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Chiarita la ratio del provvedimento normativo di rendere centrale la
sicurezza delle cure e della persona assistita, cercheremo di identificare le
principali novità assicurative in tema responsabilità sanitaria in capo alle
strutture ed ai singoli operatori.
Individueremo le novità d’interesse:
 delle Strutture
 dei singoli operatori del settore sanitario
 comuni ad entrambi i soggetti
Novità previste
agli artt. 2, 4, 10 e
11 della Legge
Obblighi
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Per le Strutture:
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Ricorso ad altre
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Obbligo di
assicurazione
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Estensione della copertura anche al personale sanitario a qualunque titolo
operante, compresi coloro che svolgono attività:
 di formazione e aggiornamento
 di sperimentazione e di ricerca clinica
 di intramoenia o in convenzione con il S.S.N.
 attraverso la telemedicina
i requisiti minimi delle polizze assicurative saranno determinati con decreto
attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico.
Analoghe misure: quali ipotesi in concreto?
Assunzione diretta del rischio c.d. autoassicurazione
Ipotesi di subentro contrattuale di un’impresa di
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Previsione nel bilancio delle Strutture di un fondo rischi
Previsione di un fondo costituito dalla messa a riserva per
competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati
•da pubblicare nel sito internet della struttura sanitaria
•da inviare ad organismo ad hoc che dovrà essere istituito in
ogni Regione
Relazione annuale
sugli eventi
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•dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo
quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della
funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
sanitario
Pubblicazione nel
sito internet
•della copertura assicurativa
•oppure delle altre analoghe misure
Pubblicazione nel
sito internet
ECCEZIONE per i liberi professionisti che si avvalgono della stessa per adempiere la propria obbligazione
contrattuale con il paziente
polizza «tradizionale» non limitata alla sola colpa grave
Per gli operatori a qualunque titolo operanti nella Struttura (dipendenti e non)
polizza di colpa grave tutela dalla rivalsa azionata dalla Struttura
Obbligo di assicurazione con oneri a proprio carico
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Azione diretta del
terzo danneggiato art.
12
Fondo di
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art. 14
Azione di
rivalsa
dolo
colpa grave
per il medico
dipendente
S.S.N.
c.d. azione di
responsabilità
amministrativa.
Competenza
Corte dei Conti
Retroattività di 10
anni
Postuma di 10 anni
in caso di cessazione
dell’attività
professionale
 Retroattività di 10 anni – copertura per gli eventi accaduti nei dieci anni
antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati
all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza
 Postuma di 10 anni - in caso di cessazione definitiva dell'attività
professionale per qualsiasi causa, copertura per le richieste di
risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e
riferite a fatti verificatesi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il
periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività é estesa agli eredi e
non é assoggettabile alla clausola di disdetta.
per l’intero massimale di assicurazione la Compagnia
non può opporre le eccezioni derivanti dal contratto
diverse da quelle che saranno individuate dai decreti
attuativi per i requisiti minimi delle coperture
è soggetta al termine di prescrizione pari a quello
dell'azione verso la struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la
professione sanitaria
conseguente azione di rivalsa della Compagnia nei
confronti dell’assicurato (nel rispetto dei requisiti
minimi dati dai decreti attuativi)
E’ chiamato a risarcire:
 qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dal
contratto di assicurazione stipulato
 qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente
la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del
sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi
venga posta successivamente
 qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente
la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso
unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o
cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa
Da quanto trattato oggi è emersa la volontà del legislatore di tutelare il
paziente mediante l’istituzione di un sistema assicurativo o di analoghi
idonei strumenti.
In attesa dei decreti attuativi, chiamati a definire gli aspetti trattati e sopra
richiamati, impossibile approfondire ulteriormente, considerata anche la
complessità della materia e le diverse esigenze da coniugare.

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Prova

  • 1.
  • 2. Chiarita la ratio del provvedimento normativo di rendere centrale la sicurezza delle cure e della persona assistita, cercheremo di identificare le principali novità assicurative in tema responsabilità sanitaria in capo alle strutture ed ai singoli operatori. Individueremo le novità d’interesse:  delle Strutture  dei singoli operatori del settore sanitario  comuni ad entrambi i soggetti
  • 3. Novità previste agli artt. 2, 4, 10 e 11 della Legge Obblighi informativi Obblighi assicurativi
  • 4. Per le Strutture: pubbliche e private Ricorso ad altre analoghe misure Obbligo di assicurazione RCT/RCO
  • 5. Estensione della copertura anche al personale sanitario a qualunque titolo operante, compresi coloro che svolgono attività:  di formazione e aggiornamento  di sperimentazione e di ricerca clinica  di intramoenia o in convenzione con il S.S.N.  attraverso la telemedicina i requisiti minimi delle polizze assicurative saranno determinati con decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico.
  • 6. Analoghe misure: quali ipotesi in concreto? Assunzione diretta del rischio c.d. autoassicurazione Ipotesi di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione Previsione nel bilancio delle Strutture di un fondo rischi Previsione di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati
  • 7. •da pubblicare nel sito internet della struttura sanitaria •da inviare ad organismo ad hoc che dovrà essere istituito in ogni Regione Relazione annuale sugli eventi avversi •dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario Pubblicazione nel sito internet •della copertura assicurativa •oppure delle altre analoghe misure Pubblicazione nel sito internet
  • 8. ECCEZIONE per i liberi professionisti che si avvalgono della stessa per adempiere la propria obbligazione contrattuale con il paziente polizza «tradizionale» non limitata alla sola colpa grave Per gli operatori a qualunque titolo operanti nella Struttura (dipendenti e non) polizza di colpa grave tutela dalla rivalsa azionata dalla Struttura Obbligo di assicurazione con oneri a proprio carico per i dipendenti per i liberi professionisti
  • 9. Azione di rivalsa o responsabilità amministrativa art. 9 Estensione temporale della garanzia art. 11 Azione diretta del terzo danneggiato art. 12 Fondo di garanzia art. 14
  • 10. Azione di rivalsa dolo colpa grave per il medico dipendente S.S.N. c.d. azione di responsabilità amministrativa. Competenza Corte dei Conti
  • 11. Retroattività di 10 anni Postuma di 10 anni in caso di cessazione dell’attività professionale
  • 12.  Retroattività di 10 anni – copertura per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza  Postuma di 10 anni - in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa, copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti verificatesi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività é estesa agli eredi e non é assoggettabile alla clausola di disdetta.
  • 13. per l’intero massimale di assicurazione la Compagnia non può opporre le eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle che saranno individuate dai decreti attuativi per i requisiti minimi delle coperture è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria conseguente azione di rivalsa della Compagnia nei confronti dell’assicurato (nel rispetto dei requisiti minimi dati dai decreti attuativi)
  • 14. E’ chiamato a risarcire:  qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dal contratto di assicurazione stipulato  qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente  qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa
  • 15. Da quanto trattato oggi è emersa la volontà del legislatore di tutelare il paziente mediante l’istituzione di un sistema assicurativo o di analoghi idonei strumenti. In attesa dei decreti attuativi, chiamati a definire gli aspetti trattati e sopra richiamati, impossibile approfondire ulteriormente, considerata anche la complessità della materia e le diverse esigenze da coniugare.