О внедрении многоязычного образования в КыргызстанеАсель Омуракунова
В Кыргызстане во исполнение постановления Жогорку Кенеша от 30 июня 2016 года «О внедрении многоязычного образования в КР» принята Программа по внедрению многоязычного образования на 2017-2030 годы.
Как сегодня проходит процесс ее реализации рассказали в Министерстве образования и науки. Сайту Билим АКИpress МОН предоставил презентацию министра образования Гульмиры Кудайбердиевой, которую она 20 ноября 2017 года представила на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.
О внедрении многоязычного образования в КыргызстанеАсель Омуракунова
В Кыргызстане во исполнение постановления Жогорку Кенеша от 30 июня 2016 года «О внедрении многоязычного образования в КР» принята Программа по внедрению многоязычного образования на 2017-2030 годы.
Как сегодня проходит процесс ее реализации рассказали в Министерстве образования и науки. Сайту Билим АКИpress МОН предоставил презентацию министра образования Гульмиры Кудайбердиевой, которую она 20 ноября 2017 года представила на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.
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Lotta alle frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contantiPietroBilotta
L’aggiornamento del Modello 231 dovrà prevedere uno specifico risk assessment concentrato su idonei strumenti di prevenzione sui rischi connessi alla gestione, diretta o meno, degli strumenti di pagamento e dei movimenti delle criptovalute, tenendo in seria considerazione il rischio di commissione di illeciti attraverso strumenti di pagamento immateriali (valute virtuali) diversi dai contanti.
L'evoluzione tecnologica, in particolare quella telematica, ha cambiato profondamente e radicalmente la società odierna. Il settore delle comunicazioni è stato profondamente rivoluzionato: le forme tradizionali di comunicazione hanno lasciato spazio a forme d'interazione completamente nuove e impensabili in cui gli uomini interagiscono e arricchiscono le proprie conoscenze attraverso l'utilizzo di dispositivi capaci di comunicare con loro e fra di loro. Il nuovo millennio ha consolidato quella che è stata definita tempo prima come « rivoluzione digitale", in particolare ha permesso alla nuova società dell'informazione di imporsi in quasi tutti i contesti economici e sociali. Uno dei fattori determinanti di tale cambiamento è sicuramente rappresentato dall'approdo di Internet nella società: l'accessibilità universale al sapere comune ha in un primo momento permesso la diffusione e lo scambio di un'enorme quantità di dati e informazioni, per essere, ad oggi, sempre più perfezionati e raffinati attraverso l'evoluzione del cd semantic web. In sostanza, la moderna società è retta e si sviluppa ormai sul paradigma costituito dal settore ICT (Information and Communication Technology): se da un lato, i nuovi strumenti tecnologici hanno portato e portano tuttora indubbi vantaggi alla comunità, dall'altro si è costatato come i nuovi scenari virtuali abbiano portato allo sviluppo di un «lato oscuro del progresso». Ci si riferisce, in particolare, a quelle condotte devianti che hanno fin da subito riconosciuto le potenzialità legate ai computer e alla rete, vedendo negli stessi un terreno fertile nel quale dare vita a nuove attività illecite. Lo strumento informatico o telematico è diventato ben presto bersaglio della cd cybercriminalità la quale sostanzialmente ha sviluppato due differenti modalità operative di aggressione: la prima, dove l'azione delittuosa ha come fine quello di aggredire e compromettere sistemi informatici o telematici; la seconda, invece, che riconosce nei nuovi mezzi un veicolo attraverso il quale perpetrare, mediante modalità proprie dell'ambiente virtuale, condotte afferenti a reati tradizionali propri del "mondo fisico". Le diverse istanze di legalità e di tutela, derivanti sia dall'ambito nazionale che internazionale, hanno palesato la necessità per il legislatore di adoperarsi ai fini dell'individuazione di nuovi beni giuridici da proteggere nonché la predisposizione di misure idonee ai fini della individuazione e persecuzione dell'autore della condotta criminosa.
