Bando per la concessione di contributi ai Comuni della Citta' metropolitana di Roma Capitale di cui al Piano degli interventi della Raccolta differenziata inerente fondi regionali della DGR 547/2014 finalizzati alla realizzazione di interventi per incrementare la percentuale di Raccolta Differenziata di rifiuti del territorio metropolitano. Approvazione graduatoria.
Bando per la concessione di contributi ai Comuni della Citta' metropolitana di Roma Capitale di cui al Piano degli interventi della Raccolta differenziata inerente fondi regionali della DGR 547/2014 finalizzati alla realizzazione di interventi per incrementare la percentuale di Raccolta Differenziata di rifiuti del territorio metropolitano. Approvazione graduatoria.
MODALITÀ E TEMPISTICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ANNI 2013 E 2014
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Il dottore Anzà, responsabile del “servizio 3 tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana, lamenta di subire un danno alla sua reputazione e all’ immagine ad opera del convenuto Ciampolillo Giuseppe il quale, a nome del “Comitato Cittadino Isola Pulita” dedito a campagne per la tutela dell'ambiente e della salute nel comune di Isola delle Femmine, sarebbe autore di una campagna di diffamazione condotta attraverso alcuni siti Internet.
Il ricorrente produce perciò cinque allegati a riprova di tali affermazioni.
Il primo ed il secondo degli allegati riporta la “richiesta di intervento a tutela della salute pubblica” contenuto all'interno di un blog ( un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore, detto “blogger”, pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video) in cui si denuncia all'opinione pubblica ed all'assessore regionale al Territorio e Ambiente della regione Sicilia, Rossana Interlandi, e al dirigente generale del Dipartimento Territorio Ambiente arch. Pietro Tolomemeo, in particolare, la anomala richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della società Italcementi che ha un impianto nel comune di Isola delle Femmine.
Nel suo articolo, il convenuto Giuseppe Ciampolillo prende in esame lo svolgimento della conferenza di servizi convocata e presieduta dal dottore Anzà il 4 luglio 2007, indetta ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ed avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione (modificativa di quelle già in atto) alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi: cosa che destava allarme in tanti cittadini ed al citato comitato isola pulita per la manifesta intenzione della Italcementi di fare uso del pet-coke, trasportandolo all'interno del suo stabilimento dopo averlo fatto transitare lungo il tessuto urbano, pur essendo noto che il pet-coke è sostanza pericolosa e dannosa alla salute (il pet-coke e' l'ultimo prodotto delle attivita' di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili. Il trattamento consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose).
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
MODALITÀ E TEMPISTICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ANNI 2013 E 2014
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Il dottore Anzà, responsabile del “servizio 3 tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana, lamenta di subire un danno alla sua reputazione e all’ immagine ad opera del convenuto Ciampolillo Giuseppe il quale, a nome del “Comitato Cittadino Isola Pulita” dedito a campagne per la tutela dell'ambiente e della salute nel comune di Isola delle Femmine, sarebbe autore di una campagna di diffamazione condotta attraverso alcuni siti Internet.
Il ricorrente produce perciò cinque allegati a riprova di tali affermazioni.
Il primo ed il secondo degli allegati riporta la “richiesta di intervento a tutela della salute pubblica” contenuto all'interno di un blog ( un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore, detto “blogger”, pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video) in cui si denuncia all'opinione pubblica ed all'assessore regionale al Territorio e Ambiente della regione Sicilia, Rossana Interlandi, e al dirigente generale del Dipartimento Territorio Ambiente arch. Pietro Tolomemeo, in particolare, la anomala richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della società Italcementi che ha un impianto nel comune di Isola delle Femmine.
Nel suo articolo, il convenuto Giuseppe Ciampolillo prende in esame lo svolgimento della conferenza di servizi convocata e presieduta dal dottore Anzà il 4 luglio 2007, indetta ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ed avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione (modificativa di quelle già in atto) alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi: cosa che destava allarme in tanti cittadini ed al citato comitato isola pulita per la manifesta intenzione della Italcementi di fare uso del pet-coke, trasportandolo all'interno del suo stabilimento dopo averlo fatto transitare lungo il tessuto urbano, pur essendo noto che il pet-coke è sostanza pericolosa e dannosa alla salute (il pet-coke e' l'ultimo prodotto delle attivita' di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili. Il trattamento consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose).
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
DELIBERAZIONE 19.04.2018, N. 234 “Adempimenti attuativi del DCA 10/2016
recante “Riordino della rete di residenzialità psichiatrica. Approvazione documento
tecnico, individuazione tariffe e definizione del processo di riorganizzazione della
rete regionale residenziale e semiresidenziale della salute mentale”
Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani della Zona 9
Approvato con deliberazione del Consiglio di Zona n. 117 del 27 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni
L'originale http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/contentlibrary/In%20Comune/In%20Comune/Regolamenti/N-O/Regolamento_AssegnazioneGestioneOrtiUrbaniZona9
Questa versione è stata approvata il 3/3/2011
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale
Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/la-corte-dei-conti-la-relazione-di.html
schema definitivo di disegno di legge delega recante “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, elaborato dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministro della Giustizia con Decreto 28 gennaio 2015 e successive integrazioni, (c.d. Commissione Rordorf).
