sulla gestione 2015
 
Vademecum credito d'imposta mezzogiorno
Vademecum credito d'imposta mezzogiornoVademecum credito d'imposta mezzogiorno
Vademecum credito d'imposta mezzogiorno
 
Profili fiscali delle nuove norme sul bilancio dan
Profili fiscali delle nuove norme sul bilancio danProfili fiscali delle nuove norme sul bilancio dan
Profili fiscali delle nuove norme sul bilancio dan
 
Attività di incasso da parte dell'agente
Attività di incasso da parte dell'agenteAttività di incasso da parte dell'agente
Attività di incasso da parte dell'agente
 
Gli strumenti deflativi del contenzioso
Gli strumenti deflativi del contenziosoGli strumenti deflativi del contenzioso
Gli strumenti deflativi del contenzioso
 
Scheda carburante
Scheda carburanteScheda carburante
Scheda carburante
 
I rimborsi IVA
I rimborsi IVAI rimborsi IVA
I rimborsi IVA
 
Rendicontazione delle spese
Rendicontazione delle spese Rendicontazione delle spese
Rendicontazione delle spese
 
Presentazione Webinar Sharelab
Presentazione Webinar SharelabPresentazione Webinar Sharelab
Presentazione Webinar Sharelab
 
Agenti di commercio
Agenti di commercioAgenti di commercio
Agenti di commercio
 
Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionale
Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionaleOrdine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionale
Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionale
 
STUDIO NATILLO / Spesometro
STUDIO NATILLO / SpesometroSTUDIO NATILLO / Spesometro
STUDIO NATILLO / Spesometro
 
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immaterialiImmobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
 
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ...
 
Il Regime dei Minimi
Il Regime dei MinimiIl Regime dei Minimi
Il Regime dei Minimi
 
Lettera Fiscale - Novembre 2018
Lettera Fiscale - Novembre 2018Lettera Fiscale - Novembre 2018
Lettera Fiscale - Novembre 2018
 
Giurisprudenza tributaria vicentina di merito (maggio - agosto 2016)
Giurisprudenza tributaria vicentina di merito (maggio - agosto 2016)Giurisprudenza tributaria vicentina di merito (maggio - agosto 2016)
Giurisprudenza tributaria vicentina di merito (maggio - agosto 2016)
 
Cfc la prima esimente del 167 tuir
Cfc la prima esimente del 167 tuirCfc la prima esimente del 167 tuir
Cfc la prima esimente del 167 tuir
 

Viewers also liked

PATENT BOX - Agenzia delle Entrate
PATENT BOX - Agenzia delle EntratePATENT BOX - Agenzia delle Entrate
PATENT BOX - Agenzia delle Entrate
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Prestazioni accessorie all'attività inventiva e interazione degli aspetti giu...
Prestazioni accessorie all'attività inventiva e interazione degli aspetti giu...Prestazioni accessorie all'attività inventiva e interazione degli aspetti giu...
Prestazioni accessorie all'attività inventiva e interazione degli aspetti giu...
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Criteri di valutazione di beni immateriali e principi contabili nazionali e i...
Criteri di valutazione di beni immateriali e principi contabili nazionali e i...Criteri di valutazione di beni immateriali e principi contabili nazionali e i...
Criteri di valutazione di beni immateriali e principi contabili nazionali e i...
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Castrol - Social media review
Castrol - Social media reviewCastrol - Social media review
Castrol - Events & Customer Engagement
Castrol - Events & Customer EngagementCastrol - Events & Customer Engagement
Castrol - Events & Customer Engagement
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Castrol - Media Impact
Castrol - Media ImpactCastrol - Media Impact
Il mercato fonografico
Il mercato fonograficoIl mercato fonografico
La creazione, la valorizzazione e la tutela del marchio: una strategia dinami...
La creazione, la valorizzazione e la tutela del marchio: una strategia dinami...La creazione, la valorizzazione e la tutela del marchio: una strategia dinami...
La creazione, la valorizzazione e la tutela del marchio: una strategia dinami...
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Le principali figure professionali nel mondo della musica
Le principali figure professionali nel mondo della musicaLe principali figure professionali nel mondo della musica
Le principali figure professionali nel mondo della musica
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 

Viewers also liked (9)

PATENT BOX - Agenzia delle Entrate
PATENT BOX - Agenzia delle EntratePATENT BOX - Agenzia delle Entrate
PATENT BOX - Agenzia delle Entrate
 
Prestazioni accessorie all'attività inventiva e interazione degli aspetti giu...
Prestazioni accessorie all'attività inventiva e interazione degli aspetti giu...Prestazioni accessorie all'attività inventiva e interazione degli aspetti giu...
Prestazioni accessorie all'attività inventiva e interazione degli aspetti giu...
 
Criteri di valutazione di beni immateriali e principi contabili nazionali e i...
Criteri di valutazione di beni immateriali e principi contabili nazionali e i...Criteri di valutazione di beni immateriali e principi contabili nazionali e i...
Criteri di valutazione di beni immateriali e principi contabili nazionali e i...
 
Castrol - Social media review
Castrol - Social media reviewCastrol - Social media review
Castrol - Social media review
 
Castrol - Events & Customer Engagement
Castrol - Events & Customer EngagementCastrol - Events & Customer Engagement
Castrol - Events & Customer Engagement
 
Castrol - Media Impact
Castrol - Media ImpactCastrol - Media Impact
Castrol - Media Impact
 
Il mercato fonografico
Il mercato fonograficoIl mercato fonografico
Il mercato fonografico
 
La creazione, la valorizzazione e la tutela del marchio: una strategia dinami...
La creazione, la valorizzazione e la tutela del marchio: una strategia dinami...La creazione, la valorizzazione e la tutela del marchio: una strategia dinami...
La creazione, la valorizzazione e la tutela del marchio: una strategia dinami...
 
Le principali figure professionali nel mondo della musica
Le principali figure professionali nel mondo della musicaLe principali figure professionali nel mondo della musica
Le principali figure professionali nel mondo della musica
 

Similar to Sponsorizzazioni nello sport e nello spettacolo

Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"
Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"
Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"
Italia Startup
 
Startup vocazione sociale
Startup vocazione socialeStartup vocazione sociale
Startup innovative srl - prima parte
Startup innovative srl - prima parteStartup innovative srl - prima parte
Startup innovative srl - prima parte
Leonardo Maria Seri
 
Newsletter fiscale luglio 2010
Newsletter fiscale luglio 2010Newsletter fiscale luglio 2010
Newsletter fiscale luglio 2010Studio Cassinis
 
Brignoli ca foscari 8 9 18
Brignoli ca foscari 8 9 18Brignoli ca foscari 8 9 18
Brignoli ca foscari 8 9 18
Andrea Brignoli
 
Newsletter Centri Sportivi - Settembre 2018
Newsletter Centri Sportivi - Settembre 2018Newsletter Centri Sportivi - Settembre 2018
Newsletter Centri Sportivi - Settembre 2018
Beatrice Masserini
 
Rimborsi spese ai tesserati lnd problematiche fiscali
Rimborsi spese ai tesserati lnd   problematiche fiscaliRimborsi spese ai tesserati lnd   problematiche fiscali
Rimborsi spese ai tesserati lnd problematiche fiscaliFrancesco Rhodio
 
Covid19 aggiornamento misure fiscali e finanziarie
Covid19 aggiornamento misure fiscali e finanziarie Covid19 aggiornamento misure fiscali e finanziarie
Covid19 aggiornamento misure fiscali e finanziarie
Michela Turri
 
