Le professioni sanitarie, rappresentate da tutte quelle figure individuate dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42, nell’ultimo decennio hanno vissuto un radicale mutamento di “status”, passando da una condizione di “ausiliarietà” ad un’autonomia sia dal punto di vista legislativo che prettamente operativo. Questo cambiamento è stato accompagnato da forti “investimenti” in chiave culturale, fra i quali si ricorda in primis l’approdo alla formazione universitaria con i diversi livelli di formazione: laurea di base, laurea specialistica, master di specializzazione di I e II livello, dottorato di ricerca.
Necesidades espirituales del paciente con enfermedad avanzada durante el proceso de enfermedad y al final de la vida, acompañamiento espiritual por profesionales sanitarios
Le professioni sanitarie, rappresentate da tutte quelle figure individuate dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42, nell’ultimo decennio hanno vissuto un radicale mutamento di “status”, passando da una condizione di “ausiliarietà” ad un’autonomia sia dal punto di vista legislativo che prettamente operativo. Questo cambiamento è stato accompagnato da forti “investimenti” in chiave culturale, fra i quali si ricorda in primis l’approdo alla formazione universitaria con i diversi livelli di formazione: laurea di base, laurea specialistica, master di specializzazione di I e II livello, dottorato di ricerca.
Necesidades espirituales del paciente con enfermedad avanzada durante el proceso de enfermedad y al final de la vida, acompañamiento espiritual por profesionales sanitarios
L'operatore socio-assistenziale è un operatore che, in possesso di adeguata preparazione culturale e professionale, svolge la sua attività prevalentemente nell'assistenza diretta e di cura dell'ambiente di vita, sia a domicilio dell'utente che nelle strutture di cura residenziali. Opera al fine di favorire l'autonomia personale dell'utente nel rispetto della sua autodeterminazione. Svolge la sua attività in strutture pubbliche e private e/o convenzionate, in maniera organizzata in cooperative sociali o in modo autonomo.
alcune informazioni sulla flora batterica che troviamo sulle mani, alcune fotografie di analisi delle mani stesse, informazioni su come lavarsi le mani e le regole di lavaggio in un ospedale.
Lezione numero 3.2 del progetto "L'Ospedale Va a Scuola" a cura dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma in collaborazione con l'Istituto Bambino Gesù per la Salute del Bambino e dell'Adolescente.
25 Corso TSSA - Il soccorritore volontario nelle maxi emergenzeEmergency Live
Il corso TSSA (corso nazionale per l’attività di trasporto sanitario e soccorso in ambulanza) è il corso sanitario avanzato della Croce Rossa Italiana che si prefigge di formare il SOCCORRITORE, cioè il Volontario che svolgerà la sua attività sulle ambulanza e perciò il percorso addestrativo è tipicamente sanitario. I corsi sono tenuti da Istruttori di Croce Rossa qualificati con un apposito percorso specifico. I moduli formativi sono 6. Bastano i primi 4 moduli per diventare soccorritore, gli altri due moduli sono di approfondimento e completamento di percorsi regionali. L’accesso a questo corso prevede l’obbligatorietà di essere Socio Attivo CRI e quindi di aver frequentato il Corso Base. Gli incontri vertono principalmente sulle problematiche del soccorso extra-ospedaliero e si dividono in lezioni teoriche e parti pratiche con particolare riferimento alla Traumatologia, alla Rianimazione cardio-polmonare con l’ottenimento del brevetto BLS-D (defibrillazione) ed all’uso dei Presidi disponibili sulle ambulanze. La cooperazione che ha portato alla creazione di queste dispense di TSSA è molto importante. Infatti non esiste materiale univoco e ufficiale per tutto il territorio Nazionale. Il materiale delle lezioni che stiamo ripubblicando è nato grazie alla collaborazione dei formatori e degli istruttori di Croce Rossa, specializzati in PSTI (Pronto Soccorso e Trasporto Infermi). Questi istruttori hanno realizzato le schede che potete liberamente consultare. Il team è costituito da 15 istruttori qualificati, il cui lavoro è stato controllato da 5 revisori (formatori, medici specialistici e tecnici esperti) che hanno corretto alcuni contenuti scientifici, rendendo poi omogeneo l'aspetto visivo del corso. In questo modo sono nate delle wikiSLIDES che ad oggi hanno più di 5.000 download dal link ufficiale. Il ringraziamento di Emergency Live va al gruppo TSSA e al coordinatore Egidio Tuccio.
