Friuli - Disciplina elezioni provinciali del 14 febbraio 2014The Spilimbergo POST
FRIULI VENEZIA GIULIA, L.R. n. 2/2014,Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza.
Friuli - Disciplina elezioni provinciali del 14 febbraio 2014The Spilimbergo POST
FRIULI VENEZIA GIULIA, L.R. n. 2/2014,Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza.
Isola di capo rizzuto sentenza tar ricorso contro lo scioglimento del consigl...Pino Ciampolillo
Il Piano regionale per la qualità dell'aria presentato dalla regione Sicilia nel 2007 somiglia stranamente a quello del Veneto. Semplice coincidenza?
E' da un pò che in Sicilia non si respira più la stessa aria. Da Palermo a Gela, da Catania a Caltanisetta ci sono segnali di cambiamento che vengono dalla società civile, dai commercianti, dagli industriali che si ribellano contro la mafia e il pizzo. Anche la burocrazia regionale se n'è accorta. Per questo nel "Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell'aria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono state introdotte importanti novità. Ora siamo più europei e lo conferma il rigido clima dell'isola. In più abbiamo un "bacino aerologico padano" e "piste ciclabili lungo gli argini dei fiummi e dei canali" presenti nei centri storici dei comuni siciliani. A leggere il piano in questione si può fare a meno anche dell'autonomia, dato che anche il Parlamento , l'Assemblea Regionale, è diventato un normale Consiglio regionale come quello del Veneto.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2013/11/blog-post_28.html
Allegato 9: copia del ricorso presentato dai deputati regionali comunisti al Presidente della Commissione Legislativa dell'Assmblea Regionale Siciliana con cui si chiede lo svolgimento di un'indagine sulle vicende dell'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione delle strade e piazze e delle fognature della città di Palermo
Isola di capo rizzuto sentenza tar ricorso contro lo scioglimento del consigl...Pino Ciampolillo
Il Piano regionale per la qualità dell'aria presentato dalla regione Sicilia nel 2007 somiglia stranamente a quello del Veneto. Semplice coincidenza?
E' da un pò che in Sicilia non si respira più la stessa aria. Da Palermo a Gela, da Catania a Caltanisetta ci sono segnali di cambiamento che vengono dalla società civile, dai commercianti, dagli industriali che si ribellano contro la mafia e il pizzo. Anche la burocrazia regionale se n'è accorta. Per questo nel "Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell'aria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono state introdotte importanti novità. Ora siamo più europei e lo conferma il rigido clima dell'isola. In più abbiamo un "bacino aerologico padano" e "piste ciclabili lungo gli argini dei fiummi e dei canali" presenti nei centri storici dei comuni siciliani. A leggere il piano in questione si può fare a meno anche dell'autonomia, dato che anche il Parlamento , l'Assemblea Regionale, è diventato un normale Consiglio regionale come quello del Veneto.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2013/11/blog-post_28.html
Allegato 9: copia del ricorso presentato dai deputati regionali comunisti al Presidente della Commissione Legislativa dell'Assmblea Regionale Siciliana con cui si chiede lo svolgimento di un'indagine sulle vicende dell'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione delle strade e piazze e delle fognature della città di Palermo
EC_: mio richiedere ad Presidente ed consiglio Ordine degli Ingegneri della p...giovanni Colombo
GE_: meine Anfrage zu President und Consiglio in Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia entsprechend OMCeOsausfuehrungen.
