SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
SOMMARIO: 1. Premessa. Presentazione generale della riforma – 2. Gli obblighi
internazionali in tema di repressione penale della corruzione - 3. Presentazione dei profili
penalistici della riforma – 4. Conclusioni critiche.

1. Premessa. Presentazione generale della riforma.
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 265 del 13 novembre
2012) il Parlamento ha varato una normativa organica tesa ad implementare l’apparato
preventivo e repressivo contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione.
Questo intervento normativo, frutto di un lungo ed articolato procedimento legislativo, ha
soprattutto l’esplicito fine di corrispondere agli obblighi derivanti dalla Convenzione O.N.U.
contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione
penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di
Starsburgo), rimediando così alla mancata attuazione delle medesime da parte delle rispettive
leggi nazionali di ratifica ovvero la legge 3 agosto 2009, n. 116 e la legge 28 giugno 2012, n.
110. Non va poi sottaciuta l’esigenza di adeguarsi e dare attuazione al rapporto redatto dal
Gruppo di Stati contro la corruzione che agisce nell’ambito del Consiglio d’Europa (Greco),
che, ancora di recente, ha adottato l’esplicita raccomandazione agli Stati membri di adottare in
materia di corruzione un regime sanzionatorio di misure efficaci, proporzionate e dissuasive.
Accanto alle modifiche al sistema penale su cui si insisterà in seguito e più ancora nei
paragrafi successivi, va ricordato che la cosiddetta legge anticorruzione ha investito anche
l’attività della pubblica amministrazione. Infatti, nel corpo normativo della legge n. 190 del
2012 il primo gruppo di disposizioni dedicato alla prevenzione degli illeciti con strumenti
amministrativi è di gran lunga più corposo e articolato del secondo gruppo di disposizioni che
puntano, invece, sulla repressione penale, modificando e integrando il codice penale anche con
nuove figure di reati; con questa impostazione, il Parlamento italiano ha indicato come l’aspetto
sanzionatorio penale – al pari, peraltro, delle sanzioni amministrative e della responsabilità per
danno erariale - deve costituire la risorsa di ultima istanza, da mettere in campo quando altre
misure falliscono o comunque a puntello di quest’ultime. Del resto, già la Convenzione
dell’Onu contro la corruzione approvata nel 2003, richiamata dalla legge anticorruzione,
prevede nella prima parte una serie di interventi di ordine amministrativo: codici di condotta dei
pubblici ufficiali, procedure trasparenti per la stipulazione di appalti pubblici e per la gestione
finanziaria, piena informazione al pubblico sul funzionamento dell’amministrazione e dei suoi
processi decisionali, ecc..
La legge anticorruzione punta molto, in particolare, sulla trasparenza della pubblica
amministrazione. In primo luogo viene ribadito che la trasparenza dell’attività amministrativa
costituisce un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili del quale lo
Stato si deve far carico imponendoli a tutte le amministrazioni, anche quelle regionali e perieriche; essa deve essere assicurata attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali, secondo
criteri di facile consultazione, di una serie di dati molto più ampia, così da dare vita ad un
benchmark in modo tale da far emergere le situazioni anomale, che possono essere causate da
inefficienza o da corruzione.
Misure ancor più stringenti sono previste per le procedure per l’aggiudicazione dei
contratti. Le stazioni appaltanti dovranno infatti inserire nei siti web una serie di informazioni,
incluso l’elenco dei fornitori invitati a presentare l’offerta, l’aggiudicatario, l’importo
dell’aggiudicazione, i tempi di completamento della commessa e queste informazioni dovranno
essere trasmesse entro il 30 aprile di ogni anno all’Autorità che trasmetterà alla Corte dei conti
l’elenco delle amministrazioni inadempienti.
In terzo luogo, il dipartimento della Funzione pubblica trasmetterà ogni anno anche
l’elenco delle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato sul proprio sito le
informazioni relative a consulenze e incarichi esterni.
Inoltre il danno all’immagine della pubblica amministrazione accertato nell’ambito di un
giudizio di responsabilità amministrativa correlato a reati contro la stessa pubblica
amministrazione viene commisurato al doppio della somma di danaro o di altra utilità
illecitamente percepita dal dipendente condannato.
Nella legge sull’anticorruzione è presente anche lo strumento amministrativo della
pianificazione a cascata. Si prevede anzitutto l’istituzione di un nuovo Comitato
interministeriale anticorruzione che detterà le linee di indirizzo, tra l’altro, per la
predisposizione da parte del dipartimento della Funzione pubblica di un Piano nazionale
anticorruzione; quest’ultimo è approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità della pubblica amministrazione (Civit) istituita tre anni fa e che assume ora la veste
di Autorità nazionale anticorruzione con poteri di analisi, di vigilanza e monitoraggio dei
fenomeni corruttivi. A valle della pianificazione nazionale, ogni amministrazione approverà un
piano triennale di prevenzione della corruzione che valuta il livello di esposizione degli uffici al
rischio e indica gli interventi organizzativi necessari per minimizzarlo, come, per esempio, la
rotazione dei funzionari negli incarichi. L’attuazione del piano è attribuita alla responsabilità di
un dirigente che può essere chiamato a rispondere sul piano disciplinare e anche per danno
erariale all’immagine della pubblica amministrazione nel caso in cui vengano accertati reati di
corruzione a carico di qualche dipendente.
La legge anticorruzione punta anche sulla formazione e affida alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione il compito di avviare attività dedicate ai temi dell’etica e della
legalità. In questo quadro, anche il codice di comportamento etico dei dipendenti pubblici
introdotto da oltre vent’anni nel pubblico impiego viene rafforzato e dovrà contenere una parte
specificamente dedicata a comportamenti poco virtuosi come chiedere o accettare compensi o
altre utilità, esclusi i regali d’uso di modico valore, ecc.. La vera novità è che la violazione del
Codice sarà sanzionata sempre sul piano disciplinare e potrà essere anche fonte di responsabilità
civile, amministrativa e contabile.
Alcune modifiche riguardano la legge 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza
amministrativa. In particolare si obbliga il responsabile del procedimento e altri titolari di uffici
a segnalare situazioni di conflitto di interesse e di astenersi in questi casi dall’adottare l’atto.
E’ prevista l’istituzione di un elenco dei fornitori non a rischio di infiltrazioni mafiose che
costituirà una semplificazione degli adempimenti richiesti nelle procedure di gara. Più dubbia è
l’efficacia del sistema di delazione (whistleblowing), cioè di esenzione da responsabilità
disciplinare del dipendente che denunci condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ambito lavorativo.

2. Gli obblighi internazionali in tema di repressione penale della corruzione.
Come noto, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta sono state approvate diverse
fonti internazionali in materia di corruzione che hanno posto obblighi incriminatori, più o meno
cogenti, agli Stati firmatari.
Sotto questo profilo, la legge 6 novembre 2012 n. 190 può dirsi frutto della collaborazione
internazionale e delle spinte al cambiamento che si sono riprodotte in questo ambito e che sono
arrivate soprattutto dalle organizzazioni internazionali e prima di tutto dall’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Un ruolo centrale è svolto dalla citata
Convenzione Ocse del 21 novembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche internazionali, che l’Italia ha ratificato con legge 29
settembre 2000 n. 300 e, per le persone giuridiche, con il Dlgs 8 giugno 2001 n. 231. Anche il
Consiglio d’Europa è intervenuto per contrastare il fenomeno della corruzione con due
convenzioni, quella civile sulla corruzione adottata il 4 novembre 1999, in vigore, per gli altri
Stati, dal 2003 e la Convenzione penale sulla corruzione del 27 gennaio 1999; l’Italia le ha
recepite con grave ritardo, la prima con legge 28 giugno 2012 n. 112 e la seconda con legge n.
110 dello stesso giorno.
C’è stata poi la Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Merida il 31 ottobre 2003
contro la corruzione, entrata in vigore sul piano internazionale il 14 dicembre 2005, e che
l’Italia ha ratificato solo con l’adozione della legge di ratifica e dell’ordine di esecuzione del 3
agosto 2009 n. 116. La Convenzione di Merida ha un ampio raggio di applicazione sia sotto il
profilo soggettivo che oggettivo; riguardo al primo aspetto, essa si occupa sia della corruzione
nel settore pubblico sia in quello privato, puntando a ravvicinare i sistemi penali degli Stati
parti; sotto il profilo oggettivo, la Convenzione di Merida chiede interventi per ampliare la
gamma dei reati: in particolare, gli Stati sono tenuti a considerare illeciti penali la corruzione di
pubblici ufficiali nazionali, stranieri e di organizzazioni internazionali, l’abuso d’ufficio,
l’arricchimento indebito, il riciclaggio e il «traffico di influenza».
Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio, l’Italia ha poi aderito, il 19 giugno 2007, al
sistema di controllo sulle attività degli Stati nella lotta alla corruzione predisposto dal Consiglio
d’Europa (sistema GRECO, Gruppo di Stati contro la corruzione). Proprio nel rapporto del 23
marzo 2012, il Greco ha chiesto all’Italia di modificare il proprio sistema normativo entro il 30
settembre 2013 per provare con nuovi strumenti a combattere un fenomeno criminale in
continua crescita. Tra le modifiche richieste, era presente l’introduzione del delitto del traffico
di influenza, la previsione di una punibilità, nel reato di concussione, anche per il privato;
inoltre, nel rapporto del 23 marzo 2012 il Greco ha osservato - chiedendo tra l’altro una
modifica del sistema sul finanziamento pubblico ai partiti - che «un fattore decisivo che ostacola
l’efficacia del regime sanzionatorio esistente riguarda la questione della prescrizione in Italia e,
più in particolare, il rischio che i procedimenti penali per corruzione vadano a termine perché
prescritti», profilo questo della prescrizione non considerato dalla riforma del 2012.
Ulteriori modifiche suggerite dal GRECO e non affrontate in sede di riforma attengono alla
disciplina in tema di giurisdizione. In particolare, per il Greco devono essere modificati gli
articoli 9 e 10 del codice penale italiano, relativi alla giurisdizione per i reati commessi da
cittadini all’estero ed alla giurisdizione per i reati commessi da stranieri all’estero; per quanto
riguarda i reati commessi all’estero da cittadini italiani non appare opportuna la scelta di
subordinare il sistema sanzionatorio, nel caso in cui la reclusione per il delitto per cui si procede
sia inferiore a tre anni, a una richiesta del ministro della Giustizia o a una querela della parte
offesa; analoghe riflessioni sono svolte per l’articolo 10 nel caso in cui il reato sia commesso
all’estero da un cittadino straniero ai danni dell’Italia o di uno dei suoi cittadini, posto che anche
in questo caso la competenza giurisdizionale sussiste in caso di richiesta del ministro della
Giustizia o in presenza di una querela della parte offesa.
Per quanto riguarda, invece, l’ambito dell’Unione europea va ricordata la decisione quadro
n. 2003/568/Gai 22 luglio 2003, nonché la possibilità per la Commissione europea di avviare
dal 1 dicembre 2014 procedure d’infrazione nel settore della cooperazione giudiziaria penale.

3. Presentazione dei profili penalistici della riforma
Nell’attuazione degli obblighi e delle indicazioni di fonte internazionale sopra indicate, la
legge di riforma ha modificato diverse materie e disposizioni dell’ordinamento penalistico
nazionale.
Le modifiche più importanti hanno riguardato senz’altro il diritto penale sostanziale, con la
modifica della disciplina in tema di corruzione e concussione, della fattispecie di cui all’art.
2635 del codice civile e l’introduzione di una nuova fattispecie di reato.
In proposito, nel sistema originario la corruzione costituiva un gruppo di fattispecie
raggruppabili in sei gruppi alternativamente contrapposti. In primo luogo, poteva considerarsi il
profilo della conformità o della difformità ai doveri d’ufficio dell’atto oggetto di mercimonio,
che fondava l’alternativa tra corruzione impropria e corruzione propria; in secondo luogo,
andava esaminato il versante del rapporto tra atto e indebito pagamento (o la promessa di esso),
in funzione del quale si distingueva tra corruzione antecedente e corruzione susseguente; in
terzo luogo, le ipotesi delittuose potevano differenziarsi a seconda della natura dei soggetti
dell’accordo corruttivo, distinguendosi così la corruzione passiva (riferita cioè all’agente
pubblico) da quella attiva (riferita al privato interessato al mercimonio dell’atto). La riforma del
1990 (a sua volta parzialmente “riformata” nel 1992) inoltre differenziò la corruzione propria
antecedente con quella susseguente, attribuendo quindi speciale rilevanza alla corruzione in atti
giudiziari e introducendo infine la fattispecie di istigazione alla corruzione da parte dell’agente
pubblico stesso.
Con la riforma, il legislatore è intervenuto innanzitutto sulla corruzione impropria già
prevista dall’articolo 318 c.p., nel quale viene ora inserita la fattispecie di «corruzione per
l’esercizio della funzione», incentrata sulla ricezione indebita, da parte dell’agente pubblico, di
denaro o altra utilità (o della relativa promessa) «per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri». In questo modo risultano riunificate in un’unica fattispecie le due precedenti ipotesi
delittuose di corruzione impropria antecedente e susseguente: “sembra infatti chiaro che
l’esercizio della funzione o dei poteri può prospettarsi come scopo del pagamento o della
promessa (corruzione antecedente), ma anche come presupposto di essi, per essere la funzione
già stata esercitata (corruzione susseguente)”1.
Nonostante la lettera della riforma possa far pensare che la modifica dell’art. 318 c.p. abbia
semplicemente riformulato il delitto di corruzione impropria, alcuni autori giustamente
sottolineano come “il richiamo all’esercizio della funzione o dei poteri pubblici quale oggetto di
una compravendita, non autorizza affatto a inferire che debba trattarsi di un esercizio legittimo
[posto che] la nozione di esercizio della funzione e dei poteri è tanto generica e comprensiva da
includere nel proprio ambito sia l’attività conforme ai doveri d’ufficio e alle finalità
istituzionali, sia quella che si svolga in violazione di tali doveri o frustrando lo scopo per cui
potere e funzione sono attribuiti”2. La conferma che l’estensione corrisponde all’intento
riformatore si coglie nella circostanza che, per designare il pagamento, il legislatore non ricorre
più al termine «retribuzione», presente invece nel testo previgente perché nella corruzione
impropria il disvalore si riferiva all’offesa non della legalità dell’azione amministrativa, ma
della sua gratuità; per tale motivo, soltanto per la “retribuzione” innestata sul sinallagma della
corruzione impropria si poneva la questione delle “proporzioni” tra la prestazione del privato e
il valore dell’atto dovuto, profilo invece estraneo - come si vedrà in sede di analisi del delitto di
corruzione - all’ipotesi del pagamento effettuato per un atto contrario ai doveri d’ufficio, in cui,
essendo in gioco l’offesa alla correttezza dell’attività della pubblica amministrazione, ogni
dazione indebita risultava sufficiente a integrare la fattispecie.
Se dunque l’esercizio della funzione e dei poteri si riferisce sia all’esercizio legittimo sia a
quello illegittimo dell’ufficio pubblico e prescinde peraltro dall’effettivo compimento di un atto
in senso formale, ne risulta che la nuova fattispecie dell’articolo 318 c.p. costituisce in realtà
l’ipotesi generale di qualsiasi corruzione: propria e impropria, antecedente e susseguente, e si
risolve nel pagamento (o nella promessa) aventi a oggetto una qualsiasi condotta dell’agente
pubblico inerente all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri3. Rispetto al nuovo articolo
318 del Cp, la corruzione propria prevista dall’articolo 319 c.p. assume allora il carattere di
norma speciale: innanzitutto rispetto al modo di esercizio della funzione o del potere, che
debbono essersi concretizzati in un “atto” e poi rispetto alla qualificazione antidoverosa della
condotta dell’agente pubblico.
Sotto questo profilo, con la riforma perde di rilievo la disputa circa il senso da attribuire
all’atto, alla condotta che il pubblico ufficiale deve tenere nelle vicende di corruzione. Com’è
risaputo, l’orientamento invalso, soprattutto in giurisprudenza, escludeva che la nozione di
“atto” dovesse essere intesa in senso formale e implicasse l’identificazione specifica di un
provvedimento oggetto di compravendita; rilevava dunque qualsiasi comportamento dell’agente
pubblico che inerisse all’esercizio delle sue funzioni. Ora, nel nuovo contesto normativo, la
ricompensa versata al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio in cambio della
sua disponibilità all’asservimento della funzione, ricade de plano nell’orbita dell’articolo 318
c.p., mentre per il ricorso alla più grave fattispecie dell’articolo 319 c.p. occorrerà individuare
un atto in senso formale quale oggetto dell’accordo corruttivo ed i rapporti tra le due
disposizioni codicistiche degli artt. 318 e 319, “se sul piano strutturale si connotano in termini
di specialità (del secondo rispetto al primo), sul piano funzionale si caratterizzano in termini di
1

