Informazioni e spunti di riflessione sull'assicurazione RCT/RCO delle attività commerciali con un focus sui negozi di tintoria e lavanderia, dove il risarcimento dei danni causati ai capi di abbigliamento dei clienti è un caso molto frequente.
L'assicurazione Key Man è la soluzione ottimale per tutelare l'azienda dalla situazione di crisi che si verrebbe a creare in caso di premorienza delle persone "chiave" che lavorano all'interno dell'impresa.
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La polizza assicurativa D&O è rivolta ad Amministratori, Sindaci e Dirigenti di società. Tiene indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente
responsabili, in seguito a richieste di risarcimento pervenute da terzi per atti illeciti (reali o presunti) commessi nell'esercizio delle mansioni per conto della società.
Polizza professionale, clausola a secondo rischio motivo di mancata attivazio...Graziano Cavallini
RC professionale e clausola di secondo rischio.
La Compagnia non apre il sinistro sulla polizza professionale del direttore dei lavori perché "presume" che l'impresa abbia una polizza di responsabilità civile, dimenticando che se anche l'impresa fosse assicurata la polizza di RC non copre i danni da difetti o errata esecuzione delle opere.
Il file contiene:
1) Lettera dell'assicuratore in cui motiva la mancata attivazione della garanzia perché presume che esista polizza dell'impresa edile e quindi la sua copertura opera a secondo riscio;
2) estratto delle condizioni di polizza relative alla copertura a secondo rischio;
3) lettera di contestazione dell'assicurato all'assicuratore.
Seconda parte delle slide presentate all'Ordine dei Dottori commercialisti di Treviso il 28.10.2014 - Comparazione tra diverse proposte del sistema assicurativo
La Responsabilità Civile verso Terzi per perdite patrimoniali delle Pubblich...Fabrizio Callarà
La Responsabilità Civile verso Terzi per perdite patrimoniali delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali (Garanzia c.d. Ente Assicurato o Colpa Lieve)
requisiti professionali intermediari assicurativi (obblighi di formazione e a...Salvatore Iannitti
seminario Norton Rose Fulbright del 14 gennaio 2015 in materia di requisiti professionali degli intermediari assicurativi (obblighi di formazione e aggiornamento). Regolamento IVASS n. 6 del 2014
Polizza Responsabilità Professionale Area Econoco Giuridica (Commercialisti e...Fabrizio Callarà
Polizza Responsabilità Professionale Area Econoco Giuridica (Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Avvocati) - di Federico Capoluongo Agente Responsabile dell'attività d'Intermediazione di AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA Lloyd's Correspondent & Coverholder - Agenzia di sottoscrizione indipendente dedicata al collocamento dei "Rischi Professionali" sul mercato internazionale
Si pubblica la scheda illustrativa del D.M. 22 settembre 2016, in vigore l'11 ottobre 2017, sull'obbligo di assicurazione obbligatoria professionale per gli avvocati.
Guida Breve al Recupero Crediti di Lavoro per i Dipendenti degli appalti pubb...Alberto Vigani
Cosa fare se non ti pagano lo stipendio in cantiere? Ecco la prima guida breve all'autodifesa retributiva, per i dipendenti degli appalti pubblici e privati, con i riferimenti alla responsabilità solidale della committenza.
Responsabilità professionale degli intermediari assicurativi e ramo cauzioni - pubblicazione su "Il Giornale delle Assicurazioni" del mese di novembre 2013
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Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006FocusLegale
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 (ora Ivass), modificato ed integrato dal provvedimento Isvap dell'8 febbraio 2008 n. 2590.
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Avvocato Gianluca Borelli garanzia del credito in periodo di crisiDailyFocusNews
L’avv. Gianluca Borelli come persona a capo di SuisseGas spiega cosa vuol dire garanzia del credito soprattutto in un periodo di crisi economica come questo, in cui si sente molto spesso parlare di credit crunch o stretta creditizia da parte degli istituti di credito verso aziende o persone giuridiche. Lo racconta anche per capire quali sono le garanzie che tutelano il finanziatore dal rischio di insolvenza del cliente, quando un prestito viene elargito da parte di una banca.
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Avvocato Gianluca Borelli garanzia del credito in periodo di crisi
Responsabilità civile:Deeming Clause vantaggi e svantaggi per l'assicuratore
1. Da ormai più di un decennio le polizze di Responsabilità civile professionale, Medical malpractice,
D&O ed RC prodotti sono in forma claims made.
