Intervento di Irene Furlan, Capitano della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria, in occasione del convegno "Sponsorizzazioni nello sport e nello spettacolo", seconda giornata del ciclo breve "L'immateriale nella strategia di riposizionamento dell'Impresa" tenutasi il 20 marzo 2017 presso la sede di Unindustria Bologna.
Intervento di Fabrizio Scrivani, Capo Area IMLA - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, in occasione del convegno "Sponsorizzazioni nello sport e nello spettacolo", seconda giornata del ciclo breve "L'immateriale nella strategia di riposizionamento dell'Impresa" tenutasi il 20 marzo 2017 presso la sede di Unindustria Bologna.
Intervento di Bruno Telchini, Studio Legale Associato Telchini & Mayr di Bolzano, in occasione del convegno "Sponsorizzazioni nello sport e nello spettacolo", seconda giornata del ciclo breve "L'immateriale nella strategia di riposizionamento dell'Impresa" tenutasi il 20 marzo 2017 presso la sede di Unindustria Bologna.
Il trattamento fiscale dei compensi corrisposti agli sportivi dilettanti, con una analisi di caso dei problemi emersi durante le attività di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate. Relatore: Antonio Cologno (Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Emilia-Romagna)
I principi contabili e i profili tributari di riferimento per le perdite su crediti. Intervento di Silvia Mezzetti (Agenzia Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna) all'interno del convegno "Tutto dichiarazioni". Slide aggiornate a giugno 2015
OGGETTO: se un credito commerciale ha una scadenza di pagamento insolitamente lunga rispetto a quella usuale, è probabile che nel credito medesimo, e quindi nel ricavo che lo ha originato, sia compresa una componente di natura finanziaria che esprime un interesse attivo non esplicitato.
L’organismo italiano di contabilità (OIC) ha recentemente pubblicato 19 nuovi principi contabili. I nuovi principi si applicano ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014.
Intervento di Fabrizio Scrivani, Capo Area IMLA - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, in occasione del convegno "Sponsorizzazioni nello sport e nello spettacolo", seconda giornata del ciclo breve "L'immateriale nella strategia di riposizionamento dell'Impresa" tenutasi il 20 marzo 2017 presso la sede di Unindustria Bologna.
Intervento di Bruno Telchini, Studio Legale Associato Telchini & Mayr di Bolzano, in occasione del convegno "Sponsorizzazioni nello sport e nello spettacolo", seconda giornata del ciclo breve "L'immateriale nella strategia di riposizionamento dell'Impresa" tenutasi il 20 marzo 2017 presso la sede di Unindustria Bologna.
Il trattamento fiscale dei compensi corrisposti agli sportivi dilettanti, con una analisi di caso dei problemi emersi durante le attività di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate. Relatore: Antonio Cologno (Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Emilia-Romagna)
I principi contabili e i profili tributari di riferimento per le perdite su crediti. Intervento di Silvia Mezzetti (Agenzia Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna) all'interno del convegno "Tutto dichiarazioni". Slide aggiornate a giugno 2015
OGGETTO: se un credito commerciale ha una scadenza di pagamento insolitamente lunga rispetto a quella usuale, è probabile che nel credito medesimo, e quindi nel ricavo che lo ha originato, sia compresa una componente di natura finanziaria che esprime un interesse attivo non esplicitato.
L’organismo italiano di contabilità (OIC) ha recentemente pubblicato 19 nuovi principi contabili. I nuovi principi si applicano ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014.
Il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi dilettanti, con una rassegna di alcuni rilievi emersi nel corso delle attività di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate
L’articolo 1 comma 319 della L.160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha prorogato al 31 Dicembre 2020, senza alcuna modifica alla disciplina agevolata, il credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 98-108 della L.208/2015, riconosciuto alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna, Sicilia, Abruzzo. l credito d’imposta, si ricorda, è rivolto ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni.
Nella prassi a volte si verificano casi in cui un agente svolge di fatto l’attività di incasso per conto della preponente, nonostante tale attività sia formalmente vietata dal contratto o manchino le condizioni previste dagli accordi economici collettivi.
Le novità introdotte dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (cd “decreto sviluppo”) e dalla Circolare 42/E del 9 novembre 2012.
Documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da parte di soggetti Iva
I rimborsi IVA: presupposti giuridici, erogazione dei rimborsi, la presentazione della domanda di rimboso e le garanzie. Relatore: Silvana Guida (Direzione provinciale di Bologna). Slide aggiornate al 15 febbraio 2015
«Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale" – sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore" dell'Asse prioritario 3 – Competitività»
Webinar dedicato alla delicata analisi del #DLRIlancio e #DLliquidità: illustrati alcuni punti degli ultimi decreti che possono tornare utili nella gestione finanziaria delle aziende e che permetteranno di sfruttare quante più opportunità possibili.
Il Regime dei Minimi. I Regimi agevolati esistenti al 31.12.2007 risultavano i seguenti :
a. Contribuenti minimi in franchigia (art. 32bis Dpr 29.09.1972, n° 633)
b. Regime delle attività marginali (art. 14, Legge 23.12.2000, n° 388)
c. Regime super semplificato (art. 3, commi da 165 a 170, Legge 23.12.1996, n° 662)
I commi dal 96 al 117 dell’art. 1, Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria per il 2008), prevedono un nuovo regime semplificato per i contribuenti che presentano un Volume d’affari NON superiore a € 30.000.00= annui.
Giurisprudenza tributaria vicentina di merito (maggio - agosto 2016)University of Ferrara
Presentazione utilizzata durante l'incontro tenuto presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza in data 24 febbraio 2017
CFC – La prima esimente del 167 TUIR.
Esaminiamo la possibile disapplicazione della normativa CFC sulla base della prima esimente prevista dall’art. 167, comma 5, del TUIR, alla luce del Decreto Crescita e Internazionalizzazione.
Interventi di Fernanda Catani e Antonio Pintori, Agenzia delle Entrate, in occasione dell'incontro "Marchi, brevetti e diritto d'autore" tenutosi lo scorso 13 marzo 2017 presso Unindustria Bologna.
Intervento di Beatrice Ingenito,Barbieri & Associati Dottori Commercialisti di Bologna, in occasione dell'incontro "Marchi, brevetti e diritto d'autore" tenutosi lo scorso 13 marzo 2017 presso Unindustria Bologna.
Il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi dilettanti, con una rassegna di alcuni rilievi emersi nel corso delle attività di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate
L’articolo 1 comma 319 della L.160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha prorogato al 31 Dicembre 2020, senza alcuna modifica alla disciplina agevolata, il credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 98-108 della L.208/2015, riconosciuto alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna, Sicilia, Abruzzo. l credito d’imposta, si ricorda, è rivolto ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni.