L'operatore socio-assistenziale è un operatore che, in possesso di adeguata preparazione culturale e professionale, svolge la sua attività prevalentemente nell'assistenza diretta e di cura dell'ambiente di vita, sia a domicilio dell'utente che nelle strutture di cura residenziali. Opera al fine di favorire l'autonomia personale dell'utente nel rispetto della sua autodeterminazione. Svolge la sua attività in strutture pubbliche e private e/o convenzionate, in maniera organizzata in cooperative sociali o in modo autonomo.
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Lezione numero 3.2 del progetto "L'Ospedale Va a Scuola" a cura dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma in collaborazione con l'Istituto Bambino Gesù per la Salute del Bambino e dell'Adolescente.
25 Corso TSSA - Il soccorritore volontario nelle maxi emergenzeEmergency Live
Il corso TSSA (corso nazionale per l’attività di trasporto sanitario e soccorso in ambulanza) è il corso sanitario avanzato della Croce Rossa Italiana che si prefigge di formare il SOCCORRITORE, cioè il Volontario che svolgerà la sua attività sulle ambulanza e perciò il percorso addestrativo è tipicamente sanitario. I corsi sono tenuti da Istruttori di Croce Rossa qualificati con un apposito percorso specifico. I moduli formativi sono 6. Bastano i primi 4 moduli per diventare soccorritore, gli altri due moduli sono di approfondimento e completamento di percorsi regionali. L’accesso a questo corso prevede l’obbligatorietà di essere Socio Attivo CRI e quindi di aver frequentato il Corso Base. Gli incontri vertono principalmente sulle problematiche del soccorso extra-ospedaliero e si dividono in lezioni teoriche e parti pratiche con particolare riferimento alla Traumatologia, alla Rianimazione cardio-polmonare con l’ottenimento del brevetto BLS-D (defibrillazione) ed all’uso dei Presidi disponibili sulle ambulanze. La cooperazione che ha portato alla creazione di queste dispense di TSSA è molto importante. Infatti non esiste materiale univoco e ufficiale per tutto il territorio Nazionale. Il materiale delle lezioni che stiamo ripubblicando è nato grazie alla collaborazione dei formatori e degli istruttori di Croce Rossa, specializzati in PSTI (Pronto Soccorso e Trasporto Infermi). Questi istruttori hanno realizzato le schede che potete liberamente consultare. Il team è costituito da 15 istruttori qualificati, il cui lavoro è stato controllato da 5 revisori (formatori, medici specialistici e tecnici esperti) che hanno corretto alcuni contenuti scientifici, rendendo poi omogeneo l'aspetto visivo del corso. In questo modo sono nate delle wikiSLIDES che ad oggi hanno più di 5.000 download dal link ufficiale. Il ringraziamento di Emergency Live va al gruppo TSSA e al coordinatore Egidio Tuccio.
Casi Clinici 2 - Prof. Sasso. 27 giugno 2012. Corso di formazione "valore nutrizionale e salutistico di prodotti agroalimentari” - Università degli studi di Bari.
La responsabilità professionale nell'uso dei social networksCristiano Radice
La responsabilità professionale infermieristica nell'era dei Social Networks, Presentazione al Convegno Nazionale di Cardiologia, Dipartimento A. De Gasperis, AO Ospedale Niguarda Cà Granda, Milano
gli obblighi del preposto e le relavite responsabilità in caso di infortunio sul lavoro; presentazione utile come aggiornamento per preposti. aggiornato al dicembre 2015
La relazione dell'avv. Federico Santoro in occasione dell'evento formativo "La relazione medico paziente: dal rapporto giuridico all'alleanza terapeutica", promosso da Cassa Galeno. L'evento si è tenuto il 7 marzo 2015 a Torino.
R. Villano - Manuale Sanitario - LEGGI E ORDINAMENTI parte 3: Il danno iatro...Raimondo Villano
Lo scopo di questo lavoro, di fatto consistente in una nuova edizione riveduta ed ampliata del mio “Manuale sanitario per la Terza Età” pubblicato nel 2000, è di offrire un agile strumento di consultazione che migliori sia l’individuazione e la fruizione di talune strutture esistenti e l’informazione sui principali percorsi burocratici che l’effettuazione di scelte e di comportamenti nonché il rafforzamento di cognizioni ed autoformazione nell’importante e delicato settore sanitario.
