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                             MUD 2013
                            Novità, soggetti obbligati,
                             struttura e modalità di
                                  compilazione

                                      Paolo Pipere




                                    MUD 2013
                      • L’avvio della fase di piena operatività
                        del sistema per il controllo della
                        tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) avrebbe
                        dovuto portare al definitivo superamento
                        dell’obbligo di trasmettere al sistema
                        delle Camere di Commercio i dati
                        relativi alla produzione, al trasporto,
                        all’intermediazione, al recupero e allo
                        smaltimento dei rifiuti.
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                                        MUD 2013
                      • Infatti, con:
                      • la rilevazione telematica puntuale dei dati riferiti
                        alla produzione di tutti i rifiuti pericolosi e di
                        alcune tipologie di rifiuti non pericolosi (derivanti
                        da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali,
                        trattamenti effettuati sulle acque, abbattimento
                        delle emissioni gassose e trattamento di rifiuti),
                        attuata mediante i movimenti di carico annotati
                        sul “registro cronologico” SISTRI (o, per i piccoli
                        produttori iniziali esclusi dall’obbligo di adesione,
                        tramite le “schede area movimentazione”
                        inserite nel sistema dai trasportatori),




                                        MUD 2013
                      • l’acquisizione dei dati relativi a ogni carico di
                        rifiuti avviato al recupero o allo smaltimento
                        (movimenti di scarico del registro cronologico
                        del produttore e “schede area movimentazione”
                        SISTRI) e
                      • il riscontro automatico delle informazioni
                        trasmesse da produttori e trasportatori con
                        quelle acquisite automaticamente dai gestori
                        degli impianti (movimenti di carico del registro
                        cronologico degli impianti vs annotazioni di
                        scarico dei produttori e/o dei trasportatori),
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                                     MUD 2013
                      • si sarebbe potuta evitare, almeno per la
                        maggior parte dei soggetti obbligati, la
                        comunicazione annuale riepilogativa
                        (MUD) necessaria ad acquisire le
                        informazioni indispensabili per elaborare le
                        statistiche nazionali previste dal
                        regolamento europeo sulle statistiche
                        relative ai rifiuti (Regolamento (CE) n.
                        2150/2002 del Parlamento europeo e del
                        Consiglio, del 25 novembre 2002).




                                     MUD 2013
                      • Il sistema di tracciabilità dei rifiuti non
                        doveva però essere obbligatoriamente
                        utilizzato, se non in Campania, per
                        documentare le fasi di raccolta e trasporto
                        dei rifiuti urbani. Per questo motivo anche
                        nella fase di piena operatività del SISTRI
                        sarebbe stato necessario mantenere
                        l’obbligo di compilazione del MUD per i
                        Comuni e i soggetti istituzionali deputati a
                        garantire la gestione dei rifiuti urbani.
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                                    MUD 2013
                      • In una prima fase, la lunga serie di
                        rinvii della fase di piena operatività
                        del SISTRI e, in una seconda fase, la
                        sospensione del sistema per la
                        tracciabilità dei rifiuti (disposta con
                        l’art. 52 della Legge 7 agosto 2012, n.
                        134) non hanno però consentito il
                        passaggio all’acquisizione automatica
                        dei dati.




                                    MUD 2013
                      • Negli ultimi due anni la rilevazione dei
                        dati è stata attuata utilizzando tre
                        diversi strumenti: la “comunicazione
                        SISTRI” (il cosiddetto “mudino”), il
                        MUD definito dal DPCM 27 aprile
                        2010 e, per i Comuni, il tracciato
                        definito dal DPCM 23/12/2011 e il sito
                        www.mudcomuni.it.
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                                       MUD 2013
                      • I primi due metodi hanno mostrato gravi limiti:
                      • la comunicazione SISTRI è stata utilizzata da
                        un’esigua minoranza dei soggetti obbligati,
                        anche a causa di ritardi nella messa a punto del
                        sistema telematico e di malfunzionamenti dello
                        stesso;
                      • il MUD definito nel 2010, pur essendo stato
                        largamente utilizzato, nel 2011 e nel 2012 è
                        stato impiegato pur nella consapevolezza
                        dell’avvenuta abrogazione della modulistica
                        (disposta dal D.Lgs. 205/2010).




