3. Prove di “normativa organica”
sul Whistleblowing.
A che punto siamo?
• Lo scorso gennaio è stato approvato dalla Camera il disegno di legge
sulla tutela di chi segnala condotte illecite sul luogo di lavoro
(whistleblowing). Il titolo della legge è: “Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a
conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato“.
• Rispetto al precedente testo, licenziato dalla Commissione della
Camera notiamo passi in avanti, anche se restano delle perplessità su
alcuni passaggi e alcune scelte assai poco condivisibili.
• Ecco una lettura del testo approvato dalla Camera, con le nostre
valutazioni sulla qualità dell’articolato e gli avanzamenti rispetto al testo
precedentemente licenziato dalla Commissione Parlamentare.
Per una più approfondita trattazione degli argomenti vai su @spazioetico
https://spazioetico.com/2016/01/25/note-meno-critiche-sul-ddl-
whistleblowing/
3
4. 4
TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
27 GENNAIO 2016
TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE A
NOVEMBRE 2015
1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse
dell’integrità della pubblica amministrazione,
in buona fede segnala al responsabile della
prevenzione della corruzione di cui all’articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.
190, ovvero all’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità
giudiziaria ordinaria o a quella contabile,
condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in
ragione del proprio rapporto di lavoro non può
essere sanzionato, demansionato, licenziato,
trasferito, o sottoposto ad altra misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o
indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata
dalla segnalazione.
1. Il pubblico dipendente che in buona fede
denuncia al responsabile della prevenzione
della corruzione di cui all’articolo 1, comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero
all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),
all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella
contabile, condotte illecite o di abuso di cui è
venuto a conoscenza in ragione del proprio
rapporto di lavoro non può essere sanzionato,
licenziato o sottoposto a una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, alla
segnalazione
• Finalmente... nel nuovo testo si distingue tra "SEGNALAZIONE" e "DENUNCIA”
• …LA SEGNALAZIONE, NELL’OTTICA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, NON E’ UNA
DENUNCIA…
• La segnalazione ha, eminentemente, una valenza preventiva, cioè, attraverso la segnalazione
si “solleva una questione”. Gli inglesi usano il termine “raising a concern” che significa proprio
questo.
• Si denuncia un atto, mentre si segnala un pericolo. Si segnala in un’ottica di prevenzione,
mentre si denuncia in un’ottica di repressione.
ARTICOLO1COMMA1
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TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
27 GENNAIO 2016
TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE A
NOVEMBRE 2015
2. È in buona fede il dipendente pubblico
che effettua una segnalazione
circostanziata nella ragionevole
convinzione, fondata su elementi di fatto,
che la condotta illecita segnalata si sia
verificata. La buona fede è comunque
esclusa qualora il segnalante abbia agito
con colpa grave.
2. È in buona fede il dipendente pubblico
che effettua una segnalazione
circostanziata ritenendo altamente
probabile che la condotta illecita o di
abuso si sia verificata. La buona fede è
comunque esclusa qualora il segnalante
abbia agito con colpa grave.
• BENISSIMO! Hanno inserito l'elemento "oggettivo" o "ragionevoli motivi”.
• Nella letteratura internazionale esiste anche un altro concetto, oltre la buona fede.
• Si tratta dei cosiddetti “ragionevoli motivi” (“reasonable grounds“).
• Una segnalazione deve essere fatta in buona fede e per ragionevoli motivi. Questo significa
che, oltre l’elemento soggettivo (bona fede), cioè la predisposizione d’animo con cui si
segnala che non deve essere fatta per motivi di diffamazione, calunnia o interessi
concomitanti e confliggenti, rileva anche l’elemento oggettivo, cioè le ragioni che inducono
il WB a segnalare (i motivi).
• Il segnalante deve poter essere garantito, cioè, anche quando la sua segnalazione, se pur
infondata, si basi su elementi di ragionevolezza. Se ci fosse stata un’altra persona al suo
posto, si presume che avrebbe rilevato, a seguito dell’acquisizione delle informazioni, la
stessa sensazione di “pericolo” o di “illiceità” del comportamento. Sta in questo l’elemento
oggettivo.