Tutto ciò, sia pur considerando che i cambiamenti normativi, operativi ed anche logistici sono tutt’altro che infrequenti, può senza dubbio concorrere ad accrescere consapevolezza ed autosufficienza di massima nel lettore e, pertanto, in definitiva, porlo in grado di essere sempre più “soggetto” anziché meramente “oggetto” del Servizio Sanitario in un virtuoso sinergismo con gli sforzi che, d’altro canto, continuamente si prefiggono di effettuare ai vari livelli gli operatori del settore
Abs.: R. Villano “Manuale sanitario”. È in prestigiose Istituzioni e in molti Istituti Italiani di Cultura e svariate Biblioteche specialistiche, civiche e nazionali in Italia e all’estero. (Longobardi Editore, pp. 208, Napoli, aprile 2005; 2^ Ediz., pp. 232, Napoli, giugno 2005).
Analisi critica di un articolo scientifico: L'infermiere e la ricerca infermi...Cristiano Radice
Corso residenziale: Metodi e strumenti per una lettura critica di un articolo di letteratura scientifica. Il ruolo dell'infermiere nella ricerca infermieristica.
Scopi della ricerca e peculiarità della ricerca infermieristica
La responsabilità professionale nell'emergenza clinica intraospedaliera
1. Collegio IPASVI
LECCO
L’appropriatezza nell’emergenza clinica
ospedaliera,
tra implicazioni giuridiche, tecniche e
Sabato 9 novembre 2013
deontologiche
La responsabilità professionale
nell’emergenza clinica:
Inquadramento giuridico e deontologico
Cristiano Radice
Infermiere legale e forense
2. Contenuti
Responsabilità e Responsabilità professionale
Diversi ambiti della responsabilità professionale:
responsabilità
responsabilità
responsabilità
responsabilità
penale
civile
amministrativa
deontologica
Responsabilità professionale nella gestione
dell’emergenza clinica
Responsabilità nella documentazione sanitaria
3. La responsabilità
Con il termine responsabilità si indica
il dovere che grava su chiunque di
rispondere delle proprie azioni.
Secondo il diritto la responsabilità consiste nelle
conseguenze personali e/o patrimoniali a cui va
incontro il soggetto che assume un
comportamento attivo o passivo (omissivo), che
sia lesivo di un interesse tutelato dalla legge.
4. La responsabilità professionale
Il dovere da parte del professionista
sanitario di rispondere delle proprie
azioni nell’ambito della specifica
attività professionale.
6. La responsabilità penale
Deriva dalla violazione di una Legge
dello Stato o di una norma del diritto.
Gli elementi del reato sono:
il fatto
l’antigiuridicità del fatto
l’elemento psicologico (dolo o colpa)
Nella gradazione del reato occorre considerare
anche il nesso causale, ossia il rapporto tra
azione/omissione ed evento.
7. La responsabilità civile
Consiste nell’obbligo risarcitorio di
chi ha causato un danno ingiusto.
In ambito civile si distinguono:
responsabilità contrattuale
responsabilità extra-contrattuale
Il danno arrecato può essere considerato:
danno patrimoniale
danno non patrimoniale
8. Colpa generica vs specifica
Il diritto distingue due differenti tipi di colpa: la
colpa specifica che deriva dall’inosservanza di
leggi, norme, regolamenti o discipline.
Per quanto riguarda la colpa generica, è
necessario distinguere tra:
negligenza, il non fare qualcosa che doveva essere
fatto in una determinata circostanza
imprudenza, l’aver posto in essere un comportamento
che non doveva essere agito in una determinata
circostanza
imperizia, l’aver agito senza una competenza tecnicoscientifica specifica, necessaria per porre in essere un
determinato comportamento
9. Il «vecchio» infermiere
Non risponde di lesioni colpose un
infermiere, il quale nell’eseguire,
legalmente autorizzato, delle iniezioni,
abbia perforato il nervo sciatico del
paziente, producendone la paralisi,
perché un infermiere non è tenuto
a conoscere l’anatomia topografica.
