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Il nuovo Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati Personali
Cosa cambia nella Privacy e cosa fare nei prossimi due anni?
A cura del Gruppo di Lavoro Assintel
Sicurezza Informatica
Paola Generali
Managing Director Get Solution
Š GETSOLUTION
Profilo Paola Generali
Dopo la laurea in Scienze Bancarie Finanziarie ed Assicurative all’università Cattolica di Milano, inizia
a lavorare per un importante societĂ  di consulenza del settore ICT occupandosi di compliance e
sicurezza dei sistemi informativi, svolgendo prima e gestendo poi numerosi progetti in tale ambito.
Successivamente diviene, per un altra importante societĂ  di consulenza, responsabile della divisione
“Information security” gestendo progetti complessi per aziende sia italiane che internazionali.
Nel 2003 fonda GetSolution società di consulenza specializzata nell’ambito della “Compliance,
sicurezza dei sistemi informativi e governance”.
E’ membro del:
• Gruppo di Lavoro Sicurezza Informatica di Assintel.
• Gruppo di lavoro di UNINFO “Serie ISO/IEC 27000″ sull’Information Security Management
System.
• Gruppo di lavoro “Profili professionali relativi alla Privacy” della UNI/CT 526 “UNINFO APNR”
partecipando attivamente all’Editing Commitee delle relative norme.
Da circa 15 anni svolge attivitĂ  di docenza sia presso istituiti di formazione internazionali che in master
univesitari.
Š GETSOLUTION
Presentazione
GETSOLUTION è una società di consulenza specializzata nell’ambito della compliance, della
sicurezza dei sistemi informativi e della governance aziendale.
GETSOLUTION si occupa di Privacy Law e di Sicurezza dei Sistemi Informativi da piĂš di un decennio,
svolgendo progetti molto complessi presso clienti di medie e grandi dimensioni sia italiani che
internazionali.
Abbiamo una grande esperienza sia in Italia che a livello internazionale: ci occupiamo di tematiche
complesse quali i Big Data, Profilazione, Anonimizzazione, Pseudonimizzazione, Dati Aggregati,
Dati Biometrici, Dati Genetici, Trattamento di dati Particolari su larga scala (gli attuali dati
sensibili) affrontando quotidianamente problematiche estremamente sfidanti ma ovviamente molto
stimolanti.
GETSOLUTION collabora con i propri clienti per supportarli su tutti gli aspetti che riguardano la
compliance, la sicurezza dei sistemi informativi, la governance e la formazione relativa agli
adempimenti. Tutto questo viene svolto con grande attenzione alla responsabilità sociale d’impresa,
in quanto insieme vogliamo dare un valido contributo alla societĂ  nella quale viviamo.
Per maggiori informazioni www.getsolution.it
Š GETSOLUTION
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento abrogherà la Direttiva 95/46/CE, recepita dall’attuale D.lgs. 196/2003 (c.d.
Codice Privacy).
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento abrogherà la Direttiva 95/46/CE, recepita dall’attuale D.lgs. 196/2003 (c.d.
Codice Privacy).
DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
trattati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati o esecuzione
delle sanzioni penali.
DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
trattati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati o esecuzione
delle sanzioni penali.
Riforma in materia di protezione dei dati
Š GETSOLUTION
Pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale UE:
04 Maggio 2016
Entrata in vigore:
24 Maggio 2016
Effettiva applicazione:
25 Maggio 2018
Pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale UE:
04 Maggio 2016
Entrata in vigore:
05 Maggio 2016
RECEPIMENTO dagli
Stati Membri entro
due anni
Nonostante il Regolamento generale non sarĂ  da recepire con normative
nazionali, ci saranno diversi aspetti che dovranno essere disciplinati
dall’Autorità Garante nazionale, così come vedremo in alcuni casi più avanti.
In particolar modo, il Garante si dovrĂ  esprimere per ognuno dei
Provvedimenti e Linee Guide di carattere generale emessi fino ad oggi
valutandone la conformitĂ  rispetto al Regolamento, modificandoli o
annullandoli.
Nonostante il Regolamento generale non sarĂ  da recepire con normative
nazionali, ci saranno diversi aspetti che dovranno essere disciplinati
dall’Autorità Garante nazionale, così come vedremo in alcuni casi più avanti.
In particolar modo, il Garante si dovrĂ  esprimere per ognuno dei
Provvedimenti e Linee Guide di carattere generale emessi fino ad oggi
valutandone la conformitĂ  rispetto al Regolamento, modificandoli o
annullandoli.
Entrata in vigore e Recepimento
Š GETSOLUTION
Regolamento Generale sulla Data Protection
Š GETSOLUTION
L’implementazione delle
misure a tutela dei dati
personali avviene quando il
Titolare avvia un
trattamento o decide di
avvalersi di un nuovo
sistema.
Il Regolamento introduce il principio di
protezione dei dati personali giĂ  in
fase di progettazione (by Design) per
qualsiasi tipo di progetto che comporti
l’utilizzo di dati personali (sito internet,
software, soluzione IT, ambiente di
lavoro, etc.).
Regolamento
Codice
Privacy
Privacy By Design (Art. 25)
Š GETSOLUTION
Il D.lgs. 196/2003 stabilisce il
“principio di necessità nel
trattamento dei dati”,
imponendo la configurazione dei
sistemi e dei programmi in modo
da ridurre al minimo l’utilizzo di
dati personali e identificativi,
soprattutto se le finalitĂ 
consentono un trattamento di
dati anonimi o permettono di
identificare l'interessato solo in
caso di necessitĂ .
Il Regolamento impone che il Titolare adotti
opportune misure per garantire che siano
trattati di default solo i dati personali
necessari in ogni fase del trattamento:
dalla raccolta alla cancellazione dei dati e non
soltanto durante l’elaborazione.
Regolamento
Codice Privacy
Privacy By Default (Art. 25)
Š GETSOLUTION
Politiche interne e misure adeguate che soddisfino i principi di protezione dei dati fin dalla
progettazione e di default:
Minimizzazione dei dati personali giĂ  in fase di raccolta;
Pseudonimizzazione dei dati personali;
Sistemi giĂ  predisposti alla cancellazione dei dati dopo il termine stabilito;
Accesso ai dati consentito solo per soggetti autorizzati al trattamento;
Trasparenza nei confronti dei soggetti interessati con informative chiare;
Modalità facili e veloci per consentire all’utente di avere accesso ai dati personali e
controllare o modificare le condizioni del trattamento;
Il principio di privacy by design e by default dovrebbe essere rispettato anche dai
fornitori in fase di sviluppo di sistemi, prodotti o servizi.
Privacy By Design e By Default (Art. 25)
Š GETSOLUTION
Codice Privacy Regolamento Generale
si applica al trattamento di dati
personali, anche conservati
all'Estero, svolto da soggetti stabiliti
nello Stato Italiano.
si applica al trattamento di dati
personali effettuato da soggetti non
stabiliti nel territorio Italiano ma che
si avvalgono di strumenti situati nel
territorio dello Stato, a meno che
essi siano utilizzati solo ai fini di
transito.
si applica al trattamento dei dati personali
effettuato nell’ambito delle attività di un soggetto
stabilito nell’Unione.
si applica al trattamento dei dati personali di
cittadini europei effettuato da un soggetto che
non è stabilito nell’Unione, indipendentemente
dalla forma giuridica assunta (succursale, filiale,
etc.), quando riguarda:
l'offerta di beni o la prestazione di servizi
(anche a titolo gratuito);
il controllo del comportamento dei cittadini
nell'Unione europea.
Ambiti territoriali di applicazione (Art. 3)
Š GETSOLUTION
Definizione Codice Privacy Definizione Regolamento
Dato personale: qualunque
informazione relativa a persona
fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un
numero di identificazione
personale;
Dati identificativi: i dati personali
che permettono l'identificazione
diretta dell'interessato
Dati personali: qualsiasi informazione
concernente una persona fisica
identificata o identificabile
("interessato"), direttamente o
indirettamente:
il nome
un numero di identificazione
dati relativi all’ubicazione
un identificativo online
uno o piĂš elementi caratteristici
dell’identità (fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, etc.).
Dati Personali (Art. 4)
Š GETSOLUTION
Per stabilire se un soggetto può essere identificato è necessario
considerare i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il
Titolare del trattamento, i costi e il tempo necessario per
l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili
al momento del trattamento, sia dello sviluppo tecnologico.
