SlideShare a Scribd company logo
News 49/A/2015
Lunedì, 14 Dicembre 2015
Articolo 260 d.lgs. 152/06 requisiti della condotta
Cass. Sez. III n. 44632 del 6 novembre 2015 (Ud 22 ott 2015)
I requisiti della condotta configurante il reato di cui all'art. 260 d.lgs. 15206 vanno
individuati nel compimento di più operazioni e nell'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, che con l'attività descritta devono essere strettamente
correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione "e". Tale requisito può
sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed
adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura
non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il
reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria
rispetto all'attività principale lecitamente svolta.
Fonte:lexambiente.it
Legittimità autorizzazione della Soprintendenza per destinazione del locale con
vincolo storico-artistico a deposito di rifiuti.
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4941, del 24 ottobre 2015
Beni Culturali.Legittimità autorizzazione della Soprintendenza per destinazione del
locale con vincolo storico - artistico a deposito di rifiuti
L’autorizzazione riguarda in grande parte rifiuti differenziati non percolanti, quindi
una serie di inerti come vetro, plastiche, metalli e carta ed inoltre residui naturali,
come residui di potatura e sfalci, legno ed indumenti usati. Inoltre l’autorizzazione ha
carattere temporaneo, poiché l’uso permesso dovrà essere limitato a quattro anni
nell’attesa del reperimento di altro locale idoneo. Il provvedimento è condizionato
dal restauro delle scale di accesso al complesso monumentale sovrastanti il
deposito, che resta comunque un vano di 14 m²., area del tutto minimale rispetto
alla grandezza del complesso. La nuova destinazione comporterà la ripulitura e la
tinteggiatura di tutte le parti esterne antistanti al locale in parola, dunque la
sparizione dei cassonetti di raccolta oggi presenti e di eventuali versamenti abusivi.
(Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Fonte:lexambiente.it
Legittimità ordinanza al curatore fallimentare di provvedere alla rimozione di detriti
contenenti amianto.
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I. n. 441, del 12 ottobre 2015
Rifiuti. Legittimità ordinanza al curatore fallimentare di provvedere alla rimozione di
detriti contenenti amianto. Inapplicabilità principio chi inquina paga.
Mentre nel caso di inquinamento del suolo e/o delle falde prodotto da complessi
industriali in seguito dismessi o ceduti ad altri imprenditori e riconvertiti oppure entrati
a far parte di procedure concorsuali è applicabile il principio "chi inquina paga" a
condizione, ovviamente, che si dimostri che l'inquinamento è stato provocato dal
precedente gestore dell'impianto - nel caso dell'amianto il discorso è diverso, in
quanto la continua sorveglianza imposta dalla legge e il fatto che l'amianto
divenga pericoloso per l'ambiente e la salute solo a certe condizioni consentono di
scindere le responsabilità e obbligano passivamente il soggetto che detiene il bene
nel momento in cui si verificano le condizioni per l'applicazione della normativa
speciale. La sorveglianza sui manufatti in amianto (tettoie, coperture, etc.) o
contenenti amianto (tubature, etc.) va svolta di continuo, non potendosi mai
escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali, come
nel caso in esame in relazione alla tromba d’aria verificatasi il 17 febbraio 2014,
rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento
potevano definirsi sicuri ai sensi della L. n. 257/1992. Quindi, in merito all’applicazione
alla fattispecie principio chi inquina paga, la prospettazione del ricorrente non
appare corretta, perché in questo caso non si tratta di individuare il responsabile
dell’inquinamento ma di intervenire con urgenza a tutela della salute pubblica,
intervento che deve essere posto a carico dell’attuale detentore, vale a dire del
curatore fallimentare. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Fonte:lexambiente.it
PIC: Regolamento 2015/2229
E' stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/2229 della Commissione del 29
settembre 2015 (G.U. dell'Unione Europea L233 del 05/09/2015) recante modifica
dell'allegato I del regolamento n. 649/2012 (PIC) sull'esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose.
Il regolamento si applica a decorrere dal 1 febbraio 2016.
Le nuove sostanze introdotte in allegato I – parte 1 alla PIC sono:
1.1,1-dicloroetilene
2.1,1,2-tricloroetano
3.1,1,1,2-tetracloroetano
4.1,1,2,2-tetracloroetano
5.Composti di dibutilstagno
6.Composti di diottilstagno
7.Fenbutatin ossido
8.Composti di piombo
9.Pentacloroetano
10.Triclorobenzene
Nell'allegato I – parte 2 alla PIC è stata aggiunta la sostanza Fenbutatin ossido
mentre nella parte 3 sono state aggiunte le due sostanze Pentabromodifeniletere
commerciale (compresi tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere) e
Ottabromodifeniletere commerciale (compresi esabromodifeniletere e
eptabromodifeniletere).
Si segnala che in generale per continuare a esportare fuori dall'UE senza interruzione
le nuove sostanze introdotte nell'allegato I, sarà necessario effettuare una notifica
entro dicembre 2015.
Fonte:http://www.flashpointsrl.com