Tribunale di Pavia, 30 giugno 1930
10. Il «vecchio» infermiere
Il medico è responsabile dell’organizzazione
interna del servizio a lui affidato e deve svolgere
attività di controllo e di verifica sull’operato
degli ausiliari. Se il medico effettua una
prescrizione di farmaci e l’infermiera la
trascrive per consegnarla al malato, il primo
è tenuto a controllare che la seconda non
incorra in errori di trascrizione…
Tribunale di Bolzano, 3 marzo 1980
12. Legge 42/1999
Pone fine alla distinzione tra professioni sanitarie
principali ed ausiliarie, assegnando pari dignità a
ciascuna professione sanitaria. Abrogazione del
mansionario.
Il campo proprio di attività e di responsabilità delle
professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei
decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili
professionali, dagli ordinamenti didattici e dalla
formazione post-base, dal codice deontologico,
fatte salve le competenze previste per la professione
medica e le altre professioni sanitarie, nel rispetto
reciproco delle specifiche competenze professionali.
Legge n. 42/1999 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie
13. Legge 251/2000
L’infermiere svolge attività dirette alla
prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della
salute individuale e collettiva, espletando le
funzioni individuate dalle norme istitutive del
relativo profilo professionale, nonché dello
specifico codice deontologico,
utilizzando metodologie di pianificazione
per obiettivi dell’assistenza.
Legge n. 251/2000 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica
14. D.M. 739/1994
L’infermiere è il
responsabile dell’assistenza
generale infermieristica.
D.M. n. 739/1994 – Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell’infermiere
15. La formazione professionale
3 anni
180 CFU
Laurea in
Infermieristica
Master di 1° livello
(coordinamento, clinico)
Laurea in
Scienze Infermieristiche
2 anni
120 CFU
Master di 2° livello
Dottorato di ricerca
1 anno
60 CFU
2-3 anni
1 anno
60 CFU
16. La formazione professionale
La Legge 43/2006 ha suddiviso i professionisti in:
professionisti addetti all’assistenza, in possesso della
Laurea o titolo equipollente
professionisti coordinatori, in possesso del Master di primo
livello per le funzioni di coordinamento con almeno 3 anni di
esperienza
professionisti specialisti, in possesso del Master di primo
livello nelle funzioni specialistiche
professionisti dirigenti, in possesso della Laurea Magistrale
con almeno 5 anni di esperienza
Legge n. 43/2006 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
17. Il «nuovo» infermiere
L’infermiere diventa titolare del proprio atto
sanitario e, in quanto tale, non è più soggetto
solamente ad una responsabilità limitata e
circoscritta all’esecuzione della mansione, diviene
invece responsabile del processo decisionale
che ha determinato l’esecuzione dello specifico atto.
L’infermiere deve assumersi un obbligo di mezzi,
cioè adottare un comportamento che miri alla tutela
della salute e degli altri diritti della persona
assistita, non essendo in alcun modo possibile
impegnarsi al conseguimento di un esito favorevole.
18. Il «nuovo» infermiere
La responsabilità del professionista
sanitario si traduce in un sostanziale
obbligo di garanzia, richiamato dagli Artt.
2 e 32 della Costituzione.
Ciascun professionista sanitario è portatore di
una posizione di protezione nei confronti
delle persone assistite, caratterizzata dal dovere
di tutelarne la dignità e il diritto alla salute.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 447/2000
19. Obbligo di garanzia
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formulazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica
e sociale. (Art. 2)
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività… (Art. 32)
20. La salute secondo l’O.M.S.
La salute è uno stato di completo benessere
fisico, psichico e sociale, caratterizzata da un
armonico equilibrio funzionale, fisico e
psichico dell’organismo dinamicamente
integrato nel suo ambiente naturale e sociale.
Carta di Ottawa (1986)
21. Principali reati penali
Esercizio abusivo di professione (Art. 348 C.P.)
Rivelazione di segreto professionale (Art. 622 C.P.)
Omissione di soccorso (Art. 593 C.P.)
Rifiuto di atti di ufficio (Art. 328 C.P.)
Omissione di referto (Art. 365 C.P.)
Lesioni personali (Artt. 582 e 590 C.P.)
Omicidio colposo (Art. 598 C.P.)
Sequestro di persona (Art. 605 C.P.)