                                       MUD 2013
                      • Sintesi tra MUD 2008 [D.P.C.M. 2/12/2008],
                        prima differito al 2010 e poi abrogato, e MUD
                        2010 [DPCM 27 aprile 2010]
                      • Del primo vengono conservati:
                      • L’obbligo di trasmissione telematica per i
                        dichiaranti che non possono impiegare la
                        “comunicazione semplificata” e l’eccezione
                        per i Comuni
                      • Le comunicazioni AEE/RAEE
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                                      MUD 2013
                      • La rinuncia all’indicazione dello stato fisico
                        del rifiuto
                      • L’introduzione della precisazione del
                        quantitativo di ogni rifiuto in “giacenza” in
                        ogni unità locale [quindi alla quantità di
                        rifiuti ancora in “deposito temporaneo” al
                        31/12/2012 se riferita ai produttori (iniziali
                        o “nuovi”)]




                                      MUD 2013
                      • L’obbligo di precisare (in modo
                        incompleto, indicando solo la data di
                        rilascio) gli estremi delle
                        autorizzazioni degli impianti di
                        trattamento, anche se limitato ai
                        gestori di impianti di trattamento di
                        veicoli fuori uso e di RAEE
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                                      MUD 2013
                      • L’obbligo di precisare (in modo
                        incompleto, indicando solo la data di
                        rilascio) gli estremi della certificazione del
                        sistema di gestione ambientale ISO 14001
                        o della “certificazione” [si tratta di una
                        registrazione e in questo caso è richiesto
                        anche il numero] EMAS degli impianti di
                        trattamento, anche se limitato ai gestori di
                        impianti di trattamento di veicoli fuori uso e
                        di RAEE




                                      MUD 2013
                      • NON sono state mantenute altre
                        innovazioni previste dalla modulistica
                        2008, quali ad esempio:
                      • La quantità di rifiuto conferita ad ogni
                        trasportatore terzo;
                      • La distinzione tra rifiuti derivanti da
                        “produzione iniziale” e quelli derivanti
                        dal trattamento di rifiuti
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                                     MUD 2013
                      • L’abolizione del modulo RE, per i
                        rifiuti prodotti fuori dall’unità locale




                                     MUD 2013




                      Soggetti obbligati
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                                    Soggetti obbligati
                      1.      Comunicazione Rifiuti speciali
                      •    Chiunque effettua a titolo professionale
                           attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
                      •     Commercianti ed intermediari di rifiuti senza
                           detenzione;
                      •     Imprese ed enti che effettuano operazioni
                           di recupero e smaltimento dei rifiuti;
                      •     Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti
                           pericolosi;
                      •     Imprese agricole che producono rifiuti
                           pericolosi con un volume di affari annuo
                           superiore a Euro 8.000,00;




                                    Soggetti obbligati
                      • Imprese ed enti che hanno più di dieci
                        dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti
                        non pericolosi derivanti da lavorazioni
                        industriali, da lavorazioni artigianali e da
                        attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
                        fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
                        altri trattamenti delle acque e dalla
                        depurazione delle acque reflue e da
                        abbattimento dei fumi (articolo 184 comma
                        3 lettere c), d) e g) D.Lgs. 152/2006).
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                                   Soggetti obbligati
                      • Comunicazione semplificata
                      • Le imprese e gli enti che producono,
                        nell’unità locale alla quale si riferisce la
                        dichiarazione, fino a sette rifiuti, per
                        ognuno dei quali non sono stati utilizzati
                        più di tre trasportatori e più di tre impianti
                        di gestione, possono presentare la
                        comunicazione rifiuti semplificata su
                        supporto cartaceo.