More Related Content

Viewers also liked

Winnipeg Real Estate Market Update for November 2015
Winnipeg Real Estate Market Update for November 2015Winnipeg Real Estate Market Update for November 2015
Winnipeg Real Estate Market Update for November 2015
Bo Kauffmann
 
Carla Kassis Odontologia Estética – Apresentação Interface55
Carla Kassis Odontologia Estética – Apresentação  Interface55Carla Kassis Odontologia Estética – Apresentação  Interface55
Carla Kassis Odontologia Estética – Apresentação Interface55
Fernando Salles
 
Why scrum works
Why scrum worksWhy scrum works
Why scrum works
cameliacodarcea
 
Immutable Systems in the AWS Cloud
Immutable Systems in the AWS CloudImmutable Systems in the AWS Cloud
Immutable Systems in the AWS Cloud
Simone Soldateschi
 
β κεφαλαιο εποχη του χαλκου
β κεφαλαιο   εποχη του χαλκουβ κεφαλαιο   εποχη του χαλκου
β κεφαλαιο εποχη του χαλκου
Maria Marselou
 
Mgm hormonal contraceptives
Mgm hormonal contraceptivesMgm hormonal contraceptives
Mgm hormonal contraceptives
mgmcricommunitymed
 
Aρχαϊκή εποχή (β.οικονομία)
Aρχαϊκή εποχή (β.οικονομία)Aρχαϊκή εποχή (β.οικονομία)
Aρχαϊκή εποχή (β.οικονομία)
Peter Tzagarakis
 
The Present Continuous vs.the Present Simple
The Present Continuous vs.the Present SimpleThe Present Continuous vs.the Present Simple
The Present Continuous vs.the Present Simple
Ekaterina Akulova
 

Viewers also liked (10)

GM kitty award
GM kitty awardGM kitty award
GM kitty award
 
Winnipeg Real Estate Market Update for November 2015
Winnipeg Real Estate Market Update for November 2015Winnipeg Real Estate Market Update for November 2015
Winnipeg Real Estate Market Update for November 2015
 
LO4 Assessment essay
LO4 Assessment essayLO4 Assessment essay
LO4 Assessment essay
 
Carla Kassis Odontologia Estética – Apresentação Interface55
Carla Kassis Odontologia Estética – Apresentação  Interface55Carla Kassis Odontologia Estética – Apresentação  Interface55
Carla Kassis Odontologia Estética – Apresentação Interface55
 
Why scrum works
Why scrum worksWhy scrum works
Why scrum works
 
Immutable Systems in the AWS Cloud
Immutable Systems in the AWS CloudImmutable Systems in the AWS Cloud
Immutable Systems in the AWS Cloud
 
β κεφαλαιο εποχη του χαλκου
β κεφαλαιο   εποχη του χαλκουβ κεφαλαιο   εποχη του χαλκου
β κεφαλαιο εποχη του χαλκου
 
Mgm hormonal contraceptives
Mgm hormonal contraceptivesMgm hormonal contraceptives
Mgm hormonal contraceptives
 
Aρχαϊκή εποχή (β.οικονομία)
Aρχαϊκή εποχή (β.οικονομία)Aρχαϊκή εποχή (β.οικονομία)
Aρχαϊκή εποχή (β.οικονομία)
 
The Present Continuous vs.the Present Simple
The Present Continuous vs.the Present SimpleThe Present Continuous vs.the Present Simple
The Present Continuous vs.the Present Simple
 

Similar to News A 49 2015

News A 07 2017
News A 07 2017News A 07 2017
News A 07 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017
Roberta Culiersi
 
