SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
News 31/SSL/2017
Lunedì, 31 luglio 2017
Vademecum Ministero Interno contro furti e rapine agli autotrasportatori.
ROMA – Furti a camion e carichi. È stato pubblicato dal Ministero dell’Interno un
vademecum per gli autotrasportatori, un documento con regole di buon senso e
suggerimenti per evitare di subire rapine e appropriazioni indebite durante i viaggi.
Dai dati elaborati dall’Osservatorio nazionale sui furti e le rapine in danno di
autotrasportatori emerge che tra gennaio e settembre 2016 i furti ai mezzi pesanti
trasportanti merci sono stati 746, 45 le rapine. Rispettivamente 1103 e 45 nel 2015.
Il vademecum è stato elaborato dallo stesso Osservatorio. I consigli sono dodici.
Riguardano la riservatezza in merito a itinerari e partenze, soste in aree con i servizi
utili individuate da Geososta, evitare i recenti doganali, non lasciare incustodito il
mezzo e se necessario chiuso e in zone assolutamente sicure, viaggi in convoglio,
telecamere posteriori, sistemi di protezione del carico, anti-jammer, utenze
telefoniche per le emergenze.
“In casi di furto, presentare quanto prima la denuncia all’ufficio di polizia più vicino”.
(Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Ministero Interno vademecum contro furti autotrasportatori
Fonte: quotidianosicurezza.it
Movimenti ripetitivi: esposizione, prevenzione e malattie professionali.
Alcuni interventi si soffermano sul sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Il
rischio di sovraccarico, l’attenzione nelle aziende e le modalità di trattazione delle
denunce di malattie professionali degli arti superiori.
Monza, 28 Lug – In relazione alla diffusione del rischio legato ai movimenti ripetuti
degli arti superiori nel mondo del lavoro e alla sua incidenza nelle denunce di
malattie professionali, l’ ATS Brianza e i Comitati di Coordinamento Provinciali di
Monza Brianza e Lecco hanno promosso nel 2016 uno specifico Piano Mirato di
Prevenzione (PMP) dal titolo “ Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: un
rischio sottovalutato”.
Di questo piano di prevenzione, che fa riferimento anche ad alcuni decreti regionali
emanati in materia dalla Regione Lombardia, abbiamo già parlato in diversi articoli
di PuntoSicuro presentando alcuni utili documenti di supporto per le aziende.
Ci soffermiamo, invece, oggi sugli atti di un incontro pubblico, correlato al piano di
prevenzione, che si è tenuto presso l’ATS Brianza il 23 novembre 2016.
Ad esempio riprendiamo alcune battute dall’intervento “SBAS – Sovraccarico
Biomeccanico degli arti superiori”, a cura della Dott.ssa Silvia Negri (API Lecco,
Servizio Ambiente e Sicurezza), che, dopo aver espresso gli apprezzamenti e le
preoccupazioni per queste nuove metodologie degli enti di controllo, fa il punto sul
rischio SBAS.
Il rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori è stato finora
sottovalutato?
La relatrice risponde: “probabilmente sì, non tutti coloro che ho avuto modo di
sentire sul tema ne erano consapevoli”. Tuttavia nelle PMI “i lavoratori esposti a
questo rischio potrebbero non essere molti”.
Questi sono, ad esempio, alcuni gruppi di lavoratori più esposti:
- addetti all'assemblaggio, alla cernita manuale, al confezionamento;
- addetti alla levigatura manuale o al carico/ scarico linea;
- addetti alle pulizie.
In particolare del PMP viene apprezzato l’approccio step by step, “con domande
chiave (key enter), che non coinvolgono subito necessariamente un consulente
esperto”.
E viene espresso un timore, relativamente alla valutazione del rischio di
sovraccarico, di un eccessivo tecnicismo. “Potrebbe offuscare l'obiettivo, che
dovrebbe rimanere uno solo: quello di garantire la salute del lavoratore, attuale e
futura. Sarebbe un peccato che un obiettivo così condivisibile e significativo venisse
offuscato da aspetti tecnici che spostassero eccessivamente l'attenzione”.
Infine una considerazione finale per le aziende.
È importante ricordare che prevenzione è ... “investire qualche risorsa in più nella
progettazione del luogo di lavoro e nello studio di una buona organizzazione dei
compiti, anziché destinarle alla misura puntigliosa del rischio specifico”.
Chiaramente un altro tema importante in merito a questa tipologia di rischio è
quello relativo al riconoscimento delle malattie professionali.
A questo proposito riprendiamo alcune indicazioni tratte dall’intervento “Le
modalità di trattazione delle denunce di malattie professionali degli arti superiori”, a
cura della Dott.ssa Claudia Sferra (INAIL Monza).
La relazione parte innanzitutto con la distinzione tra:
- malattia tabellata: compresa in elenco DM 9 aprile 08 GU 21 luglio 08 e per la
quale c’è una presunzione legale di origine;
- malattia non tabellata: “malattia per la quale il lavoratore dimostri l’origine
professionale”. Il documento si sofferma sul tema dell’”onere della prova” e ricorda
alcune Sentenze della Corte Costituzionale (179 e 206 del 1988).
Onere della prova per il quale non è agevole:
- “identificare fra i diversi antecedenti concausali il possibile ruolo giuocato dal
lavoro;
- stabilire se a questo possa attribuirsi un valore di concausa giuridicamente
rilevante”.
E quale valore “occorre attribuire al lavoro affinché questo possa, nell’ambito di tutti
i fattori concausali che partecipano insieme ciascuno con peculiare efficienza al
determinismo della malattia, essere riconosciuto causa”?
La relazione, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta un breve excursus
commentato di alcune importanti sentenze e circolari Inail in materia, precedenti o
successive al Decreto del 9 aprile 2008 contenente le “Nuove tabelle delle malattie
professionali nell'industria e nell'agricoltura”. Ad esempio con riferimento a:
- Sentenza Corte Costituzionale 179/88 sulle malattie professionali non tabellate;
- Circolare Inail 35/92;
- Circolare Inail 81/00 “Malattie da sovraccarico biomeccanico posture incongrue e
microtraumi ripetuti. Modalita di trattazione delle pratiche”;
- Circolare Inail 25/04: “Malattie del rachide da sovraccarico biomeccanico.
Modalità di trattazione delle pratiche”.
Viene poi riportato un estratto del Decreto del 9 aprile 2008 con le indicazioni
relative alle malattie professionali correlate al sovraccarico biomeccanico dell’arto
superiore nel comparto industria e con riferimento (l’ultima colonna) al “periodo
massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione”.
Dopo aver riportato, nella relazione anche alcune malattie tabellate in ambito
agricolo (tendinite della spalla, del gomito, del polso, della mano; sindrome del
tunnel carpale; altre malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori), si
indica che “molte delle patologie che nella tabella previgente erano solo indicate
con la definizione generica ‘malattia da…’ sono state, in relazione all’evoluzione
delle conoscenze scientifiche, specificate in modo dettagliato con la
denominazione della patologia tabellata. La tipizzazione delle patologie nel senso
sopra specificato rende più efficace l’operatività della presunzione legale di
origine”. Tuttavia “ci si poteva attendere l’indicazione delle lavorazioni” e ci si
“poteva attendere l’indicazione dei limiti di rischio”.
Uniche indicazioni vengono della Circolare Inail 47/08 ‘la presunzione legale opera
quando l’adibizione alle lavorazioni indicate avviene in maniera non occasionale’,
quando costituisca “una componente abituale e sistematica dell’attività
professionale dell’assicurato”, quando “sia dunque intrinseca alle mansioni”.
Si ricorda poi la lettera circolare Inail del 16 febbraio 06:
- “nel caso di concorrenza di fattori professionali con fattori extraprofessionali
trovano applicazione i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (art 41 c.p.Il concorso di
cause preesistenti o simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità).
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole
sufficienti a determinare l'evento; una volta accertata… la nocività dei fattori di
rischio lavorativi, si potrà passare alla valutazione del nesso di causalità tra detti
fattori di rischio e la patologia denunciata come malattia professionale…”.
Si indica poi che “l’impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in
ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce… motivo
sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale… A questo
fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde della Corte di Cassazione
ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia.
Tale ragionevole certezza, che non può certamente consistere in semplici
presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, deve ritenersi
sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell’etiopatogenesi
professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura
scientifica”.
Si ricorda, infine, che la criteriologia di accertamento della nocività è poi “stata
confermata e meglio chiarita” dalla Circolare Inail 47/08 quando “spiega la voce
tabellare ‘altre malattie causate dalla esposizione’ inserita, per alcuni agenti
patogeni, accanto alle patologie tipizzate, ‘allo scopo di non produrre un
arretramento del livello di tutela’. In questo senso la prova della derivazione
eziologica della malattia dall’agente tabellato ‘deve ritenersi raggiunta in presenza
di un elevato grado di probabilità dell’idoneità causale della sostanza indicata in
tabella rispetto alla patologia denunciata, per come desumibile anche dai dati
epidemiologici e dalla letteratura scientifica’.
“ SBAS – Sovraccarico Biomeccanico degli arti superiori”, a cura della Dott.ssa Silvia Negri (API Lecco,
Servizio Ambiente e Sicurezza), intervento all’incontro del 23 novembre 2016 correlato al Piano Mirato
di Prevenzione “Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: un rischio sottovalutato” dell’ATS
Brianza (formato PDF, 213 kB).
“ Le modalità di trattazione delle denunce di malattie professionali degli arti superiori”, a cura della
Dott.ssa Claudia Sferra (INAIL Monza), intervento all’incontro del 23 novembre 2016 correlato al Piano
Mirato di Prevenzione “Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: un rischio sottovalutato”
dell’ATS Brianza (formato PDF, 1.15 MB).
Fonte: puntosicuro.it
Pensione inabilità gravi patologie professionali da amianto, decreto in GU.
ROMA – Lavoratori con gravi patologie professionali da amianto. È stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio il Decreto 31 maggio 2017 dei Ministeri Lavoro e
Finanze con disciplina, modalità di presentazione e scadenze per la richiesta di
pensione di inabilità. Prevista per i lavoratori indicati dalla Legge di bilancio 2017 art.
1, comma 250.
La pensione spetta a persone che per cause lavorative e di servizio sono affette da
mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale,
mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare, asbestosi.
Devono essere in possesso del requisito contributivo di almeno cinque anni nella vita
lavorativa, aver ottenuto il riconoscimento di malattia professionale.
La pensione viene erogata da Inps nei limi di fondo che sono di 20 milioni per il 2017
e 30 milioni dal 2018. Le domande in eccesso saranno catalogate e affrontate
secondo criteri di anzianità anagrafica e contributiva e data di presentazione della
domanda.
Le domande vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno, per il 2017 entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in GU quindi verosimilmente entro
sessanta giorni dal 18 luglio 2017.
Inps e Inail provvederanno a pubblicare le istruzioni operative necessarie per l’invio
delle richieste. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Ministero Lavoro, decreto benefici previdenziali gravi patologie amianto
Fonte: quotidianosicurezza.it
Assunzione di stupefacenti e licenziamento: una recente sentenza.
L’assunzione di stupefacenti (cannabis) “in assenza di tossicodipendenza” e senza
“alcuno stato di alterazione psicofisica registrato nello svolgimento delle mansioni”:
conseguenze sul sistema disciplinare e sul rapporto di lavoro.
Una recente e interessante sentenza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, Sez. Lav.,
13 giugno 2017 n.15954) affronta il tema degli accertamenti sanitari - effettuati dal
medico competente - finalizzati alla “verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” previsti
dall’articolo 41 comma 4 del D.Lgs.81/08 e, in particolare, si sofferma sul
collegamento tra questi accertamenti, le contestazioni disciplinari, il giudizio di
idoneità/inidoneità alla mansione e il licenziamento.
Questi i fatti. Nel luglio del 2016 “il ricorrente, dipendente di s.p.a. con qualifica di
Operatore di Esercizio”, è stato “invitato dalla datrice all’esecuzione, il giorno
successivo, di un accertamento medico teso a verificare l’assenza di
alcooldipendenze e tossicodipendenze, all’esito del quale lo stesso veniva rinvenuto
positivo al metabolita THC (cannabis) e, conseguentemente, dichiarato
temporaneamente inidoneo allo svolgimento della mansione di Conducente
Gomma per poi essere destituito dal servizio in data…2016, a seguito di
procedimento disciplinare, principiato con lettera di contestazione […] nella quale
si legge: “il giorno…2016 alle ore… veniva sottoposto agli accertamenti tossicologici
periodici prescritti dalla Legge per le mansioni cd a rischio, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 41 del d.lgs. 81/2008, presso la struttura sanitaria di riferimento […].
L’esito degli esami effettuati, a noi pervenuto in data …2016, è risultato positivo e
pertanto le contestiamo l’uso di droghe, sostanze psicotrope e/o stupefacenti. Le
contestiamo, inoltre, che con tale comportamento, cui è seguito necessariamente il
giudizio di inidoneità alla mansione formulato da Medico competente, Lei ha reso
impossibile lo svolgimento dette mansioni proprie della figura professionale a Lei
attribuita”.
La sentenza sottolinea che “appare, pertanto evidente […] come il [ricorrente] sia
stato destituito dal servizio in relazione al mero dato dell’avvenuta assunzione
volontaria di sostanze stupefacenti di tipo cannabinoidi ed alla conseguente
sopravvenuta impossibilità della prestazione, determinata dal comportamento del
lavoratore, in relazione alla asserita inidoneità alla mansione propria della figura
professionale attribuita allo stesso (Conducente Gomma).”
E il Tribunale prosegue: “non risulta, dunque, contestato al ricorrente alcuno stato di
alterazione psicofisica registrato nello svolgimento delle mansioni di conducente,
con significativo incremento della pericolosità per la pubblica incolumità della
prestazione resa, in ragione delle sue caratteristiche tipologiche, ma esclusivamente
la pregressa assunzione di stupefacente, alla stregua di condotta irresponsabile ed
eticamente censurabile, potenzialmente rischiosa per la pubblica incolumità, in
ultima analisi incompatibile con le mansioni assegnate.”
In particolare - precisa la sentenza - “appare altresì utile premettere come, nel caso
di specie, sia stata registrata la presenza del principio attivo (Delta9-THC-COOH) in
concentrazione superiore al cut off di legge (>15 mg/ml), in assenza di
specificazione del valore di concentrazione del principio attivo il che, se da un lato
consente di ritenere con ragionevole certezza l’avvenuta assunzione volontaria
attraverso inalazione diretta (anche a confutare l’inverosimile tesi difensiva
dell’inalazione involontaria o passiva della sostanza), dall’altro non consente di
stabilire con certezza la verosimile epoca dell’assunzione, la distanza della stessa
dal momento del test - risultando la permanenza del principio attivo nelle urine per
diversi giorni dopo l’assunzione - e, pertanto, lo stato potenziale o attuale ed il
relativo grado di alterazione delle capacità ed attitudini personali, tra cui quella di