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L'evoluzione tecnologica, in particolare quella telematica, ha cambiato profondamente e radicalmente la società odierna. Il settore delle comunicazioni è stato profondamente rivoluzionato: le forme tradizionali di comunicazione hanno lasciato spazio a forme d'interazione completamente nuove e impensabili in cui gli uomini interagiscono e arricchiscono le proprie conoscenze attraverso l'utilizzo di dispositivi capaci di comunicare con loro e fra di loro. Il nuovo millennio ha consolidato quella che è stata definita tempo prima come « rivoluzione digitale", in particolare ha permesso alla nuova società dell'informazione di imporsi in quasi tutti i contesti economici e sociali. Uno dei fattori determinanti di tale cambiamento è sicuramente rappresentato dall'approdo di Internet nella società: l'accessibilità universale al sapere comune ha in un primo momento permesso la diffusione e lo scambio di un'enorme quantità di dati e informazioni, per essere, ad oggi, sempre più perfezionati e raffinati attraverso l'evoluzione del cd semantic web. In sostanza, la moderna società è retta e si sviluppa ormai sul paradigma costituito dal settore ICT (Information and Communication Technology): se da un lato, i nuovi strumenti tecnologici hanno portato e portano tuttora indubbi vantaggi alla comunità, dall'altro si è costatato come i nuovi scenari virtuali abbiano portato allo sviluppo di un «lato oscuro del progresso». Ci si riferisce, in particolare, a quelle condotte devianti che hanno fin da subito riconosciuto le potenzialità legate ai computer e alla rete, vedendo negli stessi un terreno fertile nel quale dare vita a nuove attività illecite. Lo strumento informatico o telematico è diventato ben presto bersaglio della cd cybercriminalità la quale sostanzialmente ha sviluppato due differenti modalità operative di aggressione: la prima, dove l'azione delittuosa ha come fine quello di aggredire e compromettere sistemi informatici o telematici; la seconda, invece, che riconosce nei nuovi mezzi un veicolo attraverso il quale perpetrare, mediante modalità proprie dell'ambiente virtuale, condotte afferenti a reati tradizionali propri del "mondo fisico". Le diverse istanze di legalità e di tutela, derivanti sia dall'ambito nazionale che internazionale, hanno palesato la necessità per il legislatore di adoperarsi ai fini dell'individuazione di nuovi beni giuridici da proteggere nonché la predisposizione di misure idonee ai fini della individuazione e persecuzione dell'autore della condotta criminosa.
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Lotta al riciclaggio mediante il diritto penalePietroBilotta
Il Riciclaggio
Novità Dlgs 231/01
Nuovo Decreto legislativo n. 195 /21
Le novità più rilevanti sono la modifica degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cp, con l’estensione dei c.d. “reati presupposto”..
Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 è entrato in vigore il 15 dicembre 2021, assorbendo nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Intervento su Notificazioni e Comunicazioni Telematiche (PCT) al convegno patrocinato dalla Scuola Superiore della Magistratura, dall'Ufficio dell'Innovazione Distrettuale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo tenutosi a Cuneo il 15 novembre 2017.
Altri interventi di: Avv. Marco Cuniberti e Avv. Fabrizio Testa
Come prima, più di prima. A vent’anni esatti da Tangentopoli i livelli della corruzione, anziché diminuire, sono sempre più endemici e radicati nel Paese. Lo dicono i numeri, che quantificano una perdita netta per la collettività che arriva addirittura a toccare i 60 miliardi di euro all’anno. Lo confermano gli allarmi, inascoltati, del presidente della Corte dei Conti, Giampaolino. Lo testimoniano, giorno dopo giorno, fatti di cronaca intollerabili, come quello che da ultimo ha investito la Regione Lazio. Il ddl anti-corruzione da mesi giace in Parlamento, a causa soprattutto dei tentennamenti e delle continue dilazioni di “una parte politica”, come ha avuto modo di affermare lo stesso presidente del Consiglio, Mario Monti. Ora è indispensabile approvare subito il disegno di legge. Per capire di cosa si tratta ecco una scheda tecnica che analizza nel dettaglio l’articolato della norma http://bit.ly/dlanticorruzione
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on linePasquale Lopriore
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line. Novità Decreto crescita 2.0 introduzione del domicilio digitale del cittadino, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
1.- Introduzione: l’informatica e il diritto penale
2.- Cenni ai problemi tecnici
3.- (*) «Computer crimes» o reati informatici “impropri” (cenni) -> RINVIO
4.- «Cyber crimes»: i reati informatici in senso proprio
5.- (*) Perquisizioni, ispezioni e sequestri, computer forensics -> RINVIO
6.- (*) La responsabilità da reato degli enti -> RINVIO
Similar to La legge 48/2008 sulla criminalità informatica (20)
1. La legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno”27, ha apportato al codice penale le modifiche necessarie a
dare attuazione alla Convenzione suddetta.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica è il primo accordo internazionale
riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche. La accezione di reati
informatici assunta dalla Convenzione è più ampia della classica area dei reati cibernetici, in quanto
estende la sua portata a tutti i reati in qualunque modo commessi attraverso un sistema informatico e a
quelli di cui si debbano o possano raccogliere prove in forma elettronica.
