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1
Autorizzazione Integrata Ambientale
È stata emanata il 27 ottobre 2014 la circolare di coordinamento n. 22295 relativa a linee di
indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46
PUBBLICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell'articolo 29-quater comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto
legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattuordecies del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale
autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte
seconda dello stesso decreto.
L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato
XI alla parte seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle
BAT.
In linea con i principi della convenzione di Aarhus e con quanto previsto dagli artt 29-quater, 29-
decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per facilitare e promuovere l'accesso all'informazione e la
partecipazione del pubblico, questo Ministero cura la pubblicazione on-line della documentazione
fornita dai gestori ai fini del rilascio delle AIA di competenza statale, relative alle installazioni di
cui all' allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.
Si rammenta in proposito che eventuali osservazioni sulle istanze potranno essere presentate durante
tutto il procedimento dai soggetti interessati in forma scritta o con e-mail certificata al competente
ufficio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dopo la pubblicazione
sul presente sito dell’indicazione della localizzazione dell’istallazione, il nominativo del gestore,
nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni.
Per aumentare ulteriormente la trasparenza del procedimento amministrativo, questo Ministero cura,
altresì, la pubblicazione on-line dei principali atti relativi alla procedura per il rilascio di AIA. Sono
inoltre resi disponibili gli esiti dei controlli sulle AIA di competenza statale, i documenti e la
normativa di riferimento, informazioni sullo stato di applicazione della disciplina IPPC a livello
regionale.
http://aia.minambiente.it/
DECRETO LEGISLATIVO 152/06 ARTICOLO 273 COMMA 4
273. Grandi impianti di combustione
(articolo così modificato dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 128 del 2010, poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 46 del 2014)
2
4. L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023,
gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o
inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti
condizioni:
a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle
ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto
entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una
dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra
il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e,
comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata
la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione
non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi
dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di
emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta. 3. Ai
grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui
alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1°
gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista
all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal
1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le
vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo
nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo
periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento
presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo
quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano,
nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016.
Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno
severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l'istruttoria
relativa alle domande di modifica degli impianti.
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 Art. 22
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE EMISSIONI
INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO).
(14G00058) (GU SERIE GENERALE N.72 DEL 27-3-2014 - SUPPL. ORDINARIO N. 27)
NOTE: ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 11/04/2014
Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di
emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.
3
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui
alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1°
gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista
all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1°
gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti
autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell'ambito
delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto
entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1°
gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda
del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire
titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non
possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al
rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti;
4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero
di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al
comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il gestore dell'impianto presenta all'autorita' competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito
delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo
periodico e' previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai
sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far
funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre
2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorita'
competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
documento in cui e' riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite
di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre
2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte
Quinta.
4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa ad impianti di combustione con potenza
termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, autorizzati per la
prima volta dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, i valori limite previsti per gli ossidi azoto all'Allegato
II, Parte II, alla Parte Quinta.
5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2023, gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale
non superiore a 200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui al
comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media
mobile su ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno antecedente l'autorizzazione,
e' fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; il
gestore e' tenuto a presentare all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un
documento in cui e' indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata
a tale fornitura;
b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite
di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre
2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda.
4
6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e 15, l'autorizzazione di tutti i grandi impianti di
combustione deve prevedere valori limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui
alla Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla Parte Quinta.
7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente una o piu' canne di
scarico, corrisponde, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 270, ad un punto di
emissione.";
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia sottoposto a modifiche
sostanziali, si applicano all'impianto i valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da
1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta.";
c) al comma 15, la lettera i), e' sostituita dalla seguente:
"i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore e sugli impianti di
rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;";
d) al comma 15, dopo la lettera m) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido
non ricadente nella definizione di biomassa di cui all'Allegato II alla Parte Quinta.";
e) il comma 16-bis e' sostituito dal seguente:
"16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
162, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti di
combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta
una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
c) possibilita' tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2.".