svolgimento delle mansioni lavorative.”
Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso del lavoratore (in base all’art.1 c.48
L.92/2012), dichiara l’illegittimità del provvedimento di destituzione dal servizio del
ricorrente e condanna la s.p.a. alla immediata reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro ed al pagamento, in favore dello stesso, di un’indennità risarcitoria.
Il tutto sulla base delle argomentazioni che seguono.
Anzitutto, il Giudice ricorda che “la materia degli accertamenti sanitari atti a
verificare l’assenza di tossicodipendenza e di assunzione di droghe, sostanze
stupefacenti e psicotrope è regolata dai provvedimenti della Conferenza Unificata
Stato Regioni nn. 99/2007 e 178/2008 e dalla Circolare Regione Lombardia del
22/01/2009 […] nei quali si annoverano, tra le mansioni che comportano rischi per la
sicurezza, l’incolumità e la salute propria o dei terzi, anche in riferimento ad
un’assunzione solo sporadica di stupefacenti, quelle inerenti alle attività di trasporto,
con conseguente necessità di sottoposizione dei lavoratori a test, eventualmente
senza preavviso, ed a monitoraggi periodici in capo di esito positivo.”
E “in caso di accertamento di “stato di tossicodipendenza” il datore di lavoro, ai
sensi dell’art.125 3° co., d.p.r. n.309/1990 è tenuto a rimuovere il lavoratore
dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità
e la salute di terzi. Quanto alle conseguenze sul rapporto di lavoro, in relazione ad
uno stato di tossicodipendenza accertato, l’art.9 della Conferenza Unificata
prevede redibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle a rischio, fermo il
diritto alla conservazione del posto ove il lavoratore si sottoponga a cure
riabilitative, per un periodo non superiore ai tre anni ai sensi dell’art 124 d.p.r. cit..”
Invece “nel caso di assunzione volontaria di droghe in assenza di
tossicodipendenza, non è prevista alcuna norma legislativa che preservi la posizione
di lavoro, prevedendosi esclusivamente un’inidoneità temporanea alla mansione a
rischio, rimettendo la valutazione della eventuale rilevanza disciplinare al datore di
lavoro. L’art. 45 all.A) R.D. n.148/1931, richiamato nell’opinamento di destituzione dal
servizio del… punisce chi, “durante il servizio, in funzioni attinenti alla sicurezza
dell’esercizio, è trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali
funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza’’, disposizione, ad
opinione del giudicante, applicabile per analogia alle alterazioni psicofisiche
determinate dalla volontaria assunzione di sostanze stupefacenti.”
Dunque - conclude il Tribunale - “così riassunto il panorama normativo e pattizio, in
merito alla destituzione del ... deve osservarsi quanto segue.
Non può ritenersi disciplinarmente rilevante il mero rilievo della pregressa
assunzione di sostanze psicotrope, sia pure riferito a lavoratore adibito a mansioni a
rischio, in assenza di dimostrazione, attuale o presuntiva, dell’esistenza di una
concreta alterazione psicofìsica atta a determinare il rischio per l’incolumità, propria
o altrui, in relazione alla tipologia delle mansioni assegnate.”
Infatti “laddove, come nel caso di specie, venga accertata la mera presenza del
metabolita THC nelle urine al di sopra del limite di cut off, univocamente sintomatico
di assunzione volontaria ma compatibile con un’assunzione sporadica o saltuaria, e
potenzialmente risalente ad un momento ben antecedente rispetto alla prestazione
lavorativa, la sanzione della destituzione dal servizio risulta accedere ad un
contegno al quale non può ascriversi rilevanza disciplinare per la natura del tutto
astratta e presuntiva dell’interferenza con lo svolgimento delle mansioni e, per
traslato, della determinazione del rischio a carico della collettività.”
Venendo poi al tema del licenziamento, il Tribunale sottolinea che “una sanzione
con tale carica di afflittività, quale quella del recesso unilaterale dal rapporto di
lavoro, non può, in altri termini, che conseguire ad evenienze di accertata effettiva -
e non meramente potenziale - alterazione della capacità all’idoneo svolgimento
delle mansioni, in relazione a comportamenti individuali o abitudini di vita che, nel
caso di assunzione di sostanze psicotrope, non possono prescindere dal rilievo
dell’effettiva concentrazione della sostanza nel sangue e dello specifico grado di
interferenza delle capacità cognitive e percettive e delle relative abilità, in relazione
non soltanto alla tipologia di mansioni assegnate, ma anche alle specifiche
circostanze di tempo e di luogo in cui le stesse vengono disbrigate.”
Inoltre, “che il mero dato dell’assunzione di sostanze psicotrope non possa dedursi a
base del licenziamento lo si ricava altresì dall’analisi dell’assetto normativo e pattizio
innanzi riportato, laddove si prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro
per un periodo non superiore ai tre anni, previa rimozione del lavoratore dalle
mansioni comportanti rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, ed
assegnazione a mansioni diverse sino all’esito delle cure riabilitative, nel caso di
accertamento di “stato di tossicodipendenza”, condizione nella quale v’è,
viceversa, da presumere una significativa ed attuale incidenza sulle concrete
attitudini allo svolgimento della mansione di Conducente Gomma. Lo stesso art. 45
all. A) R.D. n. 148/1931, testualmente richiamato nell’opinamento di destituzione, si
riferisce a chi, durante il servizio, in funzioni attinenti alla sicurezza dell’esercizio, sia
trovato in istato di ubriachezza, così lasciando intendere che il rilievo disciplinare
della condotta non possa ricondursi al mero uso (o abuso) di sostanze alcoliche o
psicotrope, ma alla alterazione delle capacità del soggetto, circostanza non
contestata e del tutto indimostrata nel caso di specie.”
Infine, “né, del resto, può validamente sostenersi la riconducibilità del recesso alla
sopravvenuta inidoneità alla mansione, per causa riconducibile al dipendente
medesimo. Il giudizio di inidoneità alla mansione del Medico Competente
inizialmente assunto appare avere connotazioni chiaramente cautelari, stante
anche la sua durata temporanea” e “risulta compensato, sotto il profilo della
compatibilità della situazione con l’assetto aziendale, dall’adibizione del
[lavoratore] a mansioni alternative, rispetto alle quali il lavoratore veniva giudicato
idoneo […], non suffragato da alcuna definitiva valutazione di inidoneità,
intervenuta anteriormente alla destituzione e, per altro, per tabulas contraddetto
dal successivo giudizio di idoneità del …2017”.
In conclusione, “trattandosi, pertanto, di fatto (la registrata la presenza del principio
attivo Delta9-THC- COOH in concentrazione superiore al cut off di legge nelle urine
del ricorrente), di per sé sprovvisto di connotazioni disciplinari, in assenza di prova
alcuna circa la concreta ed attuale interferenza con il disbrigo delle mansioni
assegnate o, quanto alla sopravvenuta e definitiva inidoneità alle mansioni,
manifestamente insussistente, non può che farsi applicazione dell’art.18 4° comma,
l.300/1970, che sancisce il diritto del lavoratore alla tutela reintegratoria cd
attenuata, ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima
retribuzione globale di fatto, pari ad €… dal giorno del licenziamento sino a quello
dell’effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità, nonché al
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati dal giorno del
licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. La regolamentazione delle
spese di lite segue la regola della soccombenza […]”.
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali
relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Tribunale di Milano, Sez. Lav. - Sentenza n. 15954 del 13 giugno 2017 - Il mero dato
dell’assunzione di sostanze psicotrope non può dedursi a base del licenziamento.
Fonte: puntosicuro.it