Nella prassi a volte si verificano casi in cui un agente svolge di fatto l’attività di incasso per conto della preponente, nonostante tale attività sia formalmente vietata dal contratto o manchino le condizioni previste dagli accordi economici collettivi.
Le novità introdotte dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (cd “decreto sviluppo”) e dalla Circolare 42/E del 9 novembre 2012.
Documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da parte di soggetti Iva
I rimborsi IVA: presupposti giuridici, erogazione dei rimborsi, la presentazione della domanda di rimboso e le garanzie. Relatore: Silvana Guida (Direzione provinciale di Bologna). Slide aggiornate al 15 febbraio 2015
«Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale" – sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore" dell'Asse prioritario 3 – Competitività»
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Il Regime dei Minimi. I Regimi agevolati esistenti al 31.12.2007 risultavano i seguenti :
a. Contribuenti minimi in franchigia (art. 32bis Dpr 29.09.1972, n° 633)
b. Regime delle attività marginali (art. 14, Legge 23.12.2000, n° 388)
c. Regime super semplificato (art. 3, commi da 165 a 170, Legge 23.12.1996, n° 662)
I commi dal 96 al 117 dell’art. 1, Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria per il 2008), prevedono un nuovo regime semplificato per i contribuenti che presentano un Volume d’affari NON superiore a € 30.000.00= annui.
Giurisprudenza tributaria vicentina di merito (maggio - agosto 2016)University of Ferrara
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CFC – La prima esimente del 167 TUIR.
Esaminiamo la possibile disapplicazione della normativa CFC sulla base della prima esimente prevista dall’art. 167, comma 5, del TUIR, alla luce del Decreto Crescita e Internazionalizzazione.
Interventi di Fernanda Catani e Antonio Pintori, Agenzia delle Entrate, in occasione dell'incontro "Marchi, brevetti e diritto d'autore" tenutosi lo scorso 13 marzo 2017 presso Unindustria Bologna.
Intervento di Beatrice Ingenito,Barbieri & Associati Dottori Commercialisti di Bologna, in occasione dell'incontro "Marchi, brevetti e diritto d'autore" tenutosi lo scorso 13 marzo 2017 presso Unindustria Bologna.
Intervento di Roberto Piras,Barbieri & Associati Dottori Commercialisti di Bologna, in occasione dell'incontro "Marchi, brevetti e diritto d'autore" tenutosi lo scorso 13 marzo 2017 presso Unindustria Bologna.
Materiale fornito da Lucio Cecchinello, CEO di LCR X Racing Honda - Team Moto GP in occasione del convegno "Sponsorizzazioni nello sport e nello spettacolo", seconda giornata del ciclo breve "L'immateriale nella strategia di riposizionamento dell'Impresa" tenutasi il 20 marzo 2017 alla sede di Unindustria Bologna.
Materiale fornito da Lucio Cecchinello, CEO di LCR X Racing Honda - Team Moto GP in occasione del convegno "Sponsorizzazioni nello sport e nello spettacolo", seconda giornata del ciclo breve "L'immateriale nella strategia di riposizionamento dell'Impresa" tenutasi il 20 marzo 2017 alla sede di Unindustria Bologna.
Materiale fornito da Lucio Cecchinello, CEO di LCR X Racing Honda - Team Moto GP in occasione del convegno "Sponsorizzazioni nello sport e nello spettacolo", seconda giornata del ciclo breve "L'immateriale nella strategia di riposizionamento dell'Impresa" tenutasi il 20 marzo 2017 alla sede di Unindustria Bologna.
Intervento di Claudio Buja, Presidente di Universal Music Publishing Ricordi srl, in occasione dell'incontro "Marchi, brevetti e diritto d'autore" tenutosi lo scorso 13 marzo 2017 presso Unindustria Bologna.
Intervento di Bruno Telchini, Studio Legale Associato Telchini & Mayr di Bolzano, in occasione dell'incontro "Marchi, brevetti e diritto d'autore" tenutosi lo scorso 13 marzo 2017 presso Unindustria Bologna.
Intervento di Claudio Buja, Presidente di Universal Music Publishing Ricordi srl, in occasione dell'incontro "Marchi, brevetti e diritto d'autore" tenutosi lo scorso 13 marzo 2017 presso Unindustria Bologna.
Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"Italia Startup
"Startup Innovative istruzioni per l'uso"
Un workshop organizzato da Italia Startup per approfondire il nuovo quadro normativo e di mercato inaugurato dal decreto 2.0. Un momento di confronto con l’aiuto di esperti del mondo giuridico, fiscale e del lavoro per cogliere e sfruttare al massimo le nuove opportunità che possono aiutare l’intero ecosistema italiano dell’industria e dell’innovazione. Presentazione a cura di G. Andrea Giannantonio dello Studio Chiomenti
Puntano al profitto ma migliorano la qualità di vita dei cittadini, offrendo servizi: dall’ambiente, alla sanità, all'assistenza.
Tutto in modo nuovo, puntando sulla tecnologia.
Queste sono le startup innovative "a vocazione sociale".
Una definizione applicata dallo scorso gennaio grazie a un aggiornamento del registro speciale delle imprese innovative.
Bando per voucher finalizzati al supporto in un checkup sulla Corporate Social Responsibility e sull'Economia Circolare a favore delle aziende localizzate nelle provincie di Como e Lecco.
Nel corso dello smalltalk tenutosi presso #spazioAttivo #lazioinnova la Dott.ssa Sabrina Fattori, Dottore Commercialista e Revisore Contabile esperta in Startup ha fornito consigli pratici per la costituzione di una startup innovativa
Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favoreP101
Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Intervento di Francesco Ippolito, partner presso Pier Giovanni Ascari & Soci Commercialisti Associati all'incontro "Start-up innovative: le novità introdotte dal Decreto sviluppo - Nuove opportunità di finanziamento per le startup: bandi regionali, stock option, crowdfunding e business angels"
Intervista a Marco Gallo, Capo della Divisione Analisi e Ricerca Economica della Sede di Bologna della Banca d’Italia, a cura di Gianfranco Barbieri, Presidente ACEF.
I MEDICI DELLE IMPRESE
www.economiaefinanza.org
Intervento di Beatrice Ingenito, Barbieri & associati Dottori Commercialisti, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Massimo Melica, Studio Legale Melica Scandelin & Partners, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Morena Diazzi, Regione Emilia-Romagna, Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Giuseppe Schirone, Economista e Manager, Prometeia, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Elisa Santorsola, Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale, Politecnico di Milano, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Giovanni Parenti, DIirector at Strategic Management Partners, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Biagio Palmieri, Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Bologna, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Josè Paulo Graciotti, Fondatore Graciotti Assessoria Empresarial Ltda, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Andrea Gnudi, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Bologna, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Alessandra Damiani, Managing Partner Barbieri & Associati Dottori Commercialisti, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Pietro Buccarelli, Partner Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento del Capitano Domenico Lisa, Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Bologna, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Andrea Amaduzzi, Professore ordinario di Economia Aziendale, Università Milano Bicocca, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Dulcinea Bignami, Dottore Agronomo e Giornalista professionista, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Beatrice Zarri, Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Emilia-Romagna, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Chiara Pappalardo, Studio Legale FTCC, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Eleonora Pani, Forensic Economist, Ernst & Young, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Mario Paccoia, Studio Vassalli, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
Intervento di Danilo Martucci, Studio NG Legal, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
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1. SPONSORIZZAZIONI NELLO
SPORT E NELLO SPETTACOLO
Corrispettivi per servizi pubblicitari, compensi
professionali per l’utilizzo di diritti d’immagine
e ruolo di testimonial corrisposti per la
sponsorizzazione di soggetto non residente.
