XIII Lezione - Arabo G.Rammo @ Libera Accademia Romana
L'ora legale
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12. LaCostituzione garantisce l’uguaglianza tra le persone “senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni perso-
nali e sociali” (art.3)
La Costituzione recita anche che “tutte le confessioni religiose sono ugualmen-
te libere davanti alla legge (art. 8) e che tutti “hanno il diritto di professare libe-
ramente la propria fede …” (art. 19).
Siail principio della parità tra i sessi che quello della libertà religiosa sono princi-
pi costituzionali, ma avolte sembra che possano entrare incontrasto.
Spesso la cronaca riporta notizie in cui la professione di un credo religioso, in-
terpretato in maniera più o meno corretta, viola i diritti inviolabili delle donne .
I diritti che talune forme di religiosità violano attengono principalmente al dirit-
to alla libertà individuale e all’integrità fisica, alla libertà d’espressione, all’istru-
zione, alla partecipazione politica, allo svolgimento di attività lavorative.
13. Lo Stato italiano, invece, riconosce alle donne piena parità di diritti e doveri
rispetto agli uomini. Esse,per esempio, possono:
-ricoprire qualsiasi incarico istituzionale, anche ai vertici della vita politica;
-partecipare alla vita culturale, scientifica ed artistica dell’Italia e del mondo;
-lavorare in qualunqueambito.
Pertanto, la libertà di professare la propria religione non autorizzanella
maniera più assoluta comportamenti contrari alla parità digenere.
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17. L’Articolo 7 della Costituzione Italiana è fondamentale per-
ché dichiara che Stato e Chiesa sono indipendenti l’uno dall’al-
tro e ciascuno libero nel proprio ambito.
Si tratta di un’importante conquista della nostra società.
Lo Stato è laico, cioè deve garantire la libertà a tutti, credenti e
non credenti.
La religione fa parte del pensiero, della sensibilità dell’indivi-
duo e la libertà religiosa è un valore fondamentale dello Stato
democratico.
Lo Stato non deve interferire nelle decisioni della Chiesa e la
Chiesa non deve condizionare la vita civile e politica.
Ma si tratta di una conquista recente, perché nel millennio tra-
scorso la situazione era ben diversa.
18. Nel corso della sua storia millenaria la Chiesa ha eviden-
ziato due aspetti: quello religioso, che riguarda la Fede di
chi crede in Dio, in Cristo, nella vita ultraterrena e nei prin-
cipi del Vangelo.
Questa è la Chiesa che si diffonde in tutto il mondo dopo la
crocifissione di Cristo, è la chiesa dei primi cristiani che
vengono perseguitati e uccisi.
Il secondo aspetto riguarda la Chiesa come organismo che
raccoglie milioni di fedeli, che ha al vertice un capo, il pa-
pa che comanda e decide in assoluto.
Nel Medioevo la Chiesa diventa così forte da costringere i
suoi fedeli a ragionare nel solo modo ad essa congeniale e
arriva ad uccidere coloro che pensano diversamente.
NASCITA DELLO STATO DELLACHIESA
Liutprando, re dei Longobardi, dona al papa un territorio
che comprende il borgo di Sutri e alcuni castelli.
Nasce così il primo nucleo dello Stato della Chiesa che du-
ra più di mille anni ed entra poi in contrasto con il Regno
d’Italia che si sta formando.
La Chiesa che in origine è basata sui valori evangelici di
amore, fraternità e uguaglianza, si dota in seguito di un
esercito, fa guerre, emette sentenze anche di condanna a
morte; diventa insomma depositaria di un potere molto for-
te, che poco o niente ha di spirituale.
19. Quando la Chiesa interferisce con i suoi principi e le sue de-
cisioni nella sfera dello Stato, l’ordinamento è teocratico.
Accade nel Medioevo e accade anche oggi: attualmente l’e-
sempio a portata di mano è la legge islamica, diventata in
alcuni nazioni legge di stato che, imponendo la monarchia
assoluta, ha limitato l’alfabetizzazione, la libertà femminile,
il rispetto dei diritti umani, come in Arabia Saudita, Iran,
Afghanistan.
LA BRECCIA DI PORTAPIA
Nel 1861 l’Italia unita non comprende Roma e il territorio
del Lazio che costituisce lo Stato Pontificio.
Il 20 settembre 1870 i bersaglieri, attraverso la breccia di
Porta Pia, invadono Roma e procedono all’annessione al
Regno d’Italia.
Naturalmente Papa Pio IX non vuole riconoscere il Regno
d’Italia, si considera prigioniero in Vaticano e non vuole
accettare la “Legge delle Guarentigie” che gli riconosce
alcune garanzie e privilegi.
20. ILCONCORDATO
Il conflitto tra lo Stato italiano e la Santa sede viene risolto durante il
fascismo.