More Related Content

Similar to News SSL 31 2017

MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLARE ED ONERE DELLA PROVA - CASSAZIONE CIVILE...
MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLARE ED ONERE DELLA PROVA - CASSAZIONE CIVILE...MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLARE ED ONERE DELLA PROVA - CASSAZIONE CIVILE...
MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLARE ED ONERE DELLA PROVA - CASSAZIONE CIVILE...Drughe .it
 
Ania audizione errori sanitari
Ania audizione errori sanitariAnia audizione errori sanitari
Ania audizione errori sanitariMario Vatta
 
Il principio di precauzione: dall'illecito colposo alla riforma dei reati amb...
Il principio di precauzione: dall'illecito colposo alla riforma dei reati amb...Il principio di precauzione: dall'illecito colposo alla riforma dei reati amb...
Il principio di precauzione: dall'illecito colposo alla riforma dei reati amb...Federico Fava
 
Rc sanitaria: Riforma Gelli sintesi e commenti
Rc sanitaria:  Riforma Gelli sintesi e commentiRc sanitaria:  Riforma Gelli sintesi e commenti
Rc sanitaria: Riforma Gelli sintesi e commentiUgo Serena
 
Rc sanitaria: Riforma Gelli tentativo di sintesi e commenti
Rc sanitaria: Riforma Gelli tentativo di sintesi e commentiRc sanitaria: Riforma Gelli tentativo di sintesi e commenti
Rc sanitaria: Riforma Gelli tentativo di sintesi e commentiUgo Serena
 
Management Sanitario
Management SanitarioManagement Sanitario
Management SanitarioDario
 
Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equ...
Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equ...Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equ...
Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equ...Emergency Live
 
R. Villano - Concetti di privacy e aggiornamenti di sicurezza in Farmacia
R. Villano - Concetti di privacy e aggiornamenti di sicurezza in FarmaciaR. Villano - Concetti di privacy e aggiornamenti di sicurezza in Farmacia
R. Villano - Concetti di privacy e aggiornamenti di sicurezza in FarmaciaRaimondo Villano
 
Disturbi motori 1
Disturbi motori 1Disturbi motori 1
Disturbi motori 1imartini
 
Ii° the last-tumori dei seni paranasali- aspetti medico legali e reinserimen...
 Ii° the last-tumori dei seni paranasali- aspetti medico legali e reinserimen... Ii° the last-tumori dei seni paranasali- aspetti medico legali e reinserimen...
Ii° the last-tumori dei seni paranasali- aspetti medico legali e reinserimen...RobertaVannucchiOtorino
 

Similar to News SSL 31 2017 (20)

MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLARE ED ONERE DELLA PROVA - CASSAZIONE CIVILE...
MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLARE ED ONERE DELLA PROVA - CASSAZIONE CIVILE...MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLARE ED ONERE DELLA PROVA - CASSAZIONE CIVILE...
MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLARE ED ONERE DELLA PROVA - CASSAZIONE CIVILE...
 