Come si può leggere nel suo Preambolo, la Convenzione si propone di perseguire una politica comune
fra gli Stati membri, attraverso l’adozione di una legislazione appropriata, che consenta di combattere il
crimine informatico in maniera coordinata. La Convenzione è il risultato di un lavoro condotto per
quattro anni da un Comitato di esperti del Consiglio d’Europa costituito ad hoc, al quale hanno dato il
proprio contributo anche alcuni Paesi non appartenenti a tale istituzione quali gli Stati Uniti, il Canada
e il Giappone. Gli obiettivi fondamentali della Convenzione possono essere così sintetizzati:
1) armonizzare gli elementi fondamentali delle fattispecie di reato del diritto penale dei singoli
ordinamenti interni e tutte le altre disposizioni riguardanti la criminalità informatica;
2) dotare le leggi e le procedure penali dei Paesi parte della Convenzione degli strumenti necessari allo
svolgimento delle indagini e al perseguimento dei crimini correlati all’area informatica;
3) costruire un efficace regime di cooperazione internazionale.
In particolare, la legge in esame:
ha inserito, tra i delitti contro la fede pubblica, un nuovo art. 495-bis c.p. che sanziona con la
reclusione fino a un anno chiunque dichiari o attesti falsamente al soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui
persona;
ha sostituito l’art. 615-quinquies c.p., relativo alla diffusione di virus informatici. Essa, mantenendo
invariata la sanzione penale (reclusione fino a 2 anni e multa fino a 10.329 euro), ha chiarito la
necessarietà del dolo specifico, richiedendo che la condotta sia posta in essere allo scopo di
danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi
in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o
2. l’alterazione del suo funzionamento; ha ampliato la definizione di virus, il quale può consistere non
solo in programmi informatici, ma anche genericamente in apparecchiature e dispositivi; ha
aggiunto alle condotte originarie (diffusione, comunicazione e consegna del programma) le
condotte di colui che si procura, riproduce, importa o comunque mette a disposizione il programma;
ha circoscritto l’oggetto dell’art. 635-bis c.p. al danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici, mentre il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è stato estrapolato per
formare l’oggetto dei nuovi artt. 635-quater e 635-quinquies c.p.;
ha inoltre introdotto l’art. 635-ter il quale prevede una tutela più forte (rispetto a quanto stabilito in
via generale dall’art. 635-bis) per il caso in cui il danneggiamento riguardi informazioni, dati o
programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o
comunque di pubblica utilità. Conseguentemente ha abrogato il secondo ed il terzo comma dell’art.
420 c.p.;
ha introdotto nel codice penale l’art. 640-quinquies relativo alla frode informatica del soggetto che
presta servizi di certificazione di firma elettronica. La nuova fattispecie prevede la reclusione fino
a 3 anni o la multa da 51 fino a 1.032 euro per il soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare
ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato;
ha inserito nel decreto legislativo 231/2001 l’art. 24-bis, volto a sanzionare la persona giuridica in
relazione alla commissione di attentati ad impianti di pubblica utilità, delitti informatici e
trattamento illecito di dati;
ha specificato che l’autorità giudiziaria può: disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e
ogni altra operazione tecnica anche in relazione a sistemi informatici o telematici; disporre la
perquisizione di questi ultimi;
ha disciplinato il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di
telecomunicazioni;
ha attribuito all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e
nei procedimenti di primo grado nel caso di delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-
quinquies c.p.
(Avv. Maurizio Arena)