L’immateriale nella strategia di
riposizionamento dell’impresa
20 marzo 2017
Cap. Irene Furlan
II Sez. II.DD. e I.V.A. – I Gruppo Tutela Entrate
Nucleo di Polizia Tributaria Bologna
2. 2
IL PUNTO DI VISTA DELLA SOCIETA’
SPESE DI
RAPRESENTANZA
SPESE DI
SPONSORIZZAZIONE
SPESE DI
PUBBLICITA’
3. SPESE DI PUBBLICITA’
Spese che l’imprenditore sostiene per portare a conoscenza
della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, nel
tentativo di stimolare/intensificare la domanda di mercato.
3
Deducibilità
(art. 108 c. 2 TUIR)*
- totale nell’esercizio di
sostenimento del costo;
- ripartizione in quote
costanti in 5 esercizi
(20% di spesa per ogni
esercizio).
*Fino al 28.02.2017.
Dal 01.03.2017 articolo
modificato dall’art. 13bis
del decreto legislativo n.
244 /2016.
Detraibilità
(art. 74 c. 6 DPR
633/72)
Forfettaria al 50%
4. 4
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Spese dirette a promuovere e consolidare gli affari dell’impresa,
mediante l’offerta di alcune persone, direttamente o indirettamente
collegate all’impresa, di un’immagine positiva e prestigiosa
dell’impresa stessa e della sua attività in termini di organizzazione e di
efficienza.
Deducibilità
(art. 108 c. 2 TUIR)
Inferiori € 50 interamente deducibili.
Superiori € 50 deducibili in misura
percentuale* variabile in relazione
all’ammontare dei ricavi della gestione
caratteristica risultanti dalla
dichiarazione dei redditi relativa allo
stesso periodo d’imposta.
*Art. 9 D.Lgs. 147/2015 (decreto
internazionalizzazione):
• 1,5% entro i 10 milioni;
• 0,6% tra i 10 e i 50 milioni;
• 0,4% oltre i 50 milioni.
Detraibilità
• Inferiore € 50
detraibilità IVA al
100%.
• Superiore € 50
indetraibilità IVA
al 100%.
Gratuità
5. Pacifica assimilazione
spese di pubblicità
5
SPESE DI SPONSORIZZAZIONE
Spese derivanti da un contratto atipico in virtù del quale una parte
(sponsee) si obbliga a legare un marchio o un altro segno all’esercizio
di una propria determinata attività, mentre l’altra (sponsor) si obbliga a
fornire risorse in denaro o in natura.
Effettività
Inerenza
Antieconomicità?
6. 6
IL PUNTO DI VISTA DELLA PF
REDDITI DI
LAVORO AUTONOMO
REDDITI DI
LAVORO DIPENDENTE
REDDITI
DIVERSI
7. 1) Sponsorizzazioni
(sponsorship)
l’artista/atleta si impegna a
diffondere il nome e il
marchio di un’impresa nello
svolgimento della propria
attività, anche attraverso il
consumo/utilizzo dei relativi
prodotti.
7
UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE
Forme più comuni:
Es. indossare durante lo
svolgimento della propria attività il
prodotto dello sponsor (contratto
di endorsement).
8. 2) Apparizioni ed
esibizioni pubbliche
l’artista/atleta si obbliga a
partecipare ad
eventi/spettacoli e a tenere
determinati comportamenti
di testimonianza a favore di
un certo marchio/prodotto
(attendances).
8
UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE
9. 3) Pubblicità (advertising o merchandising)
artista/atleta si obbliga a consentire ad altri l’uso della
propria immagine pubblica e del proprio nome in spot
televisivi, pubblicità redazionale/altre attività pubblicitarie,
che reclamizzano un marchio o prodotto specificamente
marcato.
9
UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE
10. 10
TRATTAMENTO FISCALE
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Quando esiste un contratto di lavoro tra
l’artista/atleta e una società di appartenenza,
riconducibile nell’ambito del lavoro subordinato
e preveda la concessione a favore della società del diritto
allo sfruttamento economico dell’immagine atleta/artista
art. 49, c. 1, TUIR
11. 11
TRATTAMENTO FISCALE
REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE
art. 50 TUIR
Il contratto di lavoro l’artista/atleta-società di appartenenza
prevede la concessione a favore della società del diritto allo
sfruttamento economico dell’immagine del primo e:
- attività dell’atleta/artista singola manifestazione o più
manifestazioni collegate ma in un breve periodo di tempo;
- la prestazione contrattuale, pur continuativa, non supera
le 8 ore settimanali, 5 giorni mensili, 30 giorni l’anno.
12. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
12
TRATTAMENTO FISCALE
Quando il titolare originario del diritto opera
nell’esercizio della sua attività professionale
art. 54, c. 1-quater, TUIR
“concorrono a formare il reddito i corrispettivi
percepiti a seguito di cessione della clientela o di
elementi immateriali comunque riferibili all’attività
artistica o professionale”
13. a) tassazione separata art. 17, c.1, lett. g-ter), TUIR
13
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
quadro RM
righi da RM3 a RM7
colonna 1: codice “h” redditi derivanti dall’assunzione di
obblighi fare, non fare o permettere;
colonna 2: anno di insorgenza del diritto alla percezione dei
compensi;
colonna 3: importo lordo del compenso;
colonna 4: ritenute di imposta già operate nel corso del
periodo di imposta;
colonna 5: casella da barrare nel caso di opzione per la
tassazione ordinaria in luogo di quella separata.
14. b) tassazione ordinaria (redditi di lavoro
autonomo derivanti dall’esercizio di arti e
professioni)
14
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
quadro RE
rigo RE3
15. 15
REDDITI DIVERSI
TRATTAMENTO FISCALE
Quando il titolare
originario del diritto
opera al di fuori
dell’esercizio della sua
attività professionale.
Quando si tratti di un
soggetto diverso dal
titolare originario del
diritto avente causa al
suo sfruttamento
economico a titolo
gratuito od oneroso.