Dati personali
Š GETSOLUTION
Dati Genetici
Tutti i dati personali riguardanti le
caratteristiche genetiche di una persona
fisica, ereditarie o acquisite, che forniscono
informazioni uniche sulla fisionomia o sulla
salute dell'individuo considerato, ottenuti in
particolare dall'analisi di un campione
biologico della persona in questione.
Atre tipologie di dati personali la cui definizione è stata introdotta ufficialmente dal
Regolamento:
Nuove categorie di Dati Personali (Art. 4)
Š GETSOLUTION
Dati Biometrici
I dati personali ottenuti da un
trattamento tecnico specifico, relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di una persona, che ne
consentono o confermano
l’identificazione univoca, quali l’immagine
facciale o i rilievi dattiloscopici;
Atre tipologie di dati personali la cui definizione è stata introdotta ufficialmente dal
Regolamento:
Nuove categorie di Dati Personali (Art. 4)
Š GETSOLUTION
Dati relativi alla salute
I dati attinenti alla salute fisica o mentale di una persona, inclusa la prestazione
di servizi sanitari, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute:
informazioni sulle richieste di prestazione di servizi sanitari;
un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare
l’interessato in modo univoco a fini sanitari;
le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del
corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici;
qualsiasi informazione riguardante una malattia, l’invalidità, il rischio di
malattie;
l’anamnesi medica;
i trattamenti clinici;
l’effettivo stato fisiologico o biomedico.
Nuove categorie di Dati Personali (Art. 4)
Š GETSOLUTION
Definizione Codice Privacy Definizione Regolamento
Non esiste una definizione di dato
pseudo-anonimo o di
pseudonimizzazione dei dati.
E’ presente solo l’individuazione
del "dato anonimo": il dato che in
origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un
interessato identificato o
identificabile.
Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati
personali in modo tale che i dati non possano
essere piĂš attribuiti ad un interessato specifico
senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive,
sempre che tali informazioni aggiuntive siano
conservate separatamente e soggette a misure
tecniche e organizzative intese a garantire la
non attribuzione a una persona identificata o
identificabile.
Come per il Codice Privacy, il Regolamento non
si applica al trattamento di informazioni
anonime.
Nuove categorie di Dati Personali (Art. 4)
Š GETSOLUTION
L'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali è una
garanzia aggiuntiva volta a ridurre i rischi connessi al
trattamento di dati personali.
Tale tecnica non deve essere considerata come un’alternativa
ad altre misure di protezione dei dati.
Pseudonimizzazione
Š GETSOLUTION
Definizione Codice Privacy Definizione Regolamento
Dati Sensibili: i dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale,
nonchĂŠ i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale.
Il Regolamento individua delle categorie di dati
personali che rientrano nella definizione di
“Particolari”:
I dati personali che rivelano l’origine razziale
o etnica;
le opinioni politiche;
le convinzioni religiose o filosofiche;
l’appartenenza sindacale;
i dati genetici;
i dati relativi alla salute;
i dati relativi alla vita sessuale.
Categorie Particolari di Dati Personali (Art. 9)
Š GETSOLUTION
Il Regolamento vieta il trattamento di categorie particolari di dati personali, ad eccezione
dei seguenti casi, alcuni dei quali non erano previsti dal Codice Privacy:
previo consenso esplicito al trattamento;
nell’ambito delle legittime attività da parte di una fondazione, associazione o altro
organismo senza scopo di lucro;
per salvaguardare un interesse vitale;
per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
per motivi di interesse pubblico;
per finalitĂ  di archiviazione,storiche, statistiche o scientifiche nel pubblico interesse;
per dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato (laddove il
trattamento sia effettuato nell'interesse dell'interessato);
in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale;
per finalitĂ  di prevenzione diagnosi, assistenza o terapia medico-sanitaria o di
medicina del lavoro (se da parte o sotto la responsabilitĂ  di un professionista soggetto al
segreto professionale).
Categorie Particolari di Dati Personali (Art. 9)
Š GETSOLUTION
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni
piĂš specifiche per quanto riguarda i dati genetici o i dati relativi
alla salute. Ciò comprende la possibilità per gli Stati membri di
introdurre ulteriori condizioni per il trattamento di tali dati.
Categorie Particolari di Dati Personali (Art. 9)
Š GETSOLUTION
Codice Privacy Regolamento Definizione
Titolare del
trattamento
Titolare del
trattamento
Soggetto che determina le
finalitĂ  e i mezzi del trattamento di
dati personali
Titolare del trattamento (Art. 4)
Š GETSOLUTION
Il Titolare del trattamento è tenuto a:
Implementare opportune misure di sicurezza
Tali misure devono tener conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalitĂ 
del trattamento, nonchĂŠ del rischio per i diritti e le libertĂ  delle persone fisiche.
Dimostrare la conformitĂ  delle operazioni di trattamento rispetto ai principi sanciti
dal Regolamento, ad esempio tramite:
• misure tecniche e organizzative • adeguate politiche in materia di
protezione dei dati
• protezione dei dati dalla progettazione e di default
• registro delle categorie di attività di trattamento (per taluni casi è un obbligo)
• adesione a codici di condotta approvati• adesione a un meccanismo di
certificazione approvato
Obblighi del Titolare del trattamento (Art. 24)
Š GETSOLUTION
Codice Privacy Regolamento Generale
Nei confronti dei soggetti
interessati il Titolare del
trattamento è responsabile
per eventuali danni cagionati
in base a quanto stabilisce
l'articolo 2050 del Codice
Civile.
Il Regolamento stabilisce che il soggetto interessato può
richiedere al Titolare del trattamento il risarcimento dei
danni subiti da un trattamento; in tal caso il Titolare è
tenuto a risponderne direttamente e interamente.
ResponsabilitĂ  del Titolare del trattamento
(Art. 82)
Š GETSOLUTION
Codice Privacy Regolamento Definizione
Responsabile
del trattamento
interno o
esterno
Responsabile del
trattamento
Soggetto che elabora dati personali per
conto del Titolare del trattamento
I Responsabili sono scelti dal Titolare anche in funzione delle garanzie che offrono per
l’adozione di misure tecniche ed organizzative nel rispetto del Regolamento.
Il trattamento affidato ai Responsabili del trattamento deve essere regolamentato da un
contratto o da altro atto giuridico a norma che vincoli il Responsabile al Titolare e
disciplini tutti gli aspetti relativi alle operazioni di trattamento (finalitĂ , durata, natura dei
dati, misure di sicurezza, etc.).
Responsabile del trattamento (Art. 4)
Š GETSOLUTION
trattare i dati personali eseguendo le istruzioni fornite dal Titolare
assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali si siano impegnate a
rispettare vincoli di riservatezza
implementare e mantenere tutte le misure tecniche e organizzative adeguate
assistere il Titolare del trattamento per la gestione delle richieste di diritto d’accesso e
per gli altri obblighi imposti dal Regolamento
su richiesta del Titolare cancellare o restituire i dati personali al termine del trattamento
fornire al Titolare qualsiasi informazione necessaria per dimostrare il rispetto del
Regolamento
rendersi disponibile a audit di verifica da parte del Titolare del trattamento
Obblighi del Responsabile del trattamento
(Art. 28)
Š GETSOLUTION
Regolamento Generale
•Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un altro soggetto senza ricevere
espressa e documentata autorizzazione dal Titolare del trattamento, il quale ha anche la
facoltĂ  di rifiutarsi.
•Nei casi in cui il Responsabile deleghi in tutto o in parte il trattamento ad un altro
Responsabile del trattamento è tenuto ad imporre tramite contratto o atto giuridico i
medesimi doveri in materia di protezione dei dati personali che il Titolare gli ha prescritto.
•Il Responsabile del trattamento mantiene la totale responsabilità nei confronti del Titolare
anche nel caso in cui l’inadempienza degli obblighi in materia di protezione dei dati derivi
dall’altro Responsabile.
•Il Responsabile del trattamento può rispondere per il danno cagionato ad un Interessato se
si dimostra che non ha soddisfatto i propri obblighi previsti dal Regolamento o ha eseguito il
trattamento in contrasto a quanto stabilito dal Titolare del trattamento.
ResponsabilitĂ  (Artt. 28 e 82)
Š GETSOLUTION
Codice Privacy Regolamento Definizione
Incaricato del
trattamento
Soggetto che ha
accesso ai dati
personali
Soggetto che accede ai dati personali e
li elabora sotto l’autorità del Titolare del
trattamento o Responsabile.
Qualsiasi persona che agisce sotto l'autoritĂ  del Titolare del trattamento o Responsabile,
che ha accesso ai dati personali, può trattarli solo su istruzione del Titolare o se è
imposto dalla legge o degli Stati Membri dell'Unione.