Bando "Smart 2"
Bando "Smart 2" Bando "Smart 2"
Bando "Smart 2"
Fabio Iraldo
 
La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017
La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017
La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017
Simone Bucaioni
 
Small Talk: Costituzione di una startup
Small Talk: Costituzione di una startup Small Talk: Costituzione di una startup
Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore
Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favoreLe start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore
Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore
P101
 
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
 Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
TechnologyBIZ
 
Start-up innovative: agevolazioni
Start-up innovative: agevolazioniStart-up innovative: agevolazioni
Start-up innovative: agevolazioni
Memento Pratico
 
Smau Milano 2015 - Warrant Group "Patent Box"
Smau Milano 2015 - Warrant Group "Patent Box"Smau Milano 2015 - Warrant Group "Patent Box"
Smau Milano 2015 - Warrant Group "Patent Box"
SMAU
 
CSI Pavia Notizie n.5 del 04.02.20
CSI Pavia Notizie n.5 del 04.02.20CSI Pavia Notizie n.5 del 04.02.20
CSI Pavia Notizie n.5 del 04.02.20
CSI PAVIA
 
Newsletter Fiscale ottobre 2009
Newsletter Fiscale ottobre 2009Newsletter Fiscale ottobre 2009
Newsletter Fiscale ottobre 2009
Studio Cassinis
 
2013 02 11_francesco_ippolito_le-novita-in-termini-di-diritto-societario
2013 02 11_francesco_ippolito_le-novita-in-termini-di-diritto-societario2013 02 11_francesco_ippolito_le-novita-in-termini-di-diritto-societario
2013 02 11_francesco_ippolito_le-novita-in-termini-di-diritto-societario
Valentina Matlì
 
I benefici ed incentivi fiscali per le statup innovative
I benefici ed incentivi fiscali per le statup innovativeI benefici ed incentivi fiscali per le statup innovative
I benefici ed incentivi fiscali per le statup innovative
Carlo Riganti
 

Similar to Sponsorizzazioni nello sport e nello spettacolo (20)

Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"
Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"
Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"
 
Startup vocazione sociale
Startup vocazione socialeStartup vocazione sociale
Startup vocazione sociale
 
Startup innovative srl - prima parte
Startup innovative srl - prima parteStartup innovative srl - prima parte
Startup innovative srl - prima parte
 
Newsletter fiscale luglio 2010
Newsletter fiscale luglio 2010Newsletter fiscale luglio 2010
Newsletter fiscale luglio 2010
 
Brignoli ca foscari 8 9 18
Brignoli ca foscari 8 9 18Brignoli ca foscari 8 9 18
Brignoli ca foscari 8 9 18
 
20130708 avviso incoming_host
20130708 avviso incoming_host20130708 avviso incoming_host
20130708 avviso incoming_host
 
Newsletter Centri Sportivi - Settembre 2018
Newsletter Centri Sportivi - Settembre 2018Newsletter Centri Sportivi - Settembre 2018
Newsletter Centri Sportivi - Settembre 2018
 
Rimborsi spese ai tesserati lnd problematiche fiscali
Rimborsi spese ai tesserati lnd   problematiche fiscaliRimborsi spese ai tesserati lnd   problematiche fiscali
Rimborsi spese ai tesserati lnd problematiche fiscali
 
Covid19 aggiornamento misure fiscali e finanziarie
Covid19 aggiornamento misure fiscali e finanziarie Covid19 aggiornamento misure fiscali e finanziarie
Covid19 aggiornamento misure fiscali e finanziarie
 
Bando "Smart 2"
Bando "Smart 2" Bando "Smart 2"
Bando "Smart 2"
 
La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017
La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017
La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017
 
Small Talk: Costituzione di una startup
Small Talk: Costituzione di una startup Small Talk: Costituzione di una startup
Small Talk: Costituzione di una startup
 
Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore
Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favoreLe start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore
Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore
 
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
 Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
 
Start-up innovative: agevolazioni
Start-up innovative: agevolazioniStart-up innovative: agevolazioni
Start-up innovative: agevolazioni
 
Smau Milano 2015 - Warrant Group "Patent Box"
Smau Milano 2015 - Warrant Group "Patent Box"Smau Milano 2015 - Warrant Group "Patent Box"
Smau Milano 2015 - Warrant Group "Patent Box"
 
CSI Pavia Notizie n.5 del 04.02.20
CSI Pavia Notizie n.5 del 04.02.20CSI Pavia Notizie n.5 del 04.02.20
CSI Pavia Notizie n.5 del 04.02.20
 
Newsletter Fiscale ottobre 2009
Newsletter Fiscale ottobre 2009Newsletter Fiscale ottobre 2009
Newsletter Fiscale ottobre 2009
 
2013 02 11_francesco_ippolito_le-novita-in-termini-di-diritto-societario
2013 02 11_francesco_ippolito_le-novita-in-termini-di-diritto-societario2013 02 11_francesco_ippolito_le-novita-in-termini-di-diritto-societario
2013 02 11_francesco_ippolito_le-novita-in-termini-di-diritto-societario
 
I benefici ed incentivi fiscali per le statup innovative
I benefici ed incentivi fiscali per le statup innovativeI benefici ed incentivi fiscali per le statup innovative
I benefici ed incentivi fiscali per le statup innovative
 