16. art. 67, c. 1, lett. l) TUIR
“sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale
ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni
o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in
accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore
dipendente … i redditi derivanti da attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere”
16
REDDITI DIVERSI
TRATTAMENTO FISCALE
17. Ferma la tassazione dell’intero importo nel
periodo di imposta in cui risulta percepito, il
reddito è indicato nel:
17
REDDITI DIVERSI
quadro RL (altri redditi)
Sez. II-A (redditi diversi)
rigo RL16 (redditi derivanti dall’assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere)
18. Prestazione di servizi
ex art. 3, cc. 1 e 2, n. 2, del DPR n. 633/72
“Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso
corrispettivo dipendenti … omissis … da obbligazioni di fare,
di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”
“… le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli,
disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi
e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze simili
relative a diritti o beni similari ai precedenti”.
18
IVA
19. 19
MODALITA’
Dall’artista/atleta
direttamente ad uno
sponsor
Quattro principali modalità con cui artisti/atleti concedono
l’uso della propria immagine:
Dall’artista/atleta alla
propria
società/associazione
sportiva
Dall’artista/atleta ad una
società intermediaria che
li sublicenza ad uno
sponsor
Dall’artista/atleta ad una
società intermediaria che
li sublicenza alla propria
società/associazione
sportiva
20. Redditi diversi ex art. 67 TUIR
Possibilità di dedurre le spese
inerenti ex art. 71 TUIR
20
DIRETTAMENTE AD UNO SPONSOR
Se società residente dovrà
applicare ritenuta d’acconto
20% sui compensi erogati
all’artista/atleta
licenza per diritti
di sfruttamento
21. Se RESIDENTE:
- soggetta a IRES e IRAP;
- applicare ritenuta d’acconto
20% sui compensi
all’artista/atleta.
Se in “PAESE A FISCALITÀ
PRIVILEGIATA” disciplina CFC (art.
167 TUIR) … tassazione per
trasparenza in capo
all’artista/atleta residente.
21
ALLO SPONSOR TRAMITE
INTERMEDIARIA
licenza per dir.
sfruttamento
sub.-licenza per
diritti sfruttam.
CONTROLLATA dall’artista/atleta
Redditi diversi (67 TUIR).
Eventuale distribuzione
dividendi concorrono al
49,72% (qualificate).
Ritenuta a titolo d’imposta
26% (non qualificate).
Sponsor RESIDENTE e società
intermediaria in “Paese a
fiscalità privilegiata” i diritti
corrisposti dallo stesso non
deducibili dal suo reddito
d’impresa (art. 110 c. 10
TUIR).
L. 208/2015 abrogato c. 10 …
deducibilità ordinaria (2015).
22. 22
licenza per dir.
sfruttamento
sub.-licenza per
diritti sfruttam.
ALLO SPONSOR TRAMITE
INTERMEDIARIA
NON CONTROLLATA dall’artista/atleta
Redditi diversi (67 TUIR). Se RESIDENTE:
- soggetta a IRES e IRAP;
- applicare ritenuta d’acconto
20% sui compensi
all’artista/atleta.
Anche se in “PAESE A
FISCALITÀ PRIVILEGIATA”
non si applica disciplina CFC
(art. 167 TUIR).
Sponsor RESIDENTE e società
intermediaria in “Paese a
fiscalità privilegiata” sponsor
può invocare esimente art.
110 c. 11 TUIR.
L. 208/2015 abrogato c. 10 e
c. 11 … deducibilità ordinaria
(dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso
31.12.2015).
23. L’accordo di licenza dei diritti di immagine tra l’atleta e la società
sportiva non può essere considerato separato dal rapporto di
lavoro subordinato, pertanto i diritti per l’uso dell’immagine
dell’atleta erogati dalla società sportiva devono essere trattati
come redditi di lavoro dipendente in capo all’atleta.
23
ALLO SPONSOR TRAMITE PROPRIA
SOCIETA’/ASSOCIAZIONE
LAV. DIPENDENTE
licenza per diritti
di sfruttamento
24. ALLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE
TRAMITE INTERMEDIARIA
licenza per dir.
sfruttamento
sub.-licenza per
diritti sfruttam.
LAV. DIPENDENTE
CONTROLLATA dall’artista/atleta
Se RESIDENTE:
- soggetta a IRES e IRAP;
- applicare ritenuta d’acconto
20% sui compensi
all’artista/atleta.
Se in “PAESE A FISCALITÀ
PRIVILEGIATA” disciplina CFC (art.
167 TUIR) … tassazione per
trasparenza in capo
all’artista/atleta residente.
Redditi diversi (67 TUIR) e
redditi da lavoro
dipendente.
Eventuale distribuzione
dividendi concorrono al
49,72% (qualificate).
Ritenuta a titolo d’imposta
26% (non qualificate).
Nel caso società
intermediaria in “Paese a
fiscalità privilegiata” i diritti
corrisposti dalla
società/associazione sportiva
non deducibili dal suo
reddito d’impresa (art. 110 c.
10 TUIR).
L. 208/2015 abrogato c. 10 …
deducibilità ordinaria (2015).
25. licenza per dir.
sfruttamento
sub.-licenza per
diritti sfruttam.
LAV. DIPENDENTE
ALLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE
TRAMITE INTERMEDIARIA
NON CONTROLLATA dall’artista/atleta
Redditi diversi (67 TUIR) e
redditi da lavoro
dipendente.
Se RESIDENTE:
- soggetta a IRES e IRAP;
- applicare ritenuta d’acconto
20% sui compensi
all’artista/atleta.
Anche se in “PAESE A
FISCALITÀ PRIVILEGIATA”
non si applica disciplina CFC
(art. 167 TUIR).
Società intermediaria in
“Paese a fiscalità privilegiata”
società/associazione sportiva
può invocare esimente art.
110 c. 11 TUIR.
L. 208/2015 abrogato c. 10 e
c. 11 … deducibilità ordinaria
(dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso
31.12.2015).
26. Art. 3 c. 1 TUIR
L’imposta si applica sul reddito complessivo del
soggetto, formato per i residenti da tutti i
redditi posseduti al netto degli oneri deducibili
indicati nell’art. 10, e per i non residenti soltanto
da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
26
TERRITORIALITA’
27. Soggetto ad IRPEF
sui redditi (di lavoro
dipendente, autonomo
o diverso)
ovunque prodotti.
27
ARTISTA/ATLETA RESIDENTE
Modalità:
autoliquidazione
dell’imposta in
dichiarazione.
28. 28
ARTISTA/ATLETA NON RESIDENTE
Art. 23 c. 1 lett. c), d)
ed f) TUIR
I redditi derivanti da
attività artistiche e
sportive
svolte da soggetti NON
RESIDENTI si
considerano prodotti in
Italia se le prestazioni
da cui derivano sono
ivi realizzate
indipendentemente dalla qualifica di
redditi di lavoro dipendente, autonomo
o redditi diversi.