Soggetti autorizzati (Artt. 29)
Š GETSOLUTION
Codice Privacy Regolamento Definizione
Titolare
autonomo del
trattamento
Contitolare del
trattamento
Soggetto che determina le
finalitĂ  e i mezzi del trattamento di dati
personali congiuntamente con un
Titolare
Il Regolamento introduce il principio di “contitolarità” quando due o più soggetti
stabiliscono insieme le finalitĂ  e le modalitĂ  del trattamento dei dati personali.
Contitolari (Art. 26)
Š GETSOLUTION
I Contitolari devono stabilire mediante un accordo interno:
le rispettive responsabilitĂ  in relazione agli obblighi in materia di protezione
dei dati;
il soggetto che sarĂ  individuato come punto di contatto unico per l'esercizio
dei diritti degli interessati;
le modalità per l’espletamento delle richieste di diritto d’accesso ai dati;
le modalità per fornire un’adeguata informativa agli interessati;
i rispettivi ed effettivi ruoli dei Contitolari, soprattutto nei confronti degli
interessati.
Il contenuto essenziale dell'accordo deve essere reso disponibile agli
Interessati.
Contitolari (Art. 26)
Š GETSOLUTION
• Se il Titolare del trattamento è un’Autorità o un Ente pubblico;
Casi in cui deve essere obbligatoriamente nominato un Data Protection Officer
(DPO):
Il Titolare del trattamento designa il DPO sulla base delle sue qualitĂ  professionali,
della conoscenza specialistica della normativa, delle pratiche in materia di protezione
dei dati e per la capacitĂ  di adempiere ai compiti previsti dal Regolamento.
• Se l’attività principale del Titolare o del Responsabile comprende il
trattamento di dati che comporta un monitoraggio regolare e sistematico
dei soggetti interessati su larga scala;
• se l’attività principale del Titolare o del Responsabile comprende il
trattamento su larga scala di dati particolari e dati relativi a condanne
penali e reati.
Data Protection Officer (Art. 37)
Š GETSOLUTION
Il Data Protection Officer ha il dovere e il compito di:
• informare e consigliare i soggetti coinvolti in merito alle attività necessarie
volte a garantire la conformitĂ  ai requisiti normativi sulla protezione dei
dati;
• essere di supporto per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
monitorare lo svolgimento;
• esercitare un’azione di controllo e vigilanza per ciò che attiene l'osservanza
del Regolamento (politiche interne, attribuzione delle responsabilitĂ ,
formazione del personale che concorre ai trattamenti, etc.);
• essere un punto di contatto per i soggetti interessati, le Autorità di
controllo esterne e le funzioni operative e di controllo interne.
Data Protection Officer (Art. 39)
Š GETSOLUTION
Diritto di ottenere la conferma del trattamento
Diritto di avere accesso ai dati e alle informazioni
inerenti il trattamento
Diritto di rettifica
Diritto alla cancellazione
Diritto di limitazione di trattamento solo per
determinate finalitĂ  o operazioni di trattamento
Diritto di opposizione ad uno o piĂš trattamenti
Diritto all’oblio
Diritto alla portabilitĂ 
CodicePrivacy
RegolamentoRegolamento
Diritti degli Interessati (Artt. dal 15 al 23)
Š GETSOLUTION
Gli Stati Membri possono decidere di limitare, mediante misure
legislative, la portata dei Diritti dei soggetti Interessati, qualora
tale limitazione costituisca una misura necessaria per
salvaguardare, ad esempio, la sicurezza e la difesa nazionale, la
prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di
reati, ecc.
Diritti degli Interessati
Š GETSOLUTION
Su richiesta dell’interessato, il Titolare del trattamento deve provvedere a cancellare
i dati personali e, se sono stati resi pubblici, a comunicare tale volontĂ  anche agli
altri soggetti che stanno utilizzando tali dati; questi ultimi devono a loro volta
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati personali.
Il Titolare dovrebbe preventivamente attuare possibili misure tecniche e
organizzative per tale gestione, tenendo in considerazione la tecnologia disponibile
e i costi di attuazione.
Il diritto all’oblio non è applicabile se in contrasto a:
l'esercizio del diritto alla libertĂ  di espressione e di informazione
l'adempimento di un obbligo legale
motivi e finalitĂ  di pubblico interesse
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto all’oblio (Art. 17)
Š GETSOLUTION
Un nuovo diritto riconosciuto all’interessato è il diritto alla portabilità dei dati,
ovvero la possibilitĂ  di:
Ciò può avvenire quando:
il trattamento si basa sul consenso;
il trattamento si basa su un contratto;
il trattamento è effettuato mediante sistemi automatizzati;
ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile digitalmente i propri
dati personali in possesso del Titolare del trattamento;
richiedere al Titolare il trasferimento dei propri dati personali ad un altro
Titolare, anche direttamente ove sia tecnicamente consentito.
Diritto alla portabilitĂ  (Art. 20)
Š GETSOLUTION
Qui di seguito sono indicati gli elementi essenziali che il Regolamento impone per un’idonea
Informativa, evidenziando le novitĂ  rispetto al Codice Privacy:
l’identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e, se designato, del DPO;
le finalitĂ  del trattamento;
se il trattamento si basa su legittimi interessi perseguiti dal Titolare;
i destinatari dei dati o le categorie di destinatari;
se è previsto un trasferimento di dati all’Estero e le garanzie esistenti a tutela dei dati
trasferiti;
il periodo temporale previsto per la conservazione dei dati o il criterio per determinarlo;
i diritti riconosciuti ai soggetti interessati;
la possibilitĂ  di revocare il consenso in qualsiasi momento;
il diritto di proporre reclamo ad un'autoritĂ  di controllo;
l’indicazione se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o è necessario per la
conclusione di un contratto;
se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati e le possibili conseguenze di un rifiuto;
se l’interessato sarà oggetto di attività di profilazione.
Informativa (Art. 14)
Š GETSOLUTION
Se i dati personali non sono conferiti direttamente dall’interessato, il Titolare
del trattamento deve fornire anche le seguenti informazioni aggiuntive:
le categorie di dati personali trattati;
la fonte dalla quale derivano i dati personali e se tale fonte è accessibile al
pubblico.
Il Regolamento consiglia di rendere l’informativa
accompagnata da icone standardizzate per renderla piĂš
visibile, comprensibile e chiara ai soggetti interessati.
Informativa (Art. 14)
Š GETSOLUTION
Codice Privacy Regolamento Generale
Per essere considerato valido il
consenso deve avere le seguenti
caratteristiche:
essere espresso
libero
specifico
informato
documentato
manifestato in forma scritta quando
il trattamento riguarda dati sensibili.
Il consenso dell’interessato è una qualsiasi
manifestazione di volontĂ  al trattamento
dell’interessato e deve essere:
inequivocabile
libero
specifico
informato
espresso mediante dichiarazione o chiara
azione positiva.
Il Titolare deve essere in grado di dimostrare che
il soggetto interessato ha conferito il proprio
consenso.
Consenso (Art. 7)
Š GETSOLUTION
Il Regolamento impone una maggiore protezione per i bambini, in quanto
potrebbero essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro
diritti in relazione al trattamento dei dati personali.
Se il Titolare del trattamento intende fornire servizi della societĂ 
dell’informazione ai minori è tenuto, infatti, a raccogliere il consenso del
genitore o del tutore, adoperandosi per quanto possibile per verificarne l’
autenticitĂ .
Gli Stati Membri devono stabilire la soglia di etĂ  per i minori tra i 13 e i 16
anni.
Consenso per i Minori (Art. 8)
Š GETSOLUTION
Nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali
che possa in qualche modo tradursi in un rischio per i diritti e le
libertĂ  degli individui, qualsiasi Titolare del trattamento ha
l’obbligo normativo di notificare l’avvenimento all’Autorità di
controllo.
La notifica deve avvenire senza ingiustificato ritardo, con un limite
massimo di 72 ore. Oltre le 72 ore, il Titolare deve comunicare
all’Autorità il motivo valido che giustifichi il ritardo della notifica.