PADOVANI, La messa a libro paga del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione
impropria, in Guida Diritto, 2012, supp. N. 48, IX.
2
PADOVANI, La messa a libro paga, cit., IX.
3
Per questa tesi, ancora PADOVANI, La messa a libro paga, cit., X.
sussidiarietà (del primo rispetto al secondo), dato che l’applicazione dell’articolo 318 postula la
mancata identificazione dell’atto compravenduto”4.
La riforma, invece, non ha minimamente contribuito a risolvere il problema della
distinzione tra corruzione e concussione. Come è noto, nella precedente versione dell’art. 317
c.p. erano riunite due fattispecie che il codice Zanardelli aveva tenuto ben distinte: la
concussione costrittiva e quella fraudolenta (o per induzione), la prima costituente ipotesi
speciale di estorsione e la seconda una ipotesi speciale della truffa. Il fondamento
dell’unificazione consisteva - secondo il Guardasigilli - nel rilievo che «l’indurre ha una gravità
non minore del costringere», in quanto esso «deve per necessità consistere nel trarre in inganno
circa l’obbligo (...) di dare o promettere».
Da questa impostazione è originata una lettura della concussione per induzione che ne
rendeva decisamente sfumata la differenza rispetto al delitto di corruzione, tanto più dopo che la
riforma del 1990 stabilì la punibilità dell’istigazione alla corruzione da parte dell’agente
pubblico che sollecitasse una dazione (o una promessa) per finalità corruttive secondo quanto
disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 322 c.p.. Accadde così che la distinzione tra corruzione e
concussione veniva ad essere tracciata caso per caso in funzione delle esigenze repressive che si
profilavano in sede di accertamento: se il privato subito confessava la dazione di denaro al
pubblico ufficiale automaticamente l’accusa veniva rubricata in concussione e si prescindeva da
ogni accertamento circa l’effettivo svolgimento della vicenda.
Non ci pare risolvere il problema la scelta del legislatore di separare la concussione per
costrizione dalla concussione per induzione. Se la distinzione fra la costrizione e l’induzione o
la corruzione appare netta, non altrettanto può dirsi per la differenziazione fra la concussione
per induzione e l’accordo corruttivo, anche alla luce del fatto che il comma 2 dell’articolo 319quater c.p. stabilisce la punibilità del privato indotto alla dazione o alla promessa di denaro o di
altra utilità, sia pur con una sanzione meno grave di quella prevista per la corruzione propria. In
sostanza, l’alternativa che in precedenza si poneva in termini netti – o concussione e privato da
considerarsi vittima del pubblico ufficiale o corruzione e quindi concorso necessario del privato
nel fatto delittuoso – adesso si presenta in termini più sfumati (e quindi di definizione più
ostica), nel senso che risponde del fatto anche il privato semplicemente indotto – e non costretto
– a pagare, anche se la sanzione da applicare è meno severa rispetto a quella prevista in caso di
corruzione.
Fra le innovazioni normative, vanno ricordate la nuova fattispecie del “traffico di influenze
illecite”, di cui all’art. 346-bis c.p. del Cp) e la modifica dell’articolo 2635 c.c., ora rubricato
come «corruzione tra privati».
Per quanto riguarda il nuovo articolo 346-bis c.p. - introdotto in adempimento delle
indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di corruzione ratificate
dall’Italia – , tale disposizione punisce con la reclusione da uno a tre anni “chiunque, fuori dei
casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un
pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria
mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione
o al ritardo di un atto del suo ufficio”; la stessa pena si applica, secondo quanto prevede il
comma secondo della nuova disposizione, “a chi indebitamente dà o promette denaro o altro
vantaggio patrimoniale”, mentre la pena è, dal comma terzo, aumentata “se il soggetto che
indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste
la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio”; infine, rispettivamente
in forza del comma quarto e quinto, le previste pene “sono altresì aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie”, e sono invece diminuite “se i fatti
sono di particolare tenuità”.
L’introduzione di tale fattispecie era stata più volte sollecitata dalla giurisprudenza, specie
dalla Cassazione che aveva osservato come il c.d. “trading in influence”, vale a dire l'utilizzo
della carica pubblica per fini privati, fosse posto al di fuori della tipicità delle norme
incriminatrici della corruzione contemplate dall’ordinamento, presupponendo, questa, “un nesso
4

PADOVANI, La messa a libro paga, cit., X.
tra il pubblico ufficiale e l'atto d'ufficio oggetto del mercimonio” e non potendo essere dilatata
“fino al punto da comprendervi, con una operazione analogica non consentita in materia penale
... anche la mera venalità della carica”5.
La nuova fattispecie, che nelle intenzioni del legislatore appare volta a sanzionare condotte
propedeutiche rispetto a successivi accordi corruttivi, presenta, a prima vista, nella sua prima
parte, evidenti tratti del reato di millantato credito di cui al primo comma dell’art. 346 c.p.,
topograficamente posto subito prima, ove l’utilità o la promessa appaiono collegate, nella
rappresentazione dei fatti da parte dell’intermediario, alla necessità, per costui, di esercitare
opera di “mediazione” verso il soggetto pubblico rispetto alle attese e richieste del privato; se ne
differenzia tuttavia per il fatto che le relazioni con il pubblico funzionario vantate
dall’intermediario devono essere, come segnalato dall’aggettivo “esistenti”, reali e non invece
meramente vantate dall’agente. In tal senso, dovrebbe quindi anzitutto valutarsi la “tenuta” dei
risalenti orientamenti giurisprudenziali che hanno ritenuto configurabile il reato di cui all’art.
346 c.p. anche laddove il credito vantato presso il pubblico ufficiale o impiegato fosse
effettivamente sussistente, ma venisse artificiosamente magnificato e amplificato dall'agente in
modo da far credere al soggetto passivo di essere in grado di influire sulle determinazioni di un
pubblico funzionario e correlativamente di poterlo favorire nel conseguimento di preferenze e di
vantaggi illeciti in cambio di un prezzo per la propria mediazione.
Allo stesso tempo la differenza della nuova figura, nella sua prima parte, rispetto ad un
mero concorso nel reato di corruzione parrebbe individuabile nel fatto che il denaro o gli altri
vantaggi patrimoniali non rappresentano il prezzo da corrispondere al pubblico ufficiale per far
sì che lo stesso pubblico ufficiale ometta o ritardi o abbia omesso o ritardato un atto dell’ufficio
ovvero compia od abbia compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, ma vengono
rappresentati e destinati a retribuire unicamente l’opera di una mediazione.
Con riferimento invece alla seconda parte della norma, ove il denaro o altro vantaggio (o la
loro promessa) sono, nella rappresentazione dell’intermediario, il prezzo da corrispondere non
per l’opera di mediazione, ma per remunerare (evidentemente sempre in presenza di un reale
rapporto di conoscenza con il soggetto pubblico atteso che, diversamente, si continuerebbe a
ricadere nella figura del secondo comma dell’art. 346 c.p., costantemente ritenuta dalla
giurisprudenza quale reato autonomo rispetto a quello del comma primo) il pubblico ufficiale in
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di
un atto del suo ufficio, parrebbe necessario che tali utilità non vengano corrisposte o la loro
promessa non venga accettata, posto che, diversamente, si ricadrebbe nel reato di concorso in
corruzione propria. In tal senso, infatti, sembrerebbe dover essere inteso l’inciso «fuori dei casi
di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter», che individuando un presupposto
negativo del fatto tipico – come nel caso dell’analoga formula utilizzata per disciplinare i
rapporti tra ricettazione e concorso nel reato presupposto della stessa - rivela la volontà del
legislatore di conferire alla nuova incriminazione una funzione residuale di “chiusura del
sistema” nei casi in cui non siano applicabili le fattispecie della corruzione “ordinaria”, nelle
due diverse forme della corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e della corruzione in
atti giudiziari.
In sostanza, la ratio della nuova disposizione non è certo quella di tipizzare
autonomamente la condotta del “mediatore” nella corruzione (altrimenti punibile per il concorso
in tale ultimo reato), per riservare a quest’ultimo un incomprensibile trattamento sanzionatorio
di favore, quanto piuttosto e per l’appunto quello di punire condotte prodromiche alla
corruzione medesima per il caso che l’accordo corruttivo non si perfezioni. In tal senso non solo
depongono le indicazioni ricavabili dal complesso degli obblighi internazionali cui attraverso
l’inedita figura di reato si è voluto corrispondere, ma proprio la peculiare configurazione della
clausola di riserva, che esclude la stessa tipicità del fatto qualora la condotta di mediazione (e
quella di colui che lo “finanzia”) sia specificamente inquadrabile nel concorso in corruzione
propria o in atti giudiziari, quando cioè l’azione del mediatore (e a maggior ragione del suo
finanziatore) abbia effettivamente esplicato una efficienza causale nella corruzione del pubblico
5

Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella, in Cass. Pen., 2006, 3578, con nota di SANTALUCIA, Le
vicende IMI/SIR e lodo Mondadori all’esame della Corte di cassazione.
Cass., sez. VI, 6 novembre 2006, Simonetti e altri, non massimata sul punto.
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. Né d’altra parte risulterebbe condivisibile una
lettura diversa dell’impianto normativo, tesa a sottrarre il mediatore alla responsabilità per la
corruzione consumata in forza della menzionata tipizzazione della sua condotta, atteso che tale
franchigia dovrebbe essere riconosciuta anche al suo finanziatore (concorrente necessario nel
reato di traffico di influenze), con l’irragionevole conseguenza per cui qualora il corruttore si
serva di un intermediario verrebbe punito in maniera meno grave rispetto al caso in cui si
rapporti direttamente al corrotto.
Va poi sottolineato come la mancanza di qualsiasi riferimento all’art. 318 c.p., previsto in
una prima stesura della norma e poi soppresso durante il passaggio al Senato, contestualmente
alla introduzione della specificazione che il denaro è dato o promesso al fine di mediare con o
remunerare il pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri di ufficio, potrebbe indicare
come invece possibile il concorso tra la nuova fattispecie e la corruzione per l’esercizio delle
funzioni. Trattasi però di conclusione che ci pare fuorviante ed illogica, posto che ad escludere
il concorso del reato in discorso con quello di corruzione impropria depongono le medesime
ragioni che escludono tale concorso in relazione al delitto di corruzione propria e nulla
giustifica una tale differenziazione di trattamento.
Va poi segnalato come, nella nuova norma, a differenza del millantato credito, venga
punito anche il soggetto privato che dà o promette il denaro o il vantaggio patrimoniale sia per il
fine della prima parte che per quello della seconda. A differenza poi dell’art. 346 c.p. in cui la
millanteria viene riferita al rapporto con un pubblico ufficiale ovvero un pubblico impiegato che
presti un pubblico servizio, l’art. 346-bis riferisce la mediazione illecita ad un rapporto
intercorrente con il pubblico ufficiale o con l’incaricato di un pubblico servizio, non importa se
impiegato o meno.
Difficile invece differenziare la fattispecie in parola dalla figura del millantato credito in
relazione all’ “esistenza” delle relazioni che, nella struttura della nuova norma, devono essere
oggetto dello “sfruttamento” da parte dell’intermediario quale presupposto dell’opera di
mediazione: la norma infatti non chiarisce quale sia il grado di relazione con il soggetto
pubblico necessario affinché l’esistenza della stessa possa ritenersi realizzata, ben potendo
ricomprendersi nella indistinta aggettivazione (“esistenti”) richiamata dalla disposizione, a
prima vista, sia rapporti estrinsecatisi in una sola occasione, sia rapporti sporadici, sia rapporti
stabili e consuetudinari.
Quanto poi alla “mediazione”, è necessario comprendere se il reato sia configurabile anche
nel caso in cui la stessa sia effettivamente esercitata nei confronti del soggetto pubblico (senza
che peraltro allo stesso venga promesso o corrisposto alcunché, posto che, diversamente, si
ricadrebbe nella ipotesi della istigazione alla corruzione, in caso di mancata accettazione, e di
corruzione in caso, invece, di accettazione) o debba invece restare unicamente a livello di
prospettazione, senza che poi l’intermediario abbia effettivamente ad agire. Tale seconda
soluzione parrebbe lasciare scoperti tuttavia i casi in cui appunto l’esercizio effettivo della
mediazione non giunga ad integrare la corruzione, neppure nella forma della istigazione.
In terzo luogo non può sfuggire che tanto l’avverbio “indebitamente” che accompagna la
condotta di dazione o di promessa, quanto l’aggettivo “illecita” che definisce il presupposto
della mediazione rivestono, nella struttura della norma incriminatrice, una funzione
determinante: l’illiceità penale della condotta viene infatti conclusivamente a dipendere, come
normalmente avviene nelle ipotesi in cui è configurata una clausola di antigiuridicità od illiceità
speciale, dalle norme extrapenali che concorrono a determinare le condizioni in cui i
comportamenti considerati risultano altrimenti leciti. E’ dunque presupposto, anche per la
necessaria componente di consapevolezza dell’agire richiesta dal dolo, che, esplicitamente od
implicitamente, sussistano, nell’ordinamento, previsioni in grado di definire il confine tra il
consentito ed il non consentito, alla stessa stregua, del resto, di quanto accade in altri paesi, ove
è riconosciuta la liceità di attività di mediazione e rappresentanza esercitate in forma
professionale specie presso istituzioni politiche o amministrazioni pubbliche. Nella specie,
tuttavia, un simile catalogo non è rinvenibile con la conseguente possibilità, tutt’altro che
remota, di ritenere sanzionate condotte altrove ritenute del tutto lecite (si pensi all’azione,
appunto, di gruppi di pressione per conto di portatori di interessi particolari a favore
dell’introduzione o, viceversa, dell’abrogazione di leggi). In definitiva le problematiche di tipo
interpretativo sin qui segnalate sembrano essere indici evidenti della difficoltà di coniugare il
contenuto della nuova norma con i necessari principi di determinatezza e tassatività della
fattispecie penale.
L’altra fattispecie riformata dalla legge del 2012 è la cosiddetta corruzione tra privati.
In proposito, va ricordato che una delle più evidenti lacune lasciate dalla legge 3 agosto
2009, n. 116 nel dare attuazione alla Convenzione di Merida era costituita dalla mancata
incriminazione della corruzione tra privati, imposta altresì dalla Decisione quadro UE
2003/568/GAI del 22 luglio 2003 e dalla Convenzione di Strasburgo. La fattispecie descritta
nell’art. 21 della Convenzione di Merida o negli artt. 7 e 8 di quella di Strasburgo, infatti, solo
in parte poteva ritenersi corrispondere a quella di infedeltà a seguito di dazione o promessa di
utilità di cui all’art. 2635 c.c., introdotta dal d. lgs. n. 61 del 2002 al fine di ottemperare agli
obblighi imposti dalla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta contro la
corruzione e alle sollecitazioni contenute nell’Azione comune europea sulla corruzione nel
settore privato del 22 dicembre 1998. A tacer d’altro, infatti, la norma da ultima menzionata
individuava un reato proprio degli organi gestionali e di controllo delle società, mentre le due
Convenzioni citate rivolgono la loro attenzione a tutti i fatti commessi da chiunque svolga
funzioni direttive o lavorative per conto di una persona giuridica o fisica operante nel settore
privato; inoltre, il delitto di cui all’art. 2635 c.c. richiedeva che l’atto corruttivo avesse
cagionato nocumento alla società a cui appartiene il “corrotto”, mentre tale requisito non è preso
in considerazione dagli strumenti internazionali citati, che sostanzialmente promuovono
l’adozione di fattispecie in tutto analoghe a quelle già vigenti per la repressione della corruzione
nel settore pubblico.
L’esistenza dell’art. 2635 c.c. nella sua previgente formulazione, dunque, pur costituendo
un primo tentativo di soddisfare la risalente aspirazione alla introduzione di una generale figura
incriminatrice della corruzione privata, non liberava il legislatore dall’obbligo di intervenire in
maniera più decisa per allineare sul punto l’ordinamento penale ai vincoli internazionali,
vincendo le tradizionali resistenze esistenti in proposito e che già avevano per l’appunto
provocato, all’epoca della riforma del 2002, un ridimensionamento dell’originaria fattispecie
configurata nel primo progetto di legge. A ciò si aggiunga che l’improcrastinabilità di un
intervento normativo nel senso indicato era stata evidenziata dalla raccomandazione XIX del
rapporto del GRECO (il Gruppo Stati contro la Corruzione del Consiglio d’Europa) sull’Italia
dell’ottobre 2009, organismo che nel maggio 2011, in sede di verifica delle misure adottate dal
nostro paese per adeguarsi ai contenuti del suddetto rapporto, aveva preso atto con rammarico
della mancata attuazione della raccomandazione menzionata sottolineando come «nessun passo
concreto» fosse stato fatto «per estendere efficacemente la responsabilità delle società a reati di
corruzione attiva nel settore privato».
Al fine di porre rimedio a questa situazione la novella ha dunque provveduto a configurare
nell’art. 2635 c.c. il delitto di «corruzione tra privati» in sostituzione di quello di «Infedeltà a
seguito di dazione o promessa di utilità», pur non avendo l’intervento del legislatore comportato
un radicale stravolgimento della fattispecie introdotta nel 2002, che anzi è stata sostanzialmente
riproposta nel primo comma dell’art. 2635. Infatti, anche nella sua nuova formulazione,
l’incriminazione non rappresenta la mera trasposizione, con i necessari adattamenti, del modello
pubblicistico della corruzione (soluzione questa che era stata invece da più parti caldeggiata in
sintonia con le scelte operate in tal senso da numerosi ordinamenti europei), ma continua a
presentare marcate caratteristiche autonome, frutto dell’ibridazione tra lo schema della
corruzione propria antecedente e quello dell’infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c.
Il fatto tipico è sostanzialmente rimasto quello oggetto dell’infedeltà a seguito di dazione,
di cui ha conservato la struttura complessa caratterizzata da un duplice nesso di causalità. La
condotta oggetto di incriminazione è tuttora integrata, infatti, dal compimento o dall’omissione
di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della
promessa di utilità, la cui rilevanza penale continua a dipendere dalla causazione dell’evento
costituito dal procurato nocumento alla società.
Né il profilo della fattispecie può ritenersi trasfigurato dalle uniche aggiunte introdotte
dalla novella per cui l’illiceità dell’atto può dipendere dalla violazione «degli obblighi di
fedeltà» e l’oggetto della dazione o della promessa può essere costituito anche dal
danaro. Quanto alla seconda si tratta di specificazione non realmente innovativa - atteso che
certamente il “danaro” rientrava già nell’ampiezza semantica del termine utilità – e sembra più
che altro finalizzata all’omogeneizzazione del linguaggio normativo con quello utilizzato negli
artt. 318 e 319 c.p.. L’intervento sul catalogo degli obblighi la cui violazione qualifica l’atto
oggetto della condotta, invece, apparentemente estende l’ambito applicativo della fattispecie,
attribuendo rilevanza non solo alla violazione degli specifici doveri ricavabili dalle norme
giuridiche o contrattuali che disciplinano la posizione del soggetto attivo tipico, ma altresì a
quella di un più generico dovere di “fedeltà” nell’esercizio dell’ufficio privato, che peraltro
appare di incerta determinazione nei suoi effettivi contenuti e che si preannuncia foriera di non
pochi problemi in sede applicativa.
La novella, come già accennato, ha riproposto inoltre la corruzione tra privati come reato di
evento, la cui consumazione dipende dalla causazione di quel nocumento per la società che già
contribuiva a colorare in maniera indelebile il bene giuridico tutelato dall’incriminazione
precedentemente contenuta nell’art. 2635.
La prima rilevante novità introdotta dal legislatore riguarda invece i soggetti attivi del
reato. Nel primo comma dell’art. 2635 invero la corruzione tra privati continua ad essere
configurata come reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società (oltre
che reato a concorso necessario “corrotto-corruttore”); si tratta cioè del medesimo elenco dei
soggetti attivi contemplato nella previgente formulazione della disposizione per il reato di
infedeltà a seguito di dazione, così come definito negli scorsi anni a seguito delle modifiche e
delle aggiunte apportate dalla legge n. 262 del 2005 e dal d. lgs. n. 39 del 2010. Il secondo
comma dell’articolo prevede invece ora che il medesimo fatto venga punito – sebbene in
maniera meno grave – anche qualora a commetterlo siano coloro che sono sottoposti alla
direzione e alla vigilanza dei soggetti qualificati indicati nel comma precedente: trova dunque
per la prima volta autonoma incriminazione anche l’infedeltà di soggetti che nell’ambito della
società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero
dei conti; ed in proposito la formula utilizzata dal legislatore sembra suggerire altresì che i
soggetti attivi di questa seconda fattispecie non siano solo i lavoratori subordinati in senso
proprio ma chiunque svolga per conto della società un’attività comunque sottoposta – per legge
o per contratto - al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.
La novella è poi intervenuta sul trattamento sanzionatorio del reato, innalzando il minimo
edittale della reclusione prevista per la fattispecie di cui al primo comma fino ad un anno e
mantenendo invece il massimo fermo alla misura dei tre anni stabiliti in precedenza per
l’infedeltà a seguito di dazione (le stesse pene si applicano anche all’autore della dazione o della
promessa).
Per quanto riguarda la fattispecie prevista dal secondo comma il legislatore ha fissato
invece solo il massimo edittale della pena (reclusione fino ad un anno e sei mesi), dovendosi
pertanto guardare alla norma generale contenuta nell’art. 23, primo comma, c.p. per la
determinazione del minimo (quindici giorni).
La novella ha poi riproposto, nel quarto comma dell’art. 2635, anche l’aggravante ad
effetto speciale (raddoppio della pena) per il caso in cui la società “danneggiata” sia quotata in
Italia o in un altro Stato dell’UE ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 58 del 1998.
Ulteriore novità introdotta dalla legge n. 190 del 2012 è costituita dalla configurazione di
una clausola di riserva, in forza della quale rimane esclusa la punibilità ex art. 2635 c.c. qualora
il fatto integri già un più grave reato.
La novità probabilmente più importante elaborata dal legislatore riguarda peraltro il regime
di procedibilità del reato. Il testo della novella licenziato in prima lettura dai due rami del
Parlamento prevedeva infatti - innovando sensibilmente rispetto alla disciplina dell’infedeltà a
seguito di dazione – che il delitto di corruzione tra privati fosse perseguibile d’ufficio, scelta
tutt’altro che irrilevante sul piano della definizione dell’oggetto giuridico della fattispecie, ma
che ha suscitato forti resistenze, soprattutto nel mondo imprenditoriale. Nel prosieguo del
processo di approvazione della legge – e dopo una estenuante mediazione - si è dunque adottata
una soluzione di compromesso per cui il reato rimane procedibile a querela della persona offesa
(e cioè la società che subisce il nocumento), com’era per l’appunto in precedenza previsto per
l’infedeltà a seguito di dazione, a meno che «dal fatto derivi una distorsione della concorrenza
nella acquisizione di beni o servizi». La formula riecheggia le scelte operate in tal senso in
alcuni ordinamenti europei, cercando altresì di adeguare l’ordinamento alle Convenzioni di
Merida e di Strasburgo, la cui prospettiva è proprio quella di assicurare tutela ad interessi di
carattere pubblicistico; tuttavia, laddove la repressione della corruzione privata è stata ancorata
all’alterazione delle regole della libera concorrenza, si è tendenzialmente attribuita rilevanza
penale a comportamenti idonei a determinare un pericolo in tal senso mentre la novella sembra
aver configurato – peraltro all’esclusivo fine di definire il regime di procedibilità – un vero e
proprio ulteriore evento del reato, dal problematico accertamento e ambiguamente posto in
rapporto di derivazione causale non già con la condotta illecita, bensì con il “fatto” oggetto di
incriminazione nel suo insieme, talché si potrebbe giungere a sostenere che la distorsione della
concorrenza debba dipendere dal nocumento patrimoniale subito dalla società persona offesa, la
cui produzione comunque resta imprescindibile anche qualora il reato diventi perseguibile
d’ufficio.
Sotto il profilo strutturale, in sostanza, nella “nuova” figura di reato echeggiano i geni del
modello pubblicistico della corruzione propria antecedente, atteso che la dazione o la promessa
della “tangente” deve precedere la commissione dell’atto illecito, ma di tale modello non replica
l’anticipazione della soglia di penale rilevanza all’accettazione dell’offerta corruttiva,
attendendo invece per la sua consumazione l’effettivo compimento dell’atto antidoveroso e la
realizzazione di un evento (il nocumento per la società) e finisce così – esattamente com’era
stato evidenziato dalla dottrina con riguardo alla fattispecie di infedeltà a seguito di dazione –
per punire non la corruzione, bensì il comportamento infedele tenuto verso la persona giuridica
nel quale si materializza quel conflitto d’interessi di cui la corruzione è mero sintomo e che
costituisce una sorta di requisito “ombra” della fattispecie di nuovo conio, allo stesso modo in
cui lo era di quella precedentemente contemplata dall’art. 2635. In tal senso l’attitudine del
novum legislativo a soddisfare pienamente i vincoli internazionali gravanti sul legislatore è
quantomeno dubbia in quanto al mutamento del nomen iuris del reato configurato nell’art. 2635
non è corrisposta una effettiva trasformazione del suo contenuto, se non per gli aspetti illustrati
in precedenza. Non si è inoltre di fronte alla generalizzata incriminazione della corruzione
privata, atteso che l’intervento rimane circoscritto alle società commerciali e continua a punire
la corruzione solo nella misura in cui essa determini una lesione del patrimonio di queste ultime
e non in quanto tale.
Né l’eventualità che il fatto risulti procedibile d’ufficio laddove si determini una
distorsione della concorrenza sembra argomento spendibile in senso contrario, atteso che anche
in tal caso deve comunque verificarsi l’evento lesivo degli interessi patrimoniali della società.
Alla luce di tali considerazione appare a questo punto agevole concludere che il bene
giuridico tutelato della corruzione tra privati, così com’era per l’infedeltà a seguito di dazione,
sia il patrimonio sociale, in quanto l’estraneità dell’atto ai doveri sociali oggetto di scambio non
rileva per sé, ma in quanto comporti per l’appunto un nocumento alla società, la quale ultima
conserva nella maggior parte dei casi il potere di decidere se i comportamenti corruttivi debbano
o meno essere puniti. In altri termini siamo nuovamente di fronte ad una vera e propria
privatizzazione della tutela che appare difficilmente coincidere con gli obiettivi degli strumenti
internazionali che erano quelli della repressione tout court della corruzione privata in quanto
minaccia per la stabilità e la sicurezza sociali.
Fra le altre modifiche che vanno ricordate, va evidenziata la modifica della sola
componente sanzionatoria di alcune delle figure già presenti nel codice attuata attraverso
l’aumento delle pene principali previste. Sono infatti stati aumentati, nell’ottica di potenziare
l’efficacia dissuasiva delle norme incriminatrici, i minimi edittali, anzitutto, del reato di
peculato di cui all’art. 314 c.p., il cui minimo, in precedenza pari ad anni tre di reclusione, è
stato portato ad anni quattro, e del reato di abuso di ufficio di cui all’art. 323, comma 1, c.p. la
cui pena, prima racchiusa tra un minimo di sei mesi ed un massimo di tre anni di reclusione, è
ora ricompresa tra uno e quattro anni di reclusione.
La prima modifica viene ad incidere sulla possibilità di “fruire” della pena accessoria della
interdizione temporanea e non già perpetua dai pubblici uffici. Infatti, come noto, l’art. 317-bis
c.p. prevede, al comma secondo, che laddove, in virtù del riconoscimento di circostanze
attenuanti, venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, l’interdizione facente
seguito alla condanna sia – per l’appunto in deroga rispetto alla previsione generale che, per il
peculato, comporta la pena accessoria della interdizione perpetua - quella della interdizione
temporanea. E’ pertanto evidente che l’innalzamento del minimo edittale a quattro anni di
reclusione rende più difficile la possibilità di fruire della più mite pena accessoria. Si è peraltro
già chiarito, in giurisprudenza, che la durata della pena della interdizione temporanea deve
essere commisurata, ex art. 37 c.p., alla pena principale inflitta6.
Con riguardo alla seconda modifica, invece, l’aumento del massimo edittale ha un’evidente
ricaduta in campo processuale: viene infatti a cadere, per effetto del superamento della soglia di
cui all’art. 280 c.p.p., l’impossibilità di disporre misure coercitive personali, ivi compresa anche
quella, di più severa entità, della custodia cautelare in carcere. Viene altresì ad essere
consentito, stante il superamento del limite di pena di anni tre nel massimo, l’arresto facoltativo
in flagranza di cui all’art. 381 c.p.p.
La novella ha anche provveduto ad aumentare le pene relativamente al reato di corruzione
per un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria) di cui all’art. 319 c.p.: in luogo
della precedente pena della reclusione da due a cinque anni di reclusione è ora stata prevista una
forbice edittale da quattro ad otto anni di reclusione. E’ stata, infine, aumentata la pena anche
per il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all’art. 319-ter c.p. : la pena prevista per il fatto
del primo comma, in precedenza racchiusa tra tre ed otto anni di reclusione, è ora ricompresa tra
quattro e dieci anni, mentre, con riguardo all’ipotesi aggravata, prevista nel comma secondo, il
minimo edittale è stato elevato a cinque anni di reclusione in luogo dei precedenti quattro,
cosicché la forbice edittale spazia ora tra cinque e dodici anni di reclusione; è rimasta invece
invariata la pena da sei a venti anni di reclusione prevista laddove dal fatto corruttivo derivi
l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni.
La novella ha infine innalzato il limite edittale minimo del reato di concussione di cui
all’art. 317 c.p. (la cui fattispecie come si vedrà meglio in seguito è stata ristretta alla sola
ipotesi della costrizione), portato da quattro a sei anni di reclusione.
Altre innovazioni sono state introdotte in materia processuale. In particolare, con
riferimento alla disciplina delle misure cautelari interdittive, le quali – come si legge nel comma
1 dell’art. 308 - perdono efficacia alla scadenza del termine di due mesi, decorrente dall’inizio
dell’esecuzione, salvo rinnovo per esigenze probatorie e per un periodo di tempo «pari al doppio
dei termini previsti dall’articolo 303 c.p.p.», ne è stata prevista – ai sensi del nuovo comma 2biis dell’art. 308 c.p.p., una maggiore durata con riguardo ai procedimenti per i delitti di
peculato (artt. 314 e 316 c.p.), malversazione (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di
erogazioni (art. 316-ter), concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 320
c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, primo comma): per tali reati
le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi (non due) dall’inizio della loro
esecuzione e, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la
rinnovazione anche oltre sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, fermo restando che comunque la
loro efficacia viene meno se dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari
al triplo (non del doppio) dei termini previsti dal menzionato art. 303.
Il legislatore è poi intervenuto sui rapporti tra procedimento penale e procedimento
disciplinare. Come è noto, l’art. 133, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., aggiunto dall’art. 3, comma
5, della l. 27 marzo 2001, n. 97, stabilisce che il decreto che dispone il giudizio, previsto
dall’art. 429 c.p.p., sia comunicato alle amministrazioni o agli enti di appartenenza quando è
emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di
enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dell’articolo 3 della legge 9 dicembre
1941, n. 1383. Adesso tale obbligo di comunicazione è stato esteso L’art. 1, comma 79, della
novella ha esteso l’obbligo anche in relazione al menzionato delitto di cui all’art. 319-quater.
Si ricorda che il delitto di cui all’art. 319-quater è stato incluso tra quelli per i quali è
consentita la particolare ipotesi di confisca di cui all’art. 12-sexiies del d.l. 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Conclusivamente va ricordato che la novella ha altresì inserito nei cataloghi dei reatipresupposto della responsabilità amministrativa degli enti sia il delitto di induzione indebita di
cui all’art. 319-quater c.p., sia quello di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c., peraltro in
tal caso la responsabilità è limitata all’ente del quale è vertice apicale o dipendente il corruttore.
6