Il Concordato fra Stato e Chiesa viene firmato l’11 febbraio 1929 da
Mussolini e dal cardinale Gasparri, e prende il nome di Patti latera-
nensi.
Il Concordato stabilisce quanto segue:
Il papa riconosce Roma come capitale del Regno d’Italia;
la Santa Sede ottiene la piena sovranità su una piccola parte della cit-
tà di Roma, chiamata Città del Vaticano, riconosciuta come vero e
proprio stato indipendente;
la religione cattolica diventa “la sola religione di Stato” e diventa
disciplina obbligatoria in tutte le scuole pubbliche;
il matrimonio religioso acquisisce automaticamente validità civile.
In questo modo la Chiesa diventa alleata del fascismo e Mussolini ottie-
ne tutti i vantaggi della popolarità che gliene deriva.
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23. Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giu-
stizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni interna-
zionali rivolte a tale scopo.
Questoèinsintesiilmessaggiocontenutoinquestoarticolo.
Dopoannidisofferenzesubitedurantelasecondaguerramondiale a
seguito dell'adesione di Mussolini all'ideologia espansionistica e
nazionalista di Hitler, i Padri costituenti, scrivendo questo articolo,
sottolineanoche
L'ITALIATUTTA RIPUDIALAGUERRA.
L'Italiarifiutalaguerraconsdegno,
harepulsioneneiconfrontidiquestoevento,
chedominalastoriadell'umanità
findaiprimi uomini.
Rifiutalaguerracomemezzodiaggressione
alloscopodisottometterealtripopoli
ecomestrumentoperrisolvereicontrasti
conglialtriStati.
24. Argomenti trattati:
Articolo 19
Ladiversitàreligiosa
DALDIRITTOALL’UGUAGLIANZAALDIRITTOALLADIVERSITA’
Il pieno riconoscimento della libertà religiosa si è affermato in Italia solo dopo l’approva-
zione e l’entrata in vigore della Costituzione nel 1947.Precedentemente, l’articolo 1 del-
lo Statuto Albertino del 1861 stabiliva che la religione cattolica, apostolica e romana era
la solareligione dello Stato.
L’articolo 19 della nostra Costituzione afferma che “Tutti hanno diritto di professarelibe-
ramente la propria fede religiosa….. purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Il riferimento a “tutti” ,,quindi l’articolo non si riferisce solo ai cittadini italiani , ma a
tutte le persone presenti sul territorio italiano.
Perciò, il diritto di professare la propria fede religiosa viene garantito ai cittadi-
ni, ai migranti ed anche alle persone che si trovano temporaneamente nel ter-
ritorio dello Stato in quanto è un diritto fondamentale e assoluto.
25. Nella nostra Costituzione si parla di liberta’ di professare la fede religiosa che sipreferi-
sce,lo Stato non puo’ decidere la fede religiosa dei propricittadini.
Ladiversita’ religiosa dipende dalle diverse etnie e deveessere considerata una fonte di
arricchimento culturale.
Lanostra Costituzione si basasul principio di laicità dello Stato come garanzia di salva-
guardia della libertà religiosa e l’eguale tutela delle diverse religioni come riflesso del
sentimento religioso delsingolo.
LaCostituzione mette tutte le confessioni sullo stesso livello, garantendo atutte le con-
fessioni gli stessi diritti .Lo Stato italiano regola Il rapporto con la Chiesacattolica con
uno strumento concordatario, il Concordato . Invece il rapporto con le altre confessioni
diverse da quella cattolica, viene regolato attraverso intese, tali confessioni non devono
contrastare con iprincipi dell’ordinamento giuridico italiano. Questa possibilità di stipula-
re un’intesa riconosce il diritto alla diversità e permette acerte confessioni di tutelare le
loro peculiarità e caratteristiche specifiche
26. Ora scorro sulla lista
degli articoli in questione
ed esamino il secondo
dentro la Costituzione.
L’uomo un tempo derelitto
gode adesso del diritto
che lo toglie dallo stallo
purchè non commetta fallo.
Inviolabile individuo
non può essere deciduo
e inserito nel sociale
ha tutela solidale.
Costituzionale Corte
apre a tutti le sue porte
27. perché sia la roccaforte
di propizia e buona sorte.
Solidale convivenza:
come puoi restarne senza?
Ogni cittadino probo
sia sovrano in tutto il globo.
Anche apolide e straniero
non avran destino nero:
sai che l’ospite che sbarca
sia Noè con la sua arca!
Uno Stato che ti dà
tutta questa libertà
chiede in cambio la lealtà,
l’obbedienza e l’onestà.
Il diritto che si staglia
ha il dovere per medaglia.
28. Graziealle classi che hanno partecipato alla
creazione del libro digitale
3ªE
3ªB
3ªI