172 commercio malattie muscolo scheletriche
172   commercio malattie muscolo scheletriche172   commercio malattie muscolo scheletriche
172 commercio malattie muscolo scheletriche
 
201 2015 suva-sicurezza_uffici
201   2015   suva-sicurezza_uffici201   2015   suva-sicurezza_uffici
201 2015 suva-sicurezza_uffici
 
Ania audizione errori sanitari
Ania audizione errori sanitariAnia audizione errori sanitari
Ania audizione errori sanitari
 
Il principio di precauzione: dall'illecito colposo alla riforma dei reati amb...
Il principio di precauzione: dall'illecito colposo alla riforma dei reati amb...Il principio di precauzione: dall'illecito colposo alla riforma dei reati amb...
Il principio di precauzione: dall'illecito colposo alla riforma dei reati amb...
 
Puntosicuro document
Puntosicuro documentPuntosicuro document
Puntosicuro document
 
Rc sanitaria: Riforma Gelli sintesi e commenti
Rc sanitaria:  Riforma Gelli sintesi e commentiRc sanitaria:  Riforma Gelli sintesi e commenti
Rc sanitaria: Riforma Gelli sintesi e commenti
 
Rc sanitaria: Riforma Gelli tentativo di sintesi e commenti
Rc sanitaria: Riforma Gelli tentativo di sintesi e commentiRc sanitaria: Riforma Gelli tentativo di sintesi e commenti
Rc sanitaria: Riforma Gelli tentativo di sintesi e commenti
 
News SSL 46 2017
News SSL 46 2017News SSL 46 2017
News SSL 46 2017
 
NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017NEWS SSL 51 2017
NEWS SSL 51 2017
 
News SSL 10 2017
News SSL 10 2017News SSL 10 2017
News SSL 10 2017
 
85 2015 esposizione a sovraccarico biomeccanico
85   2015   esposizione a sovraccarico biomeccanico85   2015   esposizione a sovraccarico biomeccanico
85 2015 esposizione a sovraccarico biomeccanico
 
Management Sanitario
Management SanitarioManagement Sanitario
Management Sanitario
 
Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equ...
Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equ...Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equ...
Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equ...
 
R. Villano - Concetti di privacy e aggiornamenti di sicurezza in Farmacia
R. Villano - Concetti di privacy e aggiornamenti di sicurezza in FarmaciaR. Villano - Concetti di privacy e aggiornamenti di sicurezza in Farmacia
R. Villano - Concetti di privacy e aggiornamenti di sicurezza in Farmacia
 
Disturbi motori 1
Disturbi motori 1Disturbi motori 1
Disturbi motori 1
 
Ii° the last-tumori dei seni paranasali- aspetti medico legali e reinserimen...
 Ii° the last-tumori dei seni paranasali- aspetti medico legali e reinserimen... Ii° the last-tumori dei seni paranasali- aspetti medico legali e reinserimen...
Ii° the last-tumori dei seni paranasali- aspetti medico legali e reinserimen...
 
News SSL 16 2015
News SSL 16 2015News SSL 16 2015
News SSL 16 2015
 
News SSL 30 2014
 News SSL 30 2014 News SSL 30 2014
News SSL 30 2014
 
News SSL 29 2017
News SSL 29 2017News SSL 29 2017
News SSL 29 2017
 

More from Roberta Culiersi (20)

Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018Notizie SA 03 2018
Notizie SA 03 2018
 
Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018Notizie A 03 2018
Notizie A 03 2018
 
Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018Notizie SSL 03 2018
Notizie SSL 03 2018
 
Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018Notizie SA 02 2018
Notizie SA 02 2018
 
Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018Notizie A 02 2018
Notizie A 02 2018
 
Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018Notizie SSL 02 2018
Notizie SSL 02 2018
 
NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018NOTIZIE SA 01 2018
NOTIZIE SA 01 2018
 
NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018NOTIZIE A 01 2018
NOTIZIE A 01 2018
 
NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018NOTIZIE SSL 01 2018
NOTIZIE SSL 01 2018
 
NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017NEWS SA 52 2017
NEWS SA 52 2017
 
News A 52 2017
News A 52 2017News A 52 2017
News A 52 2017
 
News SSL 52 2017
News SSL 52 2017News SSL 52 2017
News SSL 52 2017
 
NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017NEWS SA 51 2017
NEWS SA 51 2017
 
NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017NEWS A 51 2017
NEWS A 51 2017
 
NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017NEWS SA 50 2017
NEWS SA 50 2017
 
NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017NEWS A 50 2017
NEWS A 50 2017
 
NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017NEWS SSL 50 2017
NEWS SSL 50 2017
 
News SA 49 2017
News SA 49 2017News SA 49 2017
News SA 49 2017
 
NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017NEWS A 49 2017
NEWS A 49 2017
 