Dott(2°).Ing.Arch.giovanni Colombo A1360 Ord.Ing.PG_I_1995 09171 Arch.kammer B_de_2003_2011
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...Pino Ciampolillo
ANZA’,TOLOMEO,BARBARO,PARMALIANA,SANSONE,GULLO,INTERLANDI,ITALCEMENTI,ZUCCARELLO,D’ANGELO,ANGELA BIANCHETTI, ELETTRODOTTO, ENEL, Erin Brockovich, Gianluca Rossellini, Giusy Pollino, induzione magnetica, ITALCEMENTI, Luigi Maximilian Caligiuri, PACE DEL MELA, SACELIT, TRALICCI, TUMORI,BRUNO, CUTINO, ENEA,ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009, BODY CENTER,ISOLA DELLE FEMMINE,LUCIDO MARIA STELLA, LOTTIZZAZIONE LA PALOMA, LUCIDO, MAFIA, PALAZZOTTO, POMIERO, PORTOBELLO, RISO, UFFICIO TECNICO COMUNALE,VOTO DI SCAMBIO,AIELLO MARIA,AIELLO PAOLO,BATTAGLIA ROSALIA,CARDINALE,CUTINO MARCELLO,GIUCASTRO,GUTTADAURO,LUCIDO SALVATORE,BOLOGNA, PAL_azzotto,PELOSO,CALTANISETTA,PORTOBELLO,Riso Napoleone,Riso Rosaria,ISOLA DELLE FEMMINE,REGGIO CLABRIA,SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE,MAFIA,INFILTRAZIONI MAFIOSE,COPACABANA,POMIERO,BRUNO
Roberto Cappelletti, LUCIDO ANTONINO RISO NAPOLEONE LUCIDO MARIA STELLA BODY CENTER ENEA CIMITERO DECADENZA AREA LOTTO 7 A DETERMINA DEL 3 SETTORE N.40, LUCIDO ANTONINO RISO NAPOLEONE LUCIDO MARIA STELLA BODY CENTER ENEA CIMITERO DECADENZA AREA LOTO 7 A DET DEL 1 SETT N.157
SENTENZA 864 2013,BRUNO FRANCESCO,BRUNO PIETRO,MOROSINI,STEFANO GALLINA,ENEA VINCENZO,ISOLA DELLE FEMMINE,SAN LORENZO 1,SAN LORENZO 2,LO BONO VINCENZO,RENAULT 18/TL,8 GIUGNO 1982,TAORMINA GIUSEPPE,ENEA PIETRO,ISOLA DELLE FEMMINE, FIAT 124 BIANCA,D’AGOSTINO BENEDETTO BENNY,MUTOLO,NAIMO,ONORATO,PROCEDIMENTO PENALE 4538 1993 R.G.N.R.,LO PICCOLO,RICCOBONO,MICALIZZI,BRUNO PIETRO,ADDIO PIZZO 5,COPACABANA,BADALAMENTI,VASSALLO GIUSEPPE,TROJA ANTONINO,BRUNO GIUSEPPE, SCALICI SALVATORE,COSTA CORSARA,AIELLO GIUSEPPE BENITO,ALIMENA GIUSEPPA,LO CICERO,POMIERO GIUSEPPE,LUCIDO,CATALDO,CARDINALE,B.B.P.,BRUNO GIOVANNI FACCIA MACCHIATA,D’AGOSTINO VINCENZO,CARDINALE GIUSEPPA,RICCOBONO CATERINA,UVA MARIA,IMPASTATO GIOVANNI,CONIGLIO MARIA CONCETTA
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...Pino Ciampolillo
ANZA’,TOLOMEO,BARBARO,PARMALIANA,SANSONE,GULLO,INTERLANDI,ITALCEMENTI,ZUCCARELLO,D’ANGELO,ANGELA BIANCHETTI, ELETTRODOTTO, ENEL, Erin Brockovich, Gianluca Rossellini, Giusy Pollino, induzione magnetica, ITALCEMENTI, Luigi Maximilian Caligiuri, PACE DEL MELA, SACELIT, TRALICCI, TUMORI,BRUNO, CUTINO, ENEA,ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009, BODY CENTER,ISOLA DELLE FEMMINE,LUCIDO MARIA STELLA, LOTTIZZAZIONE LA PALOMA, LUCIDO, MAFIA, PALAZZOTTO, POMIERO, PORTOBELLO, RISO, UFFICIO TECNICO COMUNALE,VOTO DI SCAMBIO,AIELLO MARIA,AIELLO PAOLO,BATTAGLIA ROSALIA,CARDINALE,CUTINO MARCELLO,GIUCASTRO,GUTTADAURO,LUCIDO SALVATORE,BOLOGNA, PAL_azzotto,PELOSO,CALTANISETTA,PORTOBELLO,Riso Napoleone,Riso Rosaria,ISOLA DELLE FEMMINE,REGGIO CLABRIA,SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE,MAFIA,INFILTRAZIONI MAFIOSE,COPACABANA,POMIERO,BRUNO
Roberto Cappelletti, LUCIDO ANTONINO RISO NAPOLEONE LUCIDO MARIA STELLA BODY CENTER ENEA CIMITERO DECADENZA AREA LOTTO 7 A DETERMINA DEL 3 SETTORE N.40, LUCIDO ANTONINO RISO NAPOLEONE LUCIDO MARIA STELLA BODY CENTER ENEA CIMITERO DECADENZA AREA LOTO 7 A DET DEL 1 SETT N.157