Cass., sez. VI, 21 gennaio 2003, Marinelli, in Mass. Uff., n. 223949
CONCLUSIONI CRITICHE
Sono note le polemiche che hanno caratterizzato i lavori parlamentari, le incertezze
interpretative e le scelte compromissorie che hanno consentito, infine, l’approvazione, grazie
anche alla “fiducia” posta dal Governo.
Il risultato è probabilmente inferiore alle attese (sia il Csm, nel Parere del 24 ottobre 2012, che
l’Anm, nel documento del Comi- tato direttivo centrale del 27 otto- bre 2012, lamentano
l’occasione persa per un intervento nella di- rezione dell’incriminazione dell’” autoriciclaggio”
nonché della ri- forma del falso in bilancio e del voto di scambio), ma rappresen- ta, forse, il
meglio che si poteva fare in questo momento storico.

More Related Content

What's hot

Fabio De Matteis - La Legge anti-corruzione
Fabio De Matteis - La Legge anti-corruzioneFabio De Matteis - La Legge anti-corruzione
Fabio De Matteis - La Legge anti-corruzioneFabio De Matteis
 
Odcec Mi 17-12-15 riforma delle sanzioni tributarie
Odcec Mi 17-12-15 riforma delle sanzioni tributarieOdcec Mi 17-12-15 riforma delle sanzioni tributarie
Odcec Mi 17-12-15 riforma delle sanzioni tributarieVeda Formazione
 
La prevenzione della corruzione nelle società in controllo pubblico. Obbligo...
La prevenzione della corruzione nelle società in controllo pubblico. Obbligo...La prevenzione della corruzione nelle società in controllo pubblico. Obbligo...
La prevenzione della corruzione nelle società in controllo pubblico. Obbligo...Andrea Ferrarini
 
Legge 190 del 2012 e Piano Nazionale Anticorruzione
Legge 190 del 2012 e Piano Nazionale AnticorruzioneLegge 190 del 2012 e Piano Nazionale Anticorruzione
Legge 190 del 2012 e Piano Nazionale AnticorruzioneAudit in Italy
 
Diritto tributario parte_generale
Diritto tributario parte_generaleDiritto tributario parte_generale
Diritto tributario parte_generaleGigi Casula
 
346.bis.pw.diritto penale per l’amministrazioneDiritto penale per l'amministr...
346.bis.pw.diritto penale per l’amministrazioneDiritto penale per l'amministr...346.bis.pw.diritto penale per l’amministrazioneDiritto penale per l'amministr...
346.bis.pw.diritto penale per l’amministrazioneDiritto penale per l'amministr...Elgert Vladi
 
Istituzioni di diritto tributario parte generale
Istituzioni di diritto tributario parte generaleIstituzioni di diritto tributario parte generale
Istituzioni di diritto tributario parte generaledario21589
 
Bortoletti, integrità e etica, scuola superiore economia finanze, roma, 24 n...
Bortoletti, integrità e etica, scuola superiore economia finanze, roma, 24 n...Bortoletti, integrità e etica, scuola superiore economia finanze, roma, 24 n...
Bortoletti, integrità e etica, scuola superiore economia finanze, roma, 24 n...Maurizio Bortoletti
 
La trasparenza amministrativa: un'arma per prevenire la corruzione pubblica
La trasparenza amministrativa: un'arma per prevenire la corruzione pubblicaLa trasparenza amministrativa: un'arma per prevenire la corruzione pubblica
La trasparenza amministrativa: un'arma per prevenire la corruzione pubblicaQuattrogatti.info
 
Inefficienza e corruzione, bortoletti, master anticorruzione, roma tor vergat...
Inefficienza e corruzione, bortoletti, master anticorruzione, roma tor vergat...Inefficienza e corruzione, bortoletti, master anticorruzione, roma tor vergat...
Inefficienza e corruzione, bortoletti, master anticorruzione, roma tor vergat...Maurizio Bortoletti
 
Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ...
Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ...Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ...
Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ...TrecentoSessanta
 
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...Maurizio Bortoletti
 
AUTHORITY. LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI IN ITALIA QUALI SONO, COS...
AUTHORITY. LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI IN ITALIA QUALI SONO, COS...AUTHORITY. LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI IN ITALIA QUALI SONO, COS...
AUTHORITY. LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI IN ITALIA QUALI SONO, COS...telosaes
 
Gd f dati lotta evasione fiscale 2011 e previsioni 2012
Gd f dati lotta evasione fiscale 2011 e previsioni 2012Gd f dati lotta evasione fiscale 2011 e previsioni 2012
Gd f dati lotta evasione fiscale 2011 e previsioni 2012redazione gioianet
 
Roma dubai aspetti fiscali
Roma dubai aspetti fiscaliRoma dubai aspetti fiscali
Roma dubai aspetti fiscaliPaolo Soro
 
Il nuovo abuso del diritto
Il nuovo abuso del dirittoIl nuovo abuso del diritto
Il nuovo abuso del dirittoPaolo Soro
 
Hong kong è fuori da entrambe le black list
Hong kong è fuori da entrambe le black listHong kong è fuori da entrambe le black list
Hong kong è fuori da entrambe le black listPaolo Soro
 
A Proposito Di Antonio Scala Maior Finanziaria
A Proposito Di Antonio Scala Maior FinanziariaA Proposito Di Antonio Scala Maior Finanziaria
A Proposito Di Antonio Scala Maior FinanziariaMaior Finanziaria Srl
 

What's hot (19)

Fabio De Matteis - La Legge anti-corruzione
Fabio De Matteis - La Legge anti-corruzioneFabio De Matteis - La Legge anti-corruzione
Fabio De Matteis - La Legge anti-corruzione
 
Odcec Mi 17-12-15 riforma delle sanzioni tributarie
Odcec Mi 17-12-15 riforma delle sanzioni tributarieOdcec Mi 17-12-15 riforma delle sanzioni tributarie
Odcec Mi 17-12-15 riforma delle sanzioni tributarie
 
La prevenzione della corruzione nelle società in controllo pubblico. Obbligo...
La prevenzione della corruzione nelle società in controllo pubblico. Obbligo...La prevenzione della corruzione nelle società in controllo pubblico. Obbligo...
La prevenzione della corruzione nelle società in controllo pubblico. Obbligo...
 
Legge 190 del 2012 e Piano Nazionale Anticorruzione
Legge 190 del 2012 e Piano Nazionale AnticorruzioneLegge 190 del 2012 e Piano Nazionale Anticorruzione
Legge 190 del 2012 e Piano Nazionale Anticorruzione
 
Diritto tributario parte_generale
Diritto tributario parte_generaleDiritto tributario parte_generale
Diritto tributario parte_generale
 
346.bis.pw.diritto penale per l’amministrazioneDiritto penale per l'amministr...
346.bis.pw.diritto penale per l’amministrazioneDiritto penale per l'amministr...346.bis.pw.diritto penale per l’amministrazioneDiritto penale per l'amministr...
346.bis.pw.diritto penale per l’amministrazioneDiritto penale per l'amministr...
 
Istituzioni di diritto tributario parte generale
Istituzioni di diritto tributario parte generaleIstituzioni di diritto tributario parte generale
Istituzioni di diritto tributario parte generale
 
Bortoletti, integrità e etica, scuola superiore economia finanze, roma, 24 n...
Bortoletti, integrità e etica, scuola superiore economia finanze, roma, 24 n...Bortoletti, integrità e etica, scuola superiore economia finanze, roma, 24 n...
Bortoletti, integrità e etica, scuola superiore economia finanze, roma, 24 n...
 
La trasparenza amministrativa: un'arma per prevenire la corruzione pubblica
La trasparenza amministrativa: un'arma per prevenire la corruzione pubblicaLa trasparenza amministrativa: un'arma per prevenire la corruzione pubblica
La trasparenza amministrativa: un'arma per prevenire la corruzione pubblica
 
Inefficienza e corruzione, bortoletti, master anticorruzione, roma tor vergat...
Inefficienza e corruzione, bortoletti, master anticorruzione, roma tor vergat...Inefficienza e corruzione, bortoletti, master anticorruzione, roma tor vergat...
Inefficienza e corruzione, bortoletti, master anticorruzione, roma tor vergat...
 
Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ...
Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ...Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ...
Legge anticorruzione "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ...
 
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
 
AUTHORITY. LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI IN ITALIA QUALI SONO, COS...
AUTHORITY. LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI IN ITALIA QUALI SONO, COS...AUTHORITY. LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI IN ITALIA QUALI SONO, COS...
AUTHORITY. LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI IN ITALIA QUALI SONO, COS...
 
Gd f dati lotta evasione fiscale 2011 e previsioni 2012
Gd f dati lotta evasione fiscale 2011 e previsioni 2012Gd f dati lotta evasione fiscale 2011 e previsioni 2012
Gd f dati lotta evasione fiscale 2011 e previsioni 2012
 
Roma dubai aspetti fiscali
Roma dubai aspetti fiscaliRoma dubai aspetti fiscali
Roma dubai aspetti fiscali
 
Il nuovo abuso del diritto
Il nuovo abuso del dirittoIl nuovo abuso del diritto
Il nuovo abuso del diritto
 
Hong kong è fuori da entrambe le black list
Hong kong è fuori da entrambe le black listHong kong è fuori da entrambe le black list
Hong kong è fuori da entrambe le black list
 
Slide 1
Slide 1Slide 1
Slide 1
 
A Proposito Di Antonio Scala Maior Finanziaria
A Proposito Di Antonio Scala Maior FinanziariaA Proposito Di Antonio Scala Maior Finanziaria
A Proposito Di Antonio Scala Maior Finanziaria
 

Similar to Considerazioni introduttive sulla Legge c.d. Anticorruzione, Ciro Santoriello - Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...Ciro Strazzeri
 
La trasparenza come controllo sociale.
La  trasparenza come controllo sociale.La  trasparenza come controllo sociale.
La trasparenza come controllo sociale.Laura Strano
 
Relazione dell’Unione Europea sulla lotta alla corruzione, l'italia
Relazione dell’Unione Europea sulla lotta alla corruzione, l'italiaRelazione dell’Unione Europea sulla lotta alla corruzione, l'italia
Relazione dell’Unione Europea sulla lotta alla corruzione, l'italiaPaolo Pascucci
 
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...Maurizio Bortoletti
 
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penaleLotta al riciclaggio mediante il diritto penale
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penalePietroBilotta
 
Ddl anticorruzione. Scheda riassuntiva
Ddl anticorruzione. Scheda riassuntivaDdl anticorruzione. Scheda riassuntiva
Ddl anticorruzione. Scheda riassuntivaTrecentoSessanta
 
Le regole sulla trasparenza degli incarichi nelle società partecipate
Le regole sulla trasparenza degli incarichi nelle società partecipateLe regole sulla trasparenza degli incarichi nelle società partecipate
Le regole sulla trasparenza degli incarichi nelle società partecipateSalomone & Travaglia Studio Legale
 
1 normativa d.lgs. 231 del 2001
1 normativa d.lgs. 231 del 20011 normativa d.lgs. 231 del 2001
1 normativa d.lgs. 231 del 2001Confimpresa
 
1 normativa d.lgs. 231 del 2001
1 normativa d.lgs. 231 del 20011 normativa d.lgs. 231 del 2001
1 normativa d.lgs. 231 del 2001Confimpresa
 
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...Maurizio Bortoletti
 
Rapporto Commissione Prevenzione Corruzione
Rapporto Commissione Prevenzione CorruzioneRapporto Commissione Prevenzione Corruzione
Rapporto Commissione Prevenzione CorruzioneMaurizio Arena
 
"La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione". Il Rapporto sulla...
"La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione". Il Rapporto sulla..."La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione". Il Rapporto sulla...
"La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione". Il Rapporto sulla...TrecentoSessanta
 
Quarta relazione semestrale del comitato antimafia del Comune di Milano
Quarta relazione semestrale del comitato antimafia del Comune di MilanoQuarta relazione semestrale del comitato antimafia del Comune di Milano
Quarta relazione semestrale del comitato antimafia del Comune di MilanoLuca Rinaldi
 
Commento A Ddl Anticorruzione Testo Ac4434 A
Commento A Ddl Anticorruzione Testo Ac4434 ACommento A Ddl Anticorruzione Testo Ac4434 A
Commento A Ddl Anticorruzione Testo Ac4434 AAndrea Ferrarini
 
Smau Bologna 2013 Giorgio Spedicato
Smau Bologna 2013 Giorgio SpedicatoSmau Bologna 2013 Giorgio Spedicato
Smau Bologna 2013 Giorgio SpedicatoSMAU
 
Rating di Legalità - Osservazioni Avv. Arena
Rating di Legalità - Osservazioni Avv. ArenaRating di Legalità - Osservazioni Avv. Arena
Rating di Legalità - Osservazioni Avv. ArenaMaurizio Arena
 
Presentazione 231 - BOZZA
Presentazione 231 - BOZZAPresentazione 231 - BOZZA
Presentazione 231 - BOZZAvitko
 
La corruzione pubblica in Italia
La corruzione pubblica in ItaliaLa corruzione pubblica in Italia
La corruzione pubblica in ItaliaAndrea Massaccesi
 

Similar to Considerazioni introduttive sulla Legge c.d. Anticorruzione, Ciro Santoriello - Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino (20)

2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
 
La trasparenza come controllo sociale.
La  trasparenza come controllo sociale.La  trasparenza come controllo sociale.
La trasparenza come controllo sociale.
 