ARTICOLO1COMMA2
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TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
27 GENNAIO 2016
TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE A
NOVEMBRE 2015
3. L’identità del segnalante non può essere rivelata.
Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del
segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti
previsti dall’articolo 329 del codice di procedura
penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla
Corte dei conti, l’identità del segnalante non può
essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità
del segnalante non può essere rivelata, ove la
contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in
parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità
del segnalante sia indispensabile per la difesa
dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini
del procedimento disciplinare solo in presenza di
consenso del segnalante alla rivelazione della sua
identità.
3. L’identità del segnalante non può essere rivelata.
Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del
segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti
previsti dall’articolo 329 del codice di procedura
penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla
Corte dei conti, l’identità del segnalante non può
essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità
del segnalante non può essere rivelata, senza il suo
consenso, sempre che la contestazione dell’addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la
difesa dell’incolpato.
• E' stata finalmente rimossa l'incertezza che la precedente versione conteneva e che, in
una recente presentazione avevo chiamato “DISPOSITIVO DA AFFONDAMENTO”, cioè
una mina pronta ad esplodere e investire il WB.
• Ora il segnalante avrà sempre l'ultima parola nei procedimenti disciplinari riguardo
all'utilizzo della segnalazione oppure no.
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TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
27 GENNAIO 2016
TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE A
NOVEMBRE 2015
4. La segnalazione è sottratta all’accesso
previsto dagli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
4. La segnalazione è sottratta all’accesso
previsto dagli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
• Come nella 190/2012
ARTICOLO1COMMA4
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TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
27 GENNAIO 2016
TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE A
NOVEMBRE 2015
5. L’ANAC, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, adotta
apposite linee guida relative alle
procedure per la presentazione e la
gestione delle segnalazioni. Le linee guida
prevedono l’utilizzo di modalità anche
informatiche e promuovono il ricorso a
strumenti di crittografia per garantire la
riservatezza dell’indentità del segnalante
e per il contenuto delle segnalazioni e
della relativa documentazione.
5. L’ANAC, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, adotta
apposite linee guida relative alle procedure
per la presentazione e la gestione delle
segnalazioni in modo da garantire, in
particolare, la riservatezza dell’identità del
segnalante. Le linee guida prevedono
l’utilizzo di modalità anche informatiche e,
ove possibile, promuovono il ricorso a
strumenti di crittografia per il contenuto
delle segnalazioni e della relativa
documentazione.
• Esistono diverse tipologie di WB.
• Quello anonimo, che si appoggia su identità fortemente criptate, dove rileva la “qualità”
oggettiva della segnalazione (della serie: non mi interessa sapere chi ha segnalato,
vediamo se la segnalazione ha un fondamento oppure no).
• Ma esiste anche il WB che io chiamo “di relazione”, cioè, il segnalante si fa vivo quando
ancora non ha deciso di segnalare (si trova nel famoso “dilemma etico”) e poi magari si
impegna a rendere note le sue generalità al responsabile anticorruzione (o a altri) perché
vuole attivare una “relazione”, vuole sapere come andrà a finire.
• Si deve comprendere che le due soluzioni non sono alternative: si può rendere anonima
la segnalazione, ma si può anche promuovere la confidenzialità
ARTICOLO1COMMA5
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TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
27 GENNAIO 2016
TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE A
NOVEMBRE 2015
6. Qualora venga accertata, nell’ambito
dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di
misure discriminatorie da parte dell’ente, fermi
restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC
applica al responsabile che ha adottato tale
misura una sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga
accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e
la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione
di procedure non conformi a quelle di cui al
comma 5, l’ANAC applica al responsabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
20.000 euro.
6. Qualora venga accertata, nell’ambito
dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di
misure discriminatorie da parte dell’Ente, fermi
restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC
applica al responsabile che ha adottato tale
misura una sanzione amministrativa pecuniaria,
da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga
accertata l’assenza ovvero la adozione di
procedure per l’inoltro e la gestione delle
segnalazioni non conformi a quelle di cui al
comma 5 l’ANAC applica al responsabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
20.000 euro.
• Attenzione alle procedure NON CONFORMI!!! (quando usciranno ovviamente. Si tratta
delle procedure ex art. 5 di questa stessa norma che prevede che l’ANAC adotti delle
nuove Linee Guida, non si tratta delle Linee Guida attuali - Determinazione n. 6/2015)
ARTICOLO1COMMA6
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TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
27 GENNAIO 2016
TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE A
NOVEMBRE 2015
7. Le tutele di cui al presente articolo non
sono garantite nei casi in cui sia accertata,
anche con sentenza di primo grado, la
responsabilità penale del segnalante per i
reati di calunnia o diffamazione o
comunque per reati commessi con la
denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua
responsabilità civile, per lo stesso titolo,
nei casi di dolo o colpa grave.