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/27/14G00058/sg
Direttiva 2010/75/UE - (LCP BREF) - Richiesta di adesione all'attività di
raccolta dati ed informazioni sulle MTD applicate
Nel corso del processo di scambio di informazioni di cui all’articolo 13 della
direttiva 2010/75/UE, al fine di procedere alla revisione e all’adeguamento alla
nuova direttiva del documento di riferimento “BRef on Large Combustion Plants
(BREF LCP)” relativo agli impianti di combustione, è stata riconosciuta
l’esigenza di raccogliere dati ed informazioni tecniche di processo su un
campione rappresentativo di impianti destinatari del documento, attraverso la
compilazione di un apposito questionario in corso di finalizzazione. L’elenco
degli impianti costituenti tale campione rappresentativo dovrà essere
comunicato in sede comunitaria da ciascuno Stato Membro entro il 15 gennaio
2012. La maggior parte degli impianti cui si riferirà il “BREF LCP” è già dotata
di autorizzazione integrata ambientale (AIA), e conseguentemente già adotta
migliori tecniche disponibili riconosciute dall’autorità competente, o comunque
ne traguarda il raggiungimento. Peraltro, la nuova direttiva limita fortemente
(a meno di situazioni locali veramente particolari) la possibilità per l’autorità
competente di fissare condizioni autorizzative che si discostano dalle
prestazioni che saranno poste a riferimento nelle nuove sezioni dei BRef
5
inerenti le “Conclusioni sulle BAT”, e ciò rende necessario che tutte le migliori
tecniche disponibili già individuate siano tenute in conto nel processo di sc
http://aia.minambiente.it/News.aspx
ALL’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO 1 Via Ugo La Malfa, 169
90146 – Palermo
Tel. 091.7077121, Fax 091.7077139
E-mail: Dipartimento.ambiente@certamail.regione.sicilia.it
E-mail: giorgio.dangelo@regione.sicilia.it
E p.c.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
ON.LE ROSARIO CROCETTA
PALAZZO D’ORLEANS
PIAZZA INDIPENDENZA 21
90129 PALERMO
Fax 091 7075199 tel 091 7075281
E-mail: presidente@certmail.regione.sicilia.it
ALL’ASSESSORE REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Via Ugo La Malfa, 169
90146 - Palermo
tel.: 091 7077870 - fax: 091 7077963
E-mail: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it
AL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO AMBIENTE DELL’A.R.T.A.
Dott. Gaetano Gullo
Via Ugo La Malfa, 169
90146 - Palermo
091 7077807 - 091 7077223 Fax: 091 7077294
E-mail: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI PALERMO
PIAZZA V.E. ORLANDO 1
90138 PALERMO
E-mail: prot.procura.palermo@giustiziacert.it
Comado Carabinieri Tutela per l'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico
Piazza Principe di Camporeale 64
90100 PALERMO
tel. 091/6788076, Fax 091 515142
E-mail: noepacdo@carabinieri.it;
Al Presidente della IV Commissione
Ambiente e Territorio
c.a. Giampiero Trizzino
fax 0917054564
E-mail: commissione.IV@ars.sicilia.it
E-mail: gtrizzino@ars.sicilia.it
6
Oggetto: OSSERVAZIONI – Procedimento di rinnovo Autorizzazione Integrata
Ambientale della Italcementi S.p.a. di Isola delle Femmine
Con riferimento, alla pubblicazione del giorno 8 agosto 2014, apparso sul sito dell’A.R.T.A.
dipartimento: “Avviso pubblico procedura di rinnovo aia per cementeria Italcementi di Isola delle
Femmine (ex comma 3, art 29-quater, d.lgs. 152/06 e s.m.i.) “ (vedi allegati 1 e 2 )
il Comitato Cittadino Isola Pulita di Isola delle Femmine, associato a Legambiente, formula le
seguenti osservazioni:
1. Il Comitato rileva innanzitutto la nullità del DRS 683 del 18 luglio 2008 in quanto emanato da
soggetto che non ne aveva titolo.
L’ing. Vincenzo Sansone, firmatario del provvedimento, non era di fatto il dirigente
responsabile del Servizio VIA-VAS poichè il decreto del Dirigente Generale pro tempore che ne
approvava il contratto di lavoro fino al 16 dicembre 2008 è datato 17 dicembre 2008 (DDG n.
1474), cioè risulta essere stato adottato 5 mesi dopo l’autorizzazione concessa dall’ing.
Sansone alla Italcementi.
Nel citato DDG l’arch. Tolomeo fa riferimento alla nota a sua firma, DTA n. 17818 del 29
febbraio 2008, con la quale avrebbe affidato all’ing. Sansone l’incarico di responsabile del
Servizio.