SENTENZA 864 2013,BRUNO FRANCESCO,BRUNO PIETRO,MOROSINI,STEFANO GALLINA,ENEA VINCENZO,ISOLA DELLE FEMMINE,SAN LORENZO 1,SAN LORENZO 2,LO BONO VINCENZO,RENAULT 18/TL,8 GIUGNO 1982,TAORMINA GIUSEPPE,ENEA PIETRO,ISOLA DELLE FEMMINE, FIAT 124 BIANCA,D’AGOSTINO BENEDETTO BENNY,MUTOLO,NAIMO,ONORATO,PROCEDIMENTO PENALE 4538 1993 R.G.N.R.,LO PICCOLO,RICCOBONO,MICALIZZI,BRUNO PIETRO,ADDIO PIZZO 5,COPACABANA,BADALAMENTI,VASSALLO GIUSEPPE,TROJA ANTONINO,BRUNO GIUSEPPE, SCALICI SALVATORE,COSTA CORSARA,AIELLO GIUSEPPE BENITO,ALIMENA GIUSEPPA,LO CICERO,POMIERO GIUSEPPE,LUCIDO,CATALDO,CARDINALE,B.B.P.,BRUNO GIOVANNI FACCIA MACCHIATA,D’AGOSTINO VINCENZO,CARDINALE GIUSEPPA,RICCOBONO CATERINA,UVA MARIA,IMPASTATO GIOVANNI,CONIGLIO MARIA CONCETTA
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...Pino Ciampolillo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- “I collegamenti degli amministratori comunali con le cosche dominanti del reggino, accertati grazie alle operazioni di polizia giudiziaria sopra menzionate, sono un esempio della aggressione della mafia al livello istituzionale più alto del governo cittadino”;
-“In quasi tutte le ripartizioni burocratiche … è stata rilevata una traccia indelebile di collegamento con le cosche locali”, “in molti servizi … la presenza incombente e pervasiva delle famiglie mafiose del territorio”;
- “A fronte di tale generalizzata e opprimente presenza, l’Amministrazione non è risultata avere alcuna iniziativa utile e concreta di contrasto, non avendo prodotto alcun atto di seria opposizione al fenomeno criminale”.
Di talchè, secondo l’Autorità prefettizia, è “chiaro” che la situazione descritta “rientra … nei dettami di cui all’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2 – comma 30 – della legge 15.7.2009, n. 94, rinvenendosi quegli elementi <> di condizionamento criminale previsti dalla legge”.
La proposta riferisce come tale situazione sia stata, tra altro, oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica in seguito al decesso del responsabile del settore finanze e tributi, per l'accertamento di eventuali responsabilità connesse all'asserita dolosa alterazione di dati contabili e di bilancio, relativamente al periodo 2008-2010…………….
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/06/isola-delle-femmine-gli-ex.html
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...Pino Ciampolillo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- “I collegamenti degli amministratori comunali con le cosche dominanti del reggino, accertati grazie alle operazioni di polizia giudiziaria sopra menzionate, sono un esempio della aggressione della mafia al livello istituzionale più alto del governo cittadino”;
-“In quasi tutte le ripartizioni burocratiche … è stata rilevata una traccia indelebile di collegamento con le cosche locali”, “in molti servizi … la presenza incombente e pervasiva delle famiglie mafiose del territorio”;
- “A fronte di tale generalizzata e opprimente presenza, l’Amministrazione non è risultata avere alcuna iniziativa utile e concreta di contrasto, non avendo prodotto alcun atto di seria opposizione al fenomeno criminale”.
Di talchè, secondo l’Autorità prefettizia, è “chiaro” che la situazione descritta “rientra … nei dettami di cui all’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2 – comma 30 – della legge 15.7.2009, n. 94, rinvenendosi quegli elementi <> di condizionamento criminale previsti dalla legge”.
La proposta riferisce come tale situazione sia stata, tra altro, oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica in seguito al decesso del responsabile del settore finanze e tributi, per l'accertamento di eventuali responsabilità connesse all'asserita dolosa alterazione di dati contabili e di bilancio, relativamente al periodo 2008-2010…………….