More from Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna

Commento al rapporto sull'economia Regionale dell'Emilia-Romagna
Commento al rapporto sull'economia Regionale dell'Emilia-RomagnaCommento al rapporto sull'economia Regionale dell'Emilia-Romagna
Commento al rapporto sull'economia Regionale dell'Emilia-Romagna
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Il processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
Il processo tributario telematico - Beatrice IngenitoIl processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
Il processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Intelligenza aritificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - ...
Intelligenza aritificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - ...Intelligenza aritificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - ...
Intelligenza aritificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - ...
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
L'evoluzione digitale delle professioni - Morena Diazzi
L'evoluzione digitale delle professioni - Morena DiazziL'evoluzione digitale delle professioni - Morena Diazzi
L'evoluzione digitale delle professioni - Morena Diazzi
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Nuovo codice della crisi: una sfida a migliorare i processi di valutazione de...
Nuovo codice della crisi: una sfida a migliorare i processi di valutazione de...Nuovo codice della crisi: una sfida a migliorare i processi di valutazione de...
Nuovo codice della crisi: una sfida a migliorare i processi di valutazione de...
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Una professione in cambiamento: quali sono i trend comportamentali che stanno...
Una professione in cambiamento: quali sono i trend comportamentali che stanno...Una professione in cambiamento: quali sono i trend comportamentali che stanno...
Una professione in cambiamento: quali sono i trend comportamentali che stanno...
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Il ruolo del consulente di direzione nel processo di innovazione e di digital...
Il ruolo del consulente di direzione nel processo di innovazione e di digital...Il ruolo del consulente di direzione nel processo di innovazione e di digital...
Il ruolo del consulente di direzione nel processo di innovazione e di digital...
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Le novità in tema di antiriciclaggio - Biagio Palmieri
Le novità in tema di antiriciclaggio - Biagio PalmieriLe novità in tema di antiriciclaggio - Biagio Palmieri
Le novità in tema di antiriciclaggio - Biagio Palmieri
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Cambiamento: innovazione & tecnologia - Josè Paulo Graciotti
Cambiamento: innovazione & tecnologia - Josè Paulo GraciottiCambiamento: innovazione & tecnologia - Josè Paulo Graciotti
Cambiamento: innovazione & tecnologia - Josè Paulo Graciotti
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
L'ingegnere nell'evoluzione digitale - Andrea Gnudi
L'ingegnere nell'evoluzione digitale - Andrea GnudiL'ingegnere nell'evoluzione digitale - Andrea Gnudi
L'ingegnere nell'evoluzione digitale - Andrea Gnudi
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Nuovo codice della crisi, quali opportunità e quale impatto sugli assetti org...
Nuovo codice della crisi, quali opportunità e quale impatto sugli assetti org...Nuovo codice della crisi, quali opportunità e quale impatto sugli assetti org...
Nuovo codice della crisi, quali opportunità e quale impatto sugli assetti org...
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - P...
Intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - P...Intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - P...
Intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - P...
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Incentivi fiscali e beni immateriali: patent box - Domenico Lisa
Incentivi fiscali e beni immateriali: patent box - Domenico LisaIncentivi fiscali e beni immateriali: patent box - Domenico Lisa
Incentivi fiscali e beni immateriali: patent box - Domenico Lisa
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Problematiche valutative dei beni immateriali - Il patent box - Andrea Amaduzzi
Problematiche valutative dei beni immateriali - Il patent box - Andrea AmaduzziProblematiche valutative dei beni immateriali - Il patent box - Andrea Amaduzzi
Problematiche valutative dei beni immateriali - Il patent box - Andrea Amaduzzi
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Marchi e denominazioni d'origine - Dulcinea Bignami
Marchi e denominazioni d'origine - Dulcinea BignamiMarchi e denominazioni d'origine - Dulcinea Bignami
Marchi e denominazioni d'origine - Dulcinea Bignami
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Agenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di Secondary Ticjketing
Agenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di Secondary TicjketingAgenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di Secondary Ticjketing
Agenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di Secondary Ticjketing
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Influencer e riconoscibilità della pubblicità - Chiara Pappalardo
Influencer e riconoscibilità della pubblicità - Chiara PappalardoInfluencer e riconoscibilità della pubblicità - Chiara Pappalardo
Influencer e riconoscibilità della pubblicità - Chiara Pappalardo
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Violazione della proprietà intellettuale, quantificazione del danno - Eleonor...
Violazione della proprietà intellettuale, quantificazione del danno - Eleonor...Violazione della proprietà intellettuale, quantificazione del danno - Eleonor...
Violazione della proprietà intellettuale, quantificazione del danno - Eleonor...
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Operazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario Paccoia
Operazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario PaccoiaOperazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario Paccoia
Operazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario Paccoia
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 
Brevetti e know how - Danilo Martucci
Brevetti e know how - Danilo MartucciBrevetti e know how - Danilo Martucci
Brevetti e know how - Danilo Martucci
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna
 

More from Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna (20)

Commento al rapporto sull'economia Regionale dell'Emilia-Romagna
Commento al rapporto sull'economia Regionale dell'Emilia-RomagnaCommento al rapporto sull'economia Regionale dell'Emilia-Romagna
Commento al rapporto sull'economia Regionale dell'Emilia-Romagna
 
Il processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
Il processo tributario telematico - Beatrice IngenitoIl processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
Il processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
 
Intelligenza aritificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - ...
Intelligenza aritificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - ...Intelligenza aritificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - ...
Intelligenza aritificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - ...
 
L'evoluzione digitale delle professioni - Morena Diazzi
L'evoluzione digitale delle professioni - Morena DiazziL'evoluzione digitale delle professioni - Morena Diazzi
L'evoluzione digitale delle professioni - Morena Diazzi
 
Nuovo codice della crisi: una sfida a migliorare i processi di valutazione de...
Nuovo codice della crisi: una sfida a migliorare i processi di valutazione de...Nuovo codice della crisi: una sfida a migliorare i processi di valutazione de...
Nuovo codice della crisi: una sfida a migliorare i processi di valutazione de...
 
Una professione in cambiamento: quali sono i trend comportamentali che stanno...
Una professione in cambiamento: quali sono i trend comportamentali che stanno...Una professione in cambiamento: quali sono i trend comportamentali che stanno...
Una professione in cambiamento: quali sono i trend comportamentali che stanno...
 
Il ruolo del consulente di direzione nel processo di innovazione e di digital...
Il ruolo del consulente di direzione nel processo di innovazione e di digital...Il ruolo del consulente di direzione nel processo di innovazione e di digital...
Il ruolo del consulente di direzione nel processo di innovazione e di digital...
 
Le novità in tema di antiriciclaggio - Biagio Palmieri
Le novità in tema di antiriciclaggio - Biagio PalmieriLe novità in tema di antiriciclaggio - Biagio Palmieri
Le novità in tema di antiriciclaggio - Biagio Palmieri
 
Cambiamento: innovazione & tecnologia - Josè Paulo Graciotti
Cambiamento: innovazione & tecnologia - Josè Paulo GraciottiCambiamento: innovazione & tecnologia - Josè Paulo Graciotti
Cambiamento: innovazione & tecnologia - Josè Paulo Graciotti
 
L'ingegnere nell'evoluzione digitale - Andrea Gnudi
L'ingegnere nell'evoluzione digitale - Andrea GnudiL'ingegnere nell'evoluzione digitale - Andrea Gnudi
L'ingegnere nell'evoluzione digitale - Andrea Gnudi
 
Nuovo codice della crisi, quali opportunità e quale impatto sugli assetti org...
Nuovo codice della crisi, quali opportunità e quale impatto sugli assetti org...Nuovo codice della crisi, quali opportunità e quale impatto sugli assetti org...
Nuovo codice della crisi, quali opportunità e quale impatto sugli assetti org...
 
Intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - P...
Intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - P...Intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - P...
Intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - P...
 
Incentivi fiscali e beni immateriali: patent box - Domenico Lisa
Incentivi fiscali e beni immateriali: patent box - Domenico LisaIncentivi fiscali e beni immateriali: patent box - Domenico Lisa
Incentivi fiscali e beni immateriali: patent box - Domenico Lisa
 
Problematiche valutative dei beni immateriali - Il patent box - Andrea Amaduzzi
Problematiche valutative dei beni immateriali - Il patent box - Andrea AmaduzziProblematiche valutative dei beni immateriali - Il patent box - Andrea Amaduzzi
Problematiche valutative dei beni immateriali - Il patent box - Andrea Amaduzzi
 
Marchi e denominazioni d'origine - Dulcinea Bignami
Marchi e denominazioni d'origine - Dulcinea BignamiMarchi e denominazioni d'origine - Dulcinea Bignami
Marchi e denominazioni d'origine - Dulcinea Bignami
 
Agenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di Secondary Ticjketing
Agenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di Secondary TicjketingAgenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di Secondary Ticjketing
Agenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di Secondary Ticjketing
 
Influencer e riconoscibilità della pubblicità - Chiara Pappalardo
Influencer e riconoscibilità della pubblicità - Chiara PappalardoInfluencer e riconoscibilità della pubblicità - Chiara Pappalardo
Influencer e riconoscibilità della pubblicità - Chiara Pappalardo
 
Violazione della proprietà intellettuale, quantificazione del danno - Eleonor...
Violazione della proprietà intellettuale, quantificazione del danno - Eleonor...Violazione della proprietà intellettuale, quantificazione del danno - Eleonor...
Violazione della proprietà intellettuale, quantificazione del danno - Eleonor...
 
Operazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario Paccoia
Operazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario PaccoiaOperazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario Paccoia
Operazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario Paccoia
 
Brevetti e know how - Danilo Martucci
Brevetti e know how - Danilo MartucciBrevetti e know how - Danilo Martucci
Brevetti e know how - Danilo Martucci
 

Sponsorizzazioni nello sport e nello spettacolo

  • 1. SPONSORIZZAZIONI NELLO SPORT E NELLO SPETTACOLO Corrispettivi per servizi pubblicitari, compensi professionali per l’utilizzo di diritti d’immagine e ruolo di testimonial corrisposti per la sponsorizzazione di soggetto non residente. L’immateriale nella strategia di riposizionamento dell’impresa 20 marzo 2017 Cap. Irene Furlan II Sez. II.DD. e I.V.A. – I Gruppo Tutela Entrate Nucleo di Polizia Tributaria Bologna
  • 2. 2 IL PUNTO DI VISTA DELLA SOCIETA’ SPESE DI RAPRESENTANZA SPESE DI SPONSORIZZAZIONE SPESE DI PUBBLICITA’
  • 3. SPESE DI PUBBLICITA’ Spese che l’imprenditore sostiene per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, nel tentativo di stimolare/intensificare la domanda di mercato. 3 Deducibilità (art. 108 c. 2 TUIR)* - totale nell’esercizio di sostenimento del costo; - ripartizione in quote costanti in 5 esercizi (20% di spesa per ogni esercizio). *Fino al 28.02.2017. Dal 01.03.2017 articolo modificato dall’art. 13bis del decreto legislativo n. 244 /2016. Detraibilità (art. 74 c. 6 DPR 633/72) Forfettaria al 50%
  • 4. 4 SPESE DI RAPPRESENTANZA Spese dirette a promuovere e consolidare gli affari dell’impresa, mediante l’offerta di alcune persone, direttamente o indirettamente collegate all’impresa, di un’immagine positiva e prestigiosa dell’impresa stessa e della sua attività in termini di organizzazione e di efficienza. Deducibilità (art. 108 c. 2 TUIR) Inferiori € 50 interamente deducibili. Superiori € 50 deducibili in misura percentuale* variabile in relazione all’ammontare dei ricavi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta. *Art. 9 D.Lgs. 147/2015 (decreto internazionalizzazione): • 1,5% entro i 10 milioni; • 0,6% tra i 10 e i 50 milioni; • 0,4% oltre i 50 milioni. Detraibilità • Inferiore € 50 detraibilità IVA al 100%. • Superiore € 50 indetraibilità IVA al 100%. Gratuità
  • 5. Pacifica assimilazione spese di pubblicità 5 SPESE DI SPONSORIZZAZIONE Spese derivanti da un contratto atipico in virtù del quale una parte (sponsee) si obbliga a legare un marchio o un altro segno all’esercizio di una propria determinata attività, mentre l’altra (sponsor) si obbliga a fornire risorse in denaro o in natura. Effettività Inerenza Antieconomicità?
  • 6. 6 IL PUNTO DI VISTA DELLA PF REDDITI DI LAVORO AUTONOMO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE REDDITI DIVERSI
  • 7. 1) Sponsorizzazioni (sponsorship) l’artista/atleta si impegna a diffondere il nome e il marchio di un’impresa nello svolgimento della propria attività, anche attraverso il consumo/utilizzo dei relativi prodotti. 7 UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE Forme più comuni: Es. indossare durante lo svolgimento della propria attività il prodotto dello sponsor (contratto di endorsement).
  • 8. 2) Apparizioni ed esibizioni pubbliche l’artista/atleta si obbliga a partecipare ad eventi/spettacoli e a tenere determinati comportamenti di testimonianza a favore di un certo marchio/prodotto (attendances). 8 UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE
  • 9. 3) Pubblicità (advertising o merchandising) artista/atleta si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome in spot televisivi, pubblicità redazionale/altre attività pubblicitarie, che reclamizzano un marchio o prodotto specificamente marcato. 9 UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE
  • 10. 10 TRATTAMENTO FISCALE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Quando esiste un contratto di lavoro tra l’artista/atleta e una società di appartenenza, riconducibile nell’ambito del lavoro subordinato e preveda la concessione a favore della società del diritto allo sfruttamento economico dell’immagine atleta/artista art. 49, c. 1, TUIR
  • 11. 11 TRATTAMENTO FISCALE REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE art. 50 TUIR Il contratto di lavoro l’artista/atleta-società di appartenenza prevede la concessione a favore della società del diritto allo sfruttamento economico dell’immagine del primo e: - attività dell’atleta/artista singola manifestazione o più manifestazioni collegate ma in un breve periodo di tempo; - la prestazione contrattuale, pur continuativa, non supera le 8 ore settimanali, 5 giorni mensili, 30 giorni l’anno.
  • 12. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 12 TRATTAMENTO FISCALE Quando il titolare originario del diritto opera nell’esercizio della sua attività professionale art. 54, c. 1-quater, TUIR “concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”
  • 13. a) tassazione separata art. 17, c.1, lett. g-ter), TUIR 13 REDDITI DI LAVORO AUTONOMO quadro RM righi da RM3 a RM7 colonna 1: codice “h” redditi derivanti dall’assunzione di obblighi fare, non fare o permettere; colonna 2: anno di insorgenza del diritto alla percezione dei compensi; colonna 3: importo lordo del compenso; colonna 4: ritenute di imposta già operate nel corso del periodo di imposta; colonna 5: casella da barrare nel caso di opzione per la tassazione ordinaria in luogo di quella separata.
  • 14. b) tassazione ordinaria (redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni) 14 REDDITI DI LAVORO AUTONOMO quadro RE rigo RE3
  • 15. 15 REDDITI DIVERSI TRATTAMENTO FISCALE Quando il titolare originario del diritto opera al di fuori dell’esercizio della sua attività professionale. Quando si tratti di un soggetto diverso dal titolare originario del diritto avente causa al suo sfruttamento economico a titolo gratuito od oneroso.
  • 16. art. 67, c. 1, lett. l) TUIR “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente … i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” 16 REDDITI DIVERSI TRATTAMENTO FISCALE
  • 17. Ferma la tassazione dell’intero importo nel periodo di imposta in cui risulta percepito, il reddito è indicato nel: 17 REDDITI DIVERSI quadro RL (altri redditi) Sez. II-A (redditi diversi) rigo RL16 (redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere)
  • 18. Prestazione di servizi ex art. 3, cc. 1 e 2, n. 2, del DPR n. 633/72 “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti … omissis … da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte” “… le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze simili relative a diritti o beni similari ai precedenti”. 18 IVA
  • 19. 19 MODALITA’ Dall’artista/atleta direttamente ad uno sponsor Quattro principali modalità con cui artisti/atleti concedono l’uso della propria immagine: Dall’artista/atleta alla propria società/associazione sportiva Dall’artista/atleta ad una società intermediaria che li sublicenza ad uno sponsor Dall’artista/atleta ad una società intermediaria che li sublicenza alla propria società/associazione sportiva
  • 20. Redditi diversi ex art. 67 TUIR Possibilità di dedurre le spese inerenti ex art. 71 TUIR 20 DIRETTAMENTE AD UNO SPONSOR Se società residente dovrà applicare ritenuta d’acconto 20% sui compensi erogati all’artista/atleta licenza per diritti di sfruttamento
  • 21. Se RESIDENTE: - soggetta a IRES e IRAP; - applicare ritenuta d’acconto 20% sui compensi all’artista/atleta. Se in “PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA” disciplina CFC (art. 167 TUIR) … tassazione per trasparenza in capo all’artista/atleta residente. 21 ALLO SPONSOR TRAMITE INTERMEDIARIA licenza per dir. sfruttamento sub.-licenza per diritti sfruttam. CONTROLLATA dall’artista/atleta Redditi diversi (67 TUIR). Eventuale distribuzione dividendi concorrono al 49,72% (qualificate). Ritenuta a titolo d’imposta 26% (non qualificate). Sponsor RESIDENTE e società intermediaria in “Paese a fiscalità privilegiata” i diritti corrisposti dallo stesso non deducibili dal suo reddito d’impresa (art. 110 c. 10 TUIR). L. 208/2015 abrogato c. 10 … deducibilità ordinaria (2015).
  • 22. 22 licenza per dir. sfruttamento sub.-licenza per diritti sfruttam. ALLO SPONSOR TRAMITE INTERMEDIARIA NON CONTROLLATA dall’artista/atleta Redditi diversi (67 TUIR). Se RESIDENTE: - soggetta a IRES e IRAP; - applicare ritenuta d’acconto 20% sui compensi all’artista/atleta. Anche se in “PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA” non si applica disciplina CFC (art. 167 TUIR). Sponsor RESIDENTE e società intermediaria in “Paese a fiscalità privilegiata” sponsor può invocare esimente art. 110 c. 11 TUIR. L. 208/2015 abrogato c. 10 e c. 11 … deducibilità ordinaria (dal periodo d’imposta successivo a quello in corso 31.12.2015).
  • 23. L’accordo di licenza dei diritti di immagine tra l’atleta e la società sportiva non può essere considerato separato dal rapporto di lavoro subordinato, pertanto i diritti per l’uso dell’immagine dell’atleta erogati dalla società sportiva devono essere trattati come redditi di lavoro dipendente in capo all’atleta. 23 ALLO SPONSOR TRAMITE PROPRIA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE LAV. DIPENDENTE licenza per diritti di sfruttamento