E’ persino superfluo evidenziare che l’affidamento (o attribuzione) di un incarico dirigenziale
non può avvenire con una semplice nota ma esclusivamente con un apposito provvedimento.
Altrettanto dicasi nel caso di proroga, in quanto, per la gerarchia degli atti amministrativi, essa
può avvenire con un provvedimento di pari livello della precedente attribuzione, giammai con
una nota.
Sarebbe come concedere o prorogare una autorizzazione, p.e. alle emissioni in atmosfera, un
AIA, ecc., con una nota e non con un provvedimento specifico.
A tal proposito, il Comitato rileva che deve presumersi che sia il dirigente generale arch. Pietro
Tolomeo che l’ing. Sansone non potessero ignorare, per manifesta evidenza, l’illegittimità di
una procedura e di una nomina del tutto irregolare, non valida e, di conseguenza, priva di ogni
efficacia amministrativa.
Ma c’è anche di più.
Nella nota n. 17818 l’arch. Tolomeo motiva la procedura adottata richiamando l’art. 36, comma
9, del CCRL dell’area della dirigenza.
Si tratta di un richiamo del tutto improvvido che contraddice completamente il suo stesso
operato, in quanto il comma 9 recita “Nelle ipotesi in cui non vi siano modifiche della struttura
né motivi che giustifichino eventuali rotazioni o comunque il mancato rinnovo del contratto, e
non vi sia una valutazione negativa dell’operato del dirigente, allo stesso deve essere garantita
la stipula di un nuovo contratto individuale senza soluzione di continuità per l’azione
amministrativa e gestionale entro e non oltre i successivi trenta giorni”.
Ne consegue che l’arch. Tolomeo ha operato anche in palese violazione del CCRL dell’area della
dirigenza e che il conferimento dell’incarico all’ing. Sansone è avvenuto in modo irregolare,
illegittimo e non retrodatabile, tutte ragioni per cui, in ogni caso, l’ing. Sansone alla data di
emanazione del DRS n. 693, il 17 luglio 2008, non aveva il titolo né il potere occorrenti a
formalizzare il provvedimento dell’AIA.
7
2. Stanti i rilievi di nullità sollevati al punto 1) il Comitato potrebbe anche esimersi da ulteriori
considerazioni. Cionondimeno, la presunta autorizzazione e l’attuale avvio della procedura del
suo preteso “rinnovo” si prestano a far eccepire altri motivi di irregolarità anch’essi di
manifesta evidenza.
a) L’art. 6 del DRS n. 693 prevedeva che “Il provvedimento definitivo sarà subordinato alle
risultanze della visita di collaudo. Gli enti preposti al controllo esamineranno in quella sede le
risultanze della suddetta visita e potranno, se ritenuto necessario, modificare le condizioni e
prescrizioni autorizzative”.
L’art 7 precisava che “L’Autorizzazione Integrata Ambientale viene subordinata al rispetto delle
condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti attività intervenute in sede di
conferenza dei servizi…che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto…”. Nelle
pagg. 4-11 venivano specificati le “Prescrizioni relative alle attività di recupero di rifiuti come
materie prime”, i “Limiti alle emissioni”, le “Prescrizioni relative all’impianto”, le “Prescrizioni
relative ai combustibili utilizzati ed ai consumi energetici “, le “Prescrizioni relative ai rifiuti
prodotti “ e le “Prescrizioni relative alle attività di monitoraggio (Piano di monitoraggio e
controllo)”. Veniva fatto obbligo all’azienda di procedere “entro 24 mesi dal rilascio
dell’autorizzazione alla conversione tecnologica (“revamping”) dell’impianto con il completo
allineamento alle Migliori Tecnologie Disponibili previste per il settore del cemento…”, ma nel
caso del mancato “revamping” “…comunque adeguare l’impianto esistente alle M.T.D.
attraverso i seguenti interventi” [quelli sopra specificati].
Tuttavia, alla scadenza dei 24 mesi risulta che nessuna delle autorità preposte si è premurata
di adempiere agli obblighi discendenti dalle prescrizioni di propria competenza contenute nel
DRS n. 693 al fine di rendere definitiva o meno l’autorizzazione.
b) Il 9 giugno del 2011, a distanza di 36 mesi e cioè con un anno di ritardo, il Servizio 1,
riconoscendo che “il decreto prevedeva condizioni e prescrizioni da attuare con scadenze
temporali…da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di rilascio…”, teneva la riunione di un tavolo
tecnico “al fine di verificare se la società Italcementi ha provveduto a dare corso alla attuazione
delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento”.