NEWS SSL 49 2017
NEWS SSL 49 2017NEWS SSL 49 2017
NEWS SSL 49 2017
 

News SSL 31 2017

  • 1. News 31/SSL/2017 Lunedì, 31 luglio 2017 Vademecum Ministero Interno contro furti e rapine agli autotrasportatori. ROMA – Furti a camion e carichi. È stato pubblicato dal Ministero dell’Interno un vademecum per gli autotrasportatori, un documento con regole di buon senso e suggerimenti per evitare di subire rapine e appropriazioni indebite durante i viaggi. Dai dati elaborati dall’Osservatorio nazionale sui furti e le rapine in danno di autotrasportatori emerge che tra gennaio e settembre 2016 i furti ai mezzi pesanti trasportanti merci sono stati 746, 45 le rapine. Rispettivamente 1103 e 45 nel 2015. Il vademecum è stato elaborato dallo stesso Osservatorio. I consigli sono dodici. Riguardano la riservatezza in merito a itinerari e partenze, soste in aree con i servizi utili individuate da Geososta, evitare i recenti doganali, non lasciare incustodito il mezzo e se necessario chiuso e in zone assolutamente sicure, viaggi in convoglio, telecamere posteriori, sistemi di protezione del carico, anti-jammer, utenze telefoniche per le emergenze. “In casi di furto, presentare quanto prima la denuncia all’ufficio di polizia più vicino”. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Ministero Interno vademecum contro furti autotrasportatori Fonte: quotidianosicurezza.it Movimenti ripetitivi: esposizione, prevenzione e malattie professionali. Alcuni interventi si soffermano sul sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Il rischio di sovraccarico, l’attenzione nelle aziende e le modalità di trattazione delle denunce di malattie professionali degli arti superiori. Monza, 28 Lug – In relazione alla diffusione del rischio legato ai movimenti ripetuti degli arti superiori nel mondo del lavoro e alla sua incidenza nelle denunce di malattie professionali, l’ ATS Brianza e i Comitati di Coordinamento Provinciali di Monza Brianza e Lecco hanno promosso nel 2016 uno specifico Piano Mirato di Prevenzione (PMP) dal titolo “ Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: un rischio sottovalutato”.
  • 2. Di questo piano di prevenzione, che fa riferimento anche ad alcuni decreti regionali emanati in materia dalla Regione Lombardia, abbiamo già parlato in diversi articoli di PuntoSicuro presentando alcuni utili documenti di supporto per le aziende. Ci soffermiamo, invece, oggi sugli atti di un incontro pubblico, correlato al piano di prevenzione, che si è tenuto presso l’ATS Brianza il 23 novembre 2016. Ad esempio riprendiamo alcune battute dall’intervento “SBAS – Sovraccarico Biomeccanico degli arti superiori”, a cura della Dott.ssa Silvia Negri (API Lecco, Servizio Ambiente e Sicurezza), che, dopo aver espresso gli apprezzamenti e le preoccupazioni per queste nuove metodologie degli enti di controllo, fa il punto sul rischio SBAS. Il rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori è stato finora sottovalutato? La relatrice risponde: “probabilmente sì, non tutti coloro che ho avuto modo di sentire sul tema ne erano consapevoli”. Tuttavia nelle PMI “i lavoratori esposti a questo rischio potrebbero non essere molti”. Questi sono, ad esempio, alcuni gruppi di lavoratori più esposti: - addetti all'assemblaggio, alla cernita manuale, al confezionamento; - addetti alla levigatura manuale o al carico/ scarico linea; - addetti alle pulizie. In particolare del PMP viene apprezzato l’approccio step by step, “con domande chiave (key enter), che non coinvolgono subito necessariamente un consulente esperto”. E viene espresso un timore, relativamente alla valutazione del rischio di sovraccarico, di un eccessivo tecnicismo. “Potrebbe offuscare l'obiettivo, che dovrebbe rimanere uno solo: quello di garantire la salute del lavoratore, attuale e futura. Sarebbe un peccato che un obiettivo così condivisibile e significativo venisse offuscato da aspetti tecnici che spostassero eccessivamente l'attenzione”. Infine una considerazione finale per le aziende. È importante ricordare che prevenzione è ... “investire qualche risorsa in più nella progettazione del luogo di lavoro e nello studio di una buona organizzazione dei compiti, anziché destinarle alla misura puntigliosa del rischio specifico”.
  • 3. Chiaramente un altro tema importante in merito a questa tipologia di rischio è quello relativo al riconoscimento delle malattie professionali. A questo proposito riprendiamo alcune indicazioni tratte dall’intervento “Le modalità di trattazione delle denunce di malattie professionali degli arti superiori”, a cura della Dott.ssa Claudia Sferra (INAIL Monza). La relazione parte innanzitutto con la distinzione tra: - malattia tabellata: compresa in elenco DM 9 aprile 08 GU 21 luglio 08 e per la quale c’è una presunzione legale di origine; - malattia non tabellata: “malattia per la quale il lavoratore dimostri l’origine professionale”. Il documento si sofferma sul tema dell’”onere della prova” e ricorda alcune Sentenze della Corte Costituzionale (179 e 206 del 1988). Onere della prova per il quale non è agevole: - “identificare fra i diversi antecedenti concausali il possibile ruolo giuocato dal lavoro; - stabilire se a questo possa attribuirsi un valore di concausa giuridicamente rilevante”. E quale valore “occorre attribuire al lavoro affinché questo possa, nell’ambito di tutti i fattori concausali che partecipano insieme ciascuno con peculiare efficienza al determinismo della malattia, essere riconosciuto causa”? La relazione, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta un breve excursus commentato di alcune importanti sentenze e circolari Inail in materia, precedenti o successive al Decreto del 9 aprile 2008 contenente le “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”. Ad esempio con riferimento a: - Sentenza Corte Costituzionale 179/88 sulle malattie professionali non tabellate; - Circolare Inail 35/92; - Circolare Inail 81/00 “Malattie da sovraccarico biomeccanico posture incongrue e microtraumi ripetuti. Modalita di trattazione delle pratiche”; - Circolare Inail 25/04: “Malattie del rachide da sovraccarico biomeccanico. Modalità di trattazione delle pratiche”. Viene poi riportato un estratto del Decreto del 9 aprile 2008 con le indicazioni relative alle malattie professionali correlate al sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore nel comparto industria e con riferimento (l’ultima colonna) al “periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione”.
  • 4. Dopo aver riportato, nella relazione anche alcune malattie tabellate in ambito agricolo (tendinite della spalla, del gomito, del polso, della mano; sindrome del tunnel carpale; altre malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori), si indica che “molte delle patologie che nella tabella previgente erano solo indicate con la definizione generica ‘malattia da…’ sono state, in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, specificate in modo dettagliato con la denominazione della patologia tabellata. La tipizzazione delle patologie nel senso sopra specificato rende più efficace l’operatività della presunzione legale di origine”. Tuttavia “ci si poteva attendere l’indicazione delle lavorazioni” e ci si “poteva attendere l’indicazione dei limiti di rischio”. Uniche indicazioni vengono della Circolare Inail 47/08 ‘la presunzione legale opera quando l’adibizione alle lavorazioni indicate avviene in maniera non occasionale’, quando costituisca “una componente abituale e sistematica dell’attività professionale dell’assicurato”, quando “sia dunque intrinseca alle mansioni”. Si ricorda poi la lettera circolare Inail del 16 febbraio 06: - “nel caso di concorrenza di fattori professionali con fattori extraprofessionali trovano applicazione i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (art 41 c.p.Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità). Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento; una volta accertata… la nocività dei fattori di