Obbligo di notifica di una violazione dei dati all’Autorità Garante e
ai contraenti soltanto in capo ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
Codice Privacy
Regolamento
Data Breach (Art. 33)
Š GETSOLUTION
Il Titolare del trattamento è tenuto anche ad informare gli interessati tempestivamente se la
violazione può comportare una grave ed elevata compromissione dei loro diritti e delle
libertĂ :
Danni fisici, materiali
o morali
Danno economico o
sociale
Perdita del controllo
dei dati
Limitazione dei
diritti
Discriminazione
Furto o usurpazione
d'identitĂ 
Perdite finanziarie
Decifratura non
autorizzata della
pseudonimizzazione
Pregiudizio alla
reputazione
Perdita di
riservatezza dei dati
protetti da segreto
professionale
Data Breach (Art. 33)
Š GETSOLUTION
Contromisure necessarie per la gestione di una violazione e per limitarne gli effetti:
misure tecniche che riconoscano all'istante la violazione e allertino
prontamente il Titolare o il Responsabile;
sensibilizzazione dei Responsabile del trattamento e dei soggetti autorizzati
al trattamento, anche tramite adeguate policy, affinchĂŠ si possa agire
correttamente e tempestivamente in caso di data breach;
misure atte a rendere non intellegibili e criptati i dati oggetto di violazione
per chiunque non sia autorizzato ad accedervi;
mezzi adeguati per l’invio della comunicazione ai soggetti interessati
quando dovuto, tenendo in considerazione che la violazione potrebbe
anche compromettere i dati presenti a sistema;
Data Breach (Art. 33)
Š GETSOLUTION
Non è necessaria la comunicazione ai soggetti interessati se il
Titolare del trattamento ha applicato le opportune misure
tecnologiche e organizzative preventive (esempio crittografia dei
dati) o è stato in grado di evitare tempestivamente il verificarsi di
rischi elevati.
Data Breach (Art. 34)
Š GETSOLUTION
Codice Privacy Regolamento Generale
L’art. 19.3 dell’Allegato B del
Codice Privacy (Disciplinare
tecnico in materia di misure
minime di sicurezza), che
prevedeva l'analisi dei rischi
che incombono sui dati, è
stato soppresso dal Decreto
legge del 9 febbraio 2012.
Il Regolamento introduce l’obbligo di effettuare
una valutazione di impatto (Data Protection
Impact Assessment) quando il trattamento può
comportare un elevato rischio per i diritti e le
libertĂ  degli individui, soprattutto se effettuato
mediante nuove tecnologie.
Analisi dei Rischi
Š GETSOLUTION
“Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie,
considerati la natura, il campo di applicazione, il contesto e le finalitĂ  del trattamento,
può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il
responsabile del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una
valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali”.
Elementi da valutare:
•la natura dei dati e del
trattamento
•il campo di applicazione
•il contesto
•le finalità del trattamento
Quando è obbligatoria:
•Il trattamento prevede l’uso
di nuove tecnologie
•Il trattamento presenta
rischi per i diritti e le libertĂ 
delle persone fisiche
Analisi dei Rischi (Art. 35)
Š GETSOLUTION
Il Data Protection Impact Assessment è finalizzato ad analizzare e ridurre i rischi che
impattano sulle libertĂ  e i diritti degli Interessati.
Il Regolamento individua, in particolare, i seguenti casi in cui è sempre e indubbiamente
obbligatoria l’analisi dei rischi:
valutazione sistematica ed estesa di aspetti della personalitĂ  dei soggetti interessati
tramite processi automatizzati, tra cui la profilazione, e da cui derivano decisioni che
hanno effetti giuridici sugli interessati o incidono gravemente sugli interessati;
il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali, o di dati relativi
a condanne penali e reati;
il controllo sistematico di zone accessibili al pubblico su larga scala.
Analisi dei Rischi (Art. 35)
Š GETSOLUTION
Le autoritĂ  di controllo dei singoli Stati sono tenuti a stabilire e
rendere pubblico un elenco delle tipologie di operazioni di
trattamento soggette al requisito di una valutazione d'impatto
sulla protezione dei dati e per le quali non è richiesta una
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
Analisi dei Rischi (Art. 35)
Š GETSOLUTION
la perdita l’alterazione
l’accesso non
autorizzato
l’utilizzo non
consentito
Principali rischi per i
diritti e le libertĂ  delle
persone fisiche:
il pregiudizio e
la
discriminazione
il furto di
identitĂ 
l’invasività nella
sfera privata
le perdite
finanziarie
la perdita di
riservatezza dei
dati protetti
il danno fisico,
materiale o
morale
Principali rischi per la
sicurezza dei dati
personali:
Codice Privacy
Regolamento
Regolamento
Analisi dei Rischi (Art. 35)
Obbligo di adottare
misure tecniche ed
organizzative
ADEGUATE al
trattamento e ai
rischi.
Obbligo di
misure di
sicurezza
MINIME.
Codice Privacy Regolamento
Contromisure (Art. 32)
Š GETSOLUTION
Il Regolamento introduce l’obbligo di attuare misure di sicurezza ADEGUATE in
considerazione dei seguenti elementi:
lo stato dell'arte e i costi di attuazione;
la natura e il campo di applicazione del trattamento;
il contesto e le finalitĂ  del trattamento;
il rischio, la probabilitĂ  e la gravitĂ  delle conseguenze per i diritti e le libertĂ  delle
persone.
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la natura e il campo di applicazione del trattamento;
il contesto e le finalitĂ  del trattamento;
il rischio, la probabilitĂ  e la gravitĂ  delle conseguenze per i diritti e le libertĂ  delle
persone.
Misure tecniche e organizzative (Art. 32)
Š GETSOLUTION
La sicurezza dei dati deve basarsi sui seguenti aspetti fondamentali:La sicurezza dei dati deve basarsi sui seguenti aspetti fondamentali:
Pseudonimizzazione o crittografia dei dati;
Garanzie di riservatezza, integritĂ , disponibilitĂ  e recupero dei dati personali e dei
sistemi che li custodiscono e li elaborano;
Accesso tempestivo ai dati in caso di un evento dannoso fisico o tecnico;
Processi di verifica periodica dell’efficacia ed effettiva applicazione delle misure di
sicurezza in atto.
Misure tecniche e organizzative
Š GETSOLUTION
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale cagionato da una violazione del
presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del
trattamento o dal Responsabile del trattamento.
Il Titolare del trattamento è tenuto a risponderne direttamente e interamente. Il
Responsabile del trattamento può rispondere per il danno cagionato ad un Interessato se si
dimostra che non ha soddisfatto i propri obblighi previsti dal Regolamento o ha eseguito il
trattamento in contrasto a quanto stabilito dal Titolare del trattamento.
I soggetti sono esonerati dall’obbligo di risarcimento soltanto se sono in grado di dimostrare
che l’evento dannoso subìto dall’interessato non è in alcun modo loro imputabile.
Il Titolare del trattamento che ha pagato l'intero risarcimento del danno, qualora ne
sussistano le condizioni, ha il diritto di reclamare dagli altri Titolare del trattamento o
Responsabile coinvolti nel trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro
parte di responsabilitĂ  per il danno cagionato.
Risarcimento del danno (Art. 82)
Š GETSOLUTION
Sono previste sanzioni penali per gravi illeciti
che comportano la reclusione fino ad un
massimo di 3 anni.
Le sanzioni possono essere aumentate fino
al quadruplo in ragione delle condizioni
economiche del contravventore.
In casi di maggiore gravitĂ  o sono coinvolti
numerosi interessati, le sanzioni possono
essere applicate in misura pari al doppio.
Sanzioni amministrative che variano da un
minimo di 6.000 Euro ad un massimo di
120.000 Euro.
Le sanzioni penali dovranno essere
eventualmente stabilite da ciascuno Stato
Membro sulla base della propria legislazione.
Per violazioni piÚ rilevanti, la sanzione può
raggiungere 20.000.000 Euro o il 4% del
fatturato mondiale totale annuo
Per alcune violazioni la sanzione può arrivare
fino ad un massimo di 10.000.000 Euro o al
2% del fatturato mondiale totale annuo
Elementi e condizioni generali per valutare
l’applicazione delle sanzioni in caso di
violazione.