Dalla lettura del verbale risulta che, ad eccezione della Italcementi che dichiara di operare nel
rispetto delle prescrizioni previste dall’autorizzazione, inspiegabilmente nessuna delle autorità
competenti alle verifiche si pronuncia nel merito, p.e. sugli interventi strutturali, limitandosi la
discussione solo ad alcuni aspetti relativi al monitoraggio delle emissioni ed al posizionamento
delle centraline di rilevamento degli inquinanti.
Quindi, il dato che se ne trae e che dopo 36 mesi dal rilascio del provvedimento AIA restavano
privi di ogni verifica quei presupposti e quelle prescrizioni che avrebbero dovuto rendere valida
e definitiva l’autorizzazione.
Da allora ad oggi, cioè a distanza complessiva di 6 anni dal DRS n. 693, la situazione, come è
noto e come risulta agli atti, è rimasta del tutto invariata: ai rilievi di nullità del provvedimento
si somma anche la mancanza di validità di merito, in quanto nulla è dato a sapere circa il
rispetto di tutte le prescrizioni che avrebbero dovuto essere rispettate dall’Italcementi nei
termini di 24 mesi dalla data di emanazione dell’autorizzazione.
Questo Comitato, pertanto, nel sottolineare l’inspiegabile comportamento degli enti deputati
al controllo di attuazione del DRS n. 693, fa presente che mancano del tutto i presupposti per
procedere al rinnovo di una autorizzazione da considerarsi, in primis, di per sé inesistente e,
eventualmente, non più valida almeno dal luglio del 2010.
8
Alla luce delle superiori considerazioni, questo Comitato ritiene inattuabile la procedura di
rinnovo essendo, invece, necessaria un’autorizzazione ex novo.
Comitato Cittadino Isola Pulita
COORDINATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO
posta certificata: GIUSEPPECIAMPOLILLO@pec.it
email: isolapulita@gmail.com
SITO: http://isoladellefemmineitalcementieambiente.blogspot.it/
ALLEGATO 1: OSSERVAZIONI A.I.A. DECRETO 693 18 LUGLIO 2008 FIRMA SANSONE RESPONS
PROCEDIMENTO CANNOVA GIANFRANCO
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238642339-Allegato-1-Osservazioni-a-i-a-
Decreto-693-18-Luglio-2008-Firma-Sansone-Respons-Procedimento-Cannova-Gianfranzo-compressed.pdf
ALLEGATO 2: OSSERVAZIONI A.I.A. 2008 17 DICEMBRE TOLOMEO D.G. NOMINA SANSONE
DIRIGENTE 2° SERVIZIO VIA VAS .
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238642338-Allegato-2-Osservazioni-a-i-a-
2008-17-Dicembre-Tolomeo-d-g-Nomina-Sansone-Dirigente-2-Servizio-via-Vas.pdf
ALLEGATO 3: OSSERVAZIONI A.I.A. ZUCCARELLO 9 GIUGNO 2011 TAVOLO TECNICO
PRESCRIZIONI PRESENTE CANNOVA
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238642341-Allegato-3-Osservazioni-a-i-a-
Zuccarello-9-Giugno-2011-Tavolo-Tecnico-Prescrizioni-Presente-Cannova-Compressed.pdf
ALLEGATO 4°: OSSERVAZIONI A.I.A. ARPA ITALCEMENTI 2009 16 MARZO SOPRALLUOGO
CENTRALINE REVAMPING
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238950648-Allegato-4o-Osservazioni-a-i-
a-Arpa-Italcementi-2009-16-Marzo-Sopralluogo-Centraline-Revamping.pdf
Allegato 4a Osservazioni A.I.A. Arpa Italcementi 2012 Novembre Sopralluogo Centraline Revamping
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238869440-Allegato-4a-Osservazioni-Aia-
Arpaitalcementi-2012-Novembre-Sopralluogo-Centraline-Revamping-compressed.pdf
ALLEGATO 4: AVVISO RICHIESTA RINNOVO ASSESSORATO 1 SERVIZIO VIA VAS 8 AGOSTO 2014
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238642337-Allegato-4-Avviso-Richiesta-
Rinnovo-Assessorato-1-Servizio-via-Vas-8-Agosto-2014.pdf
ALLEGATO 5: ITALCEMENTI 17 GENNAIO CHIEDE RINNOVO DECRETO 693 2008 RELAZIONE
TECNICA
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238642340-Allegato-5-Italcementi-17-
Gennaio-Chiede-Rinnovo-Decreto-693-2008-Relazione-Tecnica-Compressed.pdf
Isola delle Femmine 2 settembre 2014
a cura del Comitato Cittadino Isola Pulita di Isola delle Femmine
http://isoladellefemmineitalcementieambiente.blogspot.it/2015/01/blog-post.html

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Autorizzazione integrata ambientale

  • 1. 1 Autorizzazione Integrata Ambientale È stata emanata il 27 ottobre 2014 la circolare di coordinamento n. 22295 relativa a linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 PUBBLICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell'articolo 29-quater comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattuordecies del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto. L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato XI alla parte seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT. In linea con i principi della convenzione di Aarhus e con quanto previsto dagli artt 29-quater, 29- decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per facilitare e promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico, questo Ministero cura la pubblicazione