Relazione dell’Unione Europea sulla lotta alla corruzione, l'italia
Relazione dell’Unione Europea sulla lotta alla corruzione, l'italiaRelazione dell’Unione Europea sulla lotta alla corruzione, l'italia
Relazione dell’Unione Europea sulla lotta alla corruzione, l'italia
 
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
 
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penaleLotta al riciclaggio mediante il diritto penale
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
 
Ddl anticorruzione. Scheda riassuntiva
Ddl anticorruzione. Scheda riassuntivaDdl anticorruzione. Scheda riassuntiva
Ddl anticorruzione. Scheda riassuntiva
 
Le regole sulla trasparenza degli incarichi nelle società partecipate
Le regole sulla trasparenza degli incarichi nelle società partecipateLe regole sulla trasparenza degli incarichi nelle società partecipate
Le regole sulla trasparenza degli incarichi nelle società partecipate
 
1 normativa d.lgs. 231 del 2001
1 normativa d.lgs. 231 del 20011 normativa d.lgs. 231 del 2001
1 normativa d.lgs. 231 del 2001
 
1 normativa d.lgs. 231 del 2001
1 normativa d.lgs. 231 del 20011 normativa d.lgs. 231 del 2001
1 normativa d.lgs. 231 del 2001
 
Corruzione: derive & orizzonti
Corruzione: derive & orizzontiCorruzione: derive & orizzonti
Corruzione: derive & orizzonti
 
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 n...
 
Rapporto Commissione Prevenzione Corruzione
Rapporto Commissione Prevenzione CorruzioneRapporto Commissione Prevenzione Corruzione
Rapporto Commissione Prevenzione Corruzione
 
"La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione". Il Rapporto sulla...
"La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione". Il Rapporto sulla..."La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione". Il Rapporto sulla...
"La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione". Il Rapporto sulla...
 
Quarta relazione semestrale del comitato antimafia del Comune di Milano
Quarta relazione semestrale del comitato antimafia del Comune di MilanoQuarta relazione semestrale del comitato antimafia del Comune di Milano
Quarta relazione semestrale del comitato antimafia del Comune di Milano
 
Commento A Ddl Anticorruzione Testo Ac4434 A
Commento A Ddl Anticorruzione Testo Ac4434 ACommento A Ddl Anticorruzione Testo Ac4434 A
Commento A Ddl Anticorruzione Testo Ac4434 A
 
Seminario mopr mazro 2018
Seminario mopr mazro 2018Seminario mopr mazro 2018
Seminario mopr mazro 2018
 
Smau Bologna 2013 Giorgio Spedicato
Smau Bologna 2013 Giorgio SpedicatoSmau Bologna 2013 Giorgio Spedicato
Smau Bologna 2013 Giorgio Spedicato
 
Rating di Legalità - Osservazioni Avv. Arena
Rating di Legalità - Osservazioni Avv. ArenaRating di Legalità - Osservazioni Avv. Arena
Rating di Legalità - Osservazioni Avv. Arena
 
Presentazione 231 - BOZZA
Presentazione 231 - BOZZAPresentazione 231 - BOZZA
Presentazione 231 - BOZZA
 
La corruzione pubblica in Italia
La corruzione pubblica in ItaliaLa corruzione pubblica in Italia
La corruzione pubblica in Italia
 

More from Salomone & Travaglia Studio Legale

MASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
MASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIEMASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
MASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIESalomone & Travaglia Studio Legale
 
L'INFORMAZIONE FINANZIARIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
L'INFORMAZIONE FINANZIARIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITA' PER LE IMPRESEL'INFORMAZIONE FINANZIARIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
L'INFORMAZIONE FINANZIARIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITA' PER LE IMPRESESalomone & Travaglia Studio Legale
 
MASTERCLASS PRIVACY: L’ATTIVITA’ DI COMPLIANCE AL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA...
MASTERCLASS PRIVACY: L’ATTIVITA’ DI COMPLIANCE  AL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA...MASTERCLASS PRIVACY: L’ATTIVITA’ DI COMPLIANCE  AL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA...
MASTERCLASS PRIVACY: L’ATTIVITA’ DI COMPLIANCE AL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA...Salomone & Travaglia Studio Legale
 
MASTERCLASS SEGRETERIA SOCIETARIA: RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI E ASSEMBLE...
MASTERCLASS SEGRETERIA SOCIETARIA: RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI E ASSEMBLE...MASTERCLASS SEGRETERIA SOCIETARIA: RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI E ASSEMBLE...
MASTERCLASS SEGRETERIA SOCIETARIA: RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI E ASSEMBLE...Salomone & Travaglia Studio Legale
 
MASTERCLASS CORPORATE GOVERNANCE: LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI A...
MASTERCLASS CORPORATE GOVERNANCE: LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI A...MASTERCLASS CORPORATE GOVERNANCE: LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI A...
MASTERCLASS CORPORATE GOVERNANCE: LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI A...Salomone & Travaglia Studio Legale
 
MASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
MASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIEMASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
MASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIESalomone & Travaglia Studio Legale
 
MASTERCLASS LAVORO: FIDELIZZAZIONE DEI DIPENDENTI E TUTELA DEL PATRIMONIO AZ...
MASTERCLASS LAVORO: FIDELIZZAZIONE DEI DIPENDENTI  E TUTELA DEL PATRIMONIO AZ...MASTERCLASS LAVORO: FIDELIZZAZIONE DEI DIPENDENTI  E TUTELA DEL PATRIMONIO AZ...
MASTERCLASS LAVORO: FIDELIZZAZIONE DEI DIPENDENTI E TUTELA DEL PATRIMONIO AZ...Salomone & Travaglia Studio Legale
 
Market abuse: la regolamentazione Consob e gli impatti operativi
Market abuse: la regolamentazione Consob e gli impatti operativiMarket abuse: la regolamentazione Consob e gli impatti operativi
Market abuse: la regolamentazione Consob e gli impatti operativiSalomone & Travaglia Studio Legale
 
LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E LE REGOLE DI TRASPARENZA SU RETRIBUZIONI E IN...
LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E LE REGOLE DI TRASPARENZA SU RETRIBUZIONI E IN...LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E LE REGOLE DI TRASPARENZA SU RETRIBUZIONI E IN...
LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E LE REGOLE DI TRASPARENZA SU RETRIBUZIONI E IN...Salomone & Travaglia Studio Legale
 
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LE ASSEMBLEE SOCIETARIE
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LE ASSEMBLEE SOCIETARIELE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LE ASSEMBLEE SOCIETARIE
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LE ASSEMBLEE SOCIETARIESalomone & Travaglia Studio Legale
 
CORSO SPECIALISTICO: IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
CORSO SPECIALISTICO: IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIOCORSO SPECIALISTICO: IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
CORSO SPECIALISTICO: IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIOSalomone & Travaglia Studio Legale
 

More from Salomone & Travaglia Studio Legale (20)

MASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
MASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIEMASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
MASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
 
L'INFORMAZIONE FINANZIARIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
L'INFORMAZIONE FINANZIARIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITA' PER LE IMPRESEL'INFORMAZIONE FINANZIARIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
L'INFORMAZIONE FINANZIARIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
 
MASTERCLASS PRIVACY: L’ATTIVITA’ DI COMPLIANCE AL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA...
MASTERCLASS PRIVACY: L’ATTIVITA’ DI COMPLIANCE  AL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA...MASTERCLASS PRIVACY: L’ATTIVITA’ DI COMPLIANCE  AL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA...
MASTERCLASS PRIVACY: L’ATTIVITA’ DI COMPLIANCE AL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA...
 
MASTERCLASS SEGRETERIA SOCIETARIA: RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI E ASSEMBLE...
MASTERCLASS SEGRETERIA SOCIETARIA: RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI E ASSEMBLE...MASTERCLASS SEGRETERIA SOCIETARIA: RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI E ASSEMBLE...
MASTERCLASS SEGRETERIA SOCIETARIA: RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI E ASSEMBLE...
 
MASTERCLASS CORPORATE GOVERNANCE: LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI A...
MASTERCLASS CORPORATE GOVERNANCE: LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI A...MASTERCLASS CORPORATE GOVERNANCE: LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI A...
MASTERCLASS CORPORATE GOVERNANCE: LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI A...
 
MASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
MASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIEMASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
MASTERCLASS OPERAZIONI SOCIETARIE: L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
 
MASTERCLASS LAVORO: FIDELIZZAZIONE DEI DIPENDENTI E TUTELA DEL PATRIMONIO AZ...
MASTERCLASS LAVORO: FIDELIZZAZIONE DEI DIPENDENTI  E TUTELA DEL PATRIMONIO AZ...MASTERCLASS LAVORO: FIDELIZZAZIONE DEI DIPENDENTI  E TUTELA DEL PATRIMONIO AZ...
MASTERCLASS LAVORO: FIDELIZZAZIONE DEI DIPENDENTI E TUTELA DEL PATRIMONIO AZ...
 
IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIOIL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
 
IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIOIL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
 
LA TUTELA DELL'INVESTITORE TRA MIFID 2, PRIIPS E IDD
LA TUTELA DELL'INVESTITORE TRA MIFID 2, PRIIPS E IDDLA TUTELA DELL'INVESTITORE TRA MIFID 2, PRIIPS E IDD
LA TUTELA DELL'INVESTITORE TRA MIFID 2, PRIIPS E IDD
 
BIG DATA E CYBERSECURITY
BIG DATA E CYBERSECURITYBIG DATA E CYBERSECURITY
BIG DATA E CYBERSECURITY
 
ANTICORRUZIONE, MISURE DI PREVENZIONE E MERCATO
ANTICORRUZIONE, MISURE DI PREVENZIONE E MERCATOANTICORRUZIONE, MISURE DI PREVENZIONE E MERCATO
ANTICORRUZIONE, MISURE DI PREVENZIONE E MERCATO
 
IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIOIL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
 
Market abuse: la regolamentazione Consob e gli impatti operativi
Market abuse: la regolamentazione Consob e gli impatti operativiMarket abuse: la regolamentazione Consob e gli impatti operativi
Market abuse: la regolamentazione Consob e gli impatti operativi
 
FORUM BANCHE
FORUM BANCHEFORUM BANCHE
FORUM BANCHE
 
PRIVACY COMPLIANCE FORUM
PRIVACY COMPLIANCE FORUMPRIVACY COMPLIANCE FORUM
PRIVACY COMPLIANCE FORUM
 
LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E LE REGOLE DI TRASPARENZA SU RETRIBUZIONI E IN...
LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E LE REGOLE DI TRASPARENZA SU RETRIBUZIONI E IN...LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E LE REGOLE DI TRASPARENZA SU RETRIBUZIONI E IN...
LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E LE REGOLE DI TRASPARENZA SU RETRIBUZIONI E IN...
 
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LE ASSEMBLEE SOCIETARIE
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LE ASSEMBLEE SOCIETARIELE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LE ASSEMBLEE SOCIETARIE
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LE ASSEMBLEE SOCIETARIE
 
CORSO SPECIALISTICO: IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
CORSO SPECIALISTICO: IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIOCORSO SPECIALISTICO: IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
CORSO SPECIALISTICO: IL CONSULENTE PRIVACY NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
 
IL DECRETO BANCHE: DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59
IL DECRETO BANCHE: DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59IL DECRETO BANCHE: DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59
IL DECRETO BANCHE: DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59
 

Recently uploaded

Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaPresentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaSalvatore Cianciabella
 
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptxdiscorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptxtecongo2007
 
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptxdescrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptxtecongo2007
 
Confronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
Confronto tra Sparta e Atene classiche.pptConfronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
Confronto tra Sparta e Atene classiche.pptcarlottagalassi
 
Quadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoQuadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoyanmeng831
 
Scrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibileScrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibileNicola Rabbi
 
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxLorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxlorenzodemidio01
 
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxLorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxlorenzodemidio01
 
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptxDescrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptxtecongo2007
 
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxLorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxlorenzodemidio01
 
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxLorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxlorenzodemidio01
 

Recently uploaded (11)

Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaPresentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
 
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptxdiscorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
 
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptxdescrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
 
Confronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
Confronto tra Sparta e Atene classiche.pptConfronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
Confronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
 
Quadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoQuadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceo
 
Scrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibileScrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibile
 
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxLorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxLorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
 
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptxDescrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxLorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxLorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
 

Considerazioni introduttive sulla Legge c.d. Anticorruzione, Ciro Santoriello - Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