                                   Soggetti obbligati
                      Comunicazione semplificata
                      Tutte le condizioni indicate devono sussistere
                      contemporaneamente, pertanto:
                      •i rifiuti devono necessariamente essere stati
                      prodotti nell’ambito dell’unità locale alla quale si
                      riferisce la dichiarazione (si ricorda in proposito che
                      i rifiuti generati nel corso di operazioni di
                      manutenzione o assistenza sanitaria, pur essendo
                      stati materialmente prodotti in altri luoghi, possono
                      essere ricondotti all’unità locale ai sensi degli articoli
                      230 e 266, comma 4 del D.Lgs. 152/2006);
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                                  Soggetti obbligati
                      • le tipologie di rifiuti, ognuna delle quali
                        identificata dal rispettivo codice dell’elenco
                        europeo dei rifiuti (EER o CER)
                        indipendentemente dallo stato fisico, che
                        decadono dall’attività economica esercitata
                        nell’unità locale non possono essere più di sette;
                      • per avviare al recupero o allo smaltimento
                        ognuno dei rifiuti non devono essere stati
                        utilizzati più di tre trasportatori;
                      • per sottoporre a operazioni di recupero o di
                        smaltimento ognuno dei rifiuti non devono essere
                        stati utilizzati più di tre impianti autorizzati.




                                  Soggetti obbligati
                      2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
                      • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei
                      veicoli fuori uso rientranti nel campo di applicazione
                      del D.Lgs. 209/2003 e dei relativi componenti e
                      materiali.
                      L’obbligo di compilazione di questa sezione è quindi
                      previsto per i gestori di impianti di trattamento di
                      questo genere di rifiuti, mentre i soggetti che
                      producono o che effettuano attività di raccolta e
                      trasporto dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti
                      e materiali sono tenuti a compilare la Comunicazione
                      rifiuti e non la Comunicazione veicoli fuori uso.
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                                   Soggetti obbligati
                      3. Comunicazione Imballaggi
                      • CONAI o altri soggetti di cui
                      all'articolo 221, comma 3, lettere a)
                      e c), quindi produttori di imballaggi
                      che abbiano organizzato un
                      sistema riconosciuto di raccolta e
                      recupero dei rifiuti di imballaggio o
                      di riutilizzo degli imballaggi usati.




                                   Soggetti obbligati
                      4. Comunicazione RAEE
                      • soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE
                      rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
                      Più specificamente, l’obbligo è previsto per:
                      •I gestori di impianti di trattamento dei RAEE;
                      •I gestori di centri di raccolta istituiti dai produttori di
                      apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai soggetti
                      che agiscono in loro nome ai sensi dell’art. 6, comma 1,
                      lettera c) del D.Lgs. 151/2005.
                      I Comuni, invece, sono tenuti a comunicare le quantità di
                      RAEE raggruppate nei centri di raccolta istituiti ai sensi
                      dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 151/2005 per
                      mezzo della sezione Comunicazione rifiuti urbani del MUD
                      da compilare telematicamente sul sito www.mudcomuni.it.
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                                  Soggetti obbligati
                      5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e
                      raccolti in convenzione
                      • Soggetti istituzionali [Comuni, Consorzi di
                      Comuni e Comunità montane] responsabili del
                      servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
                      assimilati.
                      Tale comunicazione è relativa a tutte le operazioni
                      di raccolta, differenziata e indifferenziata, di rifiuti
                      urbani, di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di
                      rifiuti [si ritiene che si debba trattare di rifiuti
                      speciali “assimilabili” agli urbani] raccolti a seguito
                      di specifica convenzione.




                                  Soggetti obbligati
                      6. Comunicazione Produttori di
                      Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
                      • Produttori di apparecchiature elettriche ed
                      elettroniche iscritti al Registro nazionale dei
                      soggetti tenuti al finanziamento del sistema di
                      gestione dei RAEE e Sistemi Collettivi di
                      Finanziamento.
                      Questa comunicazione deve essere compilata
                      esclusivamente con modalità telematica per
                      mezzo del sistema accessibile sui siti
                      www.impresa.gov.it o www.registroaee.it.
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                           Soggetti obbligati
                      Il MUD 2013 non
                      comprende più, neppure
                      formalmente, la
                      dichiarazione E-PRTR,
                      prevista dal DPR n. 157
                      dell’11 luglio 2011.