on-line della documentazione fornita dai gestori ai fini del rilascio delle AIA di competenza statale, relative alle installazioni di cui all' allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06. Si rammenta in proposito che eventuali osservazioni sulle istanze potranno essere presentate durante tutto il procedimento dai soggetti interessati in forma scritta o con e-mail certificata al competente ufficio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dopo la pubblicazione sul presente sito dell’indicazione della localizzazione dell’istallazione, il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni. Per aumentare ulteriormente la trasparenza del procedimento amministrativo, questo Ministero cura, altresì, la pubblicazione on-line dei principali atti relativi alla procedura per il rilascio di AIA. Sono inoltre resi disponibili gli esiti dei controlli sulle AIA di competenza statale, i documenti e la normativa di riferimento, informazioni sullo stato di applicazione della disciplina IPPC a livello regionale. http://aia.minambiente.it/ DECRETO LEGISLATIVO 152/06 ARTICOLO 273 COMMA 4 273. Grandi impianti di combustione (articolo così modificato dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 128 del 2010, poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 46 del 2014)
  • 2. 2 4. L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016; c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda; d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta. 2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta. 3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti. DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 Art. 22 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO). (14G00058) (GU SERIE GENERALE N.72 DEL 27-3-2014 - SUPPL. ORDINARIO N. 27) NOTE: ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 11/04/2014 Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: "2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.
  • 3. 3 3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti; 4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) il gestore dell'impianto presenta all'autorita' competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui e' riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016; c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda; d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta. 4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa ad impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, autorizzati per la prima volta dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, i valori limite previsti per gli ossidi azoto all'Allegato II, Parte II, alla Parte Quinta. 5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) almeno il 50 per cento della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno antecedente l'autorizzazione, e' fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; il gestore e' tenuto a presentare all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui e' indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura; b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda.
  • 4. 4 6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e 15, l'autorizzazione di tutti i grandi impianti di combustione deve prevedere valori limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla Parte Quinta. 7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente una o piu' canne di scarico, corrisponde, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 270, ad un punto di emissione."; b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia sottoposto a modifiche sostanziali, si applicano all'impianto i valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta."; c) al comma 15, la lettera i), e' sostituita dalla seguente: "i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;"; d) al comma 15, dopo la lettera m) e' aggiunta, in fine, la seguente: "m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di biomassa di cui all'Allegato II alla Parte Quinta."; e) il comma 16-bis e' sostituito dal seguente: "16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni: a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162; b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162; c) possibilita' tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2.". http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/27/14G00058/sg Direttiva 2010/75/UE - (LCP BREF) - Richiesta di adesione all'attività di raccolta dati ed informazioni sulle MTD applicate Nel corso del processo di scambio di informazioni di cui all’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE, al fine di procedere alla revisione e all’adeguamento alla nuova direttiva del documento di riferimento “BRef on Large Combustion