  • 5. rischio lavorativi, si potrà passare alla valutazione del nesso di causalità tra detti fattori di rischio e la patologia denunciata come malattia professionale…”. Si indica poi che “l’impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce… motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale… A questo fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde della Corte di Cassazione ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza, che non può certamente consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell’etiopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica”. Si ricorda, infine, che la criteriologia di accertamento della nocività è poi “stata confermata e meglio chiarita” dalla Circolare Inail 47/08 quando “spiega la voce tabellare ‘altre malattie causate dalla esposizione’ inserita, per alcuni agenti patogeni, accanto alle patologie tipizzate, ‘allo scopo di non produrre un arretramento del livello di tutela’. In questo senso la prova della derivazione eziologica della malattia dall’agente tabellato ‘deve ritenersi raggiunta in presenza di un elevato grado di probabilità dell’idoneità causale della sostanza indicata in tabella rispetto alla patologia denunciata, per come desumibile anche dai dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica’. “ SBAS – Sovraccarico Biomeccanico degli arti superiori”, a cura della Dott.ssa Silvia Negri (API Lecco, Servizio Ambiente e Sicurezza), intervento all’incontro del 23 novembre 2016 correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: un rischio sottovalutato” dell’ATS Brianza (formato PDF, 213 kB). “ Le modalità di trattazione delle denunce di malattie professionali degli arti superiori”, a cura della Dott.ssa Claudia Sferra (INAIL Monza), intervento all’incontro del 23 novembre 2016 correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: un rischio sottovalutato” dell’ATS Brianza (formato PDF, 1.15 MB). Fonte: puntosicuro.it Pensione inabilità gravi patologie professionali da amianto, decreto in GU. ROMA – Lavoratori con gravi patologie professionali da amianto. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio il Decreto 31 maggio 2017 dei Ministeri Lavoro e
  • 6. Finanze con disciplina, modalità di presentazione e scadenze per la richiesta di pensione di inabilità. Prevista per i lavoratori indicati dalla Legge di bilancio 2017 art. 1, comma 250. La pensione spetta a persone che per cause lavorative e di servizio sono affette da mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare, asbestosi. Devono essere in possesso del requisito contributivo di almeno cinque anni nella vita lavorativa, aver ottenuto il riconoscimento di malattia professionale. La pensione viene erogata da Inps nei limi di fondo che sono di 20 milioni per il 2017 e 30 milioni dal 2018. Le domande in eccesso saranno catalogate e affrontate secondo criteri di anzianità anagrafica e contributiva e data di presentazione della domanda. Le domande vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno, per il 2017 entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in GU quindi verosimilmente entro sessanta giorni dal 18 luglio 2017. Inps e Inail provvederanno a pubblicare le istruzioni operative necessarie per l’invio delle richieste. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Ministero Lavoro, decreto benefici previdenziali gravi patologie amianto Fonte: quotidianosicurezza.it Assunzione di stupefacenti e licenziamento: una recente sentenza. L’assunzione di stupefacenti (cannabis) “in assenza di tossicodipendenza” e senza “alcuno stato di alterazione psicofisica registrato nello svolgimento delle mansioni”: conseguenze sul sistema disciplinare e sul rapporto di lavoro. Una recente e interessante sentenza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, Sez. Lav., 13 giugno 2017 n.15954) affronta il tema degli accertamenti sanitari - effettuati dal medico competente - finalizzati alla “verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” previsti dall’articolo 41 comma 4 del D.Lgs.81/08 e, in particolare, si sofferma sul collegamento tra questi accertamenti, le contestazioni disciplinari, il giudizio di idoneità/inidoneità alla mansione e il licenziamento. Questi i fatti. Nel luglio del 2016 “il ricorrente, dipendente di s.p.a. con qualifica di Operatore di Esercizio”, è stato “invitato dalla datrice all’esecuzione, il giorno
  • 7. successivo, di un accertamento medico teso a verificare l’assenza di alcooldipendenze e tossicodipendenze, all’esito del quale lo stesso veniva rinvenuto positivo al metabolita THC (cannabis) e, conseguentemente, dichiarato temporaneamente inidoneo allo svolgimento della mansione di Conducente Gomma per poi essere destituito dal servizio in data…2016, a seguito di procedimento disciplinare, principiato con lettera di contestazione […] nella quale si legge: “il giorno…2016 alle ore… veniva sottoposto agli accertamenti tossicologici periodici prescritti dalla Legge per le mansioni cd a rischio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del d.lgs. 81/2008, presso la struttura sanitaria di riferimento […]. L’esito degli esami effettuati, a noi pervenuto in data …2016, è risultato positivo e pertanto le contestiamo l’uso di droghe, sostanze psicotrope e/o stupefacenti. Le contestiamo, inoltre, che con tale comportamento, cui è seguito necessariamente il giudizio di inidoneità alla mansione formulato da Medico competente, Lei ha reso impossibile lo svolgimento dette mansioni proprie della figura professionale a Lei attribuita”. La sentenza sottolinea che “appare, pertanto evidente […] come il [ricorrente] sia stato destituito dal servizio in relazione al mero dato dell’avvenuta assunzione volontaria di sostanze stupefacenti di tipo cannabinoidi ed alla conseguente sopravvenuta impossibilità della prestazione, determinata dal comportamento del lavoratore, in relazione alla asserita inidoneità alla mansione propria della figura professionale attribuita allo stesso (Conducente Gomma).” E il Tribunale prosegue: “non risulta, dunque, contestato al ricorrente alcuno stato di alterazione psicofisica registrato nello svolgimento delle mansioni di conducente, con significativo incremento della pericolosità per la pubblica incolumità della prestazione resa, in ragione delle sue caratteristiche tipologiche, ma esclusivamente la pregressa assunzione di stupefacente, alla stregua di condotta irresponsabile ed eticamente censurabile, potenzialmente rischiosa per la pubblica incolumità, in ultima analisi incompatibile con le mansioni assegnate.” In particolare - precisa la sentenza - “appare altresì utile premettere come, nel caso di specie, sia stata registrata la presenza del principio attivo (Delta9-THC-COOH) in concentrazione superiore al cut off di legge (>15 mg/ml), in assenza di specificazione del valore di concentrazione del principio attivo il che, se da un lato consente di ritenere con ragionevole certezza l’avvenuta assunzione volontaria attraverso inalazione diretta (anche a confutare l’inverosimile tesi difensiva dell’inalazione involontaria o passiva della sostanza), dall’altro non consente di