  • 1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SOMMARIO: 1. Premessa. Presentazione generale della riforma – 2. Gli obblighi internazionali in tema di repressione penale della corruzione - 3. Presentazione dei profili penalistici della riforma – 4. Conclusioni critiche. 1. Premessa. Presentazione generale della riforma. Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 265 del 13 novembre 2012) il Parlamento ha varato una normativa organica tesa ad implementare l’apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. Questo intervento normativo, frutto di un lungo ed articolato procedimento legislativo, ha soprattutto l’esplicito fine di corrispondere agli obblighi derivanti dalla Convenzione O.N.U. contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Starsburgo), rimediando così alla mancata attuazione delle medesime da parte delle rispettive leggi nazionali di ratifica ovvero la legge 3 agosto 2009, n. 116 e la legge 28 giugno 2012, n. 110. Non va poi sottaciuta l’esigenza di adeguarsi e dare attuazione al rapporto redatto dal Gruppo di Stati contro la corruzione che agisce nell’ambito del Consiglio d’Europa (Greco), che, ancora di recente, ha adottato l’esplicita raccomandazione agli Stati membri di adottare in materia di corruzione un regime sanzionatorio di misure efficaci, proporzionate e dissuasive. Accanto alle modifiche al sistema penale su cui si insisterà in seguito e più ancora nei paragrafi successivi, va ricordato che la cosiddetta legge anticorruzione ha investito anche l’attività della pubblica amministrazione. Infatti, nel corpo normativo della legge n. 190 del 2012 il primo gruppo di disposizioni dedicato alla prevenzione degli illeciti con strumenti amministrativi è di gran lunga più corposo e articolato del secondo gruppo di disposizioni che puntano, invece, sulla repressione penale, modificando e integrando il codice penale anche con nuove figure di reati; con questa impostazione, il Parlamento italiano ha indicato come l’aspetto sanzionatorio penale – al pari, peraltro, delle sanzioni amministrative e della responsabilità per danno erariale - deve costituire la risorsa di ultima istanza, da mettere in campo quando altre misure falliscono o comunque a puntello di quest’ultime. Del resto, già la Convenzione dell’Onu contro la corruzione approvata nel 2003, richiamata dalla legge anticorruzione, prevede nella prima parte una serie di interventi di ordine amministrativo: codici di condotta dei pubblici ufficiali, procedure trasparenti per la stipulazione di appalti pubblici e per la gestione finanziaria, piena informazione al pubblico sul funzionamento dell’amministrazione e dei suoi processi decisionali, ecc.. La legge anticorruzione punta molto, in particolare, sulla trasparenza della pubblica amministrazione. In primo luogo viene ribadito che la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili del quale lo Stato si deve far carico imponendoli a tutte le amministrazioni, anche quelle regionali e perieriche; essa deve essere assicurata attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali, secondo criteri di facile consultazione, di una serie di dati molto più ampia, così da dare vita ad un benchmark in modo tale da far emergere le situazioni anomale, che possono essere causate da inefficienza o da corruzione. Misure ancor più stringenti sono previste per le procedure per l’aggiudicazione dei contratti. Le stazioni appaltanti dovranno infatti inserire nei siti web una serie di informazioni, incluso l’elenco dei fornitori invitati a presentare l’offerta, l’aggiudicatario, l’importo dell’aggiudicazione, i tempi di completamento della commessa e queste informazioni dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile di ogni anno all’Autorità che trasmetterà alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni inadempienti.
  • 2. In terzo luogo, il dipartimento della Funzione pubblica trasmetterà ogni anno anche l’elenco delle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato sul proprio sito le informazioni relative a consulenze e incarichi esterni. Inoltre il danno all’immagine della pubblica amministrazione accertato nell’ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa correlato a reati contro la stessa pubblica amministrazione viene commisurato al doppio della somma di danaro o di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente condannato. Nella legge sull’anticorruzione è presente anche lo strumento amministrativo della pianificazione a cascata. Si prevede anzitutto l’istituzione di un nuovo Comitato interministeriale anticorruzione che detterà le linee di indirizzo, tra l’altro, per la predisposizione da parte del dipartimento della Funzione pubblica di un Piano nazionale anticorruzione; quest’ultimo è approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione (Civit) istituita tre anni fa e che assume ora la veste di Autorità nazionale anticorruzione con poteri di analisi, di vigilanza e monitoraggio dei fenomeni corruttivi. A valle della pianificazione nazionale, ogni amministrazione approverà un piano triennale di prevenzione della corruzione che valuta il livello di esposizione degli uffici al rischio e indica gli interventi organizzativi necessari per minimizzarlo, come, per esempio, la rotazione dei funzionari negli incarichi. L’attuazione del piano è attribuita alla responsabilità di un dirigente che può essere chiamato a rispondere sul piano disciplinare e anche per danno erariale all’immagine della pubblica amministrazione nel caso in cui vengano accertati reati di corruzione a carico di qualche dipendente. La legge anticorruzione punta anche sulla formazione e affida alla Scuola superiore della pubblica amministrazione il compito di avviare attività dedicate ai temi dell’etica e della legalità. In questo quadro, anche il codice di comportamento etico dei dipendenti pubblici introdotto da oltre vent’anni nel pubblico impiego viene rafforzato e dovrà contenere una parte specificamente dedicata a comportamenti poco virtuosi come chiedere o accettare compensi o altre utilità, esclusi i regali d’uso di modico valore, ecc.. La vera novità è che la violazione del Codice sarà sanzionata sempre sul piano disciplinare e potrà essere anche fonte di responsabilità civile, amministrativa e contabile. Alcune modifiche riguardano la legge 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa. In particolare si obbliga il responsabile del procedimento e altri titolari di uffici a segnalare situazioni di conflitto di interesse e di astenersi in questi casi dall’adottare l’atto. E’ prevista l’istituzione di un elenco dei fornitori non a rischio di infiltrazioni mafiose che costituirà una semplificazione degli adempimenti richiesti nelle procedure di gara. Più dubbia è l’efficacia del sistema di delazione (whistleblowing), cioè di esenzione da responsabilità disciplinare del dipendente che denunci condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ambito lavorativo. 2. Gli obblighi internazionali in tema di repressione penale della corruzione. Come noto, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta sono state approvate diverse fonti internazionali in materia di corruzione che hanno posto obblighi incriminatori, più o meno cogenti, agli Stati firmatari. Sotto questo profilo, la legge 6 novembre 2012 n. 190 può dirsi frutto della collaborazione internazionale e delle spinte al cambiamento che si sono riprodotte in questo ambito e che sono arrivate soprattutto dalle organizzazioni internazionali e prima di tutto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Un ruolo centrale è svolto dalla citata Convenzione Ocse del 21 novembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, che l’Italia ha ratificato con legge 29 settembre 2000 n. 300 e, per le persone giuridiche, con il Dlgs 8 giugno 2001 n. 231. Anche il Consiglio d’Europa è intervenuto per contrastare il fenomeno della corruzione con due convenzioni, quella civile sulla corruzione adottata il 4 novembre 1999, in vigore, per gli altri Stati, dal 2003 e la Convenzione penale sulla corruzione del 27 gennaio 1999; l’Italia le ha recepite con grave ritardo, la prima con legge 28 giugno 2012 n. 112 e la seconda con legge n. 110 dello stesso giorno.
  • 3. C’è stata poi la Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Merida il 31 ottobre 2003 contro la corruzione, entrata in vigore sul piano internazionale il 14 dicembre 2005, e che l’Italia ha ratificato solo con l’adozione della legge di ratifica e dell’ordine di esecuzione del 3 agosto 2009 n. 116. La Convenzione di Merida ha un ampio raggio di applicazione sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo; riguardo al primo aspetto, essa si occupa sia della corruzione nel settore pubblico sia in quello privato, puntando a ravvicinare i sistemi penali degli Stati parti; sotto il profilo oggettivo, la Convenzione di Merida chiede interventi per ampliare la gamma dei reati: in particolare, gli Stati sono tenuti a considerare illeciti penali la corruzione di pubblici ufficiali nazionali, stranieri e di organizzazioni internazionali, l’abuso d’ufficio, l’arricchimento indebito, il riciclaggio e il «traffico di influenza». Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio, l’Italia ha poi aderito, il 19 giugno 2007, al sistema di controllo sulle attività degli Stati nella lotta alla corruzione predisposto dal Consiglio d’Europa (sistema GRECO, Gruppo di Stati contro la corruzione). Proprio nel rapporto del 23 marzo 2012, il Greco ha chiesto all’Italia di modificare il proprio sistema normativo entro il 30 settembre 2013 per provare con nuovi strumenti a combattere un fenomeno criminale in continua crescita. Tra le modifiche richieste, era presente l’introduzione del delitto del traffico di influenza, la previsione di una punibilità, nel reato di concussione, anche per il privato; inoltre, nel rapporto del 23 marzo 2012 il Greco ha osservato - chiedendo tra l’altro una modifica del sistema sul finanziamento pubblico ai partiti - che «un fattore decisivo che ostacola l’efficacia del regime sanzionatorio esistente riguarda la questione della prescrizione in Italia e, più in particolare, il rischio che i procedimenti penali per corruzione vadano a termine perché prescritti», profilo questo della prescrizione non considerato dalla riforma del 2012. Ulteriori modifiche suggerite dal GRECO e non affrontate in sede di riforma attengono alla disciplina in tema di giurisdizione. In particolare, per il Greco devono essere modificati gli articoli 9 e 10 del codice penale italiano, relativi alla giurisdizione per i reati commessi da cittadini all’estero ed alla giurisdizione per i reati commessi da stranieri all’estero; per quanto riguarda i reati commessi all’estero da cittadini italiani non appare opportuna la scelta di subordinare il sistema sanzionatorio, nel caso in cui la reclusione per il delitto per cui si procede sia inferiore a tre anni, a una richiesta del ministro della Giustizia o a una querela della parte offesa; analoghe riflessioni sono svolte per l’articolo 10 nel caso in cui il reato sia commesso all’estero da un cittadino straniero ai danni dell’Italia o di uno dei suoi cittadini, posto che anche in questo caso la competenza giurisdizionale sussiste in caso di richiesta del ministro della Giustizia o in presenza di una querela della parte offesa. Per quanto riguarda, invece, l’ambito dell’Unione europea va ricordata la decisione quadro n. 2003/568/Gai 22 luglio 2003, nonché la possibilità per la Commissione europea di avviare dal 1 dicembre 2014 procedure d’infrazione nel settore della cooperazione giudiziaria penale. 3. Presentazione dei profili penalistici della riforma Nell’attuazione degli obblighi e delle indicazioni di fonte internazionale sopra indicate, la legge di riforma ha modificato diverse materie e disposizioni dell’ordinamento penalistico nazionale. Le modifiche più importanti hanno riguardato senz’altro il diritto penale sostanziale, con la modifica della disciplina in tema di corruzione e concussione, della fattispecie di cui all’art. 2635 del codice civile e l’introduzione di una nuova fattispecie di reato. In proposito, nel sistema originario la corruzione costituiva un gruppo di fattispecie raggruppabili in sei gruppi alternativamente contrapposti. In primo luogo, poteva considerarsi il profilo della conformità o della difformità ai doveri d’ufficio dell’atto oggetto di mercimonio, che fondava l’alternativa tra corruzione impropria e corruzione propria; in secondo luogo, andava esaminato il versante del rapporto tra atto e indebito pagamento (o la promessa di esso), in funzione del quale si distingueva tra corruzione antecedente e corruzione susseguente; in terzo luogo, le ipotesi delittuose potevano differenziarsi a seconda della natura dei soggetti dell’accordo corruttivo, distinguendosi così la corruzione passiva (riferita cioè all’agente pubblico) da quella attiva (riferita al privato interessato al mercimonio dell’atto). La riforma del 1990 (a sua volta parzialmente “riformata” nel 1992) inoltre differenziò la corruzione propria
  • 4. antecedente con quella susseguente, attribuendo quindi speciale rilevanza alla corruzione in atti giudiziari e introducendo infine la fattispecie di istigazione alla corruzione da parte dell’agente pubblico stesso. Con la riforma, il legislatore è intervenuto innanzitutto sulla corruzione impropria già prevista dall’articolo 318 c.p., nel quale viene ora inserita la fattispecie di «corruzione per l’esercizio della funzione», incentrata sulla ricezione indebita, da parte dell’agente pubblico, di denaro o altra utilità (o della relativa promessa) «per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri». In questo modo risultano riunificate in un’unica fattispecie le due precedenti ipotesi delittuose di corruzione impropria antecedente e susseguente: “sembra infatti chiaro che l’esercizio della funzione o dei poteri può prospettarsi come scopo del pagamento o della promessa (corruzione antecedente), ma anche come presupposto di essi, per essere la funzione già stata esercitata (corruzione susseguente)”1. Nonostante la lettera della riforma possa far pensare che la modifica dell’art. 318 c.p. abbia semplicemente riformulato il delitto di corruzione impropria, alcuni autori giustamente sottolineano come “il richiamo all’esercizio della funzione o dei poteri pubblici quale oggetto di una compravendita, non autorizza affatto a inferire che debba trattarsi di un esercizio legittimo [posto che] la nozione di esercizio della funzione e dei poteri è tanto generica e comprensiva da includere nel proprio ambito sia l’attività conforme ai doveri d’ufficio e alle finalità istituzionali, sia quella che si svolga in violazione di tali doveri o frustrando lo scopo per cui potere e funzione sono attribuiti”2. La conferma che l’estensione corrisponde all’intento riformatore si coglie nella circostanza che, per designare il pagamento, il legislatore non ricorre più al termine «retribuzione», presente invece nel testo previgente perché nella corruzione impropria il disvalore si riferiva all’offesa non della legalità dell’azione amministrativa, ma della sua gratuità; per tale motivo, soltanto per la “retribuzione” innestata sul sinallagma della corruzione impropria si poneva la questione delle “proporzioni” tra la prestazione del privato e il valore dell’atto dovuto, profilo invece estraneo - come si vedrà in sede di analisi del delitto di corruzione - all’ipotesi del pagamento effettuato per un atto contrario ai doveri d’ufficio, in cui, essendo in gioco l’offesa alla correttezza dell’attività della pubblica amministrazione, ogni dazione indebita risultava sufficiente a integrare la fattispecie. Se dunque l’esercizio della funzione e dei poteri si riferisce sia all’esercizio legittimo sia a quello illegittimo dell’ufficio pubblico e prescinde peraltro dall’effettivo compimento di un atto in senso formale, ne risulta che la nuova fattispecie dell’articolo 318 c.p. costituisce in realtà l’ipotesi generale di qualsiasi corruzione: propria e impropria, antecedente e susseguente, e si risolve nel pagamento (o nella promessa) aventi a oggetto una qualsiasi condotta dell’agente pubblico inerente all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri3. Rispetto al nuovo articolo 318 del Cp, la corruzione propria prevista dall’articolo 319 c.p. assume allora il carattere di norma speciale: innanzitutto rispetto al modo di esercizio della funzione o del potere, che debbono essersi concretizzati in un “atto” e poi rispetto alla qualificazione antidoverosa della condotta dell’agente pubblico. Sotto questo profilo, con la riforma perde di rilievo la disputa circa il senso da attribuire all’atto, alla condotta che il pubblico ufficiale deve tenere nelle vicende di corruzione. Com’è risaputo, l’orientamento invalso, soprattutto in giurisprudenza, escludeva che la nozione di “atto” dovesse essere intesa in senso formale e implicasse l’identificazione specifica di un provvedimento oggetto di compravendita; rilevava dunque qualsiasi comportamento dell’agente pubblico che inerisse all’esercizio delle sue funzioni. Ora, nel nuovo contesto normativo, la ricompensa versata al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio in cambio della sua disponibilità all’asservimento della funzione, ricade de plano nell’orbita dell’articolo 318 c.p., mentre per il ricorso alla più grave fattispecie dell’articolo 319 c.p. occorrerà individuare un atto in senso formale quale oggetto dell’accordo corruttivo ed i rapporti tra le due disposizioni codicistiche degli artt. 318 e 319, “se sul piano strutturale si connotano in termini di specialità (del secondo rispetto al primo), sul piano funzionale si caratterizzano in termini di 1 PADOVANI, La messa a libro paga del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione impropria, in Guida Diritto, 2012, supp. N. 48, IX. 2 PADOVANI, La messa a libro paga, cit., IX. 3 Per questa tesi, ancora PADOVANI, La messa a libro paga, cit., X.