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Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...Pino Ciampolillo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- “I collegamenti degli amministratori comunali con le cosche dominanti del reggino, accertati grazie alle operazioni di polizia giudiziaria sopra menzionate, sono un esempio della aggressione della mafia al livello istituzionale più alto del governo cittadino”;
-“In quasi tutte le ripartizioni burocratiche … è stata rilevata una traccia indelebile di collegamento con le cosche locali”, “in molti servizi … la presenza incombente e pervasiva delle famiglie mafiose del territorio”;
- “A fronte di tale generalizzata e opprimente presenza, l’Amministrazione non è risultata avere alcuna iniziativa utile e concreta di contrasto, non avendo prodotto alcun atto di seria opposizione al fenomeno criminale”.
Di talchè, secondo l’Autorità prefettizia, è “chiaro” che la situazione descritta “rientra … nei dettami di cui all’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2 – comma 30 – della legge 15.7.2009, n. 94, rinvenendosi quegli elementi <> di condizionamento criminale previsti dalla legge”.
La proposta riferisce come tale situazione sia stata, tra altro, oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica in seguito al decesso del responsabile del settore finanze e tributi, per l'accertamento di eventuali responsabilità connesse all'asserita dolosa alterazione di dati contabili e di bilancio, relativamente al periodo 2008-2010…………….
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ANZA’,TOLOMEO,BARBARO,PARMALIANA,SANSONE,GULLO,INTERLANDI,ITALCEMENTI,ZUCCARELLO,D’ANGELO,ANGELA BIANCHETTI, ELETTRODOTTO, ENEL, Erin Brockovich, Gianluca Rossellini, Giusy Pollino, induzione magnetica, ITALCEMENTI, Luigi Maximilian Caligiuri, PACE DEL MELA, SACELIT, TRALICCI, TUMORI,BRUNO, CUTINO, ENEA,ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009, BODY CENTER,ISOLA DELLE FEMMINE,LUCIDO MARIA STELLA, LOTTIZZAZIONE LA PALOMA, LUCIDO, MAFIA, PALAZZOTTO, POMIERO, PORTOBELLO, RISO, UFFICIO TECNICO COMUNALE,VOTO DI SCAMBIO,AIELLO MARIA,AIELLO PAOLO,BATTAGLIA ROSALIA,CARDINALE,CUTINO MARCELLO,GIUCASTRO,GUTTADAURO,LUCIDO SALVATORE,BOLOGNA, PAL_azzotto,PELOSO,CALTANISETTA,PORTOBELLO,Riso Napoleone,Riso Rosaria,ISOLA DELLE FEMMINE,REGGIO CLABRIA,SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE,MAFIA,INFILTRAZIONI MAFIOSE,COPACABANA,POMIERO,BRUNO
Roberto Cappelletti, LUCIDO ANTONINO RISO NAPOLEONE LUCIDO MARIA STELLA BODY CENTER ENEA CIMITERO DECADENZA AREA LOTTO 7 A DETERMINA DEL 3 SETTORE N.40, LUCIDO ANTONINO RISO NAPOLEONE LUCIDO MARIA STELLA BODY CENTER ENEA CIMITERO DECADENZA AREA LOTO 7 A DET DEL 1 SETT N.157
SENTENZA 864 2013,BRUNO FRANCESCO,BRUNO PIETRO,MOROSINI,STEFANO GALLINA,ENEA VINCENZO,ISOLA DELLE FEMMINE,SAN LORENZO 1,SAN LORENZO 2,LO BONO VINCENZO,RENAULT 18/TL,8 GIUGNO 1982,TAORMINA GIUSEPPE,ENEA PIETRO,ISOLA DELLE FEMMINE, FIAT 124 BIANCA,D’AGOSTINO BENEDETTO BENNY,MUTOLO,NAIMO,ONORATO,PROCEDIMENTO PENALE 4538 1993 R.G.N.R.,LO PICCOLO,RICCOBONO,MICALIZZI,BRUNO PIETRO,ADDIO PIZZO 5,COPACABANA,BADALAMENTI,VASSALLO GIUSEPPE,TROJA ANTONINO,BRUNO GIUSEPPE, SCALICI SALVATORE,COSTA CORSARA,AIELLO GIUSEPPE BENITO,ALIMENA GIUSEPPA,LO CICERO,POMIERO GIUSEPPE,LUCIDO,CATALDO,CARDINALE,B.B.P.,BRUNO GIOVANNI FACCIA MACCHIATA,D’AGOSTINO VINCENZO,CARDINALE GIUSEPPA,RICCOBONO CATERINA,UVA MARIA,IMPASTATO GIOVANNI,CONIGLIO MARIA CONCETTA
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...Pino Ciampolillo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- “I collegamenti degli amministratori comunali con le cosche dominanti del reggino, accertati grazie alle operazioni di polizia giudiziaria sopra menzionate, sono un esempio della aggressione della mafia al livello istituzionale più alto del governo cittadino”;
-“In quasi tutte le ripartizioni burocratiche … è stata rilevata una traccia indelebile di collegamento con le cosche locali”, “in molti servizi … la presenza incombente e pervasiva delle famiglie mafiose del territorio”;
- “A fronte di tale generalizzata e opprimente presenza, l’Amministrazione non è risultata avere alcuna iniziativa utile e concreta di contrasto, non avendo prodotto alcun atto di seria opposizione al fenomeno criminale”.