Codice Privacy Regolamento
Sanzioni (Art. 83)
Š GETSOLUTION
Sanzione fino ad un massimo di 10.000.000 Euro o al 2% del fatturato mondiale totale annuo,
per la violazione degli articoli che regolamentano i seguenti aspetti:
•Consenso per il trattamento di minori
•Trattamento di dati personali che identificano il soggetto anche quando non è necessario
•Protezione dei dati fin dalla progettazione e di default
•Corresponsabili del trattamento
•Rappresentante del Responsabile del trattamento nel territorio UE
•Responsabile del trattamento
•Registri delle attività di trattamento
•Cooperazione con l'autorità di controllo
•Sicurezza del trattamento
•Data breach
•Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva
•Data Protection Officer
•Violazione dei meccanismi di certificazione
Sanzioni (Art. 83)
Š GETSOLUTION
Sanzione fino ad un massimo di 20.000.000 Euro o al 4% del fatturato mondiale totale
annuo, per la violazione degli articoli che riguardano i seguenti aspetti:
•Violazione dei principi (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integritĂ  e
riservatezza, responsabilizzazione)
•Liceità del trattamento
•Consenso al trattamento
•Trattamento di categorie particolari di dati
•Esercizio diritti degli interessati
•Informativa
•Trasferimento dati all’Estero
Sanzioni (Art. 83)
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Dott.ssa Paola Generali
Managing Director
paola.generali@getsolution.it
cell: +39 335 5366986
Via Ippolito Rosellini n. 12
20124 Milano Italy
Tel: + 39 (0)2 39661701
Fax: + 39 (0)2 39661800
info@getsolution.it
www.getsolution.it
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Smau Bologna 2016 -Assintel, Paola Generali

  • 1. Il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali Cosa cambia nella Privacy e cosa fare nei prossimi due anni? A cura del Gruppo di Lavoro Assintel Sicurezza Informatica Paola Generali Managing Director Get Solution Š GETSOLUTION
  • 2. Profilo Paola Generali Dopo la laurea in Scienze Bancarie Finanziarie ed Assicurative all’universitĂ  Cattolica di Milano, inizia a lavorare per un importante societĂ  di consulenza del settore ICT occupandosi di compliance e sicurezza dei sistemi informativi, svolgendo prima e gestendo poi numerosi progetti in tale ambito. Successivamente diviene, per un altra importante societĂ  di consulenza, responsabile della divisione “Information security” gestendo progetti complessi per aziende sia italiane che internazionali. Nel 2003 fonda GetSolution societĂ  di consulenza specializzata nell’ambito della “Compliance, sicurezza dei sistemi informativi e governance”. E’ membro del: • Gruppo di Lavoro Sicurezza Informatica di Assintel. • Gruppo di lavoro di UNINFO “Serie ISO/IEC 27000″ sull’Information Security Management System. • Gruppo di lavoro “Profili professionali relativi alla Privacy” della UNI/CT 526 “UNINFO APNR” partecipando attivamente all’Editing Commitee delle relative norme. Da circa 15 anni svolge attivitĂ  di docenza sia presso istituiti di formazione internazionali che in master univesitari. Š GETSOLUTION
  • 3. Presentazione GETSOLUTION è una societĂ  di consulenza specializzata nell’ambito della compliance, della sicurezza dei sistemi informativi e della governance aziendale. GETSOLUTION si occupa di Privacy Law e di Sicurezza dei Sistemi Informativi da piĂš di un decennio, svolgendo progetti molto complessi presso clienti di medie e grandi dimensioni sia italiani che internazionali. Abbiamo una grande esperienza sia in Italia che a livello internazionale: ci occupiamo di tematiche complesse quali i Big Data, Profilazione, Anonimizzazione, Pseudonimizzazione, Dati Aggregati, Dati Biometrici, Dati Genetici, Trattamento di dati Particolari su larga scala (gli attuali dati sensibili) affrontando quotidianamente problematiche estremamente sfidanti ma ovviamente molto stimolanti. GETSOLUTION collabora con i propri clienti per supportarli su tutti gli aspetti che riguardano la compliance, la sicurezza dei sistemi informativi, la governance e la formazione relativa agli adempimenti. Tutto questo viene svolto con grande attenzione alla responsabilitĂ  sociale d’impresa, in quanto insieme vogliamo dare un valido contributo alla societĂ  nella quale viviamo. Per maggiori informazioni www.getsolution.it Š GETSOLUTION
  • 4. REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Il Regolamento abrogherĂ  la Direttiva 95/46/CE, recepita dall’attuale D.lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy). REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Il Regolamento abrogherĂ  la Direttiva 95/46/CE, recepita dall’attuale D.lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy). DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI trattati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati o esecuzione delle sanzioni penali. DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI trattati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati o esecuzione delle sanzioni penali. Riforma in materia di protezione dei dati Š GETSOLUTION Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE: 04 Maggio 2016 Entrata in vigore: 24 Maggio 2016 Effettiva applicazione: 25 Maggio 2018 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE: 04 Maggio 2016 Entrata in vigore: 05 Maggio 2016 RECEPIMENTO dagli Stati Membri entro due anni
  • 5. Nonostante il Regolamento generale non sarĂ  da recepire con normative nazionali, ci saranno diversi aspetti che dovranno essere disciplinati dall’AutoritĂ  Garante nazionale, cosĂŹ come vedremo in alcuni casi piĂš avanti. In particolar modo, il Garante si dovrĂ  esprimere per ognuno dei Provvedimenti e Linee Guide di carattere generale emessi fino ad oggi valutandone la conformitĂ  rispetto al Regolamento, modificandoli o annullandoli. Nonostante il Regolamento generale non sarĂ  da recepire con normative nazionali, ci saranno diversi aspetti che dovranno essere disciplinati dall’AutoritĂ  Garante nazionale, cosĂŹ come vedremo in alcuni casi piĂš avanti. In particolar modo, il Garante si dovrĂ  esprimere per ognuno dei Provvedimenti e Linee Guide di carattere generale emessi fino ad oggi valutandone la conformitĂ  rispetto al Regolamento, modificandoli o annullandoli. Entrata in vigore e Recepimento Š GETSOLUTION
  • 6. Regolamento Generale sulla Data Protection Š GETSOLUTION
  • 7. L’implementazione delle misure a tutela dei dati personali avviene quando il Titolare avvia un trattamento o decide di avvalersi di un nuovo sistema. Il Regolamento introduce il principio di protezione dei dati personali giĂ  in fase di progettazione (by Design) per qualsiasi tipo di progetto che comporti l’utilizzo di dati personali (sito internet, software, soluzione IT, ambiente di lavoro, etc.). Regolamento Codice Privacy Privacy By Design (Art. 25) Š GETSOLUTION
  • 8. Il D.lgs. 196/2003 stabilisce il “principio di necessitĂ  nel trattamento dei dati”, imponendo la configurazione dei sistemi e dei programmi in modo da ridurre al minimo l’utilizzo di dati personali e identificativi, soprattutto se le finalitĂ  consentono un trattamento di dati anonimi o permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessitĂ . Il Regolamento impone che il Titolare adotti opportune misure per garantire che siano trattati di default solo i dati personali necessari in ogni fase del trattamento: dalla raccolta alla cancellazione dei dati e non soltanto durante l’elaborazione. Regolamento Codice Privacy Privacy By Default (Art. 25) Š GETSOLUTION
  • 9. Politiche interne e misure adeguate che soddisfino i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di default: Minimizzazione dei dati personali giĂ  in fase di raccolta; Pseudonimizzazione dei dati personali; Sistemi giĂ  predisposti alla cancellazione dei dati dopo il termine stabilito; Accesso ai dati consentito solo per soggetti autorizzati al trattamento; Trasparenza nei confronti dei soggetti interessati con informative chiare; ModalitĂ  facili e veloci per consentire all’utente di avere accesso ai dati personali e controllare o modificare le condizioni del trattamento; Il principio di privacy by design e by default dovrebbe essere rispettato anche dai fornitori in fase di sviluppo di sistemi, prodotti o servizi. Privacy By Design e By Default (Art. 25) Š GETSOLUTION
  • 10. Codice Privacy Regolamento Generale si applica al trattamento di dati personali, anche conservati all'Estero, svolto da soggetti stabiliti nello Stato Italiano. si applica al trattamento di dati personali effettuato da soggetti non stabiliti nel territorio Italiano ma che si avvalgono di strumenti situati nel territorio dello Stato, a meno che essi siano utilizzati solo ai fini di transito. si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attivitĂ  di un soggetto stabilito nell’Unione. si applica al trattamento dei dati personali di cittadini europei effettuato da un soggetto che non è stabilito nell’Unione, indipendentemente dalla forma giuridica assunta (succursale, filiale, etc.), quando riguarda: l'offerta di beni o la prestazione di servizi (anche a titolo gratuito); il controllo del comportamento dei cittadini nell'Unione europea. Ambiti territoriali di applicazione (Art. 3) Š GETSOLUTION