                      Struttura del MUD 2013
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                                                                      + RE - SP




                                          La struttura
                      • Ogni dichiarazione, tranne la Comunicazione
                        semplificata, deve essere corredata dalla
                      • Sezione anagrafica,
                      • composta dalla Scheda SA1, che serve a identificare
                        l’impresa o l’ente che trasmette i dati e l’unità locale
                        alla quale si riferisce la dichiarazione (nel caso dei
                        soggetti che svolgono esclusivamente attività di
                        trasporto oppure di commercio e intermediazione dei
                        rifiuti senza detenzione de medesimi in luogo dell’unità
                        locale si immetteranno i dati della sede legale), e dalla
                      • Scheda Autorizzazioni, che dovrà essere compilata
                        esclusivamente dai soggetti tenuti a presentare la
                        Comunicazione veicoli fuori uso e la Comunicazione
                        RAEE.
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                                           La struttura
                      • La Comunicazione rifiuti speciali (la sezione della
                        dichiarazione più largamente impiegata, se si esclude
                        la Comunicazione semplificata) è composta dalla:
                      • Scheda rifiuti speciali, con la quale si comunicano i
                        dati relativi alla produzione di ogni tipologia di rifiuto,
                        identificata dal relativo codice CER, e alle attività di
                        gestione del medesimo (avvio al recupero, avvio allo
                        smaltimento, trasporto – anche dei rifiuti pericolosi
                        generati dal dichiarante e trasportati con mezzi
                        dell’impresa o dell’ente, operazioni di recupero o di
                        smaltimento), e dalla
                      • Scheda INT (intermediazione), riservata ai
                        commercianti e agli intermediari senza detenzione di
                        rifiuti.




                                           La struttura
                      • Alla Scheda rifiuti speciali, che costituisce la
                        sezione più rilevante di ogni dichiarazione
                        presentata da produttori, trasportatori e gestori di
                        impianti, sono associati i seguenti moduli:
                      • Modulo RT-SP, ad uso esclusivo dei trasportatori
                        e dei gestori di impianti, che svolge la funzione di
                        documentare le unità locali dei produttori o
                        detentori dei rifiuti trasportati o gestiti;
                      • Modulo DR-SP, da utilizzare per precisare ogni
                        impianto di recupero o smaltimento al quale sono
                        stati conferiti i rifiuti e le quantità di ogni tipologia
                        di rifiuto complessivamente avviata al recupero o
                        allo smaltimento in quell’impianto;
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                                             La struttura
                      • Modulo RE-SP, con il quale si documenta l’avvenuta
                        produzione al di fuori delle unità locali dell’impresa o dell’ente
                        di rifiuti pericolosi da costruzione, demolizione e scavo o di
                        rifiuti derivanti da operazioni di bonifica caratterizzate da
                        cantieri di breve durata e, infine di rifiuti derivanti da
                        operazioni di manutenzione. I rifiuti prodotti nei cantieri
                        temporanei devono essere aggregati per comune, perciò ogni
                        modulo RE-SP si riferirà ala quantità complessiva di rifiuto,
                        identificato da un codice CER, generato da tutti i cantieri
                        ubicati in quel Comune. I rifiuti da manutenzione, però, fin dal
                        1998 possono essere considerati come prodotti presso la
                        sede del manutentore, pertanto in questo caso la
                        compilazione del Modulo RE-SP sembra essere inessenziale.
                      • Modulo MG-SP, da impiegare per documentare le modalità di
                        trattamento di un rifiuto in un impianto di recupero o di
                        smaltimento.




                                             La struttura
                      • La Sezione intermediazione, che deve essere
                        compilata esclusivamente dagli operatori iscritti all’ottava
                        categoria dell’Albo nazionale gestori ambientali, è
                        composta dalla Scheda INT e dai
                      • moduli UO e UD.
                      • La prima svolge una funzione analoga alla Scheda rifiuti
                        speciali, ma è riferita esclusivamente a rifiuti per i quali il
                        dichiarante ha effettuato operazioni di intermediazione o
                        commercio senza detenzione, mentre i moduli UO
                        indicano l’unità locale del produttore o detentore del
                        rifiuto commerciato o intermediato e la quantità del
                        medesimo e i moduli UD consentono di identificare gli
                        impianti di recupero o smaltimento utilizzati e le quantità
                        di rifiuto conferite ad ogni impianto.
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                                  Modalità di
                                 presentazione




                           Modalità di presentazione
                      • Le imprese e gli enti che hanno prodotto,
                        nella propria unità locale, non più di sette
                        rifiuti e, per ogni rifiuto, hanno utilizzato
                        non più di tre trasportatori e di tre impianti
                        possono scegliere se presentare su carta
                        la Comunicazione rifiuti speciali
                        semplificata oppure se inviare
                        telematicamente la dichiarazione (Scheda
                        anagrafica e Comunicazione rifiuti
                        speciali).
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                           Modalità di presentazione

                      • Il modulo cartaceo, a
                        differenza che in passato, non
                        può più essere consegnato
                        agli sportelli delle Camere di
                        Commercio, ma deve essere
                        necessariamente spedito a
                        questi enti con raccomandata.