Tale formula prevede che la garanzia sia operante per le sole le richieste di risarcimento avanzate nei
confronti dell’assicurato, e da questi denunciate all’assicuratore, durante il periodo di vigenza della
polizza, a condizione che la condotta colposa sia avvenuta durante il periodo di vigenza o durante il
periodo di retroattività previsto dalla polizza.
Allo scadere del contratto, in assenza di rinnovo o di stipula di una garanzia postuma, che di norma
prevede il pagamento di un premio addizionale, viene meno il diritto dell’assicurato di presentare
nuove denunce e conseguentemente ogni obbligo da parte degli assicuratori relativamente alle
richieste di risarcimento presentate oltre i termini.
Ma vediamo un caso concreto.
Un ingegnere durante un sopralluogo nota una crepa in un’opera da lui progettata dovuta ad un suo
errore nella progettazione.
L’opera rischia di crollare con gravi conseguenze per l’edificio stesso e concreto pericolo di danni a
cose o persone.
Il buon senso impone al professionista di cercare di porre rimedio e mettere in sicurezza l’edificio.
Inoltre l’articolo 1898 del Codice Civile gli impone di denunciare all’assicuratore l’aggravamento del
rischio.
Facendo così tuttavia si espone al pericolo di vedersi negare il rinnovo della polizza e l’eventuale
risarcimento nel caso in cui il sinistro vero e proprio, e quindi anche la sua denuncia, si verifichino
dopo la scadenza della polizza non rinnovata.
Ma se il professionista non denuncia la circostanza per tempo anche l’assicuratore corre dei risc hi: in
primis quello di dover risarcire dei danni molto più gravi: nel nostro esempio le conseguenze di un
crollo rovinoso che si poteva forse evitare.
Per ovviare a questo inconveniente alcuni contratti prevedono la “Deeming clause” una clausola che
mantiene in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza che
siano conseguenti a “circostanze” denunciate in vigenza della polizza stessa.
Ecco un esempio:
“… l’Assicurato è tenuto a denunciare ogni fatto o Circostanza da cui possano derivare Danni e Perdite
Patrimoniali risarcibili dalla presente assicurazione.
Tale notifica, se debitamente accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune: data, identità
dei presunti danneggiati e descrizione degli eventi, sarà a tutti gli effetti trattata come Sinistro verificatosi
e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione.”
Non basta una denuncia generica: occorre una possibilità seria e concreta che la circostanza possa
ragionevolmente causare una richiesta di risarcimento.
Da questa clausola conseguono indubbi svantaggi per l’assicuratore: in primo luogo quello di
“allungare” il trigger della polizza vanificando i limiti posti dal regime di claims made.
In altre a parole, una volta denunciata la circostanza, il sinistro potrebbe essere denunciato anche
molti anni dopo la scadenza della polizza.
Ma come abbiamo visto la Deeming Clause non ha solo effetti negativi per l’assicuratore perché gli
consente di conoscere per tempo una circostanza, organizzare una propria linea difensiva, porre dei
rimedi che potenzialmente idonei a ridurre il costo del danno che potrebbe essergli denunciato nel
futuro.
Inoltre, nel caso di circostanze ricorrenti, ad esempio l’errata interpretazione di una norma tributaria
da parte di alcuni commercialisti, la clausola potrebbe consentire all’assicuratore di modificare
tempestivamente la propria strategia assuntiva, i propri prodotti e le proprie tariffe nel caso in cui la
problematica che si è presentata con alcuni assicurati sia suscettibile di ripetersi in casi analoghi.
E' però fondamentale dal mio punto di vista che la clausola richieda la descrizione dettagliata
dell'oggetto della denuncia cautelativa collocandola in un ambito temporale specifico con l'indicazione
dei possibili danneggiati e di tutti gli elementi fattuali ed i dettagli idonei a mettere l’assicuratore nelle
condizioni di prevenire o quantomeno mitigare il possibile danno.
Questo accorgimento dovrebbe limitare i problemi connessi al lasso di tempo, anche considerevole,
che può intercorrere tra la denuncia della circostanza e la denuncia del sinistro vero e proprio nel
caso in cui i fatti indicati come circostanza siano troppo generici perché questa sia univocamente
riconducibile al sinistro.