7. Le tutele di cui al presente articolo non
sono garantite nei casi in cui sia accertata,
anche con sentenza di primo grado, la
responsabilità penale del segnalante per i
reati di calunnia o diffamazione o
comunque per reati commessi con la
denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua
responsabilità civile, per lo stesso titolo,
nei casi di dolo o colpa grave.
• Niente da dire
ARTICOLO1COMMA7
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TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
27 GENNAIO 2016
TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE A
NOVEMBRE 2015
8. Qualora al termine del procedimento
penale, civile o contabile ovvero all’esito
dell’attività di accertamento del- l’ANAC
risulti l’infondatezza della segnalazione e
che la stessa non è stata effettuata in
buona fede, il segnalante è sottoposto a
procedimento disciplinare dall’ente di
appartenenza, al termine del quale, sulla
base di quanto stabilito dai contratti
collettivi, può essere irrogata la misura
sanzionatoria anche del licenziamento
senza preavviso
8. Qualora al termine del procedimento
penale, civile o contabile ovvero all’esito
dell’attività di accertamento dell’ANAC
risulti l’infondatezza della segnalazione e
che la stessa non è stata effettuata in
buona fede, il segnalante è sottoposto a
procedimento disciplinare dall’Ente di
appartenenza, al termine del quale, sulla
base di quanto stabilito dai contratti
collettivi, può essere irrogata la misura
sanzionatoria anche del licenziamento
senza preavviso.
• Questo comma andava decisamente modificato!!!
• Dal testo della norma, non si comprende se i criteri dell’infondatezza e della cattiva fede
debbano coesistere entrambi nello stesso momento.
• Il segnalante va difeso anche se la sua segnalazione risulta infondata. Gli unici elementi che
vanno valutati ai fini di una sanzione disciplinare del segnalante sono la buona fede e i
ragionevoli motivi.
ARTICOLO1COMMA8
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TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
27 GENNAIO 2016
TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE A
NOVEMBRE 2015
9. Questo articolo non esiste più nella
nuova formulazione
9. Qualora si riveli fondata la segnalazione
da parte del dipendente allo stesso sono
riconosciute forme di premialità, anche in
relazione alla valutazione della
professionalità secondo i rispettivi
ordinamenti, da definirsi in sede
contrattuale.
• Scompare ogni riferimento a “forme di premialità” e/o incentivi economici o di altro tipo
per chi segnala
ARTICOLO1COMMA9
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TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
27 GENNAIO 2016
TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE A
NOVEMBRE 2015
(Tutela del dipendente o collaboratore che segnala
illeciti nel settore privato).
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1
prevedono:
a) a carico delle persone indicate nell’articolo 5,
comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che a
qualsiasi titolo collaborano con l’ente, l’obbligo di
presentare, a tutela dell’integrità dell’ente,
segnalazioni circostanziate di condotte illecite,
rilevanti ai sensi del presente decreto, che in
buona fede, sulla base della ragionevole
convinzione fondata su elementi di fatto,
ritengano essersi verificate, o di violazioni del
modello di organizzazione e gestione dell’ente di
cui siano venuti a conoscenza in ragione delle
funzioni svolte;
...
(Tutela del dipendente o collaboratore che segnala
illeciti nel settore privato).
1. All’articolo 6, del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. I modelli di cui alla lettera a), del comma 1,
prevedono:
a) a carico delle persone indicate nell’articolo 5,
comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che, a
qualsiasi titolo, collaborano con l’ente, l’obbligo di
presentare segnalazioni circostanziate di illeciti
che in buona fede ritengano altamente probabile
si siano verificati, rilevanti ai sensi del presente
decreto o le violazioni del modello di
organizzazione e gestione dell’ente di cui siano
venuti a conoscenza a causa o nell’esercizio delle
funzioni;
…
• Il WB si estende al settore privato, ma alle sole aziende che possiedono modelli (231) organizzativi
volontari
• QUESTIONE: non è discriminatorio prevedere che il WB possa essere tutelato solo in quelle
organizzazioni private che adottano volontariamente il modello 231?
• E gli altri lavoratori? Perché devono subire ritorsioni e non poter far nulla per qualcosa che non hanno
determinato loro (cioè la mancata adozione del modello)?