Violenza privata (Art. 610 C.P.)
Abbandono di persone minori o incapaci (Art. 591 C.P.)
Interruzione di un pubblico servizio (Art. 340 C.P.)
Violenza sessuale (Art. 609 bis C.P.)
22. Esercizio abusivo di professione
Chiunque abusivamente esercita una
professione, per la quale è richiesta una
speciale abilitazione da parte dello Stato,
è punito […]
Norma penale in bianco, presuppone l’esistenza di
altre norme giuridiche che regolino l’esercizio
professionale.
Confine tra atto medico e atto sanitario, stabilito
in relazione alla formazione post-base ricevuta dal
singolo professionista.
Art. 348 C.P.
23. Esercizio abusivo di professione
È sufficiente compiere anche un solo atto della
professione tutelata, purché «specifico ed esclusivo».
È ininfluente la retribuzione della prestazione, il
consenso del fruitore, l’autorizzazione di un
professionista abilitato o l’eventuale danno arrecato.
Unica condizione scriminante è lo stato di necessità.
«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona,
pericolo non da lui volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo» (Art. 54 C.P.).
Art. 348 C.P.
24. Rivelazione di segreto
professionale
Chiunque, avendo notizia, per ragione del
proprio stato o ufficio, o della propria
professione o arte, di un segreto, lo rivela
senza giusta causa, ovvero lo impiega a
proprio o altrui profitto, è punito, se dal
fatto può derivare nocumento […]
Art. 622 C.P.
25. Rivelazione di segreto
professionale
Cause di non punibilità:
rivelazione dovuta a caso fortuito
stato di necessità
obbligo di denuncia o di referto.
Dati sensibili sono i dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale (D.Lgs. 196/2003).
Art. 622 C.P.
26. Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito
un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra
persona incapace di provvedere a se stessa,
per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia
o per altra causa, omette di darne immediato
avviso all’autorità è punito […].
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un
corpo umano che sia o sembri inanimato,
ovvero un’altra persona ferita o altrimenti in
pericolo, omette di prestare l’assistenza
occorrente o di darne immediato avviso
all’autorità.
Art. 593 C.P.
27. Rifiuto di atti di ufficio
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio che, indebitamente rifiuta un atto del suo
ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza,
di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere
compiuto senza ritardo, è punito […].
Si concretizza in:
mancata prestazione del soccorso, diretto o indiretto
insufficiente prestazione del soccorso in rapporto ai
bisogni della persona e alle concrete possibilità del
soccorritore (luogo, tempo, capacità tecniche, mezzi)
ritardata prestazione del soccorso, in rapporto alle
effettive possibilità di intervento.
Art. 328 C.P.
28. Abbandono di persone
minori o incapaci
Chiunque abbandona una persona minore
degli anni quattordici, ovvero una persona
incapace, per malattia di mente o di corpo,
per vecchiaia o per altra causa, di
provvedere a se stessa, e della quale abbia
custodia o debba avere la cura, è punito
[…].
Art. 591 C.P.
29. Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia,
costringe altri a fare, tollerare od omettere
qualche cosa è punito […].
Alcuni esempi:
contenzione fisica
interventi infermieristici.
Il consenso informato rappresenta il
fondamento della liceità di ogni atto sanitario.
Art. 610 C.P.
30. Risarcimento del danno
Qualunque fatto, doloso o colposo, che
cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno
patrimoniale o non patrimoniale, obbliga
al risarcimento il colpevole e le persone che,
a norma delle leggi civili, debbano rispondere
per il fatto.
Art. 2043 C.C. e Art. 185 C.P.
31. Danno morale
Qualunque danno soggettivo che comporti
un turbamento dello stato d’animo, che si
identifichi con l’insieme dei dolori fisici e morali,
le sofferenze, il patema d’animo conseguenti
all’offesa subita, che non sfocino in alterazioni
di funzionalità d’organo.
Art. 2059 C.C.
32. Danno biologico
Qualunque danno alla salute, una
menomazione psicofisica della persona
in sé e per sé considerata.
Art. 2059 C.C. e Art. 32 Costituzione
34. Responsabilità amministrativa
Definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta dei pubblici
dipendenti.
Conformare la propria condotta ai principi di
buon andamento e di imparzialità nell’azione
amministrativa.
