Legge Gelli - nuovi requisiti minimi delle polizze assicurativeAndrea Palermo
Con l’entrata in vigore della Legge 24/17 Gelli Bianco sulla responsabilità professionale è atteso un calo di risarcimenti e per i medici un sistema più protettivo.
Responsabilità medica il Senato approva la riformaAndrea Palermo
Con il DDl Gelli-Bianco viene modificato il concetto di responsabilità medica, sopratutto per quanto riguarda il personale sanitario dipendente.
Scopri il contenuto della Legge Gelli Bianco
https://www.mbassicurazioni.com/legge-gelli-e-responsabilita-medica/
Tutela Legale Imprese e D.Lgs 23101 - Polizza e Tutela Legale per AziendeAndrea Palermo
Il D.lgs. 231 del 2001 è nato come “Contenitore” di norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica introducendo una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica e coinvolge tutte le Società di capitali e di persone, le Associazioni e le Aziende pubbliche.
La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova” tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
AS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese CremaschiAgnese Cremaschi
AS.ME.D é un “sistema” che, interagendo e coordinandosi con le strutture presenti sul territorio, consente di effettuare velocemente, una efficace serie di rilevazioni biomediche indispensabili per monitorare e verificare l’ effettivo stato dell’utente e l’evoluzione della relativa patologia senza il trasferimento dello stesso presso le strutture sanitarie di zona.
La responsibilità professionale del DDL 2224 GelliAgnese Cremaschi
La responsabilità professionale del DDL Gelli
Luci ed ombre della nuova riforma
DDL Gelli
e RC Professionale medica
Cambiamento del concetto di responsabilità soprattutto per il personale sanitario dipendente dove la responsabilità diventerà extracontrattuale da contrattuali
Gestione del rischio bisognerà studiare come far conciliare questo aspetto con la responsabilità della struttura
Le principali modifiche:
Linee Guida
Azione di Rivalsa
Audit
Risk Managment
Strutture Sociosanitarie
Garante diritto alla salute
Medici Medicina Generale
Assicurazioni
Disegno di legge 2224
Camera dei deputati
Disposizione in materia di Responsabilità professionale del personale sanitario
DDL approvato il 28 gennaio 2016, unifica i disegni numero nn. 259,262,1312,1324,1581,1769,1902,2155).
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL GelliAgnese Cremaschi
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL Gelli
MB Assicurazioni, in collaborazione con IAPEM, presenta i rischi della Malpractice Medica alla luce della nuova Riforma della Responsabilità Civile
Continua l’impegno di MB Assicurazioni nella formazione del personale medico-sanitario e delle strutture sanitarie riguardo la Riforma della Responsabilità Sanitaria prevista dal DDL Gelli. A fare da cornice all’intervento tenutosi il 29 Aprile, il pubblico docente e studente del secondo modulo in Beauty Face Dentistry.
Ciclo di 6 incontri ad alta esperienza formativa, il corso in Beauty Face Dentistry è fortemente voluto dalla IAPEM, l’Accademia Internazionale di Medicina Estetica Pratica. Nata in seno all’ASPEM, dal 2009 la IAPEM amplia l’offerta formativa del ramo Odontoiatrico Estetico della medicina con Master fino al IV livello e numerosi seminari e incontri aggiuntivi. Scopo principale della IAPEM è quello di fornire una formazione completa agli operatori sanitari del settore Odontoiatrico Estetico, mettendo a disposizione i docenti più qualificati e i laboratori più attrezzati per accompagnare a uno studio approfondito la pratica delle tecniche acquisite.
I sei moduli previsti per l’approfondimento in Beauty Face Dentistry affrontano, aggiornano e formano gli specialisti del settore su tutti gli aspetti più innovativi della bellezza del volto e non solo. Gli interventi sono costruiti in modo interattivo, per massimizzare il confronto e l’acquisizione.
La Responsabilità Civile verso Terzi per perdite patrimoniali delle Pubblich...Fabrizio Callarà
La Responsabilità Civile verso Terzi per perdite patrimoniali delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali (Garanzia c.d. Ente Assicurato o Colpa Lieve)
Legge Gelli - nuovi requisiti minimi delle polizze assicurativeAndrea Palermo
Con l’entrata in vigore della Legge 24/17 Gelli Bianco sulla responsabilità professionale è atteso un calo di risarcimenti e per i medici un sistema più protettivo.