• Mi sembra paradossale…
• Occorre “sganciare” il WB dalla 231. O si tutelano tutti o non si tutela nessuno.
ARTICOLO2
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TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
27 GENNAIO 2016
TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE A
NOVEMBRE 2015
(Tutela del dipendente o collaboratore che
segnala illeciti nel settore privato).
…
È onere del datore di lavoro, in caso di
controversie legate all’irrogazione di sanzioni
disciplinari, o a demansionamenti,
licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione
del segnalante ad altra misura organizzativa
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro, successivi alla
presentazione della segnalazione, dimostrare
che tali misure sono fondate su ragioni
estranee alla segnalazione stessa.
(Tutela del dipendente o collaboratore che
segnala illeciti nel settore privato).
….
In tali casi quando risultano elementi di prova
della natura ritorsiva e discriminatoria delle
misure adottate, spetta al datore di lavoro
l’onere della prova della sussistenza di legittime
ragioni a fondamento della stessa”.
• Il WB si estende al settore privato, ma alle sole aziende che possiedono modelli (231)
organizzativi volontari
• Da notare: inversione dell’onere della prova
ARTICOLO2
15. In conclusione, questo nuovo testo contiene
importanti passi in avanti:
• In merito alla tutela dell’identità del segnalante viene finalmente inserito l’obbligo di
consultare il segnalante stesso in caso in cui non si sia riuscita a trovare altre
evidenze oltre la segnalazione,
• Nel nuovo testo si distingue tra “SEGNALAZIONE” e “DENUNCIA”,
• E’ stato inserito l’elemento “oggettivo” o “ragionevoli motivi accanto alla buona fede
Per il resto, occorre ancora fare molto sui
seguenti elementi:
• Non si costruisce un percorso chiaro, mettendo in ordine i vari canali di
segnalazione. E’ giusto fornire canali diversi, ma non si capisce perché uno dovrebbe
segnalare all’ANAC invece che al suo RPC o viceversa.
• L’estensione dell’istituto nel settore privato (che, appare, così come viene qui
disciplinato, discriminatorio),
• L’accompagnamento alla gestione del dilemma “se segnalare” oppure no,
• L’accompagnamento alla gestione della fase successiva alla segnalazione e alla
gestione delle ritorsioni (disciplina speculare a quella dei testimoni di giustizia),
• E’ stata eliminata ogni forma di premialità,
• Non si prevede nulla sul tema della costruzione della “cultura della segnalazione“,
• Non si amplia la tutela nei confronti di chi segnala non solo condotte illecite ma
anche condotte pericolose per la salute e la sicurezza pubblica.
Vedremo cosa succederà in Senato… 15
17. 17
2014 2015 2016 2020 2021
WHISTLEBLOWING 1.0 WHISTLEBLOWING 2.0 WHISTLEBLOWING 3.0
2030
L.190/2012, comma 51
• Linee Guida ANAC come
recezione della normativa e del
PNA
• I PTPC hanno per lo più previsto
caselle di posta elettronica
dedicata per la ricezione delle
segnalazioni
• Incertezza sulla riservatezza
• Impossibilità di ricevere
segnalazioni anonime
Adozione della normativa
organica
• Adozione di piattaforme
“esterne” di gestione delle
segnalazioni
• Criptazione e/o separazione
dell’identità del segnalante
dalla segnalazione
• Adozione di specifiche Policy
di Whistleblowing
• Sperimentazione di azioni di
accompagnamento alla
gestione del dilemma etico
(segnalare o non segnalare)
Cultura della segnalazione
• Adozione di un sistema unico
a più canali di segnalazione
(gestito dall’ANAC?)
• Accountability pubblico del
sistema
• Piena accettazione delle
segnalazioni anonime
• Sviluppo di progetti nelle
scuole per il rafforzamento
della cultura della
segnalazione
…possibile (auspicabile) evoluzione del WB in Italia...
18. 18
Il WB potrebbe aver egli
stesso partecipato alla
condotta illecita o ha un
interesse diretto o indiretto
nella segnalazione
Il WB corre un serio
e reale rischio a
fronte della
segnalazione
Il WB vuole “testare”
l’affidabilità del sistema e conta
di rilevare la sua identità in un
secondo momento
Il WB vuole “seguire”
l’andamento della
segnalazione e conoscerne
l’esito
Il WB richiede in maniera più o meno
esplicita un accompagnamento alla
gestione del suo dilemma etico
Il WB vuole contribuire
all’azione ispettiva
Il WB vuole contribuire
fattivamente alla
strategia anticorruzione
del suo Ente
ILDOPPIOBINARIO
…assicurare canali per entrambi...