  • 5. sussidiarietà (del primo rispetto al secondo), dato che l’applicazione dell’articolo 318 postula la mancata identificazione dell’atto compravenduto”4. La riforma, invece, non ha minimamente contribuito a risolvere il problema della distinzione tra corruzione e concussione. Come è noto, nella precedente versione dell’art. 317 c.p. erano riunite due fattispecie che il codice Zanardelli aveva tenuto ben distinte: la concussione costrittiva e quella fraudolenta (o per induzione), la prima costituente ipotesi speciale di estorsione e la seconda una ipotesi speciale della truffa. Il fondamento dell’unificazione consisteva - secondo il Guardasigilli - nel rilievo che «l’indurre ha una gravità non minore del costringere», in quanto esso «deve per necessità consistere nel trarre in inganno circa l’obbligo (...) di dare o promettere». Da questa impostazione è originata una lettura della concussione per induzione che ne rendeva decisamente sfumata la differenza rispetto al delitto di corruzione, tanto più dopo che la riforma del 1990 stabilì la punibilità dell’istigazione alla corruzione da parte dell’agente pubblico che sollecitasse una dazione (o una promessa) per finalità corruttive secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 322 c.p.. Accadde così che la distinzione tra corruzione e concussione veniva ad essere tracciata caso per caso in funzione delle esigenze repressive che si profilavano in sede di accertamento: se il privato subito confessava la dazione di denaro al pubblico ufficiale automaticamente l’accusa veniva rubricata in concussione e si prescindeva da ogni accertamento circa l’effettivo svolgimento della vicenda. Non ci pare risolvere il problema la scelta del legislatore di separare la concussione per costrizione dalla concussione per induzione. Se la distinzione fra la costrizione e l’induzione o la corruzione appare netta, non altrettanto può dirsi per la differenziazione fra la concussione per induzione e l’accordo corruttivo, anche alla luce del fatto che il comma 2 dell’articolo 319quater c.p. stabilisce la punibilità del privato indotto alla dazione o alla promessa di denaro o di altra utilità, sia pur con una sanzione meno grave di quella prevista per la corruzione propria. In sostanza, l’alternativa che in precedenza si poneva in termini netti – o concussione e privato da considerarsi vittima del pubblico ufficiale o corruzione e quindi concorso necessario del privato nel fatto delittuoso – adesso si presenta in termini più sfumati (e quindi di definizione più ostica), nel senso che risponde del fatto anche il privato semplicemente indotto – e non costretto – a pagare, anche se la sanzione da applicare è meno severa rispetto a quella prevista in caso di corruzione. Fra le innovazioni normative, vanno ricordate la nuova fattispecie del “traffico di influenze illecite”, di cui all’art. 346-bis c.p. del Cp) e la modifica dell’articolo 2635 c.c., ora rubricato come «corruzione tra privati». Per quanto riguarda il nuovo articolo 346-bis c.p. - introdotto in adempimento delle indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di corruzione ratificate dall’Italia – , tale disposizione punisce con la reclusione da uno a tre anni “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”; la stessa pena si applica, secondo quanto prevede il comma secondo della nuova disposizione, “a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale”, mentre la pena è, dal comma terzo, aumentata “se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio”; infine, rispettivamente in forza del comma quarto e quinto, le previste pene “sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie”, e sono invece diminuite “se i fatti sono di particolare tenuità”. L’introduzione di tale fattispecie era stata più volte sollecitata dalla giurisprudenza, specie dalla Cassazione che aveva osservato come il c.d. “trading in influence”, vale a dire l'utilizzo della carica pubblica per fini privati, fosse posto al di fuori della tipicità delle norme incriminatrici della corruzione contemplate dall’ordinamento, presupponendo, questa, “un nesso 4 PADOVANI, La messa a libro paga, cit., X.
  • 6. tra il pubblico ufficiale e l'atto d'ufficio oggetto del mercimonio” e non potendo essere dilatata “fino al punto da comprendervi, con una operazione analogica non consentita in materia penale ... anche la mera venalità della carica”5. La nuova fattispecie, che nelle intenzioni del legislatore appare volta a sanzionare condotte propedeutiche rispetto a successivi accordi corruttivi, presenta, a prima vista, nella sua prima parte, evidenti tratti del reato di millantato credito di cui al primo comma dell’art. 346 c.p., topograficamente posto subito prima, ove l’utilità o la promessa appaiono collegate, nella rappresentazione dei fatti da parte dell’intermediario, alla necessità, per costui, di esercitare opera di “mediazione” verso il soggetto pubblico rispetto alle attese e richieste del privato; se ne differenzia tuttavia per il fatto che le relazioni con il pubblico funzionario vantate dall’intermediario devono essere, come segnalato dall’aggettivo “esistenti”, reali e non invece meramente vantate dall’agente. In tal senso, dovrebbe quindi anzitutto valutarsi la “tenuta” dei risalenti orientamenti giurisprudenziali che hanno ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 346 c.p. anche laddove il credito vantato presso il pubblico ufficiale o impiegato fosse effettivamente sussistente, ma venisse artificiosamente magnificato e amplificato dall'agente in modo da far credere al soggetto passivo di essere in grado di influire sulle determinazioni di un pubblico funzionario e correlativamente di poterlo favorire nel conseguimento di preferenze e di vantaggi illeciti in cambio di un prezzo per la propria mediazione. Allo stesso tempo la differenza della nuova figura, nella sua prima parte, rispetto ad un mero concorso nel reato di corruzione parrebbe individuabile nel fatto che il denaro o gli altri vantaggi patrimoniali non rappresentano il prezzo da corrispondere al pubblico ufficiale per far sì che lo stesso pubblico ufficiale ometta o ritardi o abbia omesso o ritardato un atto dell’ufficio ovvero compia od abbia compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, ma vengono rappresentati e destinati a retribuire unicamente l’opera di una mediazione. Con riferimento invece alla seconda parte della norma, ove il denaro o altro vantaggio (o la loro promessa) sono, nella rappresentazione dell’intermediario, il prezzo da corrispondere non per l’opera di mediazione, ma per remunerare (evidentemente sempre in presenza di un reale rapporto di conoscenza con il soggetto pubblico atteso che, diversamente, si continuerebbe a ricadere nella figura del secondo comma dell’art. 346 c.p., costantemente ritenuta dalla giurisprudenza quale reato autonomo rispetto a quello del comma primo) il pubblico ufficiale in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, parrebbe necessario che tali utilità non vengano corrisposte o la loro promessa non venga accettata, posto che, diversamente, si ricadrebbe nel reato di concorso in corruzione propria. In tal senso, infatti, sembrerebbe dover essere inteso l’inciso «fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter», che individuando un presupposto negativo del fatto tipico – come nel caso dell’analoga formula utilizzata per disciplinare i rapporti tra ricettazione e concorso nel reato presupposto della stessa - rivela la volontà del legislatore di conferire alla nuova incriminazione una funzione residuale di “chiusura del sistema” nei casi in cui non siano applicabili le fattispecie della corruzione “ordinaria”, nelle due diverse forme della corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e della corruzione in atti giudiziari. In sostanza, la ratio della nuova disposizione non è certo quella di tipizzare autonomamente la condotta del “mediatore” nella corruzione (altrimenti punibile per il concorso in tale ultimo reato), per riservare a quest’ultimo un incomprensibile trattamento sanzionatorio di favore, quanto piuttosto e per l’appunto quello di punire condotte prodromiche alla corruzione medesima per il caso che l’accordo corruttivo non si perfezioni. In tal senso non solo depongono le indicazioni ricavabili dal complesso degli obblighi internazionali cui attraverso l’inedita figura di reato si è voluto corrispondere, ma proprio la peculiare configurazione della clausola di riserva, che esclude la stessa tipicità del fatto qualora la condotta di mediazione (e quella di colui che lo “finanzia”) sia specificamente inquadrabile nel concorso in corruzione propria o in atti giudiziari, quando cioè l’azione del mediatore (e a maggior ragione del suo finanziatore) abbia effettivamente esplicato una efficienza causale nella corruzione del pubblico 5 Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella, in Cass. Pen., 2006, 3578, con nota di SANTALUCIA, Le vicende IMI/SIR e lodo Mondadori all’esame della Corte di cassazione. Cass., sez. VI, 6 novembre 2006, Simonetti e altri, non massimata sul punto.
  • 7. ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. Né d’altra parte risulterebbe condivisibile una lettura diversa dell’impianto normativo, tesa a sottrarre il mediatore alla responsabilità per la corruzione consumata in forza della menzionata tipizzazione della sua condotta, atteso che tale franchigia dovrebbe essere riconosciuta anche al suo finanziatore (concorrente necessario nel reato di traffico di influenze), con l’irragionevole conseguenza per cui qualora il corruttore si serva di un intermediario verrebbe punito in maniera meno grave rispetto al caso in cui si rapporti direttamente al corrotto. Va poi sottolineato come la mancanza di qualsiasi riferimento all’art. 318 c.p., previsto in una prima stesura della norma e poi soppresso durante il passaggio al Senato, contestualmente alla introduzione della specificazione che il denaro è dato o promesso al fine di mediare con o remunerare il pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri di ufficio, potrebbe indicare come invece possibile il concorso tra la nuova fattispecie e la corruzione per l’esercizio delle funzioni. Trattasi però di conclusione che ci pare fuorviante ed illogica, posto che ad escludere il concorso del reato in discorso con quello di corruzione impropria depongono le medesime ragioni che escludono tale concorso in relazione al delitto di corruzione propria e nulla giustifica una tale differenziazione di trattamento. Va poi segnalato come, nella nuova norma, a differenza del millantato credito, venga punito anche il soggetto privato che dà o promette il denaro o il vantaggio patrimoniale sia per il fine della prima parte che per quello della seconda. A differenza poi dell’art. 346 c.p. in cui la millanteria viene riferita al rapporto con un pubblico ufficiale ovvero un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, l’art. 346-bis riferisce la mediazione illecita ad un rapporto intercorrente con il pubblico ufficiale o con l’incaricato di un pubblico servizio, non importa se impiegato o meno. Difficile invece differenziare la fattispecie in parola dalla figura del millantato credito in relazione all’ “esistenza” delle relazioni che, nella struttura della nuova norma, devono essere oggetto dello “sfruttamento” da parte dell’intermediario quale presupposto dell’opera di mediazione: la norma infatti non chiarisce quale sia il grado di relazione con il soggetto pubblico necessario affinché l’esistenza della stessa possa ritenersi realizzata, ben potendo ricomprendersi nella indistinta aggettivazione (“esistenti”) richiamata dalla disposizione, a prima vista, sia rapporti estrinsecatisi in una sola occasione, sia rapporti sporadici, sia rapporti stabili e consuetudinari. Quanto poi alla “mediazione”, è necessario comprendere se il reato sia configurabile anche nel caso in cui la stessa sia effettivamente esercitata nei confronti del soggetto pubblico (senza che peraltro allo stesso venga promesso o corrisposto alcunché, posto che, diversamente, si ricadrebbe nella ipotesi della istigazione alla corruzione, in caso di mancata accettazione, e di corruzione in caso, invece, di accettazione) o debba invece restare unicamente a livello di prospettazione, senza che poi l’intermediario abbia effettivamente ad agire. Tale seconda soluzione parrebbe lasciare scoperti tuttavia i casi in cui appunto l’esercizio effettivo della mediazione non giunga ad integrare la corruzione, neppure nella forma della istigazione. In terzo luogo non può sfuggire che tanto l’avverbio “indebitamente” che accompagna la condotta di dazione o di promessa, quanto l’aggettivo “illecita” che definisce il presupposto della mediazione rivestono, nella struttura della norma incriminatrice, una funzione determinante: l’illiceità penale della condotta viene infatti conclusivamente a dipendere, come normalmente avviene nelle ipotesi in cui è configurata una clausola di antigiuridicità od illiceità speciale, dalle norme extrapenali che concorrono a determinare le condizioni in cui i comportamenti considerati risultano altrimenti leciti. E’ dunque presupposto, anche per la necessaria componente di consapevolezza dell’agire richiesta dal dolo, che, esplicitamente od implicitamente, sussistano, nell’ordinamento, previsioni in grado di definire il confine tra il consentito ed il non consentito, alla stessa stregua, del resto, di quanto accade in altri paesi, ove è riconosciuta la liceità di attività di mediazione e rappresentanza esercitate in forma professionale specie presso istituzioni politiche o amministrazioni pubbliche. Nella specie, tuttavia, un simile catalogo non è rinvenibile con la conseguente possibilità, tutt’altro che remota, di ritenere sanzionate condotte altrove ritenute del tutto lecite (si pensi all’azione, appunto, di gruppi di pressione per conto di portatori di interessi particolari a favore dell’introduzione o, viceversa, dell’abrogazione di leggi). In definitiva le problematiche di tipo interpretativo sin qui segnalate sembrano essere indici evidenti della difficoltà di coniugare il
  • 8. contenuto della nuova norma con i necessari principi di determinatezza e tassatività della fattispecie penale. L’altra fattispecie riformata dalla legge del 2012 è la cosiddetta corruzione tra privati. In proposito, va ricordato che una delle più evidenti lacune lasciate dalla legge 3 agosto 2009, n. 116 nel dare attuazione alla Convenzione di Merida era costituita dalla mancata incriminazione della corruzione tra privati, imposta altresì dalla Decisione quadro UE 2003/568/GAI del 22 luglio 2003 e dalla Convenzione di Strasburgo. La fattispecie descritta nell’art. 21 della Convenzione di Merida o negli artt. 7 e 8 di quella di Strasburgo, infatti, solo in parte poteva ritenersi corrispondere a quella di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità di cui all’art. 2635 c.c., introdotta dal d. lgs. n. 61 del 2002 al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta contro la corruzione e alle sollecitazioni contenute nell’Azione comune europea sulla corruzione nel settore privato del 22 dicembre 1998. A tacer d’altro, infatti, la norma da ultima menzionata individuava un reato proprio degli organi gestionali e di controllo delle società, mentre le due Convenzioni citate rivolgono la loro attenzione a tutti i fatti commessi da chiunque svolga funzioni direttive o lavorative per conto di una persona giuridica o fisica operante nel settore privato; inoltre, il delitto di cui all’art. 2635 c.c. richiedeva che l’atto corruttivo avesse cagionato nocumento alla società a cui appartiene il “corrotto”, mentre tale requisito non è preso in considerazione dagli strumenti internazionali citati, che sostanzialmente promuovono l’adozione di fattispecie in tutto analoghe a quelle già vigenti per la repressione della corruzione nel settore pubblico. L’esistenza dell’art. 2635 c.c. nella sua previgente formulazione, dunque, pur costituendo un primo tentativo di soddisfare la risalente aspirazione alla introduzione di una generale figura incriminatrice della corruzione privata, non liberava il legislatore dall’obbligo di intervenire in maniera più decisa per allineare sul punto l’ordinamento penale ai vincoli internazionali, vincendo le tradizionali resistenze esistenti in proposito e che già avevano per l’appunto provocato, all’epoca della riforma del 2002, un ridimensionamento dell’originaria fattispecie configurata nel primo progetto di legge. A ciò si aggiunga che l’improcrastinabilità di un intervento normativo nel senso indicato era stata evidenziata dalla raccomandazione XIX del rapporto del GRECO (il Gruppo Stati contro la Corruzione del Consiglio d’Europa) sull’Italia dell’ottobre 2009, organismo che nel maggio 2011, in sede di verifica delle misure adottate dal nostro paese per adeguarsi ai contenuti del suddetto rapporto, aveva preso atto con rammarico della mancata attuazione della raccomandazione menzionata sottolineando come «nessun passo concreto» fosse stato fatto «per estendere efficacemente la responsabilità delle società a reati di corruzione attiva nel settore privato». Al fine di porre rimedio a questa situazione la novella ha dunque provveduto a configurare nell’art. 2635 c.c. il delitto di «corruzione tra privati» in sostituzione di quello di «Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità», pur non avendo l’intervento del legislatore comportato un radicale stravolgimento della fattispecie introdotta nel 2002, che anzi è stata sostanzialmente riproposta nel primo comma dell’art. 2635. Infatti, anche nella sua nuova formulazione, l’incriminazione non rappresenta la mera trasposizione, con i necessari adattamenti, del modello pubblicistico della corruzione (soluzione questa che era stata invece da più parti caldeggiata in sintonia con le scelte operate in tal senso da numerosi ordinamenti europei), ma continua a presentare marcate caratteristiche autonome, frutto dell’ibridazione tra lo schema della corruzione propria antecedente e quello dell’infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c. Il fatto tipico è sostanzialmente rimasto quello oggetto dell’infedeltà a seguito di dazione, di cui ha conservato la struttura complessa caratterizzata da un duplice nesso di causalità. La condotta oggetto di incriminazione è tuttora integrata, infatti, dal compimento o dall’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, la cui rilevanza penale continua a dipendere dalla causazione dell’evento costituito dal procurato nocumento alla società. Né il profilo della fattispecie può ritenersi trasfigurato dalle uniche aggiunte introdotte dalla novella per cui l’illiceità dell’atto può dipendere dalla violazione «degli obblighi di fedeltà» e l’oggetto della dazione o della promessa può essere costituito anche dal danaro. Quanto alla seconda si tratta di specificazione non realmente innovativa - atteso che certamente il “danaro” rientrava già nell’ampiezza semantica del termine utilità – e sembra più