  • 11. Definizione Codice Privacy Definizione Regolamento Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato Dati personali: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"), direttamente o indirettamente: il nome un numero di identificazione dati relativi all’ubicazione un identificativo online uno o piĂš elementi caratteristici dell’identitĂ  (fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, etc.). Dati Personali (Art. 4) Š GETSOLUTION
  • 12. Per stabilire se un soggetto può essere identificato è necessario considerare i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il Titolare del trattamento, i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia dello sviluppo tecnologico. Dati personali Š GETSOLUTION
  • 13. Dati Genetici Tutti i dati personali riguardanti le caratteristiche genetiche di una persona fisica, ereditarie o acquisite, che forniscono informazioni uniche sulla fisionomia o sulla salute dell'individuo considerato, ottenuti in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona in questione. Atre tipologie di dati personali la cui definizione è stata introdotta ufficialmente dal Regolamento: Nuove categorie di Dati Personali (Art. 4) Š GETSOLUTION
  • 14. Dati Biometrici I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona, che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i rilievi dattiloscopici; Atre tipologie di dati personali la cui definizione è stata introdotta ufficialmente dal Regolamento: Nuove categorie di Dati Personali (Art. 4) Š GETSOLUTION
  • 15. Dati relativi alla salute I dati attinenti alla salute fisica o mentale di una persona, inclusa la prestazione di servizi sanitari, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute: informazioni sulle richieste di prestazione di servizi sanitari; un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare l’interessato in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; qualsiasi informazione riguardante una malattia, l’invaliditĂ , il rischio di malattie; l’anamnesi medica; i trattamenti clinici; l’effettivo stato fisiologico o biomedico. Nuove categorie di Dati Personali (Art. 4) Š GETSOLUTION
  • 16. Definizione Codice Privacy Definizione Regolamento Non esiste una definizione di dato pseudo-anonimo o di pseudonimizzazione dei dati. E’ presente solo l’individuazione del "dato anonimo": il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile. Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati non possano essere piĂš attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, sempre che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire la non attribuzione a una persona identificata o identificabile. Come per il Codice Privacy, il Regolamento non si applica al trattamento di informazioni anonime. Nuove categorie di Dati Personali (Art. 4) Š GETSOLUTION
  • 17. L'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali è una garanzia aggiuntiva volta a ridurre i rischi connessi al trattamento di dati personali. Tale tecnica non deve essere considerata come un’alternativa ad altre misure di protezione dei dati. Pseudonimizzazione Š GETSOLUTION
  • 18. Definizione Codice Privacy Definizione Regolamento Dati Sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchĂŠ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il Regolamento individua delle categorie di dati personali che rientrano nella definizione di “Particolari”: I dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica; le opinioni politiche; le convinzioni religiose o filosofiche; l’appartenenza sindacale; i dati genetici; i dati relativi alla salute; i dati relativi alla vita sessuale. Categorie Particolari di Dati Personali (Art. 9) Š GETSOLUTION
  • 19. Il Regolamento vieta il trattamento di categorie particolari di dati personali, ad eccezione dei seguenti casi, alcuni dei quali non erano previsti dal Codice Privacy: previo consenso esplicito al trattamento; nell’ambito delle legittime attivitĂ  da parte di una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro; per salvaguardare un interesse vitale; per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; per motivi di interesse pubblico; per finalitĂ  di archiviazione,storiche, statistiche o scientifiche nel pubblico interesse; per dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato (laddove il trattamento sia effettuato nell'interesse dell'interessato); in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale; per finalitĂ  di prevenzione diagnosi, assistenza o terapia medico-sanitaria o di medicina del lavoro (se da parte o sotto la responsabilitĂ  di un professionista soggetto al segreto professionale). Categorie Particolari di Dati Personali (Art. 9) Š GETSOLUTION
  • 20. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni piĂš specifiche per quanto riguarda i dati genetici o i dati relativi alla salute. Ciò comprende la possibilitĂ  per gli Stati membri di introdurre ulteriori condizioni per il trattamento di tali dati. Categorie Particolari di Dati Personali (Art. 9) Š GETSOLUTION
  • 21. Codice Privacy Regolamento Definizione Titolare del trattamento Titolare del trattamento Soggetto che determina le finalitĂ  e i mezzi del trattamento di dati personali Titolare del trattamento (Art. 4) Š GETSOLUTION
  • 22. Il Titolare del trattamento è tenuto a: Implementare opportune misure di sicurezza Tali misure devono tener conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalitĂ  del trattamento, nonchĂŠ del rischio per i diritti e le libertĂ  delle persone fisiche. Dimostrare la conformitĂ  delle operazioni di trattamento rispetto ai principi sanciti dal Regolamento, ad esempio tramite: • misure tecniche e organizzative • adeguate politiche in materia di protezione dei dati • protezione dei dati dalla progettazione e di default • registro delle categorie di attivitĂ  di trattamento (per taluni casi è un obbligo) • adesione a codici di condotta approvati• adesione a un meccanismo di certificazione approvato Obblighi del Titolare del trattamento (Art. 24) Š GETSOLUTION
  • 23. Codice Privacy Regolamento Generale Nei confronti dei soggetti interessati il Titolare del trattamento è responsabile per eventuali danni cagionati in base a quanto stabilisce l'articolo 2050 del Codice Civile. Il Regolamento stabilisce che il soggetto interessato può richiedere al Titolare del trattamento il risarcimento dei danni subiti da un trattamento; in tal caso il Titolare è tenuto a risponderne direttamente e interamente. ResponsabilitĂ  del Titolare del trattamento (Art. 82) Š GETSOLUTION
  • 24. Codice Privacy Regolamento Definizione Responsabile del trattamento interno o esterno Responsabile del trattamento Soggetto che elabora dati personali per conto del Titolare del trattamento I Responsabili sono scelti dal Titolare anche in funzione delle garanzie che offrono per l’adozione di misure tecniche ed organizzative nel rispetto del Regolamento. Il trattamento affidato ai Responsabili del trattamento deve essere regolamentato da un contratto o da altro atto giuridico a norma che vincoli il Responsabile al Titolare e disciplini tutti gli aspetti relativi alle operazioni di trattamento (finalitĂ , durata, natura dei dati, misure di sicurezza, etc.). Responsabile del trattamento (Art. 4) Š GETSOLUTION
  • 25. trattare i dati personali eseguendo le istruzioni fornite dal Titolare assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali si siano impegnate a rispettare vincoli di riservatezza implementare e mantenere tutte le misure tecniche e organizzative adeguate assistere il Titolare del trattamento per la gestione delle richieste di diritto d’accesso e per gli altri obblighi imposti dal Regolamento su richiesta del Titolare cancellare o restituire i dati personali al termine del trattamento fornire al Titolare qualsiasi informazione necessaria per dimostrare il rispetto del Regolamento rendersi disponibile a audit di verifica da parte del Titolare del trattamento Obblighi del Responsabile del trattamento (Art. 28) Š GETSOLUTION
  • 26. Regolamento Generale •Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un altro soggetto senza ricevere espressa e documentata autorizzazione dal Titolare del trattamento, il quale ha anche la facoltĂ  di rifiutarsi. •Nei casi in cui il Responsabile deleghi in tutto o in parte il trattamento ad un altro Responsabile del trattamento è tenuto ad imporre tramite contratto o atto giuridico i medesimi doveri in materia di protezione dei dati personali che il Titolare gli ha prescritto. •Il Responsabile del trattamento mantiene la totale responsabilitĂ  nei confronti del Titolare anche nel caso in cui l’inadempienza degli obblighi in materia di protezione dei dati derivi dall’altro Responsabile. •Il Responsabile del trattamento può rispondere per il danno cagionato ad un Interessato se si dimostra che non ha soddisfatto i propri obblighi previsti dal Regolamento o ha eseguito il trattamento in contrasto a quanto stabilito dal Titolare del trattamento. ResponsabilitĂ  (Artt. 28 e 82) Š GETSOLUTION