Rispettare i principi di integrità, correttezza,
di buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza ed agire
in posizione di indipendenza ed imparzialità,
astenendosi dal conflitto di interessi.
D.P.R. n. 62/2013
35. Responsabilità
deontologica
Il codice deontologico fissa le norme dell’agire
professionale e definisce i principi guida che
strutturano il sistema etico in cui si svolge la
relazione con la persona assistita.
Autonomia di scelta e responsabilità nel
rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo
e dei principi etici della professione.
Codice Deontologico dell’infermiere (2009)
36. Responsabilità
deontologica
La responsabilità dell’infermiere consiste
nell’assistere, nel curare e nel prendersi
cura della persona nel rispetto della vita,
della salute, della libertà e della dignità
dell’individuo. (Art. 3)
Codice Deontologico dell’infermiere (2009)
37.
38. Pubblico ufficiale
Sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa.
È pubblica la funzione amministrativa disciplinata
da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della Pubblica
Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di
poteri autoritativi o certificativi.
Art. 357 C.P.
39. Incaricato di pubblico servizio
Sono incaricati di pubblico servizio coloro
i quali, a qualunque titolo, prestano un
pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale.
Art. 358 C.P.
40. Persone esercenti un servizio
di pubblica necessità
Sono persone che esercitano un servizio di
pubblica necessità 1) i privati che esercitano
professioni forensi o sanitarie, o altre professioni
il cui esercizio sia per legge vietato senza una
speciale abilitazione dello Stato, […] 2) i privati
che, non esercitando una pubblica funzione, né
prestando un pubblico servizio, adempiono un
servizio dichiarato di pubblica necessità mediante
un atto della Pubblica Amministrazione.
Art. 359 C.P.
41. Evoluzione normativa
Un sanitario può assumere la veste di pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio a
seconda dell’attività concretamente svolta.
Sono pertanto da distinguere le attività tecnico-
assistenziali da quelle propriamente
amministrative ed organizzative o che
comportino poteri autoritativi e certificativi.
42. Documentazione sanitaria
La documentazione sanitaria testimonia gli
eventi e le attività che si verificano durante i
processi di assistenza, costituendo un bene di
straordinaria importanza sul piano clinico,
scientifico e didattico, oltre che giuridico, sia per il
cittadino che per il professionista sanitario.
L’introduzione delle macroattività ambulatoriali
richiede dal punto di vista documentale l’adozione
di standard sempre più elevati, corrispondenti
a quelli della cartella di ricovero.
Regione Lombardia, Delibera IX/4659 del 09/01/2013
43. Cartella di ricovero
È un fascicolo che, per ogni episodio di
ricovero, consta di una pluralità di documenti,
recanti informazioni relative alla persona
assistita e alle attività clinico-assistenziali
poste in essere da personale a ciò abilitato.
Contiene informazioni sufficienti ad identificare il
paziente, supportare la diagnosi, giustificare il
trattamento, documentare il decorso e i risultati del
trattamento e promuovere la continuità delle cure
tra i professionisti sanitari.
Regione Lombardia, Manuale della Cartella Clinica, 2° edizione (2007)
44. Documentazione sanitaria
ambulatoriale
È un fascicolo nel quale sono registrate, da
personale abilitato, le informazioni sanitarie e
amministrative relative all’insieme degli
episodi ambulatoriali afferenti ad uno
specifico episodio o percorso di diagnosi, cura
e riabilitazione.
Regione Lombardia, Manuale della Documentazione Sanitaria (2013)
45. Documento
Ogni scritto, dovuto ad una persona che in esso
si palesa, contenente esposizione di fatti o
dichiarazioni di volontà.
L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste
formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale,
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove
l’atto è formato (Art. 2699 C.C.).
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso
[…] delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che
il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o
da lui compiuti (Art. 2700 C.C.).
46. Falso materiale e ideologico
Il pubblico ufficiale o l’incaricato
di un pubblico servizio che,
nell’esercizio delle sue funzioni,
forma in tutto o in parte, un atto
falso o altera un atto vero è
punito […] (Art. 476 C.P.).
Il pubblico ufficiale o l’incaricato
di un pubblico servizio che attesti
falsamente fatti dei quali l’atto è
destinato a provarne la verità, è
punito […] (Art. 479 C.P.).