  • 8. stabilire con certezza la verosimile epoca dell’assunzione, la distanza della stessa dal momento del test - risultando la permanenza del principio attivo nelle urine per diversi giorni dopo l’assunzione - e, pertanto, lo stato potenziale o attuale ed il relativo grado di alterazione delle capacità ed attitudini personali, tra cui quella di svolgimento delle mansioni lavorative.” Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso del lavoratore (in base all’art.1 c.48 L.92/2012), dichiara l’illegittimità del provvedimento di destituzione dal servizio del ricorrente e condanna la s.p.a. alla immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento, in favore dello stesso, di un’indennità risarcitoria. Il tutto sulla base delle argomentazioni che seguono. Anzitutto, il Giudice ricorda che “la materia degli accertamenti sanitari atti a verificare l’assenza di tossicodipendenza e di assunzione di droghe, sostanze stupefacenti e psicotrope è regolata dai provvedimenti della Conferenza Unificata Stato Regioni nn. 99/2007 e 178/2008 e dalla Circolare Regione Lombardia del 22/01/2009 […] nei quali si annoverano, tra le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria o dei terzi, anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di stupefacenti, quelle inerenti alle attività di trasporto, con conseguente necessità di sottoposizione dei lavoratori a test, eventualmente senza preavviso, ed a monitoraggi periodici in capo di esito positivo.” E “in caso di accertamento di “stato di tossicodipendenza” il datore di lavoro, ai sensi dell’art.125 3° co., d.p.r. n.309/1990 è tenuto a rimuovere il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Quanto alle conseguenze sul rapporto di lavoro, in relazione ad uno stato di tossicodipendenza accertato, l’art.9 della Conferenza Unificata prevede redibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle a rischio, fermo il diritto alla conservazione del posto ove il lavoratore si sottoponga a cure riabilitative, per un periodo non superiore ai tre anni ai sensi dell’art 124 d.p.r. cit..” Invece “nel caso di assunzione volontaria di droghe in assenza di tossicodipendenza, non è prevista alcuna norma legislativa che preservi la posizione di lavoro, prevedendosi esclusivamente un’inidoneità temporanea alla mansione a rischio, rimettendo la valutazione della eventuale rilevanza disciplinare al datore di lavoro. L’art. 45 all.A) R.D. n.148/1931, richiamato nell’opinamento di destituzione dal servizio del… punisce chi, “durante il servizio, in funzioni attinenti alla sicurezza dell’esercizio, è trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali
  • 9. funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza’’, disposizione, ad opinione del giudicante, applicabile per analogia alle alterazioni psicofisiche determinate dalla volontaria assunzione di sostanze stupefacenti.” Dunque - conclude il Tribunale - “così riassunto il panorama normativo e pattizio, in merito alla destituzione del ... deve osservarsi quanto segue. Non può ritenersi disciplinarmente rilevante il mero rilievo della pregressa assunzione di sostanze psicotrope, sia pure riferito a lavoratore adibito a mansioni a rischio, in assenza di dimostrazione, attuale o presuntiva, dell’esistenza di una concreta alterazione psicofìsica atta a determinare il rischio per l’incolumità, propria o altrui, in relazione alla tipologia delle mansioni assegnate.” Infatti “laddove, come nel caso di specie, venga accertata la mera presenza del metabolita THC nelle urine al di sopra del limite di cut off, univocamente sintomatico di assunzione volontaria ma compatibile con un’assunzione sporadica o saltuaria, e potenzialmente risalente ad un momento ben antecedente rispetto alla prestazione lavorativa, la sanzione della destituzione dal servizio risulta accedere ad un contegno al quale non può ascriversi rilevanza disciplinare per la natura del tutto astratta e presuntiva dell’interferenza con lo svolgimento delle mansioni e, per traslato, della determinazione del rischio a carico della collettività.” Venendo poi al tema del licenziamento, il Tribunale sottolinea che “una sanzione con tale carica di afflittività, quale quella del recesso unilaterale dal rapporto di lavoro, non può, in altri termini, che conseguire ad evenienze di accertata effettiva - e non meramente potenziale - alterazione della capacità all’idoneo svolgimento delle mansioni, in relazione a comportamenti individuali o abitudini di vita che, nel caso di assunzione di sostanze psicotrope, non possono prescindere dal rilievo dell’effettiva concentrazione della sostanza nel sangue e dello specifico grado di interferenza delle capacità cognitive e percettive e delle relative abilità, in relazione non soltanto alla tipologia di mansioni assegnate, ma anche alle specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui le stesse vengono disbrigate.” Inoltre, “che il mero dato dell’assunzione di sostanze psicotrope non possa dedursi a base del licenziamento lo si ricava altresì dall’analisi dell’assetto normativo e pattizio innanzi riportato, laddove si prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore ai tre anni, previa rimozione del lavoratore dalle mansioni comportanti rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, ed assegnazione a mansioni diverse sino all’esito delle cure riabilitative, nel caso di accertamento di “stato di tossicodipendenza”, condizione nella quale v’è,
  • 10. viceversa, da presumere una significativa ed attuale incidenza sulle concrete attitudini allo svolgimento della mansione di Conducente Gomma. Lo stesso art. 45 all. A) R.D. n. 148/1931, testualmente richiamato nell’opinamento di destituzione, si riferisce a chi, durante il servizio, in funzioni attinenti alla sicurezza dell’esercizio, sia trovato in istato di ubriachezza, così lasciando intendere che il rilievo disciplinare della condotta non possa ricondursi al mero uso (o abuso) di sostanze alcoliche o psicotrope, ma alla alterazione delle capacità del soggetto, circostanza non contestata e del tutto indimostrata nel caso di specie.” Infine, “né, del resto, può validamente sostenersi la riconducibilità del recesso alla sopravvenuta inidoneità alla mansione, per causa riconducibile al dipendente medesimo. Il giudizio di inidoneità alla mansione del Medico Competente inizialmente assunto appare avere connotazioni chiaramente cautelari, stante anche la sua durata temporanea” e “risulta compensato, sotto il profilo della compatibilità della situazione con l’assetto aziendale, dall’adibizione del [lavoratore] a mansioni alternative, rispetto alle quali il lavoratore veniva giudicato idoneo […], non suffragato da alcuna definitiva valutazione di inidoneità, intervenuta anteriormente alla destituzione e, per altro, per tabulas contraddetto dal successivo giudizio di idoneità del …2017”. In conclusione, “trattandosi, pertanto, di fatto (la registrata la presenza del principio attivo Delta9-THC- COOH in concentrazione superiore al cut off di legge nelle urine del ricorrente), di per sé sprovvisto di connotazioni disciplinari, in assenza di prova alcuna circa la concreta ed attuale interferenza con il disbrigo delle mansioni assegnate o, quanto alla sopravvenuta e definitiva inidoneità alle mansioni, manifestamente insussistente, non può che farsi applicazione dell’art.18 4° comma, l.300/1970, che sancisce il diritto del lavoratore alla tutela reintegratoria cd attenuata, ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, pari ad €… dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza […]”. Anna Guardavilla Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
  • 11. Tribunale di Milano, Sez. Lav. - Sentenza n. 15954 del 13 giugno 2017 - Il mero dato dell’assunzione di sostanze psicotrope non può dedursi a base del licenziamento. Fonte: puntosicuro.it