Plants (BREF LCP)” relativo agli impianti di combustione, è stata riconosciuta l’esigenza di raccogliere dati ed informazioni tecniche di processo su un campione rappresentativo di impianti destinatari del documento, attraverso la compilazione di un apposito questionario in corso di finalizzazione. L’elenco degli impianti costituenti tale campione rappresentativo dovrà essere comunicato in sede comunitaria da ciascuno Stato Membro entro il 15 gennaio 2012. La maggior parte degli impianti cui si riferirà il “BREF LCP” è già dotata di autorizzazione integrata ambientale (AIA), e conseguentemente già adotta migliori tecniche disponibili riconosciute dall’autorità competente, o comunque ne traguarda il raggiungimento. Peraltro, la nuova direttiva limita fortemente (a meno di situazioni locali veramente particolari) la possibilità per l’autorità competente di fissare condizioni autorizzative che si discostano dalle prestazioni che saranno poste a riferimento nelle nuove sezioni dei BRef
  • 5. 5 inerenti le “Conclusioni sulle BAT”, e ciò rende necessario che tutte le migliori tecniche disponibili già individuate siano tenute in conto nel processo di sc http://aia.minambiente.it/News.aspx ALL’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE SERVIZIO 1 Via Ugo La Malfa, 169 90146 – Palermo Tel. 091.7077121, Fax 091.7077139 E-mail: Dipartimento.ambiente@certamail.regione.sicilia.it E-mail: giorgio.dangelo@regione.sicilia.it E p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA ON.LE ROSARIO CROCETTA PALAZZO D’ORLEANS PIAZZA INDIPENDENZA 21 90129 PALERMO Fax 091 7075199 tel 091 7075281 E-mail: presidente@certmail.regione.sicilia.it ALL’ASSESSORE REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE Via Ugo La Malfa, 169 90146 - Palermo tel.: 091 7077870 - fax: 091 7077963 E-mail: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE DELL’A.R.T.A. Dott. Gaetano Gullo Via Ugo La Malfa, 169 90146 - Palermo 091 7077807 - 091 7077223 Fax: 091 7077294 E-mail: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI PALERMO PIAZZA V.E. ORLANDO 1 90138 PALERMO E-mail: prot.procura.palermo@giustiziacert.it Comado Carabinieri Tutela per l'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico Piazza Principe di Camporeale 64 90100 PALERMO tel. 091/6788076, Fax 091 515142 E-mail: noepacdo@carabinieri.it; Al Presidente della IV Commissione Ambiente e Territorio c.a. Giampiero Trizzino fax 0917054564 E-mail: commissione.IV@ars.sicilia.it E-mail: gtrizzino@ars.sicilia.it
  • 6. 6 Oggetto: OSSERVAZIONI – Procedimento di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale della Italcementi S.p.a. di Isola delle Femmine Con riferimento, alla pubblicazione del giorno 8 agosto 2014, apparso sul sito dell’A.R.T.A. dipartimento: “Avviso pubblico procedura di rinnovo aia per cementeria Italcementi di Isola delle Femmine (ex comma 3, art 29-quater, d.lgs. 152/06 e s.m.i.) “ (vedi allegati 1 e 2 ) il Comitato Cittadino Isola Pulita di Isola delle Femmine, associato a Legambiente, formula le seguenti osservazioni: 1. Il Comitato rileva innanzitutto la nullità del DRS 683 del 18 luglio 2008 in quanto emanato da soggetto che non ne aveva titolo. L’ing. Vincenzo Sansone, firmatario del provvedimento, non era di fatto il dirigente responsabile del Servizio VIA-VAS poichè il decreto del Dirigente Generale pro tempore che ne approvava il contratto di lavoro fino al 16 dicembre 2008 è datato 17 dicembre 2008 (DDG n. 1474), cioè risulta essere stato adottato 5 mesi dopo l’autorizzazione concessa dall’ing. Sansone alla Italcementi. Nel citato DDG l’arch. Tolomeo fa riferimento alla nota a sua firma, DTA n. 17818 del 29 febbraio 2008, con la quale avrebbe affidato all’ing. Sansone l’incarico di responsabile del Servizio. E’ persino superfluo evidenziare che l’affidamento (o attribuzione) di un incarico dirigenziale non può avvenire con una semplice nota ma esclusivamente con un apposito provvedimento. Altrettanto dicasi nel caso di proroga, in quanto, per la gerarchia degli atti amministrativi, essa può avvenire con un provvedimento di pari livello della precedente attribuzione, giammai con una nota. Sarebbe come concedere o prorogare una autorizzazione, p.e. alle emissioni in atmosfera, un AIA, ecc., con una nota e non con un provvedimento specifico. A tal proposito, il Comitato rileva che deve presumersi che sia il dirigente generale arch. Pietro Tolomeo che l’ing. Sansone non potessero ignorare, per manifesta evidenza, l’illegittimità di una procedura e di una nomina del tutto irregolare, non valida e, di conseguenza, priva di ogni efficacia amministrativa. Ma c’è anche di più. Nella nota n. 17818 l’arch. Tolomeo motiva la procedura adottata richiamando l’art. 36, comma 9, del CCRL dell’area della dirigenza. Si tratta di un richiamo