  • 24. ALLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIA licenza per dir. sfruttamento sub.-licenza per diritti sfruttam. LAV. DIPENDENTE CONTROLLATA dall’artista/atleta Se RESIDENTE: - soggetta a IRES e IRAP; - applicare ritenuta d’acconto 20% sui compensi all’artista/atleta. Se in “PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA” disciplina CFC (art. 167 TUIR) … tassazione per trasparenza in capo all’artista/atleta residente. Redditi diversi (67 TUIR) e redditi da lavoro dipendente. Eventuale distribuzione dividendi concorrono al 49,72% (qualificate). Ritenuta a titolo d’imposta 26% (non qualificate). Nel caso società intermediaria in “Paese a fiscalità privilegiata” i diritti corrisposti dalla società/associazione sportiva non deducibili dal suo reddito d’impresa (art. 110 c. 10 TUIR). L. 208/2015 abrogato c. 10 … deducibilità ordinaria (2015).
  • 25. licenza per dir. sfruttamento sub.-licenza per diritti sfruttam. LAV. DIPENDENTE ALLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIA NON CONTROLLATA dall’artista/atleta Redditi diversi (67 TUIR) e redditi da lavoro dipendente. Se RESIDENTE: - soggetta a IRES e IRAP; - applicare ritenuta d’acconto 20% sui compensi all’artista/atleta. Anche se in “PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA” non si applica disciplina CFC (art. 167 TUIR). Società intermediaria in “Paese a fiscalità privilegiata” società/associazione sportiva può invocare esimente art. 110 c. 11 TUIR. L. 208/2015 abrogato c. 10 e c. 11 … deducibilità ordinaria (dal periodo d’imposta successivo a quello in corso 31.12.2015).
  • 26. Art. 3 c. 1 TUIR L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. 26 TERRITORIALITA’
  • 27. Soggetto ad IRPEF sui redditi (di lavoro dipendente, autonomo o diverso) ovunque prodotti. 27 ARTISTA/ATLETA RESIDENTE Modalità: autoliquidazione dell’imposta in dichiarazione.
  • 28. 28 ARTISTA/ATLETA NON RESIDENTE Art. 23 c. 1 lett. c), d) ed f) TUIR I redditi derivanti da attività artistiche e sportive svolte da soggetti NON RESIDENTI si considerano prodotti in Italia se le prestazioni da cui derivano sono ivi realizzate indipendentemente dalla qualifica di redditi di lavoro dipendente, autonomo o redditi diversi.
  • 29. • art. 23 c. 2 lett. b) TUIR I redditi degli artisti e sportivi professionisti assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 c. 1 lett. c-bis) TUIR, sempre tassabili in Italia se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia, anche se le prestazioni non sono effettuate in Italia (non è ammessa la prova contraria). • art. 23 c. 2 lett. d) TUIR Se i redditi sono corrisposti a soggetti interposti non residenti (imprese, società o enti), ma a fronte di prestazioni effettuate da una persona fisica in Italia, in questo caso la tassazione ha luogo in Italia (non è ammessa la prova contraria). 29 Eccezioni
  • 30. • Ove si qualifichi come reddito di lavoro dipendente è assoggettabile ad imposta in Italia mediante una ritenuta a titolo d’acconto IRPEF (art. 23 c. 1 DPR 600/73). • Ove si qualifichi come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente è assoggettabile ad imposta in Italia mediante una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30% del compenso lordo operata contestualmente alla sua erogazione (artt. 24 c. 1 ter, 25 c. 2 del DPR 600/73). • Ove si qualifichi come reddito diverso è assoggettabile ad imposta in Italia mediante una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30% del compenso lordo operata contestualmente alla sua erogazione (art. 25 del DPR 600/73). 30 MODALITA’ RITENUTE NON RESIDENTE
  • 31. Soggetto non residente SENZA stabile organizzazione in Italia Il soggetto straniero che svolge attività artistiche o sportive in Italia, sia in forma individuale che tramite impresa, deve essere tassato in Italia tramite ritenuta alla fonte 30% a titolo d’imposta applicata sul compenso lordo (art. 25 DPR 600/1973) 31 SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE
  • 32. Soggetto non residente CON stabile organizzazione in Italia Non si applicherà la ritenuta alla fonte, ma dovrà essere direttamente la stabile organizzazione a dichiarare i propri redditi in Italia (al netto di eventuali costi deducibili) da assoggettare a IRES e IRAP. 32 CON STABILE ORGANIZZAZIONE
  • 33. Artisti e sportivi possono essere tassati (e lo sono di norma) nel Paese dove hanno realizzato la prestazione: vale anche per le prestazioni rese sotto forma di impresa, a prescindere da qualsiasi altra condizione (esistenza di base fissa o stabile organizzazione, pagamento a soggetto interposto, periodo di permanenza, organizzazione d’impresa). 33 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Art. 17 Modello OCSE Tassazione nel Paese della FONTE Tassazione CONCORRENTE Stato FONTE e Stato RESIDENZA
  • 34. Il diverso trattamento, rispetto a quello degli altri redditi professionali (art. 7 Modello OCSE) per l’esigenza di assoggettare a tassazione, nello Stato in cui si manifestano, prestazioni artistiche che per loro intrinseca natura permettono di conseguire notevoli redditi in un arco temporale molto ristretto. 34 TASSAZIONE PAESE DELLA FONTE In assenza di una previsione specifica come quella dell’art.17, un artista/sportivo di successo potrebbe risiedere in uno Stato a fiscalità privilegiata ed esibirsi occasionalmente in Stati esteri usufruendo della non tassazione in ragione della ridotta permanenza.
  • 35. Al fine di eludere le disposizioni convenzionali illustrate … costituzione di una società estera (c.d. star company) che assume l’artista/sportivo incaricandolo di esibirsi in vari Paesi. Mancando la stabile organizzazione, il compenso percepito dalla società non potrebbe essere tassato negli altri Paesi. 35 TASSAZIONE PAESE DELLA FONTE Lo sportivo o l’artista potrebbe essere assunto, per esempio, da una società residente a Panama; l’artista si esibisce in vari Paesi tuttavia, poiché la società panamense non ha una stabile organizzazione in tali Stati, i compensi saranno tassati solo a Panama.
  • 36. Al fine di prevenire questa possibile manovra elusiva, il paragrafo 2 dell’art. 17 stabilisce che quando il reddito derivante dalle attività svolte dall’artista o dallo sportivo sono imputate ad un altro soggetto (la star company), i redditi possono comunque essere tassati nello stato in cui è erogata la prestazione (Paese della FONTE). 36 TASSAZIONE PAESE DELLA FONTE
  • 37. 37 TASSAZIONE PAESE DI RESIDENZA Tassazione nel Paese di RESIDENZA Art. 17 c. 3 Modello OCSE Se il sostituto d’imposta non si avvale di questa facoltà, deve applicare la ritenuta del 30% prevista dalla legislazione interna. L’artista/sportivo può presentare istanza di rimborso (allegando documentazione comprovante il possesso delle condizioni per l’esonero, rilasciata dalla competente autorità pubblica estera). Soggetto italiano che eroga i compensi ha facoltà (non obbligo) di non operare la ritenuta alla fonte (l’artista/sportivo dovrà esibire la documentazione che dimostri il possesso delle condizioni richieste per l’esonero). Prestazioni remunerate in prevalenza con fondi di enti pubblici del Paese di residenza;
  • 38. Redditi di lavoro dipendente di artisti/sportivi transfrontalieri. 38 TASSAZIONE PAESE DI RESIDENZA Art. 15 Modello OCSE Le remunerazioni … che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato (tassazione esclusiva) a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente (in tal caso, tassazione concorrente) … le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato (tassazione esclusiva) se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 183 giorni in un periodo di 12 mesi e che inizi o che termini nell’anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da/per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
  • 39. Restano al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 17 le royalties per diritti su proprietà intellettuali, disciplinate invece dall’ 39 TASSAZIONE PAESE DI RESIDENZA art. 12 Modello OCSE (Canoni) Tassazione nel Paese di RESIDENZA I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato. sia nel caso di concessione del marchio riconducibile al rapporto di lavoro subordinato tra artista/atleta e società/associazione sportiva, sia nel caso in cui non sia ravvisabile tale legame.
  • 40. Il Commentario OCSE all’art. 17 (paragrafo 9) afferma che i proventi da pubblicità o sponsorizzazioni dovrebbero essere ricondotti all’art. 14 (Professioni indipendenti) o all’art. 15 (Lavoro dipendente) a seconda dei casi. In realtà si rinviene che i proventi in questione ricadano nell’art. 21 (Altri redditi). La questione non assume rilevanza pratica perché sia gli artt. 14 e 15 che il 21 attribuiscono la potestà impositiva la Paese di RESIDENZA del percettore. 40 TASSAZIONE PAESE DI RESIDENZA
  • 41. Eccezione i compensi per diritti pubblicitari e sponsorizzazioni sono tassati nel Paese della FONTE ai sensi dell’art. 17 se direttamente correlati ad esibizioni o apparizioni dello sportivo od artista di quel Paese. 41 TASSAZIONE PAESE FONTE
  • 42. GRAZIE PER L’ATTENZIONE L’immateriale nella strategia di riposizionamento dell’impresa 20 marzo 2017 Non abbiamo perso la partita; abbiamo solo esaurito il tempo. (Vince Lombardi)