  • 27. Codice Privacy Regolamento Definizione Incaricato del trattamento Soggetto che ha accesso ai dati personali Soggetto che accede ai dati personali e li elabora sotto l’autoritĂ  del Titolare del trattamento o Responsabile. Qualsiasi persona che agisce sotto l'autoritĂ  del Titolare del trattamento o Responsabile, che ha accesso ai dati personali, può trattarli solo su istruzione del Titolare o se è imposto dalla legge o degli Stati Membri dell'Unione. Soggetti autorizzati (Artt. 29) Š GETSOLUTION
  • 28. Codice Privacy Regolamento Definizione Titolare autonomo del trattamento Contitolare del trattamento Soggetto che determina le finalitĂ  e i mezzi del trattamento di dati personali congiuntamente con un Titolare Il Regolamento introduce il principio di “contitolarità” quando due o piĂš soggetti stabiliscono insieme le finalitĂ  e le modalitĂ  del trattamento dei dati personali. Contitolari (Art. 26) Š GETSOLUTION
  • 29. I Contitolari devono stabilire mediante un accordo interno: le rispettive responsabilitĂ  in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati; il soggetto che sarĂ  individuato come punto di contatto unico per l'esercizio dei diritti degli interessati; le modalitĂ  per l’espletamento delle richieste di diritto d’accesso ai dati; le modalitĂ  per fornire un’adeguata informativa agli interessati; i rispettivi ed effettivi ruoli dei Contitolari, soprattutto nei confronti degli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo deve essere reso disponibile agli Interessati. Contitolari (Art. 26) Š GETSOLUTION
  • 30. • Se il Titolare del trattamento è un’AutoritĂ  o un Ente pubblico; Casi in cui deve essere obbligatoriamente nominato un Data Protection Officer (DPO): Il Titolare del trattamento designa il DPO sulla base delle sue qualitĂ  professionali, della conoscenza specialistica della normativa, delle pratiche in materia di protezione dei dati e per la capacitĂ  di adempiere ai compiti previsti dal Regolamento. • Se l’attivitĂ  principale del Titolare o del Responsabile comprende il trattamento di dati che comporta un monitoraggio regolare e sistematico dei soggetti interessati su larga scala; • se l’attivitĂ  principale del Titolare o del Responsabile comprende il trattamento su larga scala di dati particolari e dati relativi a condanne penali e reati. Data Protection Officer (Art. 37) Š GETSOLUTION
  • 31. Il Data Protection Officer ha il dovere e il compito di: • informare e consigliare i soggetti coinvolti in merito alle attivitĂ  necessarie volte a garantire la conformitĂ  ai requisiti normativi sulla protezione dei dati; • essere di supporto per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e monitorare lo svolgimento; • esercitare un’azione di controllo e vigilanza per ciò che attiene l'osservanza del Regolamento (politiche interne, attribuzione delle responsabilitĂ , formazione del personale che concorre ai trattamenti, etc.); • essere un punto di contatto per i soggetti interessati, le AutoritĂ  di controllo esterne e le funzioni operative e di controllo interne. Data Protection Officer (Art. 39) Š GETSOLUTION
  • 32. Diritto di ottenere la conferma del trattamento Diritto di avere accesso ai dati e alle informazioni inerenti il trattamento Diritto di rettifica Diritto alla cancellazione Diritto di limitazione di trattamento solo per determinate finalitĂ  o operazioni di trattamento Diritto di opposizione ad uno o piĂš trattamenti Diritto all’oblio Diritto alla portabilitĂ  CodicePrivacy RegolamentoRegolamento Diritti degli Interessati (Artt. dal 15 al 23) Š GETSOLUTION
  • 33. Gli Stati Membri possono decidere di limitare, mediante misure legislative, la portata dei Diritti dei soggetti Interessati, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria per salvaguardare, ad esempio, la sicurezza e la difesa nazionale, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati, ecc. Diritti degli Interessati Š GETSOLUTION
  • 34. Su richiesta dell’interessato, il Titolare del trattamento deve provvedere a cancellare i dati personali e, se sono stati resi pubblici, a comunicare tale volontĂ  anche agli altri soggetti che stanno utilizzando tali dati; questi ultimi devono a loro volta cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati personali. Il Titolare dovrebbe preventivamente attuare possibili misure tecniche e organizzative per tale gestione, tenendo in considerazione la tecnologia disponibile e i costi di attuazione. Il diritto all’oblio non è applicabile se in contrasto a: l'esercizio del diritto alla libertĂ  di espressione e di informazione l'adempimento di un obbligo legale motivi e finalitĂ  di pubblico interesse l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Diritto all’oblio (Art. 17) Š GETSOLUTION
  • 35. Un nuovo diritto riconosciuto all’interessato è il diritto alla portabilitĂ  dei dati, ovvero la possibilitĂ  di: Ciò può avvenire quando: il trattamento si basa sul consenso; il trattamento si basa su un contratto; il trattamento è effettuato mediante sistemi automatizzati; ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile digitalmente i propri dati personali in possesso del Titolare del trattamento; richiedere al Titolare il trasferimento dei propri dati personali ad un altro Titolare, anche direttamente ove sia tecnicamente consentito. Diritto alla portabilitĂ  (Art. 20) Š GETSOLUTION
  • 36. Qui di seguito sono indicati gli elementi essenziali che il Regolamento impone per un’idonea Informativa, evidenziando le novitĂ  rispetto al Codice Privacy: l’identitĂ  e i dati di contatto del Titolare del trattamento e, se designato, del DPO; le finalitĂ  del trattamento; se il trattamento si basa su legittimi interessi perseguiti dal Titolare; i destinatari dei dati o le categorie di destinatari; se è previsto un trasferimento di dati all’Estero e le garanzie esistenti a tutela dei dati trasferiti; il periodo temporale previsto per la conservazione dei dati o il criterio per determinarlo; i diritti riconosciuti ai soggetti interessati; la possibilitĂ  di revocare il consenso in qualsiasi momento; il diritto di proporre reclamo ad un'autoritĂ  di controllo; l’indicazione se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o è necessario per la conclusione di un contratto; se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati e le possibili conseguenze di un rifiuto; se l’interessato sarĂ  oggetto di attivitĂ  di profilazione. Informativa (Art. 14) Š GETSOLUTION
  • 37. Se i dati personali non sono conferiti direttamente dall’interessato, il Titolare del trattamento deve fornire anche le seguenti informazioni aggiuntive: le categorie di dati personali trattati; la fonte dalla quale derivano i dati personali e se tale fonte è accessibile al pubblico. Il Regolamento consiglia di rendere l’informativa accompagnata da icone standardizzate per renderla piĂš visibile, comprensibile e chiara ai soggetti interessati. Informativa (Art. 14) Š GETSOLUTION
  • 38. Codice Privacy Regolamento Generale Per essere considerato valido il consenso deve avere le seguenti caratteristiche: essere espresso libero specifico informato documentato manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. Il consenso dell’interessato è una qualsiasi manifestazione di volontĂ  al trattamento dell’interessato e deve essere: inequivocabile libero specifico informato espresso mediante dichiarazione o chiara azione positiva. Il Titolare deve essere in grado di dimostrare che il soggetto interessato ha conferito il proprio consenso. Consenso (Art. 7) Š GETSOLUTION
  • 39. Il Regolamento impone una maggiore protezione per i bambini, in quanto potrebbero essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Se il Titolare del trattamento intende fornire servizi della societĂ  dell’informazione ai minori è tenuto, infatti, a raccogliere il consenso del genitore o del tutore, adoperandosi per quanto possibile per verificarne l’ autenticitĂ . Gli Stati Membri devono stabilire la soglia di etĂ  per i minori tra i 13 e i 16 anni. Consenso per i Minori (Art. 8) Š GETSOLUTION
  • 40. Nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali che possa in qualche modo tradursi in un rischio per i diritti e le libertĂ  degli individui, qualsiasi Titolare del trattamento ha l’obbligo normativo di notificare l’avvenimento all’AutoritĂ  di controllo. La notifica deve avvenire senza ingiustificato ritardo, con un limite massimo di 72 ore. Oltre le 72 ore, il Titolare deve comunicare all’AutoritĂ  il motivo valido che giustifichi il ritardo della notifica. Obbligo di notifica di una violazione dei dati all’AutoritĂ  Garante e ai contraenti soltanto in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Codice Privacy Regolamento Data Breach (Art. 33) Š GETSOLUTION
  • 41. Il Titolare del trattamento è tenuto anche ad informare gli interessati tempestivamente se la violazione può comportare una grave ed elevata compromissione dei loro diritti e delle libertĂ : Danni fisici, materiali o morali Danno economico o sociale Perdita del controllo dei dati Limitazione dei diritti Discriminazione Furto o usurpazione d'identitĂ  Perdite finanziarie Decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione Pregiudizio alla reputazione Perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale Data Breach (Art. 33) Š GETSOLUTION