19. 19
IL DIPENDENTE
PUBBLICO
COMPILA IL MODULO DI
SEGNALAZIONE PRESENTE NELLA
INTRANET DELL’ENTE
1
LA SEGNALAZIONE ARRIVA NEL
DATA CENTER DELL’ENTE
DOVE VIENE
SEPARATO IL
CONTENUTO DELLA
SEGNALAZIONE
DALL’IDENTITA’ DEL
DIPENDENTE
…ad esempio, è così che funzionano i sistemi di alcuni
provider attualmente sul mercato...
MODALITA’ EVOLUTE DI GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI
20. 20
IL DIPENDENTE
PUBBLICO
CLOUD
ACCEDE AD UNA PIATTAFORMA ESTERNA
GLI VIENE ASSEGNATO UN USER
NAME CRIPTATO O SCARICA UN
BROWSER DI NAVIGAZIONE
PROTETTA (ad esempio, TOR)
CON IL QUALE COMPILA IL MODULO
DI SEGNALAZIONE E NE SEGUE
L’ANDAMENTO
2
…ad esempio, è così che funziona GLOBALEAKS...
MODALITA’ EVOLUTE DI GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI
21. Policy di Whistleblowing
• Scopo del documento è quello di rimuovere i fattori che
possono ostacolare o disincentivare il ricorso
all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la
procedura da seguire e i timori di ritorsioni o
discriminazioni.
• In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente
procedura è quello di fornire al whistleblower chiare
indicazioni operative circa oggetto, contenuti,
destinatari e modalità di trasmissione delle
segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli
vengono offerte nel nostro ordinamento.
Fonte: Policy di Whistleblowing della ASL di Cuneo (da
considerarsi come “standard” anche per le amministrazioni
locali)
21
22. Policy di Whistleblowing
…ad esempio...
Riguardo all’oggetto della segnalazione (le famose “condotte illecite”,
la Policy prevede che:
la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o
tentate:
• penalmente rilevanti;
poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di
altre disposizioni
• aziendali sanzionabili in via disciplinare;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale
all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’ASL;
• suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei
dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
• pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che
svolgono la loro attività presso l’azienda.
Fonte: Policy di Whistleblowing della ASL di Cuneo (da considerarsi
come “standard” anche per le amministrazioni locali)
22
23. Policy di Whistleblowing
Le Policy di Whistleblowing sono strumenti ampiamente utilizzati sia
in campo pubblico che privato, soprattutto nel mondo anglosassone.
Consulta queste Policy di Whistleblowing;
• Policy di Whistleblowing del Comune di Cardiff (Galles)
• Policy di Whistleblowing della PIRELLI
• Policy di Whistleblowing di UNICREDIT
Anche alcuni Comuni italiani si stanno attrezzando, ispirandosi alle
prime Policy che sono state adottate, soprattutto in ambito sanitario
• Policy di Whistleblowing del Comune di Trinitapoli (BAT)
• Comune di Taibon Agordino (BL)
Molti altri Comuni hanno adottato una Policy anche se la chiamano in
modo diverso (Linee Guida, Procedura, ecc.)
23
24. …e l’ANAC?
Report sulle segnalazioni presentate all’Autorità
ai sensi dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 e della
determinazione ANAC 6/2015
• Alla data dell’11 novembre 2015 risultano
presentate all’Autorità, ai sensi dell’articolo 54 bis
del d.lgs. 165/2001, n. 158 segnalazioni.
• In conformità a quanto previsto dalla
determinazione n. 6/2015, dette segnalazioni
sono state sottoposte ad una attività di vaglio ed
esame preliminare al fine di verificare la loro non
manifesta infondatezza, che ha portato
all’individuazione di 111 segnalazioni ritenute non
manifestatamente infondate.
• Di queste sono state avviate n. 17 istruttorie, 6
delle quali compiutamente definite.
• Per le restanti 47 è stata disposta l’archiviazione
per carenza dei presupposti richiesti dalla legge.
24
25. Grazie per l’attenzione
Massimo Di Rienzo
e-mail: m_dirienzo@hotmail.com
http://spazioetico.com
I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione
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