Editor's Notes

  1. In linea generale sono considerate spese di rappresentanza le erogazioni gratuite di beni e servizi effettuate dall’impresa per offrire al pubblico un’immagine positiva e prestigiosa di se stessa e della propria attività in termini di organizzazione, floridezza, efficienza. La caratteristica di tali spese, che le contraddistingue da quelle di pubblicità, è la loro gratuità (vale a dire la mancanza di un corrispettivo o di una controprestazione da parte dei destinatari delle stesse). Pertanto rientrano tra le spese di rappresentanza i costi sostenuti non tanto per incrementare (direttamente) il volume d’affari bensì per valorizzare l’immagine dell’impresa, indirizzando e divulgando nel mercato un messaggio positivo della stessa. Sono classificate tra le spese di rappresentanza: Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte attività promozionali di beni e servizi la cui produzione/scambio costituiscono oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa che le sostiene; le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici e stabilimenti, nonché in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi dell’impresa; ogni altra spesa per beni/servizi distribuiti o erogati gratuitamente (es. omaggi di fine anno ai clienti).
  2. Definizione contratto di sponsorizzazione Con il termine sponsorizzazione vengono definiti quei contratti attraverso i quali un soggetto (sponsee) si obbliga ad associare alla propria attività un nome/altro segno distintivo di un altro soggetto (sponsor) verso il riconoscimento di un corrispettivo. In tal modo lo sponsee divulga i segni distintivi dello sponsor. Tali contratti vengono utilizzati dalle imprese con l’intenzione di raggiungere un incremento del volume d’affari, ma non attraverso la (diretta) pubblicizzazione della merce prodotta, bensì mediante altre rappresentazioni a rilevante contenuto d’immagine, indirettamente idonee a determinare il medesimo effetto. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al team sportivo/squadra che ha l’obbligo (per contratto) di esporre sulla divisa il marchio dello sponsor, ovvero ai personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport che si obbligano a diffondere il nome dello sponsor durante lo svolgimento della propria attività. Mancando una disciplina specifica che indichi se il trattamento fiscale sia da assimilare a quello delle spese di pubblicità o rappresentanza, si è fatto nel tempo affidamento al contributo della prassi dell’Amministrazione finanziaria (RR.MM. 2/1016, 9/204 del 17/06/1992, 37/E del 09/08/1999, 356/E del 2002) e della giurisprudenza, arrivando ad equiparare le spese di sponsorizzazione a quelle di pubblicità; con l’unica differenza che con la prima viene pubblicizzato non tanto il prodotto/servizio reso dall’impresa, quanto piuttosto, in via generale, l’attività produttiva dello sponsor. Effettività = occorre dimostrare che la prestazione è stata effettivamente resa e che quindi la sponsorizzazione sia stata eseguita dalla associazione sportiva nei modi e nei tempi descritti dal contratto. Quindi occorrerà produrre, oltre alla documentazione contabile e finanziaria che attesti l’effettivo pagamento del corrispettivo del contratto, anche documentazione aggiuntiva volta a dimostrare la presenza del marchio aziendale o di altri segni distintivi della società, nei luoghi in cui lo stesso è stato previsto contrattualmente: casacche di gioco e abbigliamento in genere, striscioni posizionati sul campo ove vengono svolte le attività dell’associazione e di altre modalità che rendano visibile e riconoscibile l’azienda sponsorizzata. Inerenza = spesso contestata ex post l’indeducibilità per difetto del requisito di inerenza sia delle spese di rappresentanza (asserendo la loro antieconomicità) sia di quelle di pubblicità, propaganda e sponsorizzazione. Ciò sia in termini di entità della spesa rispetto ad altri costi di rappresentanza (che sarebbero più incisivi ed efficaci nel mercato seppur meno onerosi, ovvero rispetto ad altre e diverse fatture emesse dall’associazione sportiva beneficiaria delle somme nei confronti di terzi per medesimi fini) sia in termini di sporporzione della spesa rispetto all’utile conseguito nel medesimo periodo d’imposta di sostenimento della stessa (in tal caso il Fisco opera un vero e proprio confronto al fine di verificare l’esistenza di una rilevante sproporzione tra il corrispettivo pagato ed il valore del messaggio promozionale fornito dal prestatore in termini di profitto realizzato – cd. “ritorno sui ricavi”); sent. Cass. 25100/2014, sent. 24065/2001, ordinanza 3343/2012, Cass. 6548/2012 (dimostrazione da parte del contribuente del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo). Antieconomicità = intesa quale inutilità (e non proporzionalità) rispetto agli obiettivi raggiunti dall’impresa che sostiene la spesa nel bilancio nel medesimo periodo d’imposta in cui la sponsorizzazione è sostenuta. Sent. Cass. 17/07/2014 n. 16327 (due società con medesima sede legale, amministrate dalle medesime persone fisiche, stipulato con la società sportiva contratti di sponsorizzazione di contenuto identico, per lo stesso anno, versando tuttavia corrispettivi illogicamente diversi in corrispettivo della attribuzione di identici diritti pubblicitari). Comm. trib. reg. Napoli, sez. staccata di Salerno sent. 7587/2/16 del 19 agosto 2016 Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Componenti di reddito - Spese di pubblicità - Sponsorizzazione di squadra di calcio - Beni commercializzati dallo sponsor appetibili per il target del veicolo pubblicitario - Deducibilità delle spese - Sussistenza Devono considerarsi spese di pubblicità deducibili quelle di sponsorizzazione di una squadra di calcio, non potendo l’Ufficio contestare che l’esposizione del marchio sulle casacche della squadra sponsorizzata non avrebbe portato alcun beneficio economico e che sarebbero stati incongruamente sostenuti costi superiori a quelli che la società avrebbe incontrato per la sponsorizzazione di una squadra di categoria superiore, qualora sia stato invece dimostrato dal contribuente che era prevista anche una campagna commerciale di beni appetibili dai soggetti target del veicolo pubblicitario - tant’è che vi erano in effetti stati incrementi di risultati economici nel tempo, collegabili anche alla attività di pubblicità - e che le supposte incongruenze di sponsorizzazione tali non erano in considerazione della qualità di main sponsor della squadra di calcio sponsorizzata e della competitività di vertice di tale squadra, difatti vittoriosa con largo anticipo del campionato.   