Istanza dei consiglieri Rizzo, Giannone, NastaMarco Marangio
Istanza dei consiglieri comunali di opposizione Pasquale Rizzo, Giuliana Giannone, Orlando Nasta in merito alla questione del debito nei confronti di Edison
san Pietro Vernotico: Finanziamenti edilizia scolastica
ORDINANZA TURNI CARBURANTE
1. COPIA
Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)
ORDINANZA
N. 152 DEL 12/12/2012
OGGETTO: TURNAZIONE DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI
CARBURANTI ANNO 2013
IL SINDACO
..Visto l'art. 54, lett. d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale si attribuisce ai Comuni, la funzione
amministrativa relativa alla «fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e
chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti esclusi gli impianti autostradali, ed alle
relative sanzioni amministrative»;
Vista la Legge Regionale 13.12.2004, n. 23;
Visto il Regolamento Regionale 10.01.2006, n. 2, nella parte in corso di validità;
Visto l’art. 24 del Regolamento Regionale il quale stabilisce che, sentite le organizzazioni di
categoria i Comuni, nel rispetto dell’orario minimo settimanale fissato in cinquantadue (52) ore, determinano
gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti con le modalità indicate dal citato
art. 24 del Regolamento Regionale;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30.11.2006 contenente gli indirizzi per
determinazione dei turni e degli orari dell'attività dei distributori di carburante;
Visto il verbale di riunione del 28.12.2006 con il quale i rappresentanti delle associazioni datoriali
territoriali della categoria dei gestori ha proposto le scelte ai fini della fissazione della turnazione
domenicale, festiva infrasettimanale, del giorno di riposo infrasettimanale e dell’orario di apertura
giornaliero;
Visto l’art. 83/bis della Legge n. 133 del 06.08.2008, riguardante le disposizioni in materia di
liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti;
Vista la comunicazione della Regione Puglia prot. n. 36/6341/C del 28.10.2008;
Visto l’art. 50 co. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la nota in atti prot. n. 22742 del 05.12.2011 con la quale i gestori dell’impianti esistenti sul
territorio comunale sono stati invitati a presentare osservazioni ai fini dell’adozione dell’ordinanza orari
2012;
Viste le suddette richieste pervenute dai gestori:
Ordinanza n. 152 del 12/12/2012 - pag. 1 di 6
2. COPIA
- Stazione Servizio IP pervenuta in data 24/10/2012 prot. n. 20334 con la quale si chiede la
possibilità che la turnazione festiva sia assicurata da un solo impianto:
- Stazione di servizio Total Erg pervenuta in data 11/10/2012 prot. n. 19461, con la quale si
chiede l’esonero dalle turnazioni festive
Considerato che le suddette istanze non possono essere accolte perché l’oggetto delle richieste non è
conforme alla normativa di riferimento e potrebbe creare disparità di trattamento tra i vari gestori;
ORDINA
Che L’orario giornaliero di APERTURA è fissato come segue:
1. Gli impianti di distribuzione carburante rispetteranno le seguenti fasce di apertura obbligatoria:
a. Mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00
b. Pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00
2. In aggiunta alle fasce obbligatorie di cui al punto 1 e fermo restando l’orario minimo di 52 ore
medie settimanali, i singoli gestori degli impianti scelgono l’orario da applicare al proprio punto
vendita.
3. L’orario di servizio può essere aumentato dal gestore fino al 50% (26 ore) dell’orario minimo
stabilito (art. 7 del D.Lgs . n. 32/98, così come modificato dalla L. 133/2008), e pertanto nel limite
massimo di 78 ore settimanali. L’orario scelto deve pervenire al comune entro 10 giorni dalla data
della presente ordinanza.
4. Le modifiche dell’orario scelto dovranno essere comunicate, ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del
R.R. n. 2/2006, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 giorni prima
dell’inizio del periodo di cui all’opzione prescelta, che deve coincidere con l’entrata in vigore
dell’ora legale o di quella solare. L’Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio
assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.
Tutti gli impianti di distribuzione carburanti esistenti sul territorio comunale sono autorizzati ai sensi dell’art.
3 comma 1 lett. a) o b) del R.R. n. 2/2006 e, pertanto, l’assistenza del gestore deve essere SEMPRE
garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed
infrasettimanali.
Allo stato della normativa ad oggi vigente, per l’anno 2013, i turni domenicali e festivi degli impianti
stradali per la distribuzione di carburante sono fissati come da prospetto che allegato alla presente ne forma
parte integrante e sostanziale.