29. • art. 23 c. 2 lett. b) TUIR
I redditi degli artisti e sportivi professionisti assimilati a
quelli di lavoro dipendente ex art. 50 c. 1 lett. c-bis) TUIR,
sempre tassabili in Italia se corrisposti dallo Stato, da
soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia,
anche se le prestazioni non sono effettuate in Italia
(non è ammessa la prova contraria).
• art. 23 c. 2 lett. d) TUIR
Se i redditi sono corrisposti a soggetti interposti non
residenti (imprese, società o enti), ma a fronte di
prestazioni effettuate da una persona fisica in Italia, in
questo caso la tassazione ha luogo in Italia
(non è ammessa la prova contraria).
29
Eccezioni
30. • Ove si qualifichi come reddito di lavoro dipendente è
assoggettabile ad imposta in Italia mediante una ritenuta a
titolo d’acconto IRPEF (art. 23 c. 1 DPR 600/73).
• Ove si qualifichi come reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente è assoggettabile ad imposta in Italia mediante
una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30% del
compenso lordo operata contestualmente alla sua
erogazione (artt. 24 c. 1 ter, 25 c. 2 del DPR 600/73).
• Ove si qualifichi come reddito diverso è assoggettabile ad
imposta in Italia mediante una ritenuta a titolo d’imposta
nella misura del 30% del compenso lordo operata
contestualmente alla sua erogazione (art. 25 del DPR
600/73).
30
MODALITA’ RITENUTE NON
RESIDENTE
31. Soggetto non residente
SENZA stabile organizzazione in Italia
Il soggetto straniero che svolge attività artistiche
o sportive in Italia, sia in forma individuale che
tramite impresa, deve essere tassato in Italia
tramite ritenuta alla fonte 30% a titolo
d’imposta applicata sul compenso lordo
(art. 25 DPR 600/1973)
31
SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE
32. Soggetto non residente
CON stabile organizzazione in Italia
Non si applicherà la ritenuta alla fonte, ma dovrà
essere direttamente la stabile organizzazione a
dichiarare i propri redditi in Italia (al netto di
eventuali costi deducibili)
da assoggettare a IRES e IRAP.
32
CON STABILE ORGANIZZAZIONE
33. Artisti e sportivi possono essere tassati (e lo sono di
norma) nel Paese dove hanno realizzato la prestazione:
vale anche per le prestazioni rese sotto forma di impresa,
a prescindere da qualsiasi altra condizione (esistenza di
base fissa o stabile organizzazione, pagamento a soggetto
interposto, periodo di permanenza, organizzazione
d’impresa).
33
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE
IMPOSIZIONI
Art. 17 Modello OCSE
Tassazione nel Paese della FONTE
Tassazione CONCORRENTE
Stato FONTE e Stato RESIDENZA
34. Il diverso trattamento, rispetto a quello degli altri redditi
professionali (art. 7 Modello OCSE) per l’esigenza di
assoggettare a tassazione, nello Stato in cui si manifestano,
prestazioni artistiche che per loro intrinseca natura permettono
di conseguire notevoli redditi in un arco temporale molto
ristretto.
34
TASSAZIONE PAESE DELLA FONTE
In assenza di una previsione specifica come quella dell’art.17,
un artista/sportivo di successo potrebbe risiedere in uno Stato
a fiscalità privilegiata ed esibirsi occasionalmente in Stati
esteri usufruendo della non tassazione in ragione della ridotta
permanenza.
35. Al fine di eludere le disposizioni
convenzionali illustrate … costituzione di
una società estera (c.d. star company)
che assume l’artista/sportivo
incaricandolo di esibirsi in vari Paesi.
Mancando la stabile organizzazione, il
compenso percepito dalla società non
potrebbe essere tassato negli altri Paesi.
35
TASSAZIONE PAESE DELLA FONTE
Lo sportivo o l’artista potrebbe essere assunto, per esempio, da
una società residente a Panama; l’artista si esibisce in vari Paesi
tuttavia, poiché la società panamense non ha una stabile
organizzazione in tali Stati, i compensi saranno tassati solo a
Panama.
36. Al fine di prevenire questa possibile manovra
elusiva, il paragrafo 2 dell’art. 17 stabilisce che
quando il reddito derivante dalle attività svolte
dall’artista o dallo sportivo sono imputate ad un
altro soggetto (la star company), i redditi
possono comunque essere tassati nello stato in
cui è erogata la prestazione (Paese della
FONTE).
36
TASSAZIONE PAESE DELLA FONTE
37. 37
TASSAZIONE PAESE DI RESIDENZA
Tassazione nel Paese di RESIDENZA
Art. 17 c. 3 Modello OCSE
Se il sostituto d’imposta non si avvale di questa facoltà, deve applicare la ritenuta
del 30% prevista dalla legislazione interna. L’artista/sportivo può presentare
istanza di rimborso (allegando documentazione comprovante il possesso delle
condizioni per l’esonero, rilasciata dalla competente autorità pubblica estera).
Soggetto italiano che eroga i compensi ha
facoltà (non obbligo) di non operare la
ritenuta alla fonte (l’artista/sportivo dovrà
esibire la documentazione che dimostri il
possesso delle condizioni richieste per
l’esonero).
Prestazioni remunerate in
prevalenza con fondi di
enti pubblici del Paese di
residenza;
38. Redditi di lavoro dipendente di artisti/sportivi transfrontalieri.
38
TASSAZIONE PAESE DI RESIDENZA
Art. 15 Modello OCSE
Le remunerazioni … che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto
Stato (tassazione esclusiva) a meno che tale attività non venga svolta
nell’altro Stato contraente (in tal caso, tassazione concorrente)
… le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel
primo Stato (tassazione esclusiva) se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo che non oltrepassa in
totale 183 giorni in un periodo di 12 mesi e che inizi o che termini nell’anno fiscale
considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da/per conto di un datore di lavoro che non è
residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il
datore di lavoro ha nell’altro Stato.
39. Restano al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 17 le
royalties per diritti su proprietà intellettuali, disciplinate
invece dall’
39
TASSAZIONE PAESE DI RESIDENZA
art. 12 Modello OCSE (Canoni)
Tassazione nel Paese di RESIDENZA
I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui
beneficiario effettivo è un residente dell’altro Stato
contraente sono imponibili solo in detto Stato.
sia nel caso di concessione del marchio riconducibile al rapporto di lavoro subordinato
tra artista/atleta e società/associazione sportiva, sia nel caso in cui non sia ravvisabile
tale legame.
40. Il Commentario OCSE all’art. 17 (paragrafo 9)
afferma che i proventi da pubblicità o
sponsorizzazioni dovrebbero essere ricondotti
all’art. 14 (Professioni indipendenti) o all’art. 15
(Lavoro dipendente) a seconda dei casi.
In realtà si rinviene che i proventi in questione
ricadano nell’art. 21 (Altri redditi).