del tutto improvvido che contraddice completamente il suo stesso operato, in quanto il comma 9 recita “Nelle ipotesi in cui non vi siano modifiche della struttura né motivi che giustifichino eventuali rotazioni o comunque il mancato rinnovo del contratto, e non vi sia una valutazione negativa dell’operato del dirigente, allo stesso deve essere garantita la stipula di un nuovo contratto individuale senza soluzione di continuità per l’azione amministrativa e gestionale entro e non oltre i successivi trenta giorni”. Ne consegue che l’arch. Tolomeo ha operato anche in palese violazione del CCRL dell’area della dirigenza e che il conferimento dell’incarico all’ing. Sansone è avvenuto in modo irregolare, illegittimo e non retrodatabile, tutte ragioni per cui, in ogni caso, l’ing. Sansone alla data di emanazione del DRS n. 693, il 17 luglio 2008, non aveva il titolo né il potere occorrenti a formalizzare il provvedimento dell’AIA.
  • 7. 7 2. Stanti i rilievi di nullità sollevati al punto 1) il Comitato potrebbe anche esimersi da ulteriori considerazioni. Cionondimeno, la presunta autorizzazione e l’attuale avvio della procedura del suo preteso “rinnovo” si prestano a far eccepire altri motivi di irregolarità anch’essi di manifesta evidenza. a) L’art. 6 del DRS n. 693 prevedeva che “Il provvedimento definitivo sarà subordinato alle risultanze della visita di collaudo. Gli enti preposti al controllo esamineranno in quella sede le risultanze della suddetta visita e potranno, se ritenuto necessario, modificare le condizioni e prescrizioni autorizzative”. L’art 7 precisava che “L’Autorizzazione Integrata Ambientale viene subordinata al rispetto delle condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti attività intervenute in sede di conferenza dei servizi…che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto…”. Nelle pagg. 4-11 venivano specificati le “Prescrizioni relative alle attività di recupero di rifiuti come materie prime”, i “Limiti alle emissioni”, le “Prescrizioni relative all’impianto”, le “Prescrizioni relative ai combustibili utilizzati ed ai consumi energetici “, le “Prescrizioni relative ai rifiuti prodotti “ e le “Prescrizioni relative alle attività di monitoraggio (Piano di monitoraggio e controllo)”. Veniva fatto obbligo all’azienda di procedere “entro 24 mesi dal rilascio dell’autorizzazione alla conversione tecnologica (“revamping”) dell’impianto con il completo allineamento alle Migliori Tecnologie Disponibili previste per il settore del cemento…”, ma nel caso del mancato “revamping” “…comunque adeguare l’impianto esistente alle M.T.D. attraverso i seguenti interventi” [quelli sopra specificati]. Tuttavia, alla scadenza dei 24 mesi risulta che nessuna delle autorità preposte si è premurata di adempiere agli obblighi discendenti dalle prescrizioni di propria competenza contenute nel DRS n. 693 al fine di rendere definitiva o meno l’autorizzazione. b) Il 9 giugno del 2011, a distanza di 36 mesi e cioè con un anno di ritardo, il Servizio 1, riconoscendo che “il decreto prevedeva condizioni e prescrizioni da attuare con scadenze temporali…da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di rilascio…”, teneva la riunione di un tavolo tecnico “al fine di verificare se la società Italcementi ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento”. Dalla lettura del verbale risulta che, ad eccezione della Italcementi che dichiara di operare nel rispetto delle prescrizioni previste dall’autorizzazione, inspiegabilmente nessuna delle autorità competenti alle verifiche si pronuncia nel merito, p.e. sugli interventi strutturali, limitandosi la discussione solo ad alcuni aspetti relativi al monitoraggio delle emissioni ed al posizionamento delle centraline di rilevamento degli inquinanti. Quindi, il dato che se ne trae e che dopo 36 mesi dal rilascio del provvedimento AIA restavano privi di ogni verifica quei presupposti e quelle prescrizioni che avrebbero dovuto rendere valida e definitiva l’autorizzazione. Da allora ad oggi, cioè a distanza complessiva di 6 anni dal DRS n. 693, la situazione, come è noto e come risulta agli atti, è rimasta del tutto invariata: ai rilievi di nullità del provvedimento si somma anche la mancanza di validità di merito, in quanto nulla è dato a sapere circa il rispetto di tutte le prescrizioni che avrebbero dovuto essere rispettate dall’Italcementi nei termini di 24 mesi dalla data di emanazione dell’autorizzazione. Questo Comitato, pertanto, nel sottolineare l’inspiegabile comportamento degli enti deputati al controllo di attuazione del DRS n. 693, fa presente che mancano del tutto i presupposti per procedere al rinnovo di una autorizzazione da considerarsi, in primis, di per sé inesistente e, eventualmente, non più valida almeno dal luglio del 2010.