Sentt. Corte 3433 e 6548 del 2012 L’agenzia delle entrate sta contestando con sempre maggior frequenza la antieconomicità delle spese sostenute dalle imprese per spese di sponsorizzazione e pubblicità. Non viene contestata l’emissione di foi, bensì la non inerenza, in tutto o in parte, delle spese sostenute. Corte Cass. sent. 8577 del 12 aprile 2006  “rientra nei pioteri dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’imposizione sul reddito, sulla base dell’art. 75 c. 5 TUIR, la valutazione dell’inerenza dei costi esposti in bilancio all’attività o beni di impresa da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, e senza che tale giudizio incida sulle scelte dell’imprenditore, valendo ai soli fini dell’opponibilità della spesa al Fisco”. Sent. 23 aprile 2007, n. 9567 … costituisce spesa pubblicitaria o di propaganda quella erogata per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi, servizi o, comunque, dell’attività svolta e sostenute per ottenere un incremento, più p meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi e in certi contesti, anche temporali. Obiettivo una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente concernente la produzione realizzata in un determinato contesto. Sent. 31 gennaio 2011 8679 … spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. E’ di chiara evidenza che la pubblicizzazione del marchio o del prodotto si traducono innegabilmente in un potenziale vantaggio economico diretto per l’impresa sponsorizzante, potendone derivare, in conseguenza, un incremento della propria attività commerciale. E in tale prospettiva va tenuto contro che la deducibilità di un costo dal reddito d’impresa non postula che esso sia stato necessariamente sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di sovlgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. 16826/97), Cass. 3433/2012 Caso di una scietà operante nel settore dell’impiantistica per imballaggi, la quale decise di sponsorizzare l’attività di un pilota professionista con l’apposizione sulla vettura da corsa della scritta “M. Packaging Machines Italy”, considerando i costi sotenuti come costi di pubblicità. Cass. ritenuto le spese di sponsorizzazione in questione come spese di rappresentanza, specificando che la società contribuente “operante nel diversissimo settore dell’impiantistica per imballaggi, non ha allegato e provato qualsivoglia diretta aspettativa d iritorno commerciale che potesse essere ragionevolmente riconducibile all’attività di un pilota professionista”. Inoltre, la contribuente “non ha spiegato quale potesse essere la concreta finalità di incremento commerciale, concernente la produzione d’impiantistica per imballaggi, nel contesto delle corse automobilistiche”. Cass. 6548 del 27 aprile 2012 Il caso muoveva dalla contestazione alla contribuente dei costi di sponsorizzazione del marchio “X” poiché la società non era titolare del predetto marchio, in relazione al quale vantava il solo diritto all’utilizzazione, nonché quello di distribuzione del prodotto in Italia, al pari di altre società operanti in altri Paesi europei e facenti parte del gruppo X Europa. La Corte ha tuttavia chiarito che la deducibilità è ammessa anche se lo sponsor non è titolare dle marchio sposorizzato, ma semplicemente il distributore. In ogni caso, dovrà dimostrare concretamente le potenziali utilità del costo sostenuto per la propria attività commerciale. CTR Lombardia sentenza 113/2011 Il caso riguarda una nota casa di moda che aveva sostenuto dei costi per gli eventi organizzati, e a cui partecipavano personaggi del mondo dello spettacolo. Detti costi sono da ritenersi ad “elevata valenza promo-pubblicitaria” in quanto “primo fattore di influenza delle scelte di acquisto dei consumatori”. La qualficazione delle spese di sponsorizzazione quali spese di rappresentanza o di pubblicità può avvenire solo in considerazione del caso concreto. Cir. AdE n. 21/E del 22 aprile 2003 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere l’immagine o il prodotto e l’esistenza di un rapporto sinallagmatico) La circolare commentando l’agevolazione prevista per le attività sportive dilettantistiche secondo la quale, i corrispettivi in denaro o in natura erogati, nei limiti di un certo importo, ai soggetti che svolgono le suddette attività, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità” chiarisce che la suddetta agevolazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: “1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima. Ris. AdE n.88/E del 11 Luglio 2005 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto, il marchio, la natura onerosa dell’accordo, l’esistenza di un rapporto sinallagmatico e la realizzazione di una pubblicità) “il cosiddetto contratto di sponsorizzazione" – figura non specificatamente disciplinata dalla legge - comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto, il quale viene detto "sponsorizzato", si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificatamente marcato, dietro corrispettivo. […]. La sponsorizzazione costituisce, quindi, un contratto atipico a prestazioni corrispettive nel quale una parte ( detta sponsor) si obbliga ad erogare mezzi economici, al fine di ottenere notorietà pubblica, nei confronti di un altro soggetto (sponsorizzato o sponsee), il quale si impegna ad effettuare determinate prestazioni affinché tale ritorno di immagine venga effettivamente conseguito. Pertanto, i requisiti che caratterizzano i contratti di sponsorizzazione sono: “la natura onerosa dell'accordo, l'esistenza di prestazioni contrapposte tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato, e la realizzazione di una pubblicità per lo sponsor.”       Sent. Cass. 7803 del 8 giugno 2000 (Elemento distintivo è la finalità di incrementare le vendite) “In assenza di indicazioni legislative, la Commissione ha individuato nella finalità perseguita il criterio ermeneutico per distinguere i vari tipi di spesa. Ha quindi concluso che: a)"rientrano tra le spese di rappresentanza quei costi sostenuti al fine di creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e di migliorarne l'immagine ..., ma non danno luogo ad aspettative di incremento del processo di vendita"; b)"non rientrano tra le spese di rappresentanza tutti quei costi che pur non essendo imputabili in modo diretto ai ricavi […], vengono comunque sostenuti allo scopo di incrementare le vendite, perché si spera che consentano, ad esempio, di acquisire nuova clientela o permettano di ampliare il fatturato nei confronti della clientela già esistente” Sent. Cass. 9567 del 23 aprile 2007 (Elemento distintivo è la finalità di incrementare le vendite) “In buona sostanza, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali.         Sent. Cass. 11226 del 16 maggio 2007 (Elementi distintivi sono la finalità di incrementare i ricavi e le vendite e l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto sia quello esistente che quello che sarà realizzato) “Non vi è dubbio che sussiste una differenza tipologica tra i due tipi di spesa [le une (le spese di pubblicità ndr ) hanno come obiettivo preminente l'incremento dei ricavi, le altre (le spese di rappresentanza ndr ) quello di diffondere l'immagine dell'azienda aumentandone il prestigio) ma non è così netto il confine tra dette spese allorché si debba poi in concreto verificare lo scopo per il quale esse sono state sostenute. Ciò perché la nozione di pubblicità è concetto ampio, rappresentato dalla esigenza di informare i consumatori circa l'esistenza di beni e servizi prodotti da una determinata azienda, con l'evidenziazione e l'esaltazione delle caratteristiche e della idoneità a soddisfare i bisogni mediante strategie promozionali che consentano di veicolare le scelte dei consumatori. Per cui i costi allo scopo sostenuti non si esauriscono solo nell'accrescimento del prestigio della società, ma sono spesso tendenzialmente orientati a creare una vera propria aspettativa di incremento delle vendite, specie oggi in cui il messaggio pubblicitario non svolge ormai più un ruolo puramente informativo limitato alla notizia dell'esistenza di un prodotto già introdotto sul mercato, ma ha la funzione