  • 42. Contromisure necessarie per la gestione di una violazione e per limitarne gli effetti: misure tecniche che riconoscano all'istante la violazione e allertino prontamente il Titolare o il Responsabile; sensibilizzazione dei Responsabile del trattamento e dei soggetti autorizzati al trattamento, anche tramite adeguate policy, affinchĂŠ si possa agire correttamente e tempestivamente in caso di data breach; misure atte a rendere non intellegibili e criptati i dati oggetto di violazione per chiunque non sia autorizzato ad accedervi; mezzi adeguati per l’invio della comunicazione ai soggetti interessati quando dovuto, tenendo in considerazione che la violazione potrebbe anche compromettere i dati presenti a sistema; Data Breach (Art. 33) Š GETSOLUTION
  • 43. Non è necessaria la comunicazione ai soggetti interessati se il Titolare del trattamento ha applicato le opportune misure tecnologiche e organizzative preventive (esempio crittografia dei dati) o è stato in grado di evitare tempestivamente il verificarsi di rischi elevati. Data Breach (Art. 34) Š GETSOLUTION
  • 44. Codice Privacy Regolamento Generale L’art. 19.3 dell’Allegato B del Codice Privacy (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza), che prevedeva l'analisi dei rischi che incombono sui dati, è stato soppresso dal Decreto legge del 9 febbraio 2012. Il Regolamento introduce l’obbligo di effettuare una valutazione di impatto (Data Protection Impact Assessment) quando il trattamento può comportare un elevato rischio per i diritti e le libertĂ  degli individui, soprattutto se effettuato mediante nuove tecnologie. Analisi dei Rischi Š GETSOLUTION
  • 45. “Quando un tipo di trattamento, allorchĂŠ prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, il campo di applicazione, il contesto e le finalitĂ  del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertĂ  delle persone fisiche, il responsabile del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali”. Elementi da valutare: •la natura dei dati e del trattamento •il campo di applicazione •il contesto •le finalitĂ  del trattamento Quando è obbligatoria: •Il trattamento prevede l’uso di nuove tecnologie •Il trattamento presenta rischi per i diritti e le libertĂ  delle persone fisiche Analisi dei Rischi (Art. 35) Š GETSOLUTION
  • 46. Il Data Protection Impact Assessment è finalizzato ad analizzare e ridurre i rischi che impattano sulle libertĂ  e i diritti degli Interessati. Il Regolamento individua, in particolare, i seguenti casi in cui è sempre e indubbiamente obbligatoria l’analisi dei rischi: valutazione sistematica ed estesa di aspetti della personalitĂ  dei soggetti interessati tramite processi automatizzati, tra cui la profilazione, e da cui derivano decisioni che hanno effetti giuridici sugli interessati o incidono gravemente sugli interessati; il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali, o di dati relativi a condanne penali e reati; il controllo sistematico di zone accessibili al pubblico su larga scala. Analisi dei Rischi (Art. 35) Š GETSOLUTION
  • 47. Le autoritĂ  di controllo dei singoli Stati sono tenuti a stabilire e rendere pubblico un elenco delle tipologie di operazioni di trattamento soggette al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Analisi dei Rischi (Art. 35) Š GETSOLUTION
  • 48. la perdita l’alterazione l’accesso non autorizzato l’utilizzo non consentito Principali rischi per i diritti e le libertĂ  delle persone fisiche: il pregiudizio e la discriminazione il furto di identitĂ  l’invasivitĂ  nella sfera privata le perdite finanziarie la perdita di riservatezza dei dati protetti il danno fisico, materiale o morale Principali rischi per la sicurezza dei dati personali: Codice Privacy Regolamento Regolamento Analisi dei Rischi (Art. 35)
  • 49. Obbligo di adottare misure tecniche ed organizzative ADEGUATE al trattamento e ai rischi. Obbligo di misure di sicurezza MINIME. Codice Privacy Regolamento Contromisure (Art. 32) Š GETSOLUTION
  • 50. Il Regolamento introduce l’obbligo di attuare misure di sicurezza ADEGUATE in considerazione dei seguenti elementi: lo stato dell'arte e i costi di attuazione; la natura e il campo di applicazione del trattamento; il contesto e le finalitĂ  del trattamento; il rischio, la probabilitĂ  e la gravitĂ  delle conseguenze per i diritti e le libertĂ  delle persone. Il Regolamento introduce l’obbligo di attuare misure di sicurezza ADEGUATE in considerazione dei seguenti elementi: lo stato dell'arte e i costi di attuazione; la natura e il campo di applicazione del trattamento; il contesto e le finalitĂ  del trattamento; il rischio, la probabilitĂ  e la gravitĂ  delle conseguenze per i diritti e le libertĂ  delle persone. Misure tecniche e organizzative (Art. 32) Š GETSOLUTION
  • 51. La sicurezza dei dati deve basarsi sui seguenti aspetti fondamentali:La sicurezza dei dati deve basarsi sui seguenti aspetti fondamentali: Pseudonimizzazione o crittografia dei dati; Garanzie di riservatezza, integritĂ , disponibilitĂ  e recupero dei dati personali e dei sistemi che li custodiscono e li elaborano; Accesso tempestivo ai dati in caso di un evento dannoso fisico o tecnico; Processi di verifica periodica dell’efficacia ed effettiva applicazione delle misure di sicurezza in atto. Misure tecniche e organizzative Š GETSOLUTION
  • 52. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale cagionato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento. Il Titolare del trattamento è tenuto a risponderne direttamente e interamente. Il Responsabile del trattamento può rispondere per il danno cagionato ad un Interessato se si dimostra che non ha soddisfatto i propri obblighi previsti dal Regolamento o ha eseguito il trattamento in contrasto a quanto stabilito dal Titolare del trattamento. I soggetti sono esonerati dall’obbligo di risarcimento soltanto se sono in grado di dimostrare che l’evento dannoso subĂŹto dall’interessato non è in alcun modo loro imputabile. Il Titolare del trattamento che ha pagato l'intero risarcimento del danno, qualora ne sussistano le condizioni, ha il diritto di reclamare dagli altri Titolare del trattamento o Responsabile coinvolti nel trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilitĂ  per il danno cagionato. Risarcimento del danno (Art. 82) Š GETSOLUTION
  • 53. Sono previste sanzioni penali per gravi illeciti che comportano la reclusione fino ad un massimo di 3 anni. Le sanzioni possono essere aumentate fino al quadruplo in ragione delle condizioni economiche del contravventore. In casi di maggiore gravitĂ  o sono coinvolti numerosi interessati, le sanzioni possono essere applicate in misura pari al doppio. Sanzioni amministrative che variano da un minimo di 6.000 Euro ad un massimo di 120.000 Euro. Le sanzioni penali dovranno essere eventualmente stabilite da ciascuno Stato Membro sulla base della propria legislazione. Per violazioni piĂš rilevanti, la sanzione può raggiungere 20.000.000 Euro o il 4% del fatturato mondiale totale annuo Per alcune violazioni la sanzione può arrivare fino ad un massimo di 10.000.000 Euro o al 2% del fatturato mondiale totale annuo Elementi e condizioni generali per valutare l’applicazione delle sanzioni in caso di violazione. Codice Privacy Regolamento Sanzioni (Art. 83) Š GETSOLUTION
  • 54. Sanzione fino ad un massimo di 10.000.000 Euro o al 2% del fatturato mondiale totale annuo, per la violazione degli articoli che regolamentano i seguenti aspetti: •Consenso per il trattamento di minori •Trattamento di dati personali che identificano il soggetto anche quando non è necessario •Protezione dei dati fin dalla progettazione e di default •Corresponsabili del trattamento •Rappresentante del Responsabile del trattamento nel territorio UE •Responsabile del trattamento •Registri delle attivitĂ  di trattamento •Cooperazione con l'autoritĂ  di controllo •Sicurezza del trattamento •Data breach •Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva •Data Protection Officer •Violazione dei meccanismi di certificazione Sanzioni (Art. 83) Š GETSOLUTION
  • 55. Sanzione fino ad un massimo di 20.000.000 Euro o al 4% del fatturato mondiale totale annuo, per la violazione degli articoli che riguardano i seguenti aspetti: •Violazione dei principi (liceitĂ , correttezza e trasparenza, limitazione della finalitĂ , minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integritĂ  e riservatezza, responsabilizzazione) •LiceitĂ  del trattamento •Consenso al trattamento •Trattamento di categorie particolari di dati •Esercizio diritti degli interessati •Informativa •Trasferimento dati all’Estero Sanzioni (Art. 83) Š GETSOLUTION
  • 56. Dott.ssa Paola Generali Managing Director paola.generali@getsolution.it cell: +39 335 5366986 Via Ippolito Rosellini n. 12 20124 Milano Italy Tel: + 39 (0)2 39661701 Fax: + 39 (0)2 39661800 info@getsolution.it www.getsolution.it PER INFORMAZIONI Š GETSOLUTION