                           Modalità di presentazione
                      • I produttori di rifiuti che non si trovano nella
                        condizione di poter utilizzare la
                        Comunicazione rifiuti speciali semplificata
                        devono necessariamente provvedere all’invio
                        telematico della dichiarazione tramite
                        l’impiego di un software (ad esempio quello
                        messo gratuitamente a disposizione dal
                        sistema delle Camere di Commercio) che
                        generi il file da spedire, mediante l’uso di
                        un dispositivo di firma digitale, tramite il
                        sito www.mudtelematico.it
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                          Modalità di presentazione
                      • Tutti gli altri soggetti obbligati, con
                        la sola eccezione dei soggetti
                        istituzionali che devono presentare la
                        Comunicazione rifiuti urbani,
                        assimilati e raccolti in convenzione,
                        sono tenuti ad inviare
                        telematicamente la dichiarazione
                        con le modalità in precedenza
                        descritte.




                          Modalità di presentazione
                      • I soggetti tenuti a inviare la
                        Comunicazione rifiuti urbani, assimilati
                        e raccolti in convenzione devono
                        procedere alla compilazione sul sito
                        www.mudcomuni.it e, solo nel caso
                        siano sprovvisti di dispositivo di firma
                        digitale o di strumenti per il versamento
                        telematico dei diritti di segreteria,
                        possono spedire la copia cartacea dei
                        moduli generati da tale sistema.
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                         Modalità di presentazione
                      • I diritti di segreteria ammontano a:
                      • 15 euro per ogni MUD
                        presentato su supporto cartaceo
                        ea
                      • 10 euro per le dichiarazioni
                        presentate telematicamente.