La questione non assume rilevanza pratica perché
sia gli artt. 14 e 15 che il 21 attribuiscono la potestà
impositiva la Paese di RESIDENZA del percettore.
40
TASSAZIONE PAESE DI RESIDENZA
41. Eccezione
i compensi per diritti pubblicitari e sponsorizzazioni
sono tassati nel Paese della FONTE ai sensi dell’art.
17 se direttamente correlati ad esibizioni o
apparizioni dello sportivo od artista di quel Paese.
41
TASSAZIONE PAESE FONTE
42. GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
L’immateriale nella strategia di
riposizionamento dell’impresa
20 marzo 2017
Non abbiamo perso la partita;
abbiamo solo esaurito il tempo.
(Vince Lombardi)
Editor's Notes
In linea generale sono considerate spese di rappresentanza le erogazioni gratuite di beni e servizi effettuate dall’impresa per offrire al pubblico un’immagine positiva e prestigiosa di se stessa e della propria attività in termini di organizzazione, floridezza, efficienza.
La caratteristica di tali spese, che le contraddistingue da quelle di pubblicità, è la loro gratuità (vale a dire la mancanza di un corrispettivo o di una controprestazione da parte dei destinatari delle stesse).
Pertanto rientrano tra le spese di rappresentanza i costi sostenuti non tanto per incrementare (direttamente) il volume d’affari bensì per valorizzare l’immagine dell’impresa, indirizzando e divulgando nel mercato un messaggio positivo della stessa.
Sono classificate tra le spese di rappresentanza:
Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte attività promozionali di beni e servizi la cui produzione/scambio costituiscono oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa che le sostiene;
le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici e stabilimenti, nonché in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi dell’impresa;
ogni altra spesa per beni/servizi distribuiti o erogati gratuitamente (es. omaggi di fine anno ai clienti).
Definizione contratto di sponsorizzazione
Con il termine sponsorizzazione vengono definiti quei contratti attraverso i quali un soggetto (sponsee) si obbliga ad associare alla propria attività un nome/altro segno distintivo di un altro soggetto (sponsor) verso il riconoscimento di un corrispettivo. In tal modo lo sponsee divulga i segni distintivi dello sponsor.
Tali contratti vengono utilizzati dalle imprese con l’intenzione di raggiungere un incremento del volume d’affari, ma non attraverso la (diretta) pubblicizzazione della merce prodotta, bensì mediante altre rappresentazioni a rilevante contenuto d’immagine, indirettamente idonee a determinare il medesimo effetto.
Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al team sportivo/squadra che ha l’obbligo (per contratto) di esporre sulla divisa il marchio dello sponsor, ovvero ai personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport che si obbligano a diffondere il nome dello sponsor durante lo svolgimento della propria attività.
Mancando una disciplina specifica che indichi se il trattamento fiscale sia da assimilare a quello delle spese di pubblicità o rappresentanza, si è fatto nel tempo affidamento al contributo della prassi dell’Amministrazione finanziaria (RR.MM. 2/1016, 9/204 del 17/06/1992, 37/E del 09/08/1999, 356/E del 2002) e della giurisprudenza, arrivando ad equiparare le spese di sponsorizzazione a quelle di pubblicità; con l’unica differenza che con la prima viene pubblicizzato non tanto il prodotto/servizio reso dall’impresa, quanto piuttosto, in via generale, l’attività produttiva dello sponsor.
Effettività = occorre dimostrare che la prestazione è stata effettivamente resa e che quindi la sponsorizzazione sia stata eseguita dalla associazione sportiva nei modi e nei tempi descritti dal contratto. Quindi occorrerà produrre, oltre alla documentazione contabile e finanziaria che attesti l’effettivo pagamento del corrispettivo del contratto, anche documentazione aggiuntiva volta a dimostrare la presenza del marchio aziendale o di altri segni distintivi della società, nei luoghi in cui lo stesso è stato previsto contrattualmente: casacche di gioco e abbigliamento in genere, striscioni posizionati sul campo ove vengono svolte le attività dell’associazione e di altre modalità che rendano visibile e riconoscibile l’azienda sponsorizzata.
Inerenza = spesso contestata ex post l’indeducibilità per difetto del requisito di inerenza sia delle spese di rappresentanza (asserendo la loro antieconomicità) sia di quelle di pubblicità, propaganda e sponsorizzazione.
Ciò sia in termini di entità della spesa rispetto ad altri costi di rappresentanza (che sarebbero più incisivi ed efficaci nel mercato seppur meno onerosi, ovvero rispetto ad altre e diverse fatture emesse dall’associazione sportiva beneficiaria delle somme nei confronti di terzi per medesimi fini) sia in termini di sporporzione della spesa rispetto all’utile conseguito nel medesimo periodo d’imposta di sostenimento della stessa (in tal caso il Fisco opera un vero e proprio confronto al fine di verificare l’esistenza di una rilevante sproporzione tra il corrispettivo pagato ed il valore del messaggio promozionale fornito dal prestatore in termini di profitto realizzato – cd. “ritorno sui ricavi”); sent. Cass. 25100/2014, sent. 24065/2001, ordinanza 3343/2012, Cass. 6548/2012 (dimostrazione da parte del contribuente del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo).
Antieconomicità = intesa quale inutilità (e non proporzionalità) rispetto agli obiettivi raggiunti dall’impresa che sostiene la spesa nel bilancio nel medesimo periodo d’imposta in cui la sponsorizzazione è sostenuta. Sent. Cass. 17/07/2014 n. 16327 (due società con medesima sede legale, amministrate dalle medesime persone fisiche, stipulato con la società sportiva contratti di sponsorizzazione di contenuto identico, per lo stesso anno, versando tuttavia corrispettivi illogicamente diversi in corrispettivo della attribuzione di identici diritti pubblicitari).
Comm. trib. reg. Napoli,
sez. staccata di Salerno
sent. 7587/2/16 del 19 agosto 2016
Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Componenti di reddito - Spese di pubblicità - Sponsorizzazione di squadra di calcio - Beni commercializzati dallo sponsor appetibili per il target del veicolo pubblicitario - Deducibilità delle spese - Sussistenza
Devono considerarsi spese di pubblicità deducibili quelle di sponsorizzazione di una squadra di calcio, non potendo l’Ufficio contestare che l’esposizione del marchio sulle casacche della squadra sponsorizzata non avrebbe portato alcun beneficio economico e che sarebbero stati incongruamente sostenuti costi superiori a quelli che la società avrebbe incontrato per la sponsorizzazione di una squadra di categoria superiore, qualora sia stato invece dimostrato dal contribuente che era prevista anche una campagna commerciale di beni appetibili dai soggetti target del veicolo pubblicitario - tant’è che vi erano in effetti stati incrementi di risultati economici nel tempo, collegabili anche alla attività di pubblicità - e che le supposte incongruenze di sponsorizzazione tali non erano in considerazione della qualità di main sponsor della squadra di calcio sponsorizzata e della competitività di vertice di tale squadra, difatti vittoriosa con largo anticipo del campionato.