Responsabilità medica il Senato approva la riformaAndrea Palermo
Con il DDl Gelli-Bianco viene modificato il concetto di responsabilità medica, sopratutto per quanto riguarda il personale sanitario dipendente.
Scopri il contenuto della Legge Gelli Bianco
https://www.mbassicurazioni.com/legge-gelli-e-responsabilita-medica/
Tutela Legale Imprese e D.Lgs 23101 - Polizza e Tutela Legale per AziendeAndrea Palermo
Il D.lgs. 231 del 2001 è nato come “Contenitore” di norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica introducendo una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica e coinvolge tutte le Società di capitali e di persone, le Associazioni e le Aziende pubbliche.
La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova” tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
AS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese CremaschiAgnese Cremaschi
AS.ME.D é un “sistema” che, interagendo e coordinandosi con le strutture presenti sul territorio, consente di effettuare velocemente, una efficace serie di rilevazioni biomediche indispensabili per monitorare e verificare l’ effettivo stato dell’utente e l’evoluzione della relativa patologia senza il trasferimento dello stesso presso le strutture sanitarie di zona.
La responsibilità professionale del DDL 2224 GelliAgnese Cremaschi
La responsabilità professionale del DDL Gelli
Luci ed ombre della nuova riforma
DDL Gelli
e RC Professionale medica
Cambiamento del concetto di responsabilità soprattutto per il personale sanitario dipendente dove la responsabilità diventerà extracontrattuale da contrattuali
Gestione del rischio bisognerà studiare come far conciliare questo aspetto con la responsabilità della struttura
Le principali modifiche:
Linee Guida
Azione di Rivalsa
Audit
Risk Managment
Strutture Sociosanitarie
Garante diritto alla salute
Medici Medicina Generale
Assicurazioni
Disegno di legge 2224
Camera dei deputati
Disposizione in materia di Responsabilità professionale del personale sanitario
DDL approvato il 28 gennaio 2016, unifica i disegni numero nn. 259,262,1312,1324,1581,1769,1902,2155).
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL GelliAgnese Cremaschi
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL Gelli
MB Assicurazioni, in collaborazione con IAPEM, presenta i rischi della Malpractice Medica alla luce della nuova Riforma della Responsabilità Civile
Continua l’impegno di MB Assicurazioni nella formazione del personale medico-sanitario e delle strutture sanitarie riguardo la Riforma della Responsabilità Sanitaria prevista dal DDL Gelli. A fare da cornice all’intervento tenutosi il 29 Aprile, il pubblico docente e studente del secondo modulo in Beauty Face Dentistry.
Ciclo di 6 incontri ad alta esperienza formativa, il corso in Beauty Face Dentistry è fortemente voluto dalla IAPEM, l’Accademia Internazionale di Medicina Estetica Pratica. Nata in seno all’ASPEM, dal 2009 la IAPEM amplia l’offerta formativa del ramo Odontoiatrico Estetico della medicina con Master fino al IV livello e numerosi seminari e incontri aggiuntivi. Scopo principale della IAPEM è quello di fornire una formazione completa agli operatori sanitari del settore Odontoiatrico Estetico, mettendo a disposizione i docenti più qualificati e i laboratori più attrezzati per accompagnare a uno studio approfondito la pratica delle tecniche acquisite.
I sei moduli previsti per l’approfondimento in Beauty Face Dentistry affrontano, aggiornano e formano gli specialisti del settore su tutti gli aspetti più innovativi della bellezza del volto e non solo. Gli interventi sono costruiti in modo interattivo, per massimizzare il confronto e l’acquisizione.
La Responsabilità Civile verso Terzi per perdite patrimoniali delle Pubblich...Fabrizio Callarà
La Responsabilità Civile verso Terzi per perdite patrimoniali delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali (Garanzia c.d. Ente Assicurato o Colpa Lieve)
La relazione dell'avv. Federico Santoro in occasione dell'evento formativo "La relazione medico paziente: dal rapporto giuridico all'alleanza terapeutica", promosso da Cassa Galeno. L'evento si è tenuto il 7 marzo 2015 a Torino.
Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi Sezione A - Agente (requisiti d'iscrizione, modalità d'iscrizione, adempimenti annuali, aggiornamento professionale)
White Paper - La responsabilità civile e penale del personale sanitarioAssociazione Europa2020
White Paper - La responsabilità civile e penale del personale sanitario
La Legge Balduzzi, introdotta nell’ambito del Decreto Sanità del 2013, ha portato ad una profonda riforma del sistema sanitario, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti giuridici della professione sanitaria. La definizione delle linee guida come linea di demarcazione per le responsabilità mediche in caso di colpa lieve (e in certi casi anche di colpa grave) e l’estensione del criterio civilistico all’ambito penale della colpa grave hanno portato a grandi dibattiti giurisprudenziali. In questo paper si cerca di dare una panoramica sulla questione senza addentrarsi nelle complessità giuridiche della questione.
http://www.associazioneeuropa2020.eu
Seconda parte delle slide presentate all'Ordine dei Dottori commercialisti di Treviso il 28.10.2014 - Comparazione tra diverse proposte del sistema assicurativo
Imprese e D.Lgs. 231 01 rischi emergenti e soluzioniAndrea Palermo
Il D.lgs. 231 del 2001 è nato come “Contenitore” di norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica introducendo una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica e coinvolge tutte le Società di capitali e di persone, le Associazioni e le Aziende pubbliche.
La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova” tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
La polizza assicurativa D&O è rivolta ad Amministratori, Sindaci e Dirigenti di società. Tiene indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente
responsabili, in seguito a richieste di risarcimento pervenute da terzi per atti illeciti (reali o presunti) commessi nell'esercizio delle mansioni per conto della società.
Si pubblica la scheda illustrativa del D.M. 22 settembre 2016, in vigore l'11 ottobre 2017, sull'obbligo di assicurazione obbligatoria professionale per gli avvocati.
Informazioni e spunti di riflessione sull'assicurazione RCT/RCO delle attività commerciali con un focus sui negozi di tintoria e lavanderia, dove il risarcimento dei danni causati ai capi di abbigliamento dei clienti è un caso molto frequente.
La relazione dell'avv. Federico Santoro in occasione dell'evento formativo "La relazione medico paziente: dal rapporto giuridico all'alleanza terapeutica", promosso da Cassa Galeno. L'evento si è tenuto il 7 marzo 2015 a Torino.
Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi Sezione A - Agente (requisiti d'iscrizione, modalità d'iscrizione, adempimenti annuali, aggiornamento professionale)
White Paper - La responsabilità civile e penale del personale sanitarioAssociazione Europa2020
White Paper - La responsabilità civile e penale del personale sanitario
La Legge Balduzzi, introdotta nell’ambito del Decreto Sanità del 2013, ha portato ad una profonda riforma del sistema sanitario, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti giuridici della professione sanitaria. La definizione delle linee guida come linea di demarcazione per le responsabilità mediche in caso di colpa lieve (e in certi casi anche di colpa grave) e l’estensione del criterio civilistico all’ambito penale della colpa grave hanno portato a grandi dibattiti giurisprudenziali. In questo paper si cerca di dare una panoramica sulla questione senza addentrarsi nelle complessità giuridiche della questione.
http://www.associazioneeuropa2020.eu
Seconda parte delle slide presentate all'Ordine dei Dottori commercialisti di Treviso il 28.10.2014 - Comparazione tra diverse proposte del sistema assicurativo
Imprese e D.Lgs. 231 01 rischi emergenti e soluzioniAndrea Palermo
Il D.lgs. 231 del 2001 è nato come “Contenitore” di norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica introducendo una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica e coinvolge tutte le Società di capitali e di persone, le Associazioni e le Aziende pubbliche.
La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova” tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
La polizza assicurativa D&O è rivolta ad Amministratori, Sindaci e Dirigenti di società. Tiene indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente
responsabili, in seguito a richieste di risarcimento pervenute da terzi per atti illeciti (reali o presunti) commessi nell'esercizio delle mansioni per conto della società.