  • 8. 8 Alla luce delle superiori considerazioni, questo Comitato ritiene inattuabile la procedura di rinnovo essendo, invece, necessaria un’autorizzazione ex novo. Comitato Cittadino Isola Pulita COORDINATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO posta certificata: GIUSEPPECIAMPOLILLO@pec.it email: isolapulita@gmail.com SITO: http://isoladellefemmineitalcementieambiente.blogspot.it/ ALLEGATO 1: OSSERVAZIONI A.I.A. DECRETO 693 18 LUGLIO 2008 FIRMA SANSONE RESPONS PROCEDIMENTO CANNOVA GIANFRANCO file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238642339-Allegato-1-Osservazioni-a-i-a- Decreto-693-18-Luglio-2008-Firma-Sansone-Respons-Procedimento-Cannova-Gianfranzo-compressed.pdf ALLEGATO 2: OSSERVAZIONI A.I.A. 2008 17 DICEMBRE TOLOMEO D.G. NOMINA SANSONE DIRIGENTE 2° SERVIZIO VIA VAS . file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238642338-Allegato-2-Osservazioni-a-i-a- 2008-17-Dicembre-Tolomeo-d-g-Nomina-Sansone-Dirigente-2-Servizio-via-Vas.pdf ALLEGATO 3: OSSERVAZIONI A.I.A. ZUCCARELLO 9 GIUGNO 2011 TAVOLO TECNICO PRESCRIZIONI PRESENTE CANNOVA file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238642341-Allegato-3-Osservazioni-a-i-a- Zuccarello-9-Giugno-2011-Tavolo-Tecnico-Prescrizioni-Presente-Cannova-Compressed.pdf ALLEGATO 4°: OSSERVAZIONI A.I.A. ARPA ITALCEMENTI 2009 16 MARZO SOPRALLUOGO CENTRALINE REVAMPING file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238950648-Allegato-4o-Osservazioni-a-i- a-Arpa-Italcementi-2009-16-Marzo-Sopralluogo-Centraline-Revamping.pdf Allegato 4a Osservazioni A.I.A. Arpa Italcementi 2012 Novembre Sopralluogo Centraline Revamping file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238869440-Allegato-4a-Osservazioni-Aia- Arpaitalcementi-2012-Novembre-Sopralluogo-Centraline-Revamping-compressed.pdf ALLEGATO 4: AVVISO RICHIESTA RINNOVO ASSESSORATO 1 SERVIZIO VIA VAS 8 AGOSTO 2014 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238642337-Allegato-4-Avviso-Richiesta- Rinnovo-Assessorato-1-Servizio-via-Vas-8-Agosto-2014.pdf ALLEGATO 5: ITALCEMENTI 17 GENNAIO CHIEDE RINNOVO DECRETO 693 2008 RELAZIONE TECNICA file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valy/Documenti/Downloads/238642340-Allegato-5-Italcementi-17- Gennaio-Chiede-Rinnovo-Decreto-693-2008-Relazione-Tecnica-Compressed.pdf Isola delle Femmine 2 settembre 2014 a cura del Comitato Cittadino Isola Pulita di Isola delle Femmine http://isoladellefemmineitalcementieambiente.blogspot.it/2015/01/blog-post.html