Sentt. Corte 3433 e 6548 del 2012
L’agenzia delle entrate sta contestando con sempre maggior frequenza la antieconomicità delle spese sostenute dalle imprese per spese di sponsorizzazione e pubblicità.
Non viene contestata l’emissione di foi, bensì la non inerenza, in tutto o in parte, delle spese sostenute.
Corte Cass. sent. 8577 del 12 aprile 2006 “rientra nei pioteri dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’imposizione sul reddito, sulla base dell’art. 75 c. 5 TUIR, la valutazione dell’inerenza dei costi esposti in bilancio all’attività o beni di impresa da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, e senza che tale giudizio incida sulle scelte dell’imprenditore, valendo ai soli fini dell’opponibilità della spesa al Fisco”.
Sent. 23 aprile 2007, n. 9567 … costituisce spesa pubblicitaria o di propaganda quella erogata per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi, servizi o, comunque, dell’attività svolta e sostenute per ottenere un incremento, più p meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi e in certi contesti, anche temporali. Obiettivo una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente concernente la produzione realizzata in un determinato contesto.
Sent. 31 gennaio 2011 8679 … spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta.
E’ di chiara evidenza che la pubblicizzazione del marchio o del prodotto si traducono innegabilmente in un potenziale vantaggio economico diretto per l’impresa sponsorizzante, potendone derivare, in conseguenza, un incremento della propria attività commerciale.
E in tale prospettiva va tenuto contro che la deducibilità di un costo dal reddito d’impresa non postula che esso sia stato necessariamente sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di sovlgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. 16826/97),
Cass. 3433/2012
Caso di una scietà operante nel settore dell’impiantistica per imballaggi, la quale decise di sponsorizzare l’attività di un pilota professionista con l’apposizione sulla vettura da corsa della scritta “M. Packaging Machines Italy”, considerando i costi sotenuti come costi di pubblicità.
Cass. ritenuto le spese di sponsorizzazione in questione come spese di rappresentanza, specificando che la società contribuente “operante nel diversissimo settore dell’impiantistica per imballaggi, non ha allegato e provato qualsivoglia diretta aspettativa d iritorno commerciale che potesse essere ragionevolmente riconducibile all’attività di un pilota professionista”. Inoltre, la contribuente “non ha spiegato quale potesse essere la concreta finalità di incremento commerciale, concernente la produzione d’impiantistica per imballaggi, nel contesto delle corse automobilistiche”.
Cass. 6548 del 27 aprile 2012
Il caso muoveva dalla contestazione alla contribuente dei costi di sponsorizzazione del marchio “X” poiché la società non era titolare del predetto marchio, in relazione al quale vantava il solo diritto all’utilizzazione, nonché quello di distribuzione del prodotto in Italia, al pari di altre società operanti in altri Paesi europei e facenti parte del gruppo X Europa.
La Corte ha tuttavia chiarito che la deducibilità è ammessa anche se lo sponsor non è titolare dle marchio sposorizzato, ma semplicemente il distributore. In ogni caso, dovrà dimostrare concretamente le potenziali utilità del costo sostenuto per la propria attività commerciale.
CTR Lombardia sentenza 113/2011
Il caso riguarda una nota casa di moda che aveva sostenuto dei costi per gli eventi organizzati, e a cui partecipavano personaggi del mondo dello spettacolo. Detti costi sono da ritenersi ad “elevata valenza promo-pubblicitaria” in quanto “primo fattore di influenza delle scelte di acquisto dei consumatori”. La qualficazione delle spese di sponsorizzazione quali spese di rappresentanza o di pubblicità può avvenire solo in considerazione del caso concreto.
Cir. AdE n. 21/E del 22 aprile 2003 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere l’immagine o il prodotto e l’esistenza di un rapporto sinallagmatico)
La circolare commentando l’agevolazione prevista per le attività sportive dilettantistiche secondo la quale, i corrispettivi in denaro o in natura erogati, nei limiti di un certo importo, ai soggetti che svolgono le suddette attività, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità” chiarisce che la suddetta agevolazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
“1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.
Ris. AdE n.88/E del 11 Luglio 2005 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto, il marchio, la natura onerosa dell’accordo, l’esistenza di un rapporto sinallagmatico e la realizzazione di una pubblicità)
“il cosiddetto contratto di sponsorizzazione" – figura non specificatamente disciplinata dalla legge - comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto, il quale viene detto "sponsorizzato", si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificatamente marcato, dietro corrispettivo. […]. La sponsorizzazione costituisce, quindi, un contratto atipico a prestazioni corrispettive nel quale una parte ( detta sponsor) si obbliga ad erogare mezzi economici, al fine di ottenere notorietà pubblica, nei confronti di un altro soggetto (sponsorizzato o sponsee), il quale si impegna ad effettuare determinate prestazioni affinché tale ritorno di immagine venga effettivamente conseguito. Pertanto, i requisiti che caratterizzano i contratti di sponsorizzazione sono: “la natura onerosa dell'accordo, l'esistenza di prestazioni contrapposte tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato, e la realizzazione di una pubblicità per lo sponsor.”
Sent. Cass. 7803 del 8 giugno 2000 (Elemento distintivo è la finalità di incrementare le vendite)
“In assenza di indicazioni legislative, la Commissione ha individuato nella finalità perseguita il criterio ermeneutico per distinguere i vari tipi di spesa.
Ha quindi concluso che:
a)"rientrano tra le spese di rappresentanza quei costi sostenuti al fine di creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e di migliorarne l'immagine ..., ma non danno luogo ad aspettative di incremento del processo di vendita";
b)"non rientrano tra le spese di rappresentanza tutti quei costi che pur non essendo imputabili in modo diretto ai ricavi […], vengono comunque sostenuti allo scopo di incrementare le vendite, perché si spera che consentano, ad esempio, di acquisire nuova clientela o permettano di ampliare il fatturato nei confronti della clientela già esistente”
Sent. Cass. 9567 del 23 aprile 2007 (Elemento distintivo è la finalità di incrementare le vendite)
“In buona sostanza, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali.