I turni sono stati stabiliti al fine di assicurare il miglior servizio di distribuzione in relazione alla
concentrazione e all’ubicazione degli impianti.
Il turno di riposo infrasettimanale resta fissato il sabato pomeriggio.
Ordinanza n. 152 del 12/12/2012 - pag. 2 di 6
3. COPIA
Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale devono rimanere chiusi il lunedì o, se questo è
festivo, il primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.
Gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale assicurano il servizio nel pomeriggio del sabato
immediatamente precedente. Il turno di riposo delle ore pomeridiane del sabato può essere osservato nelle
ore pomeridiane dei primi tre giorni feriali successivi.
Un gestore di un impianto di distribuzione carburante può chiedere al Comune, entro 30 giorni dalla notifica
della presente ordinanza, di essere esentato dall’apertura domenicale e festiva nel turno prestabilito. Il
Comune può consentirlo se almeno un altro gestore inserito in un diverso turno abbia comunicato di voler
garantire sempre nell’anno solare in corso l’apertura domenicale e festiva, come consentito entro lo stesso
termine ad ogni gestore, in modo che sia comunque assicurata all’utenza la prescritta apertura di almeno il
20% degli impianti. Qualora il gestore in turno domenicale o festivo non possa effettuare il turno di apertura,
per cause oggettive documentabili, quali manifestazioni o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore che
impediscano il transito veicolare, il servizio sarà garantito dal gestore dell'impianto inserito nella turnazione
festiva successiva ed attraverso il meccanismo dell'inversione dei turni.
DEROGHE ALL'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
E’ ammessa la deroga alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare
interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non
può complessivamente essere superiore a 30 giorni nel corso dell'anno.
CHIUSURA PER FERIE
L’Amministrazione Comunale autorizza la sospensione dell’attività per ferie per periodi non superiori a due
settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo. L’autorizzazione alle ferie viene
determinata annualmente su domanda del gestore, d’intesa con il titolare, in modo da garantire l’apertura di
almeno il 50% degli impianti per assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi. Le
domande dovranno comunque pervenire al Comune entro il 30 aprile di ogni anno.
ORARIO DI RIFORNIMENTO DEGLI IMPIANTI
Il servizio di rifornimento agli impianti con autocisterne autorizzate e munite della prescritta documentazione
è consentito anche fuori degli orari sopra stabiliti.
INFORMAZIONE AL PUBBLICO
I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal Comune, visibile al pubblico, ove sia indicato l'orario
giornaliero di apertura e chiusura ed il turno di riposo. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno
di riposo o per ferie, dovrà inoltre essere esposto, in modo bene visibile al pubblico, un cartello riportante
l'indicazione dell'impianto aperto più vicino.
Ordinanza n. 152 del 12/12/2012 - pag. 3 di 6
4. COPIA
ESENZIONI
Gli impianti di metano e di gas di petrolio liquefatto (gpl) per autotrazione, anche se inseriti in un complesso
di distribuzione di altri carburanti, sono esonerati dalla osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e
serale, nonché dai turni di chiusura festiva, purché siano delimitate chiaramente, anche a mezzo strutture
mobili, le aree e gli accessi di rispettiva pertinenza.
Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio
continuativo ed ininterrotto. Il servizio durante l'orario di chiusura degli impianti deve essere svolto senza
l'assistenza del gestore. L'assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di
apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.
Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i
turni fissati dalla presente ordinanza.
Le attività integrative di cui all'art. 4, comma 2 della l.r. 23/2004, non sono assoggettabili al rispetto degli
orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le
disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.
Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 13.12.2004, n. 23, le infrazioni alle norme del presente
provvedimento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a
Euro 2.500,00, secondo le procedure dell’art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare la presente ordinanza all’esito della
conclusione da parte dei competenti Uffici Comunali del procedimento di verifica della compatibilità
degli impianti di distribuzione carburante esistenti sul territorio comunale ai sensi del combinato
disposto dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 6 del R.R. n. 2/2006, nel rispetto delle modalità e della
tempistica ivi previste e delle disposizioni della Legge n.241/90.
Il Comando della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile con decorrenza 01.01.2013 e sarà notificata per la
stretta e doverosa osservanza ai gestori tutti degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, come
pure agli Organi di Polizia e di Vigilanza aventi sede nel Comune.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni ed al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica agli interessati.
IL SINDACO
f.to Avv. Pasquale RIZZO
Ordinanza n. 152 del 12/12/2012 - pag. 4 di 6
6. COPIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1436
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno
12/12/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 12/12/2012
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Augusto PENNETTA f.to _______________
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
San Pietro Vernotico, 12/12/2012
______________________
Ordinanza n. 152 del 12/12/2012 - pag. 6 di 6