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Seminario MUD 2013

  • 1. © Diritti riservati MUD 2013 Novità, soggetti obbligati, struttura e modalità di compilazione Paolo Pipere MUD 2013 • L’avvio della fase di piena operatività del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) avrebbe dovuto portare al definitivo superamento dell’obbligo di trasmettere al sistema delle Camere di Commercio i dati relativi alla produzione, al trasporto, all’intermediazione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.
  • 2. © Diritti riservati MUD 2013 • Infatti, con: • la rilevazione telematica puntuale dei dati riferiti alla produzione di tutti i rifiuti pericolosi e di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, trattamenti effettuati sulle acque, abbattimento delle emissioni gassose e trattamento di rifiuti), attuata mediante i movimenti di carico annotati sul “registro cronologico” SISTRI (o, per i piccoli produttori iniziali esclusi dall’obbligo di adesione, tramite le “schede area movimentazione” inserite nel sistema dai trasportatori), MUD 2013 • l’acquisizione dei dati relativi a ogni carico di rifiuti avviato al recupero o allo smaltimento (movimenti di scarico del registro cronologico del produttore e “schede area movimentazione” SISTRI) e • il riscontro automatico delle informazioni trasmesse da produttori e trasportatori con quelle acquisite automaticamente dai gestori degli impianti (movimenti di carico del registro cronologico degli impianti vs annotazioni di scarico dei produttori e/o dei trasportatori),
  • 3. © Diritti riservati MUD 2013 • si sarebbe potuta evitare, almeno per la maggior parte dei soggetti obbligati, la comunicazione annuale riepilogativa (MUD) necessaria ad acquisire le informazioni indispensabili per elaborare le statistiche nazionali previste dal regolamento europeo sulle statistiche relative ai rifiuti (Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002). MUD 2013 • Il sistema di tracciabilità dei rifiuti non doveva però essere obbligatoriamente utilizzato, se non in Campania, per documentare le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Per questo motivo anche nella fase di piena operatività del SISTRI sarebbe stato necessario mantenere l’obbligo di compilazione del MUD per i Comuni e i soggetti istituzionali deputati a garantire la gestione dei rifiuti urbani.
  • 4. © Diritti riservati MUD 2013 • In una prima fase, la lunga serie di rinvii della fase di piena operatività del SISTRI e, in una seconda fase, la sospensione del sistema per la tracciabilità dei rifiuti (disposta con l’art. 52 della Legge 7 agosto 2012, n. 134) non hanno però consentito il passaggio all’acquisizione automatica dei dati. MUD 2013 • Negli ultimi due anni la rilevazione dei dati è stata attuata utilizzando tre diversi strumenti: la “comunicazione SISTRI” (il cosiddetto “mudino”), il MUD definito dal DPCM 27 aprile 2010 e, per i Comuni, il tracciato definito dal DPCM 23/12/2011 e il sito www.mudcomuni.it.
  • 5. © Diritti riservati MUD 2013 • I primi due metodi hanno mostrato gravi limiti: • la comunicazione SISTRI è stata utilizzata da un’esigua minoranza dei soggetti obbligati, anche a causa di ritardi nella messa a punto del sistema telematico e di malfunzionamenti dello stesso; • il MUD definito nel 2010, pur essendo stato largamente utilizzato, nel 2011 e nel 2012 è stato impiegato pur nella consapevolezza dell’avvenuta abrogazione della modulistica (disposta dal D.Lgs. 205/2010). MUD 2013 • Sintesi tra MUD 2008 [D.P.C.M. 2/12/2008], prima differito al 2010 e poi abrogato, e MUD 2010 [DPCM 27 aprile 2010] • Del primo vengono conservati: • L’obbligo di trasmissione telematica per i dichiaranti che non possono impiegare la “comunicazione semplificata” e l’eccezione per i Comuni • Le comunicazioni AEE/RAEE
  • 6. © Diritti riservati MUD 2013 • La rinuncia all’indicazione dello stato fisico del rifiuto • L’introduzione della precisazione del quantitativo di ogni rifiuto in “giacenza” in ogni unità locale [quindi alla quantità di rifiuti ancora in “deposito temporaneo” al 31/12/2012 se riferita ai produttori (iniziali o “nuovi”)] MUD 2013 • L’obbligo di precisare (in modo incompleto, indicando solo la data di rilascio) gli estremi delle autorizzazioni degli impianti di trattamento, anche se limitato ai gestori di impianti di trattamento di veicoli fuori uso e di RAEE
  • 7. © Diritti riservati MUD 2013 • L’obbligo di precisare (in modo incompleto, indicando solo la data di rilascio) gli estremi della certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001 o della “certificazione” [si tratta di una registrazione e in questo caso è richiesto anche il numero] EMAS degli impianti di trattamento, anche se limitato ai gestori di impianti di trattamento di veicoli fuori uso e di RAEE MUD 2013 • NON sono state mantenute altre innovazioni previste dalla modulistica 2008, quali ad esempio: • La quantità di rifiuto conferita ad ogni trasportatore terzo; • La distinzione tra rifiuti derivanti da “produzione iniziale” e quelli derivanti dal trattamento di rifiuti
