XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
L'obbligatorietà della formazione continua in medicina
1. L’OBBLIGATORIETA’ DELLA FORMAZIONE
CONTINUA IN MEDICINA
La partecipazione alle attivita’ di
formazione continua costituisce
requisito indispensabile per
svolgere attivita’ professionale in
qualita’ di dipendente o libero
professionista per conto di
aziende ospedialiere, universita’,
unita’ sanitarie locali e strutture
sanitarie private
Fonte: Articolo 16-qauter del D.Lgs 502/1992
2. L’OBBLIGATORIETA’ DELLA FORMAZIONE
CONTINUA IN MEDICINA
Fonte: D. Lgs 138/2011,
L’obbligo dell’aggiornamento, non sorge
in funzione del regime professionale
(dipendente o libero professionista),
bensi’ in virtu’ dello status di
professionista sanitario.
La violazione dell’obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare
e come tale viene sanzionato da ordini e
collegi professionali
Fonte: legge 214/2011
3. L’OBBLIGATORIETA’ DELLA FORMAZIONE
CONTINUA IN MEDICINA
Il mancato conseguimento dei crediti ECM:
Puo’ risultare penalizzante in termini
economici per il personale sanitario
dipentende, che puo’ vedersi decurtata la
parte variabile dello stipendio
Puo’ risultare penalizzante in sede di
concorso
Puo’ essere causa di mancato risarcimento
assicurativo
Puo’ causare la perdita della convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale
alle strutture sanitarie private che impiegano personale non in regola con
l’ECM
4. LE PILLOLE DEL REGOLATORIO
La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene
applicata:
1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel
precedente triennio hanno maturato un numero di crediti
compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel
precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso
tra 80 e 120;
3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel
precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo
individuale;
4. nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che
costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un
dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato
Fonte: MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO
1.1. Obbligo di formazione continua – Pag. 5
5. LE PILLOLE DEL REGOLATORIO
Il professionista sanitario puo’ conoscere in ogni momento, tramite
l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso
maturati e il proprio debito formativo complessivo.
Fonte: MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO
1.3. Accesso alla formazione continua – Pag. 6
6. LE PILLOLE DEL REGOLATORIO
I docenti dell’evento devono essere esperti, in ragione di titoli di
studio, della materia oggetto di insegnamento.
I docenti acconsentono a mettere a disposizione il proprio materiale
didattico per le verifiche previste dal Manuale delle verifiche.
I docenti e i moderatori dell’evento devono sottoscrivere una
dichiarazione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento e dei
rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito
sanitario nei due anni precedenti l’evento formativo. La
dichiarazione dovra’ essere sottoscritta anche se tali fonti e rapporti
non sussistono.
Fonte: MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL
PROFESSIONISTA SANITARIO
1.6. Docenti dell’evento – Pag. 11