News A 15 2014
News A 15 2014News A 15 2014
News A 15 2014
Roberta Culiersi
 
News A 11 2017
News A 11 2017News A 11 2017
News A 11 2017
Roberta Culiersi
 
News a 5 2014
News a 5 2014News a 5 2014
News a 5 2014
Roberta Culiersi
 
News A 30 2016
News A 30 2016News A 30 2016
News A 30 2016
Roberta Culiersi
 
News A 04 2016
News A 04 2016News A 04 2016
News A 04 2016
Roberta Culiersi
 
News A 16 2017
News A 16 2017News A 16 2017
News A 16 2017
Roberta Culiersi
 
News A 20 2014
News A 20 2014News A 20 2014
News A 20 2014
Roberta Culiersi
 
News A 49 2016
News A 49 2016News A 49 2016
News A 49 2016
Roberta Culiersi
 
News A 43 2016
News A 43 2016News A 43 2016
News A 43 2016
Roberta Culiersi
 
News A 05 2017
News A 05 2017News A 05 2017
News A 05 2017
Roberta Culiersi
 
News A 48 2017
News A 48 2017News A 48 2017
News A 48 2017
Roberta Culiersi
 
News a 7 2014
News a 7 2014News a 7 2014
News a 7 2014
Roberta Culiersi
 
News A 47 2016
News A 47 2016News A 47 2016
News A 47 2016
Roberta Culiersi
 
News a 7 2014
News a 7 2014News a 7 2014
News a 7 2014
Roberta Culiersi
 
News A 46 2016
News A 46 2016News A 46 2016
News A 46 2016
Roberta Culiersi
 
News A 17 2014
News A 17 2014News A 17 2014
News A 17 2014
Roberta Culiersi
 
News A 04 2017
News A 04 2017News A 04 2017
News A 04 2017
Roberta Culiersi
 
News a 14 2014
News a 14 2014News a 14 2014
News a 14 2014
Roberta Culiersi
 

Similar to News A 49 2015 (20)

News A 07 2017
News A 07 2017News A 07 2017
News A 07 2017
 
NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017
 
News A 15 2014
News A 15 2014News A 15 2014
News A 15 2014
 
News A 11 2017
News A 11 2017News A 11 2017
News A 11 2017
 
News a 5 2014
News a 5 2014News a 5 2014
News a 5 2014
 
News A 30 2016
News A 30 2016News A 30 2016
News A 30 2016
 
News A 04 2016
News A 04 2016News A 04 2016
News A 04 2016
 
News A 16 2017
News A 16 2017News A 16 2017
News A 16 2017
 
News A 20 2014
News A 20 2014News A 20 2014
News A 20 2014
 
News A 49 2016
News A 49 2016News A 49 2016
News A 49 2016
 
News A 43 2016
News A 43 2016News A 43 2016
News A 43 2016
 
News A 05 2017
News A 05 2017News A 05 2017
News A 05 2017
 
News A 48 2017
News A 48 2017News A 48 2017
News A 48 2017
 
News a 7 2014
News a 7 2014News a 7 2014
News a 7 2014
 
News A 47 2016
News A 47 2016News A 47 2016
News A 47 2016
 
News a 7 2014
News a 7 2014News a 7 2014
News a 7 2014
 
News A 46 2016
News A 46 2016News A 46 2016
News A 46 2016
 
News A 17 2014
News A 17 2014News A 17 2014
News A 17 2014
 
News A 04 2017
News A 04 2017News A 04 2017
News A 04 2017
 
News a 14 2014
News a 14 2014News a 14 2014
News a 14 2014
 

More from Roberta Culiersi

Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018
Roberta Culiersi
 
Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018
Roberta Culiersi
 
Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018
Roberta Culiersi
 
Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018
Roberta Culiersi
 
Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018
Roberta Culiersi
 
Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018
Roberta Culiersi
 
NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018
Roberta Culiersi
 
NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018
Roberta Culiersi
 
NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018
Roberta Culiersi
 
NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017
Roberta Culiersi
 
News A 52 2017
News A 52 2017News A 52 2017
News A 52 2017
Roberta Culiersi
 
News SSL 52 2017
News SSL 52 2017News SSL 52 2017
News SSL 52 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017
Roberta Culiersi
 
News SA 49 2017
News SA 49 2017News SA 49 2017
News SA 49 2017
Roberta Culiersi
 
NEWS SSL 49 2017
NEWS SSL 49 2017NEWS SSL 49 2017
NEWS SSL 49 2017
Roberta Culiersi
 

More from Roberta Culiersi (20)

Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018
 
Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018
 
Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018
 
Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018
 
Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018
 
Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018
 
NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018
 
NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018
 
NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018
 
NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017
 
News A 52 2017
News A 52 2017News A 52 2017
News A 52 2017
 
News SSL 52 2017
News SSL 52 2017News SSL 52 2017
News SSL 52 2017
 
NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017
 
NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017
 
NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017
 
NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017
 
NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017
 
NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017
 
News SA 49 2017
News SA 49 2017News SA 49 2017
News SA 49 2017
 
NEWS SSL 49 2017
NEWS SSL 49 2017NEWS SSL 49 2017
NEWS SSL 49 2017
 

News A 49 2015

  • 1. News 49/A/2015 Lunedì, 14 Dicembre 2015 Articolo 260 d.lgs. 152/06 requisiti della condotta Cass. Sez. III n. 44632 del 6 novembre 2015 (Ud 22 ott 2015) I requisiti della condotta configurante il reato di cui all'art. 260 d.lgs. 15206 vanno individuati nel compimento di più operazioni e nell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, che con l'attività descritta devono essere strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione "e". Tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta. Fonte:lexambiente.it Legittimità autorizzazione della Soprintendenza per destinazione del locale con vincolo storico-artistico a deposito di rifiuti. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4941, del 24 ottobre 2015 Beni Culturali.Legittimità autorizzazione della Soprintendenza per destinazione del locale con vincolo storico - artistico a deposito di rifiuti L’autorizzazione riguarda in grande parte rifiuti differenziati non percolanti, quindi una serie di inerti come vetro, plastiche, metalli e carta ed inoltre residui naturali, come residui di potatura e sfalci, legno ed indumenti usati. Inoltre l’autorizzazione ha carattere temporaneo, poiché l’uso permesso dovrà essere limitato a quattro anni nell’attesa del reperimento di altro locale idoneo. Il provvedimento è condizionato dal restauro delle scale di accesso al complesso monumentale sovrastanti il deposito, che resta comunque un vano di 14 m²., area del tutto minimale rispetto alla grandezza del complesso. La nuova destinazione comporterà la ripulitura e la tinteggiatura di tutte le parti esterne antistanti al locale in parola, dunque la
  • 2. sparizione dei cassonetti di raccolta oggi presenti e di eventuali versamenti abusivi. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese) Fonte:lexambiente.it Legittimità ordinanza al curatore fallimentare di provvedere alla rimozione di detriti contenenti amianto. TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I. n. 441, del 12 ottobre 2015 Rifiuti. Legittimità ordinanza al curatore fallimentare di provvedere alla rimozione di detriti contenenti amianto. Inapplicabilità principio chi inquina paga. Mentre nel caso di inquinamento del suolo e/o delle falde prodotto da complessi industriali in seguito dismessi o ceduti ad altri imprenditori e riconvertiti oppure entrati a far parte di procedure concorsuali è applicabile il principio "chi inquina paga" a condizione, ovviamente, che si dimostri che l'inquinamento è stato provocato dal precedente gestore dell'impianto - nel caso dell'amianto il discorso è diverso, in quanto la continua sorveglianza imposta dalla legge e il fatto che l'amianto divenga pericoloso per l'ambiente e la salute solo a certe condizioni consentono di scindere le responsabilità e obbligano passivamente il soggetto che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni per l'applicazione della normativa speciale. La sorveglianza sui manufatti in amianto (tettoie, coperture, etc.) o contenenti amianto (tubature, etc.) va svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali, come nel caso in esame in relazione alla tromba d’aria verificatasi il 17 febbraio 2014, rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri ai sensi della L. n. 257/1992. Quindi, in merito all’applicazione alla fattispecie principio chi inquina paga, la prospettazione del ricorrente non appare corretta, perché in questo caso non si tratta di individuare il responsabile dell’inquinamento ma di intervenire con urgenza a tutela della salute pubblica, intervento che deve essere posto a carico dell’attuale detentore, vale a dire del curatore fallimentare. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese) Fonte:lexambiente.it
  • 3. PIC: Regolamento 2015/2229 E' stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/2229 della Commissione del 29 settembre 2015 (G.U. dell'Unione Europea L233 del 05/09/2015) recante modifica dell'allegato I del regolamento n. 649/2012 (PIC) sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Il regolamento si applica a decorrere dal 1 febbraio 2016. Le nuove sostanze introdotte in allegato I – parte 1 alla PIC sono: 1.1,1-dicloroetilene 2.1,1,2-tricloroetano 3.1,1,1,2-tetracloroetano 4.1,1,2,2-tetracloroetano 5.Composti di dibutilstagno 6.Composti di diottilstagno 7.Fenbutatin ossido 8.Composti di piombo 9.Pentacloroetano 10.Triclorobenzene Nell'allegato I – parte 2 alla PIC è stata aggiunta la sostanza Fenbutatin ossido mentre nella parte 3 sono state aggiunte le due sostanze Pentabromodifeniletere commerciale (compresi tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere) e Ottabromodifeniletere commerciale (compresi esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere). Si segnala che in generale per continuare a esportare fuori dall'UE senza interruzione le nuove sostanze introdotte nell'allegato I, sarà necessario effettuare una notifica entro dicembre 2015. Fonte:http://www.flashpointsrl.com