Di talchè, secondo l’Autorità prefettizia, è “chiaro” che la situazione descritta “rientra … nei dettami di cui all’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2 – comma 30 – della legge 15.7.2009, n. 94, rinvenendosi quegli elementi <> di condizionamento criminale previsti dalla legge”.
La proposta riferisce come tale situazione sia stata, tra altro, oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica in seguito al decesso del responsabile del settore finanze e tributi, per l'accertamento di eventuali responsabilità connesse all'asserita dolosa alterazione di dati contabili e di bilancio, relativamente al periodo 2008-2010…………….
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1. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC.
N. 00516/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2012, proposto da:
Daniele Ancora, Sergio Valzano, Giampiero Rollo, Oronzo Giordano,
rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Parato, Daniele Ancora, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Vincenzo Parato in Lecce, via
95 Rgt. Fanteria N. 19;
contro
Comune di San Pietro Vernotico, rappresentato e difeso dall'avv. Guido
Massari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Quarta
in Lecce, via Giovanni Guerrieri, 1/A;
nei confronti di
Maurilio Marangio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico n. 9
adottata in data 31/07/2012 con cui si procedeva alla nuova
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2. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC.
composizione delle commissioni consiliari permanenti, nonché del
regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nonché di tutti
gli atti presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Pietro
Vernotico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa
Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti V. Parato e G. Massari;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. E’ impugnata la delibera consiliare n.9 del 31 luglio 2012 con la quale
il Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico ha proceduto alla
costituzione delle tre commissioni consiliari permanenti previste dallo
statuto comunale e dal regolamento del Consiglio Comunale.
Con il ricorso all’esame i ricorrenti, tutti consiglieri comunali di
minoranza, sostengono che:
- gli atti impugnati sarebbero illegittimi non essendo rispettato il criterio
proporzionale che richiede obbligatoria in commissione la presenza di
tutti i gruppi consiliari, anche di quelli composti, in ipotesi, da un solo
consigliere mentre il regolamento del Consiglio comunale impugnato
prevedendo un numero rigido di cinque componenti, esclude il principio
di piena rappresentatività dell’organo consiliare (nella specie l’IDV e il
gruppo misto di opposizione non siedono in tutte e tre le commissioni)
- ulteriore illegittimità risiede nel meccanismo di nomina dei membri in
quanto i gruppi consiliari (e non già il Consiglio Comunale) espressione
dei partiti politici, nominano i membri delle commissioni;
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3. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC.
- ulteriori illegittimità derivano anche dalla revoca del Presidente e del
Vicepresidente delle Commissioni permanenti;
- invalidità della costituzione delle nuove commissioni – mancata
nomina dei componenti della commissione in quota ai gruppi di
minoranza – astensione dei membri originariamente nominati.
2. Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalla
difesa dell’Amministrazione comunale costituita in considerazione
dell’infondatezza del ricorso il quale deve quindi essere respinto.
2.1. Secondo l’art. 38 c.6 D. legs.267/2000 “Quando lo statuto lo
preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno
con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei
lavori.”
L'applicazione del criterio proporzionale è finalizzata ad assicurare
l'apporto delle idee e della volontà di tutte le forze politiche consiliari, in
applicazione del principio del governo democratico degli enti locali. La
proporzionalità, quindi, è volta ad assicurare in seno alle commissioni la
maggior rappresentatività possibile.
La giurisprudenza ha precisato che il criterio proporzionale “è posto dal
legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative,
egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio
sottende, e che consiste nell’assicurare in seno alle commissioni la
maggiore rappresentatività possibile.