  • 9. che altro finalizzata all’omogeneizzazione del linguaggio normativo con quello utilizzato negli artt. 318 e 319 c.p.. L’intervento sul catalogo degli obblighi la cui violazione qualifica l’atto oggetto della condotta, invece, apparentemente estende l’ambito applicativo della fattispecie, attribuendo rilevanza non solo alla violazione degli specifici doveri ricavabili dalle norme giuridiche o contrattuali che disciplinano la posizione del soggetto attivo tipico, ma altresì a quella di un più generico dovere di “fedeltà” nell’esercizio dell’ufficio privato, che peraltro appare di incerta determinazione nei suoi effettivi contenuti e che si preannuncia foriera di non pochi problemi in sede applicativa. La novella, come già accennato, ha riproposto inoltre la corruzione tra privati come reato di evento, la cui consumazione dipende dalla causazione di quel nocumento per la società che già contribuiva a colorare in maniera indelebile il bene giuridico tutelato dall’incriminazione precedentemente contenuta nell’art. 2635. La prima rilevante novità introdotta dal legislatore riguarda invece i soggetti attivi del reato. Nel primo comma dell’art. 2635 invero la corruzione tra privati continua ad essere configurata come reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società (oltre che reato a concorso necessario “corrotto-corruttore”); si tratta cioè del medesimo elenco dei soggetti attivi contemplato nella previgente formulazione della disposizione per il reato di infedeltà a seguito di dazione, così come definito negli scorsi anni a seguito delle modifiche e delle aggiunte apportate dalla legge n. 262 del 2005 e dal d. lgs. n. 39 del 2010. Il secondo comma dell’articolo prevede invece ora che il medesimo fatto venga punito – sebbene in maniera meno grave – anche qualora a commetterlo siano coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti qualificati indicati nel comma precedente: trova dunque per la prima volta autonoma incriminazione anche l’infedeltà di soggetti che nell’ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti; ed in proposito la formula utilizzata dal legislatore sembra suggerire altresì che i soggetti attivi di questa seconda fattispecie non siano solo i lavoratori subordinati in senso proprio ma chiunque svolga per conto della società un’attività comunque sottoposta – per legge o per contratto - al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici. La novella è poi intervenuta sul trattamento sanzionatorio del reato, innalzando il minimo edittale della reclusione prevista per la fattispecie di cui al primo comma fino ad un anno e mantenendo invece il massimo fermo alla misura dei tre anni stabiliti in precedenza per l’infedeltà a seguito di dazione (le stesse pene si applicano anche all’autore della dazione o della promessa). Per quanto riguarda la fattispecie prevista dal secondo comma il legislatore ha fissato invece solo il massimo edittale della pena (reclusione fino ad un anno e sei mesi), dovendosi pertanto guardare alla norma generale contenuta nell’art. 23, primo comma, c.p. per la determinazione del minimo (quindici giorni). La novella ha poi riproposto, nel quarto comma dell’art. 2635, anche l’aggravante ad effetto speciale (raddoppio della pena) per il caso in cui la società “danneggiata” sia quotata in Italia o in un altro Stato dell’UE ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 58 del 1998. Ulteriore novità introdotta dalla legge n. 190 del 2012 è costituita dalla configurazione di una clausola di riserva, in forza della quale rimane esclusa la punibilità ex art. 2635 c.c. qualora il fatto integri già un più grave reato. La novità probabilmente più importante elaborata dal legislatore riguarda peraltro il regime di procedibilità del reato. Il testo della novella licenziato in prima lettura dai due rami del Parlamento prevedeva infatti - innovando sensibilmente rispetto alla disciplina dell’infedeltà a seguito di dazione – che il delitto di corruzione tra privati fosse perseguibile d’ufficio, scelta tutt’altro che irrilevante sul piano della definizione dell’oggetto giuridico della fattispecie, ma che ha suscitato forti resistenze, soprattutto nel mondo imprenditoriale. Nel prosieguo del processo di approvazione della legge – e dopo una estenuante mediazione - si è dunque adottata una soluzione di compromesso per cui il reato rimane procedibile a querela della persona offesa (e cioè la società che subisce il nocumento), com’era per l’appunto in precedenza previsto per l’infedeltà a seguito di dazione, a meno che «dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi». La formula riecheggia le scelte operate in tal senso in
  • 10. alcuni ordinamenti europei, cercando altresì di adeguare l’ordinamento alle Convenzioni di Merida e di Strasburgo, la cui prospettiva è proprio quella di assicurare tutela ad interessi di carattere pubblicistico; tuttavia, laddove la repressione della corruzione privata è stata ancorata all’alterazione delle regole della libera concorrenza, si è tendenzialmente attribuita rilevanza penale a comportamenti idonei a determinare un pericolo in tal senso mentre la novella sembra aver configurato – peraltro all’esclusivo fine di definire il regime di procedibilità – un vero e proprio ulteriore evento del reato, dal problematico accertamento e ambiguamente posto in rapporto di derivazione causale non già con la condotta illecita, bensì con il “fatto” oggetto di incriminazione nel suo insieme, talché si potrebbe giungere a sostenere che la distorsione della concorrenza debba dipendere dal nocumento patrimoniale subito dalla società persona offesa, la cui produzione comunque resta imprescindibile anche qualora il reato diventi perseguibile d’ufficio. Sotto il profilo strutturale, in sostanza, nella “nuova” figura di reato echeggiano i geni del modello pubblicistico della corruzione propria antecedente, atteso che la dazione o la promessa della “tangente” deve precedere la commissione dell’atto illecito, ma di tale modello non replica l’anticipazione della soglia di penale rilevanza all’accettazione dell’offerta corruttiva, attendendo invece per la sua consumazione l’effettivo compimento dell’atto antidoveroso e la realizzazione di un evento (il nocumento per la società) e finisce così – esattamente com’era stato evidenziato dalla dottrina con riguardo alla fattispecie di infedeltà a seguito di dazione – per punire non la corruzione, bensì il comportamento infedele tenuto verso la persona giuridica nel quale si materializza quel conflitto d’interessi di cui la corruzione è mero sintomo e che costituisce una sorta di requisito “ombra” della fattispecie di nuovo conio, allo stesso modo in cui lo era di quella precedentemente contemplata dall’art. 2635. In tal senso l’attitudine del novum legislativo a soddisfare pienamente i vincoli internazionali gravanti sul legislatore è quantomeno dubbia in quanto al mutamento del nomen iuris del reato configurato nell’art. 2635 non è corrisposta una effettiva trasformazione del suo contenuto, se non per gli aspetti illustrati in precedenza. Non si è inoltre di fronte alla generalizzata incriminazione della corruzione privata, atteso che l’intervento rimane circoscritto alle società commerciali e continua a punire la corruzione solo nella misura in cui essa determini una lesione del patrimonio di queste ultime e non in quanto tale. Né l’eventualità che il fatto risulti procedibile d’ufficio laddove si determini una distorsione della concorrenza sembra argomento spendibile in senso contrario, atteso che anche in tal caso deve comunque verificarsi l’evento lesivo degli interessi patrimoniali della società. Alla luce di tali considerazione appare a questo punto agevole concludere che il bene giuridico tutelato della corruzione tra privati, così com’era per l’infedeltà a seguito di dazione, sia il patrimonio sociale, in quanto l’estraneità dell’atto ai doveri sociali oggetto di scambio non rileva per sé, ma in quanto comporti per l’appunto un nocumento alla società, la quale ultima conserva nella maggior parte dei casi il potere di decidere se i comportamenti corruttivi debbano o meno essere puniti. In altri termini siamo nuovamente di fronte ad una vera e propria privatizzazione della tutela che appare difficilmente coincidere con gli obiettivi degli strumenti internazionali che erano quelli della repressione tout court della corruzione privata in quanto minaccia per la stabilità e la sicurezza sociali. Fra le altre modifiche che vanno ricordate, va evidenziata la modifica della sola componente sanzionatoria di alcune delle figure già presenti nel codice attuata attraverso l’aumento delle pene principali previste. Sono infatti stati aumentati, nell’ottica di potenziare l’efficacia dissuasiva delle norme incriminatrici, i minimi edittali, anzitutto, del reato di peculato di cui all’art. 314 c.p., il cui minimo, in precedenza pari ad anni tre di reclusione, è stato portato ad anni quattro, e del reato di abuso di ufficio di cui all’art. 323, comma 1, c.p. la cui pena, prima racchiusa tra un minimo di sei mesi ed un massimo di tre anni di reclusione, è ora ricompresa tra uno e quattro anni di reclusione. La prima modifica viene ad incidere sulla possibilità di “fruire” della pena accessoria della interdizione temporanea e non già perpetua dai pubblici uffici. Infatti, come noto, l’art. 317-bis c.p. prevede, al comma secondo, che laddove, in virtù del riconoscimento di circostanze attenuanti, venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, l’interdizione facente seguito alla condanna sia – per l’appunto in deroga rispetto alla previsione generale che, per il peculato, comporta la pena accessoria della interdizione perpetua - quella della interdizione
  • 11. temporanea. E’ pertanto evidente che l’innalzamento del minimo edittale a quattro anni di reclusione rende più difficile la possibilità di fruire della più mite pena accessoria. Si è peraltro già chiarito, in giurisprudenza, che la durata della pena della interdizione temporanea deve essere commisurata, ex art. 37 c.p., alla pena principale inflitta6. Con riguardo alla seconda modifica, invece, l’aumento del massimo edittale ha un’evidente ricaduta in campo processuale: viene infatti a cadere, per effetto del superamento della soglia di cui all’art. 280 c.p.p., l’impossibilità di disporre misure coercitive personali, ivi compresa anche quella, di più severa entità, della custodia cautelare in carcere. Viene altresì ad essere consentito, stante il superamento del limite di pena di anni tre nel massimo, l’arresto facoltativo in flagranza di cui all’art. 381 c.p.p. La novella ha anche provveduto ad aumentare le pene relativamente al reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria) di cui all’art. 319 c.p.: in luogo della precedente pena della reclusione da due a cinque anni di reclusione è ora stata prevista una forbice edittale da quattro ad otto anni di reclusione. E’ stata, infine, aumentata la pena anche per il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all’art. 319-ter c.p. : la pena prevista per il fatto del primo comma, in precedenza racchiusa tra tre ed otto anni di reclusione, è ora ricompresa tra quattro e dieci anni, mentre, con riguardo all’ipotesi aggravata, prevista nel comma secondo, il minimo edittale è stato elevato a cinque anni di reclusione in luogo dei precedenti quattro, cosicché la forbice edittale spazia ora tra cinque e dodici anni di reclusione; è rimasta invece invariata la pena da sei a venti anni di reclusione prevista laddove dal fatto corruttivo derivi l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni. La novella ha infine innalzato il limite edittale minimo del reato di concussione di cui all’art. 317 c.p. (la cui fattispecie come si vedrà meglio in seguito è stata ristretta alla sola ipotesi della costrizione), portato da quattro a sei anni di reclusione. Altre innovazioni sono state introdotte in materia processuale. In particolare, con riferimento alla disciplina delle misure cautelari interdittive, le quali – come si legge nel comma 1 dell’art. 308 - perdono efficacia alla scadenza del termine di due mesi, decorrente dall’inizio dell’esecuzione, salvo rinnovo per esigenze probatorie e per un periodo di tempo «pari al doppio dei termini previsti dall’articolo 303 c.p.p.», ne è stata prevista – ai sensi del nuovo comma 2biis dell’art. 308 c.p.p., una maggiore durata con riguardo ai procedimenti per i delitti di peculato (artt. 314 e 316 c.p.), malversazione (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter), concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 320 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, primo comma): per tali reati le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi (non due) dall’inizio della loro esecuzione e, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo (non del doppio) dei termini previsti dal menzionato art. 303. Il legislatore è poi intervenuto sui rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare. Come è noto, l’art. 133, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., aggiunto dall’art. 3, comma 5, della l. 27 marzo 2001, n. 97, stabilisce che il decreto che dispone il giudizio, previsto dall’art. 429 c.p.p., sia comunicato alle amministrazioni o agli enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dell’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383. Adesso tale obbligo di comunicazione è stato esteso L’art. 1, comma 79, della novella ha esteso l’obbligo anche in relazione al menzionato delitto di cui all’art. 319-quater. Si ricorda che il delitto di cui all’art. 319-quater è stato incluso tra quelli per i quali è consentita la particolare ipotesi di confisca di cui all’art. 12-sexiies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Conclusivamente va ricordato che la novella ha altresì inserito nei cataloghi dei reatipresupposto della responsabilità amministrativa degli enti sia il delitto di induzione indebita di cui all’art. 319-quater c.p., sia quello di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c., peraltro in tal caso la responsabilità è limitata all’ente del quale è vertice apicale o dipendente il corruttore. 6 Cass., sez. VI, 21 gennaio 2003, Marinelli, in Mass. Uff., n. 223949
  • 12. CONCLUSIONI CRITICHE Sono note le polemiche che hanno caratterizzato i lavori parlamentari, le incertezze interpretative e le scelte compromissorie che hanno consentito, infine, l’approvazione, grazie anche alla “fiducia” posta dal Governo. Il risultato è probabilmente inferiore alle attese (sia il Csm, nel Parere del 24 ottobre 2012, che l’Anm, nel documento del Comi- tato direttivo centrale del 27 otto- bre 2012, lamentano l’occasione persa per un intervento nella di- rezione dell’incriminazione dell’” autoriciclaggio” nonché della ri- forma del falso in bilancio e del voto di scambio), ma rappresen- ta, forse, il meglio che si poteva fare in questo momento storico.