  • 8. © Diritti riservati MUD 2013 • L’abolizione del modulo RE, per i rifiuti prodotti fuori dall’unità locale MUD 2013 Soggetti obbligati
  • 9. © Diritti riservati Soggetti obbligati 1. Comunicazione Rifiuti speciali • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00; Soggetti obbligati • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) D.Lgs. 152/2006).
  • 10. © Diritti riservati Soggetti obbligati • Comunicazione semplificata • Le imprese e gli enti che producono, nell’unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione, fino a sette rifiuti, per ognuno dei quali non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre impianti di gestione, possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo. Soggetti obbligati Comunicazione semplificata Tutte le condizioni indicate devono sussistere contemporaneamente, pertanto: •i rifiuti devono necessariamente essere stati prodotti nell’ambito dell’unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione (si ricorda in proposito che i rifiuti generati nel corso di operazioni di manutenzione o assistenza sanitaria, pur essendo stati materialmente prodotti in altri luoghi, possono essere ricondotti all’unità locale ai sensi degli articoli 230 e 266, comma 4 del D.Lgs. 152/2006);
  • 11. © Diritti riservati Soggetti obbligati • le tipologie di rifiuti, ognuna delle quali identificata dal rispettivo codice dell’elenco europeo dei rifiuti (EER o CER) indipendentemente dallo stato fisico, che decadono dall’attività economica esercitata nell’unità locale non possono essere più di sette; • per avviare al recupero o allo smaltimento ognuno dei rifiuti non devono essere stati utilizzati più di tre trasportatori; • per sottoporre a operazioni di recupero o di smaltimento ognuno dei rifiuti non devono essere stati utilizzati più di tre impianti autorizzati. Soggetti obbligati 2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 e dei relativi componenti e materiali. L’obbligo di compilazione di questa sezione è quindi previsto per i gestori di impianti di trattamento di questo genere di rifiuti, mentre i soggetti che producono o che effettuano attività di raccolta e trasporto dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali sono tenuti a compilare la Comunicazione rifiuti e non la Comunicazione veicoli fuori uso.
  • 12. © Diritti riservati Soggetti obbligati 3. Comunicazione Imballaggi • CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), quindi produttori di imballaggi che abbiano organizzato un sistema riconosciuto di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio o di riutilizzo degli imballaggi usati. Soggetti obbligati 4. Comunicazione RAEE • soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005. Più specificamente, l’obbligo è previsto per: •I gestori di impianti di trattamento dei RAEE; •I gestori di centri di raccolta istituiti dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai soggetti che agiscono in loro nome ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 151/2005. I Comuni, invece, sono tenuti a comunicare le quantità di RAEE raggruppate nei centri di raccolta istituiti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 151/2005 per mezzo della sezione Comunicazione rifiuti urbani del MUD da compilare telematicamente sul sito www.mudcomuni.it.
  • 13. © Diritti riservati Soggetti obbligati 5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione • Soggetti istituzionali [Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane] responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Tale comunicazione è relativa a tutte le operazioni di raccolta, differenziata e indifferenziata, di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti [si ritiene che si debba trattare di rifiuti speciali “assimilabili” agli urbani] raccolti a seguito di specifica convenzione. Soggetti obbligati 6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei RAEE e Sistemi Collettivi di Finanziamento. Questa comunicazione deve essere compilata esclusivamente con modalità telematica per mezzo del sistema accessibile sui siti www.impresa.gov.it o www.registroaee.it.
  • 14. © Diritti riservati Soggetti obbligati Il MUD 2013 non comprende più, neppure formalmente, la dichiarazione E-PRTR, prevista dal DPR n. 157 dell’11 luglio 2011. Struttura del MUD 2013
  • 15. © Diritti riservati + RE - SP La struttura • Ogni dichiarazione, tranne la Comunicazione semplificata, deve essere corredata dalla • Sezione anagrafica, • composta dalla Scheda SA1, che serve a identificare l’impresa o l’ente che trasmette i dati e l’unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione (nel caso dei soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto oppure di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione de medesimi in luogo dell’unità locale si immetteranno i dati della sede legale), e dalla • Scheda Autorizzazioni, che dovrà essere compilata esclusivamente dai soggetti tenuti a presentare la Comunicazione veicoli fuori uso e la Comunicazione RAEE.