Al raggiungimento di questo obiettivo concorrono, non solo la
rappresentanza individuale proporzionata alla consistenza delle forze
politiche presenti nell’organo elettivo, ma anche – quando la varietà di
consistenza e di numero dei gruppi non consenta di conseguire
l’obiettivo, con precisione aritmetica, per quozienti interi – meccanismi
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4. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC.
tecnici idonei ad assicurare a ciascun commissario un peso
corrispondente a quello della forza politica che rappresenta” (TAR
Lombardia, n.567/96).
Fermo quindi restando che le commissioni consiliari devono essere
espressione della maggiore rappresentatività possibile, in assenza di
precisazioni da parte del legislatore in quale modo il criterio
proporzionale debba trovare applicazione, il Collegio ritiene che, in
concreto, le disposizioni regolamentari del comune di San Pietro
Vernotico siano conformi a tale principio.
Invero, l’art.14 del regolamento del Consiglio comunale quanto alla
composizione delle commissioni permanenti prevede che “ogni
consigliere può far parte di non più di due Commissioni. Il Presidente
del consiglio Comunale e il Sindaco non possono essere designati a far
parte di alcuna commissione consiliare permanente per materia. Il
consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della
commissione, può trasferire le sue facoltà ad altro componente dello
stesso gruppo. Le commissioni sono composte da cinque consiglieri di
cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza”.
Nella specie il criterio proporzionale risulta soddisfatto in quanto risulta
assicurata ragionevolmente, secondo principi di autonomia statutaria, la
presenza dei diversi gruppi consiliari in seno alle singole commissioni in
rapporto alla consistenza politica del consiglio comunale nel rispetto del
criterio proporzionale.
Non risulta difatti contrario al principio di cui all’art. 38 c.6 TUEL
prevedere che il criterio proporzionale venga applicato mediante la
rispondenza, nei rapporti (numerici) fra membri di maggioranza e di
minoranza, della proporzione dei gruppi.
Nella specie, l'Amministrazione ha ritenuto di aderire a quest'ultima
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interpretazione e quindi la proporzionalità, all'interno delle commissioni
composte da cinque membri, è assicurata dalla presenza di due
rappresentanti della minoranza, indipendentemente dal gruppo di
appartenenza degli stessi.
2.2. Del pari infondato è anche il secondo ordine di censure.
Non appare illegittima neppure la previsione da parte della disposizione
regolamentare citata della designazione, da parte di ciascun gruppo
politico, dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti
atteso che, proprio tale modalità consente il rispetto del criterio
proporzionale ossia della maggiore rappresentatività possibile, dato che,
ove alla designazione dovesse procedere il Consiglio Comunale
mediante votazione, ciò avverrebbe secondo i principi assembleari della
maggioranza e quindi la minoranza finirebbe per non riuscire a
designare autonomamente i propri componenti.
2.3. Non coglie nel segno neppure la censura con la quale i ricorrenti
deducono l’inamovibilità delle commissioni e quindi la violazione
dell’art.15 del regolamento del Consiglio comunale che pone il divieto di
revocare o sostituire un membro nominato da altro gruppo consiliare.
Invero tale disposizione deve essere letta contestualmente all’altra,
presente nel medesimo articolo, ove si stabilisce che “i Gruppi possono
procedere a variazione della loro rappresentanza, dandone preventiva
comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale” e al
sotteso e immanente criterio proporzionale il quale deve perdurare per
tutta la durata delle commissioni medesime.
Appare quindi evidente che proprio il rispetto del criterio proporzionale
e di massima rappresentatività possibile consente la variazione della
rappresentanza nel senso delle commissioni permanenti.
La norma che consente la variazione citata non è neppure in
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contraddizione con quella che prevede la durata delle carica delle
commissioni per l’intero mandato amministrativo, atteso che ciò
presuppone la non variazione della rappresentanza e rappresentatività
delle stesse.
2.4. Infine la rilevata assenza dei componenti della minoranza, risulta
agli stessi addebitabile atteso che, come riconosciuto dagli stessi
ricorrenti, il Presidente del Consiglio ha invitato per ben due volte i
gruppi consiliari di minoranza a nominare i nuovi membri e rimanendo
senza esito anche il secondo invito, legittimante ha ritenuto confermati i
componenti espressione delle minoranze precedentemente designati.
3.Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione
delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione
Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013
con l'intervento dei magistrati:
Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
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7. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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