Sent. Cass. 11226 del 16 maggio 2007 (Elementi distintivi sono la finalità di incrementare i ricavi e le vendite e l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto sia quello esistente che quello che sarà realizzato)
“Non vi è dubbio che sussiste una differenza tipologica tra i due tipi di spesa [le une (le spese di pubblicità ndr ) hanno come obiettivo preminente l'incremento dei ricavi, le altre (le spese di rappresentanza ndr ) quello di diffondere l'immagine dell'azienda aumentandone il prestigio) ma non è così netto il confine tra dette spese allorché si debba poi in concreto verificare lo scopo per il quale esse sono state sostenute. Ciò perché la nozione di pubblicità è concetto ampio, rappresentato dalla esigenza di informare i consumatori circa l'esistenza di beni e servizi prodotti da una determinata azienda, con l'evidenziazione e l'esaltazione delle caratteristiche e della idoneità a soddisfare i bisogni mediante strategie promozionali che consentano di veicolare le scelte dei consumatori. Per cui i costi allo scopo sostenuti non si esauriscono solo nell'accrescimento del prestigio della società, ma sono spesso tendenzialmente orientati a creare una vera propria aspettativa di incremento delle vendite, specie oggi in cui il messaggio pubblicitario non svolge ormai più un ruolo puramente informativo limitato alla notizia dell'esistenza di un prodotto già introdotto sul mercato, ma ha la funzione anche di sensibilizzare preventivamente l'interesse dei consumatori anche verso beni o servizi che ancora non sono offerti concretamente e che semplicemente si preannunziano mediante iniziative e campagne di reclamizzazione destinate pertanto a svolgere un ruolo decisivo sullo sviluppo degli affari (e dunque sul fatturato) dell'azienda” (Cfr. Sent. n. 14350 del 21 dicembre 1999).
Sent. Cass. 17602 del 3 aprile 2008 (Elemento distintivo è la finalità di incrementare i ricavi)
“Sussiste infatti differenza tipologica tra i due tipi di spesa le une (spese di rappresentanza ndr) hanno come obiettivo solo quello di diffondere l‘immagine dell’azienda aumentandone il prestigio, le altre (spese di pubblicità ndr) quello preminente di incrementare i ricavi”
Sent. Cass. 21270 del 7 agosto 2008 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto, il marchio i servizi o comunque l’attività svolta e la finalità di incremento commerciale)
"costituisce spesa di rappresentanza quella affrontata per iniziative volte ad accrescere, generalmente, il prestigio, l’immagine e le possibilità di sviluppo della società, mentre: costituisce spesa pubblicitaria o di propaganda quella erogata per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi, servizi o, comunque, dell’attività svolta". “Fermo restando che entrambe le spese devono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi sociali e che le une e le altre ne realizzano, in definitiva, l’interesse", "il criterio discretivo va... individuato nella diversità, anche strategica, degli obbiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d’immagine ed il maggior prestigio nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società, laddove, invece, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinalo contesto".
Sent. Cass. 8679 del 15 aprile 2011 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto, il marchio i servizi o comunque l’attività svolta e la finalità di incremento delle vendite)
“[…] Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. In definitiva, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali.”
Sent. Cass. 6548 del 27 aprile 2012 (Elementi distintivi sono l’oggetto del messaggio che deve essere il prodotto, il marchio e la finalità di incremento commerciale e potenzialmente idonea a produrre utili)
" […] si evince, pertanto, che la sponsorizzazione - che, sotto il profilo concernente lo sponsorizzato, si concreta nella commercializzazione del nome e dell'immagine personale del soggetto - si traduce, al contempo, per lo sponsor, in una forma di pubblicità indiretta, consistente nella promozione del marchio o del prodotto che si intende lanciare sul mercato. […] è, invero, di chiara evidenza che la pubblicizzazione del marchio o del prodotto si traducono innegabilmente in un potenziale vantaggio economico diretto per l'impresa sponsorizzante, potendone derivare, in conseguenza, un incremento della propria attività commerciale. E, in tale prospettiva, va tenuto conto altresì, ai fini tributari, del fatto che la deducibilità di un costo dal reddito di impresa non postula che esso sia stato necessariamente sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili".
Art. 49 c. 1 TUIR “Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”
Art. 49 c. 1 TUIR “Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”
Art. 53 TUIR
Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, cioè dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle di impresa.
Art. 17 c. 1 lett. g-ter TUIR “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi … corrispettivi di cui all’art. 54, c. 1-quater, se percepiti in un’unica soluzione”.
Il regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, residenti fiscalmente in Italia, risulta particolarmente complesso in quanto dipende da una serie di parametri.
Tali parametri possono essere individuati principalmente nei seguenti:
periodo di possesso;
percentuale di partecipazione;
tipologia di partecipazione (qualificata o non qualificata)
imputazione in bilancio, se trattasi di azioni, quote o partecipazioni.
In merito alla tipologia di partecipazione occorre distinguere, ai sensi dell’articolo 67, primo comma lett. c, del Tuir, tra:
partecipazioni qualificate in società non quotate, nel caso in cui si detengano più del 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento;
partecipazioni qualificate in società quotate, nel caso in cui si detengano più del 2 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento;
partecipazioni non qualificate in società quotate,nel caso in cui si detenga una percentuale inferiore (o uguale) al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25 per cento;
partecipazioni non qualificate in società quotate, nel caso in cui si detengano meno del 2 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5 per cento.
Tutto ciò premesso, nel caso di partecipazioni qualificate, la tassazione prevista per i dividendi corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore) concorrono alla formazione del reddito nella misura del:
49,72 per cento, se relativi ad utili prodotti dal 1° gennaio 2008;
40,00 per cento, se relativi ad utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Ne deriva che il reddito di questo dividendo confluisce nel “monte redditi” del contribuente per la quota tassata e segue, di conseguenza, i “classici” scaglioni di reddito Irpef vigenti, senza l’applicazione di ritenuta alla fonte.
Tale reddito deve essere dichiarato nel quadro D del modello 730/2016 o nel quadro RL del modello Unico – persone fisiche 2016.
Diversamente, nel caso di partecipazioni non qualificate, la tassazione prevista per i dividendi corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore) sono assoggetti a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% dell’intero importo (dal 1° luglio 2014).
Trattandosi di ritenute a titolo d’imposta il contribuente non deve indicare nulla in dichiarazione.
Si ricorda che il momento impositivo per i dividendi non coincide con l’anno in cui avviene la delibera di distribuzione; infatti, la tassazione deve avvenire nell’esercizio in cui sono percepiti, ossia secondo un criterio di cassa.
Questo perché la delibera potrebbe prevedere che i dividendi debbano “essere staccati” entro un certo lasso temporale dalla delibera.
Art. 23 c. 1 lett. c, d ed f TUIR: ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: … c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente … d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato … f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti …
Art. 23 c. 2
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f)
del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se
corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o
da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di fine
rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo
17;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere
c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 50;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali e di marchi di impresa nonche' di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti da imprese, societa' o enti non residenti per
prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel
territorio dello Stato.
Articolo 23
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Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente.
In vigore dal 13/07/2011
Modificato da: Decreto-legge del 13/05/2011 n. 70 Articolo 7
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
Articolo 24
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Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1,lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materiadi redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggettinon residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nellamisura del 30 per cento.
Articolo 25
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Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.