  • 16. © Diritti riservati La struttura • La Comunicazione rifiuti speciali (la sezione della dichiarazione più largamente impiegata, se si esclude la Comunicazione semplificata) è composta dalla: • Scheda rifiuti speciali, con la quale si comunicano i dati relativi alla produzione di ogni tipologia di rifiuto, identificata dal relativo codice CER, e alle attività di gestione del medesimo (avvio al recupero, avvio allo smaltimento, trasporto – anche dei rifiuti pericolosi generati dal dichiarante e trasportati con mezzi dell’impresa o dell’ente, operazioni di recupero o di smaltimento), e dalla • Scheda INT (intermediazione), riservata ai commercianti e agli intermediari senza detenzione di rifiuti. La struttura • Alla Scheda rifiuti speciali, che costituisce la sezione più rilevante di ogni dichiarazione presentata da produttori, trasportatori e gestori di impianti, sono associati i seguenti moduli: • Modulo RT-SP, ad uso esclusivo dei trasportatori e dei gestori di impianti, che svolge la funzione di documentare le unità locali dei produttori o detentori dei rifiuti trasportati o gestiti; • Modulo DR-SP, da utilizzare per precisare ogni impianto di recupero o smaltimento al quale sono stati conferiti i rifiuti e le quantità di ogni tipologia di rifiuto complessivamente avviata al recupero o allo smaltimento in quell’impianto;
  • 17. © Diritti riservati La struttura • Modulo RE-SP, con il quale si documenta l’avvenuta produzione al di fuori delle unità locali dell’impresa o dell’ente di rifiuti pericolosi da costruzione, demolizione e scavo o di rifiuti derivanti da operazioni di bonifica caratterizzate da cantieri di breve durata e, infine di rifiuti derivanti da operazioni di manutenzione. I rifiuti prodotti nei cantieri temporanei devono essere aggregati per comune, perciò ogni modulo RE-SP si riferirà ala quantità complessiva di rifiuto, identificato da un codice CER, generato da tutti i cantieri ubicati in quel Comune. I rifiuti da manutenzione, però, fin dal 1998 possono essere considerati come prodotti presso la sede del manutentore, pertanto in questo caso la compilazione del Modulo RE-SP sembra essere inessenziale. • Modulo MG-SP, da impiegare per documentare le modalità di trattamento di un rifiuto in un impianto di recupero o di smaltimento. La struttura • La Sezione intermediazione, che deve essere compilata esclusivamente dagli operatori iscritti all’ottava categoria dell’Albo nazionale gestori ambientali, è composta dalla Scheda INT e dai • moduli UO e UD. • La prima svolge una funzione analoga alla Scheda rifiuti speciali, ma è riferita esclusivamente a rifiuti per i quali il dichiarante ha effettuato operazioni di intermediazione o commercio senza detenzione, mentre i moduli UO indicano l’unità locale del produttore o detentore del rifiuto commerciato o intermediato e la quantità del medesimo e i moduli UD consentono di identificare gli impianti di recupero o smaltimento utilizzati e le quantità di rifiuto conferite ad ogni impianto.
  • 18. © Diritti riservati Modalità di presentazione Modalità di presentazione • Le imprese e gli enti che hanno prodotto, nella propria unità locale, non più di sette rifiuti e, per ogni rifiuto, hanno utilizzato non più di tre trasportatori e di tre impianti possono scegliere se presentare su carta la Comunicazione rifiuti speciali semplificata oppure se inviare telematicamente la dichiarazione (Scheda anagrafica e Comunicazione rifiuti speciali).
  • 19. © Diritti riservati Modalità di presentazione • Il modulo cartaceo, a differenza che in passato, non può più essere consegnato agli sportelli delle Camere di Commercio, ma deve essere necessariamente spedito a questi enti con raccomandata. Modalità di presentazione • I produttori di rifiuti che non si trovano nella condizione di poter utilizzare la Comunicazione rifiuti speciali semplificata devono necessariamente provvedere all’invio telematico della dichiarazione tramite l’impiego di un software (ad esempio quello messo gratuitamente a disposizione dal sistema delle Camere di Commercio) che generi il file da spedire, mediante l’uso di un dispositivo di firma digitale, tramite il sito www.mudtelematico.it
  • 20. © Diritti riservati Modalità di presentazione • Tutti gli altri soggetti obbligati, con la sola eccezione dei soggetti istituzionali che devono presentare la Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, sono tenuti ad inviare telematicamente la dichiarazione con le modalità in precedenza descritte. Modalità di presentazione • I soggetti tenuti a inviare la Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione devono procedere alla compilazione sul sito www.mudcomuni.it e, solo nel caso siano sprovvisti di dispositivo di firma digitale o di strumenti per il versamento telematico dei diritti di segreteria, possono spedire la copia cartacea dei moduli generati da tale sistema.
  • 21. © Diritti riservati Modalità di presentazione • I diritti di segreteria ammontano a: • 15 euro per ogni MUD presentato su supporto cartaceo ea • 10 euro per le dichiarazioni presentate telematicamente.