anche di sensibilizzare preventivamente l'interesse dei consumatori anche verso beni o servizi che ancora non sono offerti concretamente e che semplicemente si preannunziano mediante iniziative e campagne di reclamizzazione destinate pertanto a svolgere un ruolo decisivo sullo sviluppo degli affari (e dunque sul fatturato) dell'azienda” (Cfr. Sent. n. 14350 del 21 dicembre 1999). Sent. Cass. 17602 del 3 aprile 2008 (Elemento distintivo è la finalità di incrementare i ricavi) “Sussiste infatti differenza tipologica tra i due tipi di spesa le une (spese di rappresentanza ndr) hanno come obiettivo solo quello di diffondere l‘immagine dell’azienda aumentandone il prestigio, le altre (spese di pubblicità ndr) quello preminente di incrementare i ricavi”       Sent. Cass. 21270 del 7 agosto 2008 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto, il marchio i servizi o comunque l’attività svolta e la finalità di incremento commerciale) "costituisce spesa di rappresentanza quella affrontata per iniziative volte ad accrescere, generalmente, il prestigio, l’immagine e le possibilità di sviluppo della società, mentre: costituisce spesa pubblicitaria o di propaganda quella erogata per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi, servizi o, comunque, dell’attività svolta". “Fermo restando che entrambe le spese devono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi sociali e che le une e le altre ne realizzano, in definitiva, l’interesse", "il criterio discretivo va... individuato nella diversità, anche strategica, degli obbiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d’immagine ed il maggior prestigio nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società, laddove, invece, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinalo contesto". Sent. Cass. 8679 del 15 aprile 2011 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto, il marchio i servizi o comunque l’attività svolta e la finalità di incremento delle vendite) “[…] Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. In definitiva, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali.”       Sent. Cass. 6548 del 27 aprile 2012 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto, il marchio e la finalità di incremento commerciale e potenzialmente idonea a produrre utili) " […] si evince, pertanto, che la sponsorizzazione - che, sotto il profilo concernente lo sponsorizzato, si concreta nella commercializzazione del nome e dell'immagine personale del soggetto - si traduce, al contempo, per lo sponsor, in una forma di pubblicità indiretta, consistente nella promozione del marchio o del prodotto che si intende lanciare sul mercato. […] è, invero, di chiara evidenza che la pubblicizzazione del marchio o del prodotto si traducono innegabilmente in un potenziale vantaggio economico diretto per l'impresa sponsorizzante, potendone derivare, in conseguenza, un incremento della propria attività commerciale. E, in tale prospettiva, va tenuto conto altresì, ai fini tributari, del fatto che la deducibilità di un costo dal reddito di impresa non postula che esso sia stato necessariamente sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili".
  3. Art. 49 c. 1 TUIR “Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”
  4. Art. 49 c. 1 TUIR “Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”
  5. Art. 53 TUIR Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, cioè dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle di impresa.
  6. Art. 17 c. 1 lett. g-ter TUIR “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi … corrispettivi di cui all’art. 54, c. 1-quater, se percepiti in un’unica soluzione”.
  7. Il regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, residenti fiscalmente in Italia, risulta particolarmente complesso in quanto dipende da una serie di parametri. Tali parametri possono essere individuati principalmente nei seguenti: periodo di possesso; percentuale di partecipazione; tipologia di partecipazione (qualificata o non qualificata) imputazione in bilancio, se trattasi di azioni, quote o partecipazioni. In merito alla tipologia di partecipazione occorre distinguere, ai sensi dell’articolo 67, primo comma lett. c, del Tuir, tra: partecipazioni qualificate in società non quotate, nel caso in cui si detengano più del 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento; partecipazioni qualificate in società quotate, nel caso in cui si detengano più del 2 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento; partecipazioni non qualificate in società quotate,nel caso in cui si detenga una percentuale inferiore (o uguale) al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25 per cento; partecipazioni non qualificate in società quotate, nel caso in cui si detengano meno del 2 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5 per cento. Tutto ciò premesso, nel caso di partecipazioni qualificate, la tassazione prevista per i dividendi corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore) concorrono alla formazione del reddito nella misura del: 49,72 per cento, se relativi ad utili prodotti dal 1° gennaio 2008; 40,00 per cento, se relativi ad utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Ne deriva che il reddito di questo dividendo confluisce nel “monte redditi” del contribuente per la quota tassata e segue, di conseguenza, i “classici” scaglioni di reddito Irpef vigenti, senza l’applicazione di ritenuta alla fonte. Tale reddito deve essere dichiarato nel quadro D del modello 730/2016 o nel quadro RL del modello Unico – persone fisiche 2016. Diversamente, nel caso di partecipazioni non qualificate, la tassazione prevista per i dividendi corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore) sono assoggetti a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% dell’intero importo (dal 1° luglio 2014). Trattandosi di ritenute a titolo d’imposta il contribuente non deve indicare nulla in dichiarazione. Si ricorda che il momento impositivo per i dividendi non coincide con l’anno in cui avviene la delibera di distribuzione; infatti, la tassazione deve avvenire nell’esercizio in cui sono percepiti, ossia secondo un criterio di cassa. Questo perché la delibera potrebbe prevedere che i dividendi debbano “essere staccati” entro un certo lasso temporale dalla delibera.
  8. Art. 23 c. 1 lett. c, d ed f TUIR: ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: … c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente … d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato … f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti …
  9. Art. 23 c. 2 2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17; b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 50; c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; d) i compensi corrisposti da imprese, societa' o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.
  10. Articolo 23 Documento in formato pdf - Salva testo Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente. In vigore dal 13/07/2011 Modificato da: Decreto-legge del 13/05/2011 n. 70 Articolo 7 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Articolo 24 Documento in formato pdf - Salva testo Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente -ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. Articolo 25 Documento in formato pdf - Salva testo Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.