Si pubblica la scheda illustrativa del D.M. 22 settembre 2016, in vigore l'11 ottobre 2017, sull'obbligo di assicurazione obbligatoria professionale per gli avvocati.
Informazioni e spunti di riflessione sull'assicurazione RCT/RCO delle attività commerciali con un focus sui negozi di tintoria e lavanderia, dove il risarcimento dei danni causati ai capi di abbigliamento dei clienti è un caso molto frequente.
2. Chiarita la ratio del provvedimento normativo di rendere centrale la
sicurezza delle cure e della persona assistita, cercheremo di identificare le
principali novità assicurative in tema responsabilità sanitaria in capo alle
strutture ed ai singoli operatori.
Individueremo le novità d’interesse:
delle Strutture
dei singoli operatori del settore sanitario
comuni ad entrambi i soggetti
5. Estensione della copertura anche al personale sanitario a qualunque titolo
operante, compresi coloro che svolgono attività:
di formazione e aggiornamento
di sperimentazione e di ricerca clinica
di intramoenia o in convenzione con il S.S.N.
attraverso la telemedicina
i requisiti minimi delle polizze assicurative saranno determinati con decreto
attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico.
6. Analoghe misure: quali ipotesi in concreto?
Assunzione diretta del rischio c.d. autoassicurazione
Ipotesi di subentro contrattuale di un’impresa di
assicurazione
Previsione nel bilancio delle Strutture di un fondo rischi
Previsione di un fondo costituito dalla messa a riserva per
competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati
7. •da pubblicare nel sito internet della struttura sanitaria
•da inviare ad organismo ad hoc che dovrà essere istituito in
ogni Regione
Relazione annuale
sugli eventi
avversi
•dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo
quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della
funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
sanitario
Pubblicazione nel
sito internet
•della copertura assicurativa
•oppure delle altre analoghe misure
Pubblicazione nel
sito internet
8. ECCEZIONE per i liberi professionisti che si avvalgono della stessa per adempiere la propria obbligazione
contrattuale con il paziente
polizza «tradizionale» non limitata alla sola colpa grave
Per gli operatori a qualunque titolo operanti nella Struttura (dipendenti e non)
polizza di colpa grave tutela dalla rivalsa azionata dalla Struttura
Obbligo di assicurazione con oneri a proprio carico
per i dipendenti per i liberi professionisti
9. Azione di rivalsa o
responsabilità
amministrativa art. 9
Estensione
temporale
della
garanzia
art. 11
Azione diretta del
terzo danneggiato art.
12
Fondo di
garanzia
art. 14
12. Retroattività di 10 anni – copertura per gli eventi accaduti nei dieci anni
antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati
all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza
Postuma di 10 anni - in caso di cessazione definitiva dell'attività
professionale per qualsiasi causa, copertura per le richieste di
risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e
riferite a fatti verificatesi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il
periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività é estesa agli eredi e
non é assoggettabile alla clausola di disdetta.
13. per l’intero massimale di assicurazione la Compagnia
non può opporre le eccezioni derivanti dal contratto
diverse da quelle che saranno individuate dai decreti
attuativi per i requisiti minimi delle coperture
è soggetta al termine di prescrizione pari a quello
dell'azione verso la struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la
professione sanitaria
conseguente azione di rivalsa della Compagnia nei
confronti dell’assicurato (nel rispetto dei requisiti
minimi dati dai decreti attuativi)
14. E’ chiamato a risarcire:
qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dal
contratto di assicurazione stipulato
qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente
la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del
sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi
venga posta successivamente
qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente
la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso
unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o
cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa
15. Da quanto trattato oggi è emersa la volontà del legislatore di tutelare il
paziente mediante l’istituzione di un sistema assicurativo o di analoghi
idonei strumenti.
In attesa dei decreti attuativi, chiamati a definire gli aspetti trattati e sopra
richiamati, impossibile approfondire ulteriormente, considerata anche la
